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sezione V; decisione 9 gennaio 1996, n. 29; Pres. Pezzana, Est. Frascione; Soc. Stamperia Brenna...

Date post: 31-Jan-2017
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sezione V; decisione 9 gennaio 1996, n. 29; Pres. Pezzana, Est. Frascione; Soc. Stamperia Brenna (Avv. Ostinelli, Barbato) c. Comune di Bosisio Parini (Avv. Mantegazza, Romanelli). Conferma Tar Lombardia, sez. II, 25 maggio 1987, n. 152 Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1996), pp. 391/392-395/396 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190127 . Accessed: 28/06/2014 15:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.26 on Sat, 28 Jun 2014 15:58:47 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione V; decisione 9 gennaio 1996, n. 29; Pres. Pezzana, Est. Frascione; Soc. Stamperia Brenna(Avv. Ostinelli, Barbato) c. Comune di Bosisio Parini (Avv. Mantegazza, Romanelli). ConfermaTar Lombardia, sez. II, 25 maggio 1987, n. 152Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1996), pp. 391/392-395/396Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190127 .

Accessed: 28/06/2014 15:58

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE TERZA

ai raggruppamenti, che figurano nel primo turno elettorale op

pure anche ai raggruppamenti compiuti nel turno successivo di

ballottaggio per la elezione del sindaco.

L'ufficio elettorale centrale per la elezione del sindaco e del

consiglio comunale di Fondi ha operato alla stregua di quest'ul tima soluzione e, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar

per il Lazio, sede di Latina, ha ritenuto corretta l'attività di

quell'ufficio. Ora, l'appellante, nell'impugnare la predetta sentenza, riba

disce la tesi che occorra seguire l'altra soluzione, ossia tener

conto esclusivamente dei raggruppamenti delle liste esistenti nel

primo turno elettorale.

L'assunto non può essere condiviso. In primo luogo, deve

costituire punto fermo che la 1. n. 81 del 1993 non solo perse

gue la stabilità del governo delle amministrazioni locali attra

verso l'attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza alla

lista o al raggruppamento delle liste collegate col candidato eletto

sindaco, ma è finalizzata anche alla eliminazione della frantu

mazione delle minoranze in seno ai consigli comunali, in modo

che la compattezza della minoranza si concretizzi in un profi cuo contrappeso alla maggioranza, a beneficio del complessivo andamento dell'amministrazione locale.

Alla stregua di ciò, il turno di ballottaggio non è stato previ sto dalla 1. n. 81 come modalità diretta unicamente alla elezione

del sindaco nella competizione dei due candidati sindaci am

messi allo stesso ballottaggio, nella quale le forze politiche si

schierano a favore dell'uno o dell'altro senza ulteriori effetti,

per rientrare, poi, solo le forze perdenti, nelle posizioni iniziali

secondo l'iniziale schieramento.

A prescindere, invero, dalla discrepanza che verrebbe ad aversi

tra il collegamento delle liste vincenti e quello delle liste perden

ti, rilevando il collegamento in sede di ballottaggio per l'asse

gnazione dei seggi di maggioranza all'interno del solo gruppo vincente e non anche per l'assegnazione dei seggi di minoranza

all'interno del gruppo perdente, v'è da osservare che tutto il

procedimento elettorale per la elezione del sindaco e del consi

glio comunale non può essere visto nei singoli momenti, ma

deve essere considerato come un unicum, che sulla base delle

libere scelte delle forze politiche quanto al loro raggrupparsi, ferma la elezione del sindaco, tiene in effetti di mira la compo sizione del consiglio comunale.

Non si spiegherebbe, altrimenti, la ragione, per la quale l'art.

6, 7° comma, della legge in esame, consente che, in sede di

ballottaggio, i raggruppamenti delle liste possono essere diversi

da quelli del primo turno elettorale a condizione che le dichia

razioni di collegamento dei candidati sindaci ammessi al ballot

taggio con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno siano

convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle

liste interessate.

Il patto di collegamento, discendente da tali dichiarazioni, non può non riversare i suoi effetti sia sul gruppo delle liste

collegatesi, nel primo turno e in quello successivo, col candida

to eletto sindaco (gruppo vincente), sia sul gruppo delle liste

collegatesi, anch'esse nel primo e nel secondo turno, col candi

dato sindaco non eletto (gruppo perdente), il tutto - ferma

la elezione del sindaco — nella direzione di avere una *e> :a com

posizione del consiglio comunale, nella quale il gruppo vincente

beneficia, per la stabilità del governo locale, del premio di mag

gioranza e il gruppo perdente beneficia di quella compattezza relativa (rispetto al complesso delle forze di minoranza), che

gli consente, nell'interesse della collettività, di svolgere il pro

prio ruolo di opposizione e di controllo politico con maggiore incisività e proficuità.

L'obiezione che il collegamento nel secondo turno può essere

utilizzato dalle liste per ottenere un numero di seggi maggiore di quello spettante loro secondo il risultato elettorale, consegui to nel primo turno e che resta fermo ai fini dell'attribuzione

complessiva dei seggi consiliari, e che, quindi, possa essere stru

mentalizzato per ottenere, in caso di sconfitta, una forma di

premio di minoranza, non ha ragione d'essere.

Invero, il collegamento nel secondo turno — trattandosi, ap

punto, di ballottaggio fra due candidati sindaci, nel quale la

vittoria di uno dei due è incerta — si effettua proprio in vista

della vittoria del proprio gruppo e del premio di maggioranza, sicché l'effetto del collegamento, in caso di sconfitta, non può

Il Foro Italiano — 1996.

essere considerato come il frutto di una scelta all'atto del colle

gamento, ma come la conseguenza della stessa sconfitta, la quale, dal canto suo, nel sistema della legge, lungi dall'attribuire un

premio di minoranza, consolida e conserva nel gruppo, sulla

base dell'omogeneità dei programmi connessa alle dichiarazioni

di collegamento, il carattere di unitarietà, col quale esso aveva

ritenuto di presentarsi al corpo elettorale nel turno di ballottag

gio e del quale, attraverso la futura attività in seno al consiglio

comunale, è chiamato a rispondere allo stesso corpo elettorale.

Al riguardo, la sezione, con la richiamata decisione n. 1657

del 1995, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale, ha avuto modo di precisare, in via generale, che la razionalità

del criterio della considerazione unitaria del gruppo di lista non

viene meno nemmeno nelle ipotesi in cui, per la ripartizione dei seggi di minoranza, concorrano liste, che si sono presentate al corpo elettorale singolarmente, e liste che si sono presentate in raggruppamento, dovendo dare prevalenza ai diversi program mi politici sottoposti al giudizio dell'elettorato. Le scelte di questo

riguardano, infatti, non i soggetti politici proponenti, ma i pro

grammi in se stessi considerati, di modo che prevalendo, alla

stregua del risultato elettorale, il programma elettorale di un

gruppo di liste, rispetto a quelli delle liste isolate, è razionale

che liste del gruppo vadano a beneficiare della forza unitaria

del gruppo medesimo e ottengano anche seggi in misura mag

giore delle liste isolate, pur se queste ultime vantino, rispetto alla cifra elettorale di ciascuna lista collegata, una cifra eletto

rale maggiore. La considerazione può ritenersi valida ugualmente con riguardo

ai gruppi formatisi nel turno di ballottaggio, dal momento che, come è stato precisato, le modificazioni dei raggruppamenti tra

il primo e il secondo turno elettorale sono finalizzati non solo

all'elezione del sindaco, ma anche alla composizione del consi

glio comunale secondo le aggregazioni, con cui le forze politi che ritengono di presentarsi al giudizio del corpo elettorale.

Alla stregua di quanto esposto, bene ha operato l'ufficio elet

torale centrale per il turno di ballottaggio nelle elezioni del con

siglio comunale di Fondi, svoltesi nei giorni del 20 novembre

e 4 dicembre 1994, nel considerare unitariamente, in sede di

ballottaggio, il gruppo delle liste collegate al candidato alla ca

rica di sindaco non eletto.

Non resta, perciò, che respingere l'appello in esame.

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 9 gennaio 1996, n. 29; Pres. Pezzana, Est. Frascione; Soc. Stamperia Bren

na (Avv. Ostinelli, Barbato) c. Comune di Bosisio Parini

(Avv. Mantegazza, Romanelli). Conferma Tar Lombardia, sez. II, 25 maggio 1987, n. 152.

Edilizia e urbanistica — Manutenzione straordinaria — Estremi — Costruzione di una tettoia — Esclusione (L. 28 gennaio 1977 n. 10, norme per l'edificabilità dei suoli, art. 1; 1. 5

agosto 1978 n. 457, norme per l'edilizia residenziale, art. 31). Edilizia e urbanistica — Costruzione abusiva — Ordine di de

molizione — Omessa motivazione sull'interesse pubblico —

Legittimità (L. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, art. 7).

Gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 31, 1° comma, lett. b), /. 5 agosto 1978 n. 457, si caratterizzano

per un duplice limite, funzionale (necessità che i lavori siano

diretti alla mera sostituzione o rinnovo di parti dell'edificio) e strutturale (divieto di alterare la volumetria e la destinazio ne preesistenti); pertanto, non rientra nella categoria in esa

me, e necessita di concessione edilizia, la realizzazione di una

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

tettoia di ampia superficie, adibita a deposito del vicino sta

bilimento industriale. (1)

(1) In senso conforme, sulla necessità di munirsi di concessione edili zia per la realizzazione di una tettoia adibita a deposito: Tar Campania, sez. Salerno, 3 novembre 1994, n. 596, Trib. amm. reg., 1995, I, 296; Cons, giust. amm. sic., sez. riun., 16 marzo 1993, n. 818/92 e 19 gen naio 1993, n. 547/92, Foro it., Rep. 1993, voce Edilizia e urbanistica, nn. 388, 400.

Contra, con riferimento però ad una tettoia a carattere provvisorio, Tar Molise 26 luglio 1995, n. 194, Trib. amm. reg., 1995, I, 431.

Sulla possibilità di qualificare la tettoia come opera pertinenziale, con

conseguente applicabilità del regime autorizzatorio gratuito di cui al

l'art. 7 1. 94/82: Tar Lazio, sez. II, 17 dicembre 1994, n. 1553 e 7

dicembre 1994, n. 1501, ibid., 63 e 45; Tar Sicilia, sez. Catania, 11

luglio 1990, n. 530, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 326.

Nella specie, tuttavia, il Consiglio di Stato ha escluso che possa tro

vare applicazione il suddetto regime per il duplice ostacolo, costituito

dalla presenza di vincoli ambientali e dalla difformità della tettoia dalle

prescrizioni degli strumenti urbanistici.

La decisione aderisce, dunque, all'orientamento giurisprudenziale che

richiede la concessione edilizia anche per gli interventi edilizi di norma

assentibili con autorizzazione gratuita, qualora ricadano in zona vinco

lata: v. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 9 dicembre 1995, n. 784,

id., 1996, III, 306, nonché, con riferimento specifico alle tettoie, Cass.

15 dicembre 1993, Paolillo, id., Rep. 1994, voce cit., n. 507.

Sul concetto di pertinenza in materia edilizia, v. Pret. Bari-Bitonto

5 febbraio 1993, id., 1993, II, 508, con nota di richiami di S. Benini.

Secondo la decisione in epigrafe, la realizzazione di una tettoia non

può nemmeno annoverarsi fra gli interventi di manutenzione straordi

naria, di cui all'art. 31 1. 457/78, essendo questi caratterizzati da un

duplice limite, funzionale e strutturale: su tali caratteri, in senso con

forme, v. Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1469 e 23 luglio

1994, n. 807, Cons. Stato, 1994, I, 1735 e Foro it., 1995, III, 257; Tar Lombardia, sez. Brescia, 18 dicembre 1991, n. 1011, id., Rep. 1992, voce cit., n. 312; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 23 ottobre 1992, n. 393,

id., Rep. 1993, voce cit., n. 383, annotata da Civitarese Matteucci, in P.Q.M., 1992, fase. 3, 74.

Rientrano dunque fra gli interventi di manutenzione straordinaria, assentibili con autorizzazione gratuita, la nuova sistemazione della co

pertura di un edificio: Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 1994, n. 199, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 310; il consolidamento delle sue strut

ture portanti: 1° marzo 1993, n. 301, id., Rep. 1993, voce cit., n. 367; la diversa distribuzione della superficie interna, con realizzazione di nuovi

tramezzi e servizi: 8 aprile 1991, n. 460, id., Rep. 1991, voce cit., n.

514; il rifacimento di un solaio con sostituzione di solette: Tar Valle

d'Aosta 25 settembre 1989, n. 70, id., Rep. 1990, voce cit., n. 341; la manutenzione di serre fisse: Tar Veneto, sez. I, 2 marzo 1992, n.

43, id., Rep. 1992, voce cit., n. 587.

Esulano invece dal concetto in esame e necessitano quindi di conces

sione edilizia, la costruzione di un ballatoio che aumenti la superficie

calpestabile: Cons, giust. amm. sic., sez. riun., 21 gennaio 1992, n.

585/91, ibid., n. 594; le opere di demolizione di ruderi, con ricostruzio

ne di nuovi fabbricati: Cass. 10 agosto 1993, Mirarchi, id., Rep, 1994, voce cit., n. 319 e Cons. Stato, sez. V, 23 luglio 1994, n. 807, cit.;

l'apertura di balconi: Cass. 20 maggio 1988, Caroleo, id., Rep. 1990, voce cit., n. 349; la chiusura di un terrazzo con l'incremento della su

perficie abitabile: Cass. 19 aprile 1989, Bindi, ibid., n. 350; la trasfor

mazione di un monastero in pluralità di residenze autonome: Cons.

Stato, sez. V, 11 maggio 1989, n. 275, id., 1990, III, 125.

Sulla differenza tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione, nel

senso che solo la prima implica la conservazione degli originari caratteri

identificativi dell'edificio: Cass. 5 aprile 1994, Antolini, Mass. Cass.

pen., 1994, fase. 8, 43, e Corte conti, sez. contr., 30 giugno 1993, n.

104, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 311.

Sulla distinzione dal restauro e risanamento conservativo: Tar Lom

bardia, sez. II, 19 dicembre 1989, n. 601, id., Rep. 1990, voce cit., n. 538.

In dottrina, v. Barbuto, Pertinenze di stabilimenti industriali e abu

sivismo edilizio, in Impresa, 1991, 1801, e Brighenti, Brevi note sugli interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, in particolare su immobili ubicati in zone assoggettate a vincolo paesi

stico, in Riv. giur. urbanistica, 1990, 7.

È, infine, da tenere presente che, secondo quanto disposto dall'art.

9, 4° comma, d.l. 25 maggio 1996 n. 285 (dodicesima versione del d.l.

contenente misure urgenti per il rilancio dei lavori pubblici e dell'edili

zia privata), per avviare undici categorie di interventi edilizi «minori»,

tra cui anche la manutenzione straordinaria, sarà possibile usufruire

di una procedura accelerata, consistente nella presentazione, venti gior ni prima dell'effettivo avvio dei lavori, di una denunzia di inizio attivi

tà, accompagnata dalla relazione di un progettista abilitato, che asseve

ri la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed ai regola menti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di

Il Foro Italiano — 1996.

È legittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive,

emessa dal sindaco ai sensi dell'art. 7 l. 28 febbraio 1985 n.

47, pur in assenza di specifica motivazione in ordine all'inte

resse pubblico a disporre la sanzione, in quanto la stessa co

stituisce atto dovuto, una volta accertata la realizzazione del

l'abuso. (2)

Diritto. — L'impugnata sentenza merita conferma anche se

con diversa motivazione.

Infatti, il collegio ritiene di prescindere dall'esame delle argo mentazioni svolte dalla ricorrente Stamperia Brenna nella così

detta «premessa di diritto», definita di non facile inquadramen to dalla difesa del comune di Bosisio Parini, nel tentativo di

superare le motivazioni poste dal Tar a fondamento della impu

gnata sentenza nella parte in cui dichiara inammissibili, per tar

dività, quattro delle cinque censure (1°, 3° e 5°) proposte con

il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, considerato

che tutte e cinque le censure sono certamente infondate.

I. - Con il primo motivo l'appellante sostiene che la costru

zione della tettoia amovibile, realizzata abusivamente, per il ri

covero di macchinari e mezzi meccanici, con pilastri e travi in

profilato di ferro e sovrastante copertura in lastre di fibroce

mento, debba essere inquadrata nell'ambito degli interventi di

manutenzione straordinaria e che comunque si tratterebbe di

opera soggetta non a concessione edilizia ma ad autorizzazione

gratuita. La difesa dell'appellante Stamperia Brenna,, in particolare,

rileva che la circostanza che il fondo abusivamente edificato

sia soggetto a vincolo paesistico ai sensi delle disposizioni di

cui alla 1. 1497/39, circostanza che inibirebbe l'applicazione del

l'art. 7 1. 25 marzo 1982 n. 94, sarebbe superata dall'intervenu

quelle igienico-sanitarie. La norma, del tutto analoga alla versione pre cedente (art. 9 d.l. 154/96), prevede la suddetta procedura come l'unica

possibile, senza l'alternativa dell'ordinaria richiesta di concessione one

rosa al comune; in secondo luogo, la ammette anche nel caso di inter

venti da eseguire in zone soggette a vincolo conservativo, laddove in

precedenza era stata espressamente (art. 9 d.l. 30/96) esclusa.

(2) In senso conforme, sull'inesistenza di un obbligo di motivazione

specifica in relazione all'ordine di demolizione adottato dal sindaco ex

art. 7 1. 47/85: Tar Sardegna 27 gennaio 1995, n. 32, Trib. amm. reg.,

1995, I, 1431; Tar Marche 28 luglio 1995, n. 392, ibid., 4276, che sem

bra però escludere l'obbligo suddetto solo qualora l'ordine segua a bre

ve distanza dalla realizzazione dell'abuso; Tar Lombardia 8 maggio 1995, n. 678, ibid., 2945 e Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 1992, n. 1, Foro

it., Rep. 1992, voce Edilizia e urbanistica, n. 705, nel senso che l'assen

za di un obbligo di motivazione si spiega col carattere vincolato del

provvedimento; Tar Lombardia 22 marzo 1995, n. 401, Trib. amm.

reg., 1995, I, 2237, in generale, sulla non necessità di motivazione per

gli atti vincolati.

Nello stesso senso, ma con riferimento all'ingiunzione a demolire:

Tar Friuli-Venezia Giulia 17 ottobre 1994, n. 357, Foro it., 1995, III,

266, con ampia nota di richiami di E. Reggiani.

Contra, Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 1994, n. 192, id., Rep. 1994, voce cit., n. 560, in considerazione del sacrificio di posizioni soggettive consolidate da tempo.

Sulla necessità di motivare l'ordine prefettizio di demolizione, Tar

Sicilia, sez. Catania, 31 gennaio 1995, n. 146, Trib. amm. reg., 1995,

I, 1418. In dottrina, v. Pifferi, Demolizione di opere abusive: necessità di

congrua motivazione (ex art. 71. n. 47 del 1985), in Nuova rass., 1990,

93, e, più in generale, Rota, L'obbligo di motivazione negli atti vinco

lati, in Cons. Stato, 1993, II, 801 e Cimeiìaro, La motivazione del

provvedimento amministrativo, in Dir. ammin., 1995, fase. 3, 460 ss.

Sulla illegittimità (lamentata dalla ricorrente nella fattispecie) dell'or

dine di demolizione adottato dal sindaco senza previamente pronunziar si sulla domanda di sanatoria, presentata antecedentemente dall'interes

sato: Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 1994, n. 654 e 17 gennaio 1994, n. 26, Foro it., Rep. 1994, voce cit., nn. 602, 603.

Nel senso però che, in tal caso, l'ordine resta irrimediabilmente infi

ciato solo se venga in seguito accolta l'istanza di sanatoria: Tar Puglia, sez. Lecce, 5 gennaio 1994, n. 1, ibid., n. 552.

Sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di

impugnazione dell'ordine di demolizione: Cass., sez. un., 14 febbraio

1995, n. 1571, id., 1996, I, 216.

In dottrina, v. Turco Liveri, Iprovvedimenti sanzionatori per opere abusive realizzate su beni ambientali tutelati, in Comuni d'Italia, 1995, 273.

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PARTE TERZA

to nulla osta rilasciato in data 2 luglio 1984 dalla regione Lom

bardia - assessorato al coordinamento per il territorio.

La tesi suespóste non possono essere condivise per una plura lità di ragioni.

Innanzitutto, si osserva che gli interventi di manutenzione

straordinaria sono chiaramente definiti dall'art. 31,1° comma,

lett. b), 1. 5 agosto 1978 n. 457 e che, pertanto, l'intervento

proposto, che deve essere interpretato nel quadro delle varie

domande (quattro!), sostanzialmente identiche, presentate, a bre

ve distanza di tempo dalla Stamperia Brenna non può annove

rarsi fra gli interventi di manutenzione straordinaria.

Nel sistema prefigurato del citato art. 31, infatti, l'intervento

di manutenzione straordinaria risulta caratterizzato da un du

plice limite, il primo dei quali (di ordine funzionale) costituito dalla necessità che i lavori progettati siano preordinati alla me

ra rinnovazione e sostituzione di parti degli edifici e/o alla rea

lizzazione di servizi igienico-sanitari, mentre il secondo (di ordi

ne strutturale) è dato dalla proibizione di alterare i volumi e

le superfici delle singole unità immobiliari e di modificare la destinazione d'uso di quest'ultime (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21

novembre 1985, n. 417, Foro it., Rep. 1986, voce Edilizia e

urbanistica, n. 645). Né può trascurarsi di considerare che l'ultimo comma della

predetta 1. 457/78, contrariamente a quanto affermato dall'ap

pellante, esclude, comunque, il regime autorizzatorio nell'ipote si che l'intervento di manutenzione straordinaria ricada in area

soggetta a vincoli paesistici; lo stesso ultimo comma dell'art.

48 non pone alcuna eccezione nell'ipotesi in cui, come nella

fattispecie, sia intervenuta l'autorizzazione da parte della com

petente autorità di vigilanza per il rispetto di tali vincoli.

Al fine di evitare inutili malintesi e per completezza, il colle

gio osserva, infine, che nel caso in esame non può trovare ap

plicazione l'invocato art. 7, 2° comma, 1. 25 marzo 1982 n.

94, anche ipotizzando che l'opera proposta possa costituire per

tinenza, perché, come efficacemente rilevato dalla difesa del

l'intimato comune, da una parte l'area è soggetta ai vincoli am

bientali, dall'altra perché l'opera non è conforme alle prescri zioni dello strumento urbanistico vigente in quanto, come sarà

meglio precisato esaminando il terzo motivo di appello, la tet

toia abusivamente realizzata supera il rapporto fra area coperta e area scoperta stabilito nel 50% dall'art. 23 delle norme tecni

che di attuazione del vigente p.r.g. Da quanto sopra discende che la costruzione della tettoia di

cui si discute non rientra nel concetto di manutenzione straordi

naria e richiede, pertanto, il rilascio di apposita concessione

edilizia. Sono, altresì, del tutto carenti le condizioni per cui l'inter

vento possa essere considerato soggetto ad autorizzazione, co

me apoditticamente affermato dall'appellante che con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 7 1. 47/85 sotto il profilo che l'opera abusiva, essendo soggetta ad autorizzazione, non

era sanzionabile con la sopraindicata disciplina che fa riferi

mento ad interventi eseguiti in assenza di concessione.

Per le considerazioni suesposte, è infondato anche il quarto motivo.

II. - Con il secondo motivo la difesa dell'appellante lamenta

il difetto di motivazone in relazione alla considerazione dell'in

teresse pubblico alla demolizione che l'amministrazione avrebbe

dovuto raffrontare all'interesse produttivo locale (interesse alla

sicurezza, all'incremento dell'occupazione, alla qualità della pro

duzione) che verrebbe compromesso dall'esecuzione dell'ordi

nanza di demolizione. In particolare, l'appellante rileva che il

provvedimento demolitorio si inserisce in una vicenda procedi mentale «annosa» e che, pertanto, «nell'attuale pendenza di do

mande di concessione o autorizzazione, anche in sanatoria», il

sindaco avrebbe dovuto «addurre un'analitica motivazione» a

giustificazione dell'ordinanza di demolizione.

Tale censura è stata correttamente ritenuta infondata dal Tar

perché il contestato ordine di demolizione è stato adottato ai

sensi dell'art. 7 1. n. 47 del 28 febbraio 1985 in forza del quale, una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza della con

cessione edilizia, il sindaco è tenuto ad ingiungere, senza neces

sità di motivazione sull'interesse pubblico, la loro demolizione,

indipendentemente dall'accertamento della conformità o meno

dei lavori alla vigente disciplina urbanistica e dalla sanabilità

dell'opera stessa.

Nel caso in esame, dunque, la legittimità dell'ordinanza di

Il Foro Italiano — 1996.

demolizione riceve la sua giustificazione dalla puntualizzazione che l'opera è stata costruita in assenza di qualsiasi atto di con

cessione o di autorizzazione, rilasciato dal sindaco.

III. - Con il terzo motivo l'appellante deduce la presunta vio

lazione e falsa applicazione dell'art. 23 delle norme tecniche

di attuazione del p.g.r. vigente che prevede la possibilità di in

cremento della superficie coperta pari al massimo del 10% in

aggiunta al rapporto massimo fra superficie coperta e scoperta che è del 50%.

Tale norma, precisa l'appellante, prevede, in alternativa al

limite di edificabilità e ampliamento fino al massimo di coper tura pari al 50% dell'area, altresì la possibilità di incremento

della superficie coperta, pari al massimo del 10% dell'esistente.

L'interpretazione data dalla difesa dell'appellante al citato art.

23 delle norme tecniche di attuazione è arbitraria e comunque non condivisibile.

Tale norma nelle «prescrizioni particolari» così dispone: «Pos

sono edificare solo le industrie già esistenti, ad ampliamento della loro superficie edificata. Rapporto superficie coperta/su

perficie lotto-50% oppure 10% in più dell'esistente».

Ciò significa che con tale disposizione il piano regolatore, essendo l'intero territorio comunale sottoposto a vincoli dalla

1. 1497/39, si è preoccupato, come correttamente rilevato dalla

difesa del comune, da un lato, di salvaguardare la efficienza

produttiva delle aziende già insediate e a tal fine ha consentito

un leggero incremento degli edifici produttivi già esistenti, limi

tandoli al 10% di quanto già costruito, ma dall'altro ha posto un tetto invalicabile, ponendo il limite del 50% tra la superficie che poteva essere coperta e l'area disponibile. È, cioè, evidente

che il limite del 50% è assoluto e non derogabile. IV. - Con il quinto motivo l'appellante Stamperia Brenna de

duce, infine, che l'impugnato provvedimento non tiene conto

«della presunta insanabilità» dell'opera posto che nell'ultima

delle istanze presentate la ricorrente aveva richiesto la regolariz zazione dell'intervento ai sensi degli art. 10 e 13 1. 47/85.

Tale censura è inammissibile non solo perché, come rilevato

dalla difesa del comune di Bosisio Parini, non sembra che sia

stato tempestivamente attuato il prescritto procedimento di

silenzio-rifiuto, ma soprattutto in quanto alla domanda di sana

toria presentata, in data 2 dicembre 1985, ai sensi degli art.

10 e 13 1. n. 47 del 1985; l'amministrazione comunale ha rispo sto con provvedimento del 7 dicembre 1985, n. 3971 versato

in atti dalla stessa appellante; non risulta che detto provvedi mento sia stato impugnato nei prescritti termini di decadenza.

Il ricorso in appello de quo deve, pertanto, essere respinto.

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 30 novembre

1995, n. 1362; Pres. Laschena, Est. D'Angelo; Min. beni

culturali e ambientali (Avv. dello Stato Tamiozzo) c. Comu

ne di Bari (Avv. Volpe). Annulla Tar Puglia, sez. I, 6 luglio 1988, n. 95.

Antichità e belle arti — Cose d'interesse artistico e storico —

Immobile appartenente ad ente pubblico — Ricognizione —

Competenza (Cod. civ., art. 824; 1. 1° giugno 1939 n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico o storico, art. 1, 4).

Antichità e belle arti — Cose di interesse artistico e storico —

Immobile appartenente ad ente pubblico — Ricognizione del

l'interesse storico-artistico — Pressione dell'opinione pubbli ca — Irrilevanza (L. 1° giugno 1939 n. 1089, art. 1, 3, 4).

Antichità e belle arti — Cose di interesse artistico e storico —

Immobile appartenente ad ente pubblico — Ricognizione del

l'interesse storico-artistico — Stato di degrado — Irrilevanza

(L. 1° giugno 1939 n. 1089, art. 1, 3, 4).

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