sezioni unite civili; ordinanza 5 luglio 2004, n. 12301; Pres. Ianniruberto, Rel. Di Nanni, P.M.Destro (concl. diff.); Bassotti (Avv. Del Vecchio, Mastri) c. Proc. reg. Corte dei conti per leMarche e altri. Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 11 (NOVEMBRE 2004), pp. 3049/3050-3061/3062Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200296 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
del giudizio ha acquistato un rilievo così pregnante da giustifi care il riconoscimento di un indennizzo in favore delle parti che
a causa dell'eccessivo protrarsi del processo abbiano risentito
ragione di danno, appare evidente che in sede interpretativa debba essere privilegiata l'applicazione delle norme che, come
quelle in tema di trascrizione delle domande giudiziali, sono di
rette ad evitare proprio che la durata del processo possa com
promettere la realizzazione di quella «piena tutela», di cui la
parte ha diritto di godere secondo il diritto sostanziale.
Nel caso di specie il fallimento del convenuto è stato dichia
rato il 25 marzo 1999, mentre la domanda era stata trascritta il
31 agosto 1991 e la sua fondatezza era stata riconosciuta dal tri
bunale con sentenza del 17 febbraio 1998.
9.1.2. - Maggiore concretezza riveste l'argomento che è stato
tratto dall'art. 72 1. fall., il quale riconosce al curatore del con
traente fallito, in relazione ad alcune ipotesi, il potere di scio
gliersi dal contratto {retro, par. 6). Ma neppure esso appare suf
ficiente a giustificare l'accoglimento dell'opinione appena rife
rita.
È evidente, infatti, che anche tale disposizione debba essere
coordinata con quanto stabilito dal citato art. 45 1. fall. Ne deri
va che, quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in
forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata
trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza
che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da
parte del curatore, che non può quindi avvalersi del potere di
scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 1. fall.
Non varrebbe osservare che la facoltà di recesso del curatore,
ai sensi dell'art. 72, 4° comma, 1. fall., non è impedita neppure dalla stipulazione di un contratto definitivo di compravendita ad
effetti obbligatori (come nelle ipotesi previste dagli art. 1378,
1472 e 1478 c.c.), se prima della data della dichiarazione di fal
limento non si è prodotto l'effetto traslativo, per la decisiva ra
gione che in dette ipotesi gli effetti reali si determinano al veri
ficarsi delle situazioni specificamente considerate dalle norme
sopra richiamate e non retroagiscono, mentre, per quanto si è
detto, gli effetti derivanti dalla sentenza di accoglimento della
domanda trascritta, pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., re
troagiscono alla data di trascrizione della domanda {retro, par.
9): se, quindi, la trascrizione è stata eseguita prima della dichia
razione di fallimento deve ritenersi che il trasferimento della
proprietà del bene promesso in vendita sia avvenuto prima di
tale momento, integrando gli estremi della situazione conside
rata dallo stesso art. 72, 4° comma, 1. fall, come ostativa al
l'esercizio della facoltà di recesso da parte del curatore.
Quanto, infine, al rilievo che il contratto preliminare si atteg
gerebbe «quale momento di una fattispecie traslativa complessa e non ancora conclusa», il cui processo di formazione la dichia
razione di fallimento sarebbe idonea ad arrestare in modo defi
nitivo, «anche indipendentemente dal disposto dell'art. 72 1.
fall, (così, in particolare, Cass. 18 gennaio 1973, n. 172, cit.;
1542/58, cit.), può replicarsi che il contratto preliminare si inse
risce certamente nel processo di formazione del contratto, ma è
individuato dalla conclusione di un accordo; accordo che, pur essendo strumentale alla conclusione di un futuro contratto, è
caratterizzato dall'efficacia vincolante sancita dall'art. 1372
c.c., dalla quale le parti possono sciogliersi solo «per mutuo
consenso» o «nei casi previsti dalla legge». Il vincolo che da es
so deriva non è quindi meno intenso di quello proprio degli altri
contratti c.d. definitivi e deve pertanto escludersi che la sua for
za di resistenza rispetto al potere di recesso del curatore sia più attenuata.
10. - Il ricorso è quindi infondato sotto ogni profilo e deve es
sere conseguentemente rigettato.
Il Foro Italiano — 2004 — Parte 1-55.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 5 luglio 2004, n. 12301; Pres. Ianniruberto, Rei. Di Nanni, P.M. Destro (conci, diff.); Bassotti (Avv. Del Vecchio, Ma
stri) c. Proc. reg. Corte dei conti per le Marche e altri. Rego lamento di giurisdizione.
Responsabilità contabile e amministrativa — Società a par
tecipazione regionale — Consigliere regionale — Attività
d'influenza sull'esito di controlli nei confronti della socie
tà — Effetti — Attribuzione alla società di finanziamenti
privi dei necessari presupposti — Giurisdizione del giudi ce ordinario (Cod. civ., art. 2043; r.d. 18 novembre 1923 n.
2440, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, art. 81, 82, 83; r.d. 12
luglio 1934 n. 1214, approvazione del t.u. delle leggi sulla
Corte dei conti, art. 52; 1. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, disposizioni urgenti in ma
teria di ordinamento della Corte dei conti, art. 3; 1. 20 dicem
bre 1996 n. 639, conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 23 ottobre 1996 n. 543).
Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulla
controversia avente ad oggetto la responsabilità di un consi
gliere regionale che, pur non ricoprendo incarichi formali in
una società a partecipazione regionale, abbia influenzato, in
danno della regione, prima dell'entrata in vigore della l. 14
gennaio 1994 n. 20 (che ha esteso la giurisdizione della Corte
dei conti agli amministratori e dipendenti di enti pubblici che
abbiano cagionato danno ad amministrazioni diverse da
quella di appartenenza), l'esito di determinati controlli nei
confronti della società, determinando l'attribuzione ad essa
di finanziamenti regionali privi dei necessari presupposti. ( 1 )
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 12
marzo 2004, n. 5163; Pres. Carbone, Est. Altieri, P.M. Ian
(1) Il principio di cui alla massima si fonda sul duplice presupposto a) che, prima dell'entrata in vigore della 1. 20/94 (poi modificata dalla
1. 639/96), la giurisdizione della Corte dei conti poteva radicarsi, nei
confronti del soggetto che avesse recato danno ad amministrazione di
versa da quella di appartenenza, solo nel caso in cui il soggetto fosse
legato all'amministrazione danneggiata da un rapporto d'impiego o di
servizio; b) che, nella specie, non era configurabile una funzione svolta
in via di mero fatto dal preteso danneggiante, dal momento che l'am
ministrazione regionale non l'aveva investito di alcuna funzione diretta
al perseguimento di interessi o finalità propri della stessa amministra
zione. La Suprema corte esclude la sussistenza del presupposto sub a) (in
ordine al quale v., da ultimo, cit. in motivazione, Cass. 22 dicembre
2003, n. 19662, Foro it.. 2004,1, 2763, con nota di richiami), in quanto il procuratore regionale della Corte dei conti non aveva neppure alle
gato che il prevenuto, consigliere regionale, avesse assunto funzioni di
gestione o di rappresentanza della regione e, comunque, perché egli non aveva un rapporto «giuridicamente significativo» né con la società
partecipata dalla regione (attraverso la società finanziaria regionale), né
con l'amministrazione regionale; eppure, come si legge dalla ricostru
zione in fatto, il procuratore della Corte dei conti addebitava al preve nuto la costante partecipazione, senza alcun titolo formale, alle riunioni
del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo della società, nonché l'ingerenza nelle attività di controllo documentale dal cui esito
dipendeva l'erogazione alla società dei finanziamenti regionali poi ri
velatisi non dovuti. Il presupposto sub b) è, invece, intrinsecamente contraddittorio, dal
momento che il conferimento al prevenuto di una qualche funzione per la realizzazione di finalità attribuite dalla legge all'amministrazione re
gionale avrebbe escluso in radice la necessità di verificare se egli aves
se svolto una qualche funzione in via di mero fatto. Ne discende, per un
verso, l'improprietà del richiamo, nella motivazione della sentenza, a
Cass. 10 ottobre 2002, n. 14473 (id., 2003, I, 3404, con nota di richia
mi), dove, anzi, si precisa che, «per integrare gli estremi di un rapporto di servizio non è necessaria l'esistenza di un'investitura formale, avente ad oggetto l'utilizzazione di risorse pubbliche, ma è sufficiente
che taluno, pur senza averne i poteri, si sia comunque ingerito, anche in
via di fatto, nella gestione di tali sostanze»; per altro verso, una smen
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PARTE PRIMA 3052
Nelli (conci, conf.); Viscione (Avv. Guerra, Szemere) c.
Proc. gen. Corte dei conti e altro. Conferma Corte conti 12
settembre 2001, n. 261.
Responsabilità contabile e amministrativa — Servizi d'in formazione e sicurezza — Fondi riservati — Obbligo di
rendiconto — Esclusione — Danno erariale — Giuris
dizione della Corte dei conti (R.d. 12 luglio 1934 n. 1214, art. 44-51, 57; 1. 24 ottobre 1977 n. 801, istituzione e ordina
mento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e discipli na del segreto di Stato, art. 1, 6, 19; d.l. 15 novembre 1993 n.
453, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 1. 14 gennaio 1994 n. 19, conversione in leg
ge, con modificazioni, del d.l. 15 novembre 1993 n. 453; 1. 14
gennaio 1994 n. 20, art. 1; d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, art. 3;
1. 20 dicembre 1996 n. 639). Responsabilità contabile e amministrativa — Soggetto pri
vato — Attività di copertura a favore del Sisde — Appro
priazione di somme di denaro — Danno erariale — Giu
risdizione della Corte dei conti — Fattispecie.
L'esclusione dall'obbligo di rendiconto relativamente alla ge stione dei fondi riservati assegnati ai servizi d'informazione e
sicurezza dello Stato non comporta l'esonero dalla giuris dizione contabile di coloro che, operando stabilmente nel
l'interesse dei servizi, siano ritenuti, dal pubblico ministero
presso la Corte dei conti, responsabili di danno erariale. (2) Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di
un soggetto privato, chiamato in giudizio di responsabilità amministrativa dal pubblico ministero presso la stessa corte
per essersi appropriato di somme di denaro pubblico in occa
sione dello svolgimento, con strumenti giuridici di natura pri
vatistica, di un'attività funzionale al perseguimento dei fini del servizio di informazioni per la sicurezza democratica
Sisde (nella specie, si trattava di persona che aveva svolto, a
favore del Sisde, mediante società di copertura, attività consi
stenti nell'acquisizione di informazioni qualificate e nell'ef
fettuazione di operazioni d'infiltrazione). (3)
tifa dell'orientamento per cui la giurisdizione della Corte dei conti sus siste anche quando il danno sia provocato da un soggetto, estraneo alla
pubblica amministrazione, che si sia ingerito in modo continuativo nella gestione di risorse pubbliche affidate ad altri soggetti e finalizzate ad un pubblico scopo (Cass. 5 giugno 2000, n. 400/SU, id., 2000, I, 2789, con nota di Lorelli).
Più in generale, nel senso che la nozione di «rapporto di servizio»
(che è, in realtà, il «rapporto di ufficio» degli addetti alle pubbliche amministrazioni: cfr. S. Battini, Il personale, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, Milano, 2003, I, 374), sulla quale si fonda la responsabilità ammini
strativa, comprende tutti i casi — diversi da quelli d'impiego alle di
pendenze di pubbliche amministrazioni — in cui un soggetto, anche
estraneo all'organizzazione amministrativa, svolga di fatto e, quindi, in assenza di un titolo giuridico, una determinata attività nell'interesse
dell'amministrazione, in modo continuativo e con inserimento nella sua
organizzazione, v. Cass. 5163/04, in epigrafe, sub II. Di recente, nel senso che spetta alla Corte dei conti la giurisdizione
sulla controversia avente ad oggetto la responsabilità di un soggetto che, in quanto funzionario di fatto di un ente pubblico economico, ab bia svolto operazioni finanziarie in danno dello stesso ente, v. Cass., ord. 22 dicembre 2003, n. 19667, Foro it., Rep. 2003, voce Responsa bilità contabile, n. 597.
(2-3) Nel senso che, con riferimento alla giurisdizione penale, la di
sciplina della 1. 801/77 «non delinea alcuna ipotesi d'immunità sostan ziale collegata all'attività dei servizi [segreti]», v. Corte cost. 10 aprile 1998, n. 110, Foro it., 1998,1, 2357 (spec. 2361), con nota di richiami.
Sulla giustiziabilità delle situazioni soggettive derivanti da rapporti di lavoro con il Sisde o con il Sismi, v. Cass. 17 novembre 1989, n.
4904, id., 1993, I, 1654, con nota di richiami; 17 novembre 1989, n.
4905, id., Rep. 1990, voce Impiegato dello Stato, n. 169; Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 1999, n. 1683, id., Rep. 2000, voce cit., n. 1425.
Specificamente, nel senso che l'accertamento di regolarità dei conti
(nel giudizio di conto o in sede di controllo sui rendiconti amministra
tivi) non preclude l'esercizio dell'azione di responsabilità ad opera del
procuratore contabile, v., per tutte, Corte conti, sez. I, 21 maggio 1985, n. 87, id., Rep. 1986, voce Responsabilità contabile, n. 431; 20 dicem bre 1986, n. 722, id., Rep. 1987, voce cit., n. 564; 8 giugno 1989, n.
203, id., Rep. 1990, voce cit., n. 511; 13 luglio 1989, n. 292, ibid., n.
37; 15 settembre 1989, n. 334, ibid., n. 512; 16 settembre 1989, n. 344, ibid., n. 569; 1° giugno 1990, n. 128, id., Rep. 1991, voce cit., n. 663;
Il Foro Italiano — 2004.
I
Ritenuto in fatto: che il procuratore regionale della Corte dei
conti per la regione Marche, con atto di citazione del 24 marzo
1988, ha convenuto in giudizio davanti alla sezione giurisdizio nale Floriano Berrettini, Fausto Alba e Alfio Bassotti, chieden
done la condanna al pagamento in solido, o per la parte a cia
scuno ascrivibile, della somma di oltre lire sette miliardi, a ti
tolo di risarcimento del danno patrimoniale, e della somma di
lire duecento milioni per il danno morale, cagionato all'erario
della regione Marche; che il procuratore regionale ha riferito quanto segue. Nel
1985 era stata costituita in Ancona la società consortile per azioni CeMim, partecipata anche dalla s.p.a. Finanziaria regio nale Marche, la quale aveva ad oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di un centro merci intermodale nella regione.
Negli anni dal 1988 al 1991 la regione Marche aveva stanziato
in favore della CeMim contributi per investimenti a fondo per duto per un importo complessivo superiore a sedici miliardi. Nel
luglio 1993 la giunta regionale aveva dichiarato che la società
era decaduta dal beneficio dei contributi, perché questi erano
stati impiegati per scopi diversi da quelli per i quali erano stati
concessi; in conseguenza, la società era stata dichiarata fallita
ed erano stati rinviati a giudizio, tra gli altri, Alfio Bassotti, Flo
riano Berrettini e Fausto Alba, per rispondere, tra l'altro, dei
reati di abuso d'ufficio e corruzione: il Bassotti era imputato,
prima come assessore competente, poi come membro del comi
tato esecutivo e referente politico presso l'ente socio e finan
ziatore della regione Marche e, in ogni caso, di amministratore
di fatto; che il procuratore regionale, con la citazione a giudizio, ha
dichiarato che i convenuti, tenendo un atteggiamento accondi
scendente verso le richieste della società CeMim ed omettendo
volutamente di compiere i riscontri istruttori, avevano consen
tito alla società di percepire contributi non giustificati e di otte
nere la duplicazione dei pagamenti di fatture e contributi per le
medesime aree: il Bassotti era stato costantemente presente alle
riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecu
tivo della società, già prima di esserne nominato componente ef
fettivo, operando nella duplice veste di uomo politico e di rap
presentante istituzionale della regione. Dagli elementi citati, se
condo il procuratore regionale, si ricavava la dimostrazione
della responsabilità dei convenuti e del danno. Il primo consi
steva nel far valere sui funzionari pubblici la qualità di ex asses
sore ai trasporti e quella attuale di consigliere regionale, al fine
di sollecitare la positiva e rapida conclusione della verifica della
16 luglio 1990, n. 158, ibid., n. 667; 15 ottobre 1990, n. 202, ibid.., n.
673. Peraltro, con la 1. 20/94 (art. 2), è venuto meno il carattere «neces sario» del giudizio di conto, mentre la responsabilità contabile, cui sono
sottoposti gli agenti tenuti all'obbligo di rendiconto, è sempre più as similata alla generale responsabilità amministrativa: v. E. Ferrari, Le
giurisdizioni amministrative speciali, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, Milano, 2003, V, 4721 ss.; Ristuccia, / giudizi davanti alla Corte dei conti, ibid., 4818 ss.
Non esistono precedenti, invece, nella giurisprudenza della Suprema corte, sull'individuazione di un vero e proprio «rapporto di ufficio»
(con conseguente responsabilità contrattuale nei confronti dell'ammini
strazione) in relazione allo svolgimento di «attività di copertura» per le finalità proprie dei servizi segreti e con strumenti giuridici di natura
privatistica, ad opera di soggetti estranei all'organizzazione dei servizi stessi (e, anzi, alla pubblica amministrazione tout court). La sentenza contro la quale è stato proposto il ricorso risolto dalla sentenza in epi grafe è Corte conti, sez. I giur. centr. app., 12 settembre 2001, n.
261/A, Foro it.. Rep. 2002, voce cit., n. 778, e Riv. Corte conti, 2001, fase. 5, 58.
Sulla responsabilità degli organi direttivi dei servizi segreti per omessa vigilanza sul comportamento di coloro che siano stati ricono sciuti come gli autori diretti del danno subito dall'amministrazione, v. Corte conti, sez. I giur. centr. app., 14 novembre 2000. n. 331/A, Foro
it., 2002, III, 72, con nota di De Giorgi, Questioni varie in tema di giu dizi di responsabilità davanti alla Corte dei conti.
Nel senso che non può riconoscersi, in ogni caso, la sussistenza di un
rapporto d'impiego con un servizio di sicurezza da parte di coloro che abbiano svolto attività di collaborazione con il servizio stesso (c.d. «in formatori» o «fonti»), occorrendo una valutazione caso per caso della
fattispecie concreta, v. Corte conti, sez. II, 8 giugno 1987, n. 100, id..
Rep. 1988, voce cit., n. 364. [G. D'Auria]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
documentazione, della cui insufficienza era pienamente consa
pevole. Il danno era rappresentato dal fatto che una corretta
azione di controllo avrebbe evitato l'erogazione successiva dei
finanziamenti per i quali mancavano i presupposti; che, nel giudizio di responsabilità, Alfio Bassotti, con ricorso
del 17 novembre 2001, poi illustrato con memoria, ha proposto
regolamento preventivo di giurisdizione ed ha chiesto che sia
dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a pro cedere nei suoi confronti, perché l'azione di responsabilità si
fondava su atti di gestione di una società di diritto privato, es
sendo irrilevante la sua funzione di consigliere regionale; che il procuratore regionale ha resistito con controricorso; che le sezioni unite di questa corte, su richiesta del p.m., con
ordinanza del 2 aprile 2003, n. 5103, hanno disposto l'integra zione del contraddittorio nei confronti di Fausto Alba e Floriano
Berrettini, convenuti nel procedimento iscritto al n. 139 R della
sezione giurisdizionale per la regione Marche della Corte dei
conti; che l'integrazione del contraddittorio è stata compiuta; che i nuovi intimati non hanno svolto attività difensiva;
che, ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., gli atti sono stati rimessi al p.m. per le sue conclusioni sulla con
troversia e che il p.m. ha concluso chiedendo che sia dichiarata
la giurisdizione della Corte dei conti.
Considerato in diritto: 1. - Il procuratore regionale della
Corte dei conti ha individuato la responsabilità del Bassotti nel
ruolo avuto nell'erogazione dei fondi regionali, qualificati come
fondi vincolati. All'incolpato è addebitato di avere consentito e
comunque non impedito l'illegittima erogazione dei fondi da
parte della regione Marche, considerando che un diligente e cor
retto controllo, che rientrava nei suoi compiti, avrebbe consen
tito di far emergere la cattiva gestione che la società finanziata
aveva fatto delle somme e di porvi rimedio con la riduzione e la
non erogazione di ulteriori contributi. Tanto in un arco di tempo individuato tra il 26 novembre 1990 ed il 31 dicembre dello
stesso anno.
2. - Il ricorrente dichiara che l'azione di responsabilità non
poteva essere ricavata da atti di gestione di una società di diritto
privato e che mancava a suo carico un atto d'investitura della
rappresentanza dell'amministrazione regionale, perché la fun
zione svolta di consigliere regionale non era rilevante, e che,
quindi, non ricorreva la giurisdizione della Corte dei conti.
Alfio Bassotti sostiene la tesi con le seguenti quattro proposi zioni.
2.1. - L'azione di responsabilità era stata promossa in base ad
elementi che non si riferivano al mandato di assessore, ma al
tempo in cui egli era solo consigliere regionale e non aveva la
rappresentanza dell'ente in seno alla società consortile. Il Bas
sotti sostiene, in particolare, che le funzioni del consiglio regio nale sono legislative, regolamentari e di programmazione, non
di gestione dell'ente, perché queste appartengono alla giunta e
al presidente. Dall'affermazione è ricavato che gli atti contestati
al ricorrente, non essendo riferibili- al consiglio, non potevano trasformare un consigliere regionale in assessore di fatto, come
affermato dalla giurisprudenza di queste sezioni unite — della
quale è citata la sentenza 12 dicembre 1991, n. 13410 (Foro it.,
Rep. 1992, voce Responsabilità contabile, n. 674) — e della
Corte costituzionale — di cui è citata la sentenza 27 novembre
1998, n. 382 (id., 1999,1, 412)— dalla quale si poteva ricavare
che «nell'ambito delle immunità e delle prerogative costituzio
nalmente garantite ai consiglieri regionali per le opinioni
espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi
dell'art. 122, 4° comma, Cost, rientrano, accanto alle funzioni di
rappresentanza politica, anche quelle di indirizzo politico e che,
comunque, si traducono in comportamenti preordinati al con
trollo politico». 2.2. - La funzione di consigliere regionale, svolta all'epoca
dei fatti contestati, escludeva che egli potesse intromettersi nelle
procedure amministrative della regione e non poteva, quindi,
configurare il ruolo di funzionario di fatto della regione. La fi
gura di amministratore di fatto non era riferibile neppure alla
società consortile, perché questa era un soggetto di diritto pri vato i cui atti di gestione non sono sindacabili dalla Corte dei
conti. D'altra parte, la figura del funzionario o amministratore
di fatto, che è quella di chi esercita una funzione pubblica, pur sfornito di regolare investitura, è ispirata al favore con cui è
considerato l'affidamento incolpevole del privato. Secondo il
Il Foro Italiano — 2004.
ricorrente, quando manca questa prospettiva, la figura del fun
zionario di fatto non può essere invocata solo per sottoporre l'a
gente alla speciale responsabilità prevista per coloro che hanno
lo stato di pubblico ufficiale, perché l'azione illecita, posta in
essere da un soggetto privato a danno della pubblica ammini
strazione, può essere sempre ricondotta all'illecito indicato dal
l'art. 2043 c.c. Nella specie non rilevava neppure la disposizio ne di cui all'art. 1, 4° comma, 1. 14 gennaio 1994 n. 20, perché successiva ai fatti contestati all'istante.
2.3. - Quand'anche alla società CeMim fosse stata ricono
sciuta natura di soggetto pubblico e al ricorrente fosse stata at
tribuita la posizione di rappresentanza di fatto della regione,
egualmente l'azione di responsabilità non poteva essere pro mossa, perché già promosse quelle indicate dall'art. 2043 c.c. e
dalla legge fallimentare. Secondo il ricorrente, la giurisdizione contabile sussiste ove il giudizio riguardi «atti costituenti ester
nazione di poteri autoritativi e pubblicistici», mentre spetta al
giudice ordinario ove trattisi di «esercizio di attività imprendito riali».
2.4. - Infine, i danni denunziati erano stati cagionati ad ente
diverso da quello di appartenenza del convenuto, perché i fatti
erano anteriori all'entrata in vigore dell'art. 3 d.l. 23 ottobre
1996 n. 543, convertito nella 1. 20 dicembre 1996 n. 639, che
configura «la responsabilità per danni cagionati a ente diverso
da quello di appartenenza». 3. - Il problema che in questa sede deve essere risolto con ef
ficacia di giudicato è il seguente: se il Bassotti rientri tra coloro
che sono soggetti passivi del giudizio di responsabilità per dan
ni, per essere legato alla regione da un rapporto di impiego o di
servizio, sia pure in senso lato.
Non è contestato, infatti, che, nel periodo considerato, il Bas
sotti svolgeva funzioni di consigliere regionale, ma non ricopri va incarichi formali di gestione nell'ambito della società Ce
Mim. La risposta all'interrogativo deve essere negativa, per le ra
gioni che saranno esposte. 3.1. - La giurisdizione della Corte dei conti, nella materia
della responsabilità dei pubblici funzionari, risale al r.d. 18 no
vembre 1923 n. 2440, secondo il quale essi sono sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole
responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutti o parte del danno accertato o del valore perduto.
Il successivo r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, con l'art. 52, ne de
linea i presupposti. Questi sono stati specificati dalla giurispru denza di queste sezioni unite nei seguenti: che il danno sia la
mentato dallo Stato, da un ente territoriale o da altro ente pub blico non economico; che del danno sia chiamato a rispondere un soggetto legato all'ente da un rapporto d'impiego o di servi
zio; la natura pubblica dell'ente danneggiato dai soggetti sotto
posti al giudizio di responsabilità (sentenze 19 novembre 1979,
n. 6009, id, 1980,1, 670; 18 dicembre 1998, n. 12708, id., Rep. 1999, voce cit., n. 674).
3.2. - Con riferimento alle erogazioni dei fondi nel periodo considerato non è stato neppure allegato che il Bassotti avesse
assunto funzioni di gestione o di rappresentanza della regione Marche. Tali funzioni, infatti, non sono riconosciute dalla legge al consigliere regionale.
Il fatto che la società finanziata «sperperasse» i contributi,
«non raggiungesse gli obiettivi», non desse «il rendiconto delle
spese» e «duplicasse le spese» e, ciononostante, la regione «te
neva aperto il rubinetto» delle erogazioni, sul piano formale,
non può essere fatto risalire al convenuto, rispetto al quale non
ricorreva un rapporto giuridicamente significativo, né con la re
gione, né con la società controllata.
4. - La responsabilità del Bassotti non può essere ritenuta
neppure ai sensi del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543 (recante disposi zioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti)
convertito in 1. 20 dicembre 1996 n. 639.
Queste sezioni unite, infatti, hanno già dichiarato che la giu risdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministra
tiva degli amministratori e dipendenti degli enti pubblici, per il caso di danno cagionato ad amministrazioni o enti diversi da
quelli di appartenenza, riguarda i soli fatti commessi successi
vamente all'entrata in vigore della 1. 14 gennaio 1994 n. 20, il
cui art. 1, 4° comma, è stato in tali sensi modificato, con norma
di carattere interpretativo, dall'art. 3 del ricordato d.l. n. 543 del
1996. Perché sussista la giurisdizione del giudice contabile in
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3055 PARTE PRIMA 3056
relazione a fatti anteriori alla legge da ultimo citata, pertanto, è
necessario che fra l'autore del fatto e l'amministrazione o ente
pubblico, che da questo abbia risentito un danno, vi sia un rap
porto di impiego o un rapporto di servizio: sentenza 22 dicem
bre 2003, n. 19662 (id., 2004,1, 2763), tra le più recenti. Si è già detto che, secondo il procuratore della Corte dei con
ti, i fatti di questo giudizio risalgono all'anno 1993.
5. - Nella specie non è configurabile neppure una funzione
svolta in via di fatto dal Bassotti.
Questa forma di responsabilità si può configurare a carico di
un soggetto estraneo all'amministrazione pubblica alla duplice condizione, che vi sia stato un atto di conferimento della fun
zione diretto a procurare un servizio o un bene all'amministra
zione e che il conferimento di questa costituisca il mezzo per il
raggiungimento dei fini che ad essa sono attribuiti dalla legge: sez. un. 10 ottobre 2002, n. 14473 (id., 2003, I, 3404), nella
motivazione.
È stato già ricordato che alcuna funzione di questo tipo è stata
conferita dalla regione Marche al ricorrente.
6. - In conclusione, il ricorso per regolamento di giurisdizione deve essere accolto e dichiarata la giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
II
Svolgimento del processo. — 1. - Con sentenza del 25 gen
naio 2000 la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
regione Lazio condannava Ernesto Viscione al pagamento, nei
confronti dell'erario, della somma di lire 754.724.430, con ri
valutazione monetaria ed interessi, ritenendolo responsabile —
sulla base di un rapporto di servizio tra lo stesso ed il Sisde —
della mancata restituzione a quest'ultimo di somma di pari im
porto. Il giudizio era scaturito da una segnalazione alla procura re
gionale del direttore del servizio in data 16 maggio 1994, con la
quale veniva trasmessa documentazione relativa alla costituzio
ne delle società per azioni C.e.i. (centro europeo informazioni) e
S.g.s. (servizi per la giustizia e la sicurezza), qualificate come
strutture di copertura del servizio.
Dall'istruttoria espletata emergeva che la costituzione di tali
società era stata decisa allo scopo di creare un'agenzia privata
d'investigazione presente su tutto il territorio nazionale e con
possibilità di operare all'estero, per l'acquisizione d'informa
zioni qualificate e per operazioni d'infiltrazione. La presenza del servizio nelle società sarebbe rimasta occulta. Successiva
mente veniva evidenziata la necessità di procedere alla costitu
zione di società di notevoli dimensioni, associandosi ad un
partner privato. Veniva individuato nella holding Iacorossi il
gruppo rispondente alle esigenze del servizio e nel Viscione, ex
funzionario di polizia ed occupante un ruolo di primo piano al l'interno del detto gruppo, la persona che doveva rivestire l'in
carico di fiduciario del servizio. La rappresentanza della Iaco
rossi doveva essere conferita alla Fidigest s.p.a. Per consentire una maggiore libertà di manovra da parte del servizio, la parte
cipazione di quest'ultimo avrebbe dovuto essere minoritaria (49
per cento). L'iniziativa si concretizzava nel giugno 1990, con la costitu
zione delle due società per atto notarile.
Ciascuna delle società era stata dotata di un capitale sociale di
lire 2.200.000.000, di cui lire 1.122.000.000 venivano sotto scritte dalla Fidigest e lire 1.078.000.000 dal Viscione, nella sua
qualità di fiduciario del Sisde. Il Viscione sosteneva di aver ricevuto dal Sisde la somma di
lire 1.700.000.000, e di aver direttamente corrisposto la somma di lire 400.000.000 per versare la quota capitale della S.g.s.
s.p.a. Nell'aprile 1993, a seguito di perdite per complessive lire
2.249.504.305, si era provveduto all'azzeramento del capitale della C.e.i. s.p.a., al ripianamento delle perdite con annulla mento delle azioni e alla trasformazione della C.e.i. in società a
responsabilità limitata, con esclusiva partecipazione di un part ner privato. Nello stesso periodo il Viscione aveva venduto alla Fintermica s.p.a., del gruppo Iacorossi, 105.600 quote azionarie della S.g.s. per il prezzo di lire 1.175.510.203, ottenendo un
maggior ricavo di lire 119.500.000 rispetto al valore nominale delle azioni.
Secondo la sezione giurisdizionale per il Lazio, non risultava
Il Foro Italiano — 2004.
rimborsata al servizio la complessiva somma di lire 754.724.430, di cui lire 678.000.000 corrispondenti a quanto versatogli per la
sottoscrizione della quota capitale della S.g.s., tenuto conto della
somma di lire 400.000.000 da lui direttamente corrisposta, e lire
76.724.430 per quanto spettante al Sisde sulla plusvalenza realiz
zata sulla vendita delle azioni.
Per gli stessi fatti si era già svolto un processo dinanzi al giu dice contabile, conclusosi con la sentenza della sezione giuris dizionale centrale della Corte dei conti in data 10-23 luglio
1998, con la quale era stata annullata la sentenza di condanna
del Viscione, resa dalla sezione di primo grado, per la sua man
cata audizione personale da parte del procuratore regionale. Il
ricorso per cassazione proposto dal Viscione era stato dichiarato
inammissibile. Nel frattempo il Tribunale ordinario di Roma, con sentenza 7
aprile - 15 maggio 1998, aveva rigettato la domanda del Viscio
ne nei confronti della presidenza del consiglio dei ministri e del
ministro dell'interno, proposta per ottenere i compensi da lui
pretesi per le attività svolte in favore del Sisde e per il risarci
mento dei danni che da tale attività gli sarebbero derivati.
Il procuratore regionale promuoveva, quindi, un nuovo giudi zio di responsabilità, conclusosi in primo grado con la già men
zionata pronuncia di condanna.
Il Viscione proponeva appello, deducendo, fra l'altro, il di
fetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto l'erogazio ne di somme prelevate dai c.d. «fondi riservati» non è soggetta, ai sensi dell'art. 19 1. 24 ottobre 1977 n. 801, a rendicontazione,
per cui i pubblici funzionari che hanno maneggio di quei fondi
non possono risponderne dinanzi alla Corte dei conti.
Sotto altro profilo, la giurisdizione della corte difetterebbe
perché: a) si tratterebbe di una controversia tra ente statale e un
terzo relativa a rapporti di natura privatistica; b) non vi sarebbe
violazione di norme regolanti il maneggio di pubblico denaro;
c) non sussisterebbe rapporto di servizio, perché la 1. n. 20 del
1994 non nomina i privati e, comunque, trattandosi di fatti
commessi prima dell'entrata in vigore di tale legge, non potreb be estendersi al privato la giurisdizione in modo maggiore di
quanto avvenga per il dipendente pubblico estraneo all'ammini
strazione danneggiata. Con sentenza 6 aprile
- 12 settembre 2001 (Foro it., Rep. 2002, voce Responsabilità contabile, nn. 283, 778, 1012) la se
zione centrale d'appello della corte, in accoglimento parziale del gravame, nell'esercizio del potere di cui all'art. 52 r.d.
1214/34, riduceva la somma dovuta a lire trecento milioni.
Sulla questione di giurisdizione la sezione osservava: — il giudizio traeva origine dalla domanda di condanna al
pagamento di somma ritenuta quale saldo passivo della partita di dare-avere relativa al rapporto intercorso tra il Viscione e il
Sisde, con attribuzione, da parte dello stesso, della provvista di
denaro per l'assolvimento di finalità pubblicistiche. Il che dava
luogo ad un rapporto di servizio tra il Viscione e lo Stato, rap porto che si instaura a prescindere dalla natura dell'atto costitu
tivo, che può assumere diverse forme o può addirittura mancare; — la circostanza che i fondi «riservati» del Sisde non sono
soggetti a rendicontazione, in forza dell'art. 19 1. 24 ottobre
1977 n. 801, non implica che i soggetti responsabili della ge stione siano esonerati dal risponderne dinanzi alla Corte dei
conti in sede di giudizio per responsabilità contabile. Non si de
ve confondere, infatti, la difficoltà o impossibilità di un giudizio su fatti che sono coperti da particolare riservatezza col difetto di
giurisdizione, che sottrarrebbe diritti dell'erario alle garanzie giurisdizionali previste dall'ordinamento;
— quanto al rilievo che i fatti sono anteriori alla legge del
1994, e pertanto — non essendo applicabile l'art. 1, 3° comma,
lett. c bis), d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella 1. 20 di
cembre 1996 n. 639 — sarebbe esclusa la giurisdizione della
corte per i danni subiti da enti diversi da quelli cui l'agente ap
partiene, la sezione osservava che nella specie il danno era su bito dallo Stato, al quale il Viscione era legato (attraverso il Si
sde) dal menzionato rapporto di servizio.
Avverso tale sentenza il Viscione ha proposto ricorso per cas sazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
Ha resistito con controricorso il procuratore generale presso la Corte dei conti.
Il motivo di ricorso. — 2.1. - Il ricorrente svolge, prelimi narmente, alcune considerazioni sul contenuto dell'accordo col
Sisde. Quest'ultimo, fin dal 1989, era giunto alla determinazio
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ne di creare una società mista per ridurre le spese ingenti che
sosteneva per la raccolta d'informazioni da singoli, spesso inaf
fidabili. Aveva, quindi, conferito l'incarico al ricorrente (estra neo al Sisde e da esso non dipendente) di realizzare l'iniziativa,
e in particolare: studiare il mercato; studiare la forma di società;
raccogliere l'adesione del socio privato (individuato nel datore
di lavoro del Viscione); creare la società, intestandosi fiducia
riamente le quote di partecipazione Sisde; rivestire la carica di
presidente; tenere segreto il progetto, coperto da segreto di Sta
to.
Il Viscione aveva svolto l'incarico in piena autonomia, co
stituendo le due società con partecipazione minoritaria del Sisde
e istituendo all'interno un comitato di garanti della corretta ge stione commerciale. Fin dal 1991, nell'ambito del rapporto col
Sisde, informava periodicamente il direttore del servizio — al
l'epoca il dott. Malpica — di tutte le operazioni effettuate dalle
società su sua autonoma decisione. Il Sisde forniva in massima
parte i finanziamenti necessari attingendo le somme dai fondi
riservati.
Il difetto di giurisdizione della Corte dei conti si fonda, se
condo il ricorrente, sulle seguenti ragioni.
a) Le somme versate dal Sisde sono state prelevate dai fondi
riservati, la cui gestione — secondo l'art. 19 1. 24 ottobre 1977
n. 801 — non è soggetta a rendicontazione. Non sussiste, per
tanto, l'obbligo del rendiconto a carico dei pubblici funzionari
che abbiano avuto il maneggio di somme provenienti da detti
fondi; a maggior ragione, tale obbligo non sussiste nei confronti
del privato cittadino destinatario delle somme. Ne consegue che
l'obbligo del rendiconto — previsto solo nei confronti dei supe
riori gerarchici (Cesis, ministro dell'interno, presidente del con
siglio) —
sfugge al sindacato della Corte dei conti. Inoltre il
governo non deve rendere conto di tale gestione al parlamento. Il divieto di rendicontazione è funzionale alla tutela del segreto cui è improntata, in principio, tutta l'attività dei servizi.
La giurisdizione contabile nasce come giudizio di conto, cui
si è poi affiancato il giudizio di responsabilità. Quest'ultimo, pur diverso da quello di conto, ha finalità analoghe, perseguen do entrambi i giudizi lo scopo della regolare condotta delle ge
stioni pubbliche e la salvaguardia del patrimonio della pubblica amministrazione.
Quando la legge ha escluso le spese in questione dall'obbligo di rendiconto dei fondi con cui operano i servizi, essa ha voluto
escludere il sindacato della Corte dei conti sull'attività dei loro
funzionari. Non sarebbe concepibile, infatti, una giurisdizione limitata ai soli giudizi contabili.
Occorre, inoltre, considerare che il fatto generatore di respon sabilità è la violazione di obblighi di servizio, che devono essere
legislativamente previsti, e quindi conosciuti e conoscibili, il
che non può avvenire in un regime di segretezza che copre l'or
ganizzazione, i rapporti e gli affari che avvengono all'interno di
essa.
L'essenzialità del concetto di segretezza dell'ordinamento è
stata ribadita dalla 1. 801/77, con la conseguente sottrazione
dell'organizzazione dei servizi e le modalità con cui gli stessi
perseguono i loro fini ad ogni controllo esterno.
b) Nella specie non ricorre un rapporto di pubblico servizio,
ma un rapporto atipico, che non si è svolto secondo gli ordinari
principi che regolano il maneggio di denaro pubblico. Il fatto
che il denaro sia pubblico, e pubblico il fine perseguito non ha
alcun rilievo. D'altra parte, non si è trattato — come ipotizzato nella sentenza impugnata
— di un rapporto di mero fatto, dal
momento che il denaro è stato erogato in base ad un accordo.
Nella sentenza della Corte d'appello di Roma resa nella causa
tra le stesse parti è stato, quindi, correttamente affermato che
non è configurabile alcun contratto, nessun potere, a livello uf
ficiale, essendo conferito al direttore del Sisde di assumere im
pegni per la presidenza del consiglio o per il ministero dell'in
terno. L'autonomia finanziaria del direttore del servizio, così
come non è soggetta a controlli ufficiali, così non può essere
ritenuta soggetta a responsabilità contrattuale o extracontrat
tuale. Pertanto, i reciproci rapporti di dare e avere tra le parti
vanno definiti nella loro sede naturale, e cioè dinanzi al giudice
civile. c) La giurisdizione della Corte dei conti sussiste, di regola,
soltanto nei confronti degli impiegati dello Stato, come espres
samente previsto dall'art. 1, 4° comma, 1. 14 gennaio 1994 n.
20. Trattandosi di una norma sulla giurisdizione, essa deve esse
II Foro Italiano — 2004.
re sottoposta a rigorosa interpretazione, tenendo conto anche del
principio affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 29 gen naio 1993, n. 24, id., Rep. 1993, voce Regione, n. 167), secondo
cui la giurisdizione della Corte dei conti nella materia della
contabilità pubblica (comprendente i giudizi di conto e quelli di
responsabilità) non ha carattere cogente ed assoluto, ma solo
tendenzialmente espansivo. Secondo la Corte di cassazione (sentenze delle sezioni unite
n. 9858 del 1997, id., Rep. 1997, voce Responsabilità contabile,
n. 44, e n. 4874 del 1998, id., 1999,1, 2377) l'art. 1, 3° comma, lett. c bis), d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, introdotto dalla legge di
conversione 20 dicembre 1996 n. 639, si applica solo ai fatti
commessi dopo l'entrata in vigore della 1. n. 20 del 1994. Per
tanto, prima di tale data, la responsabilità può sorgere solo per i
danni cagionati all'amministrazione di appartenenza. La 1. n. 20
del 1994 non nomina privati, per cui non sarebbe possibile estendere agli stessi il regime della responsabilità contabile. Le
norme non parlano di rapporto di servizio, ma solo di dipendenti
pubblici. Ma anche a voler ritenere che la giurisdizione della corte
debba estendersi al privato soggetto ad un rapporto di servizio,
tale estensione non potrebbe avvenire in modo maggiore di
quanto avvenga per il dipendente pubblico estraneo all'ammini
strazione danneggiata. Se quest'ultimo non è responsabile per i
fatti commessi fino al 1994, a maggior ragione non deve rispon dere il privato, estraneo a qualsiasi amministrazione. E nella
specie i fatti sono avvenuti fino al 1993.
Le pronunce della Corte di cassazione per fatti anteriori al
1994 hanno limitato l'estensione della giurisdizione a privati solo nell'ipotesi di assoggettamento a particolari vincoli e con
trolli, che comportino l'inserimento del soggetto nell'organiz zazione della pubblica amministrazione e cioè un rapporto di
servizio. Secondo il ricorrente, nella specie egli aveva ricevuto
una provvista di denaro per il perseguimento di un fine pubbli
co, e ciò non poteva dar luogo ad un rapporto di servizio, in
quanto egli agiva in piena autonomia, senza che il Sisde gli im
partisse istruzioni o direttive.
Il ricorrente chiede, infine, che le sezioni unite, dichiarando il
difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ordini al conser
vatore dei registri immobiliari di Roma la cancellazione della
trascrizione del sequestro conservativo concesso dalla corte.
2.2. - Nel controricorso del procuratore generale presso la
Corte dei conti si deduce:
a) l'esonero dalla rendicontazione sui fondi di carattere riser
vato, stabilito dall'art. 19, 2° comma, 1. 24 ottobre 1977 n. 801,
non comporta l'esclusione in radice della tutela giurisdizionale,
potendo la segretazione incidere soltanto sul concreto esercizio
della giurisdizione. La tesi sostenuta dal ricorrente ha ricevuto
smentita dalla Corte di cassazione (sez. un. 17 novembre 1989,
n. 4904, id., 1993,1, 1654) e dalla Corte costituzionale (senten
za 10 aprile 1998, n. 110, id., 1998,1, 2357). Nel caso concreto
non vi è stata neppure l'opposizione del segreto, essendo stata
presentata addirittura una denuncia formale al pubblico ministe
ro contabile da parte dei vertici del Sisde.
b) L'esonero dalla resa di un «conto giudiziale», per evidenti
esigenze di riservatezza connesse alla natura dell'attività dei
servizi segreti non comporta automaticamente esonero o immu
nità da responsabilità, patrimoniali o penali, conseguenti al non
corretto impiego di somme o beni pubblici affidati per la gestio ne. Non si deve confondere l'obbligo di resa del conto (in gene
rale, art. 74 della legge sulla contabilità dello Stato) o del rendi
conto amministrativo (art. 60 legge sulla contabilità e 9 d.p.r. 20
aprile 1994 n. 367) e l'obbligazione di responsabilità ammini
strativo-contabile, nascente dalla colpevole causazione di un
danno ingiusto. Il giudizio di responsabilità è, infatti, nettamente distinto da
quello di conto, tanto è vero che un'espressa previsione norma
tiva (art. 44 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214) prevede la possibilità di riunione dei due giudizi. Inoltre, l'art. 2 1. 14 gennaio 1994 n.
20 sancisce l'estinzione del giudizio di conto con lo scadere del
quinquennio dal deposito e fa salvo l'accertamento giudiziale di
responsabilità amministrativo-contabile a carico dell'agente.
c) La provvista iniziale ha costituito il Viscione agente conta
bile, figura che — secondo la costante giurisprudenza — pre
scinde dalla natura del titolo d'investitura e comprende anche
persone estranee all'amministrazione dello Stato. A fondare la
giurisdizione della corte sull'adempimento dell'obbligo resti
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3059 PARTE PRIMA 3060
tutorio delle somme non impiegate per il perseguimento dei fini
per cui erano state erogate è necessario che tale obbligo s'inse
risca in un rapporto di servizio pubblico. Nessuna rilevanza avrebbe, secondo il procuratore generale,
la sentenza della Corte d'appello di Roma, la quale ha sempli cemente statuito che il Viscione non aveva fornito la prova del
l'esistenza di un contratto col Sisde, né dei danni affermati. Og
getto di cognizione da parte del giudice ordinario erano stati
soltanto presunti patti intersoggettivi, volti, secondo il Viscione, a compensare l'impegno da lui profuso. Diverso è pertanto
l'oggetto della cognizione del giudice contabile e dell'azione ri
sarcitoria, che trova fondamento e causa petendi nella relazione
funzionale di maneggio gestorio. Il rapporto non era una rela
zione intersoggettiva privatistica tra soggetti in posizione pari tetica ó espressione di autonomia negoziale, ma nel conferi
mento e accettazione di un incarico, per svolgere attività istitu
zionali del servizio, con materiale consegna di denaro pubblico. Lo svolgimento del rapporto coincide con le connotazioni
proprie delle attività ordinariamente esperibili dai servizi segre ti, i quali si possono avvalere anche di collaborazioni non confi
guranti rapporti d'impiego in senso stretto, per il perseguimento delle finalità pubbliche sottese al loro funzionamento (politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello
Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a
suo fondamento: art. 1, 1° comma, e 6, 1° comma, 1. 801/77). d) Secondo la costante giurisprudenza della Corte dei conti e
delle sezioni unite della Corte di cassazione, la responsabilità
patrimoniale su cui ha cognizione il giudice contabile compren de, oltre alle ipotesi di condotte causative di danni correlate a
rapporti d'impiego in senso stretto, anche quelle relative a rap
porti di servizio in senso lato. Si tratta di fattispecie nelle quali un soggetto, pur se estraneo all'apparato organico della pubblica amministrazione, viene investito in modo continuativo di un'at
tività corrispondente a funzioni istituzionali dell'amministra
zione, ovvero partecipa procedimentalmente e fattivamente a
tali attività. La relazione che così s'instaura non supera i limiti
che alla responsabilità devoluta alla giurisdizione della corte
sono imposti dalla c.d. contrattualità dal rapporto, ex art. 52 t.u.
1214/34, e sono stati colti dalla Corte costituzionale nella sen
tenza 29 gennaio 1993, n. 24, cit.
La presenza di un rapporto di servizio rende non pertinenti le
censure circa l'inesistenza di responsabilità per danni subiti da
ente diverso da quello di appartenenza, giacché il rapporto di
servizio si era instaurato tra il Viscione e l'amministrazione
dello Stato danneggiata. Motivi della decisione. — 3.1. - La prima parte del motivo di
ricorso prospetta censure infondate o, sotto altro profilo, inam
missibili. Si deve premettere che l'esclusione —
prevista dall'art. 19 1. 24 ottobre 1977 n. 801, per l'attività di gestione dei fondi riser vati assegnati ai servizi d'informazione e di sicurezza —
dagli obblighi di rendiconto regolati dalla legge sulla contabilità dello Stato (art. 73 ss. r.d. 18 novembre 1923 n. 2440), finalizzata alla
tutela del segreto sulle operazioni dei servizi, non comporta un'area di totale immunità dall'esercizio della giurisdizione.
Secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 10 aprile 1998, n. 110, cit., la disciplina normativa sui servizi d'informazione e di sicurezza, contenuta nella 1. 801/77, essendo informata al principio di legalità, «non delinea alcuna
ipotesi di immunità sostanziale». Tale principio, che nel caso
sottoposto all'esame della Corte costituzionale comportava l'i nesistenza di ostacoli all'esercizio dell'azione penale, deve es sere applicato anche con riferimento all'azione risarcitoria pro mossa dal pubblico ministero contabile.
, La sottoposizione dell'attività dei servizi al principio di lega lità comporta, quindi, la giustiziabilità delle situazioni soggetti ve scaturenti dai rapporti giuridici che si siano instaurati nel l'ambito di tale attività.
Come ha esattamente ricordato il procuratore generale contro
ricorrente, tale principio è stato enunciato anche dalla giurispru denza di questa corte nella sentenza delle sezioni unite del 17 novembre 1989, n. 4904, cit., nella quale è stato affermato che dal rapporto di lavoro del personale del Sisde e del Sismi, se condo la disciplina dettata dalla 1. 801/77, scaturiscono posizio ni di diritto soggettivo e d'interesse legittimo, le quali non si
sottraggono alla tutela giurisdizionale, considerato che gli atti di
gestione di tale rapporto non integrano atti politici dell'autorità
Il Foro Italiano — 2004.
governativa. Inoltre, la peculiarità delle funzioni attribuite a
detto personale, nonché l'eventuale opposizione del segreto di
Stato rispetto all'acquisizione di dati e notizie possono implica re limiti all'esercizio dei poteri istruttori del giudice, ma non
privare quelle posizioni soggettive dei mezzi di tutela giurisdi zionale contemplati dall'ordinamento. Tale soluzione s'inqua dra perfettamente nella sottoposizione al principio di legalità della complessiva attività dei servizi, ivi compresa la gestione dei fondi, per la quale non ricorrono le ragioni che hanno, inve
ce, determinato le sezioni unite a negare la giustiziabilità di si
tuazioni giuridiche in altri casi, quale l'attività di ostilità bellica
(sentenza 5 giugno 2002, n. 8157, id., Rep. 2002, voce Giurisdi
zione civile, n. 166). A identiche conclusioni perviene la costante giurisprudenza
del Consiglio di Stato (v. sez. IV 17 gennaio 1986, n. 30, id.,
Rep. 1986, voce Impiegato della Stato, n. 226), la quale ha af
fermato che la specialità della regolamentazione del rapporto
d'impiego del personale dei servizi non sottrae lo stesso rap
porto alla giurisdizione del giudice amministrativo e che, più in
generale, i servizi segreti —
posti dalla 1. 801/77 alle dipenden ze del presidente del consiglio dei ministri — sono organica mente inseriti nella struttura governativa e, pertanto, non sussi
ste analogia con gli apparati degli organi costituzionali.
D'altra parte, la non sottoposizione della gestione de qua al
l'obbligo di rendiconto (e, quindi, secondo gli art. 44-51 r.d. 12
luglio 1934 n. 1214, al giudizio di conto della Corte dei conti) non comporta quale necessaria conseguenza l'esonero dal ben
distinto giudizio di responsabilità per danno erariale, che ha di
versi presupposti ed è regolato dall'art. 57 detto r.d., e dalle
modifiche legislative introdotte col d.l. 15 novembre 1993 n.
453, convertito in 1. 14 gennaio 1994 n. 19, e col d.l. 23 ottobre
1996 n. 543, convertito in 1. 20 dicembre 1996 n. 639. Si pensi alle c.d. gestioni fuori bilancio per le quali, prima della discipli na dettata dalla 1. 25 novembre 1971 n. 1041, l'esclusione dalla
disciplina generale dei controlli previsti dalla legge sulla conta
bilità dello Stato non comportava per i loro agenti l'esclusione
della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsa bilità.
Sotto altro profilo, una volta riconosciuta l'inesistenza di
un'area d'immunità giurisdizionale dell'attività dei servizi (con la quale non deve essere confusa la pratica difficoltà nell'acqui sizione delle prove, conseguente all'opposizione del segreto di
Stato), ove la censura debba essere intesa nel senso di escludere
l'esistenza, in astratto, di situazioni giuridiche soggettive tutela
bili nell'ambito dei rapporti instaurati dai servizi, la stessa non
sarebbe deducibile col ricorso per cassazione disciplinato dagli art. 111 Cost, e 362 c.p.c., concernendo, non già i limiti esterni
della giurisdizione, ma la proponibilità della domanda.
3.2. - Anche la seconda e terza parte del motivo, nelle quali il
ricorrente contesta, sotto vari profili, l'esistenza di un rapporto di servizio, sono infondate.
Deve premettersi che, come il ricorrente ha riconosciuto, se condo la costante giurisprudenza delle sezioni unite la nozione di rapporto di servizio, che fonda la responsabilità amministra
tivo-contabile, non è limitata ai rapporti organico o d'impiego pubblico, essendo sufficiente che un soggetto venga investito dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata at tività in favore della pubblica amministrazione, con inserimento
nell'organizzazione della medesima, e con particolari vincoli ed
obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata, essendo, invece, irrile vante il titolo giuridico col quale avvenga tale investitura e po tendo esistere anche in fatto. Dalle numerose pronunce delle se zioni unite (si richiamano, fra tutte, oltre a quelle indicate nella sentenza impugnata, nel ricorso e nel controricorso, le sentenze 5 giugno 2000, n. 400/SU, id., 2000, I, 2789; 24 luglio 2000, n. 515/SU, id., Rep. 2000, voce Responsabilità contabile, n. 749; 28 dicembre 2001, n. 16216, id., Rep. 2002, voce cit., n. 844; 22 febbraio 2002, n. 2628, ibid., n. 774; 10 ottobre 2002, n. 14473, id., 2003,1, 3404; 27 novembre 2002, n. 16829, id., Rep. 2002, voce cit., n. 927) si trae una nozione di tale rapporto dai contor ni assai lati (relazione funzionale tra autore dell'illecito causati vo di danno patrimoniale ed ente pubblico che subisce il danno inserimento nell'iter procedimentale tale da rendere il privato compartecipe dell'attività amministrativa) nella quale rientrano anche i rapporti con soggetti estranei all'organizzazione ammi nistrativa. La giurisprudenza ha affermato, altresì, che possa in
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
serirsi in un rapporto di servizio, non solo l'attività costituente
svolgimento diretto della funzione propria del rapporto d'im
piego, ma anche quella rivestente carattere strumentale per l'esercizio della medesima funzione, sempre che tale attività
rinvenga nel rapporto la sua occasione necessaria (sentenza n.
2628 del 2002, cit.). Per verificare se il rapporto instauratosi tra il Viscione ed il
Sisde possa essere qualificato come un rapporto di servizio, e
conseguentemente assoggettabile alla giurisdizione della Corte
dei conti sulla responsabilità per i danni cagionati all'ammini
strazione, occorre premettere alcune considerazioni sull'attività
dei servizi per l'informazione e la sicurezza.
La disciplina fondamentale in materia è contenuta nella 1. 24
ottobre 1977 n. 801. Per quanto riguarda il Sisde, esso «assolve
a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello
Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a
suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma
di eversione» (art. 6). La legge non contiene alcuna disposizione sulle c.d. attività
di copertura, la cui organizzazione e funzionamento sono rimes
si al potere normativo del presidente del consiglio dei ministri.
Deve, comunque, ritenersi che le stesse, proprio perché indi
spensabili ed irrinunciabili per l'espletamento dei compiti di
servizio (si pensi alle attività informative all'estero), ove affi
date — come nel caso di specie — a soggetti estranei alla strut
tura, non possano essere considerate come mera attività con
trattuale privatistica per la fornitura di beni o servizi. Come
emerge dall'esposizione dei fatti contenuta nella decisione im
pugnata e non contestata dal ricorrente, alle due società non
erano affidati compiti ausiliari, marginali o per periodi limitati, ma quelli di acquisire informazioni qualificate in tutto il territo
rio nazionale e all'estero e di compiere operazioni d'infiltrazio
ne.
Proprio la loro indefettibilità — trattandosi di operazioni pro
prie dei servizi d'informazione — deve far considerare tali atti
vità come momento integrante ed essenziale nell'esercizio delle
funzioni istituzionali del servizio, anche se le stesse venivano
affidate a soggetti estranei all'amministrazione dello Stato.
È quindi la natura dell'attività svolta dal Viscione che non
consente una ricostruzione dell'oggetto del rapporto come una
sorta di prestazione autonoma di tipo contrattuale e soggetta —
almeno per quanto attiene alla responsabilità erariale e alla giu
risdizione della Corte dei conti — ad un regime sostanziale e
processuale privatistico. D'altra parte è evidente che, in tale prospettiva, la sottoposi
zione del ricorrente al regime della responsabilità contabile
amministrativa non comporta un'applicazione retroattiva della
disciplina introdotta dalla 1. 14 gennaio 1994 n. 19 (e cioè l'e
stensione della giurisdizione della Corte dei conti ai danni ca
gionati ad ente diverso da quello di appartenenza) perché, nella
specie, il soggetto cui era stato affidato il compito di costituire e
gestire società di copertura per conto del servizio società era le
gato da un diretto rapporto col Sisde. Il danno si era, quindi, ve
rificato nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.
Deve, in definitiva, ritenersi l'esistenza di un rapporto di ser
vizio, e quindi di una responsabilità dell'agente secondo il mo
dello contrattuale, giusta i principi affermati dalla giurispruden za delle sezioni unite e recepiti dalla sentenza della Corte co
stituzionale 29 gennaio 1993, n. 24, cit.
Nessun rilievo aveva, quindi, la natura privatistica degli
strumenti giuridici utilizzati e la qualità di soggetto privato del
Viscione, né il fatto che egli, nell'espletamento dei compiti af
fidatigli, godesse di spazi notevoli di libertà. L'attività da lui
esercitata, infatti, era funzionalizzata al perseguimento di fini
pubblici e riferibile direttamente al servizio. Il rapporto che in
tal modo si costituiva era, pertanto, profondamente diverso da
quello che s'instaura tra amministrazione pubblica e contraente
privato che si obbliga ad eseguire una prestazione, rappresen
tando la forma giuridica privatistica soltanto una copertura
esterna dell'attività, che era direttamente riconducibile ai com
piti di tutela delle istituzioni dello Stato. L'attività espletata —
acquisizione d'informazioni qualificate e operazioni d'infiltra
zione — attraverso strutture di copertura (nella specie, il Vi
scione e la gestione della partecipazione nelle due società) era
pertanto un momento essenziale di quella propria del servizio.
Per quanto attiene all'affermata autonomia, si è già detto che
10 speciale regime dell'attività dei servizi non comporta un eso
11 Foro Italiano — 2004.
nero dall'esercizio della giurisdizione contabile per responsabi lità erariale. D'altra parte, l'attribuzione di ampi spazi di libertà
operativa non comporta necessariamente un'esclusione del rap
porto di servizio. E comunque opportuno rilevare che l'attività
dei servizi, pur se esercitata a mezzo di soggetti o di strutture
esterne, è sempre vincolata al sistema dei controlli previsti dalla
1. 801/77. L'art. 1 1. 801/77 attribuisce al presidente del consi
glio dei ministri «l'alta direzione, la responsabilità politica ge nerale e il coordinamento della politica informativa e di sicurez
za». Il 2° comma dello stesso articolo prevede che il presidente del consiglio «impartisce le direttive ed emana ogni disposizio ne necessaria per l'organizzazione e il funzionamento delle atti
vità attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla l'ap
plicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di
Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; eser
cita la tutela del segreto di Stato». Per quanto attiene al Sisde,
l'art. 6, 2° comma, stabilisce che il ministro per l'interno, «dal
quale il servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura
l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del presi dente del consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1».
Resta, pertanto, difficile sostenere che l'attività che Viscione
doveva svolgere attraverso le strutture di copertura fosse del
tutto libera e indipendente, consistendo proprio nel compimento di operazioni proprie del servizio (come si è detto, acquisizione d'informazioni qualificate e infiltrazioni). In definitiva, attra
verso il meccanismo della copertura si realizzava un inseri
mento nella struttura del servizio assai più profondo di quanto normalmente non avvenga per altri casi (si pensi all'esercizio di
pubbliche funzioni in regime di concessione), per i quali non si
dubita dell'esistenza di un rapporto di servizio.
Nessun rilievo presentano, inoltre, gli aspetti di atipicità del
rapporto, quali la sottrazione della gestione del denaro alle pro cedure di rendiconto, che nella specie è imposta dalle esigenze di riservatezza e di tutela del segreto di Stato, ma, come si è
detto, può ricorrere anche in altri casi, per esigenze diverse, co
me avveniva per le c.d. gestioni fuori bilancio. Anche in questo
caso, come si è detto, non si dubitava, ai fini della giurisdizione di responsabilità per danno erariale, dell'esistenza di un rap
porto di servizio tra agente della gestione ed ente di pertinenza. Per completezza si deve osservare che dalla sentenza della
Corte d'appello di Roma, con la quale è stata respinta la do
manda del Viscione di condanna della presidenza del consiglio dei ministri e del ministro dell'interno al pagamento di pretesi
corrispettivi contrattuali per l'attività da lui prestata a favore del
Sisde, non può discendere alcun vincolo sulla risoluzione della
questione di giurisdizione affidata alle sezioni unite. La senten
za, infatti, ha soltanto escluso l'esistenza di un rapporto con
trattuale e il potere del direttore del Sisde di assumere impegni
per le amministrazioni convenute in giudizio. Si tratta, all'evi
denza, di questioni sulla fondatezza della domanda, che non im
plicano una statuizione, neppure implicita, sulla giurisdizione, vincolante nel presente giudizio.
Infine, l'esistenza di un rapporto di servizio nel senso sopra descritto rende del tutto ininfluente l'indagine circa l'esistenza — nel caso di specie
— di un rapporto di maneggio di denaro
pubblico. Nella specie, infatti, si tratta di definire soltanto i con
fini della responsabilità amministrativo-contabile, e non di
quella contabile in senso stretto, non trattandosi di giudizio per resa di conto, non praticabile per essere la gestione dei fondi
sottratta espressamente all'obbligo di rendicontazione.
3.3. - Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato, dichiarandosi
la giurisdizione della Corte dei conti.
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