sezioni riunite; sentenza 16 febbraio 1998, n. 6/qm; Pres. De Mita, Est. Nicoletti, P.G. Barrella;Zampetti (Avv. Turchetto) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato Nucaro). Questione di massimaSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 10 (OTTOBRE 1998), pp. 523/524-527/528Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192978 .
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PARTE TERZA
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubbli ca amministrazione e per la semplificazione amministrativa»); tali decreti dovranno, infatti, tra l'altro «riordinare gli enti pub blici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previ denza» e «riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche». Nel
l'attuazione di siffatte deleghe, il governo dovrà attenersi a prin
cipi e criteri direttivi mirati ad una complessiva riduzione dei
costi amministrativi e che prevedono quindi, a seconda dei casi:
la fusione, la trasformazione o la liquidazione di enti; la omo
geneizzazione organizzativa per enti omologhi di comparabile rilevanza; la razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale; il contenimento delle spese di funzio
namento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di co
mune utilizzo di contraenti e di organi; l'organizzazione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema informativo-statistico
di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rile vazioni periodiche dei costi, delle attività e dei prodotti; l'ela
borazione, da parte di ciascuna amministrazione, di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità.
La stessa 1. 59/97 prevede, inoltre, l'emanazione di regola menti per disciplinare una lunga serie di procedimenti, fra i quali interessa qui ricordare quelli relativi: all'approvazione da parte dei ministeri vigilanti delle delibere degli enti in materia di bi lanci e di programmazione dei fondi disponibili; all'aggiudica zione di appalti pubblici di servizi e di lavori pubblici ed all'af fidamento di appalti pubblici di forniture.
Risulta con evidenza, anche dalla semplice elencazione fatta
ne, che ci si troverà presto di fronte ad una serie di atti norma
tivi, di vario livello, di notevole complessità e fortemente inter
relati, che verrà ad incidere in vario modo proprio su alcune
delle principali materie disciplinate dal regolamento oggetto del
presente parere. Ciò stante, e per evitare una nuova revisione a breve scaden
za, con possibili effetti traumatici per l'organizzazione amministrativo-contabile degli enti e per i loro stessi costi di
gestione, la corte ritiene che il governo dovrebbe valutare l'op
portunità di procrastinare l'adozione del regolamento in esame, in attesa di un sufficiente consolidamento delle fonti di discipli na primarie.
Nel merito, ed in via generale, si osserva che il proposto sche ma di regolamento non si discosta in modo significativo, nella
concezione e nell'impostazione, da quello attualmente in vigo re: esso continua infatti a privilegiare una logica omogeneizzan
te, con trascurabili concessioni alle peculiarità delle varie tipo
logie di enti quanto alla eterogeneità delle attività svolte, alla
diversità degli assetti organizzativi, all'estrema differenziazione nella dimensione delle strutture e delle risorse disponibili.
A tale proposito, la relazione allo schema di regolamento tie
ne a rimarcare come sia stata prevista «la derogabilità di deter
minati articoli e la loro integrabilità con delibera dell'organo volitivo del singolo ente pubblico» e che «in tal modo, e con
il bilancio abbreviato, si conferisce all'impianto regolamentare la necessaria flessibilità orientata alle caratteristiche dei singoli enti o comparti omogenei di enti, ovviando alla rigidità dello
schema regolamentare 696/79». In realtà, le «disposizioni mo
dificabili» (v. art. 130) sono in numero limitatissimo ed hanno
ad oggetto aspetti di secondaria rilevanza e minime sono anche le semplificazioni collegate all'adozione del «bilancio abbrevia
to»; cosicché appaiono scarsamente condivisibili le riportate af
fermazioni della relazione ministeriale.
A ciò si aggiunga che, ancor più del precedente, il nuovo
regolamento sembra tendere ad una disciplina pervasiva e detta
gliata dei più minuti aspetti della gestione amministrativo
contabile, con ciò mortificando la specifica attitudine degli enti alla più puntuale e consapevole regolazione dei propri processi
operativi e rischiando così di produrre, anziché benefici, effetti
nocivi in termini di efficienza e di semplificazione operativa. Ad avviso della corte, pertanto, sembra opportuna una riela
borazione del testo, mirata — da un lato — a disciplinare com
piutamente, ma con il necessario grado di flessibilità, le materie che possono considerarsi i pilastri dell'assetto amministrativo contabile di un ente pubblico (il bilancio, la gestione contrat
tuale) e — dall'altro e per le restanti materie — a fissare soltan
to i principi essenziali, riportando all'autonomia regolamentare dei singoli enti la disciplina di dettaglio dei vari istituti, così da renderla quanto più possibile aderente alle esigenze ed alle caratteristiche di ciascuno.
Il Foro Italiano — 1998.
È in tale prospettiva che, nel prosieguo, verranno formulate, come contributo ad una possibile revisione del testo del regola
mento, le puntuali notazioni delle sezioni riunite.
Nello schema proposto non mancano innovazioni meritevoli
di essere riguardate con il massimo favore; di alcune di esse
si darà conto nella successiva analisi. Qui interessa soprattutto rimarcare la radicale riforma introdotta nella struttura del bi
lancio degli enti pubblici sulla scia di quanto disposto dalle re centi leggi di riforma del bilancio dello Stato (1. 3 aprile 1997 n. 94 e d.leg. 7 agosto 1997 n. 279): l'articolazione del bilancio in «unità previsionali di base»; la redazione di un conto econo
mico, di uno stato patrimoniale e di una nota integrativa so
stanzialmente modellati sugli omologhi documenti cui sono te
nute le società ai sensi del codice civile come novellato dalla
1. 9 aprile 1991 n. 127; la previsione di un «bilancio decisiona le» per programmi, progetti e servizi; la costruzione e l'impiego di un sistema di indici ed indicatori di redditività e di produtti vità; sono tutti elementi che dovrebbero contribuire a raziona lizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa degli en
ti, a consentire il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta e, in definitiva, a
migliorare il grado di efficienza e di efficacia degli apparati pub blici e la produttività della relativa spesa. (Omissis)
CORTE DEI CONTI; sezioni riunite; sentenza 16 febbraio 1998,
n. 6/qm; Pres. De Mita, Est. Nicoletti, P.G. Barrella;
Zampetti (Aw. Turchetto) c. Min. tesoro (Avv. dello Stato
Nucaro). Questione di massima.
Deportati e internati — Campi di concentramento nazisti —
Qualificazione come «campi kz» ai fini delia concessione di
provvidenze economiche — Presupposti — Accertamento —
Modalità (L. 6 febbraio 1963 n. 404, ratifica ed esecuzione
dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica fede
rale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con scambio di
note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, art. 1; d.p.r. 6 otto
bre 1963 n. 2043, norme per la ripartizione della somma ver
sata dal governo della Repubblica federale di Germania, in
base all'accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi
a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazional
socialiste, art. 1; 1. 18 novembre 1980 n. 791, istituzione di
un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista «kz», art. 1; 1. 6 ottobre 1986 n. 656, modi
fiche e integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra, art. 10).
I presupposti per la qualificazione di un campo di concentra
mento nazista come «campo di sterminio kz», al fine di stabi
lire il diritto degli internati alle provvidenze economiche di cui alla 1. 791/80, sono a) la natura politica o razziale delle
cause che determinarono la deportazione e b) la gestione del
la prigionia ad opera della polizia politica (Gestapo o SS). (1) Al fine di accertare i presupposti per la qualificazione di un
campo di concentramento nazista come «campo di sterminio
kz», il giudice di merito può avvalersi, oltre che dei docu menti ufficiali formati a seguito di accordi internazionali, an che di inequivoci e concordanti mezzi di prova, eventualmen
te acquisiti mediante procedure internazionali, che deponga no per l'effettiva sussistenza dei menzionati presupposti. (2)
(1-2) Con la sentenza in epigrafe, emessa in sede di risoluzione di una questione di massima sollevata dal procuratore generale, la Corte dei conti conferma, da una parte, la propria giurisprudenza sui presup posti per qualificare i campi di concentramento o di lavoro nazisti come
«campi di sterminio kz» (qualificazione che rileva, in particolare, per riconoscere agli internati i particolari benefici economici stabiliti dalla 1. 791/80); dall'altra parte, rigetta la tesi, sostenuta dal ministero del tesoro e fatta propria dal procuratore generale, che avrebbe voluto re
stringere l'individuazione dei campi «kz» a quelli come tali definiti dal
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
(Omissis). 3. - La questione di diritto deferita all'esame del
collegio concerne la qualificazione di campo kz di sterminio, rilevante ai fini della concessione dei benefici previsti dalla spe ciale normativa per i rimpatriati dalla deportazione.
La soluzione della questione suppone una ricognizione del qua dro normativo di riferimento. La 1. 6 febbraio 1963 n. 404 pre vede all'art. 1 la corresponsione di un indennizzo ai cittadini
italiani che siano stati deportati in Germania per ragioni di raz
za, fede o ideologia politica. Con d.p.r. 6 ottobre 1963 n. 2043 è stata dettata la disciplina
la documentazione ufficiale (proveniente dalla Repubblica federale te desca o da accordi bilaterali), anche qui confermando, perciò, la pro pria giurisprudenza per cui i menzionati presupposti possono essere ac
certati con mezzi di prova diversi dai documenti ufficiali.
Quanto ai presupposti, il primo è la natura politica delle ragioni che determinarono la deportazione, così come indicate dal d.p.r. 2043/63,
e, cioè, ragioni di fede, di ideologia o di razza, ovvero il compimento di atti di resistenza o di sabotaggio (o, comunque, ritenuti tali) alla
produzione tedesca: per tutte, di recente, v. Corte conti, sez. giur. reg. Molise, 22 aprile 1996, n. 98, Foro it., Rep. 1997, voce Pensione, n.
378. In particolare, sulla deportazione a seguito di rastrellamento nei
confronti di chi non ha aderito, per ragioni ideologiche, alla repubblica di Salò ed ai bandi del comando tedesco, v. Corte conti, sez. V pens,
guerra, 8 agosto 1990, n. 64080, id., Rep. 1991, voce cit., n. 192; sul
rifiuto di continuare a combattere per la repubblica di Salò, dopo il
fallimento di un progetto di diserzione in massa, v. Corte conti, sez.
giur. reg. Friuli-Venezia Giulia, 11 marzo 1997, n. 82, Riv. Corte conti, 1997, fase. 3, 173; sugli atti di distruzione, in tutto o in parte, di opere o attrezzature militari adibite al servizio della produzione bellica tede
sca, intesi come atti di resistenza o di sabotaggio, v. Corte conti, sez.
II pens, guerra, 23 febbraio 1990, n. 127519, Foro it., Rep. 1991, voce
cit., n. 170; sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige 13 marzo 1997, n. 22, Riv. Corte conti, 1997, fase. 4, 159.
Il secondo presupposto è quello della conduzione della prigionia di
rettamente ad opera della Gestapo o delle SS: per tutte, di recente, Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, 10 maggio 1995, n. 409, Foro
it., Rep. 1996, voce cit., n. 66.
Sulla differenza fra i campi di sterminio «kz» e gli altri campi di
prigionia, di lavoro e di concentramento, v. Corte conti, sez. II pens,
guerra, 14 giugno 1994, n. 132315, id., Rep. 1995, voce cit., n. 88. Dall'individuazione di un campo come «kz» deriva che l'evento dello
sterminio va inteso non come una sorte immancabile per il deportato, ma come un'evenienza obiettivamente possibile: v. Corte conti, sez.
contr., 18 gennaio 1993, n. 3, id., Rep. 1993, voce Deportati, n. 1; sez. giur. reg. Lombardia 26 ottobre 1994, n. 262/G, id., Rep. 1995, voce Pensione, n. 89; sez. giur. reg. Friuli-Venezia Giulia 11 marzo
1997, n. 82, cit.; sez. giur. reg. Toscana 23 maggio 1997, n. 355, Riv. Corte conti, 1997, fase. 4, 165.
Quanto ai mezzi di prova utili a dimostrare la natura di un campo di concentramento o di lavoro come «campo di sterminio kz», la giuris
prudenza della corte è sempre stata abbastanza costante nel ritenere
non decisivo il mancato inserimento di un campo negli elenchi pubbli cati nelle gazzette ufficiali della Repubblica federale tedesca del 24 set
tembre 1977 e del 3 dicembre 1982. Queste ultime riportano, infatti, l'elenco di tutti i campi di prigionia, di concentramento o di lavoro
del regime nazista, ma senza alcuna specifica indicazione della loro «fi
nalità»: v. Corte conti, sez. I pens, guerra, 24 settembre 1993, n. 93238/A, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 259; 17 maggio 1994, n. 291677, id.,
Rep. 1995, voce cit., n. 85. A rilevare è, infatti, la natura sostanziale
di un campo come «kz», determinata dagli elementi di cui s'è detto
o anche da elementi contenuti in documenti di archivi specializzati, co me quelli del comitato internazionale della Croce rossa-servizio interna
zionale di ricerca di Arolsen; proprio tali ultimi documenti forniscono, secondo la giurisprudenza, ulteriori elementi — come la sottoposizione ai lavori forzati e l'uccisione degli internati con il gas — che consento
no di classificare un campo come effettivamente di sterminio: v. Corte
conti, sez. I pens, guerra, 24 settembre 1993, n. 93238/A, cit.
Nel senso che, per dimostrare la deportazione nei campi «kz», è suf ficiente la prova testimoniale, v. Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, 25 luglio 1995, n. 769, id., Rep. 1996, voce cit., n. 980; per l'ammissi
bilità, in mancanza di documenti ufficiali, anche di atti notarili, v. Cor
te conti, sez. giur. reg. Lombardia, 4 marzo 1996, n. 602, ibid., n.
70; sez. giur. reg. Emilia-Romagna 28 marzo 1997, n. 192, Riv. Corte
conti, 1997, fase. 4, 163. Si ritiene, pertanto, non assolto l'onere proba torio ove, in mancanza di documenti ufficiali, l'interessato non si sia dato carico di produrre nemmeno atti notarili e testimonianze relativi
all'asserita deportazione: v. Corte conti, sez. IV pens, guerra, 16 giu
gno 1994, n. 75073, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 838. Nel senso
che la commissione per i deportati politici presso la presidenza del con
siglio dei ministri ha la facoltà, e non l'obbligo, di dare rilevanza, ai
fini della prova dell'avvenuta deportazione nei campi di sterminio «kz», a testimonianze ed atti notarili, v. Corte conti, sez. giur. reg. Molise, 22 aprile 1996, n. 98, cit.
li Foro Italiano — 1998.
della corresponsione di detti indennizzi, di cui viene sottolineata
la natura riparatoria individuando i destinatari delle provviden ze in «gli internati militari ed i lavoratori non volontari che,
in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti conside
rati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei
campi di concentramento nazionalsocialisti». Con 1. 18 novembre 1980 n. 791 (art. 1), a quanti siano stati
deportati nei campi di concentramento nazisti kz, oltre all'e
stensione dei benefici previsti per gli invalidi di guerra, viene concesso a titolo vitalizio un assegno pari al minimo della pen sione contributiva della previdenza sociale al momento del rag
giungimento dell'età di cinquanta anni per le donne e cinquan
tacinque anni per gli uomini.
Ai fini dell'individuazione dei destinatari del beneficio, il ci tato art. 1 fa rinvio al d.p.r. 2043/63, art. 1, che, dopo aver
fatto riferimento nella previsione di cui al capoverso alle cause
della deportazione, al 2° comma specifica i comportamenti rile
vanti per la deportazione in campi caratterizzati da condizioni
di particolare afflittività per aver: — partecipato alla lotta di liberazione; — svolto attività politica in contrasto con il regime nazista; — appartenuto a partiti politici contrari al partito nazional
socialista; — partecipato a manifestazioni ostili alle forze di occupazio
ne germanica; — subito cattura in occasione di rastrellamenti.
L'identificazione della natura di campo di concentramento
idoneo a far sorgere il diritto al beneficio risarcitorio speciale
di cui alla richiamata normativa suppone un richiamo panora mico alle tipologie di campi di concentramento quali descritti
dalle associazioni degli internati, dalla memorialistica e dalla ricostruzione storica operata dal procuratore generale.
I dati della ricostruzione degli eventi della seconda guerra mon
diale di cui lo stesso legislatore non ha potuto non tener conto,
depongono per la presenza in Germania e nei territori occupati
dall'esercito tedesco di campi di concentramento aventi caratte
ristiche diverse per i soggetti che vi erano raccolti e conseguen
temente per la diversa disciplina che ne caratterizzava la gestio
ne, con una vigilanza che si traduceva in atti di natura afflittiva
che per taluni campi ha fatto ipotizzare la soluzione finale pro
grammata. La ricostruzione del procuratore generale è condivisa dal col
legio, per cui i campi debbono essere classificati in ragione delle
cause della deportazione o trasferimento in: — campi di concentramento per i prigionieri militari; — campi di lavoro per deportati civili; — campi di lavoro coatto nei quali veniva praticata la vigi
lanza con ricorso a metodi di natura afflittiva; — infine, campi definiti kz (Koncentration Zone), caratteriz
zati dal massimo grado di afflittività con ricorso alle violenze
anche corporali. Atteso che le provvidenze previste dalla richiamata normativa
sono limitate a quanti siano stati ristretti nei suddetti campi
normalmente denominati kz e caratterizzati dalla vigilanza con
ricorso a metodi afflittivi, si tratta di individuarne le caratteri
stiche.
La notoria distruzione degli elementi documentali probatori
rende in concreto ardua l'identificazione dei campi in argomen
to. La stessa nozione di campi di sterminio in quanto destinati
ai nemici politici del regime è opera della ricostruzione storica,
convalidata dal legislatore che ha riconosciuto l'esigenza di ri
parazione morale con la previsione di un assegno vitalizio e re
versibile a favore di quanti si siano trovati nelle condizioni di
subire i particolari maltrattamenti e siano sopravvissuti.
Un primo elemento per l'individuazione del campo è dato
dalla ricognizione della causa della deportazione. Precisa, infat
ti, l'art. 1,1° comma, d.p.r. 2043/63 che la deportazione deve
essere stata determinata da cause ideologiche o razziali. Sono
campi kz, sotto tale profilo, solo quelli destinati ad ospitare
i nemici politici del regime, cioè quelli in cui venivano fatti af fluire i soggetti considerati nemici politici oppure quelli che, internati in altri campi, siano successivamente stati trasferiti nei
campi kz per atti di sabotaggio alla produzione bellica tedesca.
L'art. 4 1. 791/80 fa riferimento agli elenchi pubblicati a segui to del d.p.r. 2043/63. L'iscrizione in tali elenchi costituisce eie
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PARTE TERZA
mento sufficiente ad integrare il requisito di legge. Lo stesso
procuratore generale precisa che debbono aggiungersi quanti sia
no in grado di provare di essere stati deportati in detti campi e tutti quelli ristretti nella risiera di S. Saba.
L'elemento attinente alla causa che ebbe a determinare la de
portazione risulta confermato dall'art. 10 1. 656/86, il quale, nel disciplinare la corresponsione dell'assegno di cui alla 1.
791/80, ribadisce che la deportazione deve essere stata determi
nata dai motivi di cui al d.p.r. 2043/63 e precisa «nei campi nazisti sottoposti alla vigilanza e all'amministrazione della Ge
stapo e delle SS e destinati allo sterminio».
Se ne desume che, stante il tenore letterale delle richiamate
norme, destinatari delle provvidenze previste dalla normativa
in esame siano soltanto i deportati per motivi politici e razziali
nei cui confronti il regime praticava metodi particolarmente af
flittivi. Pertanto, politica deve risultare la causa della deporta zione e politica la gestione del campo di concentramento, la
vigilanza esercitata non con l'impiego dei corpi della polizia ci
vile o delle forze armate (Wermacht), bensì direttamente dalla
Gestapo oppure dalle SS. Detti elementi consentono di puntua lizzare che il campo kz rilevante ai fini del diritto alle speciali
provvidenze a favore dei deportati politici è quello in cui veni
vano fatti affluire i deportati per motivi politici e razziali, gesti ti e controllati direttamente dalla Gestapo o dalle SS.
Detti elementi emergono inequivocamente dalle norme, ma
non sono idonei, in concreto, in mancanza di documentazione
ufficiale, per stabilire in ordine a quali campi possa essere ri
scontrata la presenza degli elementi soggettivi ed oggettivi per la qualificazione del campo kz.
Il problema della natura e configurazione del campo kz si traduce nell'altro sul procedimento probatorio che il giudice de
ve seguire per giungere ad una pronuncia di accertamento.
Le sezioni non ritengono di poter aderire alla tesi dell'organo
requirente secondo cui, mentre per la partecipazione può farsi
ricorso alle prove testimoniali o atti notori, per l'identificazione
dei caratteri di un campo tali da qualificarlo kz si deve fare riferimento agli atti ufficiali acquisiti.
Ritiene il collegio che l'accertamento probatorio non può es
sere limitato ad un meccanico rinvio agli atti della Repubblica federale di Germania, ma debba avvalersi di tutti i mezzi di
prova acquisiti anche in sede internazionale, idonei a fornire
la certezza del presupposto giuridico. Ciò anche per la conside razione che gli atti allo stato disponibili non risalgono tutti allo
stesso periodo, ma sono di formazione successiva. Ciò induce
a ritenere che gli elenchi ufficiali siano suscettibili di ulteriori integrazioni nei casi in cui l'acquisizione di nuove prove non
lasci dubbi sulla qualificazione di campi kz anche in ordine alla
vigilanza permanente della Gestapo o delle SS. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Per questi motivi, la Corte dei conti — a sezioni riunite in
sede giurisdizionale — definitivamente pronunciando sulla que stione di massima n. 53 Sr Qm proposta dal procuratore gene rale con atto depositato il 17 settembre 1997, ai sensi dell'art.
1, 7° comma, d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito in 1. 14 gennaio 1994 n. 19, dichiara:
«per la qualificazione di campo kz di sterminio ai fini della
concessione delle provvidenze di cui alla 1. 791/80, debbono
concorrere i sottospecificati presupposti: — la natura politica delle cause che ebbero a determinare la deportazione per ragio ni di fede, ideologia o razza; — la gestione della prigionia con criteri politici in quanto affidata alla polizia politica (Gestapo o SS) che operava con criteri particolarmente afflittivi;
nell'accertamento della sussistenza dei requisiti, il giudice di
merito si potrà avvalere, oltre che di documenti ufficiali forma
ti a seguito di accordi internazionali, anche di inequivoci e con
cordanti mezzi di prova acquisiti anche a mezzo di procedure internazionali, che depongano per l'effettiva sussistenza dei su
indicati requisiti per la qualificazione di un campo come kz».
Il Foro Italiano — 1998.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VE NETO; sezione I; sentenza 12 maggio 1998, n. 678; Pres. Trot
ta, Est. Rocco; Mazzonetto ed altro (Avv. Carlet) c. Co
mune di Vigonovo (Avv. Farinea, Pozzan).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VE NETO; sezione I; sentenza 12 maggio 1998, n. 678; Pres. Trot
Giustizia amministrativa — Legittimazione processuale — Se
gretario di sezione locale di partito politico — Fattispecie (Cost., art. 49; cod. civ., art. 36).
Pubblica sicurezza — Occupazione di suolo pubblico — Auto
rizzazione — Presupposti — Ordine pubblico — Potere di va
lutazione da parte del sindaco — Esclusione (Cost., art. 3, 5,
21, 49, 50, 117, 118, 128; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attua zione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art.
9, 18, 19; 1. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do
cumenti amministrativi, art. 3; 1. 28 dicembre 1995 n. 549, mi
sure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 3).
È legittimato processualmente a chiedere la rimozione di un prov vedimento della pubblica amministrazione (nella specie, di
niego del sindaco di autorizzazione all'occupazione di una por zione di suolo pubblico) incidente sugli interessi del partito
politico in nome del quale ha agito, il segretario di una sezio
ne locale del partito stesso. (1) Non sussiste in capo al sindaco il potere di valutare, nell'ambi
to del giudizio sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pro
filo relativo all'ordine pubblico. (2)
Diritto. — 1.1. - Con il ricorso in epigrafe il prof. Alberto
Mazzonetto e il sig. Arturo Zuin, nella loro rispettiva qualità di segretario provinciale di Venezia e di segretario della sezione di Vigonovo del partito politico «Lega nord - Liga veneta per
l'indipendenza della Padania», richiedono l'annullamento del
(1) In ordine all'individuazione dei soggetti che abbiano la legittima zione a rappresentare processualmente il partito politico, v. Trib. Roma, ord. 3 giugno 1995, 12 maggio 1995, 23 marzo 1995, e 21 marzo 1995, Foro it., 1995, I, 2559, con nota di richiami, commentate da Murra, in Giust. civ., 1995, I, 1087, da Piazza, in Giur. costit., 1995, 1131, e da
Santagada, in Giur. merito, 1995, 199, in cui il problema è stato esami
nato, relativamente a specifiche fattispecie, con riguardo al segretario na
zionale, al presidente del consiglio nazionale, ai componenti della dire zione nazionale, al tesoriere ed ai singoli associati al partito politico.
(2) Nella specie il sindaco aveva negato al segretario della locale se zione della Lega nord l'autorizzazione ad occupare una porzione di suolo
pubblico per una raccolta di firme, in considerazione di motivi di ordi ne pubblico, visti nelle notizie relative ai fatti ed alle conseguenti con danne dei c.d. Serenissimi.
Per l'affermazione secondo cui all'amministrazione locale non spetta il potere di valutare la sussistenza del requisito dell'ordine pubblico, v. Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 1992, n. 1376, Foro it., Rep. 1993, voce Pubblica sicurezza, n. 11, secondo cui nei poteri riconosciuti ai comuni ai fini del rilascio di autorizzazione per l'esercizio di sale pub bliche per giochi leciti, non rientra il potere di revoca della licenza e la chiusura del relativo locale per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, di esclusiva pertinenza del questore; Tar Lom
bardia, sez. Milano, 18 marzo 1981, n. 329, id., Rep. 1981, voce cit., n. 15, il quale ha ritenuto illegittimo il diniego di autorizzazione all'e sercizio di un'agenzia ippica, motivato in relazione ad un presunto peri colo per l'ordine pubblico che potrebbe derivarne, in quanto, trattan dosi di attività pienamente lecita, ogni valutazione in ordine alla situa zione ambientale non può essere operata in sede di controllo preventivo sull'attività da autorizzare, dovendo l'amministrazione, in questa sede, limitarsi a verificare l'esistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla leg ge, mentre allorché l'agenzia avrà iniziato a funzionare l'autorità com
petente ben potrà intervenire in via repressiva, per la tutela dell'ordine
pubblico, qualora le circostanze di fatto lo richiedano. Per la legittimità della revoca della concessione di suolo pubblico
per l'installazione di un chiosco, fondata su motivi di ordine pubblico, consistenti nella specie nella vicinanza del manufatto ad una caserma dei carabinieri e ad una banca, per cui il manufatto costituiva serio impedimento all'espletamento dei compiti dell'arma e ad una completa sorveglianza della banca, v. Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 1993, n.
212, id., Rep. 1993, voce Concessioni amministrative, n. 18. Sulla nozione di ordine pubblico v. Tar Calabria 25 marzo 1993,
n. 199, ibid., voce Comune, n. 284, con riguardo alla espressione «gra vi motivi di ordine pubblico» contenuta nell'art. 40, 1° comma, 1. 8
giugno 1990 n. 142 per il procedimento di rimozione di talune cariche elettive in seno ad enti esponenziali di comunità locali; Corte conti, sez. Ill pens, civ., 31 gennaio 1984, n. 55639, id., Rep. 1985, voce Pensione, n. 268, circa la concessione dello speciale trattamento a favo re della vedova e degli orfani del dipendente deceduto in servizio.
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