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sezione VI; ordinanza 29 ottobre 1999, n. 1924; Pres. Ruoppolo, Rel. Allegretta; Consob (Avv. dello...

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sezione VI; ordinanza 29 ottobre 1999, n. 1924; Pres. Ruoppolo, Rel. Allegretta; Consob (Avv. dello Stato Gentili) c. Soc. Ina (Avv. Libonati, Cicconi, Cerulli Irelli, Carpinelli), Soc. Assicurazioni generali (Avv. Scoca, Acerbi, Ferrarini, Molè, R. Lener). Annulla Tar Lazio, sez. I, ord. 21 ottobre 1999, n. 2964 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 12 (DICEMBRE 1999), pp. 577/578-581/582 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195270 . Accessed: 28/06/2014 10:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.90 on Sat, 28 Jun 2014 10:39:34 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI; ordinanza 29 ottobre 1999, n. 1924; Pres. Ruoppolo, Rel. Allegretta; Consob (Avv.dello Stato Gentili) c. Soc. Ina (Avv. Libonati, Cicconi, Cerulli Irelli, Carpinelli), Soc.Assicurazioni generali (Avv. Scoca, Acerbi, Ferrarini, Molè, R. Lener). Annulla Tar Lazio, sez. I,ord. 21 ottobre 1999, n. 2964Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 12 (DICEMBRE 1999), pp. 577/578-581/582Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195270 .

Accessed: 28/06/2014 10:39

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577 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 578

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; ordinanza 29 ottobre 1999,

n. 1924; Pres. Ruoppolo, Rei. Allegretta; Consob (Aw.

dello Stato Gentili) c. Soc. Ina (Aw. Libonati, Cicconi,

Cerulli Irelli, Carpinelli), Soc. Assicurazioni generali (Aw.

Scoca, Acerbi, Ferrar ini, Molè, R. Lener). Annulla Tar

Lazio, sez. I, ord. 21 ottobre 1999, n. 2964.

CONSIGLIO DI STATO;

Giustizia amministrativa — Offerta pubblica di acquisto e scam

bio di azioni — Decorrenza degli effetti della c.d. «passivity

rule» — Sospensione cautelare (L. 6 dicembre 1971 n. 1034,

istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 21, 33; d.leg. 24 febbraio 1998 n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli art.

8 e 21 1. 6 febbraio 1996 n. 52, art. 102, 103, 104).

Va confermata la sospensione dell'efficacia dell'art. 35, lett. c),

del regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (nonché

della comunicazione Consob 2 ottobre 1999, n. 990715, che

ne fornisce l'interpretazione autentica), nella parte in cui det

ta norma, in violazione degli art. 102, 103 e 104 d.leg. 58/98,

definendo il «periodo d'offerta» nel procedimento di offerta pubblica di acquisto o scambio di azioni quotate, fa decorre

re dalla comunicazione preventiva dell'intenzione di promuo

vere l'offerta (anziché dalla presentazione completa del docu

mento di offerta) l'obbligo, per la società emittente, di aste

nersi da comportamenti che contrastino con gli obiettivi

dell'offerta, salvo autorizzazione in tal senso dell'assemblea

a maggioranza qualificata. (1)

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; sezione I; ordinanza 21 ottobre 1999, n. 2964; Pres.

Schinaia, Rei. Branca; Soc. Ina (Avv. Cerulli Irelli, Li

bonati, Carpinella Tedeschini) c. Consob (Aw. dello Sta

to Gentili e Aw. Cannizzaro, Providenti), Soc. Assicura

zioni generali (Aw. Scoca, Molè, Acerbi, R. Lener, Fer

rarini, Tesauro).

Giustizia amministrativa — Offerta pubblica di acquisto e scam

bio di azioni — Decorrenza degli effetti della c.d. «passivity

rule» — Sospensione cautelare (L. 6 dicembre 1971 n. 1034,

art. 21; d.leg. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 102, 103, 104).

Va sospesa l'efficacia degli art. 35, lett. c), e 37, 1° comma, del

regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (nonché della

comunicazione Consob 2 ottobre 1999, n. 990715, che ne for

nisce l'interpretazione autentica), in quanto le predette nor

me, in violazione degli art. 102, 103 e 104 d.leg. 58/98: a) im

pongono a chi intende promuovere un'offerta pubblica di ac

quisto o scambio di azioni quotate di darne comunicazione

preventiva al mercato, alla società emittente le azioni ed alla

Consob; b) fanno decorrere da detta comunicazione (anziché dalla presentazione del completo documento di offerta) l'ob

bligo, per la società emittente, di astenersi da comportamenti

che contrastino con gli obiettivi dell'offerta, salvo autorizza

zione in tal senso dell'assemblea a maggioranza qualificata. (2)

(1-2) 1. - Con le due ordinanze in epigrafe, relativamente alle quali non constano precedenti in termini, il Consiglio di Stato ed il Tar —

seppure solo in via cautelare, ossia al solo fine di evitare che nelle more

della decisione definitiva la situazione possa venir irrimediabilmente pre

giudicata (res adhuc integra) — si pronunziano su uno degli snodi più delicati e problematici emersi nell'applicazione della nuova disciplina

legislativa e regolamentare in materia di offerte pubbliche di acquisto

o di scambio (su cui cfr., rispettivamente: art. 102-111 d.leg. 24 feb

braio 1998 n. 58, «testo unico delle disposizioni in materia di interme

diazione finanziaria, ai sensi degli art. 8 e 21 1. 6 febbraio 1996 n.

52», di seguito: t.u.f.; art. 35-50 della deliberazione Consob n. 11971

del 14 maggio 1999, che adotta il «regolamento di attuazione del d.leg.

24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti», di

sposizioni nelle quali è stato trasfuso il contenuto degli art. 3-18 del

previgente regolamento Consob n. 11520 del 1° luglio 1998, ora abrogato).

1.1. - Al fine di una migliore comprensione dei provvedimenti in ras

segna, motivati sinteticamente a ragione della loro natura cautelare, può

essere di qualche utilità ripercorrere, sia pure solo nei tratti essenziali,

Il Foro Italiano — 1999 — Parte III-21.

I

Considerato che, avuto anche riguardo alla sostanziale natu

ra ed agli effetti della comunicazione Consob 2 ottobre 1999,

n. 990715, emessa, a firma dello stesso presidente della com

missione, nell'esercizio di un potere amministrativo la cui effet

tività è garantita, tra l'altro, dalla sanzione di cui all'art. 192

citato d.leg. n. 58 del 1998 ed avuto riguardo, inoltre, alla ra

gione ed al contenuto della domanda proposta in primo grado

dall'Ina, può condividersi la conclusione del giudice di primo

i fatti che hanno costituito i presupposti delle ordinanze qui riportate e che hanno avuto anche una particolare eco nei mass media (R. Ruozi, Ai manager niente poteri di veto, in II Sole-24 Ore, 22 ottobre 1999,

33; M. Onado, Migliorare le regole per un'Opa efficace, id., 27 ottobre

1999, 1 e 5: F. Carbonetti, Poteri estesi ma sottratti a controlli, ibid.-, R. Ricci, Perché sia Opa non basta un comunicato, id., 25 febbraio

1999, 2; P. Ferro-Luzzi, I danni e i dubbi su Ina-Generali, id., 24

ottobre 1999, 9; G. Cammarano, Non si deve sterilizzare il ruolo Con

sob sull'Opa, id., 9 novembre 1999, 31). Successivamente alla comunicazione dell'intenzione di procedere ad of

ferta pubblica di acquisto e scambio, fatta pervenire, ai sensi dell'art.

37, 1° comma, del regolamento n. 11971, alla Consob da parte delle As

sicurazioni generali s.p.a., l'Ina s.p.a. presentava un esposto alla Con

sob nel quale lamentava di essere illegittimamente assoggettata alla rego la di cui all'art. 104, 1° comma, t.u.f. dal momento della comunicazione

dell'intenzione di procedere ad offerta pubblica di cui all'art. 37, 1° com

ma, cit., e non invece da quello della ricezione, da parte della Consob, del documento di offerta di cui all'art. 37, 2° comma, del medesimo

regolamento. La Consob, con comunicazione n. 990715 del 2 ottobre

1999 (leggibile nel sito Internet della commissione: http://www.consob.it),

rilevava, in esito all'esposto Ina: i) che «la normativa in materia di Opa e le esigenze di trasparenza e buon funzionamento del mercato dei capi

tali, rendono il mercato immediatamente destinatario della comunica

zione dell'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto e scam

bio (art. 102, 1° comma, t.u.f.). Ciò anche quando tale comunicazione,

per mancata allegazione del documento d'offerta, delle garanzie e delle

autorizzazioni necessarie, non è idonea a far decorrere il termine istrut

torio ai fini della pubblicazione del documento d'offerta»; ii) che «se

condo l'orientamento già manifestato dalla commissione (cfr. comuni

cazione Consob n. 99013832 del 27 febbraio 1999, in Boll. Consob,

1999, fase. 2, 85, relativa all'Opa su Telecom promossa dal gruppo

Olivetti) una comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 37, 1° comma, del regolamento n. 11971, se contiene gli elementi indicati nella norma

(elementi essenziali, finalità dell'operazione, nomi degli eventuali con

sulenti) ed è espressione di una manifestazione di volontà certa, è ido

nea ad avviare il periodo di offerta e, conseguentemente, a produrne

gli effetti previsti dalle norme vigenti in materia». L'autorità di vigilan

za, ancora, non mancava poi di precisare che fra gli effetti che si pro ducono a seguito di una comunicazione redatta correttamente assumo

no particolare rilievo l'applicabilità delle regole di correttezza e traspa renza (art. 41 e 42 del regolamento n. 11971, cit.) e la c.d. «regola

di passività» (art. 104 t.u.f.) e che il rinvio ad un momento successivo

dell'inizio di efficacia dell'obbligo di astensione vanificherebbe di fatto

la portata di tale obbligo e non assicurerebbe il contemperamento tra

interesse alla contendibilità ed esigenze della società oggetto di scalata,

che è uno degli obiettivi di fondo della disciplina in materia di Opas. L'Ina s.p.a. impugnava innanzi al Tar del Lazio il regolamento n. 11971

nella parte in cui (art. 37, 1° comma, e 35, lett. c) prevede che il sogget to intenzionato ad effettuare un'offerta pubblica debba darne alla Con

sob, alla società emittente ed al mercato una prima comunicazione, an

teriore a quella di cui all'art. 102, 1° comma, t.u.f., e che tale prima comunicazione sia idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 104, 1°

comma, t.u.f., e contestualmente impugnava la comunicazione Consob

n. 990715, cit., che nel ribadire l'interpretazione contestata, ne forniva

una interpretazione autentica. 2. - La questione centrale affrontata e risolta dai giudici amministra

tivi dei due gradi di giudizio, in termini peraltro solo parzialmente coin

cidenti, è quella relativa all'individuazione del momento dal quale far

decorrere gli effetti della regola prevista dall'art. 104, 1° comma, t.u.f.

(la c.d. passivity rule), ossia del momento dal quale imporre alle società

c.d. «bersaglio» o target (rectius: alle società italiane le cui azioni og

getto dell'offerta sono quotate in mercati regolamentati italiani o di

altri paesi dell'Unione europea) di astenersi dal compiere atti od opera

zioni che possono contrastare il conseguimento dell'offerta, salvo il po

tere dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, di autorizzare il compi

mento di siffatte operazioni, purché la relativa deliberazione sia adotta

ta — anche in seconda o in terza convocazione — con il voto favorevole

di tanti soci che rappresentino almeno il trenta per cento del capitale

sociale (sul principio della c.d. passivity rule nella nuova disciplina sul

l'Opa, cfr. R. Weigmann, La nuova disciplina delle offerte pubbliche

di acquisto, in AA.VV., La riforma delle società quotate, Atti del con

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PARTE TERZA

grado in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo;

considerato che l'oggetto della iniziativa cautelare è costituito dalla pretesa dell'Ina s.p.a., che legittimamente agisce in perso na del suo amministratore delegato a difesa di un interesse pro prio della società, di essere assoggettata alla regola di cui al l'art. 104, 1° comma, d.leg. n. 58 del 1998 a decorrere dal mo mento della ricezione, da parte della Consob, del «documento di offerta» di cui all'art. 37, 2° comma, del regolamento citato

completo dei previsti allegati e non, invece, della comunicazio ne di cui allo stesso art. 37, 1° comma;

considerato che tale pretesa, respinta dalla Consob con la co municazione del 2 ottobre 1999, è, pur esaminati i motivi di

appello e doverosamente prescindendo da ogni valutazione di

vegno di S. Margherita Ligure 13-14 giugno 1998, Milano, 1998; P. Montalenti, Opa: la nuova disciplina, in Banca, borsa ecc., 1999, I, 150 ss.; F. Chiappetta, Commento sub art. 104, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria a cura di G. Alpa-F. Capriglione, 1999, II, 967 ss.; v. anche La nuova disciplina dell'Opa: il commento dell'Assonime (circolare Assonime 13/99), in Riv. società, 1999, 50 ss.; per una comparazione con l'espe rienza statunitense ed in una prospettiva metodologica legata all'analisi economica del diritto, v. F. Easterbrook-D.R. Fischel, L'economia delle società per azioni (trad. it. a cura di M. Scalia e presentazione di R. Weigmann), Milano, 1996, 185, spec. 198 ss.).

Come la vicenda in rassegna dimostra, nell'attuale contesto normati vo (caratterizzato secondo alcuni da un «eccesso di normazione» sia a livello legislativo che regolamentare: F. Carbonetti, La nuova disci plina delle offerte pubbliche di acquisto, in Riv. società, 1998, 1365) l'individuazione del momento utile per far «scattare» la c.d. passivity rule risulta di difficile precisazione. E ciò forse anche perché — diversa mente da quanto avveniva nella vigenza della precedente disciplina (1. 18 febbraio 1992 n. 149), che, pur nella sua diversità rispetto a quella attuale (cfr. l'art. 16, 2°, 3° e 4° comma, 1. n. 149 cit.; per un'attenta, anche se critica, disamina della disposizione testé citata, v. R. Weig mann, Le offerte pubbliche di acquisto, in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo-G.B. Portale, 10**, Torino, 1993, 317, spec. 567 ss.), identificava nella pubblicazione del prospetto infor mativo il momento dal quale le possibili attività difensive (sia quelle di pertinenza dell'assemblea, sia quelle rientranti nelle competenze del l'organo amministrativo) dovevano considerarsi vietate — il termine dal quale vincolare il management di una società quotata, che intenda por re in essere tecniche o manovre difensive contro le Opas ostili, all'auto rizzazione dell'assemblea non è identificato in termini espliciti dalle norme primarie (art. 102, 1° e 2° comma, 104, 1° comma). In quelle regola mentari (art. 35, lett. c, 37, 1° e 2° comma) è però previsto che chi intende procedere ad un'offerta pubblica ne dia senza indugio comuni cazione (anche prima della presentazione del formale documento d'of ferta) ed è precisato che dal momento di tale prima comunicazione de corre il cosiddetto periodo d'offerta. Donde, nella vicenda in esame — come già in occasione della precedente offerta pubblica di acquisto delle azioni della Telecom —, la Consob ha desunto che anche la regola di passività prevista dal citato art. 104 t.u.f., in quanto rientrante tra le regole di comportamento imposte alle parti interessate durante il pe riodo d'offerta, divenga operante sin da quel primo momento.

3. - Il Tar del Lazio — muovendo dal presupposto che la potestà regolamentare attribuita alla Consob dall'art. 103 t.u.f. non consenti rebbe una modifica del procedimento di offerta nella parte direttamen te disciplinata dalla legge — accoglie l'istanza cautelare (di sospensione dell' esecuzione degli art. 35, lett. c, e 37, 1° comma, del regolamento n. 11971 e della connessa comunicazione Consob n. 990715) presentata dall'Ina s.p.a., rilevando che il combinato disposto degli art. 35, lett. c), e 37, 1° comma, del regolamento in virtù del quale si fa decorrere la «posizione passiva» ex art. 104, 1° comma, della società target dalla comunicazione preventiva dell'intenzione di presentare l'offerta (c.d. prima comunicazione, documento che ad avviso del Tar è privo dei requisiti di cui all'art. 102, 1° comma, t.u.f.) e non dalla formulazione del documento di offerta di cui all'art. 102, 2° comma, t.u.f., viola gli art. 102, 103 e 104 t.u.f. Pur tenendo ovviamente presente che tale ordinanza è stata in parte già superata dal successivo provvedimento del Consiglio di Stato che l'ha parzialmente riformata, può essere co munque interessante schematizzarne quelli che sembrano essere i corol lari applicativi: 1) il procedimento relativo al «lancio» dell'Opas viene ad articolarsi nelle seguenti fasi: /) comunicazione preventiva alla Con sob corredata di documento d'offerta, che prenderà data (ai fini del decorso del termine di quindici giorni entro il quale l'istruttoria della Consob deve concludersi) dalla ricezione del documento d'offerta e del la scheda d'adesione nonché dalla documentazione concernente la ga ranzia e l'avvenuto rilascio delle necessarie autorizzazioni (art. 102, 1° comma, t.u.f. e art. 37, 2° comma, del regolamento n. 11971); ii) istrut toria della Consob (art. 102, 2° comma, prima parte, t.u.f.); Hi) pubbli

II Foro Italiano — 1999.

merito, fondata alla stregua del letterale tenore degli art. 104, 102 e 103 d.leg. n. 58 del 1998 nonché della loro combinata

disciplina e non è contraddetta dalle disposizioni del citato art. 37 del regolamento né dalle successive norme dello stesso;

considerato che, alla stregua delle cennate norme, è illegitti ma la «definizione» dell'art. 35, lett. c), del regolamento nella

parte in cui includendo nel «periodo di offerta» il «periodo in tercorrente tra la data della prima comunicazione al mercato e la data prevista per il pagamento del corrispettivo» ha consen tito alla Consob, che il regolamento stesso ha formato, di rite

nere, con interpretazione evidentemente vincolante per gli ope ratori, che l'art. 104, 2° comma, del decreto legislativo trova

applicazione fin dalla comunicazione di cui all'art. 37, 10 comma; considerato che, di conseguenza, appare allo stato degli atti

cazione del documento d'offerta (art. 102, 2° comma, seconda parte, t.u.f.); 2) gli effetti della c.d. passivity rule decorrono dalla formulazio ne del documento di offerta di cui all'art. 102, 2° comma, t.u.f. In ordine al punto sub 2) resta invero non chiarito — nonostante il richia mo letterale al 2° comma dell'art. 102 t.u.f. (ma il Tar, nel contempo, si riferisce al documento d'offerta contenente «le informazioni necessa rie per consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta», e, quindi, al documento destinato alla pubblicazione men zionato nel 1° comma dell'art. 102 t.u.f.) — se la data utile per la soggezione della società emittente alle regole di amministrazione «vin colata» di cui all'art. 104, 1° comma, sia quella della comunicazione alla Consob del documento d'offerta destinato alla pubblicazione (art. 102, 1° comma), ovvero, se, invece, sia quella dell'approvazione defini tiva del documento d'offerta da parte della commissione (art. 102, 2° comma), e della sua conseguente pubblicazione.

Il Consiglio di Stato conferma solo parzialmente la decisione del giu dice di prime cure. Fa salva, infatti, l'efficacia dell'art. 37 del regola mento Consob nella sua interezza, ritenendolo in linea con il dettato degli art. da 102 a 104 t.u.f., e considera invece illegittimo il solo art. 35, lett. c), del medesimo regolamento, nella parte in cui, facendo de correre il periodo d'offerta dalla comunicazione preventiva e non dalla presentazione dell'offerta completa, tale norma (come dalla stessa Con sob interpretata) anticipa la vigenza della passivity rule ad una data anteriore a quella desumibile dal tenore letterale dei citati articoli del t.u.f. Le conseguenze applicative sono così ben diverse da quelle cui conduceva la pronuncia del Tar e consentono di articolare l'iter proce durale del lancio di un'Opa nelle seguenti fasi: a) comunicazione conte stuale al mercato, all'emittente ed alla Consob dell'intenzione di proce dere ad offerta pubblica (art. 37, 1° comma, del regolamento); ti) co municazione alla Consob corredata dal documento d'offerta, che prenderà data (ai fini del decorso del termine di quindici giorni entro il quale l'istruttoria della Consob deve concludersi) dalla ricezione del docu mento d'offerta e della scheda d'adesione, nonché della documentazio ne concernente la garanzia e l'avyenuto rilascio delle necessarie autoriz zazioni (art. 102, 1° comma, t.u.f. e art. 37, 2° comma, del regolamen to); c) istruttoria della Consob (art. 102, 2° comma, prima parte, t.u.f.); d) pubblicazione del documento d'offerta (art. 102, 2° comma, seconda parte, t.u.f.). Quanto agli effetti della c.d. passivity rule, questi decor rono dalla presentazione dell'offerta «completa» di cui all'art. 37, 2° comma, del regolamento e all'art. 102 t.u.f., e cioè, se mai non si in tende, dalla ricezione da parte della Consob di tutta la documentazione indicata nell'art. 37, 2° comma (i.e.: documento d'offerta, scheda di adesione, documentazione concernente le garanzie prestate e l'avvenuto rilascio delle eventuali autorizzazioni).

Se, come si è detto, le due ordinanze qui riportate costituiscono i primi precedenti sulla questione, la dottrina invece, dal canto suo, pur senza pervenire ad una posizione unitaria, non ha mancato di interes sarsi al tema. Una parte di questa, infatti, anche nella diversità delle argomentazioni fornite, ritiene che il regime di cui all'art. 104, 1° com ma, t.u.f. operi dalla c.d. prima comunicazione (E. Desana, in Corpo rate Governance. La nuova disciplina delle società quotate in mercati regolamentati diretto da G. Cottino, sub art. 104, in Giur. it., 1998, 2445; v., anche se in una prospettiva più articolata, R. Lener, La nuo va disciplina delle offerte pubbliche di acquisto, in Riv. dir. civ., 1999, II, 246 s. e C. Mosca, in AA.VV., La disciplina delle società quotate. Commentario a cura di P.G. Marchetti-L.A. Bianchi, Milano, 1999, I, sub art. 104, 294 ss.; su analoghe posizioni — è appena il caso di ribadirlo — si è pronunziata la Consob: comunicazione n. 99013832, cit. e comunicazione n. 990715, cit.). Altra parte della dottrina, per converso, si è espressa per la decorrenza della regola di passività nei confronti della società emittente dal momento della presentazione del documento di offerta previsto dall'art. 102, 1° comma (così sembra orientato V. Salapia, Il procedimento per il lancio di un'Opa, in Socie tà, 1999, 393 ss.). Nel senso, invece, di far decorrere le limitazioni di cui all'art. 104, 1° comma, dalla pubblicazione del documento di offer ta, è L.G. Picone, Le offerte pubbliche di acquisto, Milano, 1999, 137 ss. [M. De Mari]

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

e nei limiti della presente cognizione, non priva di fondamento

la pretesa dell'Ina, riconosciuta dalla ordinanza impugnata, di

non considerarsi vincolata, fino al momento su indicato, alla

c.d. passivity rule e che, a tutela di tale pretesa ed al fine di

evitarne nelle more del giudizio di merito l'irreparabile, grave

pregiudizio, è necessario sospendere così gli effetti, ritenuti dal

la Consob, dell'art. 35, lett. c), del regolamento come gli effetti

della comunicazione Consob 2 ottobre 1999, n. 990715 nei soli

limiti in cui vincolano ai comportamenti di cui all'art. 104, 1°

comma, d.leg. 24 febbraio 1998 n. 58 anteriormente alla pre sentazione dell'offerta «completa» di cui all'art. 37, 2° comma, del regolamento e all'art. 102 del decreto legislativo;

considerato che, pur attese le valutazioni dei vari interessi

coinvolti, che le parti hanno sottolineato, queste non sono ido

nee a sovrapporsi alla valutazione, effettuati con forza ed effi

cacia di legge, nella sede costituzionalmente competente, nei sensi

sopra indicati; considerato che per quanto sopra può invece escludersi, allo

stato, la natura lesiva dell'art. 37, 1° comma, del regolamento

Consob, comunque inidoneo, di per sé, a produrre il danno

di cui all'art. 21 1. 6 dicembre 1971 n. 1034; considerato che debbono essere riservate al merito del giudi

zio i necessari approfondimenti anche delle ulteriori argomenta zioni esposte dalle parti.

Per questi motivi, accoglie in parte, con le precisazioni e nei

limiti in motivazione, gli appelli proposti ed a tal fine conferma

la sospensione dell'efficacia del solo art. 35, lett. c), del regola mento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 nonché della comuni

cazione Consob 2 ottobre 1999, n. 990715.

II

Ritenuto che l'eccezione di difetto di giurisdizione non sem

bra fondata ben potendo intendersi l'espressione «pubblici ser

vizi. . . afferenti. . . al mercato mobiliare» di cui all'art. 33 d.leg. n. 80 del 1998 come riferita anche all'ampia funzione regolatri ce spettante alla Consob;

— che non appare condivisibile la tesi del difetto di legitti mazione degli amministratori in quanto gli stessi rappresentano a tutti gli effetti la società;

— che la nota della Consob del 2 ottobre 1999, fornendo

una interpretazione autentica del regolamento 14 maggio 1999, n. 11971 emanato dalla stessa Consob, che è anche competente a verificarne l'osservanza, pur non integrando la figura tipica del provvedimento amministrativo, costituisce un pronunciamento idoneo a vincolare la condotta della società ricorrente, la quale,

pertanto, anche in relazione agli inevitabili riflessi immediati

sulla propria posizione nel mercato, è titolare di una posizione

soggettiva qualificata per chiederne il sindacato in sede giurisdi

zionale; — che, pertanto, assume rilievo la censura di illegittimità de

rivata mossa alla nota predetta a causa dell'allegata illegittimità del citato regolamento;

— che non appare, ad un primo esame, infondata la dedotta

violazione degli art. da 102 a 104 del testo unico finanziario, da parte del combinato disposto degli art. 35, lett. c), e 37, 1° comma, del regolamento, nella parte in cui istituisce la co

municazione preventiva dell'intenzione di presentare l'offerta (co siddetta prima comunicazione), indipendentemente dalla formu

lazione del documento di offerta di cui all'art. 102, 2° comma, del testo unico finanziario in quanto, così disponendo, le nor

me regolamentari di cui sopra, secondo la corretta interpreta zione della stessa Consob, riconnettono le limitazioni di cui al

l'art. 104 ad atti privi de «le informazioni necessarie per con

sentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sul

l'offerta»; — che la potestà regolamentare conferita dall'art. 103 non

sembra consentire una modifica del procedimento di offerta nella

parte direttamente disciplinata dalla legge; — che sussiste un danno grave ed irreparabile, e che, pertan

to, ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cau

telare con riguardo sia al regolamento in parte qua e sia, per

conseguenza alla nota del 2 ottobre 1999.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, sezione I, accoglie la suindicata domanda incidentale di

sospensione e, per l'effetto, sospende l'efficacia del regolamen to Consob 14 maggio 1999, n. 11971, nei limiti indicati in moti vazione, nonché della nota Consob 2 ottobre 1999.

Il Foro Italiano — 1999.

I

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA; ordinanza 15 ottobre 1999, n. 938; Pres. Carboni, Est. Tommasini; Lega nazionale dilettanti del

la Figc (Avv. Persichelli, Medugno, Raimondi) c. N.f.c.

Orlandina (Avv. Saitta) e altra. Annulla Tar Sicilia, sede

Catania, sez■ III, ord. 16 settembre 1999, n. 1949.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA; ordinanza 15 ottobre 1999, n. 938;

Sport — Federazioni nazionali sportive — Lega dilettanti Figc — Esclusione di società dal campionato — Sospensione del

provvedimento — Esclusione (L. 23 marzo 1981 n. 91, norme

in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti).

Va annullata, per carenza del fumus, l'ordinanza cautelare con

la quale è stata disposta l'ammissione, con riserva, della N.f.c. Orlandino al campionato nazionale dilettanti. (1)

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione III; ordinanza 7 ottobre 1999, n. 2147; Pres. Campanella, Est. Anastasi; N.f.c. Orlandina

(Avv. Librizzi) c. Comitato nazionale per l'attività interre

gionale, Lega nazionale dilettanti della Figc (Aw. Persichel

li, Medugno, Tamburello) e altra.

Sport — Federazioni nazionali sportive — Lega dilettanti Figc — Esclusione di società dal campionato — Sospensione del

provvedimento ed ammissione con riserva al campionato —

Inottemperanza — Nomina di commissari «ad acta» (L. 23

marzo 1981 n. 91).

Va rinnovato l'ordine già impartito con precedente ordinanza

cautelare ineseguita con la quale è stata disposta l'ammissio

ne, con riserva, della N.f.c. Orlandina al campionato nazio

nale dilettanti e, perdurando l'inottemperanza da parte della

Lega nazionale dilettanti, vanno nominati commissari ad acta

che provvedano a modificare il calendario del campionato con

l'inserimento della suddetta società come diciannovesima squa dra e la previsione delle necessarie giornate di recupero. (2)

III

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione III; ordinanza 16 settembre

1999, n. 1949; Pres. Campanella, Est. Messina; N.f.c. Or

landina (Aw. Librizzi) c. Comitato nazionale per l'attività

interregionale, Lega nazionale dilettanti della Figc (Aw. Per

sichelli, Medugno, Tamburello) e altra.

Sport — Federazioni nazionali sportive — Lega dilettanti Figc — Esclusione di società dal campionato — Sospensione del

provvedimento ed ammissione con riserva al campionato (L. 23 marzo 1981 n. 91).

Va ordinata in via d'urgenza l'ammissione, con riserva, della

N.f.c. Orlandina al campionato nazionale dilettanti, anche in

eccedenza rispetto all'organico prefissato. (3)

(1-3) Di nuovo alla ribalta delle cronache giuridiche la querelle sulla

impugnabilità dinanzi all'autorità giudiziaria dei provvedimenti emessi

dalle federazioni sportive nei confronti dei propri iscritti; non si discute

più sulla giurisdizione (riservata al giudice amministrativo finché non

interverrà la privatizzazione anche in questo campo) ma continua il brac

cio di ferro sulla carenza assoluta di potestà giurisdizionale (che è que stione attinente al merito, secondo Cass. 21 luglio 1998, n. 7132, Foro

it., Rep. 1998, voce Sport, n. 47; 29 settembre 1997, n. 9550, id., Rep.

1997, voce cit., n. 28) in presenza delle clausole compromissorie che

affidano ad organi interni alle federazioni il compito di dirimere le con

troversie con gli iscritti: come si evince dalla ord. n. 2147 in epigrafe, la Figc e la sua lega dilettanti de plano si rifiutano di dare esecuzione

ai provvedimenti giurisdizionali cautelari mandando avanti il campio nato e rendendo praticamente impossibile la realizzazione del diritto

della società ricorrente che fosse riconosciuto in sede giurisdizionale. Per ogni riferimento sulle problematiche relative all'assoggettamento

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