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Sezioni I civile; sentenza 28 giugno 1961, n. 1557; Pres. Di Pilato P., Est. Stella Richter, P. M....

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Page 1: Sezioni I civile; sentenza 28 giugno 1961, n. 1557; Pres. Di Pilato P., Est. Stella Richter, P. M. Pedote (concl. conf.); Comune di Modena (Avv. Lancellotti) c. I.n.g.i.c. (Avv. A.

Sezioni I civile; sentenza 28 giugno 1961, n. 1557; Pres. Di Pilato P., Est. Stella Richter, P. M.Pedote (concl. conf.); Comune di Modena (Avv. Lancellotti) c. I.n.g.i.c. (Avv. A. D. Giannini,Mazzullo), Malagoli (Avv. Leati)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 101/102-105/106Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151978 .

Accessed: 24/06/2014 20:16

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101 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 102

La Corte, ecc. — Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli art. 642, 651 cod. proc. civ. e 2291, 2304 cod. civ. e, sotto un duplice profilo, si assume che la sentenza avrebbe errato nel ritenere necessario il depo sito per multa e, quindi, inammissibile l'opposizione al

decreto ingiuntivo emesso a favore della Soc. industrie

tessili Ramalli e Monzali. Sostiene, infatti il ricorrente che :

a) il Presidente del Tribunale aveva ritenuto fondata

la domanda su prova scritta ed aveva fatto richiamo al

grave pregiudizio e pericolo nel ritardo, formule che non

avrebbe adoperato se avesse ritenuto il credito fondato

su cambiali ;

b) egli aveva firmato le cambiali, non in proprio, ma quale amministratore della Società lanificio fioren

tino, per cui non poteva essere emesso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ., contro di lui per effetto dei principi della formalità

e letteralità del titolo cambiario, che ne escludono l'effi

cacia nei confronti di persona diversa da quella in esso

indicata.

Sotto entrambi gli aspetti, la doglianza è infondata.

(Omissis) La seconda questione relativa all'efficacia formale e

letterale del titolo cambiario, limitato alle persone in esso indicate, è preclusa dalla preliminare inammissi

bilità del ricorso per mancanza del deposito, onde non può essere presa in esame.

Infatti, come è pacifico principio, enunciato da questa Corte, l'omesso deposito, di cui all'art. 651 cod. proc. civ., ha carattere pregiudiziale, e preclude qualsiasi indagine sulle

eccezioni, di rito e di merito, dedotte dall'opponente e,

quindi, anche su quelle che sono rivolte a negare l'efficacia

formale del titolo, in base al quale viene emesso il decreto

ingiuntivo. Il giudice, al fine di stabilire l'osservanza del

l'obbligo prescritto dall'art. 651 cit., deve compiere un

controllo meramente formale, che si concreta nell'accertare

se il decreto ingiuntivo è stato emesso in base ad uno dei

titoli, indicati nel 1° comma dell'art. 642 cod. proc. civ., e se l'opponente abbia fatto precedere l'opposizione dal

deposito per il caso di soccombenza.

Orbene la fattispecie, nei limiti delle censure prospet tate col ricorso, come emerge da quanto sopra esposto, è

regolata dal ricordato principio di diritto, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alla

perdita del deposito e al pagamento delle spese e degli onorari, come liquidati nel dispositivo.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

tivo pronunciato in base a cambiale tratta autorizzata, ma non

accettata, v. Cass. 30 settembre 1958, n. 3053, cit. ; contra, Cass. 29 ottobre 1955, n. 3547, id., 1956, I, 334, con nota di richiami.

Con ordinanza 27 luglio 1961 (Le Leggi, 1961, pag. 1303), il Pretore di Rossano ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 651 cod. proc. civ., ravvisando nell'onere del deposito per multa, previsto da tale norma, un ostacolo di ordine economico alla libera attua zione della tutela giurisdizionale dei diritti, garantita dagli art. 3 e 24 della Costituzione.

CORTE SUPREMA DI GÀSSAZIONE.

Sezioni I civile; sentenza"28 giugno 1961, n. 1557 ; Pres.

Di Pilato P., Est. Stella Richteb, P. M. Pedote

(conci, conf.) ; Comune di Modena (Avv. Lancellotti) c. I.n.g.i.c. (Avv. A. D. Giannini, Mazzullo), Malagoli (Avv. Leati).

( Conferma App. Bologna 17 agosto 1959)

Tasse e imposti; connina li — Illegittima imposizione —

Risarcimento danni — Competenza del giudice or

dinario — Legittimazione passiva — Comune —

Termine prescrizionale — Preventivo esperimento

dei reclami amministrativi— Necessità — Insus sistenza (Cod. civ., art. 2947 ; r. d. 14 settembre 1931 n. 1175, t. u. per la finanza locale, art. 50, 78, 90).

Tasse e imposte comunali — Diritti speciali — Ap. plicazionc della tariffa — Approvazione del Mi nistero — Necessità (R. d. 14 settembre 1931 n.

1175, art. 21, 25). Tasse e imposte comunali — Diritti speciali — Ri

scossione in abbonamento — Inammissibilità (E. d. 30 aprile 1936 n. 1138, regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, art. 162).

Spetta al giudice ordinario conoscere della domanda di risar cimento del danno, che si assume derivi dalla illegittima imposizione di un tributo comunale. (1)

Il comune, quale responsabile in solido con l'appaltatore delle imposte di consumo, è passivamente legittimato a pro porre la domanda di risarcimento del danno che si assume derivato dall'illegittima imposizione del tributo. (2)

L'azione di rismcimento del danno, che si assume derivato

dall'illegittima imposizione di un tributo comunale, si

prescrive nel termine di cinque anni e non in quello triennale stabilito dal t. u. per la finanza locale per il rimborso delle somme indebitamente pagate. (3)

La domanda di risarcimento del danno, che si assume derivato

dall'illegittima imposizione di un tributo comunale, è

proponibile pur senza il preventivo esperimento dei re

clami amministrativi previsti dall'art. 90 t. u. per la

finanza locale. (4) È illegittima, in difetto dell'approvazione del Ministro delle

finanze, l'applicazione della tariffa per i diritti speciali in corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi dall' Amministrazione a richiesta dei contribuenti, come

previsti dall'art. 25 del t. u. per la finanza locale. (5) I diritti speciali, previsti dall'art. 25 del t. u. per la finanza

locale, non possono riscuotersi col sistema dell'abbona mento. (6)

La Corte, ecc. — Deve esaminarsi il primo motivo del

ricorso del Comune di Modena. Con esso si denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 78 t. u. per la finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175, per avere la Corte disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune. Si sostiene dal ricorrente clie la citata

norma, secondo la quale l'appaltatore subentra in tutti i diritti ed obblighi del comune verso i contribuenti, importa una trasposizione totale in capo all'appaltatore della posi zione giuridica del comune nei confronti dei contribuenti,

trasposizione non soltanto sostanziale, ma anche proces suale, per effetto della quale al comune viene a mancare la legittimazione sia attiva, sia passiva per stare in giudizio, nei riguardi dei contribuenti medesimi, in ordine ai crediti e debiti relativi alla materia appaltata. A confutazione

dell'argomento addotto dalla Corte, che l'art. 78 non con cerne la imposizione del tributo e la sua misura, si assume che anche in tal caso l'oggetto della causa è sempre il rimborso di somme, che si pretendono indebitamente pagate in forza della riscossione appaltata, rimborso cui sarebbe

(1-6) La sentenza confermata, App. Bologna 17 agosto 1959, è riassunta nel nostro Rep. 1959, voce Tassa sul consumo, n. 166 e n. 661 ; quella di primo grado, Trib. Modena 23 agosto 1958, nel Rep. 1958, voce cit., n. 374.

L'immediata proponibilità al giudice ordinario dell'azione tendente a negare in radice il potere del comune di imporre una

supercontribuzione, è stata ritenuta dal Trib. Livorno 19 luglio 1958, id., 1958, X, 1890 : la controversia è stata definita da Cass. 20 febbraio 1961, n. 370, infra, 135, con nota di PlXKl.M.

Sulla legittimazione passiva del comune, v. Cass. 18 dicembre

1957, n. 4741, Foro it., Rep. 1957, voce cit., n. 479 (e le con formi della fase di merito App. Bari 24 maggio 1956 e Trib. Bari 2 luglio 1953, ibid., nn. 480-482).

Circa il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni da atto amministrativo illegittimo, conf. Cass. 6 luglio 1960, n. 1780, id., 1961, I, 1901 con nota di richiami.

La riportata sentenza è annotata favorevolmente da Fa

vaba, in Giust. civ., 1961, I, 1091.

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PARTE PRIMA

tenuto l'appaltatore e nou il comune. La considerazione

avrebbe maggior fondamento nella specie, che attiene a

diritti speciali erogati ad esclusivo vantaggio dell'appal tatore. Si soggiunge che un'impugnativa delle tariffe nei

confronti del comune sarebbe proponibile solo davanti alla

giurisdizione amministrativa.

La censura è infondata. Come i Giudici del merito hanno

esattamente rilevato, l'azione proposta dal Malagoli non

è di ripetizione di indebito, ma di risarcimento di danni per

illegittimità dell'atto amministrativo di imposizione. Egli infatti ha contestato in radice il potere di imposizione del

Comune in ordine ai diritti speciali, perchè le relative tariffe

non avevano ottenuto l'approvazione del Ministro delle

finanze, necessaria perchè i contribuenti possano essere

assoggettati al pagamento dei diritti medesimi. Il Malagoli

quindi ha chiesto che fosse dichiarato illegittimo l'atto di

imposizione, al fine di conseguire il risarcimento dei danni

da lui subiti per effetto dell'esecuzione dell'atto medesimo.

E tale azione è indubbiamente proponibile avanti al giu dice ordinario, poiché il privato è portatore di un diritto

soggettivo perfetto, quello cioè di conseguire la reintegra zione del suo patrimonio leso da un atto amministrativo

illegittimo. Ed è pacifico che, a norma della legge del 1865

sul contenzioso amministrativo, l'autorità giudiziaria ordi

naria può conoscere della illegittimità degli atti ammini

strativi, ai fini della loro disapplicazione, e della tutela

dei diritti soggettivi dagli stessi violati. Questo Supremo

collegio ha già avuto occasione di affermare che spetta alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario di

conoscere della illegittimità dell'atto amministrativo che

impone un tributo, per attribuire il risarcimento del danno

sotto forma del rimborso delle somme che si assumono

indebitamente pagate (si vedano le sentenze 27 maggio 1930, n. 1868, Foro it., Rep. 1930, voce Dazio consumo, nn. 81-85, e 2 aprile 1959, n. 971, id., 1959, I, 768). Deve

precisarsi che il danno normalmente si concreta nella re

stituzione del tributo, oltre gli interessi, ma nulla esclude

che esso, in ipotesi, possa estendersi a somma maggiore. Posto che l'azione rettamente è stata dai Giudici del

marito configurata negli esposti sensi, non può contestarsi la legittimazione passiva del Comune, che ha emanato

l'atto amministrativo illegittimo e che quindi deve rispon dere del risarcimento del danno con esso causato, solidal

mente con l'appa'tatore, che ha dato esecuzione all'atto

stesso. La legittimazione passiva del Comune non può essere esclusa, perchè non può accertarsi l'illegittimità dell'atto amministrativo, senza la partecipazione al giu dizio dell'Amministrazione da cui proviene l'atto, quando si chieda il risarcimento dei danni, dal medesimo conse

guenti. Per queste considerazioni il primo motivo di ricorso

del Comune di Modena deve essere respinto. Parimenti infondati sono il secondo motivo del detto

ricorso e il primo motivo, del tutto uguale, del ricorso

dell'I.n.g.i.c. Con tali mezzi si lamenta la violazione del l'art. 50 t. u. per la finanza locale, per avere la Corte escluso

l'applicabi'ità della prescrizione triennale, stabilita dalla citata norma per il diritto al rimborso delle somme inde

bitamente pagate. Si assume che si tratta di un principio di portata generale, che riguarda qualsiasi specie di inde bito per pagamento di tributi locali.

Si deve osservare al riguardo che è indubbiamente

esatto il principio sul carattere generale della norma

dell'art. 50 e sulla conseguente sua applicabilità ad ogni azione di rimborso. Senonchè nella specie, come si è esposto, non si tratta di una ripetizione di indebito, bensì di un'azione

di risarcimento di danni (che si concretano, ma non si iden

tificano nelle somme pagate indebitamente), ed è prin

cipio del pari costante che l'azione di responsabilità, contro

la pubblica Amministrazione per danni da atti illegittimi, si prescrive in cinque anni, e cioè nel termine fissato in via

generale dall'art. 2947 cod. civ., con riferimento all'art. 2043 dello stesso codice, per tutti i casi di risarcimento del danno derivante da fatto illecito (si vedano, da ultimo, le sentenze di questa Corte 6 luglio 1960, n. 1780, \Foro

it., 1961, I, 1901, e 1 aprile 1957, n. 1127, id., 1957, I, 1698).

E nessuna deroga a questa regola porta l'art. 50 t. u. sulla

finanza locale, il quale contempla solo i rimborsi e non i

risarcimenti di danni per l'illegittima imposizione inerente

all'atto istitutivo del tributo. Anzi la sua formulazione

porta necessariamente ad escludere quest'ultima ipotesi, dato che l'articolo prevede una domanda all'Amministra

zione diretta a conseguire il rimborso, la quale presup

pone cbe la stessa Amministrazione debba correggere

l'errore, da cui dipende l'indebito pagamento, non già cbe debba annullare l'atto amministrativo illegittimo con

cui fu istituito il tributo e conseguentemente provvedere al risarcimento del danno da questo causato.

11 terzo motivo del ricorso del Comune di Modena e il

secondo del ricorso dell'I.n.g.i.c. lamentano la violazione

e la falsa applicazione dell'art. 90 t. u. per la finanza locale,

sostenendo clie l'azione del Malagoli doveva essere dichia

rata improponibile per il mancato preventivo esperimento dei reclami amministrativi previsti dalla detta norma.

Le considerazioni fatte sul carattere dell'azione portano a far disattendere anche questa censura. Come questa

Suprema corte lia ripetutamente affermato, il preventivo

esperimento dei reclami amministrativi è obbligatorio

quando si controverta sull'applicazione della tariffa, e

cioè sull'accertamento, sulla liquidazione e sulla riscossione

dell'imposta nel caso concreto, aventi per presupposto l'esistenza e la legittimità della tariffa ; non anche quando si contesti invece l'esistenza o la legittimità dell'atto

istitutivo del tributo (sentenze 18 dicembre 1957, n. 4741.

Foro it., 1958, I, 1643 ; 20 febbraio 1961, n. 370, id., Mass..

82). È stato anzi rilevato che, qualora si versi in tale

ipotesi, non si applica il principio sancito dall'art. 48, 2° comma, t. u. (nel testo modificato dal r. decreto legge 25 febbraio 1939 n. 338). per cui l'Amminutrazione non

può essere condannata alle spese di lite per la soccom

benza, se l'azione giudiziaria non sia stata preceduta dai reclami amministrativi (si veda l'ultima sentenza

citata e la precedente 26 giugno 1957, n. 2483, id., 1958,

I, 1889). Resta da esaminare il terzo mezzo del ricorso dell'I, n.g.i.c.

Con esso si assume che non sussiste la ritenuta illegittimità del tributo, perchè le tariffe, una volta approvate dalla

giunta provinciale amm. e trasmesse al Ministero delle

finanze, divengono esecutive, e quindi possono formar

titolo per la riscossione. All'uopo si invoca l'art. 21 t. u.

per la finanza locale, il quale dispone appunto che le tariffe

divengono esecutive dopo l'approvazione della giunta prov. amm. Si sostiene poi che non ricorre neppure l'illegitti mità della riscossione dei diritti speciali nella forma dell'ab

bonamento, perchè, se l'art. 162 regolamento non prevede

per essi tale forma, non la esclude neppure. Sotto entrambi

gli aspetti l'assunto è infondato. I diritti speciali in corrispettivo di particolari presta

zioni o servizi resi dall'Amministrazione a richiesta dei

contribuenti sono previsti dall'art. 25 t. u., il quale dispone che le relative tariffe devono essere approvate dalla giunta

prov. amm. e dal Ministro delle finanze. Di fronte ad una

così chiara e precisa norma speciale sui diritti di cui si

tratta, norma la quale richiede la duplice approvazione della giunta e del Ministro, è vano richiamarsi al principio

generale posto dall'art. 21 sulle tariffe e i regolamenti delle imposte, soggetti all'approvazione della sola giunta. È evidente che, mentre le tariffe concernenti le imposte sono regolate dall'art. 21, quelle istitutive dei diritti spe ciali sono regolate invece dall'art. 25, e, cioè, per le prime si richiede soltanto l'approvazione dell'autorità tutoria

locale, per le seconde si richiede anche quella dell'autorità

centrale : il che ovviamente è giustificato dal carattere

eccezionale dei diritti speciali e dal necessario accerta

mento dell'esistenza dei loro presupposti, vale a dire le

particolari prestazioni o i servizi resi dall'Amministrazione

a richiesta dei contribuenti. La legge ha voluto che il

massimo organo dell'Amministrazione finanziaria control

lasse preventivamente la sussistenza di tali prestazioni o

servizi, per evitare facili abusi da parte delle ammini

strazioni comunali.

E poiché nella specie l'approvazione delle tariffe da

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105 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE ioti

parte del Ministro prima non è stata concessa e poi è stata

espressamente negata, per l'inconsistenza dei titoli addotti a loro giustificazione, non può dubitarsi che del tutto correttamente i G-iudici del merito abbiano ritenuto ille

gittime le tariffe medesime.

Quanto poi all'adottato sistema dell'abbonamento, esso è consentito dall'art. 162 reg. 30 aprile 1936 n. 1138, solo par le imposte e non anche per i diritti speciali, i quali hanno un carattere particolare e presuppongono delle

prestazioni da parte dell'Amministrazione, di cui costi

tuiscono il corrispettivo, e quindi la loro specifica indica zione di volta in volta. (Omissis)

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

l

.Sezione 1 civile ; sentenza 21 giugno 1961, n. 1482 ; Pres.

Di Pilato P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Tavo

laro (conci, conf.) ; Soc. farmaceutici Bruco (Avv. Jacobelli, Pelagallo) c. Farmochimica Cutolo e Calosi

(Avv. Proto Pisani).

(Conferma App. Firenze 16 maggio 1959)

Procedimento in materia civile Società — Fusione — Successione nel processo Fattispecie (Cod.

civ., art. 2504; cod. proc. civ., art. 110, 111).

Indipendentemente dalla dimostrazione del trasferimento del

diritto controverso alla società che risulta dalla fusione,

questa è legittimata a proseguire i giudizi nei quali era

parte una delle società fuse. (1)

II

Sezione I civile ; sentenza 3 febbraio 1961, n. 223 ; Pres.

Torrente P., Est. Caporaso, P. M. Cutrupia (conci,

conf.) ; Società trasporti automobilistici Vizzinesi (Avv.

Messina, Giorgianni) c. Turato (Avv. Lorusso Ca

puti).

(Gassa App. Catania 15 novembre 1958)

Società — Fusione — Itapporto sociale della società

incorporata — Prosecuzione -— Difetto di liquida

zione del rapporto tra i soci o rinunzia — Kifetti

(Cod. civ., art. 2501, 2504). Società — Fusione — Piano di fusione — Irrilevanza

(Cod. civ., art. 2501, 2504).

Quando non vi sia rinunzia o liquidazione delle quote dei

soci e non sia diversamente stabilito nella deliberazione di

fusione mediante incorporazione in altra società, i soci

della società incorporata diventano soci della società incor

porante. (2)

(1-2) Giurisprudenza e dottrina, pressoché concordi, l'av

visano nella fusione, oltre l'effetto estintivo delle società incor

porate o fuse, anche l'effetto della successione della società in

corporante o risultante dalla fusione in tutti i rapporti attivi e

passivi della società incorporata o fusa. Osserva al riguardo il

Fiorentino (Sulla fusione di società commerciali, in Riv. trim,

dir. e proc. civ., 1949, 640) che occorre distinguere la fusione

di società personali da quella di società di capitali, poiché solo

per queste ultime si ha necessariamente estinzione di uno o

piti soggetti giuridici, mentre manca questo fenomeno nella

fusione di società personali. Nel senso che la fusione sia da inquadrare nella categoria

della successione a titolo universale, v. Cass. 23 ottobre 1958, n.

3423, Foro it., Rep. 1958, voce Società, n. 401 ; 22 febbraio 1957, n.

849, id., Eep. 1957, voce cit., n. 425 ; App. Torino 16 luglio 1956,

id., Hep. 1956, voce cit., n. 427 (fattispecie : la società risul

Il cosiddetto piano di fusione, che di regola precede la deli

berazione di fusione, non è elemento essenziale di validità del negozio di fusione. (3)

I

La Corte, ecc. 11 primo motivo del ricorso attiene all'eccezione di carenza di legittimazione della Società Cu

tolo Calosi ad impugnare la sentenza del Tribunale, che era

stata pronunziata nei confronti della Società dott. M. Ca losi e figlio. La Società Cutolo Calosi è sorta dalla fusione

della detta Società Calosi, e della Società farmocliimica Cutolo Ciaburri, avvenuta con atto 31 dicembre 1955. La

ricorrente sostenne nel giudizio d'appello, e sostiene in

questa sede, che allo stato degli atti non è dimostrato che la Società sorta dalla fusione si sia resa cessionaria anche

del brevetto di marchio in contestazione, già appartenente alla Calosi ; e ciò in quanto nell'atto di fusione fu conve

nuto, tra l'altro, il trasferimento dei brevetti « quali risul tano dall'elenco allegato » allo stesso atto di fusione. Questo elenco non fu prodotto nel giudizio d'appello ; onde, se

condo la Società ricorrente, non essendo stato dimostrato

che fu trasferito anche il brevetto relativo alla Covitasi

Calosi, manca la prova che la Società Cutolo Calosi sia

succeduta nel diritto controverso, e sia perciò legittimata a proseguire il giudizio ai sensi dell'art. Ill cod. proc. civ.

Esattamente però la Corte di merito respinse l'ecce

zione ora ricordata, sotto il profilo che con l'atto di fusione

s'intendevano trasferire tutti i brevetti ed i marchi di

proprietà delle due Società preesistenti, mentre l'elenco

aveva soltanto una funzione esplicativa, ad evitare incer

tezze ; onde la sua mancata esibizione non poteva far sor

gere dubbio sulla legittimazione dell'appellante. La con

tante dalla fusione subentra anche nel contratto di locazione ed ha diritto alla proroga legale della medesima). Però in senso contrario: Cass. 24 febbraio 1958, n. 611, id., Rep. 1958, voce

Locazione, n. 223 ; 10 dicembre 1957, n. 4627, id., Rep. 1957, voce cit., n. 243 ; 9 maggio 1953, n. 1296, id,., Rep. 1953, voce

cit., n. 463 ; 30 settembre 1952, n. 2922, id., Rep. 1952, voce

cit., n. 402 ; e 7 maggio 1947, id., Rep. 1947, voce cit., n. 140. In dottrina, con particolare riguardo alla sentenza n. 1482.

v. Andrtoli, Commento, Is, pag. 309 e Lezioni, I, pag. 396 ; Satta.

Commentario, I, pag. 414 ; De Semo, La fusione delle società

commerciati, Roma, 1921, n. 78 ; Vivante, Trattato di diritto

commerciale, Milano, 1923, II, n. 770 ; Candian, Fusi»ne di società commerciali, in Studi in onore di C. Vivante, Roma, 1931.

pag. 245 e seg. ; Ascarelm, Appunti di diritto commerciale, Roma.

1933, pag. 264 ; Ghidini, Estinzione e nullità delle società com

merciali, Padova, 1937, pag. 83 ; De Gregorio, Società e asso ciazioni commerciali, Torino, 1938, n. 497 ; Lordi, Istituzioni di diritto commerciale, Padova, 1943, I, pag. 434 ; Sala \dha. Ma nuale di diritto commerciale, Bologna, 1946, I, pag. 251 e seg. : Ferrara jun., Gli imprenditori e le società, Milano, 1946, n. 274 :

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1953.

Ill, 1, pag. 554 e seg. ; Mossa, Trattato del nuovo diritto commer

ciale, Padova, 1957, IV, pag. 586 ; Greco, Le società, Torino,

1959, pag. 454 ; Graziasi, Diritto delle società, Napoli, 1960,

pag. 517; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1961.

pag. 366. In senso contrario : Nicolò, Adempimento dell'obbligo altrui,

Milano, 1935, pag. 286 ; Brunetti, Trattato del diritto delle so

cietà, Milano, 1948, II, pag. 650 ; Santoho-Passarelli, Dot

trine generali del diritto civile, Napoli, 1957, pag. 78, nota 2. In senso contrario : Trib. Catania 13 febbraio 1957, Foro il.,

Rep. 1958, voce Società, n. 463. La dottrina prevalente ritiene che, per effetto della fusione,

i soci delle società estinte di regola divengono soci della società

incorporante o della società nuova ; peraltro il trasferimento

dei soci nella società incorporante o risultante dalla fusione è

un effetto normale e non essenziale della fusione. In tal senso :

Greco, op. cit., pag. 461 ; Sa landra, op. loc. cit. ; Ferrara jun..

op. cit., pag. 266 ; Visentini, Fusione di società per incorpora zione senza cambio di azioni, in Riv. dir. comm., 1942, II, 294 ; De Gregorio, op. loc. cit., il quale, contrariamente al Ferri (La

fusione delle società commerciali, Roma, 1936, pag. 203 e seg.), ravvisa nella fusione un fenomeno di concentrazione di patri moni sociali e non di compenetrazione di gruppi sociali. In senso

contrario al Ferri anche il Visentini, op. cit.

(3) Sulla questione non constano precedenti.

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