sezioni unite civili; sentenza 14 dicembre 1994, n. 10675; Pres. Brancaccio, Est. Genghini, P.M.Di Renzo (concl. conf.); Inps (Avv. De Angelis, Romoli, Salafia) c. Soc. Oleificio Nave (Avv. DiCerbo, Morrico). Cassa Trib. Benevento 7 novembre 1988Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 1 (GENNAIO 1995), pp. 109/110-119/120Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189201 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 14 di cembre 1994, n. 10675; Pres. Brancaccio, Est. Genghini,
P.M. Di Renzo (conci, conf.); Inps (Avv. De Angelis, Ro
mou, Salafia) c. Soc. Oleificio Nave (Aw. Di Cerbo, Mor
rico). Cassa Trib. Benevento 7 novembre 1988.
Previdenza e assistenza sociale — Contributi previdenziali —
Sgravi contributivi — Aziende danneggiate dal terremoto del
1980 — Spettanza — Limiti (D.l. 26 novembre 1980 n. 776,
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terre
moto del novembre 1980, art. 1 bis; 1. 22 dicembre 1980 n.
874, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 no
vembre 1980 n. 776, art. 1; d.l. 13 febbraio 1981 n. 19, indi
viduazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980,
art. 11; 1. 15 aprile 1981 n. 128, conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 13 febbraio 1981 n. 19, e ulteriori in terventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e
Campania, art. 1).
Il beneficio dello sgravio dei contributi previdenziali ed assi
stenziali stabilito dall'art. 11 l. 22 dicembre 1980 n. 874, si applica, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 bis
l. 15 aprile 1981 n. 128, soltanto ai datori di lavoro le cui
aziende risultino gravemente danneggiate. (1)
Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Benevento, in
riforma della sentenza del pretore, riteneva che alla azienda in
epigrafe competessero gli sgravi contributivi, di cui all'art. 11
d.l. 26 novembre 1980 n. 776 (recante interventi urgenti in fa
vore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980)
come convertito, con modificazioni, dalla 1. 22 dicembre 1980
n. 874, poiché, a seguito della approvazione del d.l. 13 febbraio
1981 n. 19, come convertito, con modificazioni, dalla 1. 15 apri
le 1981 n. 128, doveva ritenersi che il requisito della «gravità»
del daneggiamento (previsto dal richiamato art. 11), non fosse
più necessario, avendo le norme del 1981 esteso le «medesime
provvidenze» «a tutti i soggetti che risultino danneggiati, resi
denti, o domiciliati, o aventi sede negli altri comuni delle regio ni Basilicata e Campania». Riteneva il tribunale, in particolare,
che il legislatore nel 1981 avesse adeguato la legislazione con
riguardo non soltanto all'area geografica, ma anche ai parame tri di riferimento, come si evinceva anche dall'art. 1 bis 1. n.
128, che, nelle certificazioni da produrre, non menzionava la
«gravità» del danno; l'avere questa disciplina, in alcuni casi spe
cifici, esplicitamente soppresso la dicitura «gravemente danneg
giati», non appariva rilevante, avendo voluto il legislatore sol
tanto togliere efficacia alla distinzione tra comuni disastrati, gra
vemente danneggiati e semplicemente danneggiati, distinguendo
soltanto i comuni disastrati da «tutti gli altri» delle regioni Cam
pania e Basilicata.
(1) Le sezioni unite della Cassazione hanno risolto il contrasto di
giurisprudenza in ordine ai presupposti che devono sussistere per l'ap
plicabilità del beneficio dello sgravio dei contributi previdenziali ed as
sistenziali alle aziende colpite dal terremoto della Campania e Basilicata del 1980, condividendo l'orientamento giurisprudenziale che «concede»
il beneficio in parola solo ai datori di lavoro le cui aziende risultino
gravemente (e non semplicemente) danneggiate. Si erano pronunciate in senso conforme alla riportata sentenza, Cass.
24 aprile 1990, n. 3432, Foro it., Rep. 1990, voce Previdenza sociale, n. 407; 17 novembre 1989, n. 4912, id., 1990, I, 1825; 14 novembre
1989, n. 4819, id., Rep. 1990, voce cit., n. 412; 4 aprile 1989, n. 1631,
id., Rep. 1989, voce cit., n. 461; Trib. S. Maria Capua Vetere 5 maggio
1989, ibid., n. 463; Trib. Salerno 19 dicembre 1985, id., Rep. 1988, voce cit., n. 481.
Ritenevano invece sufficiente, per l'applicabilità del beneficio dello
sgravio contributivo, l'esistenza di un danno causato dal sisma senza
la necessità del carattere di gravità, Cass. 20 aprile 1990, n. 3286, id.,
Rep. 1990, voce cit., n. 409; 17 aprile 1989, n. 1823, id., 1990, I, 1826, con nota di richiami; 2 febbraio 1989, n. 631, id., 1989, I, 1499; 30
gennaio 1989, n. 562, id., Rep. 1989, voce Calamità pubbliche, n. 31; 26 gennaio 1989, n. 459, id., 1989, I, 1500; 23 gennaio 1989, n. 387,
id., Rep. 1989, voce Previdenza sociale, n. 462; 15 dicembre 1988, n.
6832, id., 1989, I, 709; 4 novembre 1988, n. 5967, id., Rep. 1988, voce
Calamità pubbliche, n. 24; 8 luglio 1988, n. 4531, id., 1988, I, 3281
con nota di richiami; Trib. Avellino 13 marzo 1984, id., Rep. 1985, voce Previdenza sociale, n. 474.
Sul tema, v. L. Carbone, «Vecchi» e «nuovi» sgravi contributivi
(e fiscalizzazione) nella legislazione e nella giurisprudenza, in questo
fascicolo, I, 136.
Il Foro Italiano — 1995.
Contro questa sentenza ha presentato ricorso l'Inps; resiste
con controricorso l'azienda.
Avendo la sezione lavoro rilevato l'esistenza di una contra
stante interpretazione della disciplina surrichiamata, il procedi mento era assegnato alle sezioni unite civili per la composizione del contrasto.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo, l'istituto cen
sura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1
d.l. n. 19 del 1981 in relazione all'art. 11, 3° comma, d.l. n.
776 del 1980, cosi come modificato dalla 1. n. 874 del 1980
(art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), in quanto le norme del 1981 si
sono limitate ad estendere le categorie di comuni nel fruire dei
benefici stabiliti dallo Stato, senza innovare sui requisiti neces
sari per ottenere gli sgravi; il riferimento ai soggetti danneggiati
(senza ulteriore aggettivazione), era già contenuta nella modifi
ca del 6° comma dell'art. 4 d.l. n. 776 di cui alla 1. n. 874,
laddove nella disciplina del 1981, allorché il legislatore aveva
inteso modificare ed eliminare il requisito del danneggiamento
«grave» (art. 1, 4° comma, 1. n. 128), aveva disposto in tal
senso esplicitamente. Con il secondo motivo di impugna la sentenza per violazione
e falsa applicazione dell'art. 1 bis 1. n. 128 del 1981, in relazio
ne all'art. 4, 4° comma, 1. n. 874 del 1980 (art. 360, nn. 3
e 5, c.p.c.), in quanto neppure la disciplina del 1980 prevedeva che la certificazione riguardasse la gravità del danneggiamento.
I due motivi, che per la loro connessione possono essere esa
minati congiuntamente, sono fondati.
Le norme applicabili alla fattispecie. — In relazione alle nor
me applicabili alla fattispecie, si devono ricordare:
1) l'art. 11, 6° comma, d.l. n. 776 del 1980, cosi come con
vertito con modificazioni dalla 1. n. 874 del 1980, per il quale
«Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni
disastrati indicati dal decreto del presidente del consiglio dei
ministri di cui all'art. 4, è concesso, relativamente al personale
dipendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 23 novembre
1980 ed il 30 giugno 1981. È pure concesso, relativamente al
personale dipendente ivi occupato, lo sgravio ai datori di lavo
ro, le cui aziende siano ubicate nei comuni gravemente danneg
giati o danneggiati, indicati dal decreto del presidente del consi
glio dei ministri, di cui all'art. 4, e che risultino gravemente
danneggiate. Il sindaco rilascerà la certificazione d'urgenza». Da notare che l'introduzione dell'ultimo comma dell'art. 11,
che pone i contributi a carico dello Stato, ha trasformato gli
«sgravi» in «fiscalizzazione».
2) Successivamente, il d.l. n. 19 del 1981, nel testo convertito
con modificazioni in 1. n. 128 del 1981, dopo aver stabilito,
al 1° comma dell'art. 1, che le provvidenze di cui alla 1. n.
874 surrichiamata, e di altre disposizioni successive incluso lo
stesso d.l. n. 19, si applicavano ai soggetti residenti, domiciliati
o aventi sede nei comuni disastrati individuati con decreto del
presidente del consiglio, disponeva (art. 1, 2° comma): «Le me
desime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti resi
denti, domiciliati o aventi sede nei comuni delle regioni Basili
cata e Campania, nonché nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domicilia
ti o aventi sede negli altri comuni della regione Puglia indivi
duati con decreto del presidente del consiglio dei ministri».
3) L'art. 1 bis d.l. n. 19 del 1981, cosi come convertito con
modificazioni nella 1. n. 128 del 1981, stabiliva: «Per fruire del
le provvidenze di cui al precedente art. 1, la dichiarazione, pre
vista dal 6° comma dell'art. 4 d.l. 26 novembre 1980 n. 776,
convertito con modificazioni, nella 1. 22 dicembre 1980 n. 874,
rilasciata in carta semplice dal sindaco sotto la sua personale
responsabilità, deve attestare che il richiedente risiede o è domi
ciliato ovvero ha sede nel comune e versa, a causa del sisma,
in almeno una delle seguenti situazioni: a) lesioni personali; b)
perdita di congiunti; c) danni all'azienda agricola, industriale,
artigiana, commerciale, turistica; d) danni al patrimonio immo
biliare; e) perdita dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'e
sercizio dell'attività professionale». Le due opposte interpretazioni della disciplina. — Secondo
una prima linea interpretativa (Cass. 8 luglio 1988, n. 4531,
Foro it., 1988, I, 3281; 4 novembre 1988, n. 5967, id., Rep.
1988, voce Calamità pubbliche, n. 24; 23 gennaio 1989, n. 387, id., Rep. 1989, voce Previdenza sociale, n. 462; 26 gennaio 1989,
n. 459, id., 1989, I, 1500; 30 gennaio 1989, n. 562, id., Rep.
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PARTE PRIMA
1989, voce Calamità pubbliche, n. 31; 2 febbraio 1989, n. 631,
id., 1989, I, 1499; 17 aprile 1989, n. 1823, id., 1990, I, 1826; 20 aprile 1990, n. 3286, id., Rep. 1990, voce Previdenza sociale,
n. 409; non appare invece conferente — se non nel senso co
munque di richiedere il requisito della gravità del danno — Cass.
15 dicembre 1988, n. 6832, id., 1989, I, 709, nella quale si è ritenuto che l'accertamento di fatto del «grave danneggiamen
to» fosse stato compiuto nella sentenza impugnata), il beneficio
dello sgravio (rectius, si è visto; fiscalizzazione) dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti nel periodo dal 23 novem
bre 1980 al 30 giugno 1981, a seguito dell'entrata in vigore del
l'art. 1 bis 1. 15 aprile 1981 n. 128, si applica a tutte le imprese
che siano risultate comunque danneggiate dal terremoto.
Ciò, in quanto si ritiene che la disciplina del 1981, risultante dalla legge di conversione n. 128, non avesse esclusivamente
incidenza sui presupposti spaziali della sua applicazione (me
diante estensione dell'area geografica di applicazione), ma aves
se modificato, con intento semplificatorio e razionalizzatore,
quanto inizialmente disposto, «sostituendo alla multiforme ti
pologia dei soggetti danneggiati risultante dalla precedente nor
mativa, la più sobria e generalizzante indicazione di «soggetti
che risultino danneggiati». Il richiamo all'art. 4, 6° comma, d.l. n. 776, nel testo risul
tante dalla conversione in legge, nel quale, pur essendo indub
bio il riferimento a soggetti gravemente danneggiati, tuttavia,
si usa la espressione «dichiarazione che attesta lo stato di dan
neggiamento, non sarebbe probante, o, addirittura, proverebbe in senso contrario, in quanto la mutata disciplina, per effetto
del d.l. n. 19 e della legge di conversione n. 128 del 1981, al
l'art. 1 bis precisa in quali situazioni possa identificarsi lo stato
di danneggiamento certificato dal sindaco: a) lesioni personali;
b perdita di congiunti; c) danni all'azienda agricola, industriale,
artigiana, commerciale, turistica; d) danni al patrimonio immo
biliare; e) perdita dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'at
tività professionale. Si riteneva che tale tipizzazione incidesse
sulla precedente normativa nel senso che là dove questa ricolle
gava una determinata provvidenza ad una situazione di danno,
specifica o generica, questa dovrà ormai atteggiarsi secondo la
tipologia sopraindicata, né potrà essere richiesto altro che la
sussistenza di una delle situazioni in tale tipologia descritte.
Si negava peraltro che siffatta interpretazione, eliminando il
requisito della gravità, conducesse alla erogazione delle provvi denze per ogni sia «pur minimo pregiudizio dell'azienda», do
vendo questo pur sempre configurarsi, con riferimento all'even
to che lo ha determinato ed alle finalità del provvedimento, alla stregua di un criterio di rilevanza socio-economica, e non
di un criterio astrattamente civilistico; talché non ogni, pur te
nue ed irrisorio pregiudizio integra «i danni all'azienda» (cosi come la rottura di una tegola non integra un «danno al patri
monio immobiliare»), «ma solo quel pregiudizio che abbia una consistenza tale da essere apprezzabile da un punto di vista so
ciale ed economico».
Tra gli argomenti addotti in contrario avviso, si deve ricorda
re: l'art. 1 bis 1. n. 128, fa riferimento alla «dichiarazione» di
cui all'art. 4, 6° comma, 1. n. 874, mentre la certificazione d'ur
genza» per ottenere la fiscalizzazione, è prevista dall'art. 11,
3° comma, 1. n. 874, e pertanto esula dall'art. 1 bis-, si obietta
(sent. n. 562 del 1989, su richiamata) che la dichiarazone del
sindaco di cui al 3° comma dell'art. 11, è pur sempre quella di cui al precedente art. 4, 6° comma, 1. n. 874, in ordine alla
quale la norma dell'art. 11, 3° comma, stabilisce, oltre al parti
colare contenuto (ora superato dalla previsione dell'art. 1 bis
1. n. 128 del 1981), che essa deve essere rilasciata di urgenza
(precetto che, in quanto non incompatibile con la nuova nor
mativa, deve ritenersi tuttora valido). Secondo un diverso orientamento interpretativo, altre senten
ze (Cass. 4 aprile 1989, n. 1631, ibid., voce cit., n. 461; 14
novembre 1989, n. 4819, id., Rep. 1990, voce cit., n. 412; 17
novembre 1989, n. 4912, id., 1990, I, 1825), ritenevano, invece,
che le leggi successive a quella n. 874 del 1980, si siano limitate
ad estendere i comuni nei quali le aziende danneggiate dal sisma
avrebbero potuto fruire delle provvidenze disposte dallo Stato,
includendo quelli originariamente non previsti ma nei quali tut
tavia risultassero soggetti danneggiati, ma non hanno prodotto alcuna innovazione sui requisiti necessari alle aziende per fruire
degli «sgravi». Le aziende destinatarie dei benefici in questione,
Il Foro Italiano — 1995.
vanno pertanto identificate soltanto in base alla 1. n. 874, alla
quale le leggi successive hanno sempre fatto riferimento, e sono
pertanto soltanto le aziende «gravemente danneggiate».
Gli argomenti addotti a sostegno di questa interpretazione
sono:
a) da un punto di vista letterale, la 1. n. 874, dopo aver limi
tato le provvidenze alle sole aziende gravemente danneggiate,
fa poi riferimento puro e semplice ai soggetti danneggiati, senza
ulteriori specificazioni; il legislatore con l'uso del semplice par
ticipio passato («danneggiati») vuole richiamare quella catego
ria di soggetti beneficiari già individuati, e non estendere la ca
tegoria stessa; alla stessa stregua, si deve ritenere che quando il legislatore usa il termine «danneggiato» nel 2° comma del
l'art. 1, non voglia estendere la categoria, cosi come è delimita
ta nella 1. n. 874 del 1980, ma semplicemente rinviare ai soggetti
già individuati, e cioè alle sole aziende gravemente danneggiate.
Di ciò è conferma il fatto che la 1. n. 128 surrichiamata, quan
do ha inteso sopprimere talune espressioni contenute nella 1.
n. 874 del 1980, lo ha fatto esplicitamente (ad es., art. 1, 4°
comma, che ha soppresso l'espressione «gravemente danneggia
ti» contenuta negli art. 14, 2° comma, 14 quìnquies, 15 octies
d.l. n. 776 e riferita ai comuni): sarebbe strano che il legislato
re, dopo aver sentito la necessità di tale esplicitazione, avesse
trascurato di menzionare la stessa abrogazione proprio nell'arti
colo iniziale e fondamentale.
Sempre da un punto di vista letterale, invece, non può consi
derarsi come argomento sufficiente a sostegno della tesi della
abrogazione implicita del requisito della gravità del danno, il
fatto che l'art. 1 bis 1. n. 128, nella enunciazione delle certifica
zioni amministrative sui danni sofferti, in nessuna ipotesi si ri
ferisca alla gravità del danno: infatti anche il 6° comma del
l'art. 4 1. n. 874 del 1980, prevede che il sindaco rilasci «la
dichiarazione che attesta lo stato di danneggiamento» (e si deve
appena sottolineare come non a caso il legislatore abbia detto
«stato di danneggiamento» e non «stato del danneggiamento»,
malgrado all'epoca la tripartizione per fasce fosse non contro
versa e da attuare con appositi provvedimenti dell'esecutivo) seb
bene, cosi come prescrive il 3° comma dell'art. 11, per fruire
della fiscalizzazione, le aziende debbano risultare gravemente
danneggiate.
b) Da un punto di vista logico, inoltre, lo scopo della norma
è il rilancio dell'economia della regione, evitare la chiusura o
il ridimensionamento delle imprese e, quindi, la diminuzione
dei posti di lavoro; essa è rivolta a favore delle aziende i cui
danni siano stati tanto gravi da incidere sulla potenzialità eco
nomica, produttiva e commerciale dell'impresa, tanto da porla
in stato di debolezza sul mercato; non è invece rivolta ad assi
curare ai destinatari un ristoro dei danni, anche se lievi, comun
que subiti.
e) Da un punto di vista sistematico, infine, accogliendo la
tesi che la disciplina riguardi tutte le imprese danneggiate, si
avrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le aziende
di cui al 1° comma e quelle di cui al 2° comma: le prime, infat
ti, poste nei comuni più gravemente colpiti dal sisma, fruireb
bero delle provvidenze solo se gravemente danneggiate, le altre,
invece, poste in comuni meno direttamente colpiti dal sisma,
ed esclusi in un primo tempo dalle provvidenze, finirebbero per beneficiarne in modo più ampio, sebbene soltanto lievemente
danneggiate. Si rileva, infine, come la finalità semplificatoria e razionaliz
zatrice che avrebbe imposto la eliminazione delle varie categorie di comuni danneggiati, e che sarebbe stata adottata dal legisla
tore anche con riguardo alla tipologia dei soggetti danneggiati, oltre a non aver colto nel segno — come emerge dal contenzio
so sopravvenuto —, non è riscontrabile né nel testo della legge,
né nei lavori preparatori. D'altra parte, la diversa interpretazione, come noto, è co
stretta a riconoscere che non qualsiasi danno, sia pure tenue
ed irrisorio, fa sorgere il diritto ai benefici, dovendo seguirsi non un criterio astrattamente civilistico, ma di rilevanza socio
economica; ed in tal modo, peraltro, si introduce il carattere
della «particolare entità» del danno, che non appare diverso
da quello della «gravità», già contenuto nella legge sin dalla
sua emanazione.
In via generale, la giurisprudenza di legittimità e quella di
merito che si sono orientate nel senso di ritenere non abrogato
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
il requisito della gravità del danno previsto dal d.l. n. 776, si
fondano essenzialmente sui seguenti elementi testuali e sistematici:
a) il riferimento «a tutti i soggetti che risultino danneggiati»,
di cui al 2° comma dell'art. 1 d.l. n. 19 del 1981, quale risultan
te dalla legge di conversione n. 128, si riferisce ai beneficiari,
per i quali i requisiti sono fatti salvi e sono quelli di cui all'art.
11, 3° comma, 1. n. 874 del 1980;
b) la norma relativa alla fiscalizzazione, per la peculiarità del
l'oggetto, per il riferimento agli enti pubblici investiti della fun
zione di determinazione contributiva, anche per la sua colloca
zione, non poteva non essere considerata come disciplina spe
ciale nel contesto della normativa generale; ciò ne imponeva
una modificazione esplicita o, se implicita, in termini inequivoci; c) dai lavori parlamentari era dato desumere la conferma del
la necessità del requisito della gravità, affinché «dei benefici
possano godere i soggetti effettivamente danneggiati dal sisma,
non la generalità dei residenti nei comuni disastrati»;
d) se il danno minimo avesse legittimato il beneficio, ciò avreb
be provocato un ingiustificato trattamento di favore per quelle
aziende che minimamente colpite, tuttavia si avvantaggiavano
per rilevanti importi contributivi.
I lavori preparatori. — Si deve premettere che dai lavori pre
paratori relativi alla conversione in legge del d.l. n. 776, è inne
gabilmente dato desumere diversi elementi che indicano come
già in sede di conversione si intendesse, in vari modi ed in di
verse parti del provvedimento, introdurre modificazioni che aves
sero lo scopo di delimitare le provvidenze, e far si che le stesse
pervenissero soltanto ai soggetti effettivamente danneggiati dal
sisma; basti all'uopo ricordare:
(al senato della repubblica): a) in commissione speciale, sede
referente, come il relatore ritenesse (2 dicembre 1980) di impor
tanza decisiva la individuazione dei comuni danneggiati ed una
successiva loro classificazione differenziata, come base per gra
duare gli interventi della fase della ricostruzione;
b) come solo per i residenti nei comuni disastrati le provvi
denze prescindessero dalla prova dei danni (sen. Bacicchi: «tali
danni dovrebbero essere gravi») subiti, richiedendosi questa, in
vece, per i residenti nei comuni danneggiati o gravemente dan
neggiati (10 dicembre 1980); in quella sede, con la anzidetta
differenziazione, veniva introdotto lo sgravio dei contributi pre
videnziali per i lavoratori autonomi, e, in relazione alla eroga
zione di un contributo una tantum, il relatore precisava che
«andrebbe fuori dalla logica del provvedimento elargire contri
buti in mancanza di una obiettiva situazione di danno»; l'ulti
mo comma dell'art. 10 del testo comprendente le modificazioni
proposte dalla commissione, infatti, recava: «l'esonero di cui
al precedente comma è esteso ai lavoratori... le cui aziende ab
biano subito gravi danni per effetto...»; anche con riguardo
alle assenze dal lavoro (11 dicembre 1980) ed al trattamento
di integrazione salariale conseguente, si prospettava l'esigenza
che l'assenza fosse motivata concretamente dal terremoto, e la
commissione, pur concordando «nel ritenere fondato il loro mo
tivo ispiratore, che esprime preoccupazioni di rigore e di pre
venzione di abusi», riteneva peraltro che «una modifica della
normativa in sede di conversione del decreto darebbe luogo a
un contenzioso che è meglio evitare»;
il giorno successivo (12 dicembre 1980), proprio con riguardo
agli interventi assistenziali e previdenziali, si riteneva necessario
adottare quelli già presi in analoghe occasioni, «evitando però
quegli eccessivi ampliamenti e distorsioni che si sono già verifi
cati in casi precedenti a seguito di agevolazioni troppo larga
mente concesse» e si auspicava che il governo proponesse «un
emendamento portatore della sentita esigenza del massimo rigo
re nei confronti di chi profitta di queste situazioni eccezionali
per trarne occasione di lucro»; si ribadiva la «necessità che si
istauri un clima di rigore morale senza precedenti», per riattiva
re il tessuto economico delle zone colpite, «operando, nel mas
simo rigore, affinché non fosse dato alle popolazioni meridio
nali meno di quanto era stato dato a quelle del Friuli, ma venis
se contemporaneamente evitata ogni forma di spreco»;
c) in sede di approvazione (201° resoconto sommario del 13
dicembre 1980), in relazione alla concessione di una sovvenzio
ne speciale una tantum ai titolari di azienda e pescatori, si ri
chiedeva che gli stessi fossero stati «gravemente danneggiati nella
loro attività lavorativa».
Prima del d.l. n. 19 del 1981, si deve ricordare che con il
d.l. n. 11 del 31 gennaio 1981 (convertito, con modificazioni,
Il Foro Italiano — 1995.
nella 1. 30 marzo 1981 n. 104, e discusso congiuntamente —
almeno inizialmente — con il d.l. n. 19 del 1981), il 7° comma
dell'art. 4 d.l. n. 776 (riguardante il termine del 31 gennaio
1981 fissato dai commi 1°, 2° e 4° dello stesso art. 4), era ulte
riormente differito al 31 giugno 1981 «nei riguardi dei soli sog
getti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi se
de nei comuni danneggiati».
Questa norma, richiedendo il requisito dell'effettivo danneg
giamento, anche per i soggetti collocati nelle aree disastrate,
veniva considerata in sede di discussione del provvedimento (se
nato della repubblica, commissione speciale 17 marzo 1981 e
relazione comunicata alla presidenza il 23 marzo 1981; per la
discussione alla camera dei deputati, cfr. atti del 14 aprile 1981)
avente «una portata riduttiva», tanto che il ministro per gli in
terventi straordinari nel Mezzogiorno precisava che «per sog
getti danneggiati debbono intendersi anche coloro che abbiano
subito un danno indiretto», quale quello evidentemente implici
to al trovarsi in una zona disastrata.
In detta relazione della commissione speciale erano contenute
due affermazioni particolarmente interessanti ai fini che ne
occupa:
a) «la disposizione mira esclusivamente al differimento della
sospensione dei termini legali ed inoltre alla interruzione delle
prescrizioni, senza prevedere decadenze, penalità e morosità, non
riguarda perciò la concessione degli altri benefici attribuiti con
lo stesso decreto legge e con quello successivo, ed ha pertanto
una portata assai limitata»; ciò «ha indotto la commissione a
non esprimere su di esso un parere negativo»;
b) «è infatti fuori dubbio che la generica dizione "comuni
danneggiati" comprende quelle più specifiche di "comuni disa
strati o gravemente danneggiati", cui il legislatore non ha fatto
riferimento in base all'adozione di criteri di sinteticità».
Si potrebbe già affermare che, in sede di discussione, emerge
va che la decretazione successiva al 1980 si riteneva non avesse
portata radicalmente innovativa rispetto al provvedimento ini
ziale (d.l. n. 776 del 1980) e, inoltre, che la espressione «dan
neggiato» venisse usata sinteticamente come comprensiva anche
dei comuni disastrati e gravemente danneggiati.
Si deve ancora ricordare che con la ordinanza 21 febbraio
1981, n. 140 il commissario straordinario del governo, con ri
guardo ai fabbricati, distingueva l'entità del danno in: «lieve
- abitabile - da riparare; notevole - da sgombrare parzialmente - riparabile; grave - da sgomberare - riparabile».
E, con riguardo all'area disastrata, i comuni da includere in
questa erano definiti con d.p.c.m. 30 aprile 1981, quelli nei con
fronti dei quali l'effetto del sisma si è rivelato di proporzioni
tali da consentire di considerare distrutta la collettività comuna
le nel suo tessuto urbanistico e socio-economico.
Con riguardo poi specificamente ai lavori parlamentari in se
de di approvazione della legge di conversione del d.l. 13 feb
braio 1981 n. 19 (nel corso dei lavori era unanime il riconosci
mento della «particolare difficoltà di procedere ad un censi
mento accurato dei danni in un'area particolarmente estesa nella
quale il sisma ha avuto un andamento estremamente diversifica
to»), si evincono alcuni elementi di indubbio significato:
a) il relatore in sede di commissione speciale al senato (3 mar
zo 1981) affermava specificamente che «il decreto ha previsto
un duplice elenco di comuni distinguendo quelli disastrati da
quelli gravemente o particolarmente danneggiati, modificando
cosi l'originaria tripartizione contenuta nella legge di conversio
ne n. 874 del 1980»;
b) il ministro per il coordinamento delle politiche comunita
rie, intervenuto alla seduta in sede referente della commissione
speciale del 18 marzo 1981, esponeva le motivazioni «che han
no indotto il governo a sostituire, all'originaria tripartizione dei
comuni terremotati, una distinzione tra comuni disastrati e co
muni gravemente o particolarmente danneggiati, adottata con
l'art. 1 d.l. n. 19»; precisava il ministro che «anche a seguito
delle successive scosse sismiche, è stata operata, con il d.l. n.
33, l'ulteriore scelta di estendere le provvidenze previste dai pri
mi provvedimenti ai soggetti danneggiati che risultino residenti,
domiciliati o aventi sede nelle regioni Basilicata o Campania»;
c) lo stesso ministro, alla successiva seduta del 25 marzo 1981,
precisava che «le proposte del governo non intendono mettere
in discussione la ripartizione dei comuni terremotati in tre fasce
operata dal 5° comma dell'art. 4 d.l. n. 776 convertito nella
1. n. 874. Anzi, pur proponendo per un accorpamento dei co
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PARTE PRIMA
muni in due fasce, il governo è peraltro disponibile a verificare
la possibilità di mantenere quella stessa tripartizione, con la pre cisazione che essa, in questa fase, è ininfluente mentre acquista
significato in funzione della legge organica per la ricostruzione»;
d) la commissione speciale, alla seduta del 26 marzo 1981,
accoglieva l'art. 1, ma, subito dopo, accoglieva un emendamen
to istitutivo di un articolo aggiuntivo da inserire dopo l'art.
1, presentato dal governo e che tendeva a regolamentare le mo
dalità per fruire delle provvidenze previste nell'art. 1;
e) infine, in sede di discussione in assemblea (1° aprile 1981), il relatore precisava «un solo punto mi sembra importante ed
è quello che riguarda la individuazione dei comuni», riteneva
infatti «importante sottolineare che nella 1. n. 874 del 1980 e
nella 1. n. 875, non erano previsti interventi a favore di soggetti
danneggiati al di fuori dei comuni individuati dal decreto del presidente del consiglio». Aggiungeva che la tripartizione resta
va ferma con riguardo alla emananda legge organica di rico
struzione, laddove al criterio della inclusione negli elenchi (a
parte quello dei comuni disastrati), si era sostituito il criterio
soggettivo, estendendo tutte le provvidenze ai soggetti danneg
giati della Campania e della Basilicata e, in parte, della Puglia
(da individuare con successivo decreto del presidente del consi
glio). Il ministro, poi, ricordava la esistenza «non soltanto del
danno fisico conseguente al terremoto, ma del danno comples
sivo, cioè di quello che si è chiamato l'effetto indiretto del ter
remoto» e, proprio per delimitare le richieste in questo ambito,
sottolineava la necessità di mantenere l'elenco dei comuni disa
strati, nei quali l'effetto indiretto era implicito o particolarmen te rilevante.
Nella discussione poi si sottolineava da più parti la opportu nità di aver aggiunto la qualificazione del danneggiato (art. 1
bis) «per evitare dubbi ed incertezze», e come non fosse «facile
impedire la rincorsa a chiedere provvidenze e come sia difficile
individuare chi si trovi oggettivamente nelle condizioni di rice
vere gli aiuti»; d'altra parte, «il continuo movimento tellurico
e il ripetersi di scosse a brevi e lunghi periodi, di giorni o di settimane, l'ultima è di sabato 29 marzo, non poteva consentire
di mantenere il progetto del governo, perché con l'atto legislati vo n. 1311 (cioè della conversione in legge del d.l. n. 19 del
1981) si stabiliva il principio che ogni ulteriore richiesta di in clusione negli elenchi da parte dei comuni aveva bisogno delle
determinazioni di procedure e di un'apposita legge. Cosi come
non si è ritenuto possibile che il parlamento si assumesse la
responsabilità di approvare elenchi o di includervi altri comuni
che ne facevano richiesta (vi sono state manifestazioni di piaz
za, occupazioni di sedi stradali e ferroviarie, petizioni dirette
al parlamento), in quanto non avrebbe avuto neppure gli stru
menti necessari atti a determinare i criteri di inclusione o di
esclusione».
Altri precedenti giurisprudenziali e legislativi. — Da ricorda
re che queste sezioni unite hanno avuto occasione (sent. 28 marzo
1990, n. 2506, id., Rep. 1991, voce Lavoro e previdenza (con
troversie), n. 95), pronunciando peraltro in sede di riparto di
giurisdizione, di interpretare l'art. 11 d.l. 26 novembre 1980
n. 776, nel testo di cui all'art, unico della legge di conversione
22 dicembre 1980 n. 874, nel senso che risultava chiara la inten
zione del legislatore di esonerare definitivamente, in relazione
al periodo di paga scaduto tra il 23 novembre 1980 ed il 30
giugno 1981, tutti i datori di lavoro operanti nelle zone disa
strate e tutti quelli con aziende gravemente danneggiate operan ti in zone danneggiate (oltreché dei lavoratori per la loro quo
ta), dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,
e di trasferire il relativo obbligo, corrente verso l'Inps e le ge stioni speciali, a carico dello Stato, secondo il sistema del diret
to rimborso a decorrere dal 1982.
Il requisito della gravità del danno era esplicitamente richie
sto, per provvidenze a seguito di eventi tellurici o per disastri
naturali:
a) 1. 25 giugno 1906 n. 255, art. 16, 1° comma, che riguarda la ricostruzione di edifici pubblici «gravemente danneggiati», e che nella seconda parte del 1° comma, che si riferisce «ad
altri edifici pubblici» danneggiati, non ripete l'avverbio «gra
vemente»;
b) 1. 13 luglio 1910 n. 466, art. 52, n. 3/a; r.d. 12 ottobre
1913 n. 1261, t.u. delle leggi emanate a seguito del terremoto
del 28 dicembre 1908; d.l.lgt. 5 novembre 1916 n. 1526; d.l.lgt. 19 agosto 1917 n. 1399;
Il Foro Italiano — 1995.
c) 1. 1° aprile 1915 n. 476 che converte diciassette decreti leg
ge per il terremoto 13 gennaio 1915;
d) 1. 20 agosto 1921 n. 1178, art. 1 (come sub a);
e) r.d. 16 novembre 1921 n. 1705, art. 19, lett. h;
f) 1. 24 agosto 1922 n. 1215, tabella A, lett. P), nella quale si usa l'espressione «gravemente danneggiate dai nubrifragi», in unico contesto con altre opere definite solo come «dan
neggiate»;
g) ma, più specificamente, proprio in relazione all'esonero
(limitato ai due dodicesimi) dei contributi dovuti per l'assicura zione contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia dai lavoratori
autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed eser
centi attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familia
ri, gli art. 56 e 57 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito con modificazioni nella 1. 23 dicembre 1966 n. 1142), prevedo no che si siano subiti «gravi danni»; in particolare la legge di
conversione, in relazione all'art. 18, prevede le spese relative
al bestiame allontanato dalle aziende «che hanno subito gravi
danni»; il successivo art. 20 bis prevede come condizione per i benefici «la perdita della metà del prodotto ordinario»; l'art.
22 che le aziende agricole siano state «distrutte o gravemente
danneggiate»;
h) d.l. 22 gennaio 1968 n. 12, art. 6, che riguarda la perdita della metà del prodotto o gravi danni ai fabbricati rurali (terre moto in Sicilia del gennaio 1968) per ottenere uno sgravio di
imposta; art. 14, gravi danni, per ottenere un contributo da
parte dei lavoratori autonomi; art. 17, idem, per ottenere l'eso
nero dal pagamento dei contributi; art. 18, prevede la certifica
zione del sindaco dei «gravi danni»;
0 d.l. 15 febbraio 1968 n. 45, art. 3;
t) d.l. 27 febbraio 1968 n. 79, art. 25, per ottenere contributi
in conto capitale, per la costruzione di fabbricati rurali;
m) 1. 18 marzo 1968 n. 182 di conversione del su richiamato
d.l. n. 12 del 1968, art. unico, che, in relazione all'art. 14, 1°
comma, sostituisce la espressione «subito gravi danni» con «siano
stati gravemente danneggiati»;
n) art. 49 1. 22 ottobre 1971 n. 865 (interventi straordinari
a favore dell'edilizia) dei lavoratori che abbiano avuto le abita
zioni «distrutte o gravemente danneggiate»;
o) art. 12 1. 14 ottobre 1974 n. 504 che estende i benefici
di cui all'art. 49 1. 22 ottobre 1971 n. 865 ai pensionati ed alle
casalinghe per la «ricostruzione di abitazioni distrutte o grave mente danneggiate»;
p) la I. 29 maggio 1976 n. 336 di conversione del d.l. 13 mag
gio 1976 n. 227 che all'art. 4 bis estende i trattamenti di cui
agli art. 3 e 4 ai lavoratori dipendenti delle aziende «gravemen te danneggiate», e all'art. 6 proprio in materia di contribuzio
ne, considera le «aziende gravemente danneggiate»; da notare
che questa stessa legge all'art. 2 prevede che «la qualifica di
impresa danneggiata dal terremoto è certificata dal sindaco»,
ma non è revocabile in dubbio che il riferimento sia, come si
è visto, alle aziende «gravemente danneggiate» (cfr. anche il
d.l. 18 novembre 1966 n. 976 su esaminato);
q) ciò vale anche per l'art. 9 bis introdotto dalla 1. 30 ottobre
1976 n. 730 di conversione con modificazioni del d.l. 18 settem
bre 1976 n. 648; questa stessa legge introduce l'art. 36 bis che
esime gli imprenditori per gli anni 1976, 1977 e 1978 dall'appli cazione dell'art. 17 1. 2 dicembre 1975 n. 576 se il sindaco atte
sta che «l'azienda, i cui redditi sono compresi nella dichiarazio
ne, è stata gravemente danneggiata»;
r) il d.l. 10 giugno 1977 n. 307, convertito in 1. 4 agosto 1977 n. 500, all'art. 4, proprio in materia di sgravio dei contri
buti all'Inps prevede sub b) le «aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici»;
s) tale espressione è ripetuta nell'art. 2 1. 8 agosto 1977 n.
546 sulla concessione di contributi in conto interessi e contribu
ti in conto capitali per la ricostruzione del Friuli;
t) 1. 13 agosto 1979 n. 376 di conversione del d.l. 19 giugno 1979 n. 207 proroga dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali per la regione Friuli, che prevede la elevazione ad un decennio del termine di rateazione dei con
tributi previdenziali (N.B.: rateazione, non esenzione) per le im
prese riconosciute entro il 30 giugno 1979 «disastrate o grave mente danneggiate» (ai sensi delle leggi della regione Friuli Ve
nezia Giulia 1° luglio 1976 n. 28 e 18 dicembre 1976 n. 64). Né è configurabile un cambiamento di indirizzo legislativo, po sto che, in epoca successiva:
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
u) il d.l. 24 settembre 1985 n. 480 convertito con modifica
zioni con la 1. 21 novembre 1985 n. 662 riguardanti gli interven
ti a favore di colpiti dalla catastrofe di vai di Fiemme del 19 luglio 1985, all'art. 4 bis, 4° comma, prevede che «i termini
per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
carico delle imprese distrutte o gravemente danneggiate dall'e
vento del 19 luglio 1985, sono prorogati di sei mesi».
v) con il d.l. 28 luglio 1981 n. 397, convertito senza modifica zioni su questo punto dalla 1. 26 settembre 1981 n. 536, all'art.
13, proprio in relazione allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali riguardante le zone della Sicilia occidentale colpi te da eventi sismici, questi spettano «ai datori di lavoro le cui
aziende siano ubicate nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosi
no e risultino gravemente danneggiate»;
z) la sospensione del versamento dei contributi dovuti dai da
tori di lavoro agricolo per le aziende soggette a calamità, nel
d.l. 12 agosto 1983 n. 371, è previsto se le aziende «hanno subi
to danni non inferiori al 35 per cento della produzione globale lorda a causa della eccezionale siccità»;
w) la 1. 21 novembre 1985 n. 662 di conversione del d.l. 24
settembre 1985 n. 480 riguardante gli interventi per la catastro
fe in vai di Fiemme del 19 luglio 1985, ha introdotto l'art. 4 bis, che al 4° comma, reca; «i termini per il pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali a carico delle imprese distrutte o gravemente danneggiate...»;
y) la 1. 19 novembre 1987 n. 470 che ha convertito con modi
ficazioni il d.l. 19 settembre 1987 n. 384, ha sostituito il comma
11° dell'art. 4, prevedendo per l'esonero dal pagamento dei con
tributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici «una perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'a
zienda rispetto alla produzione media dell'azienda riferita al trien
nio precedente al verificarsi degli eventi...».
Ma, soprattutto, ai fini che ne occupa, appare di fondamen
tale importanza l'art. 1 1. 8 dicembre 1970 n. 996 (norme sul
soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Pro
tezione civile), richiamato dall'art. 1 d.l. n. 776 del 1980 —
convertito senza modifiche in 1. n. 874 —, il quale afferma:
«Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o
catastrofe, l'insorgere di situazioni che comportino grave danno
0 pericolo di grave danno alla incolumità delle persone ed ai
beni e che, per la loro natura ed estensione, debbano essere
fronteggiate con interventi tecnici straordinari». È questa una
norma di carattere generale che, proprio perché richiamata dal
d.l. n. 776, non consente incertezze interpretative nei ricorrenti
casi nei quali il legislatore utilizza i termini «danno» o «dan
neggiato», senza ulteriori aggettivazioni. Anche nelle legislazioni regionali si rinvengono più volte esempi
di «grave danno» come presupposto per provvidenze varie:
a) 1. Friuli Venezia Giulia 21 luglio 1976 n. 33, art. 8 e 9, per il trasferimento o ampliamento di aziende «gravemente dan
neggiate dal sisma»;
b) 1. prov. Trento 22 dicembre 1980 n. 41, art. 11, per stabili
re la priorità nella concessione di contributi, si ha riguardo ai
proprietari di esercizi alberghieri «danneggiati in occasione di
gravi eventi quali terremoti, trombe d'aria, incendi, danneggia menti rilevanti...»; l'evento ed il conseguente danneggiamento devono essere certificati dal sindaco;
c) 1. Campania 28 agosto 1981 n. 59, art. 7, 4° comma, per il quale i sindaci presentano all'assessorato all'edilizia un elenco
nominativo di «cittadini che all'epoca del sisma alloggiavano non a titolo di proprietà o di usufrutto in abitazioni gravemente
danneggiate o distrutte...»;
d) 1. Veneto 12 gennaio 1990 n. 3, sugli interventi a favore
delle popolazioni colpite da calamità naturali, la quale all'art.
1 prevede la concessione di contributi a favore di privati che
abbiano subito «gravi danni» a causa di calamità naturali ecce
zionali. Da quanto, pur sommariamente esposto, deriva che nel siste
ma legislativo formatosi storicamente in occasione di calamità
naturali, il requisito della gravità del danno è una condizione
(esplicita o implicita) costante, prima e dopo il 1980, per otte
nere le varie provvidenze di volta in volta previste; e, d'altra
parte, è dato riscontrare come, in diverse norme, il legislatore, fissato tale carattere, nel contesto della disciplina, ometta, poi,
ogni volta, di reiterarne il richiamo, limitando il riferimento
al «danno» o ai «danneggiati». Una diversa interpretazione, singolare per l'Irpinia, porrebbe
Il Foro Italiano — 1995.
evidentemente seri problemi in ordine alla razionalità di una
siffatta diversificazione della disciplina rispetto a situazioni dei destinatari sostanzialmente identiche.
Inoltre, data la natura — come si vedrà — incentivante di
questa provvidenza, la interpretazione della legge in senso sop
pressivo del requisito della gravità del danneggiamento, accor
derebbe un pari «sgravio» contributivo ad aziende in situazione
oggettive ben diverse (quelle lievemente e quelle gravemente dan
neggiate). La «ratio» della modifica del 1981. — Da questa disamina
dei precedenti legislativi e dei lavori parlamentari, in particolare di quelli specifici riguardanti la conversione del d.l. n. 19 nella
1. n. 128 del 1981, discende con sufficiente sicurezza che la ratio
della modifica legislativa fosse quella di mantenere ferma la elen
cazione dei comuni disastrati, ed eliminare, ai fini che qui inte ressano, e non per quelli della emananda legge organica di rico
struzione, una elencazione che era risultata inadeguata, se non
altro perché superata dagli eventi; ma il criterio della gravità dei danni riportati, come discrimine per accedere ad alcune prov
videnze, non è stato abbandonato dal legislatore per effetto del
la novella; deve invece ritenersi che, tenuto conto della iniziale
indeterminatezza, fosse stato individuato e precisato, in modo
indiretto e in linea generale, nelle sue connotazioni salienti chi
fosse «danneggiato», e ciò proprio attraverso la elencazione delle
fattispecie di cui all'art. 1 bis; questa, almeno complessivamen
te, è evidente, non può ritenersi estranea ad un carattere di gra vità: ma ciò è riferito al «danneggiato», cioè al destinatario
delle «provvidenze», laddove la ragione dello «sgravio» contri
butivo previdenziale riguarda la esistenza di maestranze di aziende
«gravemente danneggiate», che potrebbero perdere il lavoro in
mancanza di incentivi.
Infatti, può affermarsi che la provvidenza in questione (lo
sgravio contributivo), aveva certamente non un carattere «in
dennitario» (in senso lato), ma soltanto incentivante; in altri
termini, gli sgravi non erano rivolti ad indennizzare in parte danni specifici (come certamente avviene per le provvidenze con
nesse con la perdita dell'alloggio, le lesioni personali), ma sol
tanto a favorire la ripresa della attività produttiva, e sono ap
punto per questo riservati esclusivamente alle aziende gravemente
danneggiate: in ciò un ulteriore elemento di specialità. In realtà
il c.d. danno indiretto, non è estraneo alla previsione del legis
latore, che lo ha indennizzato, tuttavia, soltanto con le provvi denze riservate ai comuni rientranti nella fascia dei comuni di
sastrati, nei quali i soggetti destinatari beneficiano dello sgravio
per il solo fatto di trovarsi in essi, indipendentemente dalla esi
stenza, e dalla prova, di un danno specifico e diretto. Una di
versa concezione, oltre ad apparire ardita, e ad estendere oltre
ogni ragionevole misura l'area dei beneficati, includendo in essa
anche, ad esempio, lesioni del credito e situazioni a queste assi
milabili, osta contro la lettera della elencazione contenuta nel
l'art. 1 bis.
Il ricorso dell'Inps è fondato e coglie nel segno allorché sot
tolinea come la novella del 1981 innovando in ordine alla deter
minazione topografica dei «soggetti danneggiati», non avesse
in alcun modo innovato in ordine alle caratteristiche delle aziende
beneficiarie dello sgravio, fissate, senza modifiche sul punto, dall'art. 11 d.l. n. 776 del 1980 cosi come modificato dalla leg
ge di conversione; non è, infatti, revocabile in dubbio, che se
un imprenditore avesse avuto nelle regioni in questione diverse
imprese, delle quali una soltanto danneggiata (id est.: grave mente danneggiata), ogni questione relativa allo sgravio si por
rebbe, in ogni caso, soltanto per quella azienda, e non certo
per tutti i dipendenti delle aziende residue, pur appartenendo tutte ad un soggetto «danneggiato»; di guisa che quest'ultima
qualifica, introdotta dalla novella del 1981, attiene esclusiva
mente alla diversa modalità di individuazione che si era resa
necessaria dopo che gli elenchi dei comuni erano risultati insuf
ficienti ed inattendibili, ma, non essendo stato abrogato né il
d.l. n. 776 né la 1. n. 874 del 1980, entrambi anzi esplicitamente richiamati dalla novella, la caratteristica di «azienda gravemen te danneggiata» per ottenere lo sgravio contributivo continua
ad essere condizione per il sorgere del beneficio. Né ad una
diversa conclusione conduce la parte della novella (art. 1 bis
d.l. n. 19 come, sul punto, innovato dalla legge di conversione
n. 128 del 1981) che, con riferimento alla certificazione che il
sindaco deve rilasciare sotto la sua responsabilità, con riguardo alle aziende indica solo genericamente «danni alla azienda»; è
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PARTE PRIMA
infatti evidente — a parte la esaminata considerazione che an
che secondo la formulazione della 1. n. 874 del 1980, il sindaco
«attesta lo stato di (e non «del») danneggiamento», senza ag
gettivazioni — che questa norma non si riferisce specificamente
agli sgravi contributivi previdenziali, ma a tutti i benefici della
precedente legislazione (indicata nell'art. 1 1, n. 128), per i quali ben possono avere rilevanza le diverse ipotesi esemplificate dal
le norme (peraltro, di intrinseca gravità): ma il regime dello
sgravio, per quanto concerne le aziende, permane sotto la disci
plina speciale dettata dall'art. 11 più volte richiamato.
Erroneamente, pertanto, la impugnata sentenza ha affermato
che la dizione letterale contenuta nell'art. 1 1. n. 128 («risultino
danneggiati»), non contenendo alcun'altra specificazione, non
consente di restringere le provvidenze soltanto a favore dei sog
getti «gravemente» danneggiati. In realta, la norma, letta nella
sua letterale formulazione, e tenuto conto dell'esplicito richia
mo all'art. 4, 5° comma, d.l. n. 776 del 1980, quale risultante
per effetto delle modificazioni in sede di conversione con la 1. n. 874 del 1980, si legge nel senso che le provvidenze, oltre
che ai residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, «si applicano ai soggetti che risultino danneggiati, residenti, do
miciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei co
muni gravemente danneggiati o danneggiati». Non vi è alcun
dubbio che prima del d.l. n. 19 e della legge di conversione
n. 128 del 1981, gli sgravi contributivi riguardassero, oltre le
aziende ubicate nei comuni disastrati, esclusivamente i «datori
di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni gravemente
danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del presidente del
consiglio dei ministri di cui all'art. 4 e che risultino gravemente
danneggiate» (art. 11, 3° comma, d.l. n. 776 del 1981, quale risultante per effetto della 1. n. 874 del 1981 di conversione con
modificazioni). Di ciò non si dubitava ancorché il 6° comma dell'art. 4 1.
n. 874 avesse convertito con modificazioni il d.l. n. 776 del
1980 stabilendo: «Le medesime provvidenze si applicano ai sog
getti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi se
de, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni gravemente dan
neggiati o danneggiati»: in tale formulazione, infatti, l'antitesi
non era tra soggetti «danneggiati» e soggetti «gravemente dan
neggiati», ma tra soggetti nelle zone disastrate e soggetti nelle
zone gravemente danneggiate o danneggiate; e soltanto per que sti ultimi si richiedeva l'ulteriore requisito del danno da docu
mentare, mentre per i residenti in zone disastrate il danno era
intrinseco alla collocazione nelle dette aree.
Orbene, rispetto a tale formulazione, la successiva legislazio ne del 1981 (d.l. n. 19 e poi la legge di conversione n. 128)
modificava, con riguardo alle provvidenze, soltanto l'aspetto concernente la limitazione del diritto alle stesse sulla base della inclusione negli elenchi da compiere secondo la nota tripartizio ne; affermava, infatti, che, a parte le provvidenze esclusive dei
comuni disastrati, le altre «si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonché nei co
muni della Puglia individuati con decreto del presidente del con
siglio dei ministri». Ma la norma non contiene, neppure impli citamente, l'abrogazione dell'art. 11,3° comma, d.l. n. 776 del
1980 (quale risultante per effetto delle modificazioni apportate dalla legge di conversione n. 874), del quale anzi riafferma espli citamente il pieno vigore, là dove prevede «Le provvidenze di
cui al precedente 1° comma, per le quali è prevista l'applicazio ne a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi del
l'art. 4, 5° comma, d.l. 26 novembre 1980 n. 776, covertito, con modificazioni, nella 1. 22 dicembre 1980 n. 874, si intendo
no applicate...» (art. 1, 3° comma, d.l. n. 19 del 1981, come
convertito con modificazioni con 1. n. 128 del 1981). È infatti innegabile che la norma di cui all'art. 11 d.l. n.
776, come risultante dalla conversione con 1. n. 874 del 1980, è norma speciale, riguardante una fattispecie del tutto partico lare (sgravi contributivi) e con finalità del tutto particolari (in centivare la ripresa produttiva), talché soltanto una esplicita abro
gazione o modificazione successiva potrebbero consentirne la lettura secondo la tesi interpretativa che non si accoglie.
Una indiretta conferma si può avere considerando la previ sione di cui all'art. 14 decies d.l. n. 776 come convertito con
1. n. 874 del 1980, per il quale i soggetti agli obblighi di leva «che abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle
loro condizioni economiche, possono, a domanda, essere esen
II Foro Italiano — 1995.
tati dal servizio militare di leva»; anche in questo caso di tratta
di disciplina speciale, per la quale l'art. 1 1. n. 128 del 1981
non ha effetto abrogativo o modificativo, e rispetto al quale resta estranea la tipizzazione di danni di cui al seguente art.
1 bis (sez. un. 26 aprile 1993, n. 4910, id., Rep. 1993, voce
Calamità pubbliche, n. 24). Ne consegue che, nello stesso modo, come non era possibile,
nel vigore della 1. n. 874 del 1980 e prima della 1. n. 128 del
1981, dubitare del fatto che gli sgravi contributivi spettassero, a parte i comuni disastrati, esclusivamente ai titolari di aziende
«che risultino gravemente danneggiate», altrettanto vale dopo la novella del 1981, la quale, per questa parte, in nulla ha mo
dificato l'art. 11 d.l. n. 776 del 1980, come risultante nella legge di conversione n. 874 dello stesso anno.
Tale lettura è confermata dal fatto che la 1. n. 128 del 1981,
dopo aver riaffermato il vigore dell'art. 4, 5° comma, d.l. n.
776, come risultante dalla conversione, al comma successivo del
sostituito art. 1, e proprio con riferimento al d.l. n. 776, sop primeva la espressione «gravemente danneggiati» contenuta ne
gli art. 14, 2° comma, 14 bis, 14 quinquies, 14 octies — pur riferita ai comuni —, ma in nulla innovava rispetto alla origina ria formulazione dell'art. 11 (e degli art. 10 e 10 bis, i quali, del pari, per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, eser
centi attività commerciali, pescatori, richiedono per le rispettive
provvidenze, che «abbiano subito gravi danni» e «siano stati
gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa»).
Neppure induce ad una diversa interpretazione della norma, la circostanza che la nuova disciplina introdotta dall'art. 1 bis
I. n. 128 del 1981, abbia individuato e tipizzato le situazioni di danno suscettibili di dare accesso alle provvidenze, e ciò per un duplice ordine di motivi:
a) si tratta, nel complesso, di danni di intrinseca gravità, che
non si pongono certo in antitesi con la previsione di cui all'art.
II,3° comma, d.l. n. 776 come convertito dalla 1. n. 874 del
1980; al riguardo è certo valido il criterio interpretativo non
strettamente civilistico (che conduce a considerare «danno» an che un graffio, o la rottura di una tegola), ma di rilevanza sociale;
b) quella tipizzazione, che concerne «tutti i soggetti che risul
tino danneggiati» secondo la previsione del 2° comma del pre cedente art. 1, proprio perché attiene ai destinatari, non esclude
che, ai fini degli sgravi contributivi, debba trattarsi di «aziende
che risultino gravemente danneggiate^ ed anzi ciò è confermato
dal fatto che si deve trattare specificamente di danno aziendale,
proprio perché soltanto rispetto a questa configurazione del dan
no si pongono le esigenze di incentivazione perseguite dalla legge. Ne discende altresì' che sussiste in particolare il difetto di mo
tivazione, per avere la impugnata sentenza del tutto omesso di
prendere in considerazione la certificazione del sindaco in atti
dalla quale risultava la entità «lieve, agibile e riparabile» del
danno subito (certificato in data 4 marzo 1981 prot. 5591 U.T.) anche tenuto conto della surrichiamata ordinanza 21 febbraio
1981, n. 140 del commissario straordinario del governo.
Consegue a quanto esposto l'accoglimento del ricorso, la cas
sazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Avellino, il quale provvederà altresì' sulle spese del procedimento di cassazione, dando applicazione al seguente
principio di diritto: «Lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali, di cui
all'art. 11, 3° comma, seconda parte, d.l. 26 novembre 1980
n. 776, come modificato in sede di conversione dalla 1. 22 di cembre 1980 n. 874, spetta ai datori di lavoro le cui aziende
risultino gravemente danneggiate; tale requisito non è stato sop
presso per effetto dell'art. 1, 2° comma, d.l. 13 febbraio 1981
n. 19, come convertito con modificazioni dalla 1. 15 aprile 1981
n. 128, che estende le provvidenze di cui al d.l. n. 776 a tutti i soggetti danneggiati, anche se residenti o domiciliati o aventi sede in "altri" comuni rispetto a quelli previsti dalla disciplina del 1980».
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