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sezioni unite civili; ordinanza 10 luglio 2003, n. 10896; Pres. Ianniruberto, Rel. Lupo, P.M....

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sezioni unite civili; ordinanza 10 luglio 2003, n. 10896; Pres. Ianniruberto, Rel. Lupo, P.M. Uccella (concl. conf.); Soc. Fonderie officine meccaniche Tacconi (Avv. Benigni, Franchi) c. Hws Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (Avv. Fano, Ginelli, Rechtsanwalt). Regolamento di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1189/1190-1193/1194 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199155 . Accessed: 28/06/2014 19:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.175 on Sat, 28 Jun 2014 19:08:48 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezioni unite civili; ordinanza 10 luglio 2003, n. 10896; Pres. Ianniruberto, Rel. Lupo, P.M. Uccella (concl. conf.); Soc. Fonderie officine meccaniche Tacconi (Avv. Benigni, Franchi)

sezioni unite civili; ordinanza 10 luglio 2003, n. 10896; Pres. Ianniruberto, Rel. Lupo, P.M.Uccella (concl. conf.); Soc. Fonderie officine meccaniche Tacconi (Avv. Benigni, Franchi) c. HwsHeinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (Avv. Fano, Ginelli, Rechtsanwalt).Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1189/1190-1193/1194Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199155 .

Accessed: 28/06/2014 19:08

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Per sola completezza argomentativa, può, d'altronde, osser

varsi come gli elementi di giudizio ai quali la ricorrente fa rife

rimento, quand'anche rispondenti alla lettura datane dalla stes

sa, non fossero affatto idonei a comprovare la conclusione del

contratto, dal momento che la sussistenza d'eventuali precedenti

rapporti inter partes non dimostrerebbe la costituzione anche

dello specifico rapporto dedotto in giudizio, la deposizione del

legale rappresentante della società vettrice in luogo di quella dell'incaricato alla consegna sarebbe priva di rilevanza, la man

cata contestazione d'una richiesta stragiudiziale di pagamento non avrebbe alcun giuridico significato in difetto della prova del

titolo giustificativo della richiesta stessa, al pari della mancata

contestazione stragiudiziale della fattura.

Quanto a quest'ultima, va infatti, considerato che, sebbene, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commer

ciale e relativa a fornitura di merci o prestazione di servizi, rap

presenti idonea «prova scritta del credito» quale richiesta ex le

ge per l'emissione d'un decreto ingiuntivo, sempre che ne ri

sulti la regolarità amministrativa e fiscale, secondo la nuova

formulazione dell'art. 634, 2° comma, c.p.c. quale introdotta

dalla 1. 20 dicembre 1995 n. 534, non possa tuttavia, anche rap

presentare nel giudizio di merito prova idonea così della certez

za, della liquidità e dell'esigibilità del credito dichiaratovi, co me del fondamento della pretesa.

Giusta quanto ripetutamente evidenziato nella giurisprudenza di questa corte, infatti, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risul

tare documentalmente elementi relativi all'esecuzione d'un

contratto, s'inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipa tivo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di

fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale

rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, ancorché annotata

nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a

prova del contratto ma, al più, può rappresentare un mero indi

zio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicatavi, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine così alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del

contratto, tant'è che contro ed in aggiunta al contenuto della

stessa sono ammissibili prove anche per testimoni dirette a di

mostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (e

pluribus, Cass. 25 giugno 2001, n. 8664, Foro it., Rep. 2001, voce Prova documentale, n. 18; 20 settembre 1999, n. 10160,

id., Rep. 1999, voce cit., n. 41; 26 agosto 1998, n. 8466, id., Rep. 1998, voce Simulazione civile, n. 13; 23 giugno 1997, n.

5573, id., Rep. 1997, voce Prova documentale, n. 25; 18 feb

braio 1995, n. 1798, id., Rep. 1995, voce cit., n. 24). Nella specie, la ricorrente non contesta puntualmente ed ade

guatamente, come richiesto dall'art. 366, n. 4, c.p.c., le ragioni

per le quali il tribunale — peraltro correttamente, per quanto in

precedenza rilevato al riguardo — ha ritenuto inconferenti gli

elementi addotti a prova della conclusione del contratto, onde

quegli stessi elementi non possono, all'evidenza, costituire indi

zi utili a suffragare la verità del medesimo fatto quale presuppo sto nella fattura, dacché la prova formata attraverso una plura lità di presunzioni richiede che queste siano gravi, id est che al

fatto noto sia ricollegabile con ragionevole certezza quello

ignoto, e che siano concordanti, id est che i fatti noti univoca

mente convergano nella dimostrazione del fatto ignoto, requisiti evidentemente non ricorrenti nel momento stesso in cui moti

vatamente si neghi che i fatti noti possano in alcun modo anche

solo far supporre quello ignoto. D'altro canto, le tesi giuridiche cui la pretesa prova della con

segna della merce al vettore avrebbe dovuto, ad avviso di parte ricorrente, fornire supporto risultano del tutto destituite di fon

damento.

Questa corte non ha mai pensato di affermare, neppure nei

datati precedenti (Cass. 19 gennaio 1979, n. 408, id.. Rep. 1979, voce Contratto in genere, n. 97; 8 maggio 1981, n. 3009, id.,

Rep. 1981, voce cit., n. 94) dei quali parte ricorrente riporta una

fuorviata lettura, che, nella compravendita da piazza a piazza tra

commercianti ed avente ad oggetto merce per sua natura desti

nata al commercio, la semplice consegna di questa dal preteso venditore al vettore possa tener luogo, pur non richiedendosi lo

scritto salvi sempre i limiti della prova aliunde dei contratti, della specifica prova della conclusione del contratto in ragione

Il Foro Italiano — 2004.

d'una previa puntuale manifestazione di volontà in tal senso da

parte del preteso compratore; ha, invece, costantemente affer

mato, anche con le surrichiamate decisioni, il ben diverso prin

cipio per cui, una volta che il compratore abbia fatto un'ordina

zione al rappresentante di commercio del venditore su condizio

ni già preventivamente fissate o, comunque, abbia trasmesso

una richiesta di fornitura avente ad oggetto merci il prezzo delle

quali e le relative modalità di pagamento siano predeterminate dal venditore, in tal guisa manifestando la propria volontà di co

stituire il rapporto mediante l'effettuata proposta, per la conclu

sione del contratto non è necessaria la comunicazione formale

dell'accettazione da parte del venditore essendo all'uopo suffi

ciente che questi manifesti tacitamente la propria adesione alla

proposta d'acquisto dando esecuzione al contratto, che in tal

guisa resta concluso, mediante la consegna al vettore della mer

ce ordinatagli (e pluribus, Cass. 11 ottobre 2002, n. 14565, id.,

Rep. 2002, voce Competenza civile, n. 77; 8 gennaio 1996, n.

52, id., Rep. 1996, voce cit., n. 94; 10 novembre 1989, n. 4773,

id., Rep. 1989, voce cit., n. 51; 19 settembre 1985, n. 4707, id.,

Rep. 1985, voce Contratto in genere, n. 131). In difetto, dunque, di qualsiasi idonea prova della previa pro

posta del preteso acquirente e, quindi, della costituzione del

rapporto, il disposto dell'invocato art. 1510, 2° comma, c.c. non

trova applicazione, come correttamente ritenuto dal giudice a

quo. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il

ricorso va, dunque, respinto.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 10 luglio 2003, n. 10896; Pres. Ianniruberto, Rei. Lupo, P.M.

Uccella (conci, conf.); Soc. Fonderie officine meccaniche

Tacconi (Avv. Benigni, Franchi) c. Hws Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (Avv. Fano, Ginelli, Re

chtsanwalt). Regolamento di giurisdizione.

Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settem

bre 1968 — Convenuto straniero — Azione di responsabi lità precontrattuale — Criterio di collegamento in materia

di delitti e quasi delitti — Giurisdizione italiana (Cod. civ., art. 1337; cod. proc. civ., art. 386; 1. 21 giugno 1971 n. 804, ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la com

petenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in mate

ria civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27

settembre 1968: convenzione, art. 5).

L'azione con cui si fa valere la responsabilità precontrattuale di convenuto straniero rientra nella materia dei delitti o quasi delitti di cui all'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles

del 27 settembre 1968, e sussiste la giurisdizione italiana, per essersi realizzato in Italia il comportamento che si assume

non conforme a buona fede e per essersi qui prodotto l'intero

pregiudizio patrimoniale di cui la parte ha chiesto il risarci

mento. (1)

(1) La sentenza in epigrafe è riportata altresì in Guida al dir., 2003, fase. 31, 39, con nota di Sacchettini, Accolto il criterio dell'ubiquità del fatto illecito introdotto dalla giurisprudenza comunitaria.

Nel corso del giudizio, le sezioni unite avevano sottoposto alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale d'interpretazione dell'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles del 1968, chiedendo se l'azione con cui si fa valere responsabilità precontrattuale del convenuto rientri o meno nella materia dei delitti o quasi delitti in detta norma prevista; la Corte

di giustizia con la pronuncia 17 settembre 2002, causa C-334/00, Foro

it., Rep. 2002, voce Giurisdizione civile, n. 79, e Guida al dir., 2002, fase. 41, 97, con nota di Castellaneta, ha risolto affermativamente detta questione interpretativa, con efficacia vincolante per la corte ri

mettente, che è poi passata ad applicare il principio, proprio della giuris

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PARTE PRIMA

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 23 gennaio 1996 la s.p.a. Fonderie officine meccaniche Tac

coni (d'ora in poi: Tacconi) convenne, davanti al Tribunale di

Perugia, la Hws Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH

(d'ora in poi: Hws) con sede in Germania. Chiese l'accerta

mento che il contratto in corso di formazione tra la s.p.a. B.N.

Commercio e finanza (d'ora in poi: B.N.) e la convenuta (avente

per oggetto la compravendita di un impianto di formatura auto

matico), in relazione al quale essa attrice, con il consenso della

Hws, aveva già perfezionato un contratto di leasing con la so

cietà B.N., non si era concluso per l'ingiustificato rifiuto della

Hws di vendere il macchinario alla società di leasing, e quindi

per il mancato rispetto, da parte della società tedesca, dell'ob

bligo di correttezza e di buona fede, con elusione delle aspetta tive di essa attrice, che nella conclusione del contratto aveva

confidato; di conseguenza chiese la condanna della Hws al ri

sarcimento di tutti i danni ad essa cagionati, quantificati in lire

3.000.000.000.

prudenza comunitaria, della «ubiquità del fatto dannoso», da ultimo circostanziato in riferimento al solo danno iniziale.

Ed infatti, la Corte di giustizia con la pronuncia (cit. in motivazione) 19 settembre 1995, causa C-364/93, Foro it., 1996, IV, 341, con nota di Sara valle, Evento dannoso e sue conseguenze patrimoniali: giuris prudenza italiana e comunitaria a confronto, riprendendo il principio espresso da Corte giust. 30 novembre 1976, causa 21/76 (cit. in moti

vazione), id., 1977, IV, 49, e seguito, tra le altre, da Corte giust. 11

gennaio 1990, causa C-220/88, id., 1991, IV, 57, e 429, con nota di C.

Silvestri, Il «locus commissi delieti» come criterio di giurisdizione se condo la convenzione di Bruxelles, secondo il quale il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» si riferisce sia al luogo ove è insorto il danno che a quello ove si è verificato il fatto generatore dello stesso, ne ha limitato la portata, dichiarando che l'inciso non si riferisce al luogo in cui la parte lesa sostiene di avere patito pregiudizio patrimoniale, in

conseguenza di danno iniziale già verificatosi e da essa subito in altro Stato contraente.

Detta limitazione è imposta dalla necessità di non svuotare di conte nuto l'art. 2, 1° comma, della convenzione e di rispettare lo scopo della normativa convenzionale, di determinare attribuzioni di competenza certe e prevedibili; alla stregua di detti principi, come rilevato nelle suindicate pronunce e da Corte giust. 7 marzo 1995, causa C-68/93, id., 1995, IV, 331, la competenza speciale, la cui scelta dipende dall'opzio ne dell'attore, è giustificata dall'esistenza di collegamento particolar mente stretto tra controversia e giudici diversi da quelli dello Stato del domicilio del convenuto, ai fini di buona amministrazione della giusti zia ed economia processuale.

In tal senso, si sono altresì espresse Cass. 10 marzo 2000, n. 57/SU, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 93, e 22 maggio 1998, n. 5145, id., Rep. 1999, voce cit., n. 117.

Sull'interpretazione dell'art. 5, n. 3, della convenzione come atti nente al solo danno iniziale subito dalla parte lesa, si è schierata la dot trina: cfr. Baratta, Sull'interpretazione dell'art. 5, n. 3, della conven

zione di Bruxelles del 1968, in Giust. civ., 1991, 1, 74; Dicey-Morris, The conflicts of laws, Londra, 1993, II, 362; Carbone, Lo spazio giudi ziario europeo. Le convenzioni di Bruxelles e di Lugano, Torino, 1995, 50 ss.; v. altresì, anche sulla giurisprudenza comunitaria, Saravalle, «Forum damili» o «fora damni»?, in Foro it., 1995, IV, 332; Mari. Il diritto processuale civile della convenzione di Bruxelles. I. Il sistema della competenza. Padova, 1999, 249; Salerno, La convenzione di Bruxelles (con la proposta di regolamento comunitario) e la conven zione di Lugano, 3° ed.. Torino, 2000, 81; Mosconi, Diritto internazio nale privato e processuale. Parte generale e contratti, 2" ed., Torino, 2001,46 ss.

Da ultimo, in adesione alla giurisprudenza comunitaria, che ha inteso la nozione di delitto o quasi delitto come relativa a qualsiasi azione con la quale si miri a coinvolgere la responsabilità del convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale di cui all'art. 5, n. 1, della con venzione cit.. v. Cass. 15 novembre 2000, n. 1179/SU, Foro it.. Rep. 2001, voce cit.. n. 92, e Giust. civ., 2001,1, 3011, con nota di Simone, Il criterio speciale di competenza di cui all'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles del 1968 e la giurisdizione del giudice italiano. Nuovi

profili derivanti dall'adozione del regolamento del consiglio 22 dicem bre 2000 n. 44/200I/Ce, che ha di conseguenza escluso che ivi rientri la

fattispecie in cui si fa valere la responsabilità ricondotta a contratto sti

pulato con il convenuto, del quale si chiede l'affermazione di responsa bilità ed il risarcimento del danno.

Si osserva infine che il regolamento 44/2001 /Ce, entrato in vigore il 1° marzo 2002, destinato a sostituire la convenzione di Bruxelles del 1968 tra gli Stati firmatari ad eccezione della Danimarca, ha modificato la dizione della precedente formulazione, disponendo competenza spe ciale «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del

luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire». [M. Di Vir

gilio]

Il Foro Italiano — 2004.

La società convenuta si costituì in giudizio e, sostenendo di

aver concluso il contratto con la Tacconi, eccepì il difetto di

giurisdizione del giudice italiano in presenza di una clausola

compromissoria per arbitrato estero e, subordinatamente, in ap

plicazione dell'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del

27 settembre 1968.

Con ricorso notificato il 16 marzo 1999 la società Tacconi ha

proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ai

sensi dell'art. 41 c.p.c., chiedendo a questa corte di dichiarare

che la giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice ita

liano. La società Hws ha resistito con controricorso, sostenendo

che un contratto di fornitura si era già perfezionato tra le parti e

che tutte le controversie derivanti da tale contratto sono sottopo ste ad arbitrato estero, con conseguente carenza di giurisdizione del giudice italiano.

Le contrapposte tesi delle parti sono state illustrate con me

moria difensiva. Con ordinanza del 26 luglio 2000 questa corte ha sottoposto

alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione pre

giudiziale d'interpretazione dell'art. 5 della citata convenzione

di Bruxelles, chiedendo se l'azione con cui si fa valere la re

sponsabilità precontrattuale di un convenuto rientri o meno nella

materia dei delitti o quasi delitti prevista nel n. 3 del detto art. 5.

Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre

2002, causa C-334/00 (Foro it., Rep. 2002, voce Giurisdizione

civile, n. 79), la Tacconi ha chiesto che fosse disposta la prose cuzione del giudizio.

Acquisite le richieste del pubblico ministero secondo il pro cedimento previsto dal nuovo testo dell'art. 375 c.p.c. introdotto

dall'art. 1 1. 24 marzo 2001 n. 89 (applicabile ai regolamenti di

giurisdizione) e fissata l'udienza di questa corte in camera di

consiglio, ambedue le parti hanno presentato una nuova memo

ria difensiva.

Motivi della decisione. — 1. - La società Tacconi, nel ricorso

per regolamento preventivo di giurisdizione, sostiene che non è

stato raggiunto l'accordo fra essa e la Hws, poiché ad ogni pro

posta ha fatto seguito una risposta non conforme. Essa, lamen

tando un comportamento non corretto della Hws, assume di far

valere la responsabilità precontrattuale della Hws ex art. 1337

c.c„ la quale costituisce una forma di responsabilità extracon

trattuale. In forza dell'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxel

les del 27 settembre 1968, il «luogo in cui l'evento dannoso è

avvenuto» va inteso anche nel senso di luogo in cui si è deter

minato l'evento di danno, e quindi l'impoverimento patrimo niale del soggetto che si pretende leso. Correttamente, perciò, secondo la società istante, il giudizio è stato introdotto davanti

al Tribunale di Perugia, e cioè del luogo dove si è verificata la

perdita lamentata da essa attrice che ha sede colà.

2. - L'oggetto della domanda proposta dalla Tacconi — da

cui si determina la giurisdizione (art. 386 c.p.c.) — consiste

nella responsabilità precontrattuale della società convenuta

Hws, ai sensi dell'art. 1337 c.c.

L'esame della tesi di detta società, secondo cui si sarebbe

perfezionato un accordo tra le due parti, onde non sussisterebbe

il presupposto previsto dal citato art. 1337, appartiene alla va

lutazione del merito della causa, e pertanto non rileva ai fini

della giurisdizione sulla domanda della Tacconi.

Né può dirsi che tale tesi assuma rilievo per la determinazio

ne della giurisdizione nel presente giudizio in relazione alla

clausola compromissoria contenuta nel contratto che, secondo

l'assunto della società Hws, si sarebbe già perfezionato. Come

queste sezioni unite hanno, di recente, precisato, l'accertamento

sull'esistenza e sulla validità di un patto che preveda Un arbi

trato estero, con rinunzia ad ogni tipo di giurisdizione (sia essa

italiana o straniera), non forma oggetto di una questione di giu risdizione perché il dictum arbitrale è un atto di autonomia pri vata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisdizionali (sez. un. 22 luglio 2002, n. 10723, id, 2003,1, 1832).

Spetterà, quindi, al giudice del merito esaminare e decidere

sulla menzionata tesi della società convenuta.

3. - La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità euro

pee in data 17 settembre 2002 ha risolto, con effetto vincolante

nel presente giudizio, la questione interpretativa posta da questa corte, affermando che l'azione con cui si fa valere la responsa bilità precontrattuale della società convenuta rientra nella mate

ria dei delitti o quasi delitti, ai sensi dell'art. 5, n. 3, della con

venzione di Bruxelles.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Consegue che la società di cui si deduce la responsabilità pre contrattuale può essere citata «davanti al giudice del luogo in

cui l'evento dannoso è avvenuto».

4. - Nell'interpretazione di quest'ultima espressione normati

va, la menzionata Corte di giustizia (con la sentenza 30 novem

bre 1976, causa 21/76, Bier, id., 1977, IV, 49) ha chiarito che, qualora il luogo in cui avviene il fatto illecito non coincida con

quello ove è insorto il danno da esso causato, la previsione nor

mativa comprende entrambi i luoghi. La Corte di giustizia,

quindi, ha dato rilievo, ai fini della giurisdizione, sia al luogo del comportamento illecito, sia al luogo in cui si è verificata la

conseguenza dannosa (principio che, in dottrina, si è chiamato

della «ubiquità del fatto illecito»). Questa interpretazione è stata, poi, ribadita dalla stessa Corte

di giustizia (v. soprattutto la sentenza 19 settembre 1995, causa

C-364/93, Marinari, punti 11-12, id., 1996, IV, 341), la quale ha, però, limitato il principio della ubiquità del fatto illecito, precisando che assume rilievo, sempre ai fini della giurisdizio ne, il solo danno iniziale, onde il n. 3 dell'art. 5 della conven

zione di Bruxelles «non si riferisce al luogo in cui la parte lesa

sostiene di avere patito un pregiudizio patrimoniale in conse

guenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un

altro Stato contraente».

Deve, quindi, ritenersi, sulla base dell'orientamento interpre tativo affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee

(competente a pronunziarsi sulla convenzione di Bruxelles: art.

1 del protocollo adottato a Lussemburgo il 3 giugno 1971 e rati

ficato dall'Italia con la 1. 19 maggio 1975 n. 180), che la giuris dizione prevista dall'art. 5, n. 3, di detta convenzione, va riferita

sia al luogo in cui si è verificato il fatto illecito (e cioè la con

dotta e/o l'evento naturalistico che essa abbia causato), sia al

luogo in cui lo stesso fatto ha provocato il danno iniziale.

5. - Applicando il condiviso orientamento interpretativo della

Corte di giustizia sull'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxel

les alla fattispecie della responsabilità precontrattuale, va affer

mato che sussiste la giurisdizione sia del luogo in cui è stato po sto in essere il comportamento del danneggiarne che la parte at

trice (danneggiata) assume non essere conforme a buona fede, sia del luogo (eventualmente diverso) in cui l'attrice ha inizial

mente subito il danno causato da quel comportamento. Il danno da responsabilità precontrattuale che la società Tac

coni ha dedotto di avere subito si è verificato interamente nel

luogo in cui la detta società ha sede, luogo in cui essa ha, altresì

avuto conoscenza delle comunicazioni della Hws del novembre

e dicembre 1995 con le quali, secondo quanto affermato nel

l'atto di citazione, è stata espressa la volontà di non concludere

il contratto su cui si erano svolte le trattative tra le parti. In Ita

lia, quindi, si è avuta la conoscenza del comportamento della

società convenuta che la parte attrice ha sostenuto non essere

conforme a buona fede e si è prodotto, per la stessa, l'intero

pregiudizio patrimoniale di cui si è chiesto il risarcimento, li mitato al c.d. interesse negativo (trattandosi di responsabilità

precontrattuale). Vanno, invece, ritenute irrilevanti le circostanze (indicate

dalla Hws nella parte finale della seconda memoria) che in

Germania si sarebbe dovuto sottoscrivere il contratto ed anche

consegnare l'impianto, perché dette circostanze non modificano

il luogo in cui la società Tacconi ha subito il danno patrimoniale da responsabilità precontrattuale.

6. - In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

7. - La novità della questione relativa alla giurisdizione sulla

domanda di risarcimento del danno da responsabilità precon trattuale sulla base della convenzione di Bruxelles, su cui la

Corte di giustizia delle Comunità europee ha avuto modo di

pronunziarsi per la prima volta, costituisce un giusto motivo di

compensazione delle spese del giudizio di cassazione ed anche

delle spese della fase incidentale davanti alla detta Corte di giu stizia, su cui la decisione è stata rimessa a questa corte (§ 29

della sentenza della Corte di giustizia).

li. Foro Italiano — 2004.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 10 luglio 2003, n. 10839; Pres. Ianniruberto, Est. Miani Cane

vari, P.M. Martone (conci, conf.); Inail (Avv. Catania, Ra

spanti) c. Perini. Cassa Trib. Venezia 14 settembre 1998.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Rendita da malattia professionale — Revisione — Termini (Cod. civ., art. 2946, 2964; d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, t.u. delle di sposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali, art. 83, 112, 137).

Il termine di quindici anni per la revisione della rendita per inabilità derivante da malattia professionale, previsto dal

l'art. 137 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, non è di prescrizione né di decadenza, bensì costituisce delimitazione del periodo entro cui devono verificarsi i miglioramenti in base ai quali l'inail disponga la revisione, anche se con iniziativa succes

siva alla scadenza di tale termine, ma a condizione di aver

comunicato all'interessato l'inizio del relativo procedimento entro l'ulteriore termine di un anno dalla scadenza del quin dicennio, pena il verificarsi di una preclusione che comporta il consolidarsi del trattamento in atto. (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Vene

zia Giuliano Perini conveniva in giudizio l'Inail esponendo che l'istituto assicuratore gli aveva riconosciuto in data 24 giugno 1978 una rendita per malattia professionale e successivamente

gli aveva comunicato la cessazione dell'erogazione del tratta

mento; sia la visita medica (eseguita il 5 luglio 1994) che la re

visione erano state effettuate oltre il quindicesimo anno dalla

costituzione della rendita, in contrasto con il disposto dell'art.

137 t.u. 1124/65. Chiedeva quindi il ripristino della rendita già concessa.

Il pretore adito accoglieva la domanda e il Tribunale di Vene

zia con la sentenza oggi denunciata confermava tale decisione, af

fermando che l'esercizio del potere di revisione da parte dell'Inail

era precluso per decorso del termine, in quanto la visita medica di

revisione doveva essere espletata entro il quindicennio dalla co

stituzione della rendita. Non poteva farsi riferimento all'esercizio

del potere di rettifica, in mancanza di un'espressa domanda di ac

certamento, dal momento che il provvedimento di cessazione del

la rendita era stato assunto in forza dell'art. 137 t.u.

Avverso tale sentenza l'Inail propone ricorso per cassazione

con unico motivo. L'intimato non si è costituito.

La causa è stata assegnata a queste sezioni unite per la com

posizione del contrasto di giurisprudenza registratosi in ordine

al termine entro il quale l'istituto assicuratore è legittimato a

procedere a revisione dei postumi permanenti derivanti da ma

lattia professionale.

(1) Componendo il contrasto sull'esistenza di un termine di prescri zione o di decadenza oltre il quale l'Inail non può più procedere alla revisione della rendita, le sezioni unite confermano l'indirizzo espresso da Cass. 24 gennaio 2003, n. 1098, Foro it., Mass., 114; 20 gennaio 2003, n. 776, ibid., 82; 11 maggio 2002, n. 6788, id., Rep. 2002, voce

Infortuni sul lavoro, n. 176; 25 novembre 2000, n. 15223, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 150, e 18 novembre 2000. n. 14941, ibid., n. 151, che hanno escluso l'operatività nella fattispecie dell'art. 112 d.p.r. 1124/65, in quanto norma che non contiene alcuna disposizione con riguardo alla

revisione, nel contempo ravvisando nel termine annuale, stabilito dal l'ultimo comma dell'art. 137 d.p.r. cit. con formulazione testuale rife rita alla sola domanda di revisione dell'assicurato, un limite applicabile anche alle revisioni disposte dall'Inail. Tale ultimo aspetto viene con diviso dalle sezioni unite sul rilievo che la differenziazione indotta dalla lettera della norma implica un irragionevole squilibrio delle posi zioni delle parti del rapporto in relazione alla tutela dell'aspettativa del lavoratore al consolidamento della situazione di fatto, per come apprez zata da Corte cost. 6 giugno 1989, n. 318, id., 1990,1, 3339, con nota di

richiami, e Giur. agr. it., 1990, 409, con nota di Gatta. L'orientamento giurisprudenziale contrastante, secondo il quale il

termine di prescrizione di tre anni previsto dall'art. 112 cit. si applica anche alla fattispecie in esame e decorre dalla scadenza del termine di dieci anni (previsto dall'art. 83, 8° comma, d.p.r. cit., per l'ipotesi del l'infortunio sul lavoro) e del termine di quindici anni (stabilito dall'art. 137 cit., per l'ipotesi della malattia professionale), è espresso da Cass. 20 novembre 2000, n. 14959, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 179; 29

settembre 2000, n. 12915, ibid., n. 180; 28 settembre 2000, nn. 12888 e

12897, ibid., nn. 182 e 183; 6 luglio 2000, n. 9046, ibid., n. 215; 1° lu

glio 1999, n. 6746, id., Rep. 1999, voce cit., n. 183; 25 marzo 1986, n.

2127, id.. Rep. 1986, voce cit., n. 368.

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