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Sezioni unite civili; sentenza 14 luglio 1962, n. 1880; Pres. Verzì P., Est. Pece, P. M. Reale...

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Sezioni unite civili; sentenza 14 luglio 1962, n. 1880; Pres. Verzì P., Est. Pece, P. M. Reale (concl. conf.); Opera valorizzazione Sila (Avv. dello Stato Agrò) c. Soc. I.l.s.s.a. (Avv. Moschella) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 83/84-87/88 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153235 . Accessed: 25/06/2014 06:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.96 on Wed, 25 Jun 2014 06:29:52 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite civili; sentenza 14 luglio 1962, n. 1880; Pres. Verzì P., Est. Pece, P. M. Reale(concl. conf.); Opera valorizzazione Sila (Avv. dello Stato Agrò) c. Soc. I.l.s.s.a. (Avv. Moschella)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 83/84-87/88Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153235 .

Accessed: 25/06/2014 06:29

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PARTE PRIMA

dimenti di confisca, sequestro o sottrazione in genere adot

tati dal governo della repubblica sociale italiana, cui non si

applicano nei rapporti con lo Stato legittimo le norme

del diritto internazionale; l'altro, imponendo il blocco

dei beni confiscate ai perseguitati razziali dai nazi-faseisti, ebbe solo uno scopo cautelare, cioe di evitare che tali beni

subissero ulterior) modifioazioni nello stato di fatto e di

diritto nel quale si trovavano.

Dagli esposti principi consegue cbe per la ricizione nel

l'ordinamento intemo delle nortne di diritto internazionale

generale o comune, ed in ispecie di quelle sul trattamento

della proprieta privata in regime di ooupazione, tali norme

hanno acquistato il valore di norme giuridiehe interne, di modo cbe, come il giudice e tenufo ad applicarle al pari di ogni altra norma deH'ordinamento interno, cosl ehi ne e

destinatario non puõ, in via di massima, allegarne l'igno ranza per disconoscerne l'obbligatorieta, questa derivando

dal loro valore di norme interne.

Siffatta conseguenza noil esaurisce, perõ, il them,a deci

dendum, che piu propriamente riflette la buona fede nello

acquisto del possesso. La buona fede soggettivamente consiste neH'ignoranza

di ledere l'altrui diritto ; l'ignoranza puõ essere cosi di

fatto come di diritto, e quindi incidere ancbe sulla inter

pretazione e sulla portata delle norme dianzi ricordate ; ma anche il semplice dubbio sull'esistenza di quel diritto

in contrasto col proprio acquisto e sufficiente per esclu

derla. La Corte del merito ha negato che i Pitassi fossero in

buona fede al momento in cui ricevettero dai tedeschi le

merci sottratte al Fischbein, ed ha giustificato il suo con

vincimento con una serie di apprezzamenti di fatto, desunti

dalle prove raccolte (tra cui la deposizione del teste Pot

korny, criticamente comparata nelle due versioni, rese l'una davanti a notaio, e l'altra davanti al magistrato), i quali, essendo logicamente ed esaurientemente motivati, ed ispi rati inoltre ad esatti criteri giuridici, sfuggono al sindacato

di legittimita riservato a questo Supremo collegio. Puõ qui solo osservarsi, correggendo un errore in cui

la Corte e incorsa e che b del tutto trascurabile di fronte

agli altri elementi probatori rettamente acquisiti, che ad escludere la buona fede non valeva la circostanza che i Pitassi avessero ricevuto le fatture delle merci non dall'au toritä. di occupazione o dalla Societa, per i traffici Adria, daU'autorita, anzidetta costituita, ma dalla Ditta Tolazzi, nella fattura indicata come « Societa per impianti di riscal

damento, ventilazione ed ingegneria sanitaria», la quale pertanto si rivelava come una semplice prestanome degli oceupanti: infatti, le fatture furono rimesse ai Pitassi

dopo la consegna, mentre la buona fede 6 necessaria e suf ficiente che esista nel momento anteriore in cui la conse

gna avviene.

Dall'inesistenza della buona fede deriva che, per effetto del possesso, i Pitassi non avevano acquistato la propriety delle merci cedute loro dagli occupanti; ma da essa la Corte del merito ha tratto un convincimento ulteriore, che ha posto in evidenza particolare in relazione all'azione di risarcimento

proposta in giudizio, e cioe che la mala fede si era nel caso concretata nella scienza deH'illiceitä, del provvedimento di spogliazione adottato dai tedeschi e nella volontä di avva lersene per trarne un personale profitto. Questo convinci

mento, anch'esso fondato sulla valutazione delle prove rac colte in rapporto all'equivoco contegno tenuto dagli acqui renti, giuridicamente corretto e convenientemente motivato, si sottrae al sindacato del Supremo collegio, talche, confi

gurato come illecito 1'atto dei Pitassi, appare logica e coe rente la conclusione cui la Corte e pervenuta, nel senso che 1'illecito e rimasto positivamente dimostrato. (Omissis)

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSÄZIONE.

Sezioni unite, civili; sentenza 14 luglio 1962, n. 1880 ; Pres. VerzI P., Est. Pece, P. M. Keale (concl. conf.); Opera valorizzazione Siia (Aw. dello Stato Agrõ) e. Soc. I.l.s.s.a. (Aw. Moschella).

(Gonferma App. Oatanzaro 4 aprile 1961)

Agricoltura — Iiilorma fondiaria — Determjnazionc dell'indennita — Decreti delegati di espropria zione — Interpretazione —- Ammissibilita — Fat

tispccie.

Agricoltura — Riiorma londiaria — Legge Sila —

Ueni espropriabili -— Fselusione degli alberi ma turi per il taglio c non separali (Cod. civ., art. 821 ; legge 12 maggio 1950 n. 230, provvedimenti per la colo nizzazione dell'Altopiano della Siia e dei territori jo nici contermini, art. 2, 7).

Bientra nei poteri del giudice ordinario interpretare i decreti

presidenziali di espropriazione perVattuazione della riforma fondiaria in 8ila, al fine di accertare se nelVindennitä di espropriazione di un terreno bosehivo siano state com

prese anclie le piante mature per il taglio. (1) Oggetto delV espropriazione per I'attuazione della riforma

fondiaria in Sila, sono i terreni coltivati a bosco, e non anohe gli alberi maturi per il taglio, seppure non anoora

separati al momento della espropriazione, per i guali e dovuto al proprietario, ehe ne e privato, indennizzo in

aggiwnta all'indennita di espropriazione. (2)

La Corte, eoc. — Con. il primo mezzo del ricorso, l'Opera valorizzazione Sila eocepisce la impossibility di integrare, in

(1) V., per qualche riferimento, Cons. Stato, Sez. IV, 20 marzo 1962, n. 263, Foro it., 1962, III, 232, con osservazioni di Andrioli, cui adde, in nota alia stessa decisione, Perictj, in

questo fascicolo, III, 26.

(2) Conf. Cass. 14 gennaio 1957, n. 2259 (Foro it., 1957, I, 1172, con nota di richiami, cui adde Ventuba, in Riv. dir. agr., 1957, II, 468 ; GtEbi, in Giur. agr. it., 1958, 224, nonche la dif forme requisitoria del P. m. Bebri, in Giur. it., 1957, I, 1, 995) ; Cass. 25 febbraio 1960, n. 338, Foro it., Rep. 1960, voce

Agricoltura, n. 82, entrambe eitate dalle Sezioni unite e relative alia c. d. legge stralcio.

Secondo Cass. 6 aprile 1961, n. 729 (id., Bep. 1961, voce eit., nn. 87, 88) « dalla data del decreto di espropriazione l'ente espropriante diventa senz'altro proprietario del bene espropriato, e, ciõ posto, acquista indubbiamente tutte le facoltä. inerenti al diritto di proprietä, compresa quella di godere il bene espro priato e di fame propri i frutti pendenti (salvo, per questi ultimi, l'obbligo di corrispondere al proprietario espropriato il rimborso delle spese di produzioDe da questi eventualmente erogate) ».

Sull'espropriabilita dei boschl ai fini dell'attuazione della riforma fondiaria, v. Cass. 18 aprile 1962, n. 770, id., Mass., 233

(legge Sila) ; 29 settembre 1960, n. 2527, id., Bep. 1960, voce cit., n. 54 (legge stralcio) ; 27 luglio 1957, ord. n. 669 (legge Sila), 29 settembre 1957, n. 3552 (legge Sila), id., Bep. 1957, voce cit., nn. 58, 87 ; Corte cost. 25 maggio 1957, n. 66, id., 1957, I, 929, con nota di richiami.

Sulla questione, relativa al rilievo della separazione nel 1'acquisto dei frutti, v., in senso conforme, Cass. 20 gennaio 1951, n. 179 (id., Rep. 1951, voce Frutti, n. 1), richiamata nella motiva zione della presente.

Nel senso che nella nozione di «frutti pendenti » rientrino i soli frutti gižt esistenti, giunti o no a maturazione, e non sepa rati dalla pianta, non anche quelli alio stato embrionale, v. Cass. 26 giugno 1956, n. 2308, id., Rep. 1956, voce cit., n. ]. Nel senso che l'usufruttuario acquisti la proprietä dei frutti sol a seguito della separazione, v. Cass. 6 marzo 1950, id., Rep. 1950, voce Usuirutto, nn. 11, 12.

Delle altre sentenze eitate dalle Sezioni unite, Cass. 8 marzo 1940, n. 804 (id., Rep. 1940, voce Vendita, n. 103) e 21 maggio 1948, n. 770 (id., Rep. 1948, voce Frutti, n. 2) considerarono frutti pendenti gli alberi destinati al taglio nei boschi di alto fusto.

In dottrina, cons. P. De Martino, sub art. 820 e 821, in Commentario del codice civile, a cura di A. Sciat.oja e G. Branca ; Mosco, I frutti nel diritto civile, Milano, 1947, pag. 124 seg.

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G1URISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sede giurisdizionale, e nella parte relativa alia determina

zione della indennitä, i decreti di espropriazione di oui ö

discussione, attesoche detti decreti hanno valore di legge

delegata. La censura non e fondata, in quanto non sussiste il de

nunciato eccesso di potere giurisdizionale, ne la conseguente

posizione di conflitto con il potere legislativo. La censura

muove dalla necessaria premessa che le piante mature per il taglio, limitatamente alle quali la sentenza impugnata ha ricono3ciuto alla Societä resistente il diritto al valore

venale, abbiano formato ancli'esse, in base ai decreti di

scorporo, oggetto di trasferimento coattivo a favore dell'Ente

espropriante. La esattezza o meno di tale premessa forma oggetto di

discussione in relazione al secondo e al terzo mezzo del ri

corso. In relazione specifica al primo mezzo, e sufficiente

rilevare elie la infondatezza della censura con esso mezzo pro

posta e diretta conseguenza della infondatezza (di cui ap

presso si dirä) degli altri due mezzi di ricorso, essendo ohiaro

cbe qualora resti accertato, cosi come ritenuto dalla Corte

di merito, clie gli alberi maturi per il taglio al momento del

l'esproprio non formarono, in concreto, oggetto di detto

esproprio, il riconoscimento, a favore della Societä resi

stente, del diritto ad essere indennizzata del valore venale

di detti alberi non costituisce inammissibile integrazione

giurisdizionale dei decreti di esproprio, ma preclusione di

un ingiustificato arricchimento in pregiudizio della Societä

ricorrente.

Sotto il profilo formale, clie e quello posto particolar mente in evidenza con il primo mezzo del ricorso in esame, e

da ritenere cbe trattasi, non di integrazione dei provvedi menti di esproprio, ma, piii semplicemente, di identifica zione del contenuto dei predetti decreti e quindi, in defi

nitiva, di interpretazione degli stessi. E, anzi, il carattere, nei decreti di esproprio in discussione, di legge delegata, rende piu evidente il potere di interpretazione da parte del giudice ordinario, stante il normale potere-dovere di

quest'ultimo di interpretare le norme di legge influenti per la

deoisione della controversia a lui sottoposta. Con il secondo e terzo mezzo, l'Opera Sila denunzia cbe

la sentenza impugnata, in tanto ba potuto ritenere il di

ritto della espropriata Soc. I.l.s.s.a. al controvalore degli alberi maturi per il taglio, in quanto : a) ba dato inesatta

mente rilevanza alia maturazione degli alberi per il taglio, lad

dove l'art. 821 cod. civ. non distingue fra frutti maturi e

frutti non maturi, ma, a differenza di quanto dettato per i

frutti civili, fissa cbe la proprietä dei frutti maturati si

trasmette con la separazione dei detti frutti dalla cosa cbe li

ba prodotti; b) ba inesattamente ritenuto, equivocando tra

la normale espropriazione per pubblica utilitä e la specifica

espropriazione per 1'attuazione della riforma agraria, cbe

l'apprensione dei frutti maturi, da parte del soggetto nei

cui confronti e stato proceduto alia espropriazione, non

osti alla causa di pubblica utilitä ; c) non ba tenuto pre sente cbe, per l'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n.230 (legge

Sila), 1'indennitä di esproprio e commisurata ai valori sta

biliti per 1'imposta straordinaria sul patrimonio e cbe,

per l'art. 9 del t.u. 9 maggio 1950 n. 203 (art. 9 del decreto

legisl. 11 ottobre 1947 n. 1131 e art. 2 della legge 10 novem

bre 1949 n. 805), i b33cbi si valutano (ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio) in base ai valori medi del

periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso

per caso. Le riassunte censure non sono fondate, ancorche la

motivazione della sentenza impugnata debba essere in

parte puntualizzata, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civile.

La stessa ricorrente Opera Sila non pone in dubbio cbe

gli alberi di un terreno destinati alla produzione di legna, e

caratterizzati, secondo la finalitä economico-sociale, ad

essere tagliati, debbano essere riportati nei concetto giuri dico di frutti naturali del predetto terreno, cosi come ripe tutamente affermato da questa Corte suprema (sent, n. 804 del 1940, Foro it., Rep. 1940, voce Vendita, n. 103 ; n. 770 del 1948, id., Rep. 1948, voce Frutti, n. 2 ; n. 179 del

1951, id., Eep. 1951, voce eit., n. 1 ; none,he, e proprio nella

materia di cui e causa, sent. n. 2259 del 1957, id., 1957,

I, 1172, e n. 338 del 1960, id., Eep. 1960, voce Agricoltura, n. 82). Ya anoora precisato che, poiche, come si (lira, devono intendersi esclusi dall'oggetto dei decreti presiden ziali n. 782 del 1950 e n. 579 del 1951 (e di cui alia causa),

gli alberi clie al momento dell'esproprio erano giä maturi

per il taglio, nella specie non si profila alcuna questione di

legittimitä costituzionale ne della legge di delegazione

(legge Sila), ne dei menzionati decreti (quali atti aventi

valore di legge delegata), mentre il richiamo dei limiti ac

certati dalla Corte costituzionale, entro i quali la legge Sila

consente l'espropriazione dei terreni coltivati a bosco, sara fatto solo ai fini di una esatta identificazione della

portata degli accennati decreti presidenziali. Con precedenti pronunce a Sezione semplice (sent.

2259 del 1957, eit. e n. 338 del 1960, cit.) questa Corte

suprema ebbe a statuire, in relazione ai decreti di esproprio di terreni boschivi in allora venuti in discussione, che ai

proprietari, nei cui confronti era stato proceduto alio scor

poro, si appartenevano le piante giä mature per il taglio mentre all'Ente, a cui favore si era proceduto all'espropria zione, passavano in proprietä le piante ancora in corso di

maturazione.

Queste Sezioni unite ritengono che la distinzione di

cui sõpra debba essere tenuta ferma anclie in relazione ai

decreti oggi in esame.

Come giä si e accennato, l'Ente ricorrente, al fine di

pervenire a conclusione diversa, ha denunziato che l'art.

821 cod. civ. condiziona l'acquisto della proprietä dei frutti

naturali al distacco degli stessi dalla cosa madre. Il principio richiamato õ esatto e queste Sezioni unite

hanno presente che, superando la dizione del 1° comma

del menzionato art. 821 e la distinzione di cui, in base a

tale dizione, e cenno nella Relazione ministeriale al codice

civile (n. 38), si 6 ritenuto che la separazione e necessaria

perche lo stesso proprietario della cosa madre possa consi

derarsi proprietario dei frutti, intesi, questi ultimi, quali entitä autonome rispetto alia cosa che li ha prodotti. I

concetti di cui sõpra, perõ, non sono determinanti ai fini

della presente decisione.

Infatti, come giä altra volta posto in evidenza da que sta Corte suprema (sent. n. 179 del 1951, cit.), l'elemento

della maturazione o meno dei frutti non puõ ritenersi indif

ferente ai fini della percepibilitä degli stessi, atteso che e

proprio con la maturazione che il frutto acquista una indub

bia individuality economica rispetto alia cosa madre e di

venta separabile da questa, laddove il distacco dei frutti

non ancora maturi costituisce, invece, atto pregiudizievole. Tenuto presente ciõ e tenuto presente che il diritto di

proprietä sulla cosa madre si espande natwraliter ai frutti

che ne sono il prodotto, deve dedursene che, con la matura

zione di essi, il proprietario della cosa madre diventa ti

tolare, relativamente ai frutti giä maturi, dello ius se

parandi. E deve ancora riconoscersi che tale ius separandi ha, oltre che un contenuto giuridico (potere di separare i

prodotti dalla cosa producente), anche un contenuto eco

nomico ben individuabile, che e rappresentato dal valore

venale che i frutti maturi avrebbero se separati dalla cosa

madre. Da ciõ l'ulteriore conseguenza che, ove al proprie tario della cosa madre venga precluso, senza giusto titolo, 1'esercizio dello ius separandi, ad esso proprietario compete, sotto il profilo di risarcimento del danno, il controvalore

dei frutti separabili. Con ciõ non si intende disconoscere il principio generate

che i negozi relativi alia cosa madre includono, di regola, anche i frutti (ancorche maturi) da questa non ancora se

parati. E certo, perõ, che detto principio non ha carattere

di assolutezza per i frutti maturi e quindi separabili, potendo 1'attribuzione di questi ultimi formare oggetto di diverso

accordo tra le parti interessate o di specifica disciplina legis lativa, variabile a seconda delle diverse ipotesi (art. 669,

legato di cosa fruttifera ; art. 984, spettanza dei frutti del

l'usufrutto ; art. 1615, affitto di cosa produttiva ; art. 1638,

espropriazione di fondo rustico dato in fitto ; art. 1477,

vendita di cosa produttiva). Premesso quanto sopra, e poiche deve presumersi che i

decreti di esproprio siano aderenti alle finalitä, e quindi

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87 PARTE PRIMA 88

alle limitazioni intrinseche della legge in base alia quale furono emessi, il punto decisivo nella eeonomia della pre sence controversia si e quello di aeeertare se le finalitä per

seguite dalla legge Sila (legge n. 230 del 1950) postulino o meno la necessaria acquisizione, a favore dell'Ente espro priante, anche dei frutti giä maturi.

Deye ritenersi la soluzione negativa. Infatti, poiche la legge Sila assoggetta (art. 2) ad espropriazione i terreni di propriety privata suscettibili di trasformazione, per lata ehe sia la interpretazione di tale possibilitä, oggetto della

previsione legislativa sono i terreni nella loro consistenza

intrinseca, in connessione con le finalitä della riforma, e tali finalitä, per essere di carattere duraturo, preseindono dall'elemento transeunte della fruttificazione clie si presenti giä matura al momento dell'esproprio e, come tale, pronta,

per sua naturale finalitä, al distacco dalla cosa madre.

I frutti non maturi devono seguire necessariamente

la sorte del terreno, postoclie, stante la loro non separabilitä, formano con detto terreno un tutto inscindibile.

Uguale conclusione, invece, non resterebbe giustificata

per i frutti maturi, rispetto ai quali il proprietario del ter

reno, appunto in conseguenza della maturazione di essi, era giä titolare di uno iws separandi clie non puõ ritenersi

soppresso con l'esproprio del terreno, non essendo tale

soppressione necessaria, come si e detto, alle finalitä del

l'esproprio. Nfe vale obiettare clie, nella specie, tale diritto di separa

zione, al momento dello scorporo, non era stato ancora eser

citato dal proprietario e ehe i decreti di esproprio preve dono la immediata immissione in possesso dell'Ente.

Infatti, sotto pena di una inammissibile petizione di

principio, una volta ritenuta, ai fini della riforma nonclie

ai fini del contenuto precettivo dei decreti di esproprio, la estraneitä della percezione, da parte dell'Opera Sila, dei frutti giä maturi, nulla precludeva che l'Opera, pur

dopo la immissione in possesso del terreno, avesse permesso al proprietario espropriato l'ablazione dei frutti di cui sopra, avendone l'l.l.s.s.a. fatto specifica richiesta.

La riprova di tale possibilitä e data dall'art. 6 della legge 15 marzo 1956 n. 156 che, con specifico riferimento e alia

legge n. 230 del 1950 (legge Sila, che qui interessa) e alia

legge n. 841 del 1950 (cosiddetta legge stralcio), e senza

restrizione alcuna, prevede la duplice possibilitä che gli enti

e sezioni di riforma fondiaria, all'atto della presa di possesso dei terreni, abbiano oppure non abbiano acquisito anche i

frutti pendenti. Come si e detto, la ricorrente Opera per la valorizzazione

della Sila, con il terzo mezzo del ricorso, ha denunziato che,

poiche per l'art. 7 della legge Sila, l'indennitä di esproprio 6

oom TLHiirita ai valori stabiliti per 1'imposta straordinaria

sul patrimonio ; poiche, per l'art. 9 del t.u. 9 maggio 1950

n. 203, i boächi, ai fini della predetta imposta straordinaria,

veugono valutati in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso ; atteso tutto

ciõ, l'indennizzo, a favore del proprietario espropriato, degli alberi maturi per il taglio al momento dello esproprio, co stituirebbe (secondo la ricorrente) una non giustificata maggiorazione della indennitä di scorporo.

La censura non & fondata. Poiche, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, i criteri di valutazione dei terreni coltivati a bosco e di cui al richiamato art. 9, non

lianno carattere e3clusivo, potendo gli uffici delle imposte ritenere congrui anche i valori determinati con 1'applica zione dei coefficienti normali (come chiarito anche con appo sita circolare del Ministero delle finanze in data 10 gennaio 1950); poiche, comunque, anche la valutazione diretta,

eseguita caso per caso, puõ essere conseguente a molteplici

fattori(natura del suolo,classe del bosco, intensitä della vege t tzione, numero delle matricine, autonomia aziendale del

bosco ovvero aggregazione di esso ad un'azienda agricola); poiche i predetti svariati fattori, nonclie lo stesso elemento del grado di maturazione del bosco (richiamato dalla ricor

rente e che puõ riferirsi alia massa, in genere, degli alberi non maturi), sono indipendenti dal particolare che un de terminate numero di piante si presenterä maturo per il

taglio ad una determinata epoca preoisa ; potendo, in sin

tesi, la valutazione del capitale-terra presentarsi, an die nei

terreni eoltivati a boseo, distinta dalla valutazione dei frutti; atteso tutto ciõ, sarebbe occorsa la prova (che nel giudizio di merito non risulta accertata) ebe non solo, nella specie, la valutazione ai fini dell'imposta sul patrimonio si era di

seostata effettivamente dai eriteri di valutazione astratta, ma che la (eventuale) valutazione diretta era stata influen

zata in modo determinante dalla considerazione che un

dato numero di piante si sarebbero presentate mature per il taglio al momento con il quale poi coincise la emissione

dei decreti di esproprio. E tale prova tanto piu sarebbe

stata necessaria nella specie, in quanto non risultano con

testati (e quindi, secondo la giurisprudenza di questa Corte

suprema, possono considerarsi pacifici: sent. n. 3426 del

1957, Foro it., Rep. 1957, voce Prova civ., n. 23; n. 3642

del 1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 23) i rilievi di fatto

del consulente tecnico nominato dal Presidente del Tribu

nale di Cosenza, relativi al particolare che le zone espro

priate hanno natura, non solo bosehiva, ma anche semi

nativa e pascolativa. D'altra parte, giova richiamare che, poiche l'art. 4

della legge 31 dicembre 1947 n. 1629 (recante norme per la

istituzione dell'Opera per la valorizzazione per la Siia) escludeva espressamente i boschi dal piano generale di

trasformazione del comprensorio silano, la espropriabilitä dei terreni eoltivati a bosco fu posta in discussione anche

nei riguardi della legge n. 230 del 1950.

La espropriabilitä dei predetti terreni e stata ritenuta

dalla Corte costituzionale (sent. n. 66 del 1957, Foro it.,

1957, I, 929 ; n. 41 del 1959, id., 1959, I, 1625) con richiamo

alle finalitä economico-sociali della legge Siia e attraverso

considerazioni che, per essere relative alia obiettiva trasfor

mazione dei terreni eoltivati a bosco, prescindono dalla

necessitä di utilizzazione, da parte dell'Ente di riforma, di

quelle, tra le piante, che fossero giä mature per il taglio al

momento dell'esproprio. E ciõ confermando autorevolmente che l'appreusione,

da parte dell'Ente, delle piante tagliabili non e necessaria

alle finalitä della riforma, importa, da un lato, la persi

stenza, nel proprietario espropriato, dello ius separandi di

quelle piante e, correlativamente, e quando, come nella

specie, I'esercizio di tale diritto gli e stato precluso, il diritto,

per il preietto proprietario espropriato, ad essere risarcito

in misura del valore di quelle piante. Xe, sia pure da un punto di vista meramente letterale, e

possibile ricavare argomento in contrario dalle locuzioni

usate nei deoreti di esproprio di cui e causa. Infatti, se e

vero che neU'elenco allegato ai predetti decreti si parla di

boschi, sta di fatto che nella rubrica dello stesso elenco

si parla di «terreni espropriati», e, soprattutto, negli arti

coli che formano il corpo dei predetti decreti si parla esclu

sivamente di «terreni». E ciõ conferma ulteriormente che

oggetto dello scorporo sono stati i terreni e che la locuzione

« bosco », a'lop erata nell'elenco, deve intendersi nel senso

di terreno coltivato a bosco, sicche restano efficaci tutte

le considerazioni fin qui svolte per ritenere esclusa dall'og

getto dei preietti deoreti l'apprensione, a favore dell'Opera ricorrente, anche degli alberi maturi per il taglio.

Concludendo, il ricorso deve essere disatteso e la ricor

rente deve essere condannata alia perdita del deposito. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza. 14 luglio 1962, n. 1871 ; Pres.

Verzi P., Est. Lenti, P. M. Pepe (concl. conf.) ; Plo

resta (Aw. Corsaro) c. Caserta (Aw. Ciancio), Pre

fetto di Catania (Aw. dello Stato Belli).

(Dichiara inammissibile ricorso avverso Cons, c/iust. amm.

sic. 24 marzo 1960)

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