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Sezione V; decisione 8 luglio 1963, n. 541; Pres. Gallo P., Est. Laschena; Soc. « Effetti Sauze »...

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Sezione V; decisione 8 luglio 1963, n. 541; Pres. Gallo P., Est. Laschena; Soc. «Effetti Sauze »(Avv. Pallottino) c. Min. lavori pubblici e sanità (Avv. dello Stato Foligno), Comune di Sauze d'Oulx (Avv. Bodda, Menghini) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 339/340-343/344 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153402 . Accessed: 28/06/2014 18:12 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.97.126 on Sat, 28 Jun 2014 18:12:52 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione V; decisione 8 luglio 1963, n. 541; Pres. Gallo P., Est. Laschena; Soc. « Effetti Sauze » (Avv. Pallottino) c. Min. lavori pubblici e sanità (Avv. dello Stato Foligno),

Sezione V; decisione 8 luglio 1963, n. 541; Pres. Gallo P., Est. Laschena; Soc. «Effetti Sauze»(Avv. Pallottino) c. Min. lavori pubblici e sanità (Avv. dello Stato Foligno), Comune di Sauzed'Oulx (Avv. Bodda, Menghini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 339/340-343/344Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153402 .

Accessed: 28/06/2014 18:12

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339 PARTE TERZA 340

vizio e dall'eventuale immutazione della situazione am

bientale, e non solo di essa, cho tale circostanza potrebbe avere prodotto, nonche il carattere del servizio clie per

ragioni di interesse generale non tollera in astratto inter -

ruzioni di sorta (clie peraltro in concreto potrebbero veri -

ficarsi a seguito della restituzione degli impianti e della

conseguente sospensione, breve o lunga non rileva, del

servizio) costituiscono altrettanti elementi la cui cognizione & necessaria ad orientare l'indagine relativa alia perma nenza di un potere discrezionale della pubblica Ammini strazione in ordine al ripristino e, nel contempo, idonea

suggerire eventuali accorgimenti intesi ad evitare, se e ove possibile, che dal ripristino del diritto privato leso derivino conseguenze dannose per il pubblico interesse.

Pertanto, fermo l'annullamento dell'atto di revoca della coneessione, e necessario che il Prefetto incarichi un Commissario per redigere una dettagliata relazione ebe

ponga in luce i seguenti punti: 1) se sia attualmente configurabile o meno, nella

situazione che si ö venuta a creare, una discrezionalitä della pubblica Amministrazione, in ordine alle modalitä della restituzione degli impianti, avuto riguardo all'inte resse pubblico insito nel funzionamento del servizio di

pubblica illuminazione ;

2) se, e quali, accorgimenti suggeriti dalle circostanze su accennate e dalle altre eventuali rilevabili in loco, sia

possibile adottare per evitare conseguenze dannose al pub blico interesse in dipendenza di un immediato ripristino del diritto privato leso ;

3) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della

presente controversia. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V; decisione 8 luglio 1963, n. 541 ; Pres. Gallo P., Est. Laschena ; Soc. « Effetti Sauze » (Aw. Pal

lotting) c. Min. lavori pubblici e sanita (Aw. dello Stato Poligno), Comune di Sauze d'Oulx (Aw. Bodda, Menghini).

Piano regolatore, di rieostruzione e disciplinu dclle costruzioni — Comune di Sauze d'Oulx — Rego lamento edilizio —

Approvazione ministerialc — Maneato intervento del Ministro dcll'iiiterno — Legittimita — Fattispeeie (Legge 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 36 ; legge 13 marzo 1958 n. 296, costituzione del Ministero della sanitä,, art. 2).

Piano regolatore, di rieostruzione e diseiplina dclle costruzioni — Comune di Sauze d'Oulx — Itcgo lamento edilizio — Disposizioni ricavate da preesi stente testo regolamentare — Validitn — Condi zioni — Fattispeeie.

Piano regolatore, di rieostruzione e diseiplina dclle costruzioni — Comune di Sauze d'Oulx — Pro gramma di fabbricazione —

Proprictario di arec comprese in zona residenziale o estensiva — Im pugnazione di norme regolamentari relative ad altre zone — Diletto d'intcresse.

Piano regolatore, di rieostruzione e diseiplina delle costruzioni—Comune di Sauze d'Oulx—Program ma di fabbricazione — Sufficienza — Contestazione — Inammissibilitä —

Fattispeeie.

II regolamento edilizio del Oomune di Sauze d'Oulx, delibe rate) 1'8 luglio 1960 ed approvato, dopo il visto della giunta provinciale amministrativa, dal Ministro dei lavori

pubblici di concerto con quello della sanitä, e legittimo,

nonostante il mancato intervento, nel procedimento di ap

provazione, del Ministro dell'interno. (1) Le disposizioni del regolamento edilizio del Gomune di Sauze

d'Oulx, non inficiate da vizi di illogicitä e contraddittorietä, sono volide ancorcke ricavate, senza modifiche e adatta

menti, dallo schema di un preesistente testo regolamen tare. (2)

Il proprietario di terreni compresi nelle zone residenziale

ed estensiva, previste dal programma di fabbrieazionedel Oo

mune di Sauze d'Oulx, non ha interesse ad impugnare le

norme regolamentari c he disciplinano i limiti di altezza

e le modalitä di esecuzione degli edifici erigendi in altre

zone del territorio comunale. (3) E inammissibile, perche investe il merito della determinazione

amministrativa, la censura con la quale si lamenta I'insuj

ficienza della rete stradale prevista nel programma di fab bricazione del Gomune di Sauze d'Oulx. (4)

La Sezione, eco. — (Omissis). Passando alPesame del

merito, sul primo motivo il Collegio rileva die, ai sensi del l'art. 131, n. 6, t. u. 4 febbraio 1915 n. 148, il regolamento edilizio 6 adottato con deliberazione del consiglio comunale.

La deliberazione consiliare, nel sistema del t. u. delle

leggi comunali e provinciali, approvato con r. decreto 3

(1) Con riferimento specifico al regolamento edilizio del Comune di Sauze d'Oulx non si rinvengono precedent! ; pe raltro, in un caso analogo a quello sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, la Corte d'appello di Bologna (sent. 29 ottobre 1959, Foro it., Rep. 1900, voce Piano regolatore, n. 156) si e espressa in senso sostanzialmente conforme alia decisione ripor tata, ritenendo legittimo il regolamento edilizio del Comune di Modena (3 agosto 1943) sebbene fosse stato approvato dal Mi nistro dei lavori pubblici di concerto con l'Alto commissario per l'igiene e la sanita anziche con il Ministro dell'interno.

La giurisprudenza, pur dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958 n. 296 (che non ha attribuito, comunque, al Mi nistero della sanitä una competenza generale in materia sani taria : Sez. V 15 dicembre 1902 n. 1160, id., Rep. 1962, voce cit., n. 299), ritiene che le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali non possono essere applicate finchd non siano state approvate, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistlca, dal Mini stro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno (Ad. gen. 27 aprile 1901, n. 164, id., Rep. 1961, voce cit., n. 132 ; Pret. Squillace 13 maggio 1960, ibid., 404 ; Sez. II 22 luglio 1959, n. 596, id., Rep. 1960, voce cit., n. 170 ; Giunta prov. amm. Foggia 28 dicembre 1959, ibid., n. 175 ; Sez. V 24 maggio 1958, n. 312, id., Rep. 1958, voce cit., n. 108), precisando che il controllo della giunta prov. amm., introdotto dalla legge 9 giugno 1947 n. 530, si cumula con l'approvazione ministeriale, dalla quale soltanto i regolamenti edilizi ripetono l'efficacia (in motivazione, Sez. V 23 maggio 1959, n. 304, id., 1960, III, 12 ; Cass. 12 maggio 1956, n. 1563, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 40, 41 ; contra, nel senso che i regolamenti edilizi comunali divengono esecutivi con l'approvazione della giunta prov. amm., Pret. Treviglio 6 ottobre 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 41).

(2) Questione nuova, a quanto consta. (3) Non risultano precedenti in termini. Per qualche riferimento, nel senso che l'acquirente di un

terreno compreso in una zona di lottizzazione ha interesse a che sull'area attigua alia sua siano rispettate le norme edilizie concordate tra il comune e la persona o l'impresa che ha proce duto alia lottizzazione, cons. Ad. gen. 22 ottobre 1959, n. 444, Cons. Stato, 1963, 477.

Sempre per riferimenti, a proposito della sussistenza del l'interesse ad impugnare il decreto di approvazione del piano regolatore generale nei proprietari che dalle nuove costruzioni si vedrebbero preclusa alle loro propriety la visuale del mare, cons. Sez. IV 1° febbraio 1961, n. 60, Foro it., 1961, III, 55, con nota di richiami, cui adde Sez. IV 11 marzo 1959, n. 348, id., Rep. 1959, voce Piano regolatore, n. 389, per la quale il pro prietario di un immobile non confinante con la zona di « verde pubblico » non ha interesse ad impugnare il piano particolareg giato di esecuzione e di variante al piano di mässima che abbia operato una riduzione di detta zona a vantaggio di quella desti nata a « verde privato ».

(4) La mässima, nei cui precisi termini non si rinvengono precedenti, e espressione di un principio ormai pacifico nella giu risprudenza del Consiglio di Stato (cons. Sez. IV 15 gennaio 1958, n. 41, Foro it., Rep. 1958, voce Giustizia amministrativa, n. 32).

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341 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 342

marzo 1934 n. 384 (art. 98, 99, 100 e 101), era sottoposta

all'approvazioue della giunta prov. amm. II prefetto, una

volta intervenuta l'approvazione della giunta prov. amm., trasmetteva copia del regolamento (art. 102) al Ministro

competente (nella specie, dei lavori pubbliei), il quale, « udito il Consiglio di Stato (poteva) annullarlo in tutto o

in parte, in quanto (fosse) contrario alle leggi e ai regola menti ». II regolamento edilizio, quindi, una volta interve

nuta la approvazione tutoria e dopo la prescritta pubblica

zione, entrava in vigore, salvo annullamento da parte del

Ministro dei lavori pubbliei. La legge urbanistiea, 17 agosto 1942 n. 1150, modifi

cando il suddetto sistema, ha stabilito (art. 36) ebe i regola menti edilizi dei comuni obbligati alia redazione del piano

regolatore sono approvati « dal Ministro dei lavori pubbliei, di concerto col Ministro per l'interno », previo parere del

Consiglio superiore dei lavori pubbliei e del Consiglio su

periore di sanitä. I regolamenti degli altri comuni sono ap

provati dalle stesse autorita, previo parere della sezione

urbanistiea compartimentale e del consiglio provinciale di sanitii.

Nella legge n. 1150 del 1942 non sono stati piu. previsti

l'approvazione della giunta prov. amm. sulla deliberazione

comunale e il parere del Consiglio di Stato, richiesti rispet tivamente dagli art. 98 e segg. e 102 del t. u. n. 383 del 1934.

E poich.6 la legge ha inteso regolare compiutamente l'intera

materia, dichiarando abrogate (art. 45) le norme contrarie

o con essa incompatibili, & stato ritenuto ehe, in seguito alia sua entrata in vigore, le suindicate disposizioni del t. u.

delle leggi com. e prov. del 1934 non siano piü operanti per

quanto riguarda i regolamenti in questione. La legge 9 giugno 1947 n. 530, negli art. 5, 6, 7 e 8, ha

nuovamente previsto l'obbligo di sottoporre i regolamenti edilizi all'approvazione della giunta prov. amministrativa.

In base alle disposizioni eitate, dun que, il regolamento

edilizio, deliberate dal consiglio comunale, 6 sottoposto al

l'approvazione dell'organo tutorio, e, successivamente, all'ap

provazione degli organi ministeriali. Esso, a differenza del

precedente sistema, entra in vigore soltanto dopo la appro vazione ministeriale.

Nel caso in esame, il regolamento, deliberato dal Con

siglio comunale di Sauze d'Oulx 1'8 luglio 1960, e stato ap

provato il 22 dicembre s. a. dalla Giunta prov. amm. di To

rino e, con decreto 7 novembre 1961 n. 1203, dal Ministro

dei lavori pubbliei di concerto con quello per la sanitä.

La Societä, ricorrente solleva al riguardo due ordini di

censure.

In primo luogo, assume che illegittimamente non 6

stato richiesto il parere del Consiglio di Stato. Ma e suffi

ciente osservare che la legge 17 agosto 1942 n. 1150, giusta le precedenti eonsiderazioni, regolando ex novo la materia

non ha piu prescritto che sia inteso il Supremo consesso

amministrativo. D'altra parte, nel precedente sistema, alia

autoritä ministeriale era demandato soltanto il potere re

pressive di annullamento dei regolamenti illegittimi: il

parere del Consiglio di Stato era richiesto, quindi, soltanto

in ordine all'esercizio di ta le potere. Pertanto, ove an che

la norma dell'art. 102 t. u. 3 marzo 1934 n. 383 fosse tut

tora applicabile in materia, il potere dell'organo consultivo

potrebbe essere richiesto esclusivamente ai fini dell'annul

lamento e non anche ai fini dell'approvazione dei regola menti edilizi.

Si sostiene poi che il mancato intervento del Ministro

per l'interno nell'approvazione renderebbe illegittimo il

regolamento piü volte citato per violazione di legge. Rileva la Sezione che la compstenza attribuita al Mi

nistero per l'interno dall'art. 36 della legge urbanistiea &

evidentemente diretta alia tutela degli interessi pubbliei

igienici e sanitari.

Ai sensi dell'art. 33 della stsssa legge, concernente il

contenuto dei regolamenti edilizi comunali, i medesimi deb

bono, infatti, dettare norme in determinate materie, di

carattere edilizio-urbanistico e igienico-sanitario in armonia

con le disposizioni contenute nella presente legge e nel t. u.

delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

L'art. 36, ehe ne disciplina l'approvazione, prevede poi

l'intervento, nel relativo procedimento, oltre che dell'organo consultivo tecnioo in materia edilizia o urbanistica (Consiglio

superior© dei iavori pubblici o sezione urbani3tica comparti

mentale) anche del Consiglio superiore (o del consiglio pro vincial di sanitä) proprio ai fini della tutela degli interessi

igienico-sanitari. E, atteso che, nell'epoca in cui e stata

emanata la legge urbanistica, la cura di tali interessi era

demandata all'Amministrazione per l'interno, l'intervento

dell'organo consultivo (centrale o provinciale) sanitario

costituisce ulteriore elemento che qualifica nel senso suin

dicato la competenza demandata dalla legge n. 1150 del

1942 al Ministero dell'interno.

Esula dai limiti della presente controversia l'indagine se le attribuzioni del predetto Ministero nella materia in

esame, che, si ripete, rivestivano natura esclusivamente sa

nitaria, fossero state giä trasferite ad altra Amministra

zione dello Stato (Alto commissario per l'igiene e la sanitä) in virt ü del decreto legisl. luog. 31 luglio 1945 n. 446. Ri

tiene perõ la Sezione che, in forza dell'art. 2 della legge 13

marzo 1958 n. 296, in relazione all'art. 1, n. 2, della stessa

legge, le attribuzioni predette siano oggi sicuramente de

volute al Ministero della sanitä.

La Societä ricorrente non contesta in effetti che si sia

verificato il trasferimento di competenza in materia sani

taria dall'uno all'altro Ministero, ma obietta che l'inter

vento del Ministero per l'interno sarebbe stato comunque

necessario, spettando pur sempre al medesimo il controllo

dell'esercizio della potestä regolamentare dell'ente locale.

La tesi va perõ disattesa, poiche nessuna norma demanda

al predetto Ministero una siffatta competenza di carattere

generale in materia di controllo sugli enti locali.

Va poi esaminato, nell'ordine logico, il quinto motivo, che denuncia la illegittimitä delle disposizioni regolamentari, sotto il profilo che le medesime sono state riprodotte de

sumendole da un regolamento tipo, senza, peraltro, che si

sia proceduto alia necessaria opera di adattamento alle

concrete esigenze di quel determinato Comune.

Or e esatto che gli organi comunali, prendendo a base

della elaborazione uno schema di regolamento-tipo, non

abbiano proceduto con la dovuta attenzione al coordina

mento del preesistente testo con le modificazioni da essi

introdotte. Non si ravvisano perõ, nel testo definitivo, vizi

di illogicitä e contraddittorietä, tali da far ritenere che ri

manga inficiato l'intero regolamento. L'indagine dev© essere,

pertanto, portata sulle singole norme impugnate, nei limiti

delle censure dedotte con gli altri motivi.

La Societä « Effetti Sauze », nel ricorso afferma espressa mente di essere proprietaria di terreni compresi nelle zone

B (residenziale semintensiva) e 0 (estensiva), previste dal

programma di fabbricazione (art. 12 del regolamento). Ciõ premesso, la Sezione osserva quanto segue :

A) Le disposizioni dell'art. 12 sopra citato, che im

pongono limiti di altezza alle costruzioni da eseguirsi nelle

suddette zone, sono immediatamente lesive dell'interesse

legittimo della ricorrente. Esse sono effettivamente ille

gittime per contrasto con l'art. 8 dello stesso regolamento, che prevede limiti di altezza diversi (e superiori).

Sono invece, inammissibili per difetto di interesse le

doglianze dirette avverso le norme regolatrici dei limiti di

altezza delle costruzioni che sorgono nelle altre zone in cui

h suddiviso il territorio comunale ;

pure incide in modo diretto e immediato sulla situazione

giuridica soggettiva della ricorrente, paralizzandone ogni facoltä costruttiva, la mancanza di quote nel programma di fabbricazione. Tale omissione, che contrasta con il di

sposto degli art. 33, 1° comma, e 34 della legge 17 agosto 1942 d. 1150, inficia il programma stesso ;

— la norma contenuta nel «nota bene » dell'art. 12,

lett. b, che prescrive il limite minimo di arretramento dal

filo stradale, nelle dette zone B e C b illegittima, pprchõ in palese contraddizione con le disposizioni della lett. a

dello stesso «nota bene », che contemplano la possibilitä di costruire lungo le vie e piazze ;

— pure direttamente lesivo, e illegittimo per contrad

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343 PARTE TERZA 344

dittorietä, e 1'art. 20 del regolamento, clie stabilisoe due

misure, diverse e contrastanti, per 1'apertura di distacchi

tra gli edifici per il transito ; — b, invece, inammissibile 1'impugnazione dei criteri

di misurazione delle quote (art. 6) nonche del criterio di

misurazione dell'altezza massima dei fabbrioati eostruiti

su terreni in pendenza (art. 12, « nota bene »). La ricorrente

non ha, infatti, fornito il benchö minimo principio di prova ehe i terreni di sua proprietä si trovino neile condizioni pre seritte ai fini dell'applicabilitä delle suindicate disposizioni. Non ha cioe provato ehe le disposizioni stesse siano lesive

del suo interesse soggettivo ; — parimenti inammissibile per difetto di interesse b la

censura diretta avverso 1'art. 12, n. 1, lett. a, 3° comma,

poichö tale norma concerne le costruzioni da eseguirsi nella

zona A, mentre le aree edificatorie di proprietä della Societä

sono comprese neile zone B e 0.

B) Il terzo motivo, secondo il quale la rete stradale

prevista nel programma di fabbrieazione sarebbe insuffi

ciente, introduce in questa sede doglianze ehe attengono evidentemente ai merito della determinazione deH'Ammini

strazione e, pertanto, & inammissibile;

0) Il quarto motivo si articola in una serie di censure, ehe sono inammissibili, in parte per carenza di interesse

attuale della ricorrente e in parte perche dirette a sindacare

nel merito le norme impugnate. Si riferiscono, infatti, a situazioni future, non immedia

tamente lesive di interesse, le seguenti disposizioni impu

gnate : — 1'art. 1 del regolamento, ehe impone 1'obbligo della li

cenza in tutto il territorio comunale ; — 1'art. 4, 4° comma, ehe sottopone il rilaseio delle li

cenze in deroga alla procedura prevista per i comuni aventi

piani regolatori e prevede 1'applicabilitä, delle c. d. norme

di salvaguardia (leggi 3 novembre 1952 n. 1902 e 21 di

cembre 1955 n. 1357, art. 4). — 1'art. 8 ehe subordina il rilaseio della licenza di abi

tabilitük a condizioni non previste dall'art. 2211. u. 27 luglio 1934 n. 1265 ;

— 1'art. 22, 2° comma, ehe prevede l'intervento del so

printendente in determinati casi.

In relazione alle suddette disposizioni, il Comune resi

stente esattamente ha osservato ehe l'interesse della Societä

poträ sorgere soltanto in occasione dell'applicazione delle

medesime. 5T"

Investono, poi, il merito le censure, con le quali si de

nuncia la mancata previsione delle zone verdi e della zona

industriale.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, per 1'effetto, il regolamento edilizio va annul

lato nei limiti precisati nella motivazione.

Per questi motivi, accoglie, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Pensione — Pensione di guerra — Iniortunati civili — Provvedimento ministeriale personalmente 110 tiiicato ai minore — Ricorso alla Corte dci conti, proposto dal minore — Riassunzione dei geni tori del ricorrente delunto — Efletti (Cod. civ., art. 2 ; cod. proo. civ., art. 75, 305 ; r. decreto 13 agosto 1933 n. 1038, regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 13, 26).

Il ricorso alla Corte dei conti proposto, avverso provve dimento ministeriale in materia di pensione di guerra a

infortunati civili, personalmente notificato a un minore, dal minore medesimo, deve essere dichiarato inammissi

bile, ma la Corte puõ prendere in esame il merito dell'atto

di riasBunzione, tempestivamente effettuato dai genitori a

seguito della morte del ricorrente. (1)

Corte dei conti; Sezione IV pensioni di guerra ; deci

sione 9 agosto 1962, n. 320; Pres. Cifaldi, Est. Gasulli,

Proe. gen. Cerquetti (conol. parz. diff.) ; rio. Grasso.

(X) Nel senso ehe 1'incapacitä processuale del minore pur munito di capacity sostanziale in materia di pensione, non sia sa

n,abile, cons. Corte conti 6 febbraio 1952, Foro it., Rep. 1952, voce Pensione, nn. 427, 428, richiamata nel testo. Tuttavia la

stessa Corte aveva precedentemente affermato il principio ehe la

domanda giudiziale prodotta dall'interessato ai raggiungimento della maggiore etä fosse da ritenersi valida ai fini di sanare 1'ir ritualita del precedente ricorso da lui sottoseritto quando era ancora minorenne e ehe a tale domanda non potesse opporsi 1'ec cezione di Intempestivitä prevista dall'art. 64 r. decreto 12 luglio 1923 n. 1491 (ora art. 114 legge 10 agosto 1950 n. 648), ove la notifica del decreto impugnato fosse stata eseguita a mani del ricorrente quando era minorenne, dovendo taie notifica conside rarsi nulla e quindi improduttiva di effetti giuridici (Corte conti 31 luglio 1936, id., Rep. 1937, voce Corte dei conti, n. 54).

Che per la proposizione di gravame in t.ema di pensione si

põssa peraltro prescindere dalla notifica del decreto si ricava da Corte conti 13 aprile 1939, id., Rep. 1939, voce eit., n. 30.

Che 1'atto di riassunzione dell'erede potesse considerarsi ricorso in proprio, qualora ne avesse i requisiti formali e sussi stessero le condizioni per una valida impugnativa, aveva giä ammesso la Corte dei conti con decisione 24 aprile 1946, id., Rep. 1947, voce eit., n. 19.

Sulla riassunzione d'istanza, v., in vario senso, in giurispru denza Corte conti 11 dicembre 1957, id., Rep. 1958, voce eit., nn. 31, 32 ; 3 febbraio 1950, id., Rep. 1950, voce eit., nn. 50, 51 ; 6 luglio 1949, id., 1950, III, 28 ; 15 novembre 1948, id., Rep. 1949, voce Pensione, n. 229 ; e in dottrina Favatä, Riassunzione d'istanza nei giudizi in materia di pensioni dinanzi alla Corte dei

conti, in Giur. it., 1952, III, 107.

* * *

La decisione ž cosl motivata : « Osserva la Sezione, in via pre liminare, che il ricorso in esame dovrebbe dichiararsi inammissi bile, essendo stato proposto da una persona minore degli anni ventuno e quindi sfornita della capacity di agire in giudizio (art. 2 eod. civ. ; 75 eod. proc. civ. vigente ; 26 r. decreto 13 ago sto 1933 n. 1038 ; Corte conti 6 febbraio 1952, Foro it., Rep. 1952, voce Pensione, nn. 427, 428), ma che la riassunzione del ricorso medesimo fatta dai genitori della ricorrente, dopo il de cesso di quest'ultima. debba valere come atto di impugnativa del provvedimento ministeriale, senza che possa addursi contro la tempestivitä del gravame il decorso del perentorio termine di novanta giorni dalla notifica dell'impugnato decreto stabilito dall'art. 114 legge 10 agosto 1950 n. 648 (giä. art. 64 r. decreto 12 luglio 1923 n. 1491), in quanto secondo la giurisprudenza di

questa Corte tale notifica deve ritenersi nulla ed improduttiva di effetti giuridici per essere stata la medesima fatta diretta mente al nome di Grasso Maria ancora minore d'eta (dec. 31 lu glio 1936, id., Rep. 1937, voce Corte dei conti, n. 54).

« No, d'altra parte, puõ ritenersi tardivo l'atto di riassun zione in quanto proposto oltre i sei mesi dai decesso della Grasso Maria (art. 13 r. decreto 13 agosto 1933 n. 1038 ; 305 cod. proc. civ. vigente), perchf: a tale atto non si da valore di riassunzione del processo ma di ricorso contro il provvedimento ministeriale irregolarmente notificato.

« NŽ, inline, ha pregio in questa causa la questione se il rego lamento di procedura per i giudizi che si svolgono dinanzi alia Corte dei conti col richiamarsi alle norme del codice di procedura civile, in quanto applicabili e non contraddette dalle particolari disposizioni in esso regolamento contenute, intenda fare riferi mento al codice di procedura civile in vigore al tempo della sua emanazione o al codice di procedura civile vigente all'epoca del processo, perche il requisito della maggiore etä per la capacity di stare in giudizio era richiesto anche dai vecchio codice di pro cedura del 1865 (art. 36, 2° comma), mentre la riassunzione del processo viene nel caso concreto ad essere presa in esame non come riassunzione del vecchio processo alia cui base trovasi un ricorso riconosciuto inammissibile, ma come instaurazione di un nuovo processo, di cui la cosiddetta riassunzione costituirebbe l'atto iniziale.

« Ciõ posto, la Sezione ammette di essere legittimata, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso prodotto da Grasso Maria, ad entrare nel merito della impugnativa proposta dai genitori della medesima con l'atto di riassunzione ». (Omissis)

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