sezioni riunite; deliberazione 12 gennaio 1999, n. 2; Pres. Sernia, Rel. CarabbaSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 251/252-255/256Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195422 .
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PARTE TERZA
pubblici competenti in materia (ministero della sanità, ministe
ro per le politiche agricole, regioni, Asl, servizi veterinari, Aima). Occorre pertanto apprestare efficaci misure di coordinamen
to delle amministrazioni coinvolte nel procedimento di indivi
duazione (compresa la marchiatura generalizzata prevista dal
regolamento di attuazione della citata direttiva) dei capi di be
stiame per i quali è previsto il premio comunitario, affinché
l'erogazione dello stesso venga disposta, nei tempi fissati dalla
specifica disciplina, soltanto a favore di chi ne abbia effettiva
mente diritto.
7. Interventi nazionali. Per quanto attiene alla gestione degli interventi nazionali in agricoltura, va segnalata l'esigenza di ri
vedere la disciplina attinente alla procedura ed all'esposizione in bilancio delle spese collegate con gli interventi disposti dalla
Ue.
Le spese cofinanziate sono di norma destinate alla realizza
zione di misure strutturali nel settore agricolo ed influiscono
in prevalenza sull'agro-ambientale. In considerazione dell'importanza che le stesse hanno assunto
in seguito alla recente riforma della Pac, appare indispensabile una profonda revisione della relativa disciplina, onde porre il
nostro paese nella condizione di poter utilizzare al massimo gli aiuti comunitari destinati a tali fini, salvaguardando, nel con
tempo, i fondamentali principi di trasparenza e di uniformità
dell'azione amministrativa.
Attualmente una parte di questa spesa è imputata ai capitoli del bilancio di competenza dell'Aima ed un'altra parte (spese
per il set-aside) è sostenuta, mediante il principio del bilancio
di cassa, utilizzando i fondi del conto corrente speciale infrutti
fero 20080.
L'applicazione dei due sistemi di bilancio per la gestione di
spese aventi la stessa natura e le stesse finalità, oltre ad essere
fonte di disparità di trattamento, può creare situazioni di con
fusione contabile.
8. Ammasso pubblico, a) Effetti della cancellazione dall'al
bo degli assuntori. L'entrata in vigore nel 1997 del nuovo rego
lamento, concernente l'iscrizione all'albo degli assuntori e la ge stione del servizio di assuntoria, ha di fatto comportato che
alcuni assuntori si siano trovati sprovvisti dei requisiti indispen sabili per conservare l'iscrizione all'albo pur avendo nei propri
depositi prodotti stoccati.
Una norma transitoria del nuovo regolamento stabilisce che
i medesimi possano continuare a svolgere il loro incarico «fino
al termine della campagna di commercializzazione in corso», anche se è prevedibile che l'incarico sarà svolto fino a quando non verrà completamente alienata la merce in deposito.
Nonostante la presenza della norma transitoria, di fatto, la
rimozione dell'assuntore di una posizione legittimamente acqui sita, dopo aver sostenuto ingenti spese per adattare i depositi ai requisiti tecnici richiesti dal precedente regolamento, sarà si
curamente fonte di ulteriore contenzioso con l'azienda, che già si aggira intorno a cento miliardi di lire. La situazione di con
flittualità venutasi a creare nel rapporto fra l'Aima e gli assun
tori di fatto impedisce alla Comunità ed all'azienda di rientrare
in possesso del prodotto, in quanto gli assuntori non permetto no al personale incaricato di accedere ai depositi e non consen
tono quindi di effettuare la ricognizione periodica prevista dai
regolamenti comunitari per la compilazione degli inventari e per ottenere il rimborso delle spese da parte della Ce.
Per questa ragione è auspicabile che il ministero vigilante stu
di apposite norme di rimedio da proporre anche in sede comu
nitaria e che nel frattempo l'Aima proceda ad una completa e puntuale ricognizione del fenomeno, indispensabile per mette
re a punto una strategia di intervento capace di arginare o quanto meno contenere le dimensioni del contenzioso in atto.
b) Gestione del servizio di assuntoria. Nella gestione delle as
suntone va rilevato, allo stato, la mancanza di un efficiente
servizio dell'Aima addetto in via esclusiva ad effettuare control li in loco sulle attività degli assuntori.
Tuttavia per eliminare le ricorrenti attività fraudolente poste in essere da alcuni assuntori, rilevanti anche ai fini penali, un
valido rimedio, già segnalato con le precedenti relazioni, po trebbe essere rappresentato dall'incompatibilità a svolgere atti
vità produttive o commerciali di prodotti analoghi a quelli rice vuti in stoccaggio.
Il Foro Italiano — 1999.
Pur prendendo atto che la politica agricola comune (Pac) tende
ad un progressivo disimpegno dal sistema di sostegno operato mediante l'ammasso pubblico volontario con la conseguente ri
duzione delle eccedenze strutturali, resta confermato che un più efficiente servizio di vigilanza e di controllo in loco consentireb
be di ridurre notevolmente la casistica dei fatti compiuti frau
dolentemente ai danni della Ce e dello Stato italiano.
9. Gestione delle quote latte. Le cause delle problematiche e delle proteste da parte soprattutto dei produttori di latte del
centro-nord vanno individuate, come precisato più ampiamente nel relativo paragrafo, nel sistema normativo, non coerente con
la natura di limite alla produzione della quota latte; portato inoltre a favorire zone di bassa produzione con conseguenti ef
fetti distorsivi derivanti, in particolare, dall'applicazione dei criteri
di assegnazione e di compensazione delle quote. Il tutto aggra vato dalle inadempienze nel comparto della zootecnia del mini
stero della sanità e di alcune regioni. 10. Acquirenti del latte. Va infine segnalata l'esigenza di di
sciplinare più puntualmente l'esercizio del potere impositivo at
tribuito agli acquirenti del latte, prevedendo misure idonee a
tenere esente l'erario dalla responsabilità patrimoniale per fatti
illeciti o irregolari compiuti dai medesimi nell'esercizio dell'atti
vità delegata e tutelarlo dal rischio di eventuali procedure con
corsuali aperte nei loro confronti o da improvvisa cessazione
dell'impresa prima dell'avvenuto versamento nelle casse dello
Stato dell'importo dei prelievi operati a carico dei conferenti.
CORTE DEI CONTI; sezioni riunite; deliberazione 12
1999, n. 2; Pres. Sernia, Rei. Carabba.
Corte dei conti — Controllo sulla gestione delle pubbliche am
ministrazioni — Criteri generali e indirizzi di coordinamento — Esercizio finanziario 1999 (L. 14 gennaio 1994 n. 20, di
sposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti, art. 3).
La Corte dei conti a sezioni riunite ha approvato i criteri gene rali e gli indirizzi di coordinamento per l'esercizio, nel 1999, del controllo successivo sulla gestione delle pubbliche ammi
nistrazioni. (1)
Premessa. — Il controllo successivo sulla gestione affidato alla Corte dei conti si inserisce all'interno di un sistema istitu
zionale e di finanza pubblica caratterizzato da un profondo pro cesso di mutamento.
I profili di maggior rilievo possono essere schematicamente richiamati nel modo seguente.
1) Le regole europee in materia di «disavanzi eccessivi» e di
equilibri complessivi della finanza pubblica («patto di stabilità e crescita Ue»).
(1) Il documento, elaborato dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di «programmazione generale dell'attività di controllo successi vo» (art. 3 reg. Corte conti 13 giugno 1997, n. 1, G.U. 24 giugno 1997, n. 145), rappresenta l'incipit dell'attività di controllo che, in attuazione del modello di controllo introdotto dalla 1. 20/94 (sulla quale v., citata in motivazione, Corte cost. 7 gennaio 1995, n. 29, Foro it., 1996, I, 1157, con nota di D'Auria, I nuovi controlli della Corte dei conti da vanti alla Corte costituzionale, ove ulteriori indicazioni su commenti alla stessa sentenza), la corte andrà a svolgere nel 1999 sulla gestione delle pubbliche amministrazioni. Al programma generale faranno segui to gli specifici programmi e criteri di controllo delle singole sezioni e
collegi di controllo (sezione controllo Stato, sezione controllo enti pub blici, sezione enti locali, sezione affari comunitari e internazionali), nei cui confronti i criteri e gli indirizzi elaborati dalle sezioni riunite hanno il valore di un «quadro di riferimento» per l'impostazione delle rispetti ve attività.
Da segnalare l'estrema stringatezza del documento, che, concentran dosi sulle linee di fondo dell'attività di controllo, dà ormai per acquisi ta l'impostazione metodologica del controllo sulla gestione cui era dedi
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
2) Le regole poste dal d.p.e.f. 1999-2001 in materia di patto di «stabilità interno» e di «federalismo fiscale», come definite
dai provvedimenti collegati alla legge finanziaria 1999.
3) La nuova struttura del bilancio (1. 94/97) nelle sue connes
sioni con il riordinamento delle amministrazioni pubbliche cen
trali (1. 59/97). 4) La terza «regionalizzazione» delineata, sulla base della 1.
59/97, dal d.leg. 112/98. 5) La riforma tributaria disegnata dalla 1. 449/97, in partico
lare con riguardo al federalismo fiscale ed alla disciplina della
riscossione.
I controlli sulla gestione affidati alla Corte dei conti sono
da intendere come rigorosamente legati all'attuazione del pre cetto costituzionale posto dall'art. 100 e si integrano con le nor
me della Costituzione poste dagli art. 81, 97, 119.
Derivano da questo incardinamento del controllo sulla gestio ne all'interno dei principi costituzionali gli obiettivi di fondo che costituiscono il tessuto unificante di tutti i controlli svolti
dalla corte: — la tutela della legittimità e della regolarità contabile della
gestione e dell'attività delle amministrazioni pubbliche; — la salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza pub
blica all'interno dei principi e delle regole poste dal trattato per l'Unione europea e dalla normativa europea;
— la razionalizzazione e l'ammodernamento delle ammini
strazioni pubbliche che devono essere guidate da criteri di effi
cienza, efficacia ed economicità della gestione; — la prevenzione delle disfunzioni e delle patologie genera
trici della corruzione.
Le sezioni riunite, con questo documento, determinano, ai
sensi dell'art. 3, 4° comma, ultimo alinea, 1. 20/94, «i criteri
di riferimento del controllo». Tali criteri assumono il valore
di direttive e raccomandazioni nei confronti delle sezioni e dei
collegi di controllo competenti a definire annualmente «i pro
grammi» dei controlli nelle materie loro affidate; per il control
lo sulle amministrazioni statali tale attribuzione è assegnata, co
me è noto, alla «adunanza plenaria» disciplinata dall'art. 3, commi 10 e 10 bis, 1. 20/94, come sostituiti dall'art. 5 1. 639/96.
In attuazione dell'art. 3 1. 20/94 alcuni criteri e modelli orga nizzativi e procedimentali per l'esercizio dei controlli di gestione sono stati fissati, ai sensi dell'art. 4 stessa 1. n. 20, con regola menti di organizzazione decisi dalle sezioni riunite in sede deli
berante (regolamenti 1 e 2/97; 21/98). Senza entrare nel merito
dei complessi problemi riguardanti la gerarchia delle fonti, que ste sezioni riunite segnalano l'opportunità di una riflessione volta
ad individuare un rafforzamento delle regole organizzative e pro cedimentali da affidare a norme primarie; il tema riguarda, in
particolare, la delicatissima materia del controllo sulle gestioni delle regioni ad autonomia ordinaria che trova, ad avviso della
corte, il proprio fondamento nei principi generali degli art. 100
e 119 Cost, e, sotto rilevanti profili istituzionali, nella sentenza
Corte cost. n. 29 del 1995 (Foro it., 1996, I, 1157). Criteri generali (profili metodologici). — L'esperienza di con
trollo sulla gestione pone in rilievo — sia con riguardo ai pro cessi decisionali (ex ante), sia con riguardo all'esigenza di misu
rare e valutare (contestualmente ed ex post) i risultati della ge stione finanziaria e dell'attività delle pubbliche amministrazioni
cata larga parte dell'analogo documento relativo al 1998 (Corte conti, sez. riun., 12 dicembre 1997, n. 1, id., 1998, III, 179, con nota di ri
chiami). Il volume Tecniche per la misurazione dei costi e del rendimento nelle
pubbliche amministrazioni, della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, citato nel documento in epi
grafe, è pubblicato nella collana (fuori commercio) dei Quaderni del
Dipartimento per la funzione pubblica, Roma, Istituto poligrafico e zecca
dello Stato, 1994, n. 15. Circa la competenza del giudice ordinario in ordine alla controversia
avente ad oggetto il potere della Corte dei conti di sottoporre a control
lo la gestione di un ente pubblico (nonché per l'affermazione che gli atti di esercizio del controllo successivo sulla gestione sono soggetti alla
verifica giurisdizionale della loro legittimità «da un lato, in riferimento
alla disciplina delle modalità di svolgimento dell'attività riconducibile
al potere attribuito alla Corte dei conti; dall'altro, in riferimento alle condizioni cui la norma di previsione subordina la stessa attribuzio
ne»), v. Cass. 10 giugno 1998, n. 5762, Foro it., 1998, I, 2078, con
nota di D'Auria.
Il Foro Italiano — 1999.
— la presenza, nell'esperienza amministrativa, di schemi di clas
sificazione finanziaria e contabile, di sistemi di rilevazione e
informazione statistica, di strumenti di analisi, caratterizzati da un elevato grado di complessità, difficilmente confrontabili e
fra loro non coerenti.
Muovendo dai compiti della corte, di accertamento, misura zione e valutazione dei risultati, si pone l'esigenza di un'opera di coordinamento e riordinamento sia sul piano proprio dei con
trolli, sia sul terreno dei processi decisionali e di gestione. Termini di riferimento possono essere individuati nelle regole
e nei criteri fissati dagli organi superiori di controllo internazio
nali ed europei (Intosai, Corte dei conti dell'Ue), da adattare
alle regole poste dalle leggi di riforma del bilancio e della pub blica amministrazione, nonché dall'esperienza maturata dalla cor
te e nelle sperimentazioni già compiute in Italia (ad es., il docu
mento del dipartimento per la funzione pubblica sulle «tecniche
per la misurazione dei costi e del rendimento nelle pubbliche amministrazioni» del 1994).
In questa sede si indicano alcuni criteri generali e comuni
che dovranno essere precisati e adattati alle concrete attività
gestionali ed amministrative assoggettate al controllo in base
ai programmi delle competenti sezioni e collegi.
a) Primo e essenziale parametro resta la valutazione della le
galità dell'attività amministrativa e della regolarità contabile delle
gestioni. L'accertamento da effettuarsi in sede di controllo successivo
sulla gestione, secondo l'ordinamento costituzionale e sulla ba
se della disciplina europea ed interna, ha ad oggetto, come af
ferma l'art. 3, 4° comma, 1. n. 20 del 1994, la «legittimità e
regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli
interni a ciascuna amministrazione» e la «rispondenza dei risul
tati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla leg
ge». Si assume, quindi, un'ottica funzionale che guarda all'as
solvimento dei compiti affidati alle pubbliche amministrazioni, in vista dei risultati da raggiungere e nel rispetto dei principi
d'imparzialità e di buon andamento fissati dall'art. 97 Cost., nonché degli altri principi e norme dell'ordinamento giuridico.
L'evoluzione dell'ordinamento positivo pone l'accento, in que sta prospettiva, sulla disciplina del procedimento amministrati
vo (1. 241/90) nelle sue connessioni con i profili dell'organizza zione amministrativa e del personale e dell'attività contrattuale
delle pubbliche amministrazioni. La verifica di legalità all'inter
no del controllo sulla gestione implica una peculiare attenzione
nei confronti delle norme poste a tutela degli equilibri della fi
nanza pubblica (art. 100, 81, 119 Cost.; 1. 468/78 modificata), mentre l'ordinamento pluralistico della repubblica (art. 5, 117,
118, 119 Cost.) impone il riferimento alla disciplina della finan
za e dell'attività amministrativa delle regioni, degli enti locali
e degli enti pubblici istituzionali, nelle loro connessioni con l'as
setto complessivo dei pubblici poteri. La valutazione della regolarità contabile delle gestioni inclu
de, accanto ai profili concernenti il rispetto delle regole dell'or
dinamento contabile, il riscontro dei consuntivi della gestione, da intendere, secondo le regole comuni alle istituzioni superiori di controllo (Intosai, Corte dei conti europea), come esame del
l'attendibilità ed affidabilità delle risultanze contabili, nonché
la documentata e selettiva conoscenza delle attività gestorie.
Infine, come si è detto, l'intera attività di controllo sulla ge
stione, orientata verso la misurazione e valutazione dei risultati
della gestione e dell'attività amministrativa (in termini di effi
cienza, economicità ed efficacia) si muove all'interno dei princi
pi costituzionali (in particolare fissati dagli art. 81, 97, 100, 119 Cost.), a tutela oggettiva dell'ordinamento e in funzione
di ausiliarietà rispetto al parlamento, ai consigli regionali, ai
consigli comunali e provinciali. Ne discende la necessità di co
struire i parametri per la valutazione e misurazione dei risultati
muovendo, in primo luogo, dagli obiettivi e dagli indirizzi defi niti dalle norme primarie e, in questo quadro, dagli atti norma
tivi e programmatici del governo e dalle fonti secondarie in ge nere. Il controllo sulla gestione verifica, preliminarmente, la con
formità della gestione finanziaria e dell'attività amministrativa
alla legge avendo riguardo all'attività gestoria nella sua globali tà ma anche, secondo l'esperienza della sezione del controllo
sugli enti, ad atti e fatti della gestione caratterizzati da una rile
vante incidenza sugli esiti complessivi della stessa gestione. L'im
piego di strumenti di analisi economica, sociologica, di scienza
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PARTE TERZA
e tecnica di amministrazione (da individuare in modo autono
mo nelle sedi di programmazione del controllo) segue le regole
rigorose dettate dalle scienze sociali. Le valutazioni conclusive
del controllo restano inserite entro la logica complessiva della
tutela dell'ordinamento a partire dai principi posti dalla Costi
tuzione.
b) Il controllo dei risultati complessivi della finanza pubblica e delle attività delle pubbliche amministrazioni incluse nel setto
re pubblico assume come termine di riferimento fondamentale
il conto economico delle pubbliche amministrazioni, elaborato,
secondo criteri definiti in sede di Unione europea, in termini
di contabilità economica nazionale.
Questo orientamento impone l'adozione di sistemi di rileva
zione e valutazione confrontabili e suscettibili di consolidamen
to per i diversi aggregati e comparti dell'entrata e della spesa del settore pubblico: rendiconto generale dello Stato; gestione di tesoreria; settore statale; rendiconti delle regioni; conti con
suntivi degli enti locali; bilanci consuntivi degli enti pubblici istituzionali.
Si deve tener conto che il raccordo fra bilanci e rendiconti
(espressi in termini contabili e finanziari) e contabilità economi
ca nazionale diverrà più stringente con l'applicazione, a partire dal 1999, del nuovo sistema di contabilità economica europea
(Sec 95); i bilanci e i rendiconti finanziari dovranno, con criteri di gradualità, adottare il metodo aziendalistico della «compe tenza economica» che garantisce una migliore trasparenza dei
nessi fra bilanci di competenza e bilanci di cassa ed una mag
giore significatività delle previsioni e dei consuntivi.
La valutazione dei risultati della gestione su scala «macro»
ha ad oggetto l'incidenza dei fenomeni gestori esaminati sugli
equilibri complessivi della finanza pubblica e la misurazione del
prodotto delle pubbliche amministrazioni in termini di servizi
intermedi o finali. c) Il controllo sulla gestione tende alla misurazione e valuta
zione dei risultati delle politiche pubbliche definite in sede di bilancio ed attuate dagli organi di governo e dalle pubbliche amministrazioni.
La nuova disciplina del rendiconto dello Stato è imperniata sulla valutazione dei risultati delle «politiche pubbliche» di set
tore e trova i suoi presupposti nel processo di formazione e
nella nuova struttura del bilancio politico (sottoposto all'appro vazione parlamentare) fondati su una impostazione program matica e sulla classificazione per funzioni-obiettivo e per centri
di responsabilità. L'impianto di questa struttura del bilancio e
del rendiconto deve essere considerato un termine di riferimen
to per l'esame dei risultati della gestione di tutte le amministra
zioni pubbliche, dal momento che la nuova disciplina si inseri
sce nel tessuto normativo della 1. n. 468 del 1978, che è da
ritenere legge-quadro.
d) Il controllo sulla gestione delle attività di acquisizione e
impiego delle risorse all'interno delle pubbliche amministrazioni
o con riguardo a ben definiti settori di attività o fenomeni ge stori tende alla misurazione e valutazione del rapporto fra costi
e prodotti dell'attività amministrativa e dell'impatto della ge stione in termini economico-sociali, in rapporto con gli obiettivi
fissati dalla legge. Con riguardo ad entrambi i livelli dell'esercizio del controllo
(indicati sub c e d), gli strumenti di analisi giuridica e contabili
stica sono essenziali, non solo per la valutazione della legalità della gestione e dell'attività amministrativa, ma anche in termi
ni dinamici come valutazione della coerenza dell'ordinamento, tutela della certezza del diritto e garanzia del cittadino dinanzi
al procedimento amministrativo.
Il Foro Italiano — 1999.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALES SANDRIA; sentenza 10 marzo 1999; Pres. ed est. Taverna;
Sciacca c. Ufficio delle entrate di Alessandria e Soc. Caralt.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALES SANDRIA; sentenza 10 marzo 1999; Pres. ed est. Taverna;
Tributi in genere — Ricorso alle commissioni tributarie — Ter
mine — Proroga disposta dall'amministrazione — Irrilevanza
(D.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nel
l'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art. 21).
Il ministero delle finanze non può, per il tramite di una sua
direttiva o circolare, prorogare il termine stabilito dall'art.
21 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 per proporre ricorso alla
commissione tributaria avverso una cartella di pagamento. (1)
Con ricorso depositato il 2 ottobre 1998 il sig. Vincenzo Sciacca
impugnò la cartella di pagamento n. 8062787 di lire 80.904.960
in scadenza 10 aprile 1998 notificata il 19 marzo 1998.
La controversia era derivata dalla liquidazione a ruolo ese
guita con riferimento alla dichiarazione integrativa delle impo ste Irpef e Ilor per gli anni 1977-83 presentata il 21 giugno 1993
ai sensi della 1. 413/91.
Il ricorrente, premesso di avere versato acconti e di non avere
mai avuto dall'ufficio, nonostante le insistenze, specificazione delle somme residuamente dovute se non mediante la notifica
della cartella — fra l'altro erronea —, chiese l'annullamento
e, in subordine, l'emissione di nuova cartella esponente l'effet
tivo ancora dovuto, oltre l'annullamento delle sanzioni «stante
l'incertezza e l'assoluto vuoto legislativo che ha informato la
norma dante causa il rapporto tributario e l'assoluta assenza
di norme attuative a disposizione dell'ufficio tributario addetto
alla riscossione».
L'ufficio delle entrate di Alessandria si costituì con memoria
depositata l'8 dicembre 1998 chiedendo il rigetto ed esibendo
avviso di sgravio 5 ottobre 1998 per la somma di lire 12.250.000
afferente i codici inclusi nell'atto impugnato. Non si costituì
la concessionaria del servizio di riscossione Caralt s.p.a., alla
quale era pure stato notificato il ricorso.
La commissione tributaria si è riservata di decidere.
Sciogliendo la riserva, rileva che il ricorso è inammissibile
in quanto consegnato all'ufficio il 24 settembre 1998.
La violazione del termine decadenziale non può trovare sana
toria nella sospensione delle cartelle in scadenza il 10 aprile 1998
preannunziata con comunicato stampa del ministero delle fi
nanze 23 febbraio 1998 seguito da ulteriore comunicato stampa 9 marzo 1998 con il quale venne resa nota l'emanazione di con
forme direttiva agli uffici.
(1) «Cartelle pazze» furono all'epoca chiamate quelle cartelle di pa gamento di imposte che, vuoi per errori dell'amministrazione finanzia
ria, vuoi per l'applicazione retroattiva in bonam partem della nuova normativa in tema di sanzioni tributarie, contenevano pretese (total mente o parzialmente) illegittime.
Al fine di «salvaguardare il principio di buon andamento dell'attività amministrativa» e di evitare il prodursi di «ingiustificati effetti lesivi nei confronti dei contribuenti iscritti a ruolo» (e della stessa ammini
strazione, suscettibile di essere condannata a rimborsare le spese di giu dizio ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546), il ministero delle finanze dispose (con comunicati stampa del 23 feb braio 1998, Fisco, 1998, 3297, e del 9 marzo 1998, ibid., 3778, e con circ. 6 marzo 1998, n. 77, Corriere trib., 1998, 1086) la proroga dei termini di pagamento e la sospensione dell'efficacia di queste cartelle, al contempo esprimendo l'avviso che da questa derivasse anche la so
spensione dei termini per l'impugnazione del ruolo (v. comunicato stampa 9 marzo 1998, cit., e circ. 6 marzo 1998, n. 77, cit.).
Non pochi i contribuenti che diedero credito alle parole dell'ammini strazione finanziaria ed omisero di impugnare i ruoli nei termini di legge.
Ora il giudice tributario alessandrino ricorda — come già in una vi cenda di proroga per «comunicato stampa» dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e del relativo versamento di imposta ave va fatto Comm. trib. I grado Salerno 21 marzo 1991, Foro it., Rep. 1991, voce Riscossione delle imposte, n. 34 (sulla quale, cfr. T. La
Medica, Ministero delle finanze: comunicati stampa fuori legge, in Cor riere trib., 1991, 3041; diversamente, v. Comm. trib. II grado Firenze 24 ottobre 1995, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 256) — che non è dato al ministero delle finanze di «interrompere e far nuovamente decorrere ad libitum» i termini di legge (nella specie, il termine fissato dall'art. 21 d.leg. 546/92).
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