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sezioni unite civili; sentenza 11 febbraio 1998, n. 1444; Pres. V. Sgroi, Est. A. Finocchiaro, P.M....

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sezioni unite civili; sentenza 11 febbraio 1998, n. 1444; Pres. V. Sgroi, Est. A. Finocchiaro, P.M. Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Consiglio geometri Palermo (Avv. Amato Gugliuzzo) c. Genco (Avv. Colacino), Garofalo ed altri. Regolamento di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 1911/1912-1913/1914 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192654 . Accessed: 28/06/2014 13:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.29 on Sat, 28 Jun 2014 13:08:41 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 11 febbraio 1998, n. 1444; Pres. V. Sgroi, Est. A. Finocchiaro, P.M.Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Consiglio geometri Palermo (Avv. Amato Gugliuzzo) c.Genco (Avv. Colacino), Garofalo ed altri. Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 1911/1912-1913/1914Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192654 .

Accessed: 28/06/2014 13:08

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PARTE PRIMA 1912

discorso, avuto riguardo al dato che la scala è, in sé, una strut

tura essenziale del fabbricato e serve a tutti i condomini di que sto come strumento indispensabile per l'esercizio del godimento della relativa copertura (la stessa corte distrettuale ha ricono

sciuto che sulla struttura in argomento i condomini passavano, con il consenso della Tomolo, per controllare il tetto ed eseguir vi piccoli lavori).

C) La corte territoriale non ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto la, non precisata, «disposizione contrattuale dianzi

richiamata» (per quanto è dato comprendere ricavabile dalla

vendita del 10 marzo 1983, a seguito della quale la ricorrente

principale diventò partecipe del condominio in argomento, e non

dall'atto in base al quale il condominio medesimo venne, a suo

tempo, ad esistenza, cui, di massima, andrebbe fatto riferimen

to ai fini della verifica dell'esistenza di un titolo contrario alla

presunzione di comunione sancita dal ripetuto art. 1117, n. 1, c.c.: cfr., in merito, Cass. n. 9062 del 4 novembre 1994, id.,

Rep. 1995, voce Comunione e condominio, n. 114) idonea a

costituire il presupposto della sottrazione del pianerottolo ,e del

la scala contesi al regime della condominialità e dell'attrazione

di essi nella sfera di proprietà esclusiva di Ines Toniolo.

D) Nel contesto illustrato, la statuizione della sentenza impu

gnata qui esaminata va ravvisata viziata dagli errori di diritto

e dai difetti di motivazione denunciati dai ricorrenti incidentali

e deve essere cassata.

5. - Conclusivamente, mentre il primo motivo del ricorso prin

cipale deve essere rigettato, il secondo mezzo di tale ricorso ed

il ricorso incidentale vanno accolti, la sentenza impugnata va

cassata in relazione all'accoglimento, e la causa, per un rinno

vato esame sui profili investiti dalle censure ravvisate fondate, deve essere rinviata dinanzi ad altro giudice del merito, designa to in una sezione della Corte d'appello di Firenze, diversa da

quella che ha reso la pronuncia annullata, il quale, avendo ri

guardo a quello che sarà l'esito finale complessivo della verten

za, provvedrà anche sulle spese, della presente fase di legittimità.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 11 feb

braio 1998, n. 1444; Pres. V. Sgroi, Est. A. Finocchiaro, P.M. Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Consiglio geo metri Palermo (Aw. Amato Gugliuzzo) c. Genco (Avv. Co

lacino), Garofalo ed altri. Regolamento di giurisdizione.

Professioni intellettuali — Geometra — Consiglio locale — Ele

zioni — Controversie — Giurisdizione (D.leg. 23 novembre

1944 n. 382, norme sui consigli degli ordini e collegi e sui

consigli nazionali, art. 6).

Compete al Consiglio nazionale dei geometri, quale giudice spe ciale, la giurisdizione nelle controversie in materia di elezione dei consigli locali. (1)

(1) La natura giurisdizionale delle funzioni attribuite ai consigli na zionali degli ordini e dei collegi professionali (ri)costituiti dopo la cadu ta del fascismo, nella materia delle elezioni degli organi locali, è stata costantemente affermata dalla corte regolatrice (v., da ultimo, Cass. 20 febbraio 1996, n. 1283, Foro it., Rep. 1996, voce Professioni intel

lettuali, n. 174, e 4 dicembre 1995, n. 12461, id., 1996, I, 116, con nota di richiami), con il conforto unanime della dottrina (v., per tutti, Piscione, Professioni (disciplina delle), voce dell'Enciclopedia del dirit

to, Milano, 1987, XXXVI, 1062 ss.). Per le conseguenze che ne derivano (a proposito di composizione de

gli organi, ricusazione e astensione dei componenti, tutela della loro

indipendenza, parti necessarie del procedimento, modalità di esercizio dei diritti di difesa, pubblicità delle udienze, sottoscrizione delle deci

sioni, loro impugnabilità per cassazione, legittimazione al relativo ricor

so), v. le note di richiami a Cass. 10 dicembre 1993, n. 12161, Foro

it., 1994, I, 2476, e a Cass. 12 gennaio 1998, n. 160, e 23 dicembre

1997, n. 13016, id., 1998, I, 387.

li Foro Italiano — 1998.

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Consiglio nazio

nale dei geometri, il geometra Carmelo Garofalo e con lui altri

sette geometri hanno chiesto l'annullamento dei risultati delle

votazioni per il rinnovo del Consiglio dei geometri di Palermo, svoltesi nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 maggio 1996, deducendo la

violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 d.leg. 23 novembre

1944 n. 382.

In pendenza di tale giudizio, il Consiglio del collegio dei geo metri della provincia di Palermo ha proposto ricorso per rego lamento preventivo di giurisdizione, cui resiste con controricor

so il geometra Giuseppe Genco.

Motivi della decisione. — 1. - Con il regolamento la parte ricorrente chiede che vengano dichiarati il difetto di giurisdizio ne del Consiglio nazionale dei geometri e la giurisdizione del

Tar Sicilia di Palermo in ordine alla controversia promossa. A sostegno del ricorso il consiglio osserva: — che l'art. 15 r.d. n. 274 del 1929, avente ad oggetto il

regolamento per la professione di geometra, ha dato ricorso

agli interessati avverso le decisioni del consiglio in materia di

iscrizione e cancellazione dall'albo nonché dei giudizi discipli nari al Consiglio nazionale dei geometri, prevedendo contro le

decisioni di quest'ultimo ricorso alle sezioni unite della Corte

di cassazione per incompetenza o eccesso di potere; — che, regolamentando diversa materia, a completamento delle

norme che fissano termini e modalità di elezione dei consigli

degli ordini, collegi e commissioni centrali professionali, il d.leg. 23 novembre 1944 n. 382 ha previsto, all'art. 6, che «Contro

i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto all'albo può

proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione»;

— che le commissioni centrali — ora denominate consigli na

zionali in forza dell'art. 2 d.l.p. 21 giugno 1946 n. 6 — risulta

no investiti di funzione giurisdizionale, limitatamente alla deci

sione dei ricorsi di cui all'art. 15 r.d. n. 274 del 1929; — che la predetta funzione non può estendersi ai reclami av

verso i risultati delle elezioni dei consigli, ai sensi dell'art. 102

Cost., che ha riservato la funzione giurisdizionale esclusivamen

te ai magistrati ordinari; — che fra tali magistrati non possono essere annoverati i com

ponenti del Consiglio nazionale dei geometri, le cui attribuzioni

risultavano riconosciute nei termini soprarichiamati da una nor

ma anteriore al dettato costituzionale; — che la procedura di trattazione dei ricorsi innanzi al Con

siglio nazionale dei geometri non può ritenersi automaticamente

applicabile al reclamo contro il risultato delle elezioni dei consi

gli, dovendo ritenersi prevalente il d.l. n. 382 del 1944; — che il procedimento relativo al reclamo avverso il risultato

delle elezioni dei consigli, non risulta ulteriormente ricorribile

innanzi alla Cassazione, con un'inammissibile menomazione del

diritto di difesa; — che il nostro ordinamento sconosce la figura di un giudice

unico ed inappellabile, mentre tale sarebbe il Consiglio naziona

le dei geometri, diversamente opinando sul mantenimento della

funzione giurisdizionale di cui all'art. 6 d. leg. n. 382 del 1944; — che l'art. 103 Cost, ha affidato al Consiglio di Stato e

agli altri organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli in

teressi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, an

che dei diritti soggettivi; — che successivamente alla 1. n. 1034 del 1971 il reclamo

avverso il risultato delle elezioni del Consiglio del collegio dei

geometri è di competenza dei Tar, quali organi di giustizia am

ministrativa di primo grado. 2. - È infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sol

levata dal controricorrente per essere stato lo stesso proposto «da un soggetto inesistente e perciò privo di legittimazione pro

cessuale», in quanto, con le dimissioni di sei dei suoi nove mem

bri, il consiglio del collegio, in carica alla data del 16 aprile 1996, aveva cessato di esistere come organo dell'ente e, quindi, tutte le deliberazioni assunte dai tre consiglieri non dimissionari

debbono considerarsi sostanzialmente inesistenti come atti del

consiglio. La legittimazione a proporre il regolamento preventivo di giu

risdizione spetta esclusivamente al soggetto che abbia acquista to la qualità di parte nel giudizio di merito in relazione al quale il regolamento è proposto.

Tale qualità ha la parte ricorrente e ciò è sufficiente al fine

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

di superare l'eccezione del controricorrente, mentre attiene al

merito e non alla giurisdizione — con la conseguente inammis

sibilità dell'eccezione proposta in questa sede — l'accertamento

della sussistenza o meno della capacità processuale del Consi

glio del collegio dei geometri della provincia di Palermo che

resiste al reclamo proposto innanzi al Consiglio nazionale.

3. - Il regolamento è infondato sulla base delle considerazioni

che seguono. Va innanzitutto rilevata l'intima contraddittorietà del ricorso

proposto per sostenere la natura amministrativa e non giurisdi zionale del Consiglio nazionale dei geometri, senza avvedersi

che il presupposto da cui parte — ove fosse fondato — depor rebbe per l'inammissibilità del proposto regolamento preventi vo di giurisdizione, pacificamente proponibile solo in pendenza di un procedimento giurisdizionale.

In realtà, è da dire che, secondo la costante giurisprudenza di questa corte — per il cui superamento la parte ricorrente

non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli già in altre oc

casioni scrutinati e disattesi — con riguardo al contenzioso in

materia di elezioni dei consigli degli ordini professionali, l'art.

6 d.leg. 23 novembre 1944 n. 282 — secondo cui contro i risul

tati dell'elezione ciascun professionista iscritto all'albo può pro

porre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dal

la proclamazione — deve essere interpretato nel senso che attri

buisce ai consigli nazionali di alcuni ordini, che erano già organi di giurisdizione speciale in relazione a situazioni conflittuali at

tinenti alla funzione dell'ordine, una nuova competenza giuris dizionale in relazione alle situazioni conflittuali concernenti la

struttura stessa degli ordini (Cass. 20 febbraio 1996, n. 1283, Foro it., Rep. 1996, voce Professioni intellettuali, n. 174; 4 di

cembre 1995, n. 12461, id., 1996, I, 116; 10 dicembre 1993, n. 12161, id., 1994, I, 2476; 11 aprile 1991, n. 2860, id., 1991, I, 1414; 3 febbraio 1972, n. 262, id., 1972, I, 1584).

Tale interpretazione dell'art. 6 d.leg. citato oltre essere coe

rente con il dato normativo — attesa l'equivalenza del reclamo

ivi previsto al ricorso di cui all'art. 15 r.d. n. 274 del 1929

(per analoga affermazione, in tema di reclamo al Consiglio na

zionale degli ingegneri, Cass. 10 dicembre 1993, n. 12161, cit.) — non determina alcuna violazione di norme costituzionali.

Infatti: — è conforme alla Costituzione la conservazione delle giuris

dizioni speciali esistenti al 1° gennaio 1948 (art. VI disp. trans, e finali Cost., attesa la non perentorietà del termine ivi previsto

per la loro revisione: Corte cost. ri. 284 del 1986, id., 1988,

I, 3563); — il doppio grado di giurisdizione di merito non è assistito,

per costante giurisprudenza, da garanzia costituzionale; — avverso il provvedimento, giurisdizionale, del Consiglio na

zionale è previsto il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. Ili

Cost.; — la creazione dei tribunali amministrativi regionali, con la

1. n. 1034 del 1971, è completamente irrilevante ai fini che ne

interessano, dal momento che gli stessi non hanno alcuna com

petenza su atti giurisdizionali, quali sono quelli adottati, su re

clamo, avverso i risultati delle elezioni dei consigli degli ordini.

Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del Consiglio nazio

nale dei geometri a provvedere sul reclamo avverso i risultati

delle elezioni del Consiglio del collegio dei geometri della pro vincia di Palermo.

Il Foro Italiano — 1998.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 10 feb

braio 1998, n. 1351; Pres. Grossi, Est. Di Nanni, P.M. Lo

Cascio (conci, conf.); Tenna (Aw. Di Ponzio) c. Alfonsetti

e altri (Aw. Buonfrate). Conferma Trib. Taranto 25 luglio 1994.

Obbligazioni in genere — Obbligazioni pecuniarie — Pagamen to mediante assegno circolare — Estinzione dell'obbligazione — Fattispecie (Cod. civ., art. 1175, 1182, 1197; r.d. 21 di

cembre 1933 n. 1736, disposizioni sull'assegno bancario, sul

l'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emis

sione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, art. 82).

La consegna di assegni circolari, pur non equivalendo al paga mento effettuato con somme di denaro, estingue l'obbligazio ne quando il rifiuto del creditore di riscuotere gli assegni ap

pare contrario alle regole della correttezza, che impongono

l'obbligo di prestare la collaborazione nell'adempimento del

l'obbligazione (nella specie, il creditore aveva trattenuto due

plichi inviati con raccomandata, contenenti gli assegni, senza

procedere alla loro apertura). (1)

(1) La sentenza rileva non soltanto per quello che afferma in chiaro, ma anche per ciò che sottintende in materia di pagamento delle obbliga zioni pecuniarie.

Giurisprudenza e dottrina prevalenti considerano il pagamento a mezzo

assegno circolare una prestazione diversa da quella dovuta. In base alla norma di cui all'art. 1277, 1° comma, c.c. i debiti pecuniari si estinguo no con moneta avente corso legale nello Stato, sicché la consegna di un assegno circolare (o bancario, vaglia postale, libretto di risparmio) si configura non come esatta esecuzione della prestazione, ma come

proposta di datio pro solvendo, per la cui efficacia solutoria è necessa

rio, ai sensi dell'art. 1197 c.c., il consenso del creditore (v. Cass. 3 febbraio 1995, n. 1326, Foro it., Rep. 1995, voce Locazione, n. 333; 19 luglio 1993, n. 8013, id., Rep. 1994, voce cit., n. 257, e Rass. loca

zioni, 1994, 57, con nota di De Till a; 6 luglio 1991, n. 7490, Foro

it., Rep. 1991, voce Obbligazioni in genere, n. 26; 4 settembre 1990, n. 9134, id., Rep. 1990, voce Amministrazione dello Stato, n. 81; Trib. Milano 5 ottobre 1989, ibid., voce Obbligazioni in genere, n. 25, e Giur.

it., 1990, I, 2, 720, con nota di Sicchiero; Cass. 8 gennaio 1987, n.

17, Foro it., Rep. 1987, voce Assicurazione (contratto), n. 108; App. Catania 31 gennaio 1984, id., Rep. 1985, voce Obbligazioni in genere, n. 17, e Banca, borsa, ecc., 1985, II, 482; Cass. 5 gennaio 1981, n.

24, Foro it., Rep. 1981, voce cit., n. 17, e Giur. it., 1981, I, 1, 744; 3 luglio 1980, n. 4205, Foro it., 1980, I, 2113, con nota di Pardolesi. In dottrina, v. Buttaro, Assegno circolare e altri titoli di credito, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, III, 7; Natoli, L'at

tuazione de! rapporto obbligatorio, in Trattato fondato da Cicu e Mes

sineo, Milano, 1974, I, 210). Si rileva, inoltre, che il pagamento delle

obbligazioni pecuniarie mediante assegni (vaglia o libretti di risparmio) viola la disposizione contenuta nell'art. 1182, 3° comma, c.c. La conse

gna dell'assegno (ma anche degli altri titoli o documenti che assolvono la stessa funzione economica), imponendo al creditore di recarsi presso la sede della banca trattaria o emittente per riscuotere la somma docu mentata sul titolo, comporta la sostituzione del luogo di adempimento ex lege dei debiti pecuniari (v. Cass. 19 luglio 1993, n. 8013, cit.; 21 settembre 1988, n. 5182, Foro it., Rep. 1988, voce Locazione, n. 352; Trib. Catania 30 novembre 1987, id., Rep. 1989, voce Obbligazioni in genere, n. 30, e Banca, borsa, ecc., 1989, II, 193; Cass. 8 gennaio 1987, n. 17, cit.; Pret. Roma 11 marzo 1986, Foro it., Rep. 1987, voce

cit., n. 17, e Temi romana, 1986, 136; Cass. 16 febbraio 1982, n. 971, Foro it., Rep. 1982, voce Locazione, n. 584; Pret. Napoli 23 giugno 1980, id., Rep. 1981, voce cit., n. 761, e Rass. equo canone, 1981, 79).

Per quanto tecnicamente non contestabile, questo orientamento è sta to criticato in dottrina. Principalmente, si è osservato che nell'ambiente socio-economico assegno circolare, vaglia postale et similia sono consi derati mezzi normali di adempimento. Per la generalità degli operatori ricevere questi titoli è come introitare moneta avente corso legale. I

creditori che, ad es., ricevono assegni circolari al proprio domicilio con siderano l'obbligazione come adempiuta nel luogo dalla legge indicato

per l'adempimento dei debiti pecuniari (v. Bianca, Inadempimento del le obbligazioni, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, 230; Pardolesi, in nota a Cass. 4205/80, cit.; Matteucci, In tema di pagamento della pigione mediante vaglia postale e di mora del con

duttore, in Giur. it., 1969, I, 2, 756). Chi si muove su questo sfondo

interpretativo è indotto a considerare contrario a buona fede in senso

oggettivo il comportamento del creditore che, senza alcun apprezzabile interesse, pretenda denaro contante, rifiutando titoli, come l'assegno circolare, che documentano crediti liquidi ed immediatamente esigibili presso istituti di credito (v. Cigliola, I! pagamento mediante assegni fra orientamenti della giurisprudenza e innovazioni legislative, in Con tratto e impr., 1992, 547 ss.; Bianca, Diritto civile. L'obbligazione, 4, Milano, 1991, 171; Poggi, L'assegno circolare come mezzo di paga

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