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Sezione VI; decisione 31 gennaio 1962, n. 102; Pres. Stumpo P., Est. Anelli; Associazione armatori...

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Sezione VI; decisione 31 gennaio 1962, n. 102; Pres. Stumpo P., Est. Anelli; Associazione armatori liberi (Avv. Codacci Pisanelli) c. Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Avv. dello Stato Terranova) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 383/384-385/386 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150870 . Accessed: 28/06/2014 10:34 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.45 on Sat, 28 Jun 2014 10:34:42 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione VI; decisione 31 gennaio 1962, n. 102; Pres. Stumpo P., Est. Anelli; Associazionearmatori liberi (Avv. Codacci Pisanelli) c. Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Avv.dello Stato Terranova)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 383/384-385/386Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150870 .

Accessed: 28/06/2014 10:34

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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PARTE TERZA

se^ciõ sia avvenuto volontariamente o meno, per incuria

o per errore o per altre ragioni; rilevata 1'esistenza di altri

controinteressati, quando il ricorso sia comunque notifi

cato ad uno solo, deve ordinare l'integrazione, e non puõ senz'altro dicliiarare rirricevibilitä; e se sorge eontroversia

sulla qualitä di controinteressato di taluno di eostoro, e

la Sezione clie risolve definitivamente il punto di diritto, escludendo o affermando il dovere delle ulteriori notifica

zioni. Non si vede dunque perche dovrebbe essere deteriore

la situazione del rioorrente ehe si e pre so cura d'identificare

una parte almeno dei controinteressati prima dell'udienza

di diseussione, rispetto a quella di ehi e pervenuto alia

medesima fase del procedimento seaza manifestare uguale

diligenza ; ne si spiega perche l'esistenza d'una autorizza

zione intesa soltanto ad evitare l'abuso di una forma di

notificazione, che di fatto diminuisce nei destinatari la

probabilitä dell'effettiva conoseenza (cfr. la norma, in

tutto parallela, dell'art. 150 cod. proc. civ.), dovrebbe

risolversi in danno di clii l'ha ottenuta.

La Sezione ritiene pertanto ebe il ricorso sia ricevibile ; e dispone ai sensi dell'art. 16 r. decreto 17 agosto 1907

n. 642 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di

tutti i magistrati inclusi nella graduatoria, che, per ciõ

che si e giä detto, sono da considerarsi controinteressati.

II gran numero delle persone cui il ricorso deve essere

notificato induce ad autorizzare la notificazione per pub blici proclami.

Per questi motivi, accoglie, ecc.

CONSIGLIO Dl STATO.

Sezione VI ; deoisione 31 gennaio 1962, n. 102; Pres.

Stumpo P., Est. Anelli ; Associazione armatori liberi

(Avy. Codacci Pisanelli) c. Ministero del lavoro e

della previdenza sociale (Aw. dello Stato Tehran ova).

Amministrazione dello Stato e degli enli pubblici — Associazioni sindacali — Potere di designazione di propri rapprcsentanti in collegi amministra

tivi — Legittimazione al rieorso — Sussistenza.

Amministrazione dello Stato e degli cnti pubblici — Designazionc di rapprcsentanti sindacali in

collegi amministrativi — Interpello di tutte le

organizzazioni previstc dalla norma — IVecessitä — Fattispecie (D. pres. 10 maggio 1955 n. 1082, ap

provazione del rniovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alia gente di mare, art. 5, 9).

Le associazioni sindacali, cui una norma di legge attribuisce

il potere di designare i rappresentanti di determinate

categorie nei collegi di enti pubblici, sono legittimate ad

agire per la tutela giurisdizionale delVinteresse che da

tale norma deriva. (1)

(1) Delle tre decisioni, ricordate nella motivazione d< JL.

presente, quella del 3 maggio 1960, n. 399, Foro it., Rep. 1960, voce Albergo, n. 26, si riferisce ad una situazione diversa da

quella ora esaminata : ha, infatti, ritenuto la Sezione che « e ri conosciuta ad una associazione provinciale degli albergatori la

legittimazione processuale a ricorrere avverso il provvedimento del comitato provinciale prezzi che rivede le tariffe alber

ghiere, nella considerazione che il Comitato interministeriale

prezzi, con una circolare, aveva conlerito alle associazioni di

categoria la facoltä di domandare la revisione ». Nel senso che l'abolizione dell'ordinamento corporativo fa

scista non ha implicato il venir meno dei collegi consultivi e

deliberanti, che includevano componenti nominati su designa zione degli organi corporativi, gincche la designazione di quegli organi deve essere sostituita, per quanto possibile, dalle indica zioni delle associazioni di categoria piü largamente rappresen tative Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 1957, n. 797 (ricordata nel testo), id., Rep. 1957, voce Sindacali, n. 15.

In dottrina, cfr. Mazzarelli, La rappresentativiid delle associazioni sindacali, in Riv. giur. lav., 1957, I, 163 ; Palermo, Figura giuridica e compiti delle associazioni sindacali di fatto, in

Quando una norma di legge (nella specie, art. & e 9 dello sta

tute dell'Ente nazionale per I'assistenza delta gente di mare)

prescrive ohe i rappresentanti di determinate categorie nei collegi di enti pubblici siano designati da associa

zioni sindacali, debbono essere interpellate tutte le asso

ciazioni sindacali, ehe rispondono ai requisiti indicati

nella norma. (2)

La Sezione, ecc. — L'eccezione d'inammissibilita sol

levata dall'Avvocatura generale dello Stato, sotto il du

plioe profilo della natura giuridioa dell'Associazione ricor

rente e della pretesa insussistenza di una posizione suscet

tibile di trovare protezione giuridioa, va disattesa.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza d£questo

Consiglio (cfr. VI Sezione llhiglio 1956, n. 570, Foro it.,

Rep. 1956, voce Impiegato gov. e pubbl., nn. 163, 164 ; IV

Sezione 3 maggio 1957, n. 480, id., Rep. 1957, voce Sindacati, n. 16 e 3 maggio 1960, n. 399, id., Rep. 1960, voce Albergo, n. 26), quando una norma giuridioa attribuisce il potere di

designazione di rappresentanti di determinate categorie, in

seno a collegi amministrativi alle rispettive organizzazioni sindacali, queste possono legittimamente agire per la tu

tela dell'interesse ohe da tale norma loro deriva.

Nella specie, le disposizioni attribuitive del potere di

designazione sono contenute negli art. 5 e 9 dello statuto

dell'Ente nazionale per I'assistenza alia gente del mare

(E.n.a.g.m.), approvato con deoreto pres. 10 maggio 1955

n. 1082. Esse dispongono che fra i membri del consiglio di

amministrazione e del collegio sindacale del predetto Ente

debbano essere inclusi, rispettivamente, tre ed uno rap sentanti degli armatori, scelti su designazione delle orga nizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale.

L'Associazione ricorrente, oltre a produrre il proprio statuto (il quale la configura come un'organizzazione a

carattere nazionale fra armatori di navi mercantili) ha indi

cate gli elementi (numero delle aziende armatrici associate,

tonnellaggio complessivo, eco.) da oui risulta la corrispon denza della sua reale struttura alle acoennate caratteristiche

organizzative previste in sede di oostituzione. Ha, inoltre, dimostrato (v. lettera ministeriale 12 maggio 1960, n. 16296 - doc. n. 7 allegata al ricorso) che il Ministero del lavoro

e della previdenza sociale era stato da essa informato

della propria oostituzione ed infine ha prodotto copia della

lettera 14 maggio 1960, con cui ha trasmesso al Ministero

lo statuto sociale e la relazione del proprio consiglio diret

tivo sulla consistenza e sul funzionamento dell'Associa

zione.

II resistente Ministero del lavoro e della previdenza so

ciale, mentre non ha smentito il ricevimento dello statuto

e delle altre notizie su indicate, non ha menomamente con

testato l'esattezza degli elementi forniti dall'Associazione

ricorrente, nö nella memoria, depositata il 25 novembre

1961, ha, in alcun modo, posto in dubbio la quality, che

detta Assooiazione riveste, di organizzazione della categoria

degli armatori, a carattere nazionale. Anzi l'ha implicita mente riconosciuta quando ha affermato che le Associa

zioni armatoriali sono cinque (e precisamente : la ricor

rente, la « Confitarma », la « Fedarlinea », la « Federazione

nazionale armatori » e la « Unipesca ») e quindi in numero

superiore ai quattro rappresentanti della categoria che esse avrebbero dovuto designare nel consiglio di amministrazione

e nel collegio sindacale dell'E.n.a.g.m. Poichfe, adunque, l'Associazione ricorrente rientra fra

Mass. giur. lav., 1960, 60 e 122 ; (Giorgio) Branca, L'asso oiazione sindacale, Milano, 1960 ; Simi, Categorie professionali, voce della Enciclopedia del diritto, Milano, 1960, VI, pag. 512.

(2) Nello stesso senso : Oons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 1957, n. 480 (menzionata nel testo), Foro it., Rep. 1957, voce Sinda cati, n. 16. V. pure Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 1961, n. 1038, id., Hep. 1961, voce Amministrazione dello Stato, n. 43.

Per qualclie riferimento Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 1961, n. 99 (retro, 99, con nota di richiami), che ha ritenuto inopportuna la designazione di rappresentanti di enti pubblici di assistenza e dei lavoratori negli organi amministrativi di istituzioni di bene ficenza.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

le organizzazioni di categoria a oarattere nazionale cui lo

statuto del predetto Ente attribuisce il potere di designa zione dei rappresentanti degli armatori, non puõ contestarsi, conformemente alla ricordata giurisprudenza, il suo in

teresse giuridicamente qualificato all'impugnativa del de

ereto ministeriale di nomina di tali rappresentanti. Passando all'esame del merito, la Sezione non puõ non

riconoscere fondato il rioorso, imperniato sulla censura di

violazione delle eitate norme statutarie.

Seoondo un principio ben fermo nella giurisprudenza di

questo Consiglio (cfr. IV Sezione 3 maggio 1957, n. 480, cit.; VI Sezione 6 dicembre 1961, n. 1038, Foro it., Rep. 1961, voce Amministrazione dello Stato, n. 43), quando una norma

giuridiea preseriva la preventiva designazione da parte di

determinate organizzazioni sindacali, e necessariorinterpello di tutte le organizzazioni che rivestano le caratteristiclie

indicate dalla norma stessa.

Nö vale obiettare, come ha fatto la difesa dello Stato,

che, essendo il numero delle organizzazioni sindacali supe riore a quello dei rappresentanti da nominare, non tutte

le designazioni avrebbero potuto trovare accoglimento si

che l'Amministrazione ab initio avrebbe potuto, senz'altro, limitarsi a chiedere le designazioni ad alcune soltanto di tali organizzazioni.

£ noto, invero, che la funzione delle designazioni 6

quella di suggerire nomi all'autorita 'che deve provve dere a coprire un ufficio, al fine di jmeglio illuminarla

perchö la scelta riesca piu oculata ed opportuna e, in defi

nitiva, pi ü. rispondente al pubblico interesse.

Tale funzione, che, com'& stato messo in luce dalla

dottrina, e, sotto certi aspetti, simile a quella dell'attivitä

consultiva, impone, quale che põssa essere la discrezio

nalitä spettante alPautoritä competente alia nomina, che

queät'ultima non prescinda dal preventivo interpello di

tutte le organizzazioni eompetenti a formulare le desi

gnazioni, non potendosi ovviamente escludere a priori, per nessuna di codeste designazioni, ch'essa possa fornire utili

elementi ai fini della scelta.

Poiche, invece, l'impugnato decreto di nomina del con

siglio di amministrazione e del collegio sindacale del

1'E.n.a.g.m. 6 stato adottato (come e pacifico in fatto) senza il preventivo interpello dell'Associazione ricorrente, il

ricorso dev'essere accoito.

Per questi motivi, accoglie, ecc.

CONSiGLIO Di STATO.

Sezione YI; decisione 24 gennaio 1962, n. 76 ; Pres. Abu P.,

| Est. Melito ; Comune di Rieti (Aw. Mortati) c.

Ministero dei trasporti (Aw. dello Stato Caeafa).

Auloiiiobili (servizio automobilistico) — Uecentra

mento amministrativo in materia di concession! — Direttive generali del Ministero — Modalitä necessarie (D. pres. 28 giugno 1955 n. 775, decentra

mento dei servizi del Min. trasporti, ecc., art. 70).

Sono illegittime le direttive di carattere generate, eui i conmni e le giunte provinciali sono tenuti ad uniformarsi nell'at

tvMzione del decentramento amministrativo in materia

di servizi pubblici di trasporto, se il Ministero dei trasporti, cui compete di_ emanarle, non osserva la dupliee modalitä

della forma del deereto ministerial e della pubblicazione nella Gazzotta ufficiale. (1)

(1) Oonf. Oous. Stato, Sez. VI, 22 uovembre 1961, n. 1017, Foro it., Bep. 1961, voce Automobiil (servizio), n. 13.

Si richiama l'attenzione anche sulla parte finale della mo

tivazione dell'anuotata decisione, ove si accenna al problema

(la cui soluzione non 6 stata affrontata dalla Sezione, in quanto non necessaria al fine del decidere) circa i limiti del potere del Ministero di fronte ai comuni o alle provincie che non

ottemperino alle direttive di cui all'art. 70 del deereto pres. 28 giugno 1955 n. 771. Trattasi di problema ohe investe tutti i

La Sezione, eco. — (Omissis). Nel merito il ricorso

deve essere aceolto sotto ii profilo della violazione dell'art.

70 del deereto pres. 28 giugno 1955 n. 771, per l'attribuzione

ad enti locali di competenze dello Stato per l'attuazione del decentramento amministrativo in materia di servizi

pubblici di trasporto. Infatti l'art. 70 citato attribuisce al Ministero dei tra

sporti il potere di emanare direttive di earattere generale, con decreti da pubblicarsi sulla Oazzelta ufficiale della

Repubblica, direttive vincolanti per i comuni e le giunte provinciali nell'assolvimento dei compiti demandati dalle

norme sul decentramento.

Questo potere del Ministero di dare direttive ai comuni e alle provincie riguarda ovviamente ancbe le tariffe, es

sendo questo un elemento che caratterizza la concessione, come condizione di ordine economico da stabilire nel disci

plinare di concessione (art. 31 della legge n. 1822 del 1930). Ciõ posto non puõ negarsi che il potere di direttiva del Ministero di fronte ai comuni e alle giunte provinciali, come ogni potere di indirizzo e di coordinamento, non puö

casi in cui, in materia di decentramento autarchico in attuazione della legge di delega 11 marzo 1953 n. 150, il legislatore delegato abbia esao stesso dettato direttive agli enti locali o ne abbia autorizzato una successiva emanazione ai sensi dell'art. 4 della

legge n. 150 del 1953. Rileva il Lucifredi (Lucifredi-Coletti, Decentramento

amministrativo. Commento della legge di deLga 11 marzo 1953 n. 150 e dei decreti legislative delegati, Torino, 1956, pag. 78) : «La conseguenza giuridica che discende dall'emanazione di direttive del genere, e ne mette in rilievo tutta l'importanza, sta nel fatto che, quando esse vi siano, la violazione nel caso

singolo che un ente locale ne faccia assume le caratteristiche

dell'inadempimento di un obbligo giuridico su esso gravante, e

quindi imprime la sigla delTillegittimitä. rilevabile dagli organi di eontrollo investiti anche del solo controllo di legittimitä e, quando ne sia il caso, in fattispecie di particolare gravity del l'interesse pubblico turbato, puõ giustificare anche l'esercizio, da parte del Governo, del potere di annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo, che ad esso compete in qualsiasi tempo, sulla base dell'art. 6 del t. u. g marzo 1934 n. 383 della legge comunale e provinciale. Non occorre sottolineare l'estrema utility di uno strumento del genere, che permette di reprimere nel modo piü drastico ogni eventuale aberrante attivitä. degli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro trasferite».

Ma ulteriori interventi dei Ministeri neli'attivitä degli enti locali in caso di violazione delle direttive loro impartite dai Ministeri medesimi per l'assolvimento da parte di tali enti dei

compiti loro decentrati, non sembrano ammissibili, in quanto :

o) l'attribuzione di funzioni statali (o di funzioni di enti a earattere nazionale) agli enti locali, in attuazione dell'art. 1 della legge n. 150 del 1953, ha concretato un vero e proprio decentramento autarchico, nel senso che le attribuzioni mede sime sono esercitate da detti enti nell'ambito dei loro poteri di autarchia (cfr. Lucifredi, op. cit., pag. 60 ; Ooletti, Sul decentramento autarchico ed amministrativo, in Nuova rassegna di legislazione, n. 22 del 1952 ; Oons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 1961, n. 1033, Foro it., Rep. 1961, voce cit., n. 5 ; Sez. IV 30 dicembre 1959, n. 1147, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 65-67 ; Sez. IV 30 ottobre 1957, n. 984, id., 1958, III, 95, con nota di Ooletti ;

6) il penultimo comma dell'art. 4 della legge n. 150 del 1953 stabiliva: « Nella norme medesime (cioõ neile norme dele

gate) dovranno essere determinati gli organi dello Stato cui

spetta la vigilanza per accertare l'adempimento, da parte degli enti di cui all'art. 1, delle attribuzioni loro deferite. Nessuna innovazione puõ essere apportata per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti locali e sugli enti a earattere nazionale, interregional! o interprovinciali».

In base a questa disposizione sembra, cio&, che le norme

delegate potevano, tra i vari organi statali di controllo in un determinato settore amministrativo, specificare quali di essi avrebbero dovuto esercitare il controllo in ordine all'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni loro trasferite; che, nel silenzio dei decreti legislativi, devono perciõ trovare appli cazione le norme generali circa i controlli sull'attivit& degli enti locali, come risulta in particolare dalla prescrizione che faceva divieto di ogni innovazione in materia di vigilanza e di

tutela, da parte dello Stato, sugli enti ai quali sarebbero state trasferite le funzioni decentrate (cfr. Lucifredi, op. cit., pag. 82).

O. 0.

Il Foro Italiano — Volume LXXXV — Parte UI-28.

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