Sezione V; decisione 8 luglio 1963, n. 541; Pres. Gallo P., Est. Laschena; Soc. «Effetti Sauze»(Avv. Pallottino) c. Min. lavori pubblici e sanità (Avv. dello Stato Foligno), Comune di Sauzed'Oulx (Avv. Bodda, Menghini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 339/340-343/344Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153402 .
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339 PARTE TERZA 340
vizio e dall'eventuale immutazione della situazione am
bientale, e non solo di essa, cho tale circostanza potrebbe avere prodotto, nonche il carattere del servizio clie per
ragioni di interesse generale non tollera in astratto inter -
ruzioni di sorta (clie peraltro in concreto potrebbero veri -
ficarsi a seguito della restituzione degli impianti e della
conseguente sospensione, breve o lunga non rileva, del
servizio) costituiscono altrettanti elementi la cui cognizione & necessaria ad orientare l'indagine relativa alia perma nenza di un potere discrezionale della pubblica Ammini strazione in ordine al ripristino e, nel contempo, idonea
suggerire eventuali accorgimenti intesi ad evitare, se e ove possibile, che dal ripristino del diritto privato leso derivino conseguenze dannose per il pubblico interesse.
Pertanto, fermo l'annullamento dell'atto di revoca della coneessione, e necessario che il Prefetto incarichi un Commissario per redigere una dettagliata relazione ebe
ponga in luce i seguenti punti: 1) se sia attualmente configurabile o meno, nella
situazione che si ö venuta a creare, una discrezionalitä della pubblica Amministrazione, in ordine alle modalitä della restituzione degli impianti, avuto riguardo all'inte resse pubblico insito nel funzionamento del servizio di
pubblica illuminazione ;
2) se, e quali, accorgimenti suggeriti dalle circostanze su accennate e dalle altre eventuali rilevabili in loco, sia
possibile adottare per evitare conseguenze dannose al pub blico interesse in dipendenza di un immediato ripristino del diritto privato leso ;
3) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della
presente controversia. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V; decisione 8 luglio 1963, n. 541 ; Pres. Gallo P., Est. Laschena ; Soc. « Effetti Sauze » (Aw. Pal
lotting) c. Min. lavori pubblici e sanita (Aw. dello Stato Poligno), Comune di Sauze d'Oulx (Aw. Bodda, Menghini).
Piano regolatore, di rieostruzione e disciplinu dclle costruzioni — Comune di Sauze d'Oulx — Rego lamento edilizio —
Approvazione ministerialc — Maneato intervento del Ministro dcll'iiiterno — Legittimita — Fattispeeie (Legge 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 36 ; legge 13 marzo 1958 n. 296, costituzione del Ministero della sanitä,, art. 2).
Piano regolatore, di rieostruzione e diseiplina dclle costruzioni — Comune di Sauze d'Oulx — Itcgo lamento edilizio — Disposizioni ricavate da preesi stente testo regolamentare — Validitn — Condi zioni — Fattispeeie.
Piano regolatore, di rieostruzione e diseiplina dclle costruzioni — Comune di Sauze d'Oulx — Pro gramma di fabbricazione —
Proprictario di arec comprese in zona residenziale o estensiva — Im pugnazione di norme regolamentari relative ad altre zone — Diletto d'intcresse.
Piano regolatore, di rieostruzione e diseiplina delle costruzioni—Comune di Sauze d'Oulx—Program ma di fabbricazione — Sufficienza — Contestazione — Inammissibilitä —
Fattispeeie.
II regolamento edilizio del Oomune di Sauze d'Oulx, delibe rate) 1'8 luglio 1960 ed approvato, dopo il visto della giunta provinciale amministrativa, dal Ministro dei lavori
pubblici di concerto con quello della sanitä, e legittimo,
nonostante il mancato intervento, nel procedimento di ap
provazione, del Ministro dell'interno. (1) Le disposizioni del regolamento edilizio del Gomune di Sauze
d'Oulx, non inficiate da vizi di illogicitä e contraddittorietä, sono volide ancorcke ricavate, senza modifiche e adatta
menti, dallo schema di un preesistente testo regolamen tare. (2)
Il proprietario di terreni compresi nelle zone residenziale
ed estensiva, previste dal programma di fabbrieazionedel Oo
mune di Sauze d'Oulx, non ha interesse ad impugnare le
norme regolamentari c he disciplinano i limiti di altezza
e le modalitä di esecuzione degli edifici erigendi in altre
zone del territorio comunale. (3) E inammissibile, perche investe il merito della determinazione
amministrativa, la censura con la quale si lamenta I'insuj
ficienza della rete stradale prevista nel programma di fab bricazione del Gomune di Sauze d'Oulx. (4)
La Sezione, eco. — (Omissis). Passando alPesame del
merito, sul primo motivo il Collegio rileva die, ai sensi del l'art. 131, n. 6, t. u. 4 febbraio 1915 n. 148, il regolamento edilizio 6 adottato con deliberazione del consiglio comunale.
La deliberazione consiliare, nel sistema del t. u. delle
leggi comunali e provinciali, approvato con r. decreto 3
(1) Con riferimento specifico al regolamento edilizio del Comune di Sauze d'Oulx non si rinvengono precedent! ; pe raltro, in un caso analogo a quello sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, la Corte d'appello di Bologna (sent. 29 ottobre 1959, Foro it., Rep. 1900, voce Piano regolatore, n. 156) si e espressa in senso sostanzialmente conforme alia decisione ripor tata, ritenendo legittimo il regolamento edilizio del Comune di Modena (3 agosto 1943) sebbene fosse stato approvato dal Mi nistro dei lavori pubblici di concerto con l'Alto commissario per l'igiene e la sanita anziche con il Ministro dell'interno.
La giurisprudenza, pur dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958 n. 296 (che non ha attribuito, comunque, al Mi nistero della sanitä una competenza generale in materia sani taria : Sez. V 15 dicembre 1902 n. 1160, id., Rep. 1962, voce cit., n. 299), ritiene che le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali non possono essere applicate finchd non siano state approvate, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistlca, dal Mini stro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno (Ad. gen. 27 aprile 1901, n. 164, id., Rep. 1961, voce cit., n. 132 ; Pret. Squillace 13 maggio 1960, ibid., 404 ; Sez. II 22 luglio 1959, n. 596, id., Rep. 1960, voce cit., n. 170 ; Giunta prov. amm. Foggia 28 dicembre 1959, ibid., n. 175 ; Sez. V 24 maggio 1958, n. 312, id., Rep. 1958, voce cit., n. 108), precisando che il controllo della giunta prov. amm., introdotto dalla legge 9 giugno 1947 n. 530, si cumula con l'approvazione ministeriale, dalla quale soltanto i regolamenti edilizi ripetono l'efficacia (in motivazione, Sez. V 23 maggio 1959, n. 304, id., 1960, III, 12 ; Cass. 12 maggio 1956, n. 1563, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 40, 41 ; contra, nel senso che i regolamenti edilizi comunali divengono esecutivi con l'approvazione della giunta prov. amm., Pret. Treviglio 6 ottobre 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 41).
(2) Questione nuova, a quanto consta. (3) Non risultano precedenti in termini. Per qualche riferimento, nel senso che l'acquirente di un
terreno compreso in una zona di lottizzazione ha interesse a che sull'area attigua alia sua siano rispettate le norme edilizie concordate tra il comune e la persona o l'impresa che ha proce duto alia lottizzazione, cons. Ad. gen. 22 ottobre 1959, n. 444, Cons. Stato, 1963, 477.
Sempre per riferimenti, a proposito della sussistenza del l'interesse ad impugnare il decreto di approvazione del piano regolatore generale nei proprietari che dalle nuove costruzioni si vedrebbero preclusa alle loro propriety la visuale del mare, cons. Sez. IV 1° febbraio 1961, n. 60, Foro it., 1961, III, 55, con nota di richiami, cui adde Sez. IV 11 marzo 1959, n. 348, id., Rep. 1959, voce Piano regolatore, n. 389, per la quale il pro prietario di un immobile non confinante con la zona di « verde pubblico » non ha interesse ad impugnare il piano particolareg giato di esecuzione e di variante al piano di mässima che abbia operato una riduzione di detta zona a vantaggio di quella desti nata a « verde privato ».
(4) La mässima, nei cui precisi termini non si rinvengono precedenti, e espressione di un principio ormai pacifico nella giu risprudenza del Consiglio di Stato (cons. Sez. IV 15 gennaio 1958, n. 41, Foro it., Rep. 1958, voce Giustizia amministrativa, n. 32).
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341 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 342
marzo 1934 n. 384 (art. 98, 99, 100 e 101), era sottoposta
all'approvazioue della giunta prov. amm. II prefetto, una
volta intervenuta l'approvazione della giunta prov. amm., trasmetteva copia del regolamento (art. 102) al Ministro
competente (nella specie, dei lavori pubbliei), il quale, « udito il Consiglio di Stato (poteva) annullarlo in tutto o
in parte, in quanto (fosse) contrario alle leggi e ai regola menti ». II regolamento edilizio, quindi, una volta interve
nuta la approvazione tutoria e dopo la prescritta pubblica
zione, entrava in vigore, salvo annullamento da parte del
Ministro dei lavori pubbliei. La legge urbanistiea, 17 agosto 1942 n. 1150, modifi
cando il suddetto sistema, ha stabilito (art. 36) ebe i regola menti edilizi dei comuni obbligati alia redazione del piano
regolatore sono approvati « dal Ministro dei lavori pubbliei, di concerto col Ministro per l'interno », previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubbliei e del Consiglio su
periore di sanitä. I regolamenti degli altri comuni sono ap
provati dalle stesse autorita, previo parere della sezione
urbanistiea compartimentale e del consiglio provinciale di sanitii.
Nella legge n. 1150 del 1942 non sono stati piu. previsti
l'approvazione della giunta prov. amm. sulla deliberazione
comunale e il parere del Consiglio di Stato, richiesti rispet tivamente dagli art. 98 e segg. e 102 del t. u. n. 383 del 1934.
E poich.6 la legge ha inteso regolare compiutamente l'intera
materia, dichiarando abrogate (art. 45) le norme contrarie
o con essa incompatibili, & stato ritenuto ehe, in seguito alia sua entrata in vigore, le suindicate disposizioni del t. u.
delle leggi com. e prov. del 1934 non siano piü operanti per
quanto riguarda i regolamenti in questione. La legge 9 giugno 1947 n. 530, negli art. 5, 6, 7 e 8, ha
nuovamente previsto l'obbligo di sottoporre i regolamenti edilizi all'approvazione della giunta prov. amministrativa.
In base alle disposizioni eitate, dun que, il regolamento
edilizio, deliberate dal consiglio comunale, 6 sottoposto al
l'approvazione dell'organo tutorio, e, successivamente, all'ap
provazione degli organi ministeriali. Esso, a differenza del
precedente sistema, entra in vigore soltanto dopo la appro vazione ministeriale.
Nel caso in esame, il regolamento, deliberato dal Con
siglio comunale di Sauze d'Oulx 1'8 luglio 1960, e stato ap
provato il 22 dicembre s. a. dalla Giunta prov. amm. di To
rino e, con decreto 7 novembre 1961 n. 1203, dal Ministro
dei lavori pubbliei di concerto con quello per la sanitä.
La Societä, ricorrente solleva al riguardo due ordini di
censure.
In primo luogo, assume che illegittimamente non 6
stato richiesto il parere del Consiglio di Stato. Ma e suffi
ciente osservare che la legge 17 agosto 1942 n. 1150, giusta le precedenti eonsiderazioni, regolando ex novo la materia
non ha piu prescritto che sia inteso il Supremo consesso
amministrativo. D'altra parte, nel precedente sistema, alia
autoritä ministeriale era demandato soltanto il potere re
pressive di annullamento dei regolamenti illegittimi: il
parere del Consiglio di Stato era richiesto, quindi, soltanto
in ordine all'esercizio di ta le potere. Pertanto, ove an che
la norma dell'art. 102 t. u. 3 marzo 1934 n. 383 fosse tut
tora applicabile in materia, il potere dell'organo consultivo
potrebbe essere richiesto esclusivamente ai fini dell'annul
lamento e non anche ai fini dell'approvazione dei regola menti edilizi.
Si sostiene poi che il mancato intervento del Ministro
per l'interno nell'approvazione renderebbe illegittimo il
regolamento piü volte citato per violazione di legge. Rileva la Sezione che la compstenza attribuita al Mi
nistero per l'interno dall'art. 36 della legge urbanistiea &
evidentemente diretta alia tutela degli interessi pubbliei
igienici e sanitari.
Ai sensi dell'art. 33 della stsssa legge, concernente il
contenuto dei regolamenti edilizi comunali, i medesimi deb
bono, infatti, dettare norme in determinate materie, di
carattere edilizio-urbanistico e igienico-sanitario in armonia
con le disposizioni contenute nella presente legge e nel t. u.
delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.
L'art. 36, ehe ne disciplina l'approvazione, prevede poi
l'intervento, nel relativo procedimento, oltre che dell'organo consultivo tecnioo in materia edilizia o urbanistica (Consiglio
superior© dei iavori pubblici o sezione urbani3tica comparti
mentale) anche del Consiglio superiore (o del consiglio pro vincial di sanitä) proprio ai fini della tutela degli interessi
igienico-sanitari. E, atteso che, nell'epoca in cui e stata
emanata la legge urbanistica, la cura di tali interessi era
demandata all'Amministrazione per l'interno, l'intervento
dell'organo consultivo (centrale o provinciale) sanitario
costituisce ulteriore elemento che qualifica nel senso suin
dicato la competenza demandata dalla legge n. 1150 del
1942 al Ministero dell'interno.
Esula dai limiti della presente controversia l'indagine se le attribuzioni del predetto Ministero nella materia in
esame, che, si ripete, rivestivano natura esclusivamente sa
nitaria, fossero state giä trasferite ad altra Amministra
zione dello Stato (Alto commissario per l'igiene e la sanitä) in virt ü del decreto legisl. luog. 31 luglio 1945 n. 446. Ri
tiene perõ la Sezione che, in forza dell'art. 2 della legge 13
marzo 1958 n. 296, in relazione all'art. 1, n. 2, della stessa
legge, le attribuzioni predette siano oggi sicuramente de
volute al Ministero della sanitä.
La Societä ricorrente non contesta in effetti che si sia
verificato il trasferimento di competenza in materia sani
taria dall'uno all'altro Ministero, ma obietta che l'inter
vento del Ministero per l'interno sarebbe stato comunque
necessario, spettando pur sempre al medesimo il controllo
dell'esercizio della potestä regolamentare dell'ente locale.
La tesi va perõ disattesa, poiche nessuna norma demanda
al predetto Ministero una siffatta competenza di carattere
generale in materia di controllo sugli enti locali.
Va poi esaminato, nell'ordine logico, il quinto motivo, che denuncia la illegittimitä delle disposizioni regolamentari, sotto il profilo che le medesime sono state riprodotte de
sumendole da un regolamento tipo, senza, peraltro, che si
sia proceduto alia necessaria opera di adattamento alle
concrete esigenze di quel determinato Comune.
Or e esatto che gli organi comunali, prendendo a base
della elaborazione uno schema di regolamento-tipo, non
abbiano proceduto con la dovuta attenzione al coordina
mento del preesistente testo con le modificazioni da essi
introdotte. Non si ravvisano perõ, nel testo definitivo, vizi
di illogicitä e contraddittorietä, tali da far ritenere che ri
manga inficiato l'intero regolamento. L'indagine dev© essere,
pertanto, portata sulle singole norme impugnate, nei limiti
delle censure dedotte con gli altri motivi.
La Societä « Effetti Sauze », nel ricorso afferma espressa mente di essere proprietaria di terreni compresi nelle zone
B (residenziale semintensiva) e 0 (estensiva), previste dal
programma di fabbricazione (art. 12 del regolamento). Ciõ premesso, la Sezione osserva quanto segue :
A) Le disposizioni dell'art. 12 sopra citato, che im
pongono limiti di altezza alle costruzioni da eseguirsi nelle
suddette zone, sono immediatamente lesive dell'interesse
legittimo della ricorrente. Esse sono effettivamente ille
gittime per contrasto con l'art. 8 dello stesso regolamento, che prevede limiti di altezza diversi (e superiori).
Sono invece, inammissibili per difetto di interesse le
doglianze dirette avverso le norme regolatrici dei limiti di
altezza delle costruzioni che sorgono nelle altre zone in cui
h suddiviso il territorio comunale ;
pure incide in modo diretto e immediato sulla situazione
giuridica soggettiva della ricorrente, paralizzandone ogni facoltä costruttiva, la mancanza di quote nel programma di fabbricazione. Tale omissione, che contrasta con il di
sposto degli art. 33, 1° comma, e 34 della legge 17 agosto 1942 d. 1150, inficia il programma stesso ;
— la norma contenuta nel «nota bene » dell'art. 12,
lett. b, che prescrive il limite minimo di arretramento dal
filo stradale, nelle dette zone B e C b illegittima, pprchõ in palese contraddizione con le disposizioni della lett. a
dello stesso «nota bene », che contemplano la possibilitä di costruire lungo le vie e piazze ;
— pure direttamente lesivo, e illegittimo per contrad
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343 PARTE TERZA 344
dittorietä, e 1'art. 20 del regolamento, clie stabilisoe due
misure, diverse e contrastanti, per 1'apertura di distacchi
tra gli edifici per il transito ; — b, invece, inammissibile 1'impugnazione dei criteri
di misurazione delle quote (art. 6) nonche del criterio di
misurazione dell'altezza massima dei fabbrioati eostruiti
su terreni in pendenza (art. 12, « nota bene »). La ricorrente
non ha, infatti, fornito il benchö minimo principio di prova ehe i terreni di sua proprietä si trovino neile condizioni pre seritte ai fini dell'applicabilitä delle suindicate disposizioni. Non ha cioe provato ehe le disposizioni stesse siano lesive
del suo interesse soggettivo ; — parimenti inammissibile per difetto di interesse b la
censura diretta avverso 1'art. 12, n. 1, lett. a, 3° comma,
poichö tale norma concerne le costruzioni da eseguirsi nella
zona A, mentre le aree edificatorie di proprietä della Societä
sono comprese neile zone B e 0.
B) Il terzo motivo, secondo il quale la rete stradale
prevista nel programma di fabbrieazione sarebbe insuffi
ciente, introduce in questa sede doglianze ehe attengono evidentemente ai merito della determinazione deH'Ammini
strazione e, pertanto, & inammissibile;
0) Il quarto motivo si articola in una serie di censure, ehe sono inammissibili, in parte per carenza di interesse
attuale della ricorrente e in parte perche dirette a sindacare
nel merito le norme impugnate. Si riferiscono, infatti, a situazioni future, non immedia
tamente lesive di interesse, le seguenti disposizioni impu
gnate : — 1'art. 1 del regolamento, ehe impone 1'obbligo della li
cenza in tutto il territorio comunale ; — 1'art. 4, 4° comma, ehe sottopone il rilaseio delle li
cenze in deroga alla procedura prevista per i comuni aventi
piani regolatori e prevede 1'applicabilitä, delle c. d. norme
di salvaguardia (leggi 3 novembre 1952 n. 1902 e 21 di
cembre 1955 n. 1357, art. 4). — 1'art. 8 ehe subordina il rilaseio della licenza di abi
tabilitük a condizioni non previste dall'art. 2211. u. 27 luglio 1934 n. 1265 ;
— 1'art. 22, 2° comma, ehe prevede l'intervento del so
printendente in determinati casi.
In relazione alle suddette disposizioni, il Comune resi
stente esattamente ha osservato ehe l'interesse della Societä
poträ sorgere soltanto in occasione dell'applicazione delle
medesime. 5T"
Investono, poi, il merito le censure, con le quali si de
nuncia la mancata previsione delle zone verdi e della zona
industriale.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, per 1'effetto, il regolamento edilizio va annul
lato nei limiti precisati nella motivazione.
Per questi motivi, accoglie, ecc.
Rivista di Giurisprudenza Amministrativa
Pensione — Pensione di guerra — Iniortunati civili — Provvedimento ministeriale personalmente 110 tiiicato ai minore — Ricorso alla Corte dci conti, proposto dal minore — Riassunzione dei geni tori del ricorrente delunto — Efletti (Cod. civ., art. 2 ; cod. proo. civ., art. 75, 305 ; r. decreto 13 agosto 1933 n. 1038, regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 13, 26).
Il ricorso alla Corte dei conti proposto, avverso provve dimento ministeriale in materia di pensione di guerra a
infortunati civili, personalmente notificato a un minore, dal minore medesimo, deve essere dichiarato inammissi
bile, ma la Corte puõ prendere in esame il merito dell'atto
di riasBunzione, tempestivamente effettuato dai genitori a
seguito della morte del ricorrente. (1)
Corte dei conti; Sezione IV pensioni di guerra ; deci
sione 9 agosto 1962, n. 320; Pres. Cifaldi, Est. Gasulli,
Proe. gen. Cerquetti (conol. parz. diff.) ; rio. Grasso.
(X) Nel senso ehe 1'incapacitä processuale del minore pur munito di capacity sostanziale in materia di pensione, non sia sa
n,abile, cons. Corte conti 6 febbraio 1952, Foro it., Rep. 1952, voce Pensione, nn. 427, 428, richiamata nel testo. Tuttavia la
stessa Corte aveva precedentemente affermato il principio ehe la
domanda giudiziale prodotta dall'interessato ai raggiungimento della maggiore etä fosse da ritenersi valida ai fini di sanare 1'ir ritualita del precedente ricorso da lui sottoseritto quando era ancora minorenne e ehe a tale domanda non potesse opporsi 1'ec cezione di Intempestivitä prevista dall'art. 64 r. decreto 12 luglio 1923 n. 1491 (ora art. 114 legge 10 agosto 1950 n. 648), ove la notifica del decreto impugnato fosse stata eseguita a mani del ricorrente quando era minorenne, dovendo taie notifica conside rarsi nulla e quindi improduttiva di effetti giuridici (Corte conti 31 luglio 1936, id., Rep. 1937, voce Corte dei conti, n. 54).
Che per la proposizione di gravame in t.ema di pensione si
põssa peraltro prescindere dalla notifica del decreto si ricava da Corte conti 13 aprile 1939, id., Rep. 1939, voce eit., n. 30.
Che 1'atto di riassunzione dell'erede potesse considerarsi ricorso in proprio, qualora ne avesse i requisiti formali e sussi stessero le condizioni per una valida impugnativa, aveva giä ammesso la Corte dei conti con decisione 24 aprile 1946, id., Rep. 1947, voce eit., n. 19.
Sulla riassunzione d'istanza, v., in vario senso, in giurispru denza Corte conti 11 dicembre 1957, id., Rep. 1958, voce eit., nn. 31, 32 ; 3 febbraio 1950, id., Rep. 1950, voce eit., nn. 50, 51 ; 6 luglio 1949, id., 1950, III, 28 ; 15 novembre 1948, id., Rep. 1949, voce Pensione, n. 229 ; e in dottrina Favatä, Riassunzione d'istanza nei giudizi in materia di pensioni dinanzi alla Corte dei
conti, in Giur. it., 1952, III, 107.
* * *
La decisione ž cosl motivata : « Osserva la Sezione, in via pre liminare, che il ricorso in esame dovrebbe dichiararsi inammissi bile, essendo stato proposto da una persona minore degli anni ventuno e quindi sfornita della capacity di agire in giudizio (art. 2 eod. civ. ; 75 eod. proc. civ. vigente ; 26 r. decreto 13 ago sto 1933 n. 1038 ; Corte conti 6 febbraio 1952, Foro it., Rep. 1952, voce Pensione, nn. 427, 428), ma che la riassunzione del ricorso medesimo fatta dai genitori della ricorrente, dopo il de cesso di quest'ultima. debba valere come atto di impugnativa del provvedimento ministeriale, senza che possa addursi contro la tempestivitä del gravame il decorso del perentorio termine di novanta giorni dalla notifica dell'impugnato decreto stabilito dall'art. 114 legge 10 agosto 1950 n. 648 (giä. art. 64 r. decreto 12 luglio 1923 n. 1491), in quanto secondo la giurisprudenza di
questa Corte tale notifica deve ritenersi nulla ed improduttiva di effetti giuridici per essere stata la medesima fatta diretta mente al nome di Grasso Maria ancora minore d'eta (dec. 31 lu glio 1936, id., Rep. 1937, voce Corte dei conti, n. 54).
« No, d'altra parte, puõ ritenersi tardivo l'atto di riassun zione in quanto proposto oltre i sei mesi dai decesso della Grasso Maria (art. 13 r. decreto 13 agosto 1933 n. 1038 ; 305 cod. proc. civ. vigente), perchf: a tale atto non si da valore di riassunzione del processo ma di ricorso contro il provvedimento ministeriale irregolarmente notificato.
« NŽ, inline, ha pregio in questa causa la questione se il rego lamento di procedura per i giudizi che si svolgono dinanzi alia Corte dei conti col richiamarsi alle norme del codice di procedura civile, in quanto applicabili e non contraddette dalle particolari disposizioni in esso regolamento contenute, intenda fare riferi mento al codice di procedura civile in vigore al tempo della sua emanazione o al codice di procedura civile vigente all'epoca del processo, perche il requisito della maggiore etä per la capacity di stare in giudizio era richiesto anche dai vecchio codice di pro cedura del 1865 (art. 36, 2° comma), mentre la riassunzione del processo viene nel caso concreto ad essere presa in esame non come riassunzione del vecchio processo alia cui base trovasi un ricorso riconosciuto inammissibile, ma come instaurazione di un nuovo processo, di cui la cosiddetta riassunzione costituirebbe l'atto iniziale.
« Ciõ posto, la Sezione ammette di essere legittimata, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso prodotto da Grasso Maria, ad entrare nel merito della impugnativa proposta dai genitori della medesima con l'atto di riassunzione ». (Omissis)
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