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sezione V; decisione 29 novembre 2005, n. 6774; Pres. Farina, Est. Millemaggi Cogliani; Soc. Cerin...

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sezione V; decisione 29 novembre 2005, n. 6774; Pres. Farina, Est. Millemaggi Cogliani; Soc. Cerin (Avv. Romano, Baldassarre, Pesce) c. Comune di Casamassima (Avv. Paccione), Soc. Eurogest (Avv. Lorusso). Annulla Tar Puglia, sez. I, 13 gennaio 2005, n. 60 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 395/396-401/402 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23202149 . Accessed: 24/06/2014 23:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.251 on Tue, 24 Jun 2014 23:30:24 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione V; decisione 29 novembre 2005, n. 6774; Pres. Farina, Est. Millemaggi Cogliani; Soc.Cerin (Avv. Romano, Baldassarre, Pesce) c. Comune di Casamassima (Avv. Paccione), Soc.Eurogest (Avv. Lorusso). Annulla Tar Puglia, sez. I, 13 gennaio 2005, n. 60Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 395/396-401/402Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202149 .

Accessed: 24/06/2014 23:30

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395 PARTE TERZA

Si è cosi affermato, in generale, che il giudizio complessivo

espresso dal compilatore e dal revisore ben possa essere estre

mamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle

aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente

elencati nelle parti della scheda afferenti alte qualità, fi§iehe, morali, professionali, culturali e specifiche (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2559, cit.).

Tanto è vero questo che in sede di compilazione della scheda

valutativa degli ufficiali delle forze armate la divergenza di giu dizio nella fase della revisione impone, ai sensi dell'art. 6 d.p.r. n. 1431 del 1965 una motivazione puntuale solo quando il dis

senso dal compilatore cada su voci specifiche, e non anche

quando riguardi la qualifica finale, che esprime un autonomo

giudizio di valore, come tale insindacabile, salvo che risulti pa lesemente abnorme (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n.

2559, cit.; 21 novembre 2001, n. 5897, id., Rep. 2002, voce Mi

litare, n. 72; 5 maggio 1987, n. 271, id., Rep. 1987, voce cit., n.

54). 10. - Così delineata la cornice delle norme e dei principi che

governano la materia, può scendersi all'esame dei singoli motivi

di censura articolati in prime cure.

10.1. - Sicuramente infondato è il primo mezzo, incentrato

sull'invalidità derivata dall'illegittimità della precedente scheda

valutativa.

Si è visto, infatti, che in pari data la sezione ha provveduto a

riformare la sentenza del Tar che aveva annullato tale atto; in

ogni caso giova ribadire che ciascuna scheda di valutazione si

riferisce esclusivamente al rendimento complessivo del militare

avuto riguardo al periodo di riferimento, sicché è inconcepibile,

già sul piano astratto, la prospettazione di un vizio d'invalidità

derivata che si ricostruisce solo mercé l'individuazione di un

rapporto di presupposizione (inesistente in materia). 10.2. - Anche il secondo motivo di ricorso non merita acco

glimento. Esso andava dichiarato inammissibile perché teso a contestare

la bontà delle valutazioni espresse dalla linea gerarchica nei

confronti del Baldi.

Nel caso di specie vi è piena consonanza fra le valutazioni

espresse sui singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità dell'ufficiale ed i giudizi

complessivi del compilatore e dei revisori.

Si evince con chiarezza che pur essendo il Baldi un ufficiale

dotato di elevatissime qualità morali e professionali, nel periodo di riferimento ha espletato gli incarichi assegnati con minore

rendimento.

Tale giudizio è suffragato da circostanze obiettive (che nep

pure l'impugnata sentenza ha potuto smentire ma che ha giudi cato diversamente dall'amministrazione), fra cui emergono (come si evince da tutta la documentazione allegata): una situa

zione di conflittualità con la linea gerarchica; un non soddisfa

cente impiego di lagunari in teatri esteri e la verificazione di un

incidente; non corretta interpretazione delle direttive di impiego di volontari in s.p.e. e contestazioni della linea gerarchica sem

pre in ordine alla presenza di VSP in occasioni di incontri istitu

zionali o cerimonie.

10.3. - Parimenti infondato è il terzo ed ultimo mezzo.

Invero:

a) non esiste alcuna prassi, più o meno vincolante, che cospiri nel senso di spingere l'amministrazione a non abbassare le qua lifiche finali, stante l'autonomia delle singole schede e rapporti informativi;

b) non può dirsi che sussista una prassi secondo cui, fin dai

gradi più bassi, l'attribuzione del giudizio di «eccellente» risulti

episodio di normalità;

c) non è ravvisabile alcuna finalità ritorsiva o punitiva nei

giudizi omogenei formulati dal compilatore, dal primo e secon

do revisore, per giunta in naturale consequenzialità con quelli

posti a base della precedente scheda valutativa;

d) l'abbassamento di qualifica non deve essere fondato su

fatti di particolare gravità esprimendo un giudizio che deve solo

attagliarsi alla qualità del complessivo rendimento del militare.

L'errato presupposto da cui muove il privato è che il giudizio di «superiore alla media» costituisca indice di una caduta verti

cale.

La qualifica di «superiore alla media» precede in via imme

diata quella di «eccellente» che il ricorrente aveva conseguito nel passato.

li Foro Italiano — 2006.

Sotto tale angolazione non può in alcun modo parlarsi di ab

battimento repentino delle doti e qualità morali e di personalità che sono state valutate in moderata flessione sia dal compilatore che dai revisori.

Del mio ambe tali doli wbm «a itppmmmntó mi corso del tempo, e le schede di valutazione rivestono la funzio

ne precipua di dar conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico.

Inoltre le valutazioni periodiche ad esse sottese sono autono

me le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e de

vono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato

senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di di

versi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti in

formativi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2559 del 2004, cit.). 11. - Alle precisate conclusioni consegue l'accoglimento in

tegrale del gravame, e in riforma totale dell'impugnata senten

za, la reiezione di tutti i motivi articolati in prime cure; in ogni caso deve darsi atto dell'inammissibilità della domanda di risar

cimento del danno proposta dal privato (cfr. Cons. Stato, ad.

plen., 26 marzo 2003, n. 4, id., 2003, III, 433).

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 29 novembre

2005, n. 6774; Pres. Farina, Est. Millemaggi Cogliani; Soc.

Cerin (Avv. Romano, Baldassarre, Pesce) c. Comune di Ca

samassima (Avv. Paccione), Soc. Eurogest (Avv. Lorusso). Annulla Tar Puglia, sez■ I, 13 gennaio 2005, n. 60.

Giustizia amministrativa — Notifica del ricorso a mezzo po sta — Termine per il deposito

— Decorrenza (Cod. proc.

civ., art. 149; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tri

bunali amministrativi regionali, art. 21; 1. 20 novembre 1982

n. 890, notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni

a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, art. 3, 4, 5).

Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione —

Cauzione provvisoria — Esclusione di concorrente con fi

deiussione assicurativa — Illegittimità (L. 10 giugno 1982 n. 348, costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a ga ranzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, art. 1; d.leg. 17 marzo 1995 n. 175, attuazione della direttiva

92/49/Cee in materia di assicurazione diretta diversa dall'as

sicurazione sulla vita, art. 128).

Nel caso di notifica a mezzo dei servizio postale del ricorso al

giudice amministrativo, per l'osservanza del termine per

proporre l'impugnazione si deve fare riferimento alla conse

gna dell 'atto ali 'ufficiale giudiziario, mentre il termine per il

deposito del ricorso decorre dal perfezionamento della notifi ca nei confronti del destinatario. (1)

In base all'art. 1 l. 10 giugno 1982 n. 348, come modificato dall'art. 128 d.leg. 17 marzo 1995 n. 175, la garanzia di ob

bligazioni verso le pubbliche amministrazioni può essere co

stituita, oltre che dal deposito di una somma di denaro, anche

da una fideiussione bancaria o da una fideiussione prestata da una compagnia assicurativa autorizzata ad operare nel

territorio nazionale; pertanto è illegittima l'esclusione da

(1, 3) Le due decisioni della quinta sezione chiariscono la posizione del giudice amministrativo rispetto all'identificazione della data della notifica in seguito agli interventi della Corte costituzionale del 2002 2004 (cfr., particolarmente, Corte cost. 23 gennaio 2004, n. 28, Foro it., 2004, I, 645, con nota di Caponi, e 26 novembre 2002, n. 477, id., 2003, I, 13, con nota di Caponi). Viene superata l'interpretazione pro posta da Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5897, id., 2004, III,

253, secondo cui, nel caso di notifica effettuata attraverso il servizio

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

una gara di un concorrente che aveva depositato, quale cau

zione provvisoria, una fideiussione assicurativa anziché ban

caria. (2)

II

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 29 novembre

2005, n. 6724; Pres. Santoro, Est. Carbone; Carigi (Avv.

Ridolfi) c. Lazzaroni (Avv. Gregori, Vaccari) e altri. Con

ferma Tar Umbria 15 settembre 2004, n. 519.

Giustizia amministrativa — Notifica dell'appello — Termi

ne per il deposito — Decorrenza (Cod. proc. civ., art. 139; r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, art. 37; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 21).

Elezioni — Elezioni amministrative — Comuni con oltre

quindicimila abitanti — Voto disgiunto — Corrisponden za fra numero delle preferenze e numero dei votanti —

postale, il termine per il deposito del ricorso e gli altri termini decor renti dalla notifica del ricorso (come quelli per la costituzione delle

parti) avrebbero avuto decorrenza dalla data di spedizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del plico con il ricorso. La quinta sezione del

Consiglio di Stato riconosce ora che tali termini decorrono invece dalla data in cui si perfeziona la notifica per il destinatario del ricorso stesso.

L'interpretazione accolta precedentemente dal Consiglio di Stato si

poneva in contrasto con quella accolta dalla Cassazione (cfr. Cass. 13

gennaio 2005. n. 458, id., 2005, I, 699; 8 settembre 2004, n. 18087, ibid., 381; 17 luglio 2003, n. 11201, id., 2004, I, 1146, tutte con osser vazioni di Caponi), secondo cui il termine per la notifica di un atto do veva essere computato rispetto alla data di consegna dell'atto all'uffi ciale giudiziario, mentre il termine decorrente per legge da tale notifica doveva essere computato rispetto la data di perfezionamento della noti fica per il destinatario dell'atto.

Si tenga presente che le due decisioni del Consiglio di Stato sono

precedenti alla modifica apportata all'art. 149 c.p.c. dall'art. 2, 1°

comma, lett. e), 1. 28 dicembre 2005 n. 263, che ha codificato l'inter

pretazione accolta anche dalla Cassazione («la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'uf ficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui Io stesso ha la legale conoscenza dell'atto»).

Con riferimento alle notifiche effettuate attraverso il servizio postale, l'avviso di ricevimento del plico contenente il ricorso può essere depo sitato anche in un secondo tempo rispetto al ricorso, purché comunque il giudice amministrativo possa verificare la ritualità della notifica al momento della decisione del ricorso (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre

2003, n. 7621, id.. Rep. 2004, voce Giustizia amministrativa, n. 858; 6 ottobre 2003, n. 5897, cit.; sez. VI 29 novembre 2002, n. 6564, id..

Rep. 2003, voce cit., n. 835: 8 aprile 2002, n. 1896, id.. Rep. 2002, vo ce cit., n. 856; sez. V 4 aprile 2002, n. 1877, ibid., n. 836; sez. IV 12

giugno 1998, n. 927, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 675; sez. V 24 marzo

1998, n. 341, ibid., n. 691; Cons, giust. amm. sic. 26 aprile 1996, n.

119, id.. Rep. 1996, voce Elezioni, n. 220; Tar Sicilia, sez. 11, 15 otto bre 1994, n. 956, id., Rep. 1995, voce cit., n. 187; Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 1993, n. 973, id.. Rep. 1994, voce Giustizia amministrativa, n.

520; nel senso che il deposito della cartolina di ritorno di un atto del

giudizio di primo grado sia possibile anche in grado d'appello. Cons,

giust. amm. sic. 24 dicembre 1988, n. 284, id., Rep. 1989, voce cit., n.

597; nel senso, invece, che anche il deposito dell'avviso di ricevimento debba essere effettuato necessariamente nel termine per il deposito del l'atto processuale, Tar Abruzzo, sez. Pescara, 10 marzo 1994, n. 208, id., Rep. 1994, voce cit., n. 521). Secondo Cons. Stato, sez. IV, 12 di cembre 1994, n. 1008, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 581; sez. V 26 feb braio 1992, n. 152, id., Rep. 1992, voce cit., n. 691; sez. VI 17 settem bre 1985, n. 468, id.. Rep. 1985, voce cit., n. 428, in mancanza del de

posito dell'avviso di ricevimento, la notifica deve ritenersi nulla, ma il

vizio è sanato dalla costituzione in giudizio del destinatario della noti

fica (contra, Tar Abruzzo, sez. Pescara, 10 marzo 1994, n. 208, cit.). In

argomento, cfr. Pulici, L'incidenza della scelta delle modalità di noti

ficazione de! ricorso sull'esercizio del diritto d'azione - Considerazio ni in tema di notificazione a mezzo posta e di deposito dell'avviso di

ricevimento, in Dir. proc. amm., 1999, 1176. Nel caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, Cons. Stato, sez.

V, 14 giugno 1994, n. 657, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 519, ha ne

gato il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile alla

parte che non aveva richiesto al servizio postale il duplicato dell'avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 6, 1° comma, 1. 20 novembre 1982 n.

890.

(2) La cauzione provvisoria deve essere prestata da chi presenti un'offerta per un appalto pubblico o in numerario, o con fideiussione bancaria o con fideiussione assicurativa: la piena equivalenza della fi

deiussione assicurativa rispetto a quella bancaria è stata riconosciuta

Il Foro Italiano — 2006.

Esclusione (D.leg. 18 agosto 2000 n. 267, t.u. delle leggi sul

l'ordinamento degli enti locali, art. 72). Prova documentale —

Copia fotostatica — Valore probato rio (Cod. civ., art. 2719).

Il perfezionamento delle notifìche di atti processuali si attua in

due momenti diversi: per l'assolvimento dell'onere di notifi ca, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; per

ogni altro effetto, con l'effettiva notificazione al destinatario;

pertanto ai fini della tempestività del deposito dell'appello al

Consiglio di Stato si deve fare riferimento non alla data di

consegna dell 'atto ali 'ufficiale giudiziario per la notifica, ma

alla data in cui l'appello viene notificato dall'ufficiale giudi ziario al destinatario. (3)

Nelle elezioni per i comuni con oltre quindicimila abitanti, in

base all'art. 72 d.leg. 18 agosto 2000 n. 267, l'elettore può votare una lista diversa da quella collegata con il candidato

sindaco votato e può esprimere una preferenza a favore di un

candidato della lista votata; di conseguenza il numero delle

schede valide o il numero dei votanti può non corrispondere col numero delle preferenze espresse. (4)

Ai sensi dell'art. 2719 c.c. le copie fotostatiche di un docu

mento hanno la stessa efficacia delle copie autentiche, se non

siano state disconosciute: a tal fine è irrilevante che la parte che avrebbe potuto disconoscerle non si sia costituita in giu dizio. (5)

dalla giurisprudenza successiva alla 1. 10 giugno 1982 n. 348. Cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2002, n. 1683, Foro it.. Rep. 2002, voce

Opere pubbliche, n. 545; sez. IV 3 maggio 2001, n. 2484, ibid., voce Contratti della p.a., n. 611; 28 aprile 2001, n. 2463, id., Rep. 2001, vo ce Opere pubbliche, n. 557; sez. VI 18 ottobre 1993, n. 735, id., Rep. 1993, voce cit., n. 367; Tar Sicilia, sede Catania, sez. I, 11 luglio 1989, n. 822, id., Rep. 1991, voce Contratti della p.a.. n. 69 (con riferimento a bando di gara che menzionava solo la fideiussione bancaria); Tar

Lombardia, sez. I, 14 giugno 1988, n. 772, id., Rep. 1989, voce Conta bilità dello Stato, n. 58. L'equipollenza fra fideiussione bancaria ed as sicurativa era stata espressamente affermata anche dall'art. 30, 1°

comma, 1. 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dalla 1. 18 novem bre 1998 n. 415, e, prima ancora, dall'art. 6 1. 10 dicembre 1981 n. 741.

La giurisprudenza, invece, era in genere contraria a ritenere che la cauzione potesse essere prestata anche con fideiussione rilasciata da

soggetti autorizzati ad operare nel settore dell'intermediazione finan ziaria. Tale possibilità è stata ammessa dal legislatore solo con l'art.

145, comma 50, 1. 23 dicembre 2000 n. 388, disposizione che però è stata ritenuta non di carattere interpretativo e perciò priva di efficacia retroattiva da Tar Campania, sez. I, 23 novembre 2001, n. 1407, id.,

Rep. 2002, voce Contratti della p.a., n. 617, e da Tar Campania, sez.

Salerno, 17 luglio 2001, n. 1100, ibid., voce Opere pubbliche, n. 557. La possibilità di prestare la cauzione provvisoria con fideiussione rila sciata da soggetti autorizzati ad operare nel settore dell'intermediazione finanziaria è stata confermata di recente dall'art. 75 d.leg. 12 aprile 2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for niture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce.

In argomento, cfr. anche Tar Liguria, sez. II, 1° marzo 2003, n. 235, id.. Rep. 2003, voce Contratti della p.a., n. 664, che afferma la neces sità che la fideiussione assicurativa abbia, nei confronti dell'ammini strazione garantita, un'efficacia temporale non inferiore a quella stabi lita nel bando.

(4) Sul voto c.d. disgiunto, che consente a un elettore, nei comuni con oltre quindicimila abitanti, di votare un candidato sindaco e di vo tare per il consiglio comunale una lista non collegata al candidato sin daco votato, cfr. Tar Puglia, sez. I, 8 agosto 2000, n. 3479, Foro it..

Rep. 2000, voce Elezioni, n. 123, che considera la possibilità che le li

ste collegate al sindaco non ottengano la maggioranza dei seggi nel

consiglio comunale (c.d. «anatra zoppa»). Questa possibilità consegue dalla disciplina dei «premi di maggioranza», per le liste collegate al

sindaco eletto, dettata dall'art. 7, 6° comma, 1. 25 marzo 1993 n. 81, ed

oggi dall'art. 73, 10° comma, d.leg. 18 agosto 2000 n. 267, su cui cfr.

Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 1996. n. 290, id., 1996, III, 390. Per l'in

fondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale discipli na, cfr. Corte cost. 4 aprile 1996, n. 107, ibid., I, 1499.

Per la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costitu

zionale proposta in relazione alla diversità di disciplina delle elezioni

nei comuni con popolazione inferiore o superiore ai quindicimila abi

tanti, cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2001, n. 4055, id., Rep. 2001, voce cit., n. 125.

(5) Nel senso che gli art. 2712 e 2719 c.c., relativi rispettivamente alle «riproduzioni meccaniche» e alle «copie fotografiche di scritture», siano applicabili anche nei confronti della parte ritualmente citata ma

non costituita, cfr. Cass. 23 novembre 2000. n. 15148, Foro it.. Rep. 2000, voce Prova documentale, n. 42.

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399 PARTE TERZA 400

I

Diritto. — 1. - L'appello è manifestamente fondato.

2. - Evidente è l'errore in cui è incorso il giudice di primo

grado nel computare il termine per il deposito muovendo dalla

data di spedizione da parte dell'ufficiale giudiziario, tramite il

servizio postale e non, invece, da quello in cui si è perfezionata la consegna del piego (o l'ultima consegna, trattandosi di plura lità di intimati) da parte dell'addetto al servizio postale, all'indi

rizzo del destinatario.

A quanto pare, l'errore è stato indotto, oltre che da una lettura

forzata della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre

2002, n. 477 (Foro it., 2003, I, 13), anche dall'orientamento

espresso, in argomento, da questa stessa sezione, con la decisio

ne 6 ottobre 2003, n. 5897 (id., 2004, III, 253), la quale è però, allo stato, abbondantemente superata da riflessioni ulteriori

della giurisprudenza su tale specifico aspetto della questione, a

seguito degli approfondimenti conseguenti all'applicazione che, dell'istituto (dopo l'intervento della Corte costituzionale), è

stata fatta dalla Corte suprema di cassazione e degli insegna menti desumibili da successive pronunce della stessa Corte co

stituzionale (n. 28 del 23 gennaio 2004, ibid., I, 645, e n. 107

del 2 aprile 2004, ibid., 1321). La lettura corretta della prima pronuncia del giudice delle

leggi sull'illegittimità delle norme che, in materia di notifica

zione, ne facevano decorrere gli effetti, nei confronti dell'istan

te, dal suo perfezionamento, deve essere effettuata tenendo nel

debito conto ciò in cui è stata fatta risiedere l'illegittimità co

stituzionale, ovvero il far ricadere, sul soggetto che richiede (o nell'interesse del quale è richiesta) la notificazione, gli oneri di

attività materiali sottratte alla sua disponibilità. Ovviamente ciò

non implica anche che tali oneri debbano ricadere sul destinata

rio dell'atto, né che la declaratoria di incostituzionalità si sia pu re riflessa sulle modalità di computo dei termini per il deposito dell'atto o per l'iscrizione della causa a ruolo. Per il destinata

rio, l'atto produce i suoi effetti secondo le regole ordinarie, de

sunte da quelle che disciplinano il perfezionamento della notifi

cazione (a mezzo ufficiale giudiziario o mediante recapito a

mezzo posta); quanto al deposito dell'atto, ai fini dell'incardi

namento del giudizio, o per tutte le altre finalità connesse al de

posito degli atti notificati, le norme che ne fissano i termini

hanno sempre riguardo al perfezionamento, reale o legale, per il

destinatario, della notificazione.

In questo senso sono le numerose pronunce della Corte su

prema di cassazione, che specificamente affrontano il problema del deposito del ricorso per cassazione, che è l'istituto che mag

giormente si avvicina, analogicamente, al deposito dell'atto in

troduttivo del giudizio amministrativo.

Correttamente l'appellante segnala, fra le ultime, l'ordinanza

n. 458 del 13 gennaio 2005 delle sezioni unite (id., 2005. I,

699); l'orientamento è, peraltro, conforme a quello già espresso dalla Corte suprema, con la sentenza n. 18087 dell'8 settembre

2004 della sezione V (ibid., 381), ed altre ancora citate dall'ap

pellante nei propri scritti difensivi.

In definitiva deve essere affermato che, nel caso in cui il ri

corso giurisdizionale sia stato notificato a mezzo del servizio

postale, mentre ai fini del rispetto del termine per proporre

l'impugnazione è sufficiente che il ricorso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro detto termine, il consolidamento di

tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfeziona mento del procedimento notificatorio nei confronti del destina

tario ed è da tale data che devono farsi decorrere i termini per il

deposito del ricorso, unitamente agli ulteriori atti prescritti dal

l'art. 21 1. n. 1034 del 1971 (salvo il ritardo nella restituzione

dell'avviso di ricevimento, che, mentre da un lato non giustifica il tardivo deposito del ricorso, dall'altro consente di ritardare il

deposito della prova dell'avvenuta notificazione). Ne! caso in esame, in cui il deposito del ricorso di primo gra

do è avvenuto correttamente nei termini computati dal ricevi

mento, da parte della controinteressata, dell'atto notificatole tramite il servizio postale, tempestivamente è avvenuta l'incar dinazione dell'impugnazione davanti al giudice amministrativo.

Sul punto, pertanto, la sentenza appellata deve essere rifor

mata.

2.1. - L'orientamento espresso dal giudice di primo grado in

ordine all'inammissibilità dell'impugnazione per presunta ac

quiescenza alla clausola lesiva è, poi, viziato nel merito e nel

Il Foro Italiano — 2006.

metodo; per quest'ultimo profilo, in quanto si è pronunciato

sull'inoppugnabilità della norma del capitolato, senza prima aver accertato se la lesione è dipesa effettivamente dalla clau

sola che ha prescritto determinate modalità di prestazione della

cauzione o non, eventualmente, al contrario, dall'erronea appli cazione fattane dalla commissione di gara; nel merito, perché non può logicamente ritenersi che l'accettazione del capitolato, sia pure con la sottoscrizione di ogni pagina del testo che lo

contiene, non implica accettazione anche delle clausole lesive, le quali, al limite, per essere considerate accettate ad ogni ef

fetto, richiedono una specifica ed inequivoca individuazione, che renda manifesta e non contestabile la volontà del sotto

scrittore di prestarvi acquiescenza, secondo regole di diritto co

mune, ma di portata generale, desumibili dall'art. 1469 ter vi

gente c.c.

3. - Deve esse comunque negato che all'art. 21 del capitolato in esame il concorrente potesse immediatamente annettere il si

gnificato di escludere la modalità di costituzione della cauzione

provvisoria mediante polizza fideiussoria.

L'art. 1 1. 10 giugno 1982 n. 348 ha stabilito espressamente che:

«In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione

a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere co

stituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regola mento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità

generale dello Stato, approvato con r.d. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni;

b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di

cui all'art. 5 r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, e successive modifiche

ed integrazioni; c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazio

ne debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed

operante nel territorio della repubblica in regime di libertà di

stabilimento o di libertà di prestazione di servizi».

La disposizione di cui alla lett. c) (così sostituita dall'art. 128

d.leg. 17 marzo 1995 n. 175), non richiede di essere recepita dall'amministrazione locale che ha indetto la gara, in quanto è

di per sé vincolante per ogni ente pubblico in favore del quale deve essere prestata cauzione e, dunque, anche, per gli enti lo

cali, e si inserisce automaticamente nelle regole che disciplina no il procedimento, riempiendone l'eventuale lacuna, ogni qual volta la norma speciale non preveda espressamente la polizza assicurativa fra le modalità di costituzione della cauzione.

Di contro, è illegittima la clausola del bando o del capitolato

speciale che espressamente escluda dalle modalità di prestazio ne della cauzione provvisoria la polizza assicurativa rilasciata

dalle imprese debitamente autorizzate a norma della citata lett.

c) dell'art. 1 1. n. 148 del 1982, nel testo modificato dall'art.

128 d.leg. 17 marzo 1995 n. 175.

Su tale espressa questione, significativa è la presa di posizio ne della Corte dei conti, sezione controllo Stato, con la determi

nazione n. 1875 del 7 gennaio 1988 (id.. Rep. 1988, voce Con

tratti della p.a., n. 147), il cui contenuto deve essere condiviso.

La lesione è, dunque, derivata dall'interpretazione e dalla ap

plicazione che, dell'art. 21 del capitolato, è stata fatta dalla

commissione di gara e non anche direttamente dalla norma spe ciale, la quale deve essere interpretata, al contrario, così come

integrata, nel suo contenuto, da quanto espressamente previsto nella fonte primaria.

4. - L'appello deve, pertanto, essere accolto, nei sensi di cui

in motivazione, e per l'effetto, deve essere accolto il ricorso di

primo grado e deve essere annullato l'illegittimo provvedimento di esclusione.

II

Diritto. — L'eccezione di tardivo deposito dell'appello, svolta dal resistente con riferimento alla data in cui il ricorso in

appello è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per le notifi

cazioni, è infondata: in seguito alla sentenza della Corte costitu

zionale 26 novembre 2002, n. 477 (Foro it.. 2003,1, 13), che ha

dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, 3° comma, 1. 20 novembre 1982

n. 890 sulle notificazioni a mezzo della posta «nella parte in cui

prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

data di ricezione dell'atto anziché a quella, antecedente, di con

segna dell'atto all'ufficiale giudiziario», è divenuto principio

generale, come la corte stessa ha chiarito anche nelle sentenze

23 gennaio 2004, n. 28 (id., 2004,1, 645) e 2 aprile 2004, n. 107 (ibid., 1321), che il perfezionamento delle notificazioni si scin

de in due momenti: l'uno, di consegna dell'atto all'ufficiale

giudiziario da parte di colui che chiede la notificazione, per gli effetti dell'assolvimento dell'onere di notificazione e del ri

spetto del relativo termine, l'altro, di effettiva notificazione, per

ogni altro effetto. Ossia il perfezionamento della notificazione

dell'atto al momento della sua consegna all'ufficiale giudiziario è a favore del notificante, per evitargli decadenze a lui non im

putabili, e non già a suo danno. Per quanto riguarda il deposito dell'atto introduttivo del giudizio amministrativo, il termine

continua perciò a decorrere, non già dalla consegna dell'atto da

parte del notificante all'ufficiale giudiziario, bensì dall'avve

nuta esecuzione dell'ultima delle notificazioni, così com'è stato

sempre intesa, nelle norme di procedura davanti al Consiglio di

Stato, l'espressione «dalle notificazioni», e com'è chiarito dal

l'espressione «dall'ultima notifica» contenuta nell'art. 21 1. 6

dicembre 1971 n. 1034 sui tribunali amministrativi regionali. Nel caso in esame, come risulta dalle date indicate nell'epigrafe della presente decisione, il termine è stato rispettato.

Il secondo motivo d'appello è infondato: come giustamente rileva il resistente, nell'attuale sistema elettorale per i comuni

con più di quindicimila abitanti si può votare un'intera lista,

collegata o non collegata al candidato sindaco votato, in en

trambi i casi con o senza voto di preferenza a favore di un can

didato della lista votata; per cui non è affatto vero che debba es

servi una corrispondenza tra le schede valide o tra il numero dei

votanti e il numero delle preferenze espresse per i candidati, né

che all'aumento delle preferenze, dovuto alla correzione dei ri

sultati elettorali, debba necessariamente corrispondere una cor

rezione del numero dei votanti o del numero di voti espressi a

favore di altre liste. Nel caso in esame, stando alle fotocopie dei

verbali di sezione esistenti in atti, è semplicemente accaduto che

in cinque sezioni in luogo del numero complessivo dei voti di

preferenza espressi a favore dei candidati della lista 7, risultante

dalla somma delle preferenze espresse a favore di ciascun can

didato e riportate alla pag. 87, nel prospetto riepilogativo di pag. 79 è stato un numero diverso. Per quanto riguarda la sezione 33, nella quale la somma non è stata effettuata a pag. 87 bensì di

rettamente a pag. 79 nel riepilogo, può essersi trattato effettiva

mente di un errore nella somma; mentre nelle altre quattro se

zioni l'errore ha riguardato la trascrizione, perché in luogo del

totale scritto a pag. 89, a pag. 79 è stato scritto un numero di

verso, e sempre minore (per esempio, a pag. 87 è scritto il nu

mero 117, risultante dalla somma, mentre a pag. 79 è scritto

109). All'opposto, per quanto riguarda la lista 5, a pag. 85 del

verbale della sezione 45 è scritto il totale 90, e a pag. 79 è ri

portato invece 97.

Anche il primo motivo di ricorso è infondato. Il giudice di

primo grado, fondandosi sui verbali di sezione prodotti in copia fotostatica e non contestati, ha fatto corretta applicazione del

l'art. 2719 c.c., secondo cui «Le copie fotografiche di scritture

hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità

con l'originale ... non è espressamente disconosciuta». La cir

costanza che il comune e i controinteressati, contro i quali i do

cumenti sono stati prodotti e che avrebbero potuto disconoscere

la conformità delle copie, non fossero costituiti in giudizio, non

ha nessuna importanza, e d'altra parte la conformità delle foto

copie con l'originale non è contestata neppure dall'appellante.

L'appello, in conclusione, è infondato e va respinto.

Il Foro Italiano — 2006.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 22 luglio 2005, n. 3917; Pres. Salvatore, Est. Patroni Griffi; Italia

nostra (Avv. Lorizio, Cerulli Irelli) c. Cipe e altri (Avv. dello Stato Zotta), Regione Calabria, Soc. Stretto di Messina

(Avv. Clarizia, Carbone, D'Amelio), Soc. Rete ferroviaria

italiana (Avv. Vinti), Soc. Fintecna (Avv. Romano, Vinti) e

altri; World Wide Fund for Nature (Avv. Granara, Sorrenti

no) c. Cipe e altri. Conferma Tar Lazio, sez■ I, 31 maggio 2004, n. 5118.

Ambiente (tutela dell') — Valutazione di incidenza ambien

tale — Rischio di compromissione del sito — Accertamen

to — Discrezionalità tecnica — Insindacabilità in sede

giurisdizionale (Direttiva 2 aprile 1979 n. 79/409/Cee del consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, art. 2; direttiva 21 maggio 1992 n. 92/43/Cee del consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminatu

rali e della flora e della fauna selvatiche, art. 6; d.p.r. 8 set

tembre 1997 n. 357, regolamento recante attuazione della di

rettiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selva

tiche, art. 5). Ambiente (tutela dell') — Valutazione di impatto ambien

tale — Prescrizioni e condizioni — Principio di economici tà (D.leg. 20 agosto 2002 n. 190, attuazione della 1. 21 di

cembre 2001 n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e

degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazio

nale). Ambiente (tutela dell') — Valutazione di impatto ambien

tale — Ponte sullo stretto di Messina — Mancata valuta

zione delle opere propedeutiche e complementari — Legit

timità (D.leg. 20 agosto 2002 n. 190). Ambiente (tutela dell') — Valutazione di impatto ambien

tale — Progetto preliminare — Conformità con la diretti

va 85/337/Cee (Direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/Cee del consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale

di determinati progetti pubblici e privati, art. 3; d.leg. 20 ago sto 2002 n. 190, art. 3, 17).

Ambiente (tutela dell') — Valutazione di impatto ambien tale — Osservazioni del pubblico — Disamina analitica —

Esclusione (L. 8 luglio 1986 n. 349, istituzione del ministero

dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, art. 6;

d.leg. 20 agosto 2002 n. 190). Ambiente (tutela dell') — Valutazione di impatto ambien

tale — Approvazione del progetto preliminare — Esclu

sione dalla conferenza di servizi — Legittimità (D.leg. 20 agosto 2002 n. 190, art. 3).

La valutazione di incidenza ambientale dell'opera progettata sui siti di interesse comunitario (s.i.c.), ai sensi della direttiva

92/43/Cee, e sulle zone di protezione speciale (z.p.s.), in base

alla direttiva 79/409/Cee, che viene ricompresa nella proce dura di valutazione di impatto ambientale, nelle ipotesi in cui

un progetto sia da sottoporre ad entrambe le procedure in

base alle disposizioni vigenti, è volta ad accertare il carattere

significativo dell'incidenza ambientale dell'intervento sui siti

protetti, in riferimento al rischio di compromissione dell'in

tegrità dei siti stessi; trattasi di esercizio di discrezionalità

tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo sol

tanto nelle circostanze in cui l'istruttoria sia mancata o sia

stata svolta dall'amministrazione in modo inadeguato, in

particolare sulla base di un 'istruttoria carente e con motiva

zione insufficiente. (1) E legittima una valutazione di impatto ambientale condizionata

(1) La pronuncia in epigrafe si occupa di una controversia, relativa

all'approvazione del ponte sullo stretto di Messina (in merito alla qua le, cfr. anche Corte cost., ord. 2 marzo 2005, n. 82, Foro it., 2005, I,

2602, con nota di richiami), che involge l'applicazione delle disposi zioni di cui al d.leg. 20 agosto 2002 n. 190. Tale disciplina è stata in

trodotta in attuazione della 1. 443/01, che ha previsto una delega al go verno per la realizzazione nel modo più sollecito possibile delle infra

strutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazio

nale. Il d.leg. 20 agosto 2002 n. 190 disciplina il procedimento di pro

gettazione, approvazione e realizzazione delle opere strategiche. In

particolare, nell'ambito delle norme in materia di approvazione delle

opere, il d.leg. 190/02 ha introdotto disposizioni speciali in materia di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) di competenza statale, in de

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