sezioni unite civili; sentenza 11 giugno 2001, n. 7854; Pres. Iannotta, Est. Salmè, P.M. Cinque(concl. conf.); Mediterranean Shipping Company (Avv. Biamonti, Riccomagno) c. Soc. RewicoItalia (Avv. Zanchini), Soc. Multiarredo. Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1497/1498-1499/1500Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198366 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 11
giugno 2001, n. 7854; Pres. Iannotta, Est. Salmè, P.M.
Cinque (conci, conf.); Mediterranean Shipping Company
(Avv. Biamonti, Rìccomagno) c. Soc. Rewico Italia (Avv.
Zanchini), Soc. Multiarredo. Regolamento di giurisdizione.
Giurisdizione civile — Convenzione di Lugano 16 settembre
1988 — Polizza di carico — Clausola di deroga alla giu risdizione —
Apposizione sul retro nelle condizioni gene rali di contratto — Validità nei confronti del caricatore —
Fattispecie (L. 10 febbraio 1992 n. 198, ratifica ed esecuzio ne della convenzione concernente la competenza giurisdizio nale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e com
merciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a
Lugano il 16 settembre 1988: convenzione, art. 17).
Ove sia applicabile la convenzione di Lugano del 16 settembre
1988, deve ritenersi valida la clausola attributiva della giuris dizione, apposta tra le condizioni generali di contralto sul
retro di polizza di carico, sottoscritta dal vettore e conse
gnata al caricatore, allorquando consti che per un periodo
congruo — oltre un anno — il caricatore abbia ricevuto po
lizze identiche a quella di causa, senza sollevare alcuna obie
zione. (1)
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato
il 16 luglio 1998 la Multiarredo s.r.l. ha convenuto davanti al
Tribunale di Milano la Rewico Italia s.r.l. in liquidazione, chie dendone la condanna al pagamento delle somme che assumeva
le fossero dovute per effetto degli inadempimenti della stessa
Rewico al mandato di gestire il trasporto dall'Italia ad Israele
delle merci che l'istante, nel periodo aprile-ottobre 1997, si era
impegnata a fornire ad un proprio acquirente avente sede in
quello Stato.
Con atto di citazione per chiamata in causa notificato il 30
giugno 1999, la Rewico, a propria volta, ha convenuto davanti
al medesimo giudice la Maritransport s.r.l., nella qualità di
agente raccomandatario delle navi con cui era stato effettuato il
trasporto e, quindi, di rappresentante processuale dell'armatore
di dette navi Mediterranean Shipping Company (MSC) SA con
sede in Svizzera, chiedendo di essere manlevata dal pagamento di tutte le somme che la stessa Rewico fosse stata condannata a
rifondere in futuro a Multiarredo.
In relazione al suddetto procedimento, Maritransport nella
(1) La Suprema corte affronta la questione della validità della c.d.
clausola di proroga della giurisdizione, apposta sul retro, tra le condi
zioni generali, in polizza di carico sottoscritta dal vettore e consegnata al caricatore, ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Lugano del 16
settembre 1988, ratificata e resa esecutiva con 1. 10 febbraio 1992 n.
198, ora inserito nella convenzione concernente la competenza giuris dizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commercia
le, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva
con 1. 21 giugno 1971 n. 804, per effetto dell'art. 7 della convenzione
del 26 maggio 1989, relativa all'adesione della Spagna e del Portogal lo.
Nella specie, si è ritenuto che il fatto che la caricatrice, per oltre un
anno, avesse ricevuto polizze di carico contenenti clausola di proroga della giurisdizione firmate solo dalla controparte, senza formulare
obiezioni, fosse conforme alla previsione dell'art. 17, lett. b), della
convenzione, che fa riferimento a «forma ammessa dalle pratiche che le
parti hanno stabilito tra di loro».
Quanto alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, si ri
corda che Cass., ord. 15 gennaio 1997, n. 20, Foro it., 1999, I, 1634, con nota di richiami di giurisprudenza e dottrina, cui si rimanda, ha ri
messo alla Corte di giustizia quattordici questioni relative all'interpre tazione dell'art. 17 (in gran parte, in relazione alla nozione di uso di cui
alla lett. c), nella formulazione conseguente alla modificazione della
convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Dani
marca, Irlanda, Regno unito e Irlanda del nord, e testo successivamente
modificato. La Corte di giustizia si è pronunciata sui quesiti alla stessa
sottoposti, con la pronuncia 16 marzo 1999, causa C-159/97, id., Rep. 2000, voce Giurisdizione civile, nn. 122-126, e Dir. mariti., 1999, 507
(ove sono riportate le conclusioni dell'avvocato generale Léger). Per un'accurata ricostruzione delle questioni relative agli accordi
sulla competenza giurisdizionale, v., da ultimo, Queirolo, Accordi
sulla competenza giurisdizionale: riflessioni a margine di alcune re
centi decisioni, id., 2001, 32 ss., spec. 60 ss., cui adde Toriello, Dero
ga giurisdizionale e convenzione di Bruxelles del 1968: la parola torna
ai giudici nazionali, in Contratto e impr. -Europa, 1999, 941.
Il Foro Italiano — 2002.
qualità, assumendo la carenza di giurisdizione del giudice ordi
nario italiano rispetto alla domanda avanzata da Rewico attra
verso la chiamata in causa di terzo, essendo competente la High Court of Justice di Londra, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni
generali delle polizze di carico, propone ricorso per regola mento preventivo di giurisdizione, al quale resiste con controri
corso la medesima Rewico. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione. — 1. - Nella memoria ex art. 378
c.p.c. la Rewico Italia ha dedotto di essere stata dichiarata falli
ta.
La circostanza, come è noto, è irrilevante perché il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è sog
getto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli art.
299 ss. c.p.c., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una
delle parti, poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al
giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analo gica in quello di legittimità.
2. - Il regolamento di giurisdizione, contrariamente a quanto sostiene la società controricorrente, è ammissibile.
E, infatti, costante orientamento di queste sezioni unite che il
regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissi
bile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della
giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, pur do po l'abrogazione dell'art. 37, 2° comma, c.p.c. da parte dell'art.
73 1. 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del diritto internazio
nale privato, poiché il rinvio dell'art. 41 c.p.c. all'art. 37 stesso
codice per la determinazione del campo di applicazione del re
golamento di giurisdizione costituisce un rinvio ricettizio, avente lo scopo di inserire nella norma «rinviante» le disposi zioni contenute nella norma di rinvio. D'altra parte, l'art. 11 1.
218/95 non apporta significative innovazioni a quanto già di
sposto dall'art. 37, 2° comma, c.p.c. per quanto riguarda le mo
dalità del rilievo del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, né riduce l'ambito delle materie alle quali si applica l'art. 41 cit. (sentenze n. 6 del 1999, Foro it., 1999, I, 1865; n.
293 del 1999, id., Rep. 1999, voce Giurisdizione civile, n. 187; n. 331 del 1999, ibid., n. 186; n. 366 del 1999, id., Rep. 2000, voce cit., n. 157; n. 373 del 1999, id., Rep. 1999, voce cit., n.
189). 3. - La domanda di garanzia è stata proposta dalla Rewico nei
confronti della Mediterranean Shipping Company s.a. (di se
guito MSC), società armatrice delle navi con le quali sono stati
effettuati i trasporti per i quali è causa con sede in Svizzera. La
Maritransport s.r.l., avente sede in Ancona, è stata esplicita mente indicata nell'atto di chiamata in garanzia come racco
mandataria, e quindi come mera rappresentante processuale (nei limiti e) nei sensi di cui all'art. 288 c. nav., della società arma trice; d'altra parte, costituendosi in giudizio, la Maritransport ha
espressamente dichiarato di agire in nome e per conto della
MSC, esulando nella specie, come è pacifico tra le parti, qual siasi rapporto institorio tra armatore e raccomandatario. Pertan
to, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si sono
prodotti e sono destinati a prodursi direttamente nella sfera giu ridica della società armatrice, che ha la veste di convenuta. Ne
deriva che, ai fini della giurisdizione, deve aversi riguardo alla
nazionalità e al domicilio della società armatrice e non a quella della società raccomandataria.
Alla stregua di tali considerazioni deve condividersi l'affer
mazione della ricorrente secondo cui nella specie deve trovare
applicazione la convenzione concernente la competenza giuris dizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988, ratificata e re
sa esecutiva con 1. 10 febbraio 1992 n. 198, ed entrata in vigore in Italia il 1° dicembre 1992. La convenzione è stata sottoscritta
dagli Stati membri delle Comunità europee e da quelli apparte nenti all'associazione europea del libero scambio (Efta), tra i
quali è la Svizzera, e prevede come presupposto della sua appli cazione che il convenuto abbia domicilio in uno degli Stati con
traenti. Poiché la MSC è società avente sede a Ginevra, non v'è
dubbio che esista il presupposto per l'applicazione della citata
convenzione.
4. - La questione dibattuta nella presente causa, che questa corte è chiamata a risolvere per la prima volta, è se la clausola
n. 2 delle condizioni generali di trasporto riportate sul retro
delle polizze di carico di cui è causa (il cui testo, per quanto ora
rileva, è del seguente tenore: «Law and jurisdiction. Claims and
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1499 PARTE PRIMA 1500
disputes under or in connection with bill of lading shall be refe
reed to the High Court of Justice in London»), sottoscritte sol
tanto dalla Maritransport, nella qualità di mandataria di MSC, e
nelle quali la Rewico è indicata come caricatrice, sia idonea ad
attribuire la competenza giurisdizionale per la presente contro
versia alla High Court of Justice di Londra ai sensi dell'art. 17
della convenzione di Lugano. Ora, questo atto internazionale, pur condividendo l'impianto
della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecu
tiva con 1. 21 giugno 1971 n. 804, tanto da seguirne in grandis sima parte perfino la numerazione delle singole disposizioni, ha
introdotto, al tempo stesso, significative innovazioni, che hanno
tenuto conto non solo delle modificazioni apportate al testo ori
ginario all'atto dell'adesione di paesi diversi dagli originari fir matari (convenzioni firmate a Lussemburgo il 9 ottobre 1978 —
ratificata e resa esecutiva con 1. 29 novembre 1980 n. 967 — e il
25 ottobre 1982 — ratificata e resa esecutiva con 1. 18 ottobre
1984 n. 756; la convenzione di adesione della Spagna fatta a
Danostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, ratificata e resa ese
cutiva con 1. 5 ottobre 1991 n. 339, ha recepito nel testo della
convenzione originaria alcune delle innovazioni introdotte con
la convenzione di Lugano del 1988, e ha trovato conferma nella
convenzione di adesione firmata a Bruxelles il 29 novembre
1996, ratificata e resa esecutiva con 1. 26 gennaio 1999 n. 24), ma anche delle numerose pronunce interpretative della Corte di
giustizia delle Comunità europee. Per quello che rileva nella presente controversia deve osser
varsi che, mentre il testo originario dell'art. 17 della convenzio
ne di Bruxelles richiedeva per la validità della deroga alla giu risdizione che tale deroga fosse contenuta in una clausola scritta
o in una clausola verbale confermata dalle parti per iscritto, con
la convenzione di Lussemburgo del 1978 venne ritenuto anche
sufficiente che detta clausola rivestisse una forma ammessa da
gli usi del commercio internazionale che le parti conoscevano o
avrebbero dovuto conoscere. L'art. 17 della convenzione di Lu
gano (ora interamente inserito nella convenzione di Bruxelles
del 1968 per effetto dell'art. 7 della convenzione di adesione di
Danostia-San Sebastian del 1989), a completamento dell'evolu
zione della disciplina, ha, da una parte, arricchito il riferimento
alla forma della deroga convenzionale ammessa dagli usi, ag
giungendo che deve trattarsi di usi ampiamente conosciuti e re
golarmente rispettati dalle parti di contratti dello stesso tipo nel
ramo commerciale considerato, e dall'altra, ha aggiunto anche
la previsione della «forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro».
Sostiene, innanzi tutto, la ricorrente che nella specie la deroga alla giurisdizione prevista dalla clausola n. 2 delle condizioni
generali di trasporto riportate nelle polizze di carico è conforme
a quest'ultima previsione perché la Rewico si è ricevuta polizze identiche a quelle per le quali è causa per un periodo di oltre un anno (e cioè dal febbraio 1996 al marzo 1997), senza manifesta re alcuna reazione.
La tesi della ricorrente deve essere condivisa.
Risulta infatti dagli atti che effettivamente nel periodo di
tempo indicato vennero consegnate dalla ricorrente alla Rewico
polizze di carico predisposte e sottoscritte solo dalla prima, contenenti, tra l'altro, la clausola di deroga della giurisdizione a favore della High Court of Justice di Londra. Questa circostanza è idonea a provare, al tempo stesso, l'esistenza dell'accordo di
deroga alla giurisdizione e la sufficienza della consegna del do
cumento sottoscritto da una sola parte, come forma nella quale detto accordo si manifesta.
Infatti, come ha più volte rilevato la corte europea, con pro nunce che, evidentemente, stanno alla base della formulazione dell'art. 17 della convenzione di Lugano (Corte giust. 14 di cembre 1976, causa 25/76, id., 1977, IV, 133; 19 giugno 1984, causa 71/83, id., 1985, IV, 212; 11 luglio 1985, causa 221/84, id., 1986, IV, 303) la clausola attributiva della competenza giu risdizionale, ancorché non sottoscritta dal caricatore, può soddi sfare i requisiti di cui all'art. 17 della convenzione di Bruxelles (nella sua originaria versione restrittiva che richiedeva quanto meno la conferma scritta dell'accordo verbale) quando l'emis sione della polizza di carico sottoscritta da una sola parte, avente natura di conferma scritta, rientra nell'ambito di rapporti commerciali correnti tra il caricatore e il vettore, regolati, nel
Il Foro Italiano — 2002.
loro insieme, dalle condizioni generali predisposte dall'autore
della conferma scritta e redatte su moduli prestampati che con
tengono sistematicamente la clausola di cui si discute, senza che
il caricatore abbia mai formulato obiezioni. In tal caso, infatti, anche in assenza di un precedente accordo verbale (sentenza 19
giugno 1984), sarebbe contrario alla buona fede il fatto che la
parte che non ha formulato obiezioni si opponesse all'applica zione della clausola di attribuzione della giurisdizione.
Le argomentazioni della Corte di giustizia (che hanno effica
cia vincolante rispetto all'interpretazione della convenzione di
Bruxelles — il cui art. 17, nel testo attualmente vigente, è iden
tico all'art. 17 della convenzione di Lugano —, in virtù dei
protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, ratificati e
resi esecutivi con 1. 19 maggio 1975 n. 180, e successive modi
ficazioni) valgono infatti come strumenti interpretativi della di
sposizione di cui si tratta dotati di particolare autorevolezza.
Ora, la Corte di giustizia ha affermato che l'esistenza di rapporti commerciali correnti, disciplinati nel loro complesso da condi
zioni generali predisposte da una parte, rendono significativo il
silenzio (ovvero la mancata formulazione di obiezioni) da parte del caricatore che materialmente prenda in consegna le polizze di carico, contenenti le condizioni generali all'interno delle
quali vi sia una clausola di proroga della giurisdizione, sotto
scritta solo dall'altra parte. La ricezione e la mancata formulazione di obiezioni costitui
scono cioè prova dell'esistenza di un accordo di proroga. Al
tempo stesso tale accordo, nella pratica commerciale instaurata
dalle parti, è ritenuto validamente manifestato nella forma della
mera consegna del documento sottoscritto da una sola parte. 5. - La fondatezza della tesi della ricorrente secondo la quale
nella specie la consegna della polizza di carico da essa sotto
scritta costituisce forma idonea ai sensi dell'art. 17, 1° comma, lett. b), della convenzione di Lugano, in quanto conforme alle
pratiche stabilite tra le parti, rende inutile l'esame della tesi,
proposta in via subordinata, secondo la quale la forma suddetta
sarebbe ammessa da un uso del commercio internazionale (art.
17, 1° comma, lett. c). 6. - La clausola di attribuzione della giurisdizione, valida
mente manifestata nella forma di cui all'art. 17, 1° comma, lett.
b), è idonea a derogare non solo ai criteri generali ma anche a
quelli speciali previsti dalla stessa convenzione e, pertanto, an
che a quello previsto dall'art. 6, 2° comma, per le cause di ga ranzia o nelle quali un terzo sia chiamato (sull'ammissibilità di
deroga convenzionale ai criteri di determinazione della giurisdi zione previsti sia in via generale che per ipotesi specifiche, con
riferimento alla convenzione di Bruxelles, ma con portata gene rale, v. Corte giust. 14 dicembre 1976, causa 24/76, id., 1977,
IV, 133, e causa 25/76, cit.; 6 maggio 1980, causa 784/79, id., 1980, IV, 365).
7. - E infondata l'eccezione della controricorrente secondo
cui la clausola attributiva della competenza giurisdizionale deve essere sottoscritta specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., non solo e non tanto per i motivi più volte indicati da questa corte con riferimento alla disciplina dettata dalla convenzione di
Bruxelles (sentenze n. 2642 del 1998, id., Rep. 1998, voce cit., n. 83; n. 6328 del 1997, id., Rep. 1997, voce cit., n. 79; n. 90 del
1995, id., Rep. 1995, voce cit., n. 81; n. 10910 del 1994, id., Rep. 1994, voce cit., n. 100; n. 3928 del 1989, id., Rep. 1991, voce cit., n. 123, e altre), quanto e soprattutto perché la tesi è radicalmente incompatibile con la nuova disciplina introdotta dalla convenzione di Lugano, che ammette che la clausola di cui
si tratta possa avere forma diversa da quella scritta.
In conclusione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
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