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sezione V; decisione 4 febbraio 1998, n. 127; Pres. Serio, Est. Ferrari; Comune di Napoli (Avv....

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sezione V; decisione 4 febbraio 1998, n. 127; Pres. Serio, Est. Ferrari; Comune di Napoli (Avv. Ricci) c. Daniele ed altri (Avv. Daniele). Conferma Tar Campania, sez. I, 21 aprile 1988, n. 260 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 315/316-317/318 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192694 . Accessed: 24/06/2014 22:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.105 on Tue, 24 Jun 2014 22:33:26 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione V; decisione 4 febbraio 1998, n. 127; Pres. Serio, Est. Ferrari; Comune di Napoli (Avv.Ricci) c. Daniele ed altri (Avv. Daniele). Conferma Tar Campania, sez. I, 21 aprile 1988, n. 260Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 315/316-317/318Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192694 .

Accessed: 24/06/2014 22:33

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PARTE TERZA

l'essere «generica» come sostenuto dal primo giudice, assolve

in modo puntuale alla funzione che è ad essa assegnata. L'am

ministrazione regionale ha infatti ritenuto che il massiccio ed

esteso insediamento industriale inizialmente programmato dal

comune fosse contraddittorio rispetto alle valutazioni sottese al

vincolo preesistente e tale da comprometterne la operatività. Né può essere seguito il primo giudice allorché ravvisa la ri

prova della «genericità» della motivazione nella mancata indi

cazione della «esistenza del valore da tutelare» e nella mancata

ricerca di soluzioni alternative, idonee ad assicurare diversamente

la tutela paesistica ed ambientale.

Quanto al primo profilo è sufficiente opporre che il valore

da tutelare è quello indicato nel preesistente decreto di imposi zione del vincolo; quanto al secondo che non è chiaro compren dere quale potrebbe essere la soluzione alternativa, che si impu ta alla regione di non aver ricercato, dal momento che il proble ma posto dalla regione era di evitare che il programmato insediamento industriale compromettesse i già riconosciuti pregi ambientali e paesaggistici dell'area sulla quale esso avrebbe do

vuto essere realizzato.

Non era quindi ipotizzabile una soluzione alternativa a quella

proposta dalla regione ed intesa quanto meno ad alleggerire, su un'area per intero vincolata, il peso dell'insediamento indu

striale.

4. - Priva di pregio è anche la censura di illogicità che i ricor

renti muovono contro la motivazione regionale in ragione del

l'esistenza e dell'ampiezza del vincolo e del fatto che a ridosso

dell'area destinata ad insediamenti ed in parte recuperata ad

una destinazione (agricola) più coerente con il vincolo stesso, fossero già operanti impianti industriali.

La situazione rappresentata dagli originari ricorrenti costitui

sce infatti una ulteriore riprova della bontà della proposta re

gionale, intesa ad evitare la definitiva compromissione dei valo

ri paesistici e ambientali dell'area in questione. 5. - La riconosciuta infondatezza del primo motivo di ricorso

impone al collegio l'esame delle altre due censure, che il tribu

nale amministrativo regionale ha assorbito.

Sostengono gli originari ricorrenti (secondo motivo) che il co

mune avrebbe supinamente accettato l'imposizione della regio ne, senza esplicitare le ragioni del ripensamento rispetto alla

scelta già effettuata in sede di adozione del piano regolatore. La censura non ha pregio: ed invero, a prescindere dal fatto

che la regione non ha imposto nulla, ma ha solo formulato

una proposta di compromesso fra esigenze confliggenti (paesi stiche ed occupazionali), che il comune era libero di non accet

tare, controdeducendo ed esplicitando le ragioni del proprio con

trario avviso, è assorbente la considerazione che il comune stes

so ha dichiarato di condividere la tesi regionale, ritenendo

ragionevole il taglio proposto, in quanto soluzione idonea a con

ciliare in modo equo le opposte esigenze di cui si è detto.

6. - Sostengono ancora gli originari ricorrenti (terzo motivo) che nella specie sarebbe stato violato l'art. 9 1. n. 1150 del 1942

in conseguenza della mancata ripubblicazione del piano, dopo le modifiche chieste dalla regione ed introdotte dal comune.

La censura è infondata sotto un duplice profilo: a) innanzi

tutto perché non sussiste l'obbligo di ripubblicazione del piano allorché le modifiche apportate dal comune di ufficio o su ri

chiesta della regione non abbiano determinato un mutamento essenziale del suo contenuto, «traducendosi in un nuovo pro getto di piano, ma abbiano interessato singole aree» (Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 1974, n. 669, id., Rep. 1974, voce cit., n.

136; 27 febbraio 1979, n. 151, id., Rep. 1979, voce cit., n. 219; 10 novembre 1981, n. 859, id., Rep. 1982, voce cit., n. 215);

b) in secondo luogo perché per le proposte di modifiche finaliz zate alla salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente l'art. 10, 4° comma, 1. n. 1150 del 1942 si limita a richiedere che la deli bera comunale, contenente le controdeduzioni alle richieste for mulate dalla regione, sia pubblicata all'albo pretorio nel primo

giorno non festivo (Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 1975, n. 1138, id., Rep. 1975, voce cit., n. 264).

Nella specie, non è contestato che a tale adempimento il co

mune ha provveduto. 7. - L'appello deve pertanto essere accolto.

Il Foro Italiano — 1998.

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 4 febbraio 1998, n. 127; Pres. Serio, Est. Ferrari; Comune di Napoli (Avv.

Ricci) c. Daniele ed altri (Aw. Daniele). Conferma Tar Cam

pania, sez. I, 21 aprile 1988, n. 260.

Tributi locali — Socof — Delibera istitutiva — Impugnazione — Termini — Decorrenza (D.l. 28 febbraio 1983 n. 55, prov vedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno

1983, art. 19; 1. 26 aprile 1983 n. 131, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, art. 1).

Tributi locali — Socof — Delibera istitutiva — Motivazione

(D.l. 28 febbraio 1983 n. 55, art. 19; 1. 26 aprile 1983 n. 131, art. 1).

Il termine per impugnare innanzi al tribunale amministrativo

la delibera comunale istitutiva della sovrimposta comunale su!

reddito dei fabbricati (Socof) decorre, ai sensi dell'art. 19 d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito, con modificazioni, nella

l. 26 aprile 1983 n. 131, dalla pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale dell'elenco dei comuni che tale tributo hanno istitui

to e non già dalla data di ripubblicazione nell'albo pretorio della delibera stessa dopo la sua approvazione da parte del

l'organo tutorio. (1) Prima di procedere alla istituzione della sovrimposta comunale

sul reddito dei fabbricati (Socof) di cui all'art. 19 d.l. 28 feb braio 1983 n. 55, convertito, con modificazioni, nella l. 26

aprile 1983 n. 131, ogni comune deve verificare se è possibile

perseguire in altro modo l'obiettivo di risanamento delle pro

prie finanze, tenendo conto di tutti gli strumenti messi a di

sposizione dal d.l. 55/83 e, in caso negativo, darne adeguata

giustificazione; allo stesso modo deve operare il comune al

lorché sceglie l'aliquota del tributo tra le quattro prefigurate dal medesimo art. 19. (2)

(1) Tar Campania, sez. I, 21 aprile 1988, n. 260, ora confermata, è massimata in Trìb. amm. reg., 1988, I, 2315.

Ad avviso del Consiglio di Stato, la normativa speciale di cui all'art.

19, 2° comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 — giusta il quale l'elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (Socof) deve essere pubblicato, con indicazione delle relative

aliquote, sulla Gazzetta ufficiale — prevale su quella generale dettata dall'art. 62 t.u. 3 marzo 1934 n. 383, sì che la data di ripubblicazione nell'albo pretorio della deliberazione stessa non costituisce il dies a quo per l'impugnativa innanzi al giudice amministrativo.

Sull'art. 62 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 e sulla necessità della ripubbli cazione dei regolamenti degli enti locali affinché gli stessi acquistino efficacia, v. Cass. 18 marzo 1982, n. 1760, Foro it., Rep. 1982, voce Tributi locali, n. 300; Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 1983, n. 50, id., Rep. 1983, voce Comune, n. 131; 7 luglio 1981, n. 392, id., Rep. 1981, voce cit., n. 152; contra, Comm. trib. centrale 20 febbraio 1985, n. 1766, id., Rep. 1985, voce Tributi locali, n. 331; 5 ottobre 1984, n. 8579, ibid., n. 330.

(2) Il Consiglio di Stato giunge alla conclusione di cui in massima sul rilievo che il d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 ha previsto una serie artico lata di misure e di correttivi finalizzati al risanamento della finanza

degli enti locali e dei rispettivi bilanci e, fra questi, anche la possibilità di istituire la sovrimposta in questione; pertanto, in presenza di una

pluralità di interventi, tutti preordinati al suddetto obiettivo, ogni co mune deve verificare se è possibile procedere al risanamento delle pro prie finanze non ricorrendo a nuovi tributi, dandone, in caso negativo, adeguata giustificazione.

Sulla motivazione della delibera istitutiva della Socof, v. invece, in altro senso, Tar Lombardia, sez. II, 3 marzo 1984, n. 114, Foro it., Rep. 1985, voce Tributi locali, n. 83, per la quale nel meccanismo di

disciplina della gestione amministrativa degli enti locali posto dalla 1. 26 aprile 1983 n. 131, la facoltà di istituzione, da parte dei comuni, della sovrimposta straordinaria sui fabbricati per il solo anno 1983 rap presenta un sistema pressoché obbligato per conseguire positivi effetti finanziari e garantire i livelli di spesa necessari per il regolare assolvi mento dei servizi istituzionali, pervenendo all'incremento minimo di bi lancio del tredici per cento rispetto alle entrate del 1982; pertanto, la deliberazione del consiglio comunale istitutiva della Socof è sufficiente mente motivata con l'affermata esigenza di garantire il normale funzio namento dei servizi, assicurando la massima disponibilità di risorse con sentita (e ciò a parte la natura di atto generale del provvedimento istitu tivo, la cui legittimità è assicurata dalla mera esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, senza necessità di peculiare motivazione); analo

gamente, Tar Lombardia, sez. II, 8 febbraio 1984, n. 64, id., Rep. 1984, voce cit., n. 173, e Comm. trib. centrale, 1984, II, 361, con nota di Berliri; Finanza loc., 1984, 335, con nota di De Mita; sempre in tema di motivazione della delibera istitutiva della Socof, v. Tar Lom bardia, sez. Brescia, 9 maggio 1984, n. 444, Foro it., 1984, III, 243, con nota di richiami.

Sulla costituzionalità della sovrimposta, cfr. poi Corte cost. 23 mag

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Diritto. — 1. - Come si è detto in narrativa, l'appello del

comune è affidato a due motivi d'impugnazione: con il primo viene riproposta l'eccezione di inammissibilità (rectius, irricevi

bilità) dei ricorsi originari perché proposti oltre il termine deca denziale di cui all'art. 21 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 decorrente, secondo l'amministrazione appellante, dalla data in cui il Core

co aveva approvato la delibera di giunta municipale che istitui

va la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (Socof) — prevista dall'art. 19 d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito

con modificazioni dalla 1. 26 aprile 1983 n. 131 — e determina

to la relativa aliquota; con il secondo si contesta l'affermazione

del Tar secondo cui sia la delibera in questione che quella suc

cessiva del commissario straordinario, che la ratificava, avreb

bero dovuto essere motivate con riferimento sia all'an, cioè alla

possibilità di istituire il nuovo tributo, sia alla scelta fra le quat tro aliquote (8, 12, 16 o 20% del reddito imponibile) previste dal cit. art. 19, 2° comma, d.l. n. 55 del 1983.

2. - Il primo motivo d'impugnazione è certamente infondato, anche per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice.

Presupposto per il decorso del termine d'impugnazione è la

conoscenza, legale o di fatto, da parte degli interessati dell'esi

stenza e del contenuto del provvedimento lesivo della loro sfera

giuridica. Nel sistema del cit. d.l. n. 57 del 1983 la conoscibilità (legale) del provvedimento istitutivo della sovrimposta sul red

dito dei fabbricati e della relativa aliquota è affidata alla pub blicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'elenco dei comuni che

l'hanno istituita e delle relative aliquote, pubblicazione alla quale deve provvedere il ministero delle finanze entro il 30 settembre

1983 (art. 19, 2° comma). Trattandosi di norma speciale, essa prevale su quella generale

dettata dall'art. 62 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 che, per le delibere

comunali aventi (come nella specie) natura regolamentare, fa

invece decorrere il termine d'impugnazione dalla data di ripub blicazione all'albo pretorio della delibera stessa, dopo la sua

approvazione da parte dell'organo tutorio (Cons. Stato, sez. Ili, 7 novembre 1978, n. 546, Foro it., Rep. 1980, voce Giustizia

amministrativa, n. 403; sez. IV 27 gennaio 1983, n. 50, id.,

Rep. 1983, voce Comune, n. 131; sez. VI 7 luglio 1981, n. 392,

id., Rep. 1981, voce cit., n. 152). La riprova della necessità di fare riferimento alla data di pub

blicazione dell'elenco nella Gazzetta ufficiale è nel successivo

art. 21 che, ai commi 1° e 2°, fissa rispettivamente al 30 no

vembre 1983 e al 31 maggio 1984 il termine finale per il paga mento dell'acconto sul tributo e del saldo. Nel caso in esame, ove si seguisse la tesi del Tar — che individua nella data di

ripubblicazione all'albo pretorio della deliberazione il dies a quo

per l'impugnazione — si avrebbe l'assurda conseguenza che, avendo il comune di Napoli provveduto alla ripubblicazione so

lo I'll e il 26 aprile 1985 (e cioè a distanza di circa due anni dalla delibera istitutiva del tributo e di circa un anno dall'avve

nuto pagamento dello stesso) i contribuenti — pur edotti dell'e

sistenza del tributo stesso e pur avendo tempestivamente prov veduto al suo pagamento alle scadenze fissate dal cit. art. 21 — sarebbero legittimati ad insorgere in sede giurisdizionale solo

dopo che il singolo comune si sia deciso ad effettuare la ripub blicazione della delibera istitutiva.

D'altro canto, la scelta da parte del legislatore del 1983 di

affidare alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale la conoscibi lità legale dei provvedimenti comunali istitutivi del tributo trova

una ragionevole spiegazione nella circostanza che i proprietari o possessori di immobili non sempre risiedono nel comune nel

cui territorio detti immobili sono ubicati, sicché la pubblicazio ne della delibera sulla Gazzetta ufficiale, nel termine prefissato dall'art. 19 d.l. n. 55 del 1983, è in grado di assicurare agli interessati un grado di conoscibilità legale certamente superiore a quello che potrebbe essere assicurato dalla sola pubblicazione e ripubblicazione all'albo pretorio del singolo comune.

Di conseguenza, gli originari ricorsi devono ritenersi tutti tem

pestivi, essendo stati notificati entro i sessanta giorni dalla pub

blicazione dell'elenco nella Gazzetta ufficiale.

gio 1985, n. 159, id., 1985,1, 1577, che ha respinto il dubbio di costitu

zionalità della normativa istitutiva del tributo (conclusione questa riba

dita da Corte cost., ord. 5 febbraio 1986, n. 30, id., Rep. 1986, voce

cit., nn. 67-74; 30 aprile 1986, n. 125, id., Rep. 1987, voce cit., nn.

82, 83; 26 marzo 1990, n. 153, id., Rep. 1990, voce cit., n. 63; più di recente, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 1996, n. 693, id., Rep.

1996, voce cit., n. 134, che ha ritenuto manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., dell'art. 19 d.l. 55/83).

Il Foro Italiano — 1998.

3. - Anche il secondo motivo d'impugnazione non è condivi

sibile. In effetti, il comune affida la difesa delle proprie ragioni alla

sola considerazione che il cit. art. 19 riconosce al singolo comu

ne la «facoltà» di istituire la sovrimposta, facoltà che sarebbe

categoria giuridica diversa dalla «discrezionalità». Nella sostan

za, la tesi del comune è che «avere la facoltà di fare alcunché

significa poter stabilire se fare o non fare ciò che è consentito, senza alcun obbligo di motivazione al riguardo».

L'argomentazione è suggestiva, ma non risulta pertinente al

caso di specie giacché il legislatore del 1983, stabilendo che «è

in facoltà dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei

fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983», ha

inteso in effetti affidare alla valutazione discrezionale dei singo li enti locali l'opportunità di istituire il nuovo tributo, tenuto

conto delle rispettive esigenze di bilancio.

Il d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, recante «provvedimenti urgenti

per il settore della finanza locale per l'anno 1983», ha previsto una serie articolata di misure e di correttivi, tutti finalizzati al

risanamento della finanza degli enti locali e dei rispettivi bilan

ci, e fra questi anche la possibilità di istituire la sovrimposta di cui si discute.

Sembra pertanto ragionevole ritenere che — in presenza di

una pluralità di interventi, tutti preordinati al suddetto obietti

vo — ogni comune, prima di imporre nuovi tributi ai contri

buenti, debba verificare se è possibile procedere al risanamento

delle proprie finanze anche a mezzo di un uso parziale degli strumenti messi a sua disposizione dal legislatore e, in caso ne

gativo, debba darne adeguata giustificazione. Le stesse conclu

sioni valgono anche per la scelta fra le quattro aliquote prefigu rate dal cit. art. 19.

4. - Nel caso di specie la delibera di giunta municipale, istitu

tiva del tributo, contiene solo la seguente proposizione: «Rite

nuto che sia il caso, sulla base della relazione dell'assessore ai

tributi, di istituire la sovrimposta... e di determinare la relativa

aliquota nella misura del venti per cento del reddito imponibi le». Dal suo canto la relazione assessorile si limita a descrivere, in poche righe, gli adempimenti ai quali gli uffici dovranno at

tenersi nel «procedere all'accertamento e alla riscossione» del

nuovo tributo, riporta cioè, in estrema sintesi, il contenuto dei

cit. art. 19 e 21.

5. - L'appello deve pertanto essere respinto.

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 3 feb

braio 1998, n. 1; Pres. Laschena, Est. Salvatore; Pres. cons,

ministri (Avv. dello Stato Ajello) c. Sforni ed altri (Aw.

Sanino), Bonelli ed altri (Aw Giannini, D'Alessio). Confer ma Tar Lazio, sez. I, 8 luglio 1995, n. 1250; 18 settembre

1995, n. 1589; 19 luglio 1995, n. 1437; 11 novembre 1995, n. 1951.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dipendenti della

presidenza del consiglio — Ottava qualifica funzionale — In

quadramento — Diploma di laurea — Esclusione (L. 23 ago sto 1988 n. 400, disciplina dell'attività di governo e ordina

mento della presidenza del consiglio dei ministri, art. 38).

Per l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale dei dipen denti alla settima qualifica funzionale della presidenza del con

siglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, 3° e 4° comma, l.

23 agosto 1988 n. 400, non occorre il possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso alla carriera direttiva. (1)

(1) L'adunanza plenaria decide in prevenzione su un argomento che

avrebbe portato ad un possibile contrasto fra una sezione consultiva

ed una giurisdizionale del consiglio, avendo la sezione quarta ipotizzato una posizione diversa da quella espressa dalla commissione speciale con

parere 22 marzo 1989, n. 402/89, Foro it., Rep. 1990, voce Impiegato dello Stato, nn. 361-366 (che aveva reso parere nei termini di cui alla

decisione in epigrafe) e, quindi, rimesso la questione con ord. 30 set

tembre 1996, n. 1073, id., Rep. 1996, voce cit., n. 317. Nonostante

gli sforzi dell'adunanza plenaria nel limitare l'operatività della decisio ne ai dipendenti in servizio con una anzianità nella qualifica inferiore

e col titolo di studio richiesto per quest'ultima e già inseriti nella setti

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