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sezione VI; decisione 9 agosto 1996, n. 1010; Pres. Laschena, Est. D'Angelo; Min. ambiente (Avv....

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sezione VI; decisione 9 agosto 1996, n. 1010; Pres. Laschena, Est. D'Angelo; Min. ambiente (Avv. dello Stato Ferri) c. Codacons (Avv. Rienzi, Canestrelli). Conferma Tar Lazio, sez. II, 7 aprile 1995, n. 667 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 5 (MAGGIO 1997), pp. 263/264-267/268 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191255 . Accessed: 28/06/2014 12:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.112 on Sat, 28 Jun 2014 12:09:02 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI; decisione 9 agosto 1996, n. 1010; Pres. Laschena, Est. D'Angelo; Min. ambiente (Avv.dello Stato Ferri) c. Codacons (Avv. Rienzi, Canestrelli). Conferma Tar Lazio, sez. II, 7 aprile1995, n. 667Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 5 (MAGGIO 1997), pp. 263/264-267/268Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191255 .

Accessed: 28/06/2014 12:09

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PARTE TERZA

del procedimento previsto dall'art. 27, n. 4, t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 può essere integrato il comando contenuto nella senten za passata in giudicato con accoglimento della richiesta di riva lutazione e di interessi legali in ordine a crediti di lavoro (Cons. Stato, ad. plen., 8 ottobre 1985, n. 19, Foro it., 1985, III, 413).

Tuttavia, tale orientamento presuppone che gli accessori del credito costituiscano pacificamente uno degli strumenti di de terminazione del petitum originario.

Nel caso in esame ciò deve essere escluso per motivi relativi al caso concreto e per motivi di ordine generale.

Sotto il primo profilo va osservato che il giudicato della Cor te dei conti del 30 marzo 1990 non contiene alcuna statuizione sulla pensione privilegiata di ottava categoria a vita, concessa con successivo decreto ministeriale del 4 febbraio 1993.

Sotto il secondo profilo va precisato che il giudice ammini strativo può adottare, in sede di interpretazione integrativa del

precetto racchiuso nella sentenza da eseguire, una statuizione

analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpretativi che sarebbero comunque devoluti alla propria giurisdizione. Analo

ghi poteri di integrazione non possono, invece, esercitarsi allor ché la sentenza di cui si chieda l'ottemperanza sia stata adottata da un giudice appartenente a un diverso ordine giurisdizionale e la questione sui diritti accessori rientri nella sua giurisdizione. È questo il caso delle controversie relative a interessi e rivaluta zione su crediti pensionistici, attribuite pacificamente alla giuris dizione della Corte dei conti (Cass. 4 ottobre 1996, n. 8682, id., Mass., 793; 9 marzo 1995, n. 2742, id., Rep. 1995, voce

Pensione, n. 26). Non c'è, quindi, ragione per discostarsi dal

l'insegnamento della Corte di cassazione la quale, in una fatti

specie simile, ha ritenuto che l'integrazione della sentenza rien trasse nella giurisdizione della Corte dei conti e non nei poteri del giudice dell'ottemperanza (24 aprile 1992, n. 4970, id., Rep. 1992, voce cit., n. 507).

La decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata sen za rinvio. Restano assorbite le altre doglianze.

id., 1992, III, 469, con nota di richiami; Tar Lazio, sez. Latina, 7 mar zo 1995, n. 258 (in relazione a pretese basate su norme entrate in vigore successivamente al giudicato), id., Rep. 1995, voce cit., n. 921; Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 1996, n. 765, Cons. Stato, 1996, I, 993. Cfr., anche Cons, giust. amm. sic. 28 novembre 1996, n. 451, ibid., 1827: in sede di giudizio di ottemperanza non si può rimettere in discussione la decisione cui l'amministrazione deve ottemperare, nemmeno median te la deduzione di una circostanza che, pur avendo carattere pregiudi ziale, in concreto, per fatto imputabile alla parte soccombente, non sia stata fatta valere nei modi, nelle sedi e nei tempi consentiti.

Ed è necessario considerare che la rivalutazione e l'attribuzione degli interessi rispetto al credito retributivo del dipendente pubblico, disposta dal giudice amministrativo dell'ottemperanza, costituisce una integra zione della domanda del ricorrente: ammissibile per la particolare natu ra di quel credito, ma in deroga al principio della non ampliabilità del giudicato; integrazione, la quale esula, perciò, dalla mera esecuzione di questo.

IV. - La decisione della adunanza plenaria (come, del resto, l'ordi nanza di rimessione del Consiglio di giustizia amministrativa siciliana), è stata emessa in sede di appello contro una sentenza del Tar per la Sicilia che, infatti, è stata riformata.

La vicenda, e tale decisione, hanno riproposto il problema dei limiti entro i quali siano appellabili le sentenze emesse dai giudici amministra tivi di primo grado sui giudizi di ottemperanza al giudicato. Al riguar do, Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 1992, n. 297, id., 1992, III, 469, che ha affermato che il giudice di appello può sindacare la correttezza dei criteri generali che il tribunale amministrativo regionale aveva prescritto al commissario ad acta, anche dopo che questo ha adottato le delibere di sua competenza.

L'ampia nota di richiami dà conto dell'orientamento giurisprudenzia le, contrario all'ammissibilità dell'appello contro sentenze contenenti mere misure attuative del giudicato, almeno quando non siano aberran ti, o comunque estranee all'àmbito e alla funzione dello specifico giudi zio; e favorevole quando il giudice di primo grado si è pronunciato, o ha omesso illegittimamente di pronunciarsi, sulla regolarità del rito seguito, sulla sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive dell'a zione, nonché sulla fondatezza della pretesa azionata.

Successivamente, sostanzialmente nello stesso senso, anche se con for mulazioni variabili in relazione alle particolarità dei singoli casi da deci dere, Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 1994, n. 787, id., Rep. 1994, voce cit., n. 231: sez. V 1° marzo 1993, n. 311, ibid., n. 232; sez. IV 8 maggio 1995, n. 324, id., Rep. 1995, voce cit., n. 943.

La decisione ora riportata riforma la sentenza di primo grado che aveva integrato la pretesa del ricorrente malgrado che questa fosse stata definita da un giudicato di un giudice speciale; e, quindi, anche questo profilo è conforme alla giurisprudenza consolidata.

Il Foro Italiano — 1997.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 9 agosto 1996, n. 1010; Pres. Laschena, Est. D'Angelo; Min. ambiente (Avv. dello Stato Ferri) c. Codacons (Avv. Rienzi, Canestrelli). Conferma Tar Lazio, sez. II, 7 aprile 1995, n. 667.

Procedimento civile — Difesa personale della parte — Avvoca to dipendente di ente pubblico — Ammissibilità — Limiti

(Cod. proc. civ., art. 86; r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, art.

3). Ambiente (tutela dell') — Associazione di protezione ambienta

le — Codacons — Istanza di riconoscimento — Diniego mi

nisteriale — Illegittimità (L. 8 luglio 1986 n. 349, istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno am

bientale, art. 13).

La facoltà di assumere personalmente il patrocinio, riconosciu ta dall'art. 86 c.p.c. al soggetto che ne abbia le qualità neces

sarie, spetta anche agli avvocati che, in quanto dipendenti di enti pubblici, siano iscritti nell'elenco speciale annesso al l'albo professionale, di cui all'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, purché agiscano o siano convenuti in proprio. (1)

È illegittimo il decreto con cui il ministro dell'ambiente ha re

spinto l'istanza di riconoscimento del Codacons (Coordina mento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei di ritti degli utenti e dei consumatori) quale associazione di pro tezione ambientale, ai sensi dell'art. 13 I. 8 luglio 1986 n.

349, posto che esso, quale associazione autonoma, a base de

mocratica, con ampia diffusione nazionale, istituzionalmente

finalizzata alla tutela dell'ambiente, con un'attività di sensibi lizzazione ai valori ambientali e di denunzia giudiziaria delle iniziative pubbliche e private che ne appaiano lesive, soddisfa tutti i requisiti normativamente richiesti. (2)

(1) Contra, nel senso che la facoltà di autodifesa è riconosciuta al professionista legale, sia quando stia in giudizio in proprio, sia quando sia costituito in nome altrui, in forza di rappresentanza legale o organi ca, Cass. 16 ottobre 1956, n. 3647, Foro it., Rep. 1956, voce Avvocato, n. 103.

Sulla facoltà di difendersi da sé nelle cause personali, v. Trib. Napoli 2 dicembre 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 42.

Nel senso, invece, che il suo ius postulandi si limita agli affari propri dell'ente da cui dipende, v. Tar Puglia, sez. Lecce, 8 febbraio 1990, n. 145, id., Rep. 1991, voce cit., n. 40.

Con riferimento all'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo pro fessionale, nel senso che non ne hanno diritto né gli avvocati dipendenti di una Usi, presso cui non sia istituito un autonomo ufficio legale, Cass., sez. un., 10 maggio 1993, n. 5331, id., Rep. 1993, voce cit., n. 39; né i legali dipendenti dalla Rai e dall'Alitalia, essendo queste società per azioni non riconducibili tra le istituzioni pubbliche di cui all'art. 3 r.d.l. 1578/33, Cass. 9 dicembre 1992, n. 13005, id., 1993, I, 636, e 11 novembre 1991, n. 12017, id., 1992, I, 702, con note di richiami.

Nel senso che l'attività di difesa svolta nel proprio interesse, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., dà comunque diritto alla liquidazione dei relativi onorari, v. Cass. 24 gennaio 1994, n. 691, id., Rep. 1994, voce Procedi mento civile, n. 81. In ogni caso, non si richiede una procura a sé stesso, né una formale dichiarazione di voler assumere la propria difesa essendo sufficiente l'esplicitazione delle proprie qualità nell'atto di co stituzione in giudizio: v. Cass. 9 agosto 1962, n. 2489, id., 1963, I, 789, con nota di richiami.

(2) Nel merito, il Consiglio di Stato ha affrontato la questione del riconoscimento del Codacons quale associazione di protezione ambien tale, ai sensi dell'art. 13 1. 8 luglio 1986 n. 349, il cui diniego da parte del ministero dell'ambiente era stato dichiarato illegittimo in primo gra do (cfr. la sentenza confermata, Tar Lazio, sez. II, 7 aprile 1995, n. 667, Foro it., Rep. 1995, voce Ambiente (tutela dell'), nn. 98-100).

La questione è particolarmente rilevante ai fini dell'accertamento del la legittimazione a ricorrere del Codacons a tutela dei beni ambientali, posto che, secondo una certa giurisprudenza, dal combinato disposto degli art. 13 e 18 1. 349/86, si evince che la suddetta legittimazione va riconosciuta solo a quelle associazioni che siano state individuate con decreto del ministro dell'ambiente: in tal senso e proprio con riferi mento al difetto di legittimazione del Codacons, v. Tar Lazio, sez. I, 20 gennaio 1995, n. 62, id., 1995, III, 460, con nota di richiami di Reggiani.

Come corollari di tale impostazione, da un lato, si nega la legittima zione delle sezioni locali delle associazioni riconosciute, sul presupposto della loro mancata inclusione nei decreti ministeriali: Tar Emilia Roma gna, sez. I, 18 febbraio 1993, n. 57, id., Rep. 1994, voce Giustizia amministrativa, n. 348; dall'altro lato, si afferma che l'attribuzione ex lege solo a determinate associazioni della tutela degli interessi ambien tali, esclude anche la loro azionabilità da parte del singolo: Trga Trentino

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Diritto. — Il giudizio si incentra sul decreto in data 2 feb

braio 1994 del ministro dell'ambiente, con il quale è stata re

spinta l'istanza del Codacons (Coordinamento delle associazio

ni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei con

sumatori) intesa ad ottenere il suo riconoscimento come

associazione di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13 1.

8 luglio 1986 n. 349. Il diniego di riconoscimento si fonda sul

l'asserita inesistenza di una base associativa autonoma, sull'irri

levanza della sua attività in ordine alla difesa ambientale, sulla

riscontrata natura dello stesso più come centro di attività giuri dica che come associazione ambientalistica. Il Tar del Lazio (se zione II), su ricorso del Codacons, con decisione n. 667 (Foro

it., Rep. 1995, voce Ambiente (tutela dell'), nn. 98-100), del

7 aprile 1995, ha accolto lo stesso e, per l'effetto, ha annullato

il provvedimento di diniego unitamente, in parte qua, ai criteri

elaborati dall'amministrazione per l'esame delle domande pre sentate ai sensi del menzionato art. 13. Il ministero dell'am

biente si è gravato in appello avverso la citata decisone, chie

dendone l'annullamento.

In ordine all'atto di appello preliminarmente occorre prende re in esame la questione posta dall'avv. Giuseppe Lo Mastro,

presidente del Codacons, circa la possibilità che egli, in quanto

avvocato, possa difendersi da sè, essendo stato affermato che

i legali iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo professiona

le, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, r.d.l. 27 novembre 1933

n. 1578, in considerazione del fatto che sono dipendenti di av

vocature pubbliche — e tale è la posizione dell'avv. Lo Mastro,

dipendente, quale avvocato, dell'ufficio legale del comune di

Roma — non potrebbero stare personalmente in giudizio. Al riguardo — tenuto conto che per la parte generale del

diritto processuale amministrativo si applicano, in linea analo

gica, per quanto non espressamente previsto, le norme del codi

ce di procedura civile, sempre che esse siano compatibili con

il carattere del processo amministrativo — si osserva che, ai

sensi dell'art. 86 c.p.c., «la parte o la persona che la rappresen

Alto Adige, sez. Bolzano, 14 maggio 1990, n. 207, id., Rep. 1990, voce

cit., n. 496. Occorre tuttavia considerare che tale orientamento non è univoco in

giurisprudenza: secondo un'altra corrente interpretativa, infatti, la nor

mativa in questione avrebbe introdotto un duplice meccanismo di con

ferimento della legittimazione a ricorrere, l'uno, automatico, basato sul

l'atto di individuazione ministeriale, l'altro fondato sul potere del giu dice di accertare caso per caso la legittimazione di una data associazione, sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di azionali

bilità degli interessi diffusi: v., in riferimento al Codacons, Tar Lazio, sez. II, 14 aprile 1992, n. 1079, id., Rep. 1992, voce cit., n. 424, non

ché, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 1996, n. 182, id., 1996,

III, 496, con nota di richiami. In conseguenza, si ammette la legittimazione anche degli organi loca

li, purché sia prevista espressamente dallo statuto: Tar Veneto, sez. II, 9 giugno 1992, n. 475, id., Rep. 1992, voce cit., n. 422.

Nel senso che il Codacons è legittimato ad impugnare solo provvedi menti lesivi degli interessi dell'intero gruppo e non quegli atti che inci dano solo sulla posizione dei singoli iscritti, v. Tar Lazio, sez. III, 10

febbraio 1993, n. 63, id., Rep. 1993, voce cit., n. 408; contra, sez.

I 18 maggio 1993, n. 760, ibid., n. 402. In generale, la giurisprudenza prevalente esclude che le associazioni

di categoria possano agire a tutela di interessi dei singoli consociati, difettando in tale ipotesi l'imprescindibile requisito della personalità del

l'interesse a ricorrere: v. Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 1995, n. 562,

id., Rep. 1995, voce cit., n. 359, e sez. VI 7 febbraio 1995, n. 158,

ibid., n. 361; sez. V 14 giugno 1994, n. 669, id., Rep. 1994, voce cit., n. 382; sez. IV 7 ottobre 1993, n. 852, id., Rep. 1993, voce cit., n.

401; Tar Friuli-Venezia Giulia 17 dicembre 1994, n. 437, id., Rep. 1995, voce cit., n. 360.

In alcuni casi, tuttavia, di fronte ad un provvedimento lesivo di una

pluralità di interessi distinti, si ammette la legittimazione concorrente

dell'associazione e dei singoli componenti, nella cui sfera giuridica il

provvedimento abbia inciso negativamente: v. Tar Lazio, sez. Ili, 12

giugno 1992, n. 782, id., 1993, III, 245, con nota di richiami.

Quanto alla natura degli interessi azionabili dalle diverse associazio

ni, occorre una verifica caso per caso, sulla base delle finalità statutarie

dell'ente in questione. Con specifico riferimento al Codacons, trattan

dosi di associazione che persegue non solo finalità di protezione am

bientale, ma anche di generale tutela dei consumatori, la giurisprudenza

gli riconosce una legittimazione piuttosto ampia: v., ad es., Tar Lazio, sez. Ili, 10 gennaio 1992, n. 23, id., Rep. 1992, voce cit., n, 473, sulla

facoltà di impugnare i provvedimenti Anas, determinativi delle nuove

tariffe autostradali; tale facoltà è invece negata in relazione ai provve dimenti sanzionatori irrogati dalla Autorità garante della concorrenza

e del mercato, pur riconoscendosi al Codacons la legittimazione ad in

Ii Foro Italiano — 1997.

ta o assiste, quando ha le qualità necessarie per esercitare l'uffi

cio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare

in giudizio senza il ministero di altro difensore». Alla luce degli elementi suindicati, il collegio ritiene che la parte possa assume

re personalmente il patrocinio se agisca o sia convenuta in giu dizio in proprio, ma non anche se agisca o sia costituita in giu dizio in nome altrui in forza di rappresentanza legale o di rap

presentanza organica. Per quanto riguarda l'appello sotto il profilo del merito, si

osserva che dal testo dell'art. 13, 1° comma, 1. n. 349 del 1986

risulta che i soggetti aventi titolo all'individuazione ministeria

le, produttiva degli effetti previsti dagli art. 12 e 18 dela stessa

legge, sono le associazioni di protezione ambientale a carattere

nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, che si con

traddistinguono in base alle finalità programmatiche e all'ordi

namento interno democratico contemplati dallo statuto nonché

in base alla continuità dell'azione e alla sua rilevanza esterna.

Dal che discende che costituiscono requisiti basiliari ai fini del

l'individuazione ai sensi del citato art. 13: 1) la struttura asso

ciativa del soggetto istante; 2) il carattere nazionale o la presen za dell'associazione in almeno cinque regioni; 3) l'ordinamento

interno democratico; 4) le finalità programmatiche in campo

ambientale; 5) la continuità dell'azione e la sua rilevanza esterna.

Il ministero dell'ambiente con atto in data 11 gennaio 1988 — depositato in giudizio — ha enucleato, con riferimento al

l'art. 13 1. n. 349 del 1986, alcuni criteri discriminanti le varie

organizzazioni nonché altri ricavati in via interpretativa ai fini

del riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale,

sicché, sulla base di tali criteri, i requisiti delle associazioni me

desime si contraddistinguono: a) per il carattere associativo del

l'organizzazione; b) la presenza dell'associazione in almeno cin

que regioni; e) per la previsione statutaria di un ordinamento

interno democratico; d) per il conseguimento di finalità am

bientali con prevalenza rispetto ad altri fini curati dall'associa

zione; e) per l'attività continuativa in ambito pluriennale; f) per

tervenire nel giudizio promosso da terzi: v. Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 1996, n. 1792, id., 1997, III, 213.

In relazione, invece, alle associazioni ambientalistiche in senso stret

to, viene di regola esclusa la possibilità di impugnare atti lesivi di inte ressi diversi da quelli strettamente ambientali: v. Trga Trentino-Alto

Adige, sez. Bolzano, 27 ottobre 1994, n. 278, id., Rep. 1995, voce cit., n. 357, in relazione ad interessi storico-archeologici, e Tar Lazio, sez.

II, 16 marzo 1993, n. 303, id., Rep. 1994, voce cit., n. 345, con riferi mento alla gestione del territorio ed allo sviluppo urbano; si ammette, invece, la loro legittimazione a ricorrere contro quei provvedimenti che,

seppure diretti a disciplinare materie diverse, incidano tuttavia in modo rilevante anche sui valori ambientali: v. Tar Molise 21 dicembre 1995, n. 297, Trib. amm. reg., 1996, I, 609; Tar Emilia-Romagna, sez. I, 13 maggio 1994, n. 481, Foro it., Rep. 1995, voce Ambiente (tutela dell'), n. 101; Tar Lombardia, sez. Brescia, 15 gennaio 1993, n. 10, id., 1993, III, 624, e Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 1992, n. 223, ibid., 97, con nota di Benini.

Quanto al termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale da

parte delle associazioni ambientaliste, nel senso che, non sussistendo un onere della pubblica amministrazione di comunicare loro gli atti in cidenti sui beni ambientali, esso decorre dalla data di pubblicazione, v. Tar Sicilia, sez. Catania, 18 gennaio 1993, n. 28, id., Rep. 1993, voce Giustizia amministrativa, n. 421.

Più in generale, sui requisiti elaborati dalla giurisprudenza in tema di legittimazione ad agire in giudizio di soggetti portatori di interessi

diffusi, v. sulla rilevanza della finalità statutaria, Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 1995, n. 1314, id., Rep. 1995, voce cit., n. 358, e sez. IV 21 novembre 1992, n. 962, id., Rep. 1993, voce cit., r.. 400; sull'or

ganizzazione interna a base democratica, Tar Lazio, sez. I, 4 settembre

1992, n. 1094, ibid., n. 403, e, per altra parte, id., 1994, III, 160; sui

requisiti della rappresentatività e stabilità, sez. Ili 8 giugno 1990, n.

1058, id., Rep. 1990, voce cit., n. 426; infine, sul criterio della c.d.

vicinitas, sez. II 16 marzo 1993, n. 303, id., Rep. 1994, voce cit., n. 345.

In dottrina, in materia di azionabilità degli interessi ambientali, v.

M. Ainis, Questioni di «democrazia ambientale»: il ruolo delle associa

zioni ambientaliste, in Riv. giur. ambiente, 1995, 217; G. De Minico, Brevi note sulle associazioni ambientali ex art. 18 l. n. 349 del 1986, in Riv. giur. edilizia, 1994, II, 25; F. Spantigati, La natura giuridica delle associazioni ambientali, in Riv. critica dir. privato, 1992, 407.

Infine, per una ricostruzione generale della problematica relativa agli interessi diffusi, v. L. Maruotti, La tutela degli interessi diffusi e degli interessi collettivi in sede di giurisdizione di legittimità del giudice am

ministrativo: questioni di giurisdizione e selezione dei soggetti legittima ti all'impugnazione, in Dir. proc. ammin., 1992, 307; R. Ferrara, In

teressi collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale amministrativo), voce

del Digesto pubbl., Torino, 1993, Vili, 481.

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PARTE TERZA

la rilevanza esterna dell'attività svolta idonea a suscitare inte

resse e coinvolgimento nell'opinione pubblica. Il Codacons possiede dal canto suo tutti i requisiti necessari

perché possa essere ritenuto associazione di protezione ambien

tale. Non è, infatti, una fondazione, un istituto, un centro stu

di, un centro di ricerca, una cooperativa, ma, come si rileva

dallo statuto, è un'«associazione autonoma, senza fini di lucro

a base democratica e partecipativa», che trae origine dal coor

dinamento dei comitati per la difesa degli utenti e dei consu

matori.

Vero è che, in base ai criteri enumerati dall'amministrazione, «le associazioni derivate da altre possono ottenere il riconosci

mento se ed in quanto siano pienamente autonome e indipen denti dalle prime, sia per la loro struttura giuridica, sia riguar do agli organi direttivi e purché dotati di organi propri».

Tuttavia, siffatto criterio non è desumibile in via interpretati va dall'art. 13 1. n. 349 del 1986, che si limita ad indicare come

strutture organizzate ambientali quelle di carattere associativo, senza ulteriori distinzioni.

Pertanto, il criterio suddetto si appalesa di indole aggiuntiva e non trova la sua legittimazione in alcun potere conferito al

l'amministrazione di fissare o integrare ulteriori criteri oltre a

quelli previsti nel menzionato art. 13.

Per quanto concerne la connotazione di protezione ambienta

le, lo statuto originario, approvato nel 1986, e quello approvato dall'assemblea nel dicembre 1992, delimitano la sfera degli in

terventi del Codacons, prevedendo che esso (art. 3) «mira al

perseguimento di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale e collettivo delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della sa lute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone».

D'altronde, le finalità perseguite dal Codacons sono assimila bili sostanzialmente ai compiti demandati al ministero dell'am

biente, ai sensi della 1. 8 luglio 1986 n. 349, i quali si concreta no nell'«assicurare, in un quadro organico, la «promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali confor mi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patri monio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dal

l'inquinamento» (art. 1, 2° comma).

Peraltro, anche le sezioni unite della Cassazione, con una se rie di sentenze, fra le quali le più significative quelle del 9 mar zo 1979, n. 1463 (id., 1979, I, 839), e 6 ottobre 1979, n. 5172

(ibid., 2302), hanno riconosciuto che la protezione accordata

dall'ordinamento al diritto alla salute affermato dall'art. 32 Cost, «si estende alla vita «associata dell'uomo nei luoghi delle varie

aggregazioni nelle quali questa si articola e, in ragione della sua effettività, alla preservazione, in quei luoghi, delle condi

zioni, indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute»; hanno riconosciuto, altresì, «che il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero diritto «alla vita e all'incolumità fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre».

Collegato al carattere associativo è il requisito che prevede per il Codacons un ordinamento interno democratico, il quale si esprime attraverso i poteri dell'assemblea per le modifiche statutarie e per la nomina degli organi direttivi e rappresentativi dell'associazione, attraverso l'esercizio dei diritti e dei doveri

degli associati e attraverso la realizzazione dei fini statutari.

Rispetto al richiesto requisito della presenza dell'associazione in almeno cinque regioni, il Codacons ha fornito al ministero elementi rivolti a comprovare — con gli indirizzi, i numeri tele fonici del responsabile delle singole sedi — la presenza dell'ente in dodici regioni, e cioè in Lombardia, in Emilia, in Toscana, nelle Marche, nell'Abruzzo, nel Lazio, in Campania, in Luca

nia, in Puglia, in Calabria, in Sardegna ed in Sicilia, oltre che nella provincia autonoma di Trento.

La formazione delle sedi locali non è procedimentalizzata di fatto nel caso di iscrizioni numericamente rilevanti in un deter minato territorio (comune o provincia), ma si invitano i soci ad organizzarsi autonomamente e con piena libertà in sezioni locali del Codacons.

Si osserva, peraltro, che il Codacons non ha dato seguito alla richiesta del ministero in ordine all'acquisizione dell'elenco dei soci poiché ha ritenuto non condivisibile il principio che la ca

li. Foro Italiano — 1997.

pacità rappresentativa finalizzata all'azione ambientale sia ba

sata su termini numerici ed ha affermato, altresì, che il ministe

ro non poteva stabilire ulteriori requisiti, non previsti dalla leg ge, ai fini del riconoscimento delle associazioni ambientali.

Nondimeno il Codacons ha depositato nel giudizio di primo

grado e di appello copia del tabulato-elenco degli aderenti indi

viduali all'associazione.

Secondo lo statuto del Codacons, approvato nel 1986, il fine

da perseguire in via principale è stato determinato in un equili brato rapporto tra l'uso individuale e colletivo delle risorse del l'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al

rispetto della dignità della persona umana ed alla salvaguardia fondamentale della salute.

Nello statuto del 1992, si soggiunge che l'associazione si batte anche per una corretta gestione del territorio da parte della pub blica amministrazione ed in particolare per il rispetto degli stan

dards di cui al d.m. 2 aprile 1968 e degli altri parametri di valore ambientale posti dai piani paesistici, intesi quali parame tri del diritto ad un ambiente salubre garantito dall'art. 32 Cost.

Come risulta dalla documentazione allegata alla domanda di

riconoscimento, l'attività del Codacons ha riguardato questioni concernenti la tutela del paesaggio e del territorio, inteso sotto il profilo della pianificazione urbanistica, nonché a difesa del

suolo, dell'aria e dell'acqua, come valutazione unitaria degli aspetti di tutela ambientale. •

Comunque, in ogni ulteriore circostanza il Codacons è inter venuto a protezione dei beni ambientali, approfondendo situa

zioni, studiando i mezzi da apprestare per eliminare gli inconve

nienti, rendendone partecipi popolazioni, gruppi e categorie, sen

sibilizzando le autorità competenti e, ove necessario, azionando la relativa pretesa davanti al giudice competente.

Come si evince dalla documentazione inviata al ministero del l'ambiente a corredo dell'istanza di riconoscimento, l'attività suindicata è stata svolta dal Codacons continuativamente e in

ambito pluriennale, suscitando, attraverso la stampa, interesse e coinvolgimento nell'opinione pubblica, come è detto anche nella relazione del dirigente generale dott. Sergio Basile del mi nistero dell'ambiente — depositata in giudizio — nella quale viene confermato che «molte delle iniziative di sensibilizzazio

ne, di «dibattiti e di convegni documentate dal Codacons attra verso i ritagli di stampa, sono state compiute in concorso con altre associazioni ambientaliste, alcune già riconosciute, con una

ampia base associativa, quali il WWF, Gli amici della terra e la Legambiente».

Ed è significativo che, anche sotto tale profilo, le iniziative del Codacons sono riconducibili all'attività del ministero del

l'ambiente, per il quale è stabilito che «compie e promuove stu

di, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare

l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il ministro della pub blica istruzione» (art. 1, 3° comma).

Ne deriva, anche sotto il profilo in esame, che l'attività del Codacons è riconducibile ai compiti istituzionali del ministero dell'ambiente.

Ne consegue, alla luce delle considerazioni suesposte, che il ricorso in appello deve essere respinto e la decisione impugnata deve essere confermata.

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