sezioni unite civili; ordinanza 10 luglio 2003, n. 10896; Pres. Ianniruberto, Rel. Lupo, P.M.Uccella (concl. conf.); Soc. Fonderie officine meccaniche Tacconi (Avv. Benigni, Franchi) c. HwsHeinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (Avv. Fano, Ginelli, Rechtsanwalt).Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1189/1190-1193/1194Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199155 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Per sola completezza argomentativa, può, d'altronde, osser
varsi come gli elementi di giudizio ai quali la ricorrente fa rife
rimento, quand'anche rispondenti alla lettura datane dalla stes
sa, non fossero affatto idonei a comprovare la conclusione del
contratto, dal momento che la sussistenza d'eventuali precedenti
rapporti inter partes non dimostrerebbe la costituzione anche
dello specifico rapporto dedotto in giudizio, la deposizione del
legale rappresentante della società vettrice in luogo di quella dell'incaricato alla consegna sarebbe priva di rilevanza, la man
cata contestazione d'una richiesta stragiudiziale di pagamento non avrebbe alcun giuridico significato in difetto della prova del
titolo giustificativo della richiesta stessa, al pari della mancata
contestazione stragiudiziale della fattura.
Quanto a quest'ultima, va infatti, considerato che, sebbene, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commer
ciale e relativa a fornitura di merci o prestazione di servizi, rap
presenti idonea «prova scritta del credito» quale richiesta ex le
ge per l'emissione d'un decreto ingiuntivo, sempre che ne ri
sulti la regolarità amministrativa e fiscale, secondo la nuova
formulazione dell'art. 634, 2° comma, c.p.c. quale introdotta
dalla 1. 20 dicembre 1995 n. 534, non possa tuttavia, anche rap
presentare nel giudizio di merito prova idonea così della certez
za, della liquidità e dell'esigibilità del credito dichiaratovi, co me del fondamento della pretesa.
Giusta quanto ripetutamente evidenziato nella giurisprudenza di questa corte, infatti, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risul
tare documentalmente elementi relativi all'esecuzione d'un
contratto, s'inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipa tivo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di
fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale
rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, ancorché annotata
nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a
prova del contratto ma, al più, può rappresentare un mero indi
zio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicatavi, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine così alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del
contratto, tant'è che contro ed in aggiunta al contenuto della
stessa sono ammissibili prove anche per testimoni dirette a di
mostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (e
pluribus, Cass. 25 giugno 2001, n. 8664, Foro it., Rep. 2001, voce Prova documentale, n. 18; 20 settembre 1999, n. 10160,
id., Rep. 1999, voce cit., n. 41; 26 agosto 1998, n. 8466, id., Rep. 1998, voce Simulazione civile, n. 13; 23 giugno 1997, n.
5573, id., Rep. 1997, voce Prova documentale, n. 25; 18 feb
braio 1995, n. 1798, id., Rep. 1995, voce cit., n. 24). Nella specie, la ricorrente non contesta puntualmente ed ade
guatamente, come richiesto dall'art. 366, n. 4, c.p.c., le ragioni
per le quali il tribunale — peraltro correttamente, per quanto in
precedenza rilevato al riguardo — ha ritenuto inconferenti gli
elementi addotti a prova della conclusione del contratto, onde
quegli stessi elementi non possono, all'evidenza, costituire indi
zi utili a suffragare la verità del medesimo fatto quale presuppo sto nella fattura, dacché la prova formata attraverso una plura lità di presunzioni richiede che queste siano gravi, id est che al
fatto noto sia ricollegabile con ragionevole certezza quello
ignoto, e che siano concordanti, id est che i fatti noti univoca
mente convergano nella dimostrazione del fatto ignoto, requisiti evidentemente non ricorrenti nel momento stesso in cui moti
vatamente si neghi che i fatti noti possano in alcun modo anche
solo far supporre quello ignoto. D'altro canto, le tesi giuridiche cui la pretesa prova della con
segna della merce al vettore avrebbe dovuto, ad avviso di parte ricorrente, fornire supporto risultano del tutto destituite di fon
damento.
Questa corte non ha mai pensato di affermare, neppure nei
datati precedenti (Cass. 19 gennaio 1979, n. 408, id.. Rep. 1979, voce Contratto in genere, n. 97; 8 maggio 1981, n. 3009, id.,
Rep. 1981, voce cit., n. 94) dei quali parte ricorrente riporta una
fuorviata lettura, che, nella compravendita da piazza a piazza tra
commercianti ed avente ad oggetto merce per sua natura desti
nata al commercio, la semplice consegna di questa dal preteso venditore al vettore possa tener luogo, pur non richiedendosi lo
scritto salvi sempre i limiti della prova aliunde dei contratti, della specifica prova della conclusione del contratto in ragione
Il Foro Italiano — 2004.
d'una previa puntuale manifestazione di volontà in tal senso da
parte del preteso compratore; ha, invece, costantemente affer
mato, anche con le surrichiamate decisioni, il ben diverso prin
cipio per cui, una volta che il compratore abbia fatto un'ordina
zione al rappresentante di commercio del venditore su condizio
ni già preventivamente fissate o, comunque, abbia trasmesso
una richiesta di fornitura avente ad oggetto merci il prezzo delle
quali e le relative modalità di pagamento siano predeterminate dal venditore, in tal guisa manifestando la propria volontà di co
stituire il rapporto mediante l'effettuata proposta, per la conclu
sione del contratto non è necessaria la comunicazione formale
dell'accettazione da parte del venditore essendo all'uopo suffi
ciente che questi manifesti tacitamente la propria adesione alla
proposta d'acquisto dando esecuzione al contratto, che in tal
guisa resta concluso, mediante la consegna al vettore della mer
ce ordinatagli (e pluribus, Cass. 11 ottobre 2002, n. 14565, id.,
Rep. 2002, voce Competenza civile, n. 77; 8 gennaio 1996, n.
52, id., Rep. 1996, voce cit., n. 94; 10 novembre 1989, n. 4773,
id., Rep. 1989, voce cit., n. 51; 19 settembre 1985, n. 4707, id.,
Rep. 1985, voce Contratto in genere, n. 131). In difetto, dunque, di qualsiasi idonea prova della previa pro
posta del preteso acquirente e, quindi, della costituzione del
rapporto, il disposto dell'invocato art. 1510, 2° comma, c.c. non
trova applicazione, come correttamente ritenuto dal giudice a
quo. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il
ricorso va, dunque, respinto.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 10 luglio 2003, n. 10896; Pres. Ianniruberto, Rei. Lupo, P.M.
Uccella (conci, conf.); Soc. Fonderie officine meccaniche
Tacconi (Avv. Benigni, Franchi) c. Hws Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (Avv. Fano, Ginelli, Re
chtsanwalt). Regolamento di giurisdizione.
Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settem
bre 1968 — Convenuto straniero — Azione di responsabi lità precontrattuale — Criterio di collegamento in materia
di delitti e quasi delitti — Giurisdizione italiana (Cod. civ., art. 1337; cod. proc. civ., art. 386; 1. 21 giugno 1971 n. 804, ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la com
petenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in mate
ria civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27
settembre 1968: convenzione, art. 5).
L'azione con cui si fa valere la responsabilità precontrattuale di convenuto straniero rientra nella materia dei delitti o quasi delitti di cui all'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles
del 27 settembre 1968, e sussiste la giurisdizione italiana, per essersi realizzato in Italia il comportamento che si assume
non conforme a buona fede e per essersi qui prodotto l'intero
pregiudizio patrimoniale di cui la parte ha chiesto il risarci
mento. (1)
(1) La sentenza in epigrafe è riportata altresì in Guida al dir., 2003, fase. 31, 39, con nota di Sacchettini, Accolto il criterio dell'ubiquità del fatto illecito introdotto dalla giurisprudenza comunitaria.
Nel corso del giudizio, le sezioni unite avevano sottoposto alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale d'interpretazione dell'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles del 1968, chiedendo se l'azione con cui si fa valere responsabilità precontrattuale del convenuto rientri o meno nella materia dei delitti o quasi delitti in detta norma prevista; la Corte
di giustizia con la pronuncia 17 settembre 2002, causa C-334/00, Foro
it., Rep. 2002, voce Giurisdizione civile, n. 79, e Guida al dir., 2002, fase. 41, 97, con nota di Castellaneta, ha risolto affermativamente detta questione interpretativa, con efficacia vincolante per la corte ri
mettente, che è poi passata ad applicare il principio, proprio della giuris
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PARTE PRIMA
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato
il 23 gennaio 1996 la s.p.a. Fonderie officine meccaniche Tac
coni (d'ora in poi: Tacconi) convenne, davanti al Tribunale di
Perugia, la Hws Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH
(d'ora in poi: Hws) con sede in Germania. Chiese l'accerta
mento che il contratto in corso di formazione tra la s.p.a. B.N.
Commercio e finanza (d'ora in poi: B.N.) e la convenuta (avente
per oggetto la compravendita di un impianto di formatura auto
matico), in relazione al quale essa attrice, con il consenso della
Hws, aveva già perfezionato un contratto di leasing con la so
cietà B.N., non si era concluso per l'ingiustificato rifiuto della
Hws di vendere il macchinario alla società di leasing, e quindi
per il mancato rispetto, da parte della società tedesca, dell'ob
bligo di correttezza e di buona fede, con elusione delle aspetta tive di essa attrice, che nella conclusione del contratto aveva
confidato; di conseguenza chiese la condanna della Hws al ri
sarcimento di tutti i danni ad essa cagionati, quantificati in lire
3.000.000.000.
prudenza comunitaria, della «ubiquità del fatto dannoso», da ultimo circostanziato in riferimento al solo danno iniziale.
Ed infatti, la Corte di giustizia con la pronuncia (cit. in motivazione) 19 settembre 1995, causa C-364/93, Foro it., 1996, IV, 341, con nota di Sara valle, Evento dannoso e sue conseguenze patrimoniali: giuris prudenza italiana e comunitaria a confronto, riprendendo il principio espresso da Corte giust. 30 novembre 1976, causa 21/76 (cit. in moti
vazione), id., 1977, IV, 49, e seguito, tra le altre, da Corte giust. 11
gennaio 1990, causa C-220/88, id., 1991, IV, 57, e 429, con nota di C.
Silvestri, Il «locus commissi delieti» come criterio di giurisdizione se condo la convenzione di Bruxelles, secondo il quale il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» si riferisce sia al luogo ove è insorto il danno che a quello ove si è verificato il fatto generatore dello stesso, ne ha limitato la portata, dichiarando che l'inciso non si riferisce al luogo in cui la parte lesa sostiene di avere patito pregiudizio patrimoniale, in
conseguenza di danno iniziale già verificatosi e da essa subito in altro Stato contraente.
Detta limitazione è imposta dalla necessità di non svuotare di conte nuto l'art. 2, 1° comma, della convenzione e di rispettare lo scopo della normativa convenzionale, di determinare attribuzioni di competenza certe e prevedibili; alla stregua di detti principi, come rilevato nelle suindicate pronunce e da Corte giust. 7 marzo 1995, causa C-68/93, id., 1995, IV, 331, la competenza speciale, la cui scelta dipende dall'opzio ne dell'attore, è giustificata dall'esistenza di collegamento particolar mente stretto tra controversia e giudici diversi da quelli dello Stato del domicilio del convenuto, ai fini di buona amministrazione della giusti zia ed economia processuale.
In tal senso, si sono altresì espresse Cass. 10 marzo 2000, n. 57/SU, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 93, e 22 maggio 1998, n. 5145, id., Rep. 1999, voce cit., n. 117.
Sull'interpretazione dell'art. 5, n. 3, della convenzione come atti nente al solo danno iniziale subito dalla parte lesa, si è schierata la dot trina: cfr. Baratta, Sull'interpretazione dell'art. 5, n. 3, della conven
zione di Bruxelles del 1968, in Giust. civ., 1991, 1, 74; Dicey-Morris, The conflicts of laws, Londra, 1993, II, 362; Carbone, Lo spazio giudi ziario europeo. Le convenzioni di Bruxelles e di Lugano, Torino, 1995, 50 ss.; v. altresì, anche sulla giurisprudenza comunitaria, Saravalle, «Forum damili» o «fora damni»?, in Foro it., 1995, IV, 332; Mari. Il diritto processuale civile della convenzione di Bruxelles. I. Il sistema della competenza. Padova, 1999, 249; Salerno, La convenzione di Bruxelles (con la proposta di regolamento comunitario) e la conven zione di Lugano, 3° ed.. Torino, 2000, 81; Mosconi, Diritto internazio nale privato e processuale. Parte generale e contratti, 2" ed., Torino, 2001,46 ss.
Da ultimo, in adesione alla giurisprudenza comunitaria, che ha inteso la nozione di delitto o quasi delitto come relativa a qualsiasi azione con la quale si miri a coinvolgere la responsabilità del convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale di cui all'art. 5, n. 1, della con venzione cit.. v. Cass. 15 novembre 2000, n. 1179/SU, Foro it.. Rep. 2001, voce cit.. n. 92, e Giust. civ., 2001,1, 3011, con nota di Simone, Il criterio speciale di competenza di cui all'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles del 1968 e la giurisdizione del giudice italiano. Nuovi
profili derivanti dall'adozione del regolamento del consiglio 22 dicem bre 2000 n. 44/200I/Ce, che ha di conseguenza escluso che ivi rientri la
fattispecie in cui si fa valere la responsabilità ricondotta a contratto sti
pulato con il convenuto, del quale si chiede l'affermazione di responsa bilità ed il risarcimento del danno.
Si osserva infine che il regolamento 44/2001 /Ce, entrato in vigore il 1° marzo 2002, destinato a sostituire la convenzione di Bruxelles del 1968 tra gli Stati firmatari ad eccezione della Danimarca, ha modificato la dizione della precedente formulazione, disponendo competenza spe ciale «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del
luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire». [M. Di Vir
gilio]
Il Foro Italiano — 2004.
La società convenuta si costituì in giudizio e, sostenendo di
aver concluso il contratto con la Tacconi, eccepì il difetto di
giurisdizione del giudice italiano in presenza di una clausola
compromissoria per arbitrato estero e, subordinatamente, in ap
plicazione dell'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del
27 settembre 1968.
Con ricorso notificato il 16 marzo 1999 la società Tacconi ha
proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ai
sensi dell'art. 41 c.p.c., chiedendo a questa corte di dichiarare
che la giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice ita
liano. La società Hws ha resistito con controricorso, sostenendo
che un contratto di fornitura si era già perfezionato tra le parti e
che tutte le controversie derivanti da tale contratto sono sottopo ste ad arbitrato estero, con conseguente carenza di giurisdizione del giudice italiano.
Le contrapposte tesi delle parti sono state illustrate con me
moria difensiva. Con ordinanza del 26 luglio 2000 questa corte ha sottoposto
alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione pre
giudiziale d'interpretazione dell'art. 5 della citata convenzione
di Bruxelles, chiedendo se l'azione con cui si fa valere la re
sponsabilità precontrattuale di un convenuto rientri o meno nella
materia dei delitti o quasi delitti prevista nel n. 3 del detto art. 5.
Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre
2002, causa C-334/00 (Foro it., Rep. 2002, voce Giurisdizione
civile, n. 79), la Tacconi ha chiesto che fosse disposta la prose cuzione del giudizio.
Acquisite le richieste del pubblico ministero secondo il pro cedimento previsto dal nuovo testo dell'art. 375 c.p.c. introdotto
dall'art. 1 1. 24 marzo 2001 n. 89 (applicabile ai regolamenti di
giurisdizione) e fissata l'udienza di questa corte in camera di
consiglio, ambedue le parti hanno presentato una nuova memo
ria difensiva.
Motivi della decisione. — 1. - La società Tacconi, nel ricorso
per regolamento preventivo di giurisdizione, sostiene che non è
stato raggiunto l'accordo fra essa e la Hws, poiché ad ogni pro
posta ha fatto seguito una risposta non conforme. Essa, lamen
tando un comportamento non corretto della Hws, assume di far
valere la responsabilità precontrattuale della Hws ex art. 1337
c.c„ la quale costituisce una forma di responsabilità extracon
trattuale. In forza dell'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxel
les del 27 settembre 1968, il «luogo in cui l'evento dannoso è
avvenuto» va inteso anche nel senso di luogo in cui si è deter
minato l'evento di danno, e quindi l'impoverimento patrimo niale del soggetto che si pretende leso. Correttamente, perciò, secondo la società istante, il giudizio è stato introdotto davanti
al Tribunale di Perugia, e cioè del luogo dove si è verificata la
perdita lamentata da essa attrice che ha sede colà.
2. - L'oggetto della domanda proposta dalla Tacconi — da
cui si determina la giurisdizione (art. 386 c.p.c.) — consiste
nella responsabilità precontrattuale della società convenuta
Hws, ai sensi dell'art. 1337 c.c.
L'esame della tesi di detta società, secondo cui si sarebbe
perfezionato un accordo tra le due parti, onde non sussisterebbe
il presupposto previsto dal citato art. 1337, appartiene alla va
lutazione del merito della causa, e pertanto non rileva ai fini
della giurisdizione sulla domanda della Tacconi.
Né può dirsi che tale tesi assuma rilievo per la determinazio
ne della giurisdizione nel presente giudizio in relazione alla
clausola compromissoria contenuta nel contratto che, secondo
l'assunto della società Hws, si sarebbe già perfezionato. Come
queste sezioni unite hanno, di recente, precisato, l'accertamento
sull'esistenza e sulla validità di un patto che preveda Un arbi
trato estero, con rinunzia ad ogni tipo di giurisdizione (sia essa
italiana o straniera), non forma oggetto di una questione di giu risdizione perché il dictum arbitrale è un atto di autonomia pri vata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisdizionali (sez. un. 22 luglio 2002, n. 10723, id, 2003,1, 1832).
Spetterà, quindi, al giudice del merito esaminare e decidere
sulla menzionata tesi della società convenuta.
3. - La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità euro
pee in data 17 settembre 2002 ha risolto, con effetto vincolante
nel presente giudizio, la questione interpretativa posta da questa corte, affermando che l'azione con cui si fa valere la responsa bilità precontrattuale della società convenuta rientra nella mate
ria dei delitti o quasi delitti, ai sensi dell'art. 5, n. 3, della con
venzione di Bruxelles.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Consegue che la società di cui si deduce la responsabilità pre contrattuale può essere citata «davanti al giudice del luogo in
cui l'evento dannoso è avvenuto».
4. - Nell'interpretazione di quest'ultima espressione normati
va, la menzionata Corte di giustizia (con la sentenza 30 novem
bre 1976, causa 21/76, Bier, id., 1977, IV, 49) ha chiarito che, qualora il luogo in cui avviene il fatto illecito non coincida con
quello ove è insorto il danno da esso causato, la previsione nor
mativa comprende entrambi i luoghi. La Corte di giustizia,
quindi, ha dato rilievo, ai fini della giurisdizione, sia al luogo del comportamento illecito, sia al luogo in cui si è verificata la
conseguenza dannosa (principio che, in dottrina, si è chiamato
della «ubiquità del fatto illecito»). Questa interpretazione è stata, poi, ribadita dalla stessa Corte
di giustizia (v. soprattutto la sentenza 19 settembre 1995, causa
C-364/93, Marinari, punti 11-12, id., 1996, IV, 341), la quale ha, però, limitato il principio della ubiquità del fatto illecito, precisando che assume rilievo, sempre ai fini della giurisdizio ne, il solo danno iniziale, onde il n. 3 dell'art. 5 della conven
zione di Bruxelles «non si riferisce al luogo in cui la parte lesa
sostiene di avere patito un pregiudizio patrimoniale in conse
guenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un
altro Stato contraente».
Deve, quindi, ritenersi, sulla base dell'orientamento interpre tativo affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee
(competente a pronunziarsi sulla convenzione di Bruxelles: art.
1 del protocollo adottato a Lussemburgo il 3 giugno 1971 e rati
ficato dall'Italia con la 1. 19 maggio 1975 n. 180), che la giuris dizione prevista dall'art. 5, n. 3, di detta convenzione, va riferita
sia al luogo in cui si è verificato il fatto illecito (e cioè la con
dotta e/o l'evento naturalistico che essa abbia causato), sia al
luogo in cui lo stesso fatto ha provocato il danno iniziale.
5. - Applicando il condiviso orientamento interpretativo della
Corte di giustizia sull'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxel
les alla fattispecie della responsabilità precontrattuale, va affer
mato che sussiste la giurisdizione sia del luogo in cui è stato po sto in essere il comportamento del danneggiarne che la parte at
trice (danneggiata) assume non essere conforme a buona fede, sia del luogo (eventualmente diverso) in cui l'attrice ha inizial
mente subito il danno causato da quel comportamento. Il danno da responsabilità precontrattuale che la società Tac
coni ha dedotto di avere subito si è verificato interamente nel
luogo in cui la detta società ha sede, luogo in cui essa ha, altresì
avuto conoscenza delle comunicazioni della Hws del novembre
e dicembre 1995 con le quali, secondo quanto affermato nel
l'atto di citazione, è stata espressa la volontà di non concludere
il contratto su cui si erano svolte le trattative tra le parti. In Ita
lia, quindi, si è avuta la conoscenza del comportamento della
società convenuta che la parte attrice ha sostenuto non essere
conforme a buona fede e si è prodotto, per la stessa, l'intero
pregiudizio patrimoniale di cui si è chiesto il risarcimento, li mitato al c.d. interesse negativo (trattandosi di responsabilità
precontrattuale). Vanno, invece, ritenute irrilevanti le circostanze (indicate
dalla Hws nella parte finale della seconda memoria) che in
Germania si sarebbe dovuto sottoscrivere il contratto ed anche
consegnare l'impianto, perché dette circostanze non modificano
il luogo in cui la società Tacconi ha subito il danno patrimoniale da responsabilità precontrattuale.
6. - In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
7. - La novità della questione relativa alla giurisdizione sulla
domanda di risarcimento del danno da responsabilità precon trattuale sulla base della convenzione di Bruxelles, su cui la
Corte di giustizia delle Comunità europee ha avuto modo di
pronunziarsi per la prima volta, costituisce un giusto motivo di
compensazione delle spese del giudizio di cassazione ed anche
delle spese della fase incidentale davanti alla detta Corte di giu stizia, su cui la decisione è stata rimessa a questa corte (§ 29
della sentenza della Corte di giustizia).
li. Foro Italiano — 2004.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 10 luglio 2003, n. 10839; Pres. Ianniruberto, Est. Miani Cane
vari, P.M. Martone (conci, conf.); Inail (Avv. Catania, Ra
spanti) c. Perini. Cassa Trib. Venezia 14 settembre 1998.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Rendita da malattia professionale — Revisione — Termini (Cod. civ., art. 2946, 2964; d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, t.u. delle di sposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, art. 83, 112, 137).
Il termine di quindici anni per la revisione della rendita per inabilità derivante da malattia professionale, previsto dal
l'art. 137 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, non è di prescrizione né di decadenza, bensì costituisce delimitazione del periodo entro cui devono verificarsi i miglioramenti in base ai quali l'inail disponga la revisione, anche se con iniziativa succes
siva alla scadenza di tale termine, ma a condizione di aver
comunicato all'interessato l'inizio del relativo procedimento entro l'ulteriore termine di un anno dalla scadenza del quin dicennio, pena il verificarsi di una preclusione che comporta il consolidarsi del trattamento in atto. (1)
Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Vene
zia Giuliano Perini conveniva in giudizio l'Inail esponendo che l'istituto assicuratore gli aveva riconosciuto in data 24 giugno 1978 una rendita per malattia professionale e successivamente
gli aveva comunicato la cessazione dell'erogazione del tratta
mento; sia la visita medica (eseguita il 5 luglio 1994) che la re
visione erano state effettuate oltre il quindicesimo anno dalla
costituzione della rendita, in contrasto con il disposto dell'art.
137 t.u. 1124/65. Chiedeva quindi il ripristino della rendita già concessa.
Il pretore adito accoglieva la domanda e il Tribunale di Vene
zia con la sentenza oggi denunciata confermava tale decisione, af
fermando che l'esercizio del potere di revisione da parte dell'Inail
era precluso per decorso del termine, in quanto la visita medica di
revisione doveva essere espletata entro il quindicennio dalla co
stituzione della rendita. Non poteva farsi riferimento all'esercizio
del potere di rettifica, in mancanza di un'espressa domanda di ac
certamento, dal momento che il provvedimento di cessazione del
la rendita era stato assunto in forza dell'art. 137 t.u.
Avverso tale sentenza l'Inail propone ricorso per cassazione
con unico motivo. L'intimato non si è costituito.
La causa è stata assegnata a queste sezioni unite per la com
posizione del contrasto di giurisprudenza registratosi in ordine
al termine entro il quale l'istituto assicuratore è legittimato a
procedere a revisione dei postumi permanenti derivanti da ma
lattia professionale.
(1) Componendo il contrasto sull'esistenza di un termine di prescri zione o di decadenza oltre il quale l'Inail non può più procedere alla revisione della rendita, le sezioni unite confermano l'indirizzo espresso da Cass. 24 gennaio 2003, n. 1098, Foro it., Mass., 114; 20 gennaio 2003, n. 776, ibid., 82; 11 maggio 2002, n. 6788, id., Rep. 2002, voce
Infortuni sul lavoro, n. 176; 25 novembre 2000, n. 15223, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 150, e 18 novembre 2000. n. 14941, ibid., n. 151, che hanno escluso l'operatività nella fattispecie dell'art. 112 d.p.r. 1124/65, in quanto norma che non contiene alcuna disposizione con riguardo alla
revisione, nel contempo ravvisando nel termine annuale, stabilito dal l'ultimo comma dell'art. 137 d.p.r. cit. con formulazione testuale rife rita alla sola domanda di revisione dell'assicurato, un limite applicabile anche alle revisioni disposte dall'Inail. Tale ultimo aspetto viene con diviso dalle sezioni unite sul rilievo che la differenziazione indotta dalla lettera della norma implica un irragionevole squilibrio delle posi zioni delle parti del rapporto in relazione alla tutela dell'aspettativa del lavoratore al consolidamento della situazione di fatto, per come apprez zata da Corte cost. 6 giugno 1989, n. 318, id., 1990,1, 3339, con nota di
richiami, e Giur. agr. it., 1990, 409, con nota di Gatta. L'orientamento giurisprudenziale contrastante, secondo il quale il
termine di prescrizione di tre anni previsto dall'art. 112 cit. si applica anche alla fattispecie in esame e decorre dalla scadenza del termine di dieci anni (previsto dall'art. 83, 8° comma, d.p.r. cit., per l'ipotesi del l'infortunio sul lavoro) e del termine di quindici anni (stabilito dall'art. 137 cit., per l'ipotesi della malattia professionale), è espresso da Cass. 20 novembre 2000, n. 14959, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 179; 29
settembre 2000, n. 12915, ibid., n. 180; 28 settembre 2000, nn. 12888 e
12897, ibid., nn. 182 e 183; 6 luglio 2000, n. 9046, ibid., n. 215; 1° lu
glio 1999, n. 6746, id., Rep. 1999, voce cit., n. 183; 25 marzo 1986, n.
2127, id.. Rep. 1986, voce cit., n. 368.
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