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sezione VI; decisione 9 ottobre 1998, n. 1374; Pres. De Roberto, Est. Caringella; Marchese (Avv....

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sezione VI; decisione 9 ottobre 1998, n. 1374; Pres. De Roberto, Est. Caringella; Marchese (Avv. Cuguraa, Sanino) c. Soc. Montemilia e Soc. coop. Agrimont (Avv. Guarino, Bertora), Min. risorse agricole, alimentari e forestali e Aima. Conferma Tar Lazio, sez. II, 12 gennaio 1996, n. 142 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 12 (DICEMBRE 1998), pp. 603/604-605/606 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192771 . Accessed: 28/06/2014 09:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.101.107 on Sat, 28 Jun 2014 09:51:52 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione VI; decisione 9 ottobre 1998, n. 1374; Pres. De Roberto, Est. Caringella; Marchese (Avv. Cuguraa, Sanino) c. Soc. Montemilia e Soc. coop. Agrimont (Avv. Guarino, Bertora),

sezione VI; decisione 9 ottobre 1998, n. 1374; Pres. De Roberto, Est. Caringella; Marchese (Avv.Cuguraa, Sanino) c. Soc. Montemilia e Soc. coop. Agrimont (Avv. Guarino, Bertora), Min.risorse agricole, alimentari e forestali e Aima. Conferma Tar Lazio, sez. II, 12 gennaio 1996, n.142Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 12 (DICEMBRE 1998), pp. 603/604-605/606Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192771 .

Accessed: 28/06/2014 09:51

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE TERZA

stibili utilizzati e confrontarle con i valori determinati negli stessi

anni con il sistema di monitoraggio continuo.

4. Accertare e quantificare il danno ambientale causato dal

mancato rispetto alle norme di legge e delle direttive comunita

rie relative alle emissioni inquinanti da parte degli impianti ter

moelettrici Enel in Lombardia, in base all'art. 130 1. 909/86.

5. Se sia vero che il controllo delle emissioni in continuo di

cui al decreto impugnato non escluda l'applicazione dei prece

denti criteri di valutazione delle emissioni e se fornisce ulteriori

elementi per la loro quantificazione. 6. Se sia vero che il controllo di cui sopra fornisce rispetto

ai metodi di valutazione legati solo alla qualità e alla quantità

del combustibile più precisi elementi per quantificare l'emissio

ne di sostanze, quali ad es. gli ossidi di azoto che non dipendo

no solo dalla quantità e dalla qualità del combustibile ma anche

dalla modalità di combustione.

7. Se sia vero che il controllo in continuo di cui al decreto

impugnato consenta quanto sopra sub 6 anche in presenza della

possibilità per l'Enel — autorizzato d.m. del 1992 — di mesco

lare i combustibili al forno determinando la diluizione delle pol

veri nel camino.

8. Se sia vero che — rispetto al sistema di cui al d.m. 21

dicembre 1995, che prevede accordi per i singoli impianti tra

gestore ed ente di controllo — una regolamentazione unica del

le modalità di monitoraggio delle emissioni (quale quella del

decreto impugnato) dia migliori, uguali o peggiori garanzie di

uniformità nella raccolta dei dati, ai fini della loro elaborazione

ed utilizzazione per controllare le attività di combustione.

Ravvisata l'opportunità che la predetta consulenza — per la

multiformità dei singoli profili di indagine e per la specialità

dei menzionati quesiti — debba essere affidata ad un collegio

peritale, composto da esperti in servizio presso l'Istituto supe

riore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl).

Ritenuto di poter individuare nei seguenti funzionari del cita

to ente i soggetti cui affermare l'espletamento della menzionata

perizia collegiale: 1. ing. Rodolfo Graziani - direttore del dipartimento insedia

menti produttivi e impatto ambientale;

2. dott. Livio Giuliani - primo ricercatore, esperto di model

listica matematica applicata agli inquinamenti;

3. dott. Francesco Benvenuti - chimico dirigente del diparti

mento di igiene del lavoro.

Per questi motivi, dispone la suindicata consulenza tecnica.

IV

Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge

per l'accoglimento delle domande avanzate dai ricorrenti preor

dinate ad assicurare il «giusto costo delle telefonate per l'utenza

e per la Rai in relazione alla modalità di accesso ai giochi setti

manali della lotteria Italia» atteso che la fattispecie in esame

è inidonea a produrre un danno grave ed irreparabile, sia con

riferimento all'unico scatto addebitabile a coloro che partecipa

no al gioco, settimanalmente, sia con riferimento agli ulteriori

eventuali costi addebitabili alla Rai s.p.a. Quest'ultimi inerisco

no, invero, al rapporto contrattuale intercorrente tra la stessa

Rai s.p.a. e la Telecom, al quale rimane estraneo il Codacons,

quale associazione di consumatori, utenti radiotelevisivi e del

telefono.

Per questi motivi, il Tar Lazio, sez. Ili ter, respinge la suin

dicata domanda incidentale di sospensione nonché le ulteriori

domande cautelari.

V

Considerato; che la trasmissione dei programmi relativi ai cam

pionati mondiali di formula uno non sembra costituire manife

stazione di pubblicità diretta o indiretta dei prodotti da fumo

e che, d'altra parte, la 1. 10 aprile 1962 n. 165, non pone limiti

all'esercizio del diritto di cronaca con riferimento al divieto di

pubblicità dei suddetti prodotti.

li Foro Italiano — 1998.

Ritenuto inoltre che non vi è pericolo di danni imminenti,

tenuto anche conto che la telecronaca dei campionati in que

stione si svolge da molti anni con modalità (v. sponsorizzazio

ni) analoghe a quelle presenti nel campionato in corso.

Per questi motivi, il Tar Lazio, sez. Ili ter, respinge la suin

dicata domanda incidentale di sospensione.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 9 ottobre 1998,

n. 1374; Pres. De Roberto, Est. Carjngella; Marchese (Avv.

Cugurra, Sanino) c. Soc. Montemilia e Soc. coop. Agri

mont (Avv. Guarino, Bertora), Min. risorse agricole, ali

mentari e forestali e Aima. Conferma Tar Lazio, sez. II, 12

gennaio 1996, n. 142.

Agricoltura — Quote latte — Abbandono definitivo della pro duzione da parte del solo affittuario — Esclusione — Fatti

specie (L. 26 novembre 1992 n. 468, misure urgenti nel setto

re lattiero-caseario, art. 2, 10).

Non essendovi coincidenza tra titolarità delle quote latte e legit

timazione a partecipare al programma di abbandono della pro

duzione lattiera, la domanda di partecipazione a tale ultimo

programma non può essere accolta se non sottoscritta dal ti

tolare del podere, quando abbia l'effetto di modificare la de

stinazione del fondo predisposta dal proprietario per la pro

duzione di una determinata quantità di latte. (1)

Diritto. — Con l'appello in esame Marchese Antonio, affit

tuario del podere di pertinenza della società Montemilia s.r.l.,

impugna la decisione con la quale il Tar ha annullato, unita

mente alle circolari regolanti la materia, il provvedimento di

autorizzazione alla rinuncia alle quote latte relative a detti ap

pezzamenti di terra.

Il ricorrente contesta, con il primo motivo di gravame, l'as

sunto del Tar secondo cui la rinuncia alle quote latte impliche

(1) L'impugnata decisione di Tar Lazio, sez. II, 12 gennaio 1996, n. 142, Foro it., Rep. 1996, voce Agricoltura, n. 82, è riportata in

Riv. dir. agr., 1996, II, 134, con commento di Di Lauro, e in Dir.

e giur. agr. e ambiente, 1996, 333, con commento di Masini.

Ai sensi dell'art. 2 1. 26 dicembre 1992 n. 468, l'affittuario di fondo

rustico aveva fatto domanda di abbandono volontario della produzione lattiera, senza il consenso del proprietario concedente, e la domanda

di abbandono era stata accolta dall'Anna. Donde il ricorso del proprietario concedente, accolto dal Tar Lazio

e confermato dalla decisione del Consiglio di Stato riportata. Ha osservato la decisione riportata che la titolarità delle quote latte

spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agrico

la, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. La ratio della norma

è stata individuata nel riconoscimento, anche economico, dell'impor tanza del lavoro e dell'imprenditoria posti al servizio della produzione, «essendo di vitale importanza per un serio sviluppo dell'economia agri cola che i benefici connessi alla produzione siano attribuiti agli effettivi

responsabili della medesima». Al riguardo, è stata richiamata Corte cost.

6 aprile 1998, n. 100, Foro it., 1998, I, 1730, secondo cui «il sistema

di contenimento della produzione nei limiti prefissati ha, come punto centrale di riferimento il produttore: a lui è assegnata la quota di pro

duzione; egli è soggetto al prelievo supplementare, per la produzione eccedente tale quota; lo stesso è, quale titolare della quota latte, legitti mato a cederla o ad affittarla, totalmente o parzialmente».

Poiché l'abbandono della produzione lattiera si sostanzia in un'abdi

cazione irreversibile della quota latte, la decisione riportata ha ravvisa

to un depauperamento della sfera del proprietario del bene, che, come

innanzi sottolineato, aveva predisposto il fondo per la produzione di

una determinata quantità di latte. È stata pertanto ritenuta un'inam

missibile incisione della sfera giuridica del proprietario oltre la sfera

di afferenza del contratto di locazione.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

rebbe la necessaria manifestazione adesiva di volontà del pro

prietario del terreno, osservando che in base all'art. 10 1. 468/92

tutte le facoltà relative alla quota latte sono esercitate dal pro duttore concessionario, titolare della quota medesima in quanto conduttore dell'azienda agricola. In detto panorama normativo

l'assunto dei primi giudici, circa il necessario concorso del pro

prietario in caso di rinuncia, è sprovvisto di ogni addentellato

sistematico e logico. Con il secondo motivo l'appellante deduce il difetto di legitti

mazione al ricorso introduttivo delle società appellate per difet

to di interesse.

L'infondatezza nel merito del ricorso di appello esonera il

collegio dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità artico

late dalle parti appellate. Il 1° comma dell'art. 10 1. 468/92 attribuisce la titolarità del

la quota latte al produttore nella sua qualità di conduttore del

l'azienda agricola. La ratio della norma risiede, come corretta

mente argomentato dai primi giudici, nel riconoscimento, anche

economico, dell'importanza del lavoro e dell'imprenditorialità

posti al servizio della produzione «essendo di vitale importanza

per un serio sviluppo dell'economia agricola che i benefici con

nessi alla produzione siano attribuiti agli effettivi responsabili della medesima». Al riguardo la corte delle leggi ha di recente

reputato legittimo il sistema vigente in punto di titolarità della

quota e delle facoltà conseguenti, osservando che «il sistema

di contenimento della produzione nei limiti prefissati ha, come

punto centrale di riferimento, il produttore: a lui è assegnata la quota di produzione; egli è soggetto al prelievo supplementa

re, per la produzione eccedente tale quota; lo stesso è, quale titolare della quota latte, legittimato a cederla o ad affittarla, totalmente o parzialmente» (Corte cost. 6 aprile 1998, n. 100, Foro it., 1998, I, 1730).

In siffatto quadro teleologico il richiamo del 2° comma della

norma de qua alle facoltà esercitagli dal titolare della quota latte (cessione ed affitto, totali o parziali, a determinate condi

zioni) non vale a supportare la tesi dell'ammissibilità di un ab

bandono invito domino della quota latte. Mentre infatti le fa

coltà normativamente contemplate, alla stregua dei principi ge

nerali, sono esercitabili nei limiti temporali di efficacia del

contratto di locazione, senza intaccare al di là di detto torno

di tempo la posizione del dominus, l'abbandono si sostanzia

in un'abdicazione irreversibile della quota latte, id est in un

depauperamento definitivo della sfera del proprietario del bene

ben oltre lo spettro di azione del titolo pattizio sul quale si

fonda la posizione di titolare della quota latte. Nel silenzio del

legislatore sul punto, un approccio ermeneutico, come quello

patrocinato dal ricorrente, che postulasse la legittimazione al

l'abbandono definitivo del programma di produzione da parte del solo conduttore, senza coinvolgimento del proprietario, si

concreterebbe in una patente violazione del brocardo nemo plus

trans/erre potest quam ipse habet, ossia in un'inammissibile in

cisione della sfera giuridica del proprietario oltre la sfera di af

ferenza del contratto di locazione.

Condivisibili si dimostrano pertanto le conclusioni raggiunte dai primi giudici circa l'illegittimità del provvedimento di auto

rizzazione all'abbandono nonostante il mancato interpello del

proprietario, in uno con le circolari in quanto non adeguata mente disciplinanti il procedimento di abbandono nella traccia

ta prospettiva. L'assunto è definitivamente corroborato, come esattamente

osservato dai giudici di prime cure con una parabola argomen tativa sul punto non oggetto di specifica censura, dall'osserva

zione che una contraria prospettiva ermeneutica, che consentis

se al titolare della quota latte una facoltà di abbandono sgan ciata dal consenso del dominus del fondo, comporterebbe una

violazione del principio generale secondo cui, alla luce dell'art.

1615 c.c. e dell'art. 16 1. 3 maggio 1982 n. 203, ossia di una

normativa non intaccata dalla legislazione in tema di quote lat

te (cfr., sul punto, Corte cost. 100/98, cit.), le opere, le addi

zioni e le trasformazioni apportabili da ciascuna delle parti del

contratto di affitto non possono modificare la destinazione agri cola del fondo. Per converso, l'ammissione al programma di

abbandono, in spregio al limite del salva rerum substantia, fini

II Foro Italiano — 1998.

see per innescare un unilaterale mutamento dell'originaria voca

zione del fondo.

Parimenti infondata è l'eccezione, sollevata al secondo moti

vo di gravame, d'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse.

Osserva il collegio che l'interesse al ricorso è ravvisabile in

capo alla s.a.s. Montemilia, in quanto, al di là dell'asserita man

cata produzione di latte relativa agli anni in esame — dato con

testato peraltro dall'appellata — l'adesione al programma di

abbandono concreta un'espropriazione della quota operante ben

al di là della durata del rapporto contrattuale con l'appellante. Del pari legittimata deve ritenersi la cooperativa Agrimont,

in quanto la quota latte assegnata risponde, a norma dell'art.

2, n. 2, lett. A, 1. 468/92, alla quantità commercializzata nel

periodo 1988-89, periodo nel quale conduttore era per l'appun to la società cooperativa Agrimont.

Le considerazioni che precedono impongono la reiezione del

l'appello.

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 7 ottobre 1998, n. 1296; Pres. Catallozzi, Est. Poli; Soc. coop. Raiffeisen

verband Sudtirol (Avv. Vanzetta, Schwarzenberg, Manzi) c. Provincia automoma di Bolzano (Aw. Larcher, Costa), Federazione italiana consorzi agrari ed altra. Conferma Trga Trentino Alto Adige, sez. Bolzano, 3 maggio 1996, n. 114.

Antichità e beni culturali — Cose d'interesse artistico e storico — Prelazione per il caso di vendita — Esercizio — Motiva

zione — Fattispecie (L. 1° giugno 1939 n. 1089, tutela delle

cose di interesse artistico o storico, art. 31, 32). Antichità e beni culturali — Cose d'interesse artistico e storico

— Prelazione per il caso di vendita — Esercizio — Impegno di spesa — Requisiti (R.d. 30 gennaio 1913 n. 363, regola mento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909 n. 364 e 23

giugno 1912 n. 688 per le antichità e belle arti, art. 65; 1.

1° giugno 1939 n. 1089, art. 31, 32).

È legittimo il provvedimento con cui è esercitata la prelazione

per l'acquisto di un edificio d'interesse storico-artistico moti

vandosi, per relationem e sinteticamente, riguardo al fine di

assicurare la maggior tutela sotto il profilo della conservazio ne monumentale. (1)

(1) Sull'obbligo di congrua motivazione del provvedimento con cui è esercitato il potere di prelazione artistica, v. Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 1982, n. 129, Foro it., 1982, III, 285, a maggior ragione ove l'acquisto del bene venga a incidere su particolari realtà giuridiche, quali la comproprietà del bene (Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 1988, n. 323, id., Rep. 1988, voce Antichità, n. 37; l'esercizio della prelazione su una quota o parte del bene culturale è peraltro escluso da Cass. 20 novembre 1996, n. 10160, id., 1997, I, 504, con nota di richiami); diversamente, non occorre motivare in relazione ad eventuali situazioni

pregresse o ad interessi che sarebbero esistiti in passato, ma solo con riferimento a interessi attuali al momento dell'adozione del provvedi mento (Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 1997, n. 1125, id., Rep. 1997, voce cit., n. 58).

In ordine agli scopi per cui può essere esercitata la prelazione artisti ca (indicati da Mansi, La tutela dei beni cuturaii, Padova, 1998, 331, nella migliore conservazione e necessità di incrementare il patrimonio artistico della nazione), nell'assenza di indicazioni di legge circa la ri correnza di motivi giustificanti l'acquisto statale, e nella peculiarità del

l'istituto, che sfugge ad ogni riconduzione sistematica di categoria (Fab bricatore - Scarpa, La circolazione dei beni culturali, Milano, 1998,

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