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Sezione VI; decisione 28 gennaio 1966, n. 71; Pres. Breglia P., Est. Mastropasqua; Casamorata(Avv. Colzi) c. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Faranda)Source: Il Foro Italiano, Vol. 89, No. 10 (OTTOBRE 1966), pp. 587/588-591/592Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155819 .
Accessed: 28/06/2014 15:58
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PARTE TERZA
nazionale, a tutte le specie di selvaggina e ad ogni forma di
caccia. In definitiva il decreto impugnato non trova un
legittimo fondamento neppure nell'art. 23.
Le censure dedotte dalla ricorrente amministrazione
provinciale appaiono pertanto fondate e, in accoglimento delle medesime, si deve disporre l'annullamento del prov vedimento impugnato nella parte (art. 1 e 2) relativa allo
spostamento dell'apertura della caccia dalla penultima all'ultima domenica di agosto.
Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione VI ; decisione 28 gennaio 1966, n. 71 ; Pres. Bre
<!lia P., Est. Mastropasqua ; Casamorata (Avv. Colzi) e. Min. pubblica istruzione (Avv. dello Stato Faranda).
Concorso a<l un impioti» Vincitore — Mancalo
invio di uno dei documenti prescritti Deca
denza — Testimonianze attestanti l'invio del
documento - Sanatoria Inidoneità Falli
specie. Concorso ad un impiego Vincitore — Mancato
invio di documenti prescritti Certificato di
cittadinanza — Assorbimento in altri documenti
Impossibilità. Atto amministrativo — Eccesso di potere — .Mollifica
di anteriore interpretazione di una norma Di
sparità di trattamento Insussistenza.
Legittimamente l'amministrazione dichiara la decadenza
del vincitore di un pubblico concorso sul riflesso che l'inte
ressato non ha trasmesso uno dei documenti richiesti
{nella specie, certificato di cittadinanza) unitamente agli altri che risultano invece pervenuti entro il termine pre
fissato ; nè possono ritenersi giuridicamente valide a
comprovare l'invio del certificato nel termine di rito, dichiarazioni testimoniali prodotte dall'interessato (tali dichiarazioni consistevano nell'attestazione dell'impiegato comunale di aver curato il rilascio del certificato nella
presunta data dell'invio e nella dichiarazione di altra
persona che fu diretta testimone dell'immissione in unica
busta e della spedizione di tutti i documenti). (1) Il certificato di cittadinanza italiana che il vincitore di un pub
blico concorso è tenuto ad esibire per l'accertamento del
relativo requisito, non può ritenersi assorbito dai certifi cati del casellario giudiziario e di godimento dei diritti
politici tendenti alla dimostrazione di altri requisiti. (2) Noìi sussiste la disparità di trattamento nel caso in cui l'am
ministrazione adotti un comportamento diverso da quello mantenuto in precedenza in base a diversa interpreta zione della stessa norma, successivamente ritenuta erro
nea. (3)
La Sezione, ecc. — Il ricorso è infondato.
Col primo motivo la ricorrente deduce eccesso di potere
(1) In senso sostanzialmente conforme : Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 19(53, n. 938, Foro it., Rep. 1965, voce Concorso ad un impiego, n. 14 ; 15 ottobre 1963, n. 515, id., Rep. 1963, voce cit., n. 48 ; 16 novembre 1960, n. 944, id., Rep. 1961, voce cit., n. 22 ; 25 novembre 1959, n. 864, id., Rep. 1959, voce cit., n. 35 ; 29 gennaio 1957, n. 55 e 29 ottobre 1958, n. 820, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 29, 30 ; Sez. V 28 giugno 1957, n. 482, id., Rep. 1957, voce cit., n. 43. Per vari riferi menti : Sez. IV 25 gennaio 1957, n. 87, id., 1957, III, 117, con nota di richiami.
(2) Nel senso della impossibilità dell'assorbimento e della
equipollenza fra documenti : Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 1965, n. 862, Foro it., Rep. 1965, voce Concorso ad un impiego, n. 16 ; 3 dicembre 1958, n. 892, id., Rep. 1959, voce cit., n. 40 ; Sez. V 6 giugno 1958, n. 364, id., Rep. 1958, voce cit., n. 35 ; 28 giugno 1957, n. 482, id., Rep. 1957, voce cit;, n. 44.
(3) Conf. Cons, giust. amm. sic. 19 giugno 1965, n. 69, Foro it., 1965, III, 408, con nota di richiami.
per errore di fatto, in quanto la dichiarata sua decadenza
dai diritti derivanti dalla sua partecipazione al concorso
magistrale, e quindi la impugnata decisione confermativa
del ministero della pubblica istruzione sarebbero basati
su un presupposto erroneo ed insussistente, vale a dire
la mancata presentazione, fra i prescritti documenti di rito, del certificato di cittadinanza italiana.
L'interessata sostiene che il detto certificato fu da lei
indubbiamente inviato, insieme a tutti gli altri documenti
richiesti, al provveditorato agli studi di Firenze. Ciò ri
sulterebbe dalle dichiarazioni (allegate sia al ricorso gerar chico che all'attuale ricorso giurisdizionale) rilasciate dal
l'impiegato comunale Gino Innocenti, che aveva curato il rilascio, nella medesima data da parte del comune di Fi
renze del certificato di cittadinanza italiana, dell'estratto
dell'atto di nascita e del certificato di godimento dei diritti
politici della ricorrente Casamorata, e dall'avv. Renzo
Franchini, presso il quale la ricorrente stessa saltuaria
mente lavora, che fu diretto testimone dell'immissione in unica busta e della spedizione dei summenzionati e de
gli altri documenti di rito al provveditorato agli studi di
Firenze da parte della Casamorata.
Soggiunge la ricorrente che tale attività da lei esperita, tenuto conto anche del fatto che l'ufficio competente non
accettava documenti consegnati a mano e non rilasciava,
quindi, ricevuta analitica dei documenti, costituisce il massimo di precostituibilità di prova a lei consentito dal
procedimento usato dall'amministrazione. In base agli elementi probatori suesposti il certificato
di cittadinanza che il provveditorato dichiara mancante deve ritenersi, afferma la ricorrente, regolarmente perve nuto insieme agli altri documenti.
Ma la decisione ministeriale impugnata, disattendendo l'assunto della ricorrente conferma la decadenza di costei dal concorso, disposta dal provveditore per mancata ot
temperanza da parte dell'interessata al tassativo disposto dell'art. 8 del bando di concorso 31 luglio 1961 n. 2250/48, clie prescrive la presentazione di tutti i documenti di rito
(e tra questi il certificato di cittadinanza italiana) nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito a presentarli.
Il collegio ritiene legittimo l'impugnato provvedimento ministeriale.
Con nota n. 3959 del 6 marzo 1963 (versata in atti) il provveditore agli studi di Firenze esclude categorica mente che il documento de quo sia mai pervenuto al prov veditorato agli studi : « Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, tale documento non è pervenuto, a nessun
titolo, a questo provveditorato, si aggiunge, inoltre, che il plico dei documenti di rito rimessi dall'interessata non era accompagnato da alcun elenco dei documenti mede simi ».
Nè possono, ovviamente, sopperire a tale mancanza la dichiarazione di alcuni testi privati che asseriscono al cune circostanze da cui si dovrebbe desumere l'avvenuta
spedizione del documento in questione. A parte la considerazione che la immissione in una busta
e la spedizione di un plico di documenti non possono ex se
implicare necessariamente la certezza di arrivo a destina zione di tutti i documenti, compreso uno specifico atto tra tutti quelli di cui viene asserita la spedizione, le docu mentazioni testimoniali addotte dalla ricorrente non pos sono ritenersi giuridicamente valide a comprovare l'avve nuta presentazione del certificato di cittadinanza di cui trattasi.
Nè è esatto l'assunto della ricorrente che il procedimento previsto per la presentazione dei documenti del bando di concorso non le consentiva una maggiore precostitui bilità di prova della effettiva presentazione di tutti i do cumenti prescritti.
Non esclude, invero, il bando summenzionato che il
concorrente alleghi al plico dei documenti di rito inviato al provveditorato anche un elenco analitico dei documenti stessi (così come è esplicitamente previsto per i titoli di merito valutabili, da allegarsi alla domanda di partecipa zione al concorso).
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GIURISPRUDENZA A.MM[NISTRATIVA
E la giurisprudenza di questo consiglio ha affermato
ripetutamente che l'elenco dei documenti allegato alla
domanda di partecipazione ad un concorso magistrale costituisce un principio di prova che i documenti siano per venuti all'amministrazione ; epperò se il detto elenco viene
allegato dall'interessato e in esso risulti indicato un determi
nato documento e sussistano altresì concordanti indizi
che il concorrente ebbe a presentare il documento, la am
ministrazione è tenuta a motivare un suo eventuale di
niego (Ad. gen. n. 210 del 16 aprile 1959, Foro it., Eep.
1963, voce Maestro, n. 21 ; n. 309 del 12 ottobre 1939,
id., Rep. 1940, voce Concorso ad un impiego, nn. 52, 53).
Ora, come risulta dalla menzionata dichiarazione del
provveditore e come non è contestato dalla ricorrente,
nella specie, l'interessata non aveva accompagnato il plico dei documenti di rito, spedito al provveditore, con un elenco
dei documenti medesimi, da poter assumere almeno come
principio di prova. Manca, pertanto, ogni elemento per ritenere attendi
bile l'affermazione della ricorrente di aver fatto pervenire al provveditore il certificato di cittadinanza italiana.
Infondate sono altresì le doglianze contenute nel se
condo motivo di gravame.
a) Sostiene in primo luogo la ricorrente che irrilevante
sarebbe, comunque, la mancata produzione del certificato
di cittadinanza italiana, giacché il relativo requisito sarebbe
presupposto o assorbito da altri due certificati prodotti
(quello del casellario giudiziario e quello relativo al godi mento dei diritti politici), i quali dimostrerebbero « con
identico grado di certezza » il possesso del requisito della cit
tadinanza italiana da parte della interessata.
Tale tesi è, però, inattendibile sotto ogni aspetto. In
via generale il principio dell'assorbimento può, invero,
operare quando il documento prodotto e quello non pro dotto non siano entrambi espressamente richiesti da una
norma di legge o di regolamento o dal bando di concorso
(che nella specie non risulta impugnato). Diversamente l'assorbimento si risolverebbe in una
palese e diretta violazione dèlia norma che, col prescrivere
espressamente la distinta documentazione dei singoli re
quisiti senza alcuna possibilità di cumulo, ha chiaramente
inteso escludere l'assorbimento stesso, nonché del principio
generale per cui ogni titolo o requisito deve essere singo larmente documentato con apposito certificato.
Ora, sia il decreto pres. 24 giugno 1954 n. 368 (art. 2), contenente norme per la presentazione dei documenti
nei concorsi per le carriere statali, sia il decreto pres. 3
maggio 1957 n. 686 (art. 11), contenente le norme di ese
cuzione del t. u. 10 gennaio 1957 n. 3 sullo statuto oegli
impiegati civili dello Stato, sia, infine, il r. decreto 26
aprile 1928 n. 1297 regolamento generale sui servizi dell'istru
zione elementare (art. 268 e 269), richiamati nel bando
di concorso, sia l'ordinanza ministeriale 31 luglio 1961
n. 2250/48 (della quale il bando riproduce le norme) ri
chiedono tassativamente, a pena di decadenza, la docu
mentazione dei singoli requisiti con appositi distinti certi
ficati e, in particolare, il certificato di cittadinanza ita
liana, in aggiunta (e quindi con esclusione di ogni possi bilità di cumulo e di assorbimento) a quello del casellario
giudiziario e a quello di godimento dei diritti politici. È principio generale, ribadito dalla giurisprudenza,
che i partecipanti ad un concorso sono tenuti ad uniformarsi
alle prescrizioni del bando e a produrre, senza eccezioni
e riserve, nel termine stabilito tutti i documenti prescritti
(ad es. Sez. VI n. 820 del 29 ottobre 1958, Foro it., Rep.
1958, voce Concorso ad un impiego, n. 30 ; n. 944 del 16
novembre 1960, id., Rep. 1960, voce cit., n. 45 ; n. 864
del 25 novembre 1959, id., Rep. 1959, voce cit., n. 35 ; Sez. V n. 482 del 28 giugno 1957, id., Rep. 1957, voce
cit., n. 43). Non rientra, quindi, nell'apprezzamento discrezionale
delle amministrazioni e dei concorrenti, ha precisato al
tresì la giurisprudenza, giudicare se uno o più documenti
esibiti possano, oppure no, considerarsi assorbenti o equi
pollenti di altri documenti pure richiesti dal bando e sta
bilire, in conseguenza, se la presentazione di alcuni di essi
possa ritenersi non necessaria (cit. Sez. V 11. 482 del 1957).
È, pertanto, esclusa la possibilità di desumere il possesso di un determinato requisito aliunde, anziché dall'apposito,
corrispondente certificato prescritto, anche perchè ciò
implicherebbe l'inammissibile ipotesi della duplicità o
moltiplicità di certificazione di un solo documento di rito, non prevista, in via generale, dall'ordinamento vigente.
Così è stato escluso, ad esempio, da questo collegio
(n. 892 del 3 dicembre 1958, Foro it., Rep. 1959, voce Con
corso ad un impiego, n. 40) che il certificato di buona con
dotta potesse considerarsi equivalente a quello di godi mento dei diritti politici, richiesto dal bando e non presen tato dal concorrente.
Una comprensibile deroga al suesposto principio gene rale la giurisprudenza ha ammesso in ordine ai titoli di
studio o di abilitazione professionale, quando sia stato
esibito un titolo superiore che, necessariamente presuppon
ga ed assorba quello inferiore richiesto dal bando, atteso
che solo nell'ambito dei titoli summenzionati sono possibili un collegamento ed una integrazione (e a fattispecie del
genere si riferiscono i richiami giurisdizionali ricordati
dalla ricorrente). Ma, anche a voler prospettare in astratto, una ipotesi
di presupposizione e di assorbimento nella specie in esame, essa si risolverebbe sempre in senso negativo.
Premesso che, in base ai principi generali e alla norma
tiva sopra richiamata, i requisiti prescritti devono essere
posseduti dagli aspiranti alla data di scadenza del termine
stabilito dal bando per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso, non è ipotizzabile una equiva lenza nè un rapporto di necessaria presupposizione con
identico grado di certezza, come assume la ricorrente, tra il certificato del casellario giudiziario, o il certificato
di godimento dei diritti politici, e il certificato di cittadi
nanza italiana, sì da configurare una possibilità di assorbi
mento o di surrogazione e ciò in quanto può ben darsi il
caso che all'epoca del rilascio del certificato del casellario
giudiziario non risulti ancora all'ufficio competente a rila
sciare tale certificato che l'interessato ha nel frattempo
perduto la cittadinanza, così come, tenuto conto della larga
periodicità delle revisioni e variazioni delle liste elettorali
può verificarsi la stessa circostanza per quanto concerne
il certificato di godimento dei diritti politici (art. 3, 4,
6, 9, 13, 15, 16, 24, 25 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058,
relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e alla tenuta
e revisione annuale delle liste elettorali). Come vedesi, il certificato di cittadinanza è l'unico
elemento sicuro di prova del possesso effettivo ed attuale
del requisito della cittadinanza ; ragione per cui tale certi
ficato non potrebbe, in nessun caso, essere assorbito nè
dal certificato del casellario, nè da quello di godimento dei diritti politici (Sez. V n. 364 del 6 giugno 1958, Foro
it., Rep. 1958, voce Concorso ad un impiego, n. 35).
b) La ricorrente rileva altresì, col secondo motivo,
che il ministero della pubblica istruzione nella decisione
sul ricorso gerarchico della maestra Cherici Giuliana, par
tecipante al precedente concorso magistrale del 1958,
aveva, invece, accolto la tesi dell'assorbimento.
Ma anche tale doglianza, della cui ammissibilità o meno
si può prescindere data la sua evidente infondatezza, è
inattendibile.
Non solo manca, infatti, nella specie, l'identità di situa
zione atta a configurare una disparità di trattamento,
ma trattasi, come si è detto, di applicazione di precise norme
regolamentari, che non lasciano alcun margine di discrezio
nalità alla amministrazione.
Il ministero della pubblica istruzione che inesattamente
aveva applicato il criterio dell'assorbimento per le conte
stazioni relative ai concorsi magistrali del 1958, per i suc
cessivi concorsi del 1961 e per quelli del 1963 ha rettificato
sull'argomento il proprio criterio di giudizio escludendo
l'assorbimento in ossequio alle disposizioni regolamentari
sopra richiamate.
Non è possibile, come è noto, eccepire la disparità
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PARTE TERZA
di trattamento sulla base di una anteriore erronea interpre tazione o inosservanza della normativa vigente.
Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso è infon
dato e va rigettato. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 26 gennaio 1966, n. 49 ; Pres. A. De
Marco P., Est. Landi ; Soc. Trizza ed altri (Avv. Sor
rentino) c. Comitato interministeriale prezzi (Avv. dello Stato Agro) e altri.
Calmiere e disciplina «Iella produzione e della «lislri
buzionc — Comitato interministeriale dei prezzi
Partecipazione di sottosegretari e funzionari — Illegittimità — Fattispecie (D. legisl. 20 gennaio 1948 n. 10, composizione del Comitato interministe
riale dei prezzi, art. 1). Calmiere e disciplina della produzione e della distri
buzione Commissione centrale — Itiiinioni —
Illegittimità varie — Fattispecie (D. 1. 1. 19 ottobre
1944 n. 347, istituzione del Comitato interministeriale
e dei comitati provinciali dei prezzi, art. 2; d. 1. 1.
23 aprile 1946 n. 363, modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale prezzi, art. 2).
Calmiere e disciplina della produzione e «Iella distri
buzione — Commissione centrale — Adunanze —
Verbali — Mancata indicazione dei molivi della
deliberazione Illegittimità. Calmiere e disciplina «Iella produzione e «Iella distri
buzione Provvedimenti generali «lei Comitato
interministeriale «lei prezzi Annullamento —
Provvedimenti «lei comitati provinciali Ille
gittimità derivata.
Calmiere e disciplina della produzione e «Iella «1 i
stribuzione — Comitati provinciali dei prezzi —
Adunanze Illegittimità varie — Fattispecie. Giustizia amministrativa — Mancala produzione in
giudizio «lei verbali di adunanza di un collegio —
Prova «Iella illegittimità dell'adunanza.
È illegittima la composizione elei Comitato interministeriale
dei prezzi, se alla seduta per la determinazione annuale
di criteri relativi ai prezzi delle sanse vergini abbiano
partecipato, in luogo di cinque ministri componenti, i
rispettivi sottosegretari di Stato, non muniti di apposita
delega, ed in luogo di altro ministro abbia partecipato un
funzionario del rispettivo dicastero ; determina altresì V illegittimità della composizione del comitato la parteci
pazione alla seduta di una persona inviata da uno degli « esperti » quale proprio supplente. (1)
È illegittima la seduta della Commissione centrale dei prezzi ove : a) essendosi nel verbale distinti i « presenti », cioè
quelli aventi voto deliberativo, dagli « esperti », non è
controllabile il numero dei votanti per stabilire se dalla
votazione siano effettivamente rimasti esclusi coloro che
non avevano voto deliberativo ; b) risultando la parteci
pazione fra i « presenti » di tre funzionari della segreteria del C.i.p., e risultando aver svolto le funzioni di « segre tario » altro funzionario del C.i.p. a sua volta assistito
da una stenografa, è da presumersi che i primi tre fun zionari abbiano partecipato con voto deliberativo. (2)
Sono illegalmente formati i verbali della Commissione cen
trale dei prezzi che non si concludono con la diretta ester
nazione dei motivi in base ai quali si è formata la volontà
manifestata dal collegio deliberante. (3) L'annullamento del provvedimento generale del Comitato in
terministeriale dei prezzi che stabilisce i criteri annuali
per la determinazione elei prezzi delle sanse vergini di
oliva, travolge i conseguenti atti dei comitati provinciali che devono appunto nelle proprie determinazioni unifor marsi ai criteri fissati dal C.i.p. (4)
È illegittima la composizione dei comitati provinciali dei
prezzi ove : a) i funzionari che intervengono in luogo dei
titolari non siano muniti di delega o non risulti che essi
reggono l'ufficio vacante ; b) non risulti che il comandante
del gruppo della guardia di finanza, il quale non è mem
bro del comitato, non ha partecipato alla seduta con voto
deliberativo ; c) alla riunione Vintendente di finanza,
quale presidente della commissione consultiva, si sia fatto sostituire, anziché dal componente più anziano della com
missione, dal vice intendente di finanza che non è membro
della commissione nè del comitato ; d) non siano inter
venuti i rappresentanti delle categorie interessate, doven
dosi, in mancanza nella provincia dell' associazione che
rappresenti la categoria, provocare una designazione ap
posita da parte dell'associazione nazionale ; e) non risul
tino dai verbali i nomi e la qualità delle persone interve
nute all'adunanza. (5) La mancata esibizione in giudizio, a seguito di ordinanza,
dei verbali della seduta della commissione e del comitato
provinciale dei prezzi, crea il convincimento che la forma zione di tali organi non sia stata legittima. (6)
La Sezione, ecc. — Nel sistema della legge 21 dicembre
1961 n. 1527, il Comitato interministeriale dei prezzi sta
bilisce annualmente i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini d'oliva, ed i comitati provinciali dei prezzi fissano del pari annualmente i prezzi minimi delle sanse
secondo i criteri suddetti. Devonsi quindi esaminare an
zitutto le censure concernenti il provvedimento del Comi
tato interministeriale, impugnato congiuntamente ai prov vedimenti dei comitati provinciali di Blindisi, Lecce, Ma
cerata e Teramo, che ne hanno fatto concreta applicazione. E opportuno avvertire che la legge citata attribuisce
bensì ai comitati dei prezzi un potere (di fissare prezzi
minimi), che non è riconducibile alla competenza normale
dei detti organi (Sez. IV decisione 4 marzo 1964, n. 118,
Foro it., Rep. 1964, voce Calmiere, nn. 38, 39 ; ed ordinanza
4 marzo 1964, n. 118). La legge speciale, però, non contiene
deroga alcuna alle norme regolatrici della composizione e
del funzionamento degli organi stessi, talché le questioni sollevate in proposito dai ricorrenti vanno risolte secondo
i principi, cui si è costantemente ispirata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, a partire dalla decisione Sez. IV
7 marzo 1962, n. 229 (id., Rep. 1962, voce cit., n. 4). Sono fondati i motivi concernenti la illegittima compo
sizione del Comitato interministeriale e della Commissione
centrale dei prezzi. Alla seduta del 20 marzo 1962, nella quale fu deliberato
il provvedimento, parteciparono cinque sottosegretari di
Stato, in luogo dei rispettivi ministri. I sottosegretari di
Stato non possono partecipare alle adunanze del comitato
(Sez. IV 26 giugno 1963, n. 494, Foro it., 1963, III,
265 ; 9 giugno 1965, n. 483, id., Rep. 1965, voce Calmiere,
nn. 9, 10) a meno che non siano delegati espressamente dai
ministri. I sottosegretari di Stato, infatti, non hanno una
funzione vicaria generale del ministro, nè hanno attri
buzioni proprie, ma possono esercitare soltanto, nel ri
spettivo dicastero, le attribuzioni che vengono delegate loro dal ministro (art. 2 r. decreto legge 10 luglio 1924
(1, 2, 4, 5) Nel senso della illegittimità della composizione del Comitato interministeriale prezzi nel caso di partecipazione alle adunanze di sottosegretari e funzionari non muniti di appo sita delega del ministro e di persone estranee all'organo : Sez.
IV 9 giugno 1965, n. 483, Foro it., Rep. 1965, voce Calmiere,
nn. 9, 10 ; 26 giugno 1963, n. 494, id., 1963, III, 265, con nota
di richiami. Cfr. altresì la richiamata decisione per vari riferi
menti circa la illegale partecipazione alle riunioni dei segretari del Comitato interministeriale.
(3) Nello stesso ordine di idee : Sez. IV 22 maggio 1963,
337, Foro it., 1963, III, 233, con nota di richiami.
(6) Nel medesimo senso, sul punto degli effetti sfavorevoli
all'amministrazione, conseguenti alla mancata produzione in
giudizio di atti in suo possesso e dei quali sia stata ordinata
l'esibizione, v. da ultimo la decisione della Sez. IV 18 marzo
1964, n. 256, Foro it., 1964, III, 356, con nota di richiami.
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