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sezioni unite civili; ordinanza 11 febbraio 2002, n. 1945; Pres. Panzarani, Rel. Sabatini, P.M....

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sezioni unite civili; ordinanza 11 febbraio 2002, n. 1945; Pres. Panzarani, Rel. Sabatini, P.M. Pivetti (concl. conf.); Mercolini e altro (Avv. Cerasa) c. Proc. reg. Corte conti Lazio, Martini (Avv. Correale), Pasqualini (Avv. Frascaroli), Bosca e altri; Pasquazzi e altro (Avv. D'Amelio) c. Proc. reg. Corte conti Lazio, Bosca e altri. Regolamento di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1407/1408-1411/1412 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198346 . Accessed: 24/06/2014 22:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.156 on Tue, 24 Jun 2014 22:09:39 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezioni unite civili; ordinanza 11 febbraio 2002, n. 1945; Pres. Panzarani, Rel. Sabatini, P.M. Pivetti (concl. conf.); Mercolini e altro (Avv. Cerasa) c. Proc. reg. Corte conti Lazio,

sezioni unite civili; ordinanza 11 febbraio 2002, n. 1945; Pres. Panzarani, Rel. Sabatini, P.M.Pivetti (concl. conf.); Mercolini e altro (Avv. Cerasa) c. Proc. reg. Corte conti Lazio, Martini(Avv. Correale), Pasqualini (Avv. Frascaroli), Bosca e altri; Pasquazzi e altro (Avv. D'Amelio) c.Proc. reg. Corte conti Lazio, Bosca e altri. Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1407/1408-1411/1412Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198346 .

Accessed: 24/06/2014 22:09

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1407 PARTE PRIMA

confronti dell'Assitalia proprio sul punto relativo al massimale; solo l'Assitalia aveva rinunciato alla sentenza mentre il giudizio era proseguito nei confronti di tutte le parti con la fissazione

dell'udienza collegiale. Né osserva, era risolutiva dei problemi la decisione del giudi

ce d'appello di tenere separate le questioni relative alla misura

del risarcimento posto a carico dell'assicuratore e del responsa bile del sinistro potendo essa dar luogo al formarsi di giudicati tra loro contrastanti. Poteva infatti ben verificarsi l'ipotesi che

l'Assitalia, con una sentenza, vedesse limitato il proprio obbligo alla somma prevista dalla legge (art. 21, ultimo comma, 1.

990/69), mentre con l'altra lo vedesse fissato in misura di gran

lunga superiore all'importo di lire 75.000.000 a causa dell'ac

coglimento della domanda di manleva da lui proposta. La censura è fondata e merita accoglimento. L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruttoria di cui al

l'art. 186 quater c.p.c. non è utilizzabile nel processo cumulato

se non previa separazione del cumulo.

E ciò, va precisato, vuoi per ragioni testuali, vuoi per ragioni funzionali.

Dal primo punto di vista perché, come è dato evincere dal

chiaro dettato normativo, il giudice, quando pronuncia l'ordi

nanza, deve liquidare le spese: ma la liquidazione non è possi bile se l'intera materia del contendere non è esaurita dall'ordi

nanza, se restano cioè altre ordinanze non coinvolte nell'ordi

nanza in questione (e non è dubbio che nella specie, accanto alla

domanda principale avanzata dagli attori all'indirizzo del Ca

polea e dell'assicuratore, altra ne risultava proposta — di man

leva — dal Capolea all'indirizzo di quest'ultimo). Dal secondo perché lo scopo dell'istituto — come dimostra la

possibilità che l'ordinanza in esame sostituisca la sentenza — è

quello di semplificare lo scopo del processo: mentre sorgerebbe ro complicazioni difficilmente districabili ove se ne ammettesse l'utilizzabilità anche in caso di processo cumulato.

Ed è di tutta evidenza, a maggior ragione, che ove in siffatta

ipotesi l'ordinanza in questione venisse — erroneamente —

adottata, essa non potrebbe in alcun caso sostituire la sentenza.

E poiché nella specie ci si trovava dinanzi ad un processo cumulato (nel quale, come si è detto, accanto alla domanda

principale di risarcimento danni avanzata dagli attori, altra, su

bordinata, ne risultava pendente, proposta dal Capolea ed avente

ad oggetto il contenuto ed i limiti dell'obbligazione di garanzia) e non si versava in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 279, n.

5, c.p.c. — nelle quali il giudice può emettere una sentenza de

finitiva per una delle cause cumulate separandole dalle altre —

in quanto in questo caso il cumulo non poteva essere sciolto

trattandosi di causa nella quale, secondo la previsione dell'art.

23 1. 990/69 (che impone lo svolgimento di un unico processo nei confronti di tutte le parti), sussiste il litisconsorzio necessa

rio, l'ordinanza in parola non poteva essere adottata e, a fortio

ri, e prescindendo dal fatto che alla sentenza avesse rinunciato

solo qualcuno degli intimati e non tutti, non essendo suscettibile

di sostituire la sentenza, non poteva essere gravata d'appello. In accoglimento di tale motivo, l'impugnata sentenza va per

tanto cassata e, pronunciando nel merito, a norma dell'art. 384

c.p.c., l'appello va dichiarato inammissibile.

Sussistendovi giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, 2° comma,

c.p.c., va disposta la compensazione delle spese del giudizio

d'appello e di quelle di cassazione.

Gli atti vanno quindi rimessi per l'ulteriore corso al Tribunale

di Roma che procederà, attenendosi agli esposti principi, al rie same della causa. (Omissis)

Il Foro Italiano — 2002.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 11 febbraio 2002, n. 1945; Pres. Panzarani, Rei. Sabatini, P.M.

Pivetti (conci, conf.); Mercolini e altro (Avv. Cerasa) c.

Proc. reg. Corte conti Lazio, Martini (Avv. Correale), Pa

squalini (Avv. Frascaroli), Bosca e altri; Pasquazzi e altro

(Avv. D'Amelio) c. Proc. reg. Corte conti Lazio, Bosca e al

tri. Regolamento di giurisdizione.

Giurisdizione civile — Regolamento preventivo

— Docu

menti difensivi — Forma del controricorso (Cod. proc. civ., art. 41,370).

Responsabilità contabile e amministrativa — Azienda muni

cipalizzata comunale — Amministratori — Percezione di

tangenti — Responsabilità — Giurisdizione del giudice ordinario (R.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, approvazione del

t.u. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da

parte dei comuni e delle province, art. 2; r.d. 3 marzo 1934 n.

383, approvazione del t.u. della legge comunale e provinciale, art. 251-265).

In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, non è con

sentito alle parti di depositare documenti difensivi se non

nella forma del controricorso notificato nel termine di leg

ge• (1) Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in materia di re

sponsabilità degli amministratori di un'azienda municipaliz zata per il danno da essi arrecato al comune come conse

guenza della percezione di tangenti in occasione dell'ag

giudicazione di appalti per la costruzione di un'opera pub blica. (2)

(1) Cfr., cit. in motivazione, Cass. 17 ottobre 1992, n. 11436, Foro

it., Rep. 1992, voce Giurisdizione civile, n. 202.

(2) 1. - Nel dichiarare la giurisdizione dell'a.g.o. per l'accertamento

del danno determinato dalla percezione di tangenti, accertata in giudi zio penale, da parte di amministratori (presidenti succedutisi nel tempo,

componenti della commissione amministratrice, direttore generale) di

un'azienda municipalizzata (l'Acea - Azienda comunale elettricità ed

acque di Roma), la sentenza richiama due orientamenti, diversi ma

convergenti, della propria giurisprudenza (da notare che la vicenda ri

saliva ad epoca antecedente l'entrata in vigore della 1. 142/90, la quale ridefinì le forme di gestione dei servizi pubblici locali, prevedendo, per

quelli di natura imprenditoriale, le figure della concessione a terzi, del

l'azienda speciale o della società a prevalente capitale pubblico locale

[art. 22-23]; unificò i regimi della responsabilità degli amministratori e

dei dipendenti degli enti locali, attribuendo alla Corte dei conti la giu risdizione in materia di responsabilità amministrativa e contabile degli uni e degli altri [art. 58], laddove, secondo il t.u.l.c.p. 383/34, la Corte dei conti era competente soltanto per l'accertamento di responsabilità contabili, dette anche «formali», degli amministratori; infine, abrogò espressamente

— con l'eccezione di poche disposizioni — il t.u.l.c.p. del 1934 [art. 64]).

Il primo è quello per cui la responsabilità degli amministratori di aziende municipalizzate preesistenti alla 1. 142/90 resta regolata dalle

disposizioni — benché abrogate dalla 1. n. 142 — degli art. 251-265

t.u.l.c.p. 383/34, che limitavano la giurisdizione della Corte dei conti all'accertamento delle sole responsabilità contabili o formali in cui essi fossero incorsi (Cass. 18 dicembre 1998, n. 12708, Foro it., Rep. 1999, voce Responsabilità contabile, n. 674, e Riv. Corte conti, 1998, fase. 6,

208). Su questa base, la sentenza in epigrafe argomenta che, siccome il «danno da tangente» è certamente estraneo alla violazione di mere norme contabili, essendo — invece — l'effetto di comportamenti dolo si o gravemente colposi, la relativa giurisdizione non può che apparte nere al giudice ordinario (mette conto ricordare, peraltro, che già Corte cost. 23 marzo 1983, n. 72, Foro it., 1983, I, 1524, aveva escluso la

natura «oggettiva» della c.d. responsabilità formale, riconducendola nell'ambito dell'ordinaria responsabilità amministrativa, fondata sugli elementi precipui del dolo e della colpa).

11 secondo orientamento è quello che assimila tout court le aziende

municipalizzate e, poi, le aziende speciali ex 1. 142/90 agli enti pubblici economici, in quanto caratterizzate da un'organizzazione distinta ri

spetto a quella del comune o della provincia e dallo svolgimento di un'attività economica con modalità e strumenti di natura tipicamente imprenditoriale, con conseguente giurisdizione dell'a.g.o. sulla respon sabilità degli amministratori e dipendenti, ovvero sulle controversie aventi ad oggetto l'attività contrattuale dell'azienda (Cass. 6 giugno 1997, n. 5085, id., Rep. 1998, voce Comune, n. 425; 15 dicembre 1997, n. 12654, ibid., voce Responsabilità contabile, n. 52, e Giust. civ., 1998, I, 2273, con nota di Visca, Natura giuridica dell'Amtab e conse

guente giurisdizione del giudice ordinario in tema di responsabilità degli amministratori; 4 agosto 1998, n. 7639, Foro it., 1999, I, 1223,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Motivi della decisione. — 1. - I due ricorsi, proposti da parti diverse dello stesso procedimento, devono essere riuniti.

2. - L'«atto di costituzione» e la «memoria» — così qualifi cati —, rispettivamente del Pasqualini e del Martini, sono

inammissibili perché non sono stati notificati ma solo depositati

con nota di richiami; 9 aprile 1999, n. 231/SU, id., Rep. 1999, voce cit., n. 675, e Riv. Corte conti, 1999, fase. 2, 108; 29 novembre 1999, n.

829/SU, Foro it., 2000, I, 3261; 7 marzo 2001, n. 96/SU, id, 2001, I, 2543, con nota di Carrozza), salvo nel caso di responsabilità per danni

prodotti nell'esercizio di poteri organizzativi di natura pubblicistica, per il quale la giurisdizione appartiene, invece, alla Corte dei conti

(Cass. 11436/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 608; 29 novembre 1999, n. 829/SU, cit.). Con queste premesse, va da sé che il «danno da tan

gente» non è il risultato di un'attività amministrativa, ma si inserisce nello svolgimento di un'attività negoziale, suscettibile di valutazione unicamente «sotto il profilo delle norme regolamentari e del principio di correttezza» (così, cit. in motivazione, Cass. 5085/97, cit.).

Resta il problema, già discusso su queste colonne (D'Auria, Brevis sime in tema di giurisdizione sulla responsabilità degli amministratori di enti pubblici economici, id., 1999, I, 577), che riguarda l'effettività

dell'obbligazione di risarcimento nei confronti dell'azienda, a questa essendo unicamente rimesso di esperire la relativa azione davanti al

l'a.g.o. La natura di enti economici delle aziende municipalizzate e delle

aziende speciali comporta, naturalmente, la giurisdizione dell'a.g.o. in ordine alle controversie di lavoro dei loro dipendenti. Per tutte, v. Cass. 28 dicembre 2001, n. 16218, id., Mass., 1302; 27 maggio 1999, n.

296/SU, id., Rep. 2000, voce Impiegato dello Stato, n. 321; 7 agosto 1998, n. 7752, id., Rep. 1998, voce cit., n. 260; 25 maggio 1998, n.

5199, ibid., n. 261; 6 febbraio 1998, n. 1274, ibid., n. 258; 18 dicembre

1997, n. 12831, id., Rep. 1999, voce Servizi municipalizzati, n. 13; nonché, con riguardo all'Acea, cit. in motivazione, Cass. 29 ottobre

1980, n. 5800, id., Rep. 1981, voce Impiegato dello Stato, n. 119. Sul riparto di giurisdizione in tema di controversie relative ad appalti

pubblici banditi da aziende speciali degli enti locali, v., di recente, Cass. 2 dicembre 1998, n. 12200, id., 1999, I, 1223, con nota di richia

mi; n. 7639 del 1998, cit. Nel senso che, dopo l'entrata in vigore degli art. 33 e 35 d.leg. 80/98, rientrano nella giurisdizione del giudice am ministrativo le controversie concernenti le gare d'appalto di rilievo co munitario bandite da un'azienda speciale, v. Cass. 12200/98, cit.; 13 febbraio 1999, n. 64/SU, ibid., 2275, con nota di Fracchia, Appalti pubblici al di sopra della soglia comunitaria, giurisdizione del giudice amministrativo e art. 33 d.leg. 80/98.

In generale, sul difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità di amministratori e dipendenti di enti pubblici eco nomici per danni arrecati agli enti medesimi nell'esercizio delle loro funzioni o mansioni, v., da ultimo, Cass. 17 luglio 2001, n. 9649, id., 2001,1, 2790, con nota di D'Auria.

Sul «danno da tangente» subito da pubbliche amministrazioni diverse

dagli enti economici (e dalle amministrazioni e aziende ad essi assimi

lati) e sulla conseguente giurisdizione della Corte dei conti, v. Cass. 28 dicembre 2001, n. 16215, id, Mass., 1302; 4 aprile 2000, n. 98/SU, id, 2000,1, 2790, con nota di Lorelli.

II. - Tema diverso da quello affrontato dalla sentenza in epigrafe è

quello della sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti dei

soggetti, anche privati (ad esempio, società per azioni) e «in dominio» dell'ente locale, che assumano, per effetto del «maneggio» di risorse

pubbliche (finanziarie o patrimoniali), la qualità di «agenti contabili» ed abbiano, in quanto tali, l'obbligo di «rendere il conto» della loro ge stione. In argomento, v. Cass. 9 ottobre 2001, n. 12367, id., 2002, I, 440, con nota di richiami.

III. - Sul processo di progressiva privatizzazione delle aziende degli enti locali per la gestione dei servizi pubblici, v. Bonelli-Roli, Priva

tizzazioni, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 2000, aggiorna mento IV, 995 ss., 1011 ss.

La materia dei servizi pubblici è stata, ora, completamente ridise

gnata dalla legge finanziaria 2002 (1. 448/01, art. 35), secondo criteri di liberalizzazione del settore e di concorrenzialità nell'erogazione dei servizi. La nuova disciplina è commentata da Dugato, I servizi pubblici degli enti locali, in Giornale dir. amm., 2002, 218 ss.

IV. - Per informazione, l'Acea ha mutato, a partire dal 1999, la sua

denominazione in quella di «azienda comunale energia e ambiente», fermo restando l'acronimo.

Dal 1998, è divenuta una società per azioni, con capitale interamente

posseduto dal comune di Roma. Alla fine del 1998, il comune deliberò una parziale privatizzazione dell'azienda, attraverso il collocamento sul

mercato azionario di una quota pari al quarantanove per cento del ca

pitale sociale. Dal 1999, la società è quotata in borsa. Oggi, è un grup po industriale che opera — a livello nazionale e internazionale — nei settori dell'acqua, dell'energia elettrica e dei servizi di telefonia.

Sulla storia dell'Acea, fino alle ultime vicende qui ricordate, v. Bat

tilossi, Acea di Roma. 1909-2000. Da azienda municipale a gruppo di

servizi, Milano, 2001.

Il Foro Italiano — 2002.

in cancelleria: essendo infatti costoro parti del procedimento

principale, e come tali destinatari della notifica anche dei ricorsi ora in esame, essi avrebbero potuto svolgere attività difensiva — sia pure, come hanno fatto con gli atti suddetti, in adesione

alle tesi prospettate nei ricorsi — nella forma del controricorso

(art. 370 c.p.c.), che non è stata invece osservata.

Deve, infatti, ribadirsi che, mentre non è ammissibile in sede

di regolamento preventivo di giurisdizione l'intervento in causa di soggetti che non siano parti, anche in senso formale, della

causa, in pendenza della quale il regolamento viene proposto

(Cass., sez. un., 1282/82, Foro it., 1982,1, 1596), quanto, inve ce, ai soggetti che, come nella specie il Pasqualini ed il Martini, hanno tale veste, l'intervento deve svolgersi nelle forme del

l'ordinario procedimento per cassazione, cui rinvia l'art. 41, 1°

comma, c.p.c., e, quindi, a mezzo di controricorso notificato nel

termine di legge (v. Cass., sez. un., 11436/92, id., Rep. 1992, voce Giurisdizione civile, n. 202) quanto all'applicabilità del l'art. 371 c.p.c.).

3. -1 ricorrenti osservano, a sostegno della tesi della giurisdi zione del giudice ordinario, che l'Acea deve essere configurata

quale ente pubblico economico e che l'attività da loro posta in

essere, ed in relazione alla quale è stata ravvisata la responsabi lità amministrativa, inerisce esclusivamente al profilo gestionale dell'azienda: tesi che ha trovato l'adesione anche del procurato re generale presso questa Suprema corte.

Al contrario, il procuratore regionale controricorrente afferma

che, trattandosi di fatti antecedenti la definitiva applicazione della disciplina dettata dagli art. 22 e 23 1. n. 142 del 1990 in materia di aziende speciali, l'Acea deve essere qualificata come

azienda municipalizzata secondo la normativa preesistente e, come tale, organismo privo di personalità giuridica e di auto nomia imprenditoriale e dipendente dal comune, che svolgeva attività a questo direttamente imputabile e che non poteva non

risentire della natura non economica dell'ente gestore del quale aveva acquisito tutte le caratteristiche strutturali e funzionali; da

tali premesse trae che, trattandosi di illecito esercizio di poteri

pubblici, e non certo di svolgimento di attività imprenditoriale, la giurisdizione appartiene al giudice contabile; aggiunge che, non essendo stata esercitata l'azione civile nei processi penali, essa, ove fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, sarebbe con tutta probabilità prescritta per avvenuta maturazio

ne dei relativi termini. Osserva la corte che quest'ultima argomentazione è irrile

vante, giacché il riparto di giurisdizione deve essere operato sulla base delle relative norme, senza che la scelta corrispon dente possa essere influenzata dal regime della prescrizione, che

riguarda il merito.

In tema di responsabilità di amministratori o dipendenti di

aziende municipalizzate preesistenti alla 1. 8 giugno 1990 n. 142

sull'ordinamento delle autonomie locali e per fatti anteriori —

come nella specie — ai provvedimenti di adeguamento di cui

all'art. 23 di detta legge, la questione del riparto di giurisdizione è stata già affrontata da queste sezioni unite e risolta (sent. 18

dicembre 1998, n. 12708, id., Rep. 1999, voce Responsabilità contabile, n. 674) nel senso che esse vanno qualificate, ai sensi

dell'art. 2 r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, come organi dell'ente

pubblico privi di personalità giuridica ma dotati soltanto di au

tonomia gestionale, finanziaria e contabile; da ciò la stessa sen

tenza ha tratto la persistente transitoria vigenza ed applicabilità del t.u. della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934 n.

383, la conseguente giurisdizione della Corte dei conti nel solo

caso di responsabilità formali o contabili, tipizzato dagli art. 251

ss. di detto decreto, e la giurisdizione, invece, del giudice ordi

nario per le diverse fattispecie, di cui agli art. 261, 263, 264 e

265 stesso decreto, qualificate dal dolo o dalla colpa grave del

l'agente. Ad analoghe conclusioni perviene, in punto di giurisdizione e

sia pure sulla base di un percorso argomentativo in parte diver

so, l'indirizzo (seguito, da ultimo, da Cass., sez. un., 7 marzo

2001, n. 96/SU, id., 2001,1, 2543, e 4 agosto 1998, n. 7639, id., 1999, I, 1223, e, proprio con riferimento all'Acea, già da Cass., sez. un., 29 ottobre 1980, n. 5800, id., Rep. 1981, voce Impie

gato dello Stato, n. 119), secondo il quale dette aziende erano

strutturate distintamente ed autonomamente dall'organizzazione

pubblicistica del comune e svolgevano attività economica con

modalità e strumenti di natura tipicamente imprenditoriale sì da

essere equiparate agli enti pubblici economici, donde la giuris

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PARTE PRIMA

dizione del giudice ordinario salvo che nel caso di responsabi lità per danni arrecati dagli amministratori all'ente nell'eserci

zio di poteri organizzativi di natura pubblicistica, per la quale ricorre invece la giurisdizione del giudice contabile.

Nella specie, trattandosi — secondo lo svolgimento dei fatti

quali esposti nell'atto di citazione — di percezione di tangenti in relazione ad appalti conferiti dall'azienda, deve escludersi

che ricorre un'ipotesi di responsabilità formale, o comunque che

il danno investa l'esercizio di poteri organizzativi di natura

pubblicistica, ed affermarsi, conseguentemente, la giurisdizione del giudice ordinario.

Non vale obiettare, come invece fa il controricorrente, che la

condotta posta in essere dagli odierni ricorrenti deve essere in

definitiva imputata al comune: la tesi è infatti resistita dai già citati art. da 251 a 265 della legge comunale e provinciale del

1934, i quali attribuiscono rilievo decisivo alle modalità attra verso le quali la condotta stessa si svolge e non già agli effetti

che essa è destinata a produrre.

Parimenti, non esclude l'attività gestionale dell'azienda, nel

corso della quale i fatti furono commessi, che le tangenti furono

promesse ed elargite in occasione o connessione con l'aggiudi cazione di appalti, giacché la delibera, che disponga l'aggiudi cazione di un appalto per la realizzazione di un'opera pubblica, non configura un'espressione di potestà amministrativa discre

zionale ma esprime un'attività negoziale da valutare sotto il

profilo delle norme regolamentari e del principio di correttezza

(Cass., sez. un., 6 giugno 1997, n. 5085, id., Rep. 1998, voce Comune, nn. 425, 446).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 1° feb

braio 2002, n. 1287; Pres. Grieco, Est. Plenteda, P.M. Ce

niccola (conci, conf.); Macrì (Avv. Messina) c. Banca na

zionale del lavoro (Avv. De Angelis, Pepe). Cassa App. Ca

tanzaro 23 febbraio 1999.

Contratti bancari — Conto corrente bancario — Interessi

ultralegali — Determinazione — Rinvio alle condizioni

praticate usualmente su piazza — Nullità (Cod. civ., art.

1284; 1. 17 febbraio 1992 n. 154, norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, art. 4, 6; d.leg. 1° settembre 1993 n. 385, t.u. delle leggi in materia

bancaria e creditizia, art. 117, 118). Contratti bancari — Conto corrente bancario — Interessi

ultralegali —

Approvazione dell'estratto conto — Irrile

vanza (Cod. civ., art. 1284; d.leg. 1° settembre 1993 n. 385, art. 117).

E nulla la clausola, inserita nel contratto di conto corrente

bancario, con la quale si rinvia, per la determinazione del

tasso di interessi ultralegale, alle condizioni praticate usual

mente dalle aziende di credito su piazza, poiché si tratta dì

criteri estrinseci inidonei a consentire un'oggettiva determi

nabilità del tasso convenzionale. ( 1 ) Posto che la determinazione del tasso di interesse ultralegale

richiede la specifica pattuizione per iscritto, l'approvazione tacita degli estratti conto periodici non vale a sanare l'origi nario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requi sito della determinabilità. (2)

(1-2) Con la sentenza in epigrafe, i giudici della Suprema corte con solidano il fresco orientamento giurisprudenziale che, con riguardo alla «misura» degli interessi passivi relativi ai contratti bancari, considera nulla la clausola di rinvio agli usi praticati dalle aziende di credito su

piazza per l'assenza di parametri nazionali omogenei idonei a consenti re una concreta determinazione del tasso di riferimento (v. Cass. 19 lu

glio 2000, n. 9465, Foro it., 2001, I, 155; 11 agosto 1998, n. 7871, id.,

Il Foro Italiano — 2002.

Svolgimento del processo. — Macrì Ada e La Grotteria Vin

cenzo — la prima quale fideiubente — proposero opposizione al

decreto ingiuntivo del presidente del Tribunale di Cosenza del

31 ottobre 1995, che aveva loro ingiunto di pagare alla Banca

nazionale del lavoro la somma di lire 255.955.986, portata dal

saldo del conto corrente 3193, e quella di lire 36.000.000 del

conto corrente speciale 280708, oltre interessi del sedici per cento con capitalizzazione trimestrale dal 1° luglio 1995. Conte

starono gli opponenti l'esistenza di validi atti scritti costitutivi

del rapporto contrattuale e impugnarono gli estratti conto perché non rispondenti all'effettiva loro situazione debitoria, per essere

stati conteggiati passività inesistenti e interessi non dovuti.

La Banca nazionale del lavoro resistette all'opposizione che il

tribunale rigettò con sentenza 23 ottobre - 16 novembre 1996, contro la quale La Grotteria e Macrì proposero impugnazione, lamentando che fossero stati ritenuti probanti gli estratti conto

trimestrali; che fosse stata ritenuta valida la clausola di rinvio

Rep. 1999, voce Interessi, n. 27; 23 giugno 1998, n. 6247, ibid., n. 26; 8 maggio 1998, n. 4696, ibid., voce Contratti bancari, n. 62; in senso

contrario, v., da ultimo, Cass. 9 dicembre 1997, n. 12453, id., Rep. 1998, voce cit., n. 34, e Giur. it., 1998, 1644, con nota di M. Massiro

ni; 16 giugno 1997, n. 5379, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 67). Nella giurisprudenza di merito, l'uniformità di orientamento, rappre

sentata dalle pronunce che comminano la nullità della clausola di rinvio

agli usi contenuta nei contratti stipulati anteriormente alla I. 154/92 (v. Trib. Terni 16 gennaio 2001, id., 2001, I, 1772; Trib. Monza 4 febbraio

1999, id., 1999, 1, 1340; Trib. Busto Arsizio 15 giugno 1998, Trib.

Roma 19 febbraio 1998 e Pret. Catania, decr. 30 luglio 1998, id., 1998, I, 2997, con nota di A. Palmieri; Trib. Trani, decr. 27 febbraio 1998, ibid., 2566), è interrotta da Trib. Monza 2 marzo 1999, id., 1999, I, 1340, che, diversamente, attribuisce validità alla proposizione contrat tuale con la quale si rimanda ai tassi medi praticati su piazza, in consi

derazione proprio della presunta oggettività del dato estrinseco richia mato.

A «correggere» l'originario vizio di nullità della pattuizione ultrale

gale, prodotto dalla mancanza del requisito della determinabilità, non

può soccorrere la determinazione ex post del saggio di interessi comu nicata al correntista attraverso l'invio degli estratti conto periodici. In

fatti, il Supremo collegio, oltre a contestare il «momento» della quanti ficazione del tasso di interessi applicato, che «esige a priori» una de terminazione (art. 1346 c.c.) «al punto che non può essere individuato

successivamente», ritiene che l'unilaterale «decisione» circa il quantum degli interessi non possa essere portata a conoscenza dell'altro soggetto attraverso l'invio di estratti conto, la cui finalità è quella di fornire rag guagli sulle operazioni di volta in volta contabilizzate e «non anche di ottenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in di fetto di espresso dissenso». Di qui a negare che l'approvazione tacita dell'estratto conto possa assolvere l'onere della forma scritta imposto dall'art. 1284, 3° comma, c.c. il passo è breve, proprio in ragione della distinzione che occorre tracciare tra il rapporto sottostante e i riferi menti contabili indicati nell'estratto conto.

Sul punto è stato osservato (cfr. Marziale-Iannelli-Manzo-Bellini, in Nuova rassegna di giurisprudenza sul codice civile a cura di Ruper to e Sgroi, Milano, 1994, IV, 2, 3620) che in tale ipotesi si è in presen za di un comportamento tipizzato a cui il legislatore ha attribuito un si

gnificato predeterminato, legalmente vincolante, per l'impossibilità di

provare un diverso proposito del correntista (in questi termini, Bile, In tema di approvazione dell'estratto conto corrente bancario, in Banca, borsa, ecc., 1960, II, 592).

La dottrina maggioritaria, concordando sulla necessità di distinguere l'aspetto sostanziale del rapporto da quello contabile, osserva che l'ap provazione dell'estratto conto inerisce esclusivamente alla realtà mate riale rappresentata (partite a credito e a debito), non già alla validità del titolo giuridico sottostante dal quale esse derivano (cfr. Maimeri-Nigro

Santoro, Contratti bancari, Milano, 1991,1, 364). La giurisprudenza di legittimità e di merito ha espresso sul punto pa

rere conforme (v., a titolo esemplificativo, Cass. 10 ottobre 1996, n.

8851, Foro it., Rep. 1997, voce Interessi, n. 17; 18 novembre 1994, n.

9791, id., Rep. 1995, voce Contratti bancari, n. 53; 6 novembre 1993, n. 11020, id., Rep. 1994, voce cit., n. 45; Trib. Roma, decr. 29 settem bre 1999, Banca, borsa, ecc., 2001, II, 359; Trib. Pescara 7 marzo

1995, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 35), ribadendo che la forma

scritta, richiesta per la pattuizione di interessi ultralegali, deve ritenersi non soddisfatta per effetto dell'approvazione anche ripetuta da parte del debitore degli estratti conto, avendo tale atto natura puramente ricogni tiva e come tale non probante dell'esistenza di un accordo sottostante.

Di tenore opposto sono alcune pronunce rese dal tribunale parteno peo (sent. 25 novembre 1997, id., Rep. 1999, voce Interessi, n. 29, e 13 novembre 1986, id., Rep. 1988, voce Contratti bancari, n. 66), secondo le quali gli estratti conto non impugnati, da cui risulta applicato un tas so di interesse superiore, hanno natura ricognitivo-negoziale e come tali sono vincolanti, oltre che per il creditore, anche per i suoi garanti.

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