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sezione VI penale; sentenza 8 maggio 2006; Pres. de Roberto, Est. Ippolito, P.M. Tindari Baglione...

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sezione VI penale; sentenza 8 maggio 2006; Pres. de Roberto, Est. Ippolito, P.M. Tindari Baglione (concl. conf.); ric. Cusini. Annulla senza rinvio App. Venezia 3 novembre 2005 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 409/410-415/416 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23202134 . Accessed: 25/06/2014 03:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.205 on Wed, 25 Jun 2014 03:36:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI penale; sentenza 8 maggio 2006; Pres. de Roberto, Est. Ippolito, P.M. TindariBaglione (concl. conf.); ric. Cusini. Annulla senza rinvio App. Venezia 3 novembre 2005Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 409/410-415/416Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202134 .

Accessed: 25/06/2014 03:36

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GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione VI penale; sentenza 8

maggio 2006; Pres. de Roberto, Est. Ippolito, P.M. Tindari

Baglione (conci, conf.}; ric. Cusini. Annulla senza rinvio

App. Venezia 3 novembre 2005.

CORTE DI CASSAZIONE;

Estradizione e mandato d'arresto europeo — Mandato

d'arresto europeo — Esecuzione — Copia trasmessa a

mezzo telefax — Autenticazione — Necessità — Esclusio

ne (L. 22 aprile 2005 n. 69, disposizioni per conformare il di ritto interno alla decisione quadro 2002/584/Gai del consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e

alle procedure di consegna tra Stati membri, art. 6). Estradizione e mandato d'arresto europeo — Mandato

d'arresto europeo — Esecuzione — Stato di emissione —

Mancata previsione di termini massimi di carcerazione

preventiva — Rifiuto della consegna (Cod. proc. pen., art.

705; 1. 4 agosto 1955 n. 848, ratifica ed esecuzione della con

venzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle li

bertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del

protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Pa

rigi il 20 marzo 1952: convenzione, art. 5; 1. 22 aprile 2005 n.

69, art. 18).

Ai fini della decisione sulla consegna della persona colpita dal

mandato d'arresto europeo, non è richiesta la trasmissione

dell'originale o l'autenticazione della copia trasmessa a

mezzo telefax all'autorità italiana per l'esecuzione. (1)

L'obbligo dì rifiutare la consegna della persona colpita dal

mandato d'arresto europeo, nei casi in cui la legislazione dello Stato di emissione non stabilisce i limiti massimi della

carcerazione preventiva, sussiste anche quando la legge pre scrive la verifica periodica della durata della detenzione at

traverso controlli d'ufficio dell'autorità giudiziaria. (2)

(1-2) I. - Con la sentenza in rassegna, la Cassazione interviene su due aspetti della procedura passiva di consegna basata sul mandato di arresto europeo.

Per quanto concerne la trasmissione dell'atto, la corte giunge ad af

fermare il principio enunciato nella prima massima attraverso l'analisi normativa della legge italiana e della decisione quadro 2002/584/Gai e la riaffermazione dei postulati che stanno alla base del nuovo sistema di

consegna, che sostituisce l'estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Nella sentenza viene infatti evidenziato il nesso tra il principio di

mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari, di cui la decisione

quadro sul mandato di arresto europeo costituisce una particolare appli cazione, e il suo corollario rappresentato dalla libertà dei mezzi di tra

smissione, che svincola la circolazione dell'atto dall'osservanza di formalità predeterminate.

A tale riguardo, la 1. 69/05, nella parte relativa al c.d. mandato passi vo (quello emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro e trasmesso alle autorità italiane per la sua esecuzione), si limita a pre scrivere i requisiti relativi al contenuto dell'atto (art. 6, 1° comma) e al suo regime linguistico (art. 6, 7° comma).

Secondo i principi del diritto dell'Unione europea sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, applicabili dal giudice nazionale nei li miti dell'interpretazione conforme, l'eurordinanza denominata mandato d'arresto europeo può essere trasmessa con qualsiasi mezzo sicuro, idoneo a produrre una registrazione scritta che consenta all'autorità di

esecuzione di verificarne la provenienza e l'autenticità (art. 10, par. 4, della decisione quadro; art. 6, par. 1, della convenzione relativa all'as

sistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione

europea, adottata a Bruxelles il 29 maggio 2000). Non è, quindi richie

sta né la trasmissione dell'originale dell'atto, né di una sua copia au

tenticata. Sul punto, non vi sono precedenti specifici. Per le precedenti appli

cazioni giurisprudenziali del mandato d'arresto europeo, v. Cass. 26

gennaio 2006, Spinazzola, 14 dicembre 2005, Dobos, e 22 novembre

2005, Calarese, nonché 23 settembre 2005, Ilie, Foro it., 2006, II, 273 e

289, con note di richiami giurisprudenziali e bibliografici. Sulla tra

smissione del mandato di arresto europeo, O. Villoni, Il mandato d'ar

resto europeo: autorità competenti e contenuto, in Mandato d'arresto

europeo. Dall'estradizione alle procedure di consegna a cura di M.

Bargis e E. Selvaggi, Torino, 2005, 185 ss., 201. Sulle modalità di tra

smissione degli atti previste negli strumenti dell'Unione europea in

materia di cooperazione giudiziaria, AA.VV., Diritto penale europeo e

Il Foro Italiano — 2006 — Parte II-11.

Ritenuto in fatto. — 1. - Rosanna Cusini, a mezzo del suo di

fensore avv. Gian Antonio Minghelli, ricorre per cassazione av

verso la sentenza sopra indicata, con cui la Corte d'appello di

Venezia ha disposto la sua consegna all'autorità giudiziaria del

Regno del Belgio, accogliendo la richiesta di cui al mandato

d'arresto europeo, emesso dal G.i.p. di Charleroi in data 29 set

tembre 2005, per il reato di truffa.

2. - L'arresto fu operato in Italia il 13 ottobre 2005 dai cara

binieri di Porto Viro e — previa audizione della Cusini, che ri

ordinamento italiano. Le decisioni quadro dell'Unione europea: dal mandato d'arresto alla lotta al terrorismo, Milano, 2006.

II. - Il principio affermato nella seconda massima si applica ai casi in cui la procedura passiva di consegna ha per oggetto un mandato d'arre sto europeo basato su provvedimenti di natura cautelare o preventiva.

La regola di giudizio è ricavata dal chiaro significato dell'art. 18, lett. e), 1. 69/05 che non consente al giudice nazionale di ricorrere a

un'interpretazione diversa da quella letterale. Ciò in virtù dei limiti che il principio di interpretazione conforme incontra rispetto alle decisioni

quadro del consiglio Ue, ai quali la Cassazione fa espressamente rife rimento e che non consentono la disapplicazione della norma penale interna in contrasto con la decisione quadro.

La sentenza fa emergere la sostanziale irragionevolezza dell'art. 18, lett. e), cit. In primo luogo, il rifiuto della consegna connesso alla man cata predeterminazione ex lege della durata dei termini massimi della carcerazione preventiva non trova fondamento nel diritto alla ragione vole durata della detenzione riconosciuto dall'art. 5, 3° comma, della convenzione europea sui diritti umani (Cedu). In tali casi, la violazione dei diritti fondamentali dell'uomo non sarebbe neppure astrattamente

configurabile, posto che la giurisprudenza della Corte europea ricono sce la compatibilità con la Cedu dei sistemi nei quali la verifica sulla durata massima della custodia cautelare avviene esclusivamente attra verso controlli d'ufficio dell'autorità giudiziaria, obbligatori e periodi ci.

L'art. 18, lett. e), 1. 69/05 non è quindi riconducibile al principio ge nerale secondo cui la consegna deve esser negata quando la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali (art. 705, 2° comma, lett. a, c.p.p.), ma rappre senta soltanto una proiezione, nei rapporti giurisdizionali con le auto rità di altri Stati membri, della riserva di legge statale contenuta nel l'art. 13, ultimo comma, Cost.

Il principio dell'interpretazione conforme delle decisioni quadro del

consiglio dell'Unione europea, da parte del giudice nazionale, è stato Corte giust. 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, che sarà riportata in un

prossimo fascicolo. La Corte di cassazione italiana ha già applicato questo principio in una fattispecie relativa al mandato d'arresto euro

peo, nella sentenza 23 settembre 2005, Ilie, cit. Sul principio di ragio nevole durata della detenzione in corso di processo, v. Corte eur. diritti dell'uomo 24 agosto 1998, Commissione c. Governo Italia, in Foro it., 1998, IV, 409.

Dalla sentenza in epigrafe, si ricava un secondo profilo di irragione volezza dell'art. 18, lett. e), 1. 69/05. Esso consiste nel fatto che, né la

disciplina sull'estradizione (convenzionale ed extraconvenzionale), né la decisione quadro sul mandato di arresto europeo, prevedono il rifiuto della consegna quando la legge dello Stato richiedente non determina i

termini massimi di carcerazione preventiva. In tale ipotesi, nella procedura di estradizione, la consegna può esse

re rifiutata soltanto quando il sistema legale dello Stato richiedente sia in contrasto con i diritti fondamentali della persona (art. 705, 2° com

ma, lett. a, c.p.p., cit.); ma tale condizione ostativa non ricorre quando l'ordinamento straniero presenti garanzie processuali non corrispon denti a quello dell'ordinamento italiano (in tal senso, Cass. 21 settem

bre 1995. Di Maio, id., Rep. 1996, voce Estradizione, n. 41). Per quanto concerne il mandato d'arresto europeo, gli art. 3 e 4 della

decisione quadro 2002/584/Gai, nell'elencare i motivi, obbligatori o fa

coltativi, di rifiuto della consegna non prevedono la mancanza di termi

ni legali di durata della carcerazione preventiva. Ne consegue che il

modello di eurordinanza allegato alla decisione quadro non contiene

indicazioni relative ai limiti della custodia cautelare eventualmente

previsti dalla legge dello Stato di emissione, le quali dovranno essere

necessariamente acquisite dall'autorità italiana quali informazioni inte

grative. La disposizione di legge interna, dunque, non corrisponde alla deci

sione quadro e rischia di pregiudicare la realizzazione di un sistema di

consegna semplificato rispetto all'estradizione, che agevoli la coopera zione giudiziaria tra gli Stati membri.

Nel sistema delineato nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, il

contrasto tra la legge interna e le decisioni quadro può essere rilevato

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PARTE SECONDA

fiutò il consenso all'estradizione in Belgio — fu convalidato il

successivo giorno 15 dal presidente della Corte d'appello di

Venezia, che applicò la misura cautelare della custodia in carce

re.

3. - Risulta dalla descrizione dei fatti inserita nel mandato

d'arresto europeo, compilato secondo il modello allegato alla

decisione quadro del consiglio dell'Unione europea del 13 giu

gno 2002 (G.U.C.E. del 18 luglio 2002), che la Cusini si era in contrata con diverse persone proponendo loro di investire in

borsa, suo tramite, rilevanti somme di denaro, con promessa di

reddito molto elevato. Cinque persone avevano consegnato la

somma complessiva di 114.800 euro, senza più recuperare il lo

ro denaro, avendo la Cusini abbandonato il proprio domicilio in

Belgio, senza lasciare alcun recapito. Si dà, altresì, atto della pendenza d'altro procedimento per i

reati di truffa e falsità, per i quali era stata prima raggiunta da

misura cautelare personale e poi scarcerata su cauzione.

Nel provvedimento cautelare dell'autorità giudiziaria belga

(acquisito dalla corte d'appello), si specifica che la donna è im

putata «di essersi, nel Belgio, a Charleroi e in connessione al

trove, in data indeterminata, ripetutamente, tra il 1° settembre

2002 e il 9 aprile 2004, quale autore, coautore e complice, allo

scopo di appropriarsi di roba altrui, fatto consegnare o rilasciare

fondi» (e precisamente 114.800 euro) da cinque persone nomi

nativamente indicate, «sia usando falsi nomi o false qualità, sia

impiegando manovre fraudolente per convincere dell'esistenza

di false imprese, di un potere o di un credito immaginario, per far nascere la speranza o il timore di un successo, di un inci

dente o di tutt'altro evento chimerico, o per approfittare della

fiducia o della credulità».

Si ritengono sussistenti sia «indizi seri di colpevolezza a cari

co dell'imputata» del reato di cui all'art. 496 c.p. belga, con ri

ferimento al «ruolo centrale dell'imputata che ha lasciato crede

re alle vittime che aveva la disponibilità di mezzi che le con

sentivano di assicurarsi un altissimo reddito nel caso che l'inve

stimento di somme di denaro le venisse affidato e facendosi

passare per una specialista della finanza», sia le esigenze caute

lari collegate alla scomparsa della Cusini dal territorio belga senza lasciare alcuna indicazione di recapito.

Per il reato d'escroquerie, l'art. 496 c.p. belga (come emerge dal testo della disposizione di legge trasmessa dall'autorità bel

ga) prevede la reclusione da un mese a cinque anni.

4. - Sulla base di tali elementi e atti, la corte veneziana —

prendendo atto dell'esistenza della doppia incriminazione in

Belgio e in Italia del reato di truffa (escroquerie), delle infor

anche dalla Corte di giustìzia delle Comunità europee, su ricorso delle autorità giudiziarie degli Stati membri. Nelle materie del c.d. terzo pila stro, infatti, la Corte di giustizia, pur non potendo attivare nei confronti

degli Stati membri le procedure di infrazione proprie del diritto comu

nitario, né potendo annullare le misure legislative nazionali che contra stino con le decisioni o decisioni quadro del consiglio, ben può dichia rare la non conformità del diritto statale, nell'ambito del giudizio di validità delle misure di applicazione delle decisioni quadro adottato da uno Stato (art. 35, par. 1, del trattato sull'Unione europea).

Una valutazione di non conformità dell'art. 18, lett. e), cit., rispetto ai motivi di rifiuto della consegna previsti dagli art. 4 e 5 della decisio ne quadro, è stata, del resto, già formulata dalla commissione europea, nell'annesso al rapporto basato sull'art. 34 della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, pubblicato il 26 gennaio 2006 (versione ri

visitata). Il rapporto indica anche altre disposizioni della 1. 69/05 che obbliga

no la corte d'appello a rifiutare la consegna in casi non previsti dalla decisione quadro, contenute nello stesso art. 18 (lett. b, c, /, s, e negli art. 8, 3° comma, e 17, 4° comma) (commissione europea, annesso al

rapporto basato sull'art. 34 della decisione quadro sul mandato d'arre sto europeo, cit., pag. 8 s.).

Sull'art. 18, lett. e), 1. 69/05, v. G. Iuzzolino, La decisione sull'ese cuzione del mandato d'arresto europeo, in Mandato d'arresto euro

peo. Dall'estradizione alle procedure di consegna, cit., 289. Sul rap porto della commissione, v. Cass. 26 gennaio 2006, Spinazzola, 14 di cembre 2005, Dobos, 22 novembre 2005, Calarese, cit. Il documento

può essere consultato alla pagina web <http://ec.europa.eu/justice_ home/doc_centre/criminal/doc/sec_2006_079_en.pdf>). [G. Iuzzolino]

Il Foro Italiano — 2006.

mazioni di cui all'art. 6 1. 69/05, della descrizione dei fatti con

testati e dell'acquisizione della copia del provvedimento del

giudice belga, contenente adeguata motivazione delle circostan

ze fattuali che collegano la Cusini alla fattispecie contestata e

danno conto di specifiche esigenza cautelari — ha ritenuto, da

un lato, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richie

sta di consegna e, dall'altro, l'inesistenza di cause ostative ai

sensi dell'art. 18 1. 69/05.

5. - Nel ricorso per cassazione si deduce l'illegittimità della

sentenza impugnata per violazione della 1. 69/05 e, segnata

mente, per:

a) mancato accertamento dell'autenticità del mandato di ar

resto europeo;

b) sussistenza della causa ostativa alla consegna di cui al

l'art. 18, lett. e);

c) sussistenza della causa ostativa alla consegna di cui all'art.

18, lett. p)\

d) insussistenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 17.

Considerato in diritto. — 6. - La ricorrente lamenta, in primo

luogo, che il provvedimento cautelare emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Charleroi non sia stato acquisito né in

originale né in copia autentica, ma sia pervenuto soltanto a

mezzo telefax. Da ciò conseguirebbe «l'impossibilità di ritenere

accertata, nel procedimento, l'autenticità e, quindi, in ultima

analisi, la stessa esistenza dei provvedimenti oggetto del con

traddittorio».

La censura è infondata. Si osserva innanzitutto che è neppure

prospettabile che il mandato di arresto europeo sia acquisito in

originale, trattandosi di documento emesso da un'autorità na

zionale di un paese europeo e destinato a tutti gli altri Stati

membri dell'Unione. In secondo luogo, nel caso in esame non

può dubitarsi dell'esistenza del mandato di cattura emesso dal

giudice istruttore di Charleroi, attesa la sovrabbondanza di ele

menti documentali (dall'inserimento della relativa segnalazione del mandato di arresto europeo nel sistema di informazione

Schengen ai contatti diretti tra le autorità giudiziarie di emissio

ne e di esecuzione) che lo comprovano. Per quanto concerne la deduzione di illegittimità per mancata

autenticazione della copia, osserva il collegio che nessuna di

sposizione della 1. 69/05 o della decisione quadro 2002/584/Gai

prevede l'acquisizione del documento in copia autentica, come

presupposto di ammissibilità di una pronuncia positiva alla con

segna. Nel nuovo sistema, improntato a mutuo riconoscimento e li

bera circolazione delle decisioni giudiziarie tra le autorità giudi ziarie dei paesi dell'Unione, si è voluto liberare i procedimenti da ogni inutile appesantimento burocratico, tipico delle comuni

cazioni ufficiali a mezzo dei rispettivi apparati ministeriali della

giustizia o degli esteri, senza ovviamente nulla sacrificare alle

garanzie delle persona ed alla certezza del traffico giuridico. A

tal fine le comunicazioni a mezzo telefax, con annotazione sui

documenti del numero di apparecchio ricevente e trasmittente,

possono considerarsi pienamente idonee a fornire le normali ga ranzie di affidabilità.

Poiché è ovviamente necessaria la certezza che la copia ac

quisita, ricevuta dall'autorità giudiziaria italiana, sia conforme

al documento originale, è stato espressamente previsto che «nel

caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o all'au

tenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria», il

presidente della corte d'appello «prende contatti diretti con que sta al fine di risolverli» (art. 9, 2° comma, 1. 69/05).

Nel caso di specie nessuna difficoltà di tal genere è insorta né

risulta essere mai stata prospettata dalla difesa alla corte territo

riale. Rileva, inoltre, il collegio che dal fascicolo emerge che

contatti diretti sono intercorsi tra il presidente della corte vene

ziana e il g.i. di Charleroi che ha emesso il provvedimento cau

telare, aventi ad oggetto la specifica procedura in esame, cosic

ché nessun dubbio o questione è prospettabile sull'autenticità

del mandato di arresto emesso nei confronti di Rosanna Cusini.

(Omissis) 9. - La ricorrente invoca, con il secondo motivo, la sussisten

za della causa ostativa alla consegna espressamente prevista dalla lett. e) dell'art. 18 1. 69/05, in quanto «la documentazione

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GIURISPRUDENZA PENALE

presente agli atti del procedimento non fa alcun cenno circa l'e

sistenza, nell'ordinamento giuridico dello Stato emittente, della

previsione di limiti massimi della carcerazione preventiva». Il motivo si articola in due questioni: la prima riferita alla

mancanza di comunicazione da parte dell'autorità belga delle

norme di legge relative ai termini massimi di carcerazione pre

ventiva; la seconda più propriamente relativa al divieto di con

segna della persona colpita da mandato di arresto europeo nel

caso in cui la legislazione dello Stato di emissione non prevede i

limiti massimi di carcerazione preventiva. 9.1. - Osserva il collegio che la conclusione negativa del pro

cedimento, invocata dalla ricorrente, determinata dalla mera

mancata trasmissione del testo delle disposizioni relative ai ter

mini massimi di carcerazione da parte dell'autorità belga, co

stituirebbe un'abnorme espressione di formalismo burocratico, contraria allo spirito ed alla lettera della decisione quadro per ché scollegata da ogni esigenza di reale garanzia, mentre è crite

rio ermeneutico ormai pacifico che la legge interna, attuativa di

normativa europea, deve interpretarsi in senso conforme alla di

sciplina comunitaria, come più volte ha ripetuto sia la Corte eu

ropea di giustizia (da ultimo, sentenza su ricorso 105/03, P. c.

Italia del 16 giugno 2005) e dalla Corte costituzionale italiana

(tra le tante, v. sent. n. 170 del 1984, Foro it., 1984,1, 2062). Va

anche considerato che la realtà istituzionale dell'Unione euro

pea — ordinamento giuridico di cui è parte integrante la repub

blica italiana, con tutti i suoi organi giurisdizionali ordinari — non è più assimilabile ad un ordinamento «straniero», cosicché

non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno

degli Stati membri — almeno per quanto concerne «i diritti fon

damentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tra

dizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto prin

cipi generali del diritto comunitario» (art. 6, n. 2, del vigente trattato Ue), nonché nella parte in cui s'intreccia con la funzione

giurisdizionale italiana — devono considerarsi parte del diritto

che il giudice nazionale deve conoscere, secondo l'antico bro

cardo ìura novit curia.

In ogni caso, è preciso dovere del giudice del paese richiesto

adoperarsi per acquisire tutte le necessarie informazioni prima di assumere la propria decisione, come prescritto dalla 1. 69/05

all'art. 16 (informazioni e accertamenti integrativi), richiamato

dall'art. 6, 2° comma, proprio con riferimento alla necessità di

verificare la sussistenza di una delle ipotesi di divieto di conse

gna previste dall'art. 18, nonché dalla norma generale in materia

di estradizione, che impone alla corte d'appello di decidere

«dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti

ritenuti necessari» (art. 704, 2° comma, c.p.p.).

Supplendo alla mancata richiesta di informazioni da parte del

giudice veneziano, questa corte, all'udienza del 12 dicembre

2005, ha richiesto al ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 6

sopra indicato, l'urgente acquisizione delle disposizioni del Re

gno del Belgio applicabili ai fini della decisione, con particolare riferimento all'esistenza di previsione di limiti massimi di car

cerazione preventiva, espressamente richiesti — a pena di ri

fiuto di consegna — dall'art. 18, lett. e), 1. 69/05.

Con nota del ministro della giustizia datata 4 aprile 2006,

pervenuta alla corte il giorno seguente, è stata trasmessa la ri

sposta dell'autorità giudiziaria belga, la quale comunica che

«per quanto concerne il quesito relativo all'esistenza di un li

mite massimo alla custodia preventiva, la risposta è negativa». Per la custodia preventiva per reati puniti con pena superiore ad

un anno di reclusione (come il delitto contestato), è previsto l'esame in camera di consiglio da parte della giurisdizione d'i

struzione, una prima volta entro il quinto giorno dall'arresto e,

successivamente, con cadenza mensile e «nel rispetto della ra

gionevole durata prevista dall'art. 5, 3° comma, della conven

zione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamenta

li».

9.2. - Si pone, dunque, il problema di stabilire se la Cusini,

pur in presenza di tutti gli altri presupposti e condizioni richiesti dalla decisione quadro comunitaria e dalla legge italiana 69/05,

che ad essa ha dichiaratamente inteso dare attuazione, possa es

II Foro Italiano — 2006.

sere consegnata all'autorità giudiziaria del Regno del Belgio, in

presenza di una condizione ostativa posta dal legislatore nazio

nale, la quale non solo non è prevista dalla predetta decisione

quadro, ma non è neppure richiesta dalla procedura ordinaria di

estradizione, disciplinata dalla convenzione europea firmata a

Parigi il 13 dicembre 1957, che è stata espressamente sostituita

da un «nuovo sistema semplificato di consegna» tra autorità

giudiziarie, in attuazione della «libera circolazione delle deci

sioni giudiziarie in materia penale» proprio al fine di «eliminare

la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina at

tuale in materia di estradizione» (v. n. 5 dei considerando della

decisione quadro).

Questa corte ha ben presente il dibattito in corso da anni nella

dottrina europea e, soprattutto, nella giurisprudenza della corte

dei diritti dell'uomo di Strasburgo concernente il rispetto della

fondamentale garanzia dell'effettiva ragionevole durata della

detenzione, richiesta dall'art. 5, 3° comma, della convenzione

europea per i diritti dell'uomo, anche in relazione alla più gene rale garanzia della durata ragionevole del processo, richiesta

dall'art. 6, 1° comma, della stessa convenzione.

Non necessita un approfondito esame comparativo dei vari

ordinamenti europei per constatare che, all'identico scopo di

perseguire l'intento di limitare la detenzione in attesa di giudi

zio, i vari ordinamenti percorrono strade differenti.

Mentre in Italia, dall'inizio degli anni settanta del secolo

scorso, si è fatto ricorso alla determinazione di termini massimi

di carcerazione — differenzianti a seconda della natura del reato

e delle diverse fasi del procedimento — il cui superamento de

termina la scarcerazione automatica dell'imputato, in altri paesi (tra cui il Belgio) si utilizza, secondo il modello inglese, il mec

canismo dei controlli periodici da parte del giudice, predetermi nati a breve e frequente scadenza, senza previsione di automati

smi liberatori connessi al superamento di limiti massimi.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha

non soltanto ripetutamente giudicato questi ultimi sistemi per fettamente rispettosi delle garanzie fondamentali prevista dal

l'art. 5, 3° comma, della convenzione («Ogni persona arrestata

o detenuta ... ha diritto di essere giudicata entro un termine ra

gionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria»), ma

si è mostrata piuttosto scettica verso astratte, pur se ovviamente

legittime, previsioni legislative (cfr. sentenza St. c. Austria del

10 novembre 1969, id., 1970, IV, 1; W. c. Svizzera del 26 gen naio 1993; Er. c. Repubblica federale tedesca del 5 luglio

2001), ritenendo, invece, preferibile più responsabilizzanti si

stemi che impongano alle autorità giudiziarie nazionali di vigi lare costantemente affinché, negli specifici e concreti casi giu

diziari, la durata della detenzione preventiva non superi il limite

della ragionevolezza, a prescindere anche dal rispetto dei limiti

massimi di custodia ( W. c. Svizzera del 26 gennaio 1993; T. c.

Francia del 28 agosto 1992; I.A. c. Francia del 23 settembre

1998; G. c. Belgio del 16 settembre 2002; P. c. Italia del 6 no

vembre 2003).

Proprio in una causa concernente l'osservanza dell'art. 5, 3°

comma, della convenzione europea per i diritti dell'uomo in re

lazione ad una custodia cautelare sofferta da un imputato in un

procedimento penale italiano, la corte ha evidenziato che la va

lutazione circa la ragionevolezza della carcerazione preventiva non può avvenire in astratto, ma deve tenere conto delle specifi che circostanze del caso. La corte ha rilevato che la persistenza di forti indizi di colpevolezza costituisce la condicio sine qua non della liceità della detenzione preventiva, ma dopo un certo

lasso di tempo, essa non è più sufficiente, poiché occorre verifi

care se vi siano altri rilevanti motivi che giustifichino la priva zione della libertà individuale e, infine, se le competenti giudi ziarie nazionali abbiano adoperato una «speciale diligenza» nel

portare a termine la relativa procedura (Sar. c. Italia del 17 feb

braio 2005). Che sistemi giuridici diversi, di pari livello di civiltà giuridi

ca, possano legittimamente adottare differenti modalità in mate

ria di misure cautelari personali è anche confermato dalla giuris

prudenza di questa corte in ambito estradizionale, che non ha

individuato nella differente disciplina processuale, pur diretta

mente incidente in senso peggiorativo sulla libertà dell'imputa

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Page 5: sezione VI penale; sentenza 8 maggio 2006; Pres. de Roberto, Est. Ippolito, P.M. Tindari Baglione (concl. conf.); ric. Cusini. Annulla senza rinvio App. Venezia 3 novembre 2005

PARTE SECONDA

to, un motivo d'impedimento all'estradizione, se non quando essa implica una lesione di diritti fondamentali.

E il mancato rispetto di questi ultimi da parte dell'ordina

mento giuridico del paese richiedente la causa ostativa all'estra

dizione, secondo il codice di procedura penale (art. 705, 2°

comma, lett. a), in perfetta sintonia con la giurisprudenza della

stessa corte di Strasburgo, che ha individuato nella violazione

dei diritti fondamentali previsti dalla convenzione europea per i

diritti dell'uomo un limite all'estradizione.

In sintesi, non è necessario che nello Stato richiedente Vigano

garanzie processuali corrispondenti a quelle dello Stato richie

sto; ciò che conta, invece, è che quell'ordinamento assicuri le

fondamentali esigenze di difesa dell'imputato ed il rispetto dei

diritti fondamentali previsti dalla convenzione europea per i di

ritti dell'uomo.

Tale criterio è seguito in Inghilterra, dove la legge di attua

zione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo

«prevede che il giudice debba verificare la compatibilità dell'e

stradizione, cioè del mandato d'arresto, con le disposizioni della

convenzione europea per le tutela dei diritti dell'uomo», e in

Germania dove la richiesta di consegna «può essere respinta se

ritenuta inammissibile di fronte ai principi» della predetta con

venzione (v. relazione di maggioranza alla camera dei deputati sulla 1. 69/05 — seduta del 12 maggio 2004).

Questa corte di legittimità deve prendere atto che il legislato re nazionale, con la legge nazionale attuativa del mandato d'ar

resto europeo, ha ritenuto di assumere la disciplina italiana della

custodia cautelare come esclusivo parametro di riferimento, su

perando la problematicità del dibattito giurisprudenziale e dot

trinario, molto vivo in Europa, nonché le conclusioni di autore

vole dottrina comparativistica, secondo cui i sistemi di paesi eu

ropei che sono articolati sul meccanismo dei frequenti controlli

periodici sembrano più idonei a soddisfare concretamente le

esigenze di un'effettiva ragionevole durata della carcerazione

preventiva. L'art. 18, lett. e), 1. 69/05 espressamente e testualmente im

pone «il rifiuto di consegna ... se la legislazione dello Stato

membro di emissione non prevede i limiti massimi della carce

razione preventiva». Tale previsione non è contenuta nelle decisione quadro co

munitaria, ma è diretta trasposizione dell'art. 13, ultimo comma, Cost, italiana, che realizza la presunzione d'innocenza dell'im

putato, principio fondamentale comune ai paesi dell'Unione eu

ropea e a quelli che hanno sottoscritto la convenzione europea

per i diritti dell'uomo.

In ordine a tal espressa previsione ostativa non appare legit tima un'interpretazione sistematica e razionalizzatrice sul mo

dello di quella recentemente e doverosamente operata da questa corte (Cass. 23 settembre 2005, Ilie, id., 2006, II, 289), con rife rimento alla condizione ostativa prevista dall'art. 18, lett. t)

(esigenza di motivazione del mandato d'arresto europeo). Il vincolante principio di interpretazione conforme al diritto

comunitario, posto a fondamento del risultato ermeneutico rag

giunto in quella pronuncia, trova un limite invalicabile, più volte affermato proprio della Corte europea di giustizia di Lus

semburgo, che pure quell'obbligo ha elaborato ed imposto ai

giudici nazionali: «l'obbligo per il giudice nazionale di fare ri

ferimento al contenuto di una decisione quadro nell'interpreta zione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale cessa

quando quest'ultimo non può ricevere un'applicazione tale da

sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale

decisione quadro. In altri termini, il principio d'interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale» (Corte giust., grande sezio

ne, P. c. Italia, 16 giugno 2005, causa C-105/03). Ciò impedisce non soltanto di adottare un'interpretazione di

versa da quella fatta palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla chiarissima intenzione

del legislatore nazionale (art. 12 preleggi), ma anche di formula

re alla Corte di giustizia di Lussemburgo una domanda di pro nuncia pregiudiziale «sulla validità o sull'interpretazione delle

decisioni quadro e [...] sulla validità e sull'interpretazione delle

misure di applicazione delle stesse» (art. 35 del trattato sull'U

nione europea).

Il Foro Italiano — 2006.

Anche la Corte di giustizia, infatti, alla pari del giudice na

zionale, trova l'indicato limite di compatibilità nell'adozione di

un'interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto co

munitario. Né strada percorribile appare l'avvio della verifica di costitu

zionalità della norma da parte della Corte costituzionale, in pri mo luogo perché essa riproduce una norma costituzionale (art.

13, ultimo comma, Cost.) e, inoltre, perché il non breve tempo necessario alla verifica costituzionale sarebbe paradossalmente

pagato con ulteriore compressione della libertà della ricorrente.

Allo stato della legislazione, questa corte di legittimità deve

affermare che sussiste una condizione ostativa, espressamente voluta dalla legge nazionale, che vieta di dar corso al mandato

di arresto europeo e di consegnare Rosanna Cusini all'autorità

del Regno del Belgio. Rientra nell'esclusiva competenza del legislatore stabilire se

quella condizione ostativa, vincolante ed insuperabile per la giu

risdizione, non debba essere rimeditata, valutando se — nel

processo di progressiva formazione dell'Unione europea e nel

rispetto dell'equilibrato bilanciamento dei principi stabiliti dagli art. 10, 11, 13, 26 e 27 Cost, italiana — non possano ritenersi

equipollenti alla previsione legislativa italiana di limiti massimi

di carcerazione preventiva i meccanismi di controllo periodico

sopra indicati, che in altri ordinamenti europei assicurano con

cretamente la ragionevole durata della detenzione preventiva, anche al fine di evitare, sul piano giuridico, l'insorgenza di dif

ficoltà nei rapporti tra l'Italia e gli altri membri dell'Unione il

cui ordinamento non prevede limiti massimi di custodia cautela

re e, sul piano fattuale, l'individuazione dell'Italia come privi

legiato rifugio degli imputati al fine di sottrarsi più agevolmente alle ricerche delle autorità giudiziarie dei predetti paesi.

10. - In conclusione, non si può che procedere all'annulla

mento senza rinvio della sentenza impugnata ed alla immediata

scarcerazione della Cusini, se non detenuta per altra causa, ri

sultando illegittima l'ulteriore protrazione della sua detenzione.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza 11

aprile 2006; Pres. Marvulli, Est. Marzano, P.M. Ciani

(conci, conf.); ric. Sepe e altro. Annulla senza rinvio App. Palermo 19 ottobre 2004.

Falsità in atti — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici — Impiegato pubblico — Cartel lino marcatempo — Allontanamenti brevi dal luogo di la

voro — Mancata timbratura — Reato — Esclusione (Cod.

pen., art. 479).

La mancata timbratura, da parte del dipendente pubblico, del

cartellino marcatempo in occasione di brevi allontanamenti

dal luogo di lavoro non integra il reato di falso ideologico in

atto pubblico, dal momento che i cartellini marcatempo (ed i

fogli di presenza) del lavoratore non costituiscono atti pub blici, in quanto destinati ad attestare solo una circostanza materiale che offerisce al rapporto fra il pubblico dipendente e la pubblica amministrazione (soggetto a disciplina privati

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