sezioni unite civili; sentenza 15 aprile 2003, n. 5991; Pres. Ianniruberto, Est. Proto, P.M.Palmieri (concl. conf.); Ircac - Istituto regionale per il credito alla cooperazione (Avv. Dell'Olio)c. Pellegrino. Conferma App. Palermo 3 maggio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2721/2722-2735/2736Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198707 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
1997, n. 5897, id., Rep. 1997, voce cit., n. 193), con un'opposi zione proposta ex art. 22 1. n. 689 del 1981 contro il verbale di
accertamento dell'infrazione anziché contro l'ordinanza
ingiunzione del prefetto (Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n.
779/SU, id., Rep. 2000, voce cit., n. 214). E controversa, tuttavia, l'individuazione del termine entro il
quale l'opposizione contro il verbale di accertamento dell'ille
cito deve essere proposta. Secondo una parte della giurisprudenza, invero, il termine è
quello di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento,
previsto appunto dall'art. 22 1. n. 689 del 1981 (Cass. 20 gen naio 1999, n. 482, id.. Rep. 1999, voce Sanzioni amministrative
e depenalizzazione, n. 154).
Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, «l'atto di
opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della
strada deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, nella
cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla con
testazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa»
(Cass. 29 settembre 1999, n. 10768, ibid., voce Circolazione
stradale, n. 236). Dei due orientamenti è peraltro preferibile il secondo, perché
il primo, che pure aveva un riscontro normativo nel d.l. 17 mag
gio 1996 n. 270, poi non convertito in legge, crea problemi di
raccordo sia con il termine per il ricorso amministrativo, che
può essere proposto entro sessanta giorni, sia con il termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta, che è indicato an
cora in sessanta giorni dall'art. 202 cod. strada.
Sicché deve ritenersi che entro l'unico termine di sessanta
giorni dalla contestazione il trasgressore può optare o per il pa
gamento in misura ridotta della sanzione o per il ricorso al pre fetto o per l'opposizione davanti all'autorità giudiziaria. E qua lora entro tale termine l'interessato non si sia avvalso di alcuna
delle indicate facoltà, «il verbale, in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 17 1. 24 novembre 1981 n. 689, costituisce titolo ese
cutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento», secon
do quanto espressamente prevede al 3° comma lo stesso art. 203
cod. strada.
E questa la sola soluzione compatibile sia con il procedi mento sanzionatorio previsto dal codice della strada sia con le
esigenze di garanzia della difesa cui hanno inteso corrispondere le pronunce della Corte costituzionale.
In accoglimento del ricorso la sentenza del Pretore di Latina
va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Latina, succeduto
al soppresso ufficio di pretura, perché, «secondo la regola gene rale stabilita dall'art. 5 c.p.c., in assenza di disposizioni transito
rie del d.leg. 30 dicembre 1999 n. 507, l'art. 98 di questo de
creto, attributivo della competenza al giudice di pace in tema di
opposizione a sanzione amministrativa, non influisce sulla com
petenza del giudice del rinvio, in caso di cassazione di una sen
tenza del pretore, che pertanto è il tribunale» (Cass. 2 agosto 2000, n. 10109, id., Rep. 2000, voce Rinvio civile, n. 16; 21
febbraio 2001, n. 2494, id.. Rep. 2001, voce Competenza civile, n. 27).
Il Foro Italiano — 2003.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 15
aprile 2003, n. 5991; Pres. Ianniruberto, Est. Proto, P.M.
Palmieri (conci, conf.); Ircac - Istituto regionale per il credito
alla cooperazione (Avv. Dell'Olio) c. Pellegrino. Conferma
App. Palermo 3 maggio 2000.
Giurisdizione civile — Contributi concessi dalla legge in fa
vore di privati — Controversie — Giurisdizione ordinaria.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia
promossa dal privato che pretenda la corresponsione di un
contributo dopo che sia stata esaurita la fase di accertamento
delle condizioni richieste per l'erogazione del contributo me
desimo e, quindi, abbia acquisito effettivamente una posizione di diritto soggettivo nei confronti dell' amministrazione. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10
aprile 2003, n. 5669; Pres. Losavio. Est. Di Palma, P.M. Sepe
(conci, diff.); Vetrano (Avv. Acone) c. Comune di Baiano
(Avv. Barra). Conferma App. Napoli 15 dicembre 1998.
Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Contributi con
cessi dalla legge in favore di privati — Necessità di parere favorevole (L. 14 maggio 1981 n. 219, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 marzo 1981 n. 75, recante ulte
riori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedi
menti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori
colpiti, art. 14; d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze in materia di sfratti; 1. 25 marzo
1982 n. 94, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
23 gennaio 1982 n. 9).
Il diritto al contributo disciplinato dalla l. 14 maggio 1981 n.
219 in tanto nasce in quanto sia stato previamente espresso
parere favorevole dall'apposita commissione, mentre non ha
rilevanza il silenzio-assenso di cui all'art. 8 I. n. 94 del
1982. (2)
III
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 4 novembre 2002, n. 15439; Pres. Grieco, Rei. Bonomo, P.M.
Maccarone (conci, diff.); Paola (Avv. Siriani, Ambrosino) c. Comune di Pannarano (Avv. Supino). Regolamento di giu risdizione.
Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Contributi con
cessi dalla legge in favore di privati — Controversie —
Giurisdizione ordinaria (L. 14 maggio 1981 n. 219; 1. 23 gennaio 1992 n. 32, disposizioni in ordine alla ricostruzione
nei territori di cui al t.u. delle leggi per gli interventi nei ter
ritori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da
gli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del
marzo 1982, approvato con d.leg. 30 marzo 1990 n. 76; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di orga
(1-4) Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a controversie promosse dal soggetto beneficiario di un
provvedimento di sovvenzione che sia già stato individuato con formale atto senza che residui alcuno spazio discrezionale in capo all'ammini
strazione, v. Cass., sez. un., 10 maggio 2002, n. 6736, Foro it., 2003, I, 1217, con nota di richiami, cui adde ord. 18 febbraio 2002, n. 2369, id.,
Rep. 2002, voce Calamità pubbliche, n. 8. La pronuncia n. 6489, in epigrafe, si occupa di una fattispecie in
parte diversa (in ordine alla quale è comunque riconosciuta la giurisdi zione del giudice ordinario), riguardando il caso di provvedimento di
revoca/decadenza da un beneficio assunto dall'amministrazione a se
guito dell'asserito inadempimento della disciplina che regola il rap
porto. Nello stesso senso, v. sez. un. 5 settembre 1997, n. 8585. id.,
Rep. 1997, voce Giurisdizione civile, n. 88. Nulla in termini sulla seconda massima. La sent. n. 15349, in epigrafe, relativa a causa introdotta nel novem
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2723 PARTE PRIMA 2724
nizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giuris dizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, 4°
comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 34; 1. 21 luglio 2000 n.
205, disposizioni in materia di giustizia amministrativa).
Rientra nella cognizione del giudice ordinario la controversia
promossa dal privato per il riconoscimento e la quantifica zione dei contributi contemplati dalla l. 14 maggio 1981 n.
219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o
riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del no
vembre 1980 e del febbraio 1981, vertendosi in tema di ero
gazioni in cui l'attività dell' amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle po sizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consi
stenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ri
compresa nell'urbanistica ed edilizia, in quanto estranea al
l'uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità di
un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministra
tivo ai sensi de! d.leg. n. 80 del 1998 e della l. n. 205 del
2000, normativa comunque non applicabile a fattispecie ma
turate prima dell' entrata in vigore della l. n. 205 cit. (3)
IV
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 7
maggio 2002, n. 6489; Pres. Carbone, Est. Vutoria, P.M.
Maccarone (conci, conf.); Regione Veneto c. Galdiolo e al
tri; Galdiolo e altri (Avv. Costa, Scarso, Pacilio) c. Regione Veneto. Conferma App. Venezia 2 novembre 1999.
Giurisdizione civile — Revoca di provvedimento attributivo
di beneficio — Giurisdizione ordinaria (L. 14 agosto 1971
n. 817, disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze
per lo sviluppo della proprietà coltivatrice; 1. reg. Veneto 5
novembre 1979 n. 85, interventi per lo sviluppo della pro
prietà diretto-coltivatrice, art. 12).
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia
promossa dal beneficiario che contesta l'atto con cui l'am
ministrazione dichiara la decadenza da una sovvenzione per violazione delle condizioni previste dalla legge. (4)
I
Svolgimento del processo. — In base alla 1. reg. n. 37 del
1978, recante norme integrative della legge statale n. 285 del
1977 sull'occupazione giovanile, la presidenza della regione Si
cilia, con decreti n. 115 del 1987 e n. 5154 del 1988, approvò due progetti presentati dalla cooperativa Omnia per la realizza
zione di un impianto e di un'azienda agricola destinati a dare
occupazione a soci della stessa cooperativa, ed autorizzò l'Ircac
(Istituto regionale per il credito alla cooperazione) e concedere
alla cooperativa tre finanziamenti e due crediti di esercizio.
Successivamente, con decreto assessoriale n. 5959 del 1991, la
regione autorizzò l'Ircac ad erogare alla cooperativa Omnia an
che la somma di lire 213.496.000, quale saldo del contributo in
conto capitale relativo al secondo lotto di lavori di cui al pre detto decreto 5154/88. Con reversale n. 4721 del 1992 la somma
fu accreditata dall'ente all'istituto.
bre 1998, si occupa tra l'altro del problema dell'applicabilità della 1. 205/00 — che ha sostanzialmente riprodotto gli art. 33 ss. d.leg. 80/98, ribadendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie dei servizi pubblici, dell'edilizia e dell'urbanistica — anche ai
processi in corso alla data dell'entrata in vigore della stessa legge (in argomento, v. la nota di richiami a Cass., sez. un., 27 novembre 2002, n. 16838, id., 2003,1, 2443, e la nota critica di A. Barone a Corte cost., ord. 16 aprile 2002, n. 123, id., 2002,1, 1265, che ha affermato la retro attività della 1. 205/00).
La questione è risolta dalla pronuncia in epigrafe in senso negativo, rigettando l'interpretazione proposta dalla Corte costituzionale (nello stesso senso, v. altresì sez. un., ord. 13 agosto 2002, n. 12198, id.. Rep. 2002, voce Sicilia, n. 39, citata in motivazione).
Sulla nozione di urbanistica, infine, v., da ultimo, Trib. Lecce, ord. 28 ottobre 2002, id., 2003, I, 2176, e Cons. Stato, sez. IV, ord. caut. 28
agosto 2001, n. 4826, id., 2002, III, 368.
Il Foro Italiano — 2003.
Con atto del 5 settembre 1991, notificato all'Ircac in data 13
16 settembre 1991, la cooperativa cedette pro solvendo al sig. Carlo Pellegrino la somma di lire 119.000.000, da prelevarsi sul
saldo del contributo dovutole dall'Ircac.
Il 29 luglio 1994 il presidente del Tribunale di Marsala ema
nò in favore del Pellegrino e nei confronti dell'istituto regionale decreto ingiuntivo per il pagamento del credito ceduto e relativi
accessori.
L'Ircac, con atto notificato il 7 settembre 1996, propose op
posizione, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice or
dinario, l'incompetenza per territorio del presidente del Tribu
nale di Marsala, l'inammissibilità e l'improcedibilità delle do
mande presentate dal Pellegrino e, comunque, la loro infonda
tezza.
Con sentenza del 17 giugno 1996 il Tribunale di Marsala ri
gettò l'opposizione. Con sentenza del 3 maggio 2000 la Corte d'appello di Paler
mo, adita dall'Ircac, rigettò l'impugnazione, osservando, fra
l'altro: — che la cooperativa Omnia, in relazione al credito ceduto,
aveva già acquisito una posizione di diritto soggettivo, essendo
stata completamente esaurita, con esito ad essa favorevole, la
fase di accertamento delle condizioni richieste per l'erogazione del contributo in conto capitale disposto in suo favore con de
creto dell'assessorato 5154/88; e, a conferma, richiamò il con
tenuto del decreto assessoriale 5959/91, che escludeva la facoltà
o (tanto meno) l'obbligo per l'istituto di avviare un procedi mento amministrativo volto all'adozione di una espressa delibe
ra di concessione del contributo, posto che il contributo stesso
era già stato deliberato dal competente assessorato regionale; — che l'obbligo dell'Ircac di eseguire il pagamento in favore
della cooperativa Omnia, e, per essa, del cessionario, derivava, in particolare, dal decreto assessoriale 5959/91, con cui l'ente,
previo accreditamento della relativa provvista, era stato delegato ad effettuare il pagamento del contributo concesso alla coopera tiva;
— che, quindi, la controversia doveva ritenersi devoluta alla
giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice ammini
strativo, potendo la cooperativa vantare un diritto soggettivo
perfetto, nei confronti sia dell'amministrazione regionale che
dell'Ircac.
Avverso questa sentenza l'Ircac ha proposto ricorso per cas
sazione in base a quattro motivi.
Col primo motivo deduce il difetto di giurisdizione del giudi ce ordinario. Col secondo motivo denuncia la violazione del
l'art. 19 c.p.c. Col terzo motivo denuncia vizi di motivazione, e
col quarto lamenta l'erronea ritenuta esistenza per l'Ircac del
l'obbligo di pagare alla cooperativa Omnia e al cessionario del
credito l'importo previsto nel decreto assessoriale n. 5959 del
1991. Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso è stato correttamente
notificato presso lo studio del difensore dell'appellato, ove
l'attuale intimato aveva eletto domicilio, non essendo applica bile il 3° comma dell'art. 330 c.p.c. (in tema di notificazione
dell'impugnazione) quando, come nella specie, la notificazione
sia stata eseguita dopo l'anno dal deposito della sentenza impu
gnata, ma entro il maggior termine risultante dall'applicazione della sospensione dei termini prevista dalla 1. n. 742 del 1969
(Cass., sez. un., 20 dicembre 1993, n. 12593, Foro it., 1994, I,
2462). 2. - Col primo motivo del ricorso l'istituto ricorrente, denun
ciando la violazione dell'art. 37 c.p.c., ripropone l'eccezione di
difetto di giurisdizione del giudice ordinario già sollevata nelle
fasi pregresse del giudizio. Deduce che la corte d'appello — af
fermando che la cooperativa Omnia aveva acquistato una posi zione di diritto soggettivo, essendo stata esaurita la fase di ac
certamento sulle condizioni richieste per l'erogazione del con
tributo — non avrebbe considerato che il decreto assessoriale
5959/91 era fonte di un impegno di spesa per la regione, e che la
concessione del finanziamento in conto capitale era devoluta
alla competenza dell'Ircac, alla cui valutazione le 1. reg. n. 37
del 1988 e n. 22 del 1990 avevano attribuito la concessione del
beneficio. Aggiunge che, comunque, nella specie il diritto sog
gettivo sarebbe stato degradato ad interesse legittimo, a seguito della sospensione àeWiter per la concessione del contributo, di
sposta, in esplicazione del potere discrezionale di autotutela, in
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ragione del sopravvenuto difetto dei presupposti per l'erogazio ne, stante l'accertato stato di insolvenza della beneficiaria.
3. - Il motivo è infondato.
3.1. - In materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche il ri
parto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice ammini
strativo — secondo il consolidato orientamento di queste sezio
ni unite (ex plurimis, Cass. 5 settembre 1997, n. 8585, id., Rep. 1997, voce Giurisdizione civile, n. 88; 11 maggio 1998, n. 4751,
id., Rep. 1998, voce cit., n. 103; 12 febbraio 1999, n. 57/SU, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 146; 25 maggio 2001, n. 225/SU, id., Rep. 2001, voce cit., n. 128) — deve essere rapportato alle posi zioni giuridiche soggettive del privato interessato prima e dopo la concessione del beneficio previsto dalla legge.
Nella fase procedimentale che precede l'emanazione del
provvedimento concessorio è ravvisabile unicamente una posi zione di interesse legittimo.
In quella successiva la posizione può assumere una duplice
configurazione. Il privato è titolare di diritti soggettivi, in rela
zione sìa alla concreta erogazione del beneficio, sia alla conser
vazione della disponibilità delle somme erogate a fronte della
posizione assunta dalla pubblica amministrazione con provve dimenti (quali la revoca, la decadenza e la risoluzione) adottati a
causa dell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, delle condizioni cui era stato subordinato il provvedimento di
attribuzione, ovvero per il sopravvenire di elementi ostativi al
l'erogazione; secondo le previsioni della legge o anche del
provvedimento ammissivo al beneficio, il privato conserva, in
vece, una posizione di interesse legittimo nei confronti del pote re della pubblica amministrazione di ritirare, in via di autotutela, il provvedimento concessorio per vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, ab origine, col pubblico interesse.
3.2. - Alla stregua di tali principi, la controversia rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario: le somme erano dovute alla
cooperativa a titolo di contributi, ai sensi delle 1. n. 37 del 1978
(art. 10 e 13) e n. 22 del 1990 (art. 2) della regione Sicilia; con
decreto n. 5154 del 1988 dell'assessore alla presidenza della re
gione era stato approvato il progetto redatto dalla cooperativa
per la realizzazione di un'azienda agricola in Marsala ed erano
state disposte tre distinte forme di sovvenzione; infine, con suc
cessivo decreto (n. 5959 del 1991) dello stesso assessore era
stato approvato il certificato di collaudo insieme con gli atti di
contabilità finale relativi allo stesso progetto e l'Ircac era stata
autorizzata a concedere alla cooperativa la somma di lire
213.496.000; somma trasferita all'istituto, autorizzato, conte
stualmente, all'emissione del relativo titolo di spesa. È, dunque, evidente che il decreto n. 5959 del 1991 non con
teneva soltanto un impegno di spesa, ma che esso esauriva la fa
se di accertamento delle condizioni richiesto per l'erogazione del contributo disposto col decreto del 1988.
Essendosi, dunque, ormai costituito il rapporto obbligatorio, la cooperativa aveva acquisito effettivamente una posizione di
diritto soggettivo nei confronti dell'amministrazione regionale. 3.3. - Non vale a sorreggere la tesi del ricorrente il riferi
mento al sopravvenuto difetto dei presupposti per l'erogazione del contributo, in dipendenza dello stato d'insolvenza in cui si
era venuta a trovare la beneficiaria, in quanto le determinazioni
dell'Ircac di sospendere, nella nuova situazione, l'erogazione dovuta, non si pongono come esercizio del potere di autotutela
per vizi di legittimità o per contrasto sin dall'origine col pubbli co interesse, idoneo a degradare il diritto della cooperativa a po sizioni di interesse legittimo.
4. - In conclusione, deve essere rigettato il primo motivo del
ricorso e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice or
dinario. Ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., l'esame degli ulteriori
motivi del ricorso va rimesso alla sezione semplice.
II
Svolgimento del processo. — 1.1. - Con citazione in riassun
zione del 19 dicembre 1986, Stefano Vetrano convenne dinanzi
al Tribunale di Avellino il comune di Baiano, chiedendone la
condanna al pagamento del contributo di cui agli art. 9 e 101. 14
maggio 1981 n. 219 (conversione in legge del d.l. 19 marzo
1981 n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popola
li. Foro Italiano — 2003.
zioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del feb
braio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori colpiti), oltre interessi e rivalutazione mo
netaria, e, in subordine, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata corresponsione del contributo stesso.
L'attore — premesso di essere proprietario di un fabbricato,
sito nel comune di Baiano (AV) e danneggiato dai noti eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 — a fondamento
delle predette domande, espose: a) che egli aveva chiesto ed
ottenuto, in data 5 giugno 1984, l'autorizzazione per la demoli
zione e la ricostruzione del fabbricato con contestuale conces
sione di un contributo; b) che il sindaco del comune di Baiano, con ordinanza del 23 febbraio 1985, aveva disposto la sospen sione dei lavori, in quanto eseguiti senza concessione, avuto ri
guardo alla circostanza che l'autorizzazione da lui ottenuta si ri
feriva a strutture in muratura tufacea e non in conglomerato ce
mentizio; c) che, successivamente, egli aveva chiesto l'autoriz
zazione a costruire un solaio in più, rispetto a quelli previsti, ottenendo il parere positivo del ministero dei lavori pubblici; d)
che, tardando la corresponsione del contributo concesso, egli, con ricorso del 10 maggio 1986, aveva adito ex art. 700 c.p.c. il
Pretore di Avellino, il quale, con ordinanza del 24 giugno 1986,
aveva dichiarato il suo diritto al contributo.
Costituitosi, il comune di Baiano — precisato che l'autoriz
zazione data al Vetrano aveva ad oggetto la ricostruzione di un
immobile di altezza complessiva pari a m 6,50; e che, a seguito dell'adozione del piano regolatore generale e delle osservazioni
dell'attore, formulate in data 4 giugno 1982, era stata confer
mata la possibilità della ricostruzione di un fabbricato conforme
a quello preesistente, e cioè, tra l'altro, di altezza complessiva
pari a m 9,70 — eccepì il difetto di giurisdizione del giudice a
dìto, l'illegittimità della richiesta attinente al finanziamento del
l'opera abusiva e la carenza dei presupposti dell'azione.
Istruita la causa, il tribunale adito, con sentenza n. 298 del 22
marzo 1994 — riconosciuta la propria giurisdizione; affermato
il diritto dell'attore al contributo deliberato dalla corrispondente autorizzazione del 5 giugno 1984, tenuto conto, per un verso, che il Vetrano era stato assolto dal Pretore di Avellino dal reato
di cui all'art. 17 1. n. 10 del 1977 relativamente alla diversa
struttura dell'opera, e, per l'altro, che era irrilevante, nel giudi zio, l'eventuale illegittimità della sopraelevazione del fabbricato
fino all'altezza di m 9,70; e dato atto che, nella more del giudi zio, il comune aveva corrisposto, in data 28 novembre 1988, la
somma di lire 116.098.800, pari alla rideterminazione del con
tributo — condannò il comune convenuto al pagamento della
somma di lire 14.512.250, a titolo di interessi legali sulla som
ma corrisposta dalla data di messa in mora (proposizione del ri
corso ex art. 700 c.p.c. in data 10 maggio 1986) a quella del pa
gamento, e rigettò la domanda di risarcimento del danno ulterio
re per mancanza di prova specifica sulla sua sussistenza.
1.2. - Avverso tale sentenza il comune di Baiano propose ap
pello con citazione del 17 dicembre 1994, convenendo il Vetra
no dinanzi alla Corte di Napoli, riproponendo l'eccezione di di
fetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo la riforma
della sentenza impugnata per l'inammissibilità e/o l'infondatez
za delle domande.
Nel resistere al gravame, il Vetrano propose appello inciden
tale, chiedendo nuovamente la condanna del comune al risarci
mento dei maggiori danni, patrimoniali e non, cagionatigli dalla
ritardata corresponsione del contributo.
Istruita documentalmente la causa, la corte adita, con senten
za n. 2497/98 del 15 dicembre 1998, in parziale accoglimento del ricorso principale ed in rigetto di quello incidentale, dichiarò
cessata la materia del contendere in ordine alla domanda del
Vetrano avente ad oggetto il pagamento del contributo e rigettò la domanda dello stesso avente ad oggetto la corresponsione de
gli interessi ed il risarcimento del maggior danno.
In particolare, la corte — riaffermata la propria giurisdizione a conoscere le domande — ha premesso: 1) che l'oggetto del
giudizio è costituito unicamente dall'accertamento dell'obbligo del comune al pagamento del contributo richiesto alla luce delle
disposizioni della 1. n. 219 del 1981 e non anche della legitti mità della ricostruzione, eseguita dal Vetrano, con riferimento
agli strumenti urbanistici locali; 2) che la 1. n. 219 del 1981 —
ferma restando la distinzione tra autorizzazione e concessione
edilizia introdotta dall'art. 48 1. n. 457 del 1978 — «innova to
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2727 PARTE PRIMA 2728
talmente il procedimento previsto per il rilascio degli indicati
provvedimenti rispetto alla previsione di cui alla norma citata ed
alla disciplina di cui alla 1. 28 gennaio 1977 n. 10, limitatamente
agli interventi di ricostruzione postsismica cui si applica». Tanto premesso, i giudici a quibus
— riprodotte le disposi
zioni di cui all'art. 14, 2°, 3° e 4° comma, 1. n. 219 del 1981 —
hanno precisato, in primo luogo, che la natura speciale di questa
legge e del procedimento prefigurato dall'art. 14 esclude la pos sibilità — affermata, invece, dal Vetrano — di invocare l'appli cazione di una diversa normativa (1. n. 94 del 1982); in secondo
luogo, che il provvedimento sindacale, conclusivo del predetto
procedimento, «costituisce un atto dovuto, non solo per quanto
riguarda la concessione del contributo ..., ma anche avuto ri
guardo al rilascio dei provvedimenti autorizzatori dell'inter
vento edilizio, stante la mancata previsione sul punto di qualsia si potere discrezionale del sindaco»; ed infine, «in punto di fat
to», che, «con parere del 12 novembre 1988 la commissione di
cui all'art. 14 1. 219/81, ad integrazione dei pareri già prece dentemente espressi, ha rilevato la conformità del fabbricato,
per la cui ricostruzione è stata chiesta dal Vetrano la concessio
ne del contributo, allo strumento urbanistico all'epoca vigente, in quanto quest'ultimo consentiva la realizzazione di tre piani fuori terra e, per l'effetto, ha espresso parere favorevole in ordi
ne alla citata istanza, rideterminando il contributo spettante al
l'appellato in lire 116.093.000. Contributo la cui avvenuta ero
gazione nel corso del giudizio di primo grado non costituisce
oggetto di contestazione delle parti». Ciò posto, la corte di Napoli ha affermato — contrariamente a
quanto opinato dai giudici di primo grado — che, ai fini della concessione del contributo, è certamente rilevante il riscontro
della conformità della ricostruzione al progetto approvato se
condo i parametri stabiliti in generale dalla 1. n. 219 del 1981
(art. 15) ed in particolare, con specifico riferimento alla fatti
specie, dal provvedimento sindacale di autorizzazione; sicché, la costruzione, da parte del Vetrano, di un piano in sopraeleva zione oltre quelli originariamente autorizzati integra una dif
formità, rispetto al progetto per cui era stata data l'autorizzazio
ne, preclusiva alla corresponsione del contributo e, quindi, le
gittimante l'iniziale, omesso suo pagamento da parte del comu
ne.
D'altro canto — conclude la corte — la predetta difformità
non può più esser ritenuta sussistente a far data dal 12 novembre
1988, allorquando la commissione di cui all'art. 14 1. n. 219 del
1981, ritenuta la conformità del fabbricato allo strumento urba
nistico all'epoca vigente, ha espresso parere favorevole alla
concessione del contributo, rideterminandolo in lire
116.093.000; e — dal momento che tale contributo è stato pa
gato, in parte prima e in parte dopo il parere, e che non sono
stati lamentati ritardi con riferimento al pagamento della secon
da tranche — da un lato, deve essere dichiarata cessata la mate
ria del contendere rispetto alla domanda del Vetrano, avente ad
oggetto il pagamento del contributo; e, dall'altro, deve essere
respinta la domanda, avente ad oggetto il pagamento degli inte
ressi di mora ed il risarcimento del maggior danno da ritardo nel
pagamento medesimo.
1.3. - Avverso tale sentenza Stefano Vetrano ha proposto ri
corso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati
con memoria.
Ha resistito, con controricorso, illustrati da memorie, il co
mune di Baiano, che ha anche proposto ricorso incidentale fon
dato su due motivi, con il primo dei quali è stata riproposta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adi
to.
1.4. - Investite di quest'ultima questione, le sezioni unite di
questa corte, con sentenza n. 7095 del 15 maggio 2002, riuniti i
ricorsi, hanno rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e
dichiarato la giurisdizione dell'a.g.o., provvedendo, altresì, ai
sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c. Motivi della decisione. — 2.1. - Con il primo (con cui deduce
«violazione e falsa applicazione degli art. 9 ss., 14 e 15 1.
219/81, dell'art. 8 1. 94/82, della 1. 10/77 e successive modifica
zioni, nonché dell'art. 2043 c.c. — art. 360, n. 3, c.p.c. Omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisi
vo — art. 360, n. 5, c.p.c.») ed il secondo motivo (con cui dedu
ce «violazione e falsa applicazione degli art. 9 ss., 14 ss. 1.
219/81, degli art. 8 ss. 1. 94/82, della 1. 10/77 e successive modi
II Foro Italiano — 2003.
ficazioni, nonché dell'art. 2043 c.c. — art. 360, n. 3, c.p.c. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un
punto decisivo della controversia — art. 360, n. 5, c.p.c.») —
che possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione — il ricorrente principale critica la
sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazio
ne, sottolineando, innanzitutto, la cronologia delle circostanze
rilevanti: a) in data 11 agosto 1981, era stata richiesta l'autoriz
zazione alla demolizione ed alla ricostruzione del fabbricato
danneggiato limitatamente all'altezza di m 6,50, «con riserva di
chiedere apposita concessione edilizia per l'utilizzo della re
stante cubatura» (corrispondente all'originaria struttura del fab
bricato, avente altezza pari a m 9,70); b) in data 25 maggio 1984. era stato adottato il provvedimento sindacale di autorizza
zione alla demolizione ed alla ricostruzione del fabbricato fino
all'altezza di m 6,50 e di determinazione del contributo di lire
95.120.818; c) in data 23 febbraio 1985, era stata adottata l'or
dinanza sindacale di sospensione dei lavori per difformità dei
materiali della struttura rispetto al progetto autorizzato; d) in
data 13 marzo 1985, a scioglimento della riserva formulata nel
l'originaria domanda del 1981, era stata presentata al sindaco di
Baiano domanda di concessione edilizia per la sopraelevazione fino all'altezza di m 9,70; e) alla fine del 1985, dopo la sentenza
di assoluzione del Vetrano dal reato di cui all'art. 17 1. n. 10 del
1977 da parte del Pretore di Avellino, non essendo pervenuta ri
sposta a tale domanda, in applicazione dell'istituto del silenzio
assenso di cui all'art. 8 1. 25 marzo 1982 n. 94, era stato dato
inizio ai lavori di sopraelevazione;/) in data 24 giugno 1986, il Pretore di Avellino, adito ex art. 700 c.p.c., aveva riconosciuto
il diritto del Vetrano al contributo; g) alla fine del 1986, il con
tributo di lire 95.120.818 era stato effettivamente corrisposto; h) in data 12 novembre 1988, la commissione di cui all'art. 14 1. n.
219 del 1981 aveva rilevato la conformità del fabbricato (sopra
elevato) allo strumento urbanistico vigente ed aveva ridetermi
nato il contributo in lire 116.093.000, poi effettivamente corri
sposto. Tanto premesso, il ricorrente principale sostiene che — sic
come la richiesta di contributo alla ricostruzione era stata for
mulata soltanto nell'originaria domanda del 1981 e non anche in
quella, successiva, del 1985, relativa all'istanza di concessione
edilizia alla sopraelevazione; e dal momento che la competenza della commissione di cui all'art. 14 1. n. 219 del 1981 sarebbe
limitata al solo parere sulle domande di ricostruzione caratteriz
zate dalla richiesta di contributo — la vicenda della sopraeleva zione non ricadrebbe nella disciplina della 1. n. 219 del 1981, ma in quella della normativa generale ordinaria in materia edili
zia, con la conseguenza che, nella specie, il parere della com
missione del 12 novembre 1988 sarebbe del tutto irrilevante e,
comunque, inidoneo a giustificare il ritardo nella corresponsione del contributo determinato nel provvedimento sindacale del 25
maggio 1984. 11 ricorrente principale, inoltre, sostiene che, anche a voler
ritenere esatta la tesi affermata dai giudici d'appello — e cioè,
l'applicabilità alla fattispecie della sola 1. n. 219 del 1981 — i
giudici stessi avrebbero errato nel fissare alla data del 12 no
vembre 1988 il dies a quo del termine per il rilascio della con
cessione edilizia alla sopraelevazione e nell'escludere, pertanto, un colpevole ritardo del comune nella corresponsione del con
tributo: ciò, in quanto non si sarebbe tenuto conto, arbitraria
mente semplificando, della predetta cronologia dei fatti e, in
particolare, della circostanza che il comportamento omissivo del
comune si sarebbe concretizzato ben prima del 1988.
Il ricorso principale non merita accoglimento. Deve premettersi che, con esso, il ricorrente mira, in sostanza,
all'annullamento della sentenza impugnata, nella parte in cui —
in riforma della decisione di primo grado — la stessa ha negato
al Vetrano il diritto agli interessi di mora (stabiliti dai primi
giudici in lire 14.512.250: cfr., supra, n. 1.1) ed il (conseguente) diritto al risarcimento del danno maggiore, escludendo che pos sa addebitarsi al comune di Baiano un ritardo colpevole nella
corresponsione del contributo.
Ciò posto e preliminarmente, non può esservi alcun dubbio —
come esattamente rilevato dai giudici d'appello — che quella
introdotta dalla parte II 1. n. 219 del 1981 (intitolata: «provve dimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori
colpiti»), e successive modificazioni ed integrazioni, costituisca
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
una disciplina organica, appunto, e, quindi, «speciale» quanto
all'oggetto, puntualmente specificato nell'art. 2, 1° comma: e
cioè, «... l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle
regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terre
moto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché ogni ulte
riore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle
altre aree delle stesse regioni e di quella della regione Puglia
colpite dall'evento sismico». Che, inoltre, la disciplina dettata
da tale legge e dai successivi interventi in materia del legislatore
integrino, almeno tendenzialmente, un corpus organico di nor
me aventi il predetto oggetto, è dimostrato anche dal rilievo che,
successivamente, tutte le disposizioni regolanti l'oggetto mede
simo (ampliato a quelle relative al sisma del marzo 1982) sono
state trasfuse nel d.leg. 30 marzo 1990 n. 76 (t.u. delle leggi per
gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982). Da siffatto rilievo discende, in generale, che tutte le fattispe
cie prefigurate dalla parte II 1. n. 219 del 1981, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono regolate esclusivamente
dalle disposizioni ivi previste e, in particolare e di conseguenza — con specifico riferimento alla fattispecie
— che la disciplina
dell'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e la ripara zione di unità immobiliari distrutte o da demolire o da riparare deve essere tratta dalla legge stessa e/o dalle norme da questa eventualmente ed espressamente richiamate.
Le regole generali per la concessione dei contributi di rico
struzione e di riparazione sono dettate dall'art. 14 della legge, secondo cui «i contributi di cui ai precedenti art. 9 [per la rico
struzione] e 10 [per la riparazione] sono concessi, unitamente
all'autorizzazione o alla concessione a edificare, con provvedi mento del sindaco, su domanda dell'interessato previo parere della commissione di cui al successivo 3° comma» (1° comma,
primo periodo), la quale «sostituisce a tutti gli effetti la com
missione edilizia» (5° comma; è appena il caso di sottolineare
che il tenore di quest'ultima disposizione conferma la natura
prevalentemente «speciale» delle disposizioni della 1. n. 219 del
1981). E, quindi, evidente che il diritto al contributo in tanto na
sce, in quanto sia stato previamente espresso parere favorevole
dall'apposita commissione: la qual interpretazione è confermata
dal dettato del 6° comma del medesimo articolo, laddove si pre vede che la domanda di concessione del contributo (e di auto
rizzazione o concessione ad edificare) «si intende accolta qualo ra il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal
parere [favorevole] della commissione»; dal che si arguisce che
anche l'efficacia dell'istituto del «silenzio-assenso» qui prefigu rato è subordinata, comunque, alla previa espressione di un pa rere favorevole da parte della commissione. Ma è anche evi
dente che tale parere ha ad oggetto anche la conformità delle
opere di ricostruzione e/o di riparazione progettate e corredate
da perizia giurata (art. 14, 2° comma) allo specifico strumento
urbanistico vigente nel comune interessato al momento della
domanda: conformità, poi, la cui sussistenza costituisce condi
zione per la corresponsione della terza tranche del contributo
(art. 15, 1° comma, lett. c) e la cui assenza può giustificare, se
condo le circostanze, provvedimenti di revoca o di decadenza (o
equipollenti) tout court dal diritto al contributo.
Ciò posto, nella specie, dalla cronologia delle circostanze ri
levanti, dianzi esposte ed incontestatamente precisate dallo stes
so ricorrente (cfr., supra, nn. 1.1 e 2.1), emerge che il Vetrano
ottenne il parere favorevole della commissione del comune di
Baiano alla ricostruzione del fabbricato di sua proprietà unica
mente per un immobile con altezza di m 6,50 e che lo stesso —
arbitrariamente applicando, per quanto prima rilevato, l'istituto
del silenzio assenso di cui all'art. 8 1. n. 94 del 1982 — «alla fi
ne del 1985 dette inizio ai lavori di costruzione dell'ultimo pia no»: vale a dire, senza aver chiesto ed ottenuto, nelle forme del
procedimento previsto dall'art. 14 1. n. 219 del 1981, eventual
mente in applicazione del 6° comma del medesimo articolo, la
relativa concessione preceduta dal parere favorevole della più volte richiamata commissione ad hoc. E risulta parimenti arbi
trario — alla luce dell'affermato carattere speciale della disci
plina applicabile e della unitarietà del fabbricato ricostruito —
sostenere, come vorrebbe il ricorrente, la scindibilità delle re
gole di ricostruzione del medesimo immobile: fino all'altezza di
Il Foro Italiano — 2003.
m 6,50, secondo la 1. n. 219 del 1981; e, fino all'altezza di m
9,70, secondo l'ordinaria disciplina edilizia. Dalle considerazioni che precedono discende, come esatta
mente ritenuto dai giudici d'appello, che la sostanziale diffor
mità del fabbricato ricostruito dal ricorrente principale rispetto alle regole dettate dalla 1. n. 219 del 1981 è stata, per così dire,
«sanata» soltanto a seguito del parere favorevole dell'apposita commissione, espresso in data 12 novembre 1988 (cfr., supra, n.
1.2); e che, conseguentemente — siccome il diritto del Vetrano
al contributo, conformemente a quanto dianzi affermato, è sorto
soltanto nella predetta data; e dal momento che l'effettivo pa
gamento del contributo stesso (rideterminato) è stato effettuato
in data 28 novembre 1988 — non è ravvisabile alcuna mora del
comune di Baiano nella sua corresponsione, né alcun fonda
mento della pretesa ai relativi interessi o al risarcimento del
danno ulteriore.
2.2. - Con il secondo motivo (con cui deduce «violazione e
falsa applicazione dell'art. 41 ter 1. 1150/42, introdotto dall'art.
15 1. 765/67. Improponibilità della domanda»), il ricorrente in
cidentale critica, a sua volta, la sentenza impugnata, lamentando
la mancata applicazione, alla fattispecie, dell'art. 41 ter 1. n.
1150 del 1942. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
E sufficiente, in proposito, rilevare che l'argomento difensivo — fondato sull'art. 41 ter, 1° comma, primo periodo, legge ur
banistica, nella parte in cui stabilisce che «fatte salve le sanzioni
di cui agli art. 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stes
sa. ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non
beneficiano ... di contributi o altre provvidenze dello Stato o di
enti pubblici» — è stato formulato, per la prima volta, e quindi
inammissibilmente, in questa sede; senza contare, in ogni caso,
che l'argomento stesso risulta privo di consistenza alla luce
delle considerazioni, dianzi svolte, circa il carattere «speciale» della disciplina dettata dalla 1. n. 219 del 1981, cui deve farsi
esclusivo riferimento per ciò che attiene al diritto al contributo
ivi previsto.
Ili
Ritenuto: che con atto di citazione notificato il 19 novembre
1998 Luciano Paola ha convenuto in giudizio davanti al Tribu
nale di Benevento il comune di Pannarano chiedendo, tra l'al
tro: a) che venisse accertato e dichiarato il suo diritto all'asse
gnazione del buono contributo di cui alla 1. 219/81 sin dal 1988,
previo riconoscimento del diritto di priorità ai sensi della nor
mativa di cui alla 1. 32/92; b) che fosse accertata, in via prelimi
nare, l'illegittimità della nomina della commissione per esami
ricorsi nonché l'incompatibilità a far parte della stessa di alcuni
professionisti con la dichiarazione dell'illegittimità degli atti
posti in essere dalla stessa; c) che il comune fosse condannato
all'erogazione del contributo ed al risarcimento dei danni;
che il comune di Pannarano, costituitosi, eccepiva il difetto di
giurisdizione del giudice adito in quanto «gli accertamenti in
ordine alla correttezza amministrativa dell'ente e quelli relativi
all'adozione corretta di atti amministrativi ed alla corretta appli cazione dei medesimi, al fine del mancato riconoscimento del
beneficio, sono di esclusiva competenza del Tar»; che la parte attrice propone ricorso per cassazione per rego
lamento preventivo di giurisdizione e resiste, con controricorso,
il comune di Pannarano; che il comune di Pannarano eccepisce, in via preliminare, l'i
nammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, perché a
margine del ricorso, in calce alla procura, sotto la firma Luciano
Paola e la data 12 luglio 1999, appare per autentica la firma
Carmine Lombardi;
che tale sottoscrizione, presumibilmente, sarebbe riferibile al
procuratore costituito nel giudizio pendente dinanzi al tribunale
cui nessun incarico risulta conferito per il presente giudizio e
che non appare neppure sottoscrittore del ricorso;
che altro motivo d'invalidità della procura discenderebbe dal
fatto che la stessa non può essere ritenuta speciale in quanto
espressamente conferita per il «presente giudizio e negli even
tuali gradi successivi compreso il processo esecutivo ed even
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PARTE PRIMA 2732
tuali opposizioni», con elezione di domicilio presso lo studio
degli avvocati incaricati «Benevento, viale Mellusi n. 40»;
che, secondo la ricorrente, la giurisdizione sarebbe del giudi ce ordinario, atteso che il diritto al contributo di cui alla 1. n.
219 del 1981, che costituisce il fondamento dell'azione, è un di
ritto soggettivo non affievolito ad interesse legittimo, nemmeno
dopo l'entrata in vigore della 1. n. 32 del 1992 e che, come rite
nuto dalla Corte di cassazione (sent. n. 4189 del 1996, Foro it.,
Rep. 1996, voce Calamità pubbliche, n. 14), la giurisdizione
dell'a.g.o. sussiste anche in caso di un diniego esplicito del
l'autorizzazione-concessione edilizia ad edificare allorquando l'autorità giudiziaria viene investita dalla situazione soggettiva attinente all'assegnazione del contributo;
che nessun rilievo, ai fini della giurisdizione, avrebbero le
censure, pure prospettate nella citazione, attinenti alle modalità
dell'esercizio del potere di erogazione dei contributi, le censure
in ordine alla nomina della commissione e quelle relative al
procedimento da questa seguito, né la censura di illegittimità ri
volta agli atti amministrativi indicati in citazione, in quanto tale
accertamento era stato richiesto in via incidentale; che il comune di Pannarano eccepisce, nel merito, che, conte
nendo il provvedimento di riconoscimento e di quantificazione del contributo de quo anche un provvedimento di autorizzazione
o di concessione edilizia, la giurisdizione sarebbe quella del
giudice amministrativo giusto il disposto dell'art. 34 d.leg. 31
marzo 1998 n. 80 che attribuisce, in via esclusiva, a tale giuris dizione tutte le controversie in materia urbanistica ed edilizia,
comprese quindi quelle concernenti i diritti soggettivi. Considerato: che nell'originale del ricorso la firma apposta
sulla procura a margine per autentica della sottoscrizione di Lu
ciano Paola corrisponde nella forma a quella apposta in calce al
ricorso stesso dall'avv. Erminio Striani, a cui è stato conferito il
mandato dalla ricorrente unitamente all'avv. Clementina Am
brosino;
che, quindi, sia l'autentica della firma della procura che il ri
corso risultano regolarmente sottoscritti da uno degli avvocati
che hanno ricevuto il mandato;
che la scritta «firmato Carmine Lombardi» apposta a margine della copia notificata del ricorso sotto la dizione «per autentica»
è frutto quindi di un evidente errore nella trascrizione del nome
(dovuto al fatto che l'avv. Carmine Lombardi rappresentava la
stessa parte nel giudizio di merito); che il controricorrente non ha comunque contestato l'autogra
fia di Paola Luciano; che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione,
ancorché conferita con formulazione generica, non rende inam
missibile il ricorso stesso, in quanto l'inscindibile collegamento della procura con l'atto cui accede vale a determinarne la spe cialità, nel senso richiesto dall'art. 365, pur in mancanza di un
espresso riferimento alla sentenza da impugnare e al giudizio di
cassazione (Cass. 4 aprile 2002, n. 4800, id., Rep. 2002, voce
Cassazione civile, n. 162; 25 gennaio 2001, n. 1058, id., Rep. 2001, voce cit., n. 187);
che, come già affermato da queste sezioni unite, la controver
sia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantifica zione dei contributi contemplati dal d.l. 19 marzo 1981 n. 75, convertito in 1. 14 maggio 1981 n. 219, e successive modifica
zioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili col
piti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981,
spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema
di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosa mente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle
posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consi
stenza di diritti soggettivi (Cass., sez. un., 18 febbraio 2002, n.
2369, id., Rep. 2002, voce Calamità pubbliche, n. 8; nello stes
so senso, Cass., sez. un., 10 maggio 2001, n. 182/SU, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 29; 6 maggio 1996, n. 4188, id., Rep. 1996, voce cit., n. 13, ed altre);
che non assumono rilievo le ipotesi di giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo introdotte dagli art. 33 e 34 d.leg. 31
marzo 1998 n. 80, modificato dall'art. 7 1. 21 luglio 2000 n.
205; che queste sezioni unite hanno chiarito le ragioni per le quali
la 1. n. 205 del 2000 non può considerarsi retroattiva, non po tendosi condividere l'interpretazione prospettata dalla Corte co
stituzionale con l'ordinanza n. 123 del 2002, id., 2002, I, 1265
Il Foro Italiano — 2003.
(Cass., sez. un., 13 agosto 2002, n. 12198, id., Rep. 2002, voce
Sicilia, n. 39) e con l'ordinanza n. 340 del 2002 (id., 2002, I, 2552);
che tale legge non è perciò applicabile al caso in esame, es
sendo la causa di merito stata introdotta nel novembre 1998; che non è configurabile un'ipotesi di giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34, 1° comma,
d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, non essendo la materia oggetto della
presente causa ricompresa nell'urbanistica e nell'edilizia, in
quanto estranea all'uso ed all'assetto del territorio (concessioni
edilizie, autorizzazioni, oneri accessori, poteri di vigilanza sulle
costruzioni, progettazione e localizzazione di opere pubbliche,
ecc.) e ai connessi interessi generali che hanno indotto il legis latore ad assegnare le controversie con l'amministrazione pub blica alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
(cfr. Cass., sez. un., n. 2369 del 2002, citata, in motivazione);
che, in particolare, nella narrativa dell'atto di citazione — di
rettamente esaminabile da questa corte, vertendosi in materia di
giurisdizione — si deduce che il sindaco, anche sulla scorta del
parere della Com-1981, aveva concesso l'autorizzazione ad ese
guire i lavori e contestualmente aveva indicato (in assenza di
copertura) il contributo erogabile, riservandosi, ad avvenuta in
tegrazione dei fondi, l'erogazione materiale del contributo indi
cato;
che, pertanto, essendo stati autorizzati i lavori di riparazione,
l'oggetto della controversia riguarda la corresponsione del con
tributo e non l'intervento edilizio (sull'autonomia delle due di
stinte situazioni giuridiche relative, rispettivamente, al ricono
scimento ed alla quantificazione del contributo e al provvedi mento di autorizzazione o concessione edilizia, v. Cass., sez.
un., 6 maggio 1996, n. 4189, id., Rep. 1996, voce Calamità
pubbliche, n. 14); che (per il periodo precedente all'entrata in vigore della 1. n.
205 del 2000) non può farsi riferimento all'art. 33 d.leg. n. 80
del 1998, con cui sono state devolute alla giurisdizione esclusi
va del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di
pubblici servizi, essendo esso stato dichiarato incostituzionale
per eccesso di delega (Corte cost. n. 292 del 2000, id., 2000, I,
2393); che, determinandosi la giurisdizione in base al criterio del
petitum sostanziale — il quale va identificato non solo e non
tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giu dice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, os
sia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in
giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla so
stanziale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal di
ritto positivo — ed avendo la domanda per oggetto una situa
zione giuridica che ha consistenza di diritto soggettivo, per le
ragioni sopra indicate, ne consegue che la giurisdizione spetta al
giudice ordinario, senza che valgano in contrario le censure
formulate dalla ricorrente in ordine alla regolarità del procedi mento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine al
l'erogazione dei finanziamenti; che deve essere, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giu
dice ordinario.
IV
Svolgimento del processo. — 1. - Germana Galdiolo, Michele
Mason e Stefano Mason convenivano in giudizio la regione Ve
neto.
Gli attori — nella citazione a comparire davanti al Tribunale
di Venezia notificata il 19 novembre 1993 — esponevano i se
guenti fatti.
In base alla 1. reg. 5 novembre 1979 n. 85, avevano chiesto la
concessione di un mutuo agevolato: ciò allo scopo di costituire
una proprietà diretto-coltivatrice mediante l'acquisto di un ter
reno, della superficie di ha 21.42.44, che già coltivavano come
affittuari.
Nella domanda era stato detto che la Galdiolo era proprietaria di altro piccolo fondo dell'estensione di ha 1.91.47, distante cir
ca tre chilometri e mezzo da quello che si ripromettevano di ac
quistare.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Padova, con atto
del 21 marzo 1986, aveva dato il nullaosta alla concessione del
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
mutuo per la somma di duecento milioni, con il concorso regio nale negli interessi.
Erano stati poi stipulati il contratto di mutuo e quello di com
pravendita. Nell'art. 9 del contratto di mutuo avevano dichiarato che il
terreno acquistato era idoneo all'arrotondamento della piccola
proprietà contadina già rappresentata dal fondo Galdiolo; nel
l'art. 12 avevano preso atto che sul terreno acquistato sarebbe
gravato per venti anni un vincolo di indivisibilità.
Era accaduto, in prosieguo, che con atto n. 629 dell'8 novem
bre 1989 della giunta regionale il nullaosta fosse revocato e ve
nisse disposto il recupero delle somme dovute alla regione. Ciò in base ad altro atto con cui la giunta aveva dichiarato la
decadenza delle agevolazioni fiscali, in applicazione degli art. 7
1. 6 agosto 1954 n. 604, 28 1. 26 maggio 1965 n. 590 e 12 1. 14
agosto 1971 n. 817.
Questo a motivo del fatto che il fondo già posseduto dalla
Galdiolo era stato venduto.
Gli attori chiedevano l'annullamento dei due provvedimenti. Sostenevano che il mutuo era stato chiesto per la costituzione
di una proprietà diretto-coltivatrice e non per il suo amplia mento e che, secondo la legge regionale e le leggi statali richia
mate nel provvedimento di decadenza dai benefici, questa era
prevista solo per l'alienazione del terreno acquistato con il mu
tuo.
Ma, anche a voler ritenere che il mutuo fosse stato concesso
per un acquisto destinato all'ampliamento della proprietà e che
per la concessione avesse avuto rilievo il possesso del prece dente fondo, tuttavia, la revoca non avrebbe potuto essere pro nunciata perché per l'art. 12, 3° comma, 1. n. 817 del 1971, la
decadenza dai benefici non può aversi, a causa della vendita del
fondo preposseduto, se riguarda piccole superfici e l'efficienza
dell'azienda non ne sia lesa: e questo era il caso, dato il rap
porto tra parte alienata e parte mantenuta, quanto ad estensione
e produttività. 2. - La regione Veneto si costituiva in giudizio, sosteneva che
la controversia cadeva su interessi legittimi, chiedeva che il
giudice ordinario dichiarasse il proprio difetto di giurisdizione e
che in subordine la domanda fosse rigettata. 3. - Il tribunale dichiarava la propria giurisdizione sulla do
manda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di
revoca del nullaosta e l'accoglieva. 4. - La decisione è stata confermata dalla corte d'appello con
sentenza del 2 novembre 1999.
La motivazione — in parte diversa da quella del tribunale —
è nelle seguenti proposizioni. La regione non disponeva di un potere discrezionale di revo
ca, perché questo poteva essere esercitato solo in casi espressa mente previsti dalla legge.
La revoca era stata esercitata sul presupposto di fatto che il
mutuo fosse stato concesso per arrotondare una preesistente
proprietà con l'acquisto di un nuovo fondo; questo presupposto trovava rispondenza nella domanda, negli atti istruttori del pro cedimento di concessione e nel nullaosta, mentre il capitolato
allegato al contratto di acquisto imponeva all'art. 13 l'obbligo di non alienare i fondi preposseduti che avessero concorso alla
formazione del giudizio di concessione dei benefici, salvi i casi
deroga previsti dalla legge. Era da ritenere fosse stato fatto in tal modo richiamo all'art.
12 1. n. 817 del 1971, la cui applicabilità era consentita anche
dall'art. 6 della legge regionale. Il 3° comma dell'art. 12 commina però la decadenza dai be
nefici quando la vendita del fondo preposseduto sia tale da lede
re l'efficienza complessiva dell'azienda.
Nel caso ciò non s'era verificato ed al riguardo era sufficiente
tenere in considerazione il rapporto tra le superfici del terreno
acquistato e del fondo preposseduto. 5. - La regione Veneto ha chiesto la cassazione della senten
za.
Il primo dei due motivi di ricorso ripropone la questione di
giurisdizione. Gli attori hanno resistito con controricorso ed hanno a loro
volta proposto ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato origine a due procedimenti, che debbono
Il Foro Italiano — 2003.
essere riuniti perché sono relativi ad impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. - Il ricorso principale contiene due motivi.
Il primo è attinente alla giurisdizione (art. 360, n. 1, c.p.c.); il
secondo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di di
fetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., in relazione al
l'art. 12, 3° comma, 1. 14 agosto 1971 n. 817). La tesi sostenuta nel ricorso è la seguente. Secondo la disciplina che risulta dalla 1. reg. n. 85 del 1979 e
dall'art. 12, 3° comma, della legge statale n. 817 del 1971, la
concessione del beneficio del concorso regionale negli interessi
del mutuo è consentita a condizione che esistano determinati
presupposti, alcuni di carattere positivo, altri, come quello con
siderato dall'art. 12, di carattere negativo. Il destinatario del beneficio rimane perciò soggetto alla pos
sibilità di revoca, se si riscontra che le condizioni previste dalla
legge sono state violate, e questo perché sono condizioni che ri
chiedono un apprezzamento discrezionale degli organi tecnici
dell'amministrazione.
Siccome il privato è titolare di un interesse legittimo alla con
cessione del beneficio, di fronte alla revoca resta nella stessa
posizione e quindi non spetta al giudice ordinario giudicare del
l'illegittimità del provvedimento che la disponga.
Aggiunge la regione che, peraltro, il provvedimento di revoca
presuppone anch'esso una valutazione discrezionale, e questo
perché si tratta di valutare se la vendita del fondo preposseduto abbia lasciato sussistere od abbia invece leso l'efficienza dell'a
zienda.
2.1. - Il ricorso incidentale condizionato contiene a sua volta
due motivi.
Il primo denunzia un vizio di falsa applicazione di norma di
diritto (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 12, 3° comma, 1.
14 agosto 1971 n. 817); il secondo un vizio di difetto di motiva
zione (art. 360, n. 5, c.p.c.). La tesi sostenuta è che la disciplina delle cause di decadenza
risulta esclusivamente dalle disposizioni della legge regionale, sicché la questione della legittimità del provvedimento non
avrebbe potuto essere risolta applicando anche la legge statale.
In ogni caso, la motivazione della sentenza sarebbe viziata
nel punto in cui ha ritenuto che il mutuo fosse stato concesso
non per la costituzione, ma per l'arrotondamento di una pro
prietà diretto-coltivatrice.
3. - Le sezioni unite sono state investite della decisione del ri
corso solo per quanto concerne la questione di giurisdizione. Al riguardo si deve statuire che la domanda proposta dagli
attori rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Per arrivare a questa soluzione non è necessario esaminare il
punto se, nella regione Veneto, la disposizione contenuta nel 3°
comma dell'art. 12 1. 14 agosto 1971 n. 875 abbia vigore. Ciò per la risolutiva ragione che, in quanto configura una
ipotesi di decadenza da un beneficio già attribuito, la situazione
del privato in rapporto al potere dell'amministrazione è protetta come diritto soggettivo.
Rientra quindi nelle attribuzioni della corte a sezioni semplici decidere ogni altro punto controverso sollevato con i due ricorsi,
compreso quello di cui si è appena detto.
Le ragioni della decisione sono le seguenti. 4. - La tesi svolta nel ricorso si àncora a questo assunto: con
dizioni che debbono sussistere per essere ammessi a godere dei
benefici previsti non sono solo quelle richieste in positivo dalla
legge regionale, ma anche quella prevista in negativo dall'art.
12, 3° comma, della legge statale n. 817 del 1971, che la legge
regionale richiamerebbe.
Sicché, concesso il concorso regionale negli interessi in as
senza di tale condizione negativa, la revoca del provvedimento di concessione si atteggerebbe come un annullamento.
Ma questo assunto non può essere accettato.
4.1. - La norma applicata dalla giunta regionale dispone che,
nei casi di acquisto per ampliamento di proprietà coltivatrice
con i benefici tributari e finanziari di legge, incorre nella deca
denza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo
vincolativo, alieni i fondi preposseduti che hanno concorso alla
formazione del giudizio dell'ispettorato agrario circa la validità
della nuova azienda, salvo i casi di vendita di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.
Supposto che il concorso regionale sia stato chiesto per un
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PARTE PRIMA 2736
mutuo necessario a finanziare l'acquisto di un terreno destinato
ad ampliare una proprietà, a porsi come condizione perché il
concorso sia concesso è che il richiedente abbia la proprietà che
prospetta di volere ampliare. Se non la ha e il beneficio gli è tuttavia concesso, il provve
dimento di concessione è illegittimo e il suo ritiro, se basato sul
rilievo che tale illegittimità, ne configura un annullamento, che
restituisce il richiedente alla situazione precedente, di interesse
legittimo, se tale era prima che la concessione fosse accordata.
La circostanza che il richiedente, ottenuto il concorso negli interessi del mutuo chiesto per ampliare la proprietà che aveva, di quella preesistente proprietà si disfaccia è dunque evenienza
che riguarda non l'interesse ad ottenere il beneficio e la legitti mità del provvedimento che lo ha accordato, ma l'interesse a
mantenere il beneficio e la legittimità del provvedimento di riti
ro, a sua volta basato su quella sopravvenienza. E dunque di questo interesse che deve essere valutata la con
sistenza, ovverosia il tipo di protezione giuridica in rapporto al
potere accordato all'amministrazione di ritirare il beneficio ac
cordato.
4.2. - Così ricostruita la fattispecie che si presenta nel caso
concreto, esso si trova a poter essere ricondotto al principio di
diritto compendiato nella massima estratta dalla sentenza 5 set
tembre 1997, n. 8585, di queste sezioni unite (Foro it.. Rep. 1997, voce Giurisdizione civile, n. 88), da allora costantemente
ripetuto.
Principio di diritto che si presenta formulato nei termini se
guenti: «In materia di sovvenzioni da parte della pubblica am
ministrazione, la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio può assu
mere una diversa configurazione giuridica. Di interesse legitti mo, nei riguardi del potere della pubblica amministrazione di
ritirare in via di autotutela il provvedimento attributivo del be
neficio per i suoi vizi di legittimità ovvero per il suo contrasto, sin dall'origine, con il pubblico interesse. Di diritto soggettivo sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio, sia della
susseguente conservazione della disponibilità della somma per
cepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla pubblica amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca,
decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell'asserito ina
dempimento, da parte del beneficiario, della disciplina che re
gola il rapporto. Ciò tanto nell'ipotesi in cui la regolamentazio ne del rapporto trovi la sua fonte immediata ed esclusiva nello
stesso provvedimento di attribuzione del beneficio ed abbia, co
sì, natura convenzionale dato che consegue all'adesione del pri vato alle condizioni fissate dalla pubblica amministrazione,
quanto nell'ipotesi che la stessa regolamentazione trovi la sua
fonte immediata nella legge. Ne consegue che le controversie
aventi ad oggetto la pretesa del beneficio alla concreta eroga zione del contributo ovvero l'impugnazione dei provvedimenti di revoca, decadenza o equipollenti appartengono alla giurisdi zione del giudice ordinario».
4.3. - La conclusione appena esposta — come si è visto — si
fonda sulla considerazione che quanto attiene non alla conces sione del finanziamento, ma all'attuazione dello scopo che si è
voluto agevolare è materia non di interesse legittimo, ma di di
ritto soggettivo, perché nel momento di stabilire se concedere o
no il finanziamento può richiedersi una ponderazione tra l'inte
resse pubblico e quello del privato, ma nel momento di attuare
10 scopo si tratta di rispettare obblighi presi o imposti e dunque
può solo venire in questione se l'obbligo è stato o no violato.
Si assuma, però, come sostiene la regione nel ricorso, che si
possano avere casi in cui la norma, in presenza della violazione
di un obbligo attinente all'attuazione dello scopo, anziché im
porre di dichiarare la decadenza dal beneficio, consenta alla
pubblica amministrazione di valutare la situazione determinatasi
e stabilire se non risponda all'interesse pubblico, non revocare il
finanziamento, ma consentire al privato di continuare a fruirne.
La norma applicata dalla giunta regionale non è tuttavia ri
conducibile a questo schema.
Non si mettono a raffronto interessi pubblici e privati, ma si
valutano dei fatti alla stregua di criteri tecnici, quando si stabili
sce se l'azienda mantiene la propria efficienza o la perde ove ne
vengano staccate parti dì fondi in precedenza utilizzati.
Sicché, quando si tratta di dichiarare o no decaduto dal bene
ficio il proprietario, la regione non esercita un potere discrezio
nale.
11 Foro Italiano — 2003.
Né in ciò è da vedere una contraddizione col fatto che, nel
concedere il beneficio, si è anche trattato di valutare se l'acqui sto da finanziare fosse idoneo all'ampliamento della proprietà
preesistente, idoneo nel senso di poter condurre a costituire una
efficiente azienda agricola gestita direttamente dai proprietari dei terreni.
Invero, se, al momento della concessione del beneficio, la de
cisione circa l'accordare o no il concorso negli interessi si esau
risse in tale valutazione, già l'interesse al beneficio si attegge rebbe come diritto e non come interesse legittimo, perché sareb
be anch'essa valutazione da farsi secondo criteri tecnici, sicché
il problema della natura dell'interesse contrapposto al potere di
dichiarare la decadenza neppur si porrebbe. Se invece della situazione originaria si può postulare che sia
di interesse legittimo, è perché a proposito di quella valutazione,
pur suscettibile di essere compiuta secondo criteri di ordine tec
nico, si può ritenere che si inserisca in un giudizio più ampio,
perché, in quel momento, si tratta di ripartire tra gli aspiranti le
risorse economiche stanziate, e dunque la valutazione è com
piuta in funzione della verifica dei criteri discrezionalmente fis
sati per distribuire quelle risorse tra diversi impieghi e diversi
richiedenti. Ma quando le risorse sono state assegnate, il problema che si
tratta di affrontare, in presenza di un'evenienza che potrebbe tradire gli scopi del finanziamento, è solo verificare se nel sin
golo caso in cui l'evenienza si è presentata essa è di natura tale
da impedire che lo scopo resti attuabile.
Ed ancora, una cosa è stabilire se una preesistente proprietà è
suscettibile di essere convenientemente ampliata attraverso un
determinato acquisto, altro è stabilire se l'azienda agraria che ha
conseguito la disponibilità di determinati fondi corra il rischio
di perdere poi la sua efficienza perdendo una parte del totale dei
fondi che è venuta sfruttando.
5. - Il ricorso principale, in rapporto alla denunzia del vizio di
difetto di giurisdizione, è rigettato. 6. - Per la decisione delle questioni che residuano, i ricorsi
debbono essere assegnati ad una sezione semplice.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 2 aprile 2003, n. 5098; Pres. Senese, Est. D'Agostino, P.M. Fedeli
(conci, conf.); Cassa nazionale di previdenza e assistenza fo
rense (Avv. Prosperetti, Luciani) c. Rossi (Avv. Pessi, Gen
tile). Conferma Trib. Milano 28 luglio 2000.
Avvocato — Previdenza forense — Cessazione dall'iscrizio
ne alla cassa — Contributo soggettivo — Restituzione in
tegrale (Cost., art. 2, 3, 38; 1. 20 settembre 1980 n. 576, ri
forma del sistema previdenziale forense, art. 10, 21).
In caso di cessazione dall'iscrizione alla cassa forense senza avere maturato i requisiti per il diritto alla pensione, al pro
fessionista va restituito il contributo soggettivo nel suo com
plesso, senza possibilità di scindere i prelievi effettuati in ba
se alle fasce di reddito. (1)
(1) Non constano precedenti in ordine alla rimborsabilità del contri buto soggettivo del tre per cento versato sul reddito eccedente il tetto
contributivo, e cioè del contributo soggettivo c.d. di solidarietà (contra, per la non rimborsabilità del contributo di solidarietà versato oltre il tetto contributivo, anche in mancanza di espressa previsione legislativa, la delibera del consiglio di amministrazione della cassa forense ripor tata in Prev. forense, 1996, fase. 3, 36). Occorre evidenziare che per al cune categorie professionali (es.. art. 6 1. 236/90 relativamente alla pre videnza dei geometri) è prevista espressamente la non rimborsabilità del contributo c.d. solidaristico.
Sulla rimborsabilità dei contributi nella previdenza forense, Cass. 21 ottobre 1998, n. 10458, Foro it., 1999, I, 913, con nota di richiami
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