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sezione V; ordinanza cautelare 12 settembre 2006, n. 4554; Pres. Santoro, Rel. Russo; Cognetti (Avv....

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sezione V; ordinanza cautelare 12 settembre 2006, n. 4554; Pres. Santoro, Rel. Russo; Cognetti (Avv. Tedeschini, Damiani) c. Min. salute (Avv. dello Stato D'Elia), Regione Lazio (Avv. Terracciano), Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma (Avv. Russo Velentini), Muti (Avv. Miranda). Annulla Tar Lazio, sez. III quater, n. 4142/06 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 11 (NOVEMBRE 2006), pp. 563/564-569/570 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201247 . Accessed: 28/06/2014 19:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.160 on Sat, 28 Jun 2014 19:19:06 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione V; ordinanza cautelare 12 settembre 2006, n. 4554; Pres. Santoro, Rel. Russo; Cognetti(Avv. Tedeschini, Damiani) c. Min. salute (Avv. dello Stato D'Elia), Regione Lazio (Avv.Terracciano), Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma (Avv. Russo Velentini), Muti (Avv.Miranda). Annulla Tar Lazio, sez. III quater, n. 4142/06Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 11 (NOVEMBRE 2006), pp. 563/564-569/570Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201247 .

Accessed: 28/06/2014 19:19

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563 PARTE TERZA 564

Con il primo gruppo di censure la ricorrente evidenzia una

violazione dell'autonomia universitaria poiché il decreto mini

steriale definisce in modo troppo dettagliato le materie «caratte

rizzanti» e «di base» ed attribuisce alle stesse puntualmente i

crediti formativi, per complessivi duecentosedici dei trecento

crediti previsti per la laurea magistrale in giurisprudenza. La censura appare fondata alla luce del sistema introdotto dal

legislatore con l'art. 17, comma 95,1. 127/97, che attribuisce un

importante rilievo al contributo dei singoli atenei nella defini

zione dei propri ordinamenti didattici, stabilendo che l'ordina

mento degli studi dei corsi di diploma di laurea è disciplinato dagli atenei in conformità a criteri generali definiti da decreti

del ministero, il quale delinea, con riferimento ai corsi di di

ploma universitario, la durata degli stessi, l'eventuale serialità

dei corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a

livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di

corsi e di titoli universitari. Ove vi sia una disciplina estremamente dettagliata che elenca

le materie e la loro valenza in termini di credito formativo, l'ap

porto dell'università diviene del tutto marginale, dal momento

che ad esse rimane da gestire concretamente soltanto un quarto dei crediti totali che possono assegnare anche a materie non

rientranti tra le attività formative «di base» o «caratterizzanti», tutte individuate dall'amministrazione.

Il decreto, peraltro, si pone in contraddizione con la sua stessa

premessa che riconosce «la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'art. 33 Cost., riconoscendo a ciascun ateneo la li

bertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici...». Tale eccessiva rigidità dell'ordinamento didattico è stata rile

vata anche dal Cun che, nel parere obbligatorio reso all'ammi

nistrazione sullo schema di decreto, riteneva necessario asse

gnare alla disponibilità dei singoli atenei, al fine di salvaguar darne l'autonomia costituzionalmente garantita, almeno cento

dei trecento crediti formativi complessivi. L'amministrazione, tuttavia, non ha tenuto in alcun conto le

osservazioni del Cun, né ha fornito alcuna motivazione circa le

ragioni che l'hanno indotta a disattendere tali indicazioni.

Nessuna sufficiente motivazione è contenuta nella relazione

illustrativa del decreto che non evidenzia le ragioni poste a fon

damento delle scelte dell'amministrazione, dimostrando, vice

versa, l'erroneità e il travisamento in cui è incorso il ministero.

In particolare, il richiamo al disposto dell'art. 10 d.m. 270/04 — che consente per i corsi preordinati all'accesso alle attività

professionali che il numero di crediti determinati per decreto

superi la soglia del cinquanta per cento del totale — è, nel caso

di specie, incoerente.

La norma, infatti, pone un limite del cinquanta per cento del

totale dei crediti superabile soltanto a certe condizioni, e nei li

miti della ragionevolezza e della proporzione, che non appaiono nelle ragioni addotte dall'amministrazione a fronte di un supe ramento della soglia così consistente.

Il collegio, in accoglimento delle censure proposte, ritiene

che il d.m. impugnato non applichi correttamente l'art. 10 d.m.

270/04. Parimenti fondata è la doglianza con cui si censura il difetto

di motivazione del decreto.

Non risultano, infatti, in alcun modo esplicitati i criteri e i

principi che l'amministrazione ha seguito per l'individuazione

delle materie di base e caratterizzanti e nell'attribuzione alle

stesse dei relativi criteri formativi.

Giova evidenziare, a tal proposito, che le materie appartenenti al settore IUS/06 II settore giuridico del diritto alla navigazione dei trasporti hanno assunto notevole rilievo sia nell'ordinamento

nazionale che in quello comunitario ed internazionale, basti

pensare al codice della navigazione ed alla parte aeronautica

dello stesso, oggetto di una recentissima riforma (d.leg. 9 mag

gio 2005 n. 96) che affianca i codici civile, penale, di procedura civile e di procedura penale.

L'importanza del settore è confermata anche a livello di di

ritto internazionale, nonché di legislazione comunitaria, caratte

rizzata da un'intensa produzione normativa (trattato Ce nonché,

soprattutto, direttive e regolamenti) dall'emanazione di docu

menti di indirizzo politico (libro bianco Ce, «La politica dei tra sporti fino al 2010») alla creazione di reti transeuropee, dal

l'implementazione di specifici programmi di ricerca nel campo del trasporto (ad es. mobilità sostenibile) e dalla stessa organiz

1l Foro Italiano — 2006.

zazione della commissione europea, delle cui direzioni generali una è riferita alla materia dei trasporti.

Anche sotto il profilo occupazionale le materie ricomprese nel settore IUS/06, sono particolarmente rilevanti sia all'interno

dell'ordinamento nazionale che in quello europeo, per il rilievo

che hanno assunto i traffici commerciali e comunque il diritto

dei trasporti nella società.

Alla luce di quanto esposto si ritiene l'illegittimità del de

creto del ministero sotto il profilo dell'irragionevolezza delle

scelte, estranee alle finalità fissate dalla legge e dalla stessa

amministrazione.

Conclusivamente, il collegio accoglie il ricorso siccome fon

dato e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; ordinanza cautelare 12

settembre 2006, n. 4554; Pres. Santoro, Rei. Russo; Cognetti

(Avv. Tedeschini, Damiani) c. Min. salute (Avv. dello Stato

D'Elia), Regione Lazio (Avv. Terracciano), Istituti fisiote

rapici ospedalieri di Roma (Avv. Russo Valentini), Muti

(Avv. Miranda). Annulla Tar Lazio, sez■ IH quater, n.

4142/06.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Istituto di ri covero e cura a carattere scientifico — Direttore scientifi

co — Incarico conferito nei sei mesi antecedenti la scaden

za naturale della legislatura — Revoca nei sei mesi succes

sivi al voto sulla fiducia al nuovo governo —; Esclusione

(L. 15 luglio 2002 n. 145, disposizioni per il riordino della di rigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'in

terazione tra pubblico e privato, art. 6; 1. reg. Lazio 23 gen naio 2006 n. 2, disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati

in fondazioni ai sensi del d.leg. 16 ottobre 2003 n. 288, art.

7).

L'incarico di «direttore scientifico» di un istituto di ricovero e

cura a carattere scientifico, ove conferito nei sei mesi antece

denti la scadenza naturale della legislatura, non è soggetto a

revoca da parte del ministro della salute nei sei mesi succes

sivi al voto sulla fiducia al nuovo governo (nella specie, il

Consiglio di Stato ha ritenuto che l'incarico, in quanto avente ad oggetto la promozione e il coordinamento dell'atti

vità scientifica e non l'attuazione dell'indirizzo politico, è

retto non dal principio dello spoils system ma da quello del

merit systemj. (1)

(1) L'ordinanza esclude che l'art. 6, 1° comma, 1. 145/02 (secondo il

quale «le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri or

ganismi comunque denominati, conferite dal governo o dai ministri nei

sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura [...], posso no essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al governo») sia applicabile agli incarichi per i

quali — come negli istituti a carattere scientifico — non sussista un'e

sigenza di continuità fra indirizzo politico e gestione amministrativa. L'ordinanza nega, altresì, che l'art. 7, 2° comma, 1. reg. Lazio 2/06

(il quale prevede che «l'incarico cessa, comunque, all'insediamento del

consiglio [di indirizzo e verifica] successivo a quello in carica all'atto del conferimento, salvo rinnovo») sia in grado di provocare un «effetto

spoils system». Questa norma, infatti, si riferisce al mutamento non già dell'indirizzo politico-amministrativo del governo, bensì dell'indirizzo che promana dall'organo — il «consiglio di indirizzo e verifica» — cui

spetta di «determinale] gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività dell'i stituto» (art. 4, 2° comma, 1. reg. cit.); organo col quale è ben ragione vole che il direttore scientifico si trovi in consonanza nello svolgimento del suo incarico.

Sullo spoils system in campo sanitario, con riguardo agli incarichi di

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

II

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA; decisione 18 aprile 2006, n. 142; Pres. Barbagallo, Est. Trovato; Mangiaracina (Avv.

Zampardi) c. Assessorato regionale al turismo, comunicazioni

e trasporti (Avv. dello Stato Dell' Aira) e altri. Conferma Tar

Sicilia, sez. 1, 16 luglio 2003, n. 1180.

Sicilia — Azienda regionale — Trasformazione in società per azioni — Commissario straordinario — Revoca —

Fattispecie.

È legittima la revoca dell'incarico di commissario straordina

rio di un'azienda regionale siciliana, conferito in vista della

trasformazione dell'azienda in società per azioni, ove risulti — al di là dell'accertamento di specifiche irregolarità

— la

mancata rispondenza dell'attività del commissario agli

adempimenti e agli obiettivi fissati nel decreto di nomina. (2)

III

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA; sezione II; sentenza 15 maggio 2006, n. 1759; Pres. ed est. Giambartolomei; Semeraro (Avv. Carbone) c.

Comune di Bari (Avv. Loiodice), Ferrara (Avv. Di Gioia).

Comune e provincia — Società a partecipazione comunale — Nomina del presidente — Carattere fiduciario (D.leg. 18 agosto 2000 n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 50).

direttore generale di Asl (o di azienda ospedaliera) e di dirigente sanita rio e amministrativo, v. Corte cost. 16 giugno 2006, n. 233 (cui si deve la definizione dello spoils system come il metodo di relazioni fra politi ca e amministrazione nel quale si riflette «la scelta di fondo [dei legis latori] di commisurare la durata delle nomine e degli incarichi dirigen ziali a quella degli organi di indirizzo politico»), Foro it., 2006, I, 2599, con nota di richiami; Trib. Latina, ord. 16 febbraio 2006, ibid., 1947, con nota di richiami.

Sullo spoils system nei confronti dei dirigenti delle amministrazioni

regionali e statali, v., rispettivamente, Corte cost. 233/06, cit., e ord. 25 ottobre 2005, n. 398, ibid., 2602.

Circa la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie aventi ad oggetto il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali nelle

pubbliche amministrazioni (con l'eccezione delle controversie relative

agli incarichi di direttore generale di Asl), v. Cass., ord. 12 giugno 2006, n. 13538, in questo fascicolo, I, 3078, con nota di richiami.

(2) La decisione ritiene legittima la revoca dell'incarico di commissa rio straordinario dell'azienda regionale, stante il mancato raggiungi mento degli obiettivi assegnati al commissario (non si tratta, perciò, di

un caso di spoils system). Con riguardo agli enti pubblici dipendenti dallo Stato, nel senso che

l'incarico di commissario straordinario, quale munus pubblico, non può essere revocato ad nutum e che, per far luogo alla revoca, è necessario esaminare la correttezza dell'operato del commissario e valutare i ri

sultati della sua gestione (nella specie, la revoca dell'incarico del commissario straordinario dell'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori «fondazione Giovanni Pascale» era stata motivata con rife rimento ad un'insanabile situazione d'incompatibilità ambientale, cau sa di grave pregiudizio per la funzionalità dell'amministrazione deter minata dall'accentuarsi dello stato di conflittualità interna anche sinda

cale). v. Cons. Stato, sez. IV, 23 ottobre 2003, n. 6544, Foro it., Rep. 2004, voce Sanità pubblica, n. 452.

Sempre con riguardo agli enti pubblici dipendenti dallo Stato, nel senso che la nomina e la revoca dei commissari straordinari ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 6 1. 145/02 e che è illegittima la

revoca di un commissario disposta senza adeguata motivazione circa

l'idoneità tecnica del soggetto a garantire, nel rispetto dei principi della

imparzialità e del buon andamento, continuità all'azione amministrati

va, pure in occasione del cambiamento del programma e degli obiettivi

che sono da raggiungere come impegno politico del nuovo governo, v.

Tar Lazio, sez. II, 8 aprile 2003, n. 3276, id., Rep. 2003, voce Impie

gato dello Stato, n. 580. Nel senso che le controversie aventi ad oggetto il conferimento e la

revoca dell'incarico di commissario straordinario di un ente pubblico rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento

che la nomina del commissario non è assimilabile all'attribuzione di

funzioni dirigenziali e che con il provvedimento di nomina non si viene

a costituire un rapporto di pubblico impiego, ma unicamente il contin

gente inserimento funzionale, per un periodo determinato, di un organo straordinario nella struttura dell'ente, v. Tar Lazio, sez. II, 8 aprile 2003, n. 3273, ibid., voce Amministrazione dello Stato, n. 309.

Il Foro Italiano — 2006.

La nomina, da parte del sindaco, del presidente di una società

di servizi a partecipazione comunale ha carattere fiduciario, esclusa ogni necessità di formulare valutazioni comparative

fra il soggetto nominato presidente e gli altri candidati alla

stessa carica. (3)

I

Considerato che, contrariamente a quanto sostenuto nell'or

dinanza impugnata e come fondatamente rilevato dall'appel

lante, l'istituto dello spoyls system di cui all'art. 6 1. 145/02, non

appare applicabile alla fattispecie in esame che riguarda il di

rettore scientifico di un istituto di ricovero e cura di carattere

scientifico e, cioè, la figura soggettiva preposta alla promozione e al coordinamento dell'attività scientifica e non all'attuazione

dell'indirizzo politico-amministrativo (e come tale retta dal c.d.

merit system); considerato che l'art. 7, 2° comma, 1. reg. Lazio 2/06, riguar

da, contrariamente a quanto sostenuto dall'ordinanza impugna

ta, la diversa fattispecie della cessazione dell'incarico di diretto

(3) La sentenza argomenta da due principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza: quello per cui le nomine effettuate dai capi delle amministrazioni locali ex art. 50, 8° comma, d.leg. 267/00 (secondo il

quale «sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il

presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e

alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende e istituzioni») debbono riflettere il giudizio sulla capacità pro fessionale del nominato a rappresentare e garantire l'indirizzo politico gestionale dell'amministrazione procedente (v., cit. in motivazione. Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, Foro it., Rep. 2005, voce

Comune, n. 459; Cons, giust. amm. sic., sez. riun., 2 maggio 2001, n.

290/01, id.. Rep. 2001, voce Sicilia, n. 30); e quello per cui i provvedi menti di nomina a scelta, come quello oggetto della controversia, resta no soggetti, pur essendo connotati da un tasso di discrezionalità parti colarmente elevato, al sindacato del giudice sotto il profilo dell'eccesso di potere (v., cit. in motivazione, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre

1995, n. 898, id.. Rep. 1995, voce Impiegato dello Stato, n. 219, sulla nomina di funzionari diplomatici ai gradi più elevati; Cass. 16 aprile 1998, n. 3882, id., Rep. 2000, voce Sanità pubblica, n. 366, sulla nomi

na dei direttori generali di Asl; adde, Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2002, n. 101, id., Rep. 2002, voce Impiegato dello Stato, n. 289, ancora sulla nomina dei funzionari diplomatici; Cons. Stato, sez. IV, 1° set tembre 1999. n. 1383, id., Rep. 1999, voce Sanità pubblica, n. 372; 27

giugno 1996, n. 804, id., Rep. 1996, voce cit., n. 285; Tar Puglia, sez.

II, 10 maggio 1999. n. 290, id., Rep. 2000, voce cit., n. 381; sez. I 17

febbraio 1999, n. 185, ibid., n. 380, tutte sulla nomina dei direttori ge nerali di Asl; Corte conti, sez. contr. reg. Sicilia, 3 gennaio 1995, n. 1,

id., Rep. 1995, voce Sicilia, n. 401, sulla nomina dei direttori regionali nell'amministrazione della regione Sicilia; diversamente, nel senso che

la nomina del direttore generale di Asl deve comunque fondarsi su una

valutazione comparativa dei requisiti obiettivi sussistenti in capo ai vari

aspiranti, fermo restando il giudizio complessivo, ampiamente discre

zionale, in ordine alle loro qualità e alla loro affidabilità, v. Cons. Sta

to, sez. IV, 1° settembre 1998, n. 1139, id., 1998, III, 549, con nota di

Dalfino, Il direttore generale delle nuove aziende unità sanitarie loca

li). Circa il carattere fiduciario delle designazioni e delle nomine negli

enti, aziende e istituzioni in cui gli enti locali hanno propri rappresen tanti e sul potere del sindaco o del presidente della provincia di con fermare o rinnovare i rappresentanti designati o nominati dal prece dente sindaco o presidente della provincia, v., da ultimo, Tar Marche, sez. I, 3 aprile 2006, n. 118, id., 2006, III, 547, con nota di richiami.

Nel senso che, a norma della 1. reg. Sicilia 23 dicembre 2000 n. 30,

per stabilire se gli incarichi di collaborazione attribuiti dal sindaco o dal

presidente della provincia ad esperti dotati di particolari professionalità siano travolti dalla cessazione del mandato elettivo del sindaco o del

presidente della provincia occorre avere riguardo alla natura intrinseca

dell'incarico (talché, se, in linea di principio, il requisito dell'alta pro fessionalità esclude, per il carattere tecnico della prestazione offerta

dall'esperto, l'interferenza dei poteri di direttiva ed indirizzo tipici del

rapporto fiduciario, quest'ultimo può invece sussistere qualora dall'a

nalisi del contratto risulti o la stretta finalizzazione dell'incarico a sup

porto dell'esercizio dei compiti propri del sindaco/presidente o l'espli cito riconoscimento della facoltà per questi ultimi di condizionare nei

tempi e nei modi la prestazione professionale al fine di correlarla alle

esigenze del mandato elettivo), v. Cons, giust. amm. sic., sez. riun.,

290/01, cit. Sullo spoils system nei confronti dei titolari degli organi di vertice di

società controllate o partecipate dalle regioni, v. Corte cost. 16 giugno 2006, n. 233, e Trib. Pescara, decr. 22 marzo 2006, ibid., I, 2599, con

nota di richiami.

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567 PARTE TERZA 568

re scientifico a seguito dell'insediamento del consiglio d'indi

rizzo successivo a quello in carica all'atto del conferimento;

considerato, comunque che l'atto di revoca (discrezionale, di

alta amministrazione e non politico) impugnato in primo grado non appare sorretto da un'adeguata motivazione e non è stato

preceduto dal necessario avviso di avvio del procedimento; considerato che, in virtù del nesso di presupposizione neces

saria, l'annullamento e/o la sospensione dell'atto presupposto

(revoca del precedente incarico) riverbera i suoi effetti sull'atto

consequenziale (nomina del nuovo direttore scientifico).

II

Diritto. — 1. - L'appello è da respingere.

2. - Oggetto del contendere in questo grado di giudizio è il

decreto assessorile n. 134, in data 8 aprile 2002, nella parte in

cui è stata revocata la nomina dell'architetto Leonarda Mangia racina a commissario straordinario dell'azienda autonoma delle

terme di Acireale ed è stato nominato, in sua sostituzione, l'avv.

Antonino Garozzo.

In punto di fatto va rilevato che: — l'architetto Mangiaracina era stata nominata commissario

con decreto n. 1579, in data 9 giugno 2000 sino alla trasforma

zione dell'azienda in s.p.a. (art. 23 1. reg. 27 aprile 1999 n. 10); — nel decreto si precisava che compito del commissario era

quello di provvedere aH'«ordinaria amministrazione, all'elimi

nazione dei residui attivi e passivi risultanti dal bilancio azien

dale, alla definizione di ogni pendenza e rapporto con terzi, alla

definitiva conclusione dei contenziosi esistenti ed alla esatta

determinazione della consistenza patrimoniale mobiliare e im

mobiliare, atti tutti propedeutici all'avvio delle procedure ne

cessarie alla prossima soppressione dell'azienda prevista dal

citato art. 23, 1° comma, 1. reg. 27 aprile 1999 n. 10»; — la revoca è stata motivata con richiamo ob relationem al

rapporto in data 28 febbraio 2002 prot. 6623/S2 del diparti mento turismo, sport e spettacolo e quindi ai risultati dell'azione

commissariale (ritenuti insoddisfacenti rispetto agli obiettivi

prefissati nonché in relazione ad alcuni inadempimenti quali la

mancata presentazione della relazione trimestrale e la intempe stiva presentazione del bilancio preventivo 2001 e del conto

consuntivo 2000). In punto di diritto l'appellante contesta la fondatezza dei ri

lievi, evidenziando le attività svolte e le ragioni dei ritardi (non

imputabili, sostiene, alla sua azione). 3. - Le censure non sono condivisibili.

Osserva il collegio che l'incarico di cui trattasi corrisponde ad una scelta discrezionale preordinata alla realizzazione di pre cisi obiettivi: oltre alla ordinaria amministrazione dell'azienda, l'eliminazione dei residui attivi e passivi risultanti dal bilancio aziendale, la definizione di ogni pendenza e rapporto con terzi, la definitiva conclusione dei contenziosi esistenti, l'esatta de

terminazione della consistenza patrimoniale mobiliare e immo

biliare, atti tutti propedeutici all'avvio delle procedure necessa

rie alla prossima soppressione dell'azienda prevista dal citato

art. 23, 1° comma, 1. reg. 27 aprile 1999 n. 10.

In questa prospettiva l'incarico è conferito sino alla trasfor

mazione dell'azienda stessa in società per azioni.

La nomina riflette dunque un giudizio di affidabilità ovvero la

fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi

espressi nel decreto di nomina, orientando l'azione dell'organi smo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi pubblici indicati nel decreto di nomina.

In questa prospettiva la revoca dell'incarico non richiede ne

cessariamente l'accertamento di specifiche irregolarità, ma è

sufficientemente motivata con il rilievo di mancato consegui mento di obiettivi e di difetto di sintonia rispetto agli indirizzi posti dall'amministrazione.

Nella specie tali elementi sembrano emergere allo stato degli atti, atteso in particolare da un lato il ritardo oggettivo nella

realizzazione degli obiettivi e in taluni adempimenti (intempe stiva presentazione del bilancio preventivo 2001 e del conto

consuntivo 2000) e dall'altro il mancato rispetto degli adempi menti relativi alla presentazione della relazione trimestrale al

l'assessorato (relazione, che non è surrogabile con il mero invio

delle delibere adottate e che risulta presentata una sola volta

dall'arch. Mangiaracina durante la sua gestione).

Il Foro Italiano — 2006.

Si tratta di elementi che sono sufficienti a giustificare gli atti

in vertenza.

In appello vengono, tra l'altro, esposte le difficoltà operative incontrate dal commissario architetto Mangiaracina e i risultati

positivi della sua gestione. Senonché, come osservato dal giudice di primo grado, se pure

alcune inadempienze possono risultare in qualche modo giusti ficabili con l'influenza di fattori esterni e non completamente controllabili dalla gestione commissariale, in una valutazione

complessiva l'azione amministrativa commissariale non appare

oggettivamente soddisfacente rispetto agli scopi fissati nel de

creto di nomina.

Va quindi condivisa la sentenza appellata, laddove si afferma

che il provvedimento di revoca risulta legittimamente adottato

in forza dei poteri di vigilanza spettanti all'assessorato regiona

le, l'esercizio dei quali appare attendibile nella valutazione ne

gativa alla luce dei risultati conseguiti e degli obiettivi ancora

da raggiungere. 4. - Per le ragioni che precedono

— assorbita ogni ulteriore

questione —

l'appello va respinto.

111

Fatto e diritto. — 1. - In fatto premette l'avv. Francesco Se

meraro: — a seguito di determinazione dirigenziale del 9 giugno

1998, sui quotidiani locali è stato pubblicato l'avviso della sele

zione dei candidati idonei alla nomina, da parte del comune di

Bari, del presidente, di due componenti e di un supplente del

collegio sindacale della società per azioni Bari multiservizi; — di avere presentato il 29 giugno 1998 la sua candidatura

alla carica di presidente del consiglio di amministrazione del

l'anzidetta società, ma di non avere ricevuto alcuna comunica

zione al riguardo; —

peraltro, il 29 ottobre 1998, il sindaco di Bari ha designato il dott. Vito Ferrara alla carica di presidente del consiglio di

amministrazione.

Con ricorso notificato il 5 gennaio 1999, il dott. Semeraro ha

impugnato il decreto di nomina del dott. Vito Ferrara ed ha de

dotto, a sostegno del suo gravame, i seguenti motivi: — il sindaco ha taciuto i criteri di scelta e le modalità con cui

ha portato a termine la comparazione tra quanti hanno avanzato

la loro candidatura; in realtà, anche il ricorrente vanta i mede

simi titoli del dott. Ferrara; — il ricorrente ignora cosa sia stato deciso in merito alla sua

domanda, benché l'amministrazione fosse tenuta a provvedere con atto espresso e definitivo;

— la nomina del dott. Ferrara è stata decretata in ritardo, ben

ché fosse scaduto il termine entro cui il sindaco avrebbe dovuto

deliberare.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Bari e il controinte

ressato, dott. Ferrara.

Quest'ultimo, con atto notificato il 27 gennaio 1999, deposi tato in pari data, ha proposto ricorso incidentale, domandando

l'annullamento del provvedimento con cui il comune di Bari ha

ritenuto ammissibile la domanda dell'avv. Francesco Semeraro,

sebbene l'istante non possedesse i requisiti per partecipare alla

procedura per l'incarico di presidente della Bari multiservizi

s.p.a., richiesti dall'art. 6 del regolamento, approvato con deli

berazione consiliare n. 29/97.

Nella camera di consiglio del 28 gennaio 1999 (ord. n. 111) è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.

2. - Il ricorso è infondato.

2.1. - È orientamento del giudice amministrativo che la nor

ma, contenuta nell'art. 50, 8° comma, d.leg. 18 agosto 2000 n.

267 — in forza del quale «sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni» — non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni del sin

daco e del presidente della provincia, ma definisce anche la re

gola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie

anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventual

mente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e

le designazioni di rappresentanti delle amministrazioni locali

presso altri enti, rispettivamente, di competenza del sindaco e

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

del presidente della provincia, devono considerarsi di carattere

fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, Foro it., Rep. 2005, voce Comune, n. 459; Cons,

giust. amm. sic., sez. riun., 2 maggio 2001, n. 290/01, id., Rep. 2001, voce cit., n. 345).

Pertanto, pur comportando una scelta nell'ambito dei soggetti ritenuti idonei tra quelli che hanno proposto la loro candidatura, il provvedimento, di cui è causa, si caratterizza non già come

mero giudizio conseguente all'individuazione del candidato tec

nicamente più qualificato, bensì come giudizio sulle qualità del

nominato ed espressione della volontà di presceglierlo per la ri

tenuta maggiore affidabilità che lo stesso garantisce rispetto al

l'indirizzo politico gestionale dell'amministrazione procedente. Ed in proposito osserva il collegio che l'art. 9 del regola

mento, approvato con la deliberazione consiliare n. 29 del 31

gennaio 1997, allorquando prescrive che il «sindaco nomina o

designa con provvedimento motivato i rappresentanti dei comu

ni, secondo criteri di onestà, di prestigio, di competenza e di

esperienza politico-amministrativa scegliendoli tra i candidati

ritenuti idonei», non fa riferimento ad un'analitica comparazio ne dei singoli titoli, propri di ogni interessato, ma pone l'ac

cento sulla necessità che sia evidenziato il possesso, da parte del

designato, dei requisiti indispensabili perché egli sia all'altezza

del compito affidatogli. Il che appare significativo dell'intento dell'assemblea consi

liare, coerentemente del resto con la natura (privatistica) del

l'incarico da conferire, di accentuare il carattere discrezionale

della scelta, da operarsi, tra coloro che ne hanno fatta domanda

e sono in possesso dei requisiti prescritti, sulla base di una mag

giore affidabilità del prescelto, intuitu personae. Va, perciò, disattesa la censura di eccesso di potere per di

fetto di motivazione.

Si può ritenere acquisito, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, il principio secondo cui i provvedimenti di nomina a

scelta, cui è riconducibile la nomina in esame, pur costituendo

atti di alta amministrazione e seppure connotati da un tasso di

discrezionalità particolarmente elevato, non sono, tuttavia sot

tratti, come tali, al principio di legalità ed al sindacato del giu dice amministrativo, che, proprio in relazione alla natura squi sitamente discrezionale del provvedimento, è destinato ad indi

rizzarsi soprattutto verso il riscontro di eventuali profili di ec

cesso di potere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 1995, n.

898, id., Rep. 1995, voce Giustizia amministrativa, n. 168;

Cass., sez. un., 16 aprile 1998, n. 3882, id., Rep. 2000, voce Sa

nità pubblica, n. 366). Non di meno, dal momento che la procedura di nomina del

presidente della Bari multiservizi non consiste in una scelta del

più qualificato professionalmente all'esito di un giudizio di me

rito comparativo, pur ritenendosi la necessità di un'ostentazione

specifica e autonoma delle ragioni della designazione del dott.

Ferrara, va concluso che tale motivazione, in tanto è sufficiente, in quanto verta sul possesso, da parte del soggetto prescelto, delle doti necessarie a ricoprire l'incarico in modo ottimale (se condo un parametro di politica gestionale elaborato dall'autorità

procedente), pur tacendo le ragioni di esclusione degli altri can

didati, ancorché di uguale o, in ipotesi, anche di più elevata

qualificazione professionale, ma ritenuti meno affidabili in rela

zione agli scopi perseguiti. 3. - Senza pregio è il secondo motivo di ricorso.

L'omessa comunicazione del provvedimento conclusivo del

procedimento, avviato con la pubblicazione dell'avviso pubbli co, afferendo ad un fase successiva alla perfezione del provve dimento, non è un vizio invalidante, ma determina unicamente

10 slittamento della data di decorrenza del termine per l'impu

gnativa. 4. - Va, infine, respinto il terzo motivo, giacché, ai sensi del

l'art. 17, comma 45, 1. 15 maggio 1997 n. 127, in caso di ina dempimento dell'obbligo di provvedere, il sindaco sarebbe de

caduto dalle sue attribuzioni se, invitato a deliberare entro un

congruo termine, avesse omesso l'adozione dell'atto di nomina.

5. - In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso

in esame va respinto. Di conseguenza, va dichiarato improcedibile per carenza di

interesse il ricorso incidentale, proposto dal dott. Ferrara.

11 Foro Italiano — 2006.

CORTE DEI CONTI;

I

CORTE DEI CONTI; sezioni riunite in sede di controllo; II collegio; deliberazione 25 luglio ,2006, n. 37/contr.; Pres.

Staderini, Rei. Neri.

Contabilità e bilancio dello Stato — Leggi di spesa — Quan tificazione degli oneri — Copertura finanziaria — Qua drimestre gennaio-aprile 2006 (Cost., art. 81; 1. 23 agosto 1988 n. 362, nuove norme in materia di bilancio e di contabi lità dello Stato, art. 7).

La Corte dei conti ha deliberato la relazione concernente le

tecniche di quantificazione degli oneri e le tipologie di co

pertura finanziaria delle leggi approvate dal parlamento nel

quadrimestre gennaio-aprile 2006. (1)

II

CORTE DEI CONTI; sezioni riunite in sede di controllo; II collegio; deliberazione 10 maggio 2006, n. 15/contr.; Pres.

Staderini, Rei. Mazzillo, Neri, Pala, Flaccadoro.

Contabilità e bilancio dello Stato — Leggi di spesa — Quan tificazione degli oneri — Copertura finanziaria — Qua drimestre settembre-dicembre 2005 (Cost., art. 81; 1. 23

agosto 1988 n. 362, art. 7).

La Corte dei conti ha deliberato la relazione concernente le

tecniche di quantificazione degli oneri e le tipologie di co

pertura finanziaria delle leggi approvate dal parlamento nel

quadrimestre settembre-dicembre 2005. (2)

III

CORTE DEI CONTI; sezioni riunite in sede di controllo; II collegio; deliberazione 29 novembre 2005, n. 37/contr.; Pres.

Staderini, Rei. Neri.

Contabilità e bilancio dello Stato — Leggi di spesa — Quan tificazione degli oneri — Copertura finanziaria — Qua drimestre maggio-agosto 2005 (Cost., art. 81; 1. 23 agosto 1988 n. 362, art. 7).

La Corte dei conti ha deliberato la relazione concernente le

tecniche di quantificazione degli oneri e le tipologie di co

pertura finanziaria delle leggi approvate dal parlamento nel

quadrimestre maggio-agosto 2005. (3)

(1-3) Si tratta delle ultime tre relazioni della Corte dei conti al par lamento sui criteri di quantificazione degli oneri finanziari recati dalla nuova legislazione di spesa e sulla congruità — ex art. 81,4° comma, Cost. — dei relativi mezzi di copertura.

Le considerazioni presenti in tutte le relazioni sono due. La prima ri

guarda la mancata apposizione della «clausola di salvaguardia» alle numerose leggi di ratifica ed esecuzione dei trattati internazionali, sul

presupposto che gli stanziamenti per la loro attuazione abbiano natura di «tetti di spesa» (la «clausola di salvaguardia», prevista dall'art. 11 ter 1. 468/78, consiste nell'indicazione delle misure necessarie a com

pensare gli effetti di spesa derivanti da una nuova legge, eccedenti la

previsione effettuata). In proposito, la corte ammonisce che all'assun zione di determinati obblighi sul piano internazionale corrispondono pretese, tutelate dal diritto internazionale, rispetto alle quali non sono

configurabili «tetti di spesa», vale a dire limitazioni quantitative al

l'adempimento degli obblighi stessi; donde la necessità che le leggi di

ratifica ed esecuzione dei trattati prevedano (e coprano) l'onere da cia

scuna specificamente recato. La seconda considerazione riguarda l'accentuazione del fenomeno

(già rilevato con riguardo alla legislazione del primo quadrimestre 2005: v. Corte conti, sez. riun., 22 luglio 2005, n. 27/contr., Foro it.,

2006, III, 320. con nota di D'Auria) per cui la copertura delle leggi di

spesa avviene, con sempre maggiore frequenza, modificando l'alloca

zione di risorse in precedenza destinate ad altre finalità e, perciò, con

un uso distorto dei «fondi speciali», costituiti — in una logica di pro

grammazione — per far fronte alla copertura dei provvedimenti legis lativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari

compresi nel bilancio pluriennale e, in particolare, di quelli correlati al

perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione eco nomica e finanziaria deliberato dal parlamento (art. 11 bis 1. 468/78).

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