sezione V; ordinanza cautelare 12 settembre 2006, n. 4554; Pres. Santoro, Rel. Russo; Cognetti(Avv. Tedeschini, Damiani) c. Min. salute (Avv. dello Stato D'Elia), Regione Lazio (Avv.Terracciano), Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma (Avv. Russo Velentini), Muti (Avv.Miranda). Annulla Tar Lazio, sez. III quater, n. 4142/06Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 11 (NOVEMBRE 2006), pp. 563/564-569/570Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201247 .
Accessed: 28/06/2014 19:19
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 193.105.245.160 on Sat, 28 Jun 2014 19:19:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
563 PARTE TERZA 564
Con il primo gruppo di censure la ricorrente evidenzia una
violazione dell'autonomia universitaria poiché il decreto mini
steriale definisce in modo troppo dettagliato le materie «caratte
rizzanti» e «di base» ed attribuisce alle stesse puntualmente i
crediti formativi, per complessivi duecentosedici dei trecento
crediti previsti per la laurea magistrale in giurisprudenza. La censura appare fondata alla luce del sistema introdotto dal
legislatore con l'art. 17, comma 95,1. 127/97, che attribuisce un
importante rilievo al contributo dei singoli atenei nella defini
zione dei propri ordinamenti didattici, stabilendo che l'ordina
mento degli studi dei corsi di diploma di laurea è disciplinato dagli atenei in conformità a criteri generali definiti da decreti
del ministero, il quale delinea, con riferimento ai corsi di di
ploma universitario, la durata degli stessi, l'eventuale serialità
dei corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a
livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari. Ove vi sia una disciplina estremamente dettagliata che elenca
le materie e la loro valenza in termini di credito formativo, l'ap
porto dell'università diviene del tutto marginale, dal momento
che ad esse rimane da gestire concretamente soltanto un quarto dei crediti totali che possono assegnare anche a materie non
rientranti tra le attività formative «di base» o «caratterizzanti», tutte individuate dall'amministrazione.
Il decreto, peraltro, si pone in contraddizione con la sua stessa
premessa che riconosce «la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'art. 33 Cost., riconoscendo a ciascun ateneo la li
bertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici...». Tale eccessiva rigidità dell'ordinamento didattico è stata rile
vata anche dal Cun che, nel parere obbligatorio reso all'ammi
nistrazione sullo schema di decreto, riteneva necessario asse
gnare alla disponibilità dei singoli atenei, al fine di salvaguar darne l'autonomia costituzionalmente garantita, almeno cento
dei trecento crediti formativi complessivi. L'amministrazione, tuttavia, non ha tenuto in alcun conto le
osservazioni del Cun, né ha fornito alcuna motivazione circa le
ragioni che l'hanno indotta a disattendere tali indicazioni.
Nessuna sufficiente motivazione è contenuta nella relazione
illustrativa del decreto che non evidenzia le ragioni poste a fon
damento delle scelte dell'amministrazione, dimostrando, vice
versa, l'erroneità e il travisamento in cui è incorso il ministero.
In particolare, il richiamo al disposto dell'art. 10 d.m. 270/04 — che consente per i corsi preordinati all'accesso alle attività
professionali che il numero di crediti determinati per decreto
superi la soglia del cinquanta per cento del totale — è, nel caso
di specie, incoerente.
La norma, infatti, pone un limite del cinquanta per cento del
totale dei crediti superabile soltanto a certe condizioni, e nei li
miti della ragionevolezza e della proporzione, che non appaiono nelle ragioni addotte dall'amministrazione a fronte di un supe ramento della soglia così consistente.
Il collegio, in accoglimento delle censure proposte, ritiene
che il d.m. impugnato non applichi correttamente l'art. 10 d.m.
270/04. Parimenti fondata è la doglianza con cui si censura il difetto
di motivazione del decreto.
Non risultano, infatti, in alcun modo esplicitati i criteri e i
principi che l'amministrazione ha seguito per l'individuazione
delle materie di base e caratterizzanti e nell'attribuzione alle
stesse dei relativi criteri formativi.
Giova evidenziare, a tal proposito, che le materie appartenenti al settore IUS/06 II settore giuridico del diritto alla navigazione dei trasporti hanno assunto notevole rilievo sia nell'ordinamento
nazionale che in quello comunitario ed internazionale, basti
pensare al codice della navigazione ed alla parte aeronautica
dello stesso, oggetto di una recentissima riforma (d.leg. 9 mag
gio 2005 n. 96) che affianca i codici civile, penale, di procedura civile e di procedura penale.
L'importanza del settore è confermata anche a livello di di
ritto internazionale, nonché di legislazione comunitaria, caratte
rizzata da un'intensa produzione normativa (trattato Ce nonché,
soprattutto, direttive e regolamenti) dall'emanazione di docu
menti di indirizzo politico (libro bianco Ce, «La politica dei tra sporti fino al 2010») alla creazione di reti transeuropee, dal
l'implementazione di specifici programmi di ricerca nel campo del trasporto (ad es. mobilità sostenibile) e dalla stessa organiz
1l Foro Italiano — 2006.
zazione della commissione europea, delle cui direzioni generali una è riferita alla materia dei trasporti.
Anche sotto il profilo occupazionale le materie ricomprese nel settore IUS/06, sono particolarmente rilevanti sia all'interno
dell'ordinamento nazionale che in quello europeo, per il rilievo
che hanno assunto i traffici commerciali e comunque il diritto
dei trasporti nella società.
Alla luce di quanto esposto si ritiene l'illegittimità del de
creto del ministero sotto il profilo dell'irragionevolezza delle
scelte, estranee alle finalità fissate dalla legge e dalla stessa
amministrazione.
Conclusivamente, il collegio accoglie il ricorso siccome fon
dato e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
I
CONSIGLIO DI STATO; sezione V; ordinanza cautelare 12
settembre 2006, n. 4554; Pres. Santoro, Rei. Russo; Cognetti
(Avv. Tedeschini, Damiani) c. Min. salute (Avv. dello Stato
D'Elia), Regione Lazio (Avv. Terracciano), Istituti fisiote
rapici ospedalieri di Roma (Avv. Russo Valentini), Muti
(Avv. Miranda). Annulla Tar Lazio, sez■ IH quater, n.
4142/06.
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Istituto di ri covero e cura a carattere scientifico — Direttore scientifi
co — Incarico conferito nei sei mesi antecedenti la scaden
za naturale della legislatura — Revoca nei sei mesi succes
sivi al voto sulla fiducia al nuovo governo —; Esclusione
(L. 15 luglio 2002 n. 145, disposizioni per il riordino della di rigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'in
terazione tra pubblico e privato, art. 6; 1. reg. Lazio 23 gen naio 2006 n. 2, disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati
in fondazioni ai sensi del d.leg. 16 ottobre 2003 n. 288, art.
7).
L'incarico di «direttore scientifico» di un istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico, ove conferito nei sei mesi antece
denti la scadenza naturale della legislatura, non è soggetto a
revoca da parte del ministro della salute nei sei mesi succes
sivi al voto sulla fiducia al nuovo governo (nella specie, il
Consiglio di Stato ha ritenuto che l'incarico, in quanto avente ad oggetto la promozione e il coordinamento dell'atti
vità scientifica e non l'attuazione dell'indirizzo politico, è
retto non dal principio dello spoils system ma da quello del
merit systemj. (1)
(1) L'ordinanza esclude che l'art. 6, 1° comma, 1. 145/02 (secondo il
quale «le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri or
ganismi comunque denominati, conferite dal governo o dai ministri nei
sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura [...], posso no essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al governo») sia applicabile agli incarichi per i
quali — come negli istituti a carattere scientifico — non sussista un'e
sigenza di continuità fra indirizzo politico e gestione amministrativa. L'ordinanza nega, altresì, che l'art. 7, 2° comma, 1. reg. Lazio 2/06
(il quale prevede che «l'incarico cessa, comunque, all'insediamento del
consiglio [di indirizzo e verifica] successivo a quello in carica all'atto del conferimento, salvo rinnovo») sia in grado di provocare un «effetto
spoils system». Questa norma, infatti, si riferisce al mutamento non già dell'indirizzo politico-amministrativo del governo, bensì dell'indirizzo che promana dall'organo — il «consiglio di indirizzo e verifica» — cui
spetta di «determinale] gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività dell'i stituto» (art. 4, 2° comma, 1. reg. cit.); organo col quale è ben ragione vole che il direttore scientifico si trovi in consonanza nello svolgimento del suo incarico.
Sullo spoils system in campo sanitario, con riguardo agli incarichi di
This content downloaded from 193.105.245.160 on Sat, 28 Jun 2014 19:19:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
II
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA; decisione 18 aprile 2006, n. 142; Pres. Barbagallo, Est. Trovato; Mangiaracina (Avv.
Zampardi) c. Assessorato regionale al turismo, comunicazioni
e trasporti (Avv. dello Stato Dell' Aira) e altri. Conferma Tar
Sicilia, sez. 1, 16 luglio 2003, n. 1180.
Sicilia — Azienda regionale — Trasformazione in società per azioni — Commissario straordinario — Revoca —
Fattispecie.
È legittima la revoca dell'incarico di commissario straordina
rio di un'azienda regionale siciliana, conferito in vista della
trasformazione dell'azienda in società per azioni, ove risulti — al di là dell'accertamento di specifiche irregolarità
— la
mancata rispondenza dell'attività del commissario agli
adempimenti e agli obiettivi fissati nel decreto di nomina. (2)
III
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA; sezione II; sentenza 15 maggio 2006, n. 1759; Pres. ed est. Giambartolomei; Semeraro (Avv. Carbone) c.
Comune di Bari (Avv. Loiodice), Ferrara (Avv. Di Gioia).
Comune e provincia — Società a partecipazione comunale — Nomina del presidente — Carattere fiduciario (D.leg. 18 agosto 2000 n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 50).
direttore generale di Asl (o di azienda ospedaliera) e di dirigente sanita rio e amministrativo, v. Corte cost. 16 giugno 2006, n. 233 (cui si deve la definizione dello spoils system come il metodo di relazioni fra politi ca e amministrazione nel quale si riflette «la scelta di fondo [dei legis latori] di commisurare la durata delle nomine e degli incarichi dirigen ziali a quella degli organi di indirizzo politico»), Foro it., 2006, I, 2599, con nota di richiami; Trib. Latina, ord. 16 febbraio 2006, ibid., 1947, con nota di richiami.
Sullo spoils system nei confronti dei dirigenti delle amministrazioni
regionali e statali, v., rispettivamente, Corte cost. 233/06, cit., e ord. 25 ottobre 2005, n. 398, ibid., 2602.
Circa la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie aventi ad oggetto il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali nelle
pubbliche amministrazioni (con l'eccezione delle controversie relative
agli incarichi di direttore generale di Asl), v. Cass., ord. 12 giugno 2006, n. 13538, in questo fascicolo, I, 3078, con nota di richiami.
(2) La decisione ritiene legittima la revoca dell'incarico di commissa rio straordinario dell'azienda regionale, stante il mancato raggiungi mento degli obiettivi assegnati al commissario (non si tratta, perciò, di
un caso di spoils system). Con riguardo agli enti pubblici dipendenti dallo Stato, nel senso che
l'incarico di commissario straordinario, quale munus pubblico, non può essere revocato ad nutum e che, per far luogo alla revoca, è necessario esaminare la correttezza dell'operato del commissario e valutare i ri
sultati della sua gestione (nella specie, la revoca dell'incarico del commissario straordinario dell'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori «fondazione Giovanni Pascale» era stata motivata con rife rimento ad un'insanabile situazione d'incompatibilità ambientale, cau sa di grave pregiudizio per la funzionalità dell'amministrazione deter minata dall'accentuarsi dello stato di conflittualità interna anche sinda
cale). v. Cons. Stato, sez. IV, 23 ottobre 2003, n. 6544, Foro it., Rep. 2004, voce Sanità pubblica, n. 452.
Sempre con riguardo agli enti pubblici dipendenti dallo Stato, nel senso che la nomina e la revoca dei commissari straordinari ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 6 1. 145/02 e che è illegittima la
revoca di un commissario disposta senza adeguata motivazione circa
l'idoneità tecnica del soggetto a garantire, nel rispetto dei principi della
imparzialità e del buon andamento, continuità all'azione amministrati
va, pure in occasione del cambiamento del programma e degli obiettivi
che sono da raggiungere come impegno politico del nuovo governo, v.
Tar Lazio, sez. II, 8 aprile 2003, n. 3276, id., Rep. 2003, voce Impie
gato dello Stato, n. 580. Nel senso che le controversie aventi ad oggetto il conferimento e la
revoca dell'incarico di commissario straordinario di un ente pubblico rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento
che la nomina del commissario non è assimilabile all'attribuzione di
funzioni dirigenziali e che con il provvedimento di nomina non si viene
a costituire un rapporto di pubblico impiego, ma unicamente il contin
gente inserimento funzionale, per un periodo determinato, di un organo straordinario nella struttura dell'ente, v. Tar Lazio, sez. II, 8 aprile 2003, n. 3273, ibid., voce Amministrazione dello Stato, n. 309.
Il Foro Italiano — 2006.
La nomina, da parte del sindaco, del presidente di una società
di servizi a partecipazione comunale ha carattere fiduciario, esclusa ogni necessità di formulare valutazioni comparative
fra il soggetto nominato presidente e gli altri candidati alla
stessa carica. (3)
I
Considerato che, contrariamente a quanto sostenuto nell'or
dinanza impugnata e come fondatamente rilevato dall'appel
lante, l'istituto dello spoyls system di cui all'art. 6 1. 145/02, non
appare applicabile alla fattispecie in esame che riguarda il di
rettore scientifico di un istituto di ricovero e cura di carattere
scientifico e, cioè, la figura soggettiva preposta alla promozione e al coordinamento dell'attività scientifica e non all'attuazione
dell'indirizzo politico-amministrativo (e come tale retta dal c.d.
merit system); considerato che l'art. 7, 2° comma, 1. reg. Lazio 2/06, riguar
da, contrariamente a quanto sostenuto dall'ordinanza impugna
ta, la diversa fattispecie della cessazione dell'incarico di diretto
(3) La sentenza argomenta da due principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza: quello per cui le nomine effettuate dai capi delle amministrazioni locali ex art. 50, 8° comma, d.leg. 267/00 (secondo il
quale «sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il
presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende e istituzioni») debbono riflettere il giudizio sulla capacità pro fessionale del nominato a rappresentare e garantire l'indirizzo politico gestionale dell'amministrazione procedente (v., cit. in motivazione. Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, Foro it., Rep. 2005, voce
Comune, n. 459; Cons, giust. amm. sic., sez. riun., 2 maggio 2001, n.
290/01, id.. Rep. 2001, voce Sicilia, n. 30); e quello per cui i provvedi menti di nomina a scelta, come quello oggetto della controversia, resta no soggetti, pur essendo connotati da un tasso di discrezionalità parti colarmente elevato, al sindacato del giudice sotto il profilo dell'eccesso di potere (v., cit. in motivazione, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre
1995, n. 898, id.. Rep. 1995, voce Impiegato dello Stato, n. 219, sulla nomina di funzionari diplomatici ai gradi più elevati; Cass. 16 aprile 1998, n. 3882, id., Rep. 2000, voce Sanità pubblica, n. 366, sulla nomi
na dei direttori generali di Asl; adde, Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2002, n. 101, id., Rep. 2002, voce Impiegato dello Stato, n. 289, ancora sulla nomina dei funzionari diplomatici; Cons. Stato, sez. IV, 1° set tembre 1999. n. 1383, id., Rep. 1999, voce Sanità pubblica, n. 372; 27
giugno 1996, n. 804, id., Rep. 1996, voce cit., n. 285; Tar Puglia, sez.
II, 10 maggio 1999. n. 290, id., Rep. 2000, voce cit., n. 381; sez. I 17
febbraio 1999, n. 185, ibid., n. 380, tutte sulla nomina dei direttori ge nerali di Asl; Corte conti, sez. contr. reg. Sicilia, 3 gennaio 1995, n. 1,
id., Rep. 1995, voce Sicilia, n. 401, sulla nomina dei direttori regionali nell'amministrazione della regione Sicilia; diversamente, nel senso che
la nomina del direttore generale di Asl deve comunque fondarsi su una
valutazione comparativa dei requisiti obiettivi sussistenti in capo ai vari
aspiranti, fermo restando il giudizio complessivo, ampiamente discre
zionale, in ordine alle loro qualità e alla loro affidabilità, v. Cons. Sta
to, sez. IV, 1° settembre 1998, n. 1139, id., 1998, III, 549, con nota di
Dalfino, Il direttore generale delle nuove aziende unità sanitarie loca
li). Circa il carattere fiduciario delle designazioni e delle nomine negli
enti, aziende e istituzioni in cui gli enti locali hanno propri rappresen tanti e sul potere del sindaco o del presidente della provincia di con fermare o rinnovare i rappresentanti designati o nominati dal prece dente sindaco o presidente della provincia, v., da ultimo, Tar Marche, sez. I, 3 aprile 2006, n. 118, id., 2006, III, 547, con nota di richiami.
Nel senso che, a norma della 1. reg. Sicilia 23 dicembre 2000 n. 30,
per stabilire se gli incarichi di collaborazione attribuiti dal sindaco o dal
presidente della provincia ad esperti dotati di particolari professionalità siano travolti dalla cessazione del mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia occorre avere riguardo alla natura intrinseca
dell'incarico (talché, se, in linea di principio, il requisito dell'alta pro fessionalità esclude, per il carattere tecnico della prestazione offerta
dall'esperto, l'interferenza dei poteri di direttiva ed indirizzo tipici del
rapporto fiduciario, quest'ultimo può invece sussistere qualora dall'a
nalisi del contratto risulti o la stretta finalizzazione dell'incarico a sup
porto dell'esercizio dei compiti propri del sindaco/presidente o l'espli cito riconoscimento della facoltà per questi ultimi di condizionare nei
tempi e nei modi la prestazione professionale al fine di correlarla alle
esigenze del mandato elettivo), v. Cons, giust. amm. sic., sez. riun.,
290/01, cit. Sullo spoils system nei confronti dei titolari degli organi di vertice di
società controllate o partecipate dalle regioni, v. Corte cost. 16 giugno 2006, n. 233, e Trib. Pescara, decr. 22 marzo 2006, ibid., I, 2599, con
nota di richiami.
This content downloaded from 193.105.245.160 on Sat, 28 Jun 2014 19:19:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
567 PARTE TERZA 568
re scientifico a seguito dell'insediamento del consiglio d'indi
rizzo successivo a quello in carica all'atto del conferimento;
considerato, comunque che l'atto di revoca (discrezionale, di
alta amministrazione e non politico) impugnato in primo grado non appare sorretto da un'adeguata motivazione e non è stato
preceduto dal necessario avviso di avvio del procedimento; considerato che, in virtù del nesso di presupposizione neces
saria, l'annullamento e/o la sospensione dell'atto presupposto
(revoca del precedente incarico) riverbera i suoi effetti sull'atto
consequenziale (nomina del nuovo direttore scientifico).
II
Diritto. — 1. - L'appello è da respingere.
2. - Oggetto del contendere in questo grado di giudizio è il
decreto assessorile n. 134, in data 8 aprile 2002, nella parte in
cui è stata revocata la nomina dell'architetto Leonarda Mangia racina a commissario straordinario dell'azienda autonoma delle
terme di Acireale ed è stato nominato, in sua sostituzione, l'avv.
Antonino Garozzo.
In punto di fatto va rilevato che: — l'architetto Mangiaracina era stata nominata commissario
con decreto n. 1579, in data 9 giugno 2000 sino alla trasforma
zione dell'azienda in s.p.a. (art. 23 1. reg. 27 aprile 1999 n. 10); — nel decreto si precisava che compito del commissario era
quello di provvedere aH'«ordinaria amministrazione, all'elimi
nazione dei residui attivi e passivi risultanti dal bilancio azien
dale, alla definizione di ogni pendenza e rapporto con terzi, alla
definitiva conclusione dei contenziosi esistenti ed alla esatta
determinazione della consistenza patrimoniale mobiliare e im
mobiliare, atti tutti propedeutici all'avvio delle procedure ne
cessarie alla prossima soppressione dell'azienda prevista dal
citato art. 23, 1° comma, 1. reg. 27 aprile 1999 n. 10»; — la revoca è stata motivata con richiamo ob relationem al
rapporto in data 28 febbraio 2002 prot. 6623/S2 del diparti mento turismo, sport e spettacolo e quindi ai risultati dell'azione
commissariale (ritenuti insoddisfacenti rispetto agli obiettivi
prefissati nonché in relazione ad alcuni inadempimenti quali la
mancata presentazione della relazione trimestrale e la intempe stiva presentazione del bilancio preventivo 2001 e del conto
consuntivo 2000). In punto di diritto l'appellante contesta la fondatezza dei ri
lievi, evidenziando le attività svolte e le ragioni dei ritardi (non
imputabili, sostiene, alla sua azione). 3. - Le censure non sono condivisibili.
Osserva il collegio che l'incarico di cui trattasi corrisponde ad una scelta discrezionale preordinata alla realizzazione di pre cisi obiettivi: oltre alla ordinaria amministrazione dell'azienda, l'eliminazione dei residui attivi e passivi risultanti dal bilancio aziendale, la definizione di ogni pendenza e rapporto con terzi, la definitiva conclusione dei contenziosi esistenti, l'esatta de
terminazione della consistenza patrimoniale mobiliare e immo
biliare, atti tutti propedeutici all'avvio delle procedure necessa
rie alla prossima soppressione dell'azienda prevista dal citato
art. 23, 1° comma, 1. reg. 27 aprile 1999 n. 10.
In questa prospettiva l'incarico è conferito sino alla trasfor
mazione dell'azienda stessa in società per azioni.
La nomina riflette dunque un giudizio di affidabilità ovvero la
fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi
espressi nel decreto di nomina, orientando l'azione dell'organi smo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi pubblici indicati nel decreto di nomina.
In questa prospettiva la revoca dell'incarico non richiede ne
cessariamente l'accertamento di specifiche irregolarità, ma è
sufficientemente motivata con il rilievo di mancato consegui mento di obiettivi e di difetto di sintonia rispetto agli indirizzi posti dall'amministrazione.
Nella specie tali elementi sembrano emergere allo stato degli atti, atteso in particolare da un lato il ritardo oggettivo nella
realizzazione degli obiettivi e in taluni adempimenti (intempe stiva presentazione del bilancio preventivo 2001 e del conto
consuntivo 2000) e dall'altro il mancato rispetto degli adempi menti relativi alla presentazione della relazione trimestrale al
l'assessorato (relazione, che non è surrogabile con il mero invio
delle delibere adottate e che risulta presentata una sola volta
dall'arch. Mangiaracina durante la sua gestione).
Il Foro Italiano — 2006.
Si tratta di elementi che sono sufficienti a giustificare gli atti
in vertenza.
In appello vengono, tra l'altro, esposte le difficoltà operative incontrate dal commissario architetto Mangiaracina e i risultati
positivi della sua gestione. Senonché, come osservato dal giudice di primo grado, se pure
alcune inadempienze possono risultare in qualche modo giusti ficabili con l'influenza di fattori esterni e non completamente controllabili dalla gestione commissariale, in una valutazione
complessiva l'azione amministrativa commissariale non appare
oggettivamente soddisfacente rispetto agli scopi fissati nel de
creto di nomina.
Va quindi condivisa la sentenza appellata, laddove si afferma
che il provvedimento di revoca risulta legittimamente adottato
in forza dei poteri di vigilanza spettanti all'assessorato regiona
le, l'esercizio dei quali appare attendibile nella valutazione ne
gativa alla luce dei risultati conseguiti e degli obiettivi ancora
da raggiungere. 4. - Per le ragioni che precedono
— assorbita ogni ulteriore
questione —
l'appello va respinto.
111
Fatto e diritto. — 1. - In fatto premette l'avv. Francesco Se
meraro: — a seguito di determinazione dirigenziale del 9 giugno
1998, sui quotidiani locali è stato pubblicato l'avviso della sele
zione dei candidati idonei alla nomina, da parte del comune di
Bari, del presidente, di due componenti e di un supplente del
collegio sindacale della società per azioni Bari multiservizi; — di avere presentato il 29 giugno 1998 la sua candidatura
alla carica di presidente del consiglio di amministrazione del
l'anzidetta società, ma di non avere ricevuto alcuna comunica
zione al riguardo; —
peraltro, il 29 ottobre 1998, il sindaco di Bari ha designato il dott. Vito Ferrara alla carica di presidente del consiglio di
amministrazione.
Con ricorso notificato il 5 gennaio 1999, il dott. Semeraro ha
impugnato il decreto di nomina del dott. Vito Ferrara ed ha de
dotto, a sostegno del suo gravame, i seguenti motivi: — il sindaco ha taciuto i criteri di scelta e le modalità con cui
ha portato a termine la comparazione tra quanti hanno avanzato
la loro candidatura; in realtà, anche il ricorrente vanta i mede
simi titoli del dott. Ferrara; — il ricorrente ignora cosa sia stato deciso in merito alla sua
domanda, benché l'amministrazione fosse tenuta a provvedere con atto espresso e definitivo;
— la nomina del dott. Ferrara è stata decretata in ritardo, ben
ché fosse scaduto il termine entro cui il sindaco avrebbe dovuto
deliberare.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Bari e il controinte
ressato, dott. Ferrara.
Quest'ultimo, con atto notificato il 27 gennaio 1999, deposi tato in pari data, ha proposto ricorso incidentale, domandando
l'annullamento del provvedimento con cui il comune di Bari ha
ritenuto ammissibile la domanda dell'avv. Francesco Semeraro,
sebbene l'istante non possedesse i requisiti per partecipare alla
procedura per l'incarico di presidente della Bari multiservizi
s.p.a., richiesti dall'art. 6 del regolamento, approvato con deli
berazione consiliare n. 29/97.
Nella camera di consiglio del 28 gennaio 1999 (ord. n. 111) è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.
2. - Il ricorso è infondato.
2.1. - È orientamento del giudice amministrativo che la nor
ma, contenuta nell'art. 50, 8° comma, d.leg. 18 agosto 2000 n.
267 — in forza del quale «sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni» — non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni del sin
daco e del presidente della provincia, ma definisce anche la re
gola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie
anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventual
mente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e
le designazioni di rappresentanti delle amministrazioni locali
presso altri enti, rispettivamente, di competenza del sindaco e
This content downloaded from 193.105.245.160 on Sat, 28 Jun 2014 19:19:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
del presidente della provincia, devono considerarsi di carattere
fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, Foro it., Rep. 2005, voce Comune, n. 459; Cons,
giust. amm. sic., sez. riun., 2 maggio 2001, n. 290/01, id., Rep. 2001, voce cit., n. 345).
Pertanto, pur comportando una scelta nell'ambito dei soggetti ritenuti idonei tra quelli che hanno proposto la loro candidatura, il provvedimento, di cui è causa, si caratterizza non già come
mero giudizio conseguente all'individuazione del candidato tec
nicamente più qualificato, bensì come giudizio sulle qualità del
nominato ed espressione della volontà di presceglierlo per la ri
tenuta maggiore affidabilità che lo stesso garantisce rispetto al
l'indirizzo politico gestionale dell'amministrazione procedente. Ed in proposito osserva il collegio che l'art. 9 del regola
mento, approvato con la deliberazione consiliare n. 29 del 31
gennaio 1997, allorquando prescrive che il «sindaco nomina o
designa con provvedimento motivato i rappresentanti dei comu
ni, secondo criteri di onestà, di prestigio, di competenza e di
esperienza politico-amministrativa scegliendoli tra i candidati
ritenuti idonei», non fa riferimento ad un'analitica comparazio ne dei singoli titoli, propri di ogni interessato, ma pone l'ac
cento sulla necessità che sia evidenziato il possesso, da parte del
designato, dei requisiti indispensabili perché egli sia all'altezza
del compito affidatogli. Il che appare significativo dell'intento dell'assemblea consi
liare, coerentemente del resto con la natura (privatistica) del
l'incarico da conferire, di accentuare il carattere discrezionale
della scelta, da operarsi, tra coloro che ne hanno fatta domanda
e sono in possesso dei requisiti prescritti, sulla base di una mag
giore affidabilità del prescelto, intuitu personae. Va, perciò, disattesa la censura di eccesso di potere per di
fetto di motivazione.
Si può ritenere acquisito, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, il principio secondo cui i provvedimenti di nomina a
scelta, cui è riconducibile la nomina in esame, pur costituendo
atti di alta amministrazione e seppure connotati da un tasso di
discrezionalità particolarmente elevato, non sono, tuttavia sot
tratti, come tali, al principio di legalità ed al sindacato del giu dice amministrativo, che, proprio in relazione alla natura squi sitamente discrezionale del provvedimento, è destinato ad indi
rizzarsi soprattutto verso il riscontro di eventuali profili di ec
cesso di potere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 1995, n.
898, id., Rep. 1995, voce Giustizia amministrativa, n. 168;
Cass., sez. un., 16 aprile 1998, n. 3882, id., Rep. 2000, voce Sa
nità pubblica, n. 366). Non di meno, dal momento che la procedura di nomina del
presidente della Bari multiservizi non consiste in una scelta del
più qualificato professionalmente all'esito di un giudizio di me
rito comparativo, pur ritenendosi la necessità di un'ostentazione
specifica e autonoma delle ragioni della designazione del dott.
Ferrara, va concluso che tale motivazione, in tanto è sufficiente, in quanto verta sul possesso, da parte del soggetto prescelto, delle doti necessarie a ricoprire l'incarico in modo ottimale (se condo un parametro di politica gestionale elaborato dall'autorità
procedente), pur tacendo le ragioni di esclusione degli altri can
didati, ancorché di uguale o, in ipotesi, anche di più elevata
qualificazione professionale, ma ritenuti meno affidabili in rela
zione agli scopi perseguiti. 3. - Senza pregio è il secondo motivo di ricorso.
L'omessa comunicazione del provvedimento conclusivo del
procedimento, avviato con la pubblicazione dell'avviso pubbli co, afferendo ad un fase successiva alla perfezione del provve dimento, non è un vizio invalidante, ma determina unicamente
10 slittamento della data di decorrenza del termine per l'impu
gnativa. 4. - Va, infine, respinto il terzo motivo, giacché, ai sensi del
l'art. 17, comma 45, 1. 15 maggio 1997 n. 127, in caso di ina dempimento dell'obbligo di provvedere, il sindaco sarebbe de
caduto dalle sue attribuzioni se, invitato a deliberare entro un
congruo termine, avesse omesso l'adozione dell'atto di nomina.
5. - In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso
in esame va respinto. Di conseguenza, va dichiarato improcedibile per carenza di
interesse il ricorso incidentale, proposto dal dott. Ferrara.
11 Foro Italiano — 2006.
CORTE DEI CONTI;
I
CORTE DEI CONTI; sezioni riunite in sede di controllo; II collegio; deliberazione 25 luglio ,2006, n. 37/contr.; Pres.
Staderini, Rei. Neri.
Contabilità e bilancio dello Stato — Leggi di spesa — Quan tificazione degli oneri — Copertura finanziaria — Qua drimestre gennaio-aprile 2006 (Cost., art. 81; 1. 23 agosto 1988 n. 362, nuove norme in materia di bilancio e di contabi lità dello Stato, art. 7).
La Corte dei conti ha deliberato la relazione concernente le
tecniche di quantificazione degli oneri e le tipologie di co
pertura finanziaria delle leggi approvate dal parlamento nel
quadrimestre gennaio-aprile 2006. (1)
II
CORTE DEI CONTI; sezioni riunite in sede di controllo; II collegio; deliberazione 10 maggio 2006, n. 15/contr.; Pres.
Staderini, Rei. Mazzillo, Neri, Pala, Flaccadoro.
Contabilità e bilancio dello Stato — Leggi di spesa — Quan tificazione degli oneri — Copertura finanziaria — Qua drimestre settembre-dicembre 2005 (Cost., art. 81; 1. 23
agosto 1988 n. 362, art. 7).
La Corte dei conti ha deliberato la relazione concernente le
tecniche di quantificazione degli oneri e le tipologie di co
pertura finanziaria delle leggi approvate dal parlamento nel
quadrimestre settembre-dicembre 2005. (2)
III
CORTE DEI CONTI; sezioni riunite in sede di controllo; II collegio; deliberazione 29 novembre 2005, n. 37/contr.; Pres.
Staderini, Rei. Neri.
Contabilità e bilancio dello Stato — Leggi di spesa — Quan tificazione degli oneri — Copertura finanziaria — Qua drimestre maggio-agosto 2005 (Cost., art. 81; 1. 23 agosto 1988 n. 362, art. 7).
La Corte dei conti ha deliberato la relazione concernente le
tecniche di quantificazione degli oneri e le tipologie di co
pertura finanziaria delle leggi approvate dal parlamento nel
quadrimestre maggio-agosto 2005. (3)
(1-3) Si tratta delle ultime tre relazioni della Corte dei conti al par lamento sui criteri di quantificazione degli oneri finanziari recati dalla nuova legislazione di spesa e sulla congruità — ex art. 81,4° comma, Cost. — dei relativi mezzi di copertura.
Le considerazioni presenti in tutte le relazioni sono due. La prima ri
guarda la mancata apposizione della «clausola di salvaguardia» alle numerose leggi di ratifica ed esecuzione dei trattati internazionali, sul
presupposto che gli stanziamenti per la loro attuazione abbiano natura di «tetti di spesa» (la «clausola di salvaguardia», prevista dall'art. 11 ter 1. 468/78, consiste nell'indicazione delle misure necessarie a com
pensare gli effetti di spesa derivanti da una nuova legge, eccedenti la
previsione effettuata). In proposito, la corte ammonisce che all'assun zione di determinati obblighi sul piano internazionale corrispondono pretese, tutelate dal diritto internazionale, rispetto alle quali non sono
configurabili «tetti di spesa», vale a dire limitazioni quantitative al
l'adempimento degli obblighi stessi; donde la necessità che le leggi di
ratifica ed esecuzione dei trattati prevedano (e coprano) l'onere da cia
scuna specificamente recato. La seconda considerazione riguarda l'accentuazione del fenomeno
(già rilevato con riguardo alla legislazione del primo quadrimestre 2005: v. Corte conti, sez. riun., 22 luglio 2005, n. 27/contr., Foro it.,
2006, III, 320. con nota di D'Auria) per cui la copertura delle leggi di
spesa avviene, con sempre maggiore frequenza, modificando l'alloca
zione di risorse in precedenza destinate ad altre finalità e, perciò, con
un uso distorto dei «fondi speciali», costituiti — in una logica di pro
grammazione — per far fronte alla copertura dei provvedimenti legis lativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari
compresi nel bilancio pluriennale e, in particolare, di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione eco nomica e finanziaria deliberato dal parlamento (art. 11 bis 1. 468/78).
This content downloaded from 193.105.245.160 on Sat, 28 Jun 2014 19:19:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions