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Sezione VI; decisione 28 gennaio 1966, n. 71; Pres. Breglia P., Est. Mastropasqua; Casamorata (Avv....

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Sezione VI; decisione 28 gennaio 1966, n. 71; Pres. Breglia P., Est. Mastropasqua; Casamorata (Avv. Colzi) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Faranda) Source: Il Foro Italiano, Vol. 89, No. 10 (OTTOBRE 1966), pp. 587/588-591/592 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23155819 . Accessed: 28/06/2014 15:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 15:58:43 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione VI; decisione 28 gennaio 1966, n. 71; Pres. Breglia P., Est. Mastropasqua; Casamorata (Avv. Colzi) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Faranda)

Sezione VI; decisione 28 gennaio 1966, n. 71; Pres. Breglia P., Est. Mastropasqua; Casamorata(Avv. Colzi) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Faranda)Source: Il Foro Italiano, Vol. 89, No. 10 (OTTOBRE 1966), pp. 587/588-591/592Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155819 .

Accessed: 28/06/2014 15:58

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PARTE TERZA

nazionale, a tutte le specie di selvaggina e ad ogni forma di

caccia. In definitiva il decreto impugnato non trova un

legittimo fondamento neppure nell'art. 23.

Le censure dedotte dalla ricorrente amministrazione

provinciale appaiono pertanto fondate e, in accoglimento delle medesime, si deve disporre l'annullamento del prov vedimento impugnato nella parte (art. 1 e 2) relativa allo

spostamento dell'apertura della caccia dalla penultima all'ultima domenica di agosto.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione VI ; decisione 28 gennaio 1966, n. 71 ; Pres. Bre

<!lia P., Est. Mastropasqua ; Casamorata (Avv. Colzi) e. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Faranda).

Concorso a<l un impioti» Vincitore — Mancalo

invio di uno dei documenti prescritti Deca

denza — Testimonianze attestanti l'invio del

documento - Sanatoria Inidoneità Falli

specie. Concorso ad un impiego Vincitore — Mancato

invio di documenti prescritti Certificato di

cittadinanza — Assorbimento in altri documenti

Impossibilità. Atto amministrativo — Eccesso di potere — .Mollifica

di anteriore interpretazione di una norma Di

sparità di trattamento Insussistenza.

Legittimamente l'amministrazione dichiara la decadenza

del vincitore di un pubblico concorso sul riflesso che l'inte

ressato non ha trasmesso uno dei documenti richiesti

{nella specie, certificato di cittadinanza) unitamente agli altri che risultano invece pervenuti entro il termine pre

fissato ; nè possono ritenersi giuridicamente valide a

comprovare l'invio del certificato nel termine di rito, dichiarazioni testimoniali prodotte dall'interessato (tali dichiarazioni consistevano nell'attestazione dell'impiegato comunale di aver curato il rilascio del certificato nella

presunta data dell'invio e nella dichiarazione di altra

persona che fu diretta testimone dell'immissione in unica

busta e della spedizione di tutti i documenti). (1) Il certificato di cittadinanza italiana che il vincitore di un pub

blico concorso è tenuto ad esibire per l'accertamento del

relativo requisito, non può ritenersi assorbito dai certifi cati del casellario giudiziario e di godimento dei diritti

politici tendenti alla dimostrazione di altri requisiti. (2) Noìi sussiste la disparità di trattamento nel caso in cui l'am

ministrazione adotti un comportamento diverso da quello mantenuto in precedenza in base a diversa interpreta zione della stessa norma, successivamente ritenuta erro

nea. (3)

La Sezione, ecc. — Il ricorso è infondato.

Col primo motivo la ricorrente deduce eccesso di potere

(1) In senso sostanzialmente conforme : Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 19(53, n. 938, Foro it., Rep. 1965, voce Concorso ad un impiego, n. 14 ; 15 ottobre 1963, n. 515, id., Rep. 1963, voce cit., n. 48 ; 16 novembre 1960, n. 944, id., Rep. 1961, voce cit., n. 22 ; 25 novembre 1959, n. 864, id., Rep. 1959, voce cit., n. 35 ; 29 gennaio 1957, n. 55 e 29 ottobre 1958, n. 820, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 29, 30 ; Sez. V 28 giugno 1957, n. 482, id., Rep. 1957, voce cit., n. 43. Per vari riferi menti : Sez. IV 25 gennaio 1957, n. 87, id., 1957, III, 117, con nota di richiami.

(2) Nel senso della impossibilità dell'assorbimento e della

equipollenza fra documenti : Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 1965, n. 862, Foro it., Rep. 1965, voce Concorso ad un impiego, n. 16 ; 3 dicembre 1958, n. 892, id., Rep. 1959, voce cit., n. 40 ; Sez. V 6 giugno 1958, n. 364, id., Rep. 1958, voce cit., n. 35 ; 28 giugno 1957, n. 482, id., Rep. 1957, voce cit;, n. 44.

(3) Conf. Cons, giust. amm. sic. 19 giugno 1965, n. 69, Foro it., 1965, III, 408, con nota di richiami.

per errore di fatto, in quanto la dichiarata sua decadenza

dai diritti derivanti dalla sua partecipazione al concorso

magistrale, e quindi la impugnata decisione confermativa

del ministero della pubblica istruzione sarebbero basati

su un presupposto erroneo ed insussistente, vale a dire

la mancata presentazione, fra i prescritti documenti di rito, del certificato di cittadinanza italiana.

L'interessata sostiene che il detto certificato fu da lei

indubbiamente inviato, insieme a tutti gli altri documenti

richiesti, al provveditorato agli studi di Firenze. Ciò ri

sulterebbe dalle dichiarazioni (allegate sia al ricorso gerar chico che all'attuale ricorso giurisdizionale) rilasciate dal

l'impiegato comunale Gino Innocenti, che aveva curato il rilascio, nella medesima data da parte del comune di Fi

renze del certificato di cittadinanza italiana, dell'estratto

dell'atto di nascita e del certificato di godimento dei diritti

politici della ricorrente Casamorata, e dall'avv. Renzo

Franchini, presso il quale la ricorrente stessa saltuaria

mente lavora, che fu diretto testimone dell'immissione in unica busta e della spedizione dei summenzionati e de

gli altri documenti di rito al provveditorato agli studi di

Firenze da parte della Casamorata.

Soggiunge la ricorrente che tale attività da lei esperita, tenuto conto anche del fatto che l'ufficio competente non

accettava documenti consegnati a mano e non rilasciava,

quindi, ricevuta analitica dei documenti, costituisce il massimo di precostituibilità di prova a lei consentito dal

procedimento usato dall'amministrazione. In base agli elementi probatori suesposti il certificato

di cittadinanza che il provveditorato dichiara mancante deve ritenersi, afferma la ricorrente, regolarmente perve nuto insieme agli altri documenti.

Ma la decisione ministeriale impugnata, disattendendo l'assunto della ricorrente conferma la decadenza di costei dal concorso, disposta dal provveditore per mancata ot

temperanza da parte dell'interessata al tassativo disposto dell'art. 8 del bando di concorso 31 luglio 1961 n. 2250/48, clie prescrive la presentazione di tutti i documenti di rito

(e tra questi il certificato di cittadinanza italiana) nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito a presentarli.

Il collegio ritiene legittimo l'impugnato provvedimento ministeriale.

Con nota n. 3959 del 6 marzo 1963 (versata in atti) il provveditore agli studi di Firenze esclude categorica mente che il documento de quo sia mai pervenuto al prov veditorato agli studi : « Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, tale documento non è pervenuto, a nessun

titolo, a questo provveditorato, si aggiunge, inoltre, che il plico dei documenti di rito rimessi dall'interessata non era accompagnato da alcun elenco dei documenti mede simi ».

Nè possono, ovviamente, sopperire a tale mancanza la dichiarazione di alcuni testi privati che asseriscono al cune circostanze da cui si dovrebbe desumere l'avvenuta

spedizione del documento in questione. A parte la considerazione che la immissione in una busta

e la spedizione di un plico di documenti non possono ex se

implicare necessariamente la certezza di arrivo a destina zione di tutti i documenti, compreso uno specifico atto tra tutti quelli di cui viene asserita la spedizione, le docu mentazioni testimoniali addotte dalla ricorrente non pos sono ritenersi giuridicamente valide a comprovare l'avve nuta presentazione del certificato di cittadinanza di cui trattasi.

Nè è esatto l'assunto della ricorrente che il procedimento previsto per la presentazione dei documenti del bando di concorso non le consentiva una maggiore precostitui bilità di prova della effettiva presentazione di tutti i do cumenti prescritti.

Non esclude, invero, il bando summenzionato che il

concorrente alleghi al plico dei documenti di rito inviato al provveditorato anche un elenco analitico dei documenti stessi (così come è esplicitamente previsto per i titoli di merito valutabili, da allegarsi alla domanda di partecipa zione al concorso).

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GIURISPRUDENZA A.MM[NISTRATIVA

E la giurisprudenza di questo consiglio ha affermato

ripetutamente che l'elenco dei documenti allegato alla

domanda di partecipazione ad un concorso magistrale costituisce un principio di prova che i documenti siano per venuti all'amministrazione ; epperò se il detto elenco viene

allegato dall'interessato e in esso risulti indicato un determi

nato documento e sussistano altresì concordanti indizi

che il concorrente ebbe a presentare il documento, la am

ministrazione è tenuta a motivare un suo eventuale di

niego (Ad. gen. n. 210 del 16 aprile 1959, Foro it., Eep.

1963, voce Maestro, n. 21 ; n. 309 del 12 ottobre 1939,

id., Rep. 1940, voce Concorso ad un impiego, nn. 52, 53).

Ora, come risulta dalla menzionata dichiarazione del

provveditore e come non è contestato dalla ricorrente,

nella specie, l'interessata non aveva accompagnato il plico dei documenti di rito, spedito al provveditore, con un elenco

dei documenti medesimi, da poter assumere almeno come

principio di prova. Manca, pertanto, ogni elemento per ritenere attendi

bile l'affermazione della ricorrente di aver fatto pervenire al provveditore il certificato di cittadinanza italiana.

Infondate sono altresì le doglianze contenute nel se

condo motivo di gravame.

a) Sostiene in primo luogo la ricorrente che irrilevante

sarebbe, comunque, la mancata produzione del certificato

di cittadinanza italiana, giacché il relativo requisito sarebbe

presupposto o assorbito da altri due certificati prodotti

(quello del casellario giudiziario e quello relativo al godi mento dei diritti politici), i quali dimostrerebbero « con

identico grado di certezza » il possesso del requisito della cit

tadinanza italiana da parte della interessata.

Tale tesi è, però, inattendibile sotto ogni aspetto. In

via generale il principio dell'assorbimento può, invero,

operare quando il documento prodotto e quello non pro dotto non siano entrambi espressamente richiesti da una

norma di legge o di regolamento o dal bando di concorso

(che nella specie non risulta impugnato). Diversamente l'assorbimento si risolverebbe in una

palese e diretta violazione dèlia norma che, col prescrivere

espressamente la distinta documentazione dei singoli re

quisiti senza alcuna possibilità di cumulo, ha chiaramente

inteso escludere l'assorbimento stesso, nonché del principio

generale per cui ogni titolo o requisito deve essere singo larmente documentato con apposito certificato.

Ora, sia il decreto pres. 24 giugno 1954 n. 368 (art. 2), contenente norme per la presentazione dei documenti

nei concorsi per le carriere statali, sia il decreto pres. 3

maggio 1957 n. 686 (art. 11), contenente le norme di ese

cuzione del t. u. 10 gennaio 1957 n. 3 sullo statuto oegli

impiegati civili dello Stato, sia, infine, il r. decreto 26

aprile 1928 n. 1297 regolamento generale sui servizi dell'istru

zione elementare (art. 268 e 269), richiamati nel bando

di concorso, sia l'ordinanza ministeriale 31 luglio 1961

n. 2250/48 (della quale il bando riproduce le norme) ri

chiedono tassativamente, a pena di decadenza, la docu

mentazione dei singoli requisiti con appositi distinti certi

ficati e, in particolare, il certificato di cittadinanza ita

liana, in aggiunta (e quindi con esclusione di ogni possi bilità di cumulo e di assorbimento) a quello del casellario

giudiziario e a quello di godimento dei diritti politici. È principio generale, ribadito dalla giurisprudenza,

che i partecipanti ad un concorso sono tenuti ad uniformarsi

alle prescrizioni del bando e a produrre, senza eccezioni

e riserve, nel termine stabilito tutti i documenti prescritti

(ad es. Sez. VI n. 820 del 29 ottobre 1958, Foro it., Rep.

1958, voce Concorso ad un impiego, n. 30 ; n. 944 del 16

novembre 1960, id., Rep. 1960, voce cit., n. 45 ; n. 864

del 25 novembre 1959, id., Rep. 1959, voce cit., n. 35 ; Sez. V n. 482 del 28 giugno 1957, id., Rep. 1957, voce

cit., n. 43). Non rientra, quindi, nell'apprezzamento discrezionale

delle amministrazioni e dei concorrenti, ha precisato al

tresì la giurisprudenza, giudicare se uno o più documenti

esibiti possano, oppure no, considerarsi assorbenti o equi

pollenti di altri documenti pure richiesti dal bando e sta

bilire, in conseguenza, se la presentazione di alcuni di essi

possa ritenersi non necessaria (cit. Sez. V 11. 482 del 1957).

È, pertanto, esclusa la possibilità di desumere il possesso di un determinato requisito aliunde, anziché dall'apposito,

corrispondente certificato prescritto, anche perchè ciò

implicherebbe l'inammissibile ipotesi della duplicità o

moltiplicità di certificazione di un solo documento di rito, non prevista, in via generale, dall'ordinamento vigente.

Così è stato escluso, ad esempio, da questo collegio

(n. 892 del 3 dicembre 1958, Foro it., Rep. 1959, voce Con

corso ad un impiego, n. 40) che il certificato di buona con

dotta potesse considerarsi equivalente a quello di godi mento dei diritti politici, richiesto dal bando e non presen tato dal concorrente.

Una comprensibile deroga al suesposto principio gene rale la giurisprudenza ha ammesso in ordine ai titoli di

studio o di abilitazione professionale, quando sia stato

esibito un titolo superiore che, necessariamente presuppon

ga ed assorba quello inferiore richiesto dal bando, atteso

che solo nell'ambito dei titoli summenzionati sono possibili un collegamento ed una integrazione (e a fattispecie del

genere si riferiscono i richiami giurisdizionali ricordati

dalla ricorrente). Ma, anche a voler prospettare in astratto, una ipotesi

di presupposizione e di assorbimento nella specie in esame, essa si risolverebbe sempre in senso negativo.

Premesso che, in base ai principi generali e alla norma

tiva sopra richiamata, i requisiti prescritti devono essere

posseduti dagli aspiranti alla data di scadenza del termine

stabilito dal bando per la presentazione delle domande

di ammissione al concorso, non è ipotizzabile una equiva lenza nè un rapporto di necessaria presupposizione con

identico grado di certezza, come assume la ricorrente, tra il certificato del casellario giudiziario, o il certificato

di godimento dei diritti politici, e il certificato di cittadi

nanza italiana, sì da configurare una possibilità di assorbi

mento o di surrogazione e ciò in quanto può ben darsi il

caso che all'epoca del rilascio del certificato del casellario

giudiziario non risulti ancora all'ufficio competente a rila

sciare tale certificato che l'interessato ha nel frattempo

perduto la cittadinanza, così come, tenuto conto della larga

periodicità delle revisioni e variazioni delle liste elettorali

può verificarsi la stessa circostanza per quanto concerne

il certificato di godimento dei diritti politici (art. 3, 4,

6, 9, 13, 15, 16, 24, 25 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058,

relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e alla tenuta

e revisione annuale delle liste elettorali). Come vedesi, il certificato di cittadinanza è l'unico

elemento sicuro di prova del possesso effettivo ed attuale

del requisito della cittadinanza ; ragione per cui tale certi

ficato non potrebbe, in nessun caso, essere assorbito nè

dal certificato del casellario, nè da quello di godimento dei diritti politici (Sez. V n. 364 del 6 giugno 1958, Foro

it., Rep. 1958, voce Concorso ad un impiego, n. 35).

b) La ricorrente rileva altresì, col secondo motivo,

che il ministero della pubblica istruzione nella decisione

sul ricorso gerarchico della maestra Cherici Giuliana, par

tecipante al precedente concorso magistrale del 1958,

aveva, invece, accolto la tesi dell'assorbimento.

Ma anche tale doglianza, della cui ammissibilità o meno

si può prescindere data la sua evidente infondatezza, è

inattendibile.

Non solo manca, infatti, nella specie, l'identità di situa

zione atta a configurare una disparità di trattamento,

ma trattasi, come si è detto, di applicazione di precise norme

regolamentari, che non lasciano alcun margine di discrezio

nalità alla amministrazione.

Il ministero della pubblica istruzione che inesattamente

aveva applicato il criterio dell'assorbimento per le conte

stazioni relative ai concorsi magistrali del 1958, per i suc

cessivi concorsi del 1961 e per quelli del 1963 ha rettificato

sull'argomento il proprio criterio di giudizio escludendo

l'assorbimento in ossequio alle disposizioni regolamentari

sopra richiamate.

Non è possibile, come è noto, eccepire la disparità

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PARTE TERZA

di trattamento sulla base di una anteriore erronea interpre tazione o inosservanza della normativa vigente.

Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso è infon

dato e va rigettato. Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV ; decisione 26 gennaio 1966, n. 49 ; Pres. A. De

Marco P., Est. Landi ; Soc. Trizza ed altri (Avv. Sor

rentino) c. Comitato interministeriale prezzi (Avv. dello Stato Agro) e altri.

Calmiere e disciplina «Iella produzione e della «lislri

buzionc — Comitato interministeriale dei prezzi

Partecipazione di sottosegretari e funzionari — Illegittimità — Fattispecie (D. legisl. 20 gennaio 1948 n. 10, composizione del Comitato interministe

riale dei prezzi, art. 1). Calmiere e disciplina della produzione e della distri

buzione Commissione centrale — Itiiinioni —

Illegittimità varie — Fattispecie (D. 1. 1. 19 ottobre

1944 n. 347, istituzione del Comitato interministeriale

e dei comitati provinciali dei prezzi, art. 2; d. 1. 1.

23 aprile 1946 n. 363, modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale prezzi, art. 2).

Calmiere e disciplina della produzione e «Iella distri

buzione — Commissione centrale — Adunanze —

Verbali — Mancata indicazione dei molivi della

deliberazione Illegittimità. Calmiere e disciplina «Iella produzione e «Iella distri

buzione Provvedimenti generali «lei Comitato

interministeriale «lei prezzi Annullamento —

Provvedimenti «lei comitati provinciali Ille

gittimità derivata.

Calmiere e disciplina della produzione e «Iella «1 i

stribuzione — Comitati provinciali dei prezzi —

Adunanze Illegittimità varie — Fattispecie. Giustizia amministrativa — Mancala produzione in

giudizio «lei verbali di adunanza di un collegio —

Prova «Iella illegittimità dell'adunanza.

È illegittima la composizione elei Comitato interministeriale

dei prezzi, se alla seduta per la determinazione annuale

di criteri relativi ai prezzi delle sanse vergini abbiano

partecipato, in luogo di cinque ministri componenti, i

rispettivi sottosegretari di Stato, non muniti di apposita

delega, ed in luogo di altro ministro abbia partecipato un

funzionario del rispettivo dicastero ; determina altresì V illegittimità della composizione del comitato la parteci

pazione alla seduta di una persona inviata da uno degli « esperti » quale proprio supplente. (1)

È illegittima la seduta della Commissione centrale dei prezzi ove : a) essendosi nel verbale distinti i « presenti », cioè

quelli aventi voto deliberativo, dagli « esperti », non è

controllabile il numero dei votanti per stabilire se dalla

votazione siano effettivamente rimasti esclusi coloro che

non avevano voto deliberativo ; b) risultando la parteci

pazione fra i « presenti » di tre funzionari della segreteria del C.i.p., e risultando aver svolto le funzioni di « segre tario » altro funzionario del C.i.p. a sua volta assistito

da una stenografa, è da presumersi che i primi tre fun zionari abbiano partecipato con voto deliberativo. (2)

Sono illegalmente formati i verbali della Commissione cen

trale dei prezzi che non si concludono con la diretta ester

nazione dei motivi in base ai quali si è formata la volontà

manifestata dal collegio deliberante. (3) L'annullamento del provvedimento generale del Comitato in

terministeriale dei prezzi che stabilisce i criteri annuali

per la determinazione elei prezzi delle sanse vergini di

oliva, travolge i conseguenti atti dei comitati provinciali che devono appunto nelle proprie determinazioni unifor marsi ai criteri fissati dal C.i.p. (4)

È illegittima la composizione dei comitati provinciali dei

prezzi ove : a) i funzionari che intervengono in luogo dei

titolari non siano muniti di delega o non risulti che essi

reggono l'ufficio vacante ; b) non risulti che il comandante

del gruppo della guardia di finanza, il quale non è mem

bro del comitato, non ha partecipato alla seduta con voto

deliberativo ; c) alla riunione Vintendente di finanza,

quale presidente della commissione consultiva, si sia fatto sostituire, anziché dal componente più anziano della com

missione, dal vice intendente di finanza che non è membro

della commissione nè del comitato ; d) non siano inter

venuti i rappresentanti delle categorie interessate, doven

dosi, in mancanza nella provincia dell' associazione che

rappresenti la categoria, provocare una designazione ap

posita da parte dell'associazione nazionale ; e) non risul

tino dai verbali i nomi e la qualità delle persone interve

nute all'adunanza. (5) La mancata esibizione in giudizio, a seguito di ordinanza,

dei verbali della seduta della commissione e del comitato

provinciale dei prezzi, crea il convincimento che la forma zione di tali organi non sia stata legittima. (6)

La Sezione, ecc. — Nel sistema della legge 21 dicembre

1961 n. 1527, il Comitato interministeriale dei prezzi sta

bilisce annualmente i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini d'oliva, ed i comitati provinciali dei prezzi fissano del pari annualmente i prezzi minimi delle sanse

secondo i criteri suddetti. Devonsi quindi esaminare an

zitutto le censure concernenti il provvedimento del Comi

tato interministeriale, impugnato congiuntamente ai prov vedimenti dei comitati provinciali di Blindisi, Lecce, Ma

cerata e Teramo, che ne hanno fatto concreta applicazione. E opportuno avvertire che la legge citata attribuisce

bensì ai comitati dei prezzi un potere (di fissare prezzi

minimi), che non è riconducibile alla competenza normale

dei detti organi (Sez. IV decisione 4 marzo 1964, n. 118,

Foro it., Rep. 1964, voce Calmiere, nn. 38, 39 ; ed ordinanza

4 marzo 1964, n. 118). La legge speciale, però, non contiene

deroga alcuna alle norme regolatrici della composizione e

del funzionamento degli organi stessi, talché le questioni sollevate in proposito dai ricorrenti vanno risolte secondo

i principi, cui si è costantemente ispirata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, a partire dalla decisione Sez. IV

7 marzo 1962, n. 229 (id., Rep. 1962, voce cit., n. 4). Sono fondati i motivi concernenti la illegittima compo

sizione del Comitato interministeriale e della Commissione

centrale dei prezzi. Alla seduta del 20 marzo 1962, nella quale fu deliberato

il provvedimento, parteciparono cinque sottosegretari di

Stato, in luogo dei rispettivi ministri. I sottosegretari di

Stato non possono partecipare alle adunanze del comitato

(Sez. IV 26 giugno 1963, n. 494, Foro it., 1963, III,

265 ; 9 giugno 1965, n. 483, id., Rep. 1965, voce Calmiere,

nn. 9, 10) a meno che non siano delegati espressamente dai

ministri. I sottosegretari di Stato, infatti, non hanno una

funzione vicaria generale del ministro, nè hanno attri

buzioni proprie, ma possono esercitare soltanto, nel ri

spettivo dicastero, le attribuzioni che vengono delegate loro dal ministro (art. 2 r. decreto legge 10 luglio 1924

(1, 2, 4, 5) Nel senso della illegittimità della composizione del Comitato interministeriale prezzi nel caso di partecipazione alle adunanze di sottosegretari e funzionari non muniti di appo sita delega del ministro e di persone estranee all'organo : Sez.

IV 9 giugno 1965, n. 483, Foro it., Rep. 1965, voce Calmiere,

nn. 9, 10 ; 26 giugno 1963, n. 494, id., 1963, III, 265, con nota

di richiami. Cfr. altresì la richiamata decisione per vari riferi

menti circa la illegale partecipazione alle riunioni dei segretari del Comitato interministeriale.

(3) Nello stesso ordine di idee : Sez. IV 22 maggio 1963,

337, Foro it., 1963, III, 233, con nota di richiami.

(6) Nel medesimo senso, sul punto degli effetti sfavorevoli

all'amministrazione, conseguenti alla mancata produzione in

giudizio di atti in suo possesso e dei quali sia stata ordinata

l'esibizione, v. da ultimo la decisione della Sez. IV 18 marzo

1964, n. 256, Foro it., 1964, III, 356, con nota di richiami.

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