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Sezione VI; decisione 11 luglio 1961, n. 623; Pres. Aru P., Est. Cacopardo; Soc. V.e.t.a. (Avv.D'Audino) e S.i.t.a. (Avv. Gismondi, De Dominicis) c. Ispettorato compartimentalemotorizzazione Emilia e Romagna (Avv. dello Stato Varvesi), Soc. Gattiani-Nardi e SocietàS.a.t.e.m. (Avv. Dedin)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 21/22-23/24Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152013 .
Accessed: 24/06/2014 20:24
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21 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 22
il Comune stesso deduce il difetto di interesse necessario
per l'impugnativa della revoca, in quanto questa, inficiata di nullità, non sarebbe suscettibile di incidere sullo svolgi mento dell'attività debitamente autorizzata dall'autorità
marittima. Conseguentemente, anche l'atto di diffida non
lederebbe l'interesse della ricorrente, perchè questo, attesa
l'autorizzazione conseguita dall'autorità competente, sa
rebbe esonerata, al riguardo dell'atto stesso, da ogni dovere
di obbedienza.
Osserva in merito il Collegio che l'atto impugnato, cioè
la revoca con la diffida anzidetta, non può ritenersi un
atto nullo per incompetenza assoluta.
È noto che un atto amministrativo è nullo sol quando è mancante di uno dei suoi elementi essenziali ; in tal caso
nessuno è tenuto a prestare ad esso obbedienza o a darvi
esecuzione. Ma perchè un atto possa considerarsi nullo per
incompetenza assoluta, occorre che l'organo amministrativo
abbia invaso la competenza di una autorità non ammini
strativa, ovvero quella di un organo della pubblica Ammi
nistrazione operante in un campo assai diverso e lontano.
Posto ciò è evidente come noil possa inficiarsi di nul
lità assoluta la revoca della licenza edilizia deliberata dal
Comune di Forte dei Marmi e precedentemente dallo stesso
Comune concessa alla ricorrente. La concessione della licenza
edilizia e la revoca della medesima rientra, di regola, nella
competenza dei comuni.
Se detta concessione non era di competenza del Comune,
ma, nella specie, dell'Amministrazione della marina mercan
tile, l'atto è semplicemente viziato, in quanto il Comune
ha ecceduto, nell'emanarlo, dai limiti della sua competenza. Essa però non cessa di essere un atto amministrativo, e
la sua revoca con la diffida a proseguire i lavori, svolge in
pieno la sua efficacia, fin quando non sia stata annullata
per illegittimità. E poiché la resistenza passiva è ammissibile soltanto
contro gli atti assolutamente nulli, siccome mancanti di
ogni effetto, indipendentemente da un positivo atto di
annullamento, mentre la impugnata diffida a continuare i
lavori è pienamente efficace ed esecutoria, è ovvio che la
ricorrente ha interesse a chiederne l'annullamento, perchè lesiva del proprio interesse.
Passando all'esame del primo e del terzo motivo di
gravame, i quali hanno analogo contenuto, il Collegio li
ritiene fondati.
L'art. 55 cod. nav. dispone che l'esecuzione di nuove
opere entro ima zona di 30 m. dal demanio marittimo o
dal ciglio dei terreni elevati sul mare, è sottoposto alla
autorizzazione del capo del compartimento. Per l'art. 28
cod. nav. il demanio marittimo comprende il lido, la spiag
gia, i porti, nonché tutte le pertinenze menzionate nel
successivo art. 29, quali le costruzioni e le altre opere esi
stenti entro i limiti del demanio e del mare territoriale. E
l'art. 30 dello stesso codice dispone ancora che l'uso del
demanio o delle pertinenze è regolato dall'Amministrazione
della marina mercantile, la quale vi esercita la polizia. 11 fondamento della norma è evidente. I poteri sul de
manio marittimo dell'Amministrazione statale sono deter
minati dal criterio della competenza all'esercizio della fun
zione pubblica svolta -a mezzo dei beni del demanio marit
timo. essendo questi destinati a soddisfare gli interessi
concernenti la navigazione ed il traffico marittimo (cfr. Relazione al cod. nav., pag. 38). Detti poteri concernono, in conseguenza, l'amministrazione e l'uso dei beni stessi,
la tutela dell'igiene, la distanza fra le costruzioni, ecc., ed
in particolare i nuovi lavori, gli ampliamenti, che debbono
pertanto essere approvati dalla stessa autorità marittima,
per quanto concerne la costruzione prossima al mare, le
quali sono soggette all'autorizzazione del capo compar
timento.
Poste le predette norme in relazione con quelle conte
nute nella legge urbanistica e con i regolamenti edilizi
comunali, richiamati dall'art. 871 cod. civ., è chiaro che il
demanio marittimo resta sottratto ad ogni ingerenza rego
lamentare da parte del comune.
Lo Stato ha riservato a sè la tutela dei diritti ed interessi
pubblici generali inerenti alla navigazione e al traffico marit
timo, attribuendo ai suoi organi ogni potere di disposi zione, di autorizzazione e di concessione relativo all'uso dei beni del demanio e sue pertinenze, non può quindi in ma
teria sussistere il meno ampio potere di autarchia da parte del comune.
Ciò trova conferma nel disposto dell'art. 5 legge urba
nistica, che impone doversi, nei piani di coordinamento, tenere il debito conto delle zone di territorio nazionale
riservate a speciali destinazioni e di quelle soggette a spe ciali vincoli o limitazioni di legge : e certamente il demanio
marittimo va compreso fra tali zone.
Questo Consiglio ha già, in altra occasione, affermato il
principio suesposto e cioè che i regolamenti comunali ed i
piani regolatori possono non vincolare l'Amministrazione
della marina nell'esercizio dei suoi poteri sul demanio marit
timo e che, pertanto, l'Amministrazione può disporre del
demanio anche in modo contrastante con le disposizioni dei
regolamenti comunali allorquando sussistano ragioni di
pubblico interesse.
Inammissibile essendo dunque l'esercizio da parte del comune della disciplina edilizia sulle costruzioni sorgenti nell'ambito del demanio marittimo, è ovvio che nessuna
competenza ha il comune a concedere licenze edilizie rela
tivamente alle predette costruzioni, come ad emettere ordi
nanze di sospensione dei lavori con diffida a proseguirli
perchè ritenuti contrari ai regolamenti edilizi comunali.
Pertanto è evidente il vizio di violazione di legge e di
incompetenza che inficia il provvedimento, col quale il
Comune di Forte dei Marmi ha revocato, a tutti gli effetti, la licenza edilizia n. 122 rilasciata il 12 marzo 1960 alla
Società C.i.e.l.i., con diffida a non eseguire alcun lavoro, relativo alla costruzione delle cabine elettriche sull'arenile
ed a sospenderlo, con effetto immediato, qualora avesse
già avuto inizio, nonostante che detta costruzione fosse
stata autorizzata dalla Capitaneria di j orto di Viareggio. Atteso il carattere decisivo del primo e terzo motivo
di gravame in quanto investono la stessa competenza del
Comune ad emanare l'atto impugnato, è superfluo scendere
all'esame del secondo motivo. - Per questi motivi, accoglie, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione VI ; decisione 11 luglio 1961, n. 623 ; Pres. Abu P., Est. Cacopardo ; Soe. Y.e.t.a. (Avv. D'Audino) e
S.i.t.a. (Avv. Gismondi, De Dominicis) c. Ispettorato
compartimentale motorizzazione Emilia e Romagna
(Avv. dello Stato Varvesi), Soc. Grattiani-Nardi e So
cietà S.a.t.e.m. (Avv. Dedin).
Automobili (servizio) — Concessione — Istruttorii» — Domando presentate dopo la riunione compar timentale —- Esame — Obbligo — Insussistenza.
Automobili (servizio) — Concessione — Assunzione da
parte di due società — Diritti di preferenza -— Va
lutazione — Criteri (L. 28 settembre 1939 n. 1822,
disciplina degli autoservizi di linea, art. 5).
L'Amministrazione ha la facoltà, ma non l'obbligo, di pren dere in esame le domande per la concessione di autolinee,
pervenute prima che essa abbia definitivamente deliberato,
ma dopo che la riunione compartimentale aveva fornito
ogni elemento di valutazione. (1)
(1) In senso conforme, Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 1960, n. 147, Foro it., Rep. I960, voce Automobili (servizio), nn. 84
86 ; Sez. VI 6 aprile 1960, n. 209, ibid., n. 108 ; Sez. IV 7 no
vembre 1958, n. 809, id., Rep. 1958, voce cit., n. 37 ; Sez. VI
16 ottobre 1957, n. 807, id., Rep. 1957, voce cit., n. 109 ; Sez.
IV 5 luglio 1957, n. 756, ibid., n. 112 ; Sez. IV li giugno 1954, n. 398, id., Rep. 1954, voce cit., n. 40 (richiamata nel
testo) ; Sez. IV 28 aprile 1954, n. 295, ibid,, n. 41.
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PARTE TERZA
Due società possono assumere congiuntamente l'esercizio di
un'autolinea, ma VAmministrazione, nel valutare i diritti
di preferenza, deve tener conto separatamente delle posi zioni precostituite dell'una e dell'altra. (2)
La Sezione, ecc. — Ragioni di identità obiettiva
consigliano la riunione dei due ricorsi, la cui trattazione
unica consente di esaminare congiuntamente i mezzi d'im
pugnativa che in essi appaiono comuni e di sottoporre a
separato esame quanto, nell'imo o nell'altro, è singolar mente trattato.
Circoscritto soltanto all'interesse della Y.e.t.a. è il
primo dei motivi da essa dedotti, in quanto essa sola, in data 8 agosto 1957, ebbe a presentare proposte che non
furon prese in considerazione ; del che muove doglianza. La ricorrente non contesta che l'Ispettorato, in una sua
nota del 12 luglio, abbia dichiarato che ogni eventuale
proposta successiva alla riunione compartimentale dell'I]
luglio avrebbe dovuto pervenirgli entro lo stesso mese di
luglio ; eccepisce, peraltro, che illegittimamente l'Ammi
nistrazione ha dato al termine così imposto efficacia peren
toria, in proposito, e indipendentemente dal fatto che la
perentorietà appariva imposta da quelle stesse ragioni di
pubblico interesse, che erano esposte dall'Ispettorato nella
assegnazione di qusl termine.
La Sezione osserva che la pubblica Amministrazione
ha la facoltà, ma non l'obbligo, di prendere in considerazione
ogni domanda che le pervenga prima che essa abbia defi
nitivamente deliberato in merito alla concessione di una
autolinea, ma dopo che la riunione compartimentale abbia
già fornito ogni elemento per tale deliberazione. Tale
principio, già affermato da questo Consesso (Sez. IV n. 398
dell'll giugno 1954, Foro it., Rep. 1954, voce Automobili
(servizio), n. 40), non è se non una conferma del generale
principio, secondo il quale in ogni procedimento ammini
strativo l'Amministrazione, ove la legge non disponga
espressamente in contrario, può stabilire i termini per il
compimento degli atti relativi ai singoli stadi del procedi mento stesso. Termini i quali, come ben rileva la difesa
erariale, sono sempre perentori per le parti private, mentre
dipende dalla natura dei diversi rapporti la possibilità
per l'Amministrazione di derogarvi. (Omissis) Comune ai due ricorsi (3° motivo della V.e.t.a.. 2° mo
tivo, lett. 6, della S.i.t.a.) è la censura mossa al fatto
che l'Amministrazione abbia ammesso all'istnittoria, con
giuntamente. le domande delle Società Gattiani-Nardi e
S.a.t.e.m.
Deriverebbe da tale comportamento l'aver considerato
le due Imprese come fornite di unica personalità giuridica ai fini della concessione ; l'avere, in contrasto con l'art. 5
legge 28 settembre 1939 n. 1822, riconosciuto alle due Aziende
un diritto di preferenza, attribuendo loro una pregressa
posizione concessionale quale organismo unitario ; l'avere
riconosciuto che la Gattiani-Nardi e la S.a.t.e.m. abbiano
sostanzialmente posto in essere « una nuova riorganizza zione », attribuendo a questa, sommandole, le posizioni
giuridiche di ciascuna delle due Imprese. La censura appare infondata. In via preliminare è da
condividere il rilievo fatto dalle difese delle parti resistenti :
costituite secondo le prescrizioni dell'art. 2249 cod. civ.,
la Gattiani-Nardi e la S.a.t.e.m. sono due Società cui nulla
Sulla facoltà per l'Amministrazione di porre termini per la
presentazione delle domande di concessione di autolinee, v. Cons. Stato, Sez. VI, 25 ottobre 1001, n. 193, retro, 16, con
ampia nota di richiami.
L'obbligo per l'Amministrazione di procedere all'esame ed alla comparazione delle proposte e delle offerte delle ditte con correnti in pubbliche riunioni compartimentali, stabilito con circolare del Ministero d i trasporti del 16 aprile 1049, n. 12191, è attualmente regolato dalla circolare 18 luglio 1955, n. 21506.
(2) Non risultano precedenti in termini. Per un accenno sulla possibilità di istituire un « pool » delle
aziende concessionarie della zona, attraverso un accordo delle
singole Imprese, vedi, in motivazione, Cons. Stato. Sez. IV, 18 febbraio 1955, n. 131, Foro it., 1955, III, 144.
vieta di svolgere congiuntamente quelle attività il cui
svolgimento è a ciascuna di esse consentito. Errato è l'as
sunto che l'Amministrazione abbia esaminato le domande
ed abbia su di esse deciso, come se provenissero da un unico
soggetto, fornito di autonoma personalità giuridica : dal
provvedimento impugnato si rileva che la valutazione del
diritto di preferenza fu fatta in relazione alle situazioni
precostituite, rispettivamente, della Gattiani-Nardi, con il
servizio Case Bortolani-Marzabotto-Bologna, e della S.a.t.e.m
con l'autolinea Medelana-Sasso Marconi-Bologna. La fini
timità rispetto al nuovo servizio è riconosciuta sussistere
con separato riferimento alla posizione dell'una e dell'altra
Impresa. Sta in fatto, poi, clie nessuna fusione si è attuata fra la
Gattiani-Nardi e la S.a.t.e.m. : l'esercizio in pool di una
determinata attività da parte di due aziende non annulla
la rispettiva autonomia ; nò dà luogo al costituirsi di un
nuovo organismo. A così chiaro principio l'Amministrazione
appare essersi attenuta, col valutare i titoli di preferenza di ciascuna Impresa, indipendentemente da quelli dell'altra.
Col suo 4° mezzo d'impugnativa, la V.e.t.a. denun
zia altra violazione dell'art. 5 legge 28 settembre 1939 n.
1822 : illegittimamente l'Amministrazione avrebbe ammesso
la finitimità fra il servizio controverso e quelli della Gat
tiani-Nardi e della S.a.t.e.m., escludendola per i servizi
della ricorrente ; illegittimamente si sarebbe considerato
irrilevante il danno economico che il nuovo servizio, con
cesso ad altra impresa, avrebbe determinato per i preesi stenti servizi della V.e.t.a. medesima.
Precise confutazioni a tali censure hanno opposto, in
memoria ed oralmente, così la difesa erariale, come il
patrocinio delle Imprese resistenti. Nè deve qui emettersi
un giudizio di legittimità su decisioni di palese contenuto
tecnico : il Collegio rileva soltanto che alle suaccennate con
futazioni dà fondamento il copioso materiale del quale esso ha potuto disporre, costituito da orari, itinerari, tempo di frequenza dei servizi delle varie imprese e da una ricca
documentazione cartografica. (Omissis) Per questi motivi, respinge, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 27 marzo 1961, n. 198 ; Pres. D'A
vino P., Est. Pig-a ; Cosentino (Avv. Grimaldi) c. Mi
nistero dell'agricoltura e foreste.
Agricoltura — Itiiorma ioiuliaria -— Decreto til espro
prio — Illegittimità — Obbligo di « restitutio in
integrum » — Contenuto — Adempimento — Ri eorso al Consiglio di Stato — Fattispecie (B. d.
26 giugno 1924 n. 1054, t. ti. delle leggi sul Consiglio di Stato, art. 27, n. 4).
L'obbligo di reintegrazione in forma specifica nascente da
sentenza del giudice ordinario, conseguente alla declarato ria di illegittimità, da parte della Corte costituzionale, di decreto di esproprio ai fini della riforma fondiaria, si
concreta nella restituzione dei beni illegittimamente espro
priati ; il suo adempimento non può essere disposto dal
giudice ordinario, ma è affidato alla stessa Amministra
zione e, nella sua inerzia, è ordinato dal Consiglio di Stato con le modalità e nei limiti di cui all'art. 27, n. 4, t. u. 26
giugno 1924 n. 1054 (nella specie, il Consiglio di Stato, dichiarato che l'obbligo di conformarsi al giudicato con
siste nella restituzione di una determinata estensione di
terreno, ha ordinato all'ente di riforma di provvedere al
l'emanazione degli atti e al compimento delle operazioni necessarie per procedere alla materiale consegna dei ter
reni stessi, in moda che la restituzione avvenga in un dato
termine). (1)
(1) Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario a cono scere della domanda di restituzione di beni illegittimamente
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