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sezioni unite civili; sentenza 14 maggio 1998, n. 4876; Pres. V. Sgroi, Est. Amirante, P.M. Morozzo...

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sezioni unite civili; sentenza 14 maggio 1998, n. 4876; Pres. V. Sgroi, Est. Amirante, P.M. Morozzo Della Rocca (concl. diff.); Bucci (Avv. Cipriani, Mastrangelo) c. Regione Puglia, Consorzio di bonifica Stornara e Tara. Regolamento preventivo di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 9 (SETTEMBRE 1999), pp. 2657/2658-2659/2660 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193642 . Accessed: 24/06/2014 21:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.208 on Tue, 24 Jun 2014 21:56:16 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 14 maggio 1998, n. 4876; Pres. V. Sgroi, Est. Amirante, P.M.Morozzo Della Rocca (concl. diff.); Bucci (Avv. Cipriani, Mastrangelo) c. Regione Puglia,Consorzio di bonifica Stornara e Tara. Regolamento preventivo di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 9 (SETTEMBRE 1999), pp. 2657/2658-2659/2660Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193642 .

Accessed: 24/06/2014 21:56

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ra ordinatoria per tutte le questioni prospettate dall'odierna ri

corrente, con riferimento all'ammissibilità del giuramento deci

sorio: il collegio, invero, si è ritenuto investito, per effetto del

provvedimento adottato dall'istruttore, della richiesta di ammis

sione di detto mezzo di prova ed ha implicitamente — ma chia

ramente — escluso che sull'emananda decisione in ordine a tut

ti gli aspetti, sostanziali e processuali, della controversia potesse aver incidenza la mancata precisazione delle conclusioni sulla

specifica questione di ammissibilità del giuramento decisorio. Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata ha natura mera

mente ordinatoria, essendosi limitata a disciplinare la prosecu zione del processo (in fattispecie analoga, cfr. Cass. 185/95,

id., Rep. 1995, voce Appello civile, n. 91): ogni decisione, an

che sull'ammissibilità del giuramento decisorio, è stata rimessa

al momento della definizione della controversia, senza alcun pre

giudizio per il diritto di difesa dell'odierna ricorrente e con l'ovvia

possibilità di un successivo controllo sulla relativa pronunzia, attuabile in conseguenza di un'eventuale impugnazione.

Ne deriva, come già detto, l'inammissibilità del ricorso.

{Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 14 mag

gio 1998, n. 4876; Pres. V. Sgroi, Est. Amirante, P.M. Mo

rozzo Della Rocca (conci, diff.); Bucci (Aw. Cipriani, Ma

strangelo) c. Regione Puglia, Consorzio di bonifica Storna

ra e Tara. Regolamento preventivo di giurisdizione.

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Puglia —

Rapporto di lavoro del personale della regione comandato pres

so i consorzi di bonifica — Controversie — Giurisdizione or

dinaria (Cod. proc. civ., art. 37; 1. reg. Puglia 18 aprile 1994 n. 15, disposizioni per l'affidamento degli impianti irrigui col lettivi ai consorzi di bonifica, art. 5).

Poiché la regione Puglia ha legislativamente qualificato come

privatistico il rapporto di lavoro del personale riveniente ad

essa regione ai sensi del d.p.r. IO aprile 1979 e comandato

presso i consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzio

ne degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, le

controversie relative a tale rapporto rientrano nella giurisdi

zione del giudice ordinario. (1) L'espressione «personale . . . riveniente alla regione ai sensi del

d.p.r. 10 aprile 1979» contenuta nell'art. 5, 1° comma, l. reg.

Puglia 18 aprile 1994 n. 15, deve essere intesa come concer

nente la categoria di lavoratori (operai salariati) impiegati o

da impiegare nella gestione e manutenzione degli impianti ir

rigui e non i singoli lavoratori già in servizio e transitati alle

dipendenze della regione in virtù del citato decreto. (2)

Svolgimento de! processo. — Con ricorso al Pretore di Ta

ranto — giudice del lavoro — depositato il 31 luglio 1995, An

gelo Bucci chiedeva: a) che fosse dichiarato nullo o illegittimo

il licenziamento intimatogli dalla regione Puglia I'll ottobre 1993;

(1-2) Questione nuova, risolta facendo applicazione del principio per il quale il rapporto di lavoro subordinato non occasionale con un ente

pubblico non economico ha natura privatistica qualora sia la legge a

considerarlo tale (v., tra le tante, Cass. 9 agosto 1996, n. 7338, Foro

it., Rep. 1996, voce Impiegato dello Stato, n. 169; 27 febbraio 1992, n. 2429, id., Rep. 1992, voce cit., n. 168): nella specie, infatti, l'art.

5, 1° comma, 1. reg. Puglia 18 aprile 1994 n. 15, considera privatistico il rapporto di lavoro del personale riveniente alla regione ai sensi del

d.p.r. 10 aprile 1979 e comandato presso i consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazio

ne idraulica.

Il Foro Italiano — 1999.

b) che la regione suindicata fosse condannata a reintegrarlo nel

posto di lavoro ed a risarcirgli il danno in una somma pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento al luglio

1994, quando era stato assunto dal Consorzio di bonifica Stor

nara e Tara, subentrato alla regione nella gestione degli impian ti irrigui; e) che per lo stesso periodo la regione fosse condanna

ta al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; d) che si dichiarasse che per effetto dell'affidamento degli impianti

irrigui al consorzio il ricorrente faceva parte del personale co

mandato ai sensi dell'art. 5, 1° comma, 1. reg. Puglia 18 aprile 1994 n. 15; e) che la regione fosse condannata al pagamento delle retribuzioni per il periodo gennaio-marzo 1991, oltre riva

lutazione ed interessi.

Il ricorrente esponeva quanto segue. Fino al 1979 i servizi irrigui della regione Puglia erano stati

gestiti dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasforma

zione fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, istituito con d.leg.

c.p.s. 18 marzo 1947 n. 281. In virtù del d.p.r. 10 aprile 1979,

emesso a seguito del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, il servizio

era stato assunto dalla regione che però lo aveva affidato al

suindicato ente mediante convenzione.

Con delibera della giunta regionale n. 2351 del 1986, la regio

ne, mentre aveva previsto che in seguito, attraverso le opportu ne procedure, il servizio di irrigazione e la gestione dei relativi

impianti sarebbe stata affidata ai consorzi di bonifica, aveva

intanto creato per la gestione suddetta una struttura separata, distinta in diversi settori territoriali a ciascuno dei quali era sta

to preposto un funzionario, cui erano stati attribuiti ampi pote

ri, tra i quali l'assunzione della manodopera avventizia. Egli

era stato assunto in tale struttura come operaio da adibire agli

impianti irrigui, a seguito di richiesta nominativa rivolta all'uf

ficio di collocamento da Cosimo Marcaleone, funzionario pre

posto agli impianti della zona di Taranto.

Nei mesi da gennaio a marzo 1991 non aveva ricevuto la re

tribuzione, retribuzione che gli spettava in quanto, pur non aven

do lavorato, era rimasto a disposizione della datrice di lavoro.

Il 13 ottobre 1993 egli aveva ricevuto lettera di licenziamento

per il 31 ottobre successivo, a firma di Achille Guglielmi, diri

gente responsabile. Il licenziamento era stato da lui impugnato con ricorso ex

art. 700 c.p.c., ma il pretore aveva declinato la giurisdizione e questa corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso per re

golamento preventivo di giurisdizione perché proposto con ri

guardo ad un procedimento cautelare.

Successivamente, con accordo del 19 gennaio 1994 tra la re

gione Puglia, l'Unione regionale dei consorzi di bonifica e le

organizzazioni sindacali, si era previsto il trasferimento del ser

vizio di irrigazione ai consorzi di bonifica; trasferimento che

era stato poi disciplinato con la 1. reg. 18 aprile 1994 n. 15,

la quale, tra l'altro, aveva previsto che i consorzi si sarebbero

avvalsi, mediante l'istituto del comando, del personale addetto

agli impianti irrigui con contratto di diritto privato, riveniente

alla regione ai sensi del d.p.r. 10 aprile 1979 (rectius, 18 aprile

1979). Tutto ciò premesso, Angelo Bucci affermava che il proprio

rapporto di lavoro aveva natura privata, sia perché la struttura

creata con la citata delibera 2351/86 era dotata di autonomia

ed era gestita con criteri imprenditoriali e con strumenti privati

stici, sia perché come rapporto privato era stato considerato

nei citati accordi del gennaio 1994 e 1. reg. 15/94.

Il ricorrente conveniva pertanto in giudizio la regione Puglia

ed il Consorzio di bonifica Stornara e Tara per sentir accogliere

le domande suindicate.

La regione Puglia eccepiva il difetto di giurisdizione del giu dice ordinario e l'infondatezza nel merito delle domande; il con

sorzio assumeva la propria estraneità alla controversia e chiede

va di essere estromesso dal giudizio. In relazione a tale processo, Angelo Bucci ha proposto ricor

so per regolamento preventivo di giurisdizione; le altre parti

non hanno svolto difese in questa sede.

Motivi della decisione. — La tesi del ricorrente è fondata.

Si rileva che questa corte ha più volte affermato che il princi

pio della configurabilità del rapporto di pubblico impiego ogni qualvolta venga dedotta l'esistenza di un rapporto di lavoro su

bordinato non occasionale con ente pubblico non economico

subisce deroga in due ipotesi: a) nel caso di inserimento del

lavoratore in una struttura separata ed autonoma dell'ente ge

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2659 PARTE PRIMA 2660

stita con criteri imprenditoriali, consistenti nella tendenziale equi

parazione dei costi ai ricavi; b) nel caso che sia la legge a quali ficare privato il rapporto di lavoro.

Il collegio ritiene che nel caso in esame trovi realizzazione

l'ipotesi indicata sub b). Infatti, l'art. 5, 1° comma, 1. reg. 18 aprile 1994 n. 15 —

disposizioni per l'affidamento degli impianti irrigui ai consorzi di bonifica — è così formulato: «I consorzi di bonifica, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di

sistemazione idraulica, devono avvalersi, attraverso l'istituto del

comando, del personale regionale operaio salariato con contrat

to di natura privatistica, riveniente alla regione ai sensi del d.p.r. 10 aprile 1979, e già utilizzato dalla regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi».

A tale disposizione della legge regionale si deve attribuire ef

ficacia di qualificazione come privati dei rapporti in questione, tra i quali rientra quello dell'attuale ricorrente.

La singolarità della disposizione per la parte che qui interessa

consiste nel fatto che la qualificazione è intervenuta riguardo ad una categoria di rapporti già in atto (personale . . . rivenien

te alla regione ai sensi del d.p.r. 10 aprile 1979), ma si tratta

di circostanza che non incide sulla sua efficacia. Ritenere diver

samente significherebbe fornire un'interpretazione abrogatrice della disposizione in questione, in contrasto con la discreziona

lità spettante alla regione quale ente legiferante nelle materie

che le competono. La norma, infatti, da un lato, si riferisce

ad una situazione già in atto e non a nuovi rapporti, dall'altro

resterebbe priva di effetti qualora la si interpretasse come aven

te riguardo a quella esistente al momento del passaggio degli

impianti dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione alla regione, atteso che, in virtù della natura pubblica non economica del

primo, i rapporti con il personale erano di pubblico impiego

(sez. un. 3 marzo 1962, n. 417, Foro it., Rep. 1962, voce Impie

gato dello Stato, nn. 776-781, e 21 ottobre 1971, n. 2956, id.,

Rep. 1971, voce cit., nn. 60, 79). Si osserva, infine, che l'espressione «personale . . . riveniente

alla regione ai sensi del d.p.r. 10 aprile 1979» deve essere intesa

come concernente la categoria di lavoratori (operai salariati) im

piegati o da impiegare nella gestione e manutenzione degli im

pianti irrigui e non i singoli lavoratori già in servizio e transitati

alle dipendenze della regione in virtù del citato d.p.r. del 1979.

Non ha, quindi, rilievo il fatto che il ricorrente fosse stato as

sunto dalla regione in persona del funzionario preposto agli im

pianti irrigui del territorio tarantino.

In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione ordinaria.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 10 apri le 1998, n. 3735; Pres. Fancelli, Est. Finocchiaro, P.M. Paciotti (conci, conf.); R. Savian (Aw. Prosperi Mangili,

Baldon) c. A. Savian. Regolamento necessario di competen za avverso Pret. Venezia-S. Dona di Piave 12 luglio 1996.

Contratti agrari — Opposizione all'esecuzione per il rilascio di

fondo agricolo — Competenza della sezione specializzata agra ria (L. 14 febbraio 1990 n. 29, modifiche e integrazioni alla 1. 3 maggio 1982 n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi, art. 9).

L'art. 9 1. 14 febbraio 1990 n. 29 ha devoluto alla sezione spe cializzata agraria tutte le controversie in materia di contratti

agrari, incluse quelle di opposizione all'esecuzione forzata per il rilascio di fondo agricolo. (1)

(1) Giurisprudenza costante sotto la vigenza della 1. 29/90 che ha attribuito alla cognizione della sezione specializzata agraria del tribuna le tutte le controversie in materia di contratti agrari, assoggettandole al rito del lavoro, e mantenuto la competenza del pretore sulle sole

Il Foro Itaxiano — 1999.

Svolgimento del processo. — Con atto 29 gennaio 1996 Sa

vian Argilia proponeva — dinanzi al Pretore di Venezia, sezio

ne distaccata di S. Donà di Piave — opposizione all'esecuzione

di cui al precetto 20 dicembre 1995, per la restituzione di un

fondo agricolo sito in via Fausta di Cà Savio, precetto intima

tole in forza della sentenza 4 luglio 1995 del Tribunale di Vene

zia, sezione specializzata agraria.

Osservava, infatti, la Savian Argilia che essa concludente in

effetti coltivava il fondo descritto nel precetto e abitava nella

casa sovrastante, ma la sentenza non le era opponibile, perché era stata resa in un giudizio — svoltosi tra la proprietaria Sa

vian Rita e il conduttore Savian Guido — rispetto al quale essa

concludente, componente di una famiglia coltivatrice con il Sa

vian Guido, era stata estranea.

Costituitasi l'opposta Savian Rita eccepiva, in via prelimina

re, l'incompetenza dell'adito pretore, per essere competente la

sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Venezia, men

tre — nel merito — chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con provvedimento 12 luglio 1996 il pretore, affermata la

propria competenza, disponeva per la prosecuzione della causa.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso, per regola mento di competenza, Savian Rita, affidato ad un unico motivo.

cause di affrancazione enfiteutica di cui alla 1. 607/66; v., per tutte, Cass. 11 ottobre 1995, n. 10602, Foro it., 1996, I, 156, con nota di D. Bellantuono, citata in motivazione. In precedenza, la competenza era frammentata tra giudice specializzato e pretore; conseguenza di ciò era stato l'affermarsi del principio opposto a quello di cui in massima, secondo cui la competenza a conoscere dell'opposizione al precetto di rilascio di un fondo dato in affitto, in esecuzione di sentenza emessa dalla sezione specializzata agraria, spettava al giudice civile in sede or

dinaria, secondo i concorrenti criteri di valore e di territorio di cui al l'art. 615, 1° comma, c.p.c.; era stata pertanto esclusa sul punto la

competenza del pretore, trattandosi di rapporto la cui cognizione non era ad esso riservata (così Cass. 4 settembre 1990, n. 9116, id., Rep. 1990, voce Esecuzione forzata in genere, n. 33, citata in motivazione).

La ratio dell'attuale disciplina, secondo cui tutte le controversie, in cluse quelle di opposizione all'esecuzione, sono di competenza del giu dice specializzato, risiede nella considerazione attribuita dal legislatore alle specifiche cognizioni tecniche del collegio, integrato per l'occasione da componenti non togati quali dottori in agraria; altro pregio di tale soluzione è certamente l'aver abolito le incertezze che gravitavano sulla materia sotto il vigore della normativa previgente.

Nel caso in rassegna, il conduttore di un fondo rustico aveva proposto opposizione all'esecuzione per il rilascio del fondo, assumendo l'inoppo nibilità ad esso conduttore della sentenza di risoluzione del contratto di affitto resa nel giudizio tra il proprietario ed altro conduttore. In propo sito la corte ha osservato come la controversia, pur inerendo l'ampiezza dei limiti soggettivi del giudicato, questione prima facie estranea alla ma teria agraria, nondimeno implicasse necessariamente l'accertamento del la natura agraria o no del rapporto opposto, atteso che l'opponente si era affermato titolare di un rapporto agrario (in giurisprudenza, nel sen so della rilevanza, ai fini della determinazione della natura agraria della controversia e sempreché alla stregua delle stesse allegazioni delle parti e senza necessità di altre indagini, non debba escludersi ictu oculi la con

figurabilità di tale rapporto, v., per tutte, Cass. 10 ottobre 1995, n. 10577, id., Rep. 1996, voce Contratti agrari, n. 127, e Dir. e giur. agr. e am

biente, 1996, 240, e Arch, locazioni, 1996, 196). Sono invece esclusi dalla cognizione delle sezioni specializzate i pro

cedimenti possessori, devoluti, a norma dell'art. 8 c.p.c., alla compe tenza esclusiva del pretore, sia per la fase interdicale che per quella di merito (arg. ex art. 26 1. 11 febbraio 1971 n. 11, che, attribuendo

espressamente alle sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari di cui al capo III, titolo I, libro IV, c.p.c., implicitamente esclude dalla

competenza delle sezioni medesime i procedimenti possessori disciplina ti dal capo IV dello stesso titolo): in senso conforme, v. Cass. 15 mag gio 1996, n. 4506, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 141.

La competenza onnicomprensiva delle sezioni specializzate introdotta dal legislatore del 1990 ha, per giurisprudenza pacifica, immediata ope ratività anche sui rapporti pendenti o esauriti: v., per tutte, rispettiva mente, Cass. 23 luglio 1993, n. 8230, id., Rep. 1995, voce cit., n. 137, e Dir. e giur. agr. e ambiente, 1995 , 234; 12 agosto 1994, n. 7410, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 136, e Riv. dir. agr., 1995, II, 54; per un'interessante fattispecie, v. Cass. 16 aprile 1992, n. 4685, Foro

it., Rep. 1994, voce cit., n. 228, e Riv. dir. agr., 1993, II, 87, con nota di Nicolini, che ha concluso per la competenza della sezione spe cializzata agraria della corte d'appello a conoscere dell'impugnazione avverso la sentenza resa dal pretore, stante la natura pubblicistica delle norme che regolano la giurisdizione e la competenza, di immediata ap plicazione in qualunque stato e grado del processo.

In dottrina, v. L. Garbagnati, Il processo agrario, Milano, 1989; Nappi, Tutela giurisdizionale e contratti agrari, Milano, 1994.

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