sezione VI; decisione 20 gennaio 1998, n. 107; Pres. Ancora, Est. Vacirca; Federazione italianaesercenti settore alimentare, Confesercenti e Angelotti (Avv. Andreuzzi), Gambarelli e altri(Avv. Saporito) c. Min. industria, commercio e artigianato (Avv. dello Stato Di Pace),Associazione nazionale industria e commercio carni e bestiame, Soc. Industria alimentare carnie Soc. Ultrocchi carni (Avv. D'Amelio, Sciacca). Annul ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 363/364-365/366Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193166 .
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PARTE TERZA
Tale clausola, che non esclude il danno da inadempimento, non rinvia ad ipotesi tipizzate, ma consente al giudice ammini
strativo, nell'ambito della materia devolutagli, di valutare di
verse situazioni giuridiche soggettive ai fini della loro reintegra zione dopo la lesione, ai fini dell'interpretazione dell'elemento
del «danno ingiusto», interpretazione che costituisce l'essenza
della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia.
Il primo comma dell'art. 40, quindi, potrebbe così essere ri
formulato.
«1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla
sua giurisdizione esclusiva ai sensi dei precedenti articoli 38 e
39, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifi
ca, il risarcimento del danno ingiusto».
Appare apprezzabile, poi, l'innovazione introdotta dal
2°comma dell'art. 40. Va comunque eliminata l'espressione «qua lora lo ritenga opportuno» ed il riferimento all'art. 24, n. 4,
va modificato in quello all'art. 27, n. 4, t.u. n. 1054.
Per quanto concerne il 3° comma, le regole processuali sulle
controversie devolute dagli art. 38 e 39 al giudice amministrati
vo potrebbero essere demandate ad un regolamento governati
vo, da emanarsi entro il 30 giugno 1998 ai sensi dell'art. 17, 2° comma, 1. 23 agosto 1988 n. 400. In tal caso la norma del
decreto delegato dovrebbe indicare fra le regole della materia
quelle 1) della specificità del processo amministrativo, che con
cerne, a parte il risarcimento del danno, attività formalizzata,
2) della concentrazione del giudizio, 3) del risparmio dell'attivi
tà istruttoria, 4) della celerità (specificità, celerità, snellezza).
Infine, per quanto riguarda i commi 4° e 5°, l'interpretazio ne ampia della delega data dall'amministrazione, ricavabile dal
la previsione dell'art. 39, lett. b), condivisa dall'adunanza gene
rale, rende superfluo il 4° comma e consente il mantenimento
dell'ultimo comma.
La delega è stata infatti intesa come concernente tre ambiti
distinti e cioè: 1) le controversie concernenti i diritti patrimoniali conseguen
ziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, 2) le controversie concernenti la materia edilizia, urbanistica e di
servizi pubblici, 3) il regime transitorio. L'interpretazione ridut
tiva che avesse legato in uno solo i primi due ambiti creerebbe
una ingiustificata disparità di trattamento, rendendo più onero
so il risarcimento nelle materie diverse da quelle dell'edilizia, dell'urbanistica e dei servizi pubblici, e si rivelerebbe irraziona
le. Per l'interesse legittimo, quindi, come per il diritto soggetti
vo, il risarcimento del danno si otterrà con un unico giudizio
(non vi è differenza infatti ai fini del risarcimento del danno
fra l'annullamento di una concessione edilizia e di una espro
priazione). Si proporrebbe quindi la seguente ipotesi relativamente al
l'art. 40.
Art. 40
(Disposizioni comuni)
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla
sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 38 e 39 dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarci
mento del danno ingiusto. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo
può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del servizio pubblico devono proporre a favore del
l'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso
previsto dall'art. 27, n. 4, del testo unico approvato col regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la deter
minazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie previste dal
comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile nonché della consulenza tecnica
d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. Con
regolamento, da emnarsi entro il 30 giugno 1998, sarà emanata, ai sensi dell'art. 17, comma 2, 1. 23 agosto 1988, n. 400, la
disciplina dell'acquisizione delle prove e della consulenza tecni
ca d'ufficio, tenendo conto delle specificità del processo ammi
nistrativo e delle esigenze di celerità e snellezza in materia.
Il Foro Italiano — 1998.
4. L'art. 7, terzo comma, 1. 6 dicembre 1971, n. 1034 è cesi
sostituito:
«Il tribunale amministrativo regionale nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva conosce anche di tutte le que stioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate al
l'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concer
nenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si
tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'in
cidente di falso». 5. Appare infine necessario coordinare il termine di inizio
di efficacia delle norme, di cui all'art. 43, con quello di inizio dell'efficacia delle altre norme contenute nello schema, effica
cia, distinta dall'entrata in vigore che dovrebbe essere riferita
al 1° luglio 1988. Per questi motivi, nelle suesposte considerazioni è il parere
dell'adunanza generale.
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 20 gennaio 1998, n. 107; Pres. Ancora, Est. Vacirca; Federazione italiana eser
centi settore alimentare, Confesercenti e Angelotti (Aw. An
dreuzzi), Gambarelli e altri (Avv. Saporito) c. Min. indu
stria, commercio e artigianato (Aw. dello Stato Di Pace), Associazione nazionale industria e commercio carni e bestia
me, Soc. Industria alimentare carni e Soc. Ultrocchi carni
(Avv. D'Amelio, Sciacca). Annulla Tar Lazio, sez. Ili, Il
ottobre 1996, n. 1874.
Commercio (disciplina del) — Tabelle merceologiche — Modi
fica — Circolare ministeriale — Illegittimità — Fattispecie
(D.m. 4 agosto 1988 n. 375, norme di esecuzione della 1. 11
giugno 1971 n. 426, sulla disciplina del commercio, ali. 5).
Posto che le carni porzionate confezionate in atmosfera modifi cata sono assimilabili alle carni fresche e possono essere poste in vendita soltanto negli esercizi commerciali provvisti della
II tabella merceologica di cui all'allegato 5 d.m. 4 agosto 1988 n. 375, è illegittima la circolare 24 marzo 1995, n. 3367, con
la quale il ministro dell'industria, del commercio e dell'arti
gianato ha stabilito che le carni sottoposte al predetto tratta
mento possono essere commercializzate anche nelle rivendite
dotate della I e VI tabella merceologica. (1)
(1) I. - Il Consiglio di Stato ha posto la parola fine a una controver sia iniziata a seguito dell'adozione della circolare ministeriale 24 marzo
1995, n. 3367, i cui sviluppi hanno avuto larga eco anche sulla stampa (cfr. Una lite continua sulle carni vendute non in macelleria, in II Sole-24 Ore del 16 febbraio 1998, 17).
Con la decisione in epigrafe, il massimo organo di giustizia ammini
strativa, nell'equiparare le carni confezionate in atmosfera modificata a quelle fresche, ha escluso che le stesse possano essere vendute al di fuori degli esercizi dotati della II tabella merceologica. In precedenza, la medesima sezione ha avuto modo di pronunciarsi in sede cautelare sulla stessa questione in due distinte occasioni (ord. 30 agosto 1996, n. 944, e 18 ottobre 1996, n. 1100, inedite), dapprima, sospendendo l'efficacia della circolare 18 marzo 1996, n. 3391, emanata dal ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di contenuto presso ché analogo a quella ora annullata e, successivamente, confermando la stessa misura interinale. Non di meno, anche la circolare 3391/96 cit. ha superato, a sua volta, il vaglio di Tar Lazio, sez. Ili, 26 agosto 1997, n. 2027, Trib. amm. reg., 1997, I, 3530 (m), in motivazione, che ha ribadito il principio accolto dalla sentenza qui riformata.
II. - Non constano ulteriori precedenti in termini. Con specifico riguardo all'autorizzazione per la rivendita di carni,
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Diritto. — 1. - Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione
di improcedibilità dell'appello sollevata dall'amministrazione e
dagli interventi ad opponendum i quali sostengono che la circo
lare impugnata sia stata superata da una successiva circolare
(n. 3391 del 18 marzo 1996). L'eccezione è infondata, in quanto la seconda circolare con
ferma l'interpretazione enunciata nella prima, sia pur con argo mentazioni in parte nuove, e non fa, quindi, venir meno l'inte
resse dei ricorrenti alla rimozione dell'atto originariamente im
pugnato. 2. - Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il mini
stero abbia sostanzialmente modificato le tabelle allegate al d.m.
4 agosto 1988 n. 375 con un atto apparentemente interpretativo. La doglianza è fondata. L'allegato 5 al d.m. 4 agosto 1988
n. 375, recante «norme di esecuzione della 1. 11 giugno 1971
n. 426, sulla disciplina del commercio», prevede, fra le altre, le seguenti tabelle merceologiche:
«I) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque pre
parati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le
bevande, anche alcooliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutti
coli freschi, le carni fresche specie ittiche e le carni fresche e
congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria
e le frattaglie). (Omissis) II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, con
servate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V ed escluse quelle equine e di bassa macelle
ria) — salumi — altri prodotti alimentari a base di carniuova.
Ili) Carni e frattaglie di bassa macelleria.
IV) Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque
preparate e confezionate. (Omissis)
VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque pre
parati e confezionati — altri prodotti alimentari comunque con
servati, preconfezionati — oli e grassi alimentari di origine ve
getale — uova — bevande, anche alcooliche».
Le «carni confezionate in atmosfera modificata» non sono
espressamente contemplate in alcuna delle tabelle sopra trascritte.
Esse sono confezionate in un contenitore ermetico, nel quale non sono immesse nuove sostanze, che divengano un ingredien te dell'alimento. L'atmosfera della confezione ermetica è com
posta solo da alcuni dei gas già presenti nell'atmosfera (azoto, anidride carbonica, ossigeno e loro miscele secondo la discipli na generale dettata con d.m. sanità 27 gennaio 1988 n. 49, art.
1, 3° comma, espressamente confermato dall'art. 5, 2° comma,
d.m. sanità 16 marzo 1994 n. 266, in G.U. 30 aprile 1994).
L'amministrazione, anziché provvedere a un'integrazione del
la disciplina regolamentare, seguendo il procedimento previsto dall'art. 37 1. n. 426 del 1971, ha ritenuto di poter risolvere
in via interpretativa la questione della classificazione delle carni
confezionate in atmosfera modificata, assimilandole alle carni
conservate.
Cass. 5 aprile 1984, n. 2193, Foro it., Rep. 1985, voce Commercio
(disciplina del), n. 44, ritiene che nella disciplina del commercio delle
carni fresche e congelate di cui alla 1. 4 aprile 1964 n. 171 il titolare di autorizzazione comunale alla vendita di carni di una determinata
categoria merceologica non può ritenersi legittimato alla vendita di car ni appartenenti ad altra categoria per il solo fatto di aver conseguito il nulla osta igienico-sanitario all'estensione dell'originaria autorizzazio
ne, ovvero di aver comunicato al sindaco tale nulla osta, occorrendo a tal fine che intervenga un nuovo provvedimento autorizzatorio.
III. - La decisione 107/98 è anteriore al d.leg. 31 marzo 1998 n. 114 — recante la «riforma della disciplina relativa al settore del com
mercio, a norma dell'art. 4, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59» (Le
leggi, 1998,1, 2231) — che ha eliminato ormai la ripartizione contenuta
nelle quattordici tabelle merceologiche di cui all'ali. 5 d.m. cit. L'art.
5, 1° comma, del medesimo decreto ha previsto che l'attività commer
ciale può essere esercitata con riferimento a due soli settori merceologi ci: alimentare e non alimentare. Il successivo art. 25, 1° comma, ha
stabilito che — a decorrere dal 24 aprile 1998 — i titolari di autorizza
zione per la vendita dei prodotti ricompresi nelle tabelle merceologiche di cui al d.m. cit. sono abilitati a porre in vendita tutti i prodotti del
corrispondente settore merceologico (i.e.: food e no food), a condizio
ne che siano rispettati i prescritti requisiti igienico-sanitari. Ogni eser
cente può ottenere, altresì, che la propria licenza sia modificata d'uffi
cio con l'indicazione del relativo settore merceologico. Tali prescrizioni non sono applicabili agli esercizi dotati delle tabelle speciali per farma
cie, rivendite di generi di monopolio e impianti di distribuzione auto
matica di carburanti.
Il Foro Italiano — 1998.
Il Tar ha ritenuto corretta la soluzione, pur avendo qualifica to il prodotto in questione un quid novi.
In realtà, i dati normativi inducono piuttosto ad assimilare
le carni in questione alle carni fresche.
Già con decreto del ministro della sanità n. 49 del 27 gennaio 1988 (anteriore, quindi, al d.m. n. 375 del 1988 della cui inter
pretazione si discute) era stato consentito «il trattamento con
atmosfera modificata nel confezionamento delle carni fresche
preventivamente refrigerate». Successivamente l'art. 2 d.leg. 18 aprile 1994 n. 286 («attua
zione delle direttive 91/497/Cee e 91/498/Cee concernenti pro blemi sanitari in materia di produzioni ed immissione sul mer
cato di carni fresche») ha definito carni fresche, ai fini della disciplina sanitaria, le «carni comprese quelle confezionate sot
to vuoto o in atmosfera modificata, che non hanno subito al
cun trattamento diverso dal trattamento per mezzo del freddo
destinato ad assicurarne la conservazione».
Lo stesso parere dell'Istituto superiore di sanità in data 20
gennaio 1995, richiamato nella circolare impugnata, chiarisce
che il trattamento delle «carni fresche» in atmosfera modificata
non incide sulle loro caratteristiche chimico-fisiche, che riman
gono quelle del prodotto fresco, ma ne prolunga la vita com
merciale, grazie al controllo dei microrganismi responsabili del
deterioramento e salva la necessità di mantenere le temperature di refrigerazione durante tutte le fasi che vanno dal confeziona
mento al momento del consumo.
Nell'interpretazione delle tabelle merceologiche non può non
tenersi conto dei dati normativi ricordati.
Non può escludersi in astratto che la disciplina commerciale
adotti in futuro una nozione di «carne fresca» diversa da quella
posta dalle norme igienico-sanitarie. Ma è certo che a un simile
risultato non può pervenirsi con lo strumento della circolare
interpretativa della disciplina regolamentare vigente. 3. - L'appello deve, pertanto, essere accolto e, in riforma
della sentenza impugnata, deve annullarsi la circolare n. 3367
del 14 maggio 1995. Restano assorbite le altre doglianze.
CONSIGLIO DI STATO; sezione III; parere 6 maggio 1997,
n. 608/97; Min. finanze.
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Regolamentazio
ne pattizia — Contratti collettivi — Applicazione analogica — Esclusione — Fattispecie (L. 29 marzo 1983 n. 93, legge
quadro sul pubblico impiego).
La disposizione dell'art. 49 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, sulla
privatizzazione del pubblico impiego, che esclude ogni forma di rappresentanza del personale e sindacale nei consigli di am
ministrazione, nelle commissioni di concorso ed in organismi di gestione di pubbliche amministrazioni, ha natura eccezio
nale ed applicazione limitata all'organizzazione del lavoro delle
pubbliche amministrazioni (nella specie, è stata ritenuta legit tima la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sinda
cali di categoria nella commissione per la tenuta dell'albo na
zionale dei collettori del servizio di riscossione dei tributi pre vista dall'art. 94 d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43). (1)
(1) La eliminazione del sistema di co-gestione della pubblica ammini strazione con le organizzazioni sindacali costituisce uno dei principi car
dine della riforma del pubblico impiego (sia pure nella sua incompleta attuazione evidenziata dai primi commentatori della riforma: S. Casse
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