sezione V; decisione 9 gennaio 1996, n. 29; Pres. Pezzana, Est. Frascione; Soc. Stamperia Brenna(Avv. Ostinelli, Barbato) c. Comune di Bosisio Parini (Avv. Mantegazza, Romanelli). ConfermaTar Lombardia, sez. II, 25 maggio 1987, n. 152Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1996), pp. 391/392-395/396Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190127 .
Accessed: 28/06/2014 15:58
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 46.243.173.26 on Sat, 28 Jun 2014 15:58:47 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
ai raggruppamenti, che figurano nel primo turno elettorale op
pure anche ai raggruppamenti compiuti nel turno successivo di
ballottaggio per la elezione del sindaco.
L'ufficio elettorale centrale per la elezione del sindaco e del
consiglio comunale di Fondi ha operato alla stregua di quest'ul tima soluzione e, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar
per il Lazio, sede di Latina, ha ritenuto corretta l'attività di
quell'ufficio. Ora, l'appellante, nell'impugnare la predetta sentenza, riba
disce la tesi che occorra seguire l'altra soluzione, ossia tener
conto esclusivamente dei raggruppamenti delle liste esistenti nel
primo turno elettorale.
L'assunto non può essere condiviso. In primo luogo, deve
costituire punto fermo che la 1. n. 81 del 1993 non solo perse
gue la stabilità del governo delle amministrazioni locali attra
verso l'attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza alla
lista o al raggruppamento delle liste collegate col candidato eletto
sindaco, ma è finalizzata anche alla eliminazione della frantu
mazione delle minoranze in seno ai consigli comunali, in modo
che la compattezza della minoranza si concretizzi in un profi cuo contrappeso alla maggioranza, a beneficio del complessivo andamento dell'amministrazione locale.
Alla stregua di ciò, il turno di ballottaggio non è stato previ sto dalla 1. n. 81 come modalità diretta unicamente alla elezione
del sindaco nella competizione dei due candidati sindaci am
messi allo stesso ballottaggio, nella quale le forze politiche si
schierano a favore dell'uno o dell'altro senza ulteriori effetti,
per rientrare, poi, solo le forze perdenti, nelle posizioni iniziali
secondo l'iniziale schieramento.
A prescindere, invero, dalla discrepanza che verrebbe ad aversi
tra il collegamento delle liste vincenti e quello delle liste perden
ti, rilevando il collegamento in sede di ballottaggio per l'asse
gnazione dei seggi di maggioranza all'interno del solo gruppo vincente e non anche per l'assegnazione dei seggi di minoranza
all'interno del gruppo perdente, v'è da osservare che tutto il
procedimento elettorale per la elezione del sindaco e del consi
glio comunale non può essere visto nei singoli momenti, ma
deve essere considerato come un unicum, che sulla base delle
libere scelte delle forze politiche quanto al loro raggrupparsi, ferma la elezione del sindaco, tiene in effetti di mira la compo sizione del consiglio comunale.
Non si spiegherebbe, altrimenti, la ragione, per la quale l'art.
6, 7° comma, della legge in esame, consente che, in sede di
ballottaggio, i raggruppamenti delle liste possono essere diversi
da quelli del primo turno elettorale a condizione che le dichia
razioni di collegamento dei candidati sindaci ammessi al ballot
taggio con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno siano
convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle
liste interessate.
Il patto di collegamento, discendente da tali dichiarazioni, non può non riversare i suoi effetti sia sul gruppo delle liste
collegatesi, nel primo turno e in quello successivo, col candida
to eletto sindaco (gruppo vincente), sia sul gruppo delle liste
collegatesi, anch'esse nel primo e nel secondo turno, col candi
dato sindaco non eletto (gruppo perdente), il tutto - ferma
la elezione del sindaco — nella direzione di avere una *e> :a com
posizione del consiglio comunale, nella quale il gruppo vincente
beneficia, per la stabilità del governo locale, del premio di mag
gioranza e il gruppo perdente beneficia di quella compattezza relativa (rispetto al complesso delle forze di minoranza), che
gli consente, nell'interesse della collettività, di svolgere il pro
prio ruolo di opposizione e di controllo politico con maggiore incisività e proficuità.
L'obiezione che il collegamento nel secondo turno può essere
utilizzato dalle liste per ottenere un numero di seggi maggiore di quello spettante loro secondo il risultato elettorale, consegui to nel primo turno e che resta fermo ai fini dell'attribuzione
complessiva dei seggi consiliari, e che, quindi, possa essere stru
mentalizzato per ottenere, in caso di sconfitta, una forma di
premio di minoranza, non ha ragione d'essere.
Invero, il collegamento nel secondo turno — trattandosi, ap
punto, di ballottaggio fra due candidati sindaci, nel quale la
vittoria di uno dei due è incerta — si effettua proprio in vista
della vittoria del proprio gruppo e del premio di maggioranza, sicché l'effetto del collegamento, in caso di sconfitta, non può
Il Foro Italiano — 1996.
essere considerato come il frutto di una scelta all'atto del colle
gamento, ma come la conseguenza della stessa sconfitta, la quale, dal canto suo, nel sistema della legge, lungi dall'attribuire un
premio di minoranza, consolida e conserva nel gruppo, sulla
base dell'omogeneità dei programmi connessa alle dichiarazioni
di collegamento, il carattere di unitarietà, col quale esso aveva
ritenuto di presentarsi al corpo elettorale nel turno di ballottag
gio e del quale, attraverso la futura attività in seno al consiglio
comunale, è chiamato a rispondere allo stesso corpo elettorale.
Al riguardo, la sezione, con la richiamata decisione n. 1657
del 1995, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale, ha avuto modo di precisare, in via generale, che la razionalità
del criterio della considerazione unitaria del gruppo di lista non
viene meno nemmeno nelle ipotesi in cui, per la ripartizione dei seggi di minoranza, concorrano liste, che si sono presentate al corpo elettorale singolarmente, e liste che si sono presentate in raggruppamento, dovendo dare prevalenza ai diversi program mi politici sottoposti al giudizio dell'elettorato. Le scelte di questo
riguardano, infatti, non i soggetti politici proponenti, ma i pro
grammi in se stessi considerati, di modo che prevalendo, alla
stregua del risultato elettorale, il programma elettorale di un
gruppo di liste, rispetto a quelli delle liste isolate, è razionale
che liste del gruppo vadano a beneficiare della forza unitaria
del gruppo medesimo e ottengano anche seggi in misura mag
giore delle liste isolate, pur se queste ultime vantino, rispetto alla cifra elettorale di ciascuna lista collegata, una cifra eletto
rale maggiore. La considerazione può ritenersi valida ugualmente con riguardo
ai gruppi formatisi nel turno di ballottaggio, dal momento che, come è stato precisato, le modificazioni dei raggruppamenti tra
il primo e il secondo turno elettorale sono finalizzati non solo
all'elezione del sindaco, ma anche alla composizione del consi
glio comunale secondo le aggregazioni, con cui le forze politi che ritengono di presentarsi al giudizio del corpo elettorale.
Alla stregua di quanto esposto, bene ha operato l'ufficio elet
torale centrale per il turno di ballottaggio nelle elezioni del con
siglio comunale di Fondi, svoltesi nei giorni del 20 novembre
e 4 dicembre 1994, nel considerare unitariamente, in sede di
ballottaggio, il gruppo delle liste collegate al candidato alla ca
rica di sindaco non eletto.
Non resta, perciò, che respingere l'appello in esame.
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 9 gennaio 1996, n. 29; Pres. Pezzana, Est. Frascione; Soc. Stamperia Bren
na (Avv. Ostinelli, Barbato) c. Comune di Bosisio Parini
(Avv. Mantegazza, Romanelli). Conferma Tar Lombardia, sez. II, 25 maggio 1987, n. 152.
Edilizia e urbanistica — Manutenzione straordinaria — Estremi — Costruzione di una tettoia — Esclusione (L. 28 gennaio 1977 n. 10, norme per l'edificabilità dei suoli, art. 1; 1. 5
agosto 1978 n. 457, norme per l'edilizia residenziale, art. 31). Edilizia e urbanistica — Costruzione abusiva — Ordine di de
molizione — Omessa motivazione sull'interesse pubblico —
Legittimità (L. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, art. 7).
Gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 31, 1° comma, lett. b), /. 5 agosto 1978 n. 457, si caratterizzano
per un duplice limite, funzionale (necessità che i lavori siano
diretti alla mera sostituzione o rinnovo di parti dell'edificio) e strutturale (divieto di alterare la volumetria e la destinazio ne preesistenti); pertanto, non rientra nella categoria in esa
me, e necessita di concessione edilizia, la realizzazione di una
This content downloaded from 46.243.173.26 on Sat, 28 Jun 2014 15:58:47 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
tettoia di ampia superficie, adibita a deposito del vicino sta
bilimento industriale. (1)
(1) In senso conforme, sulla necessità di munirsi di concessione edili zia per la realizzazione di una tettoia adibita a deposito: Tar Campania, sez. Salerno, 3 novembre 1994, n. 596, Trib. amm. reg., 1995, I, 296; Cons, giust. amm. sic., sez. riun., 16 marzo 1993, n. 818/92 e 19 gen naio 1993, n. 547/92, Foro it., Rep. 1993, voce Edilizia e urbanistica, nn. 388, 400.
Contra, con riferimento però ad una tettoia a carattere provvisorio, Tar Molise 26 luglio 1995, n. 194, Trib. amm. reg., 1995, I, 431.
Sulla possibilità di qualificare la tettoia come opera pertinenziale, con
conseguente applicabilità del regime autorizzatorio gratuito di cui al
l'art. 7 1. 94/82: Tar Lazio, sez. II, 17 dicembre 1994, n. 1553 e 7
dicembre 1994, n. 1501, ibid., 63 e 45; Tar Sicilia, sez. Catania, 11
luglio 1990, n. 530, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 326.
Nella specie, tuttavia, il Consiglio di Stato ha escluso che possa tro
vare applicazione il suddetto regime per il duplice ostacolo, costituito
dalla presenza di vincoli ambientali e dalla difformità della tettoia dalle
prescrizioni degli strumenti urbanistici.
La decisione aderisce, dunque, all'orientamento giurisprudenziale che
richiede la concessione edilizia anche per gli interventi edilizi di norma
assentibili con autorizzazione gratuita, qualora ricadano in zona vinco
lata: v. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 9 dicembre 1995, n. 784,
id., 1996, III, 306, nonché, con riferimento specifico alle tettoie, Cass.
15 dicembre 1993, Paolillo, id., Rep. 1994, voce cit., n. 507.
Sul concetto di pertinenza in materia edilizia, v. Pret. Bari-Bitonto
5 febbraio 1993, id., 1993, II, 508, con nota di richiami di S. Benini.
Secondo la decisione in epigrafe, la realizzazione di una tettoia non
può nemmeno annoverarsi fra gli interventi di manutenzione straordi
naria, di cui all'art. 31 1. 457/78, essendo questi caratterizzati da un
duplice limite, funzionale e strutturale: su tali caratteri, in senso con
forme, v. Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1469 e 23 luglio
1994, n. 807, Cons. Stato, 1994, I, 1735 e Foro it., 1995, III, 257; Tar Lombardia, sez. Brescia, 18 dicembre 1991, n. 1011, id., Rep. 1992, voce cit., n. 312; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 23 ottobre 1992, n. 393,
id., Rep. 1993, voce cit., n. 383, annotata da Civitarese Matteucci, in P.Q.M., 1992, fase. 3, 74.
Rientrano dunque fra gli interventi di manutenzione straordinaria, assentibili con autorizzazione gratuita, la nuova sistemazione della co
pertura di un edificio: Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 1994, n. 199, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 310; il consolidamento delle sue strut
ture portanti: 1° marzo 1993, n. 301, id., Rep. 1993, voce cit., n. 367; la diversa distribuzione della superficie interna, con realizzazione di nuovi
tramezzi e servizi: 8 aprile 1991, n. 460, id., Rep. 1991, voce cit., n.
514; il rifacimento di un solaio con sostituzione di solette: Tar Valle
d'Aosta 25 settembre 1989, n. 70, id., Rep. 1990, voce cit., n. 341; la manutenzione di serre fisse: Tar Veneto, sez. I, 2 marzo 1992, n.
43, id., Rep. 1992, voce cit., n. 587.
Esulano invece dal concetto in esame e necessitano quindi di conces
sione edilizia, la costruzione di un ballatoio che aumenti la superficie
calpestabile: Cons, giust. amm. sic., sez. riun., 21 gennaio 1992, n.
585/91, ibid., n. 594; le opere di demolizione di ruderi, con ricostruzio
ne di nuovi fabbricati: Cass. 10 agosto 1993, Mirarchi, id., Rep, 1994, voce cit., n. 319 e Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 1994, n. 807, cit.;
l'apertura di balconi: Cass. 20 maggio 1988, Caroleo, id., Rep. 1990, voce cit., n. 349; la chiusura di un terrazzo con l'incremento della su
perficie abitabile: Cass. 19 aprile 1989, Bindi, ibid., n. 350; la trasfor
mazione di un monastero in pluralità di residenze autonome: Cons.
Stato, sez. V, 11 maggio 1989, n. 275, id., 1990, III, 125.
Sulla differenza tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione, nel
senso che solo la prima implica la conservazione degli originari caratteri
identificativi dell'edificio: Cass. 5 aprile 1994, Antolini, Mass. Cass.
pen., 1994, fase. 8, 43, e Corte conti, sez. contr., 30 giugno 1993, n.
104, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 311.
Sulla distinzione dal restauro e risanamento conservativo: Tar Lom
bardia, sez. II, 19 dicembre 1989, n. 601, id., Rep. 1990, voce cit., n. 538.
In dottrina, v. Barbuto, Pertinenze di stabilimenti industriali e abu
sivismo edilizio, in Impresa, 1991, 1801, e Brighenti, Brevi note sugli interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, in particolare su immobili ubicati in zone assoggettate a vincolo paesi
stico, in Riv. giur. urbanistica, 1990, 7.
È, infine, da tenere presente che, secondo quanto disposto dall'art.
9, 4° comma, d.l. 25 maggio 1996 n. 285 (dodicesima versione del d.l.
contenente misure urgenti per il rilancio dei lavori pubblici e dell'edili
zia privata), per avviare undici categorie di interventi edilizi «minori»,
tra cui anche la manutenzione straordinaria, sarà possibile usufruire
di una procedura accelerata, consistente nella presentazione, venti gior ni prima dell'effettivo avvio dei lavori, di una denunzia di inizio attivi
tà, accompagnata dalla relazione di un progettista abilitato, che asseve
ri la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed ai regola menti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di
Il Foro Italiano — 1996.
È legittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive,
emessa dal sindaco ai sensi dell'art. 7 l. 28 febbraio 1985 n.
47, pur in assenza di specifica motivazione in ordine all'inte
resse pubblico a disporre la sanzione, in quanto la stessa co
stituisce atto dovuto, una volta accertata la realizzazione del
l'abuso. (2)
Diritto. — L'impugnata sentenza merita conferma anche se
con diversa motivazione.
Infatti, il collegio ritiene di prescindere dall'esame delle argo mentazioni svolte dalla ricorrente Stamperia Brenna nella così
detta «premessa di diritto», definita di non facile inquadramen to dalla difesa del comune di Bosisio Parini, nel tentativo di
superare le motivazioni poste dal Tar a fondamento della impu
gnata sentenza nella parte in cui dichiara inammissibili, per tar
dività, quattro delle cinque censure (1°, 3° e 5°) proposte con
il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, considerato
che tutte e cinque le censure sono certamente infondate.
I. - Con il primo motivo l'appellante sostiene che la costru
zione della tettoia amovibile, realizzata abusivamente, per il ri
covero di macchinari e mezzi meccanici, con pilastri e travi in
profilato di ferro e sovrastante copertura in lastre di fibroce
mento, debba essere inquadrata nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria e che comunque si tratterebbe di
opera soggetta non a concessione edilizia ma ad autorizzazione
gratuita. La difesa dell'appellante Stamperia Brenna,, in particolare,
rileva che la circostanza che il fondo abusivamente edificato
sia soggetto a vincolo paesistico ai sensi delle disposizioni di
cui alla 1. 1497/39, circostanza che inibirebbe l'applicazione del
l'art. 7 1. 25 marzo 1982 n. 94, sarebbe superata dall'intervenu
quelle igienico-sanitarie. La norma, del tutto analoga alla versione pre cedente (art. 9 d.l. 154/96), prevede la suddetta procedura come l'unica
possibile, senza l'alternativa dell'ordinaria richiesta di concessione one
rosa al comune; in secondo luogo, la ammette anche nel caso di inter
venti da eseguire in zone soggette a vincolo conservativo, laddove in
precedenza era stata espressamente (art. 9 d.l. 30/96) esclusa.
(2) In senso conforme, sull'inesistenza di un obbligo di motivazione
specifica in relazione all'ordine di demolizione adottato dal sindaco ex
art. 7 1. 47/85: Tar Sardegna 27 gennaio 1995, n. 32, Trib. amm. reg.,
1995, I, 1431; Tar Marche 28 luglio 1995, n. 392, ibid., 4276, che sem
bra però escludere l'obbligo suddetto solo qualora l'ordine segua a bre
ve distanza dalla realizzazione dell'abuso; Tar Lombardia 8 maggio 1995, n. 678, ibid., 2945 e Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 1992, n. 1, Foro
it., Rep. 1992, voce Edilizia e urbanistica, n. 705, nel senso che l'assen
za di un obbligo di motivazione si spiega col carattere vincolato del
provvedimento; Tar Lombardia 22 marzo 1995, n. 401, Trib. amm.
reg., 1995, I, 2237, in generale, sulla non necessità di motivazione per
gli atti vincolati.
Nello stesso senso, ma con riferimento all'ingiunzione a demolire:
Tar Friuli-Venezia Giulia 17 ottobre 1994, n. 357, Foro it., 1995, III,
266, con ampia nota di richiami di E. Reggiani.
Contra, Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 1994, n. 192, id., Rep. 1994, voce cit., n. 560, in considerazione del sacrificio di posizioni soggettive consolidate da tempo.
Sulla necessità di motivare l'ordine prefettizio di demolizione, Tar
Sicilia, sez. Catania, 31 gennaio 1995, n. 146, Trib. amm. reg., 1995,
I, 1418. In dottrina, v. Pifferi, Demolizione di opere abusive: necessità di
congrua motivazione (ex art. 71. n. 47 del 1985), in Nuova rass., 1990,
93, e, più in generale, Rota, L'obbligo di motivazione negli atti vinco
lati, in Cons. Stato, 1993, II, 801 e Cimeiìaro, La motivazione del
provvedimento amministrativo, in Dir. ammin., 1995, fase. 3, 460 ss.
Sulla illegittimità (lamentata dalla ricorrente nella fattispecie) dell'or
dine di demolizione adottato dal sindaco senza previamente pronunziar si sulla domanda di sanatoria, presentata antecedentemente dall'interes
sato: Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 1994, n. 654 e 17 gennaio 1994, n. 26, Foro it., Rep. 1994, voce cit., nn. 602, 603.
Nel senso però che, in tal caso, l'ordine resta irrimediabilmente infi
ciato solo se venga in seguito accolta l'istanza di sanatoria: Tar Puglia, sez. Lecce, 5 gennaio 1994, n. 1, ibid., n. 552.
Sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di
impugnazione dell'ordine di demolizione: Cass., sez. un., 14 febbraio
1995, n. 1571, id., 1996, I, 216.
In dottrina, v. Turco Liveri, Iprovvedimenti sanzionatori per opere abusive realizzate su beni ambientali tutelati, in Comuni d'Italia, 1995, 273.
This content downloaded from 46.243.173.26 on Sat, 28 Jun 2014 15:58:47 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
to nulla osta rilasciato in data 2 luglio 1984 dalla regione Lom
bardia - assessorato al coordinamento per il territorio.
La tesi suespóste non possono essere condivise per una plura lità di ragioni.
Innanzitutto, si osserva che gli interventi di manutenzione
straordinaria sono chiaramente definiti dall'art. 31,1° comma,
lett. b), 1. 5 agosto 1978 n. 457 e che, pertanto, l'intervento
proposto, che deve essere interpretato nel quadro delle varie
domande (quattro!), sostanzialmente identiche, presentate, a bre
ve distanza di tempo dalla Stamperia Brenna non può annove
rarsi fra gli interventi di manutenzione straordinaria.
Nel sistema prefigurato del citato art. 31, infatti, l'intervento
di manutenzione straordinaria risulta caratterizzato da un du
plice limite, il primo dei quali (di ordine funzionale) costituito dalla necessità che i lavori progettati siano preordinati alla me
ra rinnovazione e sostituzione di parti degli edifici e/o alla rea
lizzazione di servizi igienico-sanitari, mentre il secondo (di ordi
ne strutturale) è dato dalla proibizione di alterare i volumi e
le superfici delle singole unità immobiliari e di modificare la destinazione d'uso di quest'ultime (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21
novembre 1985, n. 417, Foro it., Rep. 1986, voce Edilizia e
urbanistica, n. 645). Né può trascurarsi di considerare che l'ultimo comma della
predetta 1. 457/78, contrariamente a quanto affermato dall'ap
pellante, esclude, comunque, il regime autorizzatorio nell'ipote si che l'intervento di manutenzione straordinaria ricada in area
soggetta a vincoli paesistici; lo stesso ultimo comma dell'art.
48 non pone alcuna eccezione nell'ipotesi in cui, come nella
fattispecie, sia intervenuta l'autorizzazione da parte della com
petente autorità di vigilanza per il rispetto di tali vincoli.
Al fine di evitare inutili malintesi e per completezza, il colle
gio osserva, infine, che nel caso in esame non può trovare ap
plicazione l'invocato art. 7, 2° comma, 1. 25 marzo 1982 n.
94, anche ipotizzando che l'opera proposta possa costituire per
tinenza, perché, come efficacemente rilevato dalla difesa del
l'intimato comune, da una parte l'area è soggetta ai vincoli am
bientali, dall'altra perché l'opera non è conforme alle prescri zioni dello strumento urbanistico vigente in quanto, come sarà
meglio precisato esaminando il terzo motivo di appello, la tet
toia abusivamente realizzata supera il rapporto fra area coperta e area scoperta stabilito nel 50% dall'art. 23 delle norme tecni
che di attuazione del vigente p.r.g. Da quanto sopra discende che la costruzione della tettoia di
cui si discute non rientra nel concetto di manutenzione straordi
naria e richiede, pertanto, il rilascio di apposita concessione
edilizia. Sono, altresì, del tutto carenti le condizioni per cui l'inter
vento possa essere considerato soggetto ad autorizzazione, co
me apoditticamente affermato dall'appellante che con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 7 1. 47/85 sotto il profilo che l'opera abusiva, essendo soggetta ad autorizzazione, non
era sanzionabile con la sopraindicata disciplina che fa riferi
mento ad interventi eseguiti in assenza di concessione.
Per le considerazioni suesposte, è infondato anche il quarto motivo.
II. - Con il secondo motivo la difesa dell'appellante lamenta
il difetto di motivazone in relazione alla considerazione dell'in
teresse pubblico alla demolizione che l'amministrazione avrebbe
dovuto raffrontare all'interesse produttivo locale (interesse alla
sicurezza, all'incremento dell'occupazione, alla qualità della pro
duzione) che verrebbe compromesso dall'esecuzione dell'ordi
nanza di demolizione. In particolare, l'appellante rileva che il
provvedimento demolitorio si inserisce in una vicenda procedi mentale «annosa» e che, pertanto, «nell'attuale pendenza di do
mande di concessione o autorizzazione, anche in sanatoria», il
sindaco avrebbe dovuto «addurre un'analitica motivazione» a
giustificazione dell'ordinanza di demolizione.
Tale censura è stata correttamente ritenuta infondata dal Tar
perché il contestato ordine di demolizione è stato adottato ai
sensi dell'art. 7 1. n. 47 del 28 febbraio 1985 in forza del quale, una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza della con
cessione edilizia, il sindaco è tenuto ad ingiungere, senza neces
sità di motivazione sull'interesse pubblico, la loro demolizione,
indipendentemente dall'accertamento della conformità o meno
dei lavori alla vigente disciplina urbanistica e dalla sanabilità
dell'opera stessa.
Nel caso in esame, dunque, la legittimità dell'ordinanza di
Il Foro Italiano — 1996.
demolizione riceve la sua giustificazione dalla puntualizzazione che l'opera è stata costruita in assenza di qualsiasi atto di con
cessione o di autorizzazione, rilasciato dal sindaco.
III. - Con il terzo motivo l'appellante deduce la presunta vio
lazione e falsa applicazione dell'art. 23 delle norme tecniche
di attuazione del p.g.r. vigente che prevede la possibilità di in
cremento della superficie coperta pari al massimo del 10% in
aggiunta al rapporto massimo fra superficie coperta e scoperta che è del 50%.
Tale norma, precisa l'appellante, prevede, in alternativa al
limite di edificabilità e ampliamento fino al massimo di coper tura pari al 50% dell'area, altresì la possibilità di incremento
della superficie coperta, pari al massimo del 10% dell'esistente.
L'interpretazione data dalla difesa dell'appellante al citato art.
23 delle norme tecniche di attuazione è arbitraria e comunque non condivisibile.
Tale norma nelle «prescrizioni particolari» così dispone: «Pos
sono edificare solo le industrie già esistenti, ad ampliamento della loro superficie edificata. Rapporto superficie coperta/su
perficie lotto-50% oppure 10% in più dell'esistente».
Ciò significa che con tale disposizione il piano regolatore, essendo l'intero territorio comunale sottoposto a vincoli dalla
1. 1497/39, si è preoccupato, come correttamente rilevato dalla
difesa del comune, da un lato, di salvaguardare la efficienza
produttiva delle aziende già insediate e a tal fine ha consentito
un leggero incremento degli edifici produttivi già esistenti, limi
tandoli al 10% di quanto già costruito, ma dall'altro ha posto un tetto invalicabile, ponendo il limite del 50% tra la superficie che poteva essere coperta e l'area disponibile. È, cioè, evidente
che il limite del 50% è assoluto e non derogabile. IV. - Con il quinto motivo l'appellante Stamperia Brenna de
duce, infine, che l'impugnato provvedimento non tiene conto
«della presunta insanabilità» dell'opera posto che nell'ultima
delle istanze presentate la ricorrente aveva richiesto la regolariz zazione dell'intervento ai sensi degli art. 10 e 13 1. 47/85.
Tale censura è inammissibile non solo perché, come rilevato
dalla difesa del comune di Bosisio Parini, non sembra che sia
stato tempestivamente attuato il prescritto procedimento di
silenzio-rifiuto, ma soprattutto in quanto alla domanda di sana
toria presentata, in data 2 dicembre 1985, ai sensi degli art.
10 e 13 1. n. 47 del 1985; l'amministrazione comunale ha rispo sto con provvedimento del 7 dicembre 1985, n. 3971 versato
in atti dalla stessa appellante; non risulta che detto provvedi mento sia stato impugnato nei prescritti termini di decadenza.
Il ricorso in appello de quo deve, pertanto, essere respinto.
I
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 30 novembre
1995, n. 1362; Pres. Laschena, Est. D'Angelo; Min. beni
culturali e ambientali (Avv. dello Stato Tamiozzo) c. Comu
ne di Bari (Avv. Volpe). Annulla Tar Puglia, sez. I, 6 luglio 1988, n. 95.
Antichità e belle arti — Cose d'interesse artistico e storico —
Immobile appartenente ad ente pubblico — Ricognizione —
Competenza (Cod. civ., art. 824; 1. 1° giugno 1939 n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico o storico, art. 1, 4).
Antichità e belle arti — Cose di interesse artistico e storico —
Immobile appartenente ad ente pubblico — Ricognizione del
l'interesse storico-artistico — Pressione dell'opinione pubbli ca — Irrilevanza (L. 1° giugno 1939 n. 1089, art. 1, 3, 4).
Antichità e belle arti — Cose di interesse artistico e storico —
Immobile appartenente ad ente pubblico — Ricognizione del
l'interesse storico-artistico — Stato di degrado — Irrilevanza
(L. 1° giugno 1939 n. 1089, art. 1, 3, 4).
This content downloaded from 46.243.173.26 on Sat, 28 Jun 2014 15:58:47 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions