sezioni unite civili; sentenza 11 aprile 1984, n. 2324; Pres. Gambogi, Est. Schermi, P. M. SgroiV. (concl. conf.); Seminara c. Capace e altri. Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 1 (GENNAIO 1985), pp. 217/218-219/220Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177535 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
nuto in primo grado » (Cass. 5 marzo 1982, n. 1362, Foro it.,
Rep. 1982, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 532). Non
può ritenersi fondato l'assunto secondo il quale l'applicazione del 2° comma dell'art. 437 c.p.c., in caso di contumacia, in primo grado, del convenuto priverebbe costui di ogni mezzo difensivo. « La parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel
giudizio d'appello, di diritti maggiori di quelli che spettano alla
parte che sia stata presente nel primo giudizio e deve, di
conseguenza, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e le decadenze già verificatesi. Pertanto, in
applicazione di questo principio, in tema di controversie indivi duali di lavoro o di assistenza e previdenza obbligatorie, l'appel lante, contumace in primo grado, attesa la formulazione dell'art.
437, 2° comma, c.p.c. (nuovo testo), che fa divieto di proporre in
appello nuove domande ed eccezioni non rilevabili di ufficio, nonché nuovi mezzi di prova, salve le eccezioni previste, soggiace alle preclusioni o decadenze nelle quali sia in carso, omettendo di
costituirsi ritualmente in primo grado. Tali preclusioni hanno
valore assoluto ed inderogabile e devono essere rilevate anche
d'ufficio. Ciò è sufficiente a confermare la validità del principio che non è possibile ammettere l'esibizione di documenti, quando essi servono a sostenere eccezioni non ritualmente prospettate in
primo grado, anche perché è assolutamente da escludere, nel
nuovo rito, la possibilità di rimettere tutto in discussione in
secondo grado. Infatti, la 1. 533/73, sul nuovo rito del lavoro, ha sancito l'esclusione dello ius novorum nel giudizio d'appello, per garantire alle parti il principio del doppio grado di giurisdizione, il che impedisce ogni estensione della cognizione e della decisione del giudice d'appello oltre i limiti obiettivi fissati alla causa nella fase di primo grado » (Cass. 9 novembre 1982, n. 5902, id.,
Rep. 1982, voce cit., n. 350). È da aggiungere che il divieto di
proporre domande ed eccezioni nuove nel giudizio di primo grado ha assunto maggior rigore con la disciplina del nuovo rito del
lavoro; ed un'interpretazione meno rigorosa del 2° comma dell'art. 437 c.p.c. vanificherebbe lo scopo del 2° comma dell'art. 416
c.p.c., consentendo al contumace ingiustificato di sottrarsi alla decadenza in cui è volontariamente incorso, per non avere
specificato, con la memoria di prima costituzione, gli elementi di fatto e di diritto che servono a determinare, sin dall'inizio del
procedimento, tutta la sua linea di difesa. Ovviamente, nell'appli cazione di detti principi non può ravvisarsi alcuna violazione dei diritti di difesa, garantiti dalla Costituzione. Pertanto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 11
aprile 1984, n. 2324; Pres. Gambogi, Est. Schermi, P.M.
Sgroi V. (conci, conf.); Seminara c. Capace e altri. Regola mento di giurisdizione.
Sicilia — Elezioni — Decadenza da consigliere comunale —
Giurisdizione ordinaria (L. 23 dicembre 1966 n. 1147, modi
ficazioni del contenzioso elettorale amministrativo, art. 1-7; 1. reg. Sicilia 15 marzo 1963 n. 16, ordinamento ammi
nistrativo degli enti locali nella regione siciliana, art. 1, 2, 3; 1. reg. Sicilia 1° aprile 1967 n. 32, norme in materia di
elettorato amministrativo, art. 1, 2).
È competente il giudice ordinario a conoscere delle controversie
in materia non solo di eleggibilità ma anche di decadenza dei
consiglieri di comuni della Sicilia, dovendosi ritenere recepita dalla l. reg. 1" aprile 1967 n. 32, abrogativa della precedente l.
reg. 15 marzo 1963 n. 16, la l. statale 23 dicembre 1966 n. 1147
e comunque non compresa nella potestà legislativa regionale in
materia elettorale la disciplina della competenza giurisdiziona le. (1)
(1) La Cassazione, uniformandosi nelle conclusioni ad un orienta mento costante (cfr., in termini, Cass. 12 gennaio 1984, n. 226, Foro
it., Mass., 52; 11 novembre 1982, n. 5934, id., Rep. 1982, voce
Elezioni, n. 33; 4 maggio 1981, n. 2691, id., Rep. 1981, voce cit., n.
206; 3 febbraio 1978, n. 490, id., Rep. 1978, voce Sicilia, n. 16, ed an che Cass. 11 novembre 1982, nn. 5935-5937, id., Rep. 1982, voce cit., nn. 34-36; 6 luglio 1979, n. 3885, id., Rep. 1979, voce Elezioni, n. 52; 13 dicembre 1971, n. 3621, e 20 luglio 1971, n. 2366, id., Rep. 1972, voce Sicilia, nn. 226, 227) sembra peraltro restia anche in questa occasione a superare una contraddizione di fondo che per il passato ha contraddistinto le motivazioni addotte a sostegno della soluzione accolta. Sostanzialmente, infatti, sono due le argomentazioni prospetta
li, Foro Italiano — 1985.
Svolgimento del processo. — Nelle elezioni per il rinnovo del
consiglio comunale di Santa Maria di Licodia, in provincia di
Catania, tenute il 6 e 7 giugno 1982 risultava eletto Prospero Seminara.
Con ricorso notificato il 25 febbraio 1983 Angelo Capace deduceva che il Seminara, avendo realizzato opere edilizie abusive,
era incorso nella causa di ineleggibilità di cui all'art. 5, n. 6, t.u.
reg. 20 agosto 1960 n. 3 e pertanto chiedeva al giudice adito
sentenza dichiarativa di decadenza del suddetto dalla carica di
consigliere comunale.
In pendenza di causa il Seminara ha proposto ricorso per
regolamento preventivo di giurisdizione. Gli intimati non si sono
costituiti.
Motivi della decisione. — Il ricorrente sostiene il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario deducendo che, ai sensi del
l'art. 175 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella
regione siciliana, approvato con 1. reg. 15 marzo 1963 n. 16, la
decadenza dalla carica di consigliere comunale è pronunciata dal
consiglio comunale in sede amministrativa d'ufficio o su istanza di
qualsiasi elettore del comune o di chiunque ne abbia interesse, sentiti coloro cui la decadenza si riferisce con preavviso di dieci
giorni. Tale assunto è infondato. Il ricorrente trascura la 1. reg. 1°
aprile 1967 n. 32, recante norme in materia di elettorato ammi
nistrativo, la quale, sostituendo l'art. 175 dell'ordinamento ammi
nistrativo degli enti locali della regione siciliana, approvato con 1.
reg. 15 marzo 1963 n. 16, e dettando altre norme, all'art. 1, in
tema di decadenza dalla qualità di consigliere, attribuisce anche al
presidente della commissione provinciale di controllo il potere di
proporre il ricorso di cui al 4° comma dell'art. 9 bis introdotto nel
testo unico delle leggi statali per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 dall'art. 5 1. 23 dicembre 1966 n. 1147 e
all'art. 2 attribuisce anche allo stesso presidente della commissione
provinciale di controllo il potere di proporre « le impugnative di
cui agli art. 82, 82-2, 82-3 del d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 ed alle
disposizioni della 1. 23 dicembre 1966 n. 1147 che a quelle fanno
riferimento », concernenti le controversie in materia di eleggibili tà, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, e le contro
versie in materia di operazioni elettorali, devolute alla giurisdizio ne del giudice amministrativo.
Poiché, con tale normativa, la 1. reg. 1" aprile 1967 n. 32 ha
recepito la disciplina dettata in tema di contenzioso elettorale
amministrativo dalla 1. 23 dicembre 1966 n. 1147, il principio della devoluzione al giudice ordinario delle controversie in mate
ria di eleggibilità e decadenza, in quanto inerenti a diritti
soggettivi, e della devoluzione al giudice amministrativo delle
controversie in materia di operazioni elettorali, in quanto concer
bili; ma queste appaiono tra loro concettualmente in antinomia, nonostante che, talvolta, come nella sentenza in epigrafe, esse vengano richiamate contemporaneamente. La prima si fonda sulla convinzione che la legislazione statale in questione è comunque applicabile in Sicilia perché recepita dalla legge regionale (in tal senso Cass. n.
2691/81 e n. 2366/71, cit.). La seconda fa leva sul principio che la
legislazione statale prevale perché ratione materiae è sottratta all'auto nomia legislativa della regione (in tal senso cfr., anche, Cass. 6 aprile 1979, n. 1990, id., 1979, I, 2392, con nota di richiami). La circostanza che entrambe le linee logico-giuridiche nella fattispecie in oggetto conducano ad un medesimo risultato non elimina l'ambiguità dell'im
postazione, evidenziabile nell'ipotesi di un contrasto tra legge statale e
legge regionale, nell'ambito della quale non potrebbero certamente essere seguiti entrambi i criteri.
Sulla delimitazione della competenza legislativa della regione Sicilia in materia elettorale, cfr., da ultimo, Cass. 16 novembre 1982, n. 6122, id., Rep. 1982, voce cit., n. 32, che, definendo l'ambito di operatività dell'autonomia legislativa in materia di elettorato passivo, configura un
tipo di legislazione ripartita. Sulla stessa linea anche Cass. 20 gennaio 1982, n. 346, ibid., n. 39, che ritiene non automaticamente estensibile al territorio della Sicilia la legge statale n. 154 del 1981 sulle
ineleggibilità amministrative. Sostanzialmente conforme anche Cass. 3 ottobre 1983, n. 5759, id., 1984, I 1663, con nota di Saporito.
In senso difforme non nell'esito finale, ma nella motivazione, in
quanto espressamente configura una potestà legislativa esclusiva in materia elettorale della regione Sicilia, v. Cass. 9 aprile 1982, n. 2210 e 24 marzo 1982, n. 1859, id., Rep. 1982, voce cit., nn. 37, 38.
Sul riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sul contenzioso elettorale cfr., da ultimo, Cass. 11 aprile 1984, n. 2322, che segue, e Cons, giust. amm. sic., 9 marzo 1984, n. 15, Foro it., 1984, III, 434, con note di richiami.
In dottrina adde Santelia, Elezioni, in Dizionario amministrativo, Milano, 1983, I, 829 ss.; Mor, Elezioni, in Guida per le autonomie locali '78 e Guidai per le autonomie locali '80, rispettivamente 275 e 213.
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PARTE PRIMA
nenti interessi legittimi, fissato dalla citata 1. n. 1147/66 e non
modificato dalla 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali, trova applicazione anche con riguardo alle elezioni alla carica di consigliere nei comuni della regione
siciliana, la cui autonomia legislativa in materia elettorale, peral
tro, non si estende alla disciplina della competenza giurisdizionale
(Cass., sez. un., 11 novembre 1982, n. 5934, Foro it., Rep. 1982,
voce Elezioni, n. 33; 4 maggio 1981, n. 2691, id., Rep. 1981, voce
cit., n. 206; 3 febbraio 1978, n. 490, id., Rep. 1978, voce Sicilia, n. 16).
Pertanto, deve essere dichiarata, nella specie, la giurisdizione del giudice ordinario. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 11
aprile 1984, n. 2322; Pres. Gambogi, Est. Schermi, P. M. Sgroi
V. (conci, conf.); Del Giudice c. Comune di Striano ed altri.
Regolamento di giurisdizione.
Elezioni — Elezioni amministrative — Operazioni elettorali —
Irregolarità nel computo dei voti — Giurisdizione amministrati
va (D.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, t.u. delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, art. 82, 83, 84; 1. 23 dicembre 1966 n. 1147,
modificazioni del contenzioso elettorale amministrativo, art. 1, 6).
È competente il giudice amministrativo a conoscere delle contro
versie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli
comunali, provinciali e regionali, ancorché riguardino il compu to dei voti, dovendosi ritenere pure in tale caso coinvolte in
via diretta posizioni di interesse legittimo e solo in via mediata
e riflessa quelle inerenti ai diritti pubblici dei candidati. (1)
(1) Conformi Cass. 2 marzo 1982, n. 1281, Foro it., Rep. 1982, voce
Elezioni, n. 197; 23 ottobre 1981, n. 5559, ibid., n. 200, commentata
da Mignone, Il riparto della giurisdizione nel contenzioso elettorale, in
Foro amm., 1982, I, 608, citate in motivazione; da ultimo Cass. 2 aprile
1984, n. 2154, Foro it., 1984, I, 937, con nota di richiami.
Merita sottolineare che la decisione in epigrafe, pur confermando, in materia di riparto della giurisdizione nel contenzioso elettorale, un
orientamento giurisprudenziale univoco nell'esito finale, si inquadra in
quel più recente indirizzo seguito dalle sezioni unite della Cassazione
caratterizzato dalla preoccupazione di modificare o specificare le
prospettazioni argomentative delineate in precedenza a corredo della
soluzione accolta. Nel passato, infatti, la giurisprudenza, senza mai
mettere in discussione il riparto di competenza operato dalla normazio
ne positiva, che distingue tra contenzioso in materia di operazioni elettorali, assegnato al giudice amministrativo, e contenzioso in materia
di eleggibilità, assegnato al giudice ordinario, aveva mostrato alcune
incertezze circa le linee logico-giuridiche da addurre a supporto di
simile ripartizione. Al filone dominante che ravvisava nella disciplina posta dal legislato
re un riflesso della diversità delle situazioni giuridiche soggettive tutelate, sul presupposto che le controversie relative a irregolarità nelle
operazioni elettorali coinvolgano esclusivamente situazioni di interesse
legittimo mentre quelle relative all'eleggibilità solo diritti soggettivi (cfr. tra le altre Cass. 1° luglio 1981, n. 4256, id., Rep. 1981, voce cit., n.
227; 27 aprile 1981, n. 2517, ibid., n. 212; 16 ottobre 1980, n. 5542, id.,
Rep. 1980, voce cit., n. 90; 29 ottobre 1974, n. 3250, id., 1975, il, 611, con nota di richiami), se ne contrapponevano altri due, seppur minorita ri. Uno, volto a giustificare il riparto della giurisdizione elettorale col
semplice riferimento alla normazione positiva in se e per se considerata, sufficiente a definire la competenza del giudice ordinario e del giudice amministrativo a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva lesa
(cfr. Cass. 30 marzo 1971, n. 904, id., 1971, I, 1751, con nota di richia
mi; cosi sembra anche Cass. 26 aprile 1977, n. 1564, id., Rep. 1977, vo ce cit., n. 163; 27 e 25 ottobre 1976, nn. 3900 e 3841, id., Rep. 1976, vo ce cit., nn. 173, 181). L'altro teso ad individuare nella normazione
positiva una vera e propria giurisdizione amministrativa esclusiva sul
presupposto che anche nelle controversie in tema di regolarità delle
operazioni elettorali può ravvisarsi un coinvolgimento di diritti sogget tivi (cfr. Cass. 20 aprile 1968, n. 1189, id., Rep. 1969, voce cit., n. 87; cosi sembra anche Cass. 18 marzo 1972, n. 822, id., Rep. 1972, voce
cit., n. 122, nella quale peraltro si fa riferimento ad « una riserva esclusiva di giurisdizione » a favore del giudice ordinario).
Sollecitata dalla più recente dottrina (cfr., in particolare, Mignone, Giustizia elettorale amministrativa, Milano, 1979), che, nel riesaminare in termini ampiamente critici il fondamento del riparto della giurisdi zione elettorale, ha auspicato sostanziali modifiche della disciplina positiva, la Cassazione con la sentenza n. 5559/81, cit., poi confermata da tutte quelle sopraggiunte in materia, si è cosi preoccupata di
mettere ordine nella propria giurisprudenza onde sgombrare il campo da incertezze e corredare di più ampie e approfondite argomentazioni
Il Foro Italiano — 1985.
Svolgimento del processo. — Nelle elezioni del consiglio comu
nale di Striano tenutesi il 28 e 29 novembre 1982 risultava eletto, nella lista contrassegnata dal simbolo del Partito socialista italia
no, Giosuè Del Giudice con 108 voti di preferenza. Gennaro Criscuolo, candidato nella lista, proponeva ricorso al
T.A.R. della Campania. Deduceva che, nella prima sezione, mentre dalle tabelle di scrutinio gli risultavano assegnati 27 voti
di preferenza, per errore materiale nei verbali erano stati riportati 17 voti; che, totalizzati i voti di tutte le sezioni, gli erano stati
assegnati 102 voti di preferenza anziché 112. Concludeva chieden
do che, accertato il detto errore, egli fosse proclamato eletto in
sostituzione del Del Giudice.
In pendenza di causa, il Del Giudice ha proposto ricorso per
regolamento preventivo di giurisdizione. Gli intimati non si sono
costituiti.
Motivi della decisione. — Il ricorrente sostiene che nella specie si verte in materia riservata alla giurisdizione ordinaria perché il
ricorso del Criscuolo al T.A.R. essendo diretto alla declaratoria di
annullamento delle operazioni elettorali, investe l'atto terminale e
fondamentale (la delibera di convalida delle elezioni) con il quale l'eletto vede attuato il diritto soggettivo a rivestire la carica e ad
esercitare il mandato conferitogli. Tale assunto è infondato. La 1. 23 dicembre 1966 n. 1147, sul
contenzioso elettorale amministrativo, agli art. 1 e 2 ha modificato
gli art. 82 ed 83 t.u. delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 (il 2° comma dell'art. 7 1. n. 1147/66 ha
esteso alle elezioni provinciali le impugnazioni e le azioni popola ri previste in tema di elezioni comunali. Ed il 1° comma dell'art. 9 1. 17 febbraio 1968 n. 108, contenente norme per l'elezione dei
consigli regionali delle regioni a statuto normale, dispone che « per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali si osservano le norme di cui
agli art. 1, 2, 3, 4 e 5 1. 23 dicembre 1966 n. 1147 »). L'art. 82, come modificato, assoggetta le deliberazioni adottate in materia di
eleggibilità ad impugnativa, da parte di qualsiasi cittadino elettore
del comune o di chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti
al tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compre so il comune medesimo. Istituite dall'art. 83, nel nuovo testo, in
ogni regione le sezioni dei tribunali amministrativi per il conten
zioso elettorale, fino alla istituzione dei tribunali amministrativi
regionali, l'art. 83/11 aveva assoggettato le operazioni elettorali
ad impugnativa davanti alle dette sezioni da parte di qualsiasi cittadino elettore del comune o di chiunque vi abbia diretto
l'indirizzo già per l'innanzi dominante e ora definitivamente accolto. E lo ha fatto utilizzando in specifico proprio alcune delle tesi, anche se non quella di fondo, da questa stessa dottrina prospettate. Per una
puntuale precisazione in tal senso si rinvia a Mignone, Il riparto della
giurisdizione nel contenzioso elettorale, cit. In senso conforme alla sentenza qui riportata cfr., anche, Cons, giust. amm. sic. 9 marzo 1984, n. 15, Foro it., 1984, III, 434, con nota di richiami.
In linea con le conclusioni dell'orientamento giurisprudenziale di cui la sentenza in epigrafe costituisce un'espressione è il rifiuto costante ed univoco della Cassazione di considerare in contrasto con la Costituzio ne per violazione degli art. 3, 24 e 51 o degli art. 103 e 113 i criteri di riparto della giurisdizione fissati dalla 1. n. 1147 del 1966: cfr., tra le altre, Cass. 18 gennaio 1982, n. 295, id., Rep. 1982, voce cit., n.
199; 13 aprile 1981, nn. 2166-2169, 2220-2224, id., iRep. 1981, voce
cit., nn. 187-194; 6 ottobre 1981, n. 5244, ibid., n. 196; 20 marzo
1973, n. 769, id., 1973, I, 1786, con nota di richiami. Nel senso che la nuova 1. 23 aprile 1981 n. 154 sulle ineleggibilità
amministrative non introduce alcuna innovazione in ordine ai criteri di
riparto della giurisdizione nel contenzioso elettorale amministrativo di
cui agli art. 1 e 2 1. n. 1147/66, cfr. Cass. 14 luglio 1983, n. 4086, id., Rep. 1983, voce cit., n. 96.
Su alcune fattispecie di irregolarità nelle operazioni elettorali cfr. Cass. 3 giugno 1983, n. 3786, ibid., n. 53; 19 maggio 1982, n. 3078, id., Rep. 1982, voce cit., n. 122, in cui si specifica che anche le controversie concernenti la regolarità dell'ammissione al voto di elettori con l'assistenza di altre persone rientrano tra quelle che, investendo
l'espletamento delle operazioni elettorali, sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo; 4 maggio 1981, nn. 2683 e 2681, id., Rep. 1981, voce cit., nn. 208, 209, in cui si contemplano ipotesi di
irregolarità nella vidimazione delle schede votate; 14 luglio 1981, n. 4590, ibid., n. 226, che affida al giudice amministrativo anche le controversie che investono la presentazione e l'accettazione delle candidature.
In dottrina adde Di Giovine-Maggiora, Il contenzioso elettorale in materia di eleggibilità a consigliere comunale, in Amm. soc., 1981, 289
ss.; Cerretini, Il contenzioso elettorale, in Ammin. it., 1980, 679; Secondino, Il riparto di giurisdizione in materia di elettorato attivo ed
amministrativo, in Stato civile it., 1979, 432; Borghesi, Il contenzioso in materia di eleggibilità, Milano, 1979.
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