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Sezioni unite civili; sentenza 13 maggio 1963, n. 1178; Pres. Torrente P., Est. Bianchi d'Espinosa,...

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Sezioni unite civili; sentenza 13 maggio 1963, n. 1178; Pres. Torrente P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Pepe (concl. conf.); Governo degli Stati Uniti di America (Avv. Gelati) c. Soc. I.r.s.a. (Avv. Bassano) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1405/1406-1407/1408 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152338 . Accessed: 25/06/2014 10:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.96 on Wed, 25 Jun 2014 10:58:32 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezioni unite civili; sentenza 13 maggio 1963, n. 1178; Pres. Torrente P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Pepe (concl. conf.); Governo degli Stati Uniti di America (Avv. Gelati) c.

Sezioni unite civili; sentenza 13 maggio 1963, n. 1178; Pres. Torrente P., Est. Bianchid'Espinosa, P. M. Pepe (concl. conf.); Governo degli Stati Uniti di America (Avv. Gelati) c. Soc.I.r.s.a. (Avv. Bassano)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1405/1406-1407/1408Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152338 .

Accessed: 25/06/2014 10:58

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1405 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1406

dal debitore in danno delle ragioni del oreditore. A1 riesame

intrinseco di tale problema sussiste, come giä accennato,

preclusiono, ed quindi, appena necessario ricordare che

l'opinione predetta appare, comunque, conforme alia dot

trina piu autorevole e alia giurisprudenza prevalente (cfr. le sentenze di questa Suprema. corte 20 luglio 1942, n. 2087, Foro it., 1943, I, 328, e 8 luglio 1941, n. 2056, id., 1942, I,

169), ehe trovano testuale riscontro, per un caso partico

lare, in uno specifico testo legislativo (v. l'art. 2394, ultimo

comma, cod. civ. riguardante I'impugnazioiie, da parte dei

creditori sociali, della transazione tra societa e ammini

stratori, in ordine alle responsabilitä di questi ultimi). Vano e affermare che sarebbe contrario alia natura

del contratto di transazione, e alla impugnabilitä del me

desimo per lesione, procedere, ai fini dell'azione revo

catoria, ad un accertamento quantitative, analitico ed

obiettivo del valore dei singoli diritti che con la transa

zione sono stati dalla parte reciprocamente abbandonati.

II divieto d'impugnazione della transazione per causa di

lesione, saneito dall'art. 1970 cod. civ., si riferisce alle parti

transigenti e non ai creditori di esse, che sono rimasti estra

nei all'atto. E la circostanza che, dato il tipo dell'atto dispo

sitivo, sia certamente piu difficile valutare tutti gli elementi

che hanno indotto le parti a transigere, ai fini di stabilire

se la rinuncia fatta da una di esse ad alcune delle sue pretese sia o meno non proporzionata a quella fatta dall'altra

parte, e pur sempre superabile, caso per caso, dal prudente

apprezzamento del giudice di merito, e cioö dall'accerta

mento giadiziale ex post di quella che era la reale situazione

giuridica precedente alia transazione, e, quindi, della prova che dalla transazione & derivato un ragolamento non con

forme a tale realtä, vale a dire pregiudizievole per il cre

ditore. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 13 maggio 1963, n. 1178; Pres. Tokrente P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M.

Pepe (concl. conf.) ; Governo degli Stati Uniti di

America (Aw. Gelati) c. Soe. I.r.s.a. (Aw. Bassano).

(Begolamento di giurisdizione)

Competenza e fjiurisdizione in materia civile — Ac

cantonamcnti (lei militari amerieani in Tombolo — Contratto <li appalto <li foynature stipulato dal Governo U.S.A. con impresa italiana —- Giu

risdizione del giudice italiano (Cod. civ., art. 1655 ; cod. proc. civ., art. 2).

Iiientra nella giurisdizione del magistrato italiano la contro

versia, derivante dal contratto di appalto di fognatura

stipulato dal Governo U.S.A. eon impresa italiana per gli accantonamenti dei militari amerieani in Tombolo. (1)

(1) Nel senso ehe lo svolgimento in Italia da parte di enti stranieri di a11 iVita iure ■privatorum comporti la soggez'one

degli stessi alia giurisdizione del giudice italiano, cons. Trib. Roma 10 luglio 1961, Foro it., Rep. 1962, voce Competenza civ., n. 28 ; Cass. 29 aprile 1961, n. 1001, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 37-39 ; Cass. 8 maggio 1959, n. 1348, id., Rep. 1959, voce

cit., n. 34 ; Trib. Roma 16 luglio 1959, ibid., n. 35 e 4 settembre

1958, ibid., n. 36 ; Cass. 13 marzo 1957, n. 841, id., 1957, I, 1795 ; 8 giugno 1957, n. 2144, ibid., 1965 (con riferimento al

l'ipotesi di provvedimenti amministrativi di blocco e avocazione

di azioni sociali di sudditi - ex nemici); 17 ottobre 1956, n. 3679,

ibid., 241 (con riferimento ai provvedimenti di nazionalizza

zione di istituti di credito) ; in dottrina M. Miele, Immunita

giurisdizionale degli Stali, voce del Novissimo digesto it., 1962,

VIII, pag. 199 ; Gitjuano, La giurisdizione civile italiana e lo

straniero, 1961. Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro con Stati

adrenti alia N.a.t.o., v., nel senso che, ricorrendo certe condi

zioni, la giurisdizione spetti al giudice italiano, Cass. 28 ottobre

La Corte, ecc. — Quantunque, in un primo motivo del

ricorso, il Governo americano sembri voler dubitare della

esattezza del principio fissato dal Tribunale di Livorno, circa i limiti deH'immunitä dello Stato straniero dalla giu risdizione italiana (si afferma, infatti, ehe «il Tribunale

ba negato l'esistenza di una norma internazionale vinco

lante per l'ordine interno, cbe sancisca il principio immu

nitario », e cbe la decisione in proposito non convince, onde s'intende riproporre la questione alia Corte suprema) su questo punto la censura, genericamente formulata o

senza alcuna indicazione di motivi, non puõ neancbe essere

presa in esame. Del resto, immediatamente dopo, lo stesso

ricorrente dicbiara di «accettare l'indirizzo dominante

della giurisprudenza cbe ritiene la immunita giurisdizionale dello Stato estero in relazione agli atti di diritto pubblico e non ancbe a quelli di diritto privato » ; onde da tale prin

cipio, indubbiamente esatto, occorre partire, per decidere

la questione di giurisdizione sottoposta all'esame di queste Sezioni unite.

II primo punto della controversia consiste nello stabilire

(nel qtiadro del suddetto principio ebe, si ripete, ba trovato

costante applicazione nella giurisprudenza di questa Corte) se il rapporto giuridico posto in essere dal Governo ameri

ricano con la Ditta Carando, in Italia, rientri fra gli atti

eompiuti da quel G-overno iure imperii (e le relative con

troversie siano perciõ sottratte alia, giurisdizione dei tri

bunali italiani), oppure sia un atto svolto nella sfera del di

ritto privato. II ricorrente sostiene : a) cbe il contratto

stipulate il 31 maggio 1952 rientra nell'attivitä militare

degli U.S.A. (quale membro della N.a.t.o.) e riveste per ciõ

carattere squisitamente pubblicistico, percbfe nel conclu

derlo il G-overno americano intese valersi dei propri poteri

sovrani; 6) cbe, in ogni caso, esso contratto non õ un sem

plice contratto d'appalto alia stregua del diritto italiano,

ma, per i particolari caratteri cbe riveste, dimostra cbe lo

Stato contraente voile porsi in una situazione di suprema

zia, valendosi dei suoi poteri d'imperio. Nessuna delle due censure e fondata ; la sentenza del

Tribunale di Livorno confutõ esattamente l'una e l'altra

proposizione, gia sottoposta al suo esame. Non e dubbio

cbe (come sostiene il Governo ricorrente, e come ba costan

temente riconosciuto questa Corte suprema, da ultimo con

la sentenza 28 ottobre 1959, n. 3160, Foro it., Rep. 1959, voce CJompetenza civ., nn. 40-42) 1'attivitä svolta dalla

base nordamericana di Livorno rientra nelle previsioni del

trattato N.a.t.o., ratificato con la legge 1 agosto 1949 n. 465 ; come tale, essa deve considerarsi attivitä di diritto pubblico, sottratta alia ingerenza della sovranitä dei singoli Stati, tra i quali lo Stato italiano, anche nella loro funzione giu

risdizionale, sempre perõ ebe la N.a.t.o. medesima eserciti

una attivitä di diritto pubblico riflettente la sua organiz

zazione, o concluda rapporti costituiti in funzione della sua

sovranitä. Non puõ perõ sostenersi, come fa il ricorrente

medesimo, cbe, poicbe l'attivita militare e attivitä squisi tamente pubblicistica, in cui lo Stato ospite esercita la sua

sovranitä, qualsiasi atto lo Stato stesso compia in rela

zione al funzionamento deH'organismo militare soggior nante in Italia, debba considerarsi (ai fini delFimmunitä

giurisdizionale) quale atto compiuto iure imperii. Questa tesi (ebe, se esatta, sopprimerebbe in pratica qualsiasi dif

ferenza tra atti posti in essere con l'esercizio del potere di

sovranitä, e attivitä negoziale di diritto privato, per i Go

1959, n. 3160, Foro it., Rep. 1959, voce cit., nn. 40-42, annotata criticamente da Cassoni, Sw di un recente caso di pretesa esen

zione dello Stato straniero dalla giurisdizione, in Riv. dir. internaz.,

1960, 529 ; adde nello stesso senso Ettini, Le controversie di lavoro

con le forze armate straniere e la giurisdizione nazionale, in

Riv. dir. lav., 1960, I, 139. Nel senso della esenzione dalla giu risdizione italiana, App. Napoli 22 luglio 1959, Foro it., Rep.

1959, voce cit., nn. 37-39 ; annotata da Napoletano D., L'im

munitä giurisdizionale nelle controversie relative a rapporti di

lavoro con Stati esteri o con organizzazioni internazionali, in

Temi nap., 1959, I, 607 e Trib. Napoli 13 febbraio 1959, Foro it.,

1960, I, 177, annotata adesivamente da Bartolomei, La N.a.t.o.

e Vimmunitä giurisdizionale.

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1407 PARTE PRIMA 1408

verni stranieri aderouti alla N.a.t.o.) non puõ essere accolta ; soltanto l'attivita interna di organizzazione degli uffioi

militari, avendo un nesso immediato e diretto con l'esple tamento dei compiti propri dell'organizzazione del Patto

atlantico, deve ritenersi attivitä pubblicistica, come tale

sottratta alla giurisdizione dei tribunali italiani, non i

eontratti stipulati con i privati, e ehe abbiano per oggetto

(come quello che viene in discussione nella presente con

troversia) veri e propri rapporti contrattuali, con citta

dini italiani da cui esuli ogni idea di sovranitä. Come altra

volta, in fattispecie analoga, queste Sezioni unite hanno

giä, ritenuto (sentenza 14 giugno 1954, n. 1996, id., 1955,

I, 515) in tal caso l'ente di diritto internazionale, anche

per procacciarsi i mezzi per l'attuazione dei suoi fini isti

tuzionali, puõ ricorrere ai rapporti di diritto privato, non

avvalendosi della sua posizione di supremazia, ed accet

tando implicitamente di sottostare alle norme del diritto

privato italiano, che regolano i negozi in question©. Nella specie, poi, come esattamente ha ritenuto il Tri

bunale di Livorno, il contratto stipulato fra Governo ame

ricano e Ditta Carando, per la costruzione delle fognature che dovevano servire agli accantonamenti delle truppe dislocate in Tombolo, deve essere definito (e la qualifica zione giuridica del rapporto non puõ avvenire se non se

condo la legge italiana) quale un contratto di appalto di

opere pubbliche, negozio che, come h costantemente ricono

sciuto (e come del resto lo stesso Governo ricorrente non

contesta), ha natura di negozio di diritto privato. II ricorrente perõ sostiene che, nella specie, il particolare

contratto stipulato fra le parti non dovrebbe essere defi

nito come un ordinario contratto di appalto di opere pub bliche ; e ciõ perche le speciali clausole convenute attri

buiscono aH'Amministrazione militare americana tali po teri di supremazia, da far si che la disciplina del rapporto si discosti assolutamente dagli schemi dell'appalto di opere

pubbliche, e rientri invece nei negozi di diritto pubblico. Anche questa tesi non e fondata. In realtä anche nel

contratto di appalto di opere pubbliche con la pubblica Am

ministrazione, qual'õ regolato dal diritto italiano, PAmmini

strazione si riserva una posizione prominente e direttiva, cosi come ha fatto il Comando militare americano nel con

tratto de quo ; ma con questo non viene alterata la corrispet tivitä delle prestazioni, ne viene mutata la funzione (e cioe la causa, in senso giuridico) del negozio, che e quella di eonseguire un opus, in conformity dei piu sani criteri di economia. Funzione, perciõ, essenzialmente privatistica, anche se l'opera appaltata (cosi come del resto in ogni altro

appalto di opere pubbliche) sia destinata a servire, mediata

mente, al raggiungimento di fini di pubblico interesse. Si deve pertanto concludere che, essendo stato il contratto

concluso nell'espletamento di attivitä, privatistiche, l'Am ministrazione militare americana non puõ invocare a proprio favore l'immunita della giurisdizione italiana, limitata ai

rapporti posti in essere iure imperii. No ha fondamento la tesi subordinata del Governo ri

corrente, che quella stessa immunitä invoca, richiamandosi alia clausola 6a del contratto sopra riassunta, e secondo la

quale le controversie fra le parti sarebbero state risolte dal Comandante americano (con facoltä di ricorrere, per le con

troversie di maggiore valore al Ministro dell'esercito degli U.S.A.); in proposito, la tesi accolta dal Tribunale (secondo eui la controversia sorta fra le parti non sarebbe una di

vergenza sorta «durante l'esecuzione del contratto», e

sfuggirebbe perciõ alla previsione della clausola in esame), non sembra esatta. La Societä attrice, infatti, aveva chiesto in citazione una certa somma, quale compenso per lavori

eseguiti, pi ü. rilevanti di quelli previsti in capitolato, ed

altre somme, per correzione di asseriti errori materiali

commessi nella liquidazione ; ed e facile constatare che per lo meno la seconda delle richieste concerne una controversia attinente proprio all'esecuzione del contratto. D'altra parte, la dizione del contratto medesimo, « questione e divergenze sorte fra le parti durante l'esecuzione del contratto », non

puõ essere interpretata nel senso ristretto di escludere le con

troversie che, esclusivamente da un punto di vista meramente

cronologico, siano insorte successivamente alia esecuzione

dei lavori appaltati, ma deve intendersi nel senso clie si

estenda a tutte le controversie che dall'esecuzione dei la vori siano state provocate, e che comunque concernano

(come indubbiamente l'attuale controversia, ariche per la

domanda riferentesi ai lavori che si assumono piii rilevanti di quelli previsti nel capitolato) l'interpretazione delle clausole contrattuali. Ma, ciõ ammesso, non ne consegue per questo clie quella clausola possa ritenersi efficace ed

operante nel nostro diritto, e che perciõ il Governo americano

possa invocare 1'immunity dalla giurisdizione dei tribunali

italiani. Il Tribunale, sia pure sommariamente, ha infatti ritenuto che l'art. 6 del capitolato avrebbe devoluto ai tre organi, militari ed amministrativi americani, una com

petenza arbitrale (deducendo perciõ la nullita della clausola medesima ex art. 2 cod. proc. civ. ); ma, in realtä., quella clausola pone in essere una vera e propria rinuncia ad adire

gli organi giurisdizionali, affidando la risoluzione delle con

troversie ad una delle parti (gli organi delFAmministrazione militare americana). Non h ehi non veda come questa ri

nuncia incida sui principi fondamentali del nostro ordine

pubblico, assai piu gravemente della deroga convenzionale alia giurisdizione italiana in favore di arbitri che pronun ciano all'estero, che pure õ vietata espressamente dal ci tato art. 2, perchõ tende ad identificare il giudice con una delle parti; e che perciõ essa debba ritenersi senza dubbio radicalmente nulla.

Va perciõ dichiarata la competenza giurisdizionale del

Pautorit;\ giudiziaria italiana a conoscere della controversia de qua.

Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione unite civili; sentenza 6 maggio 1963, n. 1107; Pres. Torrente P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Criscuoli (concl. conf.); Ministero lavori pubblici c.

Kegione autonoma della Yalle d'Aosta (Aw. Colonna) e Soe. Birra Aosta R. Vincent e C.

(Gonferma Trib. sup. acque 20 luglio 1960)

Corte costituzionale — Acquc gratuitamente conccssc alia Regione delta Vallc d'Aosta— Conflitto costitu zionale di attribuzionc fra lo Stato c la Regione —

Insussistenza (Costituzione della Repubblica, art. 134 ; Statuto speciale della Valle d'Aosta, art. 7).

Vallc d'Aosta — Acquc gratuitamente concessc alia

Rcgione — Rinnovazione a favore dei precedenti titolari — Inammissibilita (Statuto speciale per la Valle d'Aosta, art. 7 ; d. 1. 7 settembre 1945 n. 546, agevo lazioni di ordine eoonomico e tributario a favore della

Valle d'Aosta, art. 1).

La controversia, nella quale la Jtegione della Valle d'Aosta contesta alio Stato il potere di dare ad altri in concessione

acque pubbliche rimaste nel demanio statale e date in concessione gratuita alia Eegione medesima per 99 anni a norma dell'art. 7 dello Statuto regionale, non da luogo a

conflitto d'attribuzione di ordine costituzionale. (1) ho Stato non puö procedere alia rinnovazione, a precedenti

titolari di concessioni di acque pubbliche, nelle quali la Ee

gione della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto

speciale, b subentrata gratuitamente per 99 anni. (2)

(1) Conf. Cass. 6 novembre 1958, n. 3619, Foro it., 1959, I, 983 (eitata nel testo della presente), con nota di richiami.

Per qualche riferimento, v., in tema di conflitto costituzionale d'attribuzione tra Stato e Regione valdostana, Cass. 14 dicern bre 1962, n. 3366, retro, 1049, con nota di ricbiamti.

(2) La sentenza del Trib. sup. acque 20 luglio 1960, n. 28, ora confermata, 6 riassunta in Foro it., Eep. 1960, voce Acque, n. 71, e annotata da N. Corsaro in Acque, bonif. costruz., 1960,390.

Per altri riferimenti, v. Trib. sup. acque 31 dicembre 1956, n. 27, Foro it., 1957, I, 270, con nota di richiami.

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