sezioni unite civili; sentenza 12 luglio 2002, n. 10165; Pres. Baldassarre, Est. Altieri, P.M.Maccarone (concl. diff.); Comune di Casalvecchio Siculo (Avv. Garufi) c. Crisafulli (Avv.Tommasini). Cassa senza rinvio App. Messina 28 febbraio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2003), pp. 2161/2162-2163/2164Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198061 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 12 luglio 2002, n. 10165; Pres. Baldassarre, Est. Altieri, P.M.
Maccarone (conci, diff.); Comune di Casalvecchio Siculo
(Avv. Garufi) c. Crisafulli (Avv. Tommasini). Cassa senza rinvio App. Messina 28 febbraio 2000.
Opere pubbliche — Appalto — Revisione prezzi — Contro
versie — Giurisdizione (L. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, legge sul contenzioso amministrativo, art. 2, 3; d.leg.c.p.s. 6
dicembre 1947 n. 1501, nuove disposizioni per la revisione
dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, art. 1; 1.11 febbraio 1994 n. 109, legge quadro in materia di lavori
pubblici, art. 26). Opere pubbliche — Appalto — Revisione prezzi — Ricono
scimento — Direttore dei lavori — Esclusione (R.d. 25 maggio 1895 n. 350, regolamento per la direzione, la contabi
lità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle at
tribuzioni del ministero dei lavori pubblici, art. 3, 13, 14, 21, 22, 62, 63, 65; d.leg.c.p.s. 6 dicembre 1947 n. 1501, art. 1, 2; 1. 10 dicembre 1981 n. 741, ulteriori norme per l'accelerazione
delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, art. 17).
Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la contro
versia relativa alla revisione del prezzo di un appalto di ope re pubbliche allorché la pubblica amministrazione non abbia
riconosciuto, né esplicitamente né implicitamente, il diritto
dell'appaltatore alla revisione. (1) Il riconoscimento del diritto dell'appaltatore alla revisione del
prezzo deve provenire dagli organi deliberativi dell'ente poi ché gli atti e i comportamenti di organi tecnici, quale il di
rettore dei lavori, non possono essere intesi come idonei a
determinare un riconoscimento, né formale né implicito, del
diritto alla revisione del prezzo. (2)
Svolgimento del processo. — 1. - Il comune di Casalvecchio
Siculo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal presidente del Tribunale di Messina in data 27 mag
gio 1996, col quale veniva intimato di pagare all'impresa Do
menico Crisafulli la somma di lire 136.777.739 e accessori.
(1-2) La Cassazione, nel decidere un regolamento di giurisdizione relativo alla revisione del prezzo di un appalto di opere pubbliche, ade risce all'orientamento tradizionale della giurisprudenza che assegna al
l'appaltatore una posizione d'interesse legittimo sino a che l'ammini strazione non si sia determinata nel senso di accordare la revisione del
prezzo. Solo a seguito del favorevole esercizio del potere discrezionale di quest'ultima, l'appaltatore si vede, infatti, attribuita dalla giurispru denza una posizione di diritto soggettivo. Alla diversità di posizioni soggettive di cui è titolare l'appaltatore consegue, in assenza di ambiti di giurisdizione esclusiva, il riparto delle giurisdizioni con attribuzione al giudice amministrativo delle controversie inerenti Van della revisio ne e al giudice ordinario di quelle relative al quantum di essa.
In questo senso, v. Cass., sez. un., 6 febbraio 2002, n. 1558, Foro it., Mass., 121, e, per altra parte, id., 2002, I, 925, che assegna al giudice ordinario anche le controversie aventi ad oggetto l'individuazione del termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale; 8 agosto 2001, n. 10962, id.. Rep. 2001, voce Opere pubbliche, n. 711; 21,luglio 2000, n. 512/SU, id., Rep. 2000, voce cit., n. 805; 14 dicembre 1999, n.
897/SU, id., 2000,1, 3255, con nota di richiami. La sentenza in epigrafe si occupa, altresì, della legittimazione del di
rettore dei lavori ad effettuare il valido riconoscimento del diritto del
l'appaltatore alla revisione del prezzo. La soluzione adottata dalla Cassazione conferma l'indirizzo giuris
prudenziale prevalente secondo il quale la volontà dell'amministrazio ne appaltante di accordare la revisione del prezzo può essere manife
stata, oltre che con un provvedimento espresso, con un comportamento concludente esprimente un riconoscimento implicito. Siffatto compor tamento non può, tuttavia, consistere in meri atti interni o meramente
preparatori e propedeutici al riconoscimento provenienti dagli organi tecnici della stazione appaltante.
Per un riscontro, v. Cass., sez. un., 24 aprile 2002, n. 6034, id., 2002,
I, 2390; 19 aprile 2002, n. 5731, id., Mass., 420, in cui si nega attitudi
ne al riconoscimento, fra l'altro, agli atti provenienti da funzionari ad
detti alla contabilità; 20 giugno 2000, n. 454/SU, id., Rep. 2001, voce
cit., n. 714, in cui si esclude la rilevanza dell'enunciazione dell'importo da attribuire a titolo di revisione del prezzo contenuta nella relazione
dell'ingegnere capo; 19 marzo 1999, n. 165/SU, id., Rep. 1999, voce
cit., n. 735, in cui si afferma che non costituisce riconoscimento impli cito l'indicazione, da parte del direttore dei lavori, delle spettanze a ti
tolo di revisione prezzi contenuta nella relazione di accompagnamento del conto finale e nel certificato di ultimazione dei lavori; Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 1997, n. 1137, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 325, che, nel ribadire la natura di mero atto preparatorio della relazione del di
II Foro Italiano — 2003.
L'amministrazione opponente deduceva che, per quanto ri
guardava la fattura n. 4 emessa dalla ditta il 2 marzo 1987, la
stessa si riferiva ad una revisione prezzi che non era stata mai ac
cordata, per cui, sul punto, il giudice ordinario difettava di giuri sdizione; quanto alle altre fatture, le stesse si riferivano ad opere realmente eseguite, ma non autorizzate con apposita delibera.
Il giudice unico del tribunale accoglieva l'opposizione sul
punto del compenso revisionale, dichiarando il difetto di giuris dizione del giudice ordinario.
Avverso la sentenza il Crisafulli proponeva appello, mentre il
comune svolgeva appello incidentale.
Con sentenza 24 gennaio - 28 febbraio 2000 la Corte d'appello
di Messina accoglieva il gravame principale, dichiarando l'esi stenza della giurisdizione ordinaria riguardo alla somma richiesta a titolo di revisione prezzi e, ritenuta la validità del decreto in
giuntivo, condannava il comune al pagamento di tale somma.
Rigettava l'appello incidentale.
Richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo
cui va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui sussista un potere discrezionale della pubblica ammi
nistrazione, laddove, in caso di riconoscimento del diritto alla
revisione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, la corte
di merito riteneva che, nella specie, vi fosse stato un implicito riconoscimento da parte del comune per avere quest'ultimo
provveduto a liquidare la rata di saldo per revisione prezzi por tata in decreto ingiuntivo e una precedente rata relativa al sesto
stato di avanzamento.
La corte d'appello, infine, dichiarava l'infondatezza dell'ec
cezione di prescrizione sollevata dal comune.
Avverso tale sentenza il comune di Casalvecchio Siculo ha
proposto ricorso per cassazione, deducendo, coi primi due moti
vi, violazione delle norme e dei principi in materia di riparto di giurisdizione.
Domenico Crisafulli resiste con controricorso ed ha, altresì,
presentato memoria.
I motivi di ricorso sulla giurisdizione. — 2.1. - Col primo
motivo, denunciando violazione degli art. 1 d.leg.c.p.s. 6 di
cembre 1947 n. 1501, e 17 1. 741/81, in relazione all'art. 360, 1°
comma, nn. 1, 2, 3 e 5, c.p.c., il comune ricorrente sostiene che,
rettore dei lavori nel procedimento per la revisione del prezzo, ne esclude l'immediata impugnabilità in ragione dell'assenza di efficacia lesiva ben potendo l'amministrazione discostarsi dalle conclusioni del suddetto organo tecnico.
In dottrina, sulla figura e sui compiti del direttore dei lavori, organo tecnico attraverso il quale la stazione appaltante esplica i propri poteri doveri di ingerenza e collaborazione nei confronti dell'appaltatore, nonché sui rapporti con il responsabile del procedimento, v. M. Berto
lissi, L'esecuzione del contratto, in R. Villata (a cura di), L'appalto di opere pubbliche, Padova, 2001, 626; A. Cianflone-G. Giovannino
L'appalto di opere pubbliche, Milano, 1999, 313 ss.; M. Agliata, La
direzione dei lavori nel suo aspetto tecnico-amministrativo, in Riv. trim, appalti, 1991, 195.
Va, da ultimo, rammentato che l'istituto della revisione del prezzo dell'appalto di opere pubbliche non è più previsto dalla normativa vi
gente. L'attuale art. 26 1. 11 febbraio 1994 n. 109, modificato dalla 1. 2
giugno 1995 n. 216, ha, infatti, imposto il sistema del «prezzo chiuso» statuendo che, in caso di differenza fra il tasso d'inflazione reale e
quello programmato superiore ai due punti percentuali, l'importo dei lavori ancora da eseguire sia aumentato in misura pari (secondo un fat tore di maggiorazione stabilito annualmente in sede ministeriale) a detta eccedenza.
In giurisprudenza, a proposito della distinzione fra revisione del
prezzo e prezzo chiuso, v. Cass. 13 maggio 1997, n. 4181, Foro it., 1997,1, 2954, con nota di richiami. Secondo tale pronuncia, «mentre la revisione prezzi tende a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra presta zione dell'appaltatore e controprestazione dell'amministrazione, ade
guando il corrispettivo alle variazioni di mercato, qualora superino la
soglia prevista dall'alea contrattuale, il prezzo chiuso risponde al crite rio di un'alea convenzionale e forfetizzata che, mentre assicura al l'amministrazione certezza dei bilanci, cristallizzando il corrispettivo dell'appalto in una cifra fissa e predeterminata, indennizza, anche se
parzialmente, l'appaltatore della svalutazione monetaria intervenuta nel corso del rapporto contrattuale».
In dottrina, v., fra gli altri, M. Bertolissi, L'esecuzione del contratto, cit., 722, per il quale il meccanismo del prezzo chiuso rappresenta «un
maldestro tentativo di indicizzazione dei prezzi»; G. Ulisse, Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici, in A. Barbieri-A. Bucci
G. Ulisse (a cura di), Commentario della nuova normativa dell'appalto di opere pubbliche, Padova, 2001, 122 ss.; G. De Marzo, Disciplina eco nomica dell'esecuzione dei lavori pubblici, in F. Caringella (a cura di), La nuova legge quadro sui lavori pubblici, Milano, 1999, 848 ss.
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PARTE PRIMA
nella specie, non sarebbe intervenuto alcun riconoscimento,
neppure implicito, del diritto alla revisione prezzi. Viene, in proposito, richiamata la sentenza delle sezioni unite
165/SU/99 (Foro it., Rep. 1999, voce Opere pubbliche, n. 735), secondo cui l'indicazione delle spettanze a titolo di revisione
prezzi contenuta nella relazione di accompagnamento del conto
finale e nel certificato di ultimazione dei lavori non può costi
tuire riconoscimento in quanto non proviene dall'organo delibe
rativo dell'ente appaltante, ma dal direttore dei lavori, il quale non ha alcun potere rappresentativo dello stesso ente.
In ogni caso, tale indicazione consisterebbe nella mera enun
ciazione dell'importo che dovrebbe essere attribuito all'appal tatore a titolo di revisione prezzi.
2.2. - Col secondo motivo, denunciando violazione degli art.
2 d.leg.c.p.s. 6 dicembre 1947 n. 1501, e 2969 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 1, 3 e 5, c.p.c., il comune deduce che l'impresa
appaltatrice sarebbe decaduta dal diritto alla revisione prezzi, non avendone fatto espressa domanda ritenendo che fosse suffi
ciente la redazione del certificato ad opera del direttore dei la
vori. Tale decadenza, eccepita dal comune nel giudizio d'ap
pello, sarebbe comunque rilevabile d'ufficio, essendo stabilita a
tutela di interessi pubblici. 2.3. - Nel controricorso si deduce, in via pregiudiziale, l'i
nammissibilità del primo motivo: la censura relativa all'idoneità
della documentazione a provare la sussistenza della giurisdizio ne ordinaria è stata proposta solo in sede di legittimità. Infatti, senza tener conto del primo certificato, col quale era stata rico
nosciuta e liquidata la rata di compenso revisionale, la difesa del
comune si era limitata a rilevare che non esisteva il diritto alla
revisione prezzi, e non alla circostanza che la documentazione
prodotta fosse inidonea a dimostrare la sussistenza del diritto.
Motivi della decisione. — 3. - Deve, innanzitutto, esaminarsi
la questione d'inammissibilità del primo motivo svolta dal con
troricorrente.
La questione è infondata. Premesso che non si è formato un
giudicato —
esplicito o implicito — sulla giurisdizione, la corte
deve rendere una decisione sul punto attraverso un diretto esame
degli atti processuali, anche indipendentemente dalle prospetta zioni delle parti.
Nel merito, la censura del comune ricorrente deve ritenersi
fondata.
Come ha esattamente rilevato la difesa del comune, i certifi
cati del direttore dei lavori, sui quali l'impresa appaltatrice ha
fondato la domanda diretta al pagamento del compenso revisio
nale, non sono atti riferibili agli organi cui compete la forma
zione e l'esternazione della volontà dell'ente nella materia de
qua, per cui gli stessi non possono essere considerati come atti o
comportamenti idonei ad essere qualificati come riconoscimento
formale o implicito del diritto alla revisione.
Secondo la sentenza delle sezioni unite 19 marzo 1999, n.
165/SU, richiamata nel ricorso, i compiti del direttore dei lavori
attengono in modo esclusivo all'accettazione dei materiali e alla
vigilanza sulla buona e puntuale esecuzione dei lavori in con
formità ai patti contrattuali ed alle prescrizioni tecniche, nonché
alla formulazione di proposte e di relazioni sui temi predetti (art. 3, 13, 14, 21, 22, 62, 63, 65 r.d. 25 maggio 1895 n. 350). In ogni caso, l'enunciazione dell'importo che dovrebbe essere at
tribuito all'appaltatore a titolo di revisione prezzi non costitui
sce riconoscimento di tale diritto, in quanto non esprime in al
cun modo l'esercizio in senso affermativo del potere discrezio
nale dell'amministrazione appaltante in materia.
Come la corte ha ritenuto nella citata decisione, l'atto di rico
noscimento deve provenire dall'organo competente ad emetter
lo, escludendosi (in base alla normativa precedente alla riforma
sulle autonomie locali introdotta con la 1. 8 giugno 1990 n. 142, e cioè gli art. 139 e 140 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148) che sia suf ficiente una deliberazione assunta dal sindaco o anche dalla
giunta comunale in via d'urgenza, ove difetti la ratifica del con
siglio comunale. A maggior ragione non può considerarsi atto
idoneo di riconoscimento il certificato formato da un organo tecnico cui non compete, in nessun modo, la formazione o l'e
sternazione della volontà dell'ente, diretta a modificare un re
golamento contrattuale che — come nel caso di specie —
pre veda l'immodificabilità del corrispettivo.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dal controricor
rente nella memoria non appare pertinente, in quanto nella spe cie non si discute dell'inserimento del direttore dei lavori nel
l'organizzazione comunale o dell'esistenza di un rapporto di
Il Foro Italiano — 2003.
servizio, ma soltanto della legittimazione di tale figura ad assu
mere un valido atto di riconoscimento del diritto alla revisione.
Escluso, così, che il comune di Casalvecchio Siculo abbia ri
conosciuto, esplicitamente o implicitamente, il diritto alla revi
sione dell'appaltatore, quest'ultimo deve considerarsi portatore di un interesse legittimo, con conseguente devoluzione della
controversia alla giurisdizione di legittimità del giudice ammi
nistrativo.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento
delle altre censure e, in particolare, di quelle svolte nel secondo
mezzo, non potendosi porre una questione di decadenza dal
l'esercizio di un diritto che non è ancora sorto.
La sentenza deve, pertanto, essere cassata senza rinvio, di
chiarandosi la giurisdizione del giudice amministrativo.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 10 agosto 2001, n. 11043; Pres. Vela, Rei. Evangelista, P.M.
Raimondi (conci, conf.); Mele (Avv. Piano) c. Banca anto
niana popolare veneta (Avv. Pane Poletti, Giaquinto). Re
golamento di competenza avverso Pret. Roma 15 giugno 1999.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Assun
zione obbligatoria — Competenza per territorio — Foro
della dipendenza aziendale — Applicabilità (Cod. proc. civ., art. 409, 413; 1. 2 aprile 1968 n. 482, disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministra
zioni e le aziende private, art. 16).
Nelle controversie aventi ad oggetto la mancata assunzione del
lavoratore avviato obbligatoriamente, ai fini della competen za territoriale trovano applicazione tutti i criteri di collega mento previsti dall'art. 413 c.p.c., compreso quello della di
pendenza aziendale. (1)
Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Roma,
in funzione di giudice del lavoro, il sig. Francesco Mele, pre messo che era stato avviato al lavoro, in forza della 1. 2 aprile
(1) Con la decisione in rassegna le sezioni unite compongono il con trasto manifestatosi nella sezione lavoro in ordine all'applicabilità, o
meno, alle controversie relative alla mancata assunzione del lavoratore avviato obbligatoriamente dei criteri di competenza territoriale de) luo
go di insorgenza del rapporto e della dipendenza aziendale. All'esito di un'esaustiva ricognizione del dato giurisprudenziale ri
levante in materia ed in particolare dei due diversi orientamenti, le se zioni unite hanno condiviso il più recente, espresso dalle sentenze 16
maggio 1998, n. 4953 (Foro it., Rep. 1998, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 180), e 25 novembre 1999, n. 13147 (id.. Rep. 2000, voce cit., n. 72), citate in motivazione.
Per il più risalente, ma anche più consistente, orientamento contrario, oltre alle numerose sentenze citate in motivazione, v. anche Cass. 6 febbraio 1990, n. 823, id., 1990,1, 2232.
In estrema sintesi, le sezioni unite hanno motivatamente ritenuto, anche sulla scorta del richiamo al c.d. diritto vivente, che la locuzione «luogo d'insorgenza del rapporto» debba riferirsi al luogo in cui è insorta l'ob
bligazione di costituire il rapporto di lavoro, con la conseguenza che il
primo dei tre fori previsti dal 2° comma dell'art. 413 c.p.c. debba identi ficarsi — in ipotesi di controversia avente ad oggetto il rifiuto di assun zione del lavoratore avviato obbligatoriamente — in relazione alla sede dell'ufficio che ha emesso il provvedimento d'avviamento.
La medesima ratio (volta, in definitiva, a «stabilire un'equazione fra
rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui co stituzione costituisce tuttavia l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie») giustifi ca poi, ad avviso delle sezioni unite, «l'assimilazione, sotto il profilo dell'azienda, o di una sua dipendenza, del luogo di effettivo svolgi mento del rapporto medesimo a quello in cui esso si dovrebbe svolgere, in caso di adempimento dell'obbligo suddetto», con la conseguenza che è competente a conoscere della controversia anche il giudice nella cui circoscrizione ha sede la dipendenza «in correlazione alla quale il men zionato servizio, nella sua competente articolazione locale», ha emesso il provvedimento d'avviamento.
Sulla nozione di dipendenza, v. Cass. 1° marzo 2001, n. 2971, id., 2001,1,1547.
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