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Sezione VI; decisione 11 luglio 1961, n. 623; Pres. Aru P., Est. Cacopardo; Soc. V.e.t.a. (Avv....

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Sezione VI; decisione 11 luglio 1961, n. 623; Pres. Aru P., Est. Cacopardo; Soc. V.e.t.a. (Avv. D'Audino) e S.i.t.a. (Avv. Gismondi, De Dominicis) c. Ispettorato compartimentale motorizzazione Emilia e Romagna (Avv. dello Stato Varvesi), Soc. Gattiani-Nardi e Società S.a.t.e.m. (Avv. Dedin) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 21/22-23/24 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152013 . Accessed: 24/06/2014 20:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.60 on Tue, 24 Jun 2014 20:24:55 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione VI; decisione 11 luglio 1961, n. 623; Pres. Aru P., Est. Cacopardo; Soc. V.e.t.a. (Avv.D'Audino) e S.i.t.a. (Avv. Gismondi, De Dominicis) c. Ispettorato compartimentalemotorizzazione Emilia e Romagna (Avv. dello Stato Varvesi), Soc. Gattiani-Nardi e SocietàS.a.t.e.m. (Avv. Dedin)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 21/22-23/24Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152013 .

Accessed: 24/06/2014 20:24

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21 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 22

il Comune stesso deduce il difetto di interesse necessario

per l'impugnativa della revoca, in quanto questa, inficiata di nullità, non sarebbe suscettibile di incidere sullo svolgi mento dell'attività debitamente autorizzata dall'autorità

marittima. Conseguentemente, anche l'atto di diffida non

lederebbe l'interesse della ricorrente, perchè questo, attesa

l'autorizzazione conseguita dall'autorità competente, sa

rebbe esonerata, al riguardo dell'atto stesso, da ogni dovere

di obbedienza.

Osserva in merito il Collegio che l'atto impugnato, cioè

la revoca con la diffida anzidetta, non può ritenersi un

atto nullo per incompetenza assoluta.

È noto che un atto amministrativo è nullo sol quando è mancante di uno dei suoi elementi essenziali ; in tal caso

nessuno è tenuto a prestare ad esso obbedienza o a darvi

esecuzione. Ma perchè un atto possa considerarsi nullo per

incompetenza assoluta, occorre che l'organo amministrativo

abbia invaso la competenza di una autorità non ammini

strativa, ovvero quella di un organo della pubblica Ammi

nistrazione operante in un campo assai diverso e lontano.

Posto ciò è evidente come noil possa inficiarsi di nul

lità assoluta la revoca della licenza edilizia deliberata dal

Comune di Forte dei Marmi e precedentemente dallo stesso

Comune concessa alla ricorrente. La concessione della licenza

edilizia e la revoca della medesima rientra, di regola, nella

competenza dei comuni.

Se detta concessione non era di competenza del Comune,

ma, nella specie, dell'Amministrazione della marina mercan

tile, l'atto è semplicemente viziato, in quanto il Comune

ha ecceduto, nell'emanarlo, dai limiti della sua competenza. Essa però non cessa di essere un atto amministrativo, e

la sua revoca con la diffida a proseguire i lavori, svolge in

pieno la sua efficacia, fin quando non sia stata annullata

per illegittimità. E poiché la resistenza passiva è ammissibile soltanto

contro gli atti assolutamente nulli, siccome mancanti di

ogni effetto, indipendentemente da un positivo atto di

annullamento, mentre la impugnata diffida a continuare i

lavori è pienamente efficace ed esecutoria, è ovvio che la

ricorrente ha interesse a chiederne l'annullamento, perchè lesiva del proprio interesse.

Passando all'esame del primo e del terzo motivo di

gravame, i quali hanno analogo contenuto, il Collegio li

ritiene fondati.

L'art. 55 cod. nav. dispone che l'esecuzione di nuove

opere entro ima zona di 30 m. dal demanio marittimo o

dal ciglio dei terreni elevati sul mare, è sottoposto alla

autorizzazione del capo del compartimento. Per l'art. 28

cod. nav. il demanio marittimo comprende il lido, la spiag

gia, i porti, nonché tutte le pertinenze menzionate nel

successivo art. 29, quali le costruzioni e le altre opere esi

stenti entro i limiti del demanio e del mare territoriale. E

l'art. 30 dello stesso codice dispone ancora che l'uso del

demanio o delle pertinenze è regolato dall'Amministrazione

della marina mercantile, la quale vi esercita la polizia. 11 fondamento della norma è evidente. I poteri sul de

manio marittimo dell'Amministrazione statale sono deter

minati dal criterio della competenza all'esercizio della fun

zione pubblica svolta -a mezzo dei beni del demanio marit

timo. essendo questi destinati a soddisfare gli interessi

concernenti la navigazione ed il traffico marittimo (cfr. Relazione al cod. nav., pag. 38). Detti poteri concernono, in conseguenza, l'amministrazione e l'uso dei beni stessi,

la tutela dell'igiene, la distanza fra le costruzioni, ecc., ed

in particolare i nuovi lavori, gli ampliamenti, che debbono

pertanto essere approvati dalla stessa autorità marittima,

per quanto concerne la costruzione prossima al mare, le

quali sono soggette all'autorizzazione del capo compar

timento.

Poste le predette norme in relazione con quelle conte

nute nella legge urbanistica e con i regolamenti edilizi

comunali, richiamati dall'art. 871 cod. civ., è chiaro che il

demanio marittimo resta sottratto ad ogni ingerenza rego

lamentare da parte del comune.

Lo Stato ha riservato a sè la tutela dei diritti ed interessi

pubblici generali inerenti alla navigazione e al traffico marit

timo, attribuendo ai suoi organi ogni potere di disposi zione, di autorizzazione e di concessione relativo all'uso dei beni del demanio e sue pertinenze, non può quindi in ma

teria sussistere il meno ampio potere di autarchia da parte del comune.

Ciò trova conferma nel disposto dell'art. 5 legge urba

nistica, che impone doversi, nei piani di coordinamento, tenere il debito conto delle zone di territorio nazionale

riservate a speciali destinazioni e di quelle soggette a spe ciali vincoli o limitazioni di legge : e certamente il demanio

marittimo va compreso fra tali zone.

Questo Consiglio ha già, in altra occasione, affermato il

principio suesposto e cioè che i regolamenti comunali ed i

piani regolatori possono non vincolare l'Amministrazione

della marina nell'esercizio dei suoi poteri sul demanio marit

timo e che, pertanto, l'Amministrazione può disporre del

demanio anche in modo contrastante con le disposizioni dei

regolamenti comunali allorquando sussistano ragioni di

pubblico interesse.

Inammissibile essendo dunque l'esercizio da parte del comune della disciplina edilizia sulle costruzioni sorgenti nell'ambito del demanio marittimo, è ovvio che nessuna

competenza ha il comune a concedere licenze edilizie rela

tivamente alle predette costruzioni, come ad emettere ordi

nanze di sospensione dei lavori con diffida a proseguirli

perchè ritenuti contrari ai regolamenti edilizi comunali.

Pertanto è evidente il vizio di violazione di legge e di

incompetenza che inficia il provvedimento, col quale il

Comune di Forte dei Marmi ha revocato, a tutti gli effetti, la licenza edilizia n. 122 rilasciata il 12 marzo 1960 alla

Società C.i.e.l.i., con diffida a non eseguire alcun lavoro, relativo alla costruzione delle cabine elettriche sull'arenile

ed a sospenderlo, con effetto immediato, qualora avesse

già avuto inizio, nonostante che detta costruzione fosse

stata autorizzata dalla Capitaneria di j orto di Viareggio. Atteso il carattere decisivo del primo e terzo motivo

di gravame in quanto investono la stessa competenza del

Comune ad emanare l'atto impugnato, è superfluo scendere

all'esame del secondo motivo. - Per questi motivi, accoglie, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione VI ; decisione 11 luglio 1961, n. 623 ; Pres. Abu P., Est. Cacopardo ; Soe. Y.e.t.a. (Avv. D'Audino) e

S.i.t.a. (Avv. Gismondi, De Dominicis) c. Ispettorato

compartimentale motorizzazione Emilia e Romagna

(Avv. dello Stato Varvesi), Soc. Grattiani-Nardi e So

cietà S.a.t.e.m. (Avv. Dedin).

Automobili (servizio) — Concessione — Istruttorii» — Domando presentate dopo la riunione compar timentale —- Esame — Obbligo — Insussistenza.

Automobili (servizio) — Concessione — Assunzione da

parte di due società — Diritti di preferenza -— Va

lutazione — Criteri (L. 28 settembre 1939 n. 1822,

disciplina degli autoservizi di linea, art. 5).

L'Amministrazione ha la facoltà, ma non l'obbligo, di pren dere in esame le domande per la concessione di autolinee,

pervenute prima che essa abbia definitivamente deliberato,

ma dopo che la riunione compartimentale aveva fornito

ogni elemento di valutazione. (1)

(1) In senso conforme, Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 1960, n. 147, Foro it., Rep. I960, voce Automobili (servizio), nn. 84

86 ; Sez. VI 6 aprile 1960, n. 209, ibid., n. 108 ; Sez. IV 7 no

vembre 1958, n. 809, id., Rep. 1958, voce cit., n. 37 ; Sez. VI

16 ottobre 1957, n. 807, id., Rep. 1957, voce cit., n. 109 ; Sez.

IV 5 luglio 1957, n. 756, ibid., n. 112 ; Sez. IV li giugno 1954, n. 398, id., Rep. 1954, voce cit., n. 40 (richiamata nel

testo) ; Sez. IV 28 aprile 1954, n. 295, ibid,, n. 41.

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PARTE TERZA

Due società possono assumere congiuntamente l'esercizio di

un'autolinea, ma VAmministrazione, nel valutare i diritti

di preferenza, deve tener conto separatamente delle posi zioni precostituite dell'una e dell'altra. (2)

La Sezione, ecc. — Ragioni di identità obiettiva

consigliano la riunione dei due ricorsi, la cui trattazione

unica consente di esaminare congiuntamente i mezzi d'im

pugnativa che in essi appaiono comuni e di sottoporre a

separato esame quanto, nell'imo o nell'altro, è singolar mente trattato.

Circoscritto soltanto all'interesse della Y.e.t.a. è il

primo dei motivi da essa dedotti, in quanto essa sola, in data 8 agosto 1957, ebbe a presentare proposte che non

furon prese in considerazione ; del che muove doglianza. La ricorrente non contesta che l'Ispettorato, in una sua

nota del 12 luglio, abbia dichiarato che ogni eventuale

proposta successiva alla riunione compartimentale dell'I]

luglio avrebbe dovuto pervenirgli entro lo stesso mese di

luglio ; eccepisce, peraltro, che illegittimamente l'Ammi

nistrazione ha dato al termine così imposto efficacia peren

toria, in proposito, e indipendentemente dal fatto che la

perentorietà appariva imposta da quelle stesse ragioni di

pubblico interesse, che erano esposte dall'Ispettorato nella

assegnazione di qusl termine.

La Sezione osserva che la pubblica Amministrazione

ha la facoltà, ma non l'obbligo, di prendere in considerazione

ogni domanda che le pervenga prima che essa abbia defi

nitivamente deliberato in merito alla concessione di una

autolinea, ma dopo che la riunione compartimentale abbia

già fornito ogni elemento per tale deliberazione. Tale

principio, già affermato da questo Consesso (Sez. IV n. 398

dell'll giugno 1954, Foro it., Rep. 1954, voce Automobili

(servizio), n. 40), non è se non una conferma del generale

principio, secondo il quale in ogni procedimento ammini

strativo l'Amministrazione, ove la legge non disponga

espressamente in contrario, può stabilire i termini per il

compimento degli atti relativi ai singoli stadi del procedi mento stesso. Termini i quali, come ben rileva la difesa

erariale, sono sempre perentori per le parti private, mentre

dipende dalla natura dei diversi rapporti la possibilità

per l'Amministrazione di derogarvi. (Omissis) Comune ai due ricorsi (3° motivo della V.e.t.a.. 2° mo

tivo, lett. 6, della S.i.t.a.) è la censura mossa al fatto

che l'Amministrazione abbia ammesso all'istnittoria, con

giuntamente. le domande delle Società Gattiani-Nardi e

S.a.t.e.m.

Deriverebbe da tale comportamento l'aver considerato

le due Imprese come fornite di unica personalità giuridica ai fini della concessione ; l'avere, in contrasto con l'art. 5

legge 28 settembre 1939 n. 1822, riconosciuto alle due Aziende

un diritto di preferenza, attribuendo loro una pregressa

posizione concessionale quale organismo unitario ; l'avere

riconosciuto che la Gattiani-Nardi e la S.a.t.e.m. abbiano

sostanzialmente posto in essere « una nuova riorganizza zione », attribuendo a questa, sommandole, le posizioni

giuridiche di ciascuna delle due Imprese. La censura appare infondata. In via preliminare è da

condividere il rilievo fatto dalle difese delle parti resistenti :

costituite secondo le prescrizioni dell'art. 2249 cod. civ.,

la Gattiani-Nardi e la S.a.t.e.m. sono due Società cui nulla

Sulla facoltà per l'Amministrazione di porre termini per la

presentazione delle domande di concessione di autolinee, v. Cons. Stato, Sez. VI, 25 ottobre 1001, n. 193, retro, 16, con

ampia nota di richiami.

L'obbligo per l'Amministrazione di procedere all'esame ed alla comparazione delle proposte e delle offerte delle ditte con correnti in pubbliche riunioni compartimentali, stabilito con circolare del Ministero d i trasporti del 16 aprile 1049, n. 12191, è attualmente regolato dalla circolare 18 luglio 1955, n. 21506.

(2) Non risultano precedenti in termini. Per un accenno sulla possibilità di istituire un « pool » delle

aziende concessionarie della zona, attraverso un accordo delle

singole Imprese, vedi, in motivazione, Cons. Stato. Sez. IV, 18 febbraio 1955, n. 131, Foro it., 1955, III, 144.

vieta di svolgere congiuntamente quelle attività il cui

svolgimento è a ciascuna di esse consentito. Errato è l'as

sunto che l'Amministrazione abbia esaminato le domande

ed abbia su di esse deciso, come se provenissero da un unico

soggetto, fornito di autonoma personalità giuridica : dal

provvedimento impugnato si rileva che la valutazione del

diritto di preferenza fu fatta in relazione alle situazioni

precostituite, rispettivamente, della Gattiani-Nardi, con il

servizio Case Bortolani-Marzabotto-Bologna, e della S.a.t.e.m

con l'autolinea Medelana-Sasso Marconi-Bologna. La fini

timità rispetto al nuovo servizio è riconosciuta sussistere

con separato riferimento alla posizione dell'una e dell'altra

Impresa. Sta in fatto, poi, clie nessuna fusione si è attuata fra la

Gattiani-Nardi e la S.a.t.e.m. : l'esercizio in pool di una

determinata attività da parte di due aziende non annulla

la rispettiva autonomia ; nò dà luogo al costituirsi di un

nuovo organismo. A così chiaro principio l'Amministrazione

appare essersi attenuta, col valutare i titoli di preferenza di ciascuna Impresa, indipendentemente da quelli dell'altra.

Col suo 4° mezzo d'impugnativa, la V.e.t.a. denun

zia altra violazione dell'art. 5 legge 28 settembre 1939 n.

1822 : illegittimamente l'Amministrazione avrebbe ammesso

la finitimità fra il servizio controverso e quelli della Gat

tiani-Nardi e della S.a.t.e.m., escludendola per i servizi

della ricorrente ; illegittimamente si sarebbe considerato

irrilevante il danno economico che il nuovo servizio, con

cesso ad altra impresa, avrebbe determinato per i preesi stenti servizi della V.e.t.a. medesima.

Precise confutazioni a tali censure hanno opposto, in

memoria ed oralmente, così la difesa erariale, come il

patrocinio delle Imprese resistenti. Nè deve qui emettersi

un giudizio di legittimità su decisioni di palese contenuto

tecnico : il Collegio rileva soltanto che alle suaccennate con

futazioni dà fondamento il copioso materiale del quale esso ha potuto disporre, costituito da orari, itinerari, tempo di frequenza dei servizi delle varie imprese e da una ricca

documentazione cartografica. (Omissis) Per questi motivi, respinge, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 27 marzo 1961, n. 198 ; Pres. D'A

vino P., Est. Pig-a ; Cosentino (Avv. Grimaldi) c. Mi

nistero dell'agricoltura e foreste.

Agricoltura — Itiiorma ioiuliaria -— Decreto til espro

prio — Illegittimità — Obbligo di « restitutio in

integrum » — Contenuto — Adempimento — Ri eorso al Consiglio di Stato — Fattispecie (B. d.

26 giugno 1924 n. 1054, t. ti. delle leggi sul Consiglio di Stato, art. 27, n. 4).

L'obbligo di reintegrazione in forma specifica nascente da

sentenza del giudice ordinario, conseguente alla declarato ria di illegittimità, da parte della Corte costituzionale, di decreto di esproprio ai fini della riforma fondiaria, si

concreta nella restituzione dei beni illegittimamente espro

priati ; il suo adempimento non può essere disposto dal

giudice ordinario, ma è affidato alla stessa Amministra

zione e, nella sua inerzia, è ordinato dal Consiglio di Stato con le modalità e nei limiti di cui all'art. 27, n. 4, t. u. 26

giugno 1924 n. 1054 (nella specie, il Consiglio di Stato, dichiarato che l'obbligo di conformarsi al giudicato con

siste nella restituzione di una determinata estensione di

terreno, ha ordinato all'ente di riforma di provvedere al

l'emanazione degli atti e al compimento delle operazioni necessarie per procedere alla materiale consegna dei ter

reni stessi, in moda che la restituzione avvenga in un dato

termine). (1)

(1) Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario a cono scere della domanda di restituzione di beni illegittimamente

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