sezione V; decisione 4 febbraio 1998, n. 127; Pres. Serio, Est. Ferrari; Comune di Napoli (Avv.Ricci) c. Daniele ed altri (Avv. Daniele). Conferma Tar Campania, sez. I, 21 aprile 1988, n. 260Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 315/316-317/318Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192694 .
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PARTE TERZA
l'essere «generica» come sostenuto dal primo giudice, assolve
in modo puntuale alla funzione che è ad essa assegnata. L'am
ministrazione regionale ha infatti ritenuto che il massiccio ed
esteso insediamento industriale inizialmente programmato dal
comune fosse contraddittorio rispetto alle valutazioni sottese al
vincolo preesistente e tale da comprometterne la operatività. Né può essere seguito il primo giudice allorché ravvisa la ri
prova della «genericità» della motivazione nella mancata indi
cazione della «esistenza del valore da tutelare» e nella mancata
ricerca di soluzioni alternative, idonee ad assicurare diversamente
la tutela paesistica ed ambientale.
Quanto al primo profilo è sufficiente opporre che il valore
da tutelare è quello indicato nel preesistente decreto di imposi zione del vincolo; quanto al secondo che non è chiaro compren dere quale potrebbe essere la soluzione alternativa, che si impu ta alla regione di non aver ricercato, dal momento che il proble ma posto dalla regione era di evitare che il programmato insediamento industriale compromettesse i già riconosciuti pregi ambientali e paesaggistici dell'area sulla quale esso avrebbe do
vuto essere realizzato.
Non era quindi ipotizzabile una soluzione alternativa a quella
proposta dalla regione ed intesa quanto meno ad alleggerire, su un'area per intero vincolata, il peso dell'insediamento indu
striale.
4. - Priva di pregio è anche la censura di illogicità che i ricor
renti muovono contro la motivazione regionale in ragione del
l'esistenza e dell'ampiezza del vincolo e del fatto che a ridosso
dell'area destinata ad insediamenti ed in parte recuperata ad
una destinazione (agricola) più coerente con il vincolo stesso, fossero già operanti impianti industriali.
La situazione rappresentata dagli originari ricorrenti costitui
sce infatti una ulteriore riprova della bontà della proposta re
gionale, intesa ad evitare la definitiva compromissione dei valo
ri paesistici e ambientali dell'area in questione. 5. - La riconosciuta infondatezza del primo motivo di ricorso
impone al collegio l'esame delle altre due censure, che il tribu
nale amministrativo regionale ha assorbito.
Sostengono gli originari ricorrenti (secondo motivo) che il co
mune avrebbe supinamente accettato l'imposizione della regio ne, senza esplicitare le ragioni del ripensamento rispetto alla
scelta già effettuata in sede di adozione del piano regolatore. La censura non ha pregio: ed invero, a prescindere dal fatto
che la regione non ha imposto nulla, ma ha solo formulato
una proposta di compromesso fra esigenze confliggenti (paesi stiche ed occupazionali), che il comune era libero di non accet
tare, controdeducendo ed esplicitando le ragioni del proprio con
trario avviso, è assorbente la considerazione che il comune stes
so ha dichiarato di condividere la tesi regionale, ritenendo
ragionevole il taglio proposto, in quanto soluzione idonea a con
ciliare in modo equo le opposte esigenze di cui si è detto.
6. - Sostengono ancora gli originari ricorrenti (terzo motivo) che nella specie sarebbe stato violato l'art. 9 1. n. 1150 del 1942
in conseguenza della mancata ripubblicazione del piano, dopo le modifiche chieste dalla regione ed introdotte dal comune.
La censura è infondata sotto un duplice profilo: a) innanzi
tutto perché non sussiste l'obbligo di ripubblicazione del piano allorché le modifiche apportate dal comune di ufficio o su ri
chiesta della regione non abbiano determinato un mutamento essenziale del suo contenuto, «traducendosi in un nuovo pro getto di piano, ma abbiano interessato singole aree» (Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 1974, n. 669, id., Rep. 1974, voce cit., n.
136; 27 febbraio 1979, n. 151, id., Rep. 1979, voce cit., n. 219; 10 novembre 1981, n. 859, id., Rep. 1982, voce cit., n. 215);
b) in secondo luogo perché per le proposte di modifiche finaliz zate alla salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente l'art. 10, 4° comma, 1. n. 1150 del 1942 si limita a richiedere che la deli bera comunale, contenente le controdeduzioni alle richieste for mulate dalla regione, sia pubblicata all'albo pretorio nel primo
giorno non festivo (Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 1975, n. 1138, id., Rep. 1975, voce cit., n. 264).
Nella specie, non è contestato che a tale adempimento il co
mune ha provveduto. 7. - L'appello deve pertanto essere accolto.
Il Foro Italiano — 1998.
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 4 febbraio 1998, n. 127; Pres. Serio, Est. Ferrari; Comune di Napoli (Avv.
Ricci) c. Daniele ed altri (Aw. Daniele). Conferma Tar Cam
pania, sez. I, 21 aprile 1988, n. 260.
Tributi locali — Socof — Delibera istitutiva — Impugnazione — Termini — Decorrenza (D.l. 28 febbraio 1983 n. 55, prov vedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983, art. 19; 1. 26 aprile 1983 n. 131, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, art. 1).
Tributi locali — Socof — Delibera istitutiva — Motivazione
(D.l. 28 febbraio 1983 n. 55, art. 19; 1. 26 aprile 1983 n. 131, art. 1).
Il termine per impugnare innanzi al tribunale amministrativo
la delibera comunale istitutiva della sovrimposta comunale su!
reddito dei fabbricati (Socof) decorre, ai sensi dell'art. 19 d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito, con modificazioni, nella
l. 26 aprile 1983 n. 131, dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'elenco dei comuni che tale tributo hanno istitui
to e non già dalla data di ripubblicazione nell'albo pretorio della delibera stessa dopo la sua approvazione da parte del
l'organo tutorio. (1) Prima di procedere alla istituzione della sovrimposta comunale
sul reddito dei fabbricati (Socof) di cui all'art. 19 d.l. 28 feb braio 1983 n. 55, convertito, con modificazioni, nella l. 26
aprile 1983 n. 131, ogni comune deve verificare se è possibile
perseguire in altro modo l'obiettivo di risanamento delle pro
prie finanze, tenendo conto di tutti gli strumenti messi a di
sposizione dal d.l. 55/83 e, in caso negativo, darne adeguata
giustificazione; allo stesso modo deve operare il comune al
lorché sceglie l'aliquota del tributo tra le quattro prefigurate dal medesimo art. 19. (2)
(1) Tar Campania, sez. I, 21 aprile 1988, n. 260, ora confermata, è massimata in Trìb. amm. reg., 1988, I, 2315.
Ad avviso del Consiglio di Stato, la normativa speciale di cui all'art.
19, 2° comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 — giusta il quale l'elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (Socof) deve essere pubblicato, con indicazione delle relative
aliquote, sulla Gazzetta ufficiale — prevale su quella generale dettata dall'art. 62 t.u. 3 marzo 1934 n. 383, sì che la data di ripubblicazione nell'albo pretorio della deliberazione stessa non costituisce il dies a quo per l'impugnativa innanzi al giudice amministrativo.
Sull'art. 62 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 e sulla necessità della ripubbli cazione dei regolamenti degli enti locali affinché gli stessi acquistino efficacia, v. Cass. 18 marzo 1982, n. 1760, Foro it., Rep. 1982, voce Tributi locali, n. 300; Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 1983, n. 50, id., Rep. 1983, voce Comune, n. 131; 7 luglio 1981, n. 392, id., Rep. 1981, voce cit., n. 152; contra, Comm. trib. centrale 20 febbraio 1985, n. 1766, id., Rep. 1985, voce Tributi locali, n. 331; 5 ottobre 1984, n. 8579, ibid., n. 330.
(2) Il Consiglio di Stato giunge alla conclusione di cui in massima sul rilievo che il d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 ha previsto una serie artico lata di misure e di correttivi finalizzati al risanamento della finanza
degli enti locali e dei rispettivi bilanci e, fra questi, anche la possibilità di istituire la sovrimposta in questione; pertanto, in presenza di una
pluralità di interventi, tutti preordinati al suddetto obiettivo, ogni co mune deve verificare se è possibile procedere al risanamento delle pro prie finanze non ricorrendo a nuovi tributi, dandone, in caso negativo, adeguata giustificazione.
Sulla motivazione della delibera istitutiva della Socof, v. invece, in altro senso, Tar Lombardia, sez. II, 3 marzo 1984, n. 114, Foro it., Rep. 1985, voce Tributi locali, n. 83, per la quale nel meccanismo di
disciplina della gestione amministrativa degli enti locali posto dalla 1. 26 aprile 1983 n. 131, la facoltà di istituzione, da parte dei comuni, della sovrimposta straordinaria sui fabbricati per il solo anno 1983 rap presenta un sistema pressoché obbligato per conseguire positivi effetti finanziari e garantire i livelli di spesa necessari per il regolare assolvi mento dei servizi istituzionali, pervenendo all'incremento minimo di bi lancio del tredici per cento rispetto alle entrate del 1982; pertanto, la deliberazione del consiglio comunale istitutiva della Socof è sufficiente mente motivata con l'affermata esigenza di garantire il normale funzio namento dei servizi, assicurando la massima disponibilità di risorse con sentita (e ciò a parte la natura di atto generale del provvedimento istitu tivo, la cui legittimità è assicurata dalla mera esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, senza necessità di peculiare motivazione); analo
gamente, Tar Lombardia, sez. II, 8 febbraio 1984, n. 64, id., Rep. 1984, voce cit., n. 173, e Comm. trib. centrale, 1984, II, 361, con nota di Berliri; Finanza loc., 1984, 335, con nota di De Mita; sempre in tema di motivazione della delibera istitutiva della Socof, v. Tar Lom bardia, sez. Brescia, 9 maggio 1984, n. 444, Foro it., 1984, III, 243, con nota di richiami.
Sulla costituzionalità della sovrimposta, cfr. poi Corte cost. 23 mag
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Diritto. — 1. - Come si è detto in narrativa, l'appello del
comune è affidato a due motivi d'impugnazione: con il primo viene riproposta l'eccezione di inammissibilità (rectius, irricevi
bilità) dei ricorsi originari perché proposti oltre il termine deca denziale di cui all'art. 21 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 decorrente, secondo l'amministrazione appellante, dalla data in cui il Core
co aveva approvato la delibera di giunta municipale che istitui
va la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (Socof) — prevista dall'art. 19 d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito
con modificazioni dalla 1. 26 aprile 1983 n. 131 — e determina
to la relativa aliquota; con il secondo si contesta l'affermazione
del Tar secondo cui sia la delibera in questione che quella suc
cessiva del commissario straordinario, che la ratificava, avreb
bero dovuto essere motivate con riferimento sia all'an, cioè alla
possibilità di istituire il nuovo tributo, sia alla scelta fra le quat tro aliquote (8, 12, 16 o 20% del reddito imponibile) previste dal cit. art. 19, 2° comma, d.l. n. 55 del 1983.
2. - Il primo motivo d'impugnazione è certamente infondato, anche per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice.
Presupposto per il decorso del termine d'impugnazione è la
conoscenza, legale o di fatto, da parte degli interessati dell'esi
stenza e del contenuto del provvedimento lesivo della loro sfera
giuridica. Nel sistema del cit. d.l. n. 57 del 1983 la conoscibilità (legale) del provvedimento istitutivo della sovrimposta sul red
dito dei fabbricati e della relativa aliquota è affidata alla pub blicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'elenco dei comuni che
l'hanno istituita e delle relative aliquote, pubblicazione alla quale deve provvedere il ministero delle finanze entro il 30 settembre
1983 (art. 19, 2° comma). Trattandosi di norma speciale, essa prevale su quella generale
dettata dall'art. 62 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 che, per le delibere
comunali aventi (come nella specie) natura regolamentare, fa
invece decorrere il termine d'impugnazione dalla data di ripub blicazione all'albo pretorio della delibera stessa, dopo la sua
approvazione da parte dell'organo tutorio (Cons. Stato, sez. Ili, 7 novembre 1978, n. 546, Foro it., Rep. 1980, voce Giustizia
amministrativa, n. 403; sez. IV 27 gennaio 1983, n. 50, id.,
Rep. 1983, voce Comune, n. 131; sez. VI 7 luglio 1981, n. 392,
id., Rep. 1981, voce cit., n. 152). La riprova della necessità di fare riferimento alla data di pub
blicazione dell'elenco nella Gazzetta ufficiale è nel successivo
art. 21 che, ai commi 1° e 2°, fissa rispettivamente al 30 no
vembre 1983 e al 31 maggio 1984 il termine finale per il paga mento dell'acconto sul tributo e del saldo. Nel caso in esame, ove si seguisse la tesi del Tar — che individua nella data di
ripubblicazione all'albo pretorio della deliberazione il dies a quo
per l'impugnazione — si avrebbe l'assurda conseguenza che, avendo il comune di Napoli provveduto alla ripubblicazione so
lo I'll e il 26 aprile 1985 (e cioè a distanza di circa due anni dalla delibera istitutiva del tributo e di circa un anno dall'avve
nuto pagamento dello stesso) i contribuenti — pur edotti dell'e
sistenza del tributo stesso e pur avendo tempestivamente prov veduto al suo pagamento alle scadenze fissate dal cit. art. 21 — sarebbero legittimati ad insorgere in sede giurisdizionale solo
dopo che il singolo comune si sia deciso ad effettuare la ripub blicazione della delibera istitutiva.
D'altro canto, la scelta da parte del legislatore del 1983 di
affidare alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale la conoscibi lità legale dei provvedimenti comunali istitutivi del tributo trova
una ragionevole spiegazione nella circostanza che i proprietari o possessori di immobili non sempre risiedono nel comune nel
cui territorio detti immobili sono ubicati, sicché la pubblicazio ne della delibera sulla Gazzetta ufficiale, nel termine prefissato dall'art. 19 d.l. n. 55 del 1983, è in grado di assicurare agli interessati un grado di conoscibilità legale certamente superiore a quello che potrebbe essere assicurato dalla sola pubblicazione e ripubblicazione all'albo pretorio del singolo comune.
Di conseguenza, gli originari ricorsi devono ritenersi tutti tem
pestivi, essendo stati notificati entro i sessanta giorni dalla pub
blicazione dell'elenco nella Gazzetta ufficiale.
gio 1985, n. 159, id., 1985,1, 1577, che ha respinto il dubbio di costitu
zionalità della normativa istitutiva del tributo (conclusione questa riba
dita da Corte cost., ord. 5 febbraio 1986, n. 30, id., Rep. 1986, voce
cit., nn. 67-74; 30 aprile 1986, n. 125, id., Rep. 1987, voce cit., nn.
82, 83; 26 marzo 1990, n. 153, id., Rep. 1990, voce cit., n. 63; più di recente, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 1996, n. 693, id., Rep.
1996, voce cit., n. 134, che ha ritenuto manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., dell'art. 19 d.l. 55/83).
Il Foro Italiano — 1998.
3. - Anche il secondo motivo d'impugnazione non è condivi
sibile. In effetti, il comune affida la difesa delle proprie ragioni alla
sola considerazione che il cit. art. 19 riconosce al singolo comu
ne la «facoltà» di istituire la sovrimposta, facoltà che sarebbe
categoria giuridica diversa dalla «discrezionalità». Nella sostan
za, la tesi del comune è che «avere la facoltà di fare alcunché
significa poter stabilire se fare o non fare ciò che è consentito, senza alcun obbligo di motivazione al riguardo».
L'argomentazione è suggestiva, ma non risulta pertinente al
caso di specie giacché il legislatore del 1983, stabilendo che «è
in facoltà dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei
fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983», ha
inteso in effetti affidare alla valutazione discrezionale dei singo li enti locali l'opportunità di istituire il nuovo tributo, tenuto
conto delle rispettive esigenze di bilancio.
Il d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, recante «provvedimenti urgenti
per il settore della finanza locale per l'anno 1983», ha previsto una serie articolata di misure e di correttivi, tutti finalizzati al
risanamento della finanza degli enti locali e dei rispettivi bilan
ci, e fra questi anche la possibilità di istituire la sovrimposta di cui si discute.
Sembra pertanto ragionevole ritenere che — in presenza di
una pluralità di interventi, tutti preordinati al suddetto obietti
vo — ogni comune, prima di imporre nuovi tributi ai contri
buenti, debba verificare se è possibile procedere al risanamento
delle proprie finanze anche a mezzo di un uso parziale degli strumenti messi a sua disposizione dal legislatore e, in caso ne
gativo, debba darne adeguata giustificazione. Le stesse conclu
sioni valgono anche per la scelta fra le quattro aliquote prefigu rate dal cit. art. 19.
4. - Nel caso di specie la delibera di giunta municipale, istitu
tiva del tributo, contiene solo la seguente proposizione: «Rite
nuto che sia il caso, sulla base della relazione dell'assessore ai
tributi, di istituire la sovrimposta... e di determinare la relativa
aliquota nella misura del venti per cento del reddito imponibi le». Dal suo canto la relazione assessorile si limita a descrivere, in poche righe, gli adempimenti ai quali gli uffici dovranno at
tenersi nel «procedere all'accertamento e alla riscossione» del
nuovo tributo, riporta cioè, in estrema sintesi, il contenuto dei
cit. art. 19 e 21.
5. - L'appello deve pertanto essere respinto.
CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 3 feb
braio 1998, n. 1; Pres. Laschena, Est. Salvatore; Pres. cons,
ministri (Avv. dello Stato Ajello) c. Sforni ed altri (Aw.
Sanino), Bonelli ed altri (Aw Giannini, D'Alessio). Confer ma Tar Lazio, sez. I, 8 luglio 1995, n. 1250; 18 settembre
1995, n. 1589; 19 luglio 1995, n. 1437; 11 novembre 1995, n. 1951.
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dipendenti della
presidenza del consiglio — Ottava qualifica funzionale — In
quadramento — Diploma di laurea — Esclusione (L. 23 ago sto 1988 n. 400, disciplina dell'attività di governo e ordina
mento della presidenza del consiglio dei ministri, art. 38).
Per l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale dei dipen denti alla settima qualifica funzionale della presidenza del con
siglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, 3° e 4° comma, l.
23 agosto 1988 n. 400, non occorre il possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso alla carriera direttiva. (1)
(1) L'adunanza plenaria decide in prevenzione su un argomento che
avrebbe portato ad un possibile contrasto fra una sezione consultiva
ed una giurisdizionale del consiglio, avendo la sezione quarta ipotizzato una posizione diversa da quella espressa dalla commissione speciale con
parere 22 marzo 1989, n. 402/89, Foro it., Rep. 1990, voce Impiegato dello Stato, nn. 361-366 (che aveva reso parere nei termini di cui alla
decisione in epigrafe) e, quindi, rimesso la questione con ord. 30 set
tembre 1996, n. 1073, id., Rep. 1996, voce cit., n. 317. Nonostante
gli sforzi dell'adunanza plenaria nel limitare l'operatività della decisio ne ai dipendenti in servizio con una anzianità nella qualifica inferiore
e col titolo di studio richiesto per quest'ultima e già inseriti nella setti
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