sezioni unite civili; ordinanza 23 dicembre 2004, n. 23830; Pres. Corona, Rel. Luccioli, P.M.Ciccolo (concl. diff.); Donelli (Avv. Sullam) c. Azienda lombarda edilizia residenziale di Milano(Avv. Manzi, Comizzoli). Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2005), pp. 2077/2078-2081/2082Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201722 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Antonio Magliano ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 ottobre 2001
con la quale il Giudice di pace di Salerno ha rigettato la doman
da da lui avanzata nei confronti della Ldl s.r.l.
Resiste con controricorso la chiamata in causa Miniform
s.p.a. la quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale avver so la medesima decisione.
Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'altra inti
mata.
Il procuratore generale, cui gli atti sono stati trasmessi ai sen
si dell'art. 375 c.p.c., ha concluso per l'inammissibilità di en trambi i ricorsi.
Motivi della decisione. — Va preliminarmente disposta la ri
unione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
In contrasto con il disposto dell'art. 366, 1° comma, n. 3,
c.p.c. il ricorrente principale ha dichiaratamente rinunciato ad
esporre sommariamente i fatti di causa, erroneamente ritenendo
sufficiente e legittimo il rinvio agli atti di causa e alla decisione
impugnata (non a caso, perciò, allegati al ricorso); né dalla
esposizione dei motivi è consentito ricostruire gli elementi fon
damentali della fattispecie. Conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Su
prema corte (da ultimo, Cass. 12681/01, Foro it., Rep. 2001, voce Cassazione civile, n. 207; 2432/03, id., Rep. 2003, voce
cit., n. 169; 8154/03, ibid., n. 171; 1959/04, id., Mass., 121; 13550/04, ibid., 1052) il ricorso principale va pertanto dichia rato inammissibile.
Alla stessa sorte non si sottrae il ricorso incidentale che incor
re nell'identica violazione del richiamato disposto normativo, non potendosi attribuire efficacia sanante al richiamo in esso
contenuto al ricorso principale, proprio per la sopra rimarcata
analoga inammissibilità del medesimo (v. Cass. 7998/02, id., Rep. 2002, voce cit., n. 257; 12599/02, ibid., n. 182; 14474/04, id., Mass., 1135).
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 23 dicembre 2004, n. 23830; Pres. Corona, Rei. Luccioli, P.M.
Ciccolo (conci, diff.); Donelli (Avv. Sullam) c. Azienda lombarda edilizia residenziale di Milano (Avv. Manzi, Co mizzoli). Regolamento di giurisdizione.
Edilizia popolare, economica e sovvenzionata — Assegna zione di alloggio — Controversie — Giurisdizione — Fat
tispecie (D.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle ammi
nistrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazio
ne dell'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 33; 1.
21 luglio 2000 n. 205, disposizioni in materia di giustizia amministrativa, art. 7).
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, in seguito alla sentenza 204/04 della Corte costitu
zionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1°
comma dell'art. 33 d.leg. 80/98, come sostituito dall'art. 7, lett. a), /. 205/00, nella parte in cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di
tutte le controversie in materia di pubblici servizi, nonché
dell'intero 2° comma dello stesso art. 33, sussiste la giurisdi zione del giudice ordinario in ordine alle controversie atti
nenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nell'ambito della quale la pubblica amministrazione non
esercita un potere autoritativo, ma agisce quale parte di un
rapporto privatistico di locazione (nella specie, la controver
II Foro Italiano — 2005.
sia aveva ad oggetto l'accertamento del diritto vantato da un
congiunto dell'assegnatario, in seguito al decesso di questi, al subentro nell'assegnazione dell'alloggio). (1)
Rilevato in fatto. — Con ricorso ai sensi dell'art. 447 bis
c.p.c. depositato il 7 novembre 2001 Isa Donelli adiva il Tribu nale di Milano esponendo che il proprio genitore Oreste Donelli
aveva ottenuto nel 1981 l'assegnazione di un alloggio di pro
prietà dell'azienda lombarda edilizia residenziale di Milano (di
(1) In base alle disposizioni dell'art. 33 d.leg. 80/98, come modificato dalla 1. 205/00, Cass., sez. un., ord. 16 gennaio 2003, n. 594, Foro it., 2003,1, 3093, con nota di richiami ed osservazioni di D. Piombo, aveva ritenuto che la materia dell'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto afferente a pubblico servizio, dovesse intendersi interamente devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente superamento del precedente criterio di
riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione, nell'ambito dell'asse
gnazione stessa, tra una prima fase di natura pubblicistica ed una se conda fase di natura privatistica (nella specie, l'assegnatario di un al
loggio di edilizia residenziale pubblica aveva chiesto accertarsi il suo diritto a permanere nell'alloggio, contestando l'ordinanza dichiarativa della decadenza dall'assegnazione emessa nei suoi confronti dal comu ne in ragione della mancata utilizzazione del bene). Secondo Trib. La
Spezia 20 gennaio 2003, ibid., peraltro, le controversie relative all'im
pugnazione del provvedimento di decadenza o di revoca dell'assegna zione di alloggio di edilizia residenziale pubblica dovevano ritenersi
comunque escluse dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in base al 2° comma, lett. e), dello stesso art. 33 d.leg. 80/98 (come modificato dalla 1. 205/00), in quanto attinenti a rapporti individuali di utenza di un pubblico servizio con soggetti privati (con cetto — questo — sul quale cfr., da ultimo, Cass. 16 aprile 2004, n.
7265, id., Mass., 550, e 28 aprile 2004, n. 8103, ibid., 608). Come evidenziato dalla riportata pronunzia della corte regolatrice,
tuttavia, la sentenza 6 luglio 2004, n. 204, della Corte costituzionale, id., 2004,1, 2594, con note di S. Benini, A. Travi, F. Fracchia (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 33, 1° comma, d.leg. 80/98, come so stituito dall'art. 7, lett. a), 1. 205/00, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli», an ziché' «le controversie in materia di pubblici servizi relative a conces sioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubbli ca amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un proce dimento amministrativo disciplinato dalla 1. 7 agosto 1990 n. 241, ov vero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vi
gilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché»), ha determinato, con riferimento alla materia in discorso, un sostanziale mutamento dei criteri di riparto della giurisdizione, comportando (anche per le contro versie pendenti) «la necessità di verificare, . . . con riferimento alla fase successiva al provvedimento di assegnazione [dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica], se la pubblica amministrazione eserciti o meno un potere autoritativo . ..»; e, come si osserva nella motivazione, «un
potere siffatto non è certamente ravvisabile in tale fase, segnata dall'o
perare dell'amministrazione non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione: i prov vedimenti assunti, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzio ne, non costituiscono invero espressione di una ponderazione tra l'inte resse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valuta zione del rispetto da parte dell'assegnatario degli obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di ac certamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requi siti richiesti dalla legge».
Si tratta quindi, in buona sostanza, di un ritorno ai criteri di riparto della giurisdizione vigenti in materia anteriormente all'entrata in vigore del d.leg. 80/98 (e poi della 1. 205/00), sui quali v., da ultimo, Cass., ord. 11 marzo 2004, n. 5051, id., Mass., 351 (che, in tema di opposi zione a provvedimento di rilascio per occupazione sine titulo di un al
loggio di edilizia residenziale pubblica, ribadisce il principio secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta l'oppo nente miri a contrapporre all'atto amministrativo di autotutela un diritto
soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio); 5 ottobre
2004, n. 19858, ibid., 1494 (la quale, ribadendo principi consolidati, osserva che sebbene «in linea di principio, è pur esatto . . . che, in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la stipulazione del contratto di locazione — che apre la fase negoziale e paritetica del rapporto tra
assegnante e assegnatario — non implica il venire meno di ogni potere autoritativo della pubblica amministrazione ...», ciò, tuttavia, «... va messo in relazione alla specifica evenienza di una sopravvenuta cono
scenza, da parte dell'ente locatore, di vizi originari dell'assegnazione (per la presenza di circostanze ad essa ab initio ostative) ed all'even tuale esercizio, dunque, di un potere di annullamento dell'atto di asse
gnazione che implichi il venir meno del rapporto locativo e la degrada
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2079 PARTE PRIMA 2080
seguito Aler) sito in Milano, piazzale Lagosta n. 1; che al fine di assistere il padre gravemente malato nell'anno 1996 era andata
a vivere in detto alloggio ed il 10 agosto 1998 aveva trasferito a
quell'indirizzo la propria residenza; che a seguito del decesso
del genitore, avvenuto il 31 maggio 2001, aveva chiesto all'ente
proprietario di subentrare nell'assegnazione ai sensi della 1. 5
dicembre 1983 n. 91 e successive modifiche della regione Lom
bardia; che con nota del 20 settembre 2001 l'Aler aveva illegit timamente respinto la domanda, ravvisando l'insussistenza del
requisito della convivenza con l'assegnatario per almeno tre an
ni asseritamente necessario ai fini del subentro. Chiedeva per tanto che si accertasse il suo diritto a succedere al padre nell'as
segnazione dell'alloggio, previa eventuale disapplicazione della
deliberazione n. III/2024 del 26 marzo 1985 del consiglio regio nale disciplinante la materia, e per l'effetto si ordinasse all'ente
proprietario la voltura a suo nome del contratto di locazione.
L'Aler, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La Donelli proponeva quindi ricorso per regolamento pre
ventivo di giurisdizione, deducendo che la propria pretesa di su
bentrare al padre nell'assegnazione dell'alloggio integrava un
diritto soggettivo perfetto, attinente allo svolgimento del rap
porto di locazione, tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
L'Aler resisteva con controricorso, prospettando la giurisdi zione del giudice amministrativo, per avere la ricorrente la
mentato il cattivo esercizio da parte dell'ente del potere di di
sporre il subentro nell'assegnazione, in relazione al quale la po sizione del privato è di interesse legittimo.
Il pubblico ministero in sede di adunanza in camera di consi
glio concludeva per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
Considerato in diritto. — Come risulta dalla esposizione in
fatto che precede, l'azione è stata proposta con ricorso deposi tato il 7 novembre 2001, e pertanto la normativa di riferimento
ai fini della soluzione della questione di giurisdizione è quella dettata dall'art. 7 1. n. 205 del 2000, nella parte in cui, sosti
tuendo alla lett. a) l'art. 33 d.leg. n. 80 del 1998, ha devoluto
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
zione conseguente (a livello, appunto, di interesse legittimo) delle posi zioni, di diritto soggettivo, da quel rapporto originate. Diversamente
..., alla stregua anche della disposizione speciale di cui al 13° comma dell'art. 11 d.p.r. 1035/72, le controversie relative a provvedimenti di decadenza dall'assegnazione — che operano non in termini di cancella zione ex tunc, bensì in senso terminativo, e quindi all'interno della fase di svolgimento del rapporto locativo — appartengono alla giurisdizione ordinaria, in quanto vertono ... su situazioni di diritto soggettivo quali quelle che si costituiscono per effetto dell'assegnazione stessa, a diffe renza di quelle preesistenti a tale provvedimento e relative al procedi mento che regola il concorso, le quali hanno, invece, consistenza di in teressi legittimi . . .»); Cass. 28 gennaio 2005, n. 1731, id., Mass., 120 (nel senso che spetta al giudice ordinario la cognizione della controver sia attinente esclusivamente alle vicende del rapporto di locazione sorto
per effetto del provvedimento di assegnazione dell'alloggio, con cui si intenda far valere, attraverso la contestazione del fatto posto a fonda mento del provvedimento di decadenza della pubblica amministrazione, la titolarità del diritto soggettivo dell'assegnatario ricorrente, o del suo avente causa, alla conservazione del godimento dell'immobile).
Sul riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi, dopo l'in tervento di Corte cost. 204/04, cit., v. anche Cass. 21 dicembre 2004, n.
23645, id., Mass., 1741 (in tema di contratto di somministrazione di e
nergia elettrica). Con riferimento alla materia «urbanistica ed edilizia»
(dopo la declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 34 d.leg. 80/98 —
nel testo originario, e come novellato dall'art. 7 1. 205/00 — ad opera della citata Corte cost. 204/04, nonché di Corte cost. 28 luglio 2004, n. 281, anch'essa riportata id., 2004, I, 2593, con note di S. Benini, F.
Fracchia, A. Travi), v., invece, Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2004, n. 6329, ibid., Ili, 541, con nota di richiami ed osservazioni di S. Benini; Cass., ord. 17 novembre 2004, n. 21710, e 16 novembre 2004, n. 21636, id., 2005, I, 372, con nota di A. Lamorgese; nonché, da ultimo, Cass., ord. 26 novembre 2004, n. 22274, id., Mass., 1644; ord. 29 novembre
2004, n. 22490, ibid., 1660; ord. 7 dicembre 2004, nn. 22890 e 22891, ibid., 1689; ord. 12 gennaio 2005, n. 386, id., Mass., 31; 14 gennaio 2005, n. 597, ibid., 46; ord. 14 gennaio 2005, n. 599, ibid., 47; ord. 17
gennaio 2005, n. 730, ibid., 56; ord. 20 aprile 2005, nn. 8204 e 8209. i bid. V., inoltre, la relazione tematica dell'ufficio massimario della Su
prema corte di cassazione, consultabile sul sito Internet della corte
(<www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/RelazioniCiv/ RelazioniCiv.asp>). [D. Piombo]
Il Foro Italiano — 2005.
controversie in materia di pubblici servizi, e in particolare, tra le
altre, quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni gene re, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pub blici servizi.
Non è peraltro da dubitare che la materia dell'assegnazione e
delle vicende relative alla circolazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia ricompresa nell'ambito del
servizio pubblico, in quanto permeata dalla finalità sociale di
agevolare, mediante la destinazione di determinati immobili,
appartenenti a tipologie non di lusso ed acquisiti da enti pubbli ci non economici, le persone meno abbienti, cui gli immobili
stessi vengono assegnati con gare pubbliche di assegnazione in
base a determinati e precisi requisiti. In tale senso si è espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 347 del 1993 (Foro it.,
1994, I, 2976) e su tale qualificazione è attestata la giurispru denza di questa Suprema corte, che nella remota sentenza a se
zioni unite n. 5332 del 1980 (id., 1981, I, 2021) ebbe a definire il settore dell'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica come servizio pubblico di protezione so
ciale (v., di recente, tra le altre, sez. un. n. 594 del 2003, id.,
2003,1, 3093). Va altresì ricordato che l'attribuzione al giudice amministra
tivo, con la disciplina di cui al d.leg. n. 80 del 1998, poi sosti tuito dalla 1. n. 205 del 2000, della giurisdizione esclusiva nella materia dei pubblici servizi ha comportato il superamento del
precedente criterio di riparto della giurisdizione tra giudice am
ministrativo e giudice ordinario in tema di assegnazione di al
loggi di edilizia residenziale pubblica, fondato sulla configura zione bifasica della vicenda e sulla distinzione tra la prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri fi
nalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e corrisponden temente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione del
l'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della
diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente as
segnante ed assegnatario: ed invero con la richiamata normativa
tutta la materia dell'assegnazione e gestione — in quanto ap
punto afferente ad un pubblico servizio — è stata attribuita alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v., sul pun to, sez. un. n. 594 del 2003, cit.).
E peraltro noto che con la recente sentenza n. 204 del 2004
(id., 2004, I, 2594) la Corte costituzionale ha dichiarato l'ille gittimità costituzionale del 1° comma dell'art. 33 d.leg. n. 80
del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), 1. n. 205 del 2000, nella parte in cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in
materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli, anziché delle
controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni
di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni
ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati
dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla 1.
7 agosto 1990 n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di
un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti
del gestore, e l'incostituzionalità dell'intero 2° comma dell'art.
33.
Il giudice della legittimità delle leggi ha rilevato che il riferi
mento nella disposizione scrutinata ad una materia — quella dei
pubblici servizi — dai confini non compiutamente delimitati, e
soprattutto il richiamo a tutte le controversie ricadenti in tale
settore rende evidente che la materia così individuata prescinde totalmente dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte, ra
dicando la giurisdizione esclusiva sul dato puramente oggettivo del normale coinvolgimento in tali controversie del generico
pubblico interesse che è naturalmente presente nel settore dei
pubblici servizi, e così travolgendo il necessario rapporto di
specie a genere che l'art. 103 Cost, postula come ordinario di
scrimine tra le giurisdizioni, allorché contempla le materie de
volvigli alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo come particolari rispetto a quelle nelle quali la pubblica ammi
nistrazione agisce quale autorità.
La Corte costituzionale ha al riguardo precisato che il neces
sario collegamento delle materie assoggettabili a giurisdizione esclusiva con la natura delle situazioni soggettive, espresso, nell'art. 103 Cost., dalla loro qualificazione di particolari ri
spetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimi tà, comporta che il legislatore ordinario debba esercitare il suo
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
potere di distribuzione della giurisdizione tra i due ordini di
giudici nel senso che le materie affidate alla giurisdizione esclu
siva partecipino della medesima natura — segnata dall'agire
della pubblica amministrazione come autorità, nei confronti
della quale è accordata tutela al cittadino dinanzi al giudice amministrativo —- di quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità.
Escluso pertanto, secondo le enunciazioni della pronuncia in
esame, che la mera partecipazione della pubblica amministra
zione al giudizio sia sufficiente a radicare la giurisdizione del
giudice amministrativo — incisivamente indicato non come
giudice dell'amministrazione, ma come giudice nell'ammini
strazione — ed esclusa anche la sufficienza del generico coin
volgimento di un pubblico interesse nella controversia perché la
previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministra
tivo possa ritenersi costituzionalmente corretta, richiedendosi
invece che la pubblica amministrazione agisca attraverso poteri autoritativi, ovvero si avvalga della facoltà riconosciutale dalla
legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, ai sensi dell'art. 11 1. n. 241 del 1990, le particolari materie in relazione alle quali è consentito al legislatore ordina
rio prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministra
tivo sono quelle in cui le posizioni di diritto soggettivo fatte
valere dal cittadino si collocano in un'area di rapporti nella
quale la pubblica amministrazione opera come autorità.
L'applicazione della disposizione risultante dalla pronuncia additiva del giudice delle leggi alla materia dell'edilizia resi denziale pubblica comporta la necessità di verificare, ai fini
della giurisdizione, con riferimento alla fase successiva al prov vedimento di assegnazione, se la pubblica amministrazione
eserciti o meno un potere autoritativo, secondo la nozione che
ne fornisce la teoria generale, nei confronti del quale sia accor
data tutela al cittadino dinanzi al giudice amministrativo.
Un potere siffatto non è certamente ravvisabile in tale fase,
segnata dall'operare dell'amministrazione non quale autorità
che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto pri vatistico di locazione: i provvedimenti assunti, variamente defi
niti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono invero
espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e
quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del
rispetto da parte dell'assegnatario degli obblighi assunti al mo
mento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di
accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base
dei requisiti richiesti dalla legge. Ritenuto peraltro che del testo emendato dell'art. 7 1. n. 205
del 2000 va fatta applicazione nella fattispecie in esame — non
potendo la norma dichiarata incostituzionale essere ulterior
mente applicata, nelle controversie pendenti, come norma di ri
parto della giurisdizione — va dichiarata la giurisdizione del
giudice ordinario, atteso che la controversia attiene esclusiva
mente alle vicende del rapporto di locazione sorto per effetto del
provvedimento di assegnazione al padre della ricorrente e tende
a far valere il diritto soggettivo della stessa al godimento del
l'alloggio nella prospettata sussistenza dei requisiti di legge per il subingresso nel rapporto.
Il Foro Italiano — 2005.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 26 no
vembre 2004, n. 22294; Pres. Spadone, Est. Triola, P.M.
Gambardella (conci, diff.); Soc. Vista del Golfo (Avv. Zac
chia, Afferni) c. Gueli e altri; Condominio Multiproprietà Portofino Est Rapallo (Avv. Fornaro) c. Soc. Vista del Golfo
e altri. Dichiara inammissibili ricorsi avverso App. Genova
29 settembre 2000.
Comunione e condominio — Condominio negli edifici — Amministratore — Legittimazione a resistere e ad impu gnare — Autorizzazione dell'assemblea dei condomini —
Necessità — Limiti (Cod. civ., art. 1130, 1131).
L'amministratore del condominio, nelle controversie che non
rientrano tra quelle che può autonomamente proporre ai sen
si dell'art. 1131, 1° comma, c.c., non è legittimato a resistere
in giudizio per il condominio senza autorizzazione dell'as
semblea, la quale, peraltro, non essendo altro che un man
dato all'amministratore di conferire la procura ad litem al
difensore, che la stessa assemblea ha il potere di nominare, non può valere che per il grado di giudizio in relazione al
quale viene rilasciata, senza abilitarlo ad impugnare la sen
tenza sfavorevole al condominio. (1)
(1) La sentenza che si riporta si pone consapevolmente in contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui, diversamente dalla legit timazione ad agire (il cui ambito coincide con i limiti delle attribuzioni
dell'amministratore, ex art. 1131, 1° comma, c.c.: sul punto, v., in ter mini generali, Cass. 15 dicembre 1999, n. 14088, Foro it., Rep. 2000, voce Comunione e condominio, n. 163; 3 dicembre 1999, n. 13504, id.,
Rep. 1999, voce cit., n. 200; 24 settembre 1997, n. 9378, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 160; 14 gennaio 1997, n. 278, id.. Rep. 1997, voce
cit., n. 167; 9 febbraio 1995, n. 1460, id., Rep. 1995, voce cit., n. 174; 22 novembre 1990, n. 11272, id., Rep. 1991, voce cit., n. 176; 8 agosto 1989, n. 3646, id., Rep. 1989, voce cit., n. 151), la legittimazione pas siva dell'amministratore del condominio sussiste, senza limiti, in ordi ne a qualsiasi azione concernente le parti comuni dell'edificio, con la
conseguenza che in tali ipotesi egli non necessita di alcuna autorizza zione dell'assemblea per resistere in giudizio, né per proporre le impu gnazioni che si rendessero necessarie in conseguenza della vocatio in ius. In questo senso, v., oltre alle pronunzie richiamate nella motivazio ne (Cass. 15 marzo 2001, n. 3773, id., Rep. 2001 voce cit., n. 158; 17
maggio 2000, n. 6407, id., Rep. 2000, voce cit., n. 164; 2 dicembre
1997, n. 12204, id., Rep. 1998, voce cit., n. 159; 8 luglio 1995, n. 7544, id., Rep. 1995, voce cit., n. 171; 6 dicembre 1986, n. 7256, id., Rep. 1986, voce cit., n. 114 [riportata, ma non in parte qua, id., 1988, I, 906]; 26 agosto 1986, n. 5203, id., Rep. 1986, voce cit., n. 115; 22 feb braio 1983, n. 1337, id., Rep. 1983, voce cit., n. 103): Cass. 21 maggio 2003, n. 7958, id., Rep. 2003, voce cit., n. 143; 11 agosto 1997, n.
7474, id., Rep. 1997, voce cit., n. 57; 8 luglio 1981, n. 4479, id., 1982, I, 768 (la quale considera «del tutto artificiosa la distinzione ... fra la
capacità dell'amministratore di essere convenuto e quella di costituirsi nel giudizio che riguardi una materia non ricompresa fra le sue attribu
zioni», osservando tra l'altro che «l'obbligo di comunicare al più presto all'assemblea dei condomini l'esistenza di un giudizio avente un og getto estraneo alle attribuzioni dell'amministratore non introduce una limitazione alla legittimazione passiva dello stesso, ma si riporta all'e
sigenza di integrarne i poteri in relazione alle necessità della controver sia, ove l'organo sovrano ne ravvisi l'opportunità»); ed analogamente, tra le pronunzie di merito, App. Milano 5 gennaio 1988, id., Rep. 1989, voce cit., n. 160, e Pret. Taranto 1° luglio 1986, id., Rep. 1987, voce
cit., n. 135 (con riferimento, peraltro, a controversia concernente la va lidità della tabella millesimale deliberata dall'assemblea dei condomini, che invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, dato l'oggetto, de ve essere necessariamente proposta nei confronti di tutti i condomini: cfr. Cass. 10 aprile 1992, n. 4405, id., Rep. 1992, voce cit., n. 179; 8
aprile 1983, n. 2499, id., Rep. 1983, voce cit., n. 82). Nel senso che la deliberazione dell'assemblea condominiale che au
torizza l'amministratore a promuovere un giudizio deve considerarsi valida per tutti i gradi dello stesso, e quindi con implicito conferimento della facoltà di impugnare la sentenza eventualmente sfavorevole al
condominio, v., d'altra parte, Cass. 1° ottobre 1997, n. 9573, id., Rep. 1997, voce cit., n. 159, e 10 febbraio 1987, n. 1416, id., Rep. 1987, vo ce cit., n. 132.
Stante la simmetria ravvisata dalla pronunzia in epigrafe tra l'ambito della legittimazione ad agire e quello della legittimazione a resistere in
giudizio dell'amministratore, in rappresentanza del condominio, senza
previa autorizzazione dell'assemblea dei condomini, può essere utile rammentare che la giurisprudenza ritiene l'amministratore autonoma mente legittimato ad agire in giudizio, ex art. 1130-1131, 1° comma, c.c. (tranne diversa statuizione del regolamento condominiale: cfr. Cass. 8 settembre 1997, n. 8719, id., Rep. 1998, voce cit., n. 161):
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