sezioni unite civili; ordinanza 11 febbraio 2003, n. 2063; Pres. Corona, Rel. Sabatini, P.M. Nardi(concl. conf.); Pepe e altri (Avv. Chiarenza) c. Istituto autonomo case popolari di Catania.Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 11 (NOVEMBRE 2003), pp. 3091/3092-3101/3102Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197886 .
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3091 PARTE PRIMA 3092
Rispetto ad esse difettano momenti di rilievo pubblicistico, come è reso evidente anche dal disposto dall'art. 63 d.leg. 30
marzo 2001 n. 165, che appunto devolve alla giurisdizione del
giudice ordinario (3° comma) le controversie «relative alle pro cedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 40», ivi com
presa quella integrativa, espressamente menzionata nel titolo
della norma così richiamata, oltre che specificamente discipli nata dal 3° comma della medesima.
Né vale obiettare, facendo leva sul mero dato letterale, che il
richiamo non opera quante volte non vengano in contestazione
le «procedure» contrattuali, ma la validità o l'efficacia di de
terminate clausole.
Sul piano sistematico è agevole osservare che la ratio della
devoluzione alla giurisdizione ordinaria si ricollega, giusta le
superiori considerazioni, al tipo di situazioni giuridiche sogget tive implicate dalle vicende dell'autonomia contrattuale, la cui
natura, a questi fini, come rileva nella fase procedimentale e
precontrattuale, così si impone, ed a maggior ragione, una volta
che il contratto sia stato effettivamente concluso, di guisa che la
menzione delle «procedure», presente nel citato 3° comma del
l'art. 63 d.leg. n. 165 del 2001, è solo un'espressione ellittica
per fare riferimento a qualsivoglia controversia inerente alle vi
cende suddette, dal momento delle trattative a quello del perfe zionamento e dell'applicazione del contratto collettivo di qual siasi livello.
Può aggiungersi che dimostrazione evidente dell'impossibi lità di intendere in senso restrittivo la menzione delle «procedu re», si trae, per tabulas, dall'espressa devoluzione alla giurisdi zione ordinaria (art. 64 d.leg. n. 165 del 2001) anche delle con
troversie in tema di accertamento sull'efficacia, la validità e
l'interpretazione dei contratti collettivi.
E d'altra parte, l'avere la testé citata norma fatto espresso ri
ferimento alla contrattazione nazionale significa soltanto che il
livello della contrattazione condiziona bensì il ricorso all'ivi
prevista procedura speciale di accertamento pregiudiziale (spe rimentabile esclusivamente in relazione al più elevato livello
della fonte negoziale), ma non esclude che controversie di iden
tico oggetto siano sottratte alla giurisdizione ordinaria, se relati
ve a fonti subordinate, come i contratti integrativi. Il coordinamento della norma attributiva della giurisdizione
(art. 63 d.leg. n. 165 del 2001) con quella recante la disciplina transitoria della materia (art. 69, 7° comma, medesimo decreto)
porta, poi, a riconoscere la sussistenza del momento di collega mento con la giurisdizione ordinaria consistente nella pertinenza della questione a periodi lavorativi posteriori al 30 giugno 1998, sia per quanto concerne l'azione sindacale, sia per quanto con
cerne le correlate posizioni individuali fatte valere dai dirigenti intervenuti ad adiuvandum.
L'azione di accertamento della nullità delle clausole contrat
tuali in questione, siccome connessa alla denuncia delle conse
guenze lesive prodotte dal perdurante inadempimento dell'ob
bligo, imposto alla Asl dalla contrattazione collettiva di livello
nazionale, di predisporre procedimenti di mobilità che consen
tano la valutazione dei curricula professionali e delle pubblica zioni del personale interessato, attribuisce rilevanza ad un com
portamento omissivo dell'amministrazione, ancora in atto al
momento della proposizione della domanda introduttiva del
giudizio, ossia successivamente al 30 giugno 1998. onde opera al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale
— che le sezioni unite reputano di dover ribadire — secondo cui l'art.
45, 17° comma, d.leg. n. 80 del 1998 (oggi art. 69, 7° comma, citato d.leg. n. 165 del 2001) nel trasferire al giudice ordinario
le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone il discri
mine temporale fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa
con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instau
razione della controversia, bensì al dato storico costituito dal
l'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base
della pretesa avanzata, con la conseguenza che, se la lesione alla
situazione giuridica dedotta in causa abbia origine, come nella
specie, da un comportamento omissivo caratterizzato da perma nenza, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento di cessazione della perma nenza, con la conseguenza che la possibilità di declaratoria della
residuale giurisdizione amministrativa è limitata ai soli casi in
cui tale cessazione (a differenza di quanto rilevato con riguardo al caso di specie) sia anteriore alla ripetuta data del 30 giugno
Il Foro Italiano — 2003.
1998 (cfr. sent. 7 novembre 2000, n. 1154/SU, id., Rep. 2001, voce cit., n. 261, e 24 febbraio 2000, n. 41/SU, id., 2000, I, 1483).
Ciò detto con specifico riguardo all'azione intrapresa dall'as
sociazione sindacale, si rileva, con riguardo alla posizione dei
lavoratori intervenuti nel giudizio, che essa risulta coinvolta
soltanto per effetto dei singoli provvedimenti di mobilità, tutti
intervenuti, a loro volta, come si è dianzi esposto, successiva
mente a tale ultima data.
In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione dell'a.g.o.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 11 febbraio 2003, n. 2063; Pres. Corona, Rei. Sabatini, P.M.
Nardi (conci, conf.); Pepe e altri (Avv. Chiarenza) c. Istituto
autonomo case popolari di Catania. Regolamento di giurisdi zione.
Edilizia popolare, economica e sovvenzionata — Trasferi
mento di proprietà dell'alloggio — Domanda di esecuzio
ne in forma specifica — Giurisdizione ordinaria — Fatti specie (Cod. civ., art. 2932; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuo
ve disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, ema
nate in attuazione dell'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n.
59, art. 33, 34; 1. 21 luglio 2000 n. 205, disposizioni in mate ria di giustizia amministrativa, art. 7).
La materia dell'edilizia, devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo dall'art. 34, 1° comma, d.leg. 31
marzo 1998 n. 80, ancorché debba ritenersi in essa inclusa
l'edilizia residenziale pubblica, comprende l'uso particolare del territorio che si traduce nell'attività dell'edificazione, ma
non anche gli atti successivi, come quelli di disposizione giu ridica di edifici ormai edificati; sicché non rientra nella giu risdizione esclusiva del giudice amministrativo in base alla
norma anzidetta, ma deve ritenersi devoluta al giudice ordi
nario, secondo il criterio ordinario del petitum sostanziale, la
domanda dell'assegnatario di alloggio di edilizia residen
ziale pubblica rivolta ad ottenere (nella specie, con riferi mento alla l. 560/93) la condanna a! trasferimento dell'al
loggio stesso ai sensi dell'art. 2932 c.c., nonché alla restitu
zione dei canoni locativi percepiti dall'ente gestore dopo il
versamento del prezzo definitivo di vendita (nella motivazione si osserva che, pur potendo discutersi.se nell'ambito dell'e
dilizia residenziale pubblica singoli momenti, diversi da
quello strettamente edificatorio, possano farsi rientrare nella
nozione di pubblico servizio, di cui all'art. 33, 1° comma,
d.leg. 80/98, nella fattispecie, tuttavia, la questione non rile
va, attesa la declaratoria di incostituzionalità di detta norma, ad opera di Corte cost. 292/00, e trattandosi di domanda
proposta prima dell'emanazione della l. 205/00). (1)
(1-3) I. - Prime pronunzie della Corte di cassazione sull'applicazione alla materia dell'edilizia residenziale pubblica delle nuove regole in tema di giurisdizione introdotte dagli art. 33 e 34 d.leg. 80/98, nonché
(dopo la sentenza 17 luglio 2000, n. 292 della Corte costituzionale. Fo ro it., 2000, I, 2393, con osservazioni di A. Barone e nota di A. Travi, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 33 citato d.leg., per eccesso di delega, nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi) dal l'art. 7 1. 205/00.
II. - Cass. 2063/03. pur rilevando l'ampiezza del concetto di edilizia (da intendersi in senso oggettivo, indipendentemente dalle finalità per
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 16 gennaio 2003, n. 594; Pres. Ianniruberto, Rei. Elefante, P.M. Apice (conci, conf.); Geppetti (Avv. Barsotti, Biolato) c. Comune di Livorno (Avv. Macchia). Regolamento di giu risdizione.
Edilizia popolare, economica e sovvenzionata — Assegna zione di alloggio — Decadenza — Controversie — Giuris
dizione amministrativa (D.leg. 31 marzo 1998 n. 80, art. 33; 1. 21 luglio 2000 n. 205, art. 7).
La materia dell'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, in quanto afferente a pubblico servizio, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrati
vo, ai sensi dell'art. 33 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 e della l.
21 luglio 2000 n. 205 (nella specie, l'assegnatario di un al
loggio di edilizia residenziale pubblica aveva chiesto accer
tarsi il suo diritto a permanere nell'alloggio, contestando
l'ordinanza dichiarativa della decadenza dall'assegnazione, emessa nei suoi confronti dal comune in ragione del mancato
utilizzo del bene). (2)
III
TRIBUNALE DI LA SPEZIA; sentenza 20 gennaio 2003; Giud. Bellè; Manfucci (Avv. Carletti) c. Azienda regionale territoriale edilizia della provincia di La Spezia (Avv. Latin), Comune di La Spezia (Avv. Giovannini).
Edilizia popolare, economica e sovvenzionata — Assegna zione di alloggio — Decadenza — Controversie — Giuris
dizione ordinaria (D.leg. 31 marzo 1998 n. 80, art. 33, 34; 1.
21 luglio 2000 n. 205, art. 7).
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provve dimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edili
zia residenziale pubblica non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli art. 33 e
34 d.leg. 80/98, come modificati dalla l. 205/00, attenendo a
rapporti individuali di utenza di un pubblico servizio con
soggetti privati. (3)
seguite) cui fa riferimento l'art. 34 d.leg. 80/98, devolvendo l'intera materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, osser
va, tuttavia, come in tale ambito non possa farsi rientrare anche l'atti vità di disposizione degli immobili edificati, con la conseguenza che
per le controversie relative al trasferimento degli alloggi di edilizia re sidenziale pubblica continua ad essere operante il criterio ordinario di
riparto della giurisdizione, fondato sul petitum sostanziale, e cioè sulla
consistenza della posizione (diritto soggettivo, o interesse legittimo) fatta valere in giudizio.
La Suprema corte ritiene, quindi, sussistente nella fattispecie la giu risdizione del giudice ordinario, sulla base del principio, sostanzial
mente consolidato, secondo cui, qualora la pubblica amministrazione si
avvalga dello strumento privatistico del contratto preliminare, come nel caso di contratto preliminare di vendita di un alloggio economico e po
polare, e successivamente, sebbene persistano le condizioni iniziali che
avevano indotto l'approvazione ed autorizzazione dell'operazione, op
ponga un ingiustificato rifiuto alla stipulazione del definitivo, deve ri
conoscersi alla controparte la facoltà di adire il giudice ordinario per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto, ai sensi dell'art.
2932 c.c.: v. Cass. 18 novembre 1992, n. 12309, id., Rep. 1993, voce Contratti della p.a., n. 200; 29 aprile 1986, n. 2968, id., Rep. 1986, vo
ce cit., n. 171; 31 gennaio 1986, n. 615, ibid., n. 172; 7 ottobre 1983, n.
5838, id., 1983, I, 2366, con nota di richiami di C.M. Barone; nonché,
successivamente, Cass. 29 novembre 1999, n. 834/SU, id., Rep. 1999, voce cit., n. 472 (nella specie si trattava di un alloggio costruito dal
comune per terremotati). Nello stesso senso, nel caso di assegnazione in locazione con patto di
futura vendita dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, con rife
rimento alla domanda ex art. 2932 c.c. proposta dall'assegnatario una
volta maturati i presupposti e le condizioni per il riscatto, cfr. Cass. 1°
ottobre 2002, n. 14079, id., Rep. 2002, voce Edilizia popolare, n. 47; 27 giugno 2002, n. 9342, ibid., n. 61; 22 dicembre 1999, n. 931/SU, id.,
Rep. 1999, voce cit., n. 114 (diversamente, ove l'alloggio sia stato as
segnato in locazione semplice, si esclude il ricorso alla tutela ex art.
2932 c.c., ammettendosi solo la possibilità di un'azione risarcitoria, sul
rilievo che in tal caso l'accettazione della domanda di assegnazione in
Il Foro Italiano — 2003.
I
Osserva in fatto ed in diritto. — Con atto di citazione notifi
cato il 12 febbraio 1999 Donato Pepe e gli altri soggetti, in epi
grafe indicati, convennero in giudizio l'Istituto autonomo delle
case popolari di Catania e — sulla premessa di aver ad esso
tempestivamente versato, quali assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, le somme rispettivamente loro richieste
per la relativa cessione — ne chiesero la condanna al trasferi
mento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., delle singole unità abitative,
proprietà da parte dell'ente pubblico non si inserisce in un rapporto
privatistico, ma in un rapporto con connotati pubblicistici: cfr. Cass. 14
luglio 1994, n. 6621, id., Rep. 1994, voce cit., n. 56; 22 gennaio 1983, n. 611, id., Rep. 1983, voce cit., n. 151; 22 gennaio 1983, n. 615, id., 1983,1, 1266, con nota di F. Macario).
Si noti che l'ordinanza in epigrafe si astiene da ogni considerazione in ordine alla possibilità di ricondurre la controversia in esame tra
quelle relative a pubblici servizi, di cui all'art. 33 stesso d.leg. 80/98, trattandosi di questione priva di utilità nella fattispecie, attesi la decla
ratoria di incostituzionalità della norma, nel frattempo intervenuta (v. Corte cost. 292/00, cit.), e la data di proposizione della domanda (ante riore all'emanazione della 1. 205/00, il cui art. 7 ha sostituito il testo
originario del predetto art. 33). Sull'applicazione non retroattiva del ri
parto di giurisdizione (re-)introdotto dall'art. 7 1. 205/00, v., confor
memente, Cass. 6 aprile 2001, n. 149/SU, id., 2002, I, 501, con osser
vazioni di S. Benini; 16 luglio 2001. n. 9645, ibid., 806, con nota di ri
chiami di S. Rodolfo Masera; 23 gennaio 2002, n. 777, id.. Rep. 2002, voce Giurisdizione civile, n. 148; 27 giugno 2002, n. 9338, ibid., n.
151; 13 agosto 2002, n. 12199, ibid., n. 165; 27 novembre 2002, n.
16838, id., 2003,1, 2443, con nota di richiami. III. - Conformemente a Cass. 594/03, nel senso che l'attività di con
cessione in godimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica rien
tra nella nozione di pubblico servizio accolta dal d.leg. 80/98, costi
tuendo un tipico servizio sociale, sicché tutte le controversie relative al
godimento di tali immobili sono rimesse al sindacato esclusivo del giu dice amministrativo, v. Trib. Firenze 3 novembre 1999, id., Rep. 2000, voce Edilizia popolare, n. 78 (per esteso, Foro toscano, 2000, 144, con
nota di Cirilli). Sostanzialmente sulla stessa linea, nel senso che ai
sensi degli art. 33 e 34 d.leg. 80/98, sia nella formulazione originaria, sia nel testo modificato dalla 1. 205/00, devono intendersi devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie
in materia di edilizia residenziale pubblica, in quanto rientranti per ta
luni aspetti nelle materie dell'urbanistica e dell'edilizia e per altri pro fili in quella dei pubblici servizi, v. Tar Toscana, sez. I, 22 ottobre
1999, n. 768, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n. 58 (che può leggersi in
Trib. amm. reg., 1999, I, 4879, con riferimento ad una controversia tra
l'acquirente ed il comune sul prezzo d'acquisto di un alloggio di edili
zia convenzionata); 17 aprile 2000, n. 702, id., 2000, I, 3226 (m); Tar
Emilia-Romagna, sez. I, 9 novembre 2001, n. 871, id., 2002,1, 214 (m); Tar Toscana, sez. II, 22 marzo 2002, n. 634, ibid., 1962 (m); Tar Ve
neto, sez. II, 19 aprile 2002, n. 1496, ibid., 2459 (m). In dottrina, v. L.
Musselli, L'incerta identità dell'edilizia residenziale pubblica dopo il
d.leg. 31 marzo 1998 n. 80: tra la nozione di «servizio pubblico» e
quella di «edilizia ed urbanistica», in Foro amm.-Tar, 2002, 1193. Il fatto che l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia resi
denziale pubblica rientrino tra le attività rese nell'espletamento di pub blici servizi, non comporta, tuttavia, che le controversie ad essi relative
debbano intendersi sempre e comunque devolute, per materia, alla giu risdizione esclusiva del giudice amministrativo, giacché lo stesso art.
33 d.leg. 80/98 prevede (al 2° comma, lett. e, del testo attuale), alcune
eccezioni, escludendo l'operatività di tale criterio con riferimento, tra
l'altro, ai «rapporti individuali di utenza con soggetti privati», per i
quali, quindi, il giudice fornito di giurisdizione deve essere individuato
non in base al criterio della materia, ma, salvo specifici casi, in base al
criterio tradizionale del petitum sostanziale, fondato sulla distinzione
tra diritto soggettivo ed interesse legittimo. E, dunque, come posto in
evidenza dalla riportata sentenza del Tribunale di La Spezia (laddove,
invece, l'ordinanza della Cassazione tralascia completamente di esami
nare tale aspetto), sembra assumere rilievo essenziale l'interpretazione della locuzione «rapporti individuali di utenza con soggetti privati»
adoperata dalla disposizione testé citata, ovvero, in relazione ai casi
esaminati, la questione se possano considerarsi tali i rapporti tra i sin
goli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'ente
gestore o proprietario di essi.
A tale riguardo, con riferimento al differente settore dell'assistenza
sanitaria, v. Cass. 9 agosto 2000, n. 558/SU, Foro it., 2001, I, 2580, con nota di D. Dalfino, secondo la quale nella categoria delle contro
versie aventi ad oggetto i «rapporti individuali di utenza con soggetti
privati», considerata dall'art. 33 d.leg. 80/98, «sono da includere i giu dizi promossi da singoli utenti del servizio [pubblico] per ottenere le
prestazioni cui lo stesso è istituzionalmente preposto . ..» (nella specie,
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3095 PARTE PRIMA 3096
ed alla restituzione dei canoni locativi percepiti dall'istituto do
po il versamento del prezzo definitivo di vendita.
Avendo il convenuto eccepito il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario, gli attori hanno proposto regolamento pre ventivo di giurisdizione con il quale chiedono che venga invece
affermata la giurisdizione di detto giudice, ed a sostegno di esso
osservano che, avendo l'istituto loro comunicato che la stipula del rogito sarebbe avvenuta non appena fosse stata definita la
pratica al prezzo determinato, salvo conguagli, e pertanto esau
rita l'attività discrezionale, essi sono titolari del diritto soggetti
la controversia aveva ad oggetto il diritto dell'assistito al rimborso delle spese di ricovero sostenute per prestazioni indifferibili, che la struttura sanitaria pubblica non era in grado di assicurare); ed analoga mente, Tar Lombardia, sez. Brescia, 23 novembre 2000, n. 863, id.,
Rep. 2001, voce Sanità pubblica, n. 554; Tar Umbria, decr. 2 aprile 2001, n. 11, ibid., n. 568; Tar Friuli-Venezia Giulia 8 maggio 2002, n.
355, id., Rep. 2002, voce Consumatori e utenti, n. 14, e, da ultimo, Trib. Foggia 1° agosto 2002, Giur. merito, 2003, 333, e Trib. Roma, ord. 17 dicembre 2002, ibid., 1533, le quali sottolineano che la sottra zione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda tutte le controversie intercorrenti fra singoli utenti ed il gestore del ser vizio pubblico, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia pub blico o privato. Nel senso che con la locuzione in esame il legislatore avrebbe inteso riferirsi soltanto ai rapporti «tra privati gestori e singoli utenti», ovvero ai rapporti individuali di fonte contrattuale instaurati da
questi ultimi con i soggetti privati che eventualmente gestiscono il ser vizio pubblico, in regime di concessione, v., invece, Cass. 16838/02, cit., nella motivazione; Cons. Stato, ad. plen., 30 marzo 2000, n. 1, Fo ro it., 2000. Ili, 365, con nota di Fracchia; Tar Campania, sez. I, 28 marzo 2001, n. 1358, id., Rep. 2001, voce Sanità pubblica, n. 542; e, da
ultimo, Trib. Foggia-Cerignola, ord. 21 ottobre 2001, Giur. merito, 2003, 333, dove si rileva, tra l'altro, che diversamente interpretando la norma si finirebbe per sottrarre alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la quasi totalità delle controversie aventi ad oggetto le attività e le prestazioni rese nell'ambito dei pubblici servizi (nella spe cie, del servizio sanitario nazionale). E, in effetti, può osservarsi che, secondo l'orientamento della corte regolatrice, la materia dei pubblici servizi, attribuita alla giurisdizione amministrativa esclusiva dal citato art. 33 d.leg. 80/98 (e dall'art. 7 1. 205/00), concerne «le prestazioni erogate dal gestore del servizio al pubblico degli utenti, e non com
prende, invece, le prestazioni effettuate a favore del gestore per con
sentirgli l'organizzazione del servizio»; comprende, cioè, «i rapporti che si instaurano tra il gestore del servizio e gli utenti in favore dei
quali le prestazioni del servizio vengono effettuate, ma non può am
pliarsi sino ad includere l'attività strumentale al servizio pubblico con sistente nell'acquisizione dei beni e dei servizi necessari per l'espleta mento del servizio pubblico» (sul punto, v. Cass. 22 luglio 2002, n.
10726, Foro it., Rep. 2002, voce Giurisdizione civile, n. 149; 12 no vembre 2001, n. 14032, id., 2002, I, 1842, con nota di E. Ferrari; 30 marzo 2000, nn. 71/SU e 72/SU, id., 2000, I, 2210, con nota di D. Dal
fino; e, da ultimo, Cass., sez. un., 11 febbraio 2003, n. 1997, id., Mass., 191).
Con riferimento all'assetto normativo anteriore al d.leg. 80/98, tutto ra operante in via residuale (e ritenuto tuttora applicabile nel caso esa minato dal giudice spezzino), la giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione, per quanto riguarda la materia della concessione in godi mento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si è da tempo con solidata nel senso che rientrano nella giurisdizione del giudice ordina rio non solo i casi di opposizione al provvedimento di decadenza dal
l'assegnazione per mancata occupazione dell'alloggio, specificamente attribuiti al pretore dall'art. 11, 13° comma, d.p.r. 1035/72, ma anche le controversie aventi ad oggetto la legittimità dei provvedimenti di deca denza per altri motivi o di revoca dell'assegnazione stessa (in base al rilievo che siffatti provvedimenti incidono direttamente sul rapporto di locazione, di natura privatistica, instaurato in attuazione del provvedi mento di assegnazione, e quindi su posizioni di diritto soggettivo), spettando, invece, al giudice amministrativo le controversie concernenti l'annullamento del provvedimento di assegnazione dell'alloggio: v., da
ultimo, Cass. 12 novembre 2001, n. 14024, id., Rep. 2001, voce Edili zia popolare, n. 49; 11 febbraio 1998, n. 1443, id., Rep. 1998, voce cit., n. 119; 24 luglio 1997, n. 6923, ibid., n. 103; 2 giugno 1997, n. 4908, ibid., n. 104; 18 dicembre 1997, n. 12829, id., Rep. 1997, voce cit., n. 96; 3 febbraio 1997, n. 999. ibid., n. 98; 27 novembre 1995, n. 12242, id., Rep. 1996. voce cit., n. 79. Conformemente, anche Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2000, n. 6307, id., Rep. 2001, voce cit., n. 61, e 7
giugno 1996, n. 740, id., R.ep. 1997, voce cit., n. 93. In senso contrario, per l'attribuzione al giudice amministrativo anche delle controversie concernenti la revoca dell'assegnazione, v., invece, Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 1999, n. 1892, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 96; 13 mar zo 1998, n. 432, id., Rep. 1998, voce cit., n. 113; 18 gennaio 1997, n. 25, id., Rep. 1997, voce cit., n. 103; 3 febbraio 1996, n. 93, id., Rep.
Il Foro Italiano — 2003.
vo a conseguire la cessione in proprietà degli alloggi; non ricor
re — aggiungono
— la giurisdizione esclusiva del giudice am
ministrativo ai sensi dell'art. 34 d.leg. n. 80 del 1998, dovendo
tale norma interpretarsi in senso restrittivo; sulla portata di essa
subordinatamente sollevano eccezione di illegittimità costitu
zionale.
Osserva la corte che essendo in vigore — al momento, rile
vante ai sensi dell'art. 5 c.p.c., della proposizione della doman
da (12 febbraio 1999) — il d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 ma non
essendo stata ancora emanata la 1. 21 luglio 2000 n. 205 (recante
disposizioni in materia di giustizia amministrativa ma priva di efficacia retroattiva: da ultimo, in tal senso, Cass., sez. un.,
15439/02, Foro it., Rep. 2002, voce Calamità pubbliche, n. 9), la prima questione da esaminare concerne la riconducibilità o
meno della presente controversia alla materia dell'edilizia, de
voluta dall'art. 34, 1° comma, citato decreto 80/98 alla giurisdi zione esclusiva del giudice amministrativo.
Diversamente da quanto sostenuto da una parte della dottrina, tale materia deve ritenersi comprendere anche l'edilizia residen
ziale pubblica, giacché, nel nuovo sistema di riparto della giuris dizione, quel che rileva è il dato oggettivo che qualifichi come
edilizia (o urbanistica) una determinata attività (che, per espres so disposto, può consistere anche in comportamenti) della pub blica amministrazione, e non già le finalità, che detta attività
intenda realizzare.
Il 2° comma dello stesso art. 34 — il quale dispone che, agli effetti del citato decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli
aspetti dell'uso del territorio — deve infatti intendersi applica bile anche all'edilizia essendo anch'essa, come l'urbanistica, caratterizzata da tale uso, peraltro, riguardo ad essa, particolare
(perché investe un determinato terreno e determinati soggetti), a
differenza dell'urbanistica, che riguarda invece l'uso generale
(attraverso piani regolatori, di lottizzazione ed altri strumenti
urbanistici): detto uso si risolve invero in quella stessa trasfor
mazione del territorio (comunale), riguardo alla quale l'art. 1 1.
28 gennaio 1977 n. 10, recante norme sull'edificabilità dei suo
li, pone urbanistica ed edilizia sullo stesso piano. Tanto precisato, deve rilevarsi che la materia dell'edilizia
comprende l'uso particolare del territorio che si traduce nell'at
tività dell'edificazione — così come nel diniego di essa —, ma
non anche atti successivi quali quelli di disposizione giuridica di
edifici ormai edificati (v. Cass., sez. un., n. 14848 del 2001, id., 2002, I, 752, per l'affermazione che non rientra nella materia
urbanistica ed edilizia la controversia relativa a rapporti tra pro
prietà finitime, e n. 15439 del 2002, cit., per la distinzione ed
autonomia tra concessione di contributi ed intervento edilizio). E poiché, nella specie, la domanda ha appunto ad oggetto la
mancata disposizione giuridica di edifici realizzati, essa non può essere ricondotta alla materia dell'edilizia.
Può discutersi se, nell'ambito dell'edilizia residenziale pub blica, singoli momenti del relativo complesso procedimento, di
versi da quello strettamente edificatorio, possano farsi rientrare nella nozione di pubblico servizio, di cui all'art. 33, 1° comma, stesso decreto 80/98: questione, peraltro, che, ratione temporis e
stante la declaratoria di illegittimità costituzionale di detta nor
ma (sentenza n. 292 del 2000 della Corte costituzionale, id.,
2000,1, 2393), non può venire nella specie in considerazione.
Esclusa, per quanto esposto, l'applicabilità tanto dell'art. 34
decreto n. 80 del 1998 quanto della 1. n. 205 del 2000, deve farsi
riferimento al criterio ordinario del petitum sostanziale di ri
parto della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrati
vo.
Nella specie la domanda per un verso è rivolta, sulla premes
1996, voce cit., n. 81; ad. plen. 5 settembre 1995, n. 28, id., 1996, III, 87, con nota di richiami; nonché, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2002, n. 6187, Cons. Stato, 2002,1, 2474.
Riguardo all'opposizione al provvedimento di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica che l'ente proprietario assuma occu
pato senza titolo, ugualmente nel senso della giurisdizione del giudice ordinario, in base alle comuni regole di riparto basate sulla natura so stanziale della posizione fatta valere in giudizio, v., da ultimo, Cass. 7 marzo 2002, n. 3389, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 64; 16 luglio 2001, n. 9647, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 69; 23 febbraio 2001, n.
67/SU, ibid., n. 70; 23 febbraio 2001, n. 65/SU, ibid., n. 71; 10 agosto 2000, n. 564/SU, ibid., n. 72; 7 novembre 2000, n. 1155/SU, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 132. [D. Piombo]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sa che la pubblica amministrazione ha fatto ricorso allo stru
mento privatistico del contratto preliminare, ad ottenere l'appli cazione dell'art. 2932 c.c., e, per un altro, a ripetere somme che
si affermano indebitamente versate, e, come tale, investe, sotto
entrambi i profili, posizioni di diritto soggettivo. Sotto il primo profilo, essa è formulata con riferimento alla 1.
24 dicembre 1993 n. 560 — dettante norme in materia di aliena
zione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica —, alle leg gi regionali attuative, alla comunicazione in data 20 settembre
1996 all'Istituto autonomo case popolari di Catania, ed all'av
venuto e tempestivo versamento del prezzo richiesto, e riguardo ad essa deve ribadirsi che, qualora la pubblica amministrazione,
per la migliore realizzazione degli interessi generali ad essa af
fidati, ricorra allo strumento privatistico del contratto prelimina re di vendita di alloggi economici e popolari, deve riconoscersi
al promissario, a fronte di un ingiustificato rifiuto alla stipula zione del definitivo, e nel persistente concorso delle condizioni
iniziali che avevano indotto l'amministrazione ad approvare ed
autorizzare l'operazione, la facoltà di adire il giudice ordinario, a norma del citato art. 2932, per ottenere una sentenza che tenga
luogo del contratto non concluso (Cass. 5838/83, id., 1983, I,
2366; 615/86, id., Rep. 1986, voce Contratti della p.a., n. 172;
2968/86, id., Rep. 1988, voce cit., n. 150; 12309/92, id., Rep. 1993, voce cit., n. 200).
Sussiste parimenti la giurisdizione del giudice ordinario nel caso, cui i ricorrenti sembrano ora riferirsi, che sia pervenuto a
conclusione il procedimento amministrativo e l'ente assegnante abbia comunicato l'accettazione della domanda e la determina
zione del prezzo (Cass. n. 12389 del 1992, id.. Rep. 1992, voce
Edilizia popolare, n. 86; v. anche Cass. 3016/90, id., Rep. 1991, voce cit., n. 92; 8675/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 79, e
12072/92, ibid., n. 84). Nella specie, dalla già citata comunicazione in data 20 set
tembre 1996 dell'istituto — che può essere direttamente esami
nata dalla corte, giudice anche del fatto in materia di giurisdi zione — risulta che i ricorrenti avevano manifestato la volontà
di acquisire la proprietà degli alloggi rispettivamente già loro
assegnati, e che l'istituto fissò il prezzo di cessione (prezzo che
gli stessi ricorrenti affermano di aver tempestivamente versato)
precisando che «dalla data di pagamento dell'intera somma sa
ranno a carico dell'assegnatario tutti gli oneri, le spese ed i ri
schi inerenti alla proprietà».
Compete al giudice del merito accertare se e quali vincoli
giuridici siano insorti tra le parti a seguito degli atti richiamati e
posti a fondamento della domanda, ferma in ogni caso la giuris dizione del giudice ordinario per le considerazioni già svolte.
La ritenuta inapplicabilità dell'art. 34 d.leg. n. 80 del 1998
comporta l'assorbimento della subordinata eccezione di illegit timità costituzionale della norma.
II
Ritenuto in fatto. — 1. - Con ricorso 4 gennaio 2001, Giusep
pa Geppetti, già assegnataria di un alloggio comunale di edilizia
residenziale pubblica, adiva il Tribunale di Livorno, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto a permanere nell'alloggio as
segnatole, nonché fosse dichiarata inefficace l'ordinanza n.
3506 del 31 ottobre 2000 con cui il dirigente dell'area di svi
luppo socio-culturale del settore delle politiche abitative del
comune di Livorno aveva dichiarato la stessa decaduta dal bene
ficio, in ragione del mancato utilizzo del bene.
2. - Costituitosi, il comune di Livorno contestava la fondatez
za delle domande ed eccepiva il difetto di giurisdizione del
l'a.g.o., deducendo che, in base al d.leg. n. 80 del 1998 e alla
successiva 1. n. 205 del 2000, la controversia, afferente a servizi
pubblici, era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
3. - La Geppetti ha, quindi, proposto ricorso per regolamento
preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia affermata la giu risdizione del giudice ordinario adito in base alle seguenti con
siderazioni. 3.1. - Sebbene «la predisposizione di alloggi di edilizia resi
denziale per le persone non o meno abbienti può senz'altro es
sere considerato ... un servizio pubblico, ... ciò non toglie e
non esclude che nell'organizzazione e nella predisposizione di
un pubblico servizio l'amministrazione venga a contatto con
Il Foro Italiano — 2003.
rapporti di natura privatistica disciplinati dal diritto privato e la
cui competenza a conoscere delle relative controversie spetti al
giudice ordinario».
3.2. - «Nella gestione ed organizzazione di un servizio pub blico, ... non tutte le attività poste in essere dalla pubblica am
ministrazione sono qualificabili come pubblico servizio» e «va
riconosciuto che nell'ambito di certe attività vi sono prestazioni che costituiscono pubblici servizi ma vi sono anche prestazioni che non hanno tale carattere; pertanto, nella giurisdizione del
giudice amministrativo rientrano solo quelle attività che sono
strettamente afferenti al servizio pubblico ...».
3.3. - «Nel caso di specie, ... il rapporto pubblicistico è ces
sato da tempo, perché la fase di organizzazione del servizio è
già stata superata, è a monte». Invero «a seguito dell'emanazio
ne del provvedimento di assegnazione dell'alloggio, l'ammini
strazione non agisce più iure imperii, ma pone in essere un rap
porto negoziale con un soggetto privato preciso ed individuato, che è regolato dal diritto privato, con la conseguenza che il giu dice naturale può essere solo il giudice ordinario».
3.4. - «Gli atti e gli effetti che sorgono da tale rapporto nego ziale privatistico, non essendo posti in essere dalla pubblica amministrazione iure imperii, né potendo essere qualificati co
me atti generali, non possono essere riconducibili alla categoria dei servizi pubblici assoggettati alla giurisdizione del giudice amministrativo».
4. - Il comune di Livorno resiste con controricorso, chiedendo
che sia affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Considerato in diritto. — 1. - Se può essere discutibile che
nella materia edilizia (per la quale la giurisdizione è assegnata ex art. 34 d.leg. 80/98 al giudice amministrativo) possa farsi
rientrare l'edilizia residenziale pubblica, concernente, in realtà, una materia molto complessa, nella quale sono individuabili fasi
e momenti diversi, comprensivi di un profilo edilizio in senso
stretto (riguardando l'attività esecutiva dell'opera) accanto ad
aspetti sociali (politica della casa), è certo però che la materia
dell'assegnazione e delle vicende di circolazione e gestione de
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica rientra nel concetto
(come del resto riconosce la stessa ricorrente) di pubblico servi
zio (cfr. Corte cost. 28 luglio 1993, n. 347, Foro it., 1994, I,
2976). 2. - Ciò premesso, va osservato che in virtù della normativa
(art. 33) di cui al d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 e di cui alla 1. 21 luglio 2000 n. 205, tutte le controversie in materia di servizi
pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La normativa indicata ha inteso attuare un nuovo criterio di
riparto della giurisdizione basato sull'attribuzione di blocchi
omogenei di materie, abbandonando il previgente criterio (ri chiamato dalla ricorrente) fondato sulla differenziazione tra po sizioni giuridiche soggettive (diritto soggettivo e interesse le
gittimo). 3. - Il vigente sistema non consente di adire alla tesi prospet
tata dalla ricorrente che «... a seguito dell'emanazione del
provvedimento di assegnazione dell'alloggio, l'amministrazione
non agisce più iure imperii, ma pone in essere un rapporto ne
goziale con un soggetto preciso e individuato, che è regolato dal
diritto privato, con la conseguenza che il giudice naturale può essere solo il giudice ordinario».
Invero, una tale prospettazione si pone in contrasto con la
nuova scelta del legislatore e, per di più, non tiene conto del
fatto che anche a seguito dell'assegnazione l'amministrazione
pubblica conserva tutta una serie di poteri e facoltà di ordine
pubblicistico nella fase di concreta gestione degli alloggi asse
gnati, permanendo, anche dopo l'assegnazione, la finalità di tu
telare l'interesse pubblico all'utilizzazione in modo legittimo e
ottimale del patrimonio pubblico (finalità che certamente si può realizzare anche attraverso l'applicazione delle disposizioni in
tema di annullamento, revoca e decadenza delle assegnazioni ef
fettuate: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2001, n. 4725,
id., Rep. 2002, voce Edilizia popolare, n. 56, secondo cui rien
trano nella giurisdizione amministrativa le controversie relative
sia alla fase dell'assegnazione degli alloggi, che alla decadenza
dell'assegnatario). 4. - Deve, pertanto, ritenersi superato, in base alla nuova
normativa di cui al d.leg. 80/98, il precedente criterio di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordina
rio in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, basato
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3099 PARTE PRIMA 3100
sulla distinzione tra una prima fase di natura pubblicistica ed
una seconda fase di natura privatistica, rientrando ora tutta la
materia dell'assegnazione e gestione degli alloggi, in quanto af
ferente a pubblico servizio, nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
5. - Consegue che il ricorso va rigettato e va dichiara la giu
risdizione del giudice amministrativo.
Ili
Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato in data
20 dicembre 2000 Manfucci Franco impugnava il provvedi mento con il quale l'azienda regionale territoriale edilizia della
provincia della Spezia (A.r.t.e.), aveva dichiarato la sua deca
denza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica sito alla Spezia, via Elba 12/7, sul presupposto che il
ricorrente si fosse trasferito a vivere in altro comune (Santo Ste
fano Magra). Il ricorrente, contestando la circostanza ed addu
cendo prove in senso contrario, insisteva per la revoca del prov vedimento impugnato.
Si costituiva l'A.r.t.e. sollevando dubbi rispetto alle forme
utilizzate dal ricorrente per far valere le proprie ragioni e co
munque contestando nel merito la fondatezza delle doglianze
proposte. Si costituiva altresì il comune della Spezia, al quale il ricorso
era stato parimenti notificato, come ente locale cui facevano ca
po le funzioni in materia di edilizia popolare (gestite dal
l'A.r.t.e. in via di delega amministrativa). Il comune, oltre a ri
chiamarsi, nel merito, alle difese svolte dall'A.r.t.e., eccepiva il
difetto di giurisdizione dell'autorità adita, trattandosi di que stione che, riguardando un servizio pubblico, andava rimessa al
tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 33 d.leg. 80/98, come modificato dalla 1. 21 luglio 2000 n. 205.
Il giudice sospendeva l'efficacia del provvedimento opposto e l'ordinanza, in esito a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ve
niva confermata dal collegio. Svolta istruttoria testimoniale, la vertenza veniva infine defi
nita come da dispositivo. Motivi della decisione. — Il Manfucci, assegnatario di allog
gio di edilizia residenziale pubblica (in quanto succeduto, quale familiare convivente, nell'assegnazione di cui era titolare il pa dre al momento della morte), ha impugnato il provvedimento dell'azienda regionale territoriale edilizia per la Liguria, con cui è stata dichiarata la sua decadenza dall'assegnazione stessa in
dipendenza del fatto che l'opponente non avrebbe più abitato
nell'alloggio oggetto di causa e in forza della corrispondente causa di decadenza sancita dall'art. 27, 2° comma, lett. b), 1.
reg. Liguria 3 marzo 1994 n. 10.
L'A.r.t.e. ha contestato il difetto di giurisdizione del giudice adito e la relativa eccezione va esaminata in via preliminare.
In proposito si osserva che la questione non può essere ripor tata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia (art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n.
80). Infatti oggetto del decidere non è una qualche scelta edilizia o
urbanistica dell'amministrazione, quanto piuttosto gli effetti di un determinato fatto (cessazione dell'abitazione) sul rapporto di
assegnazione di un alloggio. Più complessa è la questione di giurisdizione ove la si inqua
dri, correttamente, come relativa alla gestione di un pubblico servizio (art. 33 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80).
In effetti la gestione dell'edilizia residenziale pubblica è ri portabile alla nozione di pubblico servizio.
Essa ha infatti il fine di agevolare, rispetto alla disponibilità di alloggi, le persone meno abbienti, con uno scopo che è ine vitabilmente di «preminente interesse generale» e pubblico, data la socialità del fine stesso e data la necessità di attuare i disposti costituzionali dell'art. 3, 2° comma, e 42, 2° comma, Cost.: dal
punto di vista funzionale non vi è dunque dubbio che si tratti di un'attività destinata al soddisfacimento diretto di bisogni di in teresse generale.
Sotto il profilo soggettivo l'attività fa poi capo, in correlazio ne con i fini sopra precisati, alla struttura amministrativa pub blica: regione, comune e, per delega, A.r.t.e.
In sostanza, per fini, oggetto e titolarità, l'attività di predispo
II Foro Italiano — 2003.
sizione, gestione ed assegnazione agli utenti degli alloggi di
edilizia popolare ha tutti i caratteri del pubblico servizio.
L'art. 33 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 devolve alla giurisdizio ne esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in
materia di pubblici servizi. Peraltro il citato art. 33, alla lett. e), esclude dalla giurisdizio
ne esclusiva del giudice amministrativo le controversie riguar danti «rapporti individuali di utenza con soggetti privati».
Tale norma può ricevere, in astratto, due ordini di interpreta zioni, potendosi intendere che, con la dizione «soggetti privati», si volesse fare riferimento ai casi in cui il servizio pubblico sia
condotto da «gestori privati» (così si espresse testualmente il
parere della commissione parlamentare in sede di formazione
del d.leg. 80/98) oppure che tale dizione, rafforzando il senso
della natura individuale della vertenza, stia a significare soltanto
che debba trattarsi della mera sussistenza o conformazione dei
diritti all'interno di un rapporto specifico di utenza già in essere
(laddove dunque per «soggetti privati» si devono intendere le
persone o le entità che sono estranee all'organizzazione e ge stione del pubblico servizio, di cui sono soltanto utenti), senza
che ne vengano coinvolte, almeno come oggetto diretto dell'im
pugnativa, questioni in merito ad atti generali di organizzazione dell'attività (ad esempio, gli atti di fissazione delle condizioni
generali dei rapporti con il gestore del pubblico servizio, i tarif
fari, ecc.: Cons. Stato, sez. VI, ord. 15 dicembre 1998, n. 1884, Foro it., 1999, III, 74).
In senso favorevole a quest'ultima lettura, sebbene in via so
stanzialmente di obiter dictum, si è espressa, con riferimento a
prestazioni sanitarie, Cass., sez. un., 9 agosto 2000, n. 558/SU
(id., 2001, I, 2580), secondo cui nella categoria dei rapporti in dividuali di utenza con i soggetti privati dovrebbero includersi «i giudizi promossi da singoli utenti del servizio suddetto per ottenere le prestazioni cui lo stesso è istituzionalmente preposto, relativamente ai quali l'individuazione del giudice fornito di
giurisdizione deve dunque avvenire, non in base al criterio della
materia, ma in base a quello della consistenza della situazione
giuridica della quale si domanda la tutela».
Al di là della lettura di cui alla testé citata decisione della Su
prema corte, i cui margini di apertura sono decisamente ampi, si
deve in ogni caso dire che la tesi preferibile è quella che riporta i «rapporti individuali di utenza con soggetti privati» alle que stioni su diritti che riguardano situazioni negoziali instaurate per la fruizione del servizio pubblico, con gli utenti destinatari: con esclusione dunque dalla giurisdizione amministrativa delle con
troversie in cui oggetto principale della domanda sono diritti
negoziali discendenti dai rapporti individuali di utenza già in es
sere.
Dal punto di vista dell'intenzione del legislatore, infatti, l'in dicazione della commissione parlamentare (rapporti con «gesto ri privati») non è stata trasfusa nel testo normativo, laddove vi
ceversa (mutuando il tenore letterale dal parere dell'adunanza
generale del Consiglio di Stato del 12 marzo 1998, n. 30/98, id., 1998, III, 350), si è formulata la norma attraverso il richiamo ai
rapporti individuali di utenza con «soggetti privati» il che indu ce a ravvisare la volontà di sottrarre al giudice amministrativo
quelle controversie che tipicamente attengono a diritti del tutto assimilabili a quelli che potrebbero scaturire da un contratto di diritto privato.
In definitiva, la funzione della norma di cui all'art. 33, lett.
e), in esame è, nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, quella di tenere distinte le questioni che direttamente fanno rife rimento all'esercizio di poteri pubblicistici (nel caso, provvedi menti di assegnazione, loro annullamento, ecc.) o a poteri di di
sciplina generale del servizio (nel caso, regolamentazione gene rale dei contratti con gli assegnatari, disciplina sulle tariffe, ecc.) o di organizzazione di esso, da quelle che riguardano invece il
rapporto privatistico di locazione che costituisce mera attuazio ne (nelle forme della c.d. «utenza») dei sopra detti provvedi menti tipicamente pubblicistici.
Nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, fino alla re cente riforma, il riparto della giurisdizione era stabilito dalla Corte di cassazione nel senso (Cass., sez. un., 3 novembre 1993, n. 10829, id., Rep. 1993, voce Edilizia popolare, n. 102) che rientrassero nella giurisdizione amministrativa le questioni ri
guardanti i provvedimenti di assegnazione od altri interventi
(annullamento d'ufficio, ecc.) assunti nell'esercizio di poteri di screzionali dell'ente pubblico assegnante, mentre non vi rien
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
trassero le vertenze che avessero per oggetto l'esercizio dei po teri speciali di risoluzione o recesso propri del rapporto con
trattuale di locazione che insorge in esito all'assegnazione, po teri il cui esercizio è collegato alla valutazione di elementi
obiettivi (disponibilità di altro alloggio; allontanamento dal
l'immobile, ecc.), sostanzialmente integrativi della disciplina ordinaria dei diritti ed obblighi della locazione, rispetto ai quali l'esercizio unilaterale da parte dell'amministrazione avrebbe
consentito il sindacato di merito da parte dell'autorità giudizia ria ordinaria (così come esso è consentito rispetto all'uso dei
poteri interni a qualsiasi rapporto contrattuale), con la sola par ticolarità, di privilegio per l'amministrazione, della facoltà di
agire attraverso propri provvedimenti amministrativi che, come
tali, sono dotati intrinsecamente di esecutorietà.
Tale distinzione recupera validità, anche in esito all'amplia mento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in materia di pubblici servizi, in relazione al problema di distin guere tra ciò che rientra nella suddetta giurisdizione esclusiva e
ciò che, riguardando il rapporto individuale di utenza, permane nell'alveo della giurisdizione ordinaria.
Nel caso di specie si discute appunto della sussistenza o meno
del potere di recesso-risoluzione in capo all'amministrazione,
rispetto al determinarsi di un trasferimento altrove da parte del
locatario e dunque va ritenuta, sulla scorta delle considerazioni
che precedono, la giurisdizione ordinaria, perché si tratta sol
tanto di vedere se sia stato correttamente esercitato lo speciale
potere del locatore di risolvere il contratto sul presupposto del
l'abbandono dell'abitazione presso l'alloggio assegnato. Del resto, una volta stabilita la sussistenza della giurisdizione
ordinaria, ogni questione sulle forme seguite per l'introduzione
dell'azione è superflua, in quanto comunque il ricorso propone un'azione di cognizione sui diritti correlati al rapporto di loca
zione con l'A.r.t.e. e chiede la verifica della legittimità della ri
soluzione del rapporto per il motivo addotto dalla parte pubbli ca, con ogni conseguenza anche sotto il profilo della validità ed
efficacia dell'atto di decadenza, senza che tale pronuncia superi i limiti di cui alla 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. £, in quanto non si tratta, per quanto testé precisato, di incidere su atti assunti in
esercizio di discrezionalità amministrativa, ma su atti di eserci
zio di poteri speciali interni al rapporto negoziale di utenza, co
me tali di natura sostanzialmente privatistica. Il fatto poi che la
domanda riguardi l'esercizio di uno speciale potere risolutorio
in capo al locatore induce a ritenere corretta la trattazione con le
forme di cui all'art. 447 bis c.p.c. Venendo dunque al merito si rileva che l'istruttoria svolta
non consente di affermare che sia stata raggiunta la prova certa
degli assunti sulla cui base l'A.r.t.e. afferma essersi verificata
una causa di decadenza dall'assegnazióne. Il padre del Manfucci è deceduto il 23 febbraio 1997.
I consumi di gas fino al maggio 1998 e successivamente al
novembre 2000 sono significativi ed attestano dunque che in
quel periodo di certo la casa era abitata. E poi certo, anche sulla
base delle informative comunali del 6 novembre 2000, che
quanto meno all'ottobre 2000 in quell'alloggio abita anche la
compagna del Manfucci (Patrizia Mencarelli), ivi trasferitasi da
Santo Stefano Magra. I dati sui consumi Enel non sono utili alla definizione della
vertenza perché il contatore risulta essere stato non funzionante
per un lungo periodo. I consumi di acqua, quanto al periodo gennaio 1999 - feb
braio 2001 (due anni circa), attestano effettivamente un consu
mo limitato (circa 60 me) che però, tenuto conto dei consumi
(circa 200 me) del periodo febbraio 2001 - settembre 2002 di
due persone fisse (il Manfucci e la Mencarelli), non appare poi così incompatibile con l'uso dell'abitazione da parte di una sola
persona (il Manfucci appunto) per giunta poco presente durante
il giorno e che in qualche occasione trascorreva la notte dalla
compagna. Tali dati non sono dunque decisivi.
L'unico riscontro di una obiettiva riduzione di consumi è
quello relativo al gas per il periodo maggio 1998 - novembre
2000. Peraltro un qualche consumo, seppure minimo, vi è stato e le
deposizioni raccolte, in numero significativo, segnalano che il
Manfucci avrebbe continuato ad abitare in quella casa, sebbene
con presenza quasi solo la notte (o per un periodo a pranzo) e
con saltuarie assenze allorquando egli si fermava a dormire
dalla Mencarelli.
Il Foro Italiano — 2003.
Di certo poi non vi è stata prova che il Manfucci vivesse al
trove.
Quanto agli accertamenti della polizia municipale del luglio 2000 si osserva come essi si siano limitati all'assunzione di in
formazioni da una persona di incerta identità ed a un paio di vi
site alla mattina alle ore 7 da parte dell'operatore addetto all'i
struttoria. Si tratta di riscontri che, per un verso, sono generici
(assunzione di informazioni da persona ignota) e, per altro ver
so, sono insufficienti, nel loro complesso, ad affermare l'esi
stenza di prova dell'abbandono o non uso di quell'abitazione da
parte del Manfucci: ciò anche a fronte delle contrarie risultanze
dell'istruttoria testimoniale svolta in causa e con la spiegazione che da essa emerge in ordine alla possibile saltuaria assenza del
Manfucci per le sue occasionali permanenze notturne presso la
Mencarelli. In sostanza, un paio di accessi al mattino presto non
sono sufficienti ad affermare che il Manfucci avesse abbando
nato quell'alloggio e vivesse altrove, perché potrebbe trattarsi di
assenze occasionali.
È poi vero che la mera tenuta a disposizione dell'alloggio non
consente il mantenimento dell'assegnazione. Si deve però intanto osservare che la giurisprudenza disponi
bile riguarda casi ben diversi da quello di specie (uso come se
conda casa: Cass. 8007/90, id., Rep. 1991, voce cit., n. 101; mancato uso per due anni: Cass. 4567/92, id., Rep. 1993, voce
cit., n. 104; uso stagionale: Cass. 3514/94, id., Rep. 1994, voce
cit., n. 70). Nell'ipotesi oggetto di decisione in realtà non vi è prova di un
abbandono neppure temporaneo dell'immobile, ma solo di un
uso meno intenso per un certo periodo (presenza solo notturna e
per un periodo a pranzo; permanenza per alcune notti di tanto in
tanto presso la Mencarelli), senza però che il Manfucci, seppure meno presente, risulti avere mai effettivamente dismesso quella casa come sua abitazione.
L'opposizione va dunque accolta.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza IO
febbraio 2003, n. 1939; Pres. Giuliano, Est. Segreto, P.M.
Uccella (conci, conf.); Fiengo (Avv. Bredice) c. Banca
Monte dei Paschi di Siena (Avv. Casotti Cantatore), Ronco
(Avv. Albora). Cassa Trib. Roma 13 gennaio 2000.
Obbligazioni in genere — Obbligazioni pecuniarie — Paga mento mediante assegno circolare — Estinzione dell'ob
bligazione — Fattispecie (Cod. civ., art. 1182, 1197, 1277; d.l. 3 maggio 1991 n. 143, provvedimenti urgenti per limitare
l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di rici
claggio, art. 1; 1. 5 luglio 1991 n. 197, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 maggio 1991 n. 143).
Il debitore dì una somma di denaro inferiore a veliti milioni di
lire non si libera del proprio obbligo chiedendo l'emissione
di assegno circolare a favore del creditore, ove questi non lo
riceva perché trafugato ed incassato da ignoti. (1)
(1) Con la sentenza in epigrafe i giudici di legittimità tornano an
cora una volta sulla questione dell'adempimento delle obbligazioni a
mezzo assegno circolare, e in questa occasione esaminano, ma in obiter
dictum, la tematica anche alla luce della disciplina c.d. «antiriciclag
gio» di cui all'art. 1 1. 197/91. La prima parte della motivazione è dedicata alla disciplina di diritto
comune dell'adempimento delle obbligazioni; la corte ribadisce il pro
prio consolidato orientamento secondo il quale il pagamento a mezzo
assegno circolare rappresenta una datio in solutum, e perciò, secondo le
regole generali, richiede il consenso del creditore; in tal senso, v. Cass.
21 dicembre 2002, n. 18240, Foro it.. Rep. 2002, voce Obbligazioni in
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