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Sezioni unite civili; sentenza 11 luglio 1962, n. 1854; Pres. Lombardo P., Est. Lenti, P. M. Colli...

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Sezioni unite civili; sentenza 11 luglio 1962, n. 1854; Pres. Lombardo P., Est. Lenti, P. M. Colli (concl. conf.); Ministero delle poste e telecomunicazioni (Avv. dello Stato Bronzini) c. Società termotecnica Calor (Avv. Muti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 1239/1240-1243/1244 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150502 . Accessed: 24/06/2014 23:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.163 on Tue, 24 Jun 2014 23:16:21 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite civili; sentenza 11 luglio 1962, n. 1854; Pres. Lombardo P., Est. Lenti, P. M. Colli(concl. conf.); Ministero delle poste e telecomunicazioni (Avv. dello Stato Bronzini) c. Societàtermotecnica Calor (Avv. Muti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 1239/1240-1243/1244Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150502 .

Accessed: 24/06/2014 23:16

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1239 PARTE PRIMA 1240

presuntivo, sarebbe ugualmente illegittima per contrasto

con l'art. 3 della Costituzione.

Per effetto della dichiarazione di illegittimita di una

parte dell'art. 5 del decreto legisl. 23 gennaio 1948 resta

assorbito l'esame dell'altra questione di legittimitä pro

posta nei confronti dello stesso art. 5 per contrasto con

l'art. 23 Cost, per avere l'art. 5 affidato ad libitum alle

commissioni provinciali la scelta di uno dei due sistemi

di accertamento senza alcun limite e senza alcuna diret

tiva, con l'effetto di determinare anche un contrasto con

l'art. 3 Cost, per l'aggravamento delle giä esistenti ed

ingiustificate disparitä di trattamento.

Una volta che dei due sistemi, l'uno, quello detto

dell'ettaro-coltura, viene dicbiarato illegittimo, la con

seguenza & che nessuna possibility di scelta rimane alle

commissioni e nessuna possibilitä di sperequazioni si puõ verificare, dato cbe, caduto uno dei due sistemi, resta fermo

l'altro, quello dell'accertamento diretto, sulla cui legit timitä non sono state sollevate questioni.

Con cbe nell'ordinamento dei contributi unificati in

agricoltura non si producono lacune, in quanto l'imposi zione e la riscossione dei contributi potranno essere conti

nuate nelle zone (e sono i due terzi dell'Italia) in cui vige il sistema dell'accertamento diretto ed effettuate, con lo

stesso sistema dell'accertamento diretto, in tutto il resto del Paese, ancbe senza attendere che il legislatore detti

quelle disposizioni che poträ ritenere opportune per rego lare i problemi particolari che l'applicazione del sistema

dell'accertamento diretto nelle zone in cui vigeva il sistema dell'ettaro-coltura potrebbe far sorgere, nonche eventual mente per regolare i rapporti ancora in contestazione.

Per questi motivi, pronunciando con unica sentenza sui

quattro procedimenti riuniti come in epigrafe : a) dichiara

inammissibile per la loro genericitä le questioni di legit timitä, costituzionale riflettenti il dedotto contrasto delle

disposizioni indicate in epigrafe con gli art. 2, 41, 42, 44 Cost, e le questioni aventi per oggetto le leggi 22 novembre 1949 n. 861 e 14 aprile 1956 n. 307 ; il decreto legisl. luog. 8 febbraio 1945 n. 75; il r. decreto 29 settembre 1940 n. 1954 ed il decreto pres. 13 maggio 1957 n. 853 ; dichiara

pure inammissibili le questioni concernenti il contrasto delle disposizioni predette con gli art. 1 delle disposizioni sulla legge in generalee 1920 cod. civ., noneh6 quelle aventi

per oggetto le circolari ministeriali; 6) dichiara, in relazione al r. decreto legge 28 novembre 1938 n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739, ed in riferimento all'art. 3

Cost., 1'illegittimitä costituzionale degli art. 4 e 5 del r. decreto 24 settembre 1940 n. 1949, e dell'art. 5 del decreto

legisl. 23 gennaio 1948 n. 59, nella parte in cui consente di lasciare sussistere il sistema dell'accertamento presuntivo ; c) dichiara non fondate le questioni aventi per oggetto il decreto legisl. luog. 2 aprile 1946 n. 142, il decreto legisl. 13 maggio 1947 n. 493 e l'art. 1 del decreto legisl. 23 gennaio 1948 n. 59, in riferimento agli art. 3 e 77 ed alia disposizione transitoria XV della Costituzione.

GORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 11 luglio 1962, n. 1854; Pres. Lombardo P., Est. Lenti, P. M. Colli (concl. conf.); Ministero delle post© e telecomunicazioni (Avv. dello Stato Bronzini) c. Societä termotecnica Calor

(Avv. Muti).

(Gonferma App. Boma 13 luglio 1961)

Posta e telej/raio — Servizi a danaro — Pignora mento su libretti nominativi — Notilicazione ad uliieio diverso dall'emittente —• Pagamento al debitore esecutato — Rcsponsabilita dell'Ammi llistrazione postale — Competenza del giudicc ordinario (Cod. civ., art. 2913 ; cod. proc. civ., art.

543, 546 ; r. d. 27 febbraio 1936 n. 645, approvazione

del codice postale e delle telecomunicazioni, art. 7, 148 ; r. d. 30 maggio 1940 n. 775, regolamento generale dei servizi postali, art. 183, 184).

Nell'ipotesi in cui il pignoramento su libretti nominativi sia

stato notificato ad ufficio diverso dalVemittente, compete al

giudice ordinario accertare se VAmministrazione postale, la quale aveva effettwato il pagamento al debitore esecutato, sia responsabile verso il creditore pignorante per non avere

Vufficio intimato data immediata notizia del pignoramento

all'ufficio emittente. (1)

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.

— In data 8

maggio 1957, a ricliiesta della Soc. a r. ]. termotecnica

Calor, corrente in Milano, l'ufficiale giudiziario addetto

all'ufficio unico atti esecutivi presso la Corte d'appello di

Roma, notificava all'Istituto delle casse postali e depositi

giudiziari di Roma, in persona del Direttore provinciale, nonche alla Soo. a r. 1. Marco Randazzo, un atto di pigno ramento presso terzi per lire 1.250.000 depositate dalla Soc.

M. Randazzo in un libretto infruttifero, ingiungendo a

quest'ultima di non sottrarre ]a somma suddetta alle

garanzie della creditrice istante, ed all'Amministrazione

postale di non disporre della somma pignorata senza or

dine del giudice dell'esecuzione.

Dinnanzi al Pretore, in sede di dichiarazione di terzo,

risultava, per ammissione della stessa Amministrazione

postale, che la somma pignorata era stata rimborsata in

data 11 maggio 1957, e pertanto il Pretore, su conforme

ricliiesta della Societä termotecnica Calor, la quale cliie

deva la condanna dell'Amministrazione postale al paga mento della somma indebitamente rimborsata, rimetteva

le parti dinanzi al Tribunale di Roma.

Con atto 1° ottobre 1959 la Soc. termotecnica Calor

riassumeva la causa chiedendo la condanna in solido della

Amministrazione postale e della Soc. M. Randazzo al paga mento della somma suddetta.

Si costituiva l'Amministrazione delle poste e resisteva

alla domanda nel rito e nel merito sostenendo, sotto questo ultimo aspetto, in via principale che l'atto di pignoramento non era stato notificato all'ufficio di emissione del libretto

di depositi giudiziari, sibbene era stato notificato alia

Direzione provinciale delle poste la quale, per altro, ne

aveva dato sollecita notizia all'ufficio emittente ; ed in via

subordinata di dichiarare la Soc. M. Randazzo tenuta a

rilevarla da ogni conseguenza del presente giudizio. (Omissis) Motivi della decisione. — I primi due motivi debbono

esaminarsi congiuntamente giacche con essi, sia pure sotto diversi profili, per altro, tra loro complementari, si denuncia il difetto di giurisdizione dell'autorita giudi ziaria ordinaria a decidere la questione in esame. Sostiene,

infatti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunica

zioni che i Griudici di merito, ravvisando un comportamento

negligente nella comunicazione tardiva dell'eseguito pigno ramento da un ufficio all'altro dell'Amministrazione po stale, hanno finito sia col confondere l'ipotesi deH'art. 183 con quella dell'art. 184 regolamento gen. dei servizi

postali, approvato con r. decreto 30 maggio 1940 n. 775, in quanto se il pignoramento, come nella specie, sia notifi

cato ad un ufficio diverso da quello titolare del conto, l'Amministrazione non risponde dei rimborsi eventualmente

eseguiti durante il tempo necessario per informare della

notificazione l'ufficio di emissione (1° motivo) : sia col sin

dacare non soltanto la scelta di comunicazione, ma anche

(1) Non risultano precedenti in termini, eccezion fatta per la conforme sentenza di primo grado, Trib. Soma 20 giugno 1960, riassunta nel Rep. 1961, voce Posta e telegrafo, n. 17.

Per riferimenti: App. Roma 13 aprile 1948, id., Rep. 1948, voce Banca, n. 15, ha escluso la responsabilitä di un grande istituto bancario che il giorno successivo a quello di notifica del pignoramento (eseguito nelle ore di chiusura degli uffici) paga la somma pignorata al correntista esecutato (la sentenza e commentata da Micheli, in Banca, borsa, ecc., 1948, IX, 195 e da GkAdilone, in Mõneta e credito, 1948, 400 ; ma criticata. da Andrioli, Commento, IIIs, pag. 197).

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1241 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1242

la valutazione del funzionamento piu o meno sollecito dei servizi postali, dimenticando ehe l'art. 184, in base al

quale la comunicazione, deve essere effettuata «immedia tamente », e norma interna di organizzazione (2° motivo),

Le censure non sono fondate e prima ancora di dimo strarne la ragione pare opportuno rilevare il fondamentale errore d'impostazione del ragionamento dell'Amministra zione ricorrente. In sostanza la ricorrente nega l'esistenza di un diritto subiettivo perfetto nel creditore sulle somme

pignorate presso gli uffiei postali e quindi nega la giurisdi zione dell'autorita giudiziaria ordinaria, non in forza di una norma obiettiva ehe tale diritto affievolisca degra dandolo ad interesse legittimo, hensi in relazione al com

portamento in concreto tenuto dall'Amministrazione postale, la quale, stante la complessita della sua organizzazione, gode, quando la notifica del pignoramento sia eseguita ad un ufficio diverso da quello di emissione del libretto, di un assoluto potere discrezionale nel disporre la comunicazione all'ufficio titolare del conto, e nel valutare il criterio di

«immediatezza» cui fa richiamo l'art. 184 del precitato regolamento.

Fin quando l'Amministrazione non dimostri la esat tezza della premessa maggiore del suo sillogismo, vale a

dire l'esattezza di una norma che degradi ad interesse

legittimo il diritto del creditore pignorato sulla somma

presso l'Amministrazione, e di tutta evidenza che il com

portamento tenuto dall'Amministrazione postale e piena mente sindacabile, naturalmente entro i limiti dell'art. 2

della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, proprio da parte dell'autor tä giudiziaria ordinaria ; senza dire che s'incorre in una palese petizione di principio e che si sconvolgono tutti i principi che impongono anche all'Amministrazione

pubblica l'assoluto rispetto dei diritti subiettivi altrui, con sostenere che l'Amministrazione, persino in presenza di un diritto subiettivo, ha un potere discrezionale, assolu tamente insindacabile negli effetti, di scegliere le modalita di suo comportamento.

Tale dimostrazione non puõ essere data, ed il contenuto del suo potere discrezionale non 6 cosi illimitato ed insin

dacabile come ritiene l'Amministrazione ricorrente.

L'interesse del creditore pignorante nei confronti del

terzo pignorato, affinche quest'ultimo, espletata la pre scritta procedura, non disponga del bene pignorato, si

concreta in un diritto subiettivo perfetto ; e se ciõ & di

assoluta evidenza allorche il terzo pignorato non sia la pub blica Amministrazione, non puõ seriamente sostenersi che

tale diritto si affievolisca o degradi ad interesse legittimo per ciõ solo che terzo pignorato sia l'Amministrazione delle poste.

II codice civile, come e noto, sancisce la inefficacia

della alienazione del bene pignorato (art. 2913) dal giorno in cui, secondo il disposto dell'art. 546 cod. proc. civ., sia stato notificato l'atto previsto dall'art. 543 dello stesso

codice di rito ; e tale disciplina non ha subito alcuna so

stanziale modificazione nel caso che terzo pignorato sia

l'Amministrazione postale. Infatti l'art. 148 cod. postale, approvato con r. decreto

27 febbraio 1936 n. 645, dispone che gli uffiei postali sono

autorizzati a ricevere versamenti in danaro per depositi

giudiziari o proventi di cancelleria, a norma delle disposi zioni vigenti in materia civile e penale, ed in particolare che «tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti a se

questra, pignoramento od opposizione ».

Alle conclusioni decisamente contrarie a quelle soste

nute sul ricorso, cui deve giungersi in base all'art. 148, la ricorrente oppone che l'Amministrazione non incontra

alcuna responsabilitä per i servizi postali e di telecomuni

cazione (art. 7 cod. postale), e comunque che, nella ipotesi che la notificazione dell'opposizione ai rimborsi sui libretti

nominativi sia stata fatta ad un ufficio diverso da quello di emissione del libretto, essa « non risponde dei rimborsi

eventualmente eseguiti durante il tempo che e necessario

per informare della notificazione medesima l'ufficio di

emissione ai sensi dell'articolo seguente» (art. 183 rego

lamento).

L'art. 7 codice postale sancisce effettivamente il prin

cipio che l'Amministrazione non risponde del funziona

mento dei servizi, tuttavia l'inciso, contenuto nello stesso

articolo, « se non nei casi espressamente in esso previsti», sta a dimostrare ehe il principio deH'irresponsabilita non

e cosi assoluto come la ricorrente mostra di ritenere. In

vero, non soltanto le numerose norme contenute nello

stesso regolamento relative al servizio a danaro (art. 90

e segg.), stanno a dimostrare che l'Amministrazione postale,

nell'espletamento di tale servizio, non sostanzialmente

difforme da quello propriamente bancario, risponde del

funzionamento del servizio stesso nei confronti dei depo

sitanti, ma proprio il contenuto degli art. 183 e 184 rego lamento costituisce una delle eccezioni alia irresponsa bilitä prevedute dall'art. 7 del codice. D'altra parte, una

volta ammessa la facoltä di opposizione, anche a mezzo

di semplice lettere di diffida, ai rimborsi sui libretti nomi

nativi, nonchõ di sequestro o di pignoramento del credito

portato nei libretti stessi, ed una volta precisate le norme

cui l'ufficio e la direzione debbono in tali casi attenersi, non si vede proprio come põssa parlarsi di irresponsabilitä del funzionamento del servizio, o quanto meno di even

tuale violazione di interessi legittimi, anziche dei diritti

subiettivi di coloro cbe il disservizio ha danneggiato. L'altro argomento sul quale la pubblica Amministra

zione fa assegnamento e quello che, essendo stato, nella

specie, notificato il pignoramento ad un ufficio diverso

da quello di emissione del libretto, l'Amministrazione,

proprio per l'art. 183, 3° capov., non deve risponc ere del

rimborso eseguito durante il tempo cbe fu necessario per informare dell'avvenuta notificazione l'ufficio di emis

sione, ed a sostegno di tali tesi presuppone che la disci

plina delle ipotesi prevedute dall'art. 183 e dall'art. 184

non sia unitaria in relazione dell'immediatezza delle indispo nibilita da parte dell'Amministrazione postale di quelle somme per le quali vi sia stata un'opposizione al paga mento, o un atto di sequestro o di pignoramento.

Niente di piu inesatto. La disciplina, in materia, b

unitaria e ciõ si deduce innanzi tutto da un argomento letterale consistente nell'esplicito richiamo delle norme

dell'art. 184, contenuto nell'ultima parte dell'art. 183.

£ fuori dubbio che l'art. 183, quando la notificazione sia

stata fatta ad un ufficio diverso da quello emittente, eso

nera l'Amministrazione dalla responsabilitä del rimborso

eventualmente eseguita durante il tempo necessario per informare della notificazione medesima, l'ufficio di emis

sione, ma tale esonero e, pur sempre, subordinate, in

forza del successivo art. 184, all'« immediatezza» della

comunicazione voluta dal legislatore, appunto, a tutela

dei diritti subiettivi di coloro che hanno notificato l'op

posizione, o gli atti di sequestro o di pignoramento. La norma in esame, pertanto, lungi dal concedere alia

Amministrazione un margine di discrezionalitä, la vincola

ad agire senza alcun ritardo ; e se anche l'Amministra

zione postale 6 certamente libera nella valutazione dei

mezzi da adoperarsi per effettuare la comunicazione, cio

nondimeno, quando il fine delFindisponibilitä delle somme

non e stato raggiunto, l'autorita giudiziaria ordinaria

puõ sindacare il suo comportamento precisamente per stabilire se la comunicazione, in relazione alle contingenze

concrete, sia stata data dall'ufficio competente con l'im

mediatezza voluta dal legislatore. E tale giudizio rientra

certamente nei potere di merito del giudice ordinario in

quanto, allorche si tratti di accertare la violazione di diritti

subiettivi, per il principio del neminem laedere, cui e su

bordinata, nello Stato di diritto, anche la pubblica Ammi

nistrazione, neppure la sua attivitä discrezionale si sot

trae al sindacato del giudice ordinario proprio in funzione

dell'art. 2 della legge del 1865 (v. Cass. n. 979 dell'anno

1961, Foro it., 1961, I, 1710 ; n. 2746 dell'anno 1957, id.,

Rep. 1957, voce Oompetenza civ., n. 86 e n. 1830 dell'anno

1955, id., Rep. 1955, voce eit., nn. 97, 98). La ricorrente, nella memoria aggiunta, con altro argo

mento vuol sostenere la sua tesi e pertanto fa ampio ri

chiamo all'art. 50 delle istruzioni generali sui servizi a

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1243 PARTE PRIMA 1244

danaro, contenuto sotto il titolo «notifica degli atti di

sequestro, di pignoramento e di opposizione», in base

al quale precetto e disposta una complessa procedura per

l'inoltro, da parte dell'ufficio diverso da quello competente a provvedere al pagamento delle somme, delle notifiche

degli atti ricevuti.

II richiamo dell'art. 50 della istruzione e irrilevante

trattandosi di disposizioni a carattere meramente «in

terno », e come tali destinate ad operare esclusivamente

entro l'ordinamento particolare delle poste e delle tele

comunioazioni, e nei confronti dei soggetti di esso, senza

diventare fonte di diritto delFordinamento generale. Sostiene, infine, I'Amministrazione die la sentenza

impugnata e inficiata dal vizio di contraddittorieta circa

l'identificazione dell'ufficio competente o meno a disporre materialmente il pagamento delle somme pignorate.

Gli argomenti che precedono dimostrano implicita mente l'insussistenza di tale vizio.

Ed invero, sebbene la sentenza in esame abbia ritenuto

la responsabilitä delFAmministrazione senza chiarire a

quale ufficio l'atto di pignoramento venne notificato, anzi espressamente prescindendo dall'identificazione di

esso, e da dire che la mancata identificazione dell'ufficio, stante il carattere unitario delle disposizioni contenute

negli art. 183 e 184 regolamento, e stante l'accertamento in linea di fatto che I'Amministrazione non si e attenuta al precetto della norma obiettiva che impone l'« imme

diatezza» della comunicazione della notifica dell'atto di

pignoramento, onde altrettanto immediatamente vengono effettuate le necessarie relative annotazioni, e assoluta mente irrilevante e non puõ risolversi in un vizio di diritto

configurabile in questa sede.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, infine, altro vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su

punti decisivi della controversia, vizio che ha portato alia mancanza della necessaria dimostrazione da parte dei G-iudici di merito sia dell'esistenza del nesso causale tra il

comportamento dell'Amministrazione ed il danno del creditore pignorante, sia della stessa negligenza dell'Am

ministrazione.

Spiega I'Amministrazione che la Corte di appello, non tenendo conto della complessita dell'organizzazione postale e non considerando che la riscossione avvenne soltanto tre giorni dopo l'eseguito pignoramento, ha errato, in fatto, nel ritenere I'Amministrazione responsabile di comunica zione tardiva.

La Corte di appello ha ritenuto provato «il negligente comportamento dell'Amministrazione in manifesta vio lazione delle norme apprestate per l'attuazione del servizio a danaro », dopo aver osservato che qualsiasi mezzo di

comunicazione, purche immediatamente disposto, sarebbe stato idoneo per impedire che la Soc. Eandazzo, mali ziosamente riscuotesse il deposito tempestivamente e ri tualmente pignorato dalla Soc. Calor, in data 8 maggio, e cioe tre giorni prima dell'eseguito rimborso, ed allora

neppure quest'ultima censura puõ ritenersi fondata giac che si ha motivazione contraddittoria soltanto quando gli argomenti addotti dal giudice a fondamento della pro pria decisione risultino sostanzialmente, 1'un l'altro, con trastanti fino ad elidersi scambievolmente, mentre il

giudizio dell'accertamento del nesso di causality tra il fatto illecito e l'evento dannoso rientra nel potere-dovere del giudice di merito insindacabile in questa sede se

ispirato, come nel caso, ad esatti criteri logico-giuridici. Questa Corte suprema deve, pertanto, dichiarare la

giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria a decidere la causa in esame e di conseguenza deve rigettare il ricorso con ogni effetto di legge.

Per questi motivi, ecc.

GORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 10 luglio 1962, n. 1820 ; Pres.

Celentano P., Est. Baktolomei, P. M. Tavolaro

(conol. diff.) ; Procuratore generale della Corte d'ap

pello di Milano c. Ergas (Aw. De Logis, Luzzati,

Nicolõ) e Modiano.

(Oonferma App. Milano 26 agosto 1960)

Delibazione — Competenza giurisdizionale del giu diee straniero — Aceertamento del giudice nazio

nale, autonomo e insindaeabile in Cassazione —

Fattispecie (Cod. proo. civ., art. 797). Delibazione — Riesame nel merito e revoeazione

della sentenza delibanda — Domanda del Pub

blico ministero Inammissibilitä (Cod. proc. civ., art. 397, 797, 798).

Il giudice della delibazione lia il potere, autonomo da quello del giudice straniero e incensurabile in Cassazione, di

accertare se sussistesse la competenza giurisdizionale dcl

giudice straniero (nella specie, il giudice della deliba

zione ha ritenuto domiciliato in Svizzera il cittadino ita

liano, convenuto in giudizio di annullamento di matri

monio civile, del quale il giudice straniero aveva affer mato ehe vi avesse fissato la sola dim,ora). (1)

Nel giudizio di delibazione il P. m. non pud chiedere il ri

esame nel merito della sentenza straniera ne impugnarla

per revoeazione perche effetto della collusione posta in

opera dalle parti per frodare la legge italiana. (2)

La Corte, eoo. -— Svolgimento del processo.

— Con sen tenza 30 settembre 1958 il.Tribunale del distretto di Moesa

(Svizzera), su istanza di Ergas Luna, e in contraddittorio di Modiano Eskia Guido, dieliiarava la nullita del matri

monio eontratto dai predetti il 21 novembre 1949 in Mi

lano, dinanzi ai rabbino capo del tempio israelitico, tras

critto, in pari data, nei registri dell'Ufficio di stato civile

di quella Citta, in accoglimento della domanda riconven

zionale, spiegata dallo stesso Modiano per impotenza della

Ergas, anteriore ai matrimonio ed insanabile.

Con citazione 1° dicembre 1959, la Ergas conveniva il Modiano dinanzi alla Corte d'appello di Milano per sentir dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza svizzera di

annullamento del loro matrimonio. Alla delibazione ade riva il Modiano, mentre si opponeva il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, cliiedendo, in via prin cipale, il rigetto dell'istanza di delibazione e, in via subor

dinata, il riesame del merito della causa. La Corte adita, c.on sentenza 26 agosto 1960, accolta

la domanda di delibazione, dieliiarava l'efficacia in Italia della sentenza elvetica. (Omissis)

Motivi della decisione. — La Corte d'appello rilevõ, in

applicazione dell'art. 2 della Convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933, relativa ai riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (resa esecu tiva in Italia con legge 15 giugno 1933 n. 743), un criterio di collegamento della competenza giurisdizionale del Tri bunale elvetico, ehe pronunciõ l'annullamento del matri monio civile fra il Modiano e la Ergas ; criterio di colle

gamento ravvisato nel domicilio della Ergas in Svizzera. La Corte, riscontrati quindi tutti i presupposti della deli

(1) In senso conforme, Cass. 4 luglio 1956, n. 2427, Foro it., Rep. 1956, voce Matrimonio, n. 120 (a proposito di sen tenza sammarinese) ; 17 settembre 1955, n. 2590, id., Rep. 1955, voce Delibazione, n. 11. La sentenza eitata in motiva zione, Cass. 22 luglio 1960, n. 2086, leggesi in questa rivista, 1960, I, 1302, con nota di richiami e 1961, I, 82, con nota di IACCARINO.

Per riferimenti ulteriori ed in applicazione della Convenzic ne italo svizzera, Cass. 20 giugno 1962, n. 1596, infra, 1248.

(2) Conforme, con generico riferimento a terzi diversi dal convenuto, Cass. 10 febbraio 1956, n. 401, Foro it., 1957, I, 1060, con ampia nota di richiami.

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