+ All Categories
Home > Documents > sezioni unite civili; sentenza 10 febbraio 1987, n. 1393; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P. M....

sezioni unite civili; sentenza 10 febbraio 1987, n. 1393; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P. M....

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: vuongkhanh
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sezioni unite civili; sentenza 10 febbraio 1987, n. 1393; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P. M. Caristo (concl. conf.); Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato Siconolfi) c. Nicocia e altri (Avv. Totaro). Regolamento di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 4 (APRILE 1987), pp. 1051/1052-1053/1054 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179877 . Accessed: 28/06/2014 13:34 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.50 on Sat, 28 Jun 2014 13:34:42 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezioni unite civili; sentenza 10 febbraio 1987, n. 1393; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P. M. Caristo (concl. conf.); Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato

sezioni unite civili; sentenza 10 febbraio 1987, n. 1393; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P. M.Caristo (concl. conf.); Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato Siconolfi) c.Nicocia e altri (Avv. Totaro). Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 4 (APRILE 1987), pp. 1051/1052-1053/1054Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179877 .

Accessed: 28/06/2014 13:34

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.195.50 on Sat, 28 Jun 2014 13:34:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezioni unite civili; sentenza 10 febbraio 1987, n. 1393; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P. M. Caristo (concl. conf.); Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato

1051 PARTE PRIMA 1052

traggio dall'altra, quanto piuttosto il compito di stabilire se le

parti collettive, logicamente prima ancora di prevedere la costitu

zione del collegio arbitrale, avessero fornito, con la disciplina so

stanziale del rapporto di lavoro del dirigente, criteri

sufficientemente determinati per il giudizio di qualificazione del

licenziamento come ingiustificato; criteri in difetto dei quali le

clausole prevedenti il collegio arbitrale sarebbero rimaste prive di effetti per l'impossibilità di configurare in astratto il fatto giu ridicamente rilevante, oggetto dell'eventuale giudizio.

Nello sciogliere questo dilemma, il tribunale non poteva, come

ha fatto, affermare apoditticamente che non esisteva una discipli na limitativa del licenziamento del dirigente perché questa non

avrebbe potuto prescindere dal «prevedere e regolare, in maniera

sufficientemente specifica, le ipotesi di giustificazione del licen

ziamento (nella specie del tutto mancanti) la sua violazione avrebbe

potuto dar luogo alla lesione di diritti soggettivi», ma avrebbe

dovuto interpretare le clausole alla stregua del fondamentale cri

terio ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c. ricercando quale era

stata la comune intenzione delle parti. Ed in tale ricerca attraverso il contenuto letterale delle clausole

era necessario che il tribunale si chiedesse se le locuzioni «moti

vazione ingiustificata» «licenziamento ingiustificato» avessero un

tale margine di indeterminatezza da escludere la loro idoneità a

porre limiti al recesso del datore nei confronti del dirigente, raf

frontandole con quelle che il legislatore utilizza quando subordi

na la legittimità del licenziamento alla sussistenza di fatti e

circostanze, definiti come «giusta causa » o «giustificato moti

vo». (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 10 feb

braio 1987, n. 1393; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P. M.

Caristo (conci, conf.); Azienda autonoma delle ferrovie dello

Stato (Avv. dello Stato Siconolfi) c. Nicocia e altri (Avv. To

taro). Regolamento di giurisdizione.

Ferrovie, tramvie e filovie — Controversie di impiego con l'A

zienda autonoma ferrovie dello Stato — Istituzione dell'ente

«Ferrovie dello Stato» — Giurisdizione del giudice ordinario

(Cod. proc. civ., art. 5; 1. 17 maggio 1985 n. 210, istituzione

dell'ente «Ferrovie dello Stato», art. 23).

A seguito dell'istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato» rientra

no nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie di

lavoro relative al personale dipendente, ancorché tali contro

versie al momento della proposizione della domanda rientrasse

ro nella giurisdizione del giudice amministrativo, (1).

(1) Con la decisione in epigrafe le sezioni unite prendono posizione sull'importantissimo problema relativo alla applicazione anche ai giudizi pendenti o no della giurisdizione del giudice ordinario introdotta dall'art. 23 1. 17 maggio 1985 n. 210.

Il problema è risolto nel senso della immediata applicazione, escluden dosi che l'art. 5 c.p.c. possa operare con riferimento a mutamenti della

legge in tema di giurisdizione. Nello stesso senso, con riferimento all'art. 23 1. 210, v. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 1985, n. 645, 5 marzo

1986, nn. 240 e 239, Foro it., 1986, III, 285 e 331, con osservazioni di A. Romano (ed ivi v. anche Corte conti, sez. II, 13 gennaio 1986, n. 2, che ha affermato invece il permanere, anche per le controversie

nuove, della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabili tà nei confronti di dipendenti dell'Azienda autonoma prima e dell'ente

oggi «Ferrovie dello Stato»). Nello stesso senso della decisione in epigrafe, l'applicabilità dell'art.

5 c.p.c. è stata esclusa in caso di mutamento sopravvenuto delle norme sulla competenza, da ultimo da Cass. 9 agosto 1985, n. 4425, id., 1985, I, 3119 (v. inoltre l'esauriente nota di richiami id., 1984, I, 1092).

È da notare che nel caso di specie la domanda era stata proposta in nanzi al giudice ordinario, cosi che le sezioni unite avrebbero potuto af fermare la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del principio (pacifico in giurisprudenza e dottrina: v. la cit. nota di richiami id., 1984, I, 1092) della piena efficacia sanante della sopravvenienza in corso di

giudizio di una norma di legge o di un elemento di fatto in virtù dei

Il Foro Italiano — 1987.

Svolgimento del processo. — Avendo Natale Necocia e gli altri

suoi quindici litisconsorti sopra indicati, adito con ricorso del 14

gennaio 1978 il Pretore di Messina per l'accertamento — già ri

chiesto nel 1969 al Consiglio di Stato con esito, il 15 aprile 1975, di declaratoria del difetto di giurisdizione di quel giudice — che

per i servizi prestati in vari periodi ed a brevi intervalli sulle navi

traghetto dell'azienda autonoma ferrovie dello Stato in esercizio

nello stretto di Messina in forza di contratti di arruolamento in

uso nella marina mercantile essi avevano diritto all'applicazione dei contratti collettivi di categoria ed alle integrazioni retributive

che questi comportavano per una conseguente condanna della da

trice di lavoro al pagamento di queste ultime, la detta Azienda

ha proposto, con ricorso a questa corte, tempestiva istanza di

regolamento di giurisdizione. Gli intimati hanno proposto con

troricorso, seguito da memoria.

Motivi della decisione. — La sollevata questione di giurisdizio ne — che non è preclusa dalla citata sentenza del Consiglio di

Stato, dato che questa, non avendo statuito nel merito, è rimasta

priva di effetti al di fuori del procedimento in cui è stata emessa

(Cass. 16 aprile 1984, n. 2427, Foro it., Rep. 1984, voce Giurisdi

zione civile, n. 80) — è stata in casi sostanzialmente identici a

quello in esame già da questa corte risolta (sent. 19 ottobre 1976, n. 3594, id., Rep. 1976, voce Impiegato dello Stato, n. 151; 24

ottobre 1977, n. 4562, id., Rep. 1977, voce cit., n. 83) con la

dichiarazione della competenza del giudice amministrativo in ra

gione dell'impossibilità di considerare di natura privatistica rap

porti di lavoro subordinato che comportino, come nella specie si assume, l'inserimento delle prestazioni dei dipendenti nell'atti

vità di un ente pubblico non economico ordinata al perseguimen to dei suoi fini istituzionali.

Nel presente caso è però sopravvenuta la 1. 17 maggio 1985

n. 210, che, nell'istituire in luogo della preesistente azienda auto

noma, l'ente, dotato di personalità giuridica, «Ferrovie dello Sta

to», stabilisce (art. 1) che questo «succede» a quella «in tutti

i rapporti attivi e passivi» e che (art. 23) «le controversie di lavo

ro relative al personale dipendente... sono di competenza del pre tore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato

nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secon

do le norme ordinarie».

Ricorrendo quindi un caso di mutamento degli indici legali di

quali diviene competente il giudice adito, originariamente incompetente. Le sezioni unite hanno preferito prescindere da tale principio, e prendere posizione sul problema più generale.

In senso contrario all'orientamento accolto dalla decisione in epigrafe si sono espressi Rusciano, in Nuove leggi civ., 1986, 179 e G. Fabbrini, il nuovo stato giuridico del personale dell'ente Ferrovie dello Stato , pro fili processuali e sostanziali, in Foro it., 1986, V, 447, il quale sottolinea la gravità degli inconvenienti derivanti dalla opposta soluzione, a causa della mancata previsione da parte del nostro ordinamento, nel settore della giurisdizione (e a differenza di quanto accade nel settore della com

petenza in cui solo opera l'art. 50 c.p.c.) di raccordi — tipo riassunzioni — diretti a consentire la prosecuzione del processo nel passaggio da una

giurisdizione all'altra. Sul principio, ricordato nella motivazione della sentenza che si riporta,

secondo cui le decisioni sulla giurisdizione pronunciate da giudici diversi dalla Corte di cassazione non hanno efficacia vincolante al di fuori del

processo in cui sono emanate, v., da ultimo, Cass. 23 ottobre 1986, n.

6221, id., 1986, I, 3008, con nota di A. Proto Pisani, In tema di giudi cato interno, giudicato esterno e preclusione.

* * *

Una breve chiosa di costume. La sentenza che si riporta è stata pronunciata a seguito di un regola

mento di giurisdizione proposto nel lontano 1978. Le sezioni unite hanno evidentemente ritenuto opportuno prendere oc

casione dalla pronuncia su tale regolamento, per enuncicare l'importante principio in tema di interpretazione dell'art. 23 1. 210/85. Nulla da obiet tare (se non il rilievo svolto sopra circa la peculiarità del caso di specie, in cui la domanda era stata proposta davanti al giudice ordinario). Non

può però non segnalarsi che il regolamento è stato discusso e deciso l'8

maggio 1986 e, nonostante l'enorme importanza del principio enunciato, la relativa sentenza è stata pubblicata il 10 febbraio 1987: cioè più di nove mesi dopo!

Vicende di questa specie fanno fortemente dubitare della possibilità anche solo di iniziare (rectius: riprendere) un discorso sulla crisi della Corte di cassazione (su cui v. i contributi raccolti in parte quinta di que sto fascicolo sotto il titolo Per la Corte di cassazione, col. 205 ss.) [A. Proto Pisani],

This content downloaded from 185.31.195.50 on Sat, 28 Jun 2014 13:34:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezioni unite civili; sentenza 10 febbraio 1987, n. 1393; Pres. Brancaccio, Est. Cassata, P. M. Caristo (concl. conf.); Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

collegamento della giurisdizione che riguarda tutte le controversie

di lavoro concernenti il personale delle ferrovie di Stato e che

lascia — come tale — fuori campo il principio della perpetuano iurisdictionis sancito dall'art. 5 c.p.c., con riferimento ai muta

menti delle situazioni di fatto, la corte deve dare atto che la co

gnizione della causa spetta ormai al giudice ordinario. (Omissisj

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 28 gennaio

1987, n. 814; Pres. Chiavelli, Est. Corsaro, P. M. Golia

(conci, diff.); De Simone (Aw. Valeri, Rizzo) c. Isveimer (Aw. V. Spagnuolo Vigorita). Cassa Trib. Napoli 30 gennaio 1984.

Intervento in causa e litisconsorzio — Dipendente di ente pubbli co economico — Procedure di promozione — Domanda giudi ziale di annullamento della delibera dell'ente — Liticonsorzio

necessario con i vincitori — Sussistenza (Cod. proc. civ., art.

102, 383).

Nel caso in cui il lavoratore dipendente di un ente pubblico eco

nomico, che lamenti di essere stato illegittimamente escluso da

una promozione per violazione da parte del datore di lavoro

della normativa che disciplina le procedure di avanzamento in

carriera, chieda una pronuncia di nullità o invalidità della deli

bera di promozione, sussiste una situazione di liticonsorzio ne

cessario nei confronti di tutti i cointeressati preferiti nel

procedimento. (1)

Svolgimento del processo. — De Simone Rosa, dipendente del

l'Isveimer, con il grado VI della carriera di concetto della catego ria amministrativa, ricorreva al Pretore di Napoli, in data 29 luglio

1981, per sentir dichiarare illegittima, nulla o, comunque, invali

da la delibera del suddetto istituto del 26 giugno 1980, relativa

alle promozioni, per merito comparativo, al grado V, con attri

buzione di «punteggio speciale», di taluni dipendenti, che aveva

no anzianità, nel grado, inferiore a quella della ricorrente

medesima.

Il procedimento veniva riunito ad altro, promosso dalla De Si

mone con ricorso del 31 luglio 1981, per sentir dichiarare l'illegit timità e la nullità delle delibere relative alle promozioni al grado

V, per anzianità congiunta al merito, di altri dipendenti, a lei

preferiti, pur essendo privi del richiesto titolo di studio. Precisa

va la ricorrente di non essere stata scrutinata nel turno di promo zioni predisposto per gli anni 1980 e 1981, nonostante fosse in

possesso di titolo di studio idoneo, avesse maggiore anzianità dei

colleghi promossi ed avesse sempre ottenuto note di qualifica ottime.

L'Isveimer, convenuto, resisteva in giudizio.

(1) Concettualmente la pronuncia si riannoda alla distinzione già for mulata dalla corte fin dalle sentenze 27 maggio 1983, n. 3674, Foro it., Rep. 1983, voce Lavoro (rapporto), n. 1139 e n. 3675, id., 1984, I, 1541, con nota di richiami e osservazioni di Buoncristiano (e in Giusi, civ.,

1983, I, 2267, con nota di Meucci), secondo cui ad una pretesa del ac

corrente di una pronuncia con «effetti demolitori» deve corrispondere la necessaria partecipazione in giudizio dei contro-interessati (vincitori), mentre di fronte a pretese meramente risarcitorie sarebbe sufficiente il

contraddittorio lavoratore/datore. Nello stesso senso v. altresì più di recente: Cass. 4 marzo 1986, n.

1382, Foro it., Mass., 250; 20 aprile 1985, n. 2261, id., Rep. 1985 voce

cit., n. 866; 22 febbraio 1985, n. 1603, ibid., n. 822 (e in Lavoro e prev.

oggi, 1985, 2402, con nota di Meucci). Nella giurisprudenza di merito v. nello stesso senso Trib. Firenze 16

febbraio 1983, Foro it., 1984, I, 1542, con la nota di richiami cit.; con

tra, Pret. Roma 10 febbraio 1986, id., 1986, I, 3184 (sul presupposto che il giudice di merito deve limitarsi a dichiarare la mera liceità del com

portamento senza sostituirsi al datore di lavoro per l'effettuazione delle

operazioni valutative). In dottrina per un riepilogo della questione, v. Luiso, Controllo giuris

dizionale dei poteri dell'imprenditore ed il litisconsorzio necessario, in

Giust. civ., 1984, I, 3413. Più in generale, v. G. Costantino, Contributo

allo studio del liticonsorzio necessario, Napoli, 1979; Sassani, Note sul

concetto di interesse ad agire, Rimini, 1983.

Il Foro Italiano — 1987.

Il pretore accoglieva la domanda, con sentenza del 10 febbraio

1982, che veniva gravata dall'istituto soccombente.

Ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Napoli, con sen

tenza del 30 gennaio 1984, accoglieva parzialmente l'appello, di

chiarando che la De Simone ha diritto ad essere nuovamente

scrutinata nel turno di promozione al grado V, per merito com

parativo, oggetto della delibera del 26 giugno 1980.

Avverso la decisione di secondo grado, ricorrono in Cassazio

ne sia l'Isveimer sia la De Simone, entrambi per un solo motivo,

resistendo, reciprocamente, con controricorso. L'Isveimer presenta memoria difensiva.

Motivi della decisione. — La De Simone, denunciando la vio

lazione degli art. 2103, 1362 ss. c. c. e vizi di motivazione, dedu

ce che il tribunale ha palesemente errato nel coordinare gli art.

57, 17 e 18 del regolamento del personale.

L'Isveimer, denunciando la violazione degli art. 99 e 100 c.p.c.,

1325, 1361 ss. c.c. e vizi di motivazione, deduce che il tribunale, oltre a violare le norme ed i principi in tema di requisiti del con

tratto, ha offerto una definizione assolutamente erronea della po sizione fatta valere in giudizio dalla De Simone.

I ricorsi, proposti (autonomamente) contro la stessa sentenza, devono essere riuniti.

Preliminarmente, occorre accertare se nel giudizio di merito sono

state osservate le norme relative all'integrità del contraddittorio.

In difetto, il procedimento è nullo. E la nullità deve essere rile

vata d'ufficio, in ogni stato e grado, tenuto conto della «ratio»

che motiva l'inderogabilità del litisconsorzio «sostanziale»: l'esi

genza, di ordine pubblico, di realizzare l'economia dei giudizi e di evitare giudicati contrastanti.

Accertata e dichiarata la nullità dell'intero procedimento, que sta Corte dovrà rimettere le parti davanti al primo gudice, ai sen

si dell'art. 383, ultimo cpv., c.p.c. (Cass. 11 dicembre 1984, n.

6504, Foro it., Rep., 1984, voce Intervento in causa, n. 4). Ai fini del suddetto accertamento, quando si contesta l'atto

che delibera la promozione del personale dipendente di un ente

pubblico economico, occorre distinguere: se chi agisce in giudi

zio, assumendo di essere stato illegittimamente escluso, per viola

zione della normativa che regola le procedure d'avanzamento nella

carriera o per discriminatorie e arbitrarie preferenze rispetto ad

altri colleghi, si limita a far valere il diritto al risarcimento del

danno, non si pone, ovviamente, la questione dell'integrazione del contradditorio; ma se chiede anche al giudice anche o soltan

to una pronuncia di nullità della delibera favorevole e taluni di

pendenti, costoro devono partecipare al processo (Cass. 27 maggio

1983, n. 3674, id., Rep. 1983, voce Lavoro (rapporto), n. 1139).

Quale che sia la definizione giuridica della posizione soggettiva

degli aspiranti alla promozione, in relazione ai poteri organizzati vi e di scelta dell'ente pubblico economico, non è affatto «diver

sa» la tutela giurisdizionale di chi ha interesse ad agire e di chi

ha interesse a contraddire, nel conflitto che, sin dal primo mo

mento, si viene a creare fra i dipendenti esclusi dalla scelta a

quelli già promossi; soggetti, questi ultimi, a nuova valutazione

comparativa, se la decisione del giudice invaliderà la delibera di

avanzamento.

Da ciò, l'esigenza di integrare il contraddittorio.

Le sezioni unite di questa corte, con la sentenza del 29 ottobre

1980 n. 5800 (id., Rep. 1980, voce Impiegato dello Stato, n. 379),

pronunciata per regolamento di giurisdizione, in controversia aven

te ad oggetto la progressione di carriera del personale di un'a

zienda municipalizzata, hanno esaminato, sia pure «a fini

meramente argomentativi», anche gli aspetti concernenti l'inte

grazione del contraddittorio; ed hanno segnalato il particolare ri

lievo che potrebbe assumere, rispetto alle «misure costitutive»

adottabili da parte del giudice (non ad altre misure, come quella

risarcitoria), la necessità della partecipazione al giudizio di tutti

i cointeressati e controinteressati.

Ora, poiché, indubbiamente, l'invocata «misura demolitoria»

può incidere direttamente, in concreto, sullo status di altri dipen

denti, non sembra che alla questione possa darsi soluzione diver

sa dall'affermazione dell'obbligo della parte o del giudice di

estendere il contraddittorio nei confronti di quelli promossi con

l'atto sottoposto a verifica giurisdizionale. Passando al caso di specie, basterà rilevare che la De Simone

ha chiesto al pretore una dichiarazione di «illegittimità, nullità

o, comunque, invalidità» delle delibere di promozione dell'Isvei

mer specificatamente indicate.

This content downloaded from 185.31.195.50 on Sat, 28 Jun 2014 13:34:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended