Sezione V; decisione 7 aprile 1962, n. 284; Pres. Gallo P., Est. Bruno; Bufferli (Avv. Dallari) c.Comune di Bologna (Avv. Gherardi, Guidoboni)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 377/378-379/380Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150868 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
La Sezione, eoc. — II provvedimento impugnato con
tiene una particolareggiata elencazione delle ragioni olie
hanno indotto l'Amministrazione ad aocogliere solo parzial niente la richiesta di revisions dei prezzi avanzata dagli eredi RiccM e olie possono cosi riassumersi: l'atto di cot
timo, intervenuto a seguito della licitazione privato del
25 novembre 1946, in una data compresa tra il 15 aprile 1946 ed il 10 gennaio 1948 (data di entrata in vigore del
decreto legisl. n. 1501 del 1947) : essendo stato fissato in
180 giorni il tempo utile per la eseouzione dei lavori, le
norme da applioarsi nella fattispeeie, per il computo revi
sionale, ai sensi del penult, comma, n. 4, lett. e), dello
stesso decreto legisl. n. 1501, secondo il testo modificato
dall'art. 2 della legge di ratifica 9 marzo 1950 n. 329, erano
quelle contenute nel decreto legisl. 23 novembre 1946
n. 463. E poichö, secondo tali norme, si deve tener conto
delle sole variazioni di prezzo intervenuto successivamente
all'aggiudicazione, nel caso di gara, alia stipulazione del
contratto, nel caso di trattativa privata ed alia presenta zione dell'offerta, ai fini revisionali, le sole variazioni di
prezzo successive al 10 febbraio 1947 (data di stipulazione del contratto).
Senonche, in questa motivazione non si tieue conto
del fatto che, a differenza di ogni altro contratto con la
pubblica Amministrazione, il cottimo fiduciario, tuttora
regolato dal decreto 25 maggio 1895 n. 350, non e subordi
nate ad alcuna approvazione da parte di altri organi e,
pertanto, deve considerarsi perfetto, e quindi vincolante
per entrambe le parti, fin dal momento in cui sia inter
venuto l'incontro delle due volontä del cottimista e del
1'ingegnere capo del Genio civile.
La stessa Amministrazione resistente, del resto, nel
dare direttive ai propri uffici periferici, in ordine alia
applicazione delle norme contenute nel decreto legisl. n. 463 del 1946 (circolare n. 410 del 30 luglio 1947), preci sava cbe, nel caso di cottimo fiduciario, il negozio giuri dico dovesse intendersi perfezionato fin dal momento in
cui le volontä delle parti si erano incontrate (art. 1326
cod. civ.) rilevando in particolare che l'atto di cottimo
debba considerarsi « solo* una formalitä, anclie se necessaria
per provare con lo scritto l'esistenza dell'atto medesimo ».
Per questi motivi, accoglie, ecc.
GONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisions 17 aprile 1962, n. 327 ; Pres. C. Bozzi
P., Est. Potenza ; Rignon (Avv. Vallauri, Bodda,
Fre', Oakboxi) c. Ministero dei lavori pubblici (Avv.
dello Stato Simi) e Comune di Torino (Avv. Caffaratti,
Astuti, Comba, Borda).
Piano regolatore, di ricostruzione e diseiplina delle
costruzioni — Vincolo di verde privato — Impo
sizione in zona non dotata di deslinazionc analoga — Illegittimitä (L. 17 agosto 1942 n. 1150, legge
urbanistica, art. 25).
Non h consentito invporre, in sede di piano regolatore e ai sensi
dell'art. 25 della legge urbanistica, il vincolo di verde pri vato in zona per la quale lo stesso piano non preveda, in
relazione ad una « destinazione » specif ica, idonea ad in
dividuarla rispetto al rimanente abitato, limitazioni ana
logue, seppure meno ampie. (1)
La Sezione, ecc. — (Omissis). L'art. 25 della legge urba
nistica stabilisce che le aree libere sistemate a giardini
privati adiaoenti a fabbricati possono essere sottoposte al
vincolo dell'inedificabilita anehe per una superficie su
dei verbali di aggiudicazione nei cottimi fiduciari, in Corriere
eostr., 1953, 20 ; Petrocchi, Cottimi fiduciari, ibid., 28.
(1) Non constano precedents; v., per qualche riferimento, Cons. Stato, Sez. XV, 7 aprile 1962, n. 284, che segue.
periore a quella di prescrizione secondo la destinazione della
zona. Prescrive altresil'art. 7, n. 2, della stessa legge che il
piano regolatore generale deve indicare la divisione in
zone del territorio, con precisazione di quelle destinate alia
espansione dell'aggregato urbano ed i caratteri e vincoli di zona da osservare nell'edificazione.
L'art. 25 citato prevede dunque che possono essere
aggravati nei confronti di determinati giardini privati le
limitazioni che derivano dalla particolare destinazione di
zona, rincarando, per cosi dire, quei caratteri e quei vin
coli clie identificano una determinata zona dell'abitato.
In altri termini l'imposizione del vincolo di inedifica
bilitä si configura, nell'art. 25, come un aggravamento delle
limitazioni giä esistenti «secondo la destinazione della
zona», qualificando pertanto il maggiore e piu oneroso
vincolo come omogeneo a quelli clie caratterizzano la zona, dai quali differisce non per il fine e per il contenuto delle
limitazioni, ma per la maggiore ampiezza. Non e quindi consentito imporre, in sede di piano re
golatore e ai sensi dell'art. 25, un vincolo di verde privato in una zona clie non preveda, in relazione ad una « desti
nazione » specifica, idonea ad individuarla rispetto al ri
manente abitato, limitazioni analogbe seppure meno ampie. Ora, il Comune, cui l'obiezione e stata mossa sia in
sede di osservazioni al progetto di piano regolatore, sia
in sede di ricorso, ba ritenuto di poter identificare tali pre scrizioni di zona nelle limitazioni di edificabilitä contenute
all'art. 37 del regolamento edilizio con riferimento all'art. 78
del regolamento d'igiene. E palese peraltro ebe tali prescrizioni di edificabilitä
delle aree non concernono una determinata zona del piano
regolatore, ma regolano in genere le costruzioni che si in
tendano elevare nel Comune di Torino.
Dette prescrizioni non fanno parte del piano, tanto
che esse sono anteriori al piano, di cui si discute e non
imprimono ad una qualsiasi zona quella particolare desti
nazione, che implica la ripartizione del territorio comu
nale, secondo prestabiliti «caratteri e vincoli di zona»
(art. 7, n. 2, citato). La c.d. « zonizzazione », che ha costituito una rilevante
innovazione rispetto alia legge del 1865, implica che con
riguardo alle singole zone siano imposte particolari caratte
ristiche e conseguenti specifiche limitazioni distinte da
quelle generali del regolamento edilizio, che valgono ad
assicurare la particolare destinazione e che si h inteso at
tribute alia zona, in relazione ai fini estetici, igienici e
funzionali, cui ogni singola zona deve assolvere nel generale
quadro del piano generale e delle generali prescrizioni di
edificabilitä contenute nei regolamenti edilizi comunali.
II vincolo di verde privato pertanto e stato imposto alia
proprietä del ricorrente senza che concorressero i presup
posti di applicazione del piü volte citato art. 25.
II gravame proposto va quindi accolto essendo fondate
le censure esposte con i motivi secondo e terzo.
Sussistono tuttavia ragioni per dichiarare compensati
spese ed onorari del giudizio. Per questi motivi, ecc.
I
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 7 aprile 1962, n. 284 ; Pres. Gallo P., Est. Bruno ; Bufferli (Aw. Dallari) o. Comune^di
Bologna (Aw. Gherardi, Guidoboni).
Piano regolatore, di rieostruzione e disciplina delle
costruzioni — Piano regolatore generale — Desli
nazione a vei'de pnbblico — Immediata appllea zione — Mancanza di piano partieolareggiato
—
Irrilevanza.
Dal momento in cut entra in vigore il piano regolatore
generale legittimamente il comune vieta Vutilizzazione edi
lizia delle aree delle quali detto piano prevede, con pre serizione precisa e categorica, la destinazione a verde pub
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379 PARTE TERZA 380
blico, a nulla rilevando, a tale effetto, la mancanza del
piano particolareggiato di esecuzione. (1)
La Sezione, ecc. —• (Omissis). A base delle censure de
dotte col secondo motivo sta l'assunto dei ricorrenti, se
condo cui la destinazione a verde pubblico prevista nel
piano regolatore generale avrebbe natura meramente pro
grammatica e non precettiva, la sua efficacia normativa
essendo differita alia successiva adozione del piano parti
colareggiato. I ricorrenti si rendono conto che la loro tesi
e in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza in
materia e tentano di invocare (memoria depositata il 29
gennaio 1960) la decisione 31 ottobre 1959, n. 705 (Foro it.,
Rep. 1959, voce Piano regolatore, n. 258) di questa Sezione,
che, a loro dire, segnerebbe un nuovo indirizzo giurispru denziale (peraltro, non ravvisabile in successive pronun
zie). L'invocazione non appare conferente, perchö la frase
relativa alia mancanza del piano particolareggiato, con
tenuta nella detta decisione e dalla quale i ricorrenti riten
gono di poter desumere un nuovo orientamento della giuris
prudenza, lia riferimento alia considerazione che, in quella
fattispecie, aveva svolto il ricorrente e non sembra esprimere, in ordine alia cennata mancanza, il pensiero dell'organo giu dicante, la cui enunciazione si esaurisce nel rilevare che l'il
legittimitä (del provvedimento impugnato in quella fat
tispecie) risulta evidente, secondo la consolidata giurispru denza della Sezione. Da tale indirizzo giurisprudenziale, concretatosi in numerose decisioni di questa Sezione e
della IV Sezione il Collegio non ha motivo di discostarsi
nella presente controversia ; e sufficiente a dimostrare l'in
fondatezza della tesi dei ricorrenti un succinto richiamo ai
principi affermati in tali decisioni.
II piano di massima (Sez. V 4 giugno 1955, n. 844, Foro
it., 1955, III, 161) di regola contiene norme a carattere
programmatico senza un preciso contenuto concreto, le
quali, per essere tradotte in pratica, hanno bisogno di ulte
riori, specifiche disposizioni; ma se nel piano di massima
siano state fissate prescrizioni precise e categoriche, tali
prescrizioni hanno carattere obbligatorio ed operativitä immediata. Compito del piano regolatore di massima e
quello (Sez. IV 1 giugno 1954, n. 388, id., 1954, III, 177) di
fissare le direttive e determinare i criteri generali secondo
i quali saranno compilati i piani particolareggiati, mentre
la funzione del piano particolareggiato õ solo quella di
sviluppare le direttive tracciate dal piano di massima, senza mai porsi in contrasto con esso ; ond'e che il piano
particolareggiato non puõ concernere punti giä, disciplinati e
previsti dal piano di massima, ma solo specificarne il con
tenuto integrand olo con la prescrizione che non hanno for mato oggetto di esplicita prescrizione nel piano di massima.
In applicazione di questi principi, se il piano di massima sta
bilisce per una zona la destinazione a verde pubblico, il
piano particolareggiato poträ stabilire le modalitä. per l'at tuazione di tale destinazione, determinando, ad es., se la zona a verde dovra essere formata da prati, aiuole, giar
(1) Analogamenta, in ipotesi (li destinazione a parco pre scritta dal piano regolatore generale, Cons. Stato, Sez. V, 19 di cembre 1958, n. 1102, Cons. Stato, 1958, I, 1480 (spec. 1495), riassunta in Foro it., Rep. 1958, voce Piano regolatore, n. 59.
Sull'efficacia immediata delle disposizioni precise e catego riche contenute in un piano regolatore generale, Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 1961, n. 475, id., Rep. 1961, voce cit., n. 238, t annotata da D'Angelo, In tema di disposizioni del piano regola tore generale immediatamente operative, in Edilizia, 1961, I, 786 ; 28 maggio 1960, n. 374, Foro it., Rep. 1960, voce cit., n. 67 ; App. Firenze 29 aprile 1960, ibid., n. 68 ; Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 1960, n. 685, ibid., n. 69 ; 28 novembre 1959, n. 782, id., Rep. 1959, voce cit., n. 65 ; Sez. IV 6 febbraio 1959, n. 200, ibid., n. 66 ; 27 febbraio 1959, n. 269, ibid., n. 71 ; Sez. V 4 giu gno 1955, n. 844, id., 1955, III, 161, con nota di richiami; D'An gelo, Rassegna critica di giurisprudenza sui viani regolatori ge nerali, in Edilizia, 1961, II, 3, spec. § 13 ; Guicciardi, « Verde pubblico » e licenza di costruzione, in Giur. it., 1962, III, 225
(nota critica alia presente decisione). In dottrina, cons., da ultimo, Mazzarolli, I piani regola
tori urbanistici nella teoria giuridiea della pianifieazione, Padova, 1962, pag. 375 e segg.
dini alberati, stabilire eventualmente le specie arboree da
impiantare, i tracciati dei viali di accesso al verde e di quelli
interni, eco., ma non poträ certo mutare ne la destinazione
a verde ne la oonformazione e l'estensione della zona assog
gettata a tale destinazione. Non e necessario soffermarsi
a ricordare l'applicazione ehe i suddetti principi hanno avuto
nelle varie fattispecie alle quali si riferiscono successive
deoisioni, le quali hanno tutte confermato, senza eccezione
alcuna, che le prescrizioni categoriche e precise per il futuro
assetto urbanistico, contenuto nel piano regolatore generate sono immediatamente impegnative ed obbligatorie (cfr. tra le pi 11 recenti, la Sez. V 23 novembre 1959, n. 782, Foro
it., Rep. 1959, voce Piano regolatore, n. 65). Determinanti della immediata efficacia ed obbligatorieta
delle prescrizioni del piano regolatore generale sono,alia stre
gua di questi principi, i requisiti della precisione e del carat
tere categorico delle prescrizioni stesse e non gia,comepreten dono i ricorrenti, l'esclusiva attinenza delle prescrizioni agli allineamenti stradali e alle zonizzazioni. In relazione a tali
requisiti, l'immediatezza dell'operativita della prescrizione di piano regolatore generale per la destinazione di una zona
a verde pubblico appare evidente : al riguardo valgono le
considerazioni svolte nella decisione 19 dicembre 1958, n. 1102 (Foro it., Rep. 1958, voce Piano regolatore. n. 59), di questa Sezione. Quanto poi aH'argomentazione dei ricor
renti, secondo cui il vincolo di destinazione a verde pub blico della loro area, in quanto l'area stessa e compresa in
una zona per la quale il piano ammette una tipologia edi
lizia intensiva, non puõ considerarsi come ricadente nelle
prescrizioni di zona, trattasi di argomentazione incon
ferente ai fini della controversia, che essi pongono, sulla
immediatezza dell'efficacia del vincolo. Tale immediatezza,
invero, non e determinata daU'appartenenza del terreno
ad una zona per la quale il piano regolatore generale
prescriva una tipologia edilizia piuttosto ohe un'altra, ma dalla prescrizione e dal carattere categorico della norma
prescrivente la destinazione del terreno a verde pubblico ;
prescrizione e carattere che non appaiono contestati.
Con che il ricorso e deciso, in quanto le restanti ar
gomentazioni addotte dai ricorrenti cadono di fronte ai
principi affermati dalle decisioni innanzi ricordate. E prive di rilevanza appaiono le restanti deduzioni dei ricorrenti
in ordine alla necessitä della formazione del piano finan
ziario, del quale il piano regolatore generale del Comune
di Bologna e privo, e alia supposta trasformazione da decen
nale a perpetuo che il vincolo sull'area verrebbe a subire
ove il Comune non svolgesse nessuna attivita per la realiz
zazione del verde pubblico, ritenendosi legittimato, per effetto dell'immediata operativitä del piano regolatore ge nerale, ad impedire l'utilizzazione edilizia dell'area stessa
da parte del proprietario. II Collegio disattende tali dedu
zioni, riportandosi alle ampie considerazioni, da intendersi
qui riprodotte, che dalla Sezione IV furono svolte nelle deci
sioni 6 febbraio 1959, n. 200 (Foro it., Rep. 1959, voce Piano
regolatore, cit., nn. 66-68) e 27 febbraio 1959, n. 2689 (ibid., nn. 71-76).
Da quanto innanzi rilevato e considerato il pensiero del
Collegio, in ordine alla tesi sulla quale e basato il secondo
motivo del ricorso, b che, dal momento nel quale entra in
vigore il piano regolatore generale legi^imamente il co
mune impedisce l'utilizzazione edilizia delle aree delle quali il piano regolatore generale prevede, con prescrizione pre cisa e categorica, la destinazione a verde pubblico, a nulla
rilevando, a tale effetto, la mancanza del piano partico
lareggiato di esecuzione del piano regolatore generale. II ricorso va pertanto respinto. Quanto alle spese del
giudizio, ritiene il Collegio di potere equamente dichia
rarle compensate tra le parti. Per questi motivi, ecc.
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