sezioni riunite in sede giurisdizionale; sentenza 25 marzo 2005, n. 1/qm; Pres. Coco, Est.Mastropasqua; Proc. gen. Corte dei conti c. Di Maria e altro (Avv. Cipolla, Romanelli), Simone(Avv. Paccione). Questione di massimaSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 9 (SETTEMBRE 2005), pp. 511/512-515/516Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200898 .
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511 PARTE TERZA 512
festa illogicità o travisamento, proprio per mancanza di titolarità
di un interesse legittimo e in ogni caso, di un interesse diretto
attuale e concreto del richiedente alla rimozione dell'atto (inte resse ad agire) dal momento che la stessa attribuzione del bene
della vita cui in definitiva la società ricorrente aspira si pone come una evenienza del tutto remota ed eventuale (anch'essa
dipendente dall'esercizio di poteri discrezionali dell'ammini
strazione e, fra l'altro, di un'amministrazione differente da
quelle evocate in giudizio, ovvero la regione Veneto). 6. - Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, per
tanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, con es
so, devono essere dichiari inammissibili i motivi aggiunti in corso di causa.
CORTE DEI CONTI; sezioni riunite in sede giurisdizionale; sentenza 25 marzo 2005, n. 1/qm; Pres. Coco, Est. Mastro
pasqua; Proc. gen. Corte dei conti c. Di Maria e altro (Avv.
Cipolla, Romanelli), Simone (Avv. Paccione). Questione di
massima.
CORTE DEI CONTI;
Responsabilità contabile e amministrativa — Pluralità di presunti responsabili — Invito a dedurre — Termine per la citazione — Decorrenza (Cost., art. Ili; r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 7; d.l. 15 novembre
1993 n. 453, disposizioni in materia di giurisdizione e con trollo della Corte dei conti, art. 5; 1. 14 gennaio 1994 n. 19, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 15 novembre
1993 n. 453; d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, art. 1; 1. 20
dicembre 1996 n. 639, conversione in legge, con modificazio
ni, del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543).
Nell'ipotesi in cui una pluralità di amministratori e dipendenti
pubblici siano i presunti responsabili di un danno erariale e
nei loro confronti venga emesso un contestuale invito a de
durre, il termine di centoventi giorni per l'emissione dell'atto
di citazione decorre dalla data dell'ultima notifica dell'invito
a dedurre. ( 1 )
(1) L'art. 5, 1° comma, 1. 19/94, come modificato dalla 1. 639/96,
prevede che: «il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti»; dopo di che, il pubblico ministero «emette l'atto di citazione io giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del ter mine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto respon sabile del danno». La norma tace circa l'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato causato da una pluralità di soggetti ai quali l'invito a dedurre sia stato notificato in tempi diversi, donde il problema di stabilire a
quale delle intervenute notifiche dell'invito a dedurre debba farsi rife rimento per valutare l'emissione in termini dell'atto di citazione.
Su tale problema, la giurisprudenza della Corte dei conti ha espresso, finora, due orientamenti, diametralmente opposti. 11 primo, al quale aderisce la decisione in epigrafe, ritiene che il termine di centoventi
giorni decorra dalla data dell'ultima notifica effettuata (sez. II giur. centr. app. 2 settembre 2004, n. 287, Riv. Corte conti, 2004, fase. 5, 79, con nota di Cirillo, Appunti sulla pluralità di responsabili del danno erariale tra diritto sostanziale e processo di responsabilità, alla luce dei principi del «giusto processo»; 25 marzo 2004, n. 100, ibid., fase.
2, 145; sez. giur. reg. Campania 23 dicembre 2003, n. 1598, id., 2003, fase. 6, 133; sez. II giur. centr. app. 31 marzo 2003, n. 119/A, Foro it..
Rep. 2003, voce Responsabilità contabile, n. 920, e Riv. Corte conti, 2003, fase. 2, 135; sez. giur. reg. Puglia 25 giugno 2002, n. 458, Foro
it., Rep. 2002, voce cit., n. 1143, e Riv. Corte conti, 2002, fase. 3, 164; sez. giur. reg. Lazio 13 marzo 2002, n. 798, Foro it., Rep. 2002, voce
cit., n. 1127; sez. Ili giur. centr. app. 15 marzo 2002, n. 96/A, Riv. Corte conti, 2002, fase. 2, 2009; in dottrina, Garrì, I giudizi innanzi alla Corte dei conti, Milano, 2000, 377; Schlitzer, Alcuni aspetti pro
li. Foro Italiano — 2005.
Diritto. — 1. - L'ammissibilità della questione di massima
proposta dal procuratore generale è attestata dalla permanenza di contrasti giurisprudenziali sul punto pur dopo la sentenza di
queste sezioni riunite n. 13/2003/qm del 18 giugno 2003 (Foro it., Rep. 2003, voce Responsabilità contabile, n. 941), come è
dimostrato dalla recentissima sentenza della II sezione giurisdi zionale centrale d'appello depositata dal ricorrente (cfr. sez. II
n. 287/2004/R del 2 settembre 2004). L'esame del quesito proposto richiede, proprio a ragione del
permanere dei contrasti giurisprudenziali, un approfondimento sistematico dell'istituto dell'invito a dedurre.
2. - Il procuratore regionale deve invitare, ai sensi dell'art. 5,
1° comma, 1. 19/94 e successive modificazioni, il presunto re
sponsabile del danno a depositare, entro un termine prefissato, le proprie deduzioni ed eventuali documenti nonché a chiedere,
ove lo ritenga, di essere sentito personalmente.
cessuali, in Schlitzer (a cura di), L'evoluzione della responsabilità amministrativa, Milano, 2002, 1)8; Chiarenza-Evangelista, Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, in Tenore (a cura di), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano,
2004, 451). Il secondo orientamento, condiviso da una precedente sen tenza delle sezioni riunite (18 giugno 2003, n. 13/qm, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 941, e Riv. Corte conti, 2003, fase. 3, 126), ritiene,
invece, che il termine decadenziale in questione decorra, per ciascun destinatario dell'invito a dedurre, dalla notifica che lo riguarda, indi
pendentemente dal vincolo di compartecipazione nella vicenda causati va dell'evento dannoso (sez. giur. reg. Lombardia 3 giugno 2004, n.
805, id.. 2004, fase. 3, 159; sez. II giur. centr. app. 5 novembre 2003, n.
304/A, id., 2003, fase. 6, 71; sez. Ili giur. centr. app. 28 ottobre 2003, n. 439/A, ibid., fase. 5, 83; sez. giur. app. Sicilia 24 ottobre 2003, n.
181 /A, ibid., 89; sez. I giur. centr. app. 7 marzo 2003, n. 91/A, Foro it.,
Rep. 2003, voce cit., n. 916; 7 gennaio 2003, n. 1/A, ibid., n. 913, e Riv. Corte conti, 2003, fase. 1, 103).
Il primo indirizzo fonda il proprio assunto sulla considerazione che, in presenza di una pluralità di presunti responsabili che hanno concorso alla causazione di un identico evento dannoso, l'obbligazione risarcito
ria, ancorché non solidale, è unica e, perciò, soggettivamente comples sa. Infatti, gli elementi identificativi dell'obbligazione vengono indivi
duati nella pluralità dei soggetti, nell'unica prestazione risarcitoria co mune a tutti i debitori (eadem res debita) e nell'esclusiva fonte genera trice dell'obbligazione (eadem causa obligandi). Un tale profilo so
stanziale, secondo l'orientamento in questione, non può non condizio nare l'aspetto processuale, che, in ossequio al principio del simultaneus
processus e ad evidenti motivi di opportunità, si concretizza in un unico
procedimento giurisdizionale, il cui fondamento viene individuato nel l'art. 7, 3° comma, r.d. 1038/33, che conterrebbe il principio generale in base al quale, nei processi dinanzi alla Corte dei conti, ove vi sia una
pluralità di convenuti, vale per tutti il termine decadenziale maggiore. A corroborare tale soluzione, la giurisprudenza in questione richiama
gli art. 369, 1° comma, c.p.c., e 21, 2° comma, 1. 1034/71 (istituzione dei tribunali amministrativi regionali), novellato dall'art. 1, 1° comma, 1. 205/00, ambedue diretti a regolare il termine di deposito in cancelle ria degli atti introduttivi dei rispettivi giudizi. Ovviamente, nel caso in cui non vi sia concorso di persone nella fattispecie di addebito indagata dal pubblico ministero, il termine di centoventi giorni per l'emissione dell'atto di citazione decorre autonomamente per ogni presunto respon sabile.
È proprio questa, invece, la tesi sostenuta dal secondo degli indirizzi
giurisprudenziali cui s'è accennato, che prende le mosse dall'assunto
interpretativo secondo cui la disposizione oggetto della vexata quaestio — il citato art. 7, 3° comma, r.d. 1038/33 — non distingue assoluta mente tra l'ipotesi di un solo indagato da quella di più indagati per una medesima vicenda dannosa. Infatti, alla base di ambedue le ipotesi, vi sarebbe un'unica ratio, consistente nel limitare temporalmente il diritto di azione dell'organo requirente al fine di tutelare la posizione di ogni presunto responsabile, che sarebbe esposto, altrimenti, ad un lungo pe riodo di incertezza in attesa delle decisioni del pubblico ministero. A militare in favore di questa tesi vi sarebbe il carattere personale (art. 1, 1° comma, 1. 20/94) e parziario (art. 82, 2° comma, r.d. 2440/23) della
responsabilità amministrativa, che non determina né un vincolo di soli
darietà, né una responsabilità cumulativa unitaria. Ne discende che il
principio del simultaneus processus e la conseguente contestuale evo cazione in giudizio dei vari presunti responsabili rispondono ad una mera esigenza di opportunità processuale, estranea a qualsiasi forma di litisconsorzio. Per rafforzare tale assunto, l'orientamento giurispruden ziale in discorso fa riferimento anche alla garanzia di parità fra le parti processuali, garantita dal novellato art. 111 Cost., che non verrebbe as sicurata nell'ipotesi propugnata dal primo orientamento, in quanto il
pubblico ministero trarrebbe dalla dilazione temporale del termine de cadenziale un indubbio vantaggio sostanziale a scapito della contro
parte (escluso il destinatario dell'ultima notifica effettuata) e della cer tezza dei rapporti giuridici.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Questa fase procedimentale preprocessuale si inserisce in un
momento ben preciso. Secondo il testo normativo l'invito deve
essere formulato dal procuratore regionale prima di emettere
l'atto di citazione in giudizio, e cioè ad istruttoria conclusa
quanto la parte pubblica abbia maturato l'opinione che il sog
getto invitato sia responsabile del danno.
In fase istruttoria, infatti, il procuratore regionale dispone di
ampi poteri quali enunciati dal 4° comma dell'art- 2 e dal 6° comma dell'art. 5 1. 19/94, esercitati senza la presenza degli in
dagati. Dalle norme citate si deduce (e la giurisprudenza è pacifica
sul punto) che l'invito a dedurre è un istituto a garanzia del pre sunto responsabile, il quale può introdurre anteriormente all'ini
zio del giudizio elementi, fatti e documenti idonei ad indurre il procuratore regionale a non emettere l'atto di citazione, a di
mensionare diversamente la responsabilità, a chiamare in giudi zio altri corresponsabili.
L'invito a dedurre, in quanto obbliga il soggetto titolare del
l'azione risarcitoria a svolgere attività a favore del supposto de
bitore anteriormente all'inizio del giudizio ed incidente sul l'esercizio dell'azione, è istituto del tutto singolare.
Invero, anche a voler instaurare un parallelismo con il proces so penale, la presenza in questo dell'indagato in fase istruttoria è finalizzata alla formazione della prova in contraddittorio
mentre i termini di durata delle indagini sono intesi a limitare
l'attività istruttoria del pubblico ministero.
D'altro canto un istituto quale l'invito a dedurre si appalese rebbe di difficile compatibilità' con un ordinario giudizio civile, in quanto limiterebbe il diritto di azione, in contrasto con l'art.
24 Cost.
Altre considerazioni sono invece a farsi per quanto riguarda il
giudizio di responsabilità amministrativo contabile. In questo la natura patrimoniale della responsabilità (da ulti
mo, riconfermata da Corte cost. n. 354 del 28 ottobre - 15 no
vembre 2004) assume connotazioni particolari. Invero, l'azione di responsabilità non è intesa al mero ripri
stino dell'equilibrio patrimoniale tra il soggetto pubblico leso
dal danno e autore dell'illecito che lo ha causato, ma tutela so
prattutto l'esigenza che i mezzi finanziari pubblici ed il patri monio pubblico siano utilizzati per il raggiungimento dei fini pubblici di cui è attributario il soggetto pubblico.
Questo aspetto finalistico si salda con un altro principio co stituzionale sotteso all'attività della pubblica amministrazione e
dei soggetti che la fanno agire, e cioè della responsabilità perso nale dei pubblici amministratori e dipendenti per fatti, atti, atti
vità in contrasto con i fondamentali canoni di legalità, impar zialità, buon andamento dell'azione amministrativa. L'inseri
mento in Costituzione dell'art. 28 ha inteso, attraverso la previ sione di una generalizzata responsabilità personale, «sanziona
re» i comportamenti personali deviami dai fondamentali princi
pi di azione amministrativa. Le forme della tutela sono differen
ziate in relazione ai diritti ed interessi lesi ed al tipo di giudizio nel quale vengono fatti valere, ma resta fermo il principio co
stituzionale della responsabilità personale con il quale contraste
rebbe qualsiasi norma di legge ordinaria intesa ad irrazional
mente limitare la responsabilità. 3. - La tutela accordata ai soggetti pubblici per i danni arre
cati dai soggetti legati con essi da rapporto di servizio si con
forma nei tratti essenziali agli istituti civilistici, ma con signifi cative differenze coerenti ai sottolineati aspetti finalistici.
Fondamentale in questo senso è l'attribuzione in via esclusiva
dell'azione di responsabilità al procuratore regionale-generale della Corte dei conti, quale soggetto rappresentativo degli inte
ressi dello Stato-comunità, alla soddisfazione dei cui bisogni è
destinato il patrimonio pubblico ed è indirizzata l'attività am
ministrativa, sottraendo così alla valutazione discrezionale degli amministratori degli enti pubblici la tutela dei diritti di cui si tratta.
La funzione istituzionale obbliga il procuratore regionale
generale ad agire secondo principi di imparzialità e di necessa
ria tutela degli interessi pubblici, espressi dalla obbligatorietà ed
irrinunciabilità dell'azione, attraverso la quale trova tutela sia
l'interesse pubblico all'utilizzazione finalizzata del patrimonio
pubblico sia l'aspetto «sanzionatorio» dei comportamenti illeciti
dei pubblici amministratori e dipendenti. E coerente con questa impostazione pubblicistica l'esigenza,
che per la parte pubblica diventa dovere di comportamento, di
convenire in giudizio tutti i soggetti che hanno arrecato danno
Il Foro Italiano — 2005.
all'ente pubblico con dolo o colpa grave sia a fini ripristinatori del patrimonio pubblico sia a fini «sanzionatoli» dei comporta menti devianti, rilevando sotto ambedue i profili che nel giudi zio stiano tutti i soggetti responsabili e solo essi (o più precisa mente quelli che la parte pubblica ritiene responsabili).
In quest'ottica pubblicistica appare di rilievo l'istituto del l'invito a dedurre, inteso come possibilità di difesa del conveni
bile e come strumento offerto per un più corretto e mirato eser
cizio dell'azione di responsabilità. Sotto il profilo funzionale la partecipazione del convenibile alla fase antecedente l'esercizio
dell'azione consente a questi una più compiuta difesa in rela
zione alla natura personale e parziaria dell'azione risarcitoria
(art. 1, comma 1 quater, 1. 20/94). È, invero, interesse del con
venibile che nel giudizio vengano valutate tutte le singole re
sponsabilità, e quindi anche quelle non individuate dal procu ratore regionale, per dimensionare la propria eventuale condan
na. In via di principio, infatti* l'individuazione nel processo e da parte del giudice della dimensione della responsabilità di cia
scun condannato in relazione ad altre accertate responsabilità in
un contesto di obbligazione parziaria, implica la necessità che all'unico giudizio partecipino tutti i soggetti ritenuti responsa bili.
Gli esposti aspetti funzionali dell'azione di responsabilità so no alla base delle considerazioni del procuratore generale intese
a far prevalere anche in tema di termini per l'esercizio dell'a
zione a seguito di invito a dedurre le esigènze del simultaneus
processus. 4. - Gli aspetti funzionali non esauriscono però l'ambito e gli
effetti dell'invito a dedurre, dovendosi riguardare l'istituto an
che sotto il profilo strutturale. Sotto questo aspetto l'invito a
dedurre è un atto procedimentale preprocessuale formalizzato e
connotato sulle categorie processuali. Invero ai sensi dell'art. 5, 1° comma, 1. 19/94 e successive
modificazioni l'invito a dedurre deve essere comunicato all'in
teressato mediante notifica, deve contenere un termine per il de
posito di deduzioni e documenti e per la richiesta di essere sen
tito personalmente non inferiore a trenta giorni, da detto termine
decorre un altro termine (prorogabile mediante procedimento
giurisdizionale camerale) per la chiusura delle indagini del pro curatore regionale.
La validità e l'efficacia degli atti processuali debbono essere accertate e valutate per ogni singolo atto, secondo le disposizio ni che le regolano.
Pertanto, per ogni singolo invito a dedurre, la sua emissione, la sua notifica, la concessione di un termine dilatorio, l'osser
vanza dell'obbligo di sentire personalmente l'interessato atte
stano la piena validità dell'atto, che solo così acquista piena ef
ficacia. Per altro l'invito a dedurre (ed il rispetto delle regole) è pre
supposto necessario o condizione per l'esercizio dell'azione di
responsabilità con conseguenti pronunce (di inammissibilità o di
improcedibilità a seconda delle opzioni prescelte sulle quali non
è qui a soffermarsi) del giudice adito ove comunque il giudizio venga introdotto.
Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 5, 1° comma, 1. 19/94 attiene, pertanto, all'esercizio dell'azione di responsa bilità od all'archiviazione degli atti dopo che sia stato emesso un valido invito a dedurre.
In questo contesto si deve allora ritenere che l'art. 5, 1°
comma, 1. 19/94 abbia inteso stabilire l'obbligo del procuratore
regionale di definire la propria attività istruttoria con un atto
formale (sia pure a sola valenza interna per quanto riguarda l'archiviazione) da emettere entro termini prefissati, stante
l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione di responsabilità am
ministrativo-contabile.
In sostanza il procuratore regionale ha l'obbligo di conclude
re le proprie indagini, almeno allo stato degli atti, accertando se
esistono o meno i presupposti per l'esercizio (obbligatorio) del l'azione di responsabilità, rendendone ostensive le ragioni in
caso negativo sia pure attraverso un atto interno.
Resta a questo punto da stabilire la natura dei termini fissati
dalla citata norma.
Va in proposito rilevato che la norma non prevede alcuna de
cadenza del potere del procuratore regionale di emettere l'atto
di citazione in giudizio per il mancato rispetto del termine. Anzi l'imposizione di un obbligo di alternativamente emettere l'atto
di citazione o disporre l'archiviazione ha fatto affermare a con
solidata giurisprudenza delle sezioni di appello che detto potere
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PARTE TERZA
permane pur dopo la scadenza del termine, non potendosi logi camente e sistematicamente ammettere che l'attività istruttoria
del procuratore regionale non abbia alcun esito né positivo né
negativo. i
D'altro canto l'archiviazione del procuratore generale è, allo
stato della legislazione, mero atto interno, non sottoposto a va
lutazione del giudice e non doverosamente esternabile all'ester
no, esprimendo così una mera valutazione di inesistenza allo
stato degli atti delle condizioni per l'esercizio dell'azione di re
sponsabilità. Quanto agli effetti del mancato rispetto del termine, questi
secondo le opzioni dottrinali e giurisprudenziali, possono essere
esterni all'atto fuori termine oppure investirlo.
Secondo quest'ultima opzione gli effetti della mancata osser
vanza del termine ordinatorio vanno individuati di volta in volta
in relazione alla natura dell'atto rispetto al quale il termine è
stabilito ovvero al mancato rispetto del termine fissato dal giu dice nel provvedimento di proroga ovvero mediante il collega mento a termini fissati per altri atti connessi (cfr. Cass. n. 3340
del 18 aprile 1997, id., Rep. 1997, voce Procedimento civile, n.
198; n. 808 del 29 gennaio 1999, id., Rep. 1999, voce Termini processuali civili, n. 3).
In questa prospettiva al mancato rispetto dei termini di cui al
l'art. 5, 1° comma, d.l. 453/93 potrebbero in tesi collegarsi due
tipi alternativi di conseguenze: — l'inutilizzabilità della fase preprocessuale dell'invito a
dedurre con il conseguente obbligo del procuratore regionale di
emettere un nuovo invito a dedurre, con pronuncia di inammis
sibilità o improcedibilità dell'atto di citazione (sostanziale pari ficazione all'emissione dell'atto di citazione in mancanza del
l'invito a dedurre); — la nullità dell'atto di citazione, con parificazione al man
cato rispetto di altri termini processuali. In ogni caso la pronuncia del giudice dovrà èssere di natura
meramente processuale con esclusione di effetti diretti sul di
ritto sostanziale, e dovrà riguardare ogni singolo invito a dedur
re (cfr., sugli effetti del mancato rispetto dei termini nell'invito
a dedurre, sez. In. 181/2002/A del 6 giugno 2002). 5. - A questo punto, dopo aver affermato che gli aspetti
strutturali e le connesse garanzie individuali prevalgono sugli
aspetti funzionali messi in luce dal ricorrente procuratore gene rale, va accertato se nella legislazione positiva si rinvengono di
sposizioni che, sulla base di determinati presupposti, consento
no di coniugare gli aspetti funzionali e gli aspetti strutturali del
l'invito a dedurre nei limiti dei principi innanzi indicati. Il ricorrente procuratore generale, al fine di stabilire che il
termine di centoventi giorni di cui al 1° comma dell'art. 5 1.
19/94 decorre in ipotesi di pluralità di convenibili dalla data dell'ultima notifica dell'invito a dedurre, ha invocato l'art. 7, 3°
comma, del regolamento di procedura 1038/33.
Il citato art. 7 r.d. 1038/33, dopo aver fissato al 1° comma il termine per comparire nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, stabilisce al 3° comma che «quando nello stesso procedimento siano più i convenuti, vale per tutti il termine maggiore».
La norma è funzionale all'esigenza, presente anche nel previ
gente ordinamento, del simultaneus processus nell'ipotesi di più convenuti.
Questa esigenza è ancora più incisiva dopo la riforma del
1994 che, avendo stabilito la parziarietà dell'unitaria obbliga zione risarcitoria e rimesso alla valutazione del giudice l'indivi
duazione della parte che ciascuno ha preso nella causazione del
danno, impone l'esame unitario e comparato nel medesimo pro cedimento delle posizioni, tra loro strettamente collegate, di
tutti i convenuti chiamati a rispondere del medesimo fatto dan
noso.
In detto quadro ordinamentale, al fine di stabilire se la dispo sizione di cui al 3° comma dell'art. 7 del regolamento di proce dura 1038/33 sia applicabile anche al recente istituto dell'invito
a dedurre, vanno richiamate le considerazioni in ordine alla
connotazione procedimentale dell'atto per gran parte sottoposto alle stesse regole del processo.
Va posto in evidenza ancora che la legge di riforma 19/94, di
sciplinando l'attività preprocessuale di indagine del procuratore
regionale, ha inserito nella fase terminale, quando l'organo
pubblico ha già individuato uno o più presunti responsabili di un danno pubblico, l'invito a dedurre quale difesa avanzata dalle
ragioni del presunto responsabile anche in vista di un più appro
II Foro Italiano — 2005.
fondito esercizio dell'azione (cfr. sez. riun. n. 27/99/qm del 7
dicembre 1999, id., Rep. 2000, voce Corte dei conti, n. 80). A ciò consegue che, nell'ipotesi nella quale il procuratore re
gionale prima di emettere l'invito a dedurre abbia individuato una pluralità di presunti corresponsabili del danno pubblico, l'invito a dedurre debba essere emesso contestualmente nei con
fronti di tutti i presunti corresponsabili e formulato in modo tale
da far emergere le assunte corresponsabilità. Solo in tal modo
infatti sarà possibile ai soggetti convenibili esercitare piena mente la loro difesa avanzata. D'altro canto la contestualità del
l'invito a dedurre è funzionale anche all'esercizio in un unico
processo delle azioni di responsabilità nei confronti di tutti i
soggetti ritenuti corresponsabili. In quest'ambito di contestualità dei più inviti a dedurre, nel
quale una pluralità di date di decorrenza del termine dei cento
venti giorni è mera conseguenza dell'attività di notifica, può soccorrere la disposizione di cui al 3° comma dell'art. 7 del re
golamento di procedura 1038/33. Si tratta invero di una norma
processuale pienamente compatibile con la natura dell'invito a
dedurre sotto ambedue i profili strutturale e funzionale.
Negli esposti limiti può pertanto affermarsi che il dies a quo del termine di centoventi giorni stabilito dal 1° comma dell'art.
5 1. 19/94 decorre dalla data dell'ultima notifica del (contestua
le) invito a dedurre.
In tutte le altre ipotesi, e soprattutto quando dall'esercizio
delle facoltà concesse ai soggetti invitati nasce l'esigenza di ul
teriori indagini soggettive od oggettive da parte del procuratore
regionale, soccorre l'istituto della proroga del termine delle in
dagini autorizzata dalla competente sezione giurisdizionale. In
tal modo, a garanzia delle esigenze di ragionevole durata dell'i
struttoria e di completezza dell'istruttoria stessa, la durata del
potere di (ulteriore) indagine del procuratore regionale è sotto
posta alla valutazione del giudice terzo.
D'altro canto, va notato, il termine di centoventi giorni di cui
si discute viene ex lege prorogato sulla base di una mera attività
del procuratore regionale. E sufficiente, infatti, che questi chieda, anche per motivi in
fondati, la proroga del termine per poter disporre comunque di
un ulteriore periodo di quarantacinque giorni, decorrenti dal
provvedimento negativo del giudice, per emettere l'atto di cita
zione. Pertanto, anche assumendo il termine di centoventi giorni
quale garanzia del convenuto di conoscere in tempi certi se sarà
o meno citato in giudizio, in ogni caso egli è assoggettato al
l'ulteriore termine certo nell'art ma incerto nel quando deri
vante dalla mera richiesta di proroga da parte del procuratore
regionale. Incentivare non utilmente l'istituto della proroga
comporterebbe l'appesantimento ed il prolungamento della ne
cessaria fase procedimentale preprocessuale, con effetti sulla
durata complessiva del giudizio contrastanti con i principi del
l'art. 111 Cost, novellato.
Le esigenze prospettate dal procuratore generale nell'atto in
troduttivo del presente giudizio trovano comunque tutela nella
ricostruzione complessiva dell'invito a dedurre innanzi deli
neata, senza che questo incida in negativo sulle garanzie di tu
tela accordata alla parte pubblica, come a qualsiasi soggetto dell'ordinamento, dall'art. 24 Cost.
6. - La soluzione del proposto quesito è idonea a corrisponde re anche alle esigenze prospettate dal ricorrente procuratore ge nerale nell'ipotesi di responsabilità dei componenti di un organo
collegiale (ipotesi nella quale è più evidente la necessità dell'u
nicità del processo ma anche della contestualità dell'invito a
dedurre). Per quanto riguarda l'ipotesi della responsabilità solidale, va
esclusa la possibilità di pronuncia da parte di queste sezioni ri
unite nei limiti in cui il quesito proposto attenga all'esistenza o
meno di litisconsorzio necessario in detta ipotesi. Conclusivamente va, pertanto, affermato che il termine di cui
all'art. 5, 1° comma, 1. 19/94 decorre, nell'ipotesi che l'invito a
dedurre sia emanato nei confronti di una pluralità di soggetti ri
tenuti corresponsabili del danno erariale e così individuati nel
l'atto contestualmente ad essi inviato, dalla data dell'ultima no
tifica dell'invito a dedurre.
In tutti gli altri casi, e quindi anche nell'ipotesi che altri
eventuali corresponsabili vengano successivamente individuati, il dies a quo del termine di centoventi giorni di cui all'art. 5, 1°
comma, 1. 19/94 decorre dalla data di notifica di ciascun invito a
dedurre, soccorrendo alle ulteriori esigenze istruttorie l'istituto
della proroga.
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