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sezione VI; decisione 30 dicembre 2002, n. 8252; Pres. Giovannini, Est. Caringella; Min. istruzione,...

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sezione VI; decisione 30 dicembre 2002, n. 8252; Pres. Giovannini, Est. Caringella; Min. istruzione, università e ricerca (Avv. dello Stato Nunziata) c. Mancini e altri (Avv. Carrozzo), Iannucci e altro (Avv. Selvaggi), Lorusso e altri (Avv. Vaccari). Conferma Tar Lazio, sez. III bis, 13 agosto 2002, n. 7121 Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 139/140-145/146 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197998 . Accessed: 25/06/2014 02:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.185 on Wed, 25 Jun 2014 02:36:27 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI; decisione 30 dicembre 2002, n. 8252; Pres. Giovannini, Est. Caringella; Min.istruzione, università e ricerca (Avv. dello Stato Nunziata) c. Mancini e altri (Avv. Carrozzo),Iannucci e altro (Avv. Selvaggi), Lorusso e altri (Avv. Vaccari). Conferma Tar Lazio, sez. III bis,13 agosto 2002, n. 7121Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 139/140-145/146Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197998 .

Accessed: 25/06/2014 02:36

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PARTE TERZA

Calabria a riconsiderare le esigenze di servizio della sezione di

Bova Marina (nota del 22 novembre 1995) e a ravvisare la su

perfluità dell'impiego di due unità lavorative in posizione di

comando rispetto al carico funzionale di detta sezione, per il

quale sono stati ritenuti sufficienti i quattro dipendenti di ruolo

del ministero del lavoro.

L'appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza

impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 30 dicembre

2002, n. 8252; Pres. Giovannino Est. Caringella; Min. istru

zione, università e ricerca (Avv. dello Stato Nunziata) c. Mancini e altri (Avv. Carrozzo), Iannucci e altro (Avv. Sel

vaggi), Lorusso e altri (Avv. Vaccari). Conferma Tar Lazio, sez. Ili bis, 13 agosto 2002, n. 7121.

Istruzione pubblica — Docenti abilitati presso le scuole di

specializzazione per l'insegnamento secondario — Gra duatorie uniche permanenti — Servizio prestato durante la frequenza del corso —

Punteggio aggiuntivo — Esclu sione.

I docenti che conseguono l'abilitazione presso le scuole di spe cializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) non hanno titolo ad aver accreditato alcuno dei ventiquattro punti attri buibili nel massimo per i due anni di insegnamento, coinci denti con la durata legale biennale dei corsi Ssis, e il servizio eventualmente prestato deve essere considerato come inse

gnamento sostitutivo o integrativo del tirocinio obbligatorio e

comunque improduttivo di punteggio utile. ( 1 )

(1) Con la decisione in epigrafe il Consiglio di Stato respinge il ri corso d'appello proposto dal ministero dell'istruzione avverso Tar La zio, sez. Ili bis, 13 agosto 2002, n. 7121, Trib. amm. reg., 2002, I, 2207. che aveva modificato i criteri di formazione ed assegnazione del

punteggio degli aspiranti supplenti, docenti non di ruolo, in possesso di abilitazione conseguita a seguito della frequenza delle scuole di specia lizzazione per l'insegnamento secondario (Ssis), ai fini dell'inseri mento diretto degli stessi all'interno delle graduatorie permanenti, non ché dell'aggiornamento di queste ultime. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la decisione presa in prima istanza dal Tar Lazio che, in

particolare, aveva parzialmente accolto il ricorso presentato da alcuni docenti precari di scuola secondaria ed aveva annullato la circolare mi nisteriale 14 giugno 2002 n. 69 nella parte in cui la detrazione del pun teggio per i servizi di insegnamento prestati dagli specializzati presso le Ssis, durante il biennio di frequenza dei corsi di specializzazione, viene limitata ai soli periodi di coincidenza del servizio con l'effettiva attiva zione e frequenza dei corsi e non per l'intero biennio di durata legale degli stessi e solo per le graduatorie nelle quali beneficiano dell'attri buzione del punteggio fisso aggiuntivo di trenta punti. In una prece dente decisione, Tar Lazio, sez. Ili bis, 28 maggio 2002, n. 4731, ibid., 886 (erroneamente riportata come n. 4730) aveva già affrontato la me desima questione in riferimento però ad una differente normativa, il de creto direttoriale 12 febbraio 2002, concernente disposizioni per l'inte

grazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti e l'annessa nuova tabella contenuta nel d.m. 12 febbraio 2002 n. 11. Il giudice amministrativo aveva dichiarato l'illegittimità del provvedimento del ministero dell'istruzione, recante modalità del secondo aggiornamento delle graduatorie permanenti, nella parte in cui consente il cumulo del

punteggio aggiuntivo, previsto dall'art. 8 d.m. 4 giugno 2001 n. 268 per la frequenza del corso presso le scuole di specializzazione per l'inse

gnamento secondario, con quello spettante per il servizio di insegna mento eventualmente espletato contemporaneamente alla frequenza del corso stesso. La sentenza 4731/02 era stata successivamente impugnata con appello proposto da alcuni docenti specializzati presso le Ssis, re

spinto da Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2002, n. 2769.

Accogliendo quanto deciso nella pronuncia del Tar Lazio, il ministe ro dell'istruzione aveva quindi provveduto all'emanazione della circo lare ministeriale 14 giugno 2002, n. 69 avente ad oggetto la valutazione del servizio d'insegnamento prestato dai docenti specializzati nelle Ssis. Per mezzo di tale circolare era stato formalmente recepito il di

II Foro Italiano — 2003.

Fatto e diritto. ■— 1. - Con la sentenza appellata i primi giudi ci hanno accolto il ricorso proposto avverso la circolare con la

quale il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ha impartito le disposizioni necessarie al fine di dare esecuzione

alla sentenza resa dal Tar Lazio, sez. Ili bis, 28 maggio 2002, n.

4731. Il tribunale ha reputato fondata la censura con la quale i

ricorrenti si erano doluti della statuizione della circolare con la

quale si era stabilito di detrarre il punteggio per i servizi di in

segnamento prestati dagli specializzati presso le Ssis durante il

biennio di frequenza dei corsi di specializzazione con esclusivo

vieto di cumulo tra i due punteggi sulla base della considerazione se condo la quale la complessità dei corsi Ssis porta ad escludere la com

patibilità di fatto con il contemporaneo svolgimento del servizio d'i stituto, anche per il fatto che quest'ultimo non può essere valutato au tonomamente, avendo valore d'esercitazione pratica e di tirocinio ob

bligatorio, non cumulabile con il punteggio aggiuntivo. Era stato infine chiarito che la detrazione del punteggio doveva essere effettuata sol tanto qualora fossero stati valutati servizi prestati contemporaneamente alla frequenza dei corsi e limitatamente alle graduatorie in cui l'aspi rante avesse beneficiato dell'attribuzione dei trenta punti. Inoltre, pur segnalando la durata biennale dei corsi Ssis, all'interno della medesima circolare si stabiliva che i competenti centri servizi amministrativi (cioè gli ex provveditorati agli studi) invitassero ad autocertificare la data d'inizio e termine dei corsi di specializzazione svolti nelle Ssis, al fine di valutare i periodi nei quali effettivamente i corsisti, non essendo im

pegnati nella frequenza delle scuole di specializzazione, potevano an che prestare servizio e quindi maturare punteggio. Sulla base del ricor

so, con il quale era stata impugnata, nella parte censurata, la predetta circolare, il Tar, in prima istanza, aveva quindi accolto parzialmente le contestazioni presentate, dichiarando di conseguenza l'illegittimità della circolare ministeriale 69/02. Avverso tale provvedimento il mini stero ha però proposto il ricorso d'appello chiedendo, previa sospen sione degli effetti, la nullità della sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato ha respinto il gravame ribadendo le conclusioni a cui era giunto il Tar Lazio sia in precedenza (sent. 4731/02) che da ultimo con la sen tenza 7121/02 impugnata. In questa decisione in particolare il giudice amministrativo aveva evidenziato che la circolare ministeriale 69/02 non aveva dato corretta esecuzione alla precedente pronuncia del Tar Lazio (4731/02), introducendo modifiche alla disciplina che risultava

dall'interpretazione data dal giudice amministrativo. A questo propo sito il Consiglio di Stato ha confermato quanto sostenuto nella sentenza

appellata con riguardo alla serietà e alla complessità con le quali sono

organizzati i corsi Ssis e ha di conseguenza ribadito la necessità di escludere la compatibilità di fatto con il contemporaneo svolgimento del servizio d'istituto. Tale servizio deve essere, infatti, considerato come attività di tirocinio obbligatoria e comunque non tale da poter es sere valutata autonomamente ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, non escludendo però la considerazione e l'apprezzamento della stessa in sede di computo del punteggio fisso.

Il Consiglio di Stato ha inteso altresì chiarire che le precedenti sen tenze emesse dal Tar Lazio, a cui la circolare ministeriale 69/02 affer mava di voler dare esecuzione, non avevano asserito l'illegittimità del servizio di insegnamento prestato durante la frequenza della scuola di

specializzazione, né avevano sostenuto l'incompatibilità, di diritto o sul versante puramente fattuale, tra le due attività.

Secondo il Consiglio di Stato il punto centrale è che la rilevanza del

punteggio fisso di trenta punti assegnato per il semplice dato del supe ramento del corso biennale, a prescindere dal punteggio di merito ri

portato all'esito dell'esame finale, si giustifica solo partendo dal pre supposto della non cumulabilità di detto punteggio con altri punteggi conseguibili per effetto dell'insegnamento prestato nello stesso biennio di riferimento.

Da questa considerazione deriva quindi di conseguenza l'esclusione della possibilità di ritenere assorbito nel punteggio concernente l'abili tazione conseguita alla conclusione positiva del corso, non solo il pun teggio che dovrebbe spettare per il servizio prestato contemporanea mente nei limiti dell'effettiva durata del corso, ma in generale anche

quello svolto durante l'intera durata (biennale) dello stesso. Va infine ricordata la nota ministeriale n. 241 del 4 febbraio 2003

che ha stabilito le modalità da seguire per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato in epigrafe. È stato affermato che allo stato at tuale l'applicazione integrale del dispositivo comporterebbe, con la rettifica delle graduatorie, la revoca di alcuni contratti a tempo deter minato, stipulati con docenti specializzati nelle Ssis e la stipula di altri contratti con docenti aventi titolo inseriti nelle stesse graduatorie. Pur essendo valutato come rilevante l'interesse pubblico alla continuità di dattica e al relativo mantenimento in servizio del personale sui posti attualmente occupati, non si può però prescindere dal tutelare i diritti dei docenti interessati a subentrare a tali posti poiché destinatari della sentenza favorevole. Per questo motivo, in primo luogo il ministero ha rilevato la necessità di adottare urgenti disposizioni per adeguare i

punteggi e le posizioni dei docenti in graduatoria permanente, in parti

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

riferimento ai periodi di coincidenza del servizio con l'effettiva

attivazione e frequenza dei corsi e non per l'intero biennio di

durata legale dei corsi stessi.

11 ministero appellante contesta le argomentazioni poste a

fondamento del decisum ed eccepisce la violazione del principio del contraddittorio in sede di conversione dell'incidente cautela

re in decisione sul merito della controversia, a mente dell'art.

21, 10° comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dalla I. 21 luglio 2000 n. 205.

Resistono i ricorrenti originari.

colare attraverso la detrazione del punteggio attribuito agli specializzati Ssis, per il servizio eventualmente prestato nei due anni scolastici corri

spondenti all'intera durata convenzionale del corso biennale di specia lizzazione. Se tale variazione delle graduatorie dovesse comportare la

perdita della supplenza e l'attribuzione della stessa ad altro aspirante, il ministero ha ritenuto che, per i già ricordati motivi d'interesse pubbli co, sia opportuno confermare il docente già in servizio sullo stesso po sto, limitando però tale provvedimento soltanto fino al termine delle attività didattiche. Per ciò che concerne invece il docente avente titolo

all'assunzione, la nota 241/03 ha chiarito che allo stesso andrà ricono sciuta la decorrenza giuridica della nomina con riferimento alla tipolo gia e alla durata della supplenza che il soggetto avrebbe avuto diritto a

conseguire a suo tempo. Il medesimo discorso vale anche per il diritto alla retribuzione. Il ministero, infatti, ha specificato che al docente non ancora occupato ad altro titolo dovrà essere garantita, sulla base delle

graduatorie rettificate, la stipula del contratto. Per ciò che concerne le problematiche relative alle modalità e alle

condizioni richieste ai fini del conseguimento dell'idoneità all'inse

gnamento, v. Corte cost., ord. 10 maggio 2002, nn. 180 e 178, Foro it., 2002, I, 1906, con nota di richiami, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 4° com

ma, 1. 3 maggio 1999 n. 124, nella parte in cui. ai fini dell'ammissione all'esame per l'idoneità all'insegnamento, non considera i docenti che abbiano maturato il servizio utile presso le scuole elementari autoriz zate o sussidiate. Sempre a proposito della questione relativa al conse

guimento dell'abilitazione all'insegnamento, Cons. Stato, sez. VI, 10

gennaio 2000, n. 99, id., Rep. 2000, voce Istruzione pubblica, n. 93, non ha escluso la possibilità che il docente di ruolo possa partecipare alla sessione riservata di esami per il conseguimento di un'abilitazione

all'insegnamento diversa da quella per la quale è già stato collocato in

ruolo. Nello stesso senso, Cons. Stato, sez. VI, 10 novembre 1999, n.

1790, ibid., n. 106; 15 settembre 1999, n. 1194, id., Rep. 1999, voce

cit., n. 114. In merito al tema riguardante i requisiti che devono posse dere gli insegnanti non abilitati ai fini dell'ammissione alle sessioni ri servate per il conseguimento dell'abilitazione, v. Tar Lazio, sez. Ili bis, 28 ottobre 2002, n. 9199, Trib. amm. reg., 2002, anteprima, 2748; Cons. Stato, sez. VI. 6 settembre 2000, n. 4693, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 102.

In ordine alla questione relativa al rapporto tra titoli di studio che danno accesso agli esami d'abilitazione e le discipline oggetto dell'in

segnamento, v. Corte cost. 26 maggio 1989, n. 308, id., 1990, I, 1852, con nota di richiami. In riferimento a ciò che attiene alla procedura concorsuale finalizzata al conseguimento di un'abilitazione all'inse

gnamento, v. Cons. Stato, sez. II, 23 ottobre 1996, n. 1472/95, id., Rep. 1998, voce Giustizia amministrativa, n. 654; 20 novembre 1996, n.

2545/95, ibid., voce Istruzione pubblica, n. 89. A proposito delle fina lità connesse alla previsione della sessione riservata di esami di abilita

zione, Cons. Stato, sez. II, 19 ottobre 1994, n. 1182/93, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 70.

Per ciò che concerne la questione relativa alle modalità di formazio ne ed integrazione delle graduatorie provinciali dei docenti aspiranti alle assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e con particolare riguardo al servizio di insegnamento prestato nelle scuole non statali, v. Tar Lazio, sez. Ili bis, 14 dicembre

2002, n. 12106, inedita. In merito alla formazione delle graduatorie con

riferimento ai docenti precari, in tema di conferimento d'incarichi e

supplenze, v. Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 1996, n. 981, ibid., n. 251.

A proposito della necessità di procedere alla qualificazione del perso nale precario ed alla conseguente legittimità dell'esclusione dei docenti

di ruolo dalla c.d. sessione riservata di esami di abilitazione, v. Tar Si

cilia, sede Catania, sez. Ili, 3 ottobre 1992, n. 668, id.. Rep. 1993, voce

cit., n. 272. Per ciò che concerne l'inserimento dei precari nelle gra duatorie nazionali e in quelle provinciali, v. Cons. Stato, sez. II, 11

aprile 1990, n. 615, ibid., n. 227. In merito alle finalità perseguite dal

legislatore in ordine alla sistemazione del precariato nelle scuole, v. Tar

Lazio, sez. Ili, 24 ottobre 1986, n. 3205, id.. Rep. 1987, voce cit., n.

288. A proposito della tematica che attiene alla formazione delle gradua

torie, con specifico riferimento alle supplenze in scuole ed istituti di

istruzione secondaria per «conversazione di lingua straniera», v. Tar

Calabria 25 novembre 1998, n. 1037, id., Rep. 1999, voce cit., n. 149.

Per ciò che riguarda la formazione della graduatoria per le nomine del

Il Foro Italiano — 2003.

Si sono altresì costituiti in giudizio i soggetti menzionati in

epigrafe evocati già in primo grado nella qualità di controinte

ressati.

Sono altresì intervenuti in giudizio i docenti in epigrafe indi

cati, manifestando, a seconda dei casi, posizione adesiva od op

positiva. Le parti hanno affidato al deposito di memorie l'ulteriore il

lustrazione delle rispettive tesi difensive.

All'udienza del 19 novembre 2002 la causa è stata trattenuta

per la decisione.

2. - Con il primo motivo di ricorso il ministero appellante de

duce la nullità della sentenza per violazione del principio del

contraddittorio. La conversione del rito cautelare in decisione

sul merito della controversia sarebbe, infatti, in radice inficiata

dalla mancata comunicazione dell'avviso della camera di consi

glio fissata per l'esame dell'istanza cautelare.

11 motivo non è fondato.

Osserva la sezione che, secondo un pacifico indirizzo giuris

prudenziale che trova il suo riferimento essenziale nella deci

sione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato 20 febbraio

1985, n. 2 (Foro it., 1985, III, 191), non è richiesto l'avviso

della data della camera di consiglio se essa coincide con quella stabilita ex lege, costituita, ai sensi degli art. 36 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e 33 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, dalla prima udien

za (o camera di consiglio) successiva allo scadere del termine di

dieci giorni dalla notifica dell'istanza, sempre naturalmente che

in detto torno di tempo si sia provveduto al deposito del ricorso;

pertanto, ove il processo segua lo sviluppo stabilito dalla legge, non occorre la previa comunicazione formale al difensore della

data di trattazione dell'incidente cautelare, essendo tale data ac

certabile dalle parti o facilmente conoscibile. Del pari, la citata

decisione dell'adunanza plenaria ha chiarito che ugualmente un

avviso non è richiesto se la trattazione dell'istanza, non poten dosi tenere nell'udienza prefissata, sia rinviata alla prima udien

za successiva in conformità alla regola generale.

Applicando le esposte coordinate ermeneutiche al caso che

occupa, si ricava che l'avviso della data della camera di consi

glio non doveva essere comunicato alle parti in quanto, alla

stregua delle indicazioni fornite dai ricorrenti originari non

contestate in punto di fatto dal ministero ricorrente, l'istanza

cautelare è stata delibata, per subire la conversione ai sensi del

l'art. 21, 10° comma, 1. 1034/71, il 25 luglio 2002, nell'ambito

della prima tornata di udienze del periodo feriale successiva al

decimo giorno dalla notifica del ricorso (il ricorso è stato infatti

notificato il 10 luglio 2002 per essere poi depositato il successi

vo 13 luglio), tornata per l'appunto stabilita per i giorni 24 e 25, con eventuale prosecuzione il successivo 26 luglio.

Giova per completezza soggiungere che, assodata la ritualità

della trattazione dell'istanza cautelare sul piano del rispetto del

principio dell'integrità del contraddittorio, la mancata presenza dell'amministrazione, pur regolarmente costituita, non ostava

all'assunzione della decisione di merito ai sensi del più volte

citato 10° comma dell'art. 21 1. 1034/71. Questa sezione (deci sione 20 febbraio 2002, n. 1033) ha di recente osservato, in su

personale insegnante non di ruolo nei conservatori di musica, v. Cons.

Stato, sez. VI, 10 aprile 1997, n. 565, id., Rep. 1997, voce cit., n. 203; Corte cost. 20 luglio 1990, n. 343, id., 1991. I, 725, con nota di richia mi.

In riferimento alla posizione dei docenti soprannumerari, App. Po

tenza 9 maggio 2002, id., 2002, I, 3190, con nota di richiami, ha stabi lito che i trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari hanno pre cedenza sui trasferimenti a domanda e non rileva pertanto che gli stessi docenti perdenti posto abbiano riportato un punteggio inferiore a quello

conseguito da altri docenti non trasferiti nella graduatoria dei trasferi

menti a domanda. In merito poi alla fissazione dei criteri di compila zione delle graduatorie di questa categoria di docenti, v. Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 1997, n. 314, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 283.

Sul tema della parità scolastica, Corte cost. 18 ottobre 2002, n. 423,

G.U., la s.s., n. 42 del 2002, ha dichiarato la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 1. 10 dicembre

1997 n. 425, sollevata da Tar Lazio, ord. 22 gennaio 2001, Foro it.,

2002, III. 159, con nota di richiami e osservazioni di Campanelli, nella

parte in cui prevede che nelle scuole legalmente riconosciute o pareg

giate i candidati esterni possano sostenere gli esami d'idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui

dà accesso il titolo di licenza o promozione posseduto, anche se di di

verso ordine e tipo. [G. Campanelli]

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PARTE TERZA

biecta materia, che la mancata comparizione alla camera di

consiglio delle parti costituite non è di ostacolo alla definizione

del giudizio nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, 2°

comma, 1. n. 1034 del 1971, una volta che il collegio accerti la

sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'istituto della

sentenza in forma semplificata, trattandosi di apprezzamento rimesso alla valutazione discrezionale del giudice amministrati

vo nel superiore interesse pubblico alla sollecita definizione dei

processi, mentre, per altro verso, la tutela dell'interesse (even tualmente contrario) delle parti costituite, risulta essere suffi

cientemente garantito dalla possibilità che le stesse siano sentite

sul punto. Ne deriva che l'obbligo di procedere all'audizione

delle parti costituite deve intendersi logicamente limitato alle

parti presenti, posto che la logica acceleratoria che presiede al

l'istituto in parola e la caratterizzazione ufficiosa del potere di

conversione, non vincolato all'istanza o all'opposizione delle

parti, mal si sincronizzano con un'interpretazione della norma

che conferisca all'assenza volontaria della parte l'effetto di pre cludere in radice la conversione del rito.

3. - Non merita favorevole valutazione neanche il secondo

motivo di appello con il quale l'amministrazione ricorrente de

duce l'inammissibilità del ricorso di primo grado in ragione della non diretta ed immediata lesività delle prescrizioni recate

dalla circolare gravata in prime cure.

Giova osservare che la circolare in esame, nella misura in cui

detta prescrizioni relative al computo del punteggio per i periodi di insegnamento scolastico non coincidente sul piano cronologi co con l'attivazione dei corsi di specializzazione, non assume

un valore meramente ricognitivo ed esplicativo ma assume una

caratterizzazione dispositiva sostanziata dalla fissazione di re

gole innovative e vincolanti sul dispiegarsi dell'azione ammini

strativa finalizzata a valle alla compilazione delle graduatorie

provinciali. Non appare pertanto conferente il richiamo alla na

tura interna e, per conseguenza, all'assenza di effetto immedia

tamente lesivo all'esterno delle circolari interpretative, posto che nella specie la circolare è volta alla fissazione di regole ca

ratterizzate da una chiara incidenza sulla sfera giuridica dei terzi

e, quindi, è dotata di quel crisma dell'autonoma lesività che ne

giustifica la possibilità di immediata ed autonoma impugnazio ne.

Si deve soggiungere, sempre sul versante dell'interesse al ri

corso, che, in disparte il riferimento alla nota 15 luglio 2002 del

dirigente del Csa di Lecce in merito alle rettifiche disposte in

attuazione della circolare con effetto immediatamente lesivo per

gli interessi dei ricorrenti, in ogni caso la ricorrente Mancini era

destinataria della sentenza 4731/02 resa dal Tar Lazio e, come

tale, era portatrice dell'interesse qualificato, dotato della consi

stenza di vero e proprio diritto soggettivo, alla verifica della

conformità della circolare emanata agli obblighi rivenienti dal

giudicato formatosi in suo favore.

4. - Si deve in ogni caso rilevare, con riguardo ai motivi di

cui ai precedenti punti 2 e 3, che, in sede di discussione, l'avvo catura dello Stato ha manifestato l'interesse alla decisione rela

tiva al merito della controversia al fine di acquisire elementi di

certezza sull'assetto delle regole che devono presiedere allo

svolgimento dell'azione amministrativa in materia.

5. - Venendo allora al merito della controversia, è d'uopo

premettere che il Tar Lazio, con sentenze (tra le quali la citata

sentenza 4731/02) da ultimo confermate da questo consiglio, ha

annullato le determinazioni amministrative concernenti i criteri

per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per l'accesso

all'insegnamento, nella parte in cui consentivano il cumulo del

punteggio assegnato per la frequenza del corso biennale delle

Ssis e di quello attribuito per le supplenze svolte con riferi

mento allo stesso biennio.

Il tribunale ha fondato il suo convincimento sulla considera

zione della caratterizzazione esclusiva dell'impegno richiesto

per la frequenza della scuola di specializzazione e della conse

guente incompatibilità di detto impegno con la contemporanea prestazione di attività di insegnamento, che non si esaurisce

nell'impartire le lezioni nelle ore antimeridiane, ma richiede la

presenza dei docenti nelle attività collaterali, eppure fondamen tali per il corretto espletamento della funzione. Si pensi alle at tività di programmazione, di relazione con gli utenti, di prepara zione delle lezioni e alle frequenti e svariate attività collegiali; ovvero all'elevato monte-ore delle lezioni (1.200 ore: art. 2, 6°

comma, d.m. 26 maggio 1998); alla preparazione e partecipa

li. Foro Italiano — 2003.

zione alle prove di valutazione da superare durante il corso, che

attribuiscono il punteggio previsto dall'art. 5 del decreto n. 268

del 2001; alle intense attività di tirocinio e di laboratorio didat

tico svolte nel biennio di formazione (art. 4 citato d.m. n. 268

del 2001); alle esperienze da acquisire presso istituzioni scola

stiche (art. 1, lett./, d.m. 26 maggio 1998); agli adempimenti dei corsisti in relazione all'impegno didattico complessivo sulla

base delle disposizioni attuative del d.m. 21 luglio 1997 n. 245

in materia di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale nei

corsi universitari (art. 2, 6° comma, d.m. 26 maggio 1998).

Sulla base di dette considerazioni il tribunale ha concluso nel

senso della riqualificazione dell'attività di insegnamento esple tata nel periodo di svolgimento delle scuole di specializzazione alla stregua di tirocinio già considerato ed apprezzato nell'attri

buzione del punteggio di trenta punti per la frequenza delle

scuole di specializzazione. Si è soggiunto, ad ulteriore conforto

dell'assunto, che il punteggio fisso di trenta punti è nella so

stanza dato dalla risultante dei ventiquattro punti spettanti ordi

nariamente per l'insegnamento biennale (cfr. tabella di valuta

zione dei titoli approvata con d.m. 29 marzo 1993 e modificata

con decreto 2 gennaio 1994) e di sei punti, pari questi ultimi al

doppio del punteggio normalmente riconosciuto per titoli di stu

dio di portata equivalente ovvero per il superamento di un con

corso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi.

5.1. - Tale essendo la parabola motivazionale tracciata nella

sentenza originaria del tribunale, reputa il collegio che la circo

lare ministeriale 14 giugno 2002, n. 69, annullata dalla sentenza

in questa sede gravata nella parte in cui consente il cumulo del

punteggio assegnato per l'insegnamento svolto nel periodo non

coincidente con l'effettivo svolgimento dei corsi presso le Ssis, non presti ossequio al vincolo riveniente dal dictum giurisdizio nale e, in ogni caso, si ponga in distonia con le coordinate nor

mative di riferimento.

Si deve osservare che le pronunce alle quali la circolare af

ferma di voler dare esecuzione non hanno asserito l'illegittimità

(.rectius, l'illiceità) del servizio di insegnamento prestato du

rante la frequenza della scuola di specializzazione (né ha affer

mato l'illegittimità della sua valutazione), così come non hanno

opinato nel senso dell'incompatibilità, di diritto o sul versante

puramente fattuale, tra le due attività. Il dato centrale delle ar

gomentazioni svolte dal Tar, in questa parte pienamente condi

vise da questo collegio, è infatti dato dalla considerazione alla

stregua della quale la rilevanza del punteggio fisso di trenta

punti assegnato per il semplice dato del superamento del corso

biennale, a prescindere dal punteggio di merito riportato all'e

sito dell'esame finale, si giustifica solo partendo dal presuppo sto della non cumulabilità di detto punteggio con altri punteggi

conseguibili per effetto dell'insegnamento prestato nello stesso

biennio di riferimento (punteggio da riconoscersi, per converso, con riferimento a graduatoria per classi di insegnamento per le

quali non venga in rilievo il punteggio Ssis). Se si considera, in

fatti, che i trenta punti sono concettualmente scindibili in venti

quattro punti normalmente assegnati per due anni scolastici di

insegnamento e sei punti per i titoli di studio, è nella sostanza

chiaro che i ventiquattro punti non possono essere duplicati con

riguardo alle docenze svolte nel medesimo periodo e, più preci samente, che l'insegnamento per il biennio legale va conside

rato alla stregua di tirocinio preso in considerazione ed apprez zato in sede di computo del punteggio fisso in parola. A soste

gno dell'assunto si pone, sul piano schiettamente positivo, la

duplice considerazione che, da un lato, l'art. 1 del decreto 26

maggio 1998 considera in via generale il «tirocinio» come il

complesso delle esperienze svolte presso istituzioni scolastiche

al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze

operative; dall'altro, il rilievo che l'art. 2, 9° comma, dello stes

so decreto prevede che, nell'organizzazione delle attività della

scuola, le università «tengono conto, ai fini dei necessari rac

cordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servi

zio degli insegnamenti». Si deve soggiungere che il 6° comma, lett. c), dello stesso art. 2 prevede l'abbreviazione della durata

dei corsi in relazione ai crediti riconosciuti.

La formazione in servizio, mettendo in evidenza un credito

sul piano pratico, risulta quindi un parametro di valutazione al

fine di stabilire la durata del tirocinio tradizionale, svolto sotto

il controllo tutorio del docente titolare.

Deve in definitiva reputarsi, in omaggio ad un principio di

conservazione che impone la preferenza per l'approccio inter

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Page 5: sezione VI; decisione 30 dicembre 2002, n. 8252; Pres. Giovannini, Est. Caringella; Min. istruzione, università e ricerca (Avv. dello Stato Nunziata) c. Mancini e altri (Avv. Carrozzo),

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

pretativo capace di salvaguardare la legittimità degli atti gravati, che il servizio di insegnamento eventualmente prestato nello

stesso tempo va accreditato all'attività obbligatoria di tirocinio

inerente ai corsi.

La soluzione è sicuramente praticabile, atteso che il tirocinio

richiesto agli insegnanti secondari in formazione è di carattere

generico senza alcun collegamento necessario alle materie cur

ricolari insegnate nel corso.

Pertanto, il punteggio fisso aggiuntivo previsto dall'art. 8

d.m. 4 giugno 2001 n. 268 costituisce il doveroso riconosci

mento dell'impegno dedicato alla formazione e all'elevato li

vello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle

scuole Ssis, oltre a rappresentare un adeguato compenso per il

servizio di insegnamento prestato nel biennio, col quale evi

dentemente non può essere cumulato.

5.2. - Tale essendo l'interpretazione del quadro normativo,

non si può allora che coerentemente concludere nel senso che, diversamente da quanto reputato nella circolare impugnata, deve

reputarsi assorbito nel punteggio spettante per l'abilitazione

conseguita alla conclusione positiva del corso (comprendente il

buono di trenta punti) anche il punteggio che spetterebbe per il

servizio prestato nei periodi non coincidenti con la durata effet

tiva del corso.

Sul piano strettamente processuale va rimarcato, in prima battuta, che le sentenze del tribunale amministrativo, non gra vate dall'amministrazione, escludevano in radice la possibilità di dare rilievo ad attività di insegnamento svolte nel biennio le

gale ancorché in un arco temporale non coincidente con la du

rata effettiva dei corsi Ssis. Sul punto, in particolare, la sentenza

4731/02 del Tar Lazio osservava: «Considerato che il d.m. 26

maggio 1998, che disciplina l'organizzazione delle anzidette

scuole, conferma che la durata curricolare del corso è di due an

ni, apparirebbe del tutto inutile una precipitosa concentrazione

della durata concreta di detti corsi entro tempi più ristretti, a

detrimento di una preparazione seria e completa: la sola che

giustifica l'attribuzione del punteggio aggiuntivo. Ove questo fosse in ipotesi avvenuto, ancorché come manife

stazione di autonomia universitaria, è incontestabile che il ser

vizio di insegnamento prestato a qualsiasi titolo successiva

mente a una frettolosa conclusione del corso, non può essere

considerato, si ripete, che come periodo di esercitazioni pratiche attinenti obbligatoriamente alla formazione impartita nella

scuola di specializzazione di durata biennale: pertanto, non va

lutabile come autonomo servizio.

Una diversa interpretazione, che cercasse in altro modo di

giustificare l'aggiuntività del punteggio in questione, aprirebbe il fronte a evidenti censure di disparità, d'irragionevolezza, di

difetto di proporzionalità e di adeguatezza di questa specifica determinazione adottata dall'amministrazione».

E quindi concettualmente chiaro che il principio di diritto, dato dalla non duplicabilità di periodi di insegnamento e di fre

quenza del corso che cadano nello stesso periodo legale, pur se

riferito ai casi di insegnamento successivo alla fine del corso, non può che riferirsi anche al periodo precedente all'inizio del

corso.

Al di là del profilo della non conformità al vincolo riveniente

dalla sentenza alla quale pure la circolare mostra di voler dare

esecuzione, la scelta adottata in sede di circolare non si armo

nizza in ogni caso con la ricordata considerazione che il parti colare «valore aggiunto» (si intende: trenta punti) che l'ordina

mento ha voluto attribuire alle abilitazioni conseguite alla con

clusione di un corso di specializzazione è riferito alla durata le

gale del corso Ssis, da misurare in termini di anno scolastico

ovvero di anno accademico, senza che abbia rilievo il dato in

qualche misura accidentale della durata effettiva.

Considerato che la durata legale dei corsi Ssis è biennale, i

docenti che conseguono l'abilitazione non hanno allora titolo ad

avere accreditato alcuno dei ventiquattro punti attribuibili (nel

massimo) per due anni di insegnamento, secondo la tabella di

valutazione aggiornata con il d.m. 12 febbraio 2002 n. 11.

Pertanto, ove pure il corso Ssis durasse in concreto meno di

due anni, il servizio di insegnamento eventualmente prestato du

rante il biennio di durata curricolare del corso (una parte del

quale coincidente con esso; l'altra collocato al di fuori del cor

so), in ogni caso deve ritenersi improduttivo di punteggio utile

ai fini del bagaglio in dotazione del docente. Si tratta, infatti, di

servizio di insegnamento sostitutivo o comunque integrativo del

Il Foro Italiano — 2003.

tirocinio e, come tale, già compensato (in termini di punteggio) con il riconoscimento di trenta punti.

Si consideri, ad ulteriore sostegno di detta conclusione, da un

lato, che il rammentato d.m. del 1998 considera anche l'attività

di insegnamento svolto prima dell'inizio effettivo dei corsi co

me tirocinio in servizio di cui tenere conto nel corso dello svol

gimento del corso; dall'altro, che una diversa opzione esegetica

porterebbe al risultato irragionevole di discriminare la posizione dei docenti che frequentino la Ssis e svolgano attività di inse

gnamento nel biennio legale a seconda dell'inizio più o meno

posticipato dei corsi che può essere fissato dalle singole univer

sità nell'esplicazione dell'autonomia, così frustrando, anche sul

piano dell'equità, l'esigenza di considerare in modo uguale per tutti i docenti l'insegnamento svolto nel biennio legale come at

tività apprezzata nel computare i ventiquattro per il tirocinio

obbligatorio, anche in servizio, svolto nel biennio legale, che, sommati ai sei punti per il titolo di studio, formano il valore ag

giunto fino a trenta punti di cui si è fin qui detto.

6. - Le considerazioni che precedono impongono la reiezione

dell'appello.

CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 18

giugno 2002, n. 6; Pres. De Roberto, Est. Buonvino; Banca

di Valle Camonica (Avv. Salvador!, Bonetti, Romanelli) c.

Comune di Coccaglio (Avv. Cochetti, Onofri), Banca po

polare di Sondrio (Avv. Tanzarella, Guarino), Banca po

polare di Brescia. Conferma Tar Lombardia, sez■ Brescia, 9

ottobre 1999, n. 837.

Comune e provincia — Affidamento del servizio di tesoreria

— Contratto di sponsorizzazione — Ammissibilità — Li

miti (L. 27 dicembre 1997 n. 449, misure per la stabilizzazio

ne della finanza pubblica, art. 43; d.leg. 18 agosto 2000 n.

267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art.

119,209).

Legittimamente un contratto di sponsorizzazione può accedere

ad un contratto di appalto del servizio di tesoreria allorché il

pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizza zione e i criteri di attribuzione dei punteggi siano stati

espressamente previsti nella lettera d'invito, così da garanti re il rispetto della par condicio dei partecipanti alla gara, tutti edotti della clausola e della sua parziale, potenziale e

non risolutiva incidenza ai fini dell'aggiudicazione. (1)

(1) I. - L'adunanza plenaria affronta e risolve il problema dell'am missibilità del collegamento negoziale fra c.d. contratto di appalto del

servizio di tesoreria (della cui problematica natura, v. infra) e contratto di sponsorizzazione. Il precedente contrasto giurisprudenziale si era

sviluppato intorno al quesito della legittimità della valutazione, ai fini

dell'aggiudicazione, di elementi estranei alla mera convenienza tecnica ed economica dell'offerta e riconducibili a promesse di elargizione in favore del committente di somme di denaro e/o di beni e servizi. Pro

messe. queste ultime, non sempre compiutamente riconducibili allo

schema del contratto di sponsorizzazione quale contratto atipico, a ti

tolo oneroso e a prestazioni corrispettive, trattandosi talora di vere e

proprie erogazioni liberali dell'istituto di credito nei confronti dell'ente

locale. L'orientamento sfavorevole poggiava essenzialmente sulla conside

razione che la richiesta di un'offerta di prestazioni accessorie snatura il

contratto di appalto, configurando, da un lato, una sorta di remunera

zione per il committente e introducendo, dall'altro, finalità assoluta

mente estranee a quelle del contratto per il quale è stata indetta la gara. Per un riscontro, v. Tar Friuli-Venezia Giulia 14 marzo 2001, n. 157,

Foro it., Rep. 2001, voce Contratti della p.a., n. 128; Tar Piemonte, sez. II, 28 luglio 2000, n. 924, ibid., n. 196; 14 luglio 2000, n. 861,

ibid., n. 134; Tar Lombardia, sez. Ili, 9 dicembre 1999, n. 4456, id.,

Rep. 2000, voce cit., n. 152; Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 1999, n.

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