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sezione VI; ordinanza 31 ottobre 2006, n. 5720; Pres. Varrone, Rel. Polito; Scudiero e altri (Avv....

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sezione VI; ordinanza 31 ottobre 2006, n. 5720; Pres. Varrone, Rel. Polito; Scudiero e altri (Avv. Scoca, Morbidelli, Stella Richter, Cerulli Irelli) c. Turco e altra, Min. università (Avv. dello Stato). Sospende Tar Lazio, sez. III, 26 settembre 2006, n. 9455 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 11 (NOVEMBRE 2006), pp. 561/562-563/564 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201246 . Accessed: 28/06/2014 08:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.154 on Sat, 28 Jun 2014 08:37:21 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI; ordinanza 31 ottobre 2006, n. 5720; Pres. Varrone, Rel. Polito; Scudiero e altri (Avv.Scoca, Morbidelli, Stella Richter, Cerulli Irelli) c. Turco e altra, Min. università (Avv. delloStato). Sospende Tar Lazio, sez. III, 26 settembre 2006, n. 9455Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 11 (NOVEMBRE 2006), pp. 561/562-563/564Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201246 .

Accessed: 28/06/2014 08:37

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561 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 562

CONSIGLIO DI STATO;

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; ordinanza 31 ottobre

2006, n. 5720; Pres. Varrone, Rei. Polito; Scudiero e altri

(Avv. Scoca, Morbidelli, Stella Richter, Cerulli Irelli) c. Turco e altra, Min. università (Avv. dello Stato). Sospende Tar Lazio, sez■ III, 26 settembre 2006, n. 9455.

Istruzione pubblica — Università — Corso di laurea magi

strale in giurisprudenza — Decreto ministeriale di defini zione — Annullamento —

Sospensione cautelare (L. 6 di

cembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi

regionali, art. 33).

Sussistono i presupposti per disporre la richiesta sospensione cautelare della sentenza con cui il Tar Lazio ha annullato il

decreto 25 novembre 2005 del ministro dell'istruzione, del

l'università e della ricerca, recante «definizione della classe

del corso di laurea magistrale in giurisprudenza», giacché,

comparativamente ed in assenza di un nocumento nella sfera economica e nello status degli appellati, deve darsi prevalen za all'interesse di rilievo pubblico consistente nel regolare avvio dei corsi universitari per l'anno accademico 2006/07 e

nella strutturazione degli stessi secondo puntuali parametri di

riferimento. (1)

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO; sezione HI; sentenza 26 settembre 2006, n. 9455; Pres. Baccarini, Est. Panzironi; Turco e altra (Avv. Sanino) c. Min. università e altra (Avv. dello Stato).

Istruzione pubblica — Università — Corso di laurea magi

strale in giurisprudenza.— Attività formative indispensa bili — Individuazione delle materie di base e caratteriz zanti — Attribuzione dei crediti formativi — Illegittimità (Cost., art. 33, 117; 1. 15 maggio 1997 n. 127, misure urgenti

per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedi menti di decisione e di controllo, art. 17).

È illegittimo il decreto 25 novembre 2005 con cui il ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel definire la

classe del corso di laùrea magistrale in giurisprudenza, fissa in modo troppo dettagliato e senza adeguata motivazione le

materie rientranti tra le attività formative di base e tra quelle caratterizzanti ed attribuisce alle stesse puntualmente i cre

diti formativi, per complessivi duecentosedici dei trecento

crediti previsti per la laurea magistrale. (2)

(1-2) I. - La decisione del tribunale amministrativo (in epigrafe al

pari di Cons. Stato, ord. 5720/06 che la sospende) annulla i decreti mi nisteriali che hanno segnato, per le facoltà di giurisprudenza, il passag gio dal sistema del c.d. «tre più due» (corso di laurea triennale e suc cessivo biennio di specializzazione) a quello del c.d. «uno più quattro» (anno formativo comune e successivo quadriennio) (sul quale, cfr. Ca

poni, in questo fascicolo, V, 369, sub par. 2). Il tribunale ritiene violata, in quanto eccessivamente compressa,

l'autonomia della facoltà nell'attribuzione dei crediti formativi, restan do alla medesima la scelta limitatamente ad ottantaquattro crediti sui trecento dell'intero corso di laurea e sottolinea la mancanza o insuffi cienza di motivazione in ordine alla suddetta attribuzione, nonché alla

specifica assegnazione di crediti ai singoli settori disciplinari. In parti colare viene rilevata l'ingiustificata esclusione, tra le materie «indi

spensabili», di quelle del settore IUS/06 (diritto della navigazione), dato il rilievo e l'importanza assunto dallo stesso.

In ordine ai presupposti legittimanti l'istituzione di un corso di lau rea triennale, sulla base del principio di autonomia universitaria ed in attuazione anche degli accordi europei, v. Cons. Stato, sez. II. 15 di

cembre 2004, n. 2669/03, Foro it., Rep. 2005, voce Istruzione pubblica, n. 186, commentata da Mazza, in Cons. Stato, 2005, I, 597, secondo

cui, ai sensi dell'art. 4 d.m. 3 novembre 1999 n. 509, recante norme

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, le singole università

possono individuare i vari corsi di studio, che possono avere diversi

contenuti anche se appartenenti allo stesso livello, mentre allo Stato

spetta individuare le classi di corsi di studio, tra i corsi dello stesso li

vello aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili come indicate dall'art. 10 d.m. n. 509

del 1999; 28 gennaio 2004, n. 3862/02, Foro it.. Rep. 2004, voce cit., n.

163, il quale ha ritenuto che presupposti per la legittima realizzazione di un nuovo corso di laurea sono, in considerazione del principio di

autonomia universitaria, che lo stesso possa e debba formare all'eserci

II Foro Italiano — 2006 — Parte III-20.

I

Ritenuto — in relazione alla comparazione degli interessi

coinvolti dalla presente controversia — la prevalenza dell'in

teresse di rilievo pubblico all'avvio dei corsi universitari per l'anno accademico 2006/07 ed alla strutturazione degli stessi

secondo puntuali parametri di riferimento;

considerato, per converso, l'assenza di danno nella sfera eco

nomica e nella posizione di status della parte intimata;

per questi motivi, accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto,

sospende l'efficacia della sentenza impugnata.

II

Diritto. — Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

La questione in esame attiene alla legittimità del decreto mini

steriale avente ad oggetto la «definizione della classe del corso

di laurea magistrale in giurisprudenza», con particolare riferi

mento alla disciplina delle attività formative e di base necessarie

per il conseguimento della laurea.

Il decreto individua puntualmente le materie di base caratte

rizzanti il corso assegnando alle stesse i relativi crediti.

zio di un'attività professionale e che vengano correttamente espletati gli adempimenti prescritti per completare un valido iter procedimenta le, nonché, sulla medesima fattispecie, Tar Puglia, sede LeCce, sez. I, 3 dicembre 2003, n. 8737, ibid., n. 167, commentata da Vigano, in Riv.

pen., 2004, 528, secondo cui piena legittimità deve essere riconosciuta alla possibilità di istituire, da parte dell'ente universitario, un corso di laurea di primo livello in ottica ed optometria all'interno della facoltà di scienze matematiche e fisiche e ciò per la compatibilità della materia con l'ambito didattico-disciplinare di tale facoltà.

Per l'affermazione secondo cui è opportuna la netta separazione tra corsi di laurea e corsi di laurea magistrale (c.d. di secondo livello), in

quanto l'impostazione attuale dei percorsi di secondo livello (lauree

magistrali) su trecento Cfu (crediti formativi), comprensivi dei centot tanta Cfu acquisiti con la laurea, ha ingessato il sistema degli ordina menti, inducendo le strutture didattiche di ateneo a progettare percorsi «a cannocchiale» attraverso la pregiudiziale definizione di più corsi di centottanta Cfu nell'ambito della stessa classe, così da avere un corso di base per ciascun corso di laurea specialistica, invece di offrire, per ciascun corso di base, l'accesso ad una pluralità di corsi di laurea spe cialistica, e generando la convinzione che il titolo di primo livello abbia l'esclusiva funzione di consentire l'accesso al corso di secondo livello, con conseguente perdita del valore e della spendibilità autonomi della relativa laurea, v. Cons. Stato, sez. per gli. atti normativi, 22 marzo

2004, n. 2437/02, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 166. Sul principio dell'autonomia universitaria, v. Corte cost. 16 marzo

2001, n. 71, id., 2002,1, 661, con nota di richiami; Cons. Stato, sez. VI, ord. 28 settembre 2000, n. 4723, id., 2000, III, 585, con nota di richia

mi, che ha sospeso la sentenza che aveva annullato la disposizione dello statuto di una università, la quale ampliava l'elettorato attivo per l'elezione del rettore a nuove categorie di soggetti (nella specie, ricer catori e personale dell'area tecnico-amministrativa), perché andrebbe

approfondita, eventualmente in sede di merito, la fondatezza del motivo

d'appello secondo il quale tale ampliamento rientrerebbe nell'autono mia universitaria; Corte cost., ord. 17 giugno 1999, n. 246, id., Rep. 2000, voce cit., n. 405, e ord. 30 marzo 1999, n. 103, id., 1999,1, 1702 e 2475, con nota di richiami e note di Castorina e D'Aloia, circa il

potere del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnolo

gica di determinare la limitazione degli accessi (c.d. numero chiuso o

programmato) ai corsi di laurea universitari, in assenza di una previa determinazione di precetti e limiti idonei a vincolare e indirizzare la normazione secondaria.

II. - II d.m. 270/04, attuato con il d.m. impugnato, attribuisce 86 cre diti alle «attività formative di base», così distribuiti tra i diversi ambiti

disciplinari: privatistico (IUS/01 ) 25 crediti; storico-giuridico (IUS/18 e

19) 28 crediti; costituzionalistico (IUS 08, 09 e 11) 18 crediti; filosofi

co-giuridico (IUS/ 20) 15 crediti. Alle «attività formative caratterizzanti» sono attribuiti 130 crediti,

così distribuiti tra gli ambiti disciplinari: amministrativistico (IUS/10), 18 crediti; commercialistico (IUS/04) 15 crediti; comparatistico (IUS/02 e 21) 9 crediti; comunitaristico (IUS/14) 9 crediti; economico e

pubblicistico (IUS/12 e SECS-P/01, 02, 03, 07 e SECS-S/01) 15 crediti; internazionalistico (IUS/13) 9 crediti; laburistico (IUS/07) 12 crediti;

penalistico (IUS/17) 15 crediti; processualcivilistico (IUS/15) 14 credi

ti; processualpenalistico (IUS/16) 14 crediti. Per i crediti riservati all'autonomia dell'università (84) vengono in

dicate una serie di discipline, tra cui diritto della navigazione (IUS/06), nonché la necessità di attribuire crediti a materie riservate alla scelta

dello studente, alla prova finale (tesi di laurea), alla lingua straniera ed

alle «ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relaziona

li, tirocini e altro». [R. Romboli]

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563 PARTE TERZA 564

Con il primo gruppo di censure la ricorrente evidenzia una

violazione dell'autonomia universitaria poiché il decreto mini

steriale definisce in modo troppo dettagliato le materie «caratte

rizzanti» e «di base» ed attribuisce alle stesse puntualmente i

crediti formativi, per complessivi duecentosedici dei trecento

crediti previsti per la laurea magistrale in giurisprudenza. La censura appare fondata alla luce del sistema introdotto dal

legislatore con l'art. 17, comma 95,1. 127/97, che attribuisce un

importante rilievo al contributo dei singoli atenei nella defini

zione dei propri ordinamenti didattici, stabilendo che l'ordina

mento degli studi dei corsi di diploma di laurea è disciplinato dagli atenei in conformità a criteri generali definiti da decreti

del ministero, il quale delinea, con riferimento ai corsi di di

ploma universitario, la durata degli stessi, l'eventuale serialità

dei corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a

livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di

corsi e di titoli universitari. Ove vi sia una disciplina estremamente dettagliata che elenca

le materie e la loro valenza in termini di credito formativo, l'ap

porto dell'università diviene del tutto marginale, dal momento

che ad esse rimane da gestire concretamente soltanto un quarto dei crediti totali che possono assegnare anche a materie non

rientranti tra le attività formative «di base» o «caratterizzanti», tutte individuate dall'amministrazione.

Il decreto, peraltro, si pone in contraddizione con la sua stessa

premessa che riconosce «la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'art. 33 Cost., riconoscendo a ciascun ateneo la li

bertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici...». Tale eccessiva rigidità dell'ordinamento didattico è stata rile

vata anche dal Cun che, nel parere obbligatorio reso all'ammi

nistrazione sullo schema di decreto, riteneva necessario asse

gnare alla disponibilità dei singoli atenei, al fine di salvaguar darne l'autonomia costituzionalmente garantita, almeno cento

dei trecento crediti formativi complessivi. L'amministrazione, tuttavia, non ha tenuto in alcun conto le

osservazioni del Cun, né ha fornito alcuna motivazione circa le

ragioni che l'hanno indotta a disattendere tali indicazioni.

Nessuna sufficiente motivazione è contenuta nella relazione

illustrativa del decreto che non evidenzia le ragioni poste a fon

damento delle scelte dell'amministrazione, dimostrando, vice

versa, l'erroneità e il travisamento in cui è incorso il ministero.

In particolare, il richiamo al disposto dell'art. 10 d.m. 270/04 — che consente per i corsi preordinati all'accesso alle attività

professionali che il numero di crediti determinati per decreto

superi la soglia del cinquanta per cento del totale — è, nel caso

di specie, incoerente.

La norma, infatti, pone un limite del cinquanta per cento del

totale dei crediti superabile soltanto a certe condizioni, e nei li

miti della ragionevolezza e della proporzione, che non appaiono nelle ragioni addotte dall'amministrazione a fronte di un supe ramento della soglia così consistente.

Il collegio, in accoglimento delle censure proposte, ritiene

che il d.m. impugnato non applichi correttamente l'art. 10 d.m.

270/04. Parimenti fondata è la doglianza con cui si censura il difetto

di motivazione del decreto.

Non risultano, infatti, in alcun modo esplicitati i criteri e i

principi che l'amministrazione ha seguito per l'individuazione

delle materie di base e caratterizzanti e nell'attribuzione alle

stesse dei relativi criteri formativi.

Giova evidenziare, a tal proposito, che le materie appartenenti al settore IUS/06 II settore giuridico del diritto alla navigazione dei trasporti hanno assunto notevole rilievo sia nell'ordinamento

nazionale che in quello comunitario ed internazionale, basti

pensare al codice della navigazione ed alla parte aeronautica

dello stesso, oggetto di una recentissima riforma (d.leg. 9 mag

gio 2005 n. 96) che affianca i codici civile, penale, di procedura civile e di procedura penale.

L'importanza del settore è confermata anche a livello di di

ritto internazionale, nonché di legislazione comunitaria, caratte

rizzata da un'intensa produzione normativa (trattato Ce nonché,

soprattutto, direttive e regolamenti) dall'emanazione di docu

menti di indirizzo politico (libro bianco Ce, «La politica dei tra sporti fino al 2010») alla creazione di reti transeuropee, dal

l'implementazione di specifici programmi di ricerca nel campo del trasporto (ad es. mobilità sostenibile) e dalla stessa organiz

1l Foro Italiano — 2006.

zazione della commissione europea, delle cui direzioni generali una è riferita alla materia dei trasporti.

Anche sotto il profilo occupazionale le materie ricomprese nel settore IUS/06, sono particolarmente rilevanti sia all'interno

dell'ordinamento nazionale che in quello europeo, per il rilievo

che hanno assunto i traffici commerciali e comunque il diritto

dei trasporti nella società.

Alla luce di quanto esposto si ritiene l'illegittimità del de

creto del ministero sotto il profilo dell'irragionevolezza delle

scelte, estranee alle finalità fissate dalla legge e dalla stessa

amministrazione.

Conclusivamente, il collegio accoglie il ricorso siccome fon

dato e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; ordinanza cautelare 12

settembre 2006, n. 4554; Pres. Santoro, Rei. Russo; Cognetti

(Avv. Tedeschini, Damiani) c. Min. salute (Avv. dello Stato

D'Elia), Regione Lazio (Avv. Terracciano), Istituti fisiote

rapici ospedalieri di Roma (Avv. Russo Valentini), Muti

(Avv. Miranda). Annulla Tar Lazio, sez■ IH quater, n.

4142/06.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Istituto di ri covero e cura a carattere scientifico — Direttore scientifi

co — Incarico conferito nei sei mesi antecedenti la scaden

za naturale della legislatura — Revoca nei sei mesi succes

sivi al voto sulla fiducia al nuovo governo —; Esclusione

(L. 15 luglio 2002 n. 145, disposizioni per il riordino della di rigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'in

terazione tra pubblico e privato, art. 6; 1. reg. Lazio 23 gen naio 2006 n. 2, disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati

in fondazioni ai sensi del d.leg. 16 ottobre 2003 n. 288, art.

7).

L'incarico di «direttore scientifico» di un istituto di ricovero e

cura a carattere scientifico, ove conferito nei sei mesi antece

denti la scadenza naturale della legislatura, non è soggetto a

revoca da parte del ministro della salute nei sei mesi succes

sivi al voto sulla fiducia al nuovo governo (nella specie, il

Consiglio di Stato ha ritenuto che l'incarico, in quanto avente ad oggetto la promozione e il coordinamento dell'atti

vità scientifica e non l'attuazione dell'indirizzo politico, è

retto non dal principio dello spoils system ma da quello del

merit systemj. (1)

(1) L'ordinanza esclude che l'art. 6, 1° comma, 1. 145/02 (secondo il

quale «le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri or

ganismi comunque denominati, conferite dal governo o dai ministri nei

sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura [...], posso no essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al governo») sia applicabile agli incarichi per i

quali — come negli istituti a carattere scientifico — non sussista un'e

sigenza di continuità fra indirizzo politico e gestione amministrativa. L'ordinanza nega, altresì, che l'art. 7, 2° comma, 1. reg. Lazio 2/06

(il quale prevede che «l'incarico cessa, comunque, all'insediamento del

consiglio [di indirizzo e verifica] successivo a quello in carica all'atto del conferimento, salvo rinnovo») sia in grado di provocare un «effetto

spoils system». Questa norma, infatti, si riferisce al mutamento non già dell'indirizzo politico-amministrativo del governo, bensì dell'indirizzo che promana dall'organo — il «consiglio di indirizzo e verifica» — cui

spetta di «determinale] gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività dell'i stituto» (art. 4, 2° comma, 1. reg. cit.); organo col quale è ben ragione vole che il direttore scientifico si trovi in consonanza nello svolgimento del suo incarico.

Sullo spoils system in campo sanitario, con riguardo agli incarichi di

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