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Sezione VI; decisione 4 dicembre 1963, n. 972; Pres. D'Avino P., Est. Pezzana; Sigher ed altri (Avv....

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Sezione VI; decisione 4 dicembre 1963, n. 972; Pres. D'Avino P., Est. Pezzana; Sigher ed altri (Avv. Dolzani, Giovannini, Romanelli) c. Cassa mutua prov. di Trento (Avv. Vinante, Annesi, Cavasola) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 1/2-3/4 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152811 . Accessed: 28/06/2014 19:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 19:05:12 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione VI; decisione 4 dicembre 1963, n. 972; Pres. D'Avino P., Est. Pezzana; Sigher ed altri(Avv. Dolzani, Giovannini, Romanelli) c. Cassa mutua prov. di Trento (Avv. Vinante, Annesi,Cavasola)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 1/2-3/4Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152811 .

Accessed: 28/06/2014 19:05

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Anno LXXXIX Roma, 1964 Volume LXXXYII

IL FORO ITALIANO

PARTE TERZA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione VI ; decision© 4 dicembre 1963, n. 972 ; Pres

D'Avino P., Est. Pezzana ; Sigher ed altri (Avv. Dol

zani, Giovannini, Romanelli) c. Cassa mutua prov di Trento (Avv. Vinante, Annesi, Cavasola).

Region? —- Ente locale soggetto a controllo regio nale — Controversic d'impiego — Xrentino Alto

Adige — Giurisdizione esclusiva della giunta pro vinciate amministrativa (R. d. 26 giugno 1924 n. 1058, t. u. sulla giunta prov. amm., art. 4 ; 1. reg. Trentino

Alto Adige 20 agosto 1954 n. 25, ricostituzione delle

casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bol

zano, art. 1).

Rientrano nella giurisdizione esclusiva della giunta prov. amm. i ricorsi per questioni derivanti dal rapporto d'im

piego dei dipendenti di un ente locale (nella specie lx

cassa mutua provinciale di malattia di Trento), soggetto alia tutela od alia vigilanza della Begione. (1)

(1) Sulle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di

Bolzano, ed in particolave sulla loro natura di enti locali, vedi Corte cost. 4 luglio 1956, n. 12 (ehe ha deciso sulla questione delle

rappresentanze linguistiche in seno ai loro organi), Foro it., 1956, I, 1034, con ampia nota di richiami, anche sul punto, cui si ac cenna in motivazione, della fusione con l'l.n.a.m. degli enti

operanti nel settore delle assicurazioni contro le malattie, av

venuta in virtü della legge 11 gennaio 1943 n. 138. La decisione 6 giugno 1950, n. 210 della VI Sezione, il cui

significato e ora chiarito, e riassunta nel Rep. 1950, voce Giunta

prov. amm., n. 5, e si legge per esteso in Foro amm., 1950, I, 3, 323.

Per riferimenti si consulti anche la copiosa e contrastante

giurisprudenza formatasi sulla questione della fusione delle casse mutue malattie con l'l.n.a.m. disposta dall'art. 38 della

legge 11 gennaio 1943 n. 138 (se avvenuta automaticamente o meno, in virtü della eitata norma) : da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 1963, n. 212, Cons. Stato, 1963, I, 632 ; 1° marzo 1961, n. 199, id., 1961, I, 562, nonche in Riv. it. prev. soc., 1961, 678, con nota di Chiappelli, Mutue aziendati: partita chivsa, e riassunta in Foro it., Rep. 1961, voce Impiegato delto

Stato, nn. 610-612 ; Cass. 27 giugno 1959, n. 2028, id., 1959, I, 1099, con ampia nota di richiami, anche circa la particolare situa zione delle casse di malattia per le province di Trento e Bolzano, sulle quali, specificamente (ma con riferimento alia diversa di

sciplina anteriore alia emanazione della legge reg. 20 agosto 1954

n. 25), vedi Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 1951, n. 13, id., 1952,

III, 76, con annotazione di Chiappblli, Natura giuridica delle casse provinciali di malattie della Regione Trentino Alto Adige ;

e, dello stesso A., Ancora qualche osservazione sulla pretesa auto

nomia delle casse mutue malattie, id., 1953, I, 558.

Il Foro Italiano — Volume LXXXVII — Parte i7/-l.

La Sezione, ecc. •— La questione della competenza a

conosoere delle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti della cassa mutua provinciate di malattia

di Trento si presenta per la prima volta all'esame della

Sezione. Invero la deeisione 6 giugno 1950, n. 210 (Foro

it., Rep. 1950, voce Giunta prov. amm., n. 5) invocata dai

ricorrenti come precedente favorevole alia loro tesi, venne

pronunziata non in rapporto alle casse mutue provincial) istituite dalla legge reg. 20 agosto 1954 n. 25, ma alle preesi stenti casse provinciali di malattia, istituite con la legge 23 gennaio 1933 n. 117 e sopravvissute come enti di fatto

(in conseguenza della situazione politico-militare determi

natasi nel Trentino Alto Adige nel 1943-45, e poi in vista

della concedenda autonomia regionale), anche dopo che con

la legge 11 gennaio 1943 n. 138 era stata disposta la loro

fusione con l'l.n.a.m. Tali enti erano sottoposti a con

trollo dell'autoritä prefettizia e pertanto la conclusione

che la competenza spettava alia giunta prov. amm. ap

pariva del tutto ovvia.

Ciõ premesso, osserva la Sezione che le casse mutue

provinciali di malattia della Eegione Trentino Alto Adige trovano il loro ordinamento nella eitata legge regionale 20

agosto 1954, emanata in base alia competenza legislativa attribuita alia Regione dall'art. 6 dello Statuto regionale. Dalle disposizioni della legge in parola risulta che le casse

mutue sono enti di diritto pubblico (cosi espressamente l'art. 2), che la loro sfera territoriale di attivitä e delimitata

dall'ambito della rispettiva provincia, che la tutela su di

esse e esercitata dalla Regione. In ordine a quest'ultimo

punto h da ricordare che l'art. 2 afferma che le casse « sono

sottoposte alia vigilanza della Regione», che la stessa

norma prevede che gli statuti ed i regoiamenti delle casse

siano sottoposti all'approvazione della giunta regionale, che analoga approvazione l'art. 8 prevede per le piu im

portant delibere dei consigli d'amministrazione delle

casse, che l'art. 6 prevede che lo scioglimento dei consigli d'amministrazione puõ essere disposto con decreto motivato

del presidente della Giunta regionale, previa delibera della

G-iunta stessa.

I controlli sulle casse mutue spettano pertanto all'au

toritä regionale, senza alcuna ingerenza degli organi dello

Stato.

Data tale situazione, e dato che le vigenti leggi sulla

giustizia amministrativa, anteriori alia Costituzione repub

blicana, non prevedono l'esistenza di enti sottoposti alia

tutela od alia vigilanza delle Regioni, occorre vedere a

Nel senso eh'; spetti al Consiglio di giustizia amministra tiva per la Regione siciliana conosoere delle controversie di

impiego dei dipendenti dell'Assemblea regionale, Cass. 15 luglio 1963, n. 1933, Foro it., 1963, I, 2294, con nota di richiami.

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PARTE TERZA

quali delle ipotesi legislativamente previste, rispettiva inente dall'art. 29, n. 1, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 e

dall'art. 4, 1° comma, t. u. 26 giugno 1924 n. 1058, possa ricondursi il caso in esame.

Come e noto I'art. 29, n. 1, t. u. delle Jeggi sul Consiglio di Stato stabilisce, tra I'altro, cho quest'ultimo e compe tente in unica istanza per i ricorsi relativi al rapporto d'im

piego dei dipendenti « degli enti od istituti pubblici sotto

posti a tutela od anche alia sola vigilanza de'l'ammmi

strazione centrale dello Stato o; l'art. 4, 1° comma, del t. u. delle leggi sulla giunta prov. amm. in s. g. prevede invece

la competenza esclusiva della giunta « sui ricorsi per que stioni derivanti dal rapporto d'impiego prodotti da im

piegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle

rispettive amministrazioni, dai comuni, dalle province, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza o da qualsiasi altro ente od istituto pubblico soggetto alia tutela od

anche alia sola vigilanza deH'amministrazione pubblica locale.

11 panto decisivo e dunque se la Regione possa iden

tificarsi, sia pure in via di interpretazione analogica, con

l'amministrazione centrale dello Stato, ovvero se essa sia

da comprendere fra le autorita pubbliclie locali.

La seconda soluzione e, ad avviso dalla Sezione, quella esatta.

Infatti e in primo luogo da rilevare cbe l'amministra

zione regionale si contrappone concettualmente, nel vi

gente ordinamento costituzionale, all'amministrazione cen

trale, come ipotesi tipic? di ente pubblico locale.

In secondo luogo e da notare cbe la nozione di « am

ministrazione pubblica locale», giä abbastanza cliiara di

per se, 6 ulteriormente precisata dalla contrapposizione alia formula di cui all'art. 29, n. 1 («amministrazione cen

trale dello Stato »). Tutti gli organi, sia de'lo Stato sia

degli enti pubblici minori, cbe banno una sfera di compe tenza limitata ad una determinata circoscrizione territo

riale, rientrano fra le autorita pubblicbe locali. D'altra

parte le Regioni, per ora solo quelle a statuto speciale, ma nella previsione della Costituzione ancbe quelle a sta

tuto ordinario, sono subentrate alle autoritä governative locali nei controlli sugli enti pubblici locali, compresi i

comuni e le province (art. 130 Cost.). £ logico cbe, sino

a quando non siano istituiti gli organi di giustizia ammi

nistrativa di primo grado previsti dall'art. 125, capov., Cost., questa modificazione delle competenze in ordine

ai controlli non importi uno spostamento di competenza

giurisdizionale dagli organi locali di giustizia amministra

tiva attualmente esistenti al Consiglio di Stato.

La soluzione opposta sarebbe, oltre tutto, in contrasto

coi fini di decentramento perseguiti dalla Costituzione. Le considerazioni addotte dai primi giudici per giusti

ficare la dicbiarazione di incompetenza non appaiono con

sistenti. Circa l'argomento secondo cui la competenza del

giudice amministrativo si arresterebbe quando l'atto im

pugnato emana da un organo ad esso superiore o comun

que ad esso non coordinato nella scala delle gerarcbie amministrative, basta rilevare che la giunta prov. amm., in quanto organo giurisdizionale, non e in rapporto di subor dinazione gerarcbica con alcun'altra autoritä, ne dello Stato ne della Regione, ed e coordinata soltanto con questo

Consiglio, non nella scala delle gerarcbie amministrative, ma in quel particolare rapporto cbe esiste fra organi giu risdizionali cbiamati a conoscere delle stesse materie in diversi gradi di giudizio. Parimenti non consistente 6

l'argomento secondo cui, essendo la competenza della giunta prov. amm. territorialmente limitata all'ambito della pro vincia, essa non potrebbe conoscere di atti sottoposti a controllo di un ente, la Regione, la cui competenza ter ritoriale e piu vasta.

£ fuori discussione cbe il sindacato di legittimitä sugli atti amministrativi della Regione (compresi quelli affe renti al rapporto di pubblico impiego, dato che la Regione e sottoposta al controllo, sia pure in una forma del tutto

particolare, dell'amministrazione centrale dello Stato) com

pete a questo Consiglio. Nella specie perõ si controverte non intorno ad atti della Regione, ma della cassa mutua,,

la oui oompetenza territoriale e limitata all'ambito della

provincia ; infatti l'atto di controllo b una condizione di efficacia dell'atto controllato, e non un elemento costi

tutivo di quest'ultimo. Devo pertanto, in accoglimento del ricorso, essere dichiarata la competenza della Giunta

prov. amm. di Trento. Poiche la diehiarazione di incompetenza non consuma il

grado di giurisdizione, deve essere disposta la trasmissione

degli atti alia giunta prov. amm., la quale provvedera ariclie sulle spese della presente fase del giudizio.

Per questi motivi, dicMara la competenza della Giunta

proy. amm. in sede giurisdizionale di Trento, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione V ; decisione 2 novembre 1963, n. 902 ; Pres. Chio falo P., Est. Carelli ; B artolini (Aw, Scrkentino) c. Medico provinciale di Cosenza (Aw. dello Stato

Ricci), De Santis (Aw. Viola), Di Maio (Aw. Jemolo).

Medico — Coiicorso provinciale per ufficialc sani tar io — Ex combattente — Esonero dal limitc di etä — Fattispecie (Legge 1° marzo 1949 n. 55, tratta mento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari, art. 4 ; legge 13 marzo 1958 n. 256, norme interpretative della legge 1° marzo 1949 n. 55, art. unico).

Ž? illegittimamente concesso Vesonero dal limite di etä pre visto per gli ex oombattenti dalVart. 4 della legge 1° marzo 1949 n. 55, se il concorso per ufficiale sanitario, di che

trattasi, sia il primo suocessivo alia data delVentrata in vi

gor e di detta legge per il comune, per il quale e bandito, ma segua ad altri, banditi per eomuni della stessa provincia successivamente alia entrata in vigore della legge. (1)

La Sezione, ecc. — 11 dr. Antonio De Santis nato il 6 ottobre 1913, cbiedeva di partecipare al concorso per i

posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di

Cosenza, indetto con provvedimeüto 1° febbraio 1952 dal medico provinciale e dichiarava di aspirare alia sede di Roggiano Gravina. Agli effetti deU'esonero dal limite di etä, largamente superato alia data del concorso, faceva

presente di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 1° marzo 1949 n. 55 essendo ex combattente della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, e documentava tale qualitä con di chiarazione integrativa allegata alla domanda. II De Santis veniva ammesso al concorso ai sensi della predetta dispo

(1) Conformi Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 1961, n. 416, Foro it., Rep. 1961, voce Medico, n. 12 ; 14 maggio 1960, n. 368, id., Rep. I960, voce cit., n. 10 ; 27 aprile 1959, n. 257, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 11, 12 (richiamata nella motivazione della presente).

Come 6 noto, prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958 n. 256, interpretativa dell'art. 4 della legge 1° marzo 1949 n. 55, era sorto contrasto in ordine all'&mbito di applica zione del beneficio dell'esenzione del limite di etä,: con decisione 12 febbraio 1955, n. 216 della V Sez. del Oonsiglio di Stato {id., Rep. 1955, voce cit., 17) erasi ritenuto che il citato art. 4 fosse applicabile solo ai concorsi indetti entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 55 del 1949. La decisione della V Sez. 28 gennaio 1956, n. 46 (id., 1956, III, 43, con nota dirichiami) aveva invece ritenuto l'applicazione dell'esonero dal requisito ordinario dell'eta, per tutti i concorsi sanitari comunali e degli enti locali, anche se banditi oltre il limite di un anno. In sede consultiva il Consiglio di Stato (Ad. gen. 9 gennaio 1958, id., Rep. 1959, voce cit., n. 11 ; Sez. I 19 giugno 1956, n. 1062, id., Rep. 1957, voce cit., n. 7) affermava, in diverso avviso, che l'eso nero in parola fosse applicabile solo per i concorsi banditi per la prima volta dopo la pubblicazione della eitata legge del 1949.

Quest'ultimo principio venne trasfuso nell'art. unico della legge interpretativa 13 marzo 1958 n. 256.

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