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sezione VI; decisione 6 agosto 1997, n. 1161; Pres. Vacirca, Est. Piscitello; Associazione...

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sezione VI; decisione 6 agosto 1997, n. 1161; Pres. Vacirca, Est. Piscitello; Associazione provinciale degli industriali di Latina (Avv. Moscarini, Rosella) c. Federazione piccole e medie industrie del Lazio (Avv. Fornaro) e Min. lavoro e previdenza sociale (Avv. dello Stato Polizzi). Conferma Tar Latina 26 ottobre 1989, n. 745 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 11 (NOVEMBRE 1997), pp. 533/534-535/536 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191543 . Accessed: 25/06/2014 04:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.72.20 on Wed, 25 Jun 2014 04:26:06 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI; decisione 6 agosto 1997, n. 1161; Pres. Vacirca, Est. Piscitello; Associazioneprovinciale degli industriali di Latina (Avv. Moscarini, Rosella) c. Federazione piccole e medieindustrie del Lazio (Avv. Fornaro) e Min. lavoro e previdenza sociale (Avv. dello Stato Polizzi).Conferma Tar Latina 26 ottobre 1989, n. 745Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 11 (NOVEMBRE 1997), pp. 533/534-535/536Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191543 .

Accessed: 25/06/2014 04:26

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

(che sono sicuramente casi nei quali ha luogo la sostituzione

vicaria) e vi aggiunge anche l'ipotesi di «vacanza temporanea del posto» (che a rigore di quella figura fuoriesce), prevedendo in tali circostanze che legittimano all'esercizio della funzione

sia l'impiegato presente nell'ufficio con la qualifica più elevata.

Lo svolgimento delle mansioni di segretario generale del tri

bunale amministrativo regionale, quindi, costituisce un'evenien

za che per espressa previsione di legge integra il contenuto man

sionistico ordinario di tutte le qualifiche impiegatizie presenti nel ruolo del personale di segreteria degli organi di giustizia amministrativa.

Ma anche prescindendo da siffatta costruzione, che nega la

qualificazione di mansioni superiori a quelle svolte nella specie,

è evidente che, in concreto, l'assetto organizzativo delineato dalla

disposizione citata è stato voluto dal legislatore per sopperire alla necessità di evitare soluzioni di continuità nel funzionamen

to dei menzionati organi giurisdizionali. In ciò avvalendosi dell'art. 97 Cost., che, secondo l'insegna

mento della Corte costituzionale (sent. n. 236 del 27 maggio

1992, id., 1993, I, 2453), reca limiti all'incondizionata applica zione dell'art. 36 Cost, tali da autorizzare anche «norme di or

ganizzazione dei pubblici uffici che, per esigenze eccezionali di

buon andamento dei servizi, consentono l'assegnazione tempo ranea di dipendenti a mansioni superiori alla loro qualifica sen

za diritto a variazioni del trattamento economico».

Per le considerazioni che precedono l'appello in epigrafe de

v'essere accolto e, per l'effetto, dev'essere annullata la sentenza

impugnata e respinto il ricorso proposto in primo grado.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 6 agosto 1997, n. 1161; Pres. Vacirca, Est. Piscitello; Associazione pro

vinciale degli industriali di Latina (Aw. Moscarini, Rosel

la) c. Federazione piccole e medie industrie del Lazio (Aw.

Fornaro) e Min. lavoro e previdenza sociale (Aw. dello Sta

to Polizzi). Conferma Tar Latina 26 ottobre 1989, n. 745.

Lavoro (collocamento e mobilità della mano d'opera) — Com

missione circoscrizionale per l'impiego — Composizione —

Rappresentanza — Principio pluralistico (L. 28 febbraio 1987

n. 56, norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, art. 1).

In sede di costituzione della commissione circoscrizionale per

l'impiego è illegittima l'assegnazione di tutti i seggi disponibi li ad una sola organizzazione sindacale, dovendosi assicurare

espressione e considerazione anche agli interessi di categoria

minoritari, in ossequio al principio pluralistico della rappre

sentanza sindacale. (1)

(1) La decisione ribadisce che la rappresentatività delle organizzazio ni sindacali non si misura solo «a peso» ma anche in «qualità», secon

do il principio pluralistico desumibile dagli art. 18 e 39 Cost., in modo

da assicurare la partecipazione nelle varie forme dell'esplicazione dei

diritti sindacali nel rapporto di lavoro anche ad associazioni presenti solo localmente ma portatrici di interessi qualificati e meritevoli di tute

la: Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 1996, n. 767, Foro it., Rep. 1996,

voce Lavoro (collocamento), n. 20 (richiamata in motivazione, secondo

cui l'assegnazione di tutti i seggi disponibili ad una sola organizzazione sindacale è legittima solo ove questa dimostri di possedere una consi

stenza e un grado di rappresentatività almeno doppi di quella meno

rappresentativa); 24 settembre 1993, n. 630, id., Rep. 1993, voce Previ

denza sociale, n. 155 (secondo cui deve essere assicurata nel comitato

provinciale dell'Inps la rappresentanza di un'associazione largamente minoritaria ma portatrice di una diversa visione degli interessi della ca

tegoria); 12 febbraio 1993, n. 159, ibid., voce Amministrazione dello

Stato, n. 108 (secondo cui, una volta accertata l'esistenza di un'obietti

va consistenza e capacità rappresentativa dell'associazione sindacale mi

noritaria, è giustificata la deroga al principio della potenziale propor

zionalità); 3 giugno 1992, n. 455, id., Rep. 1992, voce Sindacati, n.

64, e 9 ottobre 1991, n. 616, id., Rep. 1991, voce Amministrazione

dello Stato, n. 114 (secondo cui il principio pluralistico deve pur sempre

contemperarsi con quello proporzionale, selezionando fra le associazio

ni rappresentative quelle più rappresentative); 12 luglio 1991, n. 460, ibid.,

voce Previdenza sociale, n. 1045 (che ritiene non satisfattiva degli inte

II Foro Italiano — 1997.

Diritto. — L'appello è infondato.

Con la sentenza appellata è stato affermato, essenzialmente,

che la ricorrente Associazione pronvinciale degli industriali di

Latina, «pur avendo incontestabilmente una rappresentatività

maggiore», rispetto alla Federazione piccole e medie industrie

del Lazio, «non può rivendicare una rappresentatività esclusiva

della categoria e degli interessi dei datori di lavoro», ai fini

dell'attribuzione ad essa, in sede di costituzione della commis

sione circondariale per l'impiego (di Latina), ai sensi dell'art

7, 5° comma, 1. 28 febbraio 1987 n. 56, di ambedue i seggi

spettanti alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Con

seguentemente, è stato ritenuto legittimo il provvedimento del

l'Ulpmo costitutivo della predetta commissione, in quanto ap

plicativo del principio pluralistico (costantemente affermato dalla

costante giurisprudenza in materia), che meglio consente di va

lutare — nella determinazione del grado di rappresentatività delle

organizzazioni sindacali — oltre all'elemento quantitativo del

numero degli iscritti (proprio del principio di proporzionalità) altri elementi espressivi della presenza nel mercato del lavoro

di adeguate strutture organizzative e della difesa degli interessi

degli associati per la soluzione di controversie individuali e col

lettive di lavoro.

Quanto alla contraddizione in cui sarebbe incorso lo stesso

Tar di Latina rispetto ad altre pronunce (nn. 731, 732 e 742/89)

che — rigettando ricorsi proposti dalla Federlazio relativamente

alla costituzione delle commissioni circoscrizionali per l'impie

go di Formia, Aprilia e Terracina — hanno, invece, riconosciu

to la legittimità dell'attribuzione di entrambi i seggi disponibili alla sola associazione sindacale maggiormente rappresentativa,

può rilevarsi che detta contraddizione è stata eliminata con l'an

nullamento, in sede di appello, delle decisioni in questione (v.

dee. n. 767 del 3 giugno 1996 di questa sezione, Foro it., Rep.

1996, voce Lavoro (collocamento), n. 20). La corretta applicazione del criterio di rappresentatività so

pra individuato deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, an

ressi in gioco la partecipazione al comitato provinciale Inps della sola

organizzazione di maggiore consistenza numerica); 7 marzo 1990, n.

346, id., Rep. 1990, voce Professioni intellettuali, n. 126 (che ritiene

insufficiente ai fini della determinazione del grado di rappresentatività dei sindacati il solo dato quantitativo della consistenza numerica dei

soggetti rappresentativi, dovendo essere tenuti presenti anche ulteriori

elementi indicativi, quali la specialità degli interessi collettivi o profes sionali espressi); 14 luglio 1987, n. 468, id., Rep. 1987, voce Ammini

strazione dello Stato, n. 159; 2 luglio 1987, n. 463, ibid., n. 160; 31

marzo 1987, n. 223, ibid., n. 161; 9 agosto 1986, n. 635, id., Rep.

1986, voce cit., n. 132; 23 ottobre 1981, n. 540, id., Rep. 1982, voce

Impiegato dello Stato, n. 1035; Tar Lazio, sez. I, 17 ottobre 1991, n.

1751, id., Rep. 1992, voce Amministrazione dello Stato, n. 105; Tar

Toscana, sez. I, 28 giugno 1991, n. 369, ibid., n. 258 (che esclude,

però, l'operatività del principio pluralistico nel caso in cui la stessa or

ganizzazione sindacale raccolga il maggior numero di adesioni all'inter

no di due distinte categorie produttive); 4 ottobre 1991, n. 518, ibid., voce Sindacati, n. 67 (e Toscana lavoro giur., 1992, 125, con nota di

Nicolosi); Tar Friuli-Venezia Giulia 3 agosto 1988, n. 483, Foro it.,

Rep. 1989, voce Amministrazione dello Stato, n. 168; Tar Lombardia, sez. I, 4 settembre 1987, n. 425, id., Rep. 1988, voce cit., n. 187; Tar

Lazio, sez. Ili, 11 settembre 1986, n. 2931, id., Rep. 1987, voce Previ

denza sociale, n. 164; Tar Toscana 22 aprile 1983, n. 93, id., Rep.

1983, voce Sindacati, n. 200. Per ogni riferimento sui criteri di «maggiore rappresentatività», prima

e dopo l'art. 47 d.leg. 29/93 ed il referendum abrogativo dell'11 giugno

1995, v. Cons. Stato, sez. I, 27 settembre 1995, n. 2648, id., 1996, III,

84, e Tar Lazio, sez. I, 23 novembre 1995, n. 2001, ibid., 55, con nota

di richiami; Corte cost. 4 dicembre 1995, n. 492, ibid., I, 5, con nota

di G. Amoroso, Nuovo intervento della Corte costituzionale sulla nozio

ne di «maggiore rappresentatività» delle associazioni sindacali e possibili

riflessi sull'art. 19 dello statuto dei lavoratori. In materia si deve regi strare che il tanto atteso intervento normativo per colmare il vuoto la

sciato dall'abrogazione dell'art. 47 d.leg. 29/93 è arrivato in porto: in

attuazione della delega contenuta nell'art. 11 1. 59/97 (c.d. Bassanini), il governo ha predisposto un decreto delegato ove (come si legge nel co

municato stampa n. 96 del 31 ottobre della presidenza del consiglio dei

ministri) «sono ammesse alle trattative nazionali, le organizzazioni sin

dacali che abbiano una rappresentatività minima del cinque per cento,

che viene calcolata in base alla media tra due dati: la percentuale di iscritti

rispetto al totale e la percentuale di voti rispetto al totale. È prevista l'elezione di organismi di rappresentanza unitaria del personale in ogni

amministrazione con oltre quindici dipendenti. In via transitoria, nel primo anno di applicazione, la rappresentatività minima richiesta per l'ammis

sione alle trattative nazionali è del quattro per cento, calcolata in percen tuale sulle deleghe rilasciate per i contributi sindacali»; il d.leg. 4 novem

bre 1997 n. 396 è in G.U. n. 266 del 14 novembre.

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PARTE TERZA

che nell'utilizzazione, per la commissione circoscrizionale in que stione, di un criterio di rappresentatività «intermedio» (tra quel lo nazionale e quello più specificamente locale), in quanto capa ce di «assicurare espressione e considerazione agli interessi di ca

tegoria anche minoritari, che sono sentiti e valutati in modo diversificato nel tessuto sociale».

Devono, pertanto, ritenersi Superate le rimanenti censure, vol te ad evidenziare carenze di istruttoria o di motivazione dell'atto

impugnato in primo grado, non costituendo comunque gli esiti

negativi (o discutibili) sottolineati dalla ricorrente-appellante, in mancanza di precisi parametri normativi utilizzabili per il ripar to dei posti all'interno di ciascun settore economico rappresenta to in seno alla commissione circoscrizionale in questione, elementi

sufficienti ad infirmare la validità delle scelte effettuate dall'am ministrazione per assicurare la rappresentatività delle organizza zioni sindacali, con riferimento alla situazione delle singole or

ganizzazioni in sede provinciale (nonostante il più ristretto am bito di operatività degli organi da costituire), in modo da consentire opportune compensazioni tra le diverse circoscrizioni

comprese nell'ambito della pronvincia. Per le considerazioni che precedono, l'appello in esame deve

essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza ap pellata.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione III; sentenza 17 settembre 1997, n. 2163; Pres.

Cossu, Est. Fera; Partito radicale ed altri (Aw. Motzo, Ca ra vita di Toritto), Codacons ed altri (Aw. Rienzi, Lioi, Viti, Merenghi) c. Min. tesoro ed altri, Partito popolare ita liano (Aw. Guarino) ed altri.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione III; sentenza 17 settembre 1997, n. 2163; Pres.

Partiti politici — Finanziamento pubblico — Ricorso — Giuris dizione ordinaria — Fattispecie (Cost., art. 1, 3, 48, 49, 53, 67, 75, 81, 103; 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, sul conten zioso amministrativo, art. 2; 1. 2 gennaio 1997 n. 2, norme

per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai mo vimenti o partiti politici, art. 4).

Rientra nella giurisdizione del giudice civile, facendosi valere un diritto politico diretto alla conservazione dell'esito del re

ferendum del 1993 di abrogazione della disciplina sul finan ziamento pubblico dei partiti, la cognizione dei ricorsi con cui sono stati impugnati i decreti del ministro del tesoro di

ripartizione tra i partiti politici dei contributi per l'anno 1997, secondo quanto previsto dall'art. 4 l. 2 gennaio 1997 n. 2

(nella specie, sono stati quindi dichiarati inammissibili, per difetto di giurisdizione, i ricorsi presentati davanti al giudice amministrativo). (1)

(1) I ricorrenti sostenevano l'illegittimità costituzionale della 1. 2/97 (Le leggi, 1997, I, 48), che ha regolato il finanziamento pubblico dei partiti, in quanto ritenuta in contrasto con l'esito della consultazione referendaria del 1993, attraverso la quale il corpo elettorale si era espresso, a larghissima maggioranza, per l'abrogazione della vigente legge sul fi nanziamento pubblico dei partiti politici (per l'ammissibilità della rela tiva richiesta, v. Corte cost. 4 febbraio 1993, n. 30, Foro it., 1993, I, 647, con nota di richiami e osservazioni di Romboli).

Il tribunale osserva come dalla disciplina del finanziamento pubblico dei partiti, contenuta nella 1. 2/97, non emergono situazioni qualifica bili come interessi legittimi, ma semmai come diritti soggettivi, di natu ra tributaria o civile, con la conseguenza che le relative controversie sono da ritenersi devolute al giudice civile e non a quello amministrativo.

Il comitato promotore del referendum sulla legge sul finanziamento pubblico dei partiti politici ha sollevato, per due volte, conflitto di at tribuzione tra poteri dello Stato. Una prima volta nei confronti dell'at to di approvazione, da parte della prima commissione permanente del senato in sede deliberante, della proposta di legge recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o par titi politici ed una seconda nei confronti del senato, della camera dei deputati, del presidente della repubblica, del senato e della camera, in ordine alla approvazione e promulgazione della 1. 2/97. Nel primo caso il conflitto è stato dichiarato estinto, a seguito di rinuncia da parte

Il Foro Italiano — 1997.

Diritto. — 1. - In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, per la evidente connessione sotto il profi lo oggettivo.

2.-1 ricorsi sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Oggetto dell'impugnativa, proposta dal Partito radicale, da alcuni componenti del comitato promotore del referendum del

1993, dal Codacons e da altri movimenti di difesa dei consuma tori nonché da singoli cittadini, sono i decreti del ministro del tesoro in data 28 febbraio 1997 e 6 marzo 1997, che hanno

ripartito tra i partiti e movimenti politici la somma di lire 160 miliardi, a titolo di contributo per l'anno 1997, ai sensi dell'art. 4 1. 2 gennaio 1997 n. 2.

I ricorrenti, con i vari motivi di ricorso, denunciano nella sostanza l'illegittimità costituzionale di detta legge, che essi af fermano avrebbe reintrodotto il sistema del finanziamento pub blico dei partiti politici abolito a seguito del referendum del 1993.

II collegio non ignora che la Corte costituzionale, con ordi nanza n. 9 del 14 gennaio 1997 (Foro it., 1997, I, 365), ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni

presentato dai membri del comitato promotore del referendum

(oggi ricorrenti in questa sede di giustizia), osservando tra l'al tro che «la normativa successivamente emanata dal legislatore è pur sempre soggetta all'ordinario sindacato di legittimità co stituzionale e quindi permane comunque la possibilità di un con trollo di questa corte in ordine all'osservanza — da parte del

legislatore stesso — dei limiti relativi al dedotto divieto formale o sostanziale di ripristino della normativa abrogata dalla volon tà popolare».

Ciò non vuol dire, però, che il giudizio di fronte al giudice a quo non debba avvenire nel rispetto delle regole sull'esercizio della giurisdizione e, in particolare con riferimento alla presente fattispecie, di quelle sul riparto della stessa tra giudice ordina rio e giudice amministrativo.

È appena il caso di ricordare come l'art. 2 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, affida alla giurisdizione ordinaria «tutte le cau se per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia

questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa esse re interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano ema nati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità ammini strativa». A ciò si aggiunge l'art. 103, 1° comma, Cost., secon do il quale gli organi di giustizia amministrativa «hanno

giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica ammini strazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indica te dalla legge, anche di diritti soggettivi».

Va escluso, tacendo la legge, che la materia regolata alla 1. n. 2 del 1997 rientri nell'ambito della giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo. Né può dirsi che la controversia rientri nell'ambito della giu

risdizione generale di legittimità. Va osservato al riguardo come la 1. n. 2 del 1997 consente

che ciascun contribuente, all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, possa destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta al finanziamento dei movimenti e partiti politici (art. 1), che abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla camera dei deputati o al senato della repubblica (art. 2, 1° comma). La determina zione dell'ammontare del fondo così realizzato e la sua riparti zione tra i partiti è affidata al ministro del tesoro, il quale vi

provvede, sulla base delle dichiarazioni di appartenenza ai par titi e movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accetta zione della candidatura, in proposizione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione della camera dei deputati (art. 3). In via transi

toria, è prevista l'erogazione con medesimi criteri di riparto di una somma pari a 160 miliardi di lire (art. 4).

Si tratta, come è evidente, di un rapporto giuridico comples so, nel quale la dichiarazione di volontà del contribuente con corre a determinare l'ammontare complessivo di una obbliga

dei ricorrenti (ord. 8 ottobre 1996, n. 338, id., 1997, I, 365, con nota di richiami), mentre nel secondo la corte lo ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione dei ricorrenti (ord. 14 gennaio 1997, n. 9, ibid.). Per un commento alla recente 1. 2/97, v. gli interventi di Lanchester, Sabattini, Puoti, La legge sulla contribuzione volontaria ai partiti e ai movimenti politici, in Nomos, 1996, fase. 3, 53 ss.

Per la sussistenza della giurisdizione civile nel caso in cui vengano in esame diritti politici, v., con riguardo alla materia elettorale, Cass. 11 novembre 1982, n. 5938, Foro it., Rep. 1982, voce Elezioni, n. 193.

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