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sezioni unite civili; sentenza 1° marzo 2006, n. 4510; Pres. Carbone, Est. Finocchiaro, P.M....

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sezioni unite civili; sentenza 1° marzo 2006, n. 4510; Pres. Carbone, Est. Finocchiaro, P.M. Martone (concl. conf.); Soc. Italtec (Avv. Barbera) c. Regione Puglia (Avv. Liuzzi). Cassa App. Bari 20 dicembre 1999 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 2039/2040-2045/2046 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23202102 . Accessed: 24/06/2014 20:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.20 on Tue, 24 Jun 2014 20:57:31 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 1° marzo 2006, n. 4510; Pres. Carbone, Est. Finocchiaro, P.M.Martone (concl. conf.); Soc. Italtec (Avv. Barbera) c. Regione Puglia (Avv. Liuzzi). Cassa App.Bari 20 dicembre 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 2039/2040-2045/2046Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202102 .

Accessed: 24/06/2014 20:57

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2039 PARTE PRIMA 2040

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 1°

marzo 2006, n. 4510; Pres. Carbone, Est. Finocchiaro, P.M.

Martone (conci, conf.); Soc. Italtec (Avv. Barbera) c. Re

gione Puglia (Avv. Liuzzi). Cassa App. Bari 20 dicembre

1999.

Ingiunzione (procedimento per) — Decreto di accoglimento

parziale del ricorso — Mancata opposizione — Efficacia

del decreto — Fattispecie (Cod. civ., art. 2909; cod. proc.

civ., art. 640, 647).

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto oggetto del prov vedimento e non con riguardo a domande, o a capi di doman

da, non accolti; la regola contenuta nell'art. 640, ultimo

comma, c.p.c. (secondo cui il rigetto della domanda di in

giunzione non pregiudica la riproposizione della domanda

stessa, anche in sede ordinaria), infatti, trova applicazione sia in caso di rigetto totale che di rigetto parziale del ricorso

(nella specie, la Cassazione ha ritenuto che non è preclusa dal giudicato formatosi sul decreto non opposto, avente ad

oggetto la somma capitale e parte degli interessi richiesti con

il ricorso, la domanda diretta ad ottenere gli interessi legali non riconosciuti in sede monitoria). (1)

(1) La sentenza della Suprema corte va segnalata per l'importanza della questione affrontata, concernente gli effetti che produce il decreto

ingiuntivo di parziale accoglimento del ricorso, una volta raggiunta sta bilità a causa della mancata opposizione, sulla parte di domanda non accolta.

Oggetto di dispute giurisprudenziali risalenti nel tempo, la questione viene adesso risolta dalle sezioni unite nel senso che il decreto acquista gli effetti di giudicato sostanziale soltanto in relazione al credito del

quale il giudice ha ingiunto il soddisfacimento, ma non con riguardo alla parte di domanda che viene rigettata.

Nella fattispecie posta all'esame della corte il decreto ingiunge il pa gamento di una determinata somma capitale e dei relativi interessi a de correre dalla data della notificazione del decreto fino al pagamento; considerato che nel ricorso gli interessi erano stati chiesti dalla data —

non della notificazione del decreto ma — delle fatture emesse, fino al

saldo, il creditore, una volta incassati gli importi dovuti, nella fase ese cutiva seguita alla mancata opposizione al decreto, propone, in via or

dinaria, domanda diretta ad ottenere sulla somma già incassata gli inte ressi legali ed il risarcimento del danno da svalutazione monetaria dalla data delle fatture.

I giudici di merito considerano la domanda relativa agli interessi pre clusa dal giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione al

decreto, mentre, con riguardo al danno da svalutazione monetaria, ri

tengono che la relativa pretesa non sia provata. La Suprema corte deve dunque stabilire se la domanda del creditore

tesa ad ottenere la parte di interessi che il giudice del monitorio non ha

riconosciuto, trovi un ostacolo nella raggiunta stabilità del decreto ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; in altri termini, si tratta di verificare se la spe cialità del rito monitorio, al termine del quale viene adottato il provve dimento di parziale accoglimento della domanda, sia idonea a giustifi care una soluzione diversa rispetto a quella che si darebbe qualora una decisione del medesimo contenuto fosse oggetto di una sentenza: non vi è alcun dubbio, infatti, che in presenza di una sentenza passata for malmente in giudicato, il creditore che agisse al fine di ottenere la parte del credito pecuniario non riconosciuta dalla decisione, incorrerebbe nell'eccezione di precedente giudicato.

La questione inerente la domanda di danni da svalutazione monetaria non costituisce invece oggetto di esame della pronuncia; la relativa

pretesa, infatti, non viene ritenuta provata in sede di giudizio di merito; d'altra parte, non essendo stata fatta valere attraverso il ricorso per de creto ingiuntivo, la questione della sua proponibilità successivamente e

disgiuntamente dalla domanda relativa al capitale e agli interessi non

riguarda in modo specifico gli effetti del decreto ingiuntivo non oppo sto, ma concerne in generale l'individuazione dei confini dell'oggetto del processo e del giudicato in materia di crediti pecuniari, con riferi mento alle sentenze ed ai provvedimenti emanati al termine di processi sommari non cautelari. In proposito, si rinvia a Menchini-Proto Pisani, Oggetto del processo e limiti oggettivi del giudicato in materia di cre diti pecuniari, in Foro it., 1989,1, 2945; Proto Pisani, Lezioni di diritto

processuale civile, Napoli, 2002, 68 ss.; per indicazioni di giurispru denza e dottrina, Menchini, Il giudicato civile, Torino, 2002, 115 ss.

Inoltre, è opportuno precisare che la corte non è chiamata ad esami nare l'altra questione assai dibattuta in punto di effetti del decreto in

giuntivo non opposto, ovvero quella inerente la possibilità di estendere l'ambito oggettivo di efficacia del decreto ai c.d. antecedenti logici ne cessari — al rapporto complesso da cui trova origine la singola pretesa dedotta in giudizio — dal momento che nella fattispecie in esame, in

Il Foro Italiano — 2006.

Svolgimento del processo. — Con decreto 4 novembre 1991 il

presidente del Tribunale di Bari ha ingiunto alla regione Puglia di pagare all'Italtec s.r.l. la somma di lire 3.944.588.752 «oltre

gli interessi nella misura legale del dieci per cento a decorrere

dalla data di notificazione» del decreto e fino al soddisfo, inte

ressi che, nel relativo ricorso, erano stati invece richiesti dalla

creditrice «dalla data delle fatture al saldo».

Il decreto non è stato opposto e, all'esito della procedura ese

cutiva, la creditrice ha incassato in data 20 maggio 1992 gli im

porti ad essa dovuti.

cui un unico diritto — quello agli interessi — viene dedotto in giudizio due volte, non viene in rilievo alcun nesso di dipendenza tra rapporti sostanziali. Sulla possibilità di operare un'equiparazione tra il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., riferito alle sentenze, e l'immutabi lità degli effetti dei provvedimenti sommari, Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 78 ss.; Menchini, Il giudicato civile, cit., 354 ss.; Caponi, Limiti oggettivi del giudicato nei rapporti complessi, in Foro it., 2002, I, 2763; Cariglia, Note sull'efficacia del decreto in

giuntivo non opposto, id., 1998,1, 1980. Così individuata e delimitata la questione oggetto della pronuncia, è

opportuno concentrare ora l'attenzione sulle decisioni — le massime delle quali sono riportate nella sentenza in rassegna — cui la corte fa ri ferimento ai fini della soluzione della questione, e rilevare che alcune delle sentenze richiamate non costituiscono precedenti in termini, non

riguardando in modo specifico la questione in esame; le pronunce sono costituite da: Cass. 6 luglio 2002, n. 9857, id.. Rep. 2002, voce Cosa

giudicata civile, n. 34, ove peraltro si discute della possibilità di pro porre la rivalutazione monetaria sull'importo oggetto del decreto non

opposto; 29 ottobre 2001, n. 13443, id.. Rep. 2001, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 100, e, per esteso, Giust. civ., 2002, I, 1941, con nota di Tizi: la decisione riguarda la proponibilità, successivamente alla

raggiunta stabilità del decreto, di azioni volte ad ottenere l'accerta mento del dovuto in base «alle variazioni degli indici Istat per il perio do successivo a quello preso in esame nel decreto ingiuntivo divenuto

esecutivo»; 8 agosto 1997, n. 7400, Foro it.. Rep. 1997, voce cit., n.

124, e, per esteso, Giur. it., 1998, 889, con nota di Ronco; 24 giugno 1993, n. 7003, Foro it.. Rep. 1993, voce cit., n. 48; 2 aprile 1987, n.

3188, id., 1988, I, 3341; 3 maggio 1974, n. 1244, id.. Rep. 1974, voce

cit., nn. 10, 11, e, per esteso, Giust. civ., 1974, I, 1224; 7 ottobre 1967, n. 2326, Foro it., 1968, voce cit., n. 68, e, per esteso, Giust. civ., 1968, I, 58: la pronuncia sembra riguardare il tema dell'estensione degli ef fetti del decreto agli antecedenti logici necessari, in quanto afferma che osta all'azione di annullamento del contratto di mutuo, o di parte di es

so, il giudicato formatosi in dipendenza del difetto di tempestiva oppo sizione, da parte degli intimati, sulla legittimità del credito, cioè sulla incontrovertibilità del rapporto giuridico obbligatorio consacrato dal decreto di ingiunzione; 8 ottobre 1956, n. 3408, Foro it., Rep. 1956, voce cit., n. 46, e, per esteso, Giust. civ., 1956, I, 2021, nota di Cola surdo.

L'indirizzo giurisprudenziale da cui la pronuncia in epigrafe si di

scosta, afferma che l'ambito oggettivo di efficacia del decreto ingiunti vo non opposto va individuato con riferimento alla richiesta fatta valere in giudizio dal ricorrente, per cui il decreto è idoneo a produrre effetti di giudicato sostanziale non solo con riguardo al diritto del quale il

giudice ingiunge il soddisfacimento, ma anche con riferimento alla do manda. o alla parte di domanda del creditore, che non venga accolta dal

giudice dell'ingiunzione; la corte cita in questo senso: Cass. 7 aprile 2000, n. 4426, Foro it.. Rep. 2000, voce Cosa giudicata civile, n. 39; 15 marzo 1999, n. 2304, id., Rep. 1999, voce cit., n. 52; 20 gennaio 1999, n. 499, ibid., n. 45; tuttavia, nelle sentenze indicate è discussa la

possibilità di chiedere la rivalutazione monetaria sulle somme oggetto del decreto ingiuntivo, e non la proponibilità della domanda relativa alla parte di credito non riconosciuta in sede monitoria.

La Suprema corte motiva la soluzione facendo leva sul fondamento del giudicato conseguente alla mancata opposizione a decreto ingiunti vo: il giudicato, in sede di procedimento monitorio, deriva dall'accer tamento dell'esistenza delle condizioni di cui agli art. 633 ss. c.p.c., in combinazione con la mancata opposizione dell'intimato; la struttura del

procedimento sommario «fa sì che il passaggio in giudicato del decreto

ingiuntivo sia univoco, e cioè limitato all'accoglimento della domanda, perché solo in questo caso la valutazione della prova da parte del giudi ce, combinandosi con la mancata opposizione dell'intimato che vale come conferma della fondatezza della domanda, in quanto è indice della giustizia del provvedimento, dà al decreto quel fondamento dal

quale gli deriva poi l'efficacia di cosa giudicata. Se la provocazione a contraddire è, infatti, necessaria per completare nell'ingiunzione l'ac certamento sommario del giudice, nel caso che la domanda venga re

spinta in toto manca assolutamente la possibilità di instaurare il con traddittorio e viene meno quindi quel complemento indispensabile del

provvedimento che è rappresentato dall'acquiescenza dell'intimato»;

per questo motivo ai sensi dell'art. 640 c.p.c. il decreto con cui il giudi ce rigetta il ricorso non preclude la riproposizione della domanda in via

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Successivamente, con sentenza del 12 maggio 1995 il Tribu

nale di Bari, pronunciando nel contraddittorio delle parti, ha ri

gettato la domanda successivamente proposta, in via ordinaria, dalla stessa creditrice nei confronti della regione Puglia, diretta

ad ottenere, sulla somma di lire 3.944.588.572 già incassata, gli interessi legali ed il risarcimento del danno da svalutazione mo

netaria dalla data delle relative fatture e fino al 20 maggio 1992.

Tale decisione, impugnata dalla parte soccombente, è stata

confermata dalla corte d'appello con la sentenza 20 dicembre

1999. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso, affi

dato a tre motivi e illustrato da memoria, con atto 2 febbraio

2001, la Italtec s.r.l.

La regione resiste con controricorso.

La terza sezione, cui il ricorso è stato inizialmente assegnato, con ordinanza 18 giugno 2004, n. 11440 ha rimesso gli atti al

ordinaria. Nello stesso modo, per il caso di accoglimento parziale del ricorso — che può verificarsi a prescindere dalla natura autonoma o meno della domanda rigettata rispetto a quella accolta — poiché sulla

parte di domanda che non è stata accolta non vi è alcuna possibilità di costituire il contraddittorio, il giudicato che si forma è soltanto parziale, limitato cioè alla parte di domanda del ricorrente che viene riconosciuta dal giudice; con riguardo al diritto, o alla parte di esso, rispetto al quale nessuna ingiunzione viene emessa, non si forma alcun accertamento

negativo. Va pertanto applicato analogicamente l'art. 640 c.p.c., per cui il creditore può proporre, successivamente al passaggio in giudicato del

decreto, una nuova azione avente ad oggetto la richiesta disattesa in se de di procedimento ingiuntivo.

In contrario non può sostenersi che il giudicato sulla domanda non accolta derivi dalla notifica del decreto al debitore su istanza del credi

tore, quasi che tale notifica determini acquiescenza alla pronuncia di ri

getto della domanda per la parte non accolta. Tale attività infatti è ne cessaria al fine di evitare che il decreto diventi inefficace ai sensi del l'art. 644 c.p.c. Se il creditore, nel caso di accoglimento parziale della

domanda, dovesse lasciar decorrere il termine stabilito dall'art. 644 senza notificare il decreto, e, successivamente, divenuto inefficace il decreto per la mancata notificazione, dovesse proporre nuovamente la domanda per l'intero credito, l'accoglimento parziale del ricorso pro durrebbe conseguenze più sfavorevoli di quelle derivanti dal rigetto totale.

In definitiva, secondo la pronuncia in rassegna, il decreto monitorio, divenuto definitivo, «ha un'efficacia assimilabile a quella della senten

za, per la parte con cui ha accolto la domanda, non l'ha, invece, per la

parte con cui l'ha respinta, perché la reiezione non è una pronuncia di accertamento negativo a favore del convenuto, non presente nel proce dimento».

In dottrina, sugli effetti del decreto ingiuntivo di parziale accogli mento del ricorso, Garbagnati, II procedimento d'ingiunzione, Milano, 1991, 96, ove si legge che «può accadere, sebbene l'art. 641 non lo

preveda espressamente (così come l'art. 640 non prevede espressa mente un rigetto parziale del ricorso) che venga pronunciato un decreto

d'ingiunzione, dal quale la domanda del ricorrente è accolta solo par zialmente; anche in questo caso il decreto notificato e non opposto pro duce la cosa giudicata in merito al diritto consacrato nel decreto, men

tre per la parte di domanda rigettata il ricorrente rimane libero di ripro porla»; in questo senso si richiama ad Andrioli, Commento al codice di

procedura civile, Napoli, 1964, IV, 50; contra. Satta, Commentario aI codice di procedura civile, Milano, 1968, IV. I, 61, e Redenti, Diritto

processuale civile, Milano, 1957, III, 23, ove in particolare si esclude la

possibilità di un accoglimento parziale del ricorso da parte del decreto

ingiuntivo; Ronco, Procedimento per decreto ingiuntivo, in I procedi menti sommari e speciali a cura di Chiarloni e Consolo, Torino, 2005,

I, 273, secondo il quale «così come non c'è da stupirsi (. ..) che il de creto positivo faccia sorgere nell'ingiunto l'onere di opposizione, in mancanza della quale l'accertamento si consolida, mentre il decreto ne

gativo non pregiudica la riproposizione della domanda, allo stesso modo non c'è da stupirsi se, nell'ipotesi di accoglimento parziale, la

parte di domanda accolta oneri l'ingiunto dell'opposizione, mentre la

parte respinta sia ulteriormente deducibile in un nuovo giudizio di co

gnizione»; sulla questione, anche Balbi, Ingiunzione (procedimento di), voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XVII, 11;

«l'accoglimento parziale della domanda, con la condanna dell'intimato

al pagamento di una somma minore di quella domandata, può essere

ammissibile solamente se da tale accoglimento parziale non si faccia

derivare al creditore una tutela inferiore rispetto a quella che gli sareb

be derivata dall'esercizio dell'azione nelle forme ordinarie. Alla regola secondo cui il rigetto del decreto non preclude la sua riproposizione deve conseguire la possibilità per l'intimante di notificare il decreto per il minore importo senza che ciò comporti una definitiva acquiescenza al

rigetto parziale»; Pajardi, Il procedimento monitorio, Milano, 1991, 63. [I. Benincasa]

Il Foro Italiano — 2006.

primo presidente, avendo ravvisato, sulla problematica inerente

all'ambito oggettivo del giudicato, formatosi per effetto della

mancata opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, per il

caso in cui il decreto non opposto abbia, come nella specie, ac

colto parzialmente la domanda del creditore in sede monitoria, un contrasto all'interno della giurisprudenza di legittimità.

Per la composizione del contrasto sono state investite queste sezioni unite, ai sensi dell'art. 374, 2° comma, c.p.c.

Motivi della decisione. — 1. - Come riferito in parte espositi va, il presidente del Tribunale di Bari ha ingiunto alla regione

Puglia di pagare all'Italtec s.r.l. la somma di lire 3.944.588.752

«oltre gli interessi nella misura legale del dieci per cento a de

correre dalla data di notificazione» del decreto e fino al soddi

sfo, ancorché tali interessi nel relativo ricorso fossero stati ri

chiesti con decorrenza «dalla data delle fatture al saldo».

Il decreto non è stato opposto. Incassati dalla creditrice gli importi ad essa dovuti, sulla base

del decreto, con sentenza del 12 maggio 1995 il Tribunale di

Bari ha rigettato la domanda successivamente proposta, in via

ordinaria, dalla stessa creditrice nei confronti della regione Pu

glia, diretta ad ottenere, sulla somma di lire 3.944.588.572 (già incassata), gli interessi legali ed il risarcimento del danno da

svalutazione monetaria dalla data delle relative fatture e fino al

20 maggio 1992. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Ba

ri con la sentenza 20 dicembre 1999.

Ha osservato la corte che il decreto ingiuntivo ha riguardato anche gli interessi al tasso legale del dieci per cento dalla data

delle fatture al saldo talché la domanda ad essi relativa è preclu sa dal giudicato formatosi per effetto della mancata opposizio ne, e gli stessi interessi erano stati riscossi nel corso della pro cedura esecutiva e l'appellante non aveva provato di aver subito — a decorrere dalla data della costituzione in mora (notifica del

decreto ingiuntivo) — un danno di ammontare superiore agli

interessi, così liquidati. 2. - Con il primo motivo la ricorrente Italtec s.r.l. censura la

sentenza impugnata lamentando «violazione dell'art. 2909 c.c.

in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. o dell'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. ovvero delle norme che saranno indivi

duate dalla corte in riferimento all'erronea pronuncia contenuta

nella sentenza impugnata di inammissibilità della domanda pro

posta ... per l'esistenza di giudicato interno».

3. - Come già accennato in parte espositiva, giusta un primo,

più risalente, indirizzo giurisprudenziale il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata so

stanziale in relazione al diritto in esso consacrato (Cass. 7 otto

bre 1967, n. 2326, Foro it., Rep. 1968, voce Ingiunzione (pro cedimento per), n. 68) e, cioè, solamente in relazione al credito

del quale il giudice ha ingiunto il soddisfacimento e non anche

in relazione al diritto rispetto al quale nessuna ingiunzione è

stata emessa (Cass. 3 maggio 1974, n. 1244, id., Rep. 1974, vo

ce cit., n. 10, resa in una fattispecie in cui il decreto ingiuntivo non opposto aveva accolto la domanda del creditore limitata

mente al pagamento della sorte capitale escludendo gli interessi:

in applicazione del riferito principio questa corte ha negato che

su questa ultima richiesta si fosse formato un accertamento ne

gativo, preclusivo della proposizione di tale pretesa in sede or

dinaria).

Sempre in questo ordine di idee si è affermato ancora, che: — il decreto ingiuntivo non opposto acquista, al pari di una

sentenza di condanna, autorità di cosa giudicata sostanziale

soltanto in relazione al credito (ancorché non corrispondente a

quello vantato dall'istante) di cui si è ingiunto il pagamento, con la conseguenza, pertanto, che al lavoratore che abbia otte

nuto con decreto monitorio il pagamento del (solo) suo credito

originario non resta preclusa la richiesta degli interessi e della

rivalutazione (ex art. 429 c.p.c.) delle somme stesse all'uopo

potendo egli riproporre la domanda in via ordinaria, o con ri

chiesta di altro decreto ingiuntivo (Cass. 2 aprile 1987, n. 3188,

id., 1988,1, 3341); — nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che sia

stato emesso per lina somma inferiore a quella indicata nel ri

corso, il creditore può insistere nella sua originaria domanda,

perché la notifica del decreto ingiuntivo non implica una sua

acquiescenza all'implicita pronuncia di rigetto della domanda

per la parte non accolta, atteso che questa pronuncia, per la na

tura della fase monitoria, non ha i caratteri di una statuizione

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2043 PARTE PRIMA 2044

suscettibile di passaggio in giudicato (Cass. 24 giugno 1993, n.

7003, id., Rep. 1993, voce cit., n. 48); — la commisurazione dell'ambito oggettivo del giudicato

non solo al dedotto, ma anche al deducibile, coerente conse

guenza dell'accertamento ordinario cui si riferisce l'art. 2909

c.c., non è, invece, compatibile con le peculiarità del procedi mento per ingiunzione, strutturato, almeno nella fase propria mente monitoria, secondo regole finalizzate ad accertare non già la fondatezza o l'infondatezza della pretesa creditoria, ma esclu

sivamente la sussistenza di elementi sufficienti a giustificare

l'ingiunzione, per cui quando il creditore della prestazione assi

stenziale della quale sia stata tardivamente pagata la sola som

ma capitale abbia richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo relativo al pagamento degli interessi legali su tale somma, ben

può lo stesso proporre, successivamente al passaggio in giudi cato di questo, un'altra azione per richiedere, sulla base dello

stesso fatto costitutivo, la rivalutazione monetaria sul medesimo

importo (Cass. 6 luglio 2002, n. 9857, id., Rep. 2002, voce Cosa

giudicata civile, n. 34). Al riguardo, sostanzialmente nella stessa ottica della giuris

prudenza ricordata sopra, si è precisato altresì, sempre nella giu

risprudenza di questa corte, che: — un decreto ingiuntivo non opposto, richiesto ed ottenuto

per una frazione soltanto del credito risultante, per l'intero, da

un'unica fattura di maggior importo, non è idoneo a rivestire, in

un successivo giudizio di opposizione ad altro e successivo de

creto ottenuto per altra frazione dello stesso credito, forza e na

tura di giudicato, né interno (trattandosi di diverso processo), né

esterno o implicito (trattandosi non di rapporto presupposto, ma

di altra «porzione» del medesimo rapporto obbligatorio, contro

verso quoad execulionis) (Cass. 8 agosto 1997, n. 7400, id.,

Rep. 1997, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 124); —

Fimprocedibilità dell'opposizione fa acquistare al decreto

ingiuntivo, indipendentemente dal decreto di esecutività, l'effi

cacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso

riconosciuto. L'autorità di cosa giudicata sostanziale è, però, limitata all'accertamento positivo del credito di cui viene in

giunta la soddisfazione e non è, perciò, preclusiva di altre azioni

(quale quella di revocazione e quella di accertamento del dovuto

in base alle variazioni degli indici Istat per il periodo successivo

a quello preso in esame nel decreto ingiuntivo divenuto esecuti

vo) (Cass. 29 ottobre 2001, n. 13443, id., Rep. 2001, voce cit., n. 100).

4. - In termini opposti, rispetto alla giurisprudenza richiamata

sopra in altre occasioni questa corte ha affermato — peraltro

che l'ambito oggettivo del giudicato va valutato in relazione

alla richiesta fatta valere in giudizio. Pertanto, nell'ipotesi in cui sia stato ottenuto un decreto in

giuntivo per il pagamento degli interessi legali sulle somme

erogate in ritardo dal ministero dell'interno a titolo di indennità

di accompagnamento, il giudice cui sia stata successivamente

richiesta la rivalutazione monetaria su dette somme non può di

sattendere l'eccezione di precedente giudicato sollevata dal

convenuto basandosi soltanto sulla statuizione contenuta nel de

creto ingiuntivo non opposto, dovendo invece desumere la por tata preclusiva di quel giudicato dalla domanda di ingiunzione

proposta, atteso che, ove in quella sede fosse stata richiesta an

che la rivalutazione monetaria, si sarebbe formato in relazione a

tale richiesta, implicitamente disattesa, il giudicato di rigetto, con conseguente preclusione della domanda nei successivi giu dizi (Cass. 20 gennaio 1999, n. 499, id., Rep. 1999, voce Cosa

giudicata civile, n. 45; 15 marzo 1999, n. 2304, ibid., n. 52). Analogamente, in altre occasioni, dalla premessa che la riva

lutazione monetaria è una componente dell'originario credito

previdenziale o assistenziale, di cui condivide la natura giuridi ca, si è affermato che allorché il creditore della prestazione, della quale sia stata tardivamente pagata la sola somma capitale,

promuova l'azione giudiziaria per gli interessi legali su tale

somma, ottenendo un decreto ingiuntivo o una sentenza di ac

coglimento, passati in giudicato, egli non può più proporre suc

cessivamente un'altra azione per richiedere, sulla base dello stesso fatto costitutivo, la rivalutazione monetaria sul medesimo

importo. Si è affermato, infatti, che l'autorità di giudicato conseguente

al decreto ingiuntivo non opposto (nella specie emesso per il

pagamento degli interessi legali sulle somme erogate in ritardo

dal ministero dell'interno a titolo di indennità di accompagna

II Foro Italiano — 2006.

mento) copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in rela

zione al medesimo oggetto, restando così precluse tutte le que stioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefetti

bile della pronuncia (Cass. 7 aprile 2000, n. 4426, id., Rep. 2000, voce cit., n. 39).

5. - Ritiene il collegio che il contrasto vada composto privile

giando il primo degli enunciati indirizzi, sulla base delle osser

vazioni che seguono, con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso.

5.1. - In primo luogo, a premessa del discorso che seguirà, è

opportuna una precisazione. Nonostante il diverso apprezzamento talvolta espresso in

dottrina, nessuna norma positiva prescrive — né expressis né

per implicito — che il giudice del monitorio è tenuto, alternati

vamente, o ad accogliere per l'intero la domanda o a rigettarla totalmente.

Deve concludersi, pertanto, che nulla si oppone — come del

resto è quotidiano nella pratica giudiziaria —

perché il giudice adito accolga solo «in parte» la domanda di ingiunzione, sul

presupposto che solo «in parte» sussistono le condizioni di am

missibilità volute dagli art. 633 ss. c.p.c. 5.2. -

Contemporaneamente, sempre in limine, si osserva che

l'art. 640 c.p.c. espressamente prevede che il decreto di rigetto della domanda proposta in via monitoria non pregiudica la ri

proposizione della domanda stessa anche in via ordinaria.

Con la conseguenza, pertanto, che il provvedimento con il

quale il giudice rigetta la domanda di ingiunzione, nonostante il

carattere decisorio, essendo inidoneo ad acquistare autorità di

cosa giudicata, non rientra tra le sentenze impugnabili con ricor

so per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 25 febbraio

1981, n. 1148, id., Rep. 1981, voce Ingiunzione (procedimento

per), n. 19; 5 gennaio 1983, nn. 31, 32, 44 e 45, id., Rep. 1983, voce cit., nn. 12, 11, 13 e 14).

Pacifico quanto precede osserva il collegio che non risultano, né nelle altre disposizioni relative al procedimento di ingiunzio ne, né nelle regole generali fissate con riguardo alle «impugna zioni» e alla cosa giudicata formale e sostanziale, elementi che

consentano di affermare che il provvedimento di «rigetto» della

domanda di ingiunzione è soggetto a un regime «diverso» a se

conda che il rigetto stesso riguardi 1'«intera» domanda fatta al

giudice o solo una parte di questa. Deve escludersi, altresì, che sia possibile

— come pure è

stato suggerito — nell'ambito del provvedimento di «rigetto

parziale» della domanda d'ingiunzione distinguere a seconda

che la «domanda» non accolta sia, o meno, «autonoma», ri

spetto a quella accolta.

Con la singolare conseguenza, pertanto, che ove siano stati

azionati due crediti distinti e solo per uno è stato emesso prov vedimento monitorio, il creditore può riproporre la domanda

non accolta anche in via ordinaria, mentre qualora uno solo sia

il credito, e il giudice abbia «parzialmente» accolto la richiesta,

per la parte rigettata (come nella specie, quanto agli interessi

maturati sino a una certa data) si forma la «cosa giudicata» o,

comunque, una «preclusione» che impedisce la riproposizione della richiesta per i «capi» sui quali vi è stata reiezione esplicita (o, eventualmente, implicita) da parte del giudice del monitorio.

In realtà occorre ribadire che la disposizione di cui all'art. 640

c.p.c. è una necessaria conseguenza dell'inimpugnabilità del

provvedimento di rigetto e della natura del procedimento moni

torio, nel quale la pronuncia di rigetto emessa inaudita altera

parte, non può avere il valore di un accertamento negativo della

domanda dell'attore (in termini, ad esempio, Cass. 8 ottobre

1956, n. 3408, id., Rep. 1956, voce cit., n. 46, in motivazione). Tali principi

— in quanto non contraddetti da alcuna disposi zione espressa (o incompatibile con essi) contenuta nel codice

di rito — devono valere, come già osservato da remota giuris

prudenza di questa corte (cfr. Cass. 8 ottobre 1956, n. 3408, cit., in motivazione), anche nel caso di rigetto parziale, ricorrendo la

medesima situazione e la medesima esigenza di tutela del diritto

dell'attore.

5.3. - Contrariamente a quanto evidenziato da parte di alcune

pronunzie di merito e privilegiato da autorevole dottrina, anco

ra, deve escludersi che il «giudicato» (o, come da alcuni si so

stiene la «preclusione pro iudicato») quanto alla domanda (o

parte di domanda) non accolta derivi dalla notifica, su istanza

del creditore, al debitore, del decreto (che ha accolto parzial mente la sua richiesta).

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Page 5: sezioni unite civili; sentenza 1° marzo 2006, n. 4510; Pres. Carbone, Est. Finocchiaro, P.M. Martone (concl. conf.); Soc. Italtec (Avv. Barbera) c. Regione Puglia (Avv. Liuzzi). Cassa

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La notificazione del decreto, infatti, è necessaria al fine di

evitare che esso divenga inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. Tale notifica, pertanto, non rivela affatto un'acquiescenza a

esso, per la parte in cui contiene un rigetto della domanda, ma

rivela soltanto la volontà del creditore di avvalersene e cioè di

evitarne la caducazione, per la parte per la quale la domanda è

stata accolta.

Ciò è in armonia, del resto, con il principio, costantemente af

fermato, che la notificazione della sentenza in forma esecutiva

non importa rinuncia all'impugnazione per i capi sfavorevoli.

Se fosse esatto l'assunto della dottrina sopra richiamata (e,

supposto dalla sentenza ora oggetto di ricorso) il creditore, nel

caso di accoglimento parziale della domanda, dovrebbe lasciar

decorrere il termine stabilito dall'art. 644 senza notificare il de

creto, e, successivamente, divenuto inefficace il decreto per la

mancata notificazione, dovrebbe proporre nuovamente la do

manda per l'intero credito.

L'accoglimento parziale, pertanto, costituirebbe una pronun cia assai più sfavorevole del rigetto totale, costringendo il cre

ditore a una lunga attesa che potrebbe pregiudicare irrimedia

bilmente la soddisfazione del suo diritto (al riguardo, cfr. Cass.

8 ottobre 1956, n. 3408, cit., in motivazione). 5.4. - Attesa la natura del decreto monitorio questo, divenuto

definitivo per la mancata opposizione dell'intimato, ha un'effi

cacia assimilabile a quella della sentenza, per la parte con cui ha

accolto la domanda: non l'ha, invece, per la parte con cui l'ha

respinta, perché la reiezione non è una pronunzia di accerta

mento negativo a favore del convenuto, non presente nel proce dimento.

È sufficiente, al riguardo, considerare che mentre l'intimato

può provocare il contraddittorio con l'opposizione e ottenere la

reiezione della domanda, accolta dal decreto, l'istante non ha la

possibilità di provocare un processo in contraddittorio, ma solo

quella, riconosciutagli dall'art. 640 c.p.c., di agire separata mente per l'accoglimento della parte della domanda non accol

ta.

5.5. - Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusio

ne, ancora, è il rilievo che il creditore con la notifica del «de

creto» che ha accolto, parzialmente, la sua domanda notifica il

ricorso contenente la diversa (maggiore) pretesa azionata e, per l'effetto, sollecita il contraddittorio anche sulla «maggiore» domanda (per la parte non accolta).

È esatto, infatti, che per aversi cosa giudicata non è necessa

rio il contraddittorio effettivo, bensì la provocazione a contrad

dire a una domanda giudiziale, che rappresenta la condicio sine

qua non perché il provvedimento di merito acquisti efficacia di

cosa giudicata, ma tali principi — come evidenziato sopra

trasferiti al procedimento per ingiunzione non possono condurre

a una conclusione diversa da quella sopra indicata.

La struttura del procedimento sommario, infatti, fa sì che il

passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo sia univoco, e cioè

limitato all'accoglimento della domanda, perché solo in questo caso la valutazione della prova da parte del giudice, combinan

dosi con la mancata opposizione dell'intimato che vale come

conferma della fondatezza della domanda, in quanto è indice

della giustizia del provvedimento, dà al decreto quel fonda

mento dal quale gli deriva poi l'efficacia di cosa giudicata. Se la provocazione a contraddire è, infatti, necessaria per

completare nell'ingiunzione l'accertamento sommario del giu

dice, nel caso che la domanda venga respinta in toto manca as

solutamente la possibilità di instaurare il contraddittorio e viene

meno quindi quel complemento indispensabile del provvedi mento che è rappresentato dall'acquiescenza dell'intimato.

Analogamente, nel caso di rigetto parziale, che per sua natura

partecipa del rigetto e dell'accoglimento, si ha in via reciproca una pronuncia positiva parziale e, quindi, una litispendenza ri

stretta nei confronti della parte di domanda che è stata accolta,

mentre sul resto non vi è alcuna possibilità di costituire il con

traddittorio, cosicché, mancando tale presupposto, viene meno

la possibilità che il decreto acquisti autorità di cosa giudicata sul

punto. 5.6. - L'assunto che qui si critica, inoltre, non considera che

ove il giudice, adito con ricorso per ingiunzione, «rigetta», an

corché parzialmente, la domanda, la rigetta non perché la stessa

non trova, in assoluto, alcun riscontro (è, cioè, infondata) ma

perché fanno difetto le «condizioni di ammissibilità» di cui agli art. 633 ss. c.p.c.

Il Foro Italiano — 2006.

È palese, pertanto, che l'eventuale giudicato (o preclusione da

giudicato) riguarda non — come affermato dalla sentenza ora

oggetto di ricorso per cassazione — la «fondatezza» della (por zione di) pretesa non accolta, ma — esclusivamente — l'assen

za, al momento dell'iniziale domanda, delle condizioni per l'e

missione di un decreto ingiuntivo su «tutte» le richieste formu

late nella domanda per ingiunzione. 5.7. - Al fine di pervenire ad una soluzione diversa da quella

sopra indicata come corretta — da ultimo — non è pertinente

neppure l'invocazione del principio secondo cui il giudicato co

pre il dedotto e il deducibile. Giusta tale ultimo assunto, passato in cosa giudicata il decreto

non opposto quanto alla somma capitale reclamata, non può più invocarsi, in un successivo giudizio, una pronunzia sui soli inte

ressi.

E ciò sia nell'eventualità questi non siano stati originaria mente chiesti, sia nella diversa ipotesi in cui — come nella spe cie — benché richiesti non sono stati attribuiti dal giudice del

monitorio.

Con riguardo all'eventualità (unica ricorrente nel presente

giudizio e sulla quale queste sezioni unite sono chiamate a pro nunciarsi) la domanda di interessi è stata proposta dal creditore

e non accolta dal giudice è evidente la non applicabilità del

principio esposto sopra. Non solo, infatti, la pretesa del creditore, quanto agli interes

si, nel caso di specie, è stata «dedotta» espressamente (e non era

unicamente astrattamente «deducibile») ma mancano nel siste

ma positivo rimedi — diversi da quelli indicati dall'art. 640

c.p.c. («riproposizione della domanda anche in via ordinaria») — a favore del creditore in caso di rigetto di parte della doman

da (specie nella eventualità, come nel caso in esame, in cui l'in

timato abbia omesso di fare opposizione, avverso il decreto

emesso). Il discorso, infine, allo stato della giurisprudenza attualmente

maggioritaria, non muta neppure nell'eventualità il creditore

ometta di chiedere la condanna del proprio debitore oltre che al

pagamento della somma capitale anche degli interessi.

Giusta quanto affermato da queste sezioni unite, in sede di ri

soluzione di altro contrasto nell'ambito delle sezioni semplici, infatti «è ammissibile la domanda giudiziale con la quale il cre

ditore di una determinata somma, derivante dall'impedimento di

un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva

di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dal

l'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meri

tevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del

debitore alla difesa delle proprie ragioni» (Cass., sez. un., 10

aprile 2000, n. 108/SU, id., Rep. 2000, voce Obbligazioni in ge nere, n. 16).

6. - Non essendosi, il giudice del merito, attenuto ai principi di diritto di cui sopra il primo motivo del ricorso deve acco

gliersi con assorbimento dei restanti.

All'accoglimento del primo motivo segue la cassazione della

sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra sezione della

Corte d'appello di Bari perché si uniformi al seguente principio di diritto: «il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed

efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato

e non con riguardo alle domande, o ai capi di domanda non ac

colti. La regola contenuta nell'art. 640, ultimo comma, c.p.c

(secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pre

giudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordina

ria), infatti, trova applicazione sia in caso di rigetto totale della

domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di ac

coglimento solo in parte della richiesta)».

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