sezione V; sentenza 11 marzo 2004, causa C-9/02; Pres. Timmermans, Avv. gen. Mischo (concl.conf.); de Lasteyrie du Saillant c. Ministère de l'Economie, des Finances et de l'IndustrieSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 625/626-637/638Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201519 .
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
nell'etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali, l'indicazione «biològico» o il suo prefissoide «bio».
15. - II governo spagnolo sostiene che l'art. 2 del regola mento 2092/91 non impedisce di utilizzare il termine «biològi co» o il suo prefissoide «bio» per prodotti non ottenuti secondo
un metodo di produzione biologico: ciò poiché, nell'elenco
contenuto nel citato articolo, per la lingua spagnola è indicato
solo il termine «ecològico». Per quanto riguarda il regolamento 2092/91, come modificato dal regolamento 392/2004, il governo
spagnolo ammette che un'interpretazione diversa è possibile, ed
afferma la sua intenzione di modificare la propria legislazione nazionale sulla base dell'esito del presente procedimento e di
quello scaturito dal ricorso per inadempimento Commissio
ne/Spagna (v. sentenza in data odierna nella causa C-135/03). 16. - I governi ellenico e francese, nonché la commissione
delle Comunità europee, in risposta ad un quesito della corte,
sostengono che non solo dalla versione più recente del regola mento 2092/91, ma anche da quella precedente del medesimo
discende che i termini corrispondenti ai termini francesi «biolo
gique» (biologico) e «bio» (bio) devono essere protetti in modo
uniforme in tutta la Comunità. L'art. 2 del regolamento 2092/91, come modificato dal regolamento 392/2004, quando
prevede che i termini indicati e i loro prefissoidi «sono conside
rati indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico in
tutta la Comunità e in ogni sua lingua», sarebbe solo esplicativo di un principio già presente nella versione precedente. Tale let
tura sarebbe peraltro supportata dal secondo 'considerando' del
regolamento 392/2004. Pertanto, sebbene per la lingua spagnola sia presente, nell'elenco di cui all'art. 2 del regolamento
2092/91, solo il termine «ecològico», anche il termine «biològi co» e i suoi derivati dovrebbero avere in Spagna uguale prote zione.
17. - Come risulta dal punto 33 della citata sentenza nella
causa Commissione/Spagna, l'art. 2 del regolamento 2092/91 si
riferiva, per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti ottenuti
con un metodo di produzione biologico, alle «indicazioni che
sono in uso in ciascuno Stato membro» e «in particolare» ai
«termini (...) o [ai] corrispondenti termini derivati» che compa rivano in un elenco che indicava, per ciascuna delle allora undi
ci lingue ufficiali della Comunità, una o due espressioni. In tale
elenco, per cinque delle undici lingue compariva una sola
espressione, corrispondente al termine francese «biologique». Per altre tre lingue era presente una sola espressione corrispon dente al termine francese «écologique» (ecologico). Per la lin
gua tedesca erano indicate, senza particolari distinzioni, due
espressioni corrispondenti ai predetti due termini, mentre per ciascuna delle due lingue rimanenti era indicata un'altra espres sione.
18. - Per la lingua spagnola era contenuto nell'elenco pre sente nel detto articolo il solo termine «ecològico», comprensi vo del prefissoide «eco», e poiché non è stata provata l'esisten
za, in Spagna, di usi differenti, la corte non ha dichiarato, nel
procedimento avviato dalla commissione, che il Regno di Spa
gna fosse venuto meno agli obblighi ad esso incombenti non
avendo proibito ai produttori di beni non ottenuti secondo un
metodo di produzione biologico di utilizzare altri termini, quali
«biològico» e «bio» (sentenza Commissione/Spagna, cit., punto
35). 19. - L'art. 2 del regolamento 2092/91, come modificato dal
regolamento 392/2004, precisa che i termini in esso indicati per ciascuna lingua non hanno, per gli Stati membri, carattere tas
sativo, ma un valore esemplificativo, comprensivo anche delle
traduzioni nelle altre lingue ufficiali della Comunità. In tal
modo tale versione del regolamento risponde, come ha eviden
ziato l'avvocato generale ai par. 26-29 delle sue conclusioni,
alle esigenze attuali del mercato comune dei generi alimentari,
agli obiettivi della politica agricola comune, a quelli della poli tica dell'ambiente e a quelli della protezione dei consumatori.
20. - Ne consegue che d'ora in poi in Spagna, oltre al termine
«ecològico», anche il termine corrispondente al termine «biolo
gique», parecchie espressioni equivalenti al quale figurano nel
l'elenco di cui al citato art. 2, dovrà essere riservato ai prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione biologico.
21.- Tale nuova formulazione non può tuttavia, nonostante il
dettato del secondo 'considerando' del regolamento 392/2004,
secondo il quale è necessario «eliminare ogni possibilità di ma
linteso», avere effetti sul contenuto originario del regolamento
Il Foro Italiano -— 2005 — Parte IV-29.
2092/91. In effetti, l'adozione di una nuova versione del citato
art. 2 fa presumere la volontà del legislatore di modificare il re
golamento 2092/91, e non quella di lasciarlo immutato. In man
canza di un simile intento, non sarebbe stato necessario modifi
care la norma (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 38). 22. - Va dunque data risposta alle questioni pregiudiziali di
chiarando che: — l'art. 2 del regolamento 2092/91 doveva essere interpre
tato nel senso che esso non vietava che prodotti non ottenuti se
condo un metodo di produzione biologico recassero in Spagna, nell'etichetta, nella pubblicità o nei documenti commerciali,
l'indicazione «biològico» o il suo prefissoide «bio»; — lo stesso art. 2, come modificato dal regolamento
392/2004, deve essere interpretato nel senso che, d'ora in poi, esso vieta che simili prodotti rechino in Spagna, nell'etichetta,
nella pubblicità o nei documenti commerciali, l'indicazione
«biològico» o il suo prefissoide «bio». Per questi motivi, la corte (prima sezione) dichiara:
1) L'art. 2 del regolamento (Cee) del consiglio 24 giugno 1991 n. 2092, relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari, così come completato, per le
produzioni animali, dal regolamento (Ce) del consiglio 19 luglio 1999 n. 1804, doveva essere interpretato nel senso che esso non
vietava che prodotti non ottenuti secondo un metodo di produ zione biologico recassero in Spagna, nell'etichetta, nella pub blicità o nei documenti commerciali, l'indicazione «biològico» o il suo prefissoide «bio».
2) Lo stesso art. 2, come modificato dal regolamento (Ce) del
consiglio 24 febbraio 2004 n. 392, deve essere interpretato nel
senso che, d'ora in poi, esso vieta che simili prodotti rechino in
Spagna, nell'etichetta, nella pubblicità o nei documenti com
merciali, l'indicazione «biològico» o il suo prefissoide «bio».
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione V; sentenza 11 marzo 2004, causa C-9/02; Pres. Tim
mermans, Avv. gen. Mischo (conci, conf.); de Lasteyrie du
Saillant c. Ministère de l'Economie, des Finances et de l'In
dustrie.
Unione europea — Libertà di stabilimento — Francia —
Trasferimento del domicilio fiscale in altro Stato membro — Tassazione delle plusvalenze latenti — Contrasto
(Trattato Ce, art. 43).
Il principio della libertà di stabilimento posto dall'art. 52 del
trattato Ce (ora art. 43 Ce) deve essere interpretalo nel senso
che esso osta a che uno Stato membro introduca, a fini di
prevenzione di un rischio di evasione fiscale, un meccanismo
d'imposizione delle plusvalenze non ancora realizzate, come
quello previsto all'art. 167 bis del code général des impóts
francese, in caso di trasferimento del domicilio fiscale di un
contribuente al di fuori di questo Stato. ( 1 )
(1) La corte ribadisce il principio secondo il quale gli Stati membri,
pur conservando le loro prerogative in punto di fiscalità diretta, devono
nondimeno esercitarle nel rispetto del diritto comunitario e quindi sen
za introdurre restrizioni alla libertà di stabilimento: v., ex plurimis, Corte giust. 21 novembre 2002, causa C-436/00, Foro it., Rep. 2003,
voce Unione europea, nn. 1088, 1089, e Riv. dir. trib., 2003, III, 27, con nota di Conci, Ostacoli fiscali alle libertà fondamentali comunita
rie in tema di conferimenti societari transnazionali; 29 aprile 1999,
causa C-311/97, Rovai Bank Scotland pie c. Gov. Grecia, in Foro it.,
1999, IV, 312, con nota di richiami, e Guida al dir., 1999, fase. 23,
104, con nota di Riccio. Nel caso di specie, la corte ha rilevato che il contribuente che avesse
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PARTE QUARTA
1. - Con decisione 14 dicembre 2001, pervenuta alla corte il
14 gennaio 2002, il Conseil d'Etat ha presentato, a norma del
l'art. 234 Ce, una questione pregiudiziale vertente sull'inter
pretazione dell'art. 52 del trattato Ce (divenuto, in seguito a
modifica, art. 43 Ce). 2. - Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una con
troversia tra il sig. de Lasteyrie du Saillant (in prosieguo: il sig. «de Lasteyrie») ed il ministero dell'economia, delle finanze e
dell'industria in merito ad un'imposta gravante su plusvalenze
voluto trasferire il domicilio fuori dal territorio francese, nell'ambito dell'esercizio del diritto previsto dall'art. 52 (ora art. 43) del trattato, avrebbe subito, in forza della normativa fiscale sulle plusvalenze laten
ti, un trattamento sfavorevole rispetto al contribuente che avesse man tenuto la sua residenza in Francia: in particolare, il primo contribuente sarebbe stato tassato, in conseguenza del trasferimento, su un reddito non ancora realizzato, laddove, per i residenti in Francia, le plusvalenze sono imponibili solo in caso di effettiva realizzazione.
Nel senso che una misura idonea ad ostacolare la libertà di stabili mento può essere ammessa solo se persegue uno scopo legittimo com
patibile con il trattato ed è giustificata da ragioni imperative di interesse
generale e sempre che la stessa garantisca il conseguimento dello scopo in tal modo perseguito, senza eccedere quanto necessario per raggiun gerlo, v. Corte giust. 21 novembre 2002, causa C-436/00, cit.; 15 mag gio 1997, causa C-250/95, Futura Participations SA c. Administration
contributions, in Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 857, e Corriere trib., 1997, 2809, con nota di Lombardi (la sentenza è annotata anche da Me
dici, Criteri di determinazione del reddito imponibile per le società non
residenti, in Società, 1997, 1347; Melis, Stabili organizzazioni, obbli
ghi contabili e riporto delle perdite: un 'occasione perduta, in Riv. dir.
trib., 1998, III, 22; Gratani, Società madre e succursale: è necessaria una contabilità separata?, in Riv. giur. trib.. 1998, 423; Capello, Il ri
porto delle perdite conseguite dalle stabili organizzazioni, ibid., 11). Nel caso di specie, la corte — premesso che il trasferimento del do
micilio di una persona fisica fuori dal territorio di uno Stato membro non implica, di per sé, l'evasione fiscale (v. Corte giust. 12 dicembre 2002, causa C-324/00, Lankhorst-Hohorst, in Foro it.. Rep. 2003, voce cit.. n. 1090, e Riv. giur. trib., 2003. 305, con nota di L. Barone, Sono contrarie al diritto comunitario le disposizioni sulla «thin capitaliza tion»; Rass. trib., 2003, 2159, con nota di Pizzitola, La capitalizzazio ne sottile tra salvaguardia della «tax jurisdiction» domestica e discri minazione rispetto ai non residenti: profili comparatistici e domestici; la sentenza è annotata anche da Caumont Caimi, Ancora sulla incom
patibilità delle legislazioni tributarie volte a contrastare la «thin capi talization» con il principio comunitario della libertà di stabilimento, in Dir. e pratica trib. internaz., 2004, 331; Bonavitacola, La «thin capi talization» nella imminente riforma fiscale: dubbi di compatibilità con la normativa europea, in Giur. it., 2004, 431; Rossi, Legittimità della normativa in materia di limitazioni alla deducibilità degli interessi nelle operazioni di finanziamento internazionale in base ai principi sanciti dalla Corte di giustizia Ce, in Dir. e pratica trib. internaz., 2003, 1034; v., anche, Schiavone, Libertà di stabilimento e «thin capi talization»: il recente caso «Lankhorst-Hohorst GmbH», in Fiscalità internaz., 2003, 145; Corte giust. 21 novembre 2002, causa C-436/00, cit.; 8 marzo 2001, cause riunite C-397/98 e C-410/98, Metallge sellschaft e a., in Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 978. e Rass. trib., 2001, 1437, con nota di Cervino, Libertà di stabilimento e pagamento anticipato dell'imposta sulle società sui dividendi distribuiti da una società controllata alla sua capogruppo con sede in un altro Stato membro; 16 luglio 1998, causa C-264/96, Imperiai Chemical Industries
pie c. Kenneth Hall Colmer. in Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 761, e Guida al dir., 1998, fase. 31, 91, con nota di Sciaudone, «Holding»: non va negato un beneficio fiscale se te società del gruppo non sono residenti - L'esclusione viola il diritto comunitario perché comprime la libertà di stabilimento-, Rass. trib., 1999, 1814, con nota di Nuzzo, Li bertà di stabilimento e perdite fiscali: il caso «Imperiai Chemical Indu stries pie» (Ici)\ Dir. e pratica trib., 1999, III, 313, con nota di Bizioli, Il rapporto tra libertà di stabilimento e principio di non discriminazio ne in materia fiscale: un'applicazione nel recente caso «Imperiai Chemical Industries», per le quali una presunzione generale di evasione o di frode fiscale non può fondarsi sul fatto che il domicilio di una per sona fisica sia stato trasferito in un altro Stato membro, ovvero giustifi care una misura fiscale che pregiudichi l'esercizio di una libertà fon damentale garantita dal trattato) — rileva come l'obiettivo di impedire che un soggetto passivo trasferisca temporaneamente il suo domicilio fiscale prima di cedere titoli mobiliari al solo scopo di eludere il paga mento dell'imposta sulle plusvalenze dovuta in Francia, può essere
raggiunto da misure meno vincolanti o meno restrittive della libertà di stabilimento (in proposito, l'avv. gen. Mischo aveva ipotizzato la tassa zione delle plusvalenze realizzate dal contribuente che, dopo un sog giorno relativamente breve in un altro Stato membro, ritorni in Francia
dopo aver ceduto i suoi titoli). La sentenza prende poi posizione sulla possibilità di considerare giu
II Foro Italiano — 2005.
mobiliari non ancora realizzate, dovuta in caso di trasferimento
del domicilio fiscale di un contribuente al di fuori della Francia.
Contesto giuridico
3. - L'art. 24 1. 30 dicembre 1998 n. 98/1266, relativa alla
legge finanziaria per il 1999 (JORF 31 dicembre 1998, pag. 20050), nella versione in vigore alla data del decreto 6 luglio 1999 n. 99-590, recante applicazione dell'art. 24 della legge fi
nanziaria per il 1999, relativo alle modalità d'imposizione di
talune plusvalenze in caso di trasferimento del domicilio fiscale
al di fuori della Francia (JORF 13 luglio 1999, pag. 10407), di spone quanto segue:
«1. (...) II. Nel code général des impòts [codice generale delle impo
ste] è inserito un art. 167 bis del seguente tenore:
'Art. 167 bis. 1. 1. I contribuenti fiscalmente domiciliati in Francia per un
periodo di almeno sei anni nel corso degli ultimi dieci anni sono
soggetti ad imposizione fiscale, alla data del trasferimento del
loro domicilio al di fuori della Francia, per le plusvalenze ac
certate sui diritti societari menzionati dall'art. 160.
2. La plusvalenza accertata viene determinata detraendo dal
valore dei diritti societari alla data del trasferimento del domici
lio al di fuori della Francia, stabilito in base alle regole sancite
dagli art. 758 e 885 T bis, il prezzo al quale il contribuente li ha
acquistati o, in caso di acquisto a titolo gratuito, il valore ad essi
attribuito per determinare le imposte sui trasferimenti.
Le perdite accertate non sono imputabili alle plusvalenze della stessa natura effettivamente realizzate altrove.
3. La plusvalenza accertata è dichiarata conformemente alle
condizioni stabilite dall'art. 167, n. 2.
II. 1. Il pagamento dell'imposta afferente alla plusvalenza ac
certata può essere differito fino al momento in cui si effettuerà
la trasmissione, il riscatto, il rimborso ovvero l'annullamento
dei diritti societari in oggetto. Il rinvio del pagamento è subordinato alla condizione che il
contribuente dichiari l'ammontare della plusvalenza accertata
alle condizioni di cui al punto I, chieda di beneficiare del rinvio, nomini un rappresentante stabilito in Francia, il quale sia auto
rizzato a ricevere le comunicazioni relative alla base imponibile
dell'imposta, alla sua esazione ed al relativo contenzioso, e co
stificata la misura de qua in nome dell'esigenza di mantenere il gettito fiscale, ribadendo (v. Corte giust. 8 marzo 2001. cause riunite C-397/98 e C-410/98, Metallgesellschaft e a., cit.; 6 giugno 2000, causa C-35/98,
Verkooijen, in Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 924, e Rass. trib., 2000. 1347, con nota di Giorgi. La libera circolazione dei capitali nella Co munità europea ed il regime impositivo dei dividendi nel diritto inter no: Dir. e pratica società, 2000, fase. 22, 66, con nota di Stesuri; 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint-Gobain ZN, in Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 976; 16 luglio 1998, causa C-264/96, cit.) che la ri duzione di entrate fiscali non può essere considerata come un motivo
imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giusti ficare una misura in linea di principio incompatibile con una libertà fondamentale (costituisce invece ragione imperativa idonea a giustifica re una restrizione la necessità di garantire l'efficacia dei controlli fi scali: v. Corte giust. 15 maggio 1997, causa C-250/95, Futura Partici
pations e Singer, cit.). La sentenza in epigrafe è riportata in Riv. giur. trib., 2004, 505, con
nota di Muscolino, Tassazione delle plusvalenze latenti in caso di tra
sferimento all'estero e libertà di stabilimento', Corriere trib., 2004, 1582, con nota di Avolio e Capitta; Tributimpresa. 2004, fase. 4, 75
(m), con nota di Sozzi, In tema di libertà di stabilimento ed «exit taxes»: il caso «de Lasteyrie»\ Rass. trib., 2004, 2129, con nota di Fi cari. Trasferimento della sede all'estero, continuità della destinazione
imprenditoriale e contrarietà al trattato Ce dell'«exit taxes» sulle
plusvalenze latenti; Riv. dir. fin., 2004, II, 83, con nota di Ricci; Riv. dir. trib., 2005, III, 32, con nota di Pizzoni, La compatibilità delle «exit taxes» con il diritto comunitario; v. anche gli scritti di Gabelli, La Corte di giustizia boccia (con riserva) l'«exit tax» francese ed innesca l'azione della commissione europea, in Fiscalità internaz., 2004, 248; C. Romano, Sull'illegittimità delle imposizioni fiscali connesse al tra
sferimento di residenza all'interno dell'Unione europea, in Rass. trib., 2004, 1291; De Luca-Starita. Le «exit taxes»: profili di incompatibi lità con l'ordinamento comunitario, in Giur. imp., 2004, 1129; Bal
lancin-Lupi', Coerenza del sistema fiscale e Corte di giustizia europea, in Dialoghi dir. tributario, 2004, 1357.
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
stituisca, prima della sua partenza, garanzie atte ad assicurare la
riscossione del credito del tesoro presso il contabile incaricato
della riscossione.
Il rinvio di pagamento previsto dal presente articolo produce l'effetto di sospendere la prescrizione dell'azione di riscossione
sino alla data dell'evento che ne determina la scadenza. Esso è
equiparato al rinvio di pagamento previsto dall'art. L. 277 del
livre des procédures fiscales [testo unico delle procedure fiscali] ai fini dell'applicazione degli art. L. 208, L. 255 ed L. 279 del medesimo libro.
Per l'imputazione o la restituzione del credito fiscale, dei
crediti d'imposta e dei prelievi o delle trattenute non liberatorie,
non si tiene conto dell'imposta per la quale viene chiesto un
rinvio di pagamento ai sensi del presente articolo.
2. I contribuenti che beneficiano del rinvio di pagamento ai
sensi del presente articolo sono soggetti alla dichiarazione di cui
all'art. 170, n. 1. L'importo cumulativo delle imposte che bene
ficiano del rinvio di pagamento viene indicato su tale dichiara
zione alla quale è accluso un rendiconto predisposto sulla base
di un modulo rilasciato dall'amministrazione, dal quale risulti
l'importo dell'imposta afferente ai titoli in oggetto per i quali non sia scaduto il rinvio di pagamento nonché, se del caso, la
natura e la data dell'evento che ne determina la scadenza.
3. Senza pregiudizio di quanto stabilito al n. 4, qualora il
contribuente benefici di un rinvio di pagamento, l'imposta do
vuta in applicazione del presente articolo va pagata entro il 1°
marzo dell'anno successivo a quello in cui il rinvio viene a sca
denza.
Tuttavia, l'imposta, il cui pagamento è stato differito, è esigi bile unicamente nei limiti di un ammontare determinato in ra
gione della differenza tra il prezzo, in caso di cessione o di ri
scatto, ovvero il valore negli altri casi, dei titoli in oggetto alla
data dell'evento che determina la scadenza del rinvio, da un la
to, ed il loro prezzo o valore d'acquisizione, calcolato per l'ap
plicazione di cui al punto 1-2, dall'altro. L'eccedenza è sottopo sta d'ufficio a sgravio. In tal caso, unitamente alla dichiarazione
di cui al n. 2, il contribuente indica gli elementi considerati per il calcolo.
L'imposta versata localmente dal contribuente ed afferente
alla plusvalenza effettivamente realizzata al di fuori del territo
rio francese è imputabile all'imposta sul reddito realizzato in
Francia, a condizione che essa sia comparabile a tale imposta. 4. La mancata presentazione della dichiarazione e del rendi
conto di cui al n. 2, ovvero l'omissione totale o parziale delle
informazioni che vi debbono figurare, comportano l'immediata
esigibilità dell'imposta il cui pagamento è stato rinviato.
III. Allo spirare di un termine di cinque anni successivi alla
data della partenza, ovvero alla data in cui il contribuente trasfe
risce nuovamente il suo domicilio in Francia, nel caso in cui tale
evento sia anteriore, l'imposta determinata ai sensi del punto I è
sottoposta d'ufficio a sgravio qualora afferisca a plusvalenze relative a diritti societari che, a tale data, siano ricompresi nel
patrimonio del contribuente'.
III. Un decreto del Conseil d'Etat determina le condizioni di
applicazione del presente articolo e determina specificamente le
modalità atte ad evitare la doppia imposizione delle plusvalenze
accertate, come anche gli obblighi di dichiarazione dei contri
buenti nonché le modalità di proroga di pagamento. IV. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai con
tribuenti che trasferiscano il domicilio al di fuori della Francia
dal 9 settembre 1998».
4. - L'art. 160, I, del code général des impòts (codice gene rale delle imposte francese; in prosieguo: il «CGI»), nella ver
sione in vigore alla data del decreto n. 99-590, recita:
«Qualora un socio, azionista, accomandatario o portatore di
quote beneficiarie cede, nel corso della durata della società, tutti
o parte dei propri diritti societari, l'eccedenza del prezzo di ces
sione di tali diritti rispetto al prezzo di acquisto — ovvero il
valore al 1° gennaio 1949, nel caso in cui sia superiore — è im
putata esclusivamente all'imposta sul reddito al tasso del sedici
per cento. In caso di cessione di uno o più titoli appartenenti ad
una serie di titoli della medesima natura acquistati a prezzi di
versi, il prezzo d'acquisto da considerare è dato dalla media
ponderata del valore d'acquisto dei titoli stessi. In caso di ces
sione dei titoli successivamente alla chiusura di un piano di ri
sparmio in azioni definito all'art. 163 quinquies, D, o del loro
Il Foro Italiano — 2005.
ritiro oltre l'ottavo anno, il prezzo d'acquisto viene ritenuto pari al loro valore alla data in cui il cedente ha cessato di beneficia
re, per i suddetti titoli, dei vantaggi di cui all'art. 157, 5° bis e
5° ter, nonché all'art. 163 quinquies, D, IV.
L'imposizione della plusvalenza così realizzata è subordinata
alla sola condizione che i diritti detenuti direttamente o indiret
tamente negli utili societari dal cedente o dal suo coniuge, dai
loro ascendenti o discendenti, abbiano superato complessiva mente il venticinque per cento dei benefici stessi in un momento
qualsiasi nel corso degli ultimi cinque anni. Tuttavia, qualora sia consentita la cessione a favore di uno dei soggetti indicati al
presente comma, la plusvalenza è esente se i suddetti diritti so
cietari, entro cinque anni, non vengono rivenduti totalmente o in
parte ad un terzo. In caso contrario, la plusvalenza viene impo sta a nome del primo cedente a titolo dell'anno in cui è stata ef
fettuata la vendita a terzi.
(...) Le minusvalenze subite nel corso di un anno sono imputabili
esclusivamente alle plusvalenze della stessa natura realizzate
nel corso del medesimo anno o dei cinque anni successivi.
(...) Le plusvalenze soggette ad imposizione ai sensi del presente
articolo nonché le minusvalenze vanno dichiarate in base alle
condizioni di cui all'art. 170, n. I, secondo le modalità precisate
per decreto».
5. - Ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del decreto n. 99-590:
«I contribuenti che abbiano trasferito il domicilio fiscale al di
fuori della Francia tra il 9 settembre 1998 e il 31 dicembre 1998
sottoscrivono, entro il 30 settembre 1999, la dichiarazione retti
ficativa di cui all'art. 167, n. 2, del code général des impòts a
titolo di plusvalenze soggette ad imposta, ai sensi dell'art. 167, n. 1 bis, e dell'art. 167 bis, punto I, del medesimo codice, non
ché il formulario specifico previsto dall'art. 91 undecies del
l'ali. II al code général des impòts». 6. - L'art. R. 280-1 del livre des procédures fiscales (codice
di procedura tributaria francese; in prosieguo: l'«LPF»), ivi in
serito dall'art. 2 del decreto n. 99-590, è del seguente tenore:
«I contribuenti che vogliano beneficiare del rinvio di paga mento previsto dall'art. 167 bis, punto II, del code général des
impòts sono tenuti a trasmettere al contabile del tesoro dei non
residenti una proposta di garanzia nelle forme sancite al
l'art. R. 277-1, 2° comma, al massimo otto giorni prima della
data del trasferimento del domicilio al di fuori della Francia.
Viene rilasciata una ricevuta.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. R. 277-1, 3° com ma, nonché gli art. da R. 277-2 a R. 277-4 e l'art. R. 277-6».
7. - L'art. R. 277-1 dell'LPF stabilisce quanto segue: «Il contabile competente invita il contribuente che abbia chie
sto il rinvio del pagamento delle imposte a costituire le garanzie di cui all'art. L. 277. Il contribuente ha a disposizione quindici
giorni a partire dal ricevimento dell'invito formulato dal conta
bile per rendere note le garanzie che si impegna a costituire.
Tali garanzie possono consistere in un versamento in contanti
presso un conto provvisorio del tesoro, in crediti sul tesoro,
nella presentazione di una fideiussione, in valori mobiliari, in
merci depositate presso depositi approvati dallo Stato e che co
stituiscano oggetto di una garanzia firmata all'ordine del tesoro,
in assegnazioni ipotecarie, in pegni di aziende commerciali.
Qualora il contabile ritenga inaccettabili le garanzie offerte
dal contribuente perché non rispondenti alle condizioni di cui al
2° comma, notifica allo stesso la propria decisione tramite lette
ra raccomandata».
8. - Ai sensi dell'art. R. 277-2 dell'LPF:
«In caso di deprezzamento o di insufficienza accertata delle
garanzie costituite, l'amministrazione, alle stesse condizioni
stabilite dagli art. L. 277 e L. 279, può chiedere in qualsiasi momento al contribuente, tramite lettera raccomandata con av
viso di ricevimento, una garanzia supplementare al fine di assi
curare il recupero della somma contestata. Qualora il contri
buente non soddisfi tale richiesta entro un mese, il procedimento viene nuovamente intrapreso».
9. - L'art. R. 277-3 dell'LPF è formulato come segue:
«Qualora vengano offerte garanzie diverse da quelle previste all'art. R. 277-1, esse possono essere accettate, su proposta del
contabile incaricato della riscossione, solo dal tesoriere-pagato re generale o dall'esattore generale delle imposte, tesoriere
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PARTE QUARTA
pagatore della regione di Parigi se si tratta di imposte dirette ri
scosse mediante ruolo, e dal direttore dei servizi fiscali o dal di
rettore regionale delle dogane e dazi indiretti, secondo i casi, se
si tratta di altre imposte, dazi o tasse».
10. - L'art. R. 277-4 dell'LPF dispone quanto segue: «Il contribuente può essere autorizzato dal contabile incari
cato della riscossione, in qualsiasi momento, a sostituire la ga ranzia che ha costituito con una delle altre garanzie previste al
l'art. R. 277-3. di valore almeno equivalente». 11. - Ai sensi dell'art. R. 277-6 dell'LPF: «Un decreto del ministro delle finanze determina le condizio
ni alle quali i valori mobiliari possono essere costituiti in garan zia e, in particolare, la natura di tali valori, nonché l'importo per il quale sono ammessi, laddove tale importo viene calcolato se
condo l'ultimo corso quotato il giorno del deposito».
Controversia principale e questione pregiudiziale
12. - Il sig. de Lasteyrie ha lasciato la Francia il 12 settembre
1998 ed ha stabilito la propria residenza in Belgio. A tale data
egli possedeva o era stato in possesso, in un momento qualsiasi
degli ultimi cinque anni precedenti la sua partenza dalla Francia, direttamente o indirettamente, assieme ai membri della sua fa
miglia, di titoli che davano diritto a più del venticinque per cento dei profitti di una società soggetta all'imposta sulle so
cietà ed avente sede in Francia. Poiché il valore monetario dei
suddetti titoli era allora superiore al loro prezzo d'acquisto, il
sig. de Lasteyrie è stato assoggettato all'imposta sulle plusva lenze, ai sensi dell'art. 167 bis del CGI e delle disposizioni d'attuazione di tale articolo.
13. - Il sig. de Lasteyrie ha domandato al Conseil d'Etat l'an
nullamento del decreto n. 99-590 per eccesso di potere, ecce
pendo l'illegittimità dell'art. 167 bis del CGI in quanto esso è
contrario al diritto comunitario.
14. - Il Conseil d'Etat ha innanzi tutto considerato che, con
trariamente a quanto sostenuto dal sig. de Lasteyrie, le dette di
sposizioni non hanno per oggetto o per effetto di sottoporre a
restrizioni o condizioni di alcun genere l'effettivo esercizio
della libertà di circolazione da parte dei soggetti da esse consi
derati. In secondo luogo, esso ha ricordato che l'art. 52 del trat
tato si oppone all'istituzione, da parte di uno Stato membro, di
norme che producano l'effetto di ostacolare lo stabilimento di
alcuni suoi cittadini sul territorio di un altro Stato membro.
15. - Inoltre, il Conseil d'Etat ha osservato che l'art. 167 bis
del CGI dispone l'assoggettamento immediato, alle condizioni
da esso stabilite, dei contribuenti che si apprestano a trasferire il
domicilio fiscale al di fuori del territorio francese ad un'imposta
gravante su plusvalenze non ancora realizzate (in prosieguo: le
«plusvalenze latenti») e che, di conseguenza, non verrebbero
tassate nel caso in cui i contribuenti mantenessero il proprio domicilio in Francia.
16. - Tuttavia, il Conseil d'Etat ha rilevato altresì che
l'art. 167 bis del CGI contiene norme atte ad evitare, in caso di
rinvio di pagamento, che i contribuènti siano in definitiva sog getti ad un carico fiscale al quale non sarebbero stati sottoposti, ovvero ad un carico fiscale più gravoso di quello a cui sarebbero
stati sottoposti se avessero mantenuto il loro domicilio in Fran
cia; che tali norme, inoltre, concedono loro il beneficio di uno
sgravio, allo scadere di un termine quinquennale, in quanto i di
ritti societari dotati di plusvalenze continuano a risultare nel lo
ro patrimonio a tale data; che, infine, gli interessati hanno fa
coltà di sollecitare il rinvio del pagamento dell'imposta fino allo
scadere del detto termine.
17. - Infine, il Conseil d'Etat ha sottolineato che l'otteni
mento di tale rinvio è subordinato alla condizione che i contri
buenti costituiscano garanzie atte ad assicurare la riscossione
dell'imposta. Tuttavia, con riguardo agli oneri che la costituzio
ne di tali garanzie può comportare, il Conseil d'Etat si domanda
se il diritto comunitario si opponga ad una normativa come
quella oggetto nella causa dinanzi ad esso pendente. 18. - Ciò premesso, ritenendo che la causa per la quale è adito
presenti una grave difficoltà con riferimento alla portata delle
norme comunitarie applicabili, il Conseil d'Etat ha deciso di so
spendere il giudizio e di sottoporre alla corte la seguente que stione pregiudiziale:
«Se il principio della libertà di stabilimento sancito dal
ìl Foro Italiano — 2005.
l'art. 52 del trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, art. 43
Ce) si opponga all'istituzione, da parte di uno Stato membro, a
fini di prevenzione del rischio di evasione fiscale, di un sistema
d'imposizione delle plusvalenze in caso di trasferimento del
domicilio fiscale quale quello sopra descritto».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla corte
19. - I governi tedesco e dei Paesi Bassi hanno sottolineato
che l'ordinanza di rinvio non conteneva elementi idonei a dimo
strare che il sig. de Lasteyrie avrebbe fatto uso della libertà di
stabilimento garantita dall'art. 52 del trattato, né, di conseguen za, che esso rientrerebbe nella sfera di applicazione di tale di
sposizione. 20. - Dal suo canto, nelle osservazioni che ha depositato pres
so la corte, il sig. de Lasteyrie ha dichiarato di aver trasferito il
proprio domicilio fiscale in Belgio allo scopo di svolgere in tale
paese la propria attività professionale. 21. -1 governi danese e tedesco sostengono che l'art. 167 bis
del CGI non costituisce ostacolo alla libertà di stabilimento. Es
si sottolineano che la detta disposizione non è discriminatoria.
Inoltre, essa non impedisce, direttamente o indirettamente, ai
cittadini francesi di stabilirsi in un altro Stato membro. Secondo
il governo danese, non esisterebbero indizi in base ai quali si
possa sostenere che l'imposizione delle plusvalenze in questio ne nel procedimento principale limiti la possibilità per i cittadini
francesi di stabilirsi in un altro Stato membro. Inoltre, il fatto
che la concessione del rinvio del pagamento dell'imposta sia
subordinato alla costituzione di garanzie non potrebbe essere
considerato come costituente un requisito idoneo ad esercitare, di per sé, un'influenza importante sulla possibilità dei contri
buenti francesi di stabilirsi in un altro Stato membro.
22. - Il sig. de Lasteyrie, il governo portoghese e la commis
sione ritengono che gli effetti restrittivi dell'art. 167 bis del CGI
comportino ostacoli all'esercizio della libertà di stabilimento. A
differenza dei contribuenti che restano in Francia e che sono
tassati sulle plusvalenze solo dopo l'effettiva realizzazione di
queste, quelli che trasferiscono la residenza all'estero verrebbe
ro assoggettati per plusvalenze latenti. Con riferimento a queste ultime, il fatto generatore dell'imposta sarebbe determinato dal
trasferimento del loro domicilio fiscale al di fuori della Francia
e non dalla cessione dei titoli interessati. Nella fattispecie si
tratterebbe quindi di una restrizione tipica «all'uscita dal territo
rio». Un regime di tal genere penalizzerebbe i contribuenti che
lasciano la Francia rispetto a coloro che vi rimangono e intro
durrebbe così una disparità di trattamento discriminatoria. La
provvisorietà dell'imposizione e la possibilità di ottenere un
rinvio del pagamento non potrebbero escludere un tale effetto
restrittivo, poiché la concessione del rinvio non sarebbe auto matica e sarebbe soggetta alla condizione di designare un rap presentante fiscale residente in Francia. Inoltre l'obbligo di co
stituire garanzie implicherebbe non solo costi finanziari, ma so
pra tutto l'indisponibilità del patrimonio dato in garanzia. Se
condo il sig. de Lasteyrie, un tale obbligo costituirebbe di per sé un ostacolo alla libertà di stabilimento.
23. - Il governo dei Paesi Bassi considera che l'ostacolo alla
libertà di stabilimento che comporta l'art. 167 bis del CGI è
molto limitato e, in ogni caso, troppo aleatorio e indiretto per ché possa essere considerato idoneo a ostacolare effettivamente
una tale libertà.
24. - Dal suo canto, il governo francese ha concentrato la sua
analisi sulle possibili giustificazioni di un tale ostacolo. A tal
proposito il detto governo fa innanzi tutto valere che l'art. 167
bis del CGI non contrasta con l'art 52 del trattato con riferi
mento allo scopo perseguito dal regime istituito da questa di
sposizione nazionale, vale a dire prevenire un rischio di evasio
ne fiscale. Dal punto 26 della sentenza 16 luglio 1998, causa C
264/96, Imperiai Chemical Industries pie (lei) (Racc. pag. I
4695; Foro it., Rep. 1998, voce Unione europea, n. 761), risulta che potrebbe rispondere ad una ragione imperativa di interesse
generale una normativa avente l'obiettivo specifico di escludere da un vantaggio fiscale le costruzioni puramente artificiose il
cui scopo sia quello di eludere la legge fiscale. Di conseguenza, una restrizione della libertà di stabilimento risultante da una di
sposizione destinata a evitare una vera frode alla legge fiscale
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
potrebbe essere presa in considerazione nel rispetto di tale li
bertà. Infatti, in un tale caso, si tratterebbe di un'applicazione nel settore fiscale di quello che la corte ha considerato come
1'«esercizio abusivo» di un diritto conferito dal diritto comuni
tario (sentenza 7 luglio 1992, causa C-370/90, Singh, Racc. pag. 1-4265; Foro it., Rep. 1995, voce cit., nn. 700, 865).
25. - Tale governo precisa inoltre che l'adozione dell'art. 167
bis del CGI è stata ispirata dal comportamento di taluni contri
buenti consistente nel trasferire temporaneamente il loro domi
cilio fiscale prima di cedere titoli mobiliari con il solo scopo di eludere il pagamento dell'imposta sulle plusvalenze dovuta in
Francia. Inoltre, dato che l'effettività dei controlli fiscali costi
tuisce una ragione imperativa d'interesse generale (sentenza 15
maggio 1997, causa C-250/95, Futura Participations e Singer, Racc. pag. 1-2471, punto 31; Foro it., Rep. 1997, voce cit., n.
857), il detto governo ritiene che l'efficacia della riscossione di
un'imposta esigibile, che costituisce una fase successiva rispetto ai controlli effettuati nell'ambito del procedimento fiscale, do
vrebbe essere parimenti considerata una ragione imperativa. 26. - Inoltre, il governo francese sostiene che la mancanza di
strumenti internazionali bilaterali o multilaterali efficaci e che
consentano di condurre un'azione di riscossione identica a
quella praticata sul territorio nazionale contribuisce, a suo avvi
so, a rendere problematica la riscossione dell'imposta quando il
contribuente risiede in un altro Stato membro e giustifica l'ado
zione dell'art. 167 bis del CGI. Per le medesime ragioni, sareb
be necessaria la subordinazione della concessione del rinvio del
pagamento alla costituzione di garanzie. 27. - Il governo francese sottolinea, poi, che l'applicazione
dell'art. 167 bis del CGI è proporzionata allo scopo perseguito,
poiché i vincoli imposti al contribuente sono limitati nel tempo.
Infatti, l'imposizione stabilita può diventare effettiva solo entro
un termine di cinque anni a partire dalla data dell'espatrio. Alla
scadenza di tale termine, se l'interessato non ha ceduto i suoi
titoli, è liberato da qualsiasi obbligo fiscale nei confronti delle
autorità francesi. La fissazione di un termine di cinque anni as
sicurerebbe l'efficacia del sistema e ostacolerebbe una frode
mediante uno stabilimento di breve durata all'estero.
28. - Inoltre, la natura delle modalità d'imposizione non mo
strerebbe alcuna sproporzione. Se viene rifiutato il rinvio, ciò
avviene per colpa del contribuente perché, ad esempio, non ha
redatto una dichiarazione adeguata. Se viene concesso il rinvio,
il vincolo imposto al contribuente sorge dall'obbligo di costitui
re garanzie di pagamento. Il contribuente interessato benefice
rebbe in quasi tutti i casi di un rinvio del pagamento. In pratica, il contribuente non dovrebbe versare alcuna imposta al mo
mento del trasferimento del suo domicilio fiscale al di fuori
della Francia.
29. - Il governo francese sottolinea infine che, in caso di ces
sione dei titoli, l'importo dell'imposta esigibile in Francia sa
rebbe calcolato in modo da evitare qualsiasi sovrattassa. L'im
posta sulle plusvalenze eventualmente pagata dall'interessato ai
sensi della legislazione fiscale dello Stato d'accoglimento ver
rebbe dedotta dall'importo dell'imposta sulle plusvalenze do
vuta in Francia. Peraltro, le minusvalenze accertate successiva
mente alla partenza del contribuente dalla Francia darebbero
luogo ad uno sgravio dell'imposta a debita concorrenza delle
stesse. Allo stesso modo, le plusvalenze realizzate successiva
mente a tale partenza sarebbero escluse dalla base imponibile
dell'imposta dovuta in Francia.
30. - Anche i governi danese, tedesco e dei Paesi Bassi riten
gono che l'art. 167 bis del CGI sia giustificato da ragioni impe rative d'interesse generale e che esso sia proporzionale allo
scopo perseguito. 31. - Al riguardo il governo danese fa riferimento, segnata
mente, alla sentenza 28 aprile 1998, causa C-118/96, Safir
(Racc. pag. 1-1897, punti 25 e 33; Foro it., Rep. 1999, voce cit.,
n. 985), in cui la commissione avrebbe considerato come una
ragione imperativa che giustifica un ostacolo alla libera presta zione dei servizi la protezione dall'erosione fiscale della base
imponibile. 32. - Il governo tedesco sostiene, in primo luogo, che
l'art. 167 bis del CGI è basato sulla ripartizione del potere fi
scale tra lo «Stato di partenza» e lo «Stato di destinazione». Il
diritto dello «Stato di partenza» di tassare le plusvalenze di
partecipazioni in società di capitali deriverebbe dal fatto che es
se sono state regolarmente originate dall'attività della società in
Il Foro Italiano — 2005.
quest'ultimo Stato. Di conseguenza, esse sarebbero comprese nel patrimonio del contribuente il quale, fino alla sua partenza, è
imponibile in tale Stato. In secondo luogo, il governo tedesco fa
riferimento al punto 26 della sentenza lei, cit., in cui la corte
avrebbe riconosciuto, in modo generale, la possibilità di una
giustificazione basata sul rischio di evasione fiscale.
33. - Il governo dei Paesi Bassi rileva che la limitazione del
potere fiscale alle plusvalenze realizzate nello Stato di residenza
dal contribuente e la corrispondente presa in considerazione
delle plusvalenze costituite in tale Stato, quando vengono ven
duti i titoli mobiliari o quando il domicilio è trasferito, è con forme al principio della territorialità fiscale. Esso considera che
l'effetto combinato dell'imposizione nel caso dell'emigrazione del contribuente e del requisito di una garanzia per ottenere un
rinvio del pagamento per assicurare l'effettiva riscossione del
l'imposta è necessario per garantire la coerenza del regime fi
scale nazionale. Un motivo di tale tipo potrebbe giustificare una
disposizione che limita le libertà fondamentali (sentenza 28
gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann, Racc. pag. 1-249;
Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 1234) poiché, nella fattispecie, vi sarebbe un collegamento diretto tra il rinvio della tassazione
annuale dell'aumento di capitale legato ai titoli mobiliari, da
una parte, e la riscossione effettiva dell'imposta al momento
dello spostamento del domicilio all'estero, dall'altra. Inoltre, il
governo dei Paesi Bassi considera che l'art. 167 bis del CGI si
inserisce nell'ambito della lotta contro l'evasione fiscale in
quanto è diretto ad impedire che i contribuenti trasferiscano
temporaneamente il loro domicilio al di fuori della Francia per realizzare i loro titoli mobiliari senza imposizione significativa delle plusvalenze.
34. - Tuttavia il sig. de Lasteyrie, il governo portoghese e la
commissione fanno valere che la presunzione generalizzata e
automatica di evasione contenuta nell'art. 167 bis del CGI, che
comporta un'imposizione immediata delle plusvalenze latenti,
ha effetti che vanno ben oltre quanto è necessario per lottare ef
ficacemente contro la frode o l'evasione fiscale e costituisce,
per tale motivo, un ostacolo sproporzionato alla libertà di stabi
limento.
35. - Il sig. de Lasteyrie osserva che le convenzioni destinate
ad evitare la doppia imposizione concluse dalla Repubblica francese contengono normalmente una clausola, detta di «assi
stenza alla riscossione», che consente alle autorità fiscali fran
cesi di basarsi su tali disposizioni per riscuotere un'imposta do
vuta da contribuenti che avrebbero trasferito la loro residenza in
un altro Stato membro dell'Unione europea. Il governo porto
ghese sostiene che, quando un contribuente trasferisce il suo
domicilio fiscale in un altro Stato membro, le autorità compe tenti sono tenute a collaborare e a predisporre procedure di
scambio di informazioni che garantiscono che verranno soddi
sfatti i crediti fiscali come quelli in questione nel procedimento
principale. 36. - Secondo la commissione, l'art. 167 bis del CGI, con il
suo carattere generale, non permetterebbe di distinguere, caso
per caso, se il trasferimento sia stato effettivamente motivato
dallo scopo di evasione fiscale. Infatti, tale disposizione non
avrebbe per nulla l'oggetto specifico di escludere da un vantag
gio fiscale le operazioni puramente artificiali il cui scopo sareb
be quello di aggirare la legge fiscale, poiché essa riguarda in
generale qualsiasi situazione nella quale un contribuente, de
tentore di partecipazioni sostanziali in una società soggetta al
l'imposta sulle società trasferisca, «per una qualunque ragione», il proprio domicilio fiscale al di fuori della Francia. Al riguardo, dal punto 38 della sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97,
Centros (Racc. pag. 1-1459; Foro it., 2000, IV, 317), emerge rebbe che spetta all'amministrazione competente provare, caso
per caso, l'esistenza di una frode.
37. - Inoltre, il sig. de Lasteyrie e la commissione fanno vale
re che il rinvio del pagamento non è accordato ipso iure e che il
contribuente dovrà, in ogni caso, poter presentare garanzie ido
nee ad assicurare il pagamento dell'imposta. Tali misure non sa
rebbero manifestamente proporzionate allo scopo perseguito. La
legislazione degli altri Stati membri, come quella del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e quella del Regno di
Svezia, dimostrerebbero che possono essere prese in considera
zione soluzioni meno restrittive della libertà di stabilimento.
Quanto al regime delle garanzie, la commissione fa inoltre vale
re che lo stesso è discriminatorio per quanto riguarda l'impossi
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PARTE QUARTA
bilità di depositare in garanzia titoli non quotati in una borsa
francese in mancanza di una fideiussione bancaria che garanti sca l'integrale pagamento delle imposte dovute.
Risposta della corte
38. - L'art. 167 bis del CGI introduce il principio di un'impo sizione, alla data del trasferimento del domicilio di un contri
buente al di fuori della Francia, di plusvalenze di diritti sociali, laddove questi ultimi sono determinati dalla differenza tra il
valore di tali diritti alla data del detto trasferimento ed il loro
prezzo d'acquisto. Tale imposizione si applica solo ai contri
buenti che detengono, direttamente o indirettamente con i mem
bri della loro famiglia, diritti negli utili sociali di una società che oltrepassa il venticinque per cento di tali utili in un qualsiasi momento degli ultimi cinque anni precedenti la data summen
zionata. La particolarità della detta disposizione risiede nel fatto
che essa riguarda l'imposizione di plusvalenze latenti.
39. - Occorre esaminare, in primo luogo, se l'art. 167 bis del
CGI, che introduce quindi un'imposta sulle plusvalenze latenti
per il solo fatto del trasferimento al di fuori della Francia del
domicilio di un contribuente, possa limitare l'esercizio della li
bertà di stabilimento ai sensi dell'art. 52 del trattato.
40. - A tal riguardo occorre sottolineare che l'art. 52 del trat
tato è una delle disposizioni fondamentali del diritto comunita
rio ed è direttamente efficace negli Stati membri dalla scadenza
del periodo transitorio. In forza di questa disposizione, la libertà
di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio
di un altro Stato membro implica l'accesso alle attività non su
bordinate e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di aziende secondo quanto stabiliscono le leggi del paese di sta
bilimento per i loro cittadini (sentenze 28 gennaio 1986, causa
270/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 273, punto 13; 29
aprile 1999, causa C-311/97, Rovai Bank of Seotland, Racc.
pag. 1-2651, punto 22; Foro it., 1999, IV, 312, e 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars, Racc. pag. 1-2787, punto 27; Foro it.,
Rep. 2001, voce cit., n. 976). 41. - In risposta ai dubbi espressi da taluni governi quanto al
l'applicabilità di questa disposizione alla controversia principa le, e in mancanza di precisazioni sufficienti su tale punto nel fa
scicolo sottoposto alla corte, si deve ricordare che, nell'ambito
di un procedimento in forza dell'art. 234 Ce, basato sulla netta
separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudi ce nazionale (v., in particolare, sentenza 25 febbraio 2003, cau
sa C-326/00, IKA, Racc. pag. 1-1703, punto 27; Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 1553, e giurisprudenza citata), e constatare
che, nella fattispecie, il giudice del rinvio sembra aver concluso
per l'applicabilità dell'art. 52 del trattato alla controversia sot
toposta allo stesso.
42. - È importante precisare che, sebbene, così come altre di
sposizioni relative alla libertà di stabilimento, l'art. 52 del trat tato miri in particolare, stando al suo tenore letterale, ad assicu rare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro
ospitante, esso osta parimenti a che lo Stato di origine ostacoli 10 stabilimento in un altro Stato membro di uno dei suoi cittadi
ni (v. sentenza Baars, cit., punto 28, e giurisprudenza citata). 43. - Peraltro, anche una limitazione della libertà di stabili
mento di debole portata o di importanza minore è vietata dal l'art. 52 del trattato (v., in tal senso, sentenze 28 gennaio 1986,
Commissione/Francia, cit., punto 21, e 15 febbraio 2000, causa
C-34/98, Commissione/Francia, Racc. pag. 1-995, punto 49; Fo
ro it., Rep. 2001, voce cit., n. 1228). 44. - Inoltre, il divieto per gli Stati membri di introdurre re
strizioni alla libertà di stabilimento si applica anche alle dispo sizioni fiscali. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, se è
vero che allo stato attuale del diritto comunitario la materia delle imposte dirette non rientra, in quanto tale, nella competen za della Comunità, ciò non toglie tuttavia che gli Stati membri
sono tenuti ad esercitare nel rispetto del diritto comunitario le
competenze da essi conservate (v. sentenze 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker, Racc. pag. 1-225, punto 21; Foro
it., Rep. 1995, voce cit., n. 701; lei, cit., punto 19, e 21 novem bre 2002, causa C-436/00, X e Y, Racc. pag. 1-10829, punto 32; Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 1088).
45. - Nella fattispecie, anche se l'art. 167 bis del CGI non vieta ad un contribuente francese di esercitare il suo diritto di
11 Foro Italiano — 2005.
stabilimento, questa disposizione non è tuttavia idonea a limita
re l'esercizio di tale diritto avendo, perlomeno, un effetto dis
suasivo nei confronti dei contribuenti che desiderano andare a
stabilirsi in un altro Stato membro.
46. - Infatti, il contribuente desideroso di trasferire il domici
lio fuori dal territorio francese, nell'ambito dell'esercizio del di
ritto ad esso garantito dall'art. 52 del trattato, è soggetto ad un
trattamento sfavorevole rispetto ad una persona che conserva la
sua residenza in Francia. Tale contribuente, per il solo fatto di
un trasferimento di questo tipo, diventa debitore di un'imposta su un reddito non ancora realizzato e di cui egli quindi non di
spone, mentre, se egli risiedesse in Francia, le plusvalenze sa
rebbero imponibili solo se e quando fossero effettivamente rea
lizzate. Tale disparità di trattamento relativa all'imposizione di
plusvalenze, che può avere considerevoli ripercussioni sul pa trimonio del contribuente che intende trasferire il suo domicilio
al di fuori della Francia, è di natura tale da dissuadere un contri
buente dall'effettuare un trasferimento di questo tipo. 47. - L'esame delle modalità di applicazione della detta misu
ra conferma tale conclusione. Infatti, benché sia possibile bene
ficiare di un rinvio del pagamento, quest'ultimo non è automati
co ed è soggetto a rigorose condizioni come quelle descritte
dall'avvocato generale ai par. 36 e 37 delle sue conclusioni, tra
le quali figura segnatamente la costituzione di garanzie. Tali ga ranzie hanno di per sé un effetto restrittivo, in quanto privano il
contribuente della disponibilità del patrimonio dato in garanzia. 48. - Da quanto precede risulta che la misura in questione nel
procedimento principale può ostacolare la libertà di stabilimen
to.
49. - Occorre ricordare, in secondo luogo, che una misura
idonea a ostacolare la libertà di stabilimento sancita dall'art. 52
del trattato può essere ammessa solo se persegue uno scopo le
gittimo compatibile con il trattato ed è giustificata da ragioni
imperative di interesse generale. Anche in tale ipotesi, però, la
sua applicazione dev'essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo in tal modo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo (v. citate sentenze Futura Partici
pations e Singer, punto 26 e giurisprudenza citata, nonché X e Y,
punto 49). 50. - Per quanto riguarda la giustificazione relativa allo scopo
di prevenire l'evasione fiscale, menzionata dal giudice del rin
vio nella questione pregiudiziale, occorre rilevare che l'art. 167
bis del CGI non ha l'oggetto specifico di escludere da un van
taggio fiscale le operazioni puramente artificiali il cui scopo sa
rebbe di aggirare la normativa fiscale francese, ma riguarda, in
maniera generale, ogni situazione in cui un contribuente deten
tore di partecipazioni sostanziali in una società soggetta all'im
posta sulle società trasferisca per una qualunque ragione il pro
prio domicilio fiscale al di fuori della Francia (v., in tal senso, citate sentenze lei, punto 26, nonché X e Y, punto 61).
51. - Orbene, il trasferimento del domicilio di una persona fi
sica fuori dal territorio di uno Stato membro non implica, di per sé, l'evasione fiscale. Una presunzione generale di evasione o di
frode fiscale non può fondarsi sul fatto che il domicilio di una
persona fisica sia stato trasferito in un altro Stato membro, né
giustificare una misura fiscale che pregiudichi l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal trattato (v., in questo senso, sentenze 26 settembre 2000, causa C-478/98, Commissio
ne/Belgio, Racc. pag. 1-7587, punto 45; Foro it., Rep. 2002, vo
ce cit., n. 1305, nonché X e Y, cit., punto 62). 52. - Di conseguenza, l'art. 167 bis del CGI non può, senza
eccedere ampiamente quanto è necessario per raggiungere lo
scopo che esso persegue, presumere l'intenzione di aggirare la
legge fiscale francese di qualsiasi contribuente che trasferisca il
suo domicilio al di fuori della Francia.
53. - Sarà così debitore dell'imposta ai sensi dell'art. 167 bis
del CGI anche il contribuente che ceda i suoi titoli prima della
scadenza del periodo di cinque anni successivo alla data della
partenza dalla Francia, anche qualora egli non abbia minima
mente l'intenzione di tornare in tale Stato membro e continui a
risiedere all'estero dopo la scadenza di tale periodo. 54. - Peraltro, lo scopo perseguito, vale a dire impedire che
un soggetto passivo trasferisca temporaneamente il suo domici lio fiscale prima di cedere titoli mobiliari con il solo scopo di
eludere il pagamento dell'imposta sulle plusvalenze dovuta in
Francia, può essere raggiunto da misure meno vincolanti o me no restrittive della libertà di stabilimento, con riferimento speci
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
ficamente al rischio di un trasferimento temporaneo di tale tipo. Come rilevato dall'avvocato generale al par. 64 delle sue con
clusioni, le autorità francesi potrebbero in particolare prevedere la tassazione del contribuente che, dopo un soggiorno relativa
mente breve in un altro Stato membro, ritorni in Francia dopo aver realizzato le sue plusvalenze, il che eviterebbe di compro mettere la situazione dei contribuenti il cui unico obiettivo sia
quello di esercitare in piena buona fede la libertà di stabilimento
in un altro Stato membro.
55. - Le modalità di applicazione dell'art. 167 bis del CGI non consentono di giungere ad una conclusione diversa.
56. - Infatti, come è stato osservato al punto 47 della presente
sentenza, il rinvio del pagamento non è automatico, ma è sog
getto a rigorose condizioni, come l'obbligo di effettuare una di
chiarazione entro il termine previsto, di designare un rappre sentante residente in Francia e di costituire garanzie idonee ad
assicurare la riscossione delle imposte. 57. - Poiché l'applicazione di tali condizioni causa restrizioni
all'esercizio del diritto di stabilimento, lo scopo di prevenire l'evasione fiscale, che non è di natura tale da giustificare il re
gime di tassazione previsto dall'art. 167 bis del CGI, non può a
maggior ragione essere utilmente invocato a sostegno delle dette
condizioni destinate ad attuare tale regime. 58. - Di conseguenza, l'art. 52 del trattato osta a che uno
Stato membro introduca, a fini di prevenzione di un rischio di
evasione fiscale, un meccanismo d'imposizione delle plusvalen ze latenti, come quello previsto dall'art. 167 bis del CGI, in ca
so di trasferimento del domicilio fiscale di un contribuente al di
fuori di tale Stato.
59. - Tuttavia, il governo danese sostiene che l'obiettivo del
l'art. 167 bis del CGI sarebbe quello di impedire l'erosione fi
scale della base imponibile dello Stato membro interessato,
evitando che contribuenti traggano profitto dalle disparità che
esistono tra i regimi fiscali degli Stati membri.
60. - Al riguardo è sufficiente ricordare che, conformemente
ad una giurisprudenza consolidata, la riduzione di entrate fiscali
non può essere considerata come un motivo imperativo di inte
resse generale che possa essere fatto valere per giustificare una
misura in linea di principio incompatibile con una libertà fon
damentale (sentenze lei, cit., punto 28, e 8 marzo 2001, cause
riunite C-397/98 e C-410/98, Metallgesellschaft e a., Racc. pag.
1-1727, punto 59; Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 978). Di con
seguenza, il semplice mancato guadagno subito da uno Stato
membro a causa del trasferimento del domicilio fiscale del con
tribuente in un altro Stato membro, in cui la normativa fiscale è
diversa ed eventualmente più vantaggiosa per tale contribuente,
non può, di per sé, giustificare una restrizione del diritto di sta
bilimento.
61. - Quanto al governo dei Paesi Bassi, esso sostiene che
l'effetto combinato dell'imposizione durante l'emigrazione e il
requisito di garanzie a cui è subordinata la concessione del rin
vio del pagamento effettivo dell'imposta è necessario per ga rantire la coerenza del sistema fiscale francese, perché esiste
rebbe un nesso diretto tra il rinvio dell'imposizione annuale
dell'aumento di capitale corrispondente ai titoli mobiliari, da
una parte, e l'effettiva riscossione dell'imposta al momento
dello spostamento del domicilio all'estero, dall'altra.
62. - È vero che la corte ha accettato, per mantenere il legame tra la deducibilità dei contributi e l'imposizione delle somme
dovute dagli assicuratori in esecuzione dei contratti di assicura
zione, che la deducibilità fiscale di contributi venga subordinata
alla condizione che questi ultimi siano versati in tale Stato
(sentenze Bachmann, cit., punti 21-23, e 28 gennaio 1992, causa
C-300/90, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1-305, punti 14-20;
Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 1233).
63. - Non può tuttavia essere sostenuto che l'art. 167 bis CGI
sia parimenti giustificato dall'esigenza di preservare la coerenza
del sistema fiscale francese.
64. - Al riguardo occorre ricordare che il regime fiscale previ sto all'art. 176 bis del CGI, come è stato precisato dal governo francese nelle sue osservazioni scritte, è diretto a prevenire i tra
sferimenti temporanei di domicilio al di fuori della Francia mo
tivati esclusivamente da ragioni fiscali. Infatti, l'adozione del
detto articolo è stata ispirata dal comportamento di taluni con
tribuenti consistente nel trasferire temporaneamente il loro do
micilio fiscale prima di cedere titoli mobiliari con il solo scopo
Il Foro Italiano — 2005.
di eludere il pagamento dell'imposta sulle plusvalenze di cui
sono debitori in Francia.
65. - L'art. 167 bis del CGI non sembra quindi avere come
obiettivo quello di garantire in modo generale l'imposizione delle plusvalenze in caso di trasferimento del domicilio di un
contribuente al di fuori della Francia, purché si tratti di plusva lenze acquistate durante il soggiorno di quest'ultimo sul territo
rio francese.
66. - Tale constatazione è confortata dal fatto che il regime fi
scale in questione nel procedimento principale consente uno
sgravio di qualsiasi imposizione di cui sono state oggetto le
plusvalenze, in caso di realizzazione delle stesse, nel paese in
cui il contribuente ha trasferito il suo domicilio. Infatti, una tale
imposizione potrebbe avere la conseguenza che le plusvalenze realizzate, compresa la parte delle stesse acquisita durante il
primo soggiorno del contribuente in Francia, verranno intera
mente tassate nel detto paese. 67. - Alla luce di quanto precede, la premessa su cui si basa
l'argomento della coerenza fiscale invocato dal governo dei
Paesi Bassi non si verifica con riferimento allo scopo perseguito dal regime fiscale previsto all'art. 167 bis del CGI. Di conse
guenza, la giustificazione di un tale regime basata su un obietti
vo di coerenza fiscale, che peraltro non è stata invocata dal go verno francese, non può essere accettata.
68. - Per quanto riguarda l'argomento del governo tedesco
secondo cui occorre tener conto della ripartizione del potere fi
scale tra lo Stato di partenza e lo Stato di accoglienza, basta ri
levare, come ha fatto l'avvocato generale al par. 82 delle sue
conclusioni, che la controversia non si riferisce alla ripartizione del potere d'imposizione tra gli Stati membri, né al diritto delle
autorità francesi di tassare plusvalenze latenti nel tentativo di
reagire a trasferimenti di domicilio artificiali, bensì al problema se le misure adottate a tal fine siano conformi alle esigenze della
libertà di stabilimento.
69. - Di conseguenza, occorre rispondere alla questione pro
posta che il principio della libertà di stabilimento posto dal
l'art. 52 del trattato dev'essere interpretato nel senso che esso
osta a che uno Stato membro introduca, a fini di prevenzione di
un rischio di evasione fiscale, un meccanismo d'imposizione delle plusvalenze latenti, come quello previsto all'art. 167 bis
del CGI, in caso di trasferimento del domicilio fiscale di un
contribuente al di fuori di questo Stato.
Per questi motivi, la corte (quinta sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Conseil d'État con decisione 14
dicembre 2001, dichiara: Il principio della libertà di stabilimento posto dall'art. 52 del
trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 Ce) dev'es
sere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato mem
bro introduca, a fini di prevenzione di un rischio di evasione fi
scale, un meccanismo d'imposizione delle plusvalenze non an
cora realizzate, come quello previsto all'art. 167 bis del code
général des impòts francese, in caso di trasferimento del domi
cilio fiscale di un contribuente al di fuori di questo Stato.
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