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sezione VI penale; sentenza 18 novembre 2004; Pres. Trojano, Est. Carcano, P.M. Cedrangolo (concl....

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sezione VI penale; sentenza 18 novembre 2004; Pres. Trojano, Est. Carcano, P.M. Cedrangolo (concl. diff.); ric. C. Annulla App. Genova 7 maggio 2003 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 197/198-199/200 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200726 . Accessed: 25/06/2014 06:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.163 on Wed, 25 Jun 2014 06:15:17 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione VI penale; sentenza 18 novembre 2004; Pres. Trojano, Est. Carcano, P.M. Cedrangolo (concl. diff.); ric. C. Annulla App. Genova 7 maggio 2003

sezione VI penale; sentenza 18 novembre 2004; Pres. Trojano, Est. Carcano, P.M. Cedrangolo(concl. diff.); ric. C. Annulla App. Genova 7 maggio 2003Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 197/198-199/200Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200726 .

Accessed: 25/06/2014 06:15

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GIURISPRUDENZA PENALE

Al riguardo, il procedimento in esame ha già visto il giudice di merito sfortunatamente impegnato in tal senso, con due ricor

si dichiarati entrambi inammissibili dalla Consulta, per ragioni formali. Si pone, dunque, il problema della riproponibilità del

conflitto da parte di questa corte; problema che deve essere ne

gativamente risolto, così come ha fatto il giudice del rinvio. E

noto invero che, con la sentenza n. 116 del 2003, la Corte co

stituzionale ha dichiarato inammissibile la riproposizione di un

conflitto, preceduto da altro già incorso in tale sanzione per ra

gioni formali, come nella fattispecie. Osserva, in proposito-, l'attuale ricorrente che si tratterebbe di una decisione che non si

richiama a valutazioni del merito del conflitto stesso e che non

estenderebbe la sua efficacia al di là del caso deciso; ma le ar

gomentazioni di detta sentenza non consentono tale conclusio

ne.

La Corte costituzionale, invero, argomentando al di là del ca

sus decisus, afferma che la 1. 87/53, per quanto non abbia posto termini di decadenza per la proposizione del ricorso con il quale il conflitto di attribuzione viene rilevato (volendo favorire al

massimo la ricerca e la conclusione di intese extragiudiziarie tra

gli organi interessati al conflitto, al di fuori delle strettoie di tali

termini), tuttavia formalizza una fase di ammissibilità del con

flitto, che risponde all'esigenza di delimitare il più possibile

questo tipo di processo, che ha aspetti assolutamente peculiari. Il legislatore del 1953 ha quindi conferito alla Corte costituzio

nale, in sede di delibazione sull'esistenza della «materia di un

conflitto», un potere molto ampio di individuazione dei profili

soggettivi e di qualificazione del thema decidendum, cioè un

potere di conformazione del giudizio sul conflitto di attribuzio

ne, che si esprime attraverso la fissazione di regole che necessa

riamente ne definiscono la «materia», stabilendo inderogabil mente soggetti e termini per lo svolgimento del processo. Re

gole che, per la loro natura conformativa, non possono essere

eluse quando il conflitto sia stato sollevato in sede processuale,

neppure invocando — ai fini di una eventuale riproposizione del

ricorso già dichiarato inammissibile — la mancata previsione di

termini di decadenza, che atterrebbero comunque alla fase ante

riore alla proposizione del ricorso: sussiste, invero, l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso

in termini certi, non rimessi alle parti confliggenti. Va dunque

superata la situazione di conflittualità ed incertezza, che non si

attaglia alle questioni di equilibrio tra i poteri dello Stato, le

quali invece, attenendo alle garanzie di ripartizione costituzio

nale delle attribuzioni, postulano che siano ristabilite certezza e

definitività di rapporti, al fine di assicurare il regolare esercizio

delle funzioni costituzionali.

Si tratta, come è evidente, di affermazioni che — al di là della

fattispecie in allora esaminata — pongono limiti di carattere ge

nerale, che rendono impensabile la riproposizione di un terzo

conflitto di attribuzione.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con le ulteriori sta

tuizioni indicate nel dispositivo.

Il Foro Italiano — 2005.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione VI penale; sentenza 18

novembre 2004; Pres. Trojano, Est. Carcano, P.M. Cedran

gola) (conci, diff.); ric. C. Annulla App. Genova 7 maggio 2003.

Assistenza familiare (violazione degli obblighi di) — Obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio e al coniuge —

Inadempimento — Intervento sostitutivo dell'altro geni

tore o di altri congiunti — Irrilevanza (Cod. pen., art. 570). Assistenza familiare (violazione degli obblighi di) — Impos

sibilità economica di far fronte agli obblighi — Rilevanza — Condizioni (Cod. pen., art. 570).

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare,

l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore e al

coniuge ricorre anche quando le esigenze di vita di questi ul

timi vengano soddisfatte, in tutto o in parte, dall'altro genito re con i proventi del proprio lavoro o con l'intervento di altri

congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di

bisogno in cui versano i soggetti passivi del quale, viceversa, costituisce la prova. (1)

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la

sussistenza del reato è esclusa solo qualora l'imputato alle

ghi idonei e convincenti elementi indicativi di situazioni che

si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza eco

nomica e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione (nella specie, la Suprema corte ha annullato

la sentenza che aveva condannato l'imputato senza compiere accertamenti sulla grave patologia indicata dall'obbligato come causa della concreta impossibilità di far fronte ai pro

pri impegni, nonostante la produzione di cartelle cliniche

comprovanti i ricoveri e le dichiarazioni della stessa moglie, in ordine alle condizioni psichiche e alle difficoltà economi

che dell'obbligato). (2)

(1) Nello stesso senso, v. Cass. 9 gennaio 2004, Bencivenga, Ced

Cass., rv. 228491, la quale esclude che l'eventuale convincimento del

genitore inadempiente di non essere tenuto, in una tale situazione di concorso di mezzi altrui, all'assolvimento del suo primario dovere, non

integra un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma, che corrisponde ad un'esigenza morale universalmente avvertita; 1° dicembre 2003, Pi

sano, id., rv. 228262, che sottolinea l'irrilevanza, al fine di escludere il

reato, della percezione di eventuali cespiti reddituali relativi ad elargi zioni a carico della pubblica assistenza (nella specie, il minore disabile

percepiva una modesta pensione di invalidità ed era assistito economi

camente dal genitore affidatario, che svolgeva un'attività lavorativa); 29 aprile 2002, Lombardo, Foro it., Rep. 2002. voce Assistenza fami liare, n. 7; 21 settembre 2001, Mangatia, ibid., n. 6, citata in motiva

zione; 23 aprile 1998, Perri, id., Rep. 1998, voce cit., n. 8; nella giuris prudenza di merito, v. Pret. Dolo 2 febbraio 1989, id., 1989, II, 493.

(2) Con riferimento alla seconda massima, oltre alla citata Cass. 29

aprile 2002, Lombardo, la quale puntualizza che la condizione di disoc

cupazione dell'obbligato deve essere qualificabile come incolpevole, v. Cass. 25 giugno 1999, Morfeo, Foro it., Rep. 2000, voce Assistenza

familiare, n. 7, citata in motivazione; 8 luglio 1997, Carabellese, id.,

Rep. 1998, voce cit., n. 5; 25 ottobre 1990, Patruno, id., 1992, II, 295, secondo la quale incombe pur sempre all'imputato l'onere di allegazio ne di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibi lità di adempiere.

Al riguardo, Cass. 5 febbraio 1998, Cusumano, id., Rep. 1999, voce

cit., n. 10, dalla premessa che non vi è interdipendenza tra il reato di cui all'art. 570, 2° comma, n. 2, c.p. e l'assegno liquidato dal giudice civile, ha tratto la conseguenza che la decisione di quest'ultimo non fa stato nel giudizio penale né in ordine alle condizioni economiche del

coniuge obbligato, né per ciò che riguarda lo stato di bisogno degli aventi diritto ai mezzi di sussistenza, circostanze queste che devono es sere accertate in concreto (nello stesso senso, quanto all'autonomia dei

due piani di valutazione, v. anche Cass. 12 novembre 1998, Tortorella, ibid., n. 11). Secondo Cass. 7 maggio 1998, Giannetti, id., Rep. 1998, voce cit., n. 3, la condizione di impossibilità economica dell'obbligato che esclude la sussistenza del reato, deve estendersi a tutto il periodo di

tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e deve consistere in

una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a

soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto (nella specie, siffatti requisiti sono stati esclusi, in quanto era stato accertato dal giu dice di merito che l'imputato aveva svolto una sua attività lavorativa

produttiva di un reddito sufficiente, aveva avuto la disponibilità di

un'autovettura di grossa cilindrata e aveva frequentato una casa da

giuoco); alla situazione di incolpevole impossibilità di far fronte agli

obblighi, Cass. 16 maggio 1997, Ricciardi, ibid., n. 9, equipara gli eventi che il soggetto sia costretto a subire e che, non potendo essere

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PARTE SECONDA

Ritenuto in fatto. — 1. - R.C. propone ricorso contro la sen

tenza 7 maggio 2003 della Corte d'appello di Genova che ha

confermato la sentenza di primo grado con la quale egli è stato

dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 570, 2° comma,

n. 2, c.p. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla mo

glie D.B. ed alla figlia minore.

1.1. - La corte territoriale ha disatteso le censure articolate

con l'atto d'appello ed ha ritenuto configurabile in fatto ed in

diritto il reato contestato. E stato provato in fatto il mancato

versamento delle somme poste a carico di C. dal giudice civile

per il mantenimento della moglie e della figlia minore. Ad avvi

so della corte di merito, la dedotta insussistenza dello stato di

bisogno della moglie e la possibilità di costei di provvedere, come in realtà è accaduto, alle necessità del figlio minore, non

avevano rilievo negativo ai fini della configurabilità dell'ipotesi criminosa de ijua. Altrettanto, è stato ritenuto privo di rilievo lo

stato di incapacità economica di C., tenuto conto dell'impossi bilità di immaginare che egli non svolgesse alcuna attività lavo

rativa. In proposito, la corte ha rilevato che R.C., per la sua gio vane età e per l'assenza di gravi patologie che gli impedissero di lavorare, senz'altro poteva adattarsi a lavori temporanei che

gli avrebbero potuto consentire di fornire almeno in parte i mez

zi dovuti. Tale situazione dimostrava, ad avviso della corte di

merito, la volontaria sottrazione all'obbligo di provvedere di

contribuire, nei limiti stabiliti dal giudice civile, al manteni

mento della figlia minore.

2. - R.C., con un primo motivo, denuncia la sentenza impu

gnata per difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza

e della manifesta illogicità, nonché per inosservanza ed erronea

applicazione della legge penale in relazione all'art. 570, 2°

comma, n. 2, c.p. Si individuano i punti critici del discorso giustificativo: l'uno,

la configurabilità del reato de quo anche in assenza di un reale

stato di bisogno del genitore affidatario e della sua accertata

possibilità di provvedere al mantenimento del figlio minore;

l'altro, l'irrilevanza, ai fini dell'esclusione della sussistenza del

reato, dell'incapacità economica di R.C. di provvedere a contri

buire, nei limiti indicati dal giudice civile, al mantenimento

della figlia minore. Quanto a tale ultimo profilo, si deduce di avere dimostrato,

anche mediante l'esibizione di cartelle cliniche, i vari ricoveri di

R.B. per gravi crisi depressive proprio nel periodo oggetto della

contestazione e che la corte ha omesso di esaminare tale docu

mentazione, limitandosi ad affermare che l'imputato non poteva non trovare lavoro in assenza di gravi patologie. Con il ricorso

si deduce, ancora, che la grave patologia sofferta da C. lo aveva

portato diverse volte a tentare il suicidio e che tale situazione di

notevole difficoltà e di precarietà era nota alla ex moglie, come

da costei dichiarato in dibattimento.

2.1. - Con un secondo motivo si deduce l'inosservanza di

norme processuali, in quanto la corte d'appello non avrebbe

correttamente valutato il secondo motivo d'appello col quale si denunciava che, nonostante nel capo di imputazione fosse stata

indicata quale epoca di commissione del reato il periodo dal settembre 1998 al 13 ottobre 1999, il giudice di primo grado ha

condannato C. per il reato continuato fino all'emissione della sentenza di- primo grado, in tal modo mutando il fatto storico e

posticipando la data finale della permanenza della condotta cri

minosa al di là delle indicazioni contenute nell'imputazione. Tale è la sintesi ex art. 173, 1° comma, c.p.p. dei termini delle

questioni poste. Considerato in diritto. — Il primo motivo di ricorso, nei li

miti indicati, è fondato. Non è da revocare in dubbio che ai fini della configurabilità

del delitto di cui all'art. 570, 2° comma, n. 2, c.p., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche

quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i pro venti del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti, at

impediti, siano tali da rendere inevitabile una determinata condotta, escludendone la punibilità in virtù delia causa di giustificazione della forza maggiore, di cui all'art. 45 c.p. (nella specie, l'obbligato era de

tenuto); al contrario, alle situazioni di negligenza dell'obbligato, Cass. 30 novembre 1995, Cangelli, id., Rep. 1997, voce cit., n. 5, ha ricon dotto il caso dell'imputato che non aveva fatto valere il suo diritto alla continuazione del rapporto di lavoro con l'esercizio di mansioni com

patibili con la sua parziale invalidità.

Il Foro Italiano — 2005.

teso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui

versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la pro va (sez. VI 21 settembre 2001, Mangatia, Foro it., Rep. 2002, voce Assistenza familiare, n. 6).

Infatti, l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori di età grava su entrambi i genitori e permane indipen dentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, né l'assol

vimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori esenta

in alcun modo l'altro (ex plurimis, sez. VI 12 novembre 2002,

Scasciamacchia, id., Rep. 2003, voce cit., n. 4). Ne consegue che, sotto tale profilo, correttamente la corte ha escluso ogni ri

lievo alla dedotta insussistenza dello stato di bisogno, richiesto

per la configurazione del reato de quo, per avere l'altro coniuge

provveduto al mantenimento del figlio minore.

Mentre, è fondata la censura rispetto al mancato accertamento

delle condizioni di salute di R.C. ed all'incidenza delle stesse

sulle capacità lavorative.

Come risulta dai motivi d'appello, il ricorrente ha dedotto la

sua grave patologia ed ha posto in risalto che la stessa ha inciso

notevolmente sulle sue capacità lavorative. Dal verbale d'u

dienza del 7 maggio 2003 innanzi alla corte territoriale, inoltre, risulta la produzione delle cartelle cliniche relative ai ricoveri

diC. Come è noto, in tema di violazione degli obblighi di assisten

za familiare la condizione di impossibilità economica dell'ob

bligato vale come scriminante soltanto se essa si estenda a tutto

il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e

se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di

introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto (sez. VI 7 maggio 1998, Giannetti, id., Rep. 1998, voce cit., n. 3).

Ne consegue che il venire meno l'obbligo di fornire i mezzi

di sussistenza alla famiglia ricorre solo quando risulti provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in stato di vera e

propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione, dovendo l'imputato, ai fini

dell'esclusione della propria responsabilità per il reato di cui al

l'art. 570 c.p., allegare idonei e convincenti elementi indicativi

della concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obbli

ghi (in tal senso, sez. VI 25 giugno 1999, Morfeo, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 7).

I principi di diritto enunciati, condivisi da questo collegio ed ai quali la corte territoriale non si è attenuta, avrebbero imposto un accurato e serio accertamento sulla grave patologia indicata

dal ricorrente come causa della concreta impossibilità di far

fronte ai propri impegni, tenuto conto della produzione delle

cartelle cliniche comprovanti i ricoveri e delle dichiarazioni rese

dalla moglie, D.B., sulle condizioni psichiche e le difficoltà

economiche del ricorrente.

II convincimento espresso in termini generici, circa l'assenza

di patologie tali da impedire un'attività lavorativa, denota la

mancanza di ogni accertamento su di un punto determinante,

allegato tempestivamente e documentato dall'interessato.

Peraltro, la gravità della patologia dedotta avrebbe imposto accertamenti, anche mediante una perizia medica, della quale la

corte avrebbe dovuto dar conto della superfluità ai fini dell'in

dagine da compiere. Va ribadito, in proposito, il principio di diritto secondo cui il

giudice, allorché ricorrano indagini e valutazioni che richiedano

specifiche competenze tecniche e scientifiche, può disporre, an

che d'ufficio ex art. 508 c.p.p., una perizia, salvo che la ritenga

superflua e non utile e dia conto, con adeguata motivazione, delle ragioni della propria decisione.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio nel rispetto dei principi di diritto indicati.

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