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sezione V; sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99; Pres. La Pergola, Avv. gen....

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sezione V; sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99; Pres. La Pergola, Avv. gen. Alber (concl. conf.); Soc. Agorà c. Ente autonomo Fiera internazionale di Milano; Soc. Excelsior c. Ente autonomo Fiera internazionale di Milano Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2001), pp. 293/294-299/300 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196141 . Accessed: 28/06/2014 17:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.11 on Sat, 28 Jun 2014 17:29:41 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione V; sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99; Pres. La Pergola, Avv.gen. Alber (concl. conf.); Soc. Agorà c. Ente autonomo Fiera internazionale di Milano; Soc.Excelsior c. Ente autonomo Fiera internazionale di MilanoSource: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2001), pp. 293/294-299/300Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196141 .

Accessed: 28/06/2014 17:29

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

sentenza Allué e a., cit., analoga nei contenuti, si riferiva altresì

alla 1. n. 230.

27. - La 1. n. 230 è stata così utilizzata, sia dai giudici del rin

vio sia dalla corte, come parametro di riferimento per verificare

se la situazione professionale dei lettori di lingua straniera fosse

discriminatoria rispetto a quella dei lavoratori nazionali. 28. -

All'argomento del governo italiano secondo cui il rife

rimento alla 1. n. 230 sarebbe privo di rilevanza in quanto que st'ultima stabilisce la conversione ope legis dei contratti contra

riamente al regime istituito dalla 1. n. 236, che prevede un nuovo

procedimento di selezione pubblica per gli ex lettori di lingua straniera, occorre rispondere che è necessario considerare il

contenuto e le finalità di questi due regimi giuridici piuttosto che i loro aspetti formali e le loro modalità. Soltanto un'analisi

focalizzata sul contenuto e non sull'aspetto formale di tali regi mi giuridici consentirà di stabilire se la loro applicazione effet

tiva a diverse categorie di lavoratori, che si trovano in situazioni

giuridiche analoghe, porti a situazioni compatibili o, al contra

rio, incompatibili con il divieto fondamentale di discriminazione

fondata sulla cittadinanza.

29. - Ora, le leggi menzionate prevedono entrambe, allo sco

po di tenere in considerazione l'esperienza professionale dei la

voratori, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo de

terminato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, garan tendo la conservazione dei diritti quesiti maturati nell'ambito

dei rapporti di lavoro precedenti. 30. -

Conseguentemente, se i lavoratori beneficiano, in forza

della 1. n. 230, della ricostruzione della loro carriera per quanto

riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento, da parte del

datore di lavoro, dei contributi previdenziali fin dalla data della

loro prima assunzione, gli ex lettori di lingua straniera, divenuti

collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una rico

struzione analoga con effetti a decorrere dalla data della loro

prima assunzione.

31. - L'esame dell'ambito normativo nazionale fa emergere che, certo, l'art. 4, 3° comma, 1. n. 236 prevede esplicitamente la conservazione dei diritti quesiti da parte degli ex lettori di

lingua straniera in relazione ai precedenti rapporti di lavoro.

Tuttavia, una valutazione delle prassi amministrative e contrat

tuali poste in essere da alcune università pubbliche italiane con

sente di concludere nel senso dell'esistenza di situazioni discri

minatorie.

32. - Risulta così che nelle università della Basilicata e di

Roma «La Sapienza» gli ex lettori di lingua straniera, divenuti

collaboratori linguistici, e i collaboratori linguistici di nuova as

sunzione percepiscono la medesima retribuzione, e che quindi non è stata tenuta in considerazione l'esperienza acquisita dagli ex lettori. Nelle università di Milano, Palermo e, dopo la deci

sione 27 luglio 1994, di Pisa, gli ex lettori, divenuti collaborato

ri linguistici, sono tutti inquadrati nel medesimo livello retribu

tivo, indipendentemente dalla loro rispettiva anzianità di servi

zio. Trentotto ex lettori dell'università di Palermo hanno conte

stato tale livello retributivo dinanzi al giudice del lavoro, che ha

accolto la loro istanza. Infine, benché lo stipendio degli ex letto

ri dell'Istituto universitario orientale di Napoli sia stato aumen

tato, il numero di ore di lavoro da prestare annualmente è altresì

aumentato, la qual cosa ha avuto l'effetto di ridurre il livello

della loro retribuzione oraria.

33. - E vero che l'Istituto universitario orientale di Napoli

prevede, dopo l'adozione della decisione 14 luglio 1999, tre tipi di anzianità per i suoi ex lettori, divenuti collaboratori linguisti ci, e che nelle università della Basilicata, di Palermo e di Roma

«La Sapienza» le autorità universitarie hanno dichiarato la loro

volontà di risolvere il problema dei diritti quesiti degli ex letto

ri. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la sussistenza

di un inadempimento deve essere valutata alla scadenza del ter

mine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze

18 marzo 1999, causa C-166/97, Commissione/Francia, Racc.

pag. 1-1719, punto 18, e 14 febbraio 2001, causa C-219/99, Commissione/Francia, Racc. pag. 1-1093, punto 7). Nel caso di

specie, il parere motivato complementare emesso dalla commis

sione il 28 gennaio 1999 fissava un termine di un mese a partire dalla sua comunicazione per conformarvisi.

34. - Occorre ancora ricordare che, conformemente a quanto dichiarato in diverse occasioni dalla corte, uno Stato membro

non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza

Il Foro Italiano — 2001.

degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (v., in tal senso, in particolare, sentenze 18 marzo 1999, Commissione/Francia,

cit., punto 13, e 15 marzo 2001, causa C-83/00, Commissio

ne/Paesi Bassi, punto 10). 35. - Da ciò risulta che deve essere respinta la giustificazione

del governo italiano secondo cui, poiché il problema del ricono

scimento dei diritti quesiti è di natura tipicamente contrattuale, esso non potrebbe essere risolto unilateralmente da parte degli enti pubblici interessati. Deve essere altresì respinto, a maggior

ragione, l'argomento di tale governo secondo cui la mancanza

di una normativa definitiva relativa al regime giuridico degli ex

lettori di lingua straniera sarebbe dovuta alla particolare orga nizzazione dell'ordinamento universitario italiano.

36. - Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare che

la Repubblica italiana, non avendo assicurato il riconoscimento

dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti col

laboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla gene ralità dei lavoratori nazionali, è venuta meno agli obblighi ad

essa incombenti in forza dell'art. 48 del trattato.

Per questi motivi, la corte (sesta sezione) dichiara e statuisce:

La Repubblica italiana, non avendo assicurato il riconosci

mento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, dive

nuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, è venuta meno agli ob

blighi ad essa incombenti in forza dell'art. 48 del trattato (dive

nuto, in seguito a modifica, art. 39 Ce).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione V; sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e

C-260/99; Pres. La Pergola, Avv. gen. Alber (conci, conf.); Soc. Agorà c. Ente autonomo Fiera internazionale di Milano; Soc. Excelsior c. Ente autonomo Fiera internazionale di Mila

no.

Unione europea — Ce — Appalti pubblici di servizi — Di rettiva — Organismo di diritto pubblico — Nozione — Ente Fiera di Milano — Applicabilità — Esclusione (Trat tato Ce, art. 234; direttiva 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee del

consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli

appalti pubblici di servizi, art. 1 ).

Un ente avente ad oggetto lo svolgimento di attività volte al

l'organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre iniziative

analoghe, che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestio ne si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditi

vità e che opera in un ambiente concorrenziale, non costitui

sce un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, lett.

bj, 2° comma, della direttiva 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee del

consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli

appalti pubblici di servizi. (1)

(1) Allineandosi all'orientamento di recente espresso, con articolata

motivazione, dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sent. 4

aprile 2000, n. 97/SU, Foro it., 2001, I, 612, con nota di P. Peruggia, confermativa di Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1267 id., 1999, III, 180), la pronuncia in epigrafe nega che l'ente autonomo Fiera

internazionale di Milano possa essere qualificato «organismo di diritto

pubblico» ai sensi della direttiva «servizi», in quanto tale assoggettato all'osservanza delle regole di evidenza pubblica nelle procedure di ag giudicazione dei corrispondenti appalti.

L'art. 1, lett. b), della direttiva 92/50 stabilisce che si considerano amministrazioni aggiudicatrici, oltre allo Stato e agli enti pubblici ter

ritoriali, gli «organismi di diritto pubblico», tali essendo quei soggetti giuridici «istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse

generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotati di per sonalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, op pure i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono

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PARTE QUARTA

1. - Con ordinanze 26 e 27 novembre 1998, pervenute alla

corte, rispettivamente, in data 10 giugno e 13 luglio 1999, il Tar

Lombardia ha sottoposto alla corte, ai sensi dell'art. 234 Ce, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del

l'art. 1, lett. b), della direttiva del consiglio 18 giugno 1992 n.

92/50/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli

appalti pubblici di servizi (G.U. L 209, pag. 1: in prosieguo: la «direttiva»),

2. - Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di due

controversie tra la Agorà s.r.l. (in prosieguo: 1'«Agorà») e la

Excelsior s.n.c. di Pedrotti Bruna & C. (in prosieguo: l'«Excelsior»), da un lato, e l'ente autonomo Fiera internazio

nale di Milano (ente responsabile dell'allestimento della fiera

internazionale di Milano: in prosieguo: l'«ente Fiera»), dall'al

tro, controversie vertenti, segnatamente, sulla questione se il

detto ente costituisca un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi

della direttiva.

Contesto normativo

3. - L'art. 1 della direttiva così recita:

«Ai fini della presente direttiva s'intendono per:

(...)

costituiti da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato,

dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico». Ai fini dell'attribuzione dello status di organismo di diritto pubblico,

le tre condizioni delineate dalla disposizione anzidetta — ossia il pos sesso della personalità giuridica, il fine perseguito, costituito dal soddi sfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere indu striale o commerciale, e la sottoposizione ad una influenza pubblica —

devono essere cumulativamente soddisfatte (così Corte giust. 15 gen naio 1998, causa C-44/96, Mannesmann, id., 1998, IV, 133, con nota di R. Garofoli).

Nella fattispecie, dal tenore delle ordinanze di rinvio emergeva che l'incertezza del giudice nazionale era limitata alla qualificazione della natura delle finalità perseguite dall'ente Fiera, in capo al quale si rite nevano invece sussistenti gli altri due requisiti prescritti dall'art. 1, lett. b).

Soffermandosi quindi su tale specifico profilo, la corte ha osservato che «l'organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre iniziative analo

ghe costituisce un'attività economica che consiste nell'offrire servizi sul mercato. Nella specie, emerge dagli atti che l'ente di cui trattasi fornisce questi servizi agli espositori dietro versamento di un corrispet tivo. Mediante la propria attività l'ente soddisfa bisogni di natura commerciale, da un lato, degli espositori che beneficiano così della

promozione dei beni o dei servizi che espongono e, dall'altro, dei visi tatori che desiderano raccogliere informazioni ai fini di eventuali deci sioni di acquisto. Si deve inoltre sottolineare che l'ente di cui trattasi, per quanto non persegua scopi lucrativi, opera, come emerge dall'art. 1 del proprio statuto, secondo criteri di rendimento, di efficacia e di red ditività. Considerato che non è previsto alcun meccanismo per compen sare eventuali perdite finanziarie, esso sopporta direttamente il rischio economico della propria attività».

«Si deve poi rilevare» ha proseguito la corte «che un ulteriore indizio del carattere industriale o commerciale dell'allestimento di fiere e di

esposizioni è dato dalla comunicazione interpretativa della commissio ne sul mercato interno per il settore fiere ed esposizioni. Tale comuni cazione mira segnatamente ad illustrare in quale modo gli organizzatori di fiere e di esposizioni beneficiano della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Ne consegue che non si tratta di bisogni al cui soddisfacimento lo Stato preferisce in generale provvedere diret tamente o con riguardo ai quali intende mantenere un'influenza deter minante. Infine,» ha concluso la corte «la circostanza che un ente come

quello nella causa principale operi in un ambiente concorrenziale —

circostanza che spetta al giudice nazionale verificare tenendo conto del

complesso delle attività dell'ente medesimo che si estendono a livello tanto internazionale quanto nazionale e regionale — tende a confermare

l'interpretazione secondo cui l'attività consistente nell'organizzare fie re ed esposizioni non soddisfa il criterio definito all'art. 1, lett. b), 2° comma, primo trattino, della direttiva».

Con riguardo all'ordinamento interno, resta peraltro da verificare se la recente entrata in vigore della legge quadro sul settore fieristico (1. 11 gennaio 2001 n. 7, Le leggi, 2001,1, 520) — il cui art. 11 impone agli enti fieristici la separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività, al fine di «assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti

gli operatori» — possa incidere in qualche misura sulla qualificazione di detti enti, giustificandone l'inserimento «tra le amministrazioni ag giudicatici, quanto meno per quella parte della loro attività riguardante la cura dei ricordati interessi pubblici» (così come prospettato in Foro it., 2001, I, 614). Considerata, invero, la motivazione su cui si fonda

l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, la praticabilità di una simile impostazione potrebbe tuttavia risultare

problematica. [A. Barone]

Il Foro Italiano — 2001.

b) 'amministrazioni aggiudicataci', lo Stato, gli enti locali,

gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da

detti enti od organismi di diritto pubblico. Per 'organismo di diritto pubblico' si intende qualsiasi orga

nismo: — istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interes

se generale aventi carattere non industriale o commerciale, e — avente personalità giuridica, e — la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo

Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il

cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è co

stituito da membri più della metà dei quali è designata dallo

Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di

diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al 2° comma

del presente punto figurano nell'allegato I della direttiva

71/305/Cee. Tali elenchi sono il più possibile completi e posso no essere riveduti secondo la procedura prevista all'art. 30 ter di

detta direttiva 71/305/Cee;

(...)».

Le cause principali

4. - L'ente Fiera è sorto come comitato all'inizio del secolo

scorso ed è stato trasformato in persona giuridica di diritto pri vato nel 1922. L'art. 1 del suo statuto, all'epoca dei fatti, preci sava quanto segue:

«1. L'ente autonomo Fiera internazionale di Milano (...) ha

10 scopo di svolgere e di sostenere ogni attività diretta all'orga nizzazione di manifestazioni fieristiche, attività congressuali e

di ogni altra iniziativa che, favorendo l'interscambio, promuova la presentazione della produzione di beni e servizi ed eventual

mente la loro vendita. L'ente non ha fini di lucro e svolge atti

vità di interesse pubblico. Esso opera secondo i principi del co

dice civile. 2. La gestione dell'ente è ispirata a criteri di efficienza, effi

cacia ed economicità.

3. L'ente può porre in essere tutte le operazioni che non gli siano precluse dalla legge e dallo statuto, comprese le operazio ni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie commerciali mobiliari ed immobiliari per il conseguimento del

suo scopo; può, inoltre, costituire società o enti aventi scopo

analogo o affine o connesso al proprio, ovvero assumere inte

ressenze e partecipazioni in dette società o enti».

5. - Ai termini dell'art. 3 dello statuto, parimenti nella versio

ne vigente all'epoca dei fatti della causa principale, «[l']ente deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è

costituito con il ricavato dell'esercizio della sua attività e del

l'amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo

patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone».

11 contesto di fatto della causa C-223/99

6. - L'Agorà, con istanza 2 dicembre 1997, integrata in data

24 dicembre 1997, chiedeva all'ente Fiera il rilascio, ai sensi

dell'art. 25 1. 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi (G.U.R.I. del 18 agosto 1990, n. 192,

pag. 7), dei documenti relativi alla gara di appalto del servizio

di noleggio in opera di elementi di allestimento e di componenti di arredo per zone reception e posti di informazione, di cui al

bando del 2 agosto 1997.

7. - Con decisione 5 gennaio 1998 l'ente Fiera negava il rila

scio dei detti documenti, in base al rilievo che esso non sarebbe

soggetto all'obbligo di osservare gli obblighi di trasparenza im

posti dalla normativa in materia di appalti pubblici. 8. -

L'Agorà impugnava tale decisione dinanzi al Tar'Lom

bardia, che, con sentenza 3 marzo 1998, n. 440 (Foro it., Rep. 1998, voce Atto amministrativo, n. 314) accoglieva la domanda.

9. - Avverso tale sentenza l'ente Fiera proponeva appello di

nanzi alla sesta sezione del Consiglio di Stato, che, con decisio

ne 8 luglio 1998, n. 1051 (ibid., n. 381), rilevava la sussistenza

di un vizio assorbente di procedura del giudizio di primo grado, con conseguente rinvio della causa dinanzi al Tar Lombardia.

10. - Con ricorso al detto tribunale, notificato il 19 ottobre

1998, l'Agorà reiterava la propria domanda di rilascio di docu

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

menti, deducendo che, con riguardo alla questione dell'applica bilità all'ente Fiera della normativa comunitaria sugli appalti di

servizi, occorreva sottoporre la questione medesima, in via pre giudiziale, alla Corte di giustizia.

11. - Nell'ordinanza di rinvio il Tar Lombardia rileva che

l'applicazione all'ente Fiera dell'obbligo di osservare gli impe rativi di trasparenza, dedotto dall'Agorà, dipende dalla qualifi cazione del medesimo come amministrazione aggiudicatrice. A

tale proposito il detto tribunale si richiama, da un lato, a Cons.

Stato, sez. VI, 21 aprile 1995, n. 353 (id., Rep. 1995, voce

Contratti della p.a., n. 235), nonché alla sentenza dello stesso

Tar Lombardia 17 novembre 1995, n. 1365 (id., Rep. 1996, voce

Unione europea, n. 1247), ai termini delle quali l'ente Fiera co

stituisce un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva e, dall'altro, alla sentenza 16 settembre

1998, n. 1267 (id., 1999, III, 180), in cui il Consiglio di Stato, invertendo la propria giurisprudenza, ha ritenuto che l'ente Fie

ra persegua un'attività di carattere economico.

Il contesto di fatto della causa C-260/99

12. - Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle

Comunità europee del 29 luglio 1997, l'ente Fiera bandiva una

gara d'appalto a licitazione privata ai fini dell'affidamento del

servizio di pulizia dei propri quartieri fieristici per il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998, con possibi lità di proroga di due anni.

13. - L'Excelsior partecipava alla gara per quattro dei cinque lotti in cui era suddiviso l'appalto. In esito allo svolgimento della gara, il terzo lotto veniva assegnato al consorzio Miles.

Successivamente, però, l'ente Fiera risolveva il contratto d'ap

palto stipulato con il detto consorzio in base ad un preteso grave

inadempimento del consorzio medesimo. Il lotto di cui trattasi

veniva successivamente attribuito, a titolo provvisorio, alla

Ciftat soc. coop, a.r.l. (in prosieguo: la «Ciftat») per il periodo intercorrente dal 13 febbraio al 30 giugno 1998. In data 7 marzo

1998 veniva pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee un nuovo bando di gara concernente il lotto n. 3 per il

periodo intercorrente dal 1° luglio al 31 dicembre 1998, con

possibilità di proroga per i periodi dal 1° gennaio al 31 dicem

bre 1999 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

14. - Con ricorsi notificati in data 10 e 11 aprile 1998, l'Excelsior impugnava dinanzi al giudice di rinvio l'attribuzione

temporanea alla Ciftat del lotto n. 3 nonché il nuovo bando di

gara relativo al medesimo lotto pubblicato nella Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee del 7 marzo 1998.

15. - Ciò premesso, il Tar Lombardia decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla corte la seguente questione

pregiudiziale, redatta in termini identici nelle due cause:

«Se la nozione di organismo di diritto pubblico di cui all'art.

1, lett. b), della direttiva 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee, possa ri

tenersi applicabile all'ente autonomo Fiera internazionale di Mi

lano».

16. - Con ordinanza del presidente della corte 14 settembre

1999, i due procedimenti C-223/99 e C-260/99 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento e ai fini della

sentenza.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-223/99

17. - L'ente Fiera sostiene, in limine, che la questione solle

vata nella causa C-223/99 è irricevibile, poiché la causa princi

pale verterebbe sull'applicabilità della normativa italiana in

materia di trasparenza e non di quella sugli appalti pubblici. L'eventuale qualificazione dell'ente Fiera quale organismo di

diritto pubblico non avrebbe quindi alcuna incidenza sulla causa

principale, riguardante il diritto di accesso ai documenti ammi

nistrativi.

18. - A tale riguardo è sufficiente ricordare che, secondo co

stante giurisprudenza, nell'ambito della collaborazione tra la

corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 Ce, spetta esclu

sivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la contro

versia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda de

cisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circo

stanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pre

giudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza

Il Foro Italiano — 2001.

sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla corte. Di con

seguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono

sull'interpretazione del diritto comunitario, la corte, in via di

principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 15 di

cembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. 1-4921,

punto 59; Foro it., 1996, IV, 1). 19. - Nella specie, il giudice di rinvio ha chiaramente espres

so la necessità dell'interpretazione dell'art. 1, lett. b), della di

rettiva al fine di potersi pronunciare sulla questione se l'ente

Fiera sia tenuto a rispettare la normativa nazionale in materia di

trasparenza, oggetto della causa principale. 20. - Orbene, la corte può rifiutarsi di statuire su una questio

ne pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solamente

qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del di

ritto comunitario chiesta da tale giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa a qua, qualora il

problema sia di natura ipotetica ovvero qualora la corte non di

sponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire

una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza Bosman, citata supra, punto 61).

21. - Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-223/99 è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

22. - Si deve rilevare, in limine, che la questione pregiudizia le, nei termini formulati dal giudice di rinvio, verte sull'applica zione ad un ente determinato, nella specie l'ente Fiera, della no

zione di organismo di diritto pubblico di cui all'art. 1, lett. b), della direttiva.

23. - Orbene, si deve ricordare che, nella ripartizione dei

compiti stabilita dall'art. 234 Ce, spetta al giudice nazionale ap

plicare al caso concreto le norme di diritto comunitario, nel

l'interpretazione loro data dalla corte (sentenze 8 febbraio 1990, causa C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, Racc. pag. 1-285, punto 11; Foro it., Rep. 1992, voce Comunità

europee, n. 530, e 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, Racc. pag. 1-8121, punto 31; Foro it., Rep. 1999, voce Unione

europea, n. 1223). 24. -

Spetta invece alla corte trarre dal complesso dei dati

forniti dal giudice nazionale, in particolare dalla motivazione

dell'ordinanza di rinvio, i punti di diritto comunitario che devo

no essere interpretati, tenuto conto dell'oggetto della lite (sen tenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc. pag. 1207,

punto 9; Foro it., Rep. 1987, voce Comunità europee, n. 303). 25. - Si deve conseguentemente rilevare, da un lato, che la

questione verte sull'interpretazione dell'art. 1, lett. b), 2° com

ma, della direttiva, ai termini del quale per organismo di diritto

pubblico si intende un organismo istituito per soddisfare speci ficamente bisogni di interesse generale aventi carattere non in

dustriale o commerciale, munito di personalità giuridica e stret

tamente legato allo Stato, a enti locali o ad altri organismi di di

ritto pubblico. 26. - Si deve ricordare al riguardo che le tre condizioni enun

ciate dalla detta disposizione hanno carattere cumulativo (sen tenza 15 gennaio 1998, causa C-44/96, Mannesmann Anlagen bau Austria e a., Racc. pag. 1-73, punto 21; Foro it., 1998, IV,

133). 27. - D'altro canto, dalle due ordinanze di rinvio emerge che

il giudice nazionale ritiene che l'ente Fiera soddisfi in ogni caso

due delle tre condizioni, chiedendosi unicamente se il detto ente

sia stato istituito per soddisfare specificamente bisogni di inte

resse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

28. - Emerge inoltre dall'art. 1 dello statuto che l'ente Fiera

ha lo scopo di svolgere e sostenere qualsiasi attività diretta al

l'organizzazione di fiere e di esposizioni, di congressi e di ogni altra iniziativa che, favorendo gli scambi, promuova la presen tazione della produzione di beni e servizi ed eventualmente la

loro vendita.

29. - Tale attività viene svolta, come dedotto dalla commis

sione, a livello internazionale da vari operatori stabiliti nelle

grandi città dei singoli Stati membri che si trovano in situazione

di concorrenza.

30. - L'ente Fiera non persegue peraltro scopi lucrativi, ma la

sua gestione si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di

redditività.

31. - Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la que stione pregiudiziale deve essere intesa nel senso che con essa si

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Page 5: sezione V; sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99; Pres. La Pergola, Avv. gen. Alber (concl. conf.); Soc. Agorà c. Ente autonomo Fiera internazionale di Milano;

PARTE QUARTA

chiede sostanzialmente se un ente che abbia ad oggetto lo svol

gimento di attività dirette all'organizzazione di fiere, di esposi zioni e di altre iniziative analoghe senza scopo lucrativo, ma la

cui gestione si fondi su criteri di rendimento, di efficacia nonché

di redditività e che operi in un ambiente concorrenziale soddisfi

bisogni di interesse generale di carattere non industriale o com

merciale ai sensi dell'art. 1, lett. b), 2° comma, primo trattino,

della direttiva.

32. - Ai fini della soluzione della questione così riformulata,

si deve ricordare che la corte ha già avuto modo di affermare

che l'art. 1, lett. b), 2° comma, della direttiva opera una distin

zione tra i bisogni di interesse generale aventi carattere non in

dustriale o commerciale, da un lato, e i bisogni di interesse ge nerale aventi carattere industriale o commerciale, dall'altro

(sentenza 10 novembre 1998, causa C-360/96, BFI Holding, Racc. pag. 1-6821, punto 36; Foro it., 1999, IV, 139).

33. - A tale riguardo si deve rilevare, da un lato, che le atti

vità dirette all'organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre

iniziative analoghe soddisfano bisogni di interesse generale. 34. - Infatti, l'organizzatore di manifestazioni di tal genere,

riunendo in un medesimo luogo geografico produttori e com

mercianti, non agisce solamente nell'interesse particolare di

questi ultimi, che beneficiano in tal modo di uno spazio di pro mozione per i loro prodotti e per le loro merci, bensì fornisce

parimenti ai consumatori che frequentano tali manifestazioni

un'informazione che consente ai medesimi di effettuare le pro

prie scelte in condizioni ottimali. L'impulso per gli scambi che

ne deriva può essere ricondotto all'interesse generale. 35. - D'altro canto, occorre interrogarsi, alla luce delle infor

mazioni che si evincono dagli atti di causa, in merito alla que stione se i bisogni di cui trattasi presentino carattere non indu

striale o commerciale.

36. - Appare utile, a tal fine, far riferimento all'elencazione

degli organismi di diritto pubblico contenuta nell'allegato I del

la direttiva del consiglio 26 luglio 1971 n. 71/305/Cee, che co

ordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori

pubblici (G.U. L 185, pag. 5), come modificata dalla direttiva del consiglio 14 giugno 1993 n. 93/37/Cee (G.U. L 199, pag. 54), cui rinvia l'art. 1, lett. b), della direttiva 92/50. Tale elenco,

pur non essendo esaustivo, è volto ad essere il più completo

possibile. 37. - L'esame di tale elencazione evidenzia come si tratti, in

generale, di bisogni che, da un lato, sono soddisfatti in modo di

verso dall'offerta di beni o servizi sul mercato e che, dall'altro,

per motivi connessi all'interesse generale, lo Stato preferisce soddisfare direttamente ovvero nei confronti dei quali intende

mantenere un'influenza determinante (v., in tal senso, la men

zionata sentenza BFI Holding, punti 50 e 51). 38. - Inoltre, se è pur vero che la corte ha affermato che la

nozione di bisogni di interesse generale aventi carattere non in

dustriale o commerciale non esclude bisogni che siano pari menti soddisfatti o possano esserlo da imprese private (v. sen

tenza BFI Holding, citata supra, punto 53), essa ha parimenti ritenuto che l'esistenza di una concorrenza articolata, in parti colare la circostanza che l'organismo interessato agisca in situa

zione di concorrenza sul mercato, può costituire un indizio a so

stegno del fatto che non si tratta di un bisogno di interesse gene rale avente carattere non industriale o commerciale (v. sentenza

BFI Holding, citata supra, punto 49). 39. - Orbene, si deve rilevare, anzitutto, che l'organizzazione

di fiere, di esposizioni e di altre iniziative analoghe costituisce

un'attività economica che consiste nell'offrire servizi sul mer

cato. Nella specie, emerge dagli atti che l'ente di cui trattasi

fornisce questi servizi agli espositori dietro versamento di un

corrispettivo. Mediante la propria attività l'ente soddisfa bisogni di natura commerciale, da un lato, degli espositori che benefi

ciano così della promozione dei beni o dei servizi che espongo no e, dall'altro, dei visitatori che desiderano raccogliere infor

mazioni ai fini di eventuali decisioni di acquisto. 40. - Si deve inoltre sottolineare che l'ente di cui trattasi, per

quanto non persegua scopi lucrativi, opera, come emerge dal

l'art. 1 del proprio statuto, secondo criteri di rendimento, di ef

ficacia e di redditività. Considerato che non è previsto alcun

meccanismo per compensare eventuali perdite finanziarie, esso

sopporta direttamente il rischio economico della propria attività.

41. - Si deve poi rilevare che un ulteriore indizio del carattere

industriale o commerciale dell'allestimento di fiere e di esposi zioni è dato dalla comunicazione interpretativa della commis

sione sul mercato interno per il settore fiere ed esposizioni

Il Foro Italiano — 2001.

(G.U. 1998, C 143, pag. 2). Tale comunicazione mira segnata mente ad illustrare in quale modo gli organizzatori di fiere e di

esposizioni beneficiano della libertà di stabilimento e della libe ra prestazione dei servizi. Ne consegue che non si tratta di biso

gni al cui soddisfacimento lo Stato preferisce in generale prov vedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere

un'influenza determinante.

42. - Infine, la circostanza che un ente come quello nella cau

sa principale operi in un ambiente concorrenziale — circostanza

che spetta al giudice nazionale verificare tenendo conto del

complesso delle attività dell'ente medesimo che si estendono a

livello tanto internazionale quanto nazionale e regionale — ten

de a confermare l'interpretazione secondo cui l'attività consi

stente nell'organizzare fiere ed esposizioni non soddisfa il crite

rio definito all'art. 1, lett. b), 2° comma, primo trattino, della di

rettiva.

43. - La questione pregiudiziale dev'essere quindi risolta nel

senso che un ente — avente ad oggetto lo svolgimento di attività volte all'orga

nizzazione di fiere, di esposizioni e di altre iniziative analoghe, — che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestione si

fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività — e che opera in un ambiente concorrenziale

non costituisce un organismo di diritto pubblico ai sensi del

l'art. 1, lett. b), 2° comma, della direttiva.

Per questi motivi, la corte (quinta sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tar Lombardia con ordinanze

26 e 27 novembre 1998, dichiara:

Un ente avente ad oggetto lo svolgimento di attività volte al

l'organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre iniziative

analoghe, che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestione si

fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività e che

opera in un ambiente concorrenziale, non costituisce un organi smo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, lett. b), 2° comma,

della direttiva del consiglio 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee, che

coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di

servizi.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione VI; sentenza 3 maggio 2001, causa C-28/99; Pres.

Gulmann, Avv. gen. Leger (conci, conf.); Verdonck e altri.

Unione europea — Ce — Direttiva sullo sfruttamento di in

formazioni privilegiate — Disciplina nazionale più severa — Condizioni (Trattato Ce, art. 234; direttiva 13 novembre

1989 n. 89/592/Cee del consiglio, sul coordinamento delle

normative concernenti le operazioni effettuate da persone in

possesso di informazioni privilegiate (insider trading), art. 2,

6). Unione europea

— Ce — Direttiva sullo sfruttamento di in

formazioni privilegiate — Disciplina nazionale più severa — Contrasto con il diritto comunitario —

Disapplicazione

(Trattato Ce, art. 249; direttiva 13 novembre 1989 n.

89/592/Cee del consiglio, art. 6).

L'art. 6 della direttiva 13 novembre 1989 n. 89/592/Cee del

consiglio, sul coordinamento delle normative concernenti le

operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni

privilegiate (insider trading), non osta all' applicazione di di

sposizioni della normativa di uno Stato membro più severe di

quelle previste da tale direttiva per quanto riguarda il divieto

di sfruttare informazioni privilegiate, purché la portata della

definizione di informazione privilegiata accolta per applicare tale normativa sia identica per l'insieme delle persone fisiche o giuridiche interessate da tale normativa. (1)

(1-2) La questione interpretativa posta all'attenzione dei giudici di

Lussemburgo ai sensi dell'art. 234 (ex 177) del trattato verte sulla

compatibilità con il diritto comunitario della norma di diritto belga che,

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