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sezioni unite civili; sentenza 15 aprile 2003, n. 5991; Pres. Ianniruberto, Est. Proto, P.M....

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sezioni unite civili; sentenza 15 aprile 2003, n. 5991; Pres. Ianniruberto, Est. Proto, P.M. Palmieri (concl. conf.); Ircac - Istituto regionale per il credito alla cooperazione (Avv. Dell'Olio) c. Pellegrino. Conferma App. Palermo 3 maggio 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2721/2722-2735/2736 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198707 . Accessed: 28/06/2014 12:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.14 on Sat, 28 Jun 2014 12:32:35 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 15 aprile 2003, n. 5991; Pres. Ianniruberto, Est. Proto, P.M.Palmieri (concl. conf.); Ircac - Istituto regionale per il credito alla cooperazione (Avv. Dell'Olio)c. Pellegrino. Conferma App. Palermo 3 maggio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2721/2722-2735/2736Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198707 .

Accessed: 28/06/2014 12:32

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

1997, n. 5897, id., Rep. 1997, voce cit., n. 193), con un'opposi zione proposta ex art. 22 1. n. 689 del 1981 contro il verbale di

accertamento dell'infrazione anziché contro l'ordinanza

ingiunzione del prefetto (Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n.

779/SU, id., Rep. 2000, voce cit., n. 214). E controversa, tuttavia, l'individuazione del termine entro il

quale l'opposizione contro il verbale di accertamento dell'ille

cito deve essere proposta. Secondo una parte della giurisprudenza, invero, il termine è

quello di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento,

previsto appunto dall'art. 22 1. n. 689 del 1981 (Cass. 20 gen naio 1999, n. 482, id.. Rep. 1999, voce Sanzioni amministrative

e depenalizzazione, n. 154).

Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, «l'atto di

opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della

strada deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, nella

cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla con

testazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa»

(Cass. 29 settembre 1999, n. 10768, ibid., voce Circolazione

stradale, n. 236). Dei due orientamenti è peraltro preferibile il secondo, perché

il primo, che pure aveva un riscontro normativo nel d.l. 17 mag

gio 1996 n. 270, poi non convertito in legge, crea problemi di

raccordo sia con il termine per il ricorso amministrativo, che

può essere proposto entro sessanta giorni, sia con il termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta, che è indicato an

cora in sessanta giorni dall'art. 202 cod. strada.

Sicché deve ritenersi che entro l'unico termine di sessanta

giorni dalla contestazione il trasgressore può optare o per il pa

gamento in misura ridotta della sanzione o per il ricorso al pre fetto o per l'opposizione davanti all'autorità giudiziaria. E qua lora entro tale termine l'interessato non si sia avvalso di alcuna

delle indicate facoltà, «il verbale, in deroga alle disposizioni di

cui all'art. 17 1. 24 novembre 1981 n. 689, costituisce titolo ese

cutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione

amministrativa edittale e per le spese di procedimento», secon

do quanto espressamente prevede al 3° comma lo stesso art. 203

cod. strada.

E questa la sola soluzione compatibile sia con il procedi mento sanzionatorio previsto dal codice della strada sia con le

esigenze di garanzia della difesa cui hanno inteso corrispondere le pronunce della Corte costituzionale.

In accoglimento del ricorso la sentenza del Pretore di Latina

va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Latina, succeduto

al soppresso ufficio di pretura, perché, «secondo la regola gene rale stabilita dall'art. 5 c.p.c., in assenza di disposizioni transito

rie del d.leg. 30 dicembre 1999 n. 507, l'art. 98 di questo de

creto, attributivo della competenza al giudice di pace in tema di

opposizione a sanzione amministrativa, non influisce sulla com

petenza del giudice del rinvio, in caso di cassazione di una sen

tenza del pretore, che pertanto è il tribunale» (Cass. 2 agosto 2000, n. 10109, id., Rep. 2000, voce Rinvio civile, n. 16; 21

febbraio 2001, n. 2494, id.. Rep. 2001, voce Competenza civile, n. 27).

Il Foro Italiano — 2003.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 15

aprile 2003, n. 5991; Pres. Ianniruberto, Est. Proto, P.M.

Palmieri (conci, conf.); Ircac - Istituto regionale per il credito

alla cooperazione (Avv. Dell'Olio) c. Pellegrino. Conferma

App. Palermo 3 maggio 2000.

Giurisdizione civile — Contributi concessi dalla legge in fa

vore di privati — Controversie — Giurisdizione ordinaria.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia

promossa dal privato che pretenda la corresponsione di un

contributo dopo che sia stata esaurita la fase di accertamento

delle condizioni richieste per l'erogazione del contributo me

desimo e, quindi, abbia acquisito effettivamente una posizione di diritto soggettivo nei confronti dell' amministrazione. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10

aprile 2003, n. 5669; Pres. Losavio. Est. Di Palma, P.M. Sepe

(conci, diff.); Vetrano (Avv. Acone) c. Comune di Baiano

(Avv. Barra). Conferma App. Napoli 15 dicembre 1998.

Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Contributi con

cessi dalla legge in favore di privati — Necessità di parere favorevole (L. 14 maggio 1981 n. 219, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 marzo 1981 n. 75, recante ulte

riori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedi

menti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori

colpiti, art. 14; d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, norme per l'edilizia

residenziale e provvidenze in materia di sfratti; 1. 25 marzo

1982 n. 94, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

23 gennaio 1982 n. 9).

Il diritto al contributo disciplinato dalla l. 14 maggio 1981 n.

219 in tanto nasce in quanto sia stato previamente espresso

parere favorevole dall'apposita commissione, mentre non ha

rilevanza il silenzio-assenso di cui all'art. 8 I. n. 94 del

1982. (2)

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 4 novembre 2002, n. 15439; Pres. Grieco, Rei. Bonomo, P.M.

Maccarone (conci, diff.); Paola (Avv. Siriani, Ambrosino) c. Comune di Pannarano (Avv. Supino). Regolamento di giu risdizione.

Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Contributi con

cessi dalla legge in favore di privati — Controversie —

Giurisdizione ordinaria (L. 14 maggio 1981 n. 219; 1. 23 gennaio 1992 n. 32, disposizioni in ordine alla ricostruzione

nei territori di cui al t.u. delle leggi per gli interventi nei ter

ritori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da

gli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del

marzo 1982, approvato con d.leg. 30 marzo 1990 n. 76; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di orga

(1-4) Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a controversie promosse dal soggetto beneficiario di un

provvedimento di sovvenzione che sia già stato individuato con formale atto senza che residui alcuno spazio discrezionale in capo all'ammini

strazione, v. Cass., sez. un., 10 maggio 2002, n. 6736, Foro it., 2003, I, 1217, con nota di richiami, cui adde ord. 18 febbraio 2002, n. 2369, id.,

Rep. 2002, voce Calamità pubbliche, n. 8. La pronuncia n. 6489, in epigrafe, si occupa di una fattispecie in

parte diversa (in ordine alla quale è comunque riconosciuta la giurisdi zione del giudice ordinario), riguardando il caso di provvedimento di

revoca/decadenza da un beneficio assunto dall'amministrazione a se

guito dell'asserito inadempimento della disciplina che regola il rap

porto. Nello stesso senso, v. sez. un. 5 settembre 1997, n. 8585. id.,

Rep. 1997, voce Giurisdizione civile, n. 88. Nulla in termini sulla seconda massima. La sent. n. 15349, in epigrafe, relativa a causa introdotta nel novem

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2723 PARTE PRIMA 2724

nizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giuris dizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, 4°

comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 34; 1. 21 luglio 2000 n.

205, disposizioni in materia di giustizia amministrativa).

Rientra nella cognizione del giudice ordinario la controversia

promossa dal privato per il riconoscimento e la quantifica zione dei contributi contemplati dalla l. 14 maggio 1981 n.

219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o

riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del no

vembre 1980 e del febbraio 1981, vertendosi in tema di ero

gazioni in cui l'attività dell' amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle po sizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consi

stenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ri

compresa nell'urbanistica ed edilizia, in quanto estranea al

l'uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità di

un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministra

tivo ai sensi de! d.leg. n. 80 del 1998 e della l. n. 205 del

2000, normativa comunque non applicabile a fattispecie ma

turate prima dell' entrata in vigore della l. n. 205 cit. (3)

IV

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 7

maggio 2002, n. 6489; Pres. Carbone, Est. Vutoria, P.M.

Maccarone (conci, conf.); Regione Veneto c. Galdiolo e al

tri; Galdiolo e altri (Avv. Costa, Scarso, Pacilio) c. Regione Veneto. Conferma App. Venezia 2 novembre 1999.

Giurisdizione civile — Revoca di provvedimento attributivo

di beneficio — Giurisdizione ordinaria (L. 14 agosto 1971

n. 817, disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze

per lo sviluppo della proprietà coltivatrice; 1. reg. Veneto 5

novembre 1979 n. 85, interventi per lo sviluppo della pro

prietà diretto-coltivatrice, art. 12).

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia

promossa dal beneficiario che contesta l'atto con cui l'am

ministrazione dichiara la decadenza da una sovvenzione per violazione delle condizioni previste dalla legge. (4)

I

Svolgimento del processo. — In base alla 1. reg. n. 37 del

1978, recante norme integrative della legge statale n. 285 del

1977 sull'occupazione giovanile, la presidenza della regione Si

cilia, con decreti n. 115 del 1987 e n. 5154 del 1988, approvò due progetti presentati dalla cooperativa Omnia per la realizza

zione di un impianto e di un'azienda agricola destinati a dare

occupazione a soci della stessa cooperativa, ed autorizzò l'Ircac

(Istituto regionale per il credito alla cooperazione) e concedere

alla cooperativa tre finanziamenti e due crediti di esercizio.

Successivamente, con decreto assessoriale n. 5959 del 1991, la

regione autorizzò l'Ircac ad erogare alla cooperativa Omnia an

che la somma di lire 213.496.000, quale saldo del contributo in

conto capitale relativo al secondo lotto di lavori di cui al pre detto decreto 5154/88. Con reversale n. 4721 del 1992 la somma

fu accreditata dall'ente all'istituto.

bre 1998, si occupa tra l'altro del problema dell'applicabilità della 1. 205/00 — che ha sostanzialmente riprodotto gli art. 33 ss. d.leg. 80/98, ribadendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie dei servizi pubblici, dell'edilizia e dell'urbanistica — anche ai

processi in corso alla data dell'entrata in vigore della stessa legge (in argomento, v. la nota di richiami a Cass., sez. un., 27 novembre 2002, n. 16838, id., 2003,1, 2443, e la nota critica di A. Barone a Corte cost., ord. 16 aprile 2002, n. 123, id., 2002,1, 1265, che ha affermato la retro attività della 1. 205/00).

La questione è risolta dalla pronuncia in epigrafe in senso negativo, rigettando l'interpretazione proposta dalla Corte costituzionale (nello stesso senso, v. altresì sez. un., ord. 13 agosto 2002, n. 12198, id.. Rep. 2002, voce Sicilia, n. 39, citata in motivazione).

Sulla nozione di urbanistica, infine, v., da ultimo, Trib. Lecce, ord. 28 ottobre 2002, id., 2003, I, 2176, e Cons. Stato, sez. IV, ord. caut. 28

agosto 2001, n. 4826, id., 2002, III, 368.

Il Foro Italiano — 2003.

Con atto del 5 settembre 1991, notificato all'Ircac in data 13

16 settembre 1991, la cooperativa cedette pro solvendo al sig. Carlo Pellegrino la somma di lire 119.000.000, da prelevarsi sul

saldo del contributo dovutole dall'Ircac.

Il 29 luglio 1994 il presidente del Tribunale di Marsala ema

nò in favore del Pellegrino e nei confronti dell'istituto regionale decreto ingiuntivo per il pagamento del credito ceduto e relativi

accessori.

L'Ircac, con atto notificato il 7 settembre 1996, propose op

posizione, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice or

dinario, l'incompetenza per territorio del presidente del Tribu

nale di Marsala, l'inammissibilità e l'improcedibilità delle do

mande presentate dal Pellegrino e, comunque, la loro infonda

tezza.

Con sentenza del 17 giugno 1996 il Tribunale di Marsala ri

gettò l'opposizione. Con sentenza del 3 maggio 2000 la Corte d'appello di Paler

mo, adita dall'Ircac, rigettò l'impugnazione, osservando, fra

l'altro: — che la cooperativa Omnia, in relazione al credito ceduto,

aveva già acquisito una posizione di diritto soggettivo, essendo

stata completamente esaurita, con esito ad essa favorevole, la

fase di accertamento delle condizioni richieste per l'erogazione del contributo in conto capitale disposto in suo favore con de

creto dell'assessorato 5154/88; e, a conferma, richiamò il con

tenuto del decreto assessoriale 5959/91, che escludeva la facoltà

o (tanto meno) l'obbligo per l'istituto di avviare un procedi mento amministrativo volto all'adozione di una espressa delibe

ra di concessione del contributo, posto che il contributo stesso

era già stato deliberato dal competente assessorato regionale; — che l'obbligo dell'Ircac di eseguire il pagamento in favore

della cooperativa Omnia, e, per essa, del cessionario, derivava, in particolare, dal decreto assessoriale 5959/91, con cui l'ente,

previo accreditamento della relativa provvista, era stato delegato ad effettuare il pagamento del contributo concesso alla coopera tiva;

— che, quindi, la controversia doveva ritenersi devoluta alla

giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice ammini

strativo, potendo la cooperativa vantare un diritto soggettivo

perfetto, nei confronti sia dell'amministrazione regionale che

dell'Ircac.

Avverso questa sentenza l'Ircac ha proposto ricorso per cas

sazione in base a quattro motivi.

Col primo motivo deduce il difetto di giurisdizione del giudi ce ordinario. Col secondo motivo denuncia la violazione del

l'art. 19 c.p.c. Col terzo motivo denuncia vizi di motivazione, e

col quarto lamenta l'erronea ritenuta esistenza per l'Ircac del

l'obbligo di pagare alla cooperativa Omnia e al cessionario del

credito l'importo previsto nel decreto assessoriale n. 5959 del

1991. Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso è stato correttamente

notificato presso lo studio del difensore dell'appellato, ove

l'attuale intimato aveva eletto domicilio, non essendo applica bile il 3° comma dell'art. 330 c.p.c. (in tema di notificazione

dell'impugnazione) quando, come nella specie, la notificazione

sia stata eseguita dopo l'anno dal deposito della sentenza impu

gnata, ma entro il maggior termine risultante dall'applicazione della sospensione dei termini prevista dalla 1. n. 742 del 1969

(Cass., sez. un., 20 dicembre 1993, n. 12593, Foro it., 1994, I,

2462). 2. - Col primo motivo del ricorso l'istituto ricorrente, denun

ciando la violazione dell'art. 37 c.p.c., ripropone l'eccezione di

difetto di giurisdizione del giudice ordinario già sollevata nelle

fasi pregresse del giudizio. Deduce che la corte d'appello — af

fermando che la cooperativa Omnia aveva acquistato una posi zione di diritto soggettivo, essendo stata esaurita la fase di ac

certamento sulle condizioni richieste per l'erogazione del con

tributo — non avrebbe considerato che il decreto assessoriale

5959/91 era fonte di un impegno di spesa per la regione, e che la

concessione del finanziamento in conto capitale era devoluta

alla competenza dell'Ircac, alla cui valutazione le 1. reg. n. 37

del 1988 e n. 22 del 1990 avevano attribuito la concessione del

beneficio. Aggiunge che, comunque, nella specie il diritto sog

gettivo sarebbe stato degradato ad interesse legittimo, a seguito della sospensione àeWiter per la concessione del contributo, di

sposta, in esplicazione del potere discrezionale di autotutela, in

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ragione del sopravvenuto difetto dei presupposti per l'erogazio ne, stante l'accertato stato di insolvenza della beneficiaria.

3. - Il motivo è infondato.

3.1. - In materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche il ri

parto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice ammini

strativo — secondo il consolidato orientamento di queste sezio

ni unite (ex plurimis, Cass. 5 settembre 1997, n. 8585, id., Rep. 1997, voce Giurisdizione civile, n. 88; 11 maggio 1998, n. 4751,

id., Rep. 1998, voce cit., n. 103; 12 febbraio 1999, n. 57/SU, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 146; 25 maggio 2001, n. 225/SU, id., Rep. 2001, voce cit., n. 128) — deve essere rapportato alle posi zioni giuridiche soggettive del privato interessato prima e dopo la concessione del beneficio previsto dalla legge.

Nella fase procedimentale che precede l'emanazione del

provvedimento concessorio è ravvisabile unicamente una posi zione di interesse legittimo.

In quella successiva la posizione può assumere una duplice

configurazione. Il privato è titolare di diritti soggettivi, in rela

zione sìa alla concreta erogazione del beneficio, sia alla conser

vazione della disponibilità delle somme erogate a fronte della

posizione assunta dalla pubblica amministrazione con provve dimenti (quali la revoca, la decadenza e la risoluzione) adottati a

causa dell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, delle condizioni cui era stato subordinato il provvedimento di

attribuzione, ovvero per il sopravvenire di elementi ostativi al

l'erogazione; secondo le previsioni della legge o anche del

provvedimento ammissivo al beneficio, il privato conserva, in

vece, una posizione di interesse legittimo nei confronti del pote re della pubblica amministrazione di ritirare, in via di autotutela, il provvedimento concessorio per vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, ab origine, col pubblico interesse.

3.2. - Alla stregua di tali principi, la controversia rientra nella

giurisdizione del giudice ordinario: le somme erano dovute alla

cooperativa a titolo di contributi, ai sensi delle 1. n. 37 del 1978

(art. 10 e 13) e n. 22 del 1990 (art. 2) della regione Sicilia; con

decreto n. 5154 del 1988 dell'assessore alla presidenza della re

gione era stato approvato il progetto redatto dalla cooperativa

per la realizzazione di un'azienda agricola in Marsala ed erano

state disposte tre distinte forme di sovvenzione; infine, con suc

cessivo decreto (n. 5959 del 1991) dello stesso assessore era

stato approvato il certificato di collaudo insieme con gli atti di

contabilità finale relativi allo stesso progetto e l'Ircac era stata

autorizzata a concedere alla cooperativa la somma di lire

213.496.000; somma trasferita all'istituto, autorizzato, conte

stualmente, all'emissione del relativo titolo di spesa. È, dunque, evidente che il decreto n. 5959 del 1991 non con

teneva soltanto un impegno di spesa, ma che esso esauriva la fa

se di accertamento delle condizioni richiesto per l'erogazione del contributo disposto col decreto del 1988.

Essendosi, dunque, ormai costituito il rapporto obbligatorio, la cooperativa aveva acquisito effettivamente una posizione di

diritto soggettivo nei confronti dell'amministrazione regionale. 3.3. - Non vale a sorreggere la tesi del ricorrente il riferi

mento al sopravvenuto difetto dei presupposti per l'erogazione del contributo, in dipendenza dello stato d'insolvenza in cui si

era venuta a trovare la beneficiaria, in quanto le determinazioni

dell'Ircac di sospendere, nella nuova situazione, l'erogazione dovuta, non si pongono come esercizio del potere di autotutela

per vizi di legittimità o per contrasto sin dall'origine col pubbli co interesse, idoneo a degradare il diritto della cooperativa a po sizioni di interesse legittimo.

4. - In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo del

ricorso e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice or

dinario. Ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., l'esame degli ulteriori

motivi del ricorso va rimesso alla sezione semplice.

II

Svolgimento del processo. — 1.1. - Con citazione in riassun

zione del 19 dicembre 1986, Stefano Vetrano convenne dinanzi

al Tribunale di Avellino il comune di Baiano, chiedendone la

condanna al pagamento del contributo di cui agli art. 9 e 101. 14

maggio 1981 n. 219 (conversione in legge del d.l. 19 marzo

1981 n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popola

li. Foro Italiano — 2003.

zioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del feb

braio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo

sviluppo dei territori colpiti), oltre interessi e rivalutazione mo

netaria, e, in subordine, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata corresponsione del contributo stesso.

L'attore — premesso di essere proprietario di un fabbricato,

sito nel comune di Baiano (AV) e danneggiato dai noti eventi

sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 — a fondamento

delle predette domande, espose: a) che egli aveva chiesto ed

ottenuto, in data 5 giugno 1984, l'autorizzazione per la demoli

zione e la ricostruzione del fabbricato con contestuale conces

sione di un contributo; b) che il sindaco del comune di Baiano, con ordinanza del 23 febbraio 1985, aveva disposto la sospen sione dei lavori, in quanto eseguiti senza concessione, avuto ri

guardo alla circostanza che l'autorizzazione da lui ottenuta si ri

feriva a strutture in muratura tufacea e non in conglomerato ce

mentizio; c) che, successivamente, egli aveva chiesto l'autoriz

zazione a costruire un solaio in più, rispetto a quelli previsti, ottenendo il parere positivo del ministero dei lavori pubblici; d)

che, tardando la corresponsione del contributo concesso, egli, con ricorso del 10 maggio 1986, aveva adito ex art. 700 c.p.c. il

Pretore di Avellino, il quale, con ordinanza del 24 giugno 1986,

aveva dichiarato il suo diritto al contributo.

Costituitosi, il comune di Baiano — precisato che l'autoriz

zazione data al Vetrano aveva ad oggetto la ricostruzione di un

immobile di altezza complessiva pari a m 6,50; e che, a seguito dell'adozione del piano regolatore generale e delle osservazioni

dell'attore, formulate in data 4 giugno 1982, era stata confer

mata la possibilità della ricostruzione di un fabbricato conforme

a quello preesistente, e cioè, tra l'altro, di altezza complessiva

pari a m 9,70 — eccepì il difetto di giurisdizione del giudice a

dìto, l'illegittimità della richiesta attinente al finanziamento del

l'opera abusiva e la carenza dei presupposti dell'azione.

Istruita la causa, il tribunale adito, con sentenza n. 298 del 22

marzo 1994 — riconosciuta la propria giurisdizione; affermato

il diritto dell'attore al contributo deliberato dalla corrispondente autorizzazione del 5 giugno 1984, tenuto conto, per un verso, che il Vetrano era stato assolto dal Pretore di Avellino dal reato

di cui all'art. 17 1. n. 10 del 1977 relativamente alla diversa

struttura dell'opera, e, per l'altro, che era irrilevante, nel giudi zio, l'eventuale illegittimità della sopraelevazione del fabbricato

fino all'altezza di m 9,70; e dato atto che, nella more del giudi zio, il comune aveva corrisposto, in data 28 novembre 1988, la

somma di lire 116.098.800, pari alla rideterminazione del con

tributo — condannò il comune convenuto al pagamento della

somma di lire 14.512.250, a titolo di interessi legali sulla som

ma corrisposta dalla data di messa in mora (proposizione del ri

corso ex art. 700 c.p.c. in data 10 maggio 1986) a quella del pa

gamento, e rigettò la domanda di risarcimento del danno ulterio

re per mancanza di prova specifica sulla sua sussistenza.

1.2. - Avverso tale sentenza il comune di Baiano propose ap

pello con citazione del 17 dicembre 1994, convenendo il Vetra

no dinanzi alla Corte di Napoli, riproponendo l'eccezione di di

fetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo la riforma

della sentenza impugnata per l'inammissibilità e/o l'infondatez

za delle domande.

Nel resistere al gravame, il Vetrano propose appello inciden

tale, chiedendo nuovamente la condanna del comune al risarci

mento dei maggiori danni, patrimoniali e non, cagionatigli dalla

ritardata corresponsione del contributo.

Istruita documentalmente la causa, la corte adita, con senten

za n. 2497/98 del 15 dicembre 1998, in parziale accoglimento del ricorso principale ed in rigetto di quello incidentale, dichiarò

cessata la materia del contendere in ordine alla domanda del

Vetrano avente ad oggetto il pagamento del contributo e rigettò la domanda dello stesso avente ad oggetto la corresponsione de

gli interessi ed il risarcimento del maggior danno.

In particolare, la corte — riaffermata la propria giurisdizione a conoscere le domande — ha premesso: 1) che l'oggetto del

giudizio è costituito unicamente dall'accertamento dell'obbligo del comune al pagamento del contributo richiesto alla luce delle

disposizioni della 1. n. 219 del 1981 e non anche della legitti mità della ricostruzione, eseguita dal Vetrano, con riferimento

agli strumenti urbanistici locali; 2) che la 1. n. 219 del 1981 —

ferma restando la distinzione tra autorizzazione e concessione

edilizia introdotta dall'art. 48 1. n. 457 del 1978 — «innova to

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2727 PARTE PRIMA 2728

talmente il procedimento previsto per il rilascio degli indicati

provvedimenti rispetto alla previsione di cui alla norma citata ed

alla disciplina di cui alla 1. 28 gennaio 1977 n. 10, limitatamente

agli interventi di ricostruzione postsismica cui si applica». Tanto premesso, i giudici a quibus

— riprodotte le disposi

zioni di cui all'art. 14, 2°, 3° e 4° comma, 1. n. 219 del 1981 —

hanno precisato, in primo luogo, che la natura speciale di questa

legge e del procedimento prefigurato dall'art. 14 esclude la pos sibilità — affermata, invece, dal Vetrano — di invocare l'appli cazione di una diversa normativa (1. n. 94 del 1982); in secondo

luogo, che il provvedimento sindacale, conclusivo del predetto

procedimento, «costituisce un atto dovuto, non solo per quanto

riguarda la concessione del contributo ..., ma anche avuto ri

guardo al rilascio dei provvedimenti autorizzatori dell'inter

vento edilizio, stante la mancata previsione sul punto di qualsia si potere discrezionale del sindaco»; ed infine, «in punto di fat

to», che, «con parere del 12 novembre 1988 la commissione di

cui all'art. 14 1. 219/81, ad integrazione dei pareri già prece dentemente espressi, ha rilevato la conformità del fabbricato,

per la cui ricostruzione è stata chiesta dal Vetrano la concessio

ne del contributo, allo strumento urbanistico all'epoca vigente, in quanto quest'ultimo consentiva la realizzazione di tre piani fuori terra e, per l'effetto, ha espresso parere favorevole in ordi

ne alla citata istanza, rideterminando il contributo spettante al

l'appellato in lire 116.093.000. Contributo la cui avvenuta ero

gazione nel corso del giudizio di primo grado non costituisce

oggetto di contestazione delle parti». Ciò posto, la corte di Napoli ha affermato — contrariamente a

quanto opinato dai giudici di primo grado — che, ai fini della concessione del contributo, è certamente rilevante il riscontro

della conformità della ricostruzione al progetto approvato se

condo i parametri stabiliti in generale dalla 1. n. 219 del 1981

(art. 15) ed in particolare, con specifico riferimento alla fatti

specie, dal provvedimento sindacale di autorizzazione; sicché, la costruzione, da parte del Vetrano, di un piano in sopraeleva zione oltre quelli originariamente autorizzati integra una dif

formità, rispetto al progetto per cui era stata data l'autorizzazio

ne, preclusiva alla corresponsione del contributo e, quindi, le

gittimante l'iniziale, omesso suo pagamento da parte del comu

ne.

D'altro canto — conclude la corte — la predetta difformità

non può più esser ritenuta sussistente a far data dal 12 novembre

1988, allorquando la commissione di cui all'art. 14 1. n. 219 del

1981, ritenuta la conformità del fabbricato allo strumento urba

nistico all'epoca vigente, ha espresso parere favorevole alla

concessione del contributo, rideterminandolo in lire

116.093.000; e — dal momento che tale contributo è stato pa

gato, in parte prima e in parte dopo il parere, e che non sono

stati lamentati ritardi con riferimento al pagamento della secon

da tranche — da un lato, deve essere dichiarata cessata la mate

ria del contendere rispetto alla domanda del Vetrano, avente ad

oggetto il pagamento del contributo; e, dall'altro, deve essere

respinta la domanda, avente ad oggetto il pagamento degli inte

ressi di mora ed il risarcimento del maggior danno da ritardo nel

pagamento medesimo.

1.3. - Avverso tale sentenza Stefano Vetrano ha proposto ri

corso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati

con memoria.

Ha resistito, con controricorso, illustrati da memorie, il co

mune di Baiano, che ha anche proposto ricorso incidentale fon

dato su due motivi, con il primo dei quali è stata riproposta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adi

to.

1.4. - Investite di quest'ultima questione, le sezioni unite di

questa corte, con sentenza n. 7095 del 15 maggio 2002, riuniti i

ricorsi, hanno rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e

dichiarato la giurisdizione dell'a.g.o., provvedendo, altresì, ai

sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c. Motivi della decisione. — 2.1. - Con il primo (con cui deduce

«violazione e falsa applicazione degli art. 9 ss., 14 e 15 1.

219/81, dell'art. 8 1. 94/82, della 1. 10/77 e successive modifica

zioni, nonché dell'art. 2043 c.c. — art. 360, n. 3, c.p.c. Omessa,

insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisi

vo — art. 360, n. 5, c.p.c.») ed il secondo motivo (con cui dedu

ce «violazione e falsa applicazione degli art. 9 ss., 14 ss. 1.

219/81, degli art. 8 ss. 1. 94/82, della 1. 10/77 e successive modi

II Foro Italiano — 2003.

ficazioni, nonché dell'art. 2043 c.c. — art. 360, n. 3, c.p.c. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un

punto decisivo della controversia — art. 360, n. 5, c.p.c.») —

che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione — il ricorrente principale critica la

sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazio

ne, sottolineando, innanzitutto, la cronologia delle circostanze

rilevanti: a) in data 11 agosto 1981, era stata richiesta l'autoriz

zazione alla demolizione ed alla ricostruzione del fabbricato

danneggiato limitatamente all'altezza di m 6,50, «con riserva di

chiedere apposita concessione edilizia per l'utilizzo della re

stante cubatura» (corrispondente all'originaria struttura del fab

bricato, avente altezza pari a m 9,70); b) in data 25 maggio 1984. era stato adottato il provvedimento sindacale di autorizza

zione alla demolizione ed alla ricostruzione del fabbricato fino

all'altezza di m 6,50 e di determinazione del contributo di lire

95.120.818; c) in data 23 febbraio 1985, era stata adottata l'or

dinanza sindacale di sospensione dei lavori per difformità dei

materiali della struttura rispetto al progetto autorizzato; d) in

data 13 marzo 1985, a scioglimento della riserva formulata nel

l'originaria domanda del 1981, era stata presentata al sindaco di

Baiano domanda di concessione edilizia per la sopraelevazione fino all'altezza di m 9,70; e) alla fine del 1985, dopo la sentenza

di assoluzione del Vetrano dal reato di cui all'art. 17 1. n. 10 del

1977 da parte del Pretore di Avellino, non essendo pervenuta ri

sposta a tale domanda, in applicazione dell'istituto del silenzio

assenso di cui all'art. 8 1. 25 marzo 1982 n. 94, era stato dato

inizio ai lavori di sopraelevazione;/) in data 24 giugno 1986, il Pretore di Avellino, adito ex art. 700 c.p.c., aveva riconosciuto

il diritto del Vetrano al contributo; g) alla fine del 1986, il con

tributo di lire 95.120.818 era stato effettivamente corrisposto; h) in data 12 novembre 1988, la commissione di cui all'art. 14 1. n.

219 del 1981 aveva rilevato la conformità del fabbricato (sopra

elevato) allo strumento urbanistico vigente ed aveva ridetermi

nato il contributo in lire 116.093.000, poi effettivamente corri

sposto. Tanto premesso, il ricorrente principale sostiene che — sic

come la richiesta di contributo alla ricostruzione era stata for

mulata soltanto nell'originaria domanda del 1981 e non anche in

quella, successiva, del 1985, relativa all'istanza di concessione

edilizia alla sopraelevazione; e dal momento che la competenza della commissione di cui all'art. 14 1. n. 219 del 1981 sarebbe

limitata al solo parere sulle domande di ricostruzione caratteriz

zate dalla richiesta di contributo — la vicenda della sopraeleva zione non ricadrebbe nella disciplina della 1. n. 219 del 1981, ma in quella della normativa generale ordinaria in materia edili

zia, con la conseguenza che, nella specie, il parere della com

missione del 12 novembre 1988 sarebbe del tutto irrilevante e,

comunque, inidoneo a giustificare il ritardo nella corresponsione del contributo determinato nel provvedimento sindacale del 25

maggio 1984. 11 ricorrente principale, inoltre, sostiene che, anche a voler

ritenere esatta la tesi affermata dai giudici d'appello — e cioè,

l'applicabilità alla fattispecie della sola 1. n. 219 del 1981 — i

giudici stessi avrebbero errato nel fissare alla data del 12 no

vembre 1988 il dies a quo del termine per il rilascio della con

cessione edilizia alla sopraelevazione e nell'escludere, pertanto, un colpevole ritardo del comune nella corresponsione del con

tributo: ciò, in quanto non si sarebbe tenuto conto, arbitraria

mente semplificando, della predetta cronologia dei fatti e, in

particolare, della circostanza che il comportamento omissivo del

comune si sarebbe concretizzato ben prima del 1988.

Il ricorso principale non merita accoglimento. Deve premettersi che, con esso, il ricorrente mira, in sostanza,

all'annullamento della sentenza impugnata, nella parte in cui —

in riforma della decisione di primo grado — la stessa ha negato

al Vetrano il diritto agli interessi di mora (stabiliti dai primi

giudici in lire 14.512.250: cfr., supra, n. 1.1) ed il (conseguente) diritto al risarcimento del danno maggiore, escludendo che pos sa addebitarsi al comune di Baiano un ritardo colpevole nella

corresponsione del contributo.

Ciò posto e preliminarmente, non può esservi alcun dubbio —

come esattamente rilevato dai giudici d'appello — che quella

introdotta dalla parte II 1. n. 219 del 1981 (intitolata: «provve dimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori

colpiti»), e successive modificazioni ed integrazioni, costituisca

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

una disciplina organica, appunto, e, quindi, «speciale» quanto

all'oggetto, puntualmente specificato nell'art. 2, 1° comma: e

cioè, «... l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle

regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terre

moto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché ogni ulte

riore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle

altre aree delle stesse regioni e di quella della regione Puglia

colpite dall'evento sismico». Che, inoltre, la disciplina dettata

da tale legge e dai successivi interventi in materia del legislatore

integrino, almeno tendenzialmente, un corpus organico di nor

me aventi il predetto oggetto, è dimostrato anche dal rilievo che,

successivamente, tutte le disposizioni regolanti l'oggetto mede

simo (ampliato a quelle relative al sisma del marzo 1982) sono

state trasfuse nel d.leg. 30 marzo 1990 n. 76 (t.u. delle leggi per

gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e

Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del

febbraio 1981 e del marzo 1982). Da siffatto rilievo discende, in generale, che tutte le fattispe

cie prefigurate dalla parte II 1. n. 219 del 1981, e successive

modificazioni ed integrazioni, sono regolate esclusivamente

dalle disposizioni ivi previste e, in particolare e di conseguenza — con specifico riferimento alla fattispecie

— che la disciplina

dell'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e la ripara zione di unità immobiliari distrutte o da demolire o da riparare deve essere tratta dalla legge stessa e/o dalle norme da questa eventualmente ed espressamente richiamate.

Le regole generali per la concessione dei contributi di rico

struzione e di riparazione sono dettate dall'art. 14 della legge, secondo cui «i contributi di cui ai precedenti art. 9 [per la rico

struzione] e 10 [per la riparazione] sono concessi, unitamente

all'autorizzazione o alla concessione a edificare, con provvedi mento del sindaco, su domanda dell'interessato previo parere della commissione di cui al successivo 3° comma» (1° comma,

primo periodo), la quale «sostituisce a tutti gli effetti la com

missione edilizia» (5° comma; è appena il caso di sottolineare

che il tenore di quest'ultima disposizione conferma la natura

prevalentemente «speciale» delle disposizioni della 1. n. 219 del

1981). E, quindi, evidente che il diritto al contributo in tanto na

sce, in quanto sia stato previamente espresso parere favorevole

dall'apposita commissione: la qual interpretazione è confermata

dal dettato del 6° comma del medesimo articolo, laddove si pre vede che la domanda di concessione del contributo (e di auto

rizzazione o concessione ad edificare) «si intende accolta qualo ra il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal

parere [favorevole] della commissione»; dal che si arguisce che

anche l'efficacia dell'istituto del «silenzio-assenso» qui prefigu rato è subordinata, comunque, alla previa espressione di un pa rere favorevole da parte della commissione. Ma è anche evi

dente che tale parere ha ad oggetto anche la conformità delle

opere di ricostruzione e/o di riparazione progettate e corredate

da perizia giurata (art. 14, 2° comma) allo specifico strumento

urbanistico vigente nel comune interessato al momento della

domanda: conformità, poi, la cui sussistenza costituisce condi

zione per la corresponsione della terza tranche del contributo

(art. 15, 1° comma, lett. c) e la cui assenza può giustificare, se

condo le circostanze, provvedimenti di revoca o di decadenza (o

equipollenti) tout court dal diritto al contributo.

Ciò posto, nella specie, dalla cronologia delle circostanze ri

levanti, dianzi esposte ed incontestatamente precisate dallo stes

so ricorrente (cfr., supra, nn. 1.1 e 2.1), emerge che il Vetrano

ottenne il parere favorevole della commissione del comune di

Baiano alla ricostruzione del fabbricato di sua proprietà unica

mente per un immobile con altezza di m 6,50 e che lo stesso —

arbitrariamente applicando, per quanto prima rilevato, l'istituto

del silenzio assenso di cui all'art. 8 1. n. 94 del 1982 — «alla fi

ne del 1985 dette inizio ai lavori di costruzione dell'ultimo pia no»: vale a dire, senza aver chiesto ed ottenuto, nelle forme del

procedimento previsto dall'art. 14 1. n. 219 del 1981, eventual

mente in applicazione del 6° comma del medesimo articolo, la

relativa concessione preceduta dal parere favorevole della più volte richiamata commissione ad hoc. E risulta parimenti arbi

trario — alla luce dell'affermato carattere speciale della disci

plina applicabile e della unitarietà del fabbricato ricostruito —

sostenere, come vorrebbe il ricorrente, la scindibilità delle re

gole di ricostruzione del medesimo immobile: fino all'altezza di

Il Foro Italiano — 2003.

m 6,50, secondo la 1. n. 219 del 1981; e, fino all'altezza di m

9,70, secondo l'ordinaria disciplina edilizia. Dalle considerazioni che precedono discende, come esatta

mente ritenuto dai giudici d'appello, che la sostanziale diffor

mità del fabbricato ricostruito dal ricorrente principale rispetto alle regole dettate dalla 1. n. 219 del 1981 è stata, per così dire,

«sanata» soltanto a seguito del parere favorevole dell'apposita commissione, espresso in data 12 novembre 1988 (cfr., supra, n.

1.2); e che, conseguentemente — siccome il diritto del Vetrano

al contributo, conformemente a quanto dianzi affermato, è sorto

soltanto nella predetta data; e dal momento che l'effettivo pa

gamento del contributo stesso (rideterminato) è stato effettuato

in data 28 novembre 1988 — non è ravvisabile alcuna mora del

comune di Baiano nella sua corresponsione, né alcun fonda

mento della pretesa ai relativi interessi o al risarcimento del

danno ulteriore.

2.2. - Con il secondo motivo (con cui deduce «violazione e

falsa applicazione dell'art. 41 ter 1. 1150/42, introdotto dall'art.

15 1. 765/67. Improponibilità della domanda»), il ricorrente in

cidentale critica, a sua volta, la sentenza impugnata, lamentando

la mancata applicazione, alla fattispecie, dell'art. 41 ter 1. n.

1150 del 1942. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

E sufficiente, in proposito, rilevare che l'argomento difensivo — fondato sull'art. 41 ter, 1° comma, primo periodo, legge ur

banistica, nella parte in cui stabilisce che «fatte salve le sanzioni

di cui agli art. 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stes

sa. ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non

beneficiano ... di contributi o altre provvidenze dello Stato o di

enti pubblici» — è stato formulato, per la prima volta, e quindi

inammissibilmente, in questa sede; senza contare, in ogni caso,

che l'argomento stesso risulta privo di consistenza alla luce

delle considerazioni, dianzi svolte, circa il carattere «speciale» della disciplina dettata dalla 1. n. 219 del 1981, cui deve farsi

esclusivo riferimento per ciò che attiene al diritto al contributo

ivi previsto.

Ili

Ritenuto: che con atto di citazione notificato il 19 novembre

1998 Luciano Paola ha convenuto in giudizio davanti al Tribu

nale di Benevento il comune di Pannarano chiedendo, tra l'al

tro: a) che venisse accertato e dichiarato il suo diritto all'asse

gnazione del buono contributo di cui alla 1. 219/81 sin dal 1988,

previo riconoscimento del diritto di priorità ai sensi della nor

mativa di cui alla 1. 32/92; b) che fosse accertata, in via prelimi

nare, l'illegittimità della nomina della commissione per esami

ricorsi nonché l'incompatibilità a far parte della stessa di alcuni

professionisti con la dichiarazione dell'illegittimità degli atti

posti in essere dalla stessa; c) che il comune fosse condannato

all'erogazione del contributo ed al risarcimento dei danni;

che il comune di Pannarano, costituitosi, eccepiva il difetto di

giurisdizione del giudice adito in quanto «gli accertamenti in

ordine alla correttezza amministrativa dell'ente e quelli relativi

all'adozione corretta di atti amministrativi ed alla corretta appli cazione dei medesimi, al fine del mancato riconoscimento del

beneficio, sono di esclusiva competenza del Tar»; che la parte attrice propone ricorso per cassazione per rego

lamento preventivo di giurisdizione e resiste, con controricorso,

il comune di Pannarano; che il comune di Pannarano eccepisce, in via preliminare, l'i

nammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, perché a

margine del ricorso, in calce alla procura, sotto la firma Luciano

Paola e la data 12 luglio 1999, appare per autentica la firma

Carmine Lombardi;

che tale sottoscrizione, presumibilmente, sarebbe riferibile al

procuratore costituito nel giudizio pendente dinanzi al tribunale

cui nessun incarico risulta conferito per il presente giudizio e

che non appare neppure sottoscrittore del ricorso;

che altro motivo d'invalidità della procura discenderebbe dal

fatto che la stessa non può essere ritenuta speciale in quanto

espressamente conferita per il «presente giudizio e negli even

tuali gradi successivi compreso il processo esecutivo ed even

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PARTE PRIMA 2732

tuali opposizioni», con elezione di domicilio presso lo studio

degli avvocati incaricati «Benevento, viale Mellusi n. 40»;

che, secondo la ricorrente, la giurisdizione sarebbe del giudi ce ordinario, atteso che il diritto al contributo di cui alla 1. n.

219 del 1981, che costituisce il fondamento dell'azione, è un di

ritto soggettivo non affievolito ad interesse legittimo, nemmeno

dopo l'entrata in vigore della 1. n. 32 del 1992 e che, come rite

nuto dalla Corte di cassazione (sent. n. 4189 del 1996, Foro it.,

Rep. 1996, voce Calamità pubbliche, n. 14), la giurisdizione

dell'a.g.o. sussiste anche in caso di un diniego esplicito del

l'autorizzazione-concessione edilizia ad edificare allorquando l'autorità giudiziaria viene investita dalla situazione soggettiva attinente all'assegnazione del contributo;

che nessun rilievo, ai fini della giurisdizione, avrebbero le

censure, pure prospettate nella citazione, attinenti alle modalità

dell'esercizio del potere di erogazione dei contributi, le censure

in ordine alla nomina della commissione e quelle relative al

procedimento da questa seguito, né la censura di illegittimità ri

volta agli atti amministrativi indicati in citazione, in quanto tale

accertamento era stato richiesto in via incidentale; che il comune di Pannarano eccepisce, nel merito, che, conte

nendo il provvedimento di riconoscimento e di quantificazione del contributo de quo anche un provvedimento di autorizzazione

o di concessione edilizia, la giurisdizione sarebbe quella del

giudice amministrativo giusto il disposto dell'art. 34 d.leg. 31

marzo 1998 n. 80 che attribuisce, in via esclusiva, a tale giuris dizione tutte le controversie in materia urbanistica ed edilizia,

comprese quindi quelle concernenti i diritti soggettivi. Considerato: che nell'originale del ricorso la firma apposta

sulla procura a margine per autentica della sottoscrizione di Lu

ciano Paola corrisponde nella forma a quella apposta in calce al

ricorso stesso dall'avv. Erminio Striani, a cui è stato conferito il

mandato dalla ricorrente unitamente all'avv. Clementina Am

brosino;

che, quindi, sia l'autentica della firma della procura che il ri

corso risultano regolarmente sottoscritti da uno degli avvocati

che hanno ricevuto il mandato;

che la scritta «firmato Carmine Lombardi» apposta a margine della copia notificata del ricorso sotto la dizione «per autentica»

è frutto quindi di un evidente errore nella trascrizione del nome

(dovuto al fatto che l'avv. Carmine Lombardi rappresentava la

stessa parte nel giudizio di merito); che il controricorrente non ha comunque contestato l'autogra

fia di Paola Luciano; che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione,

ancorché conferita con formulazione generica, non rende inam

missibile il ricorso stesso, in quanto l'inscindibile collegamento della procura con l'atto cui accede vale a determinarne la spe cialità, nel senso richiesto dall'art. 365, pur in mancanza di un

espresso riferimento alla sentenza da impugnare e al giudizio di

cassazione (Cass. 4 aprile 2002, n. 4800, id., Rep. 2002, voce

Cassazione civile, n. 162; 25 gennaio 2001, n. 1058, id., Rep. 2001, voce cit., n. 187);

che, come già affermato da queste sezioni unite, la controver

sia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantifica zione dei contributi contemplati dal d.l. 19 marzo 1981 n. 75, convertito in 1. 14 maggio 1981 n. 219, e successive modifica

zioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili col

piti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981,

spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema

di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosa mente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle

posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consi

stenza di diritti soggettivi (Cass., sez. un., 18 febbraio 2002, n.

2369, id., Rep. 2002, voce Calamità pubbliche, n. 8; nello stes

so senso, Cass., sez. un., 10 maggio 2001, n. 182/SU, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 29; 6 maggio 1996, n. 4188, id., Rep. 1996, voce cit., n. 13, ed altre);

che non assumono rilievo le ipotesi di giurisdizione esclusiva

del giudice amministrativo introdotte dagli art. 33 e 34 d.leg. 31

marzo 1998 n. 80, modificato dall'art. 7 1. 21 luglio 2000 n.

205; che queste sezioni unite hanno chiarito le ragioni per le quali

la 1. n. 205 del 2000 non può considerarsi retroattiva, non po tendosi condividere l'interpretazione prospettata dalla Corte co

stituzionale con l'ordinanza n. 123 del 2002, id., 2002, I, 1265

Il Foro Italiano — 2003.

(Cass., sez. un., 13 agosto 2002, n. 12198, id., Rep. 2002, voce

Sicilia, n. 39) e con l'ordinanza n. 340 del 2002 (id., 2002, I, 2552);

che tale legge non è perciò applicabile al caso in esame, es

sendo la causa di merito stata introdotta nel novembre 1998; che non è configurabile un'ipotesi di giurisdizione esclusiva

del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34, 1° comma,

d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, non essendo la materia oggetto della

presente causa ricompresa nell'urbanistica e nell'edilizia, in

quanto estranea all'uso ed all'assetto del territorio (concessioni

edilizie, autorizzazioni, oneri accessori, poteri di vigilanza sulle

costruzioni, progettazione e localizzazione di opere pubbliche,

ecc.) e ai connessi interessi generali che hanno indotto il legis latore ad assegnare le controversie con l'amministrazione pub blica alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

(cfr. Cass., sez. un., n. 2369 del 2002, citata, in motivazione);

che, in particolare, nella narrativa dell'atto di citazione — di

rettamente esaminabile da questa corte, vertendosi in materia di

giurisdizione — si deduce che il sindaco, anche sulla scorta del

parere della Com-1981, aveva concesso l'autorizzazione ad ese

guire i lavori e contestualmente aveva indicato (in assenza di

copertura) il contributo erogabile, riservandosi, ad avvenuta in

tegrazione dei fondi, l'erogazione materiale del contributo indi

cato;

che, pertanto, essendo stati autorizzati i lavori di riparazione,

l'oggetto della controversia riguarda la corresponsione del con

tributo e non l'intervento edilizio (sull'autonomia delle due di

stinte situazioni giuridiche relative, rispettivamente, al ricono

scimento ed alla quantificazione del contributo e al provvedi mento di autorizzazione o concessione edilizia, v. Cass., sez.

un., 6 maggio 1996, n. 4189, id., Rep. 1996, voce Calamità

pubbliche, n. 14); che (per il periodo precedente all'entrata in vigore della 1. n.

205 del 2000) non può farsi riferimento all'art. 33 d.leg. n. 80

del 1998, con cui sono state devolute alla giurisdizione esclusi

va del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di

pubblici servizi, essendo esso stato dichiarato incostituzionale

per eccesso di delega (Corte cost. n. 292 del 2000, id., 2000, I,

2393); che, determinandosi la giurisdizione in base al criterio del

petitum sostanziale — il quale va identificato non solo e non

tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giu dice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, os

sia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in

giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla so

stanziale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal di

ritto positivo — ed avendo la domanda per oggetto una situa

zione giuridica che ha consistenza di diritto soggettivo, per le

ragioni sopra indicate, ne consegue che la giurisdizione spetta al

giudice ordinario, senza che valgano in contrario le censure

formulate dalla ricorrente in ordine alla regolarità del procedi mento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine al

l'erogazione dei finanziamenti; che deve essere, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giu

dice ordinario.

IV

Svolgimento del processo. — 1. - Germana Galdiolo, Michele

Mason e Stefano Mason convenivano in giudizio la regione Ve

neto.

Gli attori — nella citazione a comparire davanti al Tribunale

di Venezia notificata il 19 novembre 1993 — esponevano i se

guenti fatti.

In base alla 1. reg. 5 novembre 1979 n. 85, avevano chiesto la

concessione di un mutuo agevolato: ciò allo scopo di costituire

una proprietà diretto-coltivatrice mediante l'acquisto di un ter

reno, della superficie di ha 21.42.44, che già coltivavano come

affittuari.

Nella domanda era stato detto che la Galdiolo era proprietaria di altro piccolo fondo dell'estensione di ha 1.91.47, distante cir

ca tre chilometri e mezzo da quello che si ripromettevano di ac

quistare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Padova, con atto

del 21 marzo 1986, aveva dato il nullaosta alla concessione del

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

mutuo per la somma di duecento milioni, con il concorso regio nale negli interessi.

Erano stati poi stipulati il contratto di mutuo e quello di com

pravendita. Nell'art. 9 del contratto di mutuo avevano dichiarato che il

terreno acquistato era idoneo all'arrotondamento della piccola

proprietà contadina già rappresentata dal fondo Galdiolo; nel

l'art. 12 avevano preso atto che sul terreno acquistato sarebbe

gravato per venti anni un vincolo di indivisibilità.

Era accaduto, in prosieguo, che con atto n. 629 dell'8 novem

bre 1989 della giunta regionale il nullaosta fosse revocato e ve

nisse disposto il recupero delle somme dovute alla regione. Ciò in base ad altro atto con cui la giunta aveva dichiarato la

decadenza delle agevolazioni fiscali, in applicazione degli art. 7

1. 6 agosto 1954 n. 604, 28 1. 26 maggio 1965 n. 590 e 12 1. 14

agosto 1971 n. 817.

Questo a motivo del fatto che il fondo già posseduto dalla

Galdiolo era stato venduto.

Gli attori chiedevano l'annullamento dei due provvedimenti. Sostenevano che il mutuo era stato chiesto per la costituzione

di una proprietà diretto-coltivatrice e non per il suo amplia mento e che, secondo la legge regionale e le leggi statali richia

mate nel provvedimento di decadenza dai benefici, questa era

prevista solo per l'alienazione del terreno acquistato con il mu

tuo.

Ma, anche a voler ritenere che il mutuo fosse stato concesso

per un acquisto destinato all'ampliamento della proprietà e che

per la concessione avesse avuto rilievo il possesso del prece dente fondo, tuttavia, la revoca non avrebbe potuto essere pro nunciata perché per l'art. 12, 3° comma, 1. n. 817 del 1971, la

decadenza dai benefici non può aversi, a causa della vendita del

fondo preposseduto, se riguarda piccole superfici e l'efficienza

dell'azienda non ne sia lesa: e questo era il caso, dato il rap

porto tra parte alienata e parte mantenuta, quanto ad estensione

e produttività. 2. - La regione Veneto si costituiva in giudizio, sosteneva che

la controversia cadeva su interessi legittimi, chiedeva che il

giudice ordinario dichiarasse il proprio difetto di giurisdizione e

che in subordine la domanda fosse rigettata. 3. - Il tribunale dichiarava la propria giurisdizione sulla do

manda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di

revoca del nullaosta e l'accoglieva. 4. - La decisione è stata confermata dalla corte d'appello con

sentenza del 2 novembre 1999.

La motivazione — in parte diversa da quella del tribunale —

è nelle seguenti proposizioni. La regione non disponeva di un potere discrezionale di revo

ca, perché questo poteva essere esercitato solo in casi espressa mente previsti dalla legge.

La revoca era stata esercitata sul presupposto di fatto che il

mutuo fosse stato concesso per arrotondare una preesistente

proprietà con l'acquisto di un nuovo fondo; questo presupposto trovava rispondenza nella domanda, negli atti istruttori del pro cedimento di concessione e nel nullaosta, mentre il capitolato

allegato al contratto di acquisto imponeva all'art. 13 l'obbligo di non alienare i fondi preposseduti che avessero concorso alla

formazione del giudizio di concessione dei benefici, salvi i casi

deroga previsti dalla legge. Era da ritenere fosse stato fatto in tal modo richiamo all'art.

12 1. n. 817 del 1971, la cui applicabilità era consentita anche

dall'art. 6 della legge regionale. Il 3° comma dell'art. 12 commina però la decadenza dai be

nefici quando la vendita del fondo preposseduto sia tale da lede

re l'efficienza complessiva dell'azienda.

Nel caso ciò non s'era verificato ed al riguardo era sufficiente

tenere in considerazione il rapporto tra le superfici del terreno

acquistato e del fondo preposseduto. 5. - La regione Veneto ha chiesto la cassazione della senten

za.

Il primo dei due motivi di ricorso ripropone la questione di

giurisdizione. Gli attori hanno resistito con controricorso ed hanno a loro

volta proposto ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato origine a due procedimenti, che debbono

Il Foro Italiano — 2003.

essere riuniti perché sono relativi ad impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. - Il ricorso principale contiene due motivi.

Il primo è attinente alla giurisdizione (art. 360, n. 1, c.p.c.); il

secondo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di di

fetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., in relazione al

l'art. 12, 3° comma, 1. 14 agosto 1971 n. 817). La tesi sostenuta nel ricorso è la seguente. Secondo la disciplina che risulta dalla 1. reg. n. 85 del 1979 e

dall'art. 12, 3° comma, della legge statale n. 817 del 1971, la

concessione del beneficio del concorso regionale negli interessi

del mutuo è consentita a condizione che esistano determinati

presupposti, alcuni di carattere positivo, altri, come quello con

siderato dall'art. 12, di carattere negativo. Il destinatario del beneficio rimane perciò soggetto alla pos

sibilità di revoca, se si riscontra che le condizioni previste dalla

legge sono state violate, e questo perché sono condizioni che ri

chiedono un apprezzamento discrezionale degli organi tecnici

dell'amministrazione.

Siccome il privato è titolare di un interesse legittimo alla con

cessione del beneficio, di fronte alla revoca resta nella stessa

posizione e quindi non spetta al giudice ordinario giudicare del

l'illegittimità del provvedimento che la disponga.

Aggiunge la regione che, peraltro, il provvedimento di revoca

presuppone anch'esso una valutazione discrezionale, e questo

perché si tratta di valutare se la vendita del fondo preposseduto abbia lasciato sussistere od abbia invece leso l'efficienza dell'a

zienda.

2.1. - Il ricorso incidentale condizionato contiene a sua volta

due motivi.

Il primo denunzia un vizio di falsa applicazione di norma di

diritto (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 12, 3° comma, 1.

14 agosto 1971 n. 817); il secondo un vizio di difetto di motiva

zione (art. 360, n. 5, c.p.c.). La tesi sostenuta è che la disciplina delle cause di decadenza

risulta esclusivamente dalle disposizioni della legge regionale, sicché la questione della legittimità del provvedimento non

avrebbe potuto essere risolta applicando anche la legge statale.

In ogni caso, la motivazione della sentenza sarebbe viziata

nel punto in cui ha ritenuto che il mutuo fosse stato concesso

non per la costituzione, ma per l'arrotondamento di una pro

prietà diretto-coltivatrice.

3. - Le sezioni unite sono state investite della decisione del ri

corso solo per quanto concerne la questione di giurisdizione. Al riguardo si deve statuire che la domanda proposta dagli

attori rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Per arrivare a questa soluzione non è necessario esaminare il

punto se, nella regione Veneto, la disposizione contenuta nel 3°

comma dell'art. 12 1. 14 agosto 1971 n. 875 abbia vigore. Ciò per la risolutiva ragione che, in quanto configura una

ipotesi di decadenza da un beneficio già attribuito, la situazione

del privato in rapporto al potere dell'amministrazione è protetta come diritto soggettivo.

Rientra quindi nelle attribuzioni della corte a sezioni semplici decidere ogni altro punto controverso sollevato con i due ricorsi,

compreso quello di cui si è appena detto.

Le ragioni della decisione sono le seguenti. 4. - La tesi svolta nel ricorso si àncora a questo assunto: con

dizioni che debbono sussistere per essere ammessi a godere dei

benefici previsti non sono solo quelle richieste in positivo dalla

legge regionale, ma anche quella prevista in negativo dall'art.

12, 3° comma, della legge statale n. 817 del 1971, che la legge

regionale richiamerebbe.

Sicché, concesso il concorso regionale negli interessi in as

senza di tale condizione negativa, la revoca del provvedimento di concessione si atteggerebbe come un annullamento.

Ma questo assunto non può essere accettato.

4.1. - La norma applicata dalla giunta regionale dispone che,

nei casi di acquisto per ampliamento di proprietà coltivatrice

con i benefici tributari e finanziari di legge, incorre nella deca

denza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo

vincolativo, alieni i fondi preposseduti che hanno concorso alla

formazione del giudizio dell'ispettorato agrario circa la validità

della nuova azienda, salvo i casi di vendita di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.

Supposto che il concorso regionale sia stato chiesto per un

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PARTE PRIMA 2736

mutuo necessario a finanziare l'acquisto di un terreno destinato

ad ampliare una proprietà, a porsi come condizione perché il

concorso sia concesso è che il richiedente abbia la proprietà che

prospetta di volere ampliare. Se non la ha e il beneficio gli è tuttavia concesso, il provve

dimento di concessione è illegittimo e il suo ritiro, se basato sul

rilievo che tale illegittimità, ne configura un annullamento, che

restituisce il richiedente alla situazione precedente, di interesse

legittimo, se tale era prima che la concessione fosse accordata.

La circostanza che il richiedente, ottenuto il concorso negli interessi del mutuo chiesto per ampliare la proprietà che aveva, di quella preesistente proprietà si disfaccia è dunque evenienza

che riguarda non l'interesse ad ottenere il beneficio e la legitti mità del provvedimento che lo ha accordato, ma l'interesse a

mantenere il beneficio e la legittimità del provvedimento di riti

ro, a sua volta basato su quella sopravvenienza. E dunque di questo interesse che deve essere valutata la con

sistenza, ovverosia il tipo di protezione giuridica in rapporto al

potere accordato all'amministrazione di ritirare il beneficio ac

cordato.

4.2. - Così ricostruita la fattispecie che si presenta nel caso

concreto, esso si trova a poter essere ricondotto al principio di

diritto compendiato nella massima estratta dalla sentenza 5 set

tembre 1997, n. 8585, di queste sezioni unite (Foro it.. Rep. 1997, voce Giurisdizione civile, n. 88), da allora costantemente

ripetuto.

Principio di diritto che si presenta formulato nei termini se

guenti: «In materia di sovvenzioni da parte della pubblica am

ministrazione, la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio può assu

mere una diversa configurazione giuridica. Di interesse legitti mo, nei riguardi del potere della pubblica amministrazione di

ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del be

neficio per i suoi vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, sin dall'origine, con il pubblico interesse. Di diritto soggettivo sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della

susseguente conservazione della disponibilità della somma per

cepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla pubblica amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca,

decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell'asserito ina

dempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che re

gola il rapporto. Ciò tanto nell'ipotesi in cui la regolamentazio ne del rapporto trovi la sua fonte immediata ed esclusiva nello

stesso provvedimento di attribuzione del beneficio ed abbia, co

sì, natura convenzionale dato che consegue all'adesione del pri vato alle condizioni fissate dalla pubblica amministrazione,

quanto nell'ipotesi che la stessa regolamentazione trovi la sua

fonte immediata nella legge. Ne consegue che le controversie

aventi ad oggetto la pretesa del beneficio alla concreta eroga zione del contributo ovvero l'impugnazione dei provvedimenti di revoca, decadenza o equipollenti appartengono alla giurisdi zione del giudice ordinario».

4.3. - La conclusione appena esposta — come si è visto — si

fonda sulla considerazione che quanto attiene non alla conces sione del finanziamento, ma all'attuazione dello scopo che si è

voluto agevolare è materia non di interesse legittimo, ma di di

ritto soggettivo, perché nel momento di stabilire se concedere o

no il finanziamento può richiedersi una ponderazione tra l'inte

resse pubblico e quello del privato, ma nel momento di attuare

10 scopo si tratta di rispettare obblighi presi o imposti e dunque

può solo venire in questione se l'obbligo è stato o no violato.

Si assuma, però, come sostiene la regione nel ricorso, che si

possano avere casi in cui la norma, in presenza della violazione

di un obbligo attinente all'attuazione dello scopo, anziché im

porre di dichiarare la decadenza dal beneficio, consenta alla

pubblica amministrazione di valutare la situazione determinatasi

e stabilire se non risponda all'interesse pubblico, non revocare il

finanziamento, ma consentire al privato di continuare a fruirne.

La norma applicata dalla giunta regionale non è tuttavia ri

conducibile a questo schema.

Non si mettono a raffronto interessi pubblici e privati, ma si

valutano dei fatti alla stregua di criteri tecnici, quando si stabili

sce se l'azienda mantiene la propria efficienza o la perde ove ne

vengano staccate parti dì fondi in precedenza utilizzati.

Sicché, quando si tratta di dichiarare o no decaduto dal bene

ficio il proprietario, la regione non esercita un potere discrezio

nale.

11 Foro Italiano — 2003.

Né in ciò è da vedere una contraddizione col fatto che, nel

concedere il beneficio, si è anche trattato di valutare se l'acqui sto da finanziare fosse idoneo all'ampliamento della proprietà

preesistente, idoneo nel senso di poter condurre a costituire una

efficiente azienda agricola gestita direttamente dai proprietari dei terreni.

Invero, se, al momento della concessione del beneficio, la de

cisione circa l'accordare o no il concorso negli interessi si esau

risse in tale valutazione, già l'interesse al beneficio si attegge rebbe come diritto e non come interesse legittimo, perché sareb

be anch'essa valutazione da farsi secondo criteri tecnici, sicché

il problema della natura dell'interesse contrapposto al potere di

dichiarare la decadenza neppur si porrebbe. Se invece della situazione originaria si può postulare che sia

di interesse legittimo, è perché a proposito di quella valutazione,

pur suscettibile di essere compiuta secondo criteri di ordine tec

nico, si può ritenere che si inserisca in un giudizio più ampio,

perché, in quel momento, si tratta di ripartire tra gli aspiranti le

risorse economiche stanziate, e dunque la valutazione è com

piuta in funzione della verifica dei criteri discrezionalmente fis

sati per distribuire quelle risorse tra diversi impieghi e diversi

richiedenti. Ma quando le risorse sono state assegnate, il problema che si

tratta di affrontare, in presenza di un'evenienza che potrebbe tradire gli scopi del finanziamento, è solo verificare se nel sin

golo caso in cui l'evenienza si è presentata essa è di natura tale

da impedire che lo scopo resti attuabile.

Ed ancora, una cosa è stabilire se una preesistente proprietà è

suscettibile di essere convenientemente ampliata attraverso un

determinato acquisto, altro è stabilire se l'azienda agraria che ha

conseguito la disponibilità di determinati fondi corra il rischio

di perdere poi la sua efficienza perdendo una parte del totale dei

fondi che è venuta sfruttando.

5. - Il ricorso principale, in rapporto alla denunzia del vizio di

difetto di giurisdizione, è rigettato. 6. - Per la decisione delle questioni che residuano, i ricorsi

debbono essere assegnati ad una sezione semplice.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 2 aprile 2003, n. 5098; Pres. Senese, Est. D'Agostino, P.M. Fedeli

(conci, conf.); Cassa nazionale di previdenza e assistenza fo

rense (Avv. Prosperetti, Luciani) c. Rossi (Avv. Pessi, Gen

tile). Conferma Trib. Milano 28 luglio 2000.

Avvocato — Previdenza forense — Cessazione dall'iscrizio

ne alla cassa — Contributo soggettivo — Restituzione in

tegrale (Cost., art. 2, 3, 38; 1. 20 settembre 1980 n. 576, ri

forma del sistema previdenziale forense, art. 10, 21).

In caso di cessazione dall'iscrizione alla cassa forense senza avere maturato i requisiti per il diritto alla pensione, al pro

fessionista va restituito il contributo soggettivo nel suo com

plesso, senza possibilità di scindere i prelievi effettuati in ba

se alle fasce di reddito. (1)

(1) Non constano precedenti in ordine alla rimborsabilità del contri buto soggettivo del tre per cento versato sul reddito eccedente il tetto

contributivo, e cioè del contributo soggettivo c.d. di solidarietà (contra, per la non rimborsabilità del contributo di solidarietà versato oltre il tetto contributivo, anche in mancanza di espressa previsione legislativa, la delibera del consiglio di amministrazione della cassa forense ripor tata in Prev. forense, 1996, fase. 3, 36). Occorre evidenziare che per al cune categorie professionali (es.. art. 6 1. 236/90 relativamente alla pre videnza dei geometri) è prevista espressamente la non rimborsabilità del contributo c.d. solidaristico.

Sulla rimborsabilità dei contributi nella previdenza forense, Cass. 21 ottobre 1998, n. 10458, Foro it., 1999, I, 913, con nota di richiami

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