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sezioni unite civili; sentenza 12 luglio 2002, n. 10165; Pres. Baldassarre, Est. Altieri, P.M....

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sezioni unite civili; sentenza 12 luglio 2002, n. 10165; Pres. Baldassarre, Est. Altieri, P.M. Maccarone (concl. diff.); Comune di Casalvecchio Siculo (Avv. Garufi) c. Crisafulli (Avv. Tommasini). Cassa senza rinvio App. Messina 28 febbraio 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2003), pp. 2161/2162-2163/2164 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198061 . Accessed: 28/06/2014 09:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.80 on Sat, 28 Jun 2014 09:46:19 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezioni unite civili; sentenza 12 luglio 2002, n. 10165; Pres. Baldassarre, Est. Altieri, P.M. Maccarone (concl. diff.); Comune di Casalvecchio Siculo (Avv. Garufi) c. Crisafulli (Avv.

sezioni unite civili; sentenza 12 luglio 2002, n. 10165; Pres. Baldassarre, Est. Altieri, P.M.Maccarone (concl. diff.); Comune di Casalvecchio Siculo (Avv. Garufi) c. Crisafulli (Avv.Tommasini). Cassa senza rinvio App. Messina 28 febbraio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2003), pp. 2161/2162-2163/2164Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198061 .

Accessed: 28/06/2014 09:46

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 12 luglio 2002, n. 10165; Pres. Baldassarre, Est. Altieri, P.M.

Maccarone (conci, diff.); Comune di Casalvecchio Siculo

(Avv. Garufi) c. Crisafulli (Avv. Tommasini). Cassa senza rinvio App. Messina 28 febbraio 2000.

Opere pubbliche — Appalto — Revisione prezzi — Contro

versie — Giurisdizione (L. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, legge sul contenzioso amministrativo, art. 2, 3; d.leg.c.p.s. 6

dicembre 1947 n. 1501, nuove disposizioni per la revisione

dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, art. 1; 1.11 febbraio 1994 n. 109, legge quadro in materia di lavori

pubblici, art. 26). Opere pubbliche — Appalto — Revisione prezzi — Ricono

scimento — Direttore dei lavori — Esclusione (R.d. 25 maggio 1895 n. 350, regolamento per la direzione, la contabi

lità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle at

tribuzioni del ministero dei lavori pubblici, art. 3, 13, 14, 21, 22, 62, 63, 65; d.leg.c.p.s. 6 dicembre 1947 n. 1501, art. 1, 2; 1. 10 dicembre 1981 n. 741, ulteriori norme per l'accelerazione

delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, art. 17).

Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la contro

versia relativa alla revisione del prezzo di un appalto di ope re pubbliche allorché la pubblica amministrazione non abbia

riconosciuto, né esplicitamente né implicitamente, il diritto

dell'appaltatore alla revisione. (1) Il riconoscimento del diritto dell'appaltatore alla revisione del

prezzo deve provenire dagli organi deliberativi dell'ente poi ché gli atti e i comportamenti di organi tecnici, quale il di

rettore dei lavori, non possono essere intesi come idonei a

determinare un riconoscimento, né formale né implicito, del

diritto alla revisione del prezzo. (2)

Svolgimento del processo. — 1. - Il comune di Casalvecchio

Siculo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal presidente del Tribunale di Messina in data 27 mag

gio 1996, col quale veniva intimato di pagare all'impresa Do

menico Crisafulli la somma di lire 136.777.739 e accessori.

(1-2) La Cassazione, nel decidere un regolamento di giurisdizione relativo alla revisione del prezzo di un appalto di opere pubbliche, ade risce all'orientamento tradizionale della giurisprudenza che assegna al

l'appaltatore una posizione d'interesse legittimo sino a che l'ammini strazione non si sia determinata nel senso di accordare la revisione del

prezzo. Solo a seguito del favorevole esercizio del potere discrezionale di quest'ultima, l'appaltatore si vede, infatti, attribuita dalla giurispru denza una posizione di diritto soggettivo. Alla diversità di posizioni soggettive di cui è titolare l'appaltatore consegue, in assenza di ambiti di giurisdizione esclusiva, il riparto delle giurisdizioni con attribuzione al giudice amministrativo delle controversie inerenti Van della revisio ne e al giudice ordinario di quelle relative al quantum di essa.

In questo senso, v. Cass., sez. un., 6 febbraio 2002, n. 1558, Foro it., Mass., 121, e, per altra parte, id., 2002, I, 925, che assegna al giudice ordinario anche le controversie aventi ad oggetto l'individuazione del termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale; 8 agosto 2001, n. 10962, id.. Rep. 2001, voce Opere pubbliche, n. 711; 21,luglio 2000, n. 512/SU, id., Rep. 2000, voce cit., n. 805; 14 dicembre 1999, n.

897/SU, id., 2000,1, 3255, con nota di richiami. La sentenza in epigrafe si occupa, altresì, della legittimazione del di

rettore dei lavori ad effettuare il valido riconoscimento del diritto del

l'appaltatore alla revisione del prezzo. La soluzione adottata dalla Cassazione conferma l'indirizzo giuris

prudenziale prevalente secondo il quale la volontà dell'amministrazio ne appaltante di accordare la revisione del prezzo può essere manife

stata, oltre che con un provvedimento espresso, con un comportamento concludente esprimente un riconoscimento implicito. Siffatto compor tamento non può, tuttavia, consistere in meri atti interni o meramente

preparatori e propedeutici al riconoscimento provenienti dagli organi tecnici della stazione appaltante.

Per un riscontro, v. Cass., sez. un., 24 aprile 2002, n. 6034, id., 2002,

I, 2390; 19 aprile 2002, n. 5731, id., Mass., 420, in cui si nega attitudi

ne al riconoscimento, fra l'altro, agli atti provenienti da funzionari ad

detti alla contabilità; 20 giugno 2000, n. 454/SU, id., Rep. 2001, voce

cit., n. 714, in cui si esclude la rilevanza dell'enunciazione dell'importo da attribuire a titolo di revisione del prezzo contenuta nella relazione

dell'ingegnere capo; 19 marzo 1999, n. 165/SU, id., Rep. 1999, voce

cit., n. 735, in cui si afferma che non costituisce riconoscimento impli cito l'indicazione, da parte del direttore dei lavori, delle spettanze a ti

tolo di revisione prezzi contenuta nella relazione di accompagnamento del conto finale e nel certificato di ultimazione dei lavori; Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 1997, n. 1137, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 325, che, nel ribadire la natura di mero atto preparatorio della relazione del di

II Foro Italiano — 2003.

L'amministrazione opponente deduceva che, per quanto ri

guardava la fattura n. 4 emessa dalla ditta il 2 marzo 1987, la

stessa si riferiva ad una revisione prezzi che non era stata mai ac

cordata, per cui, sul punto, il giudice ordinario difettava di giuri sdizione; quanto alle altre fatture, le stesse si riferivano ad opere realmente eseguite, ma non autorizzate con apposita delibera.

Il giudice unico del tribunale accoglieva l'opposizione sul

punto del compenso revisionale, dichiarando il difetto di giuris dizione del giudice ordinario.

Avverso la sentenza il Crisafulli proponeva appello, mentre il

comune svolgeva appello incidentale.

Con sentenza 24 gennaio - 28 febbraio 2000 la Corte d'appello

di Messina accoglieva il gravame principale, dichiarando l'esi stenza della giurisdizione ordinaria riguardo alla somma richiesta a titolo di revisione prezzi e, ritenuta la validità del decreto in

giuntivo, condannava il comune al pagamento di tale somma.

Rigettava l'appello incidentale.

Richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo

cui va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui sussista un potere discrezionale della pubblica ammi

nistrazione, laddove, in caso di riconoscimento del diritto alla

revisione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, la corte

di merito riteneva che, nella specie, vi fosse stato un implicito riconoscimento da parte del comune per avere quest'ultimo

provveduto a liquidare la rata di saldo per revisione prezzi por tata in decreto ingiuntivo e una precedente rata relativa al sesto

stato di avanzamento.

La corte d'appello, infine, dichiarava l'infondatezza dell'ec

cezione di prescrizione sollevata dal comune.

Avverso tale sentenza il comune di Casalvecchio Siculo ha

proposto ricorso per cassazione, deducendo, coi primi due moti

vi, violazione delle norme e dei principi in materia di riparto di giurisdizione.

Domenico Crisafulli resiste con controricorso ed ha, altresì,

presentato memoria.

I motivi di ricorso sulla giurisdizione. — 2.1. - Col primo

motivo, denunciando violazione degli art. 1 d.leg.c.p.s. 6 di

cembre 1947 n. 1501, e 17 1. 741/81, in relazione all'art. 360, 1°

comma, nn. 1, 2, 3 e 5, c.p.c., il comune ricorrente sostiene che,

rettore dei lavori nel procedimento per la revisione del prezzo, ne esclude l'immediata impugnabilità in ragione dell'assenza di efficacia lesiva ben potendo l'amministrazione discostarsi dalle conclusioni del suddetto organo tecnico.

In dottrina, sulla figura e sui compiti del direttore dei lavori, organo tecnico attraverso il quale la stazione appaltante esplica i propri poteri doveri di ingerenza e collaborazione nei confronti dell'appaltatore, nonché sui rapporti con il responsabile del procedimento, v. M. Berto

lissi, L'esecuzione del contratto, in R. Villata (a cura di), L'appalto di opere pubbliche, Padova, 2001, 626; A. Cianflone-G. Giovannino

L'appalto di opere pubbliche, Milano, 1999, 313 ss.; M. Agliata, La

direzione dei lavori nel suo aspetto tecnico-amministrativo, in Riv. trim, appalti, 1991, 195.

Va, da ultimo, rammentato che l'istituto della revisione del prezzo dell'appalto di opere pubbliche non è più previsto dalla normativa vi

gente. L'attuale art. 26 1. 11 febbraio 1994 n. 109, modificato dalla 1. 2

giugno 1995 n. 216, ha, infatti, imposto il sistema del «prezzo chiuso» statuendo che, in caso di differenza fra il tasso d'inflazione reale e

quello programmato superiore ai due punti percentuali, l'importo dei lavori ancora da eseguire sia aumentato in misura pari (secondo un fat tore di maggiorazione stabilito annualmente in sede ministeriale) a detta eccedenza.

In giurisprudenza, a proposito della distinzione fra revisione del

prezzo e prezzo chiuso, v. Cass. 13 maggio 1997, n. 4181, Foro it., 1997,1, 2954, con nota di richiami. Secondo tale pronuncia, «mentre la revisione prezzi tende a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra presta zione dell'appaltatore e controprestazione dell'amministrazione, ade

guando il corrispettivo alle variazioni di mercato, qualora superino la

soglia prevista dall'alea contrattuale, il prezzo chiuso risponde al crite rio di un'alea convenzionale e forfetizzata che, mentre assicura al l'amministrazione certezza dei bilanci, cristallizzando il corrispettivo dell'appalto in una cifra fissa e predeterminata, indennizza, anche se

parzialmente, l'appaltatore della svalutazione monetaria intervenuta nel corso del rapporto contrattuale».

In dottrina, v., fra gli altri, M. Bertolissi, L'esecuzione del contratto, cit., 722, per il quale il meccanismo del prezzo chiuso rappresenta «un

maldestro tentativo di indicizzazione dei prezzi»; G. Ulisse, Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici, in A. Barbieri-A. Bucci

G. Ulisse (a cura di), Commentario della nuova normativa dell'appalto di opere pubbliche, Padova, 2001, 122 ss.; G. De Marzo, Disciplina eco nomica dell'esecuzione dei lavori pubblici, in F. Caringella (a cura di), La nuova legge quadro sui lavori pubblici, Milano, 1999, 848 ss.

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PARTE PRIMA

nella specie, non sarebbe intervenuto alcun riconoscimento,

neppure implicito, del diritto alla revisione prezzi. Viene, in proposito, richiamata la sentenza delle sezioni unite

165/SU/99 (Foro it., Rep. 1999, voce Opere pubbliche, n. 735), secondo cui l'indicazione delle spettanze a titolo di revisione

prezzi contenuta nella relazione di accompagnamento del conto

finale e nel certificato di ultimazione dei lavori non può costi

tuire riconoscimento in quanto non proviene dall'organo delibe

rativo dell'ente appaltante, ma dal direttore dei lavori, il quale non ha alcun potere rappresentativo dello stesso ente.

In ogni caso, tale indicazione consisterebbe nella mera enun

ciazione dell'importo che dovrebbe essere attribuito all'appal tatore a titolo di revisione prezzi.

2.2. - Col secondo motivo, denunciando violazione degli art.

2 d.leg.c.p.s. 6 dicembre 1947 n. 1501, e 2969 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5, c.p.c., il comune deduce che l'impresa

appaltatrice sarebbe decaduta dal diritto alla revisione prezzi, non avendone fatto espressa domanda ritenendo che fosse suffi

ciente la redazione del certificato ad opera del direttore dei la

vori. Tale decadenza, eccepita dal comune nel giudizio d'ap

pello, sarebbe comunque rilevabile d'ufficio, essendo stabilita a

tutela di interessi pubblici. 2.3. - Nel controricorso si deduce, in via pregiudiziale, l'i

nammissibilità del primo motivo: la censura relativa all'idoneità

della documentazione a provare la sussistenza della giurisdizio ne ordinaria è stata proposta solo in sede di legittimità. Infatti, senza tener conto del primo certificato, col quale era stata rico

nosciuta e liquidata la rata di compenso revisionale, la difesa del

comune si era limitata a rilevare che non esisteva il diritto alla

revisione prezzi, e non alla circostanza che la documentazione

prodotta fosse inidonea a dimostrare la sussistenza del diritto.

Motivi della decisione. — 3. - Deve, innanzitutto, esaminarsi

la questione d'inammissibilità del primo motivo svolta dal con

troricorrente.

La questione è infondata. Premesso che non si è formato un

giudicato —

esplicito o implicito — sulla giurisdizione, la corte

deve rendere una decisione sul punto attraverso un diretto esame

degli atti processuali, anche indipendentemente dalle prospetta zioni delle parti.

Nel merito, la censura del comune ricorrente deve ritenersi

fondata.

Come ha esattamente rilevato la difesa del comune, i certifi

cati del direttore dei lavori, sui quali l'impresa appaltatrice ha

fondato la domanda diretta al pagamento del compenso revisio

nale, non sono atti riferibili agli organi cui compete la forma

zione e l'esternazione della volontà dell'ente nella materia de

qua, per cui gli stessi non possono essere considerati come atti o

comportamenti idonei ad essere qualificati come riconoscimento

formale o implicito del diritto alla revisione.

Secondo la sentenza delle sezioni unite 19 marzo 1999, n.

165/SU, richiamata nel ricorso, i compiti del direttore dei lavori

attengono in modo esclusivo all'accettazione dei materiali e alla

vigilanza sulla buona e puntuale esecuzione dei lavori in con

formità ai patti contrattuali ed alle prescrizioni tecniche, nonché

alla formulazione di proposte e di relazioni sui temi predetti (art. 3, 13, 14, 21, 22, 62, 63, 65 r.d. 25 maggio 1895 n. 350). In ogni caso, l'enunciazione dell'importo che dovrebbe essere at

tribuito all'appaltatore a titolo di revisione prezzi non costitui

sce riconoscimento di tale diritto, in quanto non esprime in al

cun modo l'esercizio in senso affermativo del potere discrezio

nale dell'amministrazione appaltante in materia.

Come la corte ha ritenuto nella citata decisione, l'atto di rico

noscimento deve provenire dall'organo competente ad emetter

lo, escludendosi (in base alla normativa precedente alla riforma

sulle autonomie locali introdotta con la 1. 8 giugno 1990 n. 142, e cioè gli art. 139 e 140 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148) che sia suf ficiente una deliberazione assunta dal sindaco o anche dalla

giunta comunale in via d'urgenza, ove difetti la ratifica del con

siglio comunale. A maggior ragione non può considerarsi atto

idoneo di riconoscimento il certificato formato da un organo tecnico cui non compete, in nessun modo, la formazione o l'e

sternazione della volontà dell'ente, diretta a modificare un re

golamento contrattuale che — come nel caso di specie —

pre veda l'immodificabilità del corrispettivo.

La giurisprudenza di legittimità richiamata dal controricor

rente nella memoria non appare pertinente, in quanto nella spe cie non si discute dell'inserimento del direttore dei lavori nel

l'organizzazione comunale o dell'esistenza di un rapporto di

Il Foro Italiano — 2003.

servizio, ma soltanto della legittimazione di tale figura ad assu

mere un valido atto di riconoscimento del diritto alla revisione.

Escluso, così, che il comune di Casalvecchio Siculo abbia ri

conosciuto, esplicitamente o implicitamente, il diritto alla revi

sione dell'appaltatore, quest'ultimo deve considerarsi portatore di un interesse legittimo, con conseguente devoluzione della

controversia alla giurisdizione di legittimità del giudice ammi

nistrativo.

L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento

delle altre censure e, in particolare, di quelle svolte nel secondo

mezzo, non potendosi porre una questione di decadenza dal

l'esercizio di un diritto che non è ancora sorto.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata senza rinvio, di

chiarandosi la giurisdizione del giudice amministrativo.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 10 agosto 2001, n. 11043; Pres. Vela, Rei. Evangelista, P.M.

Raimondi (conci, conf.); Mele (Avv. Piano) c. Banca anto

niana popolare veneta (Avv. Pane Poletti, Giaquinto). Re

golamento di competenza avverso Pret. Roma 15 giugno 1999.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Assun

zione obbligatoria — Competenza per territorio — Foro

della dipendenza aziendale — Applicabilità (Cod. proc. civ., art. 409, 413; 1. 2 aprile 1968 n. 482, disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministra

zioni e le aziende private, art. 16).

Nelle controversie aventi ad oggetto la mancata assunzione del

lavoratore avviato obbligatoriamente, ai fini della competen za territoriale trovano applicazione tutti i criteri di collega mento previsti dall'art. 413 c.p.c., compreso quello della di

pendenza aziendale. (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Roma,

in funzione di giudice del lavoro, il sig. Francesco Mele, pre messo che era stato avviato al lavoro, in forza della 1. 2 aprile

(1) Con la decisione in rassegna le sezioni unite compongono il con trasto manifestatosi nella sezione lavoro in ordine all'applicabilità, o

meno, alle controversie relative alla mancata assunzione del lavoratore avviato obbligatoriamente dei criteri di competenza territoriale de) luo

go di insorgenza del rapporto e della dipendenza aziendale. All'esito di un'esaustiva ricognizione del dato giurisprudenziale ri

levante in materia ed in particolare dei due diversi orientamenti, le se zioni unite hanno condiviso il più recente, espresso dalle sentenze 16

maggio 1998, n. 4953 (Foro it., Rep. 1998, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 180), e 25 novembre 1999, n. 13147 (id.. Rep. 2000, voce cit., n. 72), citate in motivazione.

Per il più risalente, ma anche più consistente, orientamento contrario, oltre alle numerose sentenze citate in motivazione, v. anche Cass. 6 febbraio 1990, n. 823, id., 1990,1, 2232.

In estrema sintesi, le sezioni unite hanno motivatamente ritenuto, anche sulla scorta del richiamo al c.d. diritto vivente, che la locuzione «luogo d'insorgenza del rapporto» debba riferirsi al luogo in cui è insorta l'ob

bligazione di costituire il rapporto di lavoro, con la conseguenza che il

primo dei tre fori previsti dal 2° comma dell'art. 413 c.p.c. debba identi ficarsi — in ipotesi di controversia avente ad oggetto il rifiuto di assun zione del lavoratore avviato obbligatoriamente — in relazione alla sede dell'ufficio che ha emesso il provvedimento d'avviamento.

La medesima ratio (volta, in definitiva, a «stabilire un'equazione fra

rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui co stituzione costituisce tuttavia l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie») giustifi ca poi, ad avviso delle sezioni unite, «l'assimilazione, sotto il profilo dell'azienda, o di una sua dipendenza, del luogo di effettivo svolgi mento del rapporto medesimo a quello in cui esso si dovrebbe svolgere, in caso di adempimento dell'obbligo suddetto», con la conseguenza che è competente a conoscere della controversia anche il giudice nella cui circoscrizione ha sede la dipendenza «in correlazione alla quale il men zionato servizio, nella sua competente articolazione locale», ha emesso il provvedimento d'avviamento.

Sulla nozione di dipendenza, v. Cass. 1° marzo 2001, n. 2971, id., 2001,1,1547.

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