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sezioni riunite in sede giurisdizionale; sentenza 25 marzo 2005, n. 1/qm; Pres. Coco, Est....

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sezioni riunite in sede giurisdizionale; sentenza 25 marzo 2005, n. 1/qm; Pres. Coco, Est. Mastropasqua; Proc. gen. Corte dei conti c. Di Maria e altro (Avv. Cipolla, Romanelli), Simone (Avv. Paccione). Questione di massima Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 9 (SETTEMBRE 2005), pp. 511/512-515/516 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200898 . Accessed: 28/06/2014 14:14 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.90 on Sat, 28 Jun 2014 14:14:16 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni riunite in sede giurisdizionale; sentenza 25 marzo 2005, n. 1/qm; Pres. Coco, Est.Mastropasqua; Proc. gen. Corte dei conti c. Di Maria e altro (Avv. Cipolla, Romanelli), Simone(Avv. Paccione). Questione di massimaSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 9 (SETTEMBRE 2005), pp. 511/512-515/516Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200898 .

Accessed: 28/06/2014 14:14

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511 PARTE TERZA 512

festa illogicità o travisamento, proprio per mancanza di titolarità

di un interesse legittimo e in ogni caso, di un interesse diretto

attuale e concreto del richiedente alla rimozione dell'atto (inte resse ad agire) dal momento che la stessa attribuzione del bene

della vita cui in definitiva la società ricorrente aspira si pone come una evenienza del tutto remota ed eventuale (anch'essa

dipendente dall'esercizio di poteri discrezionali dell'ammini

strazione e, fra l'altro, di un'amministrazione differente da

quelle evocate in giudizio, ovvero la regione Veneto). 6. - Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, per

tanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, con es

so, devono essere dichiari inammissibili i motivi aggiunti in corso di causa.

CORTE DEI CONTI; sezioni riunite in sede giurisdizionale; sentenza 25 marzo 2005, n. 1/qm; Pres. Coco, Est. Mastro

pasqua; Proc. gen. Corte dei conti c. Di Maria e altro (Avv.

Cipolla, Romanelli), Simone (Avv. Paccione). Questione di

massima.

CORTE DEI CONTI;

Responsabilità contabile e amministrativa — Pluralità di presunti responsabili — Invito a dedurre — Termine per la citazione — Decorrenza (Cost., art. Ili; r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 7; d.l. 15 novembre

1993 n. 453, disposizioni in materia di giurisdizione e con trollo della Corte dei conti, art. 5; 1. 14 gennaio 1994 n. 19, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 15 novembre

1993 n. 453; d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, art. 1; 1. 20

dicembre 1996 n. 639, conversione in legge, con modificazio

ni, del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543).

Nell'ipotesi in cui una pluralità di amministratori e dipendenti

pubblici siano i presunti responsabili di un danno erariale e

nei loro confronti venga emesso un contestuale invito a de

durre, il termine di centoventi giorni per l'emissione dell'atto

di citazione decorre dalla data dell'ultima notifica dell'invito

a dedurre. ( 1 )

(1) L'art. 5, 1° comma, 1. 19/94, come modificato dalla 1. 639/96,

prevede che: «il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti»; dopo di che, il pubblico ministero «emette l'atto di citazione io giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del ter mine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto respon sabile del danno». La norma tace circa l'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato causato da una pluralità di soggetti ai quali l'invito a dedurre sia stato notificato in tempi diversi, donde il problema di stabilire a

quale delle intervenute notifiche dell'invito a dedurre debba farsi rife rimento per valutare l'emissione in termini dell'atto di citazione.

Su tale problema, la giurisprudenza della Corte dei conti ha espresso, finora, due orientamenti, diametralmente opposti. 11 primo, al quale aderisce la decisione in epigrafe, ritiene che il termine di centoventi

giorni decorra dalla data dell'ultima notifica effettuata (sez. II giur. centr. app. 2 settembre 2004, n. 287, Riv. Corte conti, 2004, fase. 5, 79, con nota di Cirillo, Appunti sulla pluralità di responsabili del danno erariale tra diritto sostanziale e processo di responsabilità, alla luce dei principi del «giusto processo»; 25 marzo 2004, n. 100, ibid., fase.

2, 145; sez. giur. reg. Campania 23 dicembre 2003, n. 1598, id., 2003, fase. 6, 133; sez. II giur. centr. app. 31 marzo 2003, n. 119/A, Foro it..

Rep. 2003, voce Responsabilità contabile, n. 920, e Riv. Corte conti, 2003, fase. 2, 135; sez. giur. reg. Puglia 25 giugno 2002, n. 458, Foro

it., Rep. 2002, voce cit., n. 1143, e Riv. Corte conti, 2002, fase. 3, 164; sez. giur. reg. Lazio 13 marzo 2002, n. 798, Foro it., Rep. 2002, voce

cit., n. 1127; sez. Ili giur. centr. app. 15 marzo 2002, n. 96/A, Riv. Corte conti, 2002, fase. 2, 2009; in dottrina, Garrì, I giudizi innanzi alla Corte dei conti, Milano, 2000, 377; Schlitzer, Alcuni aspetti pro

li. Foro Italiano — 2005.

Diritto. — 1. - L'ammissibilità della questione di massima

proposta dal procuratore generale è attestata dalla permanenza di contrasti giurisprudenziali sul punto pur dopo la sentenza di

queste sezioni riunite n. 13/2003/qm del 18 giugno 2003 (Foro it., Rep. 2003, voce Responsabilità contabile, n. 941), come è

dimostrato dalla recentissima sentenza della II sezione giurisdi zionale centrale d'appello depositata dal ricorrente (cfr. sez. II

n. 287/2004/R del 2 settembre 2004). L'esame del quesito proposto richiede, proprio a ragione del

permanere dei contrasti giurisprudenziali, un approfondimento sistematico dell'istituto dell'invito a dedurre.

2. - Il procuratore regionale deve invitare, ai sensi dell'art. 5,

1° comma, 1. 19/94 e successive modificazioni, il presunto re

sponsabile del danno a depositare, entro un termine prefissato, le proprie deduzioni ed eventuali documenti nonché a chiedere,

ove lo ritenga, di essere sentito personalmente.

cessuali, in Schlitzer (a cura di), L'evoluzione della responsabilità amministrativa, Milano, 2002, 1)8; Chiarenza-Evangelista, Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, in Tenore (a cura di), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano,

2004, 451). Il secondo orientamento, condiviso da una precedente sen tenza delle sezioni riunite (18 giugno 2003, n. 13/qm, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 941, e Riv. Corte conti, 2003, fase. 3, 126), ritiene,

invece, che il termine decadenziale in questione decorra, per ciascun destinatario dell'invito a dedurre, dalla notifica che lo riguarda, indi

pendentemente dal vincolo di compartecipazione nella vicenda causati va dell'evento dannoso (sez. giur. reg. Lombardia 3 giugno 2004, n.

805, id.. 2004, fase. 3, 159; sez. II giur. centr. app. 5 novembre 2003, n.

304/A, id., 2003, fase. 6, 71; sez. Ili giur. centr. app. 28 ottobre 2003, n. 439/A, ibid., fase. 5, 83; sez. giur. app. Sicilia 24 ottobre 2003, n.

181 /A, ibid., 89; sez. I giur. centr. app. 7 marzo 2003, n. 91/A, Foro it.,

Rep. 2003, voce cit., n. 916; 7 gennaio 2003, n. 1/A, ibid., n. 913, e Riv. Corte conti, 2003, fase. 1, 103).

Il primo indirizzo fonda il proprio assunto sulla considerazione che, in presenza di una pluralità di presunti responsabili che hanno concorso alla causazione di un identico evento dannoso, l'obbligazione risarcito

ria, ancorché non solidale, è unica e, perciò, soggettivamente comples sa. Infatti, gli elementi identificativi dell'obbligazione vengono indivi

duati nella pluralità dei soggetti, nell'unica prestazione risarcitoria co mune a tutti i debitori (eadem res debita) e nell'esclusiva fonte genera trice dell'obbligazione (eadem causa obligandi). Un tale profilo so

stanziale, secondo l'orientamento in questione, non può non condizio nare l'aspetto processuale, che, in ossequio al principio del simultaneus

processus e ad evidenti motivi di opportunità, si concretizza in un unico

procedimento giurisdizionale, il cui fondamento viene individuato nel l'art. 7, 3° comma, r.d. 1038/33, che conterrebbe il principio generale in base al quale, nei processi dinanzi alla Corte dei conti, ove vi sia una

pluralità di convenuti, vale per tutti il termine decadenziale maggiore. A corroborare tale soluzione, la giurisprudenza in questione richiama

gli art. 369, 1° comma, c.p.c., e 21, 2° comma, 1. 1034/71 (istituzione dei tribunali amministrativi regionali), novellato dall'art. 1, 1° comma, 1. 205/00, ambedue diretti a regolare il termine di deposito in cancelle ria degli atti introduttivi dei rispettivi giudizi. Ovviamente, nel caso in cui non vi sia concorso di persone nella fattispecie di addebito indagata dal pubblico ministero, il termine di centoventi giorni per l'emissione dell'atto di citazione decorre autonomamente per ogni presunto respon sabile.

È proprio questa, invece, la tesi sostenuta dal secondo degli indirizzi

giurisprudenziali cui s'è accennato, che prende le mosse dall'assunto

interpretativo secondo cui la disposizione oggetto della vexata quaestio — il citato art. 7, 3° comma, r.d. 1038/33 — non distingue assoluta mente tra l'ipotesi di un solo indagato da quella di più indagati per una medesima vicenda dannosa. Infatti, alla base di ambedue le ipotesi, vi sarebbe un'unica ratio, consistente nel limitare temporalmente il diritto di azione dell'organo requirente al fine di tutelare la posizione di ogni presunto responsabile, che sarebbe esposto, altrimenti, ad un lungo pe riodo di incertezza in attesa delle decisioni del pubblico ministero. A militare in favore di questa tesi vi sarebbe il carattere personale (art. 1, 1° comma, 1. 20/94) e parziario (art. 82, 2° comma, r.d. 2440/23) della

responsabilità amministrativa, che non determina né un vincolo di soli

darietà, né una responsabilità cumulativa unitaria. Ne discende che il

principio del simultaneus processus e la conseguente contestuale evo cazione in giudizio dei vari presunti responsabili rispondono ad una mera esigenza di opportunità processuale, estranea a qualsiasi forma di litisconsorzio. Per rafforzare tale assunto, l'orientamento giurispruden ziale in discorso fa riferimento anche alla garanzia di parità fra le parti processuali, garantita dal novellato art. 111 Cost., che non verrebbe as sicurata nell'ipotesi propugnata dal primo orientamento, in quanto il

pubblico ministero trarrebbe dalla dilazione temporale del termine de cadenziale un indubbio vantaggio sostanziale a scapito della contro

parte (escluso il destinatario dell'ultima notifica effettuata) e della cer tezza dei rapporti giuridici.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Questa fase procedimentale preprocessuale si inserisce in un

momento ben preciso. Secondo il testo normativo l'invito deve

essere formulato dal procuratore regionale prima di emettere

l'atto di citazione in giudizio, e cioè ad istruttoria conclusa

quanto la parte pubblica abbia maturato l'opinione che il sog

getto invitato sia responsabile del danno.

In fase istruttoria, infatti, il procuratore regionale dispone di

ampi poteri quali enunciati dal 4° comma dell'art- 2 e dal 6° comma dell'art. 5 1. 19/94, esercitati senza la presenza degli in

dagati. Dalle norme citate si deduce (e la giurisprudenza è pacifica

sul punto) che l'invito a dedurre è un istituto a garanzia del pre sunto responsabile, il quale può introdurre anteriormente all'ini

zio del giudizio elementi, fatti e documenti idonei ad indurre il procuratore regionale a non emettere l'atto di citazione, a di

mensionare diversamente la responsabilità, a chiamare in giudi zio altri corresponsabili.

L'invito a dedurre, in quanto obbliga il soggetto titolare del

l'azione risarcitoria a svolgere attività a favore del supposto de

bitore anteriormente all'inizio del giudizio ed incidente sul l'esercizio dell'azione, è istituto del tutto singolare.

Invero, anche a voler instaurare un parallelismo con il proces so penale, la presenza in questo dell'indagato in fase istruttoria è finalizzata alla formazione della prova in contraddittorio

mentre i termini di durata delle indagini sono intesi a limitare

l'attività istruttoria del pubblico ministero.

D'altro canto un istituto quale l'invito a dedurre si appalese rebbe di difficile compatibilità' con un ordinario giudizio civile, in quanto limiterebbe il diritto di azione, in contrasto con l'art.

24 Cost.

Altre considerazioni sono invece a farsi per quanto riguarda il

giudizio di responsabilità amministrativo contabile. In questo la natura patrimoniale della responsabilità (da ulti

mo, riconfermata da Corte cost. n. 354 del 28 ottobre - 15 no

vembre 2004) assume connotazioni particolari. Invero, l'azione di responsabilità non è intesa al mero ripri

stino dell'equilibrio patrimoniale tra il soggetto pubblico leso

dal danno e autore dell'illecito che lo ha causato, ma tutela so

prattutto l'esigenza che i mezzi finanziari pubblici ed il patri monio pubblico siano utilizzati per il raggiungimento dei fini pubblici di cui è attributario il soggetto pubblico.

Questo aspetto finalistico si salda con un altro principio co stituzionale sotteso all'attività della pubblica amministrazione e

dei soggetti che la fanno agire, e cioè della responsabilità perso nale dei pubblici amministratori e dipendenti per fatti, atti, atti

vità in contrasto con i fondamentali canoni di legalità, impar zialità, buon andamento dell'azione amministrativa. L'inseri

mento in Costituzione dell'art. 28 ha inteso, attraverso la previ sione di una generalizzata responsabilità personale, «sanziona

re» i comportamenti personali deviami dai fondamentali princi

pi di azione amministrativa. Le forme della tutela sono differen

ziate in relazione ai diritti ed interessi lesi ed al tipo di giudizio nel quale vengono fatti valere, ma resta fermo il principio co

stituzionale della responsabilità personale con il quale contraste

rebbe qualsiasi norma di legge ordinaria intesa ad irrazional

mente limitare la responsabilità. 3. - La tutela accordata ai soggetti pubblici per i danni arre

cati dai soggetti legati con essi da rapporto di servizio si con

forma nei tratti essenziali agli istituti civilistici, ma con signifi cative differenze coerenti ai sottolineati aspetti finalistici.

Fondamentale in questo senso è l'attribuzione in via esclusiva

dell'azione di responsabilità al procuratore regionale-generale della Corte dei conti, quale soggetto rappresentativo degli inte

ressi dello Stato-comunità, alla soddisfazione dei cui bisogni è

destinato il patrimonio pubblico ed è indirizzata l'attività am

ministrativa, sottraendo così alla valutazione discrezionale degli amministratori degli enti pubblici la tutela dei diritti di cui si tratta.

La funzione istituzionale obbliga il procuratore regionale

generale ad agire secondo principi di imparzialità e di necessa

ria tutela degli interessi pubblici, espressi dalla obbligatorietà ed

irrinunciabilità dell'azione, attraverso la quale trova tutela sia

l'interesse pubblico all'utilizzazione finalizzata del patrimonio

pubblico sia l'aspetto «sanzionatorio» dei comportamenti illeciti

dei pubblici amministratori e dipendenti. E coerente con questa impostazione pubblicistica l'esigenza,

che per la parte pubblica diventa dovere di comportamento, di

convenire in giudizio tutti i soggetti che hanno arrecato danno

Il Foro Italiano — 2005.

all'ente pubblico con dolo o colpa grave sia a fini ripristinatori del patrimonio pubblico sia a fini «sanzionatoli» dei comporta menti devianti, rilevando sotto ambedue i profili che nel giudi zio stiano tutti i soggetti responsabili e solo essi (o più precisa mente quelli che la parte pubblica ritiene responsabili).

In quest'ottica pubblicistica appare di rilievo l'istituto del l'invito a dedurre, inteso come possibilità di difesa del conveni

bile e come strumento offerto per un più corretto e mirato eser

cizio dell'azione di responsabilità. Sotto il profilo funzionale la partecipazione del convenibile alla fase antecedente l'esercizio

dell'azione consente a questi una più compiuta difesa in rela

zione alla natura personale e parziaria dell'azione risarcitoria

(art. 1, comma 1 quater, 1. 20/94). È, invero, interesse del con

venibile che nel giudizio vengano valutate tutte le singole re

sponsabilità, e quindi anche quelle non individuate dal procu ratore regionale, per dimensionare la propria eventuale condan

na. In via di principio, infatti* l'individuazione nel processo e da parte del giudice della dimensione della responsabilità di cia

scun condannato in relazione ad altre accertate responsabilità in

un contesto di obbligazione parziaria, implica la necessità che all'unico giudizio partecipino tutti i soggetti ritenuti responsa bili.

Gli esposti aspetti funzionali dell'azione di responsabilità so no alla base delle considerazioni del procuratore generale intese

a far prevalere anche in tema di termini per l'esercizio dell'a

zione a seguito di invito a dedurre le esigènze del simultaneus

processus. 4. - Gli aspetti funzionali non esauriscono però l'ambito e gli

effetti dell'invito a dedurre, dovendosi riguardare l'istituto an

che sotto il profilo strutturale. Sotto questo aspetto l'invito a

dedurre è un atto procedimentale preprocessuale formalizzato e

connotato sulle categorie processuali. Invero ai sensi dell'art. 5, 1° comma, 1. 19/94 e successive

modificazioni l'invito a dedurre deve essere comunicato all'in

teressato mediante notifica, deve contenere un termine per il de

posito di deduzioni e documenti e per la richiesta di essere sen

tito personalmente non inferiore a trenta giorni, da detto termine

decorre un altro termine (prorogabile mediante procedimento

giurisdizionale camerale) per la chiusura delle indagini del pro curatore regionale.

La validità e l'efficacia degli atti processuali debbono essere accertate e valutate per ogni singolo atto, secondo le disposizio ni che le regolano.

Pertanto, per ogni singolo invito a dedurre, la sua emissione, la sua notifica, la concessione di un termine dilatorio, l'osser

vanza dell'obbligo di sentire personalmente l'interessato atte

stano la piena validità dell'atto, che solo così acquista piena ef

ficacia. Per altro l'invito a dedurre (ed il rispetto delle regole) è pre

supposto necessario o condizione per l'esercizio dell'azione di

responsabilità con conseguenti pronunce (di inammissibilità o di

improcedibilità a seconda delle opzioni prescelte sulle quali non

è qui a soffermarsi) del giudice adito ove comunque il giudizio venga introdotto.

Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 5, 1° comma, 1. 19/94 attiene, pertanto, all'esercizio dell'azione di responsa bilità od all'archiviazione degli atti dopo che sia stato emesso un valido invito a dedurre.

In questo contesto si deve allora ritenere che l'art. 5, 1°

comma, 1. 19/94 abbia inteso stabilire l'obbligo del procuratore

regionale di definire la propria attività istruttoria con un atto

formale (sia pure a sola valenza interna per quanto riguarda l'archiviazione) da emettere entro termini prefissati, stante

l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione di responsabilità am

ministrativo-contabile.

In sostanza il procuratore regionale ha l'obbligo di conclude

re le proprie indagini, almeno allo stato degli atti, accertando se

esistono o meno i presupposti per l'esercizio (obbligatorio) del l'azione di responsabilità, rendendone ostensive le ragioni in

caso negativo sia pure attraverso un atto interno.

Resta a questo punto da stabilire la natura dei termini fissati

dalla citata norma.

Va in proposito rilevato che la norma non prevede alcuna de

cadenza del potere del procuratore regionale di emettere l'atto

di citazione in giudizio per il mancato rispetto del termine. Anzi l'imposizione di un obbligo di alternativamente emettere l'atto

di citazione o disporre l'archiviazione ha fatto affermare a con

solidata giurisprudenza delle sezioni di appello che detto potere

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PARTE TERZA

permane pur dopo la scadenza del termine, non potendosi logi camente e sistematicamente ammettere che l'attività istruttoria

del procuratore regionale non abbia alcun esito né positivo né

negativo. i

D'altro canto l'archiviazione del procuratore generale è, allo

stato della legislazione, mero atto interno, non sottoposto a va

lutazione del giudice e non doverosamente esternabile all'ester

no, esprimendo così una mera valutazione di inesistenza allo

stato degli atti delle condizioni per l'esercizio dell'azione di re

sponsabilità. Quanto agli effetti del mancato rispetto del termine, questi

secondo le opzioni dottrinali e giurisprudenziali, possono essere

esterni all'atto fuori termine oppure investirlo.

Secondo quest'ultima opzione gli effetti della mancata osser

vanza del termine ordinatorio vanno individuati di volta in volta

in relazione alla natura dell'atto rispetto al quale il termine è

stabilito ovvero al mancato rispetto del termine fissato dal giu dice nel provvedimento di proroga ovvero mediante il collega mento a termini fissati per altri atti connessi (cfr. Cass. n. 3340

del 18 aprile 1997, id., Rep. 1997, voce Procedimento civile, n.

198; n. 808 del 29 gennaio 1999, id., Rep. 1999, voce Termini processuali civili, n. 3).

In questa prospettiva al mancato rispetto dei termini di cui al

l'art. 5, 1° comma, d.l. 453/93 potrebbero in tesi collegarsi due

tipi alternativi di conseguenze: — l'inutilizzabilità della fase preprocessuale dell'invito a

dedurre con il conseguente obbligo del procuratore regionale di

emettere un nuovo invito a dedurre, con pronuncia di inammis

sibilità o improcedibilità dell'atto di citazione (sostanziale pari ficazione all'emissione dell'atto di citazione in mancanza del

l'invito a dedurre); — la nullità dell'atto di citazione, con parificazione al man

cato rispetto di altri termini processuali. In ogni caso la pronuncia del giudice dovrà èssere di natura

meramente processuale con esclusione di effetti diretti sul di

ritto sostanziale, e dovrà riguardare ogni singolo invito a dedur

re (cfr., sugli effetti del mancato rispetto dei termini nell'invito

a dedurre, sez. In. 181/2002/A del 6 giugno 2002). 5. - A questo punto, dopo aver affermato che gli aspetti

strutturali e le connesse garanzie individuali prevalgono sugli

aspetti funzionali messi in luce dal ricorrente procuratore gene rale, va accertato se nella legislazione positiva si rinvengono di

sposizioni che, sulla base di determinati presupposti, consento

no di coniugare gli aspetti funzionali e gli aspetti strutturali del

l'invito a dedurre nei limiti dei principi innanzi indicati. Il ricorrente procuratore generale, al fine di stabilire che il

termine di centoventi giorni di cui al 1° comma dell'art. 5 1.

19/94 decorre in ipotesi di pluralità di convenibili dalla data dell'ultima notifica dell'invito a dedurre, ha invocato l'art. 7, 3°

comma, del regolamento di procedura 1038/33.

Il citato art. 7 r.d. 1038/33, dopo aver fissato al 1° comma il termine per comparire nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, stabilisce al 3° comma che «quando nello stesso procedimento siano più i convenuti, vale per tutti il termine maggiore».

La norma è funzionale all'esigenza, presente anche nel previ

gente ordinamento, del simultaneus processus nell'ipotesi di più convenuti.

Questa esigenza è ancora più incisiva dopo la riforma del

1994 che, avendo stabilito la parziarietà dell'unitaria obbliga zione risarcitoria e rimesso alla valutazione del giudice l'indivi

duazione della parte che ciascuno ha preso nella causazione del

danno, impone l'esame unitario e comparato nel medesimo pro cedimento delle posizioni, tra loro strettamente collegate, di

tutti i convenuti chiamati a rispondere del medesimo fatto dan

noso.

In detto quadro ordinamentale, al fine di stabilire se la dispo sizione di cui al 3° comma dell'art. 7 del regolamento di proce dura 1038/33 sia applicabile anche al recente istituto dell'invito

a dedurre, vanno richiamate le considerazioni in ordine alla

connotazione procedimentale dell'atto per gran parte sottoposto alle stesse regole del processo.

Va posto in evidenza ancora che la legge di riforma 19/94, di

sciplinando l'attività preprocessuale di indagine del procuratore

regionale, ha inserito nella fase terminale, quando l'organo

pubblico ha già individuato uno o più presunti responsabili di un danno pubblico, l'invito a dedurre quale difesa avanzata dalle

ragioni del presunto responsabile anche in vista di un più appro

II Foro Italiano — 2005.

fondito esercizio dell'azione (cfr. sez. riun. n. 27/99/qm del 7

dicembre 1999, id., Rep. 2000, voce Corte dei conti, n. 80). A ciò consegue che, nell'ipotesi nella quale il procuratore re

gionale prima di emettere l'invito a dedurre abbia individuato una pluralità di presunti corresponsabili del danno pubblico, l'invito a dedurre debba essere emesso contestualmente nei con

fronti di tutti i presunti corresponsabili e formulato in modo tale

da far emergere le assunte corresponsabilità. Solo in tal modo

infatti sarà possibile ai soggetti convenibili esercitare piena mente la loro difesa avanzata. D'altro canto la contestualità del

l'invito a dedurre è funzionale anche all'esercizio in un unico

processo delle azioni di responsabilità nei confronti di tutti i

soggetti ritenuti corresponsabili. In quest'ambito di contestualità dei più inviti a dedurre, nel

quale una pluralità di date di decorrenza del termine dei cento

venti giorni è mera conseguenza dell'attività di notifica, può soccorrere la disposizione di cui al 3° comma dell'art. 7 del re

golamento di procedura 1038/33. Si tratta invero di una norma

processuale pienamente compatibile con la natura dell'invito a

dedurre sotto ambedue i profili strutturale e funzionale.

Negli esposti limiti può pertanto affermarsi che il dies a quo del termine di centoventi giorni stabilito dal 1° comma dell'art.

5 1. 19/94 decorre dalla data dell'ultima notifica del (contestua

le) invito a dedurre.

In tutte le altre ipotesi, e soprattutto quando dall'esercizio

delle facoltà concesse ai soggetti invitati nasce l'esigenza di ul

teriori indagini soggettive od oggettive da parte del procuratore

regionale, soccorre l'istituto della proroga del termine delle in

dagini autorizzata dalla competente sezione giurisdizionale. In

tal modo, a garanzia delle esigenze di ragionevole durata dell'i

struttoria e di completezza dell'istruttoria stessa, la durata del

potere di (ulteriore) indagine del procuratore regionale è sotto

posta alla valutazione del giudice terzo.

D'altro canto, va notato, il termine di centoventi giorni di cui

si discute viene ex lege prorogato sulla base di una mera attività

del procuratore regionale. E sufficiente, infatti, che questi chieda, anche per motivi in

fondati, la proroga del termine per poter disporre comunque di

un ulteriore periodo di quarantacinque giorni, decorrenti dal

provvedimento negativo del giudice, per emettere l'atto di cita

zione. Pertanto, anche assumendo il termine di centoventi giorni

quale garanzia del convenuto di conoscere in tempi certi se sarà

o meno citato in giudizio, in ogni caso egli è assoggettato al

l'ulteriore termine certo nell'art ma incerto nel quando deri

vante dalla mera richiesta di proroga da parte del procuratore

regionale. Incentivare non utilmente l'istituto della proroga

comporterebbe l'appesantimento ed il prolungamento della ne

cessaria fase procedimentale preprocessuale, con effetti sulla

durata complessiva del giudizio contrastanti con i principi del

l'art. 111 Cost, novellato.

Le esigenze prospettate dal procuratore generale nell'atto in

troduttivo del presente giudizio trovano comunque tutela nella

ricostruzione complessiva dell'invito a dedurre innanzi deli

neata, senza che questo incida in negativo sulle garanzie di tu

tela accordata alla parte pubblica, come a qualsiasi soggetto dell'ordinamento, dall'art. 24 Cost.

6. - La soluzione del proposto quesito è idonea a corrisponde re anche alle esigenze prospettate dal ricorrente procuratore ge nerale nell'ipotesi di responsabilità dei componenti di un organo

collegiale (ipotesi nella quale è più evidente la necessità dell'u

nicità del processo ma anche della contestualità dell'invito a

dedurre). Per quanto riguarda l'ipotesi della responsabilità solidale, va

esclusa la possibilità di pronuncia da parte di queste sezioni ri

unite nei limiti in cui il quesito proposto attenga all'esistenza o

meno di litisconsorzio necessario in detta ipotesi. Conclusivamente va, pertanto, affermato che il termine di cui

all'art. 5, 1° comma, 1. 19/94 decorre, nell'ipotesi che l'invito a

dedurre sia emanato nei confronti di una pluralità di soggetti ri

tenuti corresponsabili del danno erariale e così individuati nel

l'atto contestualmente ad essi inviato, dalla data dell'ultima no

tifica dell'invito a dedurre.

In tutti gli altri casi, e quindi anche nell'ipotesi che altri

eventuali corresponsabili vengano successivamente individuati, il dies a quo del termine di centoventi giorni di cui all'art. 5, 1°

comma, 1. 19/94 decorre dalla data di notifica di ciascun invito a

dedurre, soccorrendo alle ulteriori esigenze istruttorie l'istituto

della proroga.

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