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Sezione V; decisione 28 novembre 1959, n. 783; Pres. Gallo P., Est. Trotta; Soc. F.a.c.i. (Avv....

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Sezione V; decisione 28 novembre 1959, n. 783; Pres. Gallo P., Est. Trotta; Soc. F.a.c.i. (Avv. Montel, Porto) c. Comune di Torino, e nei confronti di Ferrero (Avv. Bodda, Menghini, Lo Vetere) Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 6 (1960), pp. 133/134-135/136 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175119 . Accessed: 28/06/2014 13:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 13:59:30 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione V; decisione 28 novembre 1959, n. 783; Pres. Gallo P., Est. Trotta; Soc. F.a.c.i. (Avv.Montel, Porto) c. Comune di Torino, e nei confronti di Ferrero (Avv. Bodda, Menghini, LoVetere)Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 6 (1960), pp. 133/134-135/136Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175119 .

Accessed: 28/06/2014 13:59

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

impugnarsi o comunque la sua conoscenza, ed a questo

scopo non era pertanto sufficiente la notifica della cartella

esattoriale, che non faceva alcuna menzione del motivo

per cui si procedeva all'iscrizione delle contribuzioni e non

indicava nè la data, nè alcun altro degli elementi essenziali

del provvedimento da impugnare. Ogni questione al ri

guardo è peraltro superata ed assorbita dal decisivo rilievo

che i ricorsi alla Giunta prov. amm. nella specie furono

proposti il 15 marzo 1954, e cioè entro il 30° giorno dalla notifica della cartella esattoriale, avvenuta per en

trambe le sorelle Fraccacreta il 15 febbraio 1954. Il Con

sorzio afferma bensì che la notifica delle cartelle in questione avvenne « certamente » non oltre il 6 febbraio 1954 (argo mentando dalla data di scadenza dell'ultimo giorno utile

per il pagamento della prima rata delle contribuzioni, ai sensi dell'art. 25 del t. u. 17 ottobre 1922 n. 1041), ma

risulta invece dalle relate di notifica delle cartelle mede

sime, che queste furono effettivamente notificate il 15 feb

braio 1954 ; ciò si evince con chiarezza dalla circostanza

che le predette cartelle recano una data (28 gennaio 1954)

apposta a stampiglia, e probabilmente predisposta in pre visione di una notificazione non potuta più effettuare in

quel giorno, ed un'altra data, per appunto il 15 febbraio

1954, apposta dal messo notificatore a penna, evidente

mente nel momento in cui effettuò realmente la notifica

zione stessa.

Col terzo motivo il Consorzio ricorrente censura anzi

tutto la tesi accolta dalla Giunta prov. amm., secondo

la quale per le modifiche dell'elenco degli utenti si deve se

guire la stessa procedura prevista dall'art. 2 decreto luog. 1° settembre 1918 n. 1446, per la costituzione del

Consorzio. Afferma, infatti, il ricorrente che tale proce dura è richiesta soltanto per la nascita del Consorzio, men

tre spetta soltanto agli organi di questo, una volta che sia

costituito, di stabilire tutto ciò che attiene alla vita del

medesimo.

Il Collegio ritiene, invece, fondato il convincimento

della Giunta prov. amm., ed erronee le argomentazioni svolte

dal ricorrente, e ciò perchè, in primo luogo, non appare sostenibile che la competenza del Comune nella soggetta materia sia dalla legge esclusivamente limitata alla fase

di costituzione del Consorzio, ed in secondo luogo, non sem

bra che il concetto di autonomia, invocato dal ricorrente,

possa, se correttamente inteso, escludere la suddetta com

petenza del Consiglio comunale.

Nessuna disposizione di legge, invero, limita espressa mente la competenza del Consiglio, in materia, alla sola

fase della costituzione del Consorzio, o prevede una diversa

procedura per le modifiche all'elenco degli utenti, una

volta che il Consorzio sia costituito, mentre esiste, invece, una norma, e precisamente l'art. 9 decreto luog. n. 1446

del 1918, che, al contrario, richiama la procedura dell'art. 2

per la determinazione dell'obbligo a concorrere alla manu

tenzione della strada vicinale soggetta al pubblico transito

da parte di chi ne compia un uso, anche temporaneo, da

cui derivi un consumo notevole della strada.

Ora, se in tal caso, che può ben ricorrere dopo la costi

tuzione del Consorzio, la legge lia richiesto l'esperimento della procedura dell'art. 2 (e quindi, implicitamente, l'in

tervento del Consiglio comunale), appare conforme al si

stema della legge stessa, nonché ai principi generali che, anche per le modifiche dell'elenco degli utenti, debba se

guirsi la procedura dell'art. 2, con tutte le garanzie che a

questa sono connesse, tra cui, essenziale, quella dell'inter

vento del Consiglio comunale.

Nè può dirsi che una tale soluzione sia in contrasto,

come sostiene il Consorzio ricorrente, con i principi dell'au

tonomia amministrativa, perchè tali principi svolgono pur

sempre la loro efficacia nell'ambito della capacità e delle

competenze dell'ente, e di conseguenza, se, come sembra

esatto, la competenza a procedere alla inclusione di nuovi

utenti negli elenchi appartiene al Consiglio comunale, nes

suna violazione della autonomia del Consorzio può derivare

dall'esercizio di una legittima potestà da parte del Comune.

Sempre nel terzo motivo, infine, il Consorzio ricorrente

censura le decisioni della Giunta prov. amm. sostenendo

che non occorrerebbe, al fine di procedere alla iscrizione nel

ruolo dei contribuenti del Consorzio, che sia esaurita la pro cedura per l'iscrizione nel ruolo degli utenti.

Osserva invece il Collegio ohe anche sul punto in que stione il ragionamento che sorregge le impugnate sentenze

della Giunta prov. amm. appare del tutto corretto.

Ed invero, non v'è dubbio che secondo il citato decreto

luog. 1° settembre 1918 n. 1446, la qualità di utente

sia un presupposto necessario ed indifettibile per l'iscri

zione nei ruoli dei contribuenti del Consorzio. Ciò è con

forme, in primo luogo, ad un evidente principio logico e

giuridico, per cui non può essere chiamato a contribuire alle

spese di un ente, chi dell'ente non faccia in alcun modo parte, e trova inoltre conferma in numerose disposizioni del men

zionato decreto lgt. del 1918 (art. 2, 6, 7), in cui ogni men

zione di spese, contributi ecc. è sempre fatta con esplicito riferimento agli « utenti ».

Di conseguenza, bene ha ritenuto la Giunta che la iscri

zione nel ruolo presupponga l'acquisto della qualità di

utenti, cioè l'iscrizione nel relativo elenco, onde, caducata

quest'ultima, viene a cadere anche la prima, appunto per il rapporto di presupposizione necessaria tra esse esistente

Per questi motivi, respinge, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 28 novembre 1959, n. 783 ; Pres.

Gallo P., Est. Trotta ; Soc. F.a.c.i. (Avv. Montel,

Porto) c. Comune di Torino, e nei confronti di Ferrerò

(Avv. Bodda, Menghini, Lo Yetere).

Giustizia amministrativa — Art. 27, n. 4, t. u. n. 1054

del 1924 — Applicabilità — Giudicato formale — Sussistenza — Necessità — Fattispecie (Cod.

proc. civ., art. 362 ; r. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u.

delle leggi sul Consiglio di Stato, art. 27, n. 4, 48).

Non sussiste l'obbligo della pubblica Amministrazione di

conformarsi a decisione del Consiglio di Stato, avverso

la quale pende ricorso alle Sezioni unite della Cassazione

per questioni attinenti alla giurisdizione. (1)

La Sezione, ecc. — L'art. 27 t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, attribuisce alla giurisdizione di merito di questo Consiglio la decisione dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento

dell'obbligo da parte dell'autorità amministrativa di con

formarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato del tribunale, cbe abbia riconosciuto la lesione di un diritto

(1) Nel senso specifico che è inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 27, n. 4, t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato, per ottenere l'esecuzione di una sentenza contro la quale sia pen dente ricorso per cassazione, v. Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 1954, n. 396 (menzionata nel testo), Foro it., 1954, III, 244. E nel senso che non è ammissibile il ricorso suddetto per l'ese cuzione di decisione del Consiglio di Stato, nei confronti della

quale sia pendente ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassa

zione, v. Sez. IV 25 febbraio 1955, n. 149, id., Rep. 1955, voce Giustizia amministrativa, n. 446.

Infine, per l'affermazione generica che il ricorso stesso non è ammissibile nei confronti di decisioni di giurisdizioni speciali non definitive, v. Sez. VI 25 ottobre 1955, n. 700 (menzionata nel

testo), id., 1955, III, 225. Sulla natura eccezionale del ricorso di cui trattasi, vedi

Sez. IV 7 febbraio 1958, n. 156, id., 1959, III, 216, ove ulteriori richiami.

La decisione del Cons, di Stato 26 aprile 1958, n. 273, che veniva in considerazione nella fattispecie, è riassunta nel nostro

Rep. 1958, voce Commercio di vendita al pubblico, n. 49,

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135 PARTE TERZA 136

civile o politico. Tale norma, clie una giurisprudenza or

mai consolidata riconosce applicabile anche per le decisioni

giurisdizionali di questo stesso Consiglio, come per le de

cisioni di qualsiasi giurisdizione speciale, non è nella fatti

specie invocabile, mancando l'esistenza del giudicato, che è

il principale presupposto al quale la possibilità del ricorso è

subordinata. Contro la decisione di questa Sezione del 26

aprile 1958, n. 273 (Foro it., Rep. 1958, voce Commercio

di vendita al pubblico, n. 49), della quale si chiede l'esecuzione, il Ferrerò infatti ha prodotto ricorso per cassazione ai sensi

dell'art. 48 del citato t. u. (in relazione all'art. 362,1° comma, cod. proc. civ.), con ciò impedendo, per trattarsi di mezzo

d'impugnazione ordinaria, che con la suddetta pronuncia emessa da questa Sezione possa considerarsi esaurito il

giudizio instaurato.

In tali sensi questo Consiglio si è già pronunciato (vedi dec. Sez. IV 11 giugno 1954, n. 396, Foro it., 1954, III, 244 e Sez. VI 25 ottobre 1955, n. 700, id., 1955, III, 225) affermandosi, in sostanza, che il pronunciato giurisdizionale, in tanto può determinare l'obbligo dell'Amministrazione di revocare o di annullare l'atto riconosciuto illegittimo, in

quanto tale accertamento sia definitivo ed irrevocabile, per chè solo in presenza di una pronuncia clieesauriscailrapporto processuale e ponga fine alla controversia, acquista definitiva certezza la pretesa giuridica del privato fatta valere in giudi zio. Ne consegue, si soggiungeva, che non è sufficiente, ai fini della esecuzione del pronunciato giurisdizionale, che que sto sia dalla legge o dal giudice dichiarato esecutivo (e per ciò la giurisprudenza afferma, com'è noto, che il ricorso in Cassazione non sospende di per sè solo la possibilità da

parte della pubblica Amministrazione di dare esecuzione alle decisioni di questo Consiglio), ma è necessario che la deci sione costituisca giudicato in senso tecnico, poiché al giu dicato appunto in senso formale vuol riferirsi l'art. 27, n. 4, invocato dalla ricorrente, e soltanto di fronte a tale

giudicato può affermarsi l'obbligo giuridico dell'Ammini strazione di darvi esecuzione.

Non essendovi motivo per andare in diverso avviso, il ricorso in esame va respinto, a nulla influendo, ovviamente, che l'impugnativa per cassazione anziché dall'Ammini strazione sia stata proposta da altra parte del giudizio, poi ché ciò impedisce ugualmente il passaggio in giudicato della decisione impugnata.

Per questi motivi, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Piano regolatore, «li ricostruzione e disciplina delle costruzioni — Baita prefabbricata -—• Licenza edilizia — Necessità.

Piano regolatore, di ricostruzione e disciplina delle costruzioni — Licenza edilizia -— Autorizzazione della sovraintendenza alle antichità e belle arti —

Autonomia -— Fattispecie.

Consiglio di Stato ; Sezione V ; decisione 5 febbraio

1960, n. 64 ; Pres. Macchia P., Est. Bartolotta; Grande

(Avv. Dolfin, Sessa, Luzzatto) o* Comune di Valtour n anche.

La licenza edilizia è necessaria anche per la costruzione di una baita prefabbricata, smontabile e provvisoria. (1)

(1) Circa la definizione e il carattere di costruzione, vedi

Licenza edilizia e autorizzazioue della sovraintendenza

alle antichità e belle arti sono atti distinti che non si con

dizionano a vicenda : pertanto sono infondate le censure

di contraddittorietà e illogicità addotte contro un'ordi

nanza sindacale emanata ex art. 32 legge urbanistica, basate sul parere favorevole della sovraintendenza. (2)

Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 1956, n. 418, Foro it., Rep. 1956, voce Piano regolatore n. 112.

(2) L'autonomia della licenza edilizia e dell'autorizzazione della sovraintendenza alle belle arti è stata ripetutamente affer mata dal Consiglio di Stato : v. Sez. V 6 giugno 1959, n. 329, Foro it., Rep. 1959, voce Piano regolatore, n. 206 ; 23 gennaio 1959, n. 13, ibid., nn. 238-241 ; 18 aprile 1959, n. 235, ibid., nn. 207, 208 ; Sez. VI 20 ottobre 1953, n. 532, id., Rep. 1953, voce

Monumento, n. 11 ; vedi pure Sez. V 30 maggio 1959, n. 318, id., Rep. 1959, voce Piano regolatore, nn. 271, 272.

* * À

La decisione è così motivata : « Col primo motivo, il ricor

rente lamenta eccesso di potere per errore di fatto, in quanto sostiene che per la costruzione di una baita prefabbricata, smontabile e provvisoria non sia necessaria la licenza edilizia.

La tesi si basa esclusivamente sulla considerazione che una

fabbrica dalle predette caratteristiche non ha e non può avere

quei requisiti di durata, di inamovibilità e di incorporamento al

terreno, che la costruzione edilizia comporta necessariamente. « Ora, a prescindere dalla considerazione che la censura si

sarebbe dovuta far valere contro il diniego della licenza, comu

nicato dal Comune all'interessato sin dal settembre 1955, e mai

impugnato, è evidente la sua infondatezza. Nessuna delle dispo sizioni della legge urbanistica autorizza la deduzione che la

licenza edilizia sia necessaria solo allorché la costruzione abbia

determinati requisiti di durata, di inamovibilità e di incorpo ramento al terreno. Al contrario, è stato già ripetutamente posto in rilievo, che le norme di cui trattasi sono intese a porre le

autorità comunali in grado di disciplinare i lavori dai quali

possa derivare una modificazione sia pure minima e temporanea alla configurazione dell'aggregato edilizio. E non v'ha dubbio

che una modificazione all'aggregato edilizio possa essere provo cata anche da un'opera prefabbricata e spostabile.

« Accertato che l'opera progettata dal ricorrente era sog

getta alla concessione della licenza edilizia, cade il secondo

motivo di censura relativo all'eccesso di potere per manifesta

ingiustizia, in quanto l'opera deve considerarsi abusiva, e legit tima appare, pertanto, l'ordinanza sindacale adottata ai sensi

dell'art. 32 della legge urbanistica. i Né può indurre a diversa conclusione la circostanza che

la Sovraintendenza alle antichità e belle arti si sia pronunciata favorevolmente sul progetto.

i Pur rilevando la inopportunità della comunicazione di

detto parere da parte del Sindaco una volta che la Commissione edilizia si era pronunciata sfavorevolmente, non può non rile

varsi che, come è stato già più volte affermato da questo Con

siglio (Sez. VI, n. 532 del 20 ottobre 1953, Foro it., Rep. 1953, voce Monumento, n. 11 ; Sez. V n. 13 del 23 gennaio 1959,

id., Rep. 1959, voce Piano regolatore, nn. 238-241), licenza edi

lizia ed autorizzazione della sovraintendenza sono atti distinti

che non si condizionano a vicenda. «Come si rileva dalle dette decisioni, infatti, i due atti

sono manifestazioni di due distinti poteri che hanno presupposti e finalità diverse anche se riguardano lo stesso oggetto ».

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