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Sezione VI; decisione 5 luglio 1961, n. 595; Pres. Aru P., Est. Anelli; Giorgianni (Avv. Dedin) c....

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Sezione VI; decisione 5 luglio 1961, n. 595; Pres. Aru P., Est. Anelli; Giorgianni (Avv. Dedin) c. Ministero della pubblica istruzione (Avv. dello Stato Simi), Palazzolo ed altri (Avv. Sorrentino) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 3 (1962), pp. 91/92-93/94 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150370 . Accessed: 28/06/2014 18:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.155 on Sat, 28 Jun 2014 18:58:57 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione VI; decisione 5 luglio 1961, n. 595; Pres. Aru P., Est. Anelli; Giorgianni (Avv. Dedin) c.Ministero della pubblica istruzione (Avv. dello Stato Simi), Palazzolo ed altri (Avv. Sorrentino)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 3 (1962), pp. 91/92-93/94Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150370 .

Accessed: 28/06/2014 18:58

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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01 PARTE TERZA 02

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione VI ; decisione 5 luglio 1961, n. 595 ; Pres. Aru P.,

Est. Anelli ; Giorgianni (Avv. Dedin) c. Ministero

della pubblica istruzione (Avv. dello Stato Simi), Palaz

zolo ed altri (Avv. Sorrentino).

Istruzione pubblica — Concorso a cattedre universi

tarie — Commissione giudicatrice — Componenti — Docente di materia strettamente aitine — Giu

dizio sulla stretta affinità — Competenza — Con

trollo ministeriale — Limiti — Fattispecie (L. 13 luglio 1954 n. 439, disposizioni sui concorsi a cattedre

universitarie, art. 4).

Il giudizio di stretta affinità, di cui all'art. 4 della legge 13

luglio 1954 n. 439, spetta al corpo accademico chiamato

a designare, fra i professori della materia a concorso o di

materia strettamente affine, i componenti la commissione

giudicatrice del concorso a cattedra universitaria, e non

al Ministro per la pubblica istruzione ; al quale, però,

compete il controllo di mera legittimità (comprendente,

quindi, anche la logicità di quel giudizio, implicita mente dato dal corpo elettorale che abbia eletto un professore di materia diversa da quella posta a concorso), da eser

citarsi mediante atto che deve essere motivato, in modo da

consentire all'autorità giurisdizionale di conoscere e sin

dacare il criterio seguito nel rinvenire un vizio logico nella

ritenuta stretta affinità fra due materie, salvo il caso di

illogicità manifesta (nella specie, è stata ritenuta non ma

nifestamente illogica la stretta affinità fra filosofia del

diritto e storia dei partiti e movimenti politici, e pertanto

illegittimo il decreto ministeriale che senza motivazione

non aveva chiamato a far parte della commissione esami

natrice di un concorso a cattedra della prima materia un

professore della seconda eletto dal corpo accademico). (1)

La Sezione, ecc. — A norma degli art. 1 e 3 della legge 13 luglio 1954 n. 439, le commissioni giudicatrici dei con

corsi a cattedre universitarie sono designate, mediante

elezione, dai professori di ruolo e fuori ruolo componenti il consiglio delle facoltà cui appartiene la materia a con

corso e dai professori di ruolo e fuori ruolo, titolari in altre

facoltà della disciplina a concorso e di disciplina affine, da determinarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere della I Sezione del Consiglio

superiore della pubblica istruzione.

Soggiunge l'art. 4 che « ciascun votante ha diritto di

includere nella sua scheda due nomi di professori, di ruolo

o fuori ruolo, ordinari della materia a concorso o di materia

strettamente affine » e « il Ministro chiama a far parte della commissione i cinque che hanno raggiunto il maggior numero di voti, in possesso dei requisiti di cui alla presente legge ».

La questione di diritto sottoposta all'esame della Se

zione concerne appunto l'interpretazione di quest'ultima norma, ai fini dell'esatta individuazione della natura, del

contenuto e dei limiti dei poteri ministeriali in tema di costi tuzione della commissione.

Nella specie il Ministro non ha chiamato a far parte della Commissione giudicatrice di un concorso a cattedra di filosofia del diritto uno dei cinque professori eletti, perchè

(1) Interpretando il medesimo art. 4 della legge n. 439 del

1954, il Cons. Stato, Sez. VI, 24 giugno 1959, n. 459, Foro it.,

Rep. 1959, voce Istruzione pubblica, n. 6, ha parimenti ritenuto che la valutazione di stretta affinità (nella specie, fra le materie di igiene e di malattie infettive) sia soggetta a sindacato di legit timità, esteso al profilo logico.

Analogamente, circa il giudizio di attinenza o affinità di materie ai fini della scelta dei componenti una commissione

giudicatrice di concorso ospedaliero, Sez. V 15 febbraio 1957, n. 33, id., Rep. 1957, voce Concorso ad un impiego, n. 125.

La presente decisione è annotata da E. Cannada Bartoli, in Foro amm., 1961, I, 1491,

lia ritenuto non strettamente affine la materia da lui inso

gnata. Secondo la tesi principale avanzata dal ricorrente, il

giudizio tecnico discrezionale sulla stretta affinità delle

materie è dalla legge rimesso al corpo elettorale, ed il Mi

nistro non può sindacarlo nè sostituirgli il proprio giudizio, eventualmente diverso. Secondo le parti resistenti, invece, il giudizio sulla stretta affinità è di competenza del Mi

nistro, cui spetta di accertare negli eletti il possesso di

tutti i requisiti prescritti dalla legge e, quindi, anche quello della titolarità di cattedra riguardante disciplina stretta

mente affine a quella messa a concorso. E tale giudizio, a

carattere tecnico discrezionale, non avrebbe bisogno di

alcuna motivazione nè potrebbe essere sindacato in questa sede di legittimità, siccome involgente un giudizio di puro merito.

Ad avviso della Sezione nessuna di codeste tesi merita

accoglimento. Giova, in proposito, sottolineare che su un punto al

meno le parti sono sostanzialmente concordi : nel ricono

scere che il giudizio sulla stretta affinità implica una valu

tazione tecnico-discrezionale, ossia che la norma, che tale

giudizio contempla, non ha carattere rigido ma elastico, non tracciando limiti determinati e precisi alla fattispecie considerata. Tale opinione è conforme all'orientamento

giurisprudenziale di questo Consiglio in tema di affinità

di disciplina, onde la Sezione non ha ragioni per non con

dividerla.

Posto così l'accento sull'elasticità del criterio, deve

rilevarsi come sul giudizio tecnico discrezionale sia confi

gurabile un duplice tipo di sindacato : uno circoscritto alla

sola legittimità, che non importa un rifacimento del giu dizio, ma soltanto un controllo sotto il profilo formale e

sotto il profilo logico, ed uno esteso al merito, intesa que st'ultima espressione nel senso che l'autorità, che il sinda

cato esercita, possa rifare essa autonomamente il giudizio da altro soggetto compiuto e sostituire quindi a questo un

proprio diverso giudizio, purché non illogico e col rispetto, beninteso, delle forme di legge. In questa seconda ipotesi, in definitiva, la valutazione tecnico-discrezionale è affidata

all'autorità controllante che può sovrapporre il proprio al giudizio del soggetto controllato, ancorché questo si

mantenga nei limiti della logicità ; nella prima ipotesi, invece, gode dell'elasticità del criterio il soggetto control

lato e non quello controllante.

Orbene, le tesi in linea principale avanzate dalle parti contendenti possono così sintetizzarsi. Per il ricorrente,

poiché l'art. 4 a ciascun votante attribuisce il « diritto »

di votare professori di materia strettamente affine, gli con

ferisce altresì implicitamente ma sicuramente anche la

competenza al giudizio di stretta affinità e nessun potere di controllo, di nessuna natura, assegna al Ministro. Per i resistenti, invece, il Ministro è competente a rifare il

giudizio sulla stretta affinità, esercita cioè un controllo

che potrebbe (a parte la proprietà tecnica dell'espressione) considerarsi e di legittimità e di merito ; tale suo giudizio, che non abbisogna di alcuna motivazione, deve prevalere su quelli eventualmente diversi del corpo elettorale nè è

sindacabile, se non nei limiti della logicità, dinanzi a questo

Consiglio. Ma la Sezione, come già si è accennato, non ritiene di

poter aderire nè all'una nè all'altra di codeste tesi estreme :

non alla prima, poiché, dovendo il Ministro accertare

negli eletti il possesso dei requisiti di legge, la spettanza di un controllo di legittimità (esteso, quindi, anche alla lo

gicità del giudizio di stretta affinità implicitamente dato dal

corpo elettorale, che abbia eletto un insegnante di disciplina diversa da quella posta a concorso) non potrebbe in alcun

caso essergli negata ; non alla seconda, poiché l'esame

delle norme contenute nella legge n. 439 induce a ritenere

che oltre tale controllo di legittimità il Ministro non possa andare e non possa sostituirsi al giudizio del corpo eletto

rale, quando questo non sia inficiato da vizi di logicità. Invero, il principio informatore della legge, quale può

desumersi dal contesto di questa e com'è confermato dai

lavori parlamentari, è stato quello dell'unità della fonte di

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93 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

scelta dei commissari e del riconoscimento della più piena autonomia del corpo elettorale, principio che verrebbe invece vulnerato ove si ammettesse la possibilità per il Ministro di invalidare l'elezione in base a considerazioni diverse da quelle di pura legittimità e secondo un'elasticità di criteri che, quanto più ampia fosse, tanto più sminui rebbe l'anzidetta autonomia.

Avvalorano tale interpretazione :

a) l'espressione usata dall'art. 4 (« ciascun votante ha diritto di includere . . . nomi di professori. ... di ma teria strettamente affine »), corrispondente, d'altronde, a

quella contenuta nel precedente decreto legisl. luog. 5

aprile 1945 n. 238, in cui il termine « diritto » (non importa fino a qual punto tecnicamente esatto) induce ad escludere che il contenuto dei poteri del corpo elettorale sia condizio nato ad una valutazione tecnico-discrezionale di altro sog getto, condotta in base a criteri ampiamente elastici ;

b) la considerazione che la legge non considera il Ministro l'organo più idoneo ad esprimere un siffatto giu dizio, tanto che, per la determinazione delle discipline affini agli effetti della individuazione del corpo elettorale,

giudizio certo meno tecnico di quello della stretta affinità, si rimette esclusivamente al giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione (Sezione prima), cui il Ministro deve necessariamente conformarsi (art. 2) ; la circostanza che l'art. 4 non prevede che il Ministro senta il parere del

Consiglio superiore in sede di costituzione delle commis

sioni, denota, raffrontata conia menzionata norma dell'art.

2, che qui il sindacato che il Ministro è chiamato ad eser citare non è così penetrante da richiedere un giudizio dis

crezionale, ma si limita al solo profilo della legittimità ;

c) l'ulteriore considerazione che, se il legislatore avesse voluto attribuire al Ministro il potere di determinare discre zionalmente l'elettorato passivo, attraverso il suo autonomo

giudizio tecnico discrezionale sulle materie strettamente

affini, avrebbe logicamente previsto, quanto meno, una

determinazione preventiva rispetto alle votazioni. Quanto,

poi, alle forme in cui il controllo del Ministro deve eserci

tarsi, l'esigenza di una esauriente motivazione non pare possa essere contestata, in modo che sia consentito all'au torità giurisdizionale di conoscere e sindacare il criterio

seguito nel rinvenire un vizio logico nella ritenuta stretta affinità delle due materie. Ed è naturale che la predetta esigenza sarà tanto minore quanto più evidente sarà l'il

logicità del giudizio di stretta affinità implicitamente com

piuto dai votanti (sì che, ad esempio, sarà sufficiente la

semplice enunciazione che le materie non sono strettamente

affini, quando, ipotesi, peraltro, assai poco verosimile, fosse

eletto per il concorso di filosofia del diritto un professore di statistica).

Di conseguenza, il Ministro avrebbe potuto escludere il prof. Perticone, qualora avesse ritenuto che non potesse

logicamente considerarsi strettamente affine alla filosofia

del diritto la materia da lui insegnata (storia dei partiti e movimenti politici). Ma poiché, nella specie, l'illogicità non

può ritenersi di tale evidenza da render superflua l'enuncia zione del criterio, in base al quale è stata desunta, tanto

più che altre materie che con quella insegnata dal Perti

cone presentano evidenti affinità (ed in ispecie, la storia

delle dottrine politiche) sono state dal Ministero, attraverso

il riferimento ad un precedente parere del Consiglio su

periore, considerate strettamente affini alla filosofia del

diritto, una motivazione occorreva che rendesse palese il

criterio seguito. Il Ministro, invece, nessuna specifica moti

vazione ha dato, nè l'elenco delle materie ritenute stretta

mente affini, nel quale consiste e si esaurisce il predetto

parere del Consiglio superiore, consente di individuarne il

criterio informatore.

Nè potrebbe giovare a dare la motivazione all'impu

gnato provvedimento di esclusione del prof. Perticone il

secondo parere del Consiglio superiore, in data 11 dicembre

1959, essendo questo successivo al provvedimento suddetto ; a parte la considerazione, già posta in rilievo, che l'atto del

Ministro e quello del corpo consultivo che egli ritenga even

tualmente di sentire, devono avere ad oggetto, non un

nuovo autonomo giudizio tecnico discrezionale, ma il con

trollo della logicità del giudizio che è implicitamente alla base dei risultati delle elezioni.

Si appalesa perciò meritevole di accoglimento il profilo di difetto di motivazione dedotto con il primo motivo ag giunto.

Le censure non esaminate sono da considerare assor

bite, salvo quella adombrata col secondo motivo dell'ori

ginario ricorso e sviluppata col secondo motivo aggiunto, secondo cui il preventivo parere del Consiglio superiore avrebbe turbato e perciò renderebbe illegittima anche la

preliminare fase delle votazioni, censura che peraltro è

infondata, nulla impedendo al Ministro, in qualsiasi mo

mento, di chiedere il parere del proprio organo di consulenza

tecnica, senza che ciò possa costituire ragione di pertur bamento delle votazioni.

Per questi motivi, accoglie, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione y ; decisione 3 giugno 1961, n. 235 ; Pres. Gallo

P., Est. Vozzi ; Follo (Avv. Zini Lamberti, Sequi), Deslese ed altri (Avv. Guillot, Bodda) c. Finanze

(Avv. dello Stato Bronzini) e Comune di Torino (Avv. Borda, Rossini, Astuti).

Tasse e imposte comunali — Contributi di miglioria — Provvedimento istitutivo — Discrezionalità —

Limiti (R. d. 14 settembre 1931 n. 1175, t. u. per la finanza locale, art. 241).

Tasse e imposte comunali — Contributi di miglioria •— Varie zone del comune —- Istituzione con prov vedimenti diversi — Valutazione dell'incremento

di valore in relazione a date diverse — Legit timità — Condizione (R. d. 14 settembre 1931 n.

1175, art. 241). Tasse e imposte comunali — Contenzioso — Con

tributo di miglioria generica — Natura di con

tributo o di imposta — Incompetenza del Con

siglio di Stato (R. d. 14 settembre 1931 n. 1175, art. 241).

La istituzione del contributo di miglioria generica da parte dei comuni è discrezionale sia rispetto alV an, sia rispetto al quantum, ma purché non oltrepassi il limite massimo,

fissato per legge nel 15%, del maggior valore delle aree. (1) È legittimo il provvedimento istitutivo del contributo di

miglioria generico, ancorché riguardi una sola parte del territorio del comune e, per le varie zone di esso, fissi date diverse a partire dalle quali deve tenersi conto dei

trapassi di proprietà soggetti a contributo, ove alla di

versità di data corrispondano diverse condizioni obiet

tive. (2)

Sfugge alla giurisdizione del Consiglio di Stato la con

testazione della legittimità della imposizione di contributi

generici di miglioria, perché imposti a persone che non

sono più proprietarie di aree edificabili alla data di isti

tuzione del contributo, ed in misura tale da superare le somme impiegate dal comune per la realizzazione

dell'opera pubblica. (3)

(1) Conf. Cass. 27 marzo 1940, n. 975, Foro it., 1940, I, 1235, con nota di richiami, cui adde R. Rossini, Aspetti e limiti del

contributo di miglioria generica, in Nuova rass., 1957, 177.

(2) In senso contrario, con riferimento al contributo di

miglioria specifica, ma con argomenti che sembrano validi anche

per l'ipotesi di istituzione del contributo di miglioria generica, cfr. Cass. 27 marzo 1940, n. 975, citata sub nota 1, e, in dottrina

Turchiarulo, Carattere del contributo di miglioria specifica ai

sensi degli art. 236 segg. del t. u. sulla finanza locale, reale o per sonale, in Giur. it., 1940, 1, 1, 484.

(3) Non constano precedenti specifici editi.

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