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sezione VI; sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99; Pres. Gulmann, Avv. gen. Geelhoed (concl.conf.); Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italianaSource: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2001), pp. 289/290-293/294Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196140 .
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione VI; sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99; Pres.
Gulmann, Avv. gen. Geelhoed (conci, conf.); Commissione
delle Comunità europee c. Repubblica italiana.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;
Unione europea — Corte di giustizia — Procedura d'infra
zione — Ex lettori di lingua straniera — Diritti quesiti —
Mancato riconoscimento — Discriminazione fondata sulla
cittadinanza — Condanna (Trattato Ce, art. 39, 226).
La Repubblica italiana, non avendo assicurato il riconosci
mento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, di
venuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garan tito alla generalità dei lavoratori nazionali, è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 48 del
trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 Ce). (1)
1. - Con atto depositato presso la cancelleria della corte il 4
giugno 1999, la commissione delle Comunità europee ha pre
sentato, in forza dell'art. 226 Ce, un ricorso diretto a far dichia
rare che la Repubblica italiana, con riferimento alla prassi am
ministrativa e contrattuale posta in essere da alcune università
pubbliche, prassi che si traduce nel mancato riconoscimento dei
diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera, riconoscimento
invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, la Re
pubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incom
benti ai sensi dell'art. 48 del trattato Ce (divenuto, in seguito a
modifica, art. 39 Ce). 2. - Con ordinanza del presidente della corte 16 dicembre
1999, è stato ammesso l'intervento del Regno unito di Gran
Bretagna e Irlanda del nord a sostegno delle conclusioni della
commissione.
Ambito normativo nazionale
3. - In seguito alle sentenze 30 maggio 1989, causa 33/88,
Allué e Coonan (Racc. pag. 1591; Foro it., 1990, IV, 162), e 2
agosto 1993, cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91, Al
(1) 1. - La «saga» dei lettori universitari fra ordinamento italiano e
comunitario, cominciata con la pronuncia Allué 1 (Corte giust. 30 mag
gio 1989, causa 33/88, Allué c. Università degli studi di Venezia, in Fo
ro it., 1990, IV, 162), relativa all'illegittimità di normative nazionali
che stabilivano termini di durata del rapporto, laddove tale limitazione
non sussisteva per i lavoratori nazionali, e proseguita con altre pro nunce di simile tenore (Corte giust. 20 ottobre 1993, causa C-272/92,
Spotti c. Freistaat Bayern, e 2 agosto 1993, cause riunite C-259/91, C
331/91 e C-332/91, Allué II, id., 1994, IV, 177), si arricchisce di un
nuovo ed importante capitolo. La Corte di giustizia, a conclusione di una procedura d'infrazione
avviata nel dicembre 1996, accertato che le prassi amministrative e
contrattuali poste in essere in attuazione dell'art. 4, 3° comma, 1. n. 236
del 1995, non garantiscono la conservazione dei diritti quesiti da parte
degli ex lettori di lingua straniera, in relazione ai precedenti rapporti di
lavoro, contrariamente a quel che avviene per la generalità dei lavorato
ri italiani, ha condannato la Repubblica italiana per la violazione del
divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza, ex art. 39 Ce. I giudici, una volta rilevato che in Italia vigono, da una parte, una
normativa che garantisce con carattere di generalità ai lavoratori a tem
po determinato, i quali beneficiano della conversione del rapporto in
contratto a tempo indeterminato, la garanzia dei diritti quesiti dalla data
della prima assunzione (1. n. 230 de! 1962), dall'altra, una disciplina
speciale che assicura espressamente agli ex lettori di lingua straniera
(ora denominati collaboratori linguistici), la conservazione dei diritti
quesiti, in sede di nuovo inquadramento (1. n. 236 del 1995), ha accer
tato che numerosi contratti collettivi decentrati d'ateneo stipulati in at
tuazione di questa legge non hanno tenuto effettivamente in conto
l'esperienza acquisita dagli ex lettori, ai fini di un diverso (e più ele
vato) trattamento economico, così dando luogo a prassi discriminatorie, in violazione dei principi sanciti dall'art. 39 Ce.
II. - A completamento dei precedenti giurisprudenziali comunitari
indicati supra, cfr. Corte giust. 20 novembre 1997, causa C-90/96, Pe
trie e altri c. Università di Verona, id., 1998, IV, 1, con nota di richia
mi, che ha sancito la legittimità di normative nazionali che riservano
unicamente ai docenti di ruolo (professori e ricercatori) la possibilità di
ottenere supplenze nell'insegnamento universitario, escludendo i lettori
di lingua straniera. Numerose controversie in materia di rapporto di lettorato sono sorte
anche in sede nazionale. Per uno «spaccato» delle questioni principali, v. Cass. 4 marzo 2000, n. 2445, e 27 novembre 1999, n. 13292, id.,
2000,1, 3218, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 2001 — Parte IV-ll.
lué e a. (Race. pag. 1-4309; Foro it., 1994, IV, 177), e ad una
prima procedura di infrazione (n. 92/4660) avviata dalla com
missione in forza dell'art. 169 del trattato Ce (divenuto art. 226
Ce), la Repubblica italiana ha adottato la 1. 21 giugno 1995 n.
236 (G.U.R.I. 21 giugno 1995, n. 143, pag. 9; in prosieguo: la «1. n. 236»), il cui obiettivo era la riforma dell'insegnamento delle lingue straniere nelle università italiane.
4. - La 1. n. 236 ha stabilito quattro regole essenziali:
a) la figura di lettore di lingua straniera è stata soppressa e
sostituita da quella di «collaboratore ed esperto linguistico di
lingua madre» (in prosieguo: il «collaboratore linguistico»);
b) i collaboratori linguistici sono assunti dalle università con
contratto di lavoro subordinato di diritto privato (e non più con
contratto di lavoro autonomo), stipulato normalmente a tempo indeterminato e solo in casi eccezionali, per esigenze tempora nee, a tempo determinato;
c) l'assunzione dei collaboratori linguistici avviene per sele
zione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università
secondo i rispettivi ordinamenti;
d) gli ex lettori di lingua straniera godono di un diritto di pre ferenza nell'assunzione e, inoltre, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, 1. n. 236, conservano i diritti quesiti in relazione ai precedenti
rapporti di lavoro.
5. - Tenuto conto dell'autonomia delle università italiane, lo
status giuridico dei collaboratori linguistici è disciplinato at tualmente dai seguenti atti:
a) la 1. n. 236 e, in generale, la 1. 18 aprile 1962 n. 230, rela
tiva alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
(in prosieguo: la «1. n. 230»), la quale prevede all'art. 2 che: «Se
il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine ini
zialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si
considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima as
sunzione del lavoratore»;
b) il contratto collettivo di lavoro del settore universitario
(contratto collettivo di lavoro del comparto dell'università);
c) il contratto collettivo di ogni singola università (contratto collettivo d'ateneo) e
d) il contratto individuale di lavoro stipulato fra ciascuna uni
versità e il singolo collaboratore linguistico.
Procedimento precontenzioso
6. - Dopo l'entrata in vigore della 1. n. 236, la commissione
riceveva numerose denunce di ex lettori di lingua straniera, che
lamentavano un preteso trattamento discriminatorio applicato da
parte delle università italiane in sede di transizione verso il re
gime istituito dalla suddetta nuova normativa.
7. - In seguito a tali denunce, la commissione avviava contro
la Repubblica italiana un procedimento per inadempimento, in
viandole, il 23 dicembre 1996, una lettera di addebiti. Il governo italiano rispondeva con lettera del 12 marzo 1997.
8. - Non ritenendosi soddisfatta della risposta della Repubbli ca italiana, il 16 marzo 1997 la commissione emetteva un parere motivato. In seguito ai chiarimenti e alle informazioni forniti
dalle autorità italiane nella loro risposta del 21 agosto 1997, la
commissione trasmetteva al governo italiano, con lettera del 9
luglio 1998, una richiesta supplementare di osservazioni che mi
rava a chiarire e riformulare la sua censura relativa al mancato
riconoscimento dei diritti quesiti dei collaboratori linguistici che
avevano lavorato in alcune università italiane come lettori di
lingua straniera prima del 1995.
9. - Vista la risposta delle autorità italiane in data 11 agosto e
11 dicembre 1998, il 28 gennaio 1999 la commissione emetteva
un parere motivato supplementare e invitava la Repubblica ita
liana ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro
un mese a partire dalla sua comunicazione.
10. - Ritenendo che l'infrazione al trattato continuasse a sus
sistere, la commissione ha deciso di proporre dinanzi alla corte
il ricorso in esame.
Nel merito
11. - Secondo la commissione, nelle università della Basili
cata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma «La Sapienza» e
presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ai collaborato
ri linguistici non è stata riconosciuta, in termini di trattamento
economico e previdenziale, l'anzianità di servizio che avevano
acquisito come lettori di lingua straniera prima dell'entrata in
vigore della 1. n. 236.
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PARTE QUARTA
12. - La commissione fa valere a tale riguardo che i contratti
collettivi e i contratti individuali di lavoro di queste università
non hanno previsto un riconoscimento dei diritti quesiti di cia
scun ex lettore in relazione alla specifica esperienza professio nale e personale maturata. Infatti:
a) All'università della Basilicata i collaboratori linguistici che hanno svolto in precedenza la funzione di lettore di lingua straniera e i collaboratori linguistici di nuova assunzione perce
pirebbero lo stesso stipendio. Sebbene tale stipendio sia superio re a quello previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro, ciò non significa, secondo la commissione, che l'università ab
bia tenuto in debito conto l'esperienza acquisita individual
mente da ciascun ex lettore.
b) All'università di Milano nessuna clausola del contratto
collettivo dell'università menzionerebbe i diritti quesiti, e il
trattamento economico degli ex lettori non differirebbe secondo
l'anzianità di servizio.
c) L'Istituto universitario orientale di Napoli avrebbe conclu
so contratti di lavoro a tempo indeterminato con gli ex lettori
solo a partire dal 1996. Esso avrebbe contemporaneamente im
posto loro una riduzione di stipendio poiché, malgrado un au
mento del trattamento annuo globale, il numero di ore annuo
che i collaboratori linguistici sono tenuti a prestare sarebbe qua si triplicato.
d) L'università di Palermo avrebbe assunto ex lettori senza
prendere in considerazione gli anni di servizio prestati per de
terminare le condizioni di lavoro. Di conseguenza, trentotto
collaboratori linguistici avrebbero contestato dinanzi al giudice del lavoro il livello di remunerazione proposto dall'università.
e) All'università di Pisa la situazione sarebbe totalmente identica a quella dell'università della Basilicata, poiché i con
tratti di lavoro degli ex lettori e dei collaboratori linguistici di
nuova assunzione prevederebbero lo stesso stipendio.
f) All'università «La Sapienza» di Roma il contratto colletti vo applicabile non conterrebbe nessuna clausola relativa alla
salvaguardia dei diritti quesiti. Tale università avrebbe pertanto
applicato, così come l'università di Pisa e della Basilicata, lo stesso trattamento economico di base agli ex lettori e ai collabo ratori linguistici di nuova assunzione.
13. - La commissione fa valere che il semplice fatto che la retribuzione percepita da alcuni collaboratori linguistici sia su
periore a quella che essi percepivano precedentemente, in qua lità di lettori di lingua straniera, o a quella dei collaboratori lin
guistici di nuova assunzione non è sufficiente a dimostrare che la loro esperienza professionale sia stata riconosciuta.
14. - Secondo la commissione le situazioni discriminatorie
persisterebbero fintantoché una clausola che preveda un ricono scimento dei diritti quesiti di ogni ex lettore, valutati in funzione della specifica esperienza professionale e personale maturata anteriormente all'assunzione in qualità di collaboratore lingui stico, non sarà stata inclusa nei contratti collettivi e nei contratti di lavoro delle università interessate.
15. - La commissione conclude che la Repubblica italiana si è resa responsabile di una discriminazione fondata sulla cittadi
nanza, discriminazione vietata dall'art. 48 del trattato. Tale con clusione si basa, da una parte, sulla constatazione che tali uni versità non hanno riconosciuto, nei contratti collettivi e nei contratti di lavoro applicabili ai collaboratori linguistici, gli anni di servizio compiuti precedentemente in veste di lettori di lingua straniera, malgrado la prescrizione dell'art. 4, 3° comma, 1. n.
236, e, dall'altra, sulla considerazione che la 1. n. 230, applica bile alla generalità dei lavoratori nazionali il cui rapporto di la voro è disciplinato da contratti di diritto privato, prevede in caso
d'abuso, cioè se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato, la conversione ope legis del contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato «fin dalla data della prima assunzione del lavoratore».
16. - Nelle sue memorie il governo italiano sostiene innanzi tutto che il riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di
lingua straniera è garantito dalle università interessate, dal mo mento che essi percepirebbero un trattamento economico più vantaggioso rispetto a quello attribuito ai collaboratori linguisti ci di nuova assunzione.
17. - In seguito, il governo italiano osserva che non è perti nente il riferimento della commissione alla 1. n. 230, utilizzata come parametro di raffronto per valutare il preteso carattere di scriminatorio del trattamento applicato agli ex lettori.
18. - Infatti, contrariamente alla 1. n. 230 relativa ai contratti a
Il Foro Italiano — 2001.
tempo determinato, che è applicabile alla generalità dei lavora
tori nazionali, la 1. n. 236 non prevederebbe, nel caso degli ex
lettori di lingua straniera, una trasformazione automatica dei
rapporti di lavoro, in quanto tali lettori potrebbero assumere le
nuove funzioni di collaboratori linguistici soltanto qualora ab
biano superato le prove di selezione.
19. - D'altronde, il governo italiano fa valere che il problema del riconoscimento dei diritti quesiti si iscrive in un contesto
giuridico negoziale. Conseguentemente, un problema del genere non può essere risolto né in modo unilaterale da parte delle au
torità pubbliche né a maggior ragione con le modalità proposte dalla commissione.
20. - Infine, secondo il governo italiano, la commissione ha
fatto proposte relative al riconoscimento effettivo dei diritti
quesiti di ogni collaboratore linguistico suggerendo «l'attribu
zione di un livello di stipendio più alto di quello di base in quanto inclusivo di una specifica voce supplementare di stipen dio (...) ovvero (...) il versamento, in un'unica soluzione, di
una somma, a titolo di arretrati di stipendio, commisurata agli anni di servizio prestato come lettori», mentre tali scelte di po litica legislativa rientrano in realtà nella sovranità di ogni Stato
membro.
Giudizio della corte
21. - Occorre osservare a titolo preliminare che, quando un
lavoratore il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto pri vato beneficia, in forza della 1. n. 230, della conversione del suo
contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a
tempo indeterminato, tutti i suoi diritti quesiti sono garantiti fin
dalla data della sua prima assunzione. Tale garanzia ha conse
guenze non solo per quanto riguarda gli aumenti di stipendio, ma anche per l'anzianità e il versamento, da parte del datore di
lavoro, dei contributi previdenziali. 22. - In tal modo, quando un lettore di lingua straniera, citta
dino di un altro Stato membro, che è stato assunto con un con
tratto di lavoro a tempo determinato beneficia della trasforma
zione di tale contratto in un contratto a tempo indeterminato, del
pari disciplinato dal diritto privato, le autorità italiane devono
assicurarsi che gli siano riconosciuti tutti i suoi diritti quesiti fin dalla data della sua prima assunzione, a pena di incorrere in una
discriminazione fondata sulla cittadinanza, incompatibile con
l'art. 48 del trattato.
23. - Infatti, come ha affermato la corte al punto 12 della sentenza Allué e Coonan, cit., il fatto che soltanto il venticinque per cento dei lettori di lingua straniera abbiano la cittadinanza italiana ha come conseguenza che un provvedimento adottato nei confronti dei lettori riguarda essenzialmente lavoratori citta dini di altri Stati membri e può costituire pertanto, in assenza di
giustificazione, una forma indiretta di discriminazione.
24. - Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, il prin
cipio di parità di trattamento, di cui l'art. 48 del trattato è una
specifica espressione, vieta non soltanto le discriminazioni pa lesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissi mulata di discriminazione, che, in applicazione di altri criteri di
distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato (v., in partico lare, sentenze 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, Racc. pag. 1, punto 23; Foro it., 1987, IV, 64, e 23 maggio 1996, causa C
237/94, O'Flynn, Racc. pag. 1-2617, punto 17; Foro it.. Rep. 1996, voce Unione europea, n. 956).
25. - Ne consegue che la 1. n. 230, applicabile alla generalità dei lavoratori nazionali il cui rapporto di lavoro è disciplinato da contratti di diritto privato, deve esser assunta come punto di riferimento per verificare se il nuovo regime applicabile alle
persone che hanno svolto la funzione di lettore di lingua stranie ra sia analogo al regime generale dei lavoratori nazionali o se, al
contrario, attribuisca loro un livello di tutela minore.
26. - È necessario ricordare, a tale proposito, che, al punto 19 della sentenza Allué e Coonan, cit., la corte ha dichiarato che una disposizione di diritto nazionale che limiti la durata del rap porto di lavoro tra le università e i lettori di lingua straniera era in contrasto con il diritto comunitario, in quanto tale limitazione non esisteva, in via di principio, riguardo agli altri lavoratori. La corte si pronunciava in tal modo sulla domanda del Pretore di Venezia che le chiedeva, in particolare, se una siffatta misura
applicabile esclusivamente ai lettori fosse compatibile con l'art. 48 del trattato «mentre per gli altri lavoratori dello Stato viene
garantita in generale la stabilità attraverso la 1. 18 aprile 1962 n. 230». Una delle questioni su cui la corte si è pronunciata nella
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
sentenza Allué e a., cit., analoga nei contenuti, si riferiva altresì
alla 1. n. 230.
27. - La 1. n. 230 è stata così utilizzata, sia dai giudici del rin
vio sia dalla corte, come parametro di riferimento per verificare
se la situazione professionale dei lettori di lingua straniera fosse
discriminatoria rispetto a quella dei lavoratori nazionali. 28. -
All'argomento del governo italiano secondo cui il rife
rimento alla 1. n. 230 sarebbe privo di rilevanza in quanto que st'ultima stabilisce la conversione ope legis dei contratti contra
riamente al regime istituito dalla 1. n. 236, che prevede un nuovo
procedimento di selezione pubblica per gli ex lettori di lingua straniera, occorre rispondere che è necessario considerare il
contenuto e le finalità di questi due regimi giuridici piuttosto che i loro aspetti formali e le loro modalità. Soltanto un'analisi
focalizzata sul contenuto e non sull'aspetto formale di tali regi mi giuridici consentirà di stabilire se la loro applicazione effet
tiva a diverse categorie di lavoratori, che si trovano in situazioni
giuridiche analoghe, porti a situazioni compatibili o, al contra
rio, incompatibili con il divieto fondamentale di discriminazione
fondata sulla cittadinanza.
29. - Ora, le leggi menzionate prevedono entrambe, allo sco
po di tenere in considerazione l'esperienza professionale dei la
voratori, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo de
terminato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, garan tendo la conservazione dei diritti quesiti maturati nell'ambito
dei rapporti di lavoro precedenti. 30. -
Conseguentemente, se i lavoratori beneficiano, in forza
della 1. n. 230, della ricostruzione della loro carriera per quanto
riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento, da parte del
datore di lavoro, dei contributi previdenziali fin dalla data della
loro prima assunzione, gli ex lettori di lingua straniera, divenuti
collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una rico
struzione analoga con effetti a decorrere dalla data della loro
prima assunzione.
31. - L'esame dell'ambito normativo nazionale fa emergere che, certo, l'art. 4, 3° comma, 1. n. 236 prevede esplicitamente la conservazione dei diritti quesiti da parte degli ex lettori di
lingua straniera in relazione ai precedenti rapporti di lavoro.
Tuttavia, una valutazione delle prassi amministrative e contrat
tuali poste in essere da alcune università pubbliche italiane con
sente di concludere nel senso dell'esistenza di situazioni discri
minatorie.
32. - Risulta così che nelle università della Basilicata e di
Roma «La Sapienza» gli ex lettori di lingua straniera, divenuti
collaboratori linguistici, e i collaboratori linguistici di nuova as
sunzione percepiscono la medesima retribuzione, e che quindi non è stata tenuta in considerazione l'esperienza acquisita dagli ex lettori. Nelle università di Milano, Palermo e, dopo la deci
sione 27 luglio 1994, di Pisa, gli ex lettori, divenuti collaborato
ri linguistici, sono tutti inquadrati nel medesimo livello retribu
tivo, indipendentemente dalla loro rispettiva anzianità di servi
zio. Trentotto ex lettori dell'università di Palermo hanno conte
stato tale livello retributivo dinanzi al giudice del lavoro, che ha
accolto la loro istanza. Infine, benché lo stipendio degli ex letto
ri dell'Istituto universitario orientale di Napoli sia stato aumen
tato, il numero di ore di lavoro da prestare annualmente è altresì
aumentato, la qual cosa ha avuto l'effetto di ridurre il livello
della loro retribuzione oraria.
33. - E vero che l'Istituto universitario orientale di Napoli
prevede, dopo l'adozione della decisione 14 luglio 1999, tre tipi di anzianità per i suoi ex lettori, divenuti collaboratori linguisti ci, e che nelle università della Basilicata, di Palermo e di Roma
«La Sapienza» le autorità universitarie hanno dichiarato la loro
volontà di risolvere il problema dei diritti quesiti degli ex letto
ri. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la sussistenza
di un inadempimento deve essere valutata alla scadenza del ter
mine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze
18 marzo 1999, causa C-166/97, Commissione/Francia, Racc.
pag. 1-1719, punto 18, e 14 febbraio 2001, causa C-219/99, Commissione/Francia, Racc. pag. 1-1093, punto 7). Nel caso di
specie, il parere motivato complementare emesso dalla commis
sione il 28 gennaio 1999 fissava un termine di un mese a partire dalla sua comunicazione per conformarvisi.
34. - Occorre ancora ricordare che, conformemente a quanto dichiarato in diverse occasioni dalla corte, uno Stato membro
non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza
Il Foro Italiano — 2001.
degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (v., in tal senso, in particolare, sentenze 18 marzo 1999, Commissione/Francia,
cit., punto 13, e 15 marzo 2001, causa C-83/00, Commissio
ne/Paesi Bassi, punto 10). 35. - Da ciò risulta che deve essere respinta la giustificazione
del governo italiano secondo cui, poiché il problema del ricono
scimento dei diritti quesiti è di natura tipicamente contrattuale, esso non potrebbe essere risolto unilateralmente da parte degli enti pubblici interessati. Deve essere altresì respinto, a maggior
ragione, l'argomento di tale governo secondo cui la mancanza
di una normativa definitiva relativa al regime giuridico degli ex
lettori di lingua straniera sarebbe dovuta alla particolare orga nizzazione dell'ordinamento universitario italiano.
36. - Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare che
la Repubblica italiana, non avendo assicurato il riconoscimento
dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti col
laboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla gene ralità dei lavoratori nazionali, è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti in forza dell'art. 48 del trattato.
Per questi motivi, la corte (sesta sezione) dichiara e statuisce:
La Repubblica italiana, non avendo assicurato il riconosci
mento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, dive
nuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, è venuta meno agli ob
blighi ad essa incombenti in forza dell'art. 48 del trattato (dive
nuto, in seguito a modifica, art. 39 Ce).
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione V; sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e
C-260/99; Pres. La Pergola, Avv. gen. Alber (conci, conf.); Soc. Agorà c. Ente autonomo Fiera internazionale di Milano; Soc. Excelsior c. Ente autonomo Fiera internazionale di Mila
no.
Unione europea — Ce — Appalti pubblici di servizi — Di rettiva — Organismo di diritto pubblico — Nozione — Ente Fiera di Milano — Applicabilità — Esclusione (Trat tato Ce, art. 234; direttiva 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee del
consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di servizi, art. 1 ).
Un ente avente ad oggetto lo svolgimento di attività volte al
l'organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre iniziative
analoghe, che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestio ne si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditi
vità e che opera in un ambiente concorrenziale, non costitui
sce un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, lett.
bj, 2° comma, della direttiva 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee del
consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di servizi. (1)
(1) Allineandosi all'orientamento di recente espresso, con articolata
motivazione, dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sent. 4
aprile 2000, n. 97/SU, Foro it., 2001, I, 612, con nota di P. Peruggia, confermativa di Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1267 id., 1999, III, 180), la pronuncia in epigrafe nega che l'ente autonomo Fiera
internazionale di Milano possa essere qualificato «organismo di diritto
pubblico» ai sensi della direttiva «servizi», in quanto tale assoggettato all'osservanza delle regole di evidenza pubblica nelle procedure di ag giudicazione dei corrispondenti appalti.
L'art. 1, lett. b), della direttiva 92/50 stabilisce che si considerano amministrazioni aggiudicatrici, oltre allo Stato e agli enti pubblici ter
ritoriali, gli «organismi di diritto pubblico», tali essendo quei soggetti giuridici «istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse
generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotati di per sonalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, op pure i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
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