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sezione VI; decisione 12 dicembre 2002, n. 6790; Pres. Schinaia, Est. Maruotti; Comune di Roma (Avv....

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sezione VI; decisione 12 dicembre 2002, n. 6790; Pres. Schinaia, Est. Maruotti; Comune di Roma (Avv. Bonanni, Murra) c. Min. beni culturali ed ambientali e Soprintendenza dei beni ambientali e culturali di Roma, Persiani e altri (Avv. Abati). Conferma Tar Lazio, sez. II, 18 dicembre 1996, n. 2182 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 363/364-365/366 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199275 . Accessed: 28/06/2014 13:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.112 on Sat, 28 Jun 2014 13:09:36 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI; decisione 12 dicembre 2002, n. 6790; Pres. Schinaia, Est. Maruotti; Comune di Roma(Avv. Bonanni, Murra) c. Min. beni culturali ed ambientali e Soprintendenza dei beniambientali e culturali di Roma, Persiani e altri (Avv. Abati). Conferma Tar Lazio, sez. II, 18dicembre 1996, n. 2182Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 363/364-365/366Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199275 .

Accessed: 28/06/2014 13:09

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PARTE TERZA

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 12 dicembre 2002, n. 6790; Pres. Schinaia, Est. Maruotti; Comune di

Roma (Avv. Bonanni, Murra) c. Min. beni culturali ed am

bientali e Soprintendenza dei beni ambientali e culturali di

Roma, Persiani e altri (Avv. Abati). Conferma Tar Lazio, sez.

II, 18 dicembre 1996, n. 2182.

Comune e provincia — Toponomastica stradale — Muta

mento di denominazione — Parere negativo della soprin tendenza per i beni ambientali ed architettonici — Legit timità — Fattispecie (R.d.l. 10 maggio 1923 n. 1158, norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze co

munali, art. 2; 1. 23 giugno 1927 n. 1188, toponomastica stra

dale e monumenti a personaggi contemporanei, art. 4).

E legittimo il parere negativo espresso dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma in ordine alla pro

posta del sindaco di Roma di intitolare al regista Federico

Fellini un tratto del lungotevere Michelangelo, motivato dal

l'esigenza di non mutare, se non in casi eccezionali, la deno

minazione di antiche strade o piazze comunali che rappre senta storicamente la volontà delle amministrazioni nelle di

verse epoche e comporta il ricordo dell'antico evento o per

sonaggio, caratterizzante lo stesso luogo. (1)

Diritto. — 1. - Nel presente giudizio, è controversa la legitti mità del parere negativo, espresso dalla soprintendenza per i be ni ambientali e architettonici di Roma, in ordine alla proposta del sindaco di Roma d'intitolare al regista Federico Fellini un

tratto (compreso tra il ponte Nenni e la piazza delle Cinque

giornate) del lungotevere Michelangelo. Il Tar Lazio, con la sentenza impugnata, ha ritenuto ammissi

bile ed infondato il ricorso proposto avverso il parere negativo della soprintendenza.

Con l'appello in esame, il comune di Roma ha riproposto le censure esaminate e respinte dal Tar, chiedendone l'accogli mento.

2. - Dopo avere ricostruito le vicende che hanno condotto alla

proposizione del gravame, con l'unico articolato motivo il co mune di Roma ha dedotto che l'atto della soprintendenza sareb be viziato per violazione di legge ed eccesso di potere, poiché l'amministrazione statale avrebbe esercitato la propria discre zionalità tecnica illogicamente e in assenza di adeguata motiva zione.

Secondo l'assunto, la soprintendenza: — avrebbe violato l'art. 2 r.d.l. 10 maggio 1923 n. 1158 (co

me convertito nella 1. 17 aprile 1925 n. 473), poiché si sarebbe dovuta unicamente pronunciare sulla soppressione parziale del l'antico toponimo del lungotevere Michelangelo, senza valutare le questioni attinenti alla intitolazione della strada ad un perso naggio illustre, deceduto da meno di dieci anni (alla data di formulazione del parere);

— non avrebbe valutato che, come è avvenuto in altre occa

sioni, non si trattava di sostituire il toponimo del lungotevere Michelangelo, bensì di intitolare ad un illustre regista contem

poraneo un tratto del medesimo lungotevere; — avrebbe illogicamente definito «irriguardoso» un «acco

stamento» tra la figura di Michelangelo Buonarroti e quella di Federico Fellini, del quale non sarebbero stati valutati i meriti eccezionali nel campo artistico.

Inoltre, ad avviso dell'appellante la sentenza del Tar avrebbe erroneamente qualificato come insindacabili le valutazioni poste a base del contestato parere.

3. - Ritiene la sezione che tali censure, così riassunte, nel loro

complesso siano infondate e vadano respinte.

(1) Non constano precedenti in termini, eccezion fatta per la pronun cia appellata e di cui il Consiglio di Stato ribadisce le conclusioni (Tar Lazio, sez. II, 18 dicembre 1996, n. 2182, Foro it., 1997, III, 470, con nota di richiami), escludendo che il parere negativo espresso dalla so

printendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma circa l'inti tolazione di un tratto del lungotevere Michelangelo al regista Federico Fellini sia affetto da vizio di eccesso di potere e violazione di legge con riferimento alle disposizioni citate in epigrafe.

Infatti, quando la proposta d'intitolazione di un tratto stradale ad un

personaggio scomparso da meno di dieci anni comporti la sostituzione, totale o parziale, di un precedente toponimo la soprintendenza può unitariamente valutare la condivisibilità della proposta di modifica non soltanto in considerazione del toponimo di cui è prevista la soppressio ne, ma anche valutando quello diverso che s'intende attribuire.

Il Foro Italiano — 2004.

3.1. - Va premesso che, nel caso di specie, il sindaco di Roma

ha chiesto il parere della soprintendenza sulla sua proposta, ri

chiamando la determinazione della commissione comunale con

sultiva di toponomastica di data 11 ottobre 1994.

In tale seduta, la commissione aveva segnalato come fosse

auspicabile l'intitolazione a Federico Fellini del tratto in que stione del lungotevere Michelangelo e come fosse necessario un

ulteriore assenso «in deroga» del ministero dell'interno ai sensi

dell'art. 4, 2° comma, 1. 23 giugno 1927 n. 1188, poiché l'illu stre regista risultava scomparso da meno di dieci anni (in data

31 ottobre 1993). 3.2. - Ciò posto, osserva la sezione che i procedimenti disci

plinati dall'art. 2 1. n. 473 del 1925 e dall'art. 4, 2° comma, 1. n.

1188 del 1927 sono tendenzialmente autonomi, perché finaliz

zati a soddisfare distinti interessi pubblici: — la soprintendenza, ai sensi dell'art. 2 1. n. 473 del 1925, in

sede di valutazione dell'istanza di soppressione totale o parziale di un toponimo stradale, deve valutare complessivamente le esi

genze della tradizione storica e della cultura delle popolazioni e

dei luoghi, di cui il toponimo costituisce espressione, anche in

relazione a quello diverso che si intenda attribuire; — il ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, 1.

n. 1188 del 1927, nel valutare se sussistano «casi eccezionali

quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della na

zione» e scomparse da meno di dieci anni, deve effettuare una

ponderata ed equilibrata valutazione degli interessi in conflitto e

delle esigenze di ordine pubblico. La soprintendenza, dunque, è competente a valutare ogni que

stione attinente alla modifica della toponomastica, mentre il mi

nistero dell'interno è competente a valutare se una nuova strada vada intitolata ad un personaggio illustre, deceduto da meno di dieci anni.

I due procedimenti, tuttavia, sono strettamente connessi

quando, come è avvenuto nella specie, la proposta di intitola

zione di un tratto stradale ad un tempo si riferisca ad un perso

naggio scomparso da meno di dieci anni, in sostituzione (totale o parziale) di un precedente toponimo.

In tal caso, la soprintendenza può esprimere il proprio parere valutando, sotto tutti gli aspetti di ordine storico e culturale, an

che se sia il caso di sostituire un toponimo antico con l'intitola

zione ad un personaggio illustre e scomparso di recente.

Infatti, l'art. 2 1. n. 473 del 1925 consente alla medesima

amministrazione di comparare il toponimo attuale con quello oggetto della proposta modificativa, che in ipotesi può riguarda re o un avvenimento o un personaggio ricollegabile al toponimo esistente (e la cui connessione ancor più ne sottolinei il rilievo

culturale), ovvero un avvenimento o un personaggio a questo assolutamente non ricollegabile.

In altri termini, la soprintendenza può unitariamente valutare la condivisibilità della proposta di modifica non soltanto in con siderazione del toponimo di cui è prevista in tutto o in parte la

soppressione, ma anche valutando quello diverso che si intenda

attribuire, pur quando la proposta miri alla sostituzione dell'an tico toponimo col nome di un illustre personaggio scomparso da meno di dieci anni.

3.3. - Così ricostruito il quadro normativo rilevante nella spe cie, le censure formulate dall'appellante vanno respinte.

II contestato provvedimento della soprintendenza si è diffu samente richiamato ai criteri di valutazione contenuti nella cir colare emessa dal ministero per i beni culturali ed ambientali in data 18 febbraio 1982, che ha segnalato:

— «l'opportunità che, salvo casi eccezionali, sia assoluta

mente da evitare, soprattutto per le antiche strade o piazze co

munali, la mutazione della loro denominazione che rappresenta, pur sempre, storicamente la volontà delle amministrazioni nelle diverse epoche»;

— l'esigenza di «non complicare, sotto il profilo storico e

documentario, la descrizione e la lettura di tutti gli eventi, legati necessariamente alla denominazione dei luoghi».

Nel fare propri tali criteri enunciati nella circolare, la soprin tendenza non è incorsa nei dedotti profili di eccesso di potere per inadeguata motivazione.

Tali criteri, infatti, risultano di per sé legittimi e razionali,

proprio perché un antico toponimo comporta il ricordo del rela tivo evento o del personaggio e caratterizza lo stesso luogo, an che in relazione agli studi dell'attuale e delle successive genera zioni sugli sviluppi e sugli eventi verificatisi sul territorio nel corso del tempo.

Inoltre, senza incorrere nei dedotti profili di violazione di

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

legge o di eccesso di potere, la soprintendenza ha ben compreso che si trattava della proposta di parziale sostituzione del topo nimo e la ha ragionevolmente valutata in base ad un esame in

scindibile di quello da sostituire parzialmente e riguardante una

persona di fama plurisecolare ed incomparabile (lungotevere

Michelangelo) e della alternativa intitolazione all'illustre perso

naggio da celebrare (il regista Federico Fellini). Sotto tale aspetto, risultano di per sé razionali (e dunque in

sindacabili in sede di legittimità) le considerazioni svolte dalla

soprintendenza sulla insussistenza di un «caso eccezionale» che

giustificasse la parziale soppressione dell'antico toponimo rife

rito a Michelangelo Buonarroti, nonché quelle sull'esigenza che

non vi fosse la sua parziale sostituzione con l'intitolazione ad

un personaggio sia pure illustre, ma contemporaneo (di cui pe raltro non sono stati sottovalutati i meriti conseguiti nel campo

artistico) e scomparso da meno del periodo preso in considera

zione dall'art. 2 1. n. 1188 del 1927. 4. - Per le ragioni che precedono, le censure contenute nel

l'atto d'appello e quelle proposte in primo grado vanno respin te.

Pertanto, non rilevano le doglianze rivolte nel gravame avver

so la motivazione della sentenza del Tar (sull'insindacabilità

delle valutazioni poste a base dell'atto della soprintendenza),

l'appello incidentale (con cui è stato chiesto che il ricorso di

primo grado sia dichiarato inammissibile) e l'eccezione di im

procedibilità dell'appello (basata sul fatto che, nel corso del

giudizio, il comune ha intitolato al regista un diverso tratto stra

dale).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

PIEMONTE; sezione I; sentenza 11 maggio 2004, n. 813;

Pres. Gomez de Ayala, Est. Altavista; Laabad Abdelaziz

(Avv. Costa, Angeletti) c. Min. interno.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE; sezione I; sentenza 11 maggio 2004, n. 813;

Cittadinanza — Cittadinanza italiana — Sussistenza dei re

quisiti per l'acquisto — Istanza dell'interessato — Prov vedimento di concessione — Obbligo — Esclusione (L. 5 febbraio 1992 n. 91, nuove norme sulla cittadinanza, art. 6, 9).

La sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisto

della cittadinanza italiana, in caso di istanza dell'interessato,

non obbliga l'amministrazione ad adottare in ogni caso il

provvedimento di concessione (in motivazione, si precisa che

la concessione della cittadinanza è subordinata ad una valu

tazione degli interessi collettivi alla cui salvaguardia è pre ordinato il potere discrezionale della pubblica amministra

zione). (1)

(1) I. - Nel senso che, ai termini dell'art. 9 1. 5 febbraio 1992 n. 91, il

provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato

sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di

un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne af

fermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, v. Cons.

Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474, Foro it., Rep. 1999, voce

Cittadinanza, n. 19, secondo cui, ai fini della concessione del beneficio

de quo, ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere

economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussi

stenza. Conformemente, v. Tar Piemonte, sez. II, 26 febbraio 1996, n.

124, id., Rep. 1996, voce cit., n. 16.

II. - In ordine alla competenza del ministro dell'interno a pronuncia re il diniego di cittadinanza italiana, a mente dell'art. 9, 1° comma, 1.

91/92, v. Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4460, id., Rep. 2000,

voce cit., n. 15. Circa le ragioni legittimanti del diniego, v. Cons. Stato, sez. I, 22

maggio 2002, n. 1225/02, id., 2004, III, 155, con nota di richiami, che

ha stabilito che il matrimonio fittizio (accompagnato da un accordo tra i

coniugi con il quale essi abbiano convenuto di non adempiere agli ob

II Foro Italiano — 2004.

Esposizione in fatto. — In data 12 ottobre 2000 Laabad Ab

delaziz presentava alla prefettura di Cuneo istanza, ai sensi del

l'art. 9 1. n. 91 del 5 febbraio 1992, ritenendo di rientrare nella

previsione della lett. f) del 10 comma di tale articolo, per la con

cessione della cittadinanza italiana.

Con decreto del ministro dell'interno del 22 luglio 2002 l'i

stanza veniva respinta. Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ri

corso per i seguenti motivi: violazione di legge in relazione al

l'art. 7 1. n. 241 del 7 agosto 1990 ed in particolare all'art. 3;

violazione di legge con riferimento alla 1. n. 91 del 5 febbraio

1992 ed in particolare all'art. 9, 1° comma, lett./); eccesso di

potere per sviamento; difetto di istruttoria; illogicità; erroneità

dei presupposti di fatto e di diritto. Alla camera di consiglio del 5 maggio 2004 il ricorso veniva

ritenuto per la decisione.

Considerazioni in diritto. — Il ricorso è infondato.

Infatti il provvedimento dell'amministrazione non ha errato

nella considerazione dei presupposti per la concessione della

cittadinanza, in quanto effettivamente dal certificato del casella

rio giudiziale risultano precedenti penali. L'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 è comunque

un provvedimento ampiamente discrezionale dell'amministra

zione, la quale può tenere conto di un complesso di elementi di

natura patrimoniale, di valutazione della persona del richieden

te, sia di condanne al di là delle fattispecie previste dall'art. 6

sia di procedimenti penali in corso. La sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la conces

sione della cittadinanza italiana non obbliga l'amministrazione

ad adottare in ogni caso provvedimenti positivi, essendo tale

concessione subordinata ad una valutazione degli interessi col

lettivi alla cui salvaguardia è preordinato il potere discrezionale

della pubblica amministrazione (Tar Lombardia, sez. Brescia, n.

603 del 5 luglio 1999, e Cons. Stato, sez. IV, n. 1474 del 16 settembre 1999, Foro it., Rep. 1999, voce Cittadinanza, n. 19,

per cui ai sensi dell'art. 9 1. 5 febbraio 1992 n. 91, il provvedi mento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla

base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di

un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poter ne affermare la compiuta appartenenza alla comunità naziona

le). Né si può ritenere il difetto di motivazione del provvedimento

impugnato. Dal provvedimento impugnato risultano chiara

mente i presupposti di fatto, rappresentati dal certificato del ca

blighi e di non esercitare i diritti del matrimonio stesso), contratto allo

scopo di eludere le norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri,

non integra l'ipotesi dei «comprovati motivi inerenti la sicurezza della

repubblica» di cui all'art. 6 1. 91/92, al fine di precludere l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero.

III. - Con specifico riguardo alla concessione della cittadinanza ita

liana ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lett./), 1. 91/92, invocata dal ricor

rente nel giudizio concluso con la sentenza in epigrafe, v. Cons. Stato,

sez. IV, 7 maggio 1999, n. 799, id., Rep. 1999, voce cit., n. 17, che ha

rilevato come, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo

straniero, vada valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da re

golare permesso, dovendosi escludere la rilevanza del periodo in cui lo

straniero medesimo sia risultato anagraficamente residente nel paese. Per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legit

timità costituzionale dell'art. 9 1. 91/92, nella parte in cui prevede il re

quisito della residenza decennale per i cittadini extracomunitari e solo

quadriennale per quelli comunitari, in quanto il principio di eguaglianza

può considerarsi violato solo nel caso in cui a identiche situazioni so

stanziali sia riservato un trattamento differenziato, v. Trga Trentino

Alto Adige, sede Trento, 22 maggio 1995, n. 158, id., Rep. 1995, voce

cit., n. 11. IV. - In generale, sui requisiti che consentono allo straniero di otte

nere la cittadinanza italiana, v. Corte cost., ord. 4 agosto 2003, n. 293,

id., 2004, I, 21, con nota di richiami, che ha dichiarato la manifesta

inammissibilità, per mancata motivazione in ordine alla rilevanza, della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, 1° comma, lett. b), 1.

91/92, nella parte in cui non prevede che divenga immediatamente cit

tadino italiano lo straniero maggiorenne che, a seguito dell'adozione da

parte di cittadino italiano, perda la cittadinanza del paese di origine.

Cfr., altresì, Cons. Stato, sez. I, 28 novembre 2001, n. 1077/01, id.,

2003, III, .154, con nota di richiami, secondo cui, in caso di riacquisto della cittadinanza italiana da parte dei genitori, non si produce un ac

quisto automatico della cittadinanza per i figli maggiorenni, dovendosi

all'uopo presentare documentata istanza.

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