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Sezione V; decisione 4 marzo 1953, n. 106; Pres. Colucci P., Est. Sangiorgio; Comune di Sulmona(Avv. Giuliani, Manes) c. Susi (Avv. Mascetti, Tabassi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 76, No. 5 (1953), pp. 129/130-131/132Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23144566 .
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129 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 130
fossero titolari di un autonomo diritto sul terreno fra
quelli sopraindicati (il che non risulta parimenti, nè è stato
denunciato) gli atti di espropriazione o di occupazione di
urgenza non potevano essere diretti cite soltanto contro la
Vuolo, la quale dai dati catastali risultava essere l'unica
ed esclusiva proprietaria del terreno.
Indipendentemente quindi dalla natura dell'azienda che sul terreno veniva esercitata, sia essa agricola o pure
industriale-agricola, il motivo d'impugnativa non risulta
fondato, e non può pertanto trovare accoglimento. ,
Infondato è parimenti il secondo motivo, di eccesso di
potere, sotto il profilo dello sviamento, perchè la semplice coincidenza di una lite e di un procedimento giudiziario civile con il provvedimento coattivo di espropriazione e di
occupazione non basta a stabilire che questo sia stato
adottato per influenzare o deviare il corso del primo. Oc
correrebbe dimostrare che la espropriazione o la occupa zione del terreno non era necessaria per i fini per cui fu
richiesta, il che è smentito dai risultati della istruttoria
disposta dal Prefetto, e dal rapporto del Genio civile, che
ha riconosciuto giustificata, motivandola, la richiesta di
espropriazione della proprietà Vuolo, in applicazione del
decreto legisl. 14 dicembre 1947 n. 1598.
Inattendibile è poi il terzo mezzo di gravame, che de
nuncia la sommarietà e genericità del verbale di consi
stenza, il quale mancherebbe, per questo motivo, di ogni
rispondenza ai fini voluti, per l'occupazione di urgenza, dall'art. 71 della legge sul]e.espropriazioni. La legge non
prescrive particolari modalità per la redazione del verbale
di consistenza che, nella specie, risulta redatto da un no
taio con l'assistenza di un tecnico, e riguarda, è bene te
nerlo presente, una superficie di limitata estensione, e cioè
di sole 37 are, pari a mq. 3.700, vale a dire ad una area
avente un fronte di m. TO ed una profondità di circa
m. 40, che può benissimo essere esaminata da un punto
sopraelevato, come quello indicato nel verbale. Ad ogni modo, prescindendo da ogni apprezzamento sul contenuto
del suddetto verbale di consistenza e sulla sufficienza di
esso ai fini della procedura di occupazione temporanea, occorre tener presente che, nella specie, il decreto di oc
cupazione fa riferimento nelle premesse non solo al verbale
di consistenza impugnato, ma anche al piano parcellare richiesto dalla legge nell'ipotesi più grave del trasferimento
della proprietà nella procedura espropriativa, ed è stato
poi seguito da un dettagliato verbale di immissione in
possesso, redatto in contraddittorio col rappresentante della
proprietaria Vuolo, per modo che non può dirsi siano
mancate nel caso considerato tutte le maggiori garanzie
per la tutela degli interessi del proprietario. Giova anche aggiungere che, come questo Consiglio ha
già riconosciuto (IV Sezione 11 agosto 95 , n. 381), l'ar
ticolo 7 ' della legge sulle espropriazioni non esige che la
compilazione dello stato di consistenza sia effettuata in
contraddittorio con i proprietari dei fondi da occupare. Infondato è anche il quarto motivo di censura, di
violazione dell'art. 4 del citato r. decreto sulla industrializza
zione del Mezzogiorno, nell'assunto che la espropriazione della proprietà Vuolo, seguendo a breve distanza quella
per lo stesso fine eseguita della proprietà Accadia, mani
festa in modo evidente che la nuova espropriazione non
risponde ad un programma organico che richiede unicità
di soluzione, e denuncia un fine diverso da quello di ne
cessità posto a base della legge. •
Come ha giustamente rilevato la difesa della Prefet
tura, nessuna disposizione vieta ohe la procedura di espro
priazione sia svolta in momenti successivi e si estenda ad
altri beni, quando quelli già espropriati non risultino suf
ficienti a realizzare lo scopo che si vuol porre in essere ;
in questo caso l'ampliamento e la sistemazione dello Sta
bilimento Di Florio. Quello che occorre è che la nuova
espropriazione sia riconosciuta giustificata ai fini della ap
plicazione dell'invocata disposizione di legge ; e poiché
.questa rispondenza, risultata dall'istruttoria e dal parere tecnico del Genio civile, è stata accolta e fatta propria dalla Prefettura, il provvedimento è regolare e non è sotto
questo aspetto impugnabile.
Anche il quinto motivo, di difetto di eausa nel de creto di occupazione, è a sua volta inattendibile, perchè se è vero, da una parte, che la ditta Di Florio era già in possesso di porzione del terreno e quindi poteva non occorrere, per questa parte, un provvedimento di occu
pazione, non è meno vero che tale o cupazione, a titolo locativo, era anche contestata dalla proprietaria Yuolo, mentre i Di Florio ne richiedevano il possesso in modo certo e garantito, in vista di tramutarlo, esaurita la pro cedura di espropriazione, in permanente e completo.
Il difetto di causa per la restante parte della espropria zione, per essere lo Stabilimento già provvisto di uno scalo per il carico e lo scarico delle merci, non è a svia volta am missibile, perchè, a carte la circostanza che tale espro priazione è fatta anche per provvedere lo Stabilimento, che ne difetta, di ampi piazzali per deposito e stagiona tura del materiale, la valutazione della necessità dell'espro priazione rientra nell'apprezzamento discrezionale dell'Am ministrazione, e non può pertanto essere oggetto di sinda cato in sede di legittimità del provvedimento impugnato. (Omissis)
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione Y ; decisione 4 marzo 1953, n. 106 ; Pres. .Colucci P., Est. Sangiorgio ; Comune di Sulmona (Avv. Giu liani, Manes) c. Susi (Avy. Mascetti, Tabassi).
Giustizia amministrativa — Ricorso in revocazione
proposto dal sindaco — Successiva delibera di
proporlo assunta dopo la scadenza del termine —- Improponibilità.
E' improponibile il ricorso in revocazione proposto dal sin daco senza la previa deliberazione degli organi comunali
competenti, a meno che tale deliberazione non intervenga successivamente, ma nel termine utile per la proposizione del ricorso stesso. (1)
La Sezione, ecc. — L'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata dal resistente Susi è fondata. Risulta dagli atti che, quando il Sindaco del Comune di Sulmona I'll luglio 1951 notificò al Susi il ricorso in revocazione, non esisteva alcuna deliberazione nè della Giunta comunale nè del Consiglio comunale, diretta alla proposizione del ricorso. Nè poteva dirsi che una determinazione di vo lontà in tale senso fosse insita nelle precedenti delibera zioni istitutive del giudizio, emesse da quei due organi de liberanti del Comune, e cioè nella deliberazione d'urgenza del 10 agosto 1950, con la quale la Giunta comunale aveva determinato di produrre ricorso al Consiglio di Stato av verso la decisione della Giunta prov. amm. 28 luglio 1950 e nella deliberazione dell'11 ottobre 1950, con la quale il
Consiglio comunale l'aveva puramente e semplicemente ra tificata. Quella manifestazione di volontà era stata diretta esclusivamente alla impugnativa della decisione della Giunta
provinciale. A parte pertanto la questione di principio, se la deter
minazione di impugnare una decisione del Consiglio di Stato in via di revocazione possa ritenersi implicita nella
precedente determinazione di proporre il ricorso al Consiglio di Stato, o se invece, date le caratteristiche del ricorso in
(1) Non ci risultano precisi precedenti editi. Sulla necessità di provvedere con apposite delibere per cia
scuno dei vari gradi del giudizio, cfr. V Sez. 20 giugno 1952, n. 1958, Race. Cons. Stato, 1952, 882 ; 19 aprile 1952, n. 668, ibid., 570 ; 19 settembre 1951, n. 807, Foro it., Rep. 1951, voce Giustizia amm., n. 230 ; 20 gennaio 1951, n. 8, id., 1951, III, 252 ; 16 dicembre 1950, id., Rep. 1950, voce cit., n. 244 ; 8 ottobre 1948, id., Rep. 1949, voce cit., n. 189. Sull'ammissibilità di una regolariz zazione nel caso di delibera assunta regolarmente, ma di cui non si documenta nè la ratifica nè il controllo favorevole, v. V Sez. 23 aprile 1949, id., 1949, III, 231 e nota ivi.
li. Fobo Italiano — Volum* LXXV1 — Parte ///-io.
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131 PARTE TERZA 132
revocazione, rimaste intatte nel presente ordinamento, anche se questo non lo qualifichi più come un rimedio stra
ordinario, non richieda mia esplicita e più energica ina
nifesta'zione di volontà, nella specie nulla v'era nemmeno
di implicito nelle due cerniate deliberazioni che stesse a
significare la volontà del Comune di estendere eventual
mente l'impugnativa alla futura decisione del Consiglio di Stato davanti allo stesso in via di revocazione. Tanto
vero che lo stesso Sindaco sentì a un certo momento il
bisogno di portare l'affare davanti al Consiglio comunale
e fu allora che questo con deliberazione del 2 agosto 1951
determinò « di esperire ricorso di revocazione avverso la
decisione del Consiglio di Stato del 30 marzo 1951 » ; ma
era ormai troppo tardi, perchè detta decisione era stata
pubblicata il 12 maggio 1951 e il termine per proporre quel
gravame (60 giorni dalla pubblicazione della revocanda
decisione, nelle ipotesi di errore di fatto e di violazione di
giudicato: art. 82 regol. proc. 17 agosto 1907 n. 642).era trascorso da tempo.
Nè quella deliberazione consiliare può riguardarsi come
un atto di convalida di un atto invalido messo in essere
dal Sindaco con la proposizione del ricorso. Non bisogna confondere l'atto puramente processuale, compiuto dal
Sindaco firmando il ricorso in revocazione e nominando
nel ricorso stesso il procuratore del Comune, con l'atto
amministrativo in cui si sarebbe dovuta estrinsecare la
volontà di istituire il giudizio. Ora nessun atto del genere, il quale per la sua natura
e per essere perfino soggetto al controllo di merito del
l'autorità tutoria, avrebbe richiesto ad substantiam la
forma scritta, fu mai emesso dal Sindaco di Sulmona nella
sua qualità di organo, sia pure nella specie non competente, del Comune. Non ci si troverebbe quindi, dato che il Sin
daco abbia mai avuto l'intenzione di metterlo in essere, di fronte a un atto invalido per incompetenza dell'organo che lo ha emesso, e tale quindi che potesse essere e sia stato
effettivamente convalidato dall'organo competente (a
parte poi la questione della decorrenza degli effetti di una
tale convalida), ma di fronte a un atto radicalmente nullo
per difetto di forma essenziale e come tale non passibile di convalida.
Del resto, nella accennata deliberazione del Consiglio comunale del 2 agosto 1951 non v'è alcuna traccia di una
intenzione di convalidare (la quale per sua natura avrebbe
richiesto una manifestazione erpressis verbis) un atto com
piuto dal Sindaco fuori della sfera della sua competenza.
Neppure vi si parla che il Sindaco avesse preso per proprio conto la determinazione di proporre il ricorso, nè tanto
meno che il ricorso fosse stato già proposto. Il Consiglio comunale deliberò come se la questione si presentasse allora per la prima volta e determinò la proposizione del
ricorso, come se una tale determinazione non fosse stata mai presa prima d'allora da alcun altro organo del Comune.
Tale determinazione avrebbe tuttavia potuto raggiungere lo scopo se fosse intervenuta entro il termine dei 60 giorni di proponibilità del ricorso, perchè, in tal caso, avrebbe
potuto servire il ricorso già proposto dal Sindaco.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 16 gennaio 1953, n. 22 : Pres. De
Mabco P., Est. Gallo ; Dettori Garau (Avv. Stop
pani) c. Rappres. del Governo presso la Regione sarda, Consorzio di bonifica di campo Giavesu (Avv. Sciacca).
Sardegna — Rappresentante del Governo presso la
Regione sarda — Adozione di provvedimento di
competenza degli organi regionali — Ricorso
giurisdizionale al Consiglio di Stato — Ammis sibilità (Costituzione della Repubblica, art. 134).
Sardegna — Alto Commissariato per la Sardegna — Esecuzione di opere pubbliche - Competenza — Attribuzione transitoria al Rappresentante
del Governo — Materie riservate alla compe tenza dell'Amministrazione regionale — Con
dizioni (D. legisl. luog. 28 dicembre 1944 n. 417, prov vedimenti regionali per la Sardegna, art. 2 ; d. pres. 19
maggio 1949 n. 250, norme di attuazione dello statuto
speciale per la Sardegna, art. fil). Bonifica — Mollifica integrale — Piano generale
previsto dall'art. 4 r. decreto 13 febbraio 1933
n. il5 —- Bonifiche iniziate in periodo anteriore — Potere di deroga dei Ministero dell'agricol tura — lliferimento ad opera pubblica inclusa
nel piano di massima — Applicazione della rela
tiva norma in Sardegna (R. d. 13 febbraio 1933 n. 215, nuove norme per la bonifica integrale, art. Ili, comma 2 ).
E impugnabile avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdi zionale un provvedimento amministrativo emanato dal
Rappresentante del Governo in materia riservata alla
competenza degli organi della Regione sarda. (1) All'Alto commissario per la Sardegna e poscia, sino al 30
giugno 1951, al Rappresentante del Governo presso la Re
gione sarda spettava la competenza di approvare, anche in
deroga alle vigenti disposizioni, i piani ed i progetti con
cernenti Vesecuzione di opere pubbliche di qualsiasi specie, purché non si trattasse di materie di competenza del
l'Amministrazione regionale, sulle quali la Regione avesse in concreto legiferato. (2)
La facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
consentire il prosieguo della esecuzione delle opere di
bonifica iniziate prima dell'entrata in vigore del r. decreto 13 febbraio 1933 n. 215, indipendentemente dalla com
pilazione o dal completamento del piano generale di mas
sima, si riferisce anche ad opere pubbliche non comprese in tal piano, ma comunque rientranti nella bonif ica già iniziata ; e tale facoltà può essere esercitata nell'ambito della
Regione sarda dal Rappresentante del Governo. (3)
(1-2) Per qualche riferimento, v. Gaspabbi, Sulle attribuzioni degli organi esecutivi della Regione sarda, in Giur. it., 1952, IV, 33 seg.; Cons. Stato, Ad. plen., 21 febbraio 1949 (Foro if., 1950, HI, 20), ove in relazione alla Regione siciliana si mette in risalto che gli or gani della Regione possono considerarsi come organi dello Stato soltanto quando esercitano funzioni di decentramento burocra tico, già demandate all'ex Alto commissario ; V Sez. 27 gennaio 1950, id., Rep. 1950, voce Sicilia, n. 169. Occorre, però, tenere presente in proposito la decisione Corte conti (Sez. controllo) 10 febbraio 1948 (id., Rep. 1948, voce cit., n. 17), nella quale si ri tiene che l'Alto commissario per la Sicilia aveva una competenza esclusiva la quale rendeva inoperante quella degli organi centrali nell'ambito del territorio dell'Isola. In relazione al personale del l'Alto commissariato per la Sardegna, si è ritenuto che esso doveva essere considerato come personale non di ruolo dell'Amministra zione statale (Cons. Stato, par., 24 settembre 1949, id., Rep. 1950, voce Sardegna, n. 4).
In connessione con la seconda massima : cfr. Corte conti (Sez. controllo) 22 aprile 1950, ibid., n. 3, ove si mette in risalto che prima dell'emanazione delle norme d'attuazione dello statuto speciale per la Sardegna con le quali si è precisata la portata delle disposizioni statutarie in materia di opere pubbliche, gli organi regionali non potevano considerarsi operanti, tanto più che le di sposizioni statutarie non offrivano elementi idonei a stabilire una completa discriminazione di competenza tra lo Stato e la Regione in tale materia. Nel senso specifico che gli organi regionali in tanto possono esercitare i poteri amministrativi ed esecutivi sulle ma terie attribuite alla loro competenza, in quanto la Regione stessa si sia avvalsa della sua potestà legislativa esclusiva ed abbia quindi emanato la propria legislazione in argomento, cfr. Cons. Stato, Ad. gen., 18 dicembre 1947, Foro it., Rep. 1948, voce Sicilia, nn. 15, 13.
È da segnalare infine, in rapporto al contenuto della prima massima, ia decisione del Cons, giust. amm. sic. 6 giugno 1949 (id., Rep. 1949, voce cit., n. 154), ove di afferma che i conflitti di competenza fra autorità regionale e statale sono conflitti di at tribuzione, che debbono essere risolti dalla Corte costituzionale, e non dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato. Sul punto, in linea generale, cfr. D'Alessio, Istituzioni di diritto amministra tivo italiano, Torino, 1949, vol. II, pag. 662 seg., ove si precisa che prima del funzionamento di detta Corte, in tema di conflitti di attribuzione, si osservano le norme preesistenti all'entrata in vi gore della Costituzione (cfr. VII dispos. trans.).
(3) Sul punto non si rinvengono precedenti in termini.
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