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sezione V; decisione 4 gennaio 1993, n. 11; Pres. Buscema, Est. Trotta; Soc. Agip petroli (Avv....

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sezione V; decisione 4 gennaio 1993, n. 11; Pres. Buscema, Est. Trotta; Soc. Agip petroli (Avv. Guarino) c. Comune di Savona (Avv. Natali, Ratti). Conferma Tar Liguria 22 gennaio 1981, n. 22 Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 11 (NOVEMBRE 1993), pp. 581/582-585/586 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188276 . Accessed: 25/06/2014 07:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.109 on Wed, 25 Jun 2014 07:16:36 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione V; decisione 4 gennaio 1993, n. 11; Pres. Buscema, Est. Trotta; Soc. Agip petroli (Avv. Guarino) c. Comune di Savona (Avv. Natali, Ratti). Conferma Tar Liguria 22 gennaio 1981,

sezione V; decisione 4 gennaio 1993, n. 11; Pres. Buscema, Est. Trotta; Soc. Agip petroli (Avv.Guarino) c. Comune di Savona (Avv. Natali, Ratti). Conferma Tar Liguria 22 gennaio 1981, n.22Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 11 (NOVEMBRE 1993), pp. 581/582-585/586Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188276 .

Accessed: 25/06/2014 07:16

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 4 gennaio 1993,

n. 11; Pres. Buscema, Est. Trotta; Soc. Agip petroli (Avv.

Guarino) c. Comune di Savona (Avv. Natali, Ratti). Con

ferma Tar Liguria 22 gennaio 1981, n. 22.

Edilizia e urbanistica — Contributi di concessione — Esenzione — Impianti di distribuzione di carburanti — Inapplicabilità

(L. 28 gennaio 1977 n. 10, norme per la edificabilità dei suo

li, art. 9, 16).

Non è applicabile l'esenzione dai contributi dì concessione per la costruzione di un impianto di distribuzione di carburanti,

che, siccome realizzato nell'interesse primario ed esclusivo del

titolare dell'esercizio commerciale, non costituisce opera d'in

teresse generale, anche se costruito da una società controllata

dall'Eni. (1)

II

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 31 ottobre 1992,

n. 1145; Pres. Anelli, Est. Carboni; Impresa costruzioni edili

stradali Versilia Apuana (Aw. Barata, Morbidelli, Paoletti) c. Comune di Carrata (Avv. Azzena). Annulla Tar Toscana,

sez. I, 13 luglio 1989, n. 585.

Edilizia e urbanistica — Contributi di concessione — Contro

(1,3) A proposito dei requisiti per l'esenzione dai contributi di urba

nizzazione (art. 9, lett. /, 1. 28 gennaio 1977 n. 10), è stato ritenuto che essi difettino nel caso di realizzazione di edificio scolastico da parte di un privato (Cons. Stato, sez. V, 10 dicembre 1990, n. 857, Foro

it., Rep. 1991, voce Edilizia e urbanistica, n. 392), nella costruzione

di impianto per il trattamento di materiale estrattivo da parte di una

società in nome collettivo (Tar Piemonte, sez. I, 9 marzo 1985, n. 103,

id., Rep. 1985, voce cit., n. 528) e nell'ampliamento di una casa di

cura privata (Tar Lombardia, sez. Brescia, 1° agosto 1986, n. 350, id., Rep. 1987, voce cit., n. 498, decisione annullata da Cons. Stato, sez.

V, 16 gennaio 1992, n. 46, id., 1992, III, 219, con nota di richiami, che ha ritenuto di applicare il regime contributivo degli interventi desti

nati ad attività industriali dirette alla produzione di servizi). Il requisito

soggettivo (enti istituzionalmente competenti) è stato talvolta sfumato, sul presupposto che la legge utilizza la locuzione di «enti» e non di

«enti pubblici» per identificare i beneficiari dell'esenzione (cosi Tar Pu

glia, sez. II, 15 giugno 1992, n. 313, id., Rep. 1992, voce cit., n. 450), come nell'ipotesi di realizzazione di stabilimento termale (Tar Lazio, sez. II, 2 marzo 1988, n. 366, id., Rep. 1988, voce cit., n. 394; Tar

Puglia, sez. Lecce, 6 settembre 1982, n. 329, id., Rep. 1983, voce cit., n. 572; per contro, l'esenzione dal contributo è stata riconosciuta al

titolare della concessione per lo sfruttamento di acque minerali e terma

li solo relativamente al complesso termale, e non per opere strumentali e indirette, quali alberghi, sedi degli uffici, alloggi dei dipendenti: Cons.

Stato, sez. V, 4 marzo 1985, n. 134, id., Rep. 1985, voce cit., n. 533), o per la costruzione di un centro congressi da parte dell'associazione

cristiana dei testimoni di Geova (Cons. Stato, sez. V, 1° giugno 1992, n. 489, id., Rep. 1992, voce cit., n. 439). Il beneficio è stato inoltre

ritenuto spettante ad una parrocchia, per la costruzione di un boccio

dromo coperto (Tar Piemonte 15 luglio 1980, n. 606, id., 1981, III, 524, con nota di richiami).

Per contro, è stato ritenuto che l'agevolazione riguardi le sole opere, realizzate dall'ente pubblico a beneficio della collettività, e con rappor to non meramente strumentale con le proprie finalità istituzionali (re

quisiti che non ricorrono per un centro di addestramento del personale, da parte dell'Enel): Tar Emilia-Romagna, sez. Parma, 31 gennaio 1989, n. 39, id., Rep. 1990, voce cit., n. 413.

A proposito degli impianti per la produzione di idrocarburi, l'orien

tamento dei giudici amministrativi è in netto contrasto con quanto rite

nuto dalla decisione in epigrafe a proposito degli impianti di commer

cializzazione: Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 1989, n. 752, ibid., n. 411; Tar Piemonte, sez. I, 23 maggio 1987, n. 193, id., 1988, III,

317, con nota di richiami di G. D'Agostino.

In dottrina, v. Cacciavillani Lanzieri, Sulla individuazione dei sog

getti ai quali spetti il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 9,

lett. f, /. n. 10 del 1977, in Riv. giur. urbanistica, 1992, 43.

(2) L'assenza di termini di decadenza, affermata in via generale per la materia degli oneri di urbanizzazione, per l'assenza di atti autoritati

II Foro Italiano — 1993.

versie — Ricorso giurisdizionale — Termini di decadenza —

Esclusione (L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 9, 16).

Edilizia e urbanistica — Contributi di concessione — Esenzione — Opere pubbliche — Enti istituzionalmente competenti —

Fattispecie (L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 9).

Edilizia e urbanistica — Contributi di concessione — Indebito — Restituzione — Obbligazioni accessorie (Cod. civ., art. 2033;

1. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 9).

Le controversie in materia di contributi di concessione edilizia,

devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrati

vo dall'art. 161. 10/77, vertono su esistenza ed entità di un'ob

bligazione legale, per cui non soggiacciono alle regole del pro

cesso impugnatorio, in particolare ai termini di decadenza per

la proposizione del ricorso. (2)

Non sono dovuti i contributi di concessione, ai sensi dell'art.

9, lett. i), I. 10/77, per la realizzazione da parte di ente ausi

liario dello Stato (nella specie, l'Inail) della propria sede, pur se l'edificio sia stato realizzato da un privato, titolare della

concessione, che abbia venduto il terreno all'ente e si sìa im

pegnato alla costruzione dell'opera pubblica. (3)

L'obbligo di restituzione, da parte del comune, dei contributi

di concessione non dovuti, comporta l'obbligazione accesso

ria degli interessi e non anche della rivalutazione monetaria,

riconducibile alla diversa ipotesi dì inadempimento di obbli

gazione pecuniaria. (4)

vi nella procedura (Cons, giust. amm. sic. 25 gennaio 1990, n. 15, Foro

it., Rep. 1992, voce Edilizia e urbanistica, n. 429; vedi anche, sulla

ripetizione degli oneri non dovuti, e sulla non configurabilità di un'ac

quiescenza all'atto di liquidazione per via dell'avvenuto pagamento del

contributo, Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 1992, n. 360, ibid., n. 465

e Riv. giur. edilizia, 1992, I, 624) è stata ritenuta, in particolare, riguar do al ricorso avverso la determinazione dei contributi, per la natura

meramente contabile dell'atto di determinazione (Cons. Stato, sez. V, 4 dicembre 1990, n. 810, Foro it., Rep. 1991, voce Giustizia ammini

strativa, n. 310; 16 ottobre 1989, n. 633, id., Rep. 1989, voce cit.; n. 353; 27 ottobre 1986, n. 577, id., Rep. 1986, voce cit., n. 356).

Sulla giurisdizione esclusiva in materia di contributi di concessione,

cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 1987, n. 198, id., 1987, III, 413, con nota di richiami, e Cass. 19 gennaio 1993, n. 638, id., 1993, I,

757, con nota di richiami, cui adde Cass. 23 gennaio 1990, n. 373,

id., Rep. 1990, voce Edilizia e urbanistica, n. 405; Cons. Stato, sez.

V, 16 ottobre 1989, n. 633, cit.; Cass. 4 dicembre 1989, n. 5350, id.,

Rep. 1990, voce cit., n. 406; Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 1991, n. 1235, id., Rep. 1991, voce cit., n. 387. In generale, sulla giurisdizio ne esclusiva in materia di concessione edilizia, v. Cass. 9 ottobre 1991, n. 10614, id., 1992, I, 3062, con nota e osservazioni di Benini.

(4) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 1987, n. 198, Foro it., 1987,

III, 413, con nota di richiami, cui adde, Cons. Stato, sez. V, 27 dicem

bre 1988, n. 852, id., Rep. 1989, voce Edilizia e urbanistica, n. 483; 7 aprile 1989, n. 195, ibid., n. 481; 24 aprile 1989, n. 219, ibid., n.

480; 3 maggio 1989, n. 241, ibid., n. 478; 16 maggio 1989, n. 298,

id., Rep. 1990, voce cit., n. 436; 16 maggio 1989, n. 291, id., Rep.

1989, voce cit., n. 475; 12 settembre 1990, n. 675, id., Rep. 1990, voce

cit., n. 440; 3 maggio 1991, n. 728, id., Rep. 1991, voce cit., n. 421

e Foro amm., 1991, 1418 (che sottolinea la natura risarcitoria della

rivalutazione monetaria, estranea all'ambito obbligatorio di cui all'art.

2033 c.c.); 21 ottobre 1991, n. 1235, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 423; Tar Molise 19 aprile 1988, n. 43, id., Rep. 1988, voce cit., n. 414.

Gli interessi sulla somma dovuta in restituzione decorrono dalla data

della domanda, ovvero dalla data del pagamento per le rate corrisposte

dopo la proposizione della domanda (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio

1989, n. 291, cit.; 27 dicembre 1988, n. 852, cit.). L'azione risarcitoria, relativamente alla svalutazione monetaria, è stata

ammessa con riguardo all'avvenuto annullamento dell'atto impositivo, ed al conseguente rifiuto dell'amministrazione comunale di restituzione

dell'indebito: si legge nella motivazione di Cass. 2 giugno 1992, n. 6664,

id., Rep. 1992, voce Prescrizione e decadenza, n. 13, che il giudizio amministrativo «investe la illegittimità dell'imposizione e i rapporti, di

retti o contrari, che da essa immediatamente discendono»; il giudizio civile «riguarda non la ripetizione dell'indebita contribuzione, ma una

questione esterna al rapporto assegnato alla giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo, quella del risarcimento del danno derivato dal

l'assolvimento dell'illegittima imposizione».

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583 PARTE TERZA

I

Diritto. — 1. - L'Agip petroli s.p.a. ritiene di avere diritto

alla esenzione dal contributo, previsto in via generale per le con

cessioni edilizie, in base al disposto dell'art. 9 lett. f), 1. 10

gennaio 1977 n. 10, il quale appunto esonera dal pagamento del contributo di urbanizzazione «gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti

istituzionalmente competenti». La sentenza di primo grado non ha condiviso tale pretesa

ritenendo che, a prescindere dalla qualificazione di opere di in

teresse generale di una stazione di rifornimento di carburanti, nella specie difettava il requisito soggettivo, «vale a dire la rife

ribilità diretta all'Eni delle due stazioni di servizio nel caso con

creto realizzate dalla Agip petroli s.p.a.». Secondo la società appellante, invece, sussisterebbero nella

fattispecie in esame entrambi i requisiti, sia quello oggettivo che quello soggettivo: in ordine al primo, perché gli impianti e le attrezzature che l'Eni realizza per il tramite dell'Agip in

funzione dell'attività di commercializzazione dei prodotti petro

liferi, debbono considerarsi, appunto perché strumentalmente

preordinati allo svolgimento di un compito proprio di un ente

pubblico, opere di interesse generale a norma del già citato art.

9, lett. f. Relativamente al secondo, l'appellante sostiene che l'espleta

mento dell'attività di distribuzione di carburanti a mezzo di di

stinto soggetto giuridico (la società controllata), lungi dall'e

scludere la riferibilità di tale attività al soggetto Eni, costituisce,

viceversa, il modulo tipico ed obbligato a mezzo del quale l'Eni

è tenuto ad operare: e ciò vale sia per i compiti in esclusiva

svolti da una società controllata, sia per i compiti in concorren

za esercitati da analoga società.

2. - Questa impostazione, pur sorretta da una trama argo mentativa non priva di suggestione è, ad avviso del collegio, destituita di fondamento, sia con riferimento al requisito ogget tivo che in relazione a quello di carattere soggettivo.

Sotto il primo profilo, si tratta di stabilire se l'attività edilizia

connessa alla realizzazione di stazioni di servizio per la distribu

zione e il commercio di prodotti petrolifici possa essere sussun

ta nella nozione di «opera di interesse generale». Tale nozione deve essere però oggettivamente riscontrabile con

riferimento ai destinatari del servizio pubblico per lo svolgimen to del quale l'opera in questione è stata realizzata e non, come

pretende l'appellante società, in relazione ai fini istituzionali del

l'ente petrolifero, perché, in tal caso la figura dell'ente istitu

zionalmente competente giocherebbe un ruolo decisivo sia per

integrare gli estremi del requisito oggettivo che per realizzare

i presupposti del requisito soggettivo. Ora, con riferimento agli interessi degli utenti del servizio di

distribuzione di carburanti, l'attività edilizia posta in essere per la realizzazione di un impianto di erogazione di prodotti petro liferi non può mai integrare la caratteristica «oggettiva» di «opera d'interesse generale», in quanto essa dà luogo alla realizzazione

di un manufatto per la vendita di prodotti petroliferi effettuata nell'interesse primario ed esclusivo del titolare dell'esercizio com

merciale. Né tale situazione muta se a costruire un impianto siffatto è una società controllata dall'ente petrolifero di Stato, in quanto tale società opera sul mercato alle stesse condizioni

e con gli stessi oneri degli altri operatori economici del settore, essendo del tutto irrilevanti, ai fini del pagamento degli oneri di urbanizzazione, le esigenze sottese alla presenza dell'ente pub blico nella attività di commercializzazione dei prodotti petroliferi.

Alla stregua di questa impostazione, le norme diligentemente richiamate dalla difesa della società appellante sulle funzioni

attribuite all'Eni nel campo degli idrocarburi debbono ritenersi

irrilevanti ai fini dell'attribuzione della qualifica di opere di in teresse generale a tutte le opere strumentali poste in essere da

società controllate dall'Eni o ad esso collegate per la commer

cializzazione dei prodotti petroliferi. 3. - Oltre alla insussistenza del requisito oggettivo, nel caso

in esame non ricorre neppure quello soggettivo: ed invero, l'e

spletamento dell'attività di distribuzione di carburanti a mezzo di una società controllata non costituisce il modulo tipico ed

obbligato con cui l'Eni è tenuto ad operare, in quanto nel setto

II Foro Italiano — 1993.

re della commercializzazione dei prodotti petroliferi la vendita

di quelli direttamente immessi sul mercato dall'ente di Stato

non avviene esclusivamente tramite impianti ed esercizi della so

cietà Agip petroli, ma anche attraverso impianti ed esercizi pro

pri di soggetti diversi. Se cosi è, non può non condividersi il rilievo del giudice di

primo grado che ha contestato alla società appellante la qualità, sia pure mediata, di ente istituzionalmente competente in un

settore disciplinato dal regime della libera concorrenza: e ciò

perché l'esonero previsto dall'art. 9, lett. f), può operare solo

per le opere di interesse generale (nel senso già dianzi indicato)

realizzate, direttamente o indirettamente, dall'ente in settori di

attività riservati per legge alla competenza dello stesso.

4. - L'appello, pertanto, deve essere respinto.

II

Diritto. — L'appello è fondato.

Più volte la sezione ha affermato, con giurisprudenza conso

lidata che le parti mostrano di ben conoscere, che la controver

sia sui contributi di concessione edilizia relativi alle singole con

cessioni, devolute alla giurisdizione aministrativa dall'art. 16 1.

28 gennaio 1977 n. 28, sono giudizi di carattere civile relativi

all'esistenza od entità di un'obbligazione legale; che esse non

soggiacciono, pertanto, alle regole del processo impugnatorio, e in particolare non esigono che si impugni, nei termini, l'atto

con cui il comune abbia richiesto il pagamento dei contributi, il quale è appunto una semplice richiesta di pagamento di una

somma che l'ente asserisce essergli dovuta per legge (e nella mi

sura di cui le varie fonti normative predeterminano gli elementi

di calcolo), e non già un provvedimento con cui la pubblica autorità costituisca, modifichi od estingua unilateralmente, in

forza dei propri poteri, posizioni giuridiche degli amministrati.

Non vi è motivo perché le cose stiano diversamente quando l'am

ministrazione, dopo avere rilasciato una concessione gratuita e

ritenendo di avere sbagliato, si faccia successivamente a chiede

re il pagamento del contributo; anzi, questa «determinazione

impositiva di carattere recuperatorio», lungi dall'avere carattere

di discrezionale apprezzamento come sostiene l'amministrazio

ne resistente, conferma semmai che si tratta semplicemente di

un'obbligazione legale, il cui adempimento l'amministrazione

non può esimersi, se la ritenga sussistente, dal chiedere.

Pertanto, la domanda dell'appellante, diretta a far dichiarare

inesistente il debito e a ripetere le somme pagate, è ammissibile

e la sentenza impugnata va riformata.

La domanda stessa è poi fondata.

Non vi è dubbio, né vi è controversia sul punto, che l'edificio

destinato ad accogliere la sede locale dell'Inail, ente ausiliario

dello Stato, sia opera pubblica, esente da contributo ai sensi

dell'art. 9, lett. /, 1. n. 10 del 1977, se «realizzata dall'ente isti

tuzionalmente competente», cioè dall'Inail stesso. Il comune so

stiene che nel caso in esame l'edificio sarebbe divenuto di pro

prietà dell'Inail dopo la sua costruzione, in forza della «vendita

di cosa futura» stipulata tra la costruttrice e l'istituto. Senon

ché, a parte ogni questione sulla compatibilità tra la vendita

di cose future e la norma di esenzione dal contributo, non si

vede come possa definirsi vendita di cosa futura il contratto

di cui sopra si è detto, con cui la società vendette il terreno

all'istituto assumendo nel contempo l'appalto per la costruzio

ne dell'edificio: si tratta di un contratto misto, contenente le

obbligazioni proprie della vendita (del terreno) e quelle proprie

dell'appalto, stipulato il quale, stante il principio dell'accessio

ne sancito dall'art. 934 c.c., l'istituto, divenuto proprietario del

terreno, diveniva proprietario dell'edificio man mano che que sto veniva costruito, come accade in qualsiasi altro caso in cui

un'impresa costruttrice edifichi sul terreno del committente; e

anzi ad esso istituto la concessione sarebbe dovuta essere trasfe

rita, ai sensi dell'art. 4, 6° comma, 1. n. 10 del 1977. L'intesta

zione della concessione non ha, in ogni caso, nessun rilievo né

ai fini della porprietà dell'immobile (come testualmente è detto

nello stesso comma dell'art. 4 ora citato), né ai fini del titolo

di esenzione di cui si discute; tanto più che la concessione era

stata rilasciata alla società il giorno dopo la richiesta, pro

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

prio per la costruzione dell'edificio di pubblico interesse in area

a ciò specificamente destinata dal piano regolatore comunale.

Il contributo va, in definitiva, dichiarato non dovuto; e il

comune dovrà, in esecuzione della presente decisione, restituire

la somma pagata dalla società (oltre naturalmente le eventuali

spese di procedura esattoriale), con gli interessi legali dalla data

del ricorso al tribunale amministrativo ovvero da quella del pa

gamento, del successivo. Non può accogliersi la domanda di

rivalutazione, non essendovi motivo per discostarsi dalle ripetu te pronunce di questa sezione sul fatto che l'obbligazione di

restituzione di indebito genera, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo

l'obbligazione accessoria di interessi, e non anche quella di ri

valutazione, riconducibile alla diversa ipotesi di inadempimento di obbligazione pecuniaria; e non avendo rilievo, a questo ri

guardo, la circostanza, sottolineata dall'appellante, che il paga mento dell'indebito è avvenuto in forza dei poteri di riscossione

coattiva dell'accipiente.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 1° luglio 1992, n. 624; Pres. Pezzana, Est. Patroni Griffi; Cesarini e altri

(Avv. Tarantini) c. Comune di Perugia (Avv. Marini, Car

taseona) e Regione Umbria. Conferma Tar Umbria 24 mar

zo 1988, n. 104.

Edilizia e urbanistica — Piano regolatore — Variante — Osser

vazioni di privati — Funzione (L. 17 agosto 1942 n. 1150,

legge urbanistica, art. 9, 10).

Atto amministrativo — Attività discrezionale — Eccesso di po

tere — Illogicità — Fattispecie (L. 17 agosto 1942 n. 1150,

art. 10).

È legittima la variante a piano regolatore che tenendo conto

delle osservazioni di un privato interessato, proprietario di

area già destinata a verde pubblico, renda tale area parzial

mente edificabilc, posto che le osservazioni dei privati costi

tuiscono lo strumento per assicurare l'interesse pubblico con

il minor sacrifìcio dell'interesse privato. (1)

(1) La giurisprudenza tende ad attribuire alle osservazioni dei privati sul p.r.g. un generico carattere di denunce prive di funzione impugna toria, non equivalenti a rimedi giuridici a tutela di interessi privati, ben

sì' atti meramente collaborativi nel pubblico interesse e, fermo restando

l'obbligo dell'amministrazione di prendere in esame le osservazioni (Trga Trento 17 dicembre 1991, n. 448, Foro it., Rep. 1992, voce Edilizia

e urbanistica, n. 99), non è richiesta specifica motivazione in caso di

rigetto (Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 1992, n. 525, id., 1993, III,

271, con nota di richiami, cui adde Cons. Stato, sez. IV, 1° ottobre

1984, n. 713, id., Rep. 1984, voce cit., n. 187; 15 luglio 1992, n. 682,

id., Rep. 1992, voce cit., n. 98; Tar Lazio, sez. I, 1° luglio 1986, n.

887, id., Rep. 1987, voce cit., n. 219; Tar Sicilia, sez. I, 20 maggio

1989, n. 389, id., Rep. 1992, voce cit., n. 102), purché le scelte urbani

stiche adottate trovino una razionale e coerente giustificazione nelle li

nee portanti della pianificazione. Una motivazione specifica è richiesta qualora i presentatori delle os

servazioni siano i soggetti a tal fine legittimati dall'art. 9, 2° comma,

legge urbanistica («associazioni sindacali e altri enti pubblici e istituzio

ni interessate»: Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 1981, n. 859, id.,

Rep. 1982, voce cit., n. 188), o quando l'amministrazione proceda ad

una modifica in senso peggiorativo della destinazione data in preceden za (Cons, giust. amm. sic. 1° giugno 1993, n. 217, Cons. Stato, 1993,

I, 794).

Il Foro Italiano — 1993 — Parte 111-17.

Poiché una scelta amministrativa è illogica ove, con riguardo

alla concreta situazione di fatto, non sia ragionevole atten

dersela in nessun caso, è legittima una scelta, in materia ur

banistica, che, pur opinabile nel merito, costituisca risultato

altrettanto ragionevole della scelta di contenuto opposto (nel

la specie, una variante a piano regolatore ha reso edificabilc solo in piccola parte un 'area privata, consentendo la pubblica

fruibilità della porzione restante, con salvaguardia dell'inte

resse pubblico di ordine panoramico ed urbanistico). (2)

In contrapposizione al suddetto, prevalente orientamento, alcune pro nunce ritengono che nella formazione di p.r.g. o di varianti, la reiezio ne delle osservazioni dei privati debba essere adeguatamente motivata, con riferimento alla concreta situazione di fatto e all'applicazione ad

essa dei criteri discrezionali elaborati dall'amministrazione per compie re le scelte urbanistiche: la tesi parte dal convincimento che le osserva

zioni e opposizioni dei privati costituiscono veri strumenti di partecipa zione amministrativa, che impongono all'amministrazione l'obbligo di

motivare la reiezione di esse, in quanto incidente su posizioni di interes se legittimo del proprietario (Cons, giust. amm. sic. 1° giugno 1993, n. 227, ibid., 795). In particolare, Tar Toscana 14 marzo 1992, n. 126, Foro amm., 1993 , 201, non ritenendo sufficiente una motivazione che

si richiami a considerazioni generali di interesse pubblico, osserva che

l'evoluzione dei principi in materia porta ad un'inversione di tendenza, in particolare quando si incide sulla sfera giuridica di un privato: una

conferma di tale evoluzione si trova nella 1. 7 agosto 1990 n. 241 che

pone come regola (art. 3) la comprensibilità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo all'ipotesi di partecipazione del privato al pro cedimento amministrativo. Secondo Tar Marche 29 gennaio 1993, n.

24, Trib. amm. reg., 1993, I, 1051, l'obbligo di motivazione è richiesto

per il fatto che, modificandosi una precedente scelta, si ha un'inversio

ne nel perseguimento di quello stesso interesse pubblico al soddisfaci

mento del quale la scelta della variante è rivolta. E ancora, i precetti costituzionali della trasparenza, obiettività e buon andamento dell'azio

ne amministrativa, richiedono di chiarire i presupposti concreti da cui

muove l'iniziativa della pubblica autorità, con conseguente espletamen to caso per caso di una congrua analisi costi-benefici dell'intervento

progettato (Trga Trento 14 dicembre 1992, n. 456 e 21 dicembre 1992, n. 468, ibid., 476 e 502).

Secondo Mengoli (Manuale di diritto urbanistico, Milano, 1992, 138), il mancato riconoscimento degli effetti delle osservazioni dei privati pro

prietari di immobili interessati dal piano, rappresenta una limitazione

al principio del diritto di partecipazione, previsto dall'art. 24 1. 28 feb

braio 1985 n. 47, cui dovrebbero ispirarsi le leggi regionali.

(2) La illogicità è profilo tipico del vizio di eccesso di potere nell'atti

vità discrezionale della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 1988, n. 867, Foro it., Rep. 1989, voce Concorso a pubbli co impiego, n. 110; sez. IV 4 settembre 1992, n. 743, id., Rep. 1992, voce Impiegato dello Stato, n. 393), e nelle materie contraddistinte da

ampia discrezionalità, l'illogicità e la contraddittorietà dell'atto sono

ritenuti gli unici aspetti censurabili in sede di legittimità (Cons. Stato,

sez. V, 22 giugno 1989, n. 381, id., 1990, III, 415, con nota di richiami,

cui adde, Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 1983, n. 161, id., Rep. 1983,

voce Atto amministrativo, n. 108; sez. IV 21 febbraio 1984, n. 92, id.,

Rep. 1984, voce Edilizia popolare, n. 25; sez. V 3 ottobre 1984, n.

690, ibid., voce Concorso a pubblico impiego, n. 53; sez. VI 13 ottobre

1984, n. 614, ibid., voce Impiegato dello Stato, n. 533; sez. V 16 otto

bre 1989, n. 647, id., Rep. 1989, voce Concorso a pubblico impiego, n. 108; sez. VI 12 novembre 1990, n. 955, id., Rep. 1991, voce cit.,

n. 92; Tar Lazio, sez. Ili, 18 ottobre 1982, n. 1012, id., Rep. 1983,

voce Contratti della p.a., n. 106). Parallelamente, nell'attività vincola

ta, non si ritengono configurabili i vizi di eccesso di potere, nel presup

posto che l'attività degli enti pubblici si svolge sempre entro i binari

delle loro finalità, per cui è inammissibile un controllo sulla logicità dell'atto (Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 1992, n. 607, id., Rep. 1992,

voce Istruzione pubblica, n. 133; Cons, giust. amm. sic. 30 gennaio

1991, n. 26, id., Rep. 1991, voce Atto amministrativo, n. 195; Tar La

zio, sez. II, 29 settembre 1989, n. 1350, id., Rep. 1990, voce Farmacia, n. 80). Secondo altre decisioni, al contrario, anche in presenza di attivi

tà vincolata si può riscontrare falsità di presupposti, o travisamento,

o illogicità, o difetto di motivazione, sintomi dell'eccesso di potere (Tar

Sicilia, sez. II, 8 maggio 1991, n. 239, id., Rep. 1992, voce Atto ammi

nistrativo, n. 401). In generale, sull'eccesso di potere in materia urbanistica, vedi la nota

di richiami a Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 1992, n. 52, id., 1992,

III, 457.

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