Sezione VI; decisione 4 luglio 1962, n. 521; Pres. Aru P., Est. Chieppa; Comite (Avv. Ardizzone)c. Università degli studi di Napoli (Avv. Iaccarino) e Ministero della pubblica istruzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 367/368-369/370Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150863 .
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367 PARTE TERZA 368
alcuna motivazione neppure per relationem (al riguardo 6
completamente ininfluente il rapporto esilbito dall'Ammi
nistrazione, a parte la mancanza di autenticitä, difettando
qualsiasi collegamento tra i due atti) e illegittimo e deve
essere annullato.
Restano asaorbiti gli altri profili del rieorso.
Per questi motiyi, eec.
C0NS1GLI0 DI STATO.
Sezione VI ; decisione 4 luglio 1962, n. 521 ; Pres. Abu P., Est. Chieppa ; Comite (Aw. Ardizzone) c. University
degli studi di Napoli (Aw. Iacoarino) e Ministero della
pubblica istruzione.
Istruzione pubblica — University — Concorsi per assistenti ordinari — Bando —- Provvedimento
del rettore — Deiinitivitä (D. legisl. 7 maggio 1948
n. 1172, istituzione di ruoli statali per il personale as
sistente, tecnico, subalterno, ecc., a carico dei bilanci
universitari, art. 4). I»truzione pubblica — Universitä — Concorsi per
assistenti ordinari — Nomina del vincitore del
eoncorso — Potere di scelta da parte del proles sore ulliciale della materia — Limiti (D. legisl. 7
maggio 1948 n. 1172, art. 5).
E definitivo, e quindi immediatamente impugnabile in sedegiu risdizionale, il provvedimento eon il quale il rettore di
una universitä bandisce, previa autorizzazione del Ministro
per la pubblica istruzione, un eoncorso per posti di assi
stente ordinario. (1) Il professore ufficiale della materia b tenuto ad esercitare la
scelta tra gli idonei della tema proposta dalla commissione
giudicatrice del concorso a posti di assistente universitario ordinario. (2)
La Sezione, eco. — In linea preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilitä ed irricevibilitä
sollevate dalla difesa dell! Universitä di Napoli. (Omissis) Il earattere definitivo del bando di concorso si desume
dalla procednra stabilita dall'art. 4 decreto legisl. 7 maggio 1948 n. 1172, ratificato con modifiche dalla legge 24 giugno 1950 n. 465 : infatti la competenza a bandire il concorso
per posti di assistente ordinario 6 attribuita ai rettore del 1'universitä o istituto d'istruzione universitario ed <S pre vista una preventiva autorizzazione del Ministro della p. i. Per ciõ stesso deve escludersi la possibility di ricorso gerar ahico ai Ministro della p. i. ; ciõ del resto trova conferma nel sistema del decentramento dei servizi del Ministero della
p. i. stabilito dal decreto pres. 30 giugno 1955 n. 766, ehe, nello stabilire ebe i provvedimenti concernenti la carriera, eec. degli assistenti sono devoluti alla competenza dei ret tori della universitä (art. 1) e nel mantenere ferme le attri buzioni dell'Amministrazione centrale per quanto concerne il conferimento della nomina in ruolo, all'atto di precisare la competenza del consiglio di amministrazione dell'uni
versitä, ha sentito la necessitä di dichiarare espressamente (art. 3, uit. comma) ehe nulla & innovato per quanto si riferisce ai bändi dei concorsi (giä attribuiti alla competenza del rettore).
Per quanto concerne 1'eccezione di inammissibilitä sia
per omessa impugnativa della mancata scelta da parte del
professore della materia e del mancato conferimento della nomina sia per difetto di interesse, & sufficiente il rilievo ehe non vi e stato alcun provvedimento negativo in ordine alla scelta del ricorrente ai sensi dell'art. 5, 6° comma, decreto legisl. n. 1172 del 1948 citato (modificato dalla
legge di ratifica n. 465 del 1950), ne alcun rifiuto di con ferimento della nomina neppure sotto forma di silenzio
(1-2) Non risultauo precedent! editi,
rifiuto. Infatti il procedimento per provvedere alia oopertura dei due posti di assistenza alla cattedra di architettura
tecnica presso 1' Universitä di Napoli, di oui alla relazione
approvata con deoreto min. 23 giugno 1958 non si e ancora
esaurito, essendo stato coperto un solo dei due posti messi
a concorso e non essendo stato emesso aleun provvedimento definitivo in ordine alia copertura dell'altro posto, malgrado la sussistenza di idonei.
II clie porta a ritenere la sussistenza dell'interesse del
ricorrente a togliere di mezzo il nuovo bando di concorso, ad evitare la possibilitä di utilizzazione di un posto attri
buito al precedente concorso e non disponibile prima del
l'esaurimento della precedente procedura. Nella fattispecie ciõ ebe e decisivo a qualificare l'in
teresse del ricorrente b la posizione dello stesso ricorrente
in quanto compreso nel gruppo di idonei (c. d. terna, ancbe
se di fatto la commissione per i due posti ha designate due
gruppi di due idonei) rispetto al quale, per il posto residuo, il professore ufficiale della materia non ha ancora esercitato
la scelta stabilita dall'art. 5, 6° comma.
Evidentemente non puõ avere, invece, rilevanza la possi bilitä ebe il ricorrente, quale ternato, avrebbe potuto essere
ehiamato, entro il triennio, a coprire posti di ruolo presso cat
tedra della stessa materia o di altra materia ritenuta parte della prima, in qualsiasi universitä (art. 5, 6° comma, cit., seconda parte). Infatti tale previsione costituisce una sem
plice facoltä per le universitä di provvedere alia copertura dei posti di assistenti mediante chiamata, cioe mediante
utilizzazione di risultati di precedenti concorsi, per evi
dente economia di procedimenti concorsuali; la chiamata
in tal caso b alternativa rispetto al bando di nuovo concorso.
Ma, come b ampiamente discrezionale l'esercizio della fa
coltä di chiamata, cosi 1'universitä e pienamente svincolata
dal decorso del termine di tre anni, previsto per 1'utilizza
zione di precedenti concorsi, per poter bandire un nuovo concorso per posti resisi disponibili.
Ogni diversa interpretazione della norma sarebbe in
contrasto con ogni principio logico e con il sistema dei con
corsi per assistenti universitari, in quanto la possibilitä della predetta utilizzazione riguarda tutte le universitä e
non solo quella che ha bandito il concorso : b inconcepibile infatti che la esistenza di idonei ternati possa impedire con effetti cosi vasti la possibilitä di nuovi concorsi (in
qualsiasi universitä) per il periodo del triennio.
Le predette considerazioni portano a ritenere ammis sibile il ricorso e ad affermare la infondatezza del secondo motivo di gravame con cui si denuncia la violazione del citato art. 5, 6° comma, sotto il profilo che il ricorrente,
quale ternato, avrebbe potuto essere ehiamato a coprire il posto entro il triennio.
II primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la viola zione del citato art. 5, 6° comma, e invece fondato sotto il
profilo che il posto messo a concorso con il provvedimento del 1959, impugnato in questa sede, doveva essere coperto mediante l'utilizzazione dei risultati del precedente con corso non ancora esauritosi con la nomina per ambedue i posti.
Infatti e pacifico (ed b confermato indirettamente dagli atti esibiti) che i posti di cui al concorso precedente (decreto min. 23 giugno 1958) erano due, che uno solo di essi is stato
coperto, che il professore ufficiale della materia non ha esercitato la scelta per l'altro posto.
D'altro canto, mentre la Commissione avrebbe dovuto
designare una terna di idonei per ciascun posto messo a con
corso, di fatto si b limitata ad indicare due gruppi di can didati ritenuti «idonei », composto ciascuno di due idonei: un gruppo di idonei indicati senza alcuna qualificazione ed un altro di idonei indicati a maggioranza. Tale specifi cazione della idoneitä «a maggioranza» non puõ avere alcuna rilevanza nel concorso in esame, non essendo pre vista alcuna distinzione dalla legge, che invece prescrive il semplice ordine alfabetico per la terna degli idonei. Di
conseguenza il ricorrente Comite deve essere considerate come idoneo ternato ad ogni effetto per uno dei posti messi a concorso. La dizione del citato comma dell'art. 5 (la no mina, e conferita . . . all'idoneo che fra i tre sia prescelto dal
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369 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 370
prof6.430re ufficiale della materia) e lo stesso sistema delle nomine degli assistenti ordinari e degli assistenti incaricati
portano ad escludere che si sia voluto attribuire al profes sore ufficiale della materia una sempliee facoltä di eser citare o meno la scelta per la nomina ad assistente ordi nario una volta che siano risultati degli idonei.
In altri termini si deve escludere che il profes sore ufficiale della materia (clie del resto fa parte di diritto della commissione: art. 5, 1° comma, decreto legisl. n.
1172 del 1948 cit. modif. da legge n. 465 del 1950) abbia il potere di lasciare inutilizzati i risultati positivi del con corso per assistente ordinario e che il concorso si esaurisca senza la nomina per il posto per il quale era stato bandito, una volta che siano risultati degli idonei: in tal caso il
professore titolare lia il potere di scegliere l'assistente da
nominare, ma nello stesso tempo e tenuto ad esercitare la scelta. Finchö tale scelta non sia esercitata (nella fatti
specie si 6 solo verificato che il professore titolare ha chiesto a suo tempo di soprassedere per un anno dalla designazione dell'altro assistente da scegliere tra l'ing. Comite e l'ing. Gratto) il posto non puõ dirsi disponibile e quindi non puõ essere messo a concorso.
Una tale interpretazione che cioe vi e la necessitä che
la procedura concorsuale raggiunga il compimento naturale
attraverso la nomina dell'assistente ordinario, quando la
commissione abbia proposto degli idonei, b confortata
dal sistema della legge, che tende a restringere la possi bility di nomina e la durata della nomina di incaricati (in sostituzione di assistenti ordinari), prescrivendo tra l'altro
un termine di tre anni dalla vacanza o nuova istituzione
per coprire i posti vacanti mediante trasferimento o per metterli a concorso (art. 13, ult. comma, legge 18 marzo
1958 n. 349).
Ogni diversa interpretazione porterebbe alla facoltä del
professore ufficiale della materia di procrastinare senza
limiti la nomina di assistente ordinario e di mantenere inde
finitivamente l'incaricato in contrasto con il predetto si
stema.
D'altro canto giova notare che per la nomina degli assi
stenti ordinari non e previsto il potere sostitutivo del Mi
nistro della p. i., contemplato dall'art. 76 del t. u. delle
leggi sull'istruzione superiore r. decreto 31 agosto 1933 n.
1592 per la nomina dei vincitori a posti di professore univer
sitario, quale correttivo degli ampi poteri spettanti alia
facoltä. interessata che ha chiesto il concorso sia in ordine
all'esercizio della designazione, sia in ordine alia scelta del
designato. In conseguenza deve essere affermato che il concorso,
di cui alia presente impugnativa, non poteva essere bandito, in quanto il posto di assistente alla cattedra di architettura
tecnica dell'Universitä di Napoli non era disponibile, per non essersi esaurito il procedimento per la nomina ad uno
dei posti di cui al precedente concorso pur di fronte al
l'obbligo della scelta tra gli idonei da parte del professore titolare. Pertanto deve essere annullato l'atto impugnato
per la parte che interessa (posto di assistenza alia cattedra di
architettura tecnica). Sussistono giusti motivi, in relazione
alia non assoluta chiarezza degli atti, in base ai quali ha
provveduto 1'Universitä, per la compensazione delle spese del giudizio.
Per questi motivi, accoglie, ecc.
GONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 3 luglio 1962, n. 440 ; Pres. C. Bozzi
P., Est. Matteucci ; Palladino (Avv. Attolico, G-rassi) c. Ministero del tesoro (Avv. dello Stato Simi).
Danni di jjuerra — Kicorso gerarehico contro il
provvedimcnto dell'intendente di linanza — Li—
quidazione diretta deU'indenmzzo — Legittimitä — Motivazione con richiamo ai parere della Com
mission»; central» per i danni di guerra —- Suiii
cienza.
II Ministro per il tesoro, ritenuto fondato il ricorso gerarchico
proposto contro il provvedimento dell'intendente di finanza in materia di liquidazione di danni di guerra, ha il po tere di procedere alia determinazione delVammontare del
danno, e il relativo provvedimento e sufficientemente mo
tivate con il richiamo al parere espresso dalla Commis
sion centrale dei danni di guerra. (1)
La Sezione, ecc. — I due motivi del ricorso sono privi di fondamento. Erroneamente assume il ricorrente, con il
primo mezzo che il Ministero non poteva entrare nei merito
della determinazione del danno, posto clie 1'Intendente
aveva ritenuto la denunzia soientemente inesatta, ma do
veva confermare il giudizio dell'Intendente od annuliarlo.
Questa limitazione dei poteri dei Ministro e in pieno contrasto con la lettera e io spirito della legge, la quale
non_solo ha attribuito al Ministro il compito di provvedere definitivamente in merito alia richiesta di risarcimento, ma ha prescritto che esso debba udire il parere della Com
missione centrale per i danni di guerra, la quale, analoga mente alia commissions provincial per il giudizio di primo
grado, ha il compito di accertare e valutare il danno.
No ha maggior consistenza ii denunciato difetto di mo
ll) Nei senso che il ricorso gerarchico e, di regola, un gra vame non solo di legittimitk, ma anche di merito, e pertanto 1'au torita adita, essendo investita rispetto ai capi del provvedi mento impugnato degli stessi poteri dell'autoritk contro il cui
provvedimento si ricorre, ha il piü ampio potere di riesamt e di riforma dell'atto stesso e, quindi, puõ non solo revocare o confermare il provvedimento impugnato, ma anche modifi care o sostituire la motivazione in riferimento alle censure de dotte in ricorso j Cons. Stato, Sez. V, 12 dicembre 1959, n.
1019, Foro it., Rep. 1959, voce Ricorso gerarchico, n. 38. Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 1960, n. 989 (id., Hep.
1961, voce cit., n. 20) ha ulteriormente precisato che rientra nei poteri discrezionali dell'autoritk superiore riesaminare di
ufficio l'atto impugnato con ricorso gerarchico, e, eventualmente,
l'espletamento di indagini dirette ad acquisire elementi non ac
certati o non menzionati, dall'autorita gerarchicamente inferiore e sostituirsi a questa nell'emanazione di un nuovo provvedimento.
Per quanto attiene al tema specifico di cui alia annotata
decisione, Cons. Stato, Sez. IV, 20 dicembre 1961, n. 754 (id.,
Rep. 1961, voce Danni di guerra, n. 7), ha ritenuto che illegitti mamente il Ministro del tesoro, accolto il ricorso proposto av verso il diniago dell'intendente di finanza di procedere alia li
quidazione dei danni di guerra, per difetto di prova sulla consi
stenza e sulla ammissibilitä di liquidazione dei beni denunciati,
procede alia determinazione dell'mdennizzo senza rimettere g)i atti per gli accertamenti necessari all'intendente di finanza, e
che, pur dovendosi ritenere tuttora esistente un rapporto gerar chico, relativamente ai danni di guerra, fra l'intendenza di fi nanza ed il Ministero del tesoro, non puõ detto Ministero avva
lersi, nella materia stessa, del potere sostitutivo spettante agli
organi superiori. Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 1957, n. 572 (id., Rep.
1957, voce cit., n. 63) afferma genericamente che avverso il rj
getto dell'i.itendente di finanza di una domanda di indennizzo
per danni di guerra ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 968
k ammesso ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, il quale deve
pronunciarsi con provvedimento motivato, sentita la special'' Oommissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 20.
Hel senso che il ricorso al Ministro per il tesoro, in tema di danni di guerra, avverso il provvedimento dell'intendente di
finanza, ha natura di ricorso girarchico, v. pure Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 1961, n. 248, retro, 83.
Quanto alla legittimita della motivazione dei provvedimenti amministrativi per relationem, media,rite richiamo al parere
espresso da un organo consultivo, sempre che l'autorita deli
berante manifesti, anche implicitamente, la volont a di farne
propri i motivi e di recepirli nell'atto : cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 novembre 1961, n. 676, Foro it., Rep. 1961, voce Atto am
ministrativo, n. 66. Inoltre, la motivazione per relationem di un provvedimento puõ essere data anche se si tratti di prov vedimento avente ad oggetto la decisione di un ricorso ge rarchico : Sez. VI 21 dicembre 1961, n. 1081, ibid., n. 67.
Sul parere obbligatorio della Commissione centrale per i
danni di guerra, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 1961, n. 248, cit.
Xl Fobo Italia.no — Volume LXXXV — Parte 111
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