sezioni unite civili; sentenza 1° marzo 2006, n. 4510; Pres. Carbone, Est. Finocchiaro, P.M.Martone (concl. conf.); Soc. Italtec (Avv. Barbera) c. Regione Puglia (Avv. Liuzzi). Cassa App.Bari 20 dicembre 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 2039/2040-2045/2046Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202102 .
Accessed: 24/06/2014 20:57
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.34.79.20 on Tue, 24 Jun 2014 20:57:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2039 PARTE PRIMA 2040
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 1°
marzo 2006, n. 4510; Pres. Carbone, Est. Finocchiaro, P.M.
Martone (conci, conf.); Soc. Italtec (Avv. Barbera) c. Re
gione Puglia (Avv. Liuzzi). Cassa App. Bari 20 dicembre
1999.
Ingiunzione (procedimento per) — Decreto di accoglimento
parziale del ricorso — Mancata opposizione — Efficacia
del decreto — Fattispecie (Cod. civ., art. 2909; cod. proc.
civ., art. 640, 647).
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto oggetto del prov vedimento e non con riguardo a domande, o a capi di doman
da, non accolti; la regola contenuta nell'art. 640, ultimo
comma, c.p.c. (secondo cui il rigetto della domanda di in
giunzione non pregiudica la riproposizione della domanda
stessa, anche in sede ordinaria), infatti, trova applicazione sia in caso di rigetto totale che di rigetto parziale del ricorso
(nella specie, la Cassazione ha ritenuto che non è preclusa dal giudicato formatosi sul decreto non opposto, avente ad
oggetto la somma capitale e parte degli interessi richiesti con
il ricorso, la domanda diretta ad ottenere gli interessi legali non riconosciuti in sede monitoria). (1)
(1) La sentenza della Suprema corte va segnalata per l'importanza della questione affrontata, concernente gli effetti che produce il decreto
ingiuntivo di parziale accoglimento del ricorso, una volta raggiunta sta bilità a causa della mancata opposizione, sulla parte di domanda non accolta.
Oggetto di dispute giurisprudenziali risalenti nel tempo, la questione viene adesso risolta dalle sezioni unite nel senso che il decreto acquista gli effetti di giudicato sostanziale soltanto in relazione al credito del
quale il giudice ha ingiunto il soddisfacimento, ma non con riguardo alla parte di domanda che viene rigettata.
Nella fattispecie posta all'esame della corte il decreto ingiunge il pa gamento di una determinata somma capitale e dei relativi interessi a de correre dalla data della notificazione del decreto fino al pagamento; considerato che nel ricorso gli interessi erano stati chiesti dalla data —
non della notificazione del decreto ma — delle fatture emesse, fino al
saldo, il creditore, una volta incassati gli importi dovuti, nella fase ese cutiva seguita alla mancata opposizione al decreto, propone, in via or
dinaria, domanda diretta ad ottenere sulla somma già incassata gli inte ressi legali ed il risarcimento del danno da svalutazione monetaria dalla data delle fatture.
I giudici di merito considerano la domanda relativa agli interessi pre clusa dal giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione al
decreto, mentre, con riguardo al danno da svalutazione monetaria, ri
tengono che la relativa pretesa non sia provata. La Suprema corte deve dunque stabilire se la domanda del creditore
tesa ad ottenere la parte di interessi che il giudice del monitorio non ha
riconosciuto, trovi un ostacolo nella raggiunta stabilità del decreto ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; in altri termini, si tratta di verificare se la spe cialità del rito monitorio, al termine del quale viene adottato il provve dimento di parziale accoglimento della domanda, sia idonea a giustifi care una soluzione diversa rispetto a quella che si darebbe qualora una decisione del medesimo contenuto fosse oggetto di una sentenza: non vi è alcun dubbio, infatti, che in presenza di una sentenza passata for malmente in giudicato, il creditore che agisse al fine di ottenere la parte del credito pecuniario non riconosciuta dalla decisione, incorrerebbe nell'eccezione di precedente giudicato.
La questione inerente la domanda di danni da svalutazione monetaria non costituisce invece oggetto di esame della pronuncia; la relativa
pretesa, infatti, non viene ritenuta provata in sede di giudizio di merito; d'altra parte, non essendo stata fatta valere attraverso il ricorso per de creto ingiuntivo, la questione della sua proponibilità successivamente e
disgiuntamente dalla domanda relativa al capitale e agli interessi non
riguarda in modo specifico gli effetti del decreto ingiuntivo non oppo sto, ma concerne in generale l'individuazione dei confini dell'oggetto del processo e del giudicato in materia di crediti pecuniari, con riferi mento alle sentenze ed ai provvedimenti emanati al termine di processi sommari non cautelari. In proposito, si rinvia a Menchini-Proto Pisani, Oggetto del processo e limiti oggettivi del giudicato in materia di cre diti pecuniari, in Foro it., 1989,1, 2945; Proto Pisani, Lezioni di diritto
processuale civile, Napoli, 2002, 68 ss.; per indicazioni di giurispru denza e dottrina, Menchini, Il giudicato civile, Torino, 2002, 115 ss.
Inoltre, è opportuno precisare che la corte non è chiamata ad esami nare l'altra questione assai dibattuta in punto di effetti del decreto in
giuntivo non opposto, ovvero quella inerente la possibilità di estendere l'ambito oggettivo di efficacia del decreto ai c.d. antecedenti logici ne cessari — al rapporto complesso da cui trova origine la singola pretesa dedotta in giudizio — dal momento che nella fattispecie in esame, in
Il Foro Italiano — 2006.
Svolgimento del processo. — Con decreto 4 novembre 1991 il
presidente del Tribunale di Bari ha ingiunto alla regione Puglia di pagare all'Italtec s.r.l. la somma di lire 3.944.588.752 «oltre
gli interessi nella misura legale del dieci per cento a decorrere
dalla data di notificazione» del decreto e fino al soddisfo, inte
ressi che, nel relativo ricorso, erano stati invece richiesti dalla
creditrice «dalla data delle fatture al saldo».
Il decreto non è stato opposto e, all'esito della procedura ese
cutiva, la creditrice ha incassato in data 20 maggio 1992 gli im
porti ad essa dovuti.
cui un unico diritto — quello agli interessi — viene dedotto in giudizio due volte, non viene in rilievo alcun nesso di dipendenza tra rapporti sostanziali. Sulla possibilità di operare un'equiparazione tra il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., riferito alle sentenze, e l'immutabi lità degli effetti dei provvedimenti sommari, Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, cit., 78 ss.; Menchini, Il giudicato civile, cit., 354 ss.; Caponi, Limiti oggettivi del giudicato nei rapporti complessi, in Foro it., 2002, I, 2763; Cariglia, Note sull'efficacia del decreto in
giuntivo non opposto, id., 1998,1, 1980. Così individuata e delimitata la questione oggetto della pronuncia, è
opportuno concentrare ora l'attenzione sulle decisioni — le massime delle quali sono riportate nella sentenza in rassegna — cui la corte fa ri ferimento ai fini della soluzione della questione, e rilevare che alcune delle sentenze richiamate non costituiscono precedenti in termini, non
riguardando in modo specifico la questione in esame; le pronunce sono costituite da: Cass. 6 luglio 2002, n. 9857, id.. Rep. 2002, voce Cosa
giudicata civile, n. 34, ove peraltro si discute della possibilità di pro porre la rivalutazione monetaria sull'importo oggetto del decreto non
opposto; 29 ottobre 2001, n. 13443, id.. Rep. 2001, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 100, e, per esteso, Giust. civ., 2002, I, 1941, con nota di Tizi: la decisione riguarda la proponibilità, successivamente alla
raggiunta stabilità del decreto, di azioni volte ad ottenere l'accerta mento del dovuto in base «alle variazioni degli indici Istat per il perio do successivo a quello preso in esame nel decreto ingiuntivo divenuto
esecutivo»; 8 agosto 1997, n. 7400, Foro it.. Rep. 1997, voce cit., n.
124, e, per esteso, Giur. it., 1998, 889, con nota di Ronco; 24 giugno 1993, n. 7003, Foro it.. Rep. 1993, voce cit., n. 48; 2 aprile 1987, n.
3188, id., 1988, I, 3341; 3 maggio 1974, n. 1244, id.. Rep. 1974, voce
cit., nn. 10, 11, e, per esteso, Giust. civ., 1974, I, 1224; 7 ottobre 1967, n. 2326, Foro it., 1968, voce cit., n. 68, e, per esteso, Giust. civ., 1968, I, 58: la pronuncia sembra riguardare il tema dell'estensione degli ef fetti del decreto agli antecedenti logici necessari, in quanto afferma che osta all'azione di annullamento del contratto di mutuo, o di parte di es
so, il giudicato formatosi in dipendenza del difetto di tempestiva oppo sizione, da parte degli intimati, sulla legittimità del credito, cioè sulla incontrovertibilità del rapporto giuridico obbligatorio consacrato dal decreto di ingiunzione; 8 ottobre 1956, n. 3408, Foro it., Rep. 1956, voce cit., n. 46, e, per esteso, Giust. civ., 1956, I, 2021, nota di Cola surdo.
L'indirizzo giurisprudenziale da cui la pronuncia in epigrafe si di
scosta, afferma che l'ambito oggettivo di efficacia del decreto ingiunti vo non opposto va individuato con riferimento alla richiesta fatta valere in giudizio dal ricorrente, per cui il decreto è idoneo a produrre effetti di giudicato sostanziale non solo con riguardo al diritto del quale il
giudice ingiunge il soddisfacimento, ma anche con riferimento alla do manda. o alla parte di domanda del creditore, che non venga accolta dal
giudice dell'ingiunzione; la corte cita in questo senso: Cass. 7 aprile 2000, n. 4426, Foro it.. Rep. 2000, voce Cosa giudicata civile, n. 39; 15 marzo 1999, n. 2304, id., Rep. 1999, voce cit., n. 52; 20 gennaio 1999, n. 499, ibid., n. 45; tuttavia, nelle sentenze indicate è discussa la
possibilità di chiedere la rivalutazione monetaria sulle somme oggetto del decreto ingiuntivo, e non la proponibilità della domanda relativa alla parte di credito non riconosciuta in sede monitoria.
La Suprema corte motiva la soluzione facendo leva sul fondamento del giudicato conseguente alla mancata opposizione a decreto ingiunti vo: il giudicato, in sede di procedimento monitorio, deriva dall'accer tamento dell'esistenza delle condizioni di cui agli art. 633 ss. c.p.c., in combinazione con la mancata opposizione dell'intimato; la struttura del
procedimento sommario «fa sì che il passaggio in giudicato del decreto
ingiuntivo sia univoco, e cioè limitato all'accoglimento della domanda, perché solo in questo caso la valutazione della prova da parte del giudi ce, combinandosi con la mancata opposizione dell'intimato che vale come conferma della fondatezza della domanda, in quanto è indice della giustizia del provvedimento, dà al decreto quel fondamento dal
quale gli deriva poi l'efficacia di cosa giudicata. Se la provocazione a contraddire è, infatti, necessaria per completare nell'ingiunzione l'ac certamento sommario del giudice, nel caso che la domanda venga re
spinta in toto manca assolutamente la possibilità di instaurare il con traddittorio e viene meno quindi quel complemento indispensabile del
provvedimento che è rappresentato dall'acquiescenza dell'intimato»;
per questo motivo ai sensi dell'art. 640 c.p.c. il decreto con cui il giudi ce rigetta il ricorso non preclude la riproposizione della domanda in via
This content downloaded from 195.34.79.20 on Tue, 24 Jun 2014 20:57:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Successivamente, con sentenza del 12 maggio 1995 il Tribu
nale di Bari, pronunciando nel contraddittorio delle parti, ha ri
gettato la domanda successivamente proposta, in via ordinaria, dalla stessa creditrice nei confronti della regione Puglia, diretta
ad ottenere, sulla somma di lire 3.944.588.572 già incassata, gli interessi legali ed il risarcimento del danno da svalutazione mo
netaria dalla data delle relative fatture e fino al 20 maggio 1992.
Tale decisione, impugnata dalla parte soccombente, è stata
confermata dalla corte d'appello con la sentenza 20 dicembre
1999. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso, affi
dato a tre motivi e illustrato da memoria, con atto 2 febbraio
2001, la Italtec s.r.l.
La regione resiste con controricorso.
La terza sezione, cui il ricorso è stato inizialmente assegnato, con ordinanza 18 giugno 2004, n. 11440 ha rimesso gli atti al
ordinaria. Nello stesso modo, per il caso di accoglimento parziale del ricorso — che può verificarsi a prescindere dalla natura autonoma o meno della domanda rigettata rispetto a quella accolta — poiché sulla
parte di domanda che non è stata accolta non vi è alcuna possibilità di costituire il contraddittorio, il giudicato che si forma è soltanto parziale, limitato cioè alla parte di domanda del ricorrente che viene riconosciuta dal giudice; con riguardo al diritto, o alla parte di esso, rispetto al quale nessuna ingiunzione viene emessa, non si forma alcun accertamento
negativo. Va pertanto applicato analogicamente l'art. 640 c.p.c., per cui il creditore può proporre, successivamente al passaggio in giudicato del
decreto, una nuova azione avente ad oggetto la richiesta disattesa in se de di procedimento ingiuntivo.
In contrario non può sostenersi che il giudicato sulla domanda non accolta derivi dalla notifica del decreto al debitore su istanza del credi
tore, quasi che tale notifica determini acquiescenza alla pronuncia di ri
getto della domanda per la parte non accolta. Tale attività infatti è ne cessaria al fine di evitare che il decreto diventi inefficace ai sensi del l'art. 644 c.p.c. Se il creditore, nel caso di accoglimento parziale della
domanda, dovesse lasciar decorrere il termine stabilito dall'art. 644 senza notificare il decreto, e, successivamente, divenuto inefficace il decreto per la mancata notificazione, dovesse proporre nuovamente la domanda per l'intero credito, l'accoglimento parziale del ricorso pro durrebbe conseguenze più sfavorevoli di quelle derivanti dal rigetto totale.
In definitiva, secondo la pronuncia in rassegna, il decreto monitorio, divenuto definitivo, «ha un'efficacia assimilabile a quella della senten
za, per la parte con cui ha accolto la domanda, non l'ha, invece, per la
parte con cui l'ha respinta, perché la reiezione non è una pronuncia di accertamento negativo a favore del convenuto, non presente nel proce dimento».
In dottrina, sugli effetti del decreto ingiuntivo di parziale accogli mento del ricorso, Garbagnati, II procedimento d'ingiunzione, Milano, 1991, 96, ove si legge che «può accadere, sebbene l'art. 641 non lo
preveda espressamente (così come l'art. 640 non prevede espressa mente un rigetto parziale del ricorso) che venga pronunciato un decreto
d'ingiunzione, dal quale la domanda del ricorrente è accolta solo par zialmente; anche in questo caso il decreto notificato e non opposto pro duce la cosa giudicata in merito al diritto consacrato nel decreto, men
tre per la parte di domanda rigettata il ricorrente rimane libero di ripro porla»; in questo senso si richiama ad Andrioli, Commento al codice di
procedura civile, Napoli, 1964, IV, 50; contra. Satta, Commentario aI codice di procedura civile, Milano, 1968, IV. I, 61, e Redenti, Diritto
processuale civile, Milano, 1957, III, 23, ove in particolare si esclude la
possibilità di un accoglimento parziale del ricorso da parte del decreto
ingiuntivo; Ronco, Procedimento per decreto ingiuntivo, in I procedi menti sommari e speciali a cura di Chiarloni e Consolo, Torino, 2005,
I, 273, secondo il quale «così come non c'è da stupirsi (. ..) che il de creto positivo faccia sorgere nell'ingiunto l'onere di opposizione, in mancanza della quale l'accertamento si consolida, mentre il decreto ne
gativo non pregiudica la riproposizione della domanda, allo stesso modo non c'è da stupirsi se, nell'ipotesi di accoglimento parziale, la
parte di domanda accolta oneri l'ingiunto dell'opposizione, mentre la
parte respinta sia ulteriormente deducibile in un nuovo giudizio di co
gnizione»; sulla questione, anche Balbi, Ingiunzione (procedimento di), voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XVII, 11;
«l'accoglimento parziale della domanda, con la condanna dell'intimato
al pagamento di una somma minore di quella domandata, può essere
ammissibile solamente se da tale accoglimento parziale non si faccia
derivare al creditore una tutela inferiore rispetto a quella che gli sareb
be derivata dall'esercizio dell'azione nelle forme ordinarie. Alla regola secondo cui il rigetto del decreto non preclude la sua riproposizione deve conseguire la possibilità per l'intimante di notificare il decreto per il minore importo senza che ciò comporti una definitiva acquiescenza al
rigetto parziale»; Pajardi, Il procedimento monitorio, Milano, 1991, 63. [I. Benincasa]
Il Foro Italiano — 2006.
primo presidente, avendo ravvisato, sulla problematica inerente
all'ambito oggettivo del giudicato, formatosi per effetto della
mancata opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, per il
caso in cui il decreto non opposto abbia, come nella specie, ac
colto parzialmente la domanda del creditore in sede monitoria, un contrasto all'interno della giurisprudenza di legittimità.
Per la composizione del contrasto sono state investite queste sezioni unite, ai sensi dell'art. 374, 2° comma, c.p.c.
Motivi della decisione. — 1. - Come riferito in parte espositi va, il presidente del Tribunale di Bari ha ingiunto alla regione
Puglia di pagare all'Italtec s.r.l. la somma di lire 3.944.588.752
«oltre gli interessi nella misura legale del dieci per cento a de
correre dalla data di notificazione» del decreto e fino al soddi
sfo, ancorché tali interessi nel relativo ricorso fossero stati ri
chiesti con decorrenza «dalla data delle fatture al saldo».
Il decreto non è stato opposto. Incassati dalla creditrice gli importi ad essa dovuti, sulla base
del decreto, con sentenza del 12 maggio 1995 il Tribunale di
Bari ha rigettato la domanda successivamente proposta, in via
ordinaria, dalla stessa creditrice nei confronti della regione Pu
glia, diretta ad ottenere, sulla somma di lire 3.944.588.572 (già incassata), gli interessi legali ed il risarcimento del danno da
svalutazione monetaria dalla data delle relative fatture e fino al
20 maggio 1992. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Ba
ri con la sentenza 20 dicembre 1999.
Ha osservato la corte che il decreto ingiuntivo ha riguardato anche gli interessi al tasso legale del dieci per cento dalla data
delle fatture al saldo talché la domanda ad essi relativa è preclu sa dal giudicato formatosi per effetto della mancata opposizio ne, e gli stessi interessi erano stati riscossi nel corso della pro cedura esecutiva e l'appellante non aveva provato di aver subito — a decorrere dalla data della costituzione in mora (notifica del
decreto ingiuntivo) — un danno di ammontare superiore agli
interessi, così liquidati. 2. - Con il primo motivo la ricorrente Italtec s.r.l. censura la
sentenza impugnata lamentando «violazione dell'art. 2909 c.c.
in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. o dell'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. ovvero delle norme che saranno indivi
duate dalla corte in riferimento all'erronea pronuncia contenuta
nella sentenza impugnata di inammissibilità della domanda pro
posta ... per l'esistenza di giudicato interno».
3. - Come già accennato in parte espositiva, giusta un primo,
più risalente, indirizzo giurisprudenziale il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata so
stanziale in relazione al diritto in esso consacrato (Cass. 7 otto
bre 1967, n. 2326, Foro it., Rep. 1968, voce Ingiunzione (pro cedimento per), n. 68) e, cioè, solamente in relazione al credito
del quale il giudice ha ingiunto il soddisfacimento e non anche
in relazione al diritto rispetto al quale nessuna ingiunzione è
stata emessa (Cass. 3 maggio 1974, n. 1244, id., Rep. 1974, vo
ce cit., n. 10, resa in una fattispecie in cui il decreto ingiuntivo non opposto aveva accolto la domanda del creditore limitata
mente al pagamento della sorte capitale escludendo gli interessi:
in applicazione del riferito principio questa corte ha negato che
su questa ultima richiesta si fosse formato un accertamento ne
gativo, preclusivo della proposizione di tale pretesa in sede or
dinaria).
Sempre in questo ordine di idee si è affermato ancora, che: — il decreto ingiuntivo non opposto acquista, al pari di una
sentenza di condanna, autorità di cosa giudicata sostanziale
soltanto in relazione al credito (ancorché non corrispondente a
quello vantato dall'istante) di cui si è ingiunto il pagamento, con la conseguenza, pertanto, che al lavoratore che abbia otte
nuto con decreto monitorio il pagamento del (solo) suo credito
originario non resta preclusa la richiesta degli interessi e della
rivalutazione (ex art. 429 c.p.c.) delle somme stesse all'uopo
potendo egli riproporre la domanda in via ordinaria, o con ri
chiesta di altro decreto ingiuntivo (Cass. 2 aprile 1987, n. 3188,
id., 1988,1, 3341); — nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che sia
stato emesso per lina somma inferiore a quella indicata nel ri
corso, il creditore può insistere nella sua originaria domanda,
perché la notifica del decreto ingiuntivo non implica una sua
acquiescenza all'implicita pronuncia di rigetto della domanda
per la parte non accolta, atteso che questa pronuncia, per la na
tura della fase monitoria, non ha i caratteri di una statuizione
This content downloaded from 195.34.79.20 on Tue, 24 Jun 2014 20:57:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2043 PARTE PRIMA 2044
suscettibile di passaggio in giudicato (Cass. 24 giugno 1993, n.
7003, id., Rep. 1993, voce cit., n. 48); — la commisurazione dell'ambito oggettivo del giudicato
non solo al dedotto, ma anche al deducibile, coerente conse
guenza dell'accertamento ordinario cui si riferisce l'art. 2909
c.c., non è, invece, compatibile con le peculiarità del procedi mento per ingiunzione, strutturato, almeno nella fase propria mente monitoria, secondo regole finalizzate ad accertare non già la fondatezza o l'infondatezza della pretesa creditoria, ma esclu
sivamente la sussistenza di elementi sufficienti a giustificare
l'ingiunzione, per cui quando il creditore della prestazione assi
stenziale della quale sia stata tardivamente pagata la sola som
ma capitale abbia richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo relativo al pagamento degli interessi legali su tale somma, ben
può lo stesso proporre, successivamente al passaggio in giudi cato di questo, un'altra azione per richiedere, sulla base dello
stesso fatto costitutivo, la rivalutazione monetaria sul medesimo
importo (Cass. 6 luglio 2002, n. 9857, id., Rep. 2002, voce Cosa
giudicata civile, n. 34). Al riguardo, sostanzialmente nella stessa ottica della giuris
prudenza ricordata sopra, si è precisato altresì, sempre nella giu
risprudenza di questa corte, che: — un decreto ingiuntivo non opposto, richiesto ed ottenuto
per una frazione soltanto del credito risultante, per l'intero, da
un'unica fattura di maggior importo, non è idoneo a rivestire, in
un successivo giudizio di opposizione ad altro e successivo de
creto ottenuto per altra frazione dello stesso credito, forza e na
tura di giudicato, né interno (trattandosi di diverso processo), né
esterno o implicito (trattandosi non di rapporto presupposto, ma
di altra «porzione» del medesimo rapporto obbligatorio, contro
verso quoad execulionis) (Cass. 8 agosto 1997, n. 7400, id.,
Rep. 1997, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 124); —
Fimprocedibilità dell'opposizione fa acquistare al decreto
ingiuntivo, indipendentemente dal decreto di esecutività, l'effi
cacia di cosa giudicata sostanziale in relazione al diritto in esso
riconosciuto. L'autorità di cosa giudicata sostanziale è, però, limitata all'accertamento positivo del credito di cui viene in
giunta la soddisfazione e non è, perciò, preclusiva di altre azioni
(quale quella di revocazione e quella di accertamento del dovuto
in base alle variazioni degli indici Istat per il periodo successivo
a quello preso in esame nel decreto ingiuntivo divenuto esecuti
vo) (Cass. 29 ottobre 2001, n. 13443, id., Rep. 2001, voce cit., n. 100).
4. - In termini opposti, rispetto alla giurisprudenza richiamata
sopra in altre occasioni questa corte ha affermato — peraltro
—
che l'ambito oggettivo del giudicato va valutato in relazione
alla richiesta fatta valere in giudizio. Pertanto, nell'ipotesi in cui sia stato ottenuto un decreto in
giuntivo per il pagamento degli interessi legali sulle somme
erogate in ritardo dal ministero dell'interno a titolo di indennità
di accompagnamento, il giudice cui sia stata successivamente
richiesta la rivalutazione monetaria su dette somme non può di
sattendere l'eccezione di precedente giudicato sollevata dal
convenuto basandosi soltanto sulla statuizione contenuta nel de
creto ingiuntivo non opposto, dovendo invece desumere la por tata preclusiva di quel giudicato dalla domanda di ingiunzione
proposta, atteso che, ove in quella sede fosse stata richiesta an
che la rivalutazione monetaria, si sarebbe formato in relazione a
tale richiesta, implicitamente disattesa, il giudicato di rigetto, con conseguente preclusione della domanda nei successivi giu dizi (Cass. 20 gennaio 1999, n. 499, id., Rep. 1999, voce Cosa
giudicata civile, n. 45; 15 marzo 1999, n. 2304, ibid., n. 52). Analogamente, in altre occasioni, dalla premessa che la riva
lutazione monetaria è una componente dell'originario credito
previdenziale o assistenziale, di cui condivide la natura giuridi ca, si è affermato che allorché il creditore della prestazione, della quale sia stata tardivamente pagata la sola somma capitale,
promuova l'azione giudiziaria per gli interessi legali su tale
somma, ottenendo un decreto ingiuntivo o una sentenza di ac
coglimento, passati in giudicato, egli non può più proporre suc
cessivamente un'altra azione per richiedere, sulla base dello stesso fatto costitutivo, la rivalutazione monetaria sul medesimo
importo. Si è affermato, infatti, che l'autorità di giudicato conseguente
al decreto ingiuntivo non opposto (nella specie emesso per il
pagamento degli interessi legali sulle somme erogate in ritardo
dal ministero dell'interno a titolo di indennità di accompagna
II Foro Italiano — 2006.
mento) copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in rela
zione al medesimo oggetto, restando così precluse tutte le que stioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefetti
bile della pronuncia (Cass. 7 aprile 2000, n. 4426, id., Rep. 2000, voce cit., n. 39).
5. - Ritiene il collegio che il contrasto vada composto privile
giando il primo degli enunciati indirizzi, sulla base delle osser
vazioni che seguono, con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso.
5.1. - In primo luogo, a premessa del discorso che seguirà, è
opportuna una precisazione. Nonostante il diverso apprezzamento talvolta espresso in
dottrina, nessuna norma positiva prescrive — né expressis né
per implicito — che il giudice del monitorio è tenuto, alternati
vamente, o ad accogliere per l'intero la domanda o a rigettarla totalmente.
Deve concludersi, pertanto, che nulla si oppone — come del
resto è quotidiano nella pratica giudiziaria —
perché il giudice adito accolga solo «in parte» la domanda di ingiunzione, sul
presupposto che solo «in parte» sussistono le condizioni di am
missibilità volute dagli art. 633 ss. c.p.c. 5.2. -
Contemporaneamente, sempre in limine, si osserva che
l'art. 640 c.p.c. espressamente prevede che il decreto di rigetto della domanda proposta in via monitoria non pregiudica la ri
proposizione della domanda stessa anche in via ordinaria.
Con la conseguenza, pertanto, che il provvedimento con il
quale il giudice rigetta la domanda di ingiunzione, nonostante il
carattere decisorio, essendo inidoneo ad acquistare autorità di
cosa giudicata, non rientra tra le sentenze impugnabili con ricor
so per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 25 febbraio
1981, n. 1148, id., Rep. 1981, voce Ingiunzione (procedimento
per), n. 19; 5 gennaio 1983, nn. 31, 32, 44 e 45, id., Rep. 1983, voce cit., nn. 12, 11, 13 e 14).
Pacifico quanto precede osserva il collegio che non risultano, né nelle altre disposizioni relative al procedimento di ingiunzio ne, né nelle regole generali fissate con riguardo alle «impugna zioni» e alla cosa giudicata formale e sostanziale, elementi che
consentano di affermare che il provvedimento di «rigetto» della
domanda di ingiunzione è soggetto a un regime «diverso» a se
conda che il rigetto stesso riguardi 1'«intera» domanda fatta al
giudice o solo una parte di questa. Deve escludersi, altresì, che sia possibile
— come pure è
stato suggerito — nell'ambito del provvedimento di «rigetto
parziale» della domanda d'ingiunzione distinguere a seconda
che la «domanda» non accolta sia, o meno, «autonoma», ri
spetto a quella accolta.
Con la singolare conseguenza, pertanto, che ove siano stati
azionati due crediti distinti e solo per uno è stato emesso prov vedimento monitorio, il creditore può riproporre la domanda
non accolta anche in via ordinaria, mentre qualora uno solo sia
il credito, e il giudice abbia «parzialmente» accolto la richiesta,
per la parte rigettata (come nella specie, quanto agli interessi
maturati sino a una certa data) si forma la «cosa giudicata» o,
comunque, una «preclusione» che impedisce la riproposizione della richiesta per i «capi» sui quali vi è stata reiezione esplicita (o, eventualmente, implicita) da parte del giudice del monitorio.
In realtà occorre ribadire che la disposizione di cui all'art. 640
c.p.c. è una necessaria conseguenza dell'inimpugnabilità del
provvedimento di rigetto e della natura del procedimento moni
torio, nel quale la pronuncia di rigetto emessa inaudita altera
parte, non può avere il valore di un accertamento negativo della
domanda dell'attore (in termini, ad esempio, Cass. 8 ottobre
1956, n. 3408, id., Rep. 1956, voce cit., n. 46, in motivazione). Tali principi
— in quanto non contraddetti da alcuna disposi zione espressa (o incompatibile con essi) contenuta nel codice
di rito — devono valere, come già osservato da remota giuris
prudenza di questa corte (cfr. Cass. 8 ottobre 1956, n. 3408, cit., in motivazione), anche nel caso di rigetto parziale, ricorrendo la
medesima situazione e la medesima esigenza di tutela del diritto
dell'attore.
5.3. - Contrariamente a quanto evidenziato da parte di alcune
pronunzie di merito e privilegiato da autorevole dottrina, anco
ra, deve escludersi che il «giudicato» (o, come da alcuni si so
stiene la «preclusione pro iudicato») quanto alla domanda (o
parte di domanda) non accolta derivi dalla notifica, su istanza
del creditore, al debitore, del decreto (che ha accolto parzial mente la sua richiesta).
This content downloaded from 195.34.79.20 on Tue, 24 Jun 2014 20:57:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
La notificazione del decreto, infatti, è necessaria al fine di
evitare che esso divenga inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. Tale notifica, pertanto, non rivela affatto un'acquiescenza a
esso, per la parte in cui contiene un rigetto della domanda, ma
rivela soltanto la volontà del creditore di avvalersene e cioè di
evitarne la caducazione, per la parte per la quale la domanda è
stata accolta.
Ciò è in armonia, del resto, con il principio, costantemente af
fermato, che la notificazione della sentenza in forma esecutiva
non importa rinuncia all'impugnazione per i capi sfavorevoli.
Se fosse esatto l'assunto della dottrina sopra richiamata (e,
supposto dalla sentenza ora oggetto di ricorso) il creditore, nel
caso di accoglimento parziale della domanda, dovrebbe lasciar
decorrere il termine stabilito dall'art. 644 senza notificare il de
creto, e, successivamente, divenuto inefficace il decreto per la
mancata notificazione, dovrebbe proporre nuovamente la do
manda per l'intero credito.
L'accoglimento parziale, pertanto, costituirebbe una pronun cia assai più sfavorevole del rigetto totale, costringendo il cre
ditore a una lunga attesa che potrebbe pregiudicare irrimedia
bilmente la soddisfazione del suo diritto (al riguardo, cfr. Cass.
8 ottobre 1956, n. 3408, cit., in motivazione). 5.4. - Attesa la natura del decreto monitorio questo, divenuto
definitivo per la mancata opposizione dell'intimato, ha un'effi
cacia assimilabile a quella della sentenza, per la parte con cui ha
accolto la domanda: non l'ha, invece, per la parte con cui l'ha
respinta, perché la reiezione non è una pronunzia di accerta
mento negativo a favore del convenuto, non presente nel proce dimento.
È sufficiente, al riguardo, considerare che mentre l'intimato
può provocare il contraddittorio con l'opposizione e ottenere la
reiezione della domanda, accolta dal decreto, l'istante non ha la
possibilità di provocare un processo in contraddittorio, ma solo
quella, riconosciutagli dall'art. 640 c.p.c., di agire separata mente per l'accoglimento della parte della domanda non accol
ta.
5.5. - Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusio
ne, ancora, è il rilievo che il creditore con la notifica del «de
creto» che ha accolto, parzialmente, la sua domanda notifica il
ricorso contenente la diversa (maggiore) pretesa azionata e, per l'effetto, sollecita il contraddittorio anche sulla «maggiore» domanda (per la parte non accolta).
È esatto, infatti, che per aversi cosa giudicata non è necessa
rio il contraddittorio effettivo, bensì la provocazione a contrad
dire a una domanda giudiziale, che rappresenta la condicio sine
qua non perché il provvedimento di merito acquisti efficacia di
cosa giudicata, ma tali principi — come evidenziato sopra
—
trasferiti al procedimento per ingiunzione non possono condurre
a una conclusione diversa da quella sopra indicata.
La struttura del procedimento sommario, infatti, fa sì che il
passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo sia univoco, e cioè
limitato all'accoglimento della domanda, perché solo in questo caso la valutazione della prova da parte del giudice, combinan
dosi con la mancata opposizione dell'intimato che vale come
conferma della fondatezza della domanda, in quanto è indice
della giustizia del provvedimento, dà al decreto quel fonda
mento dal quale gli deriva poi l'efficacia di cosa giudicata. Se la provocazione a contraddire è, infatti, necessaria per
completare nell'ingiunzione l'accertamento sommario del giu
dice, nel caso che la domanda venga respinta in toto manca as
solutamente la possibilità di instaurare il contraddittorio e viene
meno quindi quel complemento indispensabile del provvedi mento che è rappresentato dall'acquiescenza dell'intimato.
Analogamente, nel caso di rigetto parziale, che per sua natura
partecipa del rigetto e dell'accoglimento, si ha in via reciproca una pronuncia positiva parziale e, quindi, una litispendenza ri
stretta nei confronti della parte di domanda che è stata accolta,
mentre sul resto non vi è alcuna possibilità di costituire il con
traddittorio, cosicché, mancando tale presupposto, viene meno
la possibilità che il decreto acquisti autorità di cosa giudicata sul
punto. 5.6. - L'assunto che qui si critica, inoltre, non considera che
ove il giudice, adito con ricorso per ingiunzione, «rigetta», an
corché parzialmente, la domanda, la rigetta non perché la stessa
non trova, in assoluto, alcun riscontro (è, cioè, infondata) ma
perché fanno difetto le «condizioni di ammissibilità» di cui agli art. 633 ss. c.p.c.
Il Foro Italiano — 2006.
È palese, pertanto, che l'eventuale giudicato (o preclusione da
giudicato) riguarda non — come affermato dalla sentenza ora
oggetto di ricorso per cassazione — la «fondatezza» della (por zione di) pretesa non accolta, ma — esclusivamente — l'assen
za, al momento dell'iniziale domanda, delle condizioni per l'e
missione di un decreto ingiuntivo su «tutte» le richieste formu
late nella domanda per ingiunzione. 5.7. - Al fine di pervenire ad una soluzione diversa da quella
sopra indicata come corretta — da ultimo — non è pertinente
neppure l'invocazione del principio secondo cui il giudicato co
pre il dedotto e il deducibile. Giusta tale ultimo assunto, passato in cosa giudicata il decreto
non opposto quanto alla somma capitale reclamata, non può più invocarsi, in un successivo giudizio, una pronunzia sui soli inte
ressi.
E ciò sia nell'eventualità questi non siano stati originaria mente chiesti, sia nella diversa ipotesi in cui — come nella spe cie — benché richiesti non sono stati attribuiti dal giudice del
monitorio.
Con riguardo all'eventualità (unica ricorrente nel presente
giudizio e sulla quale queste sezioni unite sono chiamate a pro nunciarsi) la domanda di interessi è stata proposta dal creditore
e non accolta dal giudice è evidente la non applicabilità del
principio esposto sopra. Non solo, infatti, la pretesa del creditore, quanto agli interes
si, nel caso di specie, è stata «dedotta» espressamente (e non era
unicamente astrattamente «deducibile») ma mancano nel siste
ma positivo rimedi — diversi da quelli indicati dall'art. 640
c.p.c. («riproposizione della domanda anche in via ordinaria») — a favore del creditore in caso di rigetto di parte della doman
da (specie nella eventualità, come nel caso in esame, in cui l'in
timato abbia omesso di fare opposizione, avverso il decreto
emesso). Il discorso, infine, allo stato della giurisprudenza attualmente
maggioritaria, non muta neppure nell'eventualità il creditore
ometta di chiedere la condanna del proprio debitore oltre che al
pagamento della somma capitale anche degli interessi.
Giusta quanto affermato da queste sezioni unite, in sede di ri
soluzione di altro contrasto nell'ambito delle sezioni semplici, infatti «è ammissibile la domanda giudiziale con la quale il cre
ditore di una determinata somma, derivante dall'impedimento di
un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva
di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dal
l'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meri
tevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del
debitore alla difesa delle proprie ragioni» (Cass., sez. un., 10
aprile 2000, n. 108/SU, id., Rep. 2000, voce Obbligazioni in ge nere, n. 16).
6. - Non essendosi, il giudice del merito, attenuto ai principi di diritto di cui sopra il primo motivo del ricorso deve acco
gliersi con assorbimento dei restanti.
All'accoglimento del primo motivo segue la cassazione della
sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra sezione della
Corte d'appello di Bari perché si uniformi al seguente principio di diritto: «il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed
efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato
e non con riguardo alle domande, o ai capi di domanda non ac
colti. La regola contenuta nell'art. 640, ultimo comma, c.p.c
(secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pre
giudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordina
ria), infatti, trova applicazione sia in caso di rigetto totale della
domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di ac
coglimento solo in parte della richiesta)».
This content downloaded from 195.34.79.20 on Tue, 24 Jun 2014 20:57:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions