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sezioni unite civili; sentenza 11 giugno 2001, n. 7854; Pres. Iannotta, Est. Salmè, P.M. Cinque...

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sezioni unite civili; sentenza 11 giugno 2001, n. 7854; Pres. Iannotta, Est. Salmè, P.M. Cinque (concl. conf.); Mediterranean Shipping Company (Avv. Biamonti, Riccomagno) c. Soc. Rewico Italia (Avv. Zanchini), Soc. Multiarredo. Regolamento di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1497/1498-1499/1500 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198366 . Accessed: 28/06/2014 18:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:57:08 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 11 giugno 2001, n. 7854; Pres. Iannotta, Est. Salmè, P.M. Cinque(concl. conf.); Mediterranean Shipping Company (Avv. Biamonti, Riccomagno) c. Soc. RewicoItalia (Avv. Zanchini), Soc. Multiarredo. Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1497/1498-1499/1500Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198366 .

Accessed: 28/06/2014 18:57

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 11

giugno 2001, n. 7854; Pres. Iannotta, Est. Salmè, P.M.

Cinque (conci, conf.); Mediterranean Shipping Company

(Avv. Biamonti, Rìccomagno) c. Soc. Rewico Italia (Avv.

Zanchini), Soc. Multiarredo. Regolamento di giurisdizione.

Giurisdizione civile — Convenzione di Lugano 16 settembre

1988 — Polizza di carico — Clausola di deroga alla giu risdizione —

Apposizione sul retro nelle condizioni gene rali di contratto — Validità nei confronti del caricatore —

Fattispecie (L. 10 febbraio 1992 n. 198, ratifica ed esecuzio ne della convenzione concernente la competenza giurisdizio nale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e com

merciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a

Lugano il 16 settembre 1988: convenzione, art. 17).

Ove sia applicabile la convenzione di Lugano del 16 settembre

1988, deve ritenersi valida la clausola attributiva della giuris dizione, apposta tra le condizioni generali di contralto sul

retro di polizza di carico, sottoscritta dal vettore e conse

gnata al caricatore, allorquando consti che per un periodo

congruo — oltre un anno — il caricatore abbia ricevuto po

lizze identiche a quella di causa, senza sollevare alcuna obie

zione. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 16 luglio 1998 la Multiarredo s.r.l. ha convenuto davanti al

Tribunale di Milano la Rewico Italia s.r.l. in liquidazione, chie dendone la condanna al pagamento delle somme che assumeva

le fossero dovute per effetto degli inadempimenti della stessa

Rewico al mandato di gestire il trasporto dall'Italia ad Israele

delle merci che l'istante, nel periodo aprile-ottobre 1997, si era

impegnata a fornire ad un proprio acquirente avente sede in

quello Stato.

Con atto di citazione per chiamata in causa notificato il 30

giugno 1999, la Rewico, a propria volta, ha convenuto davanti

al medesimo giudice la Maritransport s.r.l., nella qualità di

agente raccomandatario delle navi con cui era stato effettuato il

trasporto e, quindi, di rappresentante processuale dell'armatore

di dette navi Mediterranean Shipping Company (MSC) SA con

sede in Svizzera, chiedendo di essere manlevata dal pagamento di tutte le somme che la stessa Rewico fosse stata condannata a

rifondere in futuro a Multiarredo.

In relazione al suddetto procedimento, Maritransport nella

(1) La Suprema corte affronta la questione della validità della c.d.

clausola di proroga della giurisdizione, apposta sul retro, tra le condi

zioni generali, in polizza di carico sottoscritta dal vettore e consegnata al caricatore, ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Lugano del 16

settembre 1988, ratificata e resa esecutiva con 1. 10 febbraio 1992 n.

198, ora inserito nella convenzione concernente la competenza giuris dizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercia

le, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva

con 1. 21 giugno 1971 n. 804, per effetto dell'art. 7 della convenzione

del 26 maggio 1989, relativa all'adesione della Spagna e del Portogal lo.

Nella specie, si è ritenuto che il fatto che la caricatrice, per oltre un

anno, avesse ricevuto polizze di carico contenenti clausola di proroga della giurisdizione firmate solo dalla controparte, senza formulare

obiezioni, fosse conforme alla previsione dell'art. 17, lett. b), della

convenzione, che fa riferimento a «forma ammessa dalle pratiche che le

parti hanno stabilito tra di loro».

Quanto alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, si ri

corda che Cass., ord. 15 gennaio 1997, n. 20, Foro it., 1999, I, 1634, con nota di richiami di giurisprudenza e dottrina, cui si rimanda, ha ri

messo alla Corte di giustizia quattordici questioni relative all'interpre tazione dell'art. 17 (in gran parte, in relazione alla nozione di uso di cui

alla lett. c), nella formulazione conseguente alla modificazione della

convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Dani

marca, Irlanda, Regno unito e Irlanda del nord, e testo successivamente

modificato. La Corte di giustizia si è pronunciata sui quesiti alla stessa

sottoposti, con la pronuncia 16 marzo 1999, causa C-159/97, id., Rep. 2000, voce Giurisdizione civile, nn. 122-126, e Dir. mariti., 1999, 507

(ove sono riportate le conclusioni dell'avvocato generale Léger). Per un'accurata ricostruzione delle questioni relative agli accordi

sulla competenza giurisdizionale, v., da ultimo, Queirolo, Accordi

sulla competenza giurisdizionale: riflessioni a margine di alcune re

centi decisioni, id., 2001, 32 ss., spec. 60 ss., cui adde Toriello, Dero

ga giurisdizionale e convenzione di Bruxelles del 1968: la parola torna

ai giudici nazionali, in Contratto e impr. -Europa, 1999, 941.

Il Foro Italiano — 2002.

qualità, assumendo la carenza di giurisdizione del giudice ordi

nario italiano rispetto alla domanda avanzata da Rewico attra

verso la chiamata in causa di terzo, essendo competente la High Court of Justice di Londra, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni

generali delle polizze di carico, propone ricorso per regola mento preventivo di giurisdizione, al quale resiste con controri

corso la medesima Rewico. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione. — 1. - Nella memoria ex art. 378

c.p.c. la Rewico Italia ha dedotto di essere stata dichiarata falli

ta.

La circostanza, come è noto, è irrilevante perché il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è sog

getto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli art.

299 ss. c.p.c., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una

delle parti, poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al

giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analo gica in quello di legittimità.

2. - Il regolamento di giurisdizione, contrariamente a quanto sostiene la società controricorrente, è ammissibile.

E, infatti, costante orientamento di queste sezioni unite che il

regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissi

bile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della

giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, pur do po l'abrogazione dell'art. 37, 2° comma, c.p.c. da parte dell'art.

73 1. 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del diritto internazio

nale privato, poiché il rinvio dell'art. 41 c.p.c. all'art. 37 stesso

codice per la determinazione del campo di applicazione del re

golamento di giurisdizione costituisce un rinvio ricettizio, avente lo scopo di inserire nella norma «rinviante» le disposi zioni contenute nella norma di rinvio. D'altra parte, l'art. 11 1.

218/95 non apporta significative innovazioni a quanto già di

sposto dall'art. 37, 2° comma, c.p.c. per quanto riguarda le mo

dalità del rilievo del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, né riduce l'ambito delle materie alle quali si applica l'art. 41 cit. (sentenze n. 6 del 1999, Foro it., 1999, I, 1865; n.

293 del 1999, id., Rep. 1999, voce Giurisdizione civile, n. 187; n. 331 del 1999, ibid., n. 186; n. 366 del 1999, id., Rep. 2000, voce cit., n. 157; n. 373 del 1999, id., Rep. 1999, voce cit., n.

189). 3. - La domanda di garanzia è stata proposta dalla Rewico nei

confronti della Mediterranean Shipping Company s.a. (di se

guito MSC), società armatrice delle navi con le quali sono stati

effettuati i trasporti per i quali è causa con sede in Svizzera. La

Maritransport s.r.l., avente sede in Ancona, è stata esplicita mente indicata nell'atto di chiamata in garanzia come racco

mandataria, e quindi come mera rappresentante processuale (nei limiti e) nei sensi di cui all'art. 288 c. nav., della società arma trice; d'altra parte, costituendosi in giudizio, la Maritransport ha

espressamente dichiarato di agire in nome e per conto della

MSC, esulando nella specie, come è pacifico tra le parti, qual siasi rapporto institorio tra armatore e raccomandatario. Pertan

to, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si sono

prodotti e sono destinati a prodursi direttamente nella sfera giu ridica della società armatrice, che ha la veste di convenuta. Ne

deriva che, ai fini della giurisdizione, deve aversi riguardo alla

nazionalità e al domicilio della società armatrice e non a quella della società raccomandataria.

Alla stregua di tali considerazioni deve condividersi l'affer

mazione della ricorrente secondo cui nella specie deve trovare

applicazione la convenzione concernente la competenza giuris dizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e

commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988, ratificata e re

sa esecutiva con 1. 10 febbraio 1992 n. 198, ed entrata in vigore in Italia il 1° dicembre 1992. La convenzione è stata sottoscritta

dagli Stati membri delle Comunità europee e da quelli apparte nenti all'associazione europea del libero scambio (Efta), tra i

quali è la Svizzera, e prevede come presupposto della sua appli cazione che il convenuto abbia domicilio in uno degli Stati con

traenti. Poiché la MSC è società avente sede a Ginevra, non v'è

dubbio che esista il presupposto per l'applicazione della citata

convenzione.

4. - La questione dibattuta nella presente causa, che questa corte è chiamata a risolvere per la prima volta, è se la clausola

n. 2 delle condizioni generali di trasporto riportate sul retro

delle polizze di carico di cui è causa (il cui testo, per quanto ora

rileva, è del seguente tenore: «Law and jurisdiction. Claims and

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1499 PARTE PRIMA 1500

disputes under or in connection with bill of lading shall be refe

reed to the High Court of Justice in London»), sottoscritte sol

tanto dalla Maritransport, nella qualità di mandataria di MSC, e

nelle quali la Rewico è indicata come caricatrice, sia idonea ad

attribuire la competenza giurisdizionale per la presente contro

versia alla High Court of Justice di Londra ai sensi dell'art. 17

della convenzione di Lugano. Ora, questo atto internazionale, pur condividendo l'impianto

della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e

l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecu

tiva con 1. 21 giugno 1971 n. 804, tanto da seguirne in grandis sima parte perfino la numerazione delle singole disposizioni, ha

introdotto, al tempo stesso, significative innovazioni, che hanno

tenuto conto non solo delle modificazioni apportate al testo ori

ginario all'atto dell'adesione di paesi diversi dagli originari fir matari (convenzioni firmate a Lussemburgo il 9 ottobre 1978 —

ratificata e resa esecutiva con 1. 29 novembre 1980 n. 967 — e il

25 ottobre 1982 — ratificata e resa esecutiva con 1. 18 ottobre

1984 n. 756; la convenzione di adesione della Spagna fatta a

Danostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata e resa ese

cutiva con 1. 5 ottobre 1991 n. 339, ha recepito nel testo della

convenzione originaria alcune delle innovazioni introdotte con

la convenzione di Lugano del 1988, e ha trovato conferma nella

convenzione di adesione firmata a Bruxelles il 29 novembre

1996, ratificata e resa esecutiva con 1. 26 gennaio 1999 n. 24), ma anche delle numerose pronunce interpretative della Corte di

giustizia delle Comunità europee. Per quello che rileva nella presente controversia deve osser

varsi che, mentre il testo originario dell'art. 17 della convenzio

ne di Bruxelles richiedeva per la validità della deroga alla giu risdizione che tale deroga fosse contenuta in una clausola scritta

o in una clausola verbale confermata dalle parti per iscritto, con

la convenzione di Lussemburgo del 1978 venne ritenuto anche

sufficiente che detta clausola rivestisse una forma ammessa da

gli usi del commercio internazionale che le parti conoscevano o

avrebbero dovuto conoscere. L'art. 17 della convenzione di Lu

gano (ora interamente inserito nella convenzione di Bruxelles

del 1968 per effetto dell'art. 7 della convenzione di adesione di

Danostia-San Sebastian del 1989), a completamento dell'evolu

zione della disciplina, ha, da una parte, arricchito il riferimento

alla forma della deroga convenzionale ammessa dagli usi, ag

giungendo che deve trattarsi di usi ampiamente conosciuti e re

golarmente rispettati dalle parti di contratti dello stesso tipo nel

ramo commerciale considerato, e dall'altra, ha aggiunto anche

la previsione della «forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro».

Sostiene, innanzi tutto, la ricorrente che nella specie la deroga alla giurisdizione prevista dalla clausola n. 2 delle condizioni

generali di trasporto riportate nelle polizze di carico è conforme

a quest'ultima previsione perché la Rewico si è ricevuta polizze identiche a quelle per le quali è causa per un periodo di oltre un anno (e cioè dal febbraio 1996 al marzo 1997), senza manifesta re alcuna reazione.

La tesi della ricorrente deve essere condivisa.

Risulta infatti dagli atti che effettivamente nel periodo di

tempo indicato vennero consegnate dalla ricorrente alla Rewico

polizze di carico predisposte e sottoscritte solo dalla prima, contenenti, tra l'altro, la clausola di deroga della giurisdizione a favore della High Court of Justice di Londra. Questa circostanza è idonea a provare, al tempo stesso, l'esistenza dell'accordo di

deroga alla giurisdizione e la sufficienza della consegna del do

cumento sottoscritto da una sola parte, come forma nella quale detto accordo si manifesta.

Infatti, come ha più volte rilevato la corte europea, con pro nunce che, evidentemente, stanno alla base della formulazione dell'art. 17 della convenzione di Lugano (Corte giust. 14 di cembre 1976, causa 25/76, id., 1977, IV, 133; 19 giugno 1984, causa 71/83, id., 1985, IV, 212; 11 luglio 1985, causa 221/84, id., 1986, IV, 303) la clausola attributiva della competenza giu risdizionale, ancorché non sottoscritta dal caricatore, può soddi sfare i requisiti di cui all'art. 17 della convenzione di Bruxelles (nella sua originaria versione restrittiva che richiedeva quanto meno la conferma scritta dell'accordo verbale) quando l'emis sione della polizza di carico sottoscritta da una sola parte, avente natura di conferma scritta, rientra nell'ambito di rapporti commerciali correnti tra il caricatore e il vettore, regolati, nel

Il Foro Italiano — 2002.

loro insieme, dalle condizioni generali predisposte dall'autore

della conferma scritta e redatte su moduli prestampati che con

tengono sistematicamente la clausola di cui si discute, senza che

il caricatore abbia mai formulato obiezioni. In tal caso, infatti, anche in assenza di un precedente accordo verbale (sentenza 19

giugno 1984), sarebbe contrario alla buona fede il fatto che la

parte che non ha formulato obiezioni si opponesse all'applica zione della clausola di attribuzione della giurisdizione.

Le argomentazioni della Corte di giustizia (che hanno effica

cia vincolante rispetto all'interpretazione della convenzione di

Bruxelles — il cui art. 17, nel testo attualmente vigente, è iden

tico all'art. 17 della convenzione di Lugano —, in virtù dei

protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, ratificati e

resi esecutivi con 1. 19 maggio 1975 n. 180, e successive modi

ficazioni) valgono infatti come strumenti interpretativi della di

sposizione di cui si tratta dotati di particolare autorevolezza.

Ora, la Corte di giustizia ha affermato che l'esistenza di rapporti commerciali correnti, disciplinati nel loro complesso da condi

zioni generali predisposte da una parte, rendono significativo il

silenzio (ovvero la mancata formulazione di obiezioni) da parte del caricatore che materialmente prenda in consegna le polizze di carico, contenenti le condizioni generali all'interno delle

quali vi sia una clausola di proroga della giurisdizione, sotto

scritta solo dall'altra parte. La ricezione e la mancata formulazione di obiezioni costitui

scono cioè prova dell'esistenza di un accordo di proroga. Al

tempo stesso tale accordo, nella pratica commerciale instaurata

dalle parti, è ritenuto validamente manifestato nella forma della

mera consegna del documento sottoscritto da una sola parte. 5. - La fondatezza della tesi della ricorrente secondo la quale

nella specie la consegna della polizza di carico da essa sotto

scritta costituisce forma idonea ai sensi dell'art. 17, 1° comma, lett. b), della convenzione di Lugano, in quanto conforme alle

pratiche stabilite tra le parti, rende inutile l'esame della tesi,

proposta in via subordinata, secondo la quale la forma suddetta

sarebbe ammessa da un uso del commercio internazionale (art.

17, 1° comma, lett. c). 6. - La clausola di attribuzione della giurisdizione, valida

mente manifestata nella forma di cui all'art. 17, 1° comma, lett.

b), è idonea a derogare non solo ai criteri generali ma anche a

quelli speciali previsti dalla stessa convenzione e, pertanto, an

che a quello previsto dall'art. 6, 2° comma, per le cause di ga ranzia o nelle quali un terzo sia chiamato (sull'ammissibilità di

deroga convenzionale ai criteri di determinazione della giurisdi zione previsti sia in via generale che per ipotesi specifiche, con

riferimento alla convenzione di Bruxelles, ma con portata gene rale, v. Corte giust. 14 dicembre 1976, causa 24/76, id., 1977,

IV, 133, e causa 25/76, cit.; 6 maggio 1980, causa 784/79, id., 1980, IV, 365).

7. - E infondata l'eccezione della controricorrente secondo

cui la clausola attributiva della competenza giurisdizionale deve essere sottoscritta specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., non solo e non tanto per i motivi più volte indicati da questa corte con riferimento alla disciplina dettata dalla convenzione di

Bruxelles (sentenze n. 2642 del 1998, id., Rep. 1998, voce cit., n. 83; n. 6328 del 1997, id., Rep. 1997, voce cit., n. 79; n. 90 del

1995, id., Rep. 1995, voce cit., n. 81; n. 10910 del 1994, id., Rep. 1994, voce cit., n. 100; n. 3928 del 1989, id., Rep. 1991, voce cit., n. 123, e altre), quanto e soprattutto perché la tesi è radicalmente incompatibile con la nuova disciplina introdotta dalla convenzione di Lugano, che ammette che la clausola di cui

si tratta possa avere forma diversa da quella scritta.

In conclusione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

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