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sezione VI; sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99; Pres. Gulmann, Avv. gen. Geelhoed (concl....

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sezione VI; sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99; Pres. Gulmann, Avv. gen. Geelhoed (concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2001), pp. 289/290-293/294 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196140 . Accessed: 28/06/2014 14:12 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.173 on Sat, 28 Jun 2014 14:12:07 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI; sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99; Pres. Gulmann, Avv. gen. Geelhoed (concl.conf.); Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italianaSource: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2001), pp. 289/290-293/294Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196140 .

Accessed: 28/06/2014 14:12

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione VI; sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99; Pres.

Gulmann, Avv. gen. Geelhoed (conci, conf.); Commissione

delle Comunità europee c. Repubblica italiana.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

Unione europea — Corte di giustizia — Procedura d'infra

zione — Ex lettori di lingua straniera — Diritti quesiti —

Mancato riconoscimento — Discriminazione fondata sulla

cittadinanza — Condanna (Trattato Ce, art. 39, 226).

La Repubblica italiana, non avendo assicurato il riconosci

mento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, di

venuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garan tito alla generalità dei lavoratori nazionali, è venuta meno

agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 48 del

trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 Ce). (1)

1. - Con atto depositato presso la cancelleria della corte il 4

giugno 1999, la commissione delle Comunità europee ha pre

sentato, in forza dell'art. 226 Ce, un ricorso diretto a far dichia

rare che la Repubblica italiana, con riferimento alla prassi am

ministrativa e contrattuale posta in essere da alcune università

pubbliche, prassi che si traduce nel mancato riconoscimento dei

diritti quesiti degli ex lettori di lingua straniera, riconoscimento

invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, la Re

pubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incom

benti ai sensi dell'art. 48 del trattato Ce (divenuto, in seguito a

modifica, art. 39 Ce). 2. - Con ordinanza del presidente della corte 16 dicembre

1999, è stato ammesso l'intervento del Regno unito di Gran

Bretagna e Irlanda del nord a sostegno delle conclusioni della

commissione.

Ambito normativo nazionale

3. - In seguito alle sentenze 30 maggio 1989, causa 33/88,

Allué e Coonan (Racc. pag. 1591; Foro it., 1990, IV, 162), e 2

agosto 1993, cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91, Al

(1) 1. - La «saga» dei lettori universitari fra ordinamento italiano e

comunitario, cominciata con la pronuncia Allué 1 (Corte giust. 30 mag

gio 1989, causa 33/88, Allué c. Università degli studi di Venezia, in Fo

ro it., 1990, IV, 162), relativa all'illegittimità di normative nazionali

che stabilivano termini di durata del rapporto, laddove tale limitazione

non sussisteva per i lavoratori nazionali, e proseguita con altre pro nunce di simile tenore (Corte giust. 20 ottobre 1993, causa C-272/92,

Spotti c. Freistaat Bayern, e 2 agosto 1993, cause riunite C-259/91, C

331/91 e C-332/91, Allué II, id., 1994, IV, 177), si arricchisce di un

nuovo ed importante capitolo. La Corte di giustizia, a conclusione di una procedura d'infrazione

avviata nel dicembre 1996, accertato che le prassi amministrative e

contrattuali poste in essere in attuazione dell'art. 4, 3° comma, 1. n. 236

del 1995, non garantiscono la conservazione dei diritti quesiti da parte

degli ex lettori di lingua straniera, in relazione ai precedenti rapporti di

lavoro, contrariamente a quel che avviene per la generalità dei lavorato

ri italiani, ha condannato la Repubblica italiana per la violazione del

divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza, ex art. 39 Ce. I giudici, una volta rilevato che in Italia vigono, da una parte, una

normativa che garantisce con carattere di generalità ai lavoratori a tem

po determinato, i quali beneficiano della conversione del rapporto in

contratto a tempo indeterminato, la garanzia dei diritti quesiti dalla data

della prima assunzione (1. n. 230 de! 1962), dall'altra, una disciplina

speciale che assicura espressamente agli ex lettori di lingua straniera

(ora denominati collaboratori linguistici), la conservazione dei diritti

quesiti, in sede di nuovo inquadramento (1. n. 236 del 1995), ha accer

tato che numerosi contratti collettivi decentrati d'ateneo stipulati in at

tuazione di questa legge non hanno tenuto effettivamente in conto

l'esperienza acquisita dagli ex lettori, ai fini di un diverso (e più ele

vato) trattamento economico, così dando luogo a prassi discriminatorie, in violazione dei principi sanciti dall'art. 39 Ce.

II. - A completamento dei precedenti giurisprudenziali comunitari

indicati supra, cfr. Corte giust. 20 novembre 1997, causa C-90/96, Pe

trie e altri c. Università di Verona, id., 1998, IV, 1, con nota di richia

mi, che ha sancito la legittimità di normative nazionali che riservano

unicamente ai docenti di ruolo (professori e ricercatori) la possibilità di

ottenere supplenze nell'insegnamento universitario, escludendo i lettori

di lingua straniera. Numerose controversie in materia di rapporto di lettorato sono sorte

anche in sede nazionale. Per uno «spaccato» delle questioni principali, v. Cass. 4 marzo 2000, n. 2445, e 27 novembre 1999, n. 13292, id.,

2000,1, 3218, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 2001 — Parte IV-ll.

lué e a. (Race. pag. 1-4309; Foro it., 1994, IV, 177), e ad una

prima procedura di infrazione (n. 92/4660) avviata dalla com

missione in forza dell'art. 169 del trattato Ce (divenuto art. 226

Ce), la Repubblica italiana ha adottato la 1. 21 giugno 1995 n.

236 (G.U.R.I. 21 giugno 1995, n. 143, pag. 9; in prosieguo: la «1. n. 236»), il cui obiettivo era la riforma dell'insegnamento delle lingue straniere nelle università italiane.

4. - La 1. n. 236 ha stabilito quattro regole essenziali:

a) la figura di lettore di lingua straniera è stata soppressa e

sostituita da quella di «collaboratore ed esperto linguistico di

lingua madre» (in prosieguo: il «collaboratore linguistico»);

b) i collaboratori linguistici sono assunti dalle università con

contratto di lavoro subordinato di diritto privato (e non più con

contratto di lavoro autonomo), stipulato normalmente a tempo indeterminato e solo in casi eccezionali, per esigenze tempora nee, a tempo determinato;

c) l'assunzione dei collaboratori linguistici avviene per sele

zione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università

secondo i rispettivi ordinamenti;

d) gli ex lettori di lingua straniera godono di un diritto di pre ferenza nell'assunzione e, inoltre, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, 1. n. 236, conservano i diritti quesiti in relazione ai precedenti

rapporti di lavoro.

5. - Tenuto conto dell'autonomia delle università italiane, lo

status giuridico dei collaboratori linguistici è disciplinato at tualmente dai seguenti atti:

a) la 1. n. 236 e, in generale, la 1. 18 aprile 1962 n. 230, rela

tiva alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

(in prosieguo: la «1. n. 230»), la quale prevede all'art. 2 che: «Se

il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine ini

zialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si

considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima as

sunzione del lavoratore»;

b) il contratto collettivo di lavoro del settore universitario

(contratto collettivo di lavoro del comparto dell'università);

c) il contratto collettivo di ogni singola università (contratto collettivo d'ateneo) e

d) il contratto individuale di lavoro stipulato fra ciascuna uni

versità e il singolo collaboratore linguistico.

Procedimento precontenzioso

6. - Dopo l'entrata in vigore della 1. n. 236, la commissione

riceveva numerose denunce di ex lettori di lingua straniera, che

lamentavano un preteso trattamento discriminatorio applicato da

parte delle università italiane in sede di transizione verso il re

gime istituito dalla suddetta nuova normativa.

7. - In seguito a tali denunce, la commissione avviava contro

la Repubblica italiana un procedimento per inadempimento, in

viandole, il 23 dicembre 1996, una lettera di addebiti. Il governo italiano rispondeva con lettera del 12 marzo 1997.

8. - Non ritenendosi soddisfatta della risposta della Repubbli ca italiana, il 16 marzo 1997 la commissione emetteva un parere motivato. In seguito ai chiarimenti e alle informazioni forniti

dalle autorità italiane nella loro risposta del 21 agosto 1997, la

commissione trasmetteva al governo italiano, con lettera del 9

luglio 1998, una richiesta supplementare di osservazioni che mi

rava a chiarire e riformulare la sua censura relativa al mancato

riconoscimento dei diritti quesiti dei collaboratori linguistici che

avevano lavorato in alcune università italiane come lettori di

lingua straniera prima del 1995.

9. - Vista la risposta delle autorità italiane in data 11 agosto e

11 dicembre 1998, il 28 gennaio 1999 la commissione emetteva

un parere motivato supplementare e invitava la Repubblica ita

liana ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro

un mese a partire dalla sua comunicazione.

10. - Ritenendo che l'infrazione al trattato continuasse a sus

sistere, la commissione ha deciso di proporre dinanzi alla corte

il ricorso in esame.

Nel merito

11. - Secondo la commissione, nelle università della Basili

cata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma «La Sapienza» e

presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ai collaborato

ri linguistici non è stata riconosciuta, in termini di trattamento

economico e previdenziale, l'anzianità di servizio che avevano

acquisito come lettori di lingua straniera prima dell'entrata in

vigore della 1. n. 236.

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PARTE QUARTA

12. - La commissione fa valere a tale riguardo che i contratti

collettivi e i contratti individuali di lavoro di queste università

non hanno previsto un riconoscimento dei diritti quesiti di cia

scun ex lettore in relazione alla specifica esperienza professio nale e personale maturata. Infatti:

a) All'università della Basilicata i collaboratori linguistici che hanno svolto in precedenza la funzione di lettore di lingua straniera e i collaboratori linguistici di nuova assunzione perce

pirebbero lo stesso stipendio. Sebbene tale stipendio sia superio re a quello previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro, ciò non significa, secondo la commissione, che l'università ab

bia tenuto in debito conto l'esperienza acquisita individual

mente da ciascun ex lettore.

b) All'università di Milano nessuna clausola del contratto

collettivo dell'università menzionerebbe i diritti quesiti, e il

trattamento economico degli ex lettori non differirebbe secondo

l'anzianità di servizio.

c) L'Istituto universitario orientale di Napoli avrebbe conclu

so contratti di lavoro a tempo indeterminato con gli ex lettori

solo a partire dal 1996. Esso avrebbe contemporaneamente im

posto loro una riduzione di stipendio poiché, malgrado un au

mento del trattamento annuo globale, il numero di ore annuo

che i collaboratori linguistici sono tenuti a prestare sarebbe qua si triplicato.

d) L'università di Palermo avrebbe assunto ex lettori senza

prendere in considerazione gli anni di servizio prestati per de

terminare le condizioni di lavoro. Di conseguenza, trentotto

collaboratori linguistici avrebbero contestato dinanzi al giudice del lavoro il livello di remunerazione proposto dall'università.

e) All'università di Pisa la situazione sarebbe totalmente identica a quella dell'università della Basilicata, poiché i con

tratti di lavoro degli ex lettori e dei collaboratori linguistici di

nuova assunzione prevederebbero lo stesso stipendio.

f) All'università «La Sapienza» di Roma il contratto colletti vo applicabile non conterrebbe nessuna clausola relativa alla

salvaguardia dei diritti quesiti. Tale università avrebbe pertanto

applicato, così come l'università di Pisa e della Basilicata, lo stesso trattamento economico di base agli ex lettori e ai collabo ratori linguistici di nuova assunzione.

13. - La commissione fa valere che il semplice fatto che la retribuzione percepita da alcuni collaboratori linguistici sia su

periore a quella che essi percepivano precedentemente, in qua lità di lettori di lingua straniera, o a quella dei collaboratori lin

guistici di nuova assunzione non è sufficiente a dimostrare che la loro esperienza professionale sia stata riconosciuta.

14. - Secondo la commissione le situazioni discriminatorie

persisterebbero fintantoché una clausola che preveda un ricono scimento dei diritti quesiti di ogni ex lettore, valutati in funzione della specifica esperienza professionale e personale maturata anteriormente all'assunzione in qualità di collaboratore lingui stico, non sarà stata inclusa nei contratti collettivi e nei contratti di lavoro delle università interessate.

15. - La commissione conclude che la Repubblica italiana si è resa responsabile di una discriminazione fondata sulla cittadi

nanza, discriminazione vietata dall'art. 48 del trattato. Tale con clusione si basa, da una parte, sulla constatazione che tali uni versità non hanno riconosciuto, nei contratti collettivi e nei contratti di lavoro applicabili ai collaboratori linguistici, gli anni di servizio compiuti precedentemente in veste di lettori di lingua straniera, malgrado la prescrizione dell'art. 4, 3° comma, 1. n.

236, e, dall'altra, sulla considerazione che la 1. n. 230, applica bile alla generalità dei lavoratori nazionali il cui rapporto di la voro è disciplinato da contratti di diritto privato, prevede in caso

d'abuso, cioè se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato, la conversione ope legis del contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato «fin dalla data della prima assunzione del lavoratore».

16. - Nelle sue memorie il governo italiano sostiene innanzi tutto che il riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di

lingua straniera è garantito dalle università interessate, dal mo mento che essi percepirebbero un trattamento economico più vantaggioso rispetto a quello attribuito ai collaboratori linguisti ci di nuova assunzione.

17. - In seguito, il governo italiano osserva che non è perti nente il riferimento della commissione alla 1. n. 230, utilizzata come parametro di raffronto per valutare il preteso carattere di scriminatorio del trattamento applicato agli ex lettori.

18. - Infatti, contrariamente alla 1. n. 230 relativa ai contratti a

Il Foro Italiano — 2001.

tempo determinato, che è applicabile alla generalità dei lavora

tori nazionali, la 1. n. 236 non prevederebbe, nel caso degli ex

lettori di lingua straniera, una trasformazione automatica dei

rapporti di lavoro, in quanto tali lettori potrebbero assumere le

nuove funzioni di collaboratori linguistici soltanto qualora ab

biano superato le prove di selezione.

19. - D'altronde, il governo italiano fa valere che il problema del riconoscimento dei diritti quesiti si iscrive in un contesto

giuridico negoziale. Conseguentemente, un problema del genere non può essere risolto né in modo unilaterale da parte delle au

torità pubbliche né a maggior ragione con le modalità proposte dalla commissione.

20. - Infine, secondo il governo italiano, la commissione ha

fatto proposte relative al riconoscimento effettivo dei diritti

quesiti di ogni collaboratore linguistico suggerendo «l'attribu

zione di un livello di stipendio più alto di quello di base in quanto inclusivo di una specifica voce supplementare di stipen dio (...) ovvero (...) il versamento, in un'unica soluzione, di

una somma, a titolo di arretrati di stipendio, commisurata agli anni di servizio prestato come lettori», mentre tali scelte di po litica legislativa rientrano in realtà nella sovranità di ogni Stato

membro.

Giudizio della corte

21. - Occorre osservare a titolo preliminare che, quando un

lavoratore il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal diritto pri vato beneficia, in forza della 1. n. 230, della conversione del suo

contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a

tempo indeterminato, tutti i suoi diritti quesiti sono garantiti fin

dalla data della sua prima assunzione. Tale garanzia ha conse

guenze non solo per quanto riguarda gli aumenti di stipendio, ma anche per l'anzianità e il versamento, da parte del datore di

lavoro, dei contributi previdenziali. 22. - In tal modo, quando un lettore di lingua straniera, citta

dino di un altro Stato membro, che è stato assunto con un con

tratto di lavoro a tempo determinato beneficia della trasforma

zione di tale contratto in un contratto a tempo indeterminato, del

pari disciplinato dal diritto privato, le autorità italiane devono

assicurarsi che gli siano riconosciuti tutti i suoi diritti quesiti fin dalla data della sua prima assunzione, a pena di incorrere in una

discriminazione fondata sulla cittadinanza, incompatibile con

l'art. 48 del trattato.

23. - Infatti, come ha affermato la corte al punto 12 della sentenza Allué e Coonan, cit., il fatto che soltanto il venticinque per cento dei lettori di lingua straniera abbiano la cittadinanza italiana ha come conseguenza che un provvedimento adottato nei confronti dei lettori riguarda essenzialmente lavoratori citta dini di altri Stati membri e può costituire pertanto, in assenza di

giustificazione, una forma indiretta di discriminazione.

24. - Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, il prin

cipio di parità di trattamento, di cui l'art. 48 del trattato è una

specifica espressione, vieta non soltanto le discriminazioni pa lesi, basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissi mulata di discriminazione, che, in applicazione di altri criteri di

distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato (v., in partico lare, sentenze 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, Racc. pag. 1, punto 23; Foro it., 1987, IV, 64, e 23 maggio 1996, causa C

237/94, O'Flynn, Racc. pag. 1-2617, punto 17; Foro it.. Rep. 1996, voce Unione europea, n. 956).

25. - Ne consegue che la 1. n. 230, applicabile alla generalità dei lavoratori nazionali il cui rapporto di lavoro è disciplinato da contratti di diritto privato, deve esser assunta come punto di riferimento per verificare se il nuovo regime applicabile alle

persone che hanno svolto la funzione di lettore di lingua stranie ra sia analogo al regime generale dei lavoratori nazionali o se, al

contrario, attribuisca loro un livello di tutela minore.

26. - È necessario ricordare, a tale proposito, che, al punto 19 della sentenza Allué e Coonan, cit., la corte ha dichiarato che una disposizione di diritto nazionale che limiti la durata del rap porto di lavoro tra le università e i lettori di lingua straniera era in contrasto con il diritto comunitario, in quanto tale limitazione non esisteva, in via di principio, riguardo agli altri lavoratori. La corte si pronunciava in tal modo sulla domanda del Pretore di Venezia che le chiedeva, in particolare, se una siffatta misura

applicabile esclusivamente ai lettori fosse compatibile con l'art. 48 del trattato «mentre per gli altri lavoratori dello Stato viene

garantita in generale la stabilità attraverso la 1. 18 aprile 1962 n. 230». Una delle questioni su cui la corte si è pronunciata nella

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

sentenza Allué e a., cit., analoga nei contenuti, si riferiva altresì

alla 1. n. 230.

27. - La 1. n. 230 è stata così utilizzata, sia dai giudici del rin

vio sia dalla corte, come parametro di riferimento per verificare

se la situazione professionale dei lettori di lingua straniera fosse

discriminatoria rispetto a quella dei lavoratori nazionali. 28. -

All'argomento del governo italiano secondo cui il rife

rimento alla 1. n. 230 sarebbe privo di rilevanza in quanto que st'ultima stabilisce la conversione ope legis dei contratti contra

riamente al regime istituito dalla 1. n. 236, che prevede un nuovo

procedimento di selezione pubblica per gli ex lettori di lingua straniera, occorre rispondere che è necessario considerare il

contenuto e le finalità di questi due regimi giuridici piuttosto che i loro aspetti formali e le loro modalità. Soltanto un'analisi

focalizzata sul contenuto e non sull'aspetto formale di tali regi mi giuridici consentirà di stabilire se la loro applicazione effet

tiva a diverse categorie di lavoratori, che si trovano in situazioni

giuridiche analoghe, porti a situazioni compatibili o, al contra

rio, incompatibili con il divieto fondamentale di discriminazione

fondata sulla cittadinanza.

29. - Ora, le leggi menzionate prevedono entrambe, allo sco

po di tenere in considerazione l'esperienza professionale dei la

voratori, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo de

terminato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, garan tendo la conservazione dei diritti quesiti maturati nell'ambito

dei rapporti di lavoro precedenti. 30. -

Conseguentemente, se i lavoratori beneficiano, in forza

della 1. n. 230, della ricostruzione della loro carriera per quanto

riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento, da parte del

datore di lavoro, dei contributi previdenziali fin dalla data della

loro prima assunzione, gli ex lettori di lingua straniera, divenuti

collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una rico

struzione analoga con effetti a decorrere dalla data della loro

prima assunzione.

31. - L'esame dell'ambito normativo nazionale fa emergere che, certo, l'art. 4, 3° comma, 1. n. 236 prevede esplicitamente la conservazione dei diritti quesiti da parte degli ex lettori di

lingua straniera in relazione ai precedenti rapporti di lavoro.

Tuttavia, una valutazione delle prassi amministrative e contrat

tuali poste in essere da alcune università pubbliche italiane con

sente di concludere nel senso dell'esistenza di situazioni discri

minatorie.

32. - Risulta così che nelle università della Basilicata e di

Roma «La Sapienza» gli ex lettori di lingua straniera, divenuti

collaboratori linguistici, e i collaboratori linguistici di nuova as

sunzione percepiscono la medesima retribuzione, e che quindi non è stata tenuta in considerazione l'esperienza acquisita dagli ex lettori. Nelle università di Milano, Palermo e, dopo la deci

sione 27 luglio 1994, di Pisa, gli ex lettori, divenuti collaborato

ri linguistici, sono tutti inquadrati nel medesimo livello retribu

tivo, indipendentemente dalla loro rispettiva anzianità di servi

zio. Trentotto ex lettori dell'università di Palermo hanno conte

stato tale livello retributivo dinanzi al giudice del lavoro, che ha

accolto la loro istanza. Infine, benché lo stipendio degli ex letto

ri dell'Istituto universitario orientale di Napoli sia stato aumen

tato, il numero di ore di lavoro da prestare annualmente è altresì

aumentato, la qual cosa ha avuto l'effetto di ridurre il livello

della loro retribuzione oraria.

33. - E vero che l'Istituto universitario orientale di Napoli

prevede, dopo l'adozione della decisione 14 luglio 1999, tre tipi di anzianità per i suoi ex lettori, divenuti collaboratori linguisti ci, e che nelle università della Basilicata, di Palermo e di Roma

«La Sapienza» le autorità universitarie hanno dichiarato la loro

volontà di risolvere il problema dei diritti quesiti degli ex letto

ri. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la sussistenza

di un inadempimento deve essere valutata alla scadenza del ter

mine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze

18 marzo 1999, causa C-166/97, Commissione/Francia, Racc.

pag. 1-1719, punto 18, e 14 febbraio 2001, causa C-219/99, Commissione/Francia, Racc. pag. 1-1093, punto 7). Nel caso di

specie, il parere motivato complementare emesso dalla commis

sione il 28 gennaio 1999 fissava un termine di un mese a partire dalla sua comunicazione per conformarvisi.

34. - Occorre ancora ricordare che, conformemente a quanto dichiarato in diverse occasioni dalla corte, uno Stato membro

non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza

Il Foro Italiano — 2001.

degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (v., in tal senso, in particolare, sentenze 18 marzo 1999, Commissione/Francia,

cit., punto 13, e 15 marzo 2001, causa C-83/00, Commissio

ne/Paesi Bassi, punto 10). 35. - Da ciò risulta che deve essere respinta la giustificazione

del governo italiano secondo cui, poiché il problema del ricono

scimento dei diritti quesiti è di natura tipicamente contrattuale, esso non potrebbe essere risolto unilateralmente da parte degli enti pubblici interessati. Deve essere altresì respinto, a maggior

ragione, l'argomento di tale governo secondo cui la mancanza

di una normativa definitiva relativa al regime giuridico degli ex

lettori di lingua straniera sarebbe dovuta alla particolare orga nizzazione dell'ordinamento universitario italiano.

36. - Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare che

la Repubblica italiana, non avendo assicurato il riconoscimento

dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti col

laboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla gene ralità dei lavoratori nazionali, è venuta meno agli obblighi ad

essa incombenti in forza dell'art. 48 del trattato.

Per questi motivi, la corte (sesta sezione) dichiara e statuisce:

La Repubblica italiana, non avendo assicurato il riconosci

mento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, dive

nuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, è venuta meno agli ob

blighi ad essa incombenti in forza dell'art. 48 del trattato (dive

nuto, in seguito a modifica, art. 39 Ce).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione V; sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e

C-260/99; Pres. La Pergola, Avv. gen. Alber (conci, conf.); Soc. Agorà c. Ente autonomo Fiera internazionale di Milano; Soc. Excelsior c. Ente autonomo Fiera internazionale di Mila

no.

Unione europea — Ce — Appalti pubblici di servizi — Di rettiva — Organismo di diritto pubblico — Nozione — Ente Fiera di Milano — Applicabilità — Esclusione (Trat tato Ce, art. 234; direttiva 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee del

consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli

appalti pubblici di servizi, art. 1 ).

Un ente avente ad oggetto lo svolgimento di attività volte al

l'organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre iniziative

analoghe, che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestio ne si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditi

vità e che opera in un ambiente concorrenziale, non costitui

sce un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, lett.

bj, 2° comma, della direttiva 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee del

consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli

appalti pubblici di servizi. (1)

(1) Allineandosi all'orientamento di recente espresso, con articolata

motivazione, dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sent. 4

aprile 2000, n. 97/SU, Foro it., 2001, I, 612, con nota di P. Peruggia, confermativa di Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1267 id., 1999, III, 180), la pronuncia in epigrafe nega che l'ente autonomo Fiera

internazionale di Milano possa essere qualificato «organismo di diritto

pubblico» ai sensi della direttiva «servizi», in quanto tale assoggettato all'osservanza delle regole di evidenza pubblica nelle procedure di ag giudicazione dei corrispondenti appalti.

L'art. 1, lett. b), della direttiva 92/50 stabilisce che si considerano amministrazioni aggiudicatrici, oltre allo Stato e agli enti pubblici ter

ritoriali, gli «organismi di diritto pubblico», tali essendo quei soggetti giuridici «istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse

generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotati di per sonalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, op pure i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono

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