sezione VI; decisione 12 dicembre 2002, n. 6790; Pres. Schinaia, Est. Maruotti; Comune di Roma(Avv. Bonanni, Murra) c. Min. beni culturali ed ambientali e Soprintendenza dei beniambientali e culturali di Roma, Persiani e altri (Avv. Abati). Conferma Tar Lazio, sez. II, 18dicembre 1996, n. 2182Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 363/364-365/366Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199275 .
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PARTE TERZA
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 12 dicembre 2002, n. 6790; Pres. Schinaia, Est. Maruotti; Comune di
Roma (Avv. Bonanni, Murra) c. Min. beni culturali ed am
bientali e Soprintendenza dei beni ambientali e culturali di
Roma, Persiani e altri (Avv. Abati). Conferma Tar Lazio, sez.
II, 18 dicembre 1996, n. 2182.
Comune e provincia — Toponomastica stradale — Muta
mento di denominazione — Parere negativo della soprin tendenza per i beni ambientali ed architettonici — Legit timità — Fattispecie (R.d.l. 10 maggio 1923 n. 1158, norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze co
munali, art. 2; 1. 23 giugno 1927 n. 1188, toponomastica stra
dale e monumenti a personaggi contemporanei, art. 4).
E legittimo il parere negativo espresso dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma in ordine alla pro
posta del sindaco di Roma di intitolare al regista Federico
Fellini un tratto del lungotevere Michelangelo, motivato dal
l'esigenza di non mutare, se non in casi eccezionali, la deno
minazione di antiche strade o piazze comunali che rappre senta storicamente la volontà delle amministrazioni nelle di
verse epoche e comporta il ricordo dell'antico evento o per
sonaggio, caratterizzante lo stesso luogo. (1)
Diritto. — 1. - Nel presente giudizio, è controversa la legitti mità del parere negativo, espresso dalla soprintendenza per i be ni ambientali e architettonici di Roma, in ordine alla proposta del sindaco di Roma d'intitolare al regista Federico Fellini un
tratto (compreso tra il ponte Nenni e la piazza delle Cinque
giornate) del lungotevere Michelangelo. Il Tar Lazio, con la sentenza impugnata, ha ritenuto ammissi
bile ed infondato il ricorso proposto avverso il parere negativo della soprintendenza.
Con l'appello in esame, il comune di Roma ha riproposto le censure esaminate e respinte dal Tar, chiedendone l'accogli mento.
2. - Dopo avere ricostruito le vicende che hanno condotto alla
proposizione del gravame, con l'unico articolato motivo il co mune di Roma ha dedotto che l'atto della soprintendenza sareb be viziato per violazione di legge ed eccesso di potere, poiché l'amministrazione statale avrebbe esercitato la propria discre zionalità tecnica illogicamente e in assenza di adeguata motiva zione.
Secondo l'assunto, la soprintendenza: — avrebbe violato l'art. 2 r.d.l. 10 maggio 1923 n. 1158 (co
me convertito nella 1. 17 aprile 1925 n. 473), poiché si sarebbe dovuta unicamente pronunciare sulla soppressione parziale del l'antico toponimo del lungotevere Michelangelo, senza valutare le questioni attinenti alla intitolazione della strada ad un perso naggio illustre, deceduto da meno di dieci anni (alla data di formulazione del parere);
— non avrebbe valutato che, come è avvenuto in altre occa
sioni, non si trattava di sostituire il toponimo del lungotevere Michelangelo, bensì di intitolare ad un illustre regista contem
poraneo un tratto del medesimo lungotevere; — avrebbe illogicamente definito «irriguardoso» un «acco
stamento» tra la figura di Michelangelo Buonarroti e quella di Federico Fellini, del quale non sarebbero stati valutati i meriti eccezionali nel campo artistico.
Inoltre, ad avviso dell'appellante la sentenza del Tar avrebbe erroneamente qualificato come insindacabili le valutazioni poste a base del contestato parere.
3. - Ritiene la sezione che tali censure, così riassunte, nel loro
complesso siano infondate e vadano respinte.
(1) Non constano precedenti in termini, eccezion fatta per la pronun cia appellata e di cui il Consiglio di Stato ribadisce le conclusioni (Tar Lazio, sez. II, 18 dicembre 1996, n. 2182, Foro it., 1997, III, 470, con nota di richiami), escludendo che il parere negativo espresso dalla so
printendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma circa l'inti tolazione di un tratto del lungotevere Michelangelo al regista Federico Fellini sia affetto da vizio di eccesso di potere e violazione di legge con riferimento alle disposizioni citate in epigrafe.
Infatti, quando la proposta d'intitolazione di un tratto stradale ad un
personaggio scomparso da meno di dieci anni comporti la sostituzione, totale o parziale, di un precedente toponimo la soprintendenza può unitariamente valutare la condivisibilità della proposta di modifica non soltanto in considerazione del toponimo di cui è prevista la soppressio ne, ma anche valutando quello diverso che s'intende attribuire.
Il Foro Italiano — 2004.
3.1. - Va premesso che, nel caso di specie, il sindaco di Roma
ha chiesto il parere della soprintendenza sulla sua proposta, ri
chiamando la determinazione della commissione comunale con
sultiva di toponomastica di data 11 ottobre 1994.
In tale seduta, la commissione aveva segnalato come fosse
auspicabile l'intitolazione a Federico Fellini del tratto in que stione del lungotevere Michelangelo e come fosse necessario un
ulteriore assenso «in deroga» del ministero dell'interno ai sensi
dell'art. 4, 2° comma, 1. 23 giugno 1927 n. 1188, poiché l'illu stre regista risultava scomparso da meno di dieci anni (in data
31 ottobre 1993). 3.2. - Ciò posto, osserva la sezione che i procedimenti disci
plinati dall'art. 2 1. n. 473 del 1925 e dall'art. 4, 2° comma, 1. n.
1188 del 1927 sono tendenzialmente autonomi, perché finaliz
zati a soddisfare distinti interessi pubblici: — la soprintendenza, ai sensi dell'art. 2 1. n. 473 del 1925, in
sede di valutazione dell'istanza di soppressione totale o parziale di un toponimo stradale, deve valutare complessivamente le esi
genze della tradizione storica e della cultura delle popolazioni e
dei luoghi, di cui il toponimo costituisce espressione, anche in
relazione a quello diverso che si intenda attribuire; — il ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, 1.
n. 1188 del 1927, nel valutare se sussistano «casi eccezionali
quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della na
zione» e scomparse da meno di dieci anni, deve effettuare una
ponderata ed equilibrata valutazione degli interessi in conflitto e
delle esigenze di ordine pubblico. La soprintendenza, dunque, è competente a valutare ogni que
stione attinente alla modifica della toponomastica, mentre il mi
nistero dell'interno è competente a valutare se una nuova strada vada intitolata ad un personaggio illustre, deceduto da meno di dieci anni.
I due procedimenti, tuttavia, sono strettamente connessi
quando, come è avvenuto nella specie, la proposta di intitola
zione di un tratto stradale ad un tempo si riferisca ad un perso
naggio scomparso da meno di dieci anni, in sostituzione (totale o parziale) di un precedente toponimo.
In tal caso, la soprintendenza può esprimere il proprio parere valutando, sotto tutti gli aspetti di ordine storico e culturale, an
che se sia il caso di sostituire un toponimo antico con l'intitola
zione ad un personaggio illustre e scomparso di recente.
Infatti, l'art. 2 1. n. 473 del 1925 consente alla medesima
amministrazione di comparare il toponimo attuale con quello oggetto della proposta modificativa, che in ipotesi può riguarda re o un avvenimento o un personaggio ricollegabile al toponimo esistente (e la cui connessione ancor più ne sottolinei il rilievo
culturale), ovvero un avvenimento o un personaggio a questo assolutamente non ricollegabile.
In altri termini, la soprintendenza può unitariamente valutare la condivisibilità della proposta di modifica non soltanto in con siderazione del toponimo di cui è prevista in tutto o in parte la
soppressione, ma anche valutando quello diverso che si intenda
attribuire, pur quando la proposta miri alla sostituzione dell'an tico toponimo col nome di un illustre personaggio scomparso da meno di dieci anni.
3.3. - Così ricostruito il quadro normativo rilevante nella spe cie, le censure formulate dall'appellante vanno respinte.
II contestato provvedimento della soprintendenza si è diffu samente richiamato ai criteri di valutazione contenuti nella cir colare emessa dal ministero per i beni culturali ed ambientali in data 18 febbraio 1982, che ha segnalato:
— «l'opportunità che, salvo casi eccezionali, sia assoluta
mente da evitare, soprattutto per le antiche strade o piazze co
munali, la mutazione della loro denominazione che rappresenta, pur sempre, storicamente la volontà delle amministrazioni nelle diverse epoche»;
— l'esigenza di «non complicare, sotto il profilo storico e
documentario, la descrizione e la lettura di tutti gli eventi, legati necessariamente alla denominazione dei luoghi».
Nel fare propri tali criteri enunciati nella circolare, la soprin tendenza non è incorsa nei dedotti profili di eccesso di potere per inadeguata motivazione.
Tali criteri, infatti, risultano di per sé legittimi e razionali,
proprio perché un antico toponimo comporta il ricordo del rela tivo evento o del personaggio e caratterizza lo stesso luogo, an che in relazione agli studi dell'attuale e delle successive genera zioni sugli sviluppi e sugli eventi verificatisi sul territorio nel corso del tempo.
Inoltre, senza incorrere nei dedotti profili di violazione di
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
legge o di eccesso di potere, la soprintendenza ha ben compreso che si trattava della proposta di parziale sostituzione del topo nimo e la ha ragionevolmente valutata in base ad un esame in
scindibile di quello da sostituire parzialmente e riguardante una
persona di fama plurisecolare ed incomparabile (lungotevere
Michelangelo) e della alternativa intitolazione all'illustre perso
naggio da celebrare (il regista Federico Fellini). Sotto tale aspetto, risultano di per sé razionali (e dunque in
sindacabili in sede di legittimità) le considerazioni svolte dalla
soprintendenza sulla insussistenza di un «caso eccezionale» che
giustificasse la parziale soppressione dell'antico toponimo rife
rito a Michelangelo Buonarroti, nonché quelle sull'esigenza che
non vi fosse la sua parziale sostituzione con l'intitolazione ad
un personaggio sia pure illustre, ma contemporaneo (di cui pe raltro non sono stati sottovalutati i meriti conseguiti nel campo
artistico) e scomparso da meno del periodo preso in considera
zione dall'art. 2 1. n. 1188 del 1927. 4. - Per le ragioni che precedono, le censure contenute nel
l'atto d'appello e quelle proposte in primo grado vanno respin te.
Pertanto, non rilevano le doglianze rivolte nel gravame avver
so la motivazione della sentenza del Tar (sull'insindacabilità
delle valutazioni poste a base dell'atto della soprintendenza),
l'appello incidentale (con cui è stato chiesto che il ricorso di
primo grado sia dichiarato inammissibile) e l'eccezione di im
procedibilità dell'appello (basata sul fatto che, nel corso del
giudizio, il comune ha intitolato al regista un diverso tratto stra
dale).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
PIEMONTE; sezione I; sentenza 11 maggio 2004, n. 813;
Pres. Gomez de Ayala, Est. Altavista; Laabad Abdelaziz
(Avv. Costa, Angeletti) c. Min. interno.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE; sezione I; sentenza 11 maggio 2004, n. 813;
Cittadinanza — Cittadinanza italiana — Sussistenza dei re
quisiti per l'acquisto — Istanza dell'interessato — Prov vedimento di concessione — Obbligo — Esclusione (L. 5 febbraio 1992 n. 91, nuove norme sulla cittadinanza, art. 6, 9).
La sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisto
della cittadinanza italiana, in caso di istanza dell'interessato,
non obbliga l'amministrazione ad adottare in ogni caso il
provvedimento di concessione (in motivazione, si precisa che
la concessione della cittadinanza è subordinata ad una valu
tazione degli interessi collettivi alla cui salvaguardia è pre ordinato il potere discrezionale della pubblica amministra
zione). (1)
(1) I. - Nel senso che, ai termini dell'art. 9 1. 5 febbraio 1992 n. 91, il
provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato
sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di
un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne af
fermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, v. Cons.
Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474, Foro it., Rep. 1999, voce
Cittadinanza, n. 19, secondo cui, ai fini della concessione del beneficio
de quo, ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere
economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussi
stenza. Conformemente, v. Tar Piemonte, sez. II, 26 febbraio 1996, n.
124, id., Rep. 1996, voce cit., n. 16.
II. - In ordine alla competenza del ministro dell'interno a pronuncia re il diniego di cittadinanza italiana, a mente dell'art. 9, 1° comma, 1.
91/92, v. Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4460, id., Rep. 2000,
voce cit., n. 15. Circa le ragioni legittimanti del diniego, v. Cons. Stato, sez. I, 22
maggio 2002, n. 1225/02, id., 2004, III, 155, con nota di richiami, che
ha stabilito che il matrimonio fittizio (accompagnato da un accordo tra i
coniugi con il quale essi abbiano convenuto di non adempiere agli ob
II Foro Italiano — 2004.
Esposizione in fatto. — In data 12 ottobre 2000 Laabad Ab
delaziz presentava alla prefettura di Cuneo istanza, ai sensi del
l'art. 9 1. n. 91 del 5 febbraio 1992, ritenendo di rientrare nella
previsione della lett. f) del 10 comma di tale articolo, per la con
cessione della cittadinanza italiana.
Con decreto del ministro dell'interno del 22 luglio 2002 l'i
stanza veniva respinta. Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ri
corso per i seguenti motivi: violazione di legge in relazione al
l'art. 7 1. n. 241 del 7 agosto 1990 ed in particolare all'art. 3;
violazione di legge con riferimento alla 1. n. 91 del 5 febbraio
1992 ed in particolare all'art. 9, 1° comma, lett./); eccesso di
potere per sviamento; difetto di istruttoria; illogicità; erroneità
dei presupposti di fatto e di diritto. Alla camera di consiglio del 5 maggio 2004 il ricorso veniva
ritenuto per la decisione.
Considerazioni in diritto. — Il ricorso è infondato.
Infatti il provvedimento dell'amministrazione non ha errato
nella considerazione dei presupposti per la concessione della
cittadinanza, in quanto effettivamente dal certificato del casella
rio giudiziale risultano precedenti penali. L'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 è comunque
un provvedimento ampiamente discrezionale dell'amministra
zione, la quale può tenere conto di un complesso di elementi di
natura patrimoniale, di valutazione della persona del richieden
te, sia di condanne al di là delle fattispecie previste dall'art. 6
sia di procedimenti penali in corso. La sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la conces
sione della cittadinanza italiana non obbliga l'amministrazione
ad adottare in ogni caso provvedimenti positivi, essendo tale
concessione subordinata ad una valutazione degli interessi col
lettivi alla cui salvaguardia è preordinato il potere discrezionale
della pubblica amministrazione (Tar Lombardia, sez. Brescia, n.
603 del 5 luglio 1999, e Cons. Stato, sez. IV, n. 1474 del 16 settembre 1999, Foro it., Rep. 1999, voce Cittadinanza, n. 19,
per cui ai sensi dell'art. 9 1. 5 febbraio 1992 n. 91, il provvedi mento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla
base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di
un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poter ne affermare la compiuta appartenenza alla comunità naziona
le). Né si può ritenere il difetto di motivazione del provvedimento
impugnato. Dal provvedimento impugnato risultano chiara
mente i presupposti di fatto, rappresentati dal certificato del ca
blighi e di non esercitare i diritti del matrimonio stesso), contratto allo
scopo di eludere le norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri,
non integra l'ipotesi dei «comprovati motivi inerenti la sicurezza della
repubblica» di cui all'art. 6 1. 91/92, al fine di precludere l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero.
III. - Con specifico riguardo alla concessione della cittadinanza ita
liana ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lett./), 1. 91/92, invocata dal ricor
rente nel giudizio concluso con la sentenza in epigrafe, v. Cons. Stato,
sez. IV, 7 maggio 1999, n. 799, id., Rep. 1999, voce cit., n. 17, che ha
rilevato come, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo
straniero, vada valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da re
golare permesso, dovendosi escludere la rilevanza del periodo in cui lo
straniero medesimo sia risultato anagraficamente residente nel paese. Per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legit
timità costituzionale dell'art. 9 1. 91/92, nella parte in cui prevede il re
quisito della residenza decennale per i cittadini extracomunitari e solo
quadriennale per quelli comunitari, in quanto il principio di eguaglianza
può considerarsi violato solo nel caso in cui a identiche situazioni so
stanziali sia riservato un trattamento differenziato, v. Trga Trentino
Alto Adige, sede Trento, 22 maggio 1995, n. 158, id., Rep. 1995, voce
cit., n. 11. IV. - In generale, sui requisiti che consentono allo straniero di otte
nere la cittadinanza italiana, v. Corte cost., ord. 4 agosto 2003, n. 293,
id., 2004, I, 21, con nota di richiami, che ha dichiarato la manifesta
inammissibilità, per mancata motivazione in ordine alla rilevanza, della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 1° comma, lett. b), 1.
91/92, nella parte in cui non prevede che divenga immediatamente cit
tadino italiano lo straniero maggiorenne che, a seguito dell'adozione da
parte di cittadino italiano, perda la cittadinanza del paese di origine.
Cfr., altresì, Cons. Stato, sez. I, 28 novembre 2001, n. 1077/01, id.,
2003, III, .154, con nota di richiami, secondo cui, in caso di riacquisto della cittadinanza italiana da parte dei genitori, non si produce un ac
quisto automatico della cittadinanza per i figli maggiorenni, dovendosi
all'uopo presentare documentata istanza.
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