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sezioni unite civili; ordinanza 11 febbraio 2003, n. 2063; Pres. Corona, Rel. Sabatini, P.M. Nardi...

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sezioni unite civili; ordinanza 11 febbraio 2003, n. 2063; Pres. Corona, Rel. Sabatini, P.M. Nardi (concl. conf.); Pepe e altri (Avv. Chiarenza) c. Istituto autonomo case popolari di Catania. Regolamento di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 11 (NOVEMBRE 2003), pp. 3091/3092-3101/3102 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197886 . Accessed: 24/06/2014 23:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.73.34 on Tue, 24 Jun 2014 23:37:43 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; ordinanza 11 febbraio 2003, n. 2063; Pres. Corona, Rel. Sabatini, P.M. Nardi(concl. conf.); Pepe e altri (Avv. Chiarenza) c. Istituto autonomo case popolari di Catania.Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 11 (NOVEMBRE 2003), pp. 3091/3092-3101/3102Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197886 .

Accessed: 24/06/2014 23:37

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3091 PARTE PRIMA 3092

Rispetto ad esse difettano momenti di rilievo pubblicistico, come è reso evidente anche dal disposto dall'art. 63 d.leg. 30

marzo 2001 n. 165, che appunto devolve alla giurisdizione del

giudice ordinario (3° comma) le controversie «relative alle pro cedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 40», ivi com

presa quella integrativa, espressamente menzionata nel titolo

della norma così richiamata, oltre che specificamente discipli nata dal 3° comma della medesima.

Né vale obiettare, facendo leva sul mero dato letterale, che il

richiamo non opera quante volte non vengano in contestazione

le «procedure» contrattuali, ma la validità o l'efficacia di de

terminate clausole.

Sul piano sistematico è agevole osservare che la ratio della

devoluzione alla giurisdizione ordinaria si ricollega, giusta le

superiori considerazioni, al tipo di situazioni giuridiche sogget tive implicate dalle vicende dell'autonomia contrattuale, la cui

natura, a questi fini, come rileva nella fase procedimentale e

precontrattuale, così si impone, ed a maggior ragione, una volta

che il contratto sia stato effettivamente concluso, di guisa che la

menzione delle «procedure», presente nel citato 3° comma del

l'art. 63 d.leg. n. 165 del 2001, è solo un'espressione ellittica

per fare riferimento a qualsivoglia controversia inerente alle vi

cende suddette, dal momento delle trattative a quello del perfe zionamento e dell'applicazione del contratto collettivo di qual siasi livello.

Può aggiungersi che dimostrazione evidente dell'impossibi lità di intendere in senso restrittivo la menzione delle «procedu re», si trae, per tabulas, dall'espressa devoluzione alla giurisdi zione ordinaria (art. 64 d.leg. n. 165 del 2001) anche delle con

troversie in tema di accertamento sull'efficacia, la validità e

l'interpretazione dei contratti collettivi.

E d'altra parte, l'avere la testé citata norma fatto espresso ri

ferimento alla contrattazione nazionale significa soltanto che il

livello della contrattazione condiziona bensì il ricorso all'ivi

prevista procedura speciale di accertamento pregiudiziale (spe rimentabile esclusivamente in relazione al più elevato livello

della fonte negoziale), ma non esclude che controversie di iden

tico oggetto siano sottratte alla giurisdizione ordinaria, se relati

ve a fonti subordinate, come i contratti integrativi. Il coordinamento della norma attributiva della giurisdizione

(art. 63 d.leg. n. 165 del 2001) con quella recante la disciplina transitoria della materia (art. 69, 7° comma, medesimo decreto)

porta, poi, a riconoscere la sussistenza del momento di collega mento con la giurisdizione ordinaria consistente nella pertinenza della questione a periodi lavorativi posteriori al 30 giugno 1998, sia per quanto concerne l'azione sindacale, sia per quanto con

cerne le correlate posizioni individuali fatte valere dai dirigenti intervenuti ad adiuvandum.

L'azione di accertamento della nullità delle clausole contrat

tuali in questione, siccome connessa alla denuncia delle conse

guenze lesive prodotte dal perdurante inadempimento dell'ob

bligo, imposto alla Asl dalla contrattazione collettiva di livello

nazionale, di predisporre procedimenti di mobilità che consen

tano la valutazione dei curricula professionali e delle pubblica zioni del personale interessato, attribuisce rilevanza ad un com

portamento omissivo dell'amministrazione, ancora in atto al

momento della proposizione della domanda introduttiva del

giudizio, ossia successivamente al 30 giugno 1998. onde opera al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale

— che le sezioni unite reputano di dover ribadire — secondo cui l'art.

45, 17° comma, d.leg. n. 80 del 1998 (oggi art. 69, 7° comma, citato d.leg. n. 165 del 2001) nel trasferire al giudice ordinario

le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone il discri

mine temporale fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa

con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instau

razione della controversia, bensì al dato storico costituito dal

l'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base

della pretesa avanzata, con la conseguenza che, se la lesione alla

situazione giuridica dedotta in causa abbia origine, come nella

specie, da un comportamento omissivo caratterizzato da perma nenza, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento di cessazione della perma nenza, con la conseguenza che la possibilità di declaratoria della

residuale giurisdizione amministrativa è limitata ai soli casi in

cui tale cessazione (a differenza di quanto rilevato con riguardo al caso di specie) sia anteriore alla ripetuta data del 30 giugno

Il Foro Italiano — 2003.

1998 (cfr. sent. 7 novembre 2000, n. 1154/SU, id., Rep. 2001, voce cit., n. 261, e 24 febbraio 2000, n. 41/SU, id., 2000, I, 1483).

Ciò detto con specifico riguardo all'azione intrapresa dall'as

sociazione sindacale, si rileva, con riguardo alla posizione dei

lavoratori intervenuti nel giudizio, che essa risulta coinvolta

soltanto per effetto dei singoli provvedimenti di mobilità, tutti

intervenuti, a loro volta, come si è dianzi esposto, successiva

mente a tale ultima data.

In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione dell'a.g.o.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 11 febbraio 2003, n. 2063; Pres. Corona, Rei. Sabatini, P.M.

Nardi (conci, conf.); Pepe e altri (Avv. Chiarenza) c. Istituto

autonomo case popolari di Catania. Regolamento di giurisdi zione.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata — Trasferi

mento di proprietà dell'alloggio — Domanda di esecuzio

ne in forma specifica — Giurisdizione ordinaria — Fatti specie (Cod. civ., art. 2932; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuo

ve disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di

lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, ema

nate in attuazione dell'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n.

59, art. 33, 34; 1. 21 luglio 2000 n. 205, disposizioni in mate ria di giustizia amministrativa, art. 7).

La materia dell'edilizia, devoluta alla giurisdizione esclusiva

del giudice amministrativo dall'art. 34, 1° comma, d.leg. 31

marzo 1998 n. 80, ancorché debba ritenersi in essa inclusa

l'edilizia residenziale pubblica, comprende l'uso particolare del territorio che si traduce nell'attività dell'edificazione, ma

non anche gli atti successivi, come quelli di disposizione giu ridica di edifici ormai edificati; sicché non rientra nella giu risdizione esclusiva del giudice amministrativo in base alla

norma anzidetta, ma deve ritenersi devoluta al giudice ordi

nario, secondo il criterio ordinario del petitum sostanziale, la

domanda dell'assegnatario di alloggio di edilizia residen

ziale pubblica rivolta ad ottenere (nella specie, con riferi mento alla l. 560/93) la condanna a! trasferimento dell'al

loggio stesso ai sensi dell'art. 2932 c.c., nonché alla restitu

zione dei canoni locativi percepiti dall'ente gestore dopo il

versamento del prezzo definitivo di vendita (nella motivazione si osserva che, pur potendo discutersi.se nell'ambito dell'e

dilizia residenziale pubblica singoli momenti, diversi da

quello strettamente edificatorio, possano farsi rientrare nella

nozione di pubblico servizio, di cui all'art. 33, 1° comma,

d.leg. 80/98, nella fattispecie, tuttavia, la questione non rile

va, attesa la declaratoria di incostituzionalità di detta norma, ad opera di Corte cost. 292/00, e trattandosi di domanda

proposta prima dell'emanazione della l. 205/00). (1)

(1-3) I. - Prime pronunzie della Corte di cassazione sull'applicazione alla materia dell'edilizia residenziale pubblica delle nuove regole in tema di giurisdizione introdotte dagli art. 33 e 34 d.leg. 80/98, nonché

(dopo la sentenza 17 luglio 2000, n. 292 della Corte costituzionale. Fo ro it., 2000, I, 2393, con osservazioni di A. Barone e nota di A. Travi, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 33 citato d.leg., per eccesso di delega, nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi) dal l'art. 7 1. 205/00.

II. - Cass. 2063/03. pur rilevando l'ampiezza del concetto di edilizia (da intendersi in senso oggettivo, indipendentemente dalle finalità per

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 16 gennaio 2003, n. 594; Pres. Ianniruberto, Rei. Elefante, P.M. Apice (conci, conf.); Geppetti (Avv. Barsotti, Biolato) c. Comune di Livorno (Avv. Macchia). Regolamento di giu risdizione.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata — Assegna zione di alloggio — Decadenza — Controversie — Giuris

dizione amministrativa (D.leg. 31 marzo 1998 n. 80, art. 33; 1. 21 luglio 2000 n. 205, art. 7).

La materia dell'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, in quanto afferente a pubblico servizio, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrati

vo, ai sensi dell'art. 33 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 e della l.

21 luglio 2000 n. 205 (nella specie, l'assegnatario di un al

loggio di edilizia residenziale pubblica aveva chiesto accer

tarsi il suo diritto a permanere nell'alloggio, contestando

l'ordinanza dichiarativa della decadenza dall'assegnazione, emessa nei suoi confronti dal comune in ragione del mancato

utilizzo del bene). (2)

III

TRIBUNALE DI LA SPEZIA; sentenza 20 gennaio 2003; Giud. Bellè; Manfucci (Avv. Carletti) c. Azienda regionale territoriale edilizia della provincia di La Spezia (Avv. Latin), Comune di La Spezia (Avv. Giovannini).

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata — Assegna zione di alloggio — Decadenza — Controversie — Giuris

dizione ordinaria (D.leg. 31 marzo 1998 n. 80, art. 33, 34; 1.

21 luglio 2000 n. 205, art. 7).

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provve dimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edili

zia residenziale pubblica non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli art. 33 e

34 d.leg. 80/98, come modificati dalla l. 205/00, attenendo a

rapporti individuali di utenza di un pubblico servizio con

soggetti privati. (3)

seguite) cui fa riferimento l'art. 34 d.leg. 80/98, devolvendo l'intera materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, osser

va, tuttavia, come in tale ambito non possa farsi rientrare anche l'atti vità di disposizione degli immobili edificati, con la conseguenza che

per le controversie relative al trasferimento degli alloggi di edilizia re sidenziale pubblica continua ad essere operante il criterio ordinario di

riparto della giurisdizione, fondato sul petitum sostanziale, e cioè sulla

consistenza della posizione (diritto soggettivo, o interesse legittimo) fatta valere in giudizio.

La Suprema corte ritiene, quindi, sussistente nella fattispecie la giu risdizione del giudice ordinario, sulla base del principio, sostanzial

mente consolidato, secondo cui, qualora la pubblica amministrazione si

avvalga dello strumento privatistico del contratto preliminare, come nel caso di contratto preliminare di vendita di un alloggio economico e po

polare, e successivamente, sebbene persistano le condizioni iniziali che

avevano indotto l'approvazione ed autorizzazione dell'operazione, op

ponga un ingiustificato rifiuto alla stipulazione del definitivo, deve ri

conoscersi alla controparte la facoltà di adire il giudice ordinario per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto, ai sensi dell'art.

2932 c.c.: v. Cass. 18 novembre 1992, n. 12309, id., Rep. 1993, voce Contratti della p.a., n. 200; 29 aprile 1986, n. 2968, id., Rep. 1986, vo

ce cit., n. 171; 31 gennaio 1986, n. 615, ibid., n. 172; 7 ottobre 1983, n.

5838, id., 1983, I, 2366, con nota di richiami di C.M. Barone; nonché,

successivamente, Cass. 29 novembre 1999, n. 834/SU, id., Rep. 1999, voce cit., n. 472 (nella specie si trattava di un alloggio costruito dal

comune per terremotati). Nello stesso senso, nel caso di assegnazione in locazione con patto di

futura vendita dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, con rife

rimento alla domanda ex art. 2932 c.c. proposta dall'assegnatario una

volta maturati i presupposti e le condizioni per il riscatto, cfr. Cass. 1°

ottobre 2002, n. 14079, id., Rep. 2002, voce Edilizia popolare, n. 47; 27 giugno 2002, n. 9342, ibid., n. 61; 22 dicembre 1999, n. 931/SU, id.,

Rep. 1999, voce cit., n. 114 (diversamente, ove l'alloggio sia stato as

segnato in locazione semplice, si esclude il ricorso alla tutela ex art.

2932 c.c., ammettendosi solo la possibilità di un'azione risarcitoria, sul

rilievo che in tal caso l'accettazione della domanda di assegnazione in

Il Foro Italiano — 2003.

I

Osserva in fatto ed in diritto. — Con atto di citazione notifi

cato il 12 febbraio 1999 Donato Pepe e gli altri soggetti, in epi

grafe indicati, convennero in giudizio l'Istituto autonomo delle

case popolari di Catania e — sulla premessa di aver ad esso

tempestivamente versato, quali assegnatari di alloggi di edilizia

residenziale pubblica, le somme rispettivamente loro richieste

per la relativa cessione — ne chiesero la condanna al trasferi

mento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., delle singole unità abitative,

proprietà da parte dell'ente pubblico non si inserisce in un rapporto

privatistico, ma in un rapporto con connotati pubblicistici: cfr. Cass. 14

luglio 1994, n. 6621, id., Rep. 1994, voce cit., n. 56; 22 gennaio 1983, n. 611, id., Rep. 1983, voce cit., n. 151; 22 gennaio 1983, n. 615, id., 1983,1, 1266, con nota di F. Macario).

Si noti che l'ordinanza in epigrafe si astiene da ogni considerazione in ordine alla possibilità di ricondurre la controversia in esame tra

quelle relative a pubblici servizi, di cui all'art. 33 stesso d.leg. 80/98, trattandosi di questione priva di utilità nella fattispecie, attesi la decla

ratoria di incostituzionalità della norma, nel frattempo intervenuta (v. Corte cost. 292/00, cit.), e la data di proposizione della domanda (ante riore all'emanazione della 1. 205/00, il cui art. 7 ha sostituito il testo

originario del predetto art. 33). Sull'applicazione non retroattiva del ri

parto di giurisdizione (re-)introdotto dall'art. 7 1. 205/00, v., confor

memente, Cass. 6 aprile 2001, n. 149/SU, id., 2002, I, 501, con osser

vazioni di S. Benini; 16 luglio 2001. n. 9645, ibid., 806, con nota di ri

chiami di S. Rodolfo Masera; 23 gennaio 2002, n. 777, id.. Rep. 2002, voce Giurisdizione civile, n. 148; 27 giugno 2002, n. 9338, ibid., n.

151; 13 agosto 2002, n. 12199, ibid., n. 165; 27 novembre 2002, n.

16838, id., 2003,1, 2443, con nota di richiami. III. - Conformemente a Cass. 594/03, nel senso che l'attività di con

cessione in godimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica rien

tra nella nozione di pubblico servizio accolta dal d.leg. 80/98, costi

tuendo un tipico servizio sociale, sicché tutte le controversie relative al

godimento di tali immobili sono rimesse al sindacato esclusivo del giu dice amministrativo, v. Trib. Firenze 3 novembre 1999, id., Rep. 2000, voce Edilizia popolare, n. 78 (per esteso, Foro toscano, 2000, 144, con

nota di Cirilli). Sostanzialmente sulla stessa linea, nel senso che ai

sensi degli art. 33 e 34 d.leg. 80/98, sia nella formulazione originaria, sia nel testo modificato dalla 1. 205/00, devono intendersi devolute alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie

in materia di edilizia residenziale pubblica, in quanto rientranti per ta

luni aspetti nelle materie dell'urbanistica e dell'edilizia e per altri pro fili in quella dei pubblici servizi, v. Tar Toscana, sez. I, 22 ottobre

1999, n. 768, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n. 58 (che può leggersi in

Trib. amm. reg., 1999, I, 4879, con riferimento ad una controversia tra

l'acquirente ed il comune sul prezzo d'acquisto di un alloggio di edili

zia convenzionata); 17 aprile 2000, n. 702, id., 2000, I, 3226 (m); Tar

Emilia-Romagna, sez. I, 9 novembre 2001, n. 871, id., 2002,1, 214 (m); Tar Toscana, sez. II, 22 marzo 2002, n. 634, ibid., 1962 (m); Tar Ve

neto, sez. II, 19 aprile 2002, n. 1496, ibid., 2459 (m). In dottrina, v. L.

Musselli, L'incerta identità dell'edilizia residenziale pubblica dopo il

d.leg. 31 marzo 1998 n. 80: tra la nozione di «servizio pubblico» e

quella di «edilizia ed urbanistica», in Foro amm.-Tar, 2002, 1193. Il fatto che l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia resi

denziale pubblica rientrino tra le attività rese nell'espletamento di pub blici servizi, non comporta, tuttavia, che le controversie ad essi relative

debbano intendersi sempre e comunque devolute, per materia, alla giu risdizione esclusiva del giudice amministrativo, giacché lo stesso art.

33 d.leg. 80/98 prevede (al 2° comma, lett. e, del testo attuale), alcune

eccezioni, escludendo l'operatività di tale criterio con riferimento, tra

l'altro, ai «rapporti individuali di utenza con soggetti privati», per i

quali, quindi, il giudice fornito di giurisdizione deve essere individuato

non in base al criterio della materia, ma, salvo specifici casi, in base al

criterio tradizionale del petitum sostanziale, fondato sulla distinzione

tra diritto soggettivo ed interesse legittimo. E, dunque, come posto in

evidenza dalla riportata sentenza del Tribunale di La Spezia (laddove,

invece, l'ordinanza della Cassazione tralascia completamente di esami

nare tale aspetto), sembra assumere rilievo essenziale l'interpretazione della locuzione «rapporti individuali di utenza con soggetti privati»

adoperata dalla disposizione testé citata, ovvero, in relazione ai casi

esaminati, la questione se possano considerarsi tali i rapporti tra i sin

goli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'ente

gestore o proprietario di essi.

A tale riguardo, con riferimento al differente settore dell'assistenza

sanitaria, v. Cass. 9 agosto 2000, n. 558/SU, Foro it., 2001, I, 2580, con nota di D. Dalfino, secondo la quale nella categoria delle contro

versie aventi ad oggetto i «rapporti individuali di utenza con soggetti

privati», considerata dall'art. 33 d.leg. 80/98, «sono da includere i giu dizi promossi da singoli utenti del servizio [pubblico] per ottenere le

prestazioni cui lo stesso è istituzionalmente preposto . ..» (nella specie,

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3095 PARTE PRIMA 3096

ed alla restituzione dei canoni locativi percepiti dall'istituto do

po il versamento del prezzo definitivo di vendita.

Avendo il convenuto eccepito il difetto di giurisdizione del

giudice ordinario, gli attori hanno proposto regolamento pre ventivo di giurisdizione con il quale chiedono che venga invece

affermata la giurisdizione di detto giudice, ed a sostegno di esso

osservano che, avendo l'istituto loro comunicato che la stipula del rogito sarebbe avvenuta non appena fosse stata definita la

pratica al prezzo determinato, salvo conguagli, e pertanto esau

rita l'attività discrezionale, essi sono titolari del diritto soggetti

la controversia aveva ad oggetto il diritto dell'assistito al rimborso delle spese di ricovero sostenute per prestazioni indifferibili, che la struttura sanitaria pubblica non era in grado di assicurare); ed analoga mente, Tar Lombardia, sez. Brescia, 23 novembre 2000, n. 863, id.,

Rep. 2001, voce Sanità pubblica, n. 554; Tar Umbria, decr. 2 aprile 2001, n. 11, ibid., n. 568; Tar Friuli-Venezia Giulia 8 maggio 2002, n.

355, id., Rep. 2002, voce Consumatori e utenti, n. 14, e, da ultimo, Trib. Foggia 1° agosto 2002, Giur. merito, 2003, 333, e Trib. Roma, ord. 17 dicembre 2002, ibid., 1533, le quali sottolineano che la sottra zione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda tutte le controversie intercorrenti fra singoli utenti ed il gestore del ser vizio pubblico, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia pub blico o privato. Nel senso che con la locuzione in esame il legislatore avrebbe inteso riferirsi soltanto ai rapporti «tra privati gestori e singoli utenti», ovvero ai rapporti individuali di fonte contrattuale instaurati da

questi ultimi con i soggetti privati che eventualmente gestiscono il ser vizio pubblico, in regime di concessione, v., invece, Cass. 16838/02, cit., nella motivazione; Cons. Stato, ad. plen., 30 marzo 2000, n. 1, Fo ro it., 2000. Ili, 365, con nota di Fracchia; Tar Campania, sez. I, 28 marzo 2001, n. 1358, id., Rep. 2001, voce Sanità pubblica, n. 542; e, da

ultimo, Trib. Foggia-Cerignola, ord. 21 ottobre 2001, Giur. merito, 2003, 333, dove si rileva, tra l'altro, che diversamente interpretando la norma si finirebbe per sottrarre alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la quasi totalità delle controversie aventi ad oggetto le attività e le prestazioni rese nell'ambito dei pubblici servizi (nella spe cie, del servizio sanitario nazionale). E, in effetti, può osservarsi che, secondo l'orientamento della corte regolatrice, la materia dei pubblici servizi, attribuita alla giurisdizione amministrativa esclusiva dal citato art. 33 d.leg. 80/98 (e dall'art. 7 1. 205/00), concerne «le prestazioni erogate dal gestore del servizio al pubblico degli utenti, e non com

prende, invece, le prestazioni effettuate a favore del gestore per con

sentirgli l'organizzazione del servizio»; comprende, cioè, «i rapporti che si instaurano tra il gestore del servizio e gli utenti in favore dei

quali le prestazioni del servizio vengono effettuate, ma non può am

pliarsi sino ad includere l'attività strumentale al servizio pubblico con sistente nell'acquisizione dei beni e dei servizi necessari per l'espleta mento del servizio pubblico» (sul punto, v. Cass. 22 luglio 2002, n.

10726, Foro it., Rep. 2002, voce Giurisdizione civile, n. 149; 12 no vembre 2001, n. 14032, id., 2002, I, 1842, con nota di E. Ferrari; 30 marzo 2000, nn. 71/SU e 72/SU, id., 2000, I, 2210, con nota di D. Dal

fino; e, da ultimo, Cass., sez. un., 11 febbraio 2003, n. 1997, id., Mass., 191).

Con riferimento all'assetto normativo anteriore al d.leg. 80/98, tutto ra operante in via residuale (e ritenuto tuttora applicabile nel caso esa minato dal giudice spezzino), la giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione, per quanto riguarda la materia della concessione in godi mento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si è da tempo con solidata nel senso che rientrano nella giurisdizione del giudice ordina rio non solo i casi di opposizione al provvedimento di decadenza dal

l'assegnazione per mancata occupazione dell'alloggio, specificamente attribuiti al pretore dall'art. 11, 13° comma, d.p.r. 1035/72, ma anche le controversie aventi ad oggetto la legittimità dei provvedimenti di deca denza per altri motivi o di revoca dell'assegnazione stessa (in base al rilievo che siffatti provvedimenti incidono direttamente sul rapporto di locazione, di natura privatistica, instaurato in attuazione del provvedi mento di assegnazione, e quindi su posizioni di diritto soggettivo), spettando, invece, al giudice amministrativo le controversie concernenti l'annullamento del provvedimento di assegnazione dell'alloggio: v., da

ultimo, Cass. 12 novembre 2001, n. 14024, id., Rep. 2001, voce Edili zia popolare, n. 49; 11 febbraio 1998, n. 1443, id., Rep. 1998, voce cit., n. 119; 24 luglio 1997, n. 6923, ibid., n. 103; 2 giugno 1997, n. 4908, ibid., n. 104; 18 dicembre 1997, n. 12829, id., Rep. 1997, voce cit., n. 96; 3 febbraio 1997, n. 999. ibid., n. 98; 27 novembre 1995, n. 12242, id., Rep. 1996. voce cit., n. 79. Conformemente, anche Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2000, n. 6307, id., Rep. 2001, voce cit., n. 61, e 7

giugno 1996, n. 740, id., R.ep. 1997, voce cit., n. 93. In senso contrario, per l'attribuzione al giudice amministrativo anche delle controversie concernenti la revoca dell'assegnazione, v., invece, Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 1999, n. 1892, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 96; 13 mar zo 1998, n. 432, id., Rep. 1998, voce cit., n. 113; 18 gennaio 1997, n. 25, id., Rep. 1997, voce cit., n. 103; 3 febbraio 1996, n. 93, id., Rep.

Il Foro Italiano — 2003.

vo a conseguire la cessione in proprietà degli alloggi; non ricor

re — aggiungono

— la giurisdizione esclusiva del giudice am

ministrativo ai sensi dell'art. 34 d.leg. n. 80 del 1998, dovendo

tale norma interpretarsi in senso restrittivo; sulla portata di essa

subordinatamente sollevano eccezione di illegittimità costitu

zionale.

Osserva la corte che essendo in vigore — al momento, rile

vante ai sensi dell'art. 5 c.p.c., della proposizione della doman

da (12 febbraio 1999) — il d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 ma non

essendo stata ancora emanata la 1. 21 luglio 2000 n. 205 (recante

disposizioni in materia di giustizia amministrativa ma priva di efficacia retroattiva: da ultimo, in tal senso, Cass., sez. un.,

15439/02, Foro it., Rep. 2002, voce Calamità pubbliche, n. 9), la prima questione da esaminare concerne la riconducibilità o

meno della presente controversia alla materia dell'edilizia, de

voluta dall'art. 34, 1° comma, citato decreto 80/98 alla giurisdi zione esclusiva del giudice amministrativo.

Diversamente da quanto sostenuto da una parte della dottrina, tale materia deve ritenersi comprendere anche l'edilizia residen

ziale pubblica, giacché, nel nuovo sistema di riparto della giuris dizione, quel che rileva è il dato oggettivo che qualifichi come

edilizia (o urbanistica) una determinata attività (che, per espres so disposto, può consistere anche in comportamenti) della pub blica amministrazione, e non già le finalità, che detta attività

intenda realizzare.

Il 2° comma dello stesso art. 34 — il quale dispone che, agli effetti del citato decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli

aspetti dell'uso del territorio — deve infatti intendersi applica bile anche all'edilizia essendo anch'essa, come l'urbanistica, caratterizzata da tale uso, peraltro, riguardo ad essa, particolare

(perché investe un determinato terreno e determinati soggetti), a

differenza dell'urbanistica, che riguarda invece l'uso generale

(attraverso piani regolatori, di lottizzazione ed altri strumenti

urbanistici): detto uso si risolve invero in quella stessa trasfor

mazione del territorio (comunale), riguardo alla quale l'art. 1 1.

28 gennaio 1977 n. 10, recante norme sull'edificabilità dei suo

li, pone urbanistica ed edilizia sullo stesso piano. Tanto precisato, deve rilevarsi che la materia dell'edilizia

comprende l'uso particolare del territorio che si traduce nell'at

tività dell'edificazione — così come nel diniego di essa —, ma

non anche atti successivi quali quelli di disposizione giuridica di

edifici ormai edificati (v. Cass., sez. un., n. 14848 del 2001, id., 2002, I, 752, per l'affermazione che non rientra nella materia

urbanistica ed edilizia la controversia relativa a rapporti tra pro

prietà finitime, e n. 15439 del 2002, cit., per la distinzione ed

autonomia tra concessione di contributi ed intervento edilizio). E poiché, nella specie, la domanda ha appunto ad oggetto la

mancata disposizione giuridica di edifici realizzati, essa non può essere ricondotta alla materia dell'edilizia.

Può discutersi se, nell'ambito dell'edilizia residenziale pub blica, singoli momenti del relativo complesso procedimento, di

versi da quello strettamente edificatorio, possano farsi rientrare nella nozione di pubblico servizio, di cui all'art. 33, 1° comma, stesso decreto 80/98: questione, peraltro, che, ratione temporis e

stante la declaratoria di illegittimità costituzionale di detta nor

ma (sentenza n. 292 del 2000 della Corte costituzionale, id.,

2000,1, 2393), non può venire nella specie in considerazione.

Esclusa, per quanto esposto, l'applicabilità tanto dell'art. 34

decreto n. 80 del 1998 quanto della 1. n. 205 del 2000, deve farsi

riferimento al criterio ordinario del petitum sostanziale di ri

parto della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrati

vo.

Nella specie la domanda per un verso è rivolta, sulla premes

1996, voce cit., n. 81; ad. plen. 5 settembre 1995, n. 28, id., 1996, III, 87, con nota di richiami; nonché, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2002, n. 6187, Cons. Stato, 2002,1, 2474.

Riguardo all'opposizione al provvedimento di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica che l'ente proprietario assuma occu

pato senza titolo, ugualmente nel senso della giurisdizione del giudice ordinario, in base alle comuni regole di riparto basate sulla natura so stanziale della posizione fatta valere in giudizio, v., da ultimo, Cass. 7 marzo 2002, n. 3389, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 64; 16 luglio 2001, n. 9647, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 69; 23 febbraio 2001, n.

67/SU, ibid., n. 70; 23 febbraio 2001, n. 65/SU, ibid., n. 71; 10 agosto 2000, n. 564/SU, ibid., n. 72; 7 novembre 2000, n. 1155/SU, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 132. [D. Piombo]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sa che la pubblica amministrazione ha fatto ricorso allo stru

mento privatistico del contratto preliminare, ad ottenere l'appli cazione dell'art. 2932 c.c., e, per un altro, a ripetere somme che

si affermano indebitamente versate, e, come tale, investe, sotto

entrambi i profili, posizioni di diritto soggettivo. Sotto il primo profilo, essa è formulata con riferimento alla 1.

24 dicembre 1993 n. 560 — dettante norme in materia di aliena

zione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica —, alle leg gi regionali attuative, alla comunicazione in data 20 settembre

1996 all'Istituto autonomo case popolari di Catania, ed all'av

venuto e tempestivo versamento del prezzo richiesto, e riguardo ad essa deve ribadirsi che, qualora la pubblica amministrazione,

per la migliore realizzazione degli interessi generali ad essa af

fidati, ricorra allo strumento privatistico del contratto prelimina re di vendita di alloggi economici e popolari, deve riconoscersi

al promissario, a fronte di un ingiustificato rifiuto alla stipula zione del definitivo, e nel persistente concorso delle condizioni

iniziali che avevano indotto l'amministrazione ad approvare ed

autorizzare l'operazione, la facoltà di adire il giudice ordinario, a norma del citato art. 2932, per ottenere una sentenza che tenga

luogo del contratto non concluso (Cass. 5838/83, id., 1983, I,

2366; 615/86, id., Rep. 1986, voce Contratti della p.a., n. 172;

2968/86, id., Rep. 1988, voce cit., n. 150; 12309/92, id., Rep. 1993, voce cit., n. 200).

Sussiste parimenti la giurisdizione del giudice ordinario nel caso, cui i ricorrenti sembrano ora riferirsi, che sia pervenuto a

conclusione il procedimento amministrativo e l'ente assegnante abbia comunicato l'accettazione della domanda e la determina

zione del prezzo (Cass. n. 12389 del 1992, id.. Rep. 1992, voce

Edilizia popolare, n. 86; v. anche Cass. 3016/90, id., Rep. 1991, voce cit., n. 92; 8675/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 79, e

12072/92, ibid., n. 84). Nella specie, dalla già citata comunicazione in data 20 set

tembre 1996 dell'istituto — che può essere direttamente esami

nata dalla corte, giudice anche del fatto in materia di giurisdi zione — risulta che i ricorrenti avevano manifestato la volontà

di acquisire la proprietà degli alloggi rispettivamente già loro

assegnati, e che l'istituto fissò il prezzo di cessione (prezzo che

gli stessi ricorrenti affermano di aver tempestivamente versato)

precisando che «dalla data di pagamento dell'intera somma sa

ranno a carico dell'assegnatario tutti gli oneri, le spese ed i ri

schi inerenti alla proprietà».

Compete al giudice del merito accertare se e quali vincoli

giuridici siano insorti tra le parti a seguito degli atti richiamati e

posti a fondamento della domanda, ferma in ogni caso la giuris dizione del giudice ordinario per le considerazioni già svolte.

La ritenuta inapplicabilità dell'art. 34 d.leg. n. 80 del 1998

comporta l'assorbimento della subordinata eccezione di illegit timità costituzionale della norma.

II

Ritenuto in fatto. — 1. - Con ricorso 4 gennaio 2001, Giusep

pa Geppetti, già assegnataria di un alloggio comunale di edilizia

residenziale pubblica, adiva il Tribunale di Livorno, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a permanere nell'alloggio as

segnatole, nonché fosse dichiarata inefficace l'ordinanza n.

3506 del 31 ottobre 2000 con cui il dirigente dell'area di svi

luppo socio-culturale del settore delle politiche abitative del

comune di Livorno aveva dichiarato la stessa decaduta dal bene

ficio, in ragione del mancato utilizzo del bene.

2. - Costituitosi, il comune di Livorno contestava la fondatez

za delle domande ed eccepiva il difetto di giurisdizione del

l'a.g.o., deducendo che, in base al d.leg. n. 80 del 1998 e alla

successiva 1. n. 205 del 2000, la controversia, afferente a servizi

pubblici, era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. - La Geppetti ha, quindi, proposto ricorso per regolamento

preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia affermata la giu risdizione del giudice ordinario adito in base alle seguenti con

siderazioni. 3.1. - Sebbene «la predisposizione di alloggi di edilizia resi

denziale per le persone non o meno abbienti può senz'altro es

sere considerato ... un servizio pubblico, ... ciò non toglie e

non esclude che nell'organizzazione e nella predisposizione di

un pubblico servizio l'amministrazione venga a contatto con

Il Foro Italiano — 2003.

rapporti di natura privatistica disciplinati dal diritto privato e la

cui competenza a conoscere delle relative controversie spetti al

giudice ordinario».

3.2. - «Nella gestione ed organizzazione di un servizio pub blico, ... non tutte le attività poste in essere dalla pubblica am

ministrazione sono qualificabili come pubblico servizio» e «va

riconosciuto che nell'ambito di certe attività vi sono prestazioni che costituiscono pubblici servizi ma vi sono anche prestazioni che non hanno tale carattere; pertanto, nella giurisdizione del

giudice amministrativo rientrano solo quelle attività che sono

strettamente afferenti al servizio pubblico ...».

3.3. - «Nel caso di specie, ... il rapporto pubblicistico è ces

sato da tempo, perché la fase di organizzazione del servizio è

già stata superata, è a monte». Invero «a seguito dell'emanazio

ne del provvedimento di assegnazione dell'alloggio, l'ammini

strazione non agisce più iure imperii, ma pone in essere un rap

porto negoziale con un soggetto privato preciso ed individuato, che è regolato dal diritto privato, con la conseguenza che il giu dice naturale può essere solo il giudice ordinario».

3.4. - «Gli atti e gli effetti che sorgono da tale rapporto nego ziale privatistico, non essendo posti in essere dalla pubblica amministrazione iure imperii, né potendo essere qualificati co

me atti generali, non possono essere riconducibili alla categoria dei servizi pubblici assoggettati alla giurisdizione del giudice amministrativo».

4. - Il comune di Livorno resiste con controricorso, chiedendo

che sia affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Considerato in diritto. — 1. - Se può essere discutibile che

nella materia edilizia (per la quale la giurisdizione è assegnata ex art. 34 d.leg. 80/98 al giudice amministrativo) possa farsi

rientrare l'edilizia residenziale pubblica, concernente, in realtà, una materia molto complessa, nella quale sono individuabili fasi

e momenti diversi, comprensivi di un profilo edilizio in senso

stretto (riguardando l'attività esecutiva dell'opera) accanto ad

aspetti sociali (politica della casa), è certo però che la materia

dell'assegnazione e delle vicende di circolazione e gestione de

gli alloggi di edilizia residenziale pubblica rientra nel concetto

(come del resto riconosce la stessa ricorrente) di pubblico servi

zio (cfr. Corte cost. 28 luglio 1993, n. 347, Foro it., 1994, I,

2976). 2. - Ciò premesso, va osservato che in virtù della normativa

(art. 33) di cui al d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 e di cui alla 1. 21 luglio 2000 n. 205, tutte le controversie in materia di servizi

pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La normativa indicata ha inteso attuare un nuovo criterio di

riparto della giurisdizione basato sull'attribuzione di blocchi

omogenei di materie, abbandonando il previgente criterio (ri chiamato dalla ricorrente) fondato sulla differenziazione tra po sizioni giuridiche soggettive (diritto soggettivo e interesse le

gittimo). 3. - Il vigente sistema non consente di adire alla tesi prospet

tata dalla ricorrente che «... a seguito dell'emanazione del

provvedimento di assegnazione dell'alloggio, l'amministrazione

non agisce più iure imperii, ma pone in essere un rapporto ne

goziale con un soggetto preciso e individuato, che è regolato dal

diritto privato, con la conseguenza che il giudice naturale può essere solo il giudice ordinario».

Invero, una tale prospettazione si pone in contrasto con la

nuova scelta del legislatore e, per di più, non tiene conto del

fatto che anche a seguito dell'assegnazione l'amministrazione

pubblica conserva tutta una serie di poteri e facoltà di ordine

pubblicistico nella fase di concreta gestione degli alloggi asse

gnati, permanendo, anche dopo l'assegnazione, la finalità di tu

telare l'interesse pubblico all'utilizzazione in modo legittimo e

ottimale del patrimonio pubblico (finalità che certamente si può realizzare anche attraverso l'applicazione delle disposizioni in

tema di annullamento, revoca e decadenza delle assegnazioni ef

fettuate: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2001, n. 4725,

id., Rep. 2002, voce Edilizia popolare, n. 56, secondo cui rien

trano nella giurisdizione amministrativa le controversie relative

sia alla fase dell'assegnazione degli alloggi, che alla decadenza

dell'assegnatario). 4. - Deve, pertanto, ritenersi superato, in base alla nuova

normativa di cui al d.leg. 80/98, il precedente criterio di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordina

rio in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, basato

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3099 PARTE PRIMA 3100

sulla distinzione tra una prima fase di natura pubblicistica ed

una seconda fase di natura privatistica, rientrando ora tutta la

materia dell'assegnazione e gestione degli alloggi, in quanto af

ferente a pubblico servizio, nella giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo.

5. - Consegue che il ricorso va rigettato e va dichiara la giu

risdizione del giudice amministrativo.

Ili

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato in data

20 dicembre 2000 Manfucci Franco impugnava il provvedi mento con il quale l'azienda regionale territoriale edilizia della

provincia della Spezia (A.r.t.e.), aveva dichiarato la sua deca

denza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale

pubblica sito alla Spezia, via Elba 12/7, sul presupposto che il

ricorrente si fosse trasferito a vivere in altro comune (Santo Ste

fano Magra). Il ricorrente, contestando la circostanza ed addu

cendo prove in senso contrario, insisteva per la revoca del prov vedimento impugnato.

Si costituiva l'A.r.t.e. sollevando dubbi rispetto alle forme

utilizzate dal ricorrente per far valere le proprie ragioni e co

munque contestando nel merito la fondatezza delle doglianze

proposte. Si costituiva altresì il comune della Spezia, al quale il ricorso

era stato parimenti notificato, come ente locale cui facevano ca

po le funzioni in materia di edilizia popolare (gestite dal

l'A.r.t.e. in via di delega amministrativa). Il comune, oltre a ri

chiamarsi, nel merito, alle difese svolte dall'A.r.t.e., eccepiva il

difetto di giurisdizione dell'autorità adita, trattandosi di que stione che, riguardando un servizio pubblico, andava rimessa al

tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 33 d.leg. 80/98, come modificato dalla 1. 21 luglio 2000 n. 205.

Il giudice sospendeva l'efficacia del provvedimento opposto e l'ordinanza, in esito a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ve

niva confermata dal collegio. Svolta istruttoria testimoniale, la vertenza veniva infine defi

nita come da dispositivo. Motivi della decisione. — Il Manfucci, assegnatario di allog

gio di edilizia residenziale pubblica (in quanto succeduto, quale familiare convivente, nell'assegnazione di cui era titolare il pa dre al momento della morte), ha impugnato il provvedimento dell'azienda regionale territoriale edilizia per la Liguria, con cui è stata dichiarata la sua decadenza dall'assegnazione stessa in

dipendenza del fatto che l'opponente non avrebbe più abitato

nell'alloggio oggetto di causa e in forza della corrispondente causa di decadenza sancita dall'art. 27, 2° comma, lett. b), 1.

reg. Liguria 3 marzo 1994 n. 10.

L'A.r.t.e. ha contestato il difetto di giurisdizione del giudice adito e la relativa eccezione va esaminata in via preliminare.

In proposito si osserva che la questione non può essere ripor tata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia (art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n.

80). Infatti oggetto del decidere non è una qualche scelta edilizia o

urbanistica dell'amministrazione, quanto piuttosto gli effetti di un determinato fatto (cessazione dell'abitazione) sul rapporto di

assegnazione di un alloggio. Più complessa è la questione di giurisdizione ove la si inqua

dri, correttamente, come relativa alla gestione di un pubblico servizio (art. 33 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80).

In effetti la gestione dell'edilizia residenziale pubblica è ri portabile alla nozione di pubblico servizio.

Essa ha infatti il fine di agevolare, rispetto alla disponibilità di alloggi, le persone meno abbienti, con uno scopo che è ine vitabilmente di «preminente interesse generale» e pubblico, data la socialità del fine stesso e data la necessità di attuare i disposti costituzionali dell'art. 3, 2° comma, e 42, 2° comma, Cost.: dal

punto di vista funzionale non vi è dunque dubbio che si tratti di un'attività destinata al soddisfacimento diretto di bisogni di in teresse generale.

Sotto il profilo soggettivo l'attività fa poi capo, in correlazio ne con i fini sopra precisati, alla struttura amministrativa pub blica: regione, comune e, per delega, A.r.t.e.

In sostanza, per fini, oggetto e titolarità, l'attività di predispo

II Foro Italiano — 2003.

sizione, gestione ed assegnazione agli utenti degli alloggi di

edilizia popolare ha tutti i caratteri del pubblico servizio.

L'art. 33 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 devolve alla giurisdizio ne esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in

materia di pubblici servizi. Peraltro il citato art. 33, alla lett. e), esclude dalla giurisdizio

ne esclusiva del giudice amministrativo le controversie riguar danti «rapporti individuali di utenza con soggetti privati».

Tale norma può ricevere, in astratto, due ordini di interpreta zioni, potendosi intendere che, con la dizione «soggetti privati», si volesse fare riferimento ai casi in cui il servizio pubblico sia

condotto da «gestori privati» (così si espresse testualmente il

parere della commissione parlamentare in sede di formazione

del d.leg. 80/98) oppure che tale dizione, rafforzando il senso

della natura individuale della vertenza, stia a significare soltanto

che debba trattarsi della mera sussistenza o conformazione dei

diritti all'interno di un rapporto specifico di utenza già in essere

(laddove dunque per «soggetti privati» si devono intendere le

persone o le entità che sono estranee all'organizzazione e ge stione del pubblico servizio, di cui sono soltanto utenti), senza

che ne vengano coinvolte, almeno come oggetto diretto dell'im

pugnativa, questioni in merito ad atti generali di organizzazione dell'attività (ad esempio, gli atti di fissazione delle condizioni

generali dei rapporti con il gestore del pubblico servizio, i tarif

fari, ecc.: Cons. Stato, sez. VI, ord. 15 dicembre 1998, n. 1884, Foro it., 1999, III, 74).

In senso favorevole a quest'ultima lettura, sebbene in via so

stanzialmente di obiter dictum, si è espressa, con riferimento a

prestazioni sanitarie, Cass., sez. un., 9 agosto 2000, n. 558/SU

(id., 2001, I, 2580), secondo cui nella categoria dei rapporti in dividuali di utenza con i soggetti privati dovrebbero includersi «i giudizi promossi da singoli utenti del servizio suddetto per ottenere le prestazioni cui lo stesso è istituzionalmente preposto, relativamente ai quali l'individuazione del giudice fornito di

giurisdizione deve dunque avvenire, non in base al criterio della

materia, ma in base a quello della consistenza della situazione

giuridica della quale si domanda la tutela».

Al di là della lettura di cui alla testé citata decisione della Su

prema corte, i cui margini di apertura sono decisamente ampi, si

deve in ogni caso dire che la tesi preferibile è quella che riporta i «rapporti individuali di utenza con soggetti privati» alle que stioni su diritti che riguardano situazioni negoziali instaurate per la fruizione del servizio pubblico, con gli utenti destinatari: con esclusione dunque dalla giurisdizione amministrativa delle con

troversie in cui oggetto principale della domanda sono diritti

negoziali discendenti dai rapporti individuali di utenza già in es

sere.

Dal punto di vista dell'intenzione del legislatore, infatti, l'in dicazione della commissione parlamentare (rapporti con «gesto ri privati») non è stata trasfusa nel testo normativo, laddove vi

ceversa (mutuando il tenore letterale dal parere dell'adunanza

generale del Consiglio di Stato del 12 marzo 1998, n. 30/98, id., 1998, III, 350), si è formulata la norma attraverso il richiamo ai

rapporti individuali di utenza con «soggetti privati» il che indu ce a ravvisare la volontà di sottrarre al giudice amministrativo

quelle controversie che tipicamente attengono a diritti del tutto assimilabili a quelli che potrebbero scaturire da un contratto di diritto privato.

In definitiva, la funzione della norma di cui all'art. 33, lett.

e), in esame è, nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, quella di tenere distinte le questioni che direttamente fanno rife rimento all'esercizio di poteri pubblicistici (nel caso, provvedi menti di assegnazione, loro annullamento, ecc.) o a poteri di di

sciplina generale del servizio (nel caso, regolamentazione gene rale dei contratti con gli assegnatari, disciplina sulle tariffe, ecc.) o di organizzazione di esso, da quelle che riguardano invece il

rapporto privatistico di locazione che costituisce mera attuazio ne (nelle forme della c.d. «utenza») dei sopra detti provvedi menti tipicamente pubblicistici.

Nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, fino alla re cente riforma, il riparto della giurisdizione era stabilito dalla Corte di cassazione nel senso (Cass., sez. un., 3 novembre 1993, n. 10829, id., Rep. 1993, voce Edilizia popolare, n. 102) che rientrassero nella giurisdizione amministrativa le questioni ri

guardanti i provvedimenti di assegnazione od altri interventi

(annullamento d'ufficio, ecc.) assunti nell'esercizio di poteri di screzionali dell'ente pubblico assegnante, mentre non vi rien

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

trassero le vertenze che avessero per oggetto l'esercizio dei po teri speciali di risoluzione o recesso propri del rapporto con

trattuale di locazione che insorge in esito all'assegnazione, po teri il cui esercizio è collegato alla valutazione di elementi

obiettivi (disponibilità di altro alloggio; allontanamento dal

l'immobile, ecc.), sostanzialmente integrativi della disciplina ordinaria dei diritti ed obblighi della locazione, rispetto ai quali l'esercizio unilaterale da parte dell'amministrazione avrebbe

consentito il sindacato di merito da parte dell'autorità giudizia ria ordinaria (così come esso è consentito rispetto all'uso dei

poteri interni a qualsiasi rapporto contrattuale), con la sola par ticolarità, di privilegio per l'amministrazione, della facoltà di

agire attraverso propri provvedimenti amministrativi che, come

tali, sono dotati intrinsecamente di esecutorietà.

Tale distinzione recupera validità, anche in esito all'amplia mento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

in materia di pubblici servizi, in relazione al problema di distin guere tra ciò che rientra nella suddetta giurisdizione esclusiva e

ciò che, riguardando il rapporto individuale di utenza, permane nell'alveo della giurisdizione ordinaria.

Nel caso di specie si discute appunto della sussistenza o meno

del potere di recesso-risoluzione in capo all'amministrazione,

rispetto al determinarsi di un trasferimento altrove da parte del

locatario e dunque va ritenuta, sulla scorta delle considerazioni

che precedono, la giurisdizione ordinaria, perché si tratta sol

tanto di vedere se sia stato correttamente esercitato lo speciale

potere del locatore di risolvere il contratto sul presupposto del

l'abbandono dell'abitazione presso l'alloggio assegnato. Del resto, una volta stabilita la sussistenza della giurisdizione

ordinaria, ogni questione sulle forme seguite per l'introduzione

dell'azione è superflua, in quanto comunque il ricorso propone un'azione di cognizione sui diritti correlati al rapporto di loca

zione con l'A.r.t.e. e chiede la verifica della legittimità della ri

soluzione del rapporto per il motivo addotto dalla parte pubbli ca, con ogni conseguenza anche sotto il profilo della validità ed

efficacia dell'atto di decadenza, senza che tale pronuncia superi i limiti di cui alla 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. £, in quanto non si tratta, per quanto testé precisato, di incidere su atti assunti in

esercizio di discrezionalità amministrativa, ma su atti di eserci

zio di poteri speciali interni al rapporto negoziale di utenza, co

me tali di natura sostanzialmente privatistica. Il fatto poi che la

domanda riguardi l'esercizio di uno speciale potere risolutorio

in capo al locatore induce a ritenere corretta la trattazione con le

forme di cui all'art. 447 bis c.p.c. Venendo dunque al merito si rileva che l'istruttoria svolta

non consente di affermare che sia stata raggiunta la prova certa

degli assunti sulla cui base l'A.r.t.e. afferma essersi verificata

una causa di decadenza dall'assegnazióne. Il padre del Manfucci è deceduto il 23 febbraio 1997.

I consumi di gas fino al maggio 1998 e successivamente al

novembre 2000 sono significativi ed attestano dunque che in

quel periodo di certo la casa era abitata. E poi certo, anche sulla

base delle informative comunali del 6 novembre 2000, che

quanto meno all'ottobre 2000 in quell'alloggio abita anche la

compagna del Manfucci (Patrizia Mencarelli), ivi trasferitasi da

Santo Stefano Magra. I dati sui consumi Enel non sono utili alla definizione della

vertenza perché il contatore risulta essere stato non funzionante

per un lungo periodo. I consumi di acqua, quanto al periodo gennaio 1999 - feb

braio 2001 (due anni circa), attestano effettivamente un consu

mo limitato (circa 60 me) che però, tenuto conto dei consumi

(circa 200 me) del periodo febbraio 2001 - settembre 2002 di

due persone fisse (il Manfucci e la Mencarelli), non appare poi così incompatibile con l'uso dell'abitazione da parte di una sola

persona (il Manfucci appunto) per giunta poco presente durante

il giorno e che in qualche occasione trascorreva la notte dalla

compagna. Tali dati non sono dunque decisivi.

L'unico riscontro di una obiettiva riduzione di consumi è

quello relativo al gas per il periodo maggio 1998 - novembre

2000. Peraltro un qualche consumo, seppure minimo, vi è stato e le

deposizioni raccolte, in numero significativo, segnalano che il

Manfucci avrebbe continuato ad abitare in quella casa, sebbene

con presenza quasi solo la notte (o per un periodo a pranzo) e

con saltuarie assenze allorquando egli si fermava a dormire

dalla Mencarelli.

Il Foro Italiano — 2003.

Di certo poi non vi è stata prova che il Manfucci vivesse al

trove.

Quanto agli accertamenti della polizia municipale del luglio 2000 si osserva come essi si siano limitati all'assunzione di in

formazioni da una persona di incerta identità ed a un paio di vi

site alla mattina alle ore 7 da parte dell'operatore addetto all'i

struttoria. Si tratta di riscontri che, per un verso, sono generici

(assunzione di informazioni da persona ignota) e, per altro ver

so, sono insufficienti, nel loro complesso, ad affermare l'esi

stenza di prova dell'abbandono o non uso di quell'abitazione da

parte del Manfucci: ciò anche a fronte delle contrarie risultanze

dell'istruttoria testimoniale svolta in causa e con la spiegazione che da essa emerge in ordine alla possibile saltuaria assenza del

Manfucci per le sue occasionali permanenze notturne presso la

Mencarelli. In sostanza, un paio di accessi al mattino presto non

sono sufficienti ad affermare che il Manfucci avesse abbando

nato quell'alloggio e vivesse altrove, perché potrebbe trattarsi di

assenze occasionali.

È poi vero che la mera tenuta a disposizione dell'alloggio non

consente il mantenimento dell'assegnazione. Si deve però intanto osservare che la giurisprudenza disponi

bile riguarda casi ben diversi da quello di specie (uso come se

conda casa: Cass. 8007/90, id., Rep. 1991, voce cit., n. 101; mancato uso per due anni: Cass. 4567/92, id., Rep. 1993, voce

cit., n. 104; uso stagionale: Cass. 3514/94, id., Rep. 1994, voce

cit., n. 70). Nell'ipotesi oggetto di decisione in realtà non vi è prova di un

abbandono neppure temporaneo dell'immobile, ma solo di un

uso meno intenso per un certo periodo (presenza solo notturna e

per un periodo a pranzo; permanenza per alcune notti di tanto in

tanto presso la Mencarelli), senza però che il Manfucci, seppure meno presente, risulti avere mai effettivamente dismesso quella casa come sua abitazione.

L'opposizione va dunque accolta.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza IO

febbraio 2003, n. 1939; Pres. Giuliano, Est. Segreto, P.M.

Uccella (conci, conf.); Fiengo (Avv. Bredice) c. Banca

Monte dei Paschi di Siena (Avv. Casotti Cantatore), Ronco

(Avv. Albora). Cassa Trib. Roma 13 gennaio 2000.

Obbligazioni in genere — Obbligazioni pecuniarie — Paga mento mediante assegno circolare — Estinzione dell'ob

bligazione — Fattispecie (Cod. civ., art. 1182, 1197, 1277; d.l. 3 maggio 1991 n. 143, provvedimenti urgenti per limitare

l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e

prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di rici

claggio, art. 1; 1. 5 luglio 1991 n. 197, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 maggio 1991 n. 143).

Il debitore dì una somma di denaro inferiore a veliti milioni di

lire non si libera del proprio obbligo chiedendo l'emissione

di assegno circolare a favore del creditore, ove questi non lo

riceva perché trafugato ed incassato da ignoti. (1)

(1) Con la sentenza in epigrafe i giudici di legittimità tornano an

cora una volta sulla questione dell'adempimento delle obbligazioni a

mezzo assegno circolare, e in questa occasione esaminano, ma in obiter

dictum, la tematica anche alla luce della disciplina c.d. «antiriciclag

gio» di cui all'art. 1 1. 197/91. La prima parte della motivazione è dedicata alla disciplina di diritto

comune dell'adempimento delle obbligazioni; la corte ribadisce il pro

prio consolidato orientamento secondo il quale il pagamento a mezzo

assegno circolare rappresenta una datio in solutum, e perciò, secondo le

regole generali, richiede il consenso del creditore; in tal senso, v. Cass.

21 dicembre 2002, n. 18240, Foro it.. Rep. 2002, voce Obbligazioni in

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