Sezioni unite civili; sentenza 13 maggio 1963, n. 1178; Pres. Torrente P., Est. Bianchid'Espinosa, P. M. Pepe (concl. conf.); Governo degli Stati Uniti di America (Avv. Gelati) c. Soc.I.r.s.a. (Avv. Bassano)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1405/1406-1407/1408Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152338 .
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1405 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1406
dal debitore in danno delle ragioni del oreditore. A1 riesame
intrinseco di tale problema sussiste, come giä accennato,
preclusiono, ed quindi, appena necessario ricordare che
l'opinione predetta appare, comunque, conforme alia dot
trina piu autorevole e alia giurisprudenza prevalente (cfr. le sentenze di questa Suprema. corte 20 luglio 1942, n. 2087, Foro it., 1943, I, 328, e 8 luglio 1941, n. 2056, id., 1942, I,
169), ehe trovano testuale riscontro, per un caso partico
lare, in uno specifico testo legislativo (v. l'art. 2394, ultimo
comma, cod. civ. riguardante I'impugnazioiie, da parte dei
creditori sociali, della transazione tra societa e ammini
stratori, in ordine alle responsabilitä di questi ultimi). Vano e affermare che sarebbe contrario alia natura
del contratto di transazione, e alla impugnabilitä del me
desimo per lesione, procedere, ai fini dell'azione revo
catoria, ad un accertamento quantitative, analitico ed
obiettivo del valore dei singoli diritti che con la transa
zione sono stati dalla parte reciprocamente abbandonati.
II divieto d'impugnazione della transazione per causa di
lesione, saneito dall'art. 1970 cod. civ., si riferisce alle parti
transigenti e non ai creditori di esse, che sono rimasti estra
nei all'atto. E la circostanza che, dato il tipo dell'atto dispo
sitivo, sia certamente piu difficile valutare tutti gli elementi
che hanno indotto le parti a transigere, ai fini di stabilire
se la rinuncia fatta da una di esse ad alcune delle sue pretese sia o meno non proporzionata a quella fatta dall'altra
parte, e pur sempre superabile, caso per caso, dal prudente
apprezzamento del giudice di merito, e cioö dall'accerta
mento giadiziale ex post di quella che era la reale situazione
giuridica precedente alia transazione, e, quindi, della prova che dalla transazione & derivato un ragolamento non con
forme a tale realtä, vale a dire pregiudizievole per il cre
ditore. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili; sentenza 13 maggio 1963, n. 1178; Pres. Tokrente P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M.
Pepe (concl. conf.) ; Governo degli Stati Uniti di
America (Aw. Gelati) c. Soe. I.r.s.a. (Aw. Bassano).
(Begolamento di giurisdizione)
Competenza e fjiurisdizione in materia civile — Ac
cantonamcnti (lei militari amerieani in Tombolo — Contratto <li appalto <li foynature stipulato dal Governo U.S.A. con impresa italiana —- Giu
risdizione del giudice italiano (Cod. civ., art. 1655 ; cod. proc. civ., art. 2).
Iiientra nella giurisdizione del magistrato italiano la contro
versia, derivante dal contratto di appalto di fognatura
stipulato dal Governo U.S.A. eon impresa italiana per gli accantonamenti dei militari amerieani in Tombolo. (1)
(1) Nel senso ehe lo svolgimento in Italia da parte di enti stranieri di a11 iVita iure ■privatorum comporti la soggez'one
degli stessi alia giurisdizione del giudice italiano, cons. Trib. Roma 10 luglio 1961, Foro it., Rep. 1962, voce Competenza civ., n. 28 ; Cass. 29 aprile 1961, n. 1001, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 37-39 ; Cass. 8 maggio 1959, n. 1348, id., Rep. 1959, voce
cit., n. 34 ; Trib. Roma 16 luglio 1959, ibid., n. 35 e 4 settembre
1958, ibid., n. 36 ; Cass. 13 marzo 1957, n. 841, id., 1957, I, 1795 ; 8 giugno 1957, n. 2144, ibid., 1965 (con riferimento al
l'ipotesi di provvedimenti amministrativi di blocco e avocazione
di azioni sociali di sudditi - ex nemici); 17 ottobre 1956, n. 3679,
ibid., 241 (con riferimento ai provvedimenti di nazionalizza
zione di istituti di credito) ; in dottrina M. Miele, Immunita
giurisdizionale degli Stali, voce del Novissimo digesto it., 1962,
VIII, pag. 199 ; Gitjuano, La giurisdizione civile italiana e lo
straniero, 1961. Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro con Stati
adrenti alia N.a.t.o., v., nel senso che, ricorrendo certe condi
zioni, la giurisdizione spetti al giudice italiano, Cass. 28 ottobre
La Corte, ecc. — Quantunque, in un primo motivo del
ricorso, il Governo americano sembri voler dubitare della
esattezza del principio fissato dal Tribunale di Livorno, circa i limiti deH'immunitä dello Stato straniero dalla giu risdizione italiana (si afferma, infatti, ehe «il Tribunale
ba negato l'esistenza di una norma internazionale vinco
lante per l'ordine interno, cbe sancisca il principio immu
nitario », e cbe la decisione in proposito non convince, onde s'intende riproporre la questione alia Corte suprema) su questo punto la censura, genericamente formulata o
senza alcuna indicazione di motivi, non puõ neancbe essere
presa in esame. Del resto, immediatamente dopo, lo stesso
ricorrente dicbiara di «accettare l'indirizzo dominante
della giurisprudenza cbe ritiene la immunita giurisdizionale dello Stato estero in relazione agli atti di diritto pubblico e non ancbe a quelli di diritto privato » ; onde da tale prin
cipio, indubbiamente esatto, occorre partire, per decidere
la questione di giurisdizione sottoposta all'esame di queste Sezioni unite.
II primo punto della controversia consiste nello stabilire
(nel qtiadro del suddetto principio ebe, si ripete, ba trovato
costante applicazione nella giurisprudenza di questa Corte) se il rapporto giuridico posto in essere dal Governo ameri
ricano con la Ditta Carando, in Italia, rientri fra gli atti
eompiuti da quel G-overno iure imperii (e le relative con
troversie siano perciõ sottratte alia, giurisdizione dei tri
bunali italiani), oppure sia un atto svolto nella sfera del di
ritto privato. II ricorrente sostiene : a) cbe il contratto
stipulate il 31 maggio 1952 rientra nell'attivitä militare
degli U.S.A. (quale membro della N.a.t.o.) e riveste per ciõ
carattere squisitamente pubblicistico, percbfe nel conclu
derlo il G-overno americano intese valersi dei propri poteri
sovrani; 6) cbe, in ogni caso, esso contratto non õ un sem
plice contratto d'appalto alia stregua del diritto italiano,
ma, per i particolari caratteri cbe riveste, dimostra cbe lo
Stato contraente voile porsi in una situazione di suprema
zia, valendosi dei suoi poteri d'imperio. Nessuna delle due censure e fondata ; la sentenza del
Tribunale di Livorno confutõ esattamente l'una e l'altra
proposizione, gia sottoposta al suo esame. Non e dubbio
cbe (come sostiene il Governo ricorrente, e come ba costan
temente riconosciuto questa Corte suprema, da ultimo con
la sentenza 28 ottobre 1959, n. 3160, Foro it., Rep. 1959, voce CJompetenza civ., nn. 40-42) 1'attivitä svolta dalla
base nordamericana di Livorno rientra nelle previsioni del
trattato N.a.t.o., ratificato con la legge 1 agosto 1949 n. 465 ; come tale, essa deve considerarsi attivitä di diritto pubblico, sottratta alia ingerenza della sovranitä dei singoli Stati, tra i quali lo Stato italiano, anche nella loro funzione giu
risdizionale, sempre perõ ebe la N.a.t.o. medesima eserciti
una attivitä di diritto pubblico riflettente la sua organiz
zazione, o concluda rapporti costituiti in funzione della sua
sovranitä. Non puõ perõ sostenersi, come fa il ricorrente
medesimo, cbe, poicbe l'attivita militare e attivitä squisi tamente pubblicistica, in cui lo Stato ospite esercita la sua
sovranitä, qualsiasi atto lo Stato stesso compia in rela
zione al funzionamento deH'organismo militare soggior nante in Italia, debba considerarsi (ai fini delFimmunitä
giurisdizionale) quale atto compiuto iure imperii. Questa tesi (ebe, se esatta, sopprimerebbe in pratica qualsiasi dif
ferenza tra atti posti in essere con l'esercizio del potere di
sovranitä, e attivitä negoziale di diritto privato, per i Go
1959, n. 3160, Foro it., Rep. 1959, voce cit., nn. 40-42, annotata criticamente da Cassoni, Sw di un recente caso di pretesa esen
zione dello Stato straniero dalla giurisdizione, in Riv. dir. internaz.,
1960, 529 ; adde nello stesso senso Ettini, Le controversie di lavoro
con le forze armate straniere e la giurisdizione nazionale, in
Riv. dir. lav., 1960, I, 139. Nel senso della esenzione dalla giu risdizione italiana, App. Napoli 22 luglio 1959, Foro it., Rep.
1959, voce cit., nn. 37-39 ; annotata da Napoletano D., L'im
munitä giurisdizionale nelle controversie relative a rapporti di
lavoro con Stati esteri o con organizzazioni internazionali, in
Temi nap., 1959, I, 607 e Trib. Napoli 13 febbraio 1959, Foro it.,
1960, I, 177, annotata adesivamente da Bartolomei, La N.a.t.o.
e Vimmunitä giurisdizionale.
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1407 PARTE PRIMA 1408
verni stranieri aderouti alla N.a.t.o.) non puõ essere accolta ; soltanto l'attivita interna di organizzazione degli uffioi
militari, avendo un nesso immediato e diretto con l'esple tamento dei compiti propri dell'organizzazione del Patto
atlantico, deve ritenersi attivitä pubblicistica, come tale
sottratta alla giurisdizione dei tribunali italiani, non i
eontratti stipulati con i privati, e ehe abbiano per oggetto
(come quello che viene in discussione nella presente con
troversia) veri e propri rapporti contrattuali, con citta
dini italiani da cui esuli ogni idea di sovranitä. Come altra
volta, in fattispecie analoga, queste Sezioni unite hanno
giä, ritenuto (sentenza 14 giugno 1954, n. 1996, id., 1955,
I, 515) in tal caso l'ente di diritto internazionale, anche
per procacciarsi i mezzi per l'attuazione dei suoi fini isti
tuzionali, puõ ricorrere ai rapporti di diritto privato, non
avvalendosi della sua posizione di supremazia, ed accet
tando implicitamente di sottostare alle norme del diritto
privato italiano, che regolano i negozi in question©. Nella specie, poi, come esattamente ha ritenuto il Tri
bunale di Livorno, il contratto stipulato fra Governo ame
ricano e Ditta Carando, per la costruzione delle fognature che dovevano servire agli accantonamenti delle truppe dislocate in Tombolo, deve essere definito (e la qualifica zione giuridica del rapporto non puõ avvenire se non se
condo la legge italiana) quale un contratto di appalto di
opere pubbliche, negozio che, come h costantemente ricono
sciuto (e come del resto lo stesso Governo ricorrente non
contesta), ha natura di negozio di diritto privato. II ricorrente perõ sostiene che, nella specie, il particolare
contratto stipulato fra le parti non dovrebbe essere defi
nito come un ordinario contratto di appalto di opere pub bliche ; e ciõ perche le speciali clausole convenute attri
buiscono aH'Amministrazione militare americana tali po teri di supremazia, da far si che la disciplina del rapporto si discosti assolutamente dagli schemi dell'appalto di opere
pubbliche, e rientri invece nei negozi di diritto pubblico. Anche questa tesi non e fondata. In realtä anche nel
contratto di appalto di opere pubbliche con la pubblica Am
ministrazione, qual'õ regolato dal diritto italiano, PAmmini
strazione si riserva una posizione prominente e direttiva, cosi come ha fatto il Comando militare americano nel con
tratto de quo ; ma con questo non viene alterata la corrispet tivitä delle prestazioni, ne viene mutata la funzione (e cioe la causa, in senso giuridico) del negozio, che e quella di eonseguire un opus, in conformity dei piu sani criteri di economia. Funzione, perciõ, essenzialmente privatistica, anche se l'opera appaltata (cosi come del resto in ogni altro
appalto di opere pubbliche) sia destinata a servire, mediata
mente, al raggiungimento di fini di pubblico interesse. Si deve pertanto concludere che, essendo stato il contratto
concluso nell'espletamento di attivitä, privatistiche, l'Am ministrazione militare americana non puõ invocare a proprio favore l'immunita della giurisdizione italiana, limitata ai
rapporti posti in essere iure imperii. No ha fondamento la tesi subordinata del Governo ri
corrente, che quella stessa immunitä invoca, richiamandosi alia clausola 6a del contratto sopra riassunta, e secondo la
quale le controversie fra le parti sarebbero state risolte dal Comandante americano (con facoltä di ricorrere, per le con
troversie di maggiore valore al Ministro dell'esercito degli U.S.A.); in proposito, la tesi accolta dal Tribunale (secondo eui la controversia sorta fra le parti non sarebbe una di
vergenza sorta «durante l'esecuzione del contratto», e
sfuggirebbe perciõ alla previsione della clausola in esame), non sembra esatta. La Societä attrice, infatti, aveva chiesto in citazione una certa somma, quale compenso per lavori
eseguiti, pi ü. rilevanti di quelli previsti in capitolato, ed
altre somme, per correzione di asseriti errori materiali
commessi nella liquidazione ; ed e facile constatare che per lo meno la seconda delle richieste concerne una controversia attinente proprio all'esecuzione del contratto. D'altra parte, la dizione del contratto medesimo, « questione e divergenze sorte fra le parti durante l'esecuzione del contratto », non
puõ essere interpretata nel senso ristretto di escludere le con
troversie che, esclusivamente da un punto di vista meramente
cronologico, siano insorte successivamente alia esecuzione
dei lavori appaltati, ma deve intendersi nel senso clie si
estenda a tutte le controversie che dall'esecuzione dei la vori siano state provocate, e che comunque concernano
(come indubbiamente l'attuale controversia, ariche per la
domanda riferentesi ai lavori che si assumono piii rilevanti di quelli previsti nel capitolato) l'interpretazione delle clausole contrattuali. Ma, ciõ ammesso, non ne consegue per questo clie quella clausola possa ritenersi efficace ed
operante nel nostro diritto, e che perciõ il Governo americano
possa invocare 1'immunity dalla giurisdizione dei tribunali
italiani. Il Tribunale, sia pure sommariamente, ha infatti ritenuto che l'art. 6 del capitolato avrebbe devoluto ai tre organi, militari ed amministrativi americani, una com
petenza arbitrale (deducendo perciõ la nullita della clausola medesima ex art. 2 cod. proc. civ. ); ma, in realtä., quella clausola pone in essere una vera e propria rinuncia ad adire
gli organi giurisdizionali, affidando la risoluzione delle con
troversie ad una delle parti (gli organi delFAmministrazione militare americana). Non h ehi non veda come questa ri
nuncia incida sui principi fondamentali del nostro ordine
pubblico, assai piu gravemente della deroga convenzionale alia giurisdizione italiana in favore di arbitri che pronun ciano all'estero, che pure õ vietata espressamente dal ci tato art. 2, perchõ tende ad identificare il giudice con una delle parti; e che perciõ essa debba ritenersi senza dubbio radicalmente nulla.
Va perciõ dichiarata la competenza giurisdizionale del
Pautorit;\ giudiziaria italiana a conoscere della controversia de qua.
Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione unite civili; sentenza 6 maggio 1963, n. 1107; Pres. Torrente P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Criscuoli (concl. conf.); Ministero lavori pubblici c.
Kegione autonoma della Yalle d'Aosta (Aw. Colonna) e Soe. Birra Aosta R. Vincent e C.
(Gonferma Trib. sup. acque 20 luglio 1960)
Corte costituzionale — Acquc gratuitamente conccssc alia Regione delta Vallc d'Aosta— Conflitto costitu zionale di attribuzionc fra lo Stato c la Regione —
Insussistenza (Costituzione della Repubblica, art. 134 ; Statuto speciale della Valle d'Aosta, art. 7).
Vallc d'Aosta — Acquc gratuitamente concessc alia
Rcgione — Rinnovazione a favore dei precedenti titolari — Inammissibilita (Statuto speciale per la Valle d'Aosta, art. 7 ; d. 1. 7 settembre 1945 n. 546, agevo lazioni di ordine eoonomico e tributario a favore della
Valle d'Aosta, art. 1).
La controversia, nella quale la Jtegione della Valle d'Aosta contesta alio Stato il potere di dare ad altri in concessione
acque pubbliche rimaste nel demanio statale e date in concessione gratuita alia Eegione medesima per 99 anni a norma dell'art. 7 dello Statuto regionale, non da luogo a
conflitto d'attribuzione di ordine costituzionale. (1) ho Stato non puö procedere alia rinnovazione, a precedenti
titolari di concessioni di acque pubbliche, nelle quali la Ee
gione della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto
speciale, b subentrata gratuitamente per 99 anni. (2)
(1) Conf. Cass. 6 novembre 1958, n. 3619, Foro it., 1959, I, 983 (eitata nel testo della presente), con nota di richiami.
Per qualche riferimento, v., in tema di conflitto costituzionale d'attribuzione tra Stato e Regione valdostana, Cass. 14 dicern bre 1962, n. 3366, retro, 1049, con nota di ricbiamti.
(2) La sentenza del Trib. sup. acque 20 luglio 1960, n. 28, ora confermata, 6 riassunta in Foro it., Eep. 1960, voce Acque, n. 71, e annotata da N. Corsaro in Acque, bonif. costruz., 1960,390.
Per altri riferimenti, v. Trib. sup. acque 31 dicembre 1956, n. 27, Foro it., 1957, I, 270, con nota di richiami.
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