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sezioni unite civili; ordinanza 18 ottobre 2005, n. 20128; Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri, P.M....

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sezioni unite civili; ordinanza 18 ottobre 2005, n. 20128; Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri, P.M. Nardi (concl. conf.); Pinzarrone (Avv. Paoletti, Rubino) c. Istituto regionale per il credito alla cooperazione (Avv. Caponnetto). Regolamento di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 2103/2104-2107/2108 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23202113 . Accessed: 28/06/2014 13:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.51 on Sat, 28 Jun 2014 13:56:32 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; ordinanza 18 ottobre 2005, n. 20128; Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri, P.M.Nardi (concl. conf.); Pinzarrone (Avv. Paoletti, Rubino) c. Istituto regionale per il credito allacooperazione (Avv. Caponnetto). Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 2103/2104-2107/2108Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202113 .

Accessed: 28/06/2014 13:56

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PARTE PRIMA

ta, avendo il giudice d'appello, confermando quanto già analiti

camente evidenziato dal giudice di primo grado e non contestato se non in termini assolutamente generici in sede d'appello dal

l'odierno ricorrente (che, tra l'altro, solo in questa sede e, quin di, tardivamente, contesta la documentazione prodotta in prime cure dagli odierni resistenti), con riferimento ad entrambi i co

niugi danneggiati — il che appare corretto, per effetto di quanto

posto in luce con riferimento al primo motivo —, pervenendo così ad una valutazione d'insieme tutt'altro che apodittica. In

ordine alle doglianze relative all'entità della somma liquidata, è

appena il caso di sottolineare che trattasi di censure attinenti ad

un potere discrezionale che appartiene al giudice di merito, in

sindacabile in questa sede di legittimità, se, come nella specie, sorretto da adeguata motivazione.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 18 ottobre 2005, n. 20128; Pres. Ianniruberto, Rei. Vidiri, P.M.

Nardi (conci, conf.); Pinzarrone (Avv. Paoletti, Rubino) c.

Istituto regionale per il credito alla cooperazione (Avv. Ca

ponnetto). Regolamento di giurisdizione.

Giurisdizione civile — Procedimento cautelare — Provve

dimento d'urgenza — Regolamento di giurisdizione — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 41, 700).

E inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto dopo una pronuncia declinatoria della giurisdizione, emessa dal

giudice adito in sede cautelare per l'emissione di un provve dimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (1)

( 1 ) I. - Il provvedimento in epigrafe si segnala perché costituisce ap plicazione del principio, oramai consolidato nella giurisprudenza delle sezioni unite, secondo il quale il regolamento preventivo di giurisdizio ne è inammissibile nel procedimento cautelare.

Nella specie, era stata proposta un'istanza cautelare diretta all'emis sione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ma il giudice a dìto aveva rigettato la domanda, dichiarando il proprio difetto di giuris dizione.

Le sezioni unite, chiamate a pronunciarsi sull'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal ricorrente, hanno negato la

proponibilità del regolamento avverso il provvedimento reso a conclu sione di un procedimento cautelare.

In proposito, hanno dedotto che la previsione, a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., dell'assoggettabilità a reclamo dei provvedimenti cau telari, anche per il riesame di questioni attinenti alla giurisdizione, e la

possibilità di ottenere con esso la pronuncia nei tempi brevi stabiliti dall'art. 739 c.p.c., inducono ad escludere l'esperibilità del ricorso per regolamento preventivo sia durante lo svolgimento del procedimento cautelare sia dopo l'emissione del relativo provvedimento.

D'altra parte, poiché contro i provvedimenti cautelari, stante la loro natura provvisoria e strumentale, non è consentito proporre ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., neppure è am missibile il regolamento di giurisdizione, non potendo ritenersi che il

giudice di legittimità possa per tale via risolvere anticipatamente la

questione di giurisdizione, della quale non può essere investito a norma dell'art. 111 Cost.

In motivazione, la Suprema corte richiama Cass., sez. un., 22 marzo 1996, n. 2465, Foro it., 1996, I, 1635, con nota di F. Cipriani, Le sezio ni unite riscrivono l'art. 41 c.p.c. e sopprimono (o quasi) il regola mento di giurisdizione, che, escludendo definitivamente il regolamento di giurisdizione dal procedimento cautelare, completa un percorso di ir

rigidimento dei limiti di ammissibilità dell'istituto. I segnali di questa tendenza s'incontrano altresì in Cass., sez. un., 12

giugno 1995, n. 6595, id., 1995, I, 2088, con nota di S. Benini, e Giur. it., 1995, I, 1, 1390, con nota di F. Cipriani, Procedimento cautelare,

Il Foro Italiano — 2006.

Svolgimento del processo. — Con ricorso ex art. 700 c.p.c. al

Tribunale di Palermo Gerlando Pinzarrone chiedeva l'emissione di provvedimenti necessari a sospendere l'esecutività della deli

bera del 29 dicembre 2003, nella parte in cui prevedeva l'esclu

sione di esso Pinzarrone dalla partecipazione al concorso pub blico per titoli per la copertura di un posto di direttore generale della Ircac - Istituto regionale per il credito alla cooperazione. Deduceva a tale riguardo il ricorrente la violazione dell'art. 10, lett. b), 1. 241/90, per non avere l'amministrazione tenuto conto

regolamento di giurisdizione e riforma del processo civile, che ha rite nuto preclusiva alla proposizione del regolamento di giurisdizione una ordinanza declinatoria di giurisdizione emessa in un procedimento pos sessorio.

In quest'ultimo senso, v. Cass., sez. un., 26 settembre 1995, n.

10163, Foro it., 1996, I, 1637, che si è pronunciata nell'ambito di un

procedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. La riduzione dell'area d'incidenza del regolamento di giurisdizione

trae giustificazione, in dette pronunce, dalla rimodulazione della disci

plina della sospensione del processo di cui all'art. 367 c.p.c. e del pro cedimento cautelare operata dalla novella del 1990.

In particolare, in esse la corte sostiene che, avendo la nuova formula zione dell'art. 367 c.p.c. stabilito che la sospensione ivi prevista opera ape iudicis e non ipso iure (il giudice istruttore o il collegio devono, in

fatti, subordinare la concessione della sospensione alla valutazione del l'ammissibilità e fondatezza del regolamento), non si possa continuare ad ammettere il regolamento dopo la definizione del giudizio di primo grado con una sentenza declinatoria di giurisdizione, perché il processo si è concluso e non vi è un giudice che possa decidere sulla sospensione (v. Cass., sez. un., 12 giugno 1995, n. 6595, cit.).

Ma l'argomentazione che affranca definitivamente i procedimenti cautelari dall'abuso, a scopi puramente dilatori, del regolamento pre ventivo, viene individuata nella nuova struttura del procedimento cau telare e soprattutto nella previsione all'art. 669 terdecies c.p.c. della re clamabilità dei provvedimenti cautelari.

Le sezioni unite si allineano alla pronuncia (v. Corte cost. 19 dicem bre 1984, n. 294, id., 1985, I, 651, con nota di F. Cipriani) con la quale la Consulta, dopo aver individuato nel regolamento uno strumento per compensare l'uso indiscriminato della tutela d'urgenza ex art. 700

c.p.c., ed avere, quindi, riconosciuto che la questione riguardasse la

composizione di interessi contrastanti, sollecitava un intervento risolu tivo del legislatore, materializzatosi con l'introduzione nel codice di rito civile dell'istituto del reclamo cautelare.

Fugato il rischio di abusi da parte dei giudici della cautela, le sezioni unite si sono espresse, a partire dalla sentenza decisiva del 1996 (cfr. Cass., sez. un., 22 marzo 1996, n. 2465, cit.), nel senso di ritenere ra

gionevole escludere completamente il regolamento di giurisdizione dai

procedimenti cautelari: si assiste al consolidarsi di una nuova tradizione

giurisprudenziale. Il principio affermato dalle sezioni unite trova, infatti, applicazione

in alcune recenti decisioni. Cfr. Cass., sez. un., 26 luglio 2004, n. 14062, inedita, secondo cui dopo la conclusione di un procedimento cautelare instaurato prima della causa di merito, contro il provvedi mento adottato ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. non è esperibile il

regolamento di giurisdizione, in quanto proposto in mancanza della

pendenza di un processo di primo grado sul merito; ord. 15 marzo 2002, n. 3878, id., 2002, I, 1997, con nota di F. Cipriani, Ultimissime sul regolamento di giurisdizione, che dichiara l'inammissibilità del re

golamento di giurisdizione proposto dopo che sia stato rigettato il re clamo avverso l'ordinanza declinatoria della giurisdizione; 19 febbraio 2002, n. 2417, id., Rep. 2002, voce Giurisdizione civile, n. 224, nel senso che avverso il provvedimento emesso in sede di reclamo a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c. il regolamento di giurisdizione è inammis sibile, non essendo consentito neppure, stante la natura provvisoria e strumentale di esso, il ricorso straordinario per cassazione, poiché non è

possibile ritenere che il giudice di legittimità possa per tale via risolve re la questione della quale non può essere investito a norma dell'art. 111 Cost.; ord. 6 dicembre 2000, n. 125/SU, id., Rep. 2000, voce cit., n. 180, secondo cui avverso i provvedimenti di accoglimento o di rigetto della misura cautelare è inammissibile il regolamento preventivo di giu risdizione, sia perché la natura provvisoria e strumentale di tali provve dimenti non consente contro di essi il ricorso ex art. 111 Cost.; sia per ché l'esperibilità avverso detti provvedimenti del reclamo non giustifi ca più l'applicazione del regolamento nell'ambito del procedimento cautelare.

In senso conforme, v. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12705, id., Rep. 1998, voce cit., n. 132, che esclude la proponibilità del rego lamento non solo avverso il provvedimento cautelare ma, prima ancora, durante il procedimento relativo alla sua emanazione. Argomento deci sivo a sostegno di tale esclusione è tratto dall'art. 669 terdecies c.p.c. e, quindi, dall'utilizzabilità del reclamo e dalla possibilità di ottenere con esso una pronta decisione sulla giurisdizione. Così, anche Cass., sez. un., 11 gennaio 1997, n. 191, id., Rep. 1997, voce cit., n. 125; 13 giu gno 1996, n. 5442, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 97.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

delle osservazioni formulate del 27 novembre 2003, volte ad

attestare i servizi da esso ricorrente prestati presso il ministero

delle finanze, e per essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso.

Il giudice adito con ordinanza del 2 aprile 2004 dichiarava

inammissibile il suddetto ricorso per difetto di giurisdizione del

giudice ordinario, rinviando al merito la misura sulle spese del

medesimo procedimento. Con ricorso ex art. 41 c.p.c. a queste sezioni unite il Pinzar

rone, sul ritenuto presupposto della natura di ente pubblico eco

nomico dell'Ircac e della conseguente non applicabilità del di

sposto dell'art. 68 d.leg. n. 29 del 1993, novellato poi dall'art.

63 d.leg. n. 165 del 2001, chiede che in relazione alla controver

Secondo Cass., sez. un., 10 aprile 1997, n. 3125, id., Rep. 1997, voce

cit., n. 126, per quanto la rimeditazione del problema relativo all'am bito di applicazione del regolamento di giurisdizione abbia preso le mosse da un procedimento cautelare urgente instaurato ante causam, !e

ragioni che hanno giustificato l'emissione della statuizione ostativa alla ammissibilità del regolamento nel processo cautelare esistono anche con riguardo all'ipotesi in cui esso sia promosso in pendenza del pro cedimento di merito, o contestualmente a questo, atteso che anche il

provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso in pendenza della causa di me

rito è immediatamente reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. II. - Non può, tuttavia, essere trascurata una giurisprudenza di segno

contrario che si dichiara favorevole all'ammissibilità del regolamento proposto nella pendenza di un giudizio di merito, quando il giudice a dìto abbia respinto la richiesta di provvedimento cautelare: v. Cass., sez. un., 17 luglio 2001, n. 9650, id., 2002, I, 2967, con nota di G.

D'Auria; ovvero quando il giudice, chiamato a pronunciarsi sul merito e contestualmente su una richiesta di provvedimento d'urgenza, abbia

declinato, solo con riferimento a quest'ultimo, la propria giurisdizione: v. Cass., sez. un., 9 luglio 1997, n. 6228, id., 1997,1, 3602.

Nel senso dell'ammissibilità del regolamento proposto nel corso di

procedimento cautelare instaurato durante il giudizio di merito, ovvero contestualmente a questo e dell'inammissibilità dello stesso se la que stione di giurisdizione si riferisca esclusivamente al procedimento cau

telare, ostando alla sua ammissibilità sia l'immediata reclamabilità del

provvedimento cautelare sia la natura non decisoria del provvedimento emesso in sede di reclamo, Cass., sez. un., 6 maggio 2003, n. 6889, id..

Rep. 2003, voce cit., n. 198. Nel senso che il provvedimento reso sull'istanza cautelare non sia

ostativo alla proponibilità del regolamento, purché ciò avvenga durante la pendenza di un giudizio di merito, e prima che in esso sia emanata una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione, alla quale non può es

sere assimilato il provvedimento reso sulla domanda cautelare, neppure

quando, ai fini della sua pronuncia, sia stata risolta, in senso affermati

vo o negativo, una questione di giurisdizione, Cass., sez. un., 22 set

tembre 2003, n. 14070, ibid., n. 200; 2 luglio 2003, n. 10464, ibid., n.

207; ord. 7 maggio 2003, n. 6954, ibid., n. 199; 3 giugno 2002, n. 8019,

id.. Rep. 2002, voce cit., n. 225; ord. 26 giugno 2002, n. 9332, ibid., n.

226; sez. un. 24 aprile 2002, n. 6040, cit.; 11 giugno 2001. n. 7859, id.,

2002, I, 2968. III. - Per l'inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di

giurisdizione nel procedimento di istruzione preventiva, v. Cass., sez.

un., 5 luglio 2004, n. 12304, id.. Rep. 2004, voce cit., n. 257; 11 no

vembre 1997, n. 11133, id., 1999, I, 952, con nota di F. Cipriani, dal

momento che il provvedimento con cui il giudice dispone un mezzo di istruzione preventiva non è suscettibile di ricorso straordinario per cas

sazione ex art. 111 Cost., trattandosi di un provvedimento connotato

dal carattere della provvisorietà e strumentalità. IV. - Con riferimento all'ambito di operatività del regolamento di

giurisdizione nei procedimenti possessori si rinvia alle indicazioni dot

trinali e giurisprudenziali di D. Dalfino, in nota a Cass., sez. un., ord.

11 febbraio 2003, n. 2062, id., 2003,1, 2782.

Cfr., inoltre, Cass., sez. un.. 19 maggio 2004, n. 9532, id.. Rep. 2004, voce cit., n. 252; 11 marzo 2004, n. 5055, ibid., n. 251, nel senso che

solo la decisione finale del giudizio di primo grado costituisce circo

stanza ostativa alla proponibilità del regolamento preventivo di giuris dizione, non anche il fatto che il giudice, nell'ambito di un giudizio

possessorio, abbia provveduto su una richiesta di provvedimento inter

dittale, atteso che tale provvedimento, al pari di qualsiasi provvedi mento cautelare, è provvisorio, destinato ad essere assorbito dalla deci

sione sul merito della tutela possessoria richiesta.

V. - In dottrina, sul regolamento di giurisdizione e sulle problemati che riconducibili alla sua applicazione, v. F. Cipriani, Regolamento di

giurisdizione (dir. proc. civ.), voce dell' Enciclopedia giuridica Trecca

ni, Roma, 1991, XXVI; G. Trisorio Liuzzi, Regolamento di giurisdi zione, voce del Digesto civ., Torino. 1998, XVI, 506; G. Balena, Re

golamento di giurisdizione, voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano,

2000. aggiornamento IV, 1063; D. Dalfino, / regolamenti di giurisdi zione e competenza, in Foro it., 2003, I, 2787. [M. Adorno]

Il Foro Italiano — 2006.

sia in oggetto venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordi

nario.

Con controricorso l'Ircac eccepisce l'improcedibilità e l'i

nammissibilità del ricorso e l'infondatezza dello stesso nel me

rito, instando per la condanna ai danni del Pinzarrone ex art. 96

c.p.c. Il procuratore generale ha depositato le sue conclusioni

scritte ai sensi dell'art. 375, ultimo comma, c.p.c. Motivi della decisione. — Il ricorso per regolamento preven

tivo di giurisdizione va dichiarato inammissibile. Come è noto, queste sezioni unite prendendo atto della 1. 26

novembre 1990 n. 353 e delle innovazioni con essa introdotte

hanno, mutando l'indirizzo in precedenza seguito, statuito (con le sentenze 22 marzo 1996, n. 2465, Foro it., 1996, I, 1635, ed

ancora 7 maggio 1996, n. 4220, id., Rep. 1996, voce Giurisdi

zione civile, n. 96, relativa ai procedimenti possessori) che il re

golamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche sol

tanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, ed hanno ancora affermato (con la sentenza 22 marzo 1996, n.

2465) che lo stesso regolamento è inammissibile nel nuovo pro cedimento cautelare.

Il mutamento di giurisprudenza ha trovato fondamento nella

modifica apportata dalla novella n. 353 del 1990 all'art. 367

c.p.c. (volta a far operare la sospensione ope iudicis e non più

ipso iure), che ha privato di giustificazione la tesi dell'ammissi

bilità del ricorso nel termine per impugnare la declinatoria, sic

ché allo stato, in ragione della sottrazione della competenza ante

causam ai pretori e della previsione del reclamo, non appaiono

più prospettabili quegli abusi volti a ritardare la definizione

della controversia — contro anche il principio «della ragione vole durata del processo» che ha ora acquisito rilievo costitu

zionale con la 1. 23 novembre 1999 n. 2 — che aveva indotto il

giudice delle leggi a legittimare il regolamento nei processi ur

genti, ravvisando in esso uno strumento teso a compensare gli abusi dei giudici della cautela e rimarcando che si era in presen za di un problema di bilanciamento di opposte esigenze, che

solo il legislatore era deputato a risolvere (Corte cost. 19 di

cembre 1984, n. 294, id., 1985,1, 651). Corollario di quanto sinora evidenziato è il principio che per

essere — a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c. nella sua portata risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del

1994 (id., 1994, I, 2005) — ammesso in ogni caso avverso i

provvedimenti cautelari il reclamo al giudice processualmente sovraordinato anche per motivi attinenti alla giurisdizione, nei

riguardi di tali provvedimenti è inammissibile il regolamento

preventivo di giurisdizione, sia perché trattasi di provvedimenti di natura provvisoria e strumentale contro i quali, non essendo

consentito il ricorso ex art. 111 Cost, non può neanche ammet

tersi quello per regolamento (non potendo logicamente ritenersi

che il giudice di legittimità possa per tale via risolvere la stessa

questione di giurisdizione); sia perché la definizione del relativo

procedimento nei tempi brevi di cui all'art. 739 c.p.c. fa venir

meno l'esigenza di una pronta decisione sulla questione di giu risdizione (al di fuori di tale procedimento), che concretizza la

ratio dell'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione

(cfr., al riguardo, Cass., sez. un., ord. 15 marzo 2002, n. 3878,

id., 2002, I, 1997; 6 dicembre 2000, n. 125/SU, id., Rep. 2000, voce cit., n. 180).

A tale riguardo va rimarcato che è rivestita ormai da diritto

vivente la regola secondo la quale il regolamento preventivo di

giurisdizione mentre è proponibile con riguardo al giudizio di

merito, che sia già pendente e prima che in esso sia emessa una

sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione, invece non è pro

ponibile — essendosi in presenza di una diversa fattispecie

allorquando il provvedimento sia reso in sede cautelare, pur se

ai fini della sua pronunzia sia stata risolto, in senso affermativo

o negativo, una questione attinente alla giurisdizione stessa (cfr.

Cass., sez. un., 2 luglio 2003, n. 10464, id.. Rep. 2003, voce cit.,

n. 207; 11 novembre 1998, n. 11351, id., 1999,1, 2616; 9 luglio 1997, n. 6228, id., 1997, I, 3602), essendosi al riguardo preci sato anche come il provvedimento dato su istanza cautelare

sempre che sia esperito nell'ambito di un giudizio di merito —

entro il quale il regolamento ex art. 41 c.p.c. si inserisce — non

costituisce sentenza neppure quando ai fini della pronunzia su

detta istanza, abbia risolto, in senso positivo o negativo, una

questione di giurisdizione (cfr., in tali sensi, tra le altre, Cass.,

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PARTE PRIMA

sez. un., 7 maggio 2003, n. 6954, id., Rep. 2003, voce cit., n.

199; 24 aprile 2002. n. 6040, id., 2002,1, 1997). Tale discrimine tra le due distinte fattispecie trova il suo fon

damento, oltre che in un'interpretazione logico-sistematica della

lettera dell'art. 41 c.p.c., anche nella specifica natura delle pro cedure cautelari ante causam, caratterizzantesi per un non certo

accentuato grado di stabilità (cfr. al riguardo art. 669 octies, 1 °

comma, e 669 novies, 1° comma, c.p.c.), che non giustifica —

stante il principio dell'economicità cui devono rispondere gli atti processuali

— l'inserimento del regolamento preventivo di

giurisdizione in un giudizio diverso, per la sua natura e per la

sua tenuta temporale, da quello di merito.

Alla stregua di quanto sinora esposto, il ricorso per regola mento preventivo di giurisdizione va, dunque, dichiarato inam

missibile.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 14 otto

bre 2005, n. 19903; Pres. Ianniruberto, Est. Vidiri, P.M.

Matera (conci, conf.); Banca popolare di Lodi (Avv. Cic

cotti, Ichino) c. Di Prima (Avv. Garilli). Conferma App. Palermo 15 ottobre 2002.

Lavoro (rapporto di) — Dirigente apicale — Clausola di

stabilità — Limitazione del potere di recesso — Legittimi tà —

Conseguenze (Cod. civ., art. 2095, 2118). Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Nullità —

Rilevabilità d'ufficio — Limiti — Fattispecie (Cod. civ., art. 1421; cod. proc. civ., art. 99, 112, 115).

Posta la legittimità della clausola di stabilità relativa concer

nente il rapporto di lavoro di un dirigente apicale, spetta al

dirigente l'indennità sostitutiva del mancato preavviso in

ipotesi di recesso del datore antecedentemente al decorso del

termine di durata minima garantita. (1) La rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto opera quando

(1) I. -La Cassazione in epigrafe riconosce la validità della clausola di durata minima garantita del rapporto di lavoro di un dirigente apica le. con la quale le parti abbiano regolato il rispettivo potere di recesso dal rapporto di lavoro, rinunciando ad esercitarlo per il periodo di tem

po contemplato dalla clausola di stabilità. La Cassazione reputa che la clausola sia stabilita nell'interesse di

entrambe le parti: del datore di lavoro, che in tal modo si garantisce le

prestazioni del top manager almeno per un certo periodo e del dirigente il quale, per la propria posizione di vertice, non gode delle garanzie ap prestate dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori. In particolare, l'interesse del datore di lavoro di assicurarsi la prestazione del dirigente, di parti colare esperienza e capacità, ha indotto la Cassazione ad escludere che la clausola fosse sorretta da intento di liberalità. Conseguenza della violazione datoriale della clausola è il diritto del dirigente alla corre

sponsione dell'indennità senza giusta causa, in virtù della equiparazio ne del recesso del datore alle dimissioni senza giusta causa.

Contra, nella giurisprudenza di merito, afferma l'inefficacia di una clausola di durata minima garantita pattuita nell'interesse del dirigente perché mera liberalità, estranea all'oggetto sociale, Trib. Palermo 24

aprile 2001. Foro it., Rep. 2002, voce Lavoro (rapporto), n. 1262 (e Dir. lav., 2002, II, 9, con nota di Carini).

Per la validità della clausola di stabilità che preveda reciprocamente diritti ed obblighi per entrambe le parti e limiti al periodo di un anno la durata minima contrattuale, v. Trib. Torino 11 maggio 2001, Foro ir.,

Rep. 2002, voce cit., n. 1261 (e Giur. piemontese, 2001, 462). Sull'esclusione della natura vessatoria della clausola che contempli

in favore di entrambe le parti la facoltà di recesso, v. Cass. 22 marzo 2006, n. 6314. in questo fascicolo, I, 2035.

Configura la clausola di stabilità relativa come una preventiva (tem

II Foro Italiano — 2006.

si chieda l'adempimento del contratto, in considerazione del

potere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni

dell'azione, e non quando la domanda sia diretta afar di

chiarare l'invalidità del contratto (o farne pronunziare la ri

soluzione per inadempimento) (nella specie, la Suprema corte

ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato

inammissibile la domanda di illiceità dell'oggetto di una de

libera assembleare dedotta per la prima volta in appello e

ritenuto la suddetta nullità non rilevabile d'ufficio, avendo

l'attore proposto domanda di nullità sotto un diverso profi

lo). (2)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 22

marzo 2005, n. 6170; Pres. Fiduccia, Est. Segreto, P.M.

Scardaccione (conci, parz. diff.); Papili (Avv. Scrosati,

Corselo) c. Soc. coop. Est Ticino e altri (Avv. Forgione,

Romano). Cassa App. Milano 21 settembre 2001.

Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Nullità —

Rilevabilità d'ufficio — Fattispecie (Cod. civ., art. 1421; cod. proc. civ., art. 99, 112, 115).

A norma dell'art. 1421 c.c., il giudice deve rilevare d'ufficio le

nullità negoziali, non solo se sia stata proposta azione di

esatto adempimento, ma anche se sia stata proposta azione di

risoluzione o di annullamento o di rescissione, procedendo ad

un accertamento incidentale relativo ad una pregiudiziale in

senso logico-giuridico, idoneo a divenire giudicato. (3)

poranea) rinunzia del datore alla facoltà di recesso e ne ammette la

compatibilità con la disciplina limitativa dell'apposizione del termine, Cass. 15 novembre 1996, n. 10043, Foro it.. Rep. 1997, voce cit., n. 1548 (e Notiziario giurisprudenza lav., 1997, 87). In caso di recesso

anticipato del datore spetta al lavoratore il diritto al risarcimento del danno ragguagliato all'ammontare delle retribuzioni che egli avrebbe

percepito se la risoluzione non fosse avvenuta, per tutto il periodo in cui egli, pur impiegando l'ordinaria diligenza, non trovi altra idonea

occupazione: Cass. 15 novembre 1996, n. 10043, cit.; 3 febbraio 1996, n. 924, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 545 (e Riv. it. dir. lav., 1997, II, 801, con nota di Bonardi, Recesso dal contratto di lavoro con clau sola di durata minima e onere della prova dell' «aliunde perceptum»).

In argomento, in dottrina, Fossati, Morpurgo, Un modo per perso nalizzare il contratto di lavoro, in Dir. e pratica lav., 2001, inserto, n.

18, XV. II. - La giurisprudenza reputa valida anche la clausola di durata mi

nima garantita, corredata della previsione di un obbligo risarcitorio a carico del lavoratore che si dimetta anticipatamente: Cass. 7 settembre 2005, n. 17817, Foro it., Mass., 1412, e Lavoro giur., 2006, 139, con nota di Dui; Dir. e pratica lav., 2005, 2237, con nota di Mannacio, Di missioni anticipate: derogabilità del termine concordato; 11 febbraio 1998, n. 1435, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 1537 (e Riv. it. dir. lav., 1998, II, 539, con nota di Bano, Clausola di durata minima garantita e costo dell'addestramento), che esclude la natura vessatoria della clau sola.

In argomento, v. Germano, Una novità assoluta: clausole vessatorie nel contratto individuale di lavoro?, in Lavoro giur., 2001, 5.

Sulla configurabilità come penale dell'obbligo risarcitorio posto a carico del lavoratore e sulla possibilità per il giudice di ridurne l'am montare ex art. 1384 c.c., v. Trib. Venezia 23 ottobre 2003, Foro it..

Rep. 2004, voce cit., n. 1553 (e Lavoro giur., 2004, 692, con nota di

Barrato). Sui criteri ermeneutici da seguire per l'interpretazione della clausola,

Cass. 9 giugno 1995, n. 6520. Foro it., 1996,1, 1359. In generale, in dottrina, Zoli, Clausole di fidelizzazione e rapporto di

lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2003,1, 449; Barrato, Il diritto del lavoro a tutela delle imprese: le clausole di fidelizzazione, in Lavoro giur., 2006, 313.

III. - Sulla distinzione tra dirigenza apicale e bassa e media dirigenza ai fini dell'applicabilità delle garanzie e delle tutele contemplate dallo statuto dei lavoratori, vedi i riferimenti contenuti nella nota di richiami ad App. Firenze 31 gennaio 2006, in Foro it., 2006, I, 1535. [A.M. Perrino]

(2-3) Le due sentenze in epigrafe segnano, rispettivamente, una si

gnificativa svolta (la 6170/05) ed un pronto dietro front (la 19903/05) della Suprema corte su un tema cruciale della dialettica tra principi di diritto sostanziale e logiche processuali, ed in specie sull'estensione del

potere/dovere del giudice in ordine alla rilevabilità d'ufficio, ex art. 1421 c.c., della nullità negoziale.

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