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sezioni riunite; deliberazione 12 gennaio 1999, n. 2; Pres. Sernia, Rel. Carabba

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sezioni riunite; deliberazione 12 gennaio 1999, n. 2; Pres. Sernia, Rel. Carabba Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 251/252-255/256 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195422 . Accessed: 25/06/2014 05:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.60 on Wed, 25 Jun 2014 05:47:57 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni riunite; deliberazione 12 gennaio 1999, n. 2; Pres. Sernia, Rel. CarabbaSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 251/252-255/256Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195422 .

Accessed: 25/06/2014 05:47

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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PARTE TERZA

pubblici competenti in materia (ministero della sanità, ministe

ro per le politiche agricole, regioni, Asl, servizi veterinari, Aima). Occorre pertanto apprestare efficaci misure di coordinamen

to delle amministrazioni coinvolte nel procedimento di indivi

duazione (compresa la marchiatura generalizzata prevista dal

regolamento di attuazione della citata direttiva) dei capi di be

stiame per i quali è previsto il premio comunitario, affinché

l'erogazione dello stesso venga disposta, nei tempi fissati dalla

specifica disciplina, soltanto a favore di chi ne abbia effettiva

mente diritto.

7. Interventi nazionali. Per quanto attiene alla gestione degli interventi nazionali in agricoltura, va segnalata l'esigenza di ri

vedere la disciplina attinente alla procedura ed all'esposizione in bilancio delle spese collegate con gli interventi disposti dalla

Ue.

Le spese cofinanziate sono di norma destinate alla realizza

zione di misure strutturali nel settore agricolo ed influiscono

in prevalenza sull'agro-ambientale. In considerazione dell'importanza che le stesse hanno assunto

in seguito alla recente riforma della Pac, appare indispensabile una profonda revisione della relativa disciplina, onde porre il

nostro paese nella condizione di poter utilizzare al massimo gli aiuti comunitari destinati a tali fini, salvaguardando, nel con

tempo, i fondamentali principi di trasparenza e di uniformità

dell'azione amministrativa.

Attualmente una parte di questa spesa è imputata ai capitoli del bilancio di competenza dell'Aima ed un'altra parte (spese

per il set-aside) è sostenuta, mediante il principio del bilancio

di cassa, utilizzando i fondi del conto corrente speciale infrutti

fero 20080.

L'applicazione dei due sistemi di bilancio per la gestione di

spese aventi la stessa natura e le stesse finalità, oltre ad essere

fonte di disparità di trattamento, può creare situazioni di con

fusione contabile.

8. Ammasso pubblico, a) Effetti della cancellazione dall'al

bo degli assuntori. L'entrata in vigore nel 1997 del nuovo rego

lamento, concernente l'iscrizione all'albo degli assuntori e la ge stione del servizio di assuntoria, ha di fatto comportato che

alcuni assuntori si siano trovati sprovvisti dei requisiti indispen sabili per conservare l'iscrizione all'albo pur avendo nei propri

depositi prodotti stoccati.

Una norma transitoria del nuovo regolamento stabilisce che

i medesimi possano continuare a svolgere il loro incarico «fino

al termine della campagna di commercializzazione in corso», anche se è prevedibile che l'incarico sarà svolto fino a quando non verrà completamente alienata la merce in deposito.

Nonostante la presenza della norma transitoria, di fatto, la

rimozione dell'assuntore di una posizione legittimamente acqui sita, dopo aver sostenuto ingenti spese per adattare i depositi ai requisiti tecnici richiesti dal precedente regolamento, sarà si

curamente fonte di ulteriore contenzioso con l'azienda, che già si aggira intorno a cento miliardi di lire. La situazione di con

flittualità venutasi a creare nel rapporto fra l'Aima e gli assun

tori di fatto impedisce alla Comunità ed all'azienda di rientrare

in possesso del prodotto, in quanto gli assuntori non permetto no al personale incaricato di accedere ai depositi e non consen

tono quindi di effettuare la ricognizione periodica prevista dai

regolamenti comunitari per la compilazione degli inventari e per ottenere il rimborso delle spese da parte della Ce.

Per questa ragione è auspicabile che il ministero vigilante stu

di apposite norme di rimedio da proporre anche in sede comu

nitaria e che nel frattempo l'Aima proceda ad una completa e puntuale ricognizione del fenomeno, indispensabile per mette

re a punto una strategia di intervento capace di arginare o quanto meno contenere le dimensioni del contenzioso in atto.

b) Gestione del servizio di assuntoria. Nella gestione delle as

suntone va rilevato, allo stato, la mancanza di un efficiente

servizio dell'Aima addetto in via esclusiva ad effettuare control li in loco sulle attività degli assuntori.

Tuttavia per eliminare le ricorrenti attività fraudolente poste in essere da alcuni assuntori, rilevanti anche ai fini penali, un

valido rimedio, già segnalato con le precedenti relazioni, po trebbe essere rappresentato dall'incompatibilità a svolgere atti

vità produttive o commerciali di prodotti analoghi a quelli rice vuti in stoccaggio.

Il Foro Italiano — 1999.

Pur prendendo atto che la politica agricola comune (Pac) tende

ad un progressivo disimpegno dal sistema di sostegno operato mediante l'ammasso pubblico volontario con la conseguente ri

duzione delle eccedenze strutturali, resta confermato che un più efficiente servizio di vigilanza e di controllo in loco consentireb

be di ridurre notevolmente la casistica dei fatti compiuti frau

dolentemente ai danni della Ce e dello Stato italiano.

9. Gestione delle quote latte. Le cause delle problematiche e delle proteste da parte soprattutto dei produttori di latte del

centro-nord vanno individuate, come precisato più ampiamente nel relativo paragrafo, nel sistema normativo, non coerente con

la natura di limite alla produzione della quota latte; portato inoltre a favorire zone di bassa produzione con conseguenti ef

fetti distorsivi derivanti, in particolare, dall'applicazione dei criteri

di assegnazione e di compensazione delle quote. Il tutto aggra vato dalle inadempienze nel comparto della zootecnia del mini

stero della sanità e di alcune regioni. 10. Acquirenti del latte. Va infine segnalata l'esigenza di di

sciplinare più puntualmente l'esercizio del potere impositivo at

tribuito agli acquirenti del latte, prevedendo misure idonee a

tenere esente l'erario dalla responsabilità patrimoniale per fatti

illeciti o irregolari compiuti dai medesimi nell'esercizio dell'atti

vità delegata e tutelarlo dal rischio di eventuali procedure con

corsuali aperte nei loro confronti o da improvvisa cessazione

dell'impresa prima dell'avvenuto versamento nelle casse dello

Stato dell'importo dei prelievi operati a carico dei conferenti.

CORTE DEI CONTI; sezioni riunite; deliberazione 12

1999, n. 2; Pres. Sernia, Rei. Carabba.

Corte dei conti — Controllo sulla gestione delle pubbliche am

ministrazioni — Criteri generali e indirizzi di coordinamento — Esercizio finanziario 1999 (L. 14 gennaio 1994 n. 20, di

sposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte

dei conti, art. 3).

La Corte dei conti a sezioni riunite ha approvato i criteri gene rali e gli indirizzi di coordinamento per l'esercizio, nel 1999, del controllo successivo sulla gestione delle pubbliche ammi

nistrazioni. (1)

Premessa. — Il controllo successivo sulla gestione affidato alla Corte dei conti si inserisce all'interno di un sistema istitu

zionale e di finanza pubblica caratterizzato da un profondo pro cesso di mutamento.

I profili di maggior rilievo possono essere schematicamente richiamati nel modo seguente.

1) Le regole europee in materia di «disavanzi eccessivi» e di

equilibri complessivi della finanza pubblica («patto di stabilità e crescita Ue»).

(1) Il documento, elaborato dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di «programmazione generale dell'attività di controllo successi vo» (art. 3 reg. Corte conti 13 giugno 1997, n. 1, G.U. 24 giugno 1997, n. 145), rappresenta l'incipit dell'attività di controllo che, in attuazione del modello di controllo introdotto dalla 1. 20/94 (sulla quale v., citata in motivazione, Corte cost. 7 gennaio 1995, n. 29, Foro it., 1996, I, 1157, con nota di D'Auria, I nuovi controlli della Corte dei conti da vanti alla Corte costituzionale, ove ulteriori indicazioni su commenti alla stessa sentenza), la corte andrà a svolgere nel 1999 sulla gestione delle pubbliche amministrazioni. Al programma generale faranno segui to gli specifici programmi e criteri di controllo delle singole sezioni e

collegi di controllo (sezione controllo Stato, sezione controllo enti pub blici, sezione enti locali, sezione affari comunitari e internazionali), nei cui confronti i criteri e gli indirizzi elaborati dalle sezioni riunite hanno il valore di un «quadro di riferimento» per l'impostazione delle rispetti ve attività.

Da segnalare l'estrema stringatezza del documento, che, concentran dosi sulle linee di fondo dell'attività di controllo, dà ormai per acquisi ta l'impostazione metodologica del controllo sulla gestione cui era dedi

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

2) Le regole poste dal d.p.e.f. 1999-2001 in materia di patto di «stabilità interno» e di «federalismo fiscale», come definite

dai provvedimenti collegati alla legge finanziaria 1999.

3) La nuova struttura del bilancio (1. 94/97) nelle sue connes

sioni con il riordinamento delle amministrazioni pubbliche cen

trali (1. 59/97). 4) La terza «regionalizzazione» delineata, sulla base della 1.

59/97, dal d.leg. 112/98. 5) La riforma tributaria disegnata dalla 1. 449/97, in partico

lare con riguardo al federalismo fiscale ed alla disciplina della

riscossione.

I controlli sulla gestione affidati alla Corte dei conti sono

da intendere come rigorosamente legati all'attuazione del pre cetto costituzionale posto dall'art. 100 e si integrano con le nor

me della Costituzione poste dagli art. 81, 97, 119.

Derivano da questo incardinamento del controllo sulla gestio ne all'interno dei principi costituzionali gli obiettivi di fondo che costituiscono il tessuto unificante di tutti i controlli svolti

dalla corte: — la tutela della legittimità e della regolarità contabile della

gestione e dell'attività delle amministrazioni pubbliche; — la salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza pub

blica all'interno dei principi e delle regole poste dal trattato per l'Unione europea e dalla normativa europea;

— la razionalizzazione e l'ammodernamento delle ammini

strazioni pubbliche che devono essere guidate da criteri di effi

cienza, efficacia ed economicità della gestione; — la prevenzione delle disfunzioni e delle patologie genera

trici della corruzione.

Le sezioni riunite, con questo documento, determinano, ai

sensi dell'art. 3, 4° comma, ultimo alinea, 1. 20/94, «i criteri

di riferimento del controllo». Tali criteri assumono il valore

di direttive e raccomandazioni nei confronti delle sezioni e dei

collegi di controllo competenti a definire annualmente «i pro

grammi» dei controlli nelle materie loro affidate; per il control

lo sulle amministrazioni statali tale attribuzione è assegnata, co

me è noto, alla «adunanza plenaria» disciplinata dall'art. 3, commi 10 e 10 bis, 1. 20/94, come sostituiti dall'art. 5 1. 639/96.

In attuazione dell'art. 3 1. 20/94 alcuni criteri e modelli orga nizzativi e procedimentali per l'esercizio dei controlli di gestione sono stati fissati, ai sensi dell'art. 4 stessa 1. n. 20, con regola menti di organizzazione decisi dalle sezioni riunite in sede deli

berante (regolamenti 1 e 2/97; 21/98). Senza entrare nel merito

dei complessi problemi riguardanti la gerarchia delle fonti, que ste sezioni riunite segnalano l'opportunità di una riflessione volta

ad individuare un rafforzamento delle regole organizzative e pro cedimentali da affidare a norme primarie; il tema riguarda, in

particolare, la delicatissima materia del controllo sulle gestioni delle regioni ad autonomia ordinaria che trova, ad avviso della

corte, il proprio fondamento nei principi generali degli art. 100

e 119 Cost, e, sotto rilevanti profili istituzionali, nella sentenza

Corte cost. n. 29 del 1995 (Foro it., 1996, I, 1157). Criteri generali (profili metodologici). — L'esperienza di con

trollo sulla gestione pone in rilievo — sia con riguardo ai pro cessi decisionali (ex ante), sia con riguardo all'esigenza di misu

rare e valutare (contestualmente ed ex post) i risultati della ge stione finanziaria e dell'attività delle pubbliche amministrazioni

cata larga parte dell'analogo documento relativo al 1998 (Corte conti, sez. riun., 12 dicembre 1997, n. 1, id., 1998, III, 179, con nota di ri

chiami). Il volume Tecniche per la misurazione dei costi e del rendimento nelle

pubbliche amministrazioni, della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, citato nel documento in epi

grafe, è pubblicato nella collana (fuori commercio) dei Quaderni del

Dipartimento per la funzione pubblica, Roma, Istituto poligrafico e zecca

dello Stato, 1994, n. 15. Circa la competenza del giudice ordinario in ordine alla controversia

avente ad oggetto il potere della Corte dei conti di sottoporre a control

lo la gestione di un ente pubblico (nonché per l'affermazione che gli atti di esercizio del controllo successivo sulla gestione sono soggetti alla

verifica giurisdizionale della loro legittimità «da un lato, in riferimento

alla disciplina delle modalità di svolgimento dell'attività riconducibile

al potere attribuito alla Corte dei conti; dall'altro, in riferimento alle condizioni cui la norma di previsione subordina la stessa attribuzio

ne»), v. Cass. 10 giugno 1998, n. 5762, Foro it., 1998, I, 2078, con

nota di D'Auria.

Il Foro Italiano — 1999.

— la presenza, nell'esperienza amministrativa, di schemi di clas

sificazione finanziaria e contabile, di sistemi di rilevazione e

informazione statistica, di strumenti di analisi, caratterizzati da un elevato grado di complessità, difficilmente confrontabili e

fra loro non coerenti.

Muovendo dai compiti della corte, di accertamento, misura zione e valutazione dei risultati, si pone l'esigenza di un'opera di coordinamento e riordinamento sia sul piano proprio dei con

trolli, sia sul terreno dei processi decisionali e di gestione. Termini di riferimento possono essere individuati nelle regole

e nei criteri fissati dagli organi superiori di controllo internazio

nali ed europei (Intosai, Corte dei conti dell'Ue), da adattare

alle regole poste dalle leggi di riforma del bilancio e della pub blica amministrazione, nonché dall'esperienza maturata dalla cor

te e nelle sperimentazioni già compiute in Italia (ad es., il docu

mento del dipartimento per la funzione pubblica sulle «tecniche

per la misurazione dei costi e del rendimento nelle pubbliche amministrazioni» del 1994).

In questa sede si indicano alcuni criteri generali e comuni

che dovranno essere precisati e adattati alle concrete attività

gestionali ed amministrative assoggettate al controllo in base

ai programmi delle competenti sezioni e collegi.

a) Primo e essenziale parametro resta la valutazione della le

galità dell'attività amministrativa e della regolarità contabile delle

gestioni. L'accertamento da effettuarsi in sede di controllo successivo

sulla gestione, secondo l'ordinamento costituzionale e sulla ba

se della disciplina europea ed interna, ha ad oggetto, come af

ferma l'art. 3, 4° comma, 1. n. 20 del 1994, la «legittimità e

regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli

interni a ciascuna amministrazione» e la «rispondenza dei risul

tati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla leg

ge». Si assume, quindi, un'ottica funzionale che guarda all'as

solvimento dei compiti affidati alle pubbliche amministrazioni, in vista dei risultati da raggiungere e nel rispetto dei principi

d'imparzialità e di buon andamento fissati dall'art. 97 Cost., nonché degli altri principi e norme dell'ordinamento giuridico.

L'evoluzione dell'ordinamento positivo pone l'accento, in que sta prospettiva, sulla disciplina del procedimento amministrati

vo (1. 241/90) nelle sue connessioni con i profili dell'organizza zione amministrativa e del personale e dell'attività contrattuale

delle pubbliche amministrazioni. La verifica di legalità all'inter

no del controllo sulla gestione implica una peculiare attenzione

nei confronti delle norme poste a tutela degli equilibri della fi

nanza pubblica (art. 100, 81, 119 Cost.; 1. 468/78 modificata), mentre l'ordinamento pluralistico della repubblica (art. 5, 117,

118, 119 Cost.) impone il riferimento alla disciplina della finan

za e dell'attività amministrativa delle regioni, degli enti locali

e degli enti pubblici istituzionali, nelle loro connessioni con l'as

setto complessivo dei pubblici poteri. La valutazione della regolarità contabile delle gestioni inclu

de, accanto ai profili concernenti il rispetto delle regole dell'or

dinamento contabile, il riscontro dei consuntivi della gestione, da intendere, secondo le regole comuni alle istituzioni superiori di controllo (Intosai, Corte dei conti europea), come esame del

l'attendibilità ed affidabilità delle risultanze contabili, nonché

la documentata e selettiva conoscenza delle attività gestorie.

Infine, come si è detto, l'intera attività di controllo sulla ge

stione, orientata verso la misurazione e valutazione dei risultati

della gestione e dell'attività amministrativa (in termini di effi

cienza, economicità ed efficacia) si muove all'interno dei princi

pi costituzionali (in particolare fissati dagli art. 81, 97, 100, 119 Cost.), a tutela oggettiva dell'ordinamento e in funzione

di ausiliarietà rispetto al parlamento, ai consigli regionali, ai

consigli comunali e provinciali. Ne discende la necessità di co

struire i parametri per la valutazione e misurazione dei risultati

muovendo, in primo luogo, dagli obiettivi e dagli indirizzi defi niti dalle norme primarie e, in questo quadro, dagli atti norma

tivi e programmatici del governo e dalle fonti secondarie in ge nere. Il controllo sulla gestione verifica, preliminarmente, la con

formità della gestione finanziaria e dell'attività amministrativa

alla legge avendo riguardo all'attività gestoria nella sua globali tà ma anche, secondo l'esperienza della sezione del controllo

sugli enti, ad atti e fatti della gestione caratterizzati da una rile

vante incidenza sugli esiti complessivi della stessa gestione. L'im

piego di strumenti di analisi economica, sociologica, di scienza

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PARTE TERZA

e tecnica di amministrazione (da individuare in modo autono

mo nelle sedi di programmazione del controllo) segue le regole

rigorose dettate dalle scienze sociali. Le valutazioni conclusive

del controllo restano inserite entro la logica complessiva della

tutela dell'ordinamento a partire dai principi posti dalla Costi

tuzione.

b) Il controllo dei risultati complessivi della finanza pubblica e delle attività delle pubbliche amministrazioni incluse nel setto

re pubblico assume come termine di riferimento fondamentale

il conto economico delle pubbliche amministrazioni, elaborato,

secondo criteri definiti in sede di Unione europea, in termini

di contabilità economica nazionale.

Questo orientamento impone l'adozione di sistemi di rileva

zione e valutazione confrontabili e suscettibili di consolidamen

to per i diversi aggregati e comparti dell'entrata e della spesa del settore pubblico: rendiconto generale dello Stato; gestione di tesoreria; settore statale; rendiconti delle regioni; conti con

suntivi degli enti locali; bilanci consuntivi degli enti pubblici istituzionali.

Si deve tener conto che il raccordo fra bilanci e rendiconti

(espressi in termini contabili e finanziari) e contabilità economi

ca nazionale diverrà più stringente con l'applicazione, a partire dal 1999, del nuovo sistema di contabilità economica europea

(Sec 95); i bilanci e i rendiconti finanziari dovranno, con criteri di gradualità, adottare il metodo aziendalistico della «compe tenza economica» che garantisce una migliore trasparenza dei

nessi fra bilanci di competenza e bilanci di cassa ed una mag

giore significatività delle previsioni e dei consuntivi.

La valutazione dei risultati della gestione su scala «macro»

ha ad oggetto l'incidenza dei fenomeni gestori esaminati sugli

equilibri complessivi della finanza pubblica e la misurazione del

prodotto delle pubbliche amministrazioni in termini di servizi

intermedi o finali. c) Il controllo sulla gestione tende alla misurazione e valuta

zione dei risultati delle politiche pubbliche definite in sede di bilancio ed attuate dagli organi di governo e dalle pubbliche amministrazioni.

La nuova disciplina del rendiconto dello Stato è imperniata sulla valutazione dei risultati delle «politiche pubbliche» di set

tore e trova i suoi presupposti nel processo di formazione e

nella nuova struttura del bilancio politico (sottoposto all'appro vazione parlamentare) fondati su una impostazione program matica e sulla classificazione per funzioni-obiettivo e per centri

di responsabilità. L'impianto di questa struttura del bilancio e

del rendiconto deve essere considerato un termine di riferimen

to per l'esame dei risultati della gestione di tutte le amministra

zioni pubbliche, dal momento che la nuova disciplina si inseri

sce nel tessuto normativo della 1. n. 468 del 1978, che è da

ritenere legge-quadro.

d) Il controllo sulla gestione delle attività di acquisizione e

impiego delle risorse all'interno delle pubbliche amministrazioni

o con riguardo a ben definiti settori di attività o fenomeni ge stori tende alla misurazione e valutazione del rapporto fra costi

e prodotti dell'attività amministrativa e dell'impatto della ge stione in termini economico-sociali, in rapporto con gli obiettivi

fissati dalla legge. Con riguardo ad entrambi i livelli dell'esercizio del controllo

(indicati sub c e d), gli strumenti di analisi giuridica e contabili

stica sono essenziali, non solo per la valutazione della legalità della gestione e dell'attività amministrativa, ma anche in termi

ni dinamici come valutazione della coerenza dell'ordinamento, tutela della certezza del diritto e garanzia del cittadino dinanzi

al procedimento amministrativo.

Il Foro Italiano — 1999.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALES SANDRIA; sentenza 10 marzo 1999; Pres. ed est. Taverna;

Sciacca c. Ufficio delle entrate di Alessandria e Soc. Caralt.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALES SANDRIA; sentenza 10 marzo 1999; Pres. ed est. Taverna;

Tributi in genere — Ricorso alle commissioni tributarie — Ter

mine — Proroga disposta dall'amministrazione — Irrilevanza

(D.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nel

l'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art. 21).

Il ministero delle finanze non può, per il tramite di una sua

direttiva o circolare, prorogare il termine stabilito dall'art.

21 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 per proporre ricorso alla

commissione tributaria avverso una cartella di pagamento. (1)

Con ricorso depositato il 2 ottobre 1998 il sig. Vincenzo Sciacca

impugnò la cartella di pagamento n. 8062787 di lire 80.904.960

in scadenza 10 aprile 1998 notificata il 19 marzo 1998.

La controversia era derivata dalla liquidazione a ruolo ese

guita con riferimento alla dichiarazione integrativa delle impo ste Irpef e Ilor per gli anni 1977-83 presentata il 21 giugno 1993

ai sensi della 1. 413/91.

Il ricorrente, premesso di avere versato acconti e di non avere

mai avuto dall'ufficio, nonostante le insistenze, specificazione delle somme residuamente dovute se non mediante la notifica

della cartella — fra l'altro erronea —, chiese l'annullamento

e, in subordine, l'emissione di nuova cartella esponente l'effet

tivo ancora dovuto, oltre l'annullamento delle sanzioni «stante

l'incertezza e l'assoluto vuoto legislativo che ha informato la

norma dante causa il rapporto tributario e l'assoluta assenza

di norme attuative a disposizione dell'ufficio tributario addetto

alla riscossione».

L'ufficio delle entrate di Alessandria si costituì con memoria

depositata l'8 dicembre 1998 chiedendo il rigetto ed esibendo

avviso di sgravio 5 ottobre 1998 per la somma di lire 12.250.000

afferente i codici inclusi nell'atto impugnato. Non si costituì

la concessionaria del servizio di riscossione Caralt s.p.a., alla

quale era pure stato notificato il ricorso.

La commissione tributaria si è riservata di decidere.

Sciogliendo la riserva, rileva che il ricorso è inammissibile

in quanto consegnato all'ufficio il 24 settembre 1998.

La violazione del termine decadenziale non può trovare sana

toria nella sospensione delle cartelle in scadenza il 10 aprile 1998

preannunziata con comunicato stampa del ministero delle fi

nanze 23 febbraio 1998 seguito da ulteriore comunicato stampa 9 marzo 1998 con il quale venne resa nota l'emanazione di con

forme direttiva agli uffici.

(1) «Cartelle pazze» furono all'epoca chiamate quelle cartelle di pa gamento di imposte che, vuoi per errori dell'amministrazione finanzia

ria, vuoi per l'applicazione retroattiva in bonam partem della nuova normativa in tema di sanzioni tributarie, contenevano pretese (total mente o parzialmente) illegittime.

Al fine di «salvaguardare il principio di buon andamento dell'attività amministrativa» e di evitare il prodursi di «ingiustificati effetti lesivi nei confronti dei contribuenti iscritti a ruolo» (e della stessa ammini

strazione, suscettibile di essere condannata a rimborsare le spese di giu dizio ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546), il ministero delle finanze dispose (con comunicati stampa del 23 feb braio 1998, Fisco, 1998, 3297, e del 9 marzo 1998, ibid., 3778, e con circ. 6 marzo 1998, n. 77, Corriere trib., 1998, 1086) la proroga dei termini di pagamento e la sospensione dell'efficacia di queste cartelle, al contempo esprimendo l'avviso che da questa derivasse anche la so

spensione dei termini per l'impugnazione del ruolo (v. comunicato stampa 9 marzo 1998, cit., e circ. 6 marzo 1998, n. 77, cit.).

Non pochi i contribuenti che diedero credito alle parole dell'ammini strazione finanziaria ed omisero di impugnare i ruoli nei termini di legge.

Ora il giudice tributario alessandrino ricorda — come già in una vi cenda di proroga per «comunicato stampa» dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e del relativo versamento di imposta ave va fatto Comm. trib. I grado Salerno 21 marzo 1991, Foro it., Rep. 1991, voce Riscossione delle imposte, n. 34 (sulla quale, cfr. T. La

Medica, Ministero delle finanze: comunicati stampa fuori legge, in Cor riere trib., 1991, 3041; diversamente, v. Comm. trib. II grado Firenze 24 ottobre 1995, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 256) — che non è dato al ministero delle finanze di «interrompere e far nuovamente decorrere ad libitum» i termini di legge (nella specie, il termine fissato dall'art. 21 d.leg. 546/92).

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